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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 30 aprile 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 25 marzo 2022 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 25 marzo 2022 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la precedente decisione del 14 gennaio 2022 (cfr. doc. 410), con cui a RI 1, computando in particolare un reddito di fr. 645.-- mensili, è stata concessa una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1’508.-- per il mese di gennaio 2022 (cfr. doc. A1).
1.2. L’USSI, l’11 maggio 2022, ha trasmesso al TCA per competenza (cfr. doc. II) lo scritto inviatogli da RI 1 il 30 aprile 2022 e pervenutogli il 2 maggio 2022 con il quale quest’ultima ha contestato la decisione su reclamo del 25 marzo 2022, facendo valere:
" (…) In nessun dei punti menzionati nella vostra lettera, viene considerata la mia situazione personale.
Inoltre sembra che ho semplicemente ricevuto prestazioni di lavoro eseguite a dicembre 2021.
Fondamentale è capire il contesto della situazione reale per valutare consapevolmente.
Sono in assistenza a causa del peggioramento della fibromialgia, malattia invalidante.
Si è aggravato anche il mio stato depressivo a causa di una grave negligenza medica subita negli ultimi anni e in particolare a fine 2021.
Sto procedendo tramite avvocato per continuare la mia segnalazione alla vigilanza medica, da poco ho ricominciato a deambulare senza ausili e sto recuperando parzialmente le energie.
Il salario in questione ricevuto è del 2019, quando non ero ancora aiutata dal sostegno sociale ma lavoravo nonostante i problemi di salute gravi. Il motivo del fatto che ho richiesto un prestito per vivere, è che le ARP non pagano prima di fine anno e chiaramente avevo bisogno di liquidità immediata per accettare il lavoro come tutrice.
Mi ha sostenuta mia madre in questo percorso, ma in seguito anche lei, essendo indipendente, ha avuto difficoltà a gestire una ditta con il marito gravemente malato.
Ci tengo a restituire la somma dovuta visto il peggioramento economico causato da una grave malattia insorta nel 2020, che purtroppo ha cambiato per sempre le dinamiche della mia famiglia.
Nella vita ho conseguito i diplomi federali di commercio e
assistente di cura, in seguito ho ottenuto il diploma come Pet Sitter (e
formatrice), aprendo una pensione per cani.
Quando mi sono iscritta in assistenza ho dovuto lasciare anche il mio terzo lavoro di tutrice amministrativa per l'ARP, percorso intrapreso grazie al sostegno economico della famiglia come sopra descritto.
Nella lettera al punto D., menzionate il fatto
che il sostegno sociale non garantisce il precedente tenore di vita, ma avendo
aperto da pochi anni la mia pensione per animali guadagnavo la medesima cifra
che prevede il sostegno sociale.
Lo possono confermare tutte le tassazioni.
Purtroppo ho dovuto lasciare i lavori per ragioni di salute, mi auspico che tenete conto del fatto che ho una richiesta Al in corso da oltre 2 anni. Non ritengo corretto scalare una franchigia come se avessi lavorato a dicembre 2021 mentre nella realtà sono in malattia al 100%.
Chi beneficia di tale franchigia non è in malattia ma ha accesso al mondo dal lavoro, a differenza del mio caso.
Diventare Pet-Sitter e tutrice amministrativa è stato lungo e
difficile in queste condizioni ma gli sforzi saranno ripagati sicuramente
appena mi riprenderò da questi avvenimenti negativi degli ultimi anni.
È fondamentale per me evitare ogni tipo di stress, tutte queste vicende mi stanno richiedendo energie che potrei usare in modo costruttivo.
Rammento che a dicembre 2021, il signor __________ si è permesso di versare l'affitto al mio precedente locatore che si è appropriato dei soldi ingiustamente. Tutt’ora sono in causa per procedere al rientro del denaro ma secondo il mio avvocato la spesa andrebbe oltre l'entrata e non conviene procedere.
Questo errore comporta l'avermi dovuto saldare 2 affitti di
dicembre 2021 e quindi il mio debito nei confronti del sostegno
sociale è salito di 835 CHf per un vostro errore e le spese dell'avvocato per
rimediare sono a carico mio. Il giudice di pace mi ha dato ragione per la
questione __________ e da subito sosteneva che dovevate versarmi immediatamente
l'affitto scoperto di 1’100 CHF creatosi dal lavoro del vostro dipendente
signor __________.
I lunghi tentativi di addossarmi questi 1’100 CHF di debito e l'offerta di versarmi solo la parte mancante dell'affitto vanno contro ogni principio di dignità.
È causa di forte stress non poter procedere al rientro dell'affitto e lasciare la somma ad un locatore che è stato sempre disonesto e approfittatore. Dal lato psicologico, aver sopportato tale trattamento così a lungo da parte del signor __________ in un contesto di malattia, ha avuto pesanti ripercussioni psicologiche ed è intervenuto il centro __________ di __________ per questa problematica.
Il signor __________ sapeva del mio grave stato di salute e che non ero in grado di procedere con il rinnovo di gennaio 2022. Era a conoscenza che dovevo aspettare che arrivassero gli assistenti sociali a casa mia e che il periodo delle feste stava rallentando le pratiche.
Non ha versato nemmeno un accredito a gennaio 2022 per garantirmi
i soldi per
mangiare visto che il rinnovo è stato eseguito dopo il 13 gennaio 2022. Quindi
non ho potuto restituire la somma ricevuta della curatela immediatamente poiché
senza entrate.
Sarei rimasta senza alimenti per il signor __________ se l'Arp non avesse pagato il mio salario, visto che mi mancava anche il supporto della famiglia poiché mia mamma è stata all'ospedale di __________ da gennaio 2022 a metà maggio con suo marito in cure intensive.
Inoltre da tenere in considerazione sono tutti i costi a mio carico per le cure quotidiane, ad esempio il noleggio mensile della sedia a rotelle che l'invalidità non ha coperto, in totale ammonta a quasi 500 CHF di spesa; il tutore per il braccio 115; spese di medicine ed esami del sangue non coperti dalla cassa malati, come la nuova cura che sto eseguendo di 25 fr a seduta, ecc...
Le persone fisicamente sane non devono sopportare questi costi. (…) (cfr. doc. I).
1.3. Con risposta del 1° giugno 2022 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando in particolare quanto segue:
" (…) Nel calcolo volto a determinare la prestazione ordinaria di CHF 1'508.- per il mese di gennaio 2022 a favore della signora RI 1, il 14 gennaio 2022 l'USSl ha computato in particolare l'importo di CHF 645.- quale reddito computabile Las. A seguito di ulteriori chiarimenti, il 30 maggio 2022 l'USSl ha riconsiderato l'importo computato quale reddito Las nel calcolo volto a determinare la prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2022. E meglio, l'USSl non ha più ritenuto nel calcolo le "spese diverse tutori e curatori (senza sost.) 2019" di CHF 62.- indicate nel citato conteggio, avendole accertate corrispondere a un rimborso spese, non computabile quale reddito Las. L'USSI ha quindi accertato un reddito mensile da attività dipendente di CHF 748.80, pari a CHF 8'986.- annui. Nel calcolo volto a ristabilire la prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2022 di CHF 1'555.- ha computato un reddito da lavoro di CHF 7'186.- annui (reddito attività dipendente di CHF 8986.- ./. franchigia di CHF 1'800.-), pari a un reddito computabile mensile ai sensi della Las di CHF 598.-. Per motivi di puro calcolo il reddito mensile viene fittiziamente riportato su un valore annuale e successivamente diviso per 12 mesi. Va considerato solo l'importo del mese interessato. Il computo da parte dell'USSl dell'accredito del salario percepito per il mese di novembre 2021 quale reddito è corretto, in quanto rientrante tra quelli che costituiscono il reddito computabile regolamentato dall'art. 6 Laps. (…)” (Doc. IV)
In effetti con decisione del 30 maggio 2022 l’amministrazione ha assegnato a RI 1 l’importo di fr. 47.-- a titolo di prestazione assistenziale ordinaria aggiuntiva per il mese di gennaio 2022 (per complessivi fr. 1'555.--), computando quale reddito da attività lucrativa la somma di fr. 598.-- anziché fr. 645.-- inizialmente conteggiati (cfr. consid. 1.1.; doc. 11).
1.4. L’insorgente ha presentato delle osservazioni il 18 giugno 2022 (cfr. doc. VI).
1.5. La curatrice della ricorrente, RA 1, il 2 luglio 2022, interpellata dal TCA (cfr. doc. VII), ha in particolare precisato che RI 1 “è rimasta delusa dal fatto che i soldi sono stati tolti di colpo e non scalati in qualche mese” e che “tale pratica è stata accesa dalla Signora RI 1 prima della mia nomina di curatrice, pertanto su iniziativa propria della signora RI 1” (cfr. doc. VIII).
1.6. Il 2 agosto 2022 l’USSI, evidenziando che “non sono invocati argomenti né addotte prove atte a modificare la valutazione del caso in oggetto”, si è riconfermata nella risposta di causa (cfr. doc. X).
1.7. I doc. VIII e X sono stati inviati per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XII), mentre il doc. X è stato trasmesso per conoscenza alla curatrice (cfr. doc. XI).
in diritto
in ordine
2.1. L’autorità giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti processuali – quali condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di merito – tra cui la capacità processuale (cfr. Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà, da ricondurre all’esercizio dei diritti civili, di condurre personalmente il processo oppure di delegare tale compito a un rappresentante, la quale si determina secondo il diritto civile (cfr. Rhinow/Koller/Kiss/Turnherr/Brühl-Moser, öffentliches Prozessrecht, III ed., 2014, p. 861; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich, § 13 n. 44, p. 113). La capacità processuale corrisponde quindi all’esercizio dei diritti civili (art. 12 CC), il quale presuppone la maggior età e la capacità di discernimento (art. 13 CC).
Al riguardo cfr. STCA 43.2020.1 del 1° luglio 2020; STCA 32.2019.188 del 22 novembre 2019.
L’autorità di protezione può istituire una curatela di rappresentanza ai sensi degli art. 394 e 395 CC quando una persona non può compiere determinati atti e deve essere rappresentata, che sia in ambito d'assistenza personale o di gestione patrimoniale.
Il curatore è il rappresentante legale che può agire per l'interessato, in suo nome e conto. La misura può non limitare l'esercizio dei diritti civili della persona che vi è sottoposta: in tal caso vi è un diritto di agire concorrente, l'interessato è nondimeno vincolato dagli atti del curatore, non può limitare il suo potere, anche se ha conservato l'esercizio dei diritti civili.
Secondo la situazione, l'autorità di protezione degli adulti può anche limitare in modo puntuale la capacità di agire dell'interessato, circoscrivendo gli effetti a determinati e specifici atti (cfr. https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/protezione-delladulto/la-curatela/#:~:text=%C3%88%20istituita%20quando%20una%20persona,in%20suo%20nome%20e%20conto; Philippe Meier, in: FamKomm, Erwachsenenschutz, 2013, Rz. 15-25 zu Art. 394 ZGB).
2.2. Con risoluzione del 20 gennaio 2022 l’Autorità regionale di protezione con sede a __________ ha istituito una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni con limitazione della capacità civile ai sensi dell’art. ex art. 394 i.r.c. CC in favore di RI 1, avente per oggetto in particolare il compito di “rappresentare l’interessata nelle sue pratiche ed affari amministrativi, segnatamente nei rapporti con le autorità, i servizi amministrativi, le banche, la posta, gli istituti sociali, le altre istituzioni o persone private” (cfr. doc. 10=76).
¨ Quale curatrice è stata nominata RA 1 (cfr. doc. 10=76).
Il ricorso del 30 aprile 2022 è stato presentato da RI 1 personalmente, non rappresentata dalla sua curatrice (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
In casu la questione di sapere se l’insorgente al momento dell’inoltro dell’impugnativa fosse capace o meno processualmente non merita ulteriori approfondimenti, in quanto in ogni caso la curatrice, il 2 luglio 2022, esponendo al TCA alcuni punti importanti della fattispecie (cfr. doc. VIII; consid. 1.5.), ha implicitamente ratificato il ricorso presentato da RI 1.
Il ricorso è, perciò, ricevibile. Questa Corte entra, di conseguenza, nel merito dello stesso.
nel merito
2.3. L’art. 6 Lptca stabilisce che:
“ 1 L’autorità amministrativa può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare il provvedimento impugnato.
2 Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.
3 Quest’ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione.”
L'art. 53 cpv. 3 LPGA, applicabile quale diritto sussidiario in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, prevede che l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
L'art. 58 cpv. 1 PA ha un tenore analogo.
Per costante giurisprudenza una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_1036/2012 del 21 maggio 2013 consid. 3.3.; DTF 127 V 228 consid. 2, 113 V 237; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale", in RJN 1984, pag. 23).
La riconsiderazione pendente lite permette, dunque, all'amministrazione di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (cfr. R. Hischier, Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).
La modifica può essere fatta unicamente a vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale (cfr. STF 9C_22/2019 del 7 maggio 2019 consid. 3.1.; U. Kieser, ATSG Kommentar, 4. Edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, n. 90 ad art. 53 pag. 988).
L'amministrazione non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (cfr. STF 8C_1/2011 del 5 settembre 2011 consid. 1; DTF 130 V 138 consid. 4.2.; U. Kieser, op. cit., n. 92 ad art. 53 pag. 988).
2.4. Nel caso di specie dagli atti risulta che l’USSI, con decisione del 14 gennaio 2022, confermata dalla decisione su opposizione del 25 marzo 2022, ha assegnato alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'508.-- per il mese di gennaio 2022. (cfr. doc. 410; A1; consid. 1.1.).
Il 30 maggio 2022 l’amministrazione ha poi riconosciuto all’insorgente una prestazione assistenziale ordinaria aggiuntiva di fr. 47.-- per il mese di gennaio 2022, conteggiando a titolo di reddito da attività lucrativa la somma di fr. 598.--, anziché fr. 645.-- computati nel provvedimento del gennaio 2022 (cfr. doc. 410; 11; consid. 1.3.).
Come esposto sopra, l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento emanato successivamente vale unicamente come proposta al giudice (cfr. consid. 2.3.).
Nel caso in esame il 12 maggio 2022 il TCA ha assegnato all’USSI un termine di 20 giorni per presentare la risposta al ricorso dell'insorgente del 30 aprile 2022 (cfr. doc. III).
Tale termine spirava il 2 giugno 2022, rispettivamente, tenendo conto del termine di giacenza di sette giorni (cfr. art. 38 cpv. 2bis LPGA), il 9 giugno 2022. La nuova decisione su reclamo del 30 maggio 2022, menzionata nella risposta di causa del 1° giugno 2022 (cfr. doc. IV), è stata, quindi, emanata prima della scadenza del termine per la risposta.
Pertanto la riconsiderazione pendente lite del 30 maggio 2022 adempie i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Con la nuova decisione su reclamo, come visto, la prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente per il mese di gennaio 2022 è stata aumentata da fr. 1'508.-- a fr. 1'555.--, computando quale reddito da attività lavorativa l’ammontare di fr. 598.--, invece di fr. 645.-- tenuti conto inizialmente.
Il litigio, dunque, sussiste ancora e ha come oggetto la questione di sapere se l’USSI, in relazione al mese di gennaio 2022, abbia correttamente oppure no, conteggiato la somma di fr. 598.-- e assegnato all’insorgente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'555.--.
2.5. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.6. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
2.7. Nella presente fattispecie dalle carte processuali risulta che la ricorrente è al beneficio delle prestazioni assistenziali dal mese di ottobre 2020 (cfr. doc. 125; 67).
Più specificatamente dal mese di maggio al mese di dicembre 2021 la medesima ha percepito una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'841.-- mensili. Nel relativo calcolo non è stato conteggiato alcunché a titolo di reddito e di sostanza Las (cfr. doc. 578; 573; 551).
In occasione della richiesta di rinnovo inoltrata nel mese di gennaio 2022 (cfr. doc. 529) è emerso che all’insorgente, il 16 dicembre 2021, è stata bonificata la somma di fr. 762.85 sul suo conto bancario da parte del Comune di __________ (cfr. doc. 66=537; IV pag. 2). Dal “foglio paga novembre 2021” si evince che tale importo le è stato versato in relazione a un suo incarico quale tutrice (cfr. doc. 65=549).
L’USSI ha considerato tale entrata, e meglio la somma di fr. 645.-- (ottenuta deducendo dal reddito lordo di fr. 810.83 la franchigia del 20% ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 5 Las; cfr. doc. 65; 403; 412), nel calcolo concernente il mese di gennaio 2022 (cfr. doc. 410; consid. 1.1.), poi ridotta a fr. 598.-- con la decisione su reclamo del 30 maggio 2022 (cfr. doc. 13; consid. 2.4.), poiché quale reddito da lavoro a torto era stato tenuto conto anche del rimborso spese di fr. 62.-- versato dal Comune di __________ (cfr. doc. IV pag. 4; consid. 1.3.).
La ricorrente contesta tale modo di procedere, in quanto il reddito computato dalla parte resistente si riferisce alla sua attività di tutrice svolta nel 2019. La medesima ha aggiunto che, quando ha accettato l’incarico quale tutrice, per far fronte alle spese, ha dovuto chiedere un prestito a sua madre siccome le ARP non pagano prima della fine dell’anno e che desidera restituirglielo.
L’insorgente ha pure asserito che l’accredito di gennaio 2022 da parte dell’assistenza sociale ha avuto luogo dopo il 13 gennaio 2022 e che quindi si è trovata in difficoltà economiche, considerato anche i costi a suo carico per le cure quotidiane, relative ad esempio al noleggio mensile di una sedia a rotelle, del tutore per il braccio, spese mediche non coperte dalla cassa malati. Ha, infine, precisato di aver inoltrata domanda di prestazioni AI (cfr. doc. I; VI).
2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda, innanzitutto, che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
L’assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Pertanto l’assistenza sociale, qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha del resto evidenziato che il principio di sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha altresì osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”
Al riguardo cfr. pure STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020 consid. 2.14.
2.9. Giova, inoltre, rilevare che l’art. 22 Las, per la determinazione del reddito computabile, salvo alcune eccezione espressamente previste dalla norma stessa, rinvia agli art. 5-9 Laps.
L’art. 6 cpv. 1 lett. a) Laps indica quali redditi devono essere considerati facendo riferimento ai redditi previsti agli art. 15-22 della Legge tributaria (LT). In particolare gli art. 16 e 17 LT prevedono che sono imponibili il reddito da attività dipendente e il reddito da attività indipendente.
L’USSI, in concreto, ha computato il guadagno ottenuto dalla ricorrente nel mese di dicembre 2021 nel conteggio del mese di gennaio 2022, specificando che “secondo la prassi instaurata dall’USSI relativa al metodo di calcolo, un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente” (cfr. doc. A1 p.to M).
Questo Tribunale osserva di avere esaminato la correttezza di tale prassi nella STCA 42.2007.4 del 1° ottobre 2007. In quell’occasione il TCA, ritenuto lo scopo primo dell’assistenza sociale che è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ha concluso che tali prassi non violi, in generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione cantonale.
Questa Corte, al consid. 2.4. del giudizio appena citato, ha evidenziato:
" (…) L’USSI ha precisato che per sua prassi le indennità percepite alla fine di un mese da un richiedente delle prestazioni assistenziali, come ad esempio il salario conseguito, vanno a coprire il fabbisogno del mese successivo (cfr. doc. A). L’amministrazione ha pure indicato che di pari passo ha sempre definito che per il primo mese di attività, percependo il relativo salario solo a fine mese, viene riconosciuta la prestazione assistenziale precedente evitando così di mettere in condizioni finanziarie precarie il richiedente (cfr. doc. VI).
Al riguardo non va dimenticato che lo scopo della pubblica assistenza enunciato dalla Las è quello di intervenire ogni qualvolta una persona si trovi in una situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 LAS; consid. 2.1.).
Il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza garantito dall’art. 12 Costituzione federale e dall’art. 13 Costituzione cantonale contempla il diritto di essere aiutati quando si è nel bisogno.
Inoltre per determinare se un assicurato ha diritto o meno a una prestazione assistenziale, e meglio per fissare il reddito disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 22 Las, 5 Laps), si tiene conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps; STCA 42.2007.1 del 30 maggio 2007; STCA 39.2005.1 del 12 maggio 2005). (…)”
Tuttavia, sempre nella sentenza citata, il TCA ha deciso che l’applicazione della prassi in questione deve essere limitata ai casi in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.
Questo Tribunale ha, inoltre, precisato che, di conseguenza, l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.
Al riguardo cfr. pure, ad esempio, STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2017.30 del 27 luglio 2017 consid. 2.6.; STCA 42.2017.16-22 del 22 maggio 2017; STCA 42.2016.25 del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014 consid. 2.9.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011.
La prassi dell’assistenza sociale di tenere conto di un reddito corrisposto a fine mese per il mese successivo è stata peraltro avallata anche dal Tribunale federale in una sentenza 8C_648/2018 del 7 gennaio 2019 relativa a un caso del Cantone Basilea Città (ordine di restituzione di prestazioni assistenziali di febbraio e marzo 2017 a seguito del computo di un reddito da lavoro versato alla ricorrente il 24 gennaio 2017).
Con giudizio 8C_675/2019 del 26 novembre 2019 l’Alta Corte ha, poi, confermato la sentenza 42.2019.23-24 emanata da questa Corte il 4 settembre 2019 riguardante il caso di un beneficiario di prestazioni assistenziali il cui importo è stato determinato tenendo conto, per luglio 2018, delle indennità giornaliere LAINF versategli dopo il 23 giugno 2018 e per agosto 2018 delle IG LAINF corrispostegli il 31 luglio 2018.
Il TF ha segnatamente indicato:
" 2.3. (…) Il metodo di conteggio sviluppato dall'amministrazione e confermato in più occasioni dalla Corte cantonale (giudizio cantonale, consid. 2.8) è tutt'altro che insostenibile, ma è basato su elementi che tengono anche conto della particolare situazione di ristrettezze finanziarie di cui soffrono le persone al beneficio di prestazioni assistenziali. Del resto, il ricorrente sembra dimenticare che l'assistenza è fondata sul principio della sussidiarietà ed è l'ultima ancora di salvezza per chi cade nel bisogno (da ultimo sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 5.1).”
Per completezza giova rilevare che è vero che con sentenza 8C_31/2020 del 26 marzo 2020 la nostra Massima istanza ha accolto il ricorso di una richiedente le prestazioni assistenziali alla quale erano state negate per il mese di maggio 2019 computando il reddito da attività lavorativa percepito il 19 aprile 2018. È altrettanto vero, tuttavia, che in quel caso, come sottolineato dal TF, tornava applicabile l’art. 27 della Legge del Canton Ginevra sull’inserimento e l’aiuto sociale (LIASI) secondo cui per stabilire l’ammontare delle prestazioni sono determinanti le risorse del mese in corso.
Per quanto attiene, invece, al Cantone Ticino, la Las non prevede alcuna norma analoga.
2.10. Da quanto esposto sopra e ritenuti il principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.8.) nonché l’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr. STCA 42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio 8C_344/2019 del 15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.) discende che a ragione l’amministrazione nel conteggio della prestazione assistenziale relativa al mese di gennaio 2022 ha tenuto conto dell’importo di fr. 598.-- (dalla somma di fr. 810.80 lordi sono stati dedotti il rimborso spese i fr. 62.--, come pure la franchigia del 20%; cfr. doc. 65; 11; IV; consid. 2.7.) bonificato all’insorgente dal Comune di __________ il 16 dicembre 2021 per l’attività di tutrice da lei svolta nel 2019 (cfr. doc. 65; 66).
Tale ammontare andava, in effetti, utilizzato per pagare le spese del mese di gennaio 2022, siccome, da una parte, la ricorrente ha potuto far fronte alle spese di dicembre 2021 grazie alla prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'841.--, di cui fr. 992.95 versati direttamente a lei il 6 dicembre 2021 (cfr. consid. 2.7.; doc. 551; 538).
Al riguardo va osservato che secondo l’art. 6 cpv. 1 Reg.Las le prestazioni assistenziali vengono di regola versate anticipatamente al richiedente entro il dieci di ogni mese.
Dall’altra, l’insorgente stessa ha affermato (cfr. doc. I) che nel mese di gennaio 2022, fino a circa la metà del mese, quando è stato effettuato il rinnovo delle prestazioni assistenziali (la decisione di assegnazione della prestazione assistenziale di gennaio 2022 è stata emessa il 14 gennaio 2022; doc. 410), non aveva entrate per sostenere i propri costi (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
Il fatto che le mansioni di tutrice siano state espletate nel 2019 è ininfluente. Determinante è infatti la data del versamento di un determinato reddito, poiché è a partire da tale momento che un richiedente le prestazioni assistenziali può beneficiarne per provvedere al proprio fabbisogno.
Il TCA evidenzia ad ogni modo che nella presente evenienza, se il reddito di fr. 598.-- non fosse da considerare per il mese di gennaio 2022, lo stesso andrebbe comunque conteggiato nel calcolo riguardante il mese di dicembre 2021 con conseguente riduzione dell’ammontare della prestazione assistenziale ricevuta per tale mese (cfr. STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.).
2.11. In relazione all’asserzione della ricorrente secondo cui desidera restituire alla madre quanto ricevuto quale sostegno finanziario quando era attiva per l’ARP la quale corrisponde le retribuzioni solo alla fine dell’anno (cfr. doc. I; VI; 57), questa Corte ribadisce, poi, che l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto segnatamente alle prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. consid. 2.8.).
Il principio della sussidiarietà non esclude d’altronde espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. consid. 2.8.; STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020 consid. 2.14.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
2.12. Infine è utile osservare che ai fini della risoluzione della presente causa, concernente esclusivamente la correttezza dell’importo della prestazione assistenziale del mese di gennaio 2022, nemmeno influiscono le condizioni di salute dell’insorgente affetta in particolare da fibromialgia (cfr. doc. I) e la circostanza di avere interposto domanda AI (cfr. doc. I).
Riguardo ai costi per la sedia a rotelle, il tutore per il braccio, medicamenti, cure ed esami non coperti dall’assicurazione malattia (cfr. doc. I), il TCA rileva che essi non sono contemplati tra le spese computabili ai sensi della Las, la quale, in conformità a quanto disposto dagli art. 22 Las e 8 cpv. 1 lett. g Laps, prevede il computo, nel calcolo della prestazione assistenziale, unicamente dei premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal).
I redditi computabili e le spese computabili - queste ultime costituite dalla spesa vincolata e dalla spesa per l’alloggio - di cui agli art. 6, 8 e 9 Laps e all’art. 22 Las, che enuncia delle deroghe ai disposti appena citati della Laps, sono d’altronde elencati in modo esaustivo.
Di conseguenza, una volta conteggiate tali voci nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria di un richiedente l’assistenza sociale, non è possibile tenere conto di altre non previste dalla Laps, né dalla Las.
A eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa per l’alloggio, che dalla lista esaustiva delle spese vincolate si deve, perciò, sopperire tramite l’importo della soglia di intervento (cfr. art. 19 Las; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2022 del 28 dicembre 2021; https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SDSS/USSI/Direttive_prestazioni_assistenziali.pdf; STCA 42.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.13.; STF 8C_382/2019 del 6 giugno 2019, con cui l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso dell’insorgente contro la STCA 42.2018.48-49 del 29 aprile 2019 (cfr. consid. 2.8.); 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid. 2.12.).
In simili condizioni, nel rispetto del principio della legalità, secondo cui in virtù di un principio fondamentale del diritto, ogni attività amministrativa deve essere riconducibile a una norma legale che ne delinei ampiezza e limiti delle funzioni (principio della legalità: cfr. Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., cifra marg. 368 segg.; STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014 consid. 4.2.; STFA H 231/02 del 20 agosto 2003 consid. 5), nel caso in cui il diritto ad un’eventuale prestazione assistenziale ordinaria sia esaminato mediante un conteggio effettuato secondo i parametri indicati dalla legge, ovvero tenendo conto di tutti quei redditi e quelle spese riguardanti il richiedente che sono previsti dalla Laps e dalla LAS, l’USSI non può aggiungere altri costi al fine di riconoscere il diritto all’assistenza sociale o aumentare l’importo della prestazione a seconda di quanto preteso dal richiedente.
Pertanto gli ulteriori costi fatti valere dalla ricorrente e menzionati sopra non possono essere computati nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria di gennaio 2022.
In proposito cfr. STCA 42.2016.29 del 4 maggio 2017 consid. 2.12.; STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid. 2.12.; STCA 42.2008.16 dell’11 marzo 2009 consid. 2.9.
Tuttavia l’assistenza sociale può coprire dei bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento, tramite prestazioni speciali (cfr. consid. 2.6.) che sono definite, in modo non esaustivo, all’art. 20 Las.
Le franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap sono contemplate espressamente alla lett. b) del cpv. 1 dell’art. 20 Las.
Esse, pertanto, in linea di principio possono essere assunte dall’USSI tramite l’erogazione - ai beneficiari di prestazioni assistenziali ordinarie o a coloro il cui reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. art. 20 cpv. 3 Las; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2021.59 del 13 dicembre 2021 consid. 2.5.-2.6.; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.) - di una prestazione assistenziale speciale (cfr. STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015 consid. 2.13.).
La ricorrente ha del resto già beneficiato di prestazioni speciali. Ad esempio le sono stati riconosciuti degli importi a titolo di “franchigia e partecipazioni CM” nel febbraio 2021 di fr. 99.30 (cfr. doc. 335), nel marzo 2021 di fr. 129.15, di fr. 41.15 e di fr. 57.80 (cfr. doc. 321, 325, 330), nell’aprile 2021 di fr. 68.20, fr. 80.85, fr. 55.30 e fr. 8.70 (cfr. doc. 298, 292, 288, 283) e nel maggio 2021 di fr. 30.60 e di fr. 105.90 (cfr. doc. 278, 274).
2.13. Stante quanto precede, la decisione su reclamo del 30 maggio 2022 che ha stabilito che la prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente per il mese di gennaio 2022 ammonta a fr. 1'555.-- (cfr. consid. 2.4.) deve essere confermata.
2.14. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti