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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sui ricorsi del 3 maggio e del 20 giugno 2022 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni su reclamo del 14 e del 27 aprile e del 20 maggio 2022 emanate dal |
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Comune di __________
in materia di prestazione ponte COVID |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 18 dicembre 2021 RI 1 ha inoltrato al proprio Comune di domicilio, e meglio al Comune di __________, il modulo “Richiesta di prestazione ponte COVID” per il mese di dicembre 2021. Quale motivo della domanda è stato indicato che “la mia attività ha subito un’importante riduzione della cifra d’affari a causa delle restrizioni emanate dalle autorità (cantonali e federali) che hanno colpito buona parte della mia clientela limitando e, in diversi casi, obbligando a chiudere le proprie attività. È per questo motivo che diversi clienti hanno deciso, spero solo momentaneamente, di sospendere i servizi da me offerti per le difficoltà economiche causate dalle restrizioni COVID 19" (cfr. doc. B inc. 42.2022.22).
1.2. Con decisione del 20 dicembre 2021 il Comune di __________ ha negato a RI 1 il diritto alla prestazione ponte COVID per il mese di dicembre 2021, in quanto non risultavano ossequiate le relative condizioni.
Al riguardo è stato precisato:
" Vedasi la decisione di rifiuto dell’indennità perdita di guadagno IPG Corona del 25 novembre 2021 dove si evince che non è stato dimostrato che la considerevole limitazione della sua attività è direttamente collegata alle misure attuate per combattere l’epidemia di COVID-19 disposte da un’autorità.
Di conseguenza anche la prestazione Ponte Covid, che si basa sui medesimi criteri, non può essere concessa. (…)” (Doc. C=V inc. 42.2022.22)
1.3. Il 14 gennaio 2022 RI 1, rappresentato dall’avv. __________, ha interposto tempestivo reclamo contro il provvedimento del 20 dicembre 2021, rilevando segnatamente, da un lato, di occuparsi dal 2014 di consulenza commerciale e di marketing, collaborando anche nell’organizzazione di eventi, fiere, concerti ed altre analoghe manifestazioni. Dall’altro, che le misure poste in essere dalle Autorità federale e cantonali per contenere l’avanzata della pandemia di COVID-19 hanno comportato un drastico calo della clientela e del fatturato della sua ditta individuale.
È stato aggiunto che fino al mese di settembre 2021 a RI 1 è stata riconosciuta l’IPG Corona, mentre gli è stata rifiutata per i mesi successivi (con decisione del 25 novembre 2021 che egli ha contestato tramite opposizione del 23 dicembre 2021; cfr. doc. E).
È stato poi fatto valere che il Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID e l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno sono due atti normativi radicalmente diversi per quanto attiene specificatamente alle prestazioni riconosciute e alle condizioni d’accesso alle stesse.
Al riguardo è stato evidenziato che giusta l’art. 3 lett. f del Decreto la prestazione ponte è riconosciuta al lavoratore che ha subito una riduzione del reddito o fatturato “… a causa della pandemia ...” senza alcun riferimento all’entità della riduzione, essendo determinanti i parametri economici contemplati all’art. 4 del Decreto, e senza sancire il principio secondo cui debba sussistere un nesso di causalità diretta tra la limitazione del fatturato e i provvedimenti delle autorità.
A mente della parte reclamante non corrisponde quindi al vero che la prestazione ponte COVID si basa sugli stessi criteri di cui all’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
Inoltre l’allora patrocinatore di RI 1 ritiene che, essendo pacifico che la riduzione del suo reddito e del suo fatturato sia da ricondurre alla situazione pandemica, la condizione posta all’art. 3 lett. f del Decreto è senz’altro adempiuta.
È stato altresì sottolineato che, come emerge dal Messaggio n. 7906 del Consiglio di Stato pag. 7 e dal Rapporto 7991R pag. 1, la prestazione ponte COVID è complementare al sistema federale e cantonale di sicurezza sociale e agli aiuti puntuali erogati dai Comuni ed è stata introdotta per sostenere i lavoratori indipendenti e salariati che non possono beneficiare di altre forme di aiuto (cfr. doc. D inc. 42.2022.22).
L’avv. __________ ha infine asserito:
" (…) La prestazione in parola è dunque stata voluta ed introdotta allo specifico fine di garantire una copertura straordinaria a tutti lavoratori che, in questo momento pandemico, si trovano confrontati con una situazione economica tale da rendere necessario l’intervento dello Stato. Il tutto, previo esaurimento delle altre forme di aiuto (o complementarmente alle stesse) e prima di dover far capo all’assistenza sociale.
Negare quindi la prestazione in parola, affermando che non sarebbero adempiute le condizioni per l’ottenimento dell’IPG è – oltre che lesivo del diritto – pure in contrasto con la chiara volontà del legislatore cantonale. (…)” (Doc. D pag. 6 inc. 42.2022.22)
1.4. Con sentenza 42.2022.18 del 30 marzo 2022 il TCA ha accolto il ricorso di RI 1 contro la decisione incidentale del 2 febbraio 2022 con cui il Comune di __________ aveva sospeso la procedura di reclamo fino all’evasione dell’opposizione inoltrata da RI 1 contro la decisione del 25 novembre 2021 con cui la Cassa __________ gli aveva negato il diritto all’IPG Corona per il mese di ottobre 2021, in quanto “la prestazione IPG Corona del mese di ottobre è un fattore in entrata per la determinazione della prestazione ponte COVID del mese di dicembre 2021” (cfr. doc. E inc. 42.2022.22).
Questa Corte, al riguardo, ha stabilito che, visti lo scopo della prestazione ponte COVID di aiuto straordinario e temporaneo a favore di persone che si trovano provvisoriamente in difficoltà finanziaria e sono “escluse dagli altri aiuti” e il rischio di un iter procedurale relativamente lungo in ambito di IPG, non vi era motivo sufficiente per attendere una decisione definitiva circa il diritto o meno all’IPG Corona.
Considerato in particolare il principio di celerità, il TCA ha ritenuto che la posticipazione a tempi non chiaramente definibili dell’evasione del reclamo del 14 gennaio 2022 in attesa di una decisione definitiva in merito al diritto o meno all’IPG Corona costituisse una ritardata giustizia ai sensi della giurisprudenza federale e ha trasmesso gli atti al Comune di __________ per pronunciarsi sul reclamo dell’insorgente del 14 gennaio 2021.
1.5. Il 14 aprile 2022 il Comune di __________ ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha confermato il rifiuto di una prestazione ponte COVID per il mese di dicembre 2021 stabilito il 20 dicembre 2021, rilevando, da una parte, che:
(…) Il Signor RI 1 con scritto del 7 febbraio 2022 ha comunicato al Municipio che prima della pandemia la sua attività di consulente indipendente era composta per il 60% da consulenza commerciale e di marketing e per il 40% da consulenza ad aziende e privati in ambito fiscale, contabile, assicurativo e gestionale. Ha inoltre descritto gli eventi che non hanno avuto luogo nel 2021, precisato la riduzione della cifra d'affari per l'attività della consulenza (contabile, fiscale e gestionale) nel settore palestra/bar/ristoranti, presentato degli accordi sottoscritti con parti terze e le ricerche di lavoro.” (Doc. A inc. 42.2022.22)
dall’altra, che:
" a Non è stato precisato per quale motivo l'annullamento delle fiere
ha portato ad una riduzione del suo fatturato. Il Signor RI 1 si è limitato a elencare le fiere che sono state annullate senza specificare l'indotto finanziario per ogni fiera annullata che ha maturato negli anni precedenti la pandemia collaborando per conto dei suoi clienti;
b. Le attività delle palestre/ristorazione/bar sono state riaperte dal mese di aprile 2021. In ogni caso la consulenza in ambito contabile, finanziario e gestionale non è mai stata interrotta dalle misure sanitarie introdotte dagli Enti pubblici, si sono rese altresì necessarie la gestione di tutte le procedure per la richiesta di prestazioni finanziarie per il lavoro ridotto o richiesta di prestiti finanziari da parte delle attività precedentemente chiuse. Le Autorità sanitarie nel corso del 2021 non hanno inoltre mai vietato il contatto diretto tra consulente e cliente.
c. Le collaborazioni con __________ sono state sottoscritte nei mesi di ottobre - novembre 2021. Per questi motivi non possono essere ritenute come una diminuzione del fatturato in quanto stipulate nel corso del periodo pandemico;
d. il mandato di consulenza con una persona terza, il cui nome non è stato specificato, sottoscritto in data 28 novembre 2019 che prevede la remunerazione di 500 chf/mese per ogni nuovo punto vendita aperto del marchio __________ come pure una remunerazione variabile dipendente dal fatturato, non prevede entrate finanziarie fisse e stabilite, ma dipendenti dai nuovi punti vendita aperti e quindi, anche in un contesto non pandemico, variabili e di difficile quantificazione. Non sono state inoltre presentati i giustificativi che provano la disdetta del contratto da parte del mandante per la fine del 31 dicembre 2020 (disdetta da inoltrare entro il mese di giugno 2020).
(…)” (Doc. A inc. 42.2022.22)
1.6. Nel frattempo RI 1, il 28 febbraio 2022 ha inoltrato al Comune di __________ i moduli “Richiesta di prestazione ponte COVID” per i mesi di gennaio e febbraio 2022, specificando che il motivo della domanda e della diminuzione dei redditi è da far risalire al fatto che “la mia attività ha subito un’importante riduzione della cifra d’affari a causa della pandemia di COVID-19. In questa particolare fase, diversi clienti hanno deciso di sospendere momentaneamente i servizi da me offerti a causa delle difficoltà economiche causate da questa pandemia” (cfr. doc. B inc. 42.2022.23; B inc. 42.2022.24).
1.7. Con due decisioni del 14 marzo 2022 il Comune di __________ ha negato a RI 1 il diritto alla prestazione ponte COVID per il mese di gennaio, rispettivamente di febbraio 2022, fornendo la stessa motivazione che per il mese di dicembre 2021 (cfr. doc. C inc. 42.2022.23; C inc. 42.2022.24; consid. 1.2.).
1.8. Il 31 marzo 2022 RI 1 ha inoltre richiesto al proprio Comune la prestazione ponte COVID per il mese di marzo 2022, precisando che “in seguito alle conseguenze della pandemia di coronavirus mi trovo purtroppo in difficoltà finanziaria. Diversi clienti hanno dovuto chiudere o sospendere la propria attività a causa del Covid-19, mentre altri hanno deciso di non avvalersi al momento dei miei servizi per le difficoltà economiche causate da questa pandemia” (cfr. doc. B inc. 42.2022.47).
1.9. Il Comune di __________, con decisione dell’11 aprile 2022, ha negato all’interessato il diritto alla prestazione ponte COVID per il mese di marzo 2022. Tale provvedimento è stato motivato analogamente ai precedenti (cfr. doc. C inc. 42.2022.47).
1.10. Con due decisioni su reclamo del 27 aprile 2022 il Comune di __________ ha confermato le proprie decisioni del 14 marzo 2022 relative al diniego di una prestazione ponte COVID per il mese di gennaio, rispettivamente febbraio 2022, adducendo le medesime argomentazioni formulate nella decisione su reclamo del 14 aprile 2022 concernente il mese di dicembre 2021 (cfr. doc. A inc. 42.2022.23; A inc. 42.2022.24; consid. 1.5.).
1.11. RI 1, con tempestivo ricorso inoltrato personalmente al TCA il 3 maggio 2022, ha contestato la decisione su reclamo del 14 aprile 2022 (cfr. consid. 1.5.), chiedendo l’annullamento della stessa, l’accoglimento della sua domanda di una prestazione ponte COVID per il mese di dicembre 2021, subordinatamente la retrocessione degli atti al Comune di __________ per evadere la richiesta con il relativo calcolo della prestazione dovuta, indipendentemente dall’esito della procedura pendente in ambito IPG (cfr. doc. I pag. 5-6 inc. 42.2022.22).
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali egli ha addotto:
" (…) Codesta lodevole Autorità si è già chinata su questa tematica chiarendo che il Decreto legislativo urgente, d'altronde, all'art. 3 lett. d esclude espressamente dal diritto alla prestazione ponte Covid i richiedenti i quali beneficiano (loro o i membri dell'unità di riferimento) di prestazioni sociali di sostegno ai redditi e di completamento quali le prestazioni assistenziali, gli assegni di prima infanzia (API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le prestazioni complementari AVS/AI (PC AVS/AI). Il diritto alla prestazione ponte Covid va pure negato al richiedente al beneficio di indennità ai sensi della LADI. L'esclusione non vale, invece, a priori per il richiedente che conta fra i membri della sua unità di riferimento persone in disoccupazione (cfr. art. 3 lett. e; Messaggio N. 7991pag.6).
Non vengono per contro menzionate le indennità di perdita di guadagno Corona quale motivo per escludere senza ulteriore esame la concessione della prestazione ponte Covid.
A tal proposito, in data 22.4.2022, l'Istituto delle assicurazioni sociali ha trasmesso la decisione all'opposizione del 23.12.2022, da me presentata, per aver negato l'IPG Corona per il mese di ottobre 2021 (cfr. Doc G). In tale decisione l'opposizione viene respinta. Riservandomi il diritto di decidere se ricorrere o meno a tale provvedimento, vorrei evidenziare quanto espresso dall' IAS al punto 6, ovvero:
" Visto quanto sopra, la limitazione dell'attività di consulenza commerciale e di marketing e quale portatore di affari in ambito assicurativo, fiscale e contabile esercitata dall'opponente è da ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (timore di entrare in contatto con la malattia, stagnazione economica generale), ma non a provvedimenti ordinati dalle autorità per combatterla."
Quanto sopra menzionato, a mio parere, conferma e completa il mio diritto alla prestazione ponte Covid come previsto dal Decreto legislativo urgente art. 3 lett. f
" il richiedente ha subito una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia; per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l'importo del fatturato;" (cfr. BU 22/2021 del 4.6.2021pago 179).
La riduzione del mio reddito o del fatturato è comprovata da quanto già espresso e documentato nella mia risposta al Municipio di __________ del 7.2.2022 e ulteriormente qui dimostrata dai seguenti
documenti:
- notifica di tassazione 2019 (cfr. Doc. H)
- decisione definitiva contributi AVS2019 (cfr. Doc. I)
- notifica di tassazione 2020 (cfr. Doc. L)
- decisione definitiva contributi AVS2020 (cfr. Doc. M)
- dichiarazione fiscale 2021+ questionario complementare per indipendenti senza contabilità + ricevuta di invio elettronico (cfr. Doc. N)
- decisione provvisoria contributi AVS2021(cfr. Doc. O).
Va da sé che la forte riduzione registrata negli anni 2020 e 2021, rispetto al 2019, è causa diretta della pandemia da Covid-19.
Per rispondere alle osservazioni sollevate dalla decisione di rifiuto del Municipio di __________ (cfr. Doc. A), vorrei puntualizzare quanto segue:
Premessa: ogni anno, sin dal 2014 (data di apertura dell'attività di indipendente), il mio reddito è composto da commissioni variabili e ogni inizio anno partiva da zero. Non ho mai avuto entrate fisse.
punto a)
Dal 22.11. 2005 al 31.12.2018, per conto di alcuni clienti, ho contribuito allo sviluppo e alla gestione di diversi negozi in Svizzera (vendita al dettaglio di prodotti per l'arredamento / casa / bigiotteria / pulizia / giocattoli, ecc.). Tra le diverse attività mi occupavo anche di accompagnare nelle diverse fiere di settore le persone responsabili per gli acquisti. In questi anni ho maturato diversi contatti e relazioni con molti rivenditori cercando di mettere a frutto queste relazioni d'affari e proponendomi come "procacciatore di clienti per i rivenditori". Il mio guadagno era una commissione calcolata su una percentuale degli ordini fatti da parte dei clienti che accompagnavo in fiera. Con la chiusura delle fiere per pandemia mi è mancato il reddito percepito per questa attività.
punto b)
Le attività delle palestre/bar/ristoranti sono state aperte a partire da aprile 2021 ma con diverse restrizioni che si sono prolungate fino a febbraio 2022. Queste attività sono uscite da un prolungato periodo di chiusura e nonostante la riapertura hanno dovuto affrontare importanti difficoltà economiche, che ancora oggi nell'aprile 2022, persistono. Questo a causa del decorso della pandemia per tutto il 2021, la crisi economica causata dalla stessa e, non da ultimo, perché le persone nel frattempo hanno modificato le loro abitudini. Ebbene, tutto questo, non ha sicuramente agevolato la ripresa degli affari. E, per quanto mi è stato possibile constatare, ci vorrà ancora parecchio tempo prima di poter ripristinare il danno economico causato in questi ultimi 2 anni.
I clienti che seguivo, piccole realtà imprenditoriali, hanno dovuto chiudere o sospendere la propria attività a causa del Covid 19 per parecchio tempo e, a causa dell'avversa situazione finanziaria venutasi a creare, hanno deciso - per cercare di contenere i costi - di non avvalersi più dei miei servizi. Quindi, anche se l'attività di consulenza non è mai stata interrotta, sono venuti a mancare i clienti ai quali poter offrire la mia consulenza.
Inoltre, anche se il contatto diretto tra consulente e clienti non è mai stato vietato, le restrizioni in vigore come il telelavoro e il persistere della pandemia e la relativa diffidenza ai contatti personali, hanno reso molto difficoltosa la mia attività professionale.
punto c)
Venendomi a mancare il reddito dalle attività che non ho più potuto fare a causa della pandemia, mi sono attivato per diversificare e trovare nuove fonti di guadagno. Le nuove collaborazioni sono state concluse proprio per questo motivo, così come le diverse ricerche di lavoro inviate, e mi dispiace che il Municipio di __________ non abbia compreso e apprezzato la mia volontà di risolvere la situazione cercando di trovare altre fonti di reddito.
punto d)
per questo cliente/progetto ho investito parecchio tempo per realizzare un rapporto che prevedeva uno sviluppo proficuo per la mia attività e che mi avrebbe permesso di avere delle entrate fisse. L'arrivo della pandemia ha bloccato questo progetto. Non c'è stata nessuna disdetta del mandato. Il progetto al momento è solo stato sospeso.
Vi sono anche clienti stranieri che avrei dovuto assisterli per l'apertura della loro attività in Ticino, spostamento di domicilio e gestione futura delle loro società. Con la pandemia si è bloccato tutto ma sono rimasto in contatto.
A mio parere il Municipio di __________, rifiutando il ricorso alla prestazione ponte Covid per il mese di dicembre 2021 non è stato in grado di dimostrare quale diritto il sottoscritto non abbia ottemperato alfine di non meritare la prestazione ponte Covid, ma si è limitato ad osservazioni generiche e poco o nulla hanno a che fare con la valutazione della richiesta della prestazione. Per poter accedere alla prestazione ponte Covid, come previsto dall'art. 3 del Decreto legislativo urgente, uno dei requisiti è che il richiedente abbia subito una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia e non dev'essere dimostrato che la considerevole limitazione dell'attività è direttamente collegata alle misure attuate per combattere l’epidemia di Covid 19 disposte da un'autorità, come erroneamente indicato nel rifiuto del Comune. (…)” (Doc. I pag. 3-5 inc. 42.2022.22)
1.12. Il 3 maggio 2022 l’insorgente ha impugnato dinanzi al TCA anche le decisioni su reclamo del 27 aprile 2022 relative ai mesi di gennaio e febbraio 2022 (cfr. consid. 1.10.), facendo valere in buona sostanza i medesimi argomenti di cui nel ricorso contro la decisione su reclamo del 14 aprile 2022 concernente il mese di dicembre 2021 (cfr. consid. 1.11.; doc. I inc. 42.2022.23, I inc. 42.2022.24).
1.13. Il 12 maggio 2022 il Comune di __________ ha comunicato, in relazione ai tre ricorsi presentati da RI 1 il 3 maggio 2022, di non intendere presentare alcuna risposta di causa, poiché le decisioni su reclamo sono complete e motivate (cfr. doc. III inc. 42.2022.22; III inc. 42.2022.23; III inc. 42.2022.24).
1.14. L’insorgente, il 13 maggio 2022, ha prodotto alcuni documenti (cfr. doc. V inc. 42.2022.22; V inc. 42.2022.23, V inc. 42.2022.24) che sono stati trasmessi alla parte resistente per osservazioni (cfr. doc. VI inc. 42.2022.22; VI inc. 42.2022.23; VI inc. 42.2022.24). Quest’ultima è, tuttavia, rimasta silente.
1.15. Con decisione su reclamo del 20 maggio 2022 il Comune di __________ ha poi confermato il proprio provvedimento dell’11 aprile 2022 relativo al diniego di una prestazione ponte COVID per il mese di marzo 2022 (cfr. consid. 1.9.), avvalendosi delle medesime motivazioni espresse nelle precedenti decisioni su reclamo del 14 e del 27 aprile 2022 (cfr. doc. A inc. 42.2022.47; consid. 1.5.; 1.10.).
1.16. RI 1, con tempestivo ricorso inoltrato al TCA il 20 giugno 2022, ha postulato l’annullamento della decisione su reclamo del 20 maggio 2022 e l’accoglimento della sua domanda di una prestazione ponte COVID per il mese di marzo 2022, subordinatamente la retrocessione degli atti al Comune di __________ per evadere la richiesta con il relativo calcolo della prestazione dovuta, indipendentemente dall’esito della procedura pendente in ambito IPG (cfr. doc. I pag. 4 inc. 42.2022.47).
Al riguardo sono state esposte essenzialmente le medesime ragioni sollevate nei ricorsi del 3 maggio 2022 (cfr. consid. 1.11.; 1.12.).
1.17. Anche in tale caso il Comune di __________, il 4 luglio 2022, ha asserito di non presentare alcuna risposta di causa, in quanto la decisione su reclamo del 20 maggio 2022 è completa e motivata (cfr. doc. III inc. 42.2022.47).
1.18. Il 7 luglio 2022 il ricorrente, a completamento dei mezzi di prova, ha rimandato agli incarti 42.2022.22-24 (cfr. doc. V inc. 42.2022.47).
1.19. Il doc. V inc. 42.2022.47 è stato inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI).
in diritto
in ordine
2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi presentati dall’insorgente sono diretti contro quattro decisioni su reclamo emesse tutte dal Comune di __________ che concernono sostanzialmente fatti di ugual natura e che pongono temi analoghi di diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2022.22, 42.2022.23, 42.2022.24 e 42.2022.47 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_61/2021, 9C_197/2021 del 1° marzo 2022 consid. 1; STF 8C_120/2021, 8C_137/2021 del 2 agosto 2021 consid. 1.4.; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
nel merito
2.2. Il Gran Consiglio del Cantone Ticino, il 26 gennaio 2021, ha approvato il Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID entrato in vigore il 1° marzo 2021 (cfr. BU 8/2021 del 16 febbraio 2021 pag. 66; RL 876.100).
Giusta l’art. 11 del Decreto in questione:
" 1 Il richiedente e ogni membro dell’unità di riferimento possono contestare la decisione resa dal Comune. Il reclamo è da inoltrare entro 30 giorni dall’intimazione al Comune che ha pronunciato la decisione.
2 Contro la decisione su reclamo pronunciata dal Comune è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine di 30 giorni dall’intimazione.
3 È’ applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca).”
Il Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021, in vigore dal 1° marzo 2021, è stato modificato dal Gran Consiglio il 31 maggio 2021 con effetto retroattivo dal 1° maggio 2021 e validità fino al 31 dicembre 2021 (cfr. BU 22/2021 del 4 giugno 2021 pag. 179 segg.).
L’art. 11 del Decreto è in ogni caso rimasto invariato.
Per completezza giova rilevare che il 22 febbraio 2022 il Gran Consiglio ha approvato il decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID con validità dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 e possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2022 (cfr. Messaggio 8103 del 27 gennaio 2022 del Consiglio di Stato concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 ; Rapporto 8103R dell’8 febbraio 2022 della Commissione gestione e finanze; https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=203749&cHash=7630eeddbe06c75b1c1e6aef8ace959e).
Non sono state apportate modifiche all’art. 11 del Decreto.
Ritenuto il tenore dell’art. 11 cpv. 2 del Decreto legislativo urgente, il TCA è competente per esaminare i ricorsi in materia di prestazioni ponte COVID.
In concreto i ricorsi inoltrati al TCA contro le decisioni su reclamo del 14 e del 27 aprile 2022, nonché del 20 maggio 2022, datati 3 maggio 2022, rispettivamente 20 giugno 2022 sono stati consegnati alla Posta in tali giorni (cfr. doc. I inc. 42.2022.22; I inc. 42.2022.23, I inc. 42.2022.24; I inc. 42.2022.47 e relative buste d’intimazione).
Le impugnative, tempestive, sono pertanto ricevibili e vanno esaminate nel merito.
2.3. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno il Comune di __________ abbia negato al ricorrente il diritto alla prestazione ponte COVID per i mesi di dicembre 2021, di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.2.1; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 3.1.; STF 9C_145/2021 del 2 luglio 2021 consid. 3.1.; STF 8C_706/2019 del 28 agosto 2020 consid. 7.1., pubblicata in DTF 146 V 364; STF 8C_769/2018 del 5 settembre 2019 consid. 2; DTF 140 V 41 consid. 6.3.1.; DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b).
Pertanto, per quanto attiene al diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie particolari, in casu tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID entrato in vigore il 1° maggio 2021 e valido fino al 31 dicembre 2021 (cfr. consid. 2.2.) per il mese di dicembre 2021 e del Decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID valido dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 (cfr. consid. 2.2.) per i mesi da gennaio a marzo 2022.
2.4. Lo scopo della prestazione ponte COVID, definito all’art. 1 del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID del 31 maggio 2021 - che tra l’altro è rimasto invariato rispetto al precedente Decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021 -, è quello di sostenere i lavoratori dipendenti e indipendenti che a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus si trovano in difficoltà finanziaria ed evitare il ricorso alle prestazioni assistenziali (cpv. 2).
La prestazione ha carattere straordinario e temporaneo (cpv. 3).
Tale scopo risulta pure all’art. 1 del Decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID del 22 maggio 2022.
Dal Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 relativo alla prestazione ponte COVID a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus emerge che:
" La prestazione ponte COVID è complementare al sistema federale e cantonale di sicurezza sociale ed agli aiuti puntuali erogati dai Comuni e dagli enti attivi sul territorio. Essa è limitata nel tempo e persegue l’obiettivo di ristabilire l’indipendenza finanziaria per i lavoratori che si trovano temporaneamente in difficoltà a causa della pandemia di coronavirus, tramite un aiuto puntuale e mirato che copra il fabbisogno e le necessità contingenti.
(…).
L’aiuto straordinario e limitato nel tempo è finalizzato ad evitare l’aumento della morosità e il ricorso alle prestazioni assistenziali. Si ritiene inoltre che la misura potrebbe permettere di superare una fase di difficoltà e di recuperare la propria autonomia finanziaria.”
(p.to. 2.1.1.)
Ciò risulta anche dal Messaggio N. 7991 del 5 maggio 2021 relativo alla modifica del decreto legislativo urgente concernente la Prestazione ponte COVID al p.to 1 e la Messaggio N. 8103 del 27 gennaio 2022 concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 p.ti I e V.
L’art. 3 del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID del 31 maggio 2021 prevede le condizioni materiali da adempiere per avere diritto alla prestazione:
" a) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento sono domiciliati
nel Cantone al momento della richiesta;
b) il richiedente è domiciliato ed effettivamente dimorante nel Cantone nei tre anni precedenti alla richiesta;
c) il richiedente è dipendente oppure indipendente ai sensi della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS);
d) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento non beneficiano di altre prestazioni a copertura del fabbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione, assegno di prima infanzia, prestazione assistenziale e prestazioni complementari all’AVS/AI;
e) il richiedente non beneficia di indennità ai sensi della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);
f) il richiedente ha subìto una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia; per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l’importo del fatturato;
g) gli indipendenti devono essere attivi come tali da almeno 3 mesi rispetto alla data della richiesta;
h) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai parametri di cui all’art. 4.”
Il tenore di tale articolo è rimasto invariato nel Decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID del 22 febbraio 2022.
Dalla prestazione ponte COVID sono, quindi, esclusi i richiedenti i quali beneficiano (loro o i membri dell’unità di riferimento, costituita da tutte le persone che compongono l’economia domestica; art. 2) di prestazioni sociali di sostegno ai redditi e di complemento quali le prestazioni assistenziali, gli assegni di prima infanzia (API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le prestazioni complementari AVS/AI (PC AVS/AI). Il diritto alla prestazione ponte COVID va pure negato al richiedente al beneficio di indennità ai sensi della LADI. L’esclusione non vale, invece, a priori per il richiedente che conta fra i membri della sua unità di riferimento persone in disoccupazione (cfr. art. 3 lett. e; Messaggio N. 7991 del 5 maggio 2021 pag. 6).
Le condizioni economiche sono elencate all’art. 4 del Decreto legislativo urgente del 31 maggio 2021 che non ha subito modifiche nel Decreto legislativo del 22 febbraio 2022:
" 1 Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento è inferiore alle soglie stabilite dalla legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (LAPS):
a) 17’739 franchi se l’unità di riferimento è composta da 1 persona;
b) 25’476 franchi se l’unità di riferimento è composta da 2 persone;
c) 32’988 franchi se l’unità di riferimento è composta da 3 persone;
d) 37’967 franchi se l’unità di riferimento è composta da 4 persone;
e) 42’930 franchi se l’unità di riferimento è composta da 5 persone;
f) 4’962 franchi per ogni persona supplementare dell’unità di riferimento.
2 Il reddito disponibile risulta dalla somma dei redditi del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (redditi computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta.
3 Quali redditi computabili si considerano:
a) il reddito lordo da lavoro;
b) ogni altra entrata compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni;
c) al reddito è aggiunta la sostanza netta nella misura di 1/15. Da questo importo viene dedotto, a titolo di franchigia, un importo di 10’000 franchi per le unità di riferimento composte da una sola persona e di 15’000 franchi per le unità di riferimento composte da più persone. La sostanza netta viene calcolata sulla base di quella indicata nell’ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.
4 Sono riconosciute le seguenti spese:
a) gli oneri sociali dovuti;
b) la spesa per l’alloggio (per gli inquilini la pigione e le spese accessorie mensili; per i proprietari gli interessi ipotecari sull’abitazione primaria);
c) i premi per l’assicurazione contro le malattie al netto della Riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattie (RIPAM);
d) gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.”
Ne discende che dal profilo economico il richiedente ha diritto alla prestazione ponte COVID se il reddito disponibile suo e dei membri dell’unità di riferimento - corrispondente alla somma dei redditi computabili (cfr. art. 4 cpv. 3) dedotta la somma delle spese riconosciute (cfr. art. 4 cpv. 4) - al momento della richiesta (cfr. art. 4 cpv. 2) è inferiore a una determinata soglia calcolata a seconda del numero delle persone che compongono l’unità di riferimento (cfr. art. 4 cpv. 1).
Il sistema di determinazione del diritto si ispira a quello delle prestazioni armonizzate Laps, come evidenziato nel Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 p.to 2.1.2, il quale precisa:
" (…) vengono ripresi dalla Laps il concetto di unità di riferimento (UR) e il metodo di calcolo, e meglio nel senso che il diritto è dato se il reddito disponibile annuo del richiedente e dei membri dell'UR (differenza fra redditi e spese) è inferiore ad una determinata soglia, definita a dipendenza del numero dei membri dell'UR medesima. Il principio di calcolo prevede di calcolare il reddito computabile dal quale vengono dedotte le spese riconosciute (oneri sociali, spese per l'alloggio e premi di assicurazione malattia, alimenti dovuti e pagati). Considerato il carattere straordinario e temporaneo della prestazione, i parametri (UR; redditi e spese) sono però stati semplificati per agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile.
Diversamente dalla Laps, l'UR corrisponde all'economia domestica, cioè alle persone che vivono nella medesima economia domestica. Per quanto concerne gli alimenti, si sottolinea che quale spesa sono considerati solo quelli effettivamente pagati e non quelli dovuti de jure, cioè per sentenza o convenzione. Analogamente alla Laps, i parametri previsti dal Decreto legislativo sono annuali; se il diritto è dato, la prestazione è poi convertita in mensilità (annuale diviso per 12). Diversamente dalle prestazioni Laps, la prestazione non è ricorrente ed è valida solo per il mese di diritto: ciò significa che gli interessati devono chiederla ogni volta e per ogni mese di diritto deve essere effettuato lo specifico calcolo di fabbisogno. (…)”
Anche nel Rapporto 7906R del 12 gennaio 2021 della Commissione gestione e finanze p.to 4 è stato precisato che il calcolo del diritto alla prestazione ponte COVID è ispirato alle prestazioni armonizzate Laps ma con parametri propri (redditi, spese, soglie) e una forte semplificazione del sistema di calcolo per agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile.
In proposito cfr. pure il Messaggio N. 7991 del 5 maggio 2021 p.to 1 e il Messaggio N. 8103 del 27 gennaio 2022 p.to I.
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo urgente valido dal 1° maggio 2021 e del Decreto legislativo in vigore dal 1° gennaio 2022 l’importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 2’000 franchi al mese per il primo componente dell’unità di riferimento e 800 franchi al mese per ogni ulteriore componente (cpv. 1).
La prestazione può essere concessa mensilmente (cpv. 2).
L’art. 8 del Decreto legislativo urgente del 31 maggio 2021, che è stato ripreso dal Decreto urgente del 26 gennaio 2021 e non è stato oggetto di cambiamenti nel 2022, riguardo al finanziamento enuncia che la prestazione è finanziata in ragione del 75% dal Cantone e del 25% dal Comune che, come visto (cfr. consid. 2.2.), è l’autorità competente a esaminare la richiesta di prestazione ponte COVID e a decidere in merito (cfr. art. 5). Eventuali prestazioni supplementari concesse dal Comune sono interamente a suo carico (cpv. 1).
Il Comune anticipa le spese per la prestazione. Il Cantone rimborsa trimestralmente l’anticipo effettuato dal Comune (cpv. 2).
Nel Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 al p.to 2.1.3, relativamente alla competenza dei Comuni, è stato indicato che:
" Considerato il ruolo centrale dei Comuni per la loro prossimità ai cittadini e quale garanzia di equità nell’intervento sul territorio, è loro attribuita l'esecuzione della prestazione. Ai Comuni compete dunque la determinazione del diritto alla prestazione, in quanto la conoscenza del territorio e la vicinanza ai cittadini permette loro di disporre di maggiori strumenti per conoscere le situazioni personali, potendo così offrire anche un orientamento ed una consulenza mirati. Per agevolare l’attività comunale saranno forniti dal Cantone gli strumenti di gestione necessari, quali il formulario di richiesta, i documenti di rendicontazione, il modello di decisione e una mini guida. (…)”
2.5. Il Comune resistente ha negato al ricorrente le prestazioni ponte COVID per i mesi da dicembre 2021 a marzo 2022 affermando, da un lato, che le stesse non potevano essere concesse, visto che si baserebbero sui medesimi criteri delle IPG Corona e queste, con decisione del 25 novembre 2021, gli sono state rifiutate non essendo stato dimostrato che la considerevole limitazione della sua attività era direttamente collegata alle misure attuate per combattere l’epidemia di COVID-19 disposte da un’autorità. Dall’altro, che in ogni caso non sarebbe stata dimostrata una riduzione del reddito e del fatturato a causa della pandemia (cfr. doc. C=V; A inc. 42.2022.22; C, A inc. 42.2022.23, V, A inc. 42.2022.24; C, A inc. 42.2022.47; consid. 1.5.).
Il TCA evidenzia innanzitutto che nella sentenza 42.2022.18 del 30 marzo 2022, menzionata al consid. 1.4., circa il rapporto tra le IPG Corona e le prestazioni ponte COVID, ha stabilito:
" (…) È’ vero che fra le due prestazioni in questione vi è una relazione, in particolare in quanto l’IPG Corona, quale prestazione sostitutiva di reddito (cfr. Messaggio N. 7906 pag. 2), costituisce un reddito computabile nel conteggio della prestazione ponte COVID ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 lett. b Decreto legislativo urgente.
(…) è altresì utile rilevare che se, da un lato, l’art. 1 del Decreto legislativo urgente riguardante la prestazione ponte COVID enuncia che la prestazione intende sostenere i lavoratori dipendenti e indipendenti che a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus si trovano in difficoltà finanziaria ed evitare il ricorso alle prestazioni assistenziali e l’art. 3 lett. f prevede che il diritto è dato se il richiedente ha subito una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia, dall’altro, i Messaggi e i Rapporti concernenti il Decreto legislativo urgente non indicano che il diritto alla prestazione ponte COVID sottostà ai medesimi criteri applicabili all’IPG Corona in relazione al concetto di perdita di guadagno causata dai provvedimenti adottati per combattere il coronavirus. Nemmeno vi è accenno a una relazione diretta tra le limitazioni dovute al COVID e le difficoltà finanziarie, alla cui assenza ha fatto riferimento la parte resistente per negare il 20 dicembre 2021 la prestazione ponte COVID.
Del resto se il diritto alla prestazione ponte COVID fosse sottoposto ai medesimi requisiti dell’IPG Corona, in caso di diniego di quest’ultima, anche la prestazione ponte COVID andrebbe sistematicamente rifiutata. Ciò contrasta però con la finalità della prestazione cantonale che è quella, se le proprie condizioni sono adempiute, di aiutare persone in difficoltà finanziaria che non hanno accesso agli altri aiuti, fra i quali le IPG Corona.
Va, infine, osservato che il 16 febbraio 2022 il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza COVID-19 situazione particolare e l’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. A seguito della revoca, dal 17 febbraio 2022, di tutte le restrizioni, ad eccezione dell’obbligo di indossare la mascherina nei trasporti pubblici e in determinati istituti di cura, anche le indennità di perdita di guadagno per il coronavirus sono state soppresse, salvo quelle per le persone particolarmente a rischio, i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro attivi nel settore delle manifestazioni. Le persone attive nel settore delle manifestazioni continuano ad avere diritto all’indennità in caso di limitazione considerevole dell’attività lucrativa in seguito a restrizioni in vigore finora, dato che queste hanno un effetto a più lungo termine rispetto a quelle in altri ambiti di attività, in particolare a causa dell’annullamento e della mancata pianificazione di alcune manifestazione. Di conseguenza, il diritto all’indennità derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa nel settore delle manifestazioni è mantenuto fino al 30 giugno 2022. Il diritto all’indennità per le persone particolarmente a rischio è mantenuto fino al 31 marzo 2022 (cfr. RU 2022 97; Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus - Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC), emessa dall’UFAS e valida dal 17 settembre 2020, stato: 17 febbraio 2022, pag. 32).
Il 22 febbraio 2022, invece, è stato approvato dal Gran Consiglio il rinnovo della prestazione ponte COVID dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 con possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2022 (cfr. consid. 2.1.). (…)”
Va poi osservato che la lett. f dell’art. 3, secondo cui il diritto è dato se il richiedente ha subito una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia, è stata introdotta nella modifica del 31 maggio 2021, in vigore dal 1° maggio 2021.
In precedenza, nel Decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021, l’art. 3 lett. e enunciava che “il diritto è stato se il reddito da lavoro lordo del richiedente è inferiore rispetto a quello del mese di febbraio 2020. Per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l’importo del fatturato”.
Al riguardo dal Messaggio N. 7991 pag. 6 emerge:
" Per quanto attiene alla nuova lettera f), si osserva come al momento della sua concezione la Prestazione ponte COVID era pensata per rispondere in modo mirato alla riduzione di reddito/fatturato causata dalla pandemia (prima ondata), facendo riferimento agli importi del mese di febbraio 2020. Col passar del tempo gli effetti della pandemia si sono prolungati, colpendo anche le attività avviate dopo questa data o le persone che hanno trovato e (di seguito) perso il lavoro durante la pandemia. Si ritiene dunque che la nuova formulazione permetta di prendere in considerazione anche le richieste di chi ha iniziato un'attività professionale durante la pandemia.”
2.6. Giova, inoltre, rilevare che con sentenza 42.2022.31-34 del 18 luglio 2022, non ancora cresciuta in giudicato, questa Corte ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di RI 1 contro il diniego del diritto alle IPG Corona da ottobre 2020 a gennaio 2021
Viste le misure adottate dal Consiglio federale nel dicembre 2021 per contenere la pandemia, come l’obbligo del certificato COVID che è stato esteso e la reintroduzione dell’obbligo del telelavoro, è stato riconosciuto l’adempimento della condizione di cui all’art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 (“I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se: a. la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19; b. subiscono una perdita di guadagno o salariale; e c. nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività”; cfr. RU 2020 4571) per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 in relazione all’attività di consulenza in ambito di marketing e nell’organizzazione di eventi, fiere e concerti svolta dal ricorrente al 60% (a esclusione invece dell’attività di consulenza di natura contabile, fiscale e gestionale al 40%).
Il TCA ha ad ogni modo rinviato l’incarto alla Cassa __________ affinché esamini se tutti i requisiti per ottenere le IPG Corona per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 sono soddisfatti.
Per i mesi di ottobre e novembre 2021 il rifiuto delle IPG è per contro stato confermato.
2.7. Alla luce di quanto esposto in precedenza e tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che il modo di operare del Comune di __________, che ha negato all’insorgente le prestazioni ponte COVID per i mesi da dicembre 2021 a marzo 2022, non possa essere tutelato.
È utile ribadire che la prestazione ponte COVID ha lo scopo di sostenere i lavoratori dipendenti e indipendenti che a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus si trovano in difficoltà finanziaria e non possono beneficiare delle indennità di disoccupazione. Si tratta di un aiuto puntuale e mirato volto a coprire il fabbisogno e le necessità contingenti, evitando il ricorso alle prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.4.; doc. V2: lettera del 6 maggio 2022 del Direttore dell’Istituto delle assicurazioni sociale al ricorrente).
Per quanto attiene ai mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, va poi rilevato che l’insorgente ha dichiarato che i suoi redditi si sono ridotti successivamente al 2019 a causa della pandemia, poiché la sua attività professionale è stata resa molto difficoltosa dalle restrizioni in vigore per combattere il diffondersi del coronavirus e dalla diffidenza dei clienti verso i contatti personali (cfr. doc. I inc. 42.2022.22; consid. 1.11.).
In effetti dalla decisione definitiva per l’anno 2019 dei contributi per persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente emerge un reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 65'891.-- (cfr. doc. I inc. 42.2022.22), mentre dalla decisione definitiva per l’anno 2020 un reddito da attività indipendente di fr. 1.-- (cfr. doc. M) e dalla decisione provvisoria per l’anno 2021 un reddito di fr. 11'500.-- (cfr. doc. O).
Inoltre, come sottolineato dal ricorrente (cfr. doc. I pag. 3 inc. 42.22.22), nelle decisioni su opposizione del 22 aprile 2022 con cui la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni ha confermato il rifiuto di IPG per il mese di dicembre 2021, rispettivamente di gennaio 2022 è stato specificato che la limitazione dell’attività di consulenza commerciale e di marketing, come pure quale portatore di affari in ambito assicurativo, fiscale e contabile esercitata dal medesimo era in ogni caso da ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (timore di entrare in contatto con la malattia, stagnazione economica generale), benché secondo la Cassa non fosse in relazione a provvedimenti ordinati dalle autorità per combatterla (cfr. doc. V4; V5 inc. 42.2022.22).
D’altronde, nei mesi di febbraio, giugno e settembre 2021 la parte resistente ha erogato prestazioni ponte COVID all’insorgente (cfr. doc. I pag. 5; T; R; P inc. 42.2022.22) e per i mesi di aprile, luglio e novembre 2021 è stato comunque effettuato il relativo calcolo. La prestazione non è però stata concessa, superando il reddito disponibile della sua unità di riferimento il limite previsto da decreto legislativo. Il Comune ha ad ogni modo puntualizzato, in particolare nella decisione del 13 dicembre 2021 relativa al mese di novembre 2021, che “qualora la situazione economica dovesse subire un ulteriore cambiamento nei prossimi mesi, potrà presentare una nuova domanda presso il nostro Comune” (cfr. doc. U; S; Q inc. 42.2022.22).
In simili condizioni occorre concludere che il ricorrente, nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, ha subito una riduzione del reddito del fatturato a causa della pandemia ai sensi dell’art. 3 lett. f del Decreto legislativo urgente del 31 maggio 2021 concernente la prestazione ponte COVID e del Decreto legislativo del 22 febbraio 2022.
2.8. Il TCA sottolinea, altresì, da una parte, che all’art. 3 lett. d e e dei due Decreti in questione non vengono menzionate le indennità perdita di guadagno Corona quale motivo per escludere senza ulteriore esame la concessione della prestazione ponte COVID (cfr. consid. 2.4.). In effetti nel reclamo del 14 gennaio 202 contro la decisione del 20 dicembre 2021 del Comune di __________ è stato asserito che nel 2021 al ricorrente sono state riconosciute le IPG fino al mese di settembre 2021 (cfr. D inc. 42.2022.22), periodo nel quale il medesimo ha pure ricevuto delle prestazioni ponte COVID o perlomeno è stato effettuato il calcolo volto a sapere se, dal lato finanziario, avesse o meno diritto alle prestazioni ponte COVID (cfr. doc. I pag. 5; T; U; R; S; Q; P inc. 42.2022.22).
Dall’altra, che è vero, però, che l’IPG Corona va conteggiata tra i redditi computabili quale prestazione sostitutiva del reddito da lavoro secondo l’art. 4 cpv. 3 lett. b dei Decreti (cfr. consid. 2.4.; 2.5.).
In casu, come visto, questa Corte, con la sentenza 42.2022.31-34, per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 ha unicamente riconosciuto l’adempimento del presupposto contemplato all’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in relazione a parte della sua attività, ossia quella connessa al marketing e all’organizzazione di eventi e fiere, ma ha comunque rinviato gli atti alla Cassa per verificare se tutte le ulteriori condizioni per l’assegnazione delle IPG Corona siano ossequiate (cfr. consid. 2.6.).
Pertanto non è ancora dato di sapere se al ricorrente verranno o meno effettivamente corrisposte le IPG Corona per i mesi citati e in ogni caso non è noto il relativo importo.
Di conseguenza in concreto il giudizio 42.2022.31-34 non osta al riconoscimento a RI 1 del diritto in linea di principio alla prestazione ponte COVID per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022.
La prestazione ponte COVID costituisce, del resto, una misura complementare a quelle attuate dalla Confederazione, dai Cantoni, dai Comuni e da altri enti e associazioni presenti sul territorio (cfr. Messaggio N. 7906 pag. 7; Messaggio N. 8103 del 22 gennaio 2022 relativo al rinnovo della prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 pag. 5; doc. V2).
Il TCA rende, comunque, attento il ricorrente che l’eventuale importo della prestazione ponte COVID che verrà determinato dal Comune di __________ per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 in ossequio all’art. 4 del Decreto legislativo urgente del 31 maggio 2021 concernente la prestazione ponte COVID e del Decreto legislativo del 22 febbraio 2022, potrà essere - almeno parzialmente - posto in compensazione oppure chiestogli in restituzione allorché sarà stabilita l’IPG Corona per il medesimo periodo, visto che quest’ultima deve essere computata tra i redditi computabili della prestazione ponte COVID (cfr. STCA 42.2019.34 del 5 dicembre 2019 consid. 2.6.).
2.9. Per i mesi di febbraio e marzo 2022 nelle richieste del 28 febbraio 2022, rispettivamente del 31 marzo 2022 (cfr. doc. B inc. 42.2022.24; doc. B inc. 42.2022.47) l’insorgente ha addotto di trovarsi in difficoltà finanziarie a seguito di una riduzione della cifra d’affari dovuta alla pandemia. Egli ha specificato che “diversi clienti hanno dovuto chiudere o sospendere la propria attività a causa del Covid-19, mentre altri hanno deciso di non avvalersi al momento dei miei servizi per le difficoltà economiche causate da questa pandemia” (cfr. doc. B inc. 42.2022.23; B inc. 42.2022.47).
Al riguardo va evidenziato che mentre il Consiglio federale ha modificato l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, con effetto dal 17 febbraio 2022, nel senso che le indennità di perdita di guadagno per il coronavirus sono state soppresse, salvo quelle per le persone particolarmente a rischio, i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro attivi nel settore delle manifestazioni (cfr. consid. 2.5.), il Gran Consiglio del Cantone Ticino, il 22 febbraio 2022, ha approvato il Decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID valido retroattivamente dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022 (cfr. consid. 2.2.) proposto a seguito dell’incertezza sull’evoluzione degli effetti della pandemia e dei vari cambiamenti del quadro di riferimento delle prestazioni sociali straordinarie al fine di sostenere l’autonomia di chi si trova provvisoriamente in difficoltà riducendo il ricorso alle prestazioni assistenziali (cfr. Messaggio N. 8103 del 27 gennaio 2022 pag. 1-2).
Ne discende, essendo altamente verosimile che le entrate del ricorrente nei mesi di febbraio e marzo 2022 abbiano continuato a essere ridotte per le stesse ragioni dei mesi precedenti connesse alla pandemia (cfr. consid. 2.7.), che anche per tali mesi l’insorgente ha diritto in linea di massima a una prestazione ponte COVID che il legislatore ha voluto prorogare fino al mese di giugno 2022.
Il Comune resistente dovrà, dunque, calcolare, tenendo conto dei redditi e delle spese computabili della sua unità di riferimento (cfr. art. 4 Decreto legislativo urgente del 31 maggio 2022 e Decreto legislativo del 22 febbraio 2022), se il suo reddito disponibile sia inferiore ai parametri previsti all’art. 4 cpv. 1 dei Decreti menzionati.
In caso affermativo, RI 1 potrà beneficiare di una prestazione ponte COVID per i mesi di febbraio e marzo 2022.
2.10. Stante quanto precede, e meglio che al ricorrente deve essere riconosciuto in linea di principio il diritto alle prestazioni ponte COVID per i mesi da dicembre 2021 a marzo 2022, si giustifica l’annullamento delle decisioni su reclamo del 14 e del 27 aprile 2022 e del 20 maggio 2022 (cfr. consid. 2.8.; 2.9.).
Gli atti vanno rinviati al Comune di __________ per effettuare i relativi conteggi e determinare se l’insorgente, anche dal profilo economico (art. 4 Decreto legislativo urgente del 31 maggio 2022 e Decreto legislativo del 22 febbraio 2022), possa effettivamente beneficiare di una prestazione ponte COVID per i mesi citati (cfr. consid. 2.8.; 2.9.).
2.11. In ambito di prestazione ponte COVID, per quanto riguarda la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non stabilito da questa legge, valgono, in particolare, le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 11 cpv. 3 Decreto legislativo urgente concernente le prestazioni ponte COVID; 31 Lptca).
Giusta l’art. 29 Lptca:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi di prestazioni ponte COVID alle quali si applica in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito delle prestazioni ponte COVID, non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 42.2022.22, 42.2022.23, 42.2022.24 e 42. 2022.47 sono congiunte.
2. I ricorsi sono accolti ai sensi dei considerandi.
§ Le decisioni su reclamo del 14 e del 27 aprile e del 20 maggio 2022 impugnate sono annullate.
§§ Gli incarti sono rinviati al Comune di __________ perché proceda come indicato ai consid. 2.8.-2.10.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti