Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2022.30

 

CL/gm

Lugano

26 settembre 2022  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2022 di

 

 

RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 26 aprile 2022 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1 ha percepito prestazioni assistenziali da giugno 2014 a luglio 2021 per complessivi fr. 49'783.75 (cfr. doc. 41-61).

                                  Il 20 aprile 2021 è stato accreditato sul conto dell’assistita un importo di fr. 75'166.80 come quota ereditaria.

                                  Con decisione su reclamo del 26 aprile 2022 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la decisione dell’8 ottobre 2021 (cfr. doc. 38-39) chiedendo il rimborso di fr. 45'166.80, rilevando:

 

" (…) Nel caso di specie, incontestato è il fatto che per il periodo dal mese di settembre 2011 al mese di settembre 2021 la reclamante ha beneficiato di prestazioni assistenziali per complessivi CHF 49'783.75. Pacifico è anche che in data 20 aprile 2021 sono entrati sul conto bancario intestato alla qui reclamante CHF 75'166.80 a valere quale eredità. Grazie a tale versamento, la signora RI 1 ha beneficiato di un aumento rilevante della sostanza mobiliare.

In applicazione dell’ (…) art 33 lett. b Las, ritenuti non dati i presupposti dell’articolo 35 cpv. 1 Las, l’8 ottobre 2021 l’USSI ha correttamente chiesto il rimborso delle prestazioni assistenziali versate dal mese di settembre 2011 al mese di settembre 2021 in considerazione dell’acquisizione di un’eredità equivalente ad una sostanza rilevante. L’importo che la reclamante è chiamata a rimborsare è altresì corretto e considera la somma che deve essere lasciata alla sua libera disposizione conformemente alle direttive CSIAS, ossia CHF 30'000.- (LG-CSIAS E.2.1.).

Ritenuto tutto quanto sopra, si conferma la richiesta di rimborso dell’importo totale di CHF 45'166.80. Il reclamo, in quanto ricevibile, è pertanto respinto. Si rileva che di tale importo l’interessata ha già rimborsato il 1° aprile 2022 CHF 20'000.-.” (cfr. doc. II1).

 

                          1.2.  Contro la decisione su reclamo l’assistita, rappresentata dal fratello, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA. Il gravame, inizialmente presentato in lingua tedesca (cfr. doc. I) è stato poi tradotto in lingua italiana, e meglio dopo che il Presidente di questa Corte ha assegnato all’interessata un termine di 15 giorni per procedere in tal senso (cfr. doc. III).

                                  A sostegno delle pretese di RI 1, suo fratello ha fatto valere quanto segue:

 

" (…) La vostra decisione sarà anche giusta e corrisponderà alle norme giuridiche. Tuttavia, devo purtroppo constatare che i collaboratori con una mansione come la vostra, che in realtà dovrebbero sostenere le persone in difficoltà ed aiutarle, fanno di tutto per trovare un motivo o un articolo di legge che consenta di negare questo aiuto. Sicuramente siete sollecitati a risparmiare e ad evitare sostegni immotivati. Ma su certe prestazioni non è possibile risparmiare.

Mia sorella percepisce una rendita AVS di circa CHF 1800.00. Il livello minimo di sussistenza in Svizzera si aggira intorno ai CHF 2200.00. Questo è stato stabilito dal legislatore svizzero e le leggi svizzere valgono anche nel Canton Ticino. È accertato che mia sorella non dispone di nessun patrimonio, eccetto l’importo rimanente di un’eredità, che voi comunque rivendicata. Con un reddito così ridotto, in Svizzera si gode del diritto alla riduzione dei premi della cassa malattia e presumibilmente anche a prestazioni complementari all’AVS. Tuttavia questo le viene negato adducendo motivazioni chiaramente errate.

Tutta la questione è molto triste – purtroppo, ma vero. E questo nella ricca Svizzera - presumo che non mi resti che rivolgermi ad un avvocato, spendendo alcune migliaia di franchi. In realtà con i servizi sociali il nostro legislatore aveva creato degli uffici che potessero aiutare le persone in difficoltà, a prescindere dai motivi per cui si trovano in una determinata situazione.” (cfr. doc. IV2).

 

                          1.3.  Nella sua risposta del 10 giugno 2022, l’USSI propone di respingere il ricorso, rinviando alla decisione impugnata ed osservando che “ogni altra questione sollevata nel ricorso che non concerne la richiesta di rimborso delle prestazioni deve essere dichiarata irricevibile” (cfr. doc. VI).

 

                          1.4.  Il 13 giugno 2022 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VII).

 

                          1.5.  Il 22 giugno 2022, il rappresentante della ricorrente si è così espresso:

 

" (…) La richiesta di prestazioni complementari all’AVS, come anche di riduzione del premio della cassa malattia è stata respinta, con la debole motivazione che si è in presenza di un patrimonio, fatto purtroppo non vero.

Il dato di fatto che non ci sia nessun patrimonio è facilmente verificabile presentando relativa domanda alla banca. Se lo desiderate, vi inoltriamo volentieri l’attuale estratto conto bancario. Quanto ivi riportato tuttavia reclamato dall’Ufficio del sostegno e dell’inserimento di Bellinzona, nonostante a mia sorella vengano in parte negate da anni le prestazioni complementari che le spettano.

Io non ho mai contestato che la quota dell’eredità di mia sorella da voi rivendicata non corrisponde alle disposizioni di legge. Ma, considerando la sua pessima situazione finanziaria, si sarebbe potuto rinunciare alla riscossione, poiché per anni non le sono state elargite le prestazioni a cui ha diritto.

Il servizio sociale in tutte le sue varie forme serve a sostenere le persone bisognose di aiuto. Invece il vostro servizio sociale intraprende tutto il possibile, affinché questo aiuto possa essere negato.

Il fatto che in Svizzera non si possa vivere con CHF 1800.00 è evidente per chiunque sia in grado di ragionare con lucidità. Purtroppo questo non avviene nel caso dei collaboratori dei vostri servizi sociali (…) Il comportamento delle vostre autorità sociali non è in accordo con la legislazione svizzera. Non lo permetterò. Se necessario, mi rivolgerò alla stampa o a un avvocato” (cfr. doc. VIII).

 

                          1.6.  Con duplica del 28 giugno 2022, l’USSI ha preso atto che nella replica il rappresentante dell’assistita non contesta che le pretese dell’amministrazioni siano conformi al dettame legale ed ha osservato che la ricorrente non invoca argomenti, né adduce prove, atti a modificare la valutazione del caso concreto (cfr. doc. X).

 

                          1.7.  Il 29 giugno 2022 la ricorrente ha trasmesso a questa Corte una serie di documenti per i quali, nella misura di quanto necessario ai fini della presente vertenza, si dirà nel prosieguo (cfr. doc. XII ed all.).

 

                          1.8.  Con scritto del 6 luglio 2022, l’USSI si è riconfermato nella sua risposta di causa (cfr. doc. XIV).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

 

Nella presente fattispecie, davanti al TCA è contestata la decisione su reclamo emessa dall’USSI il 26 aprile 2022, la quale concerne esclusivamente il rimborso della somma di fr. 45'166.80 (cfr. supra consid. 1.1.).

 

Ogni altra questione, in particolare relativa alle prestazioni complementari all’AVS/AI, rispettivamente alla richiesta di riduzione del premio LAMal (cfr. supra consid. 1.2. e 1.45, doc. IV2, VIII, all. XII 4 e XII 5 a doc. XII) esula dalla presente causa ed è, pertanto, irricevibile.

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se, a ragione o meno, l’USSI abbia chiesto a RI 1 il rimborso di prestazioni assistenziali per complessivi fr. 49'783.75, e meglio a seguito del versamento a suo favore di un importo di fr. 75'166.80 a titolo di quota ereditaria.

 

                          2.3.  L'art. 33 Las prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:

 

                                  a) quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps);

                                  b) in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;

                                  c) in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.

 

                                  A proposito di questa disposizione legale nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla Modifica della legge sull'assistenza sociale il Consiglio di Stato si era così espresso:

 

" Il nuovo art. 33, rispetto a quello attualmente in vigore, limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali, in adeguamento alla prassi già attualmente diffusa (e in riferimento alle norme della CSIAS riviste nel 1998 e nel 2000): sono considerate unicamente le situazioni in cui le prestazioni assistenziali sono versate quali anticipo su prestazioni assicurative e i casi di acquisizione di sostanza (vincite, eredità).

Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con la minaccia di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni assistenziali (evitare la cosiddetta - trappola della povertà)."

 

                                  Nel suo rapporto del 5 novembre 2002 la Commissione della gestione e delle finanze aveva al riguardo rilevato:

 

" II nuovo art. 33 limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali.

In base alle direttive della COSAS il rimborso deve avvenire nei seguenti casi:

 

-   prestazioni di sostegno sociale indebitamente percepite;

-   versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte;

-   eredità lasciata dal beneficiario deceduto;

-   acquisizione di una sostanza rilevante durante il periodo in cui sono state versate delle prestazioni di sostegno sociale o successivamente, durante il periodo di prescrizione previsto dalla legislazione cantonale."

 

                                  Nel rapporto del 28 giugno 2017 della Commissione della legislazione sull’iniziativa parlamentare 20 giugno 2016 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare la prescrizione nel diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali, figurano in particolare le seguenti considerazioni:

 

" (…) Il Direttore ha sottolineato come la questione del rimborso tocca tutte le prestazioni sociali e in generale le assicurazioni sociali e che il termine di cinque anni è un termine generale sia a livello federale che cantonale.

Importante è sottolineare che il servizio prestazioni gestisce le richieste di assistenza sociale fornisce una prima consulenza personalizzata, previo consegna la lista della documentazione necessaria, fissando in seguito un appuntamento presso lo Sportello Laps del proprio comprensorio. Il Cantone tiene conto delle raccomandazioni e delle norme per il calcolo dell'aiuto sociale, edite dalla Conferenza svizzera delle istituzioni d'azione sociale (COSAS). Gli importi riconosciuti e le disposizioni specifiche per il Ticino sono pubblicati annualmente sul Bollettino ufficiale

L'assistenza sociale prevede una prestazione ordinaria, ovvero che possa coprire il fabbisogno di base calcolato sulla base della propria situazione familiare e personale. Ad essa alla possono essere aggiunte delle prestazioni speciali per far fronte a bisogni

particolari o puntuali della persona.

Quest’ultima per beneficiare dell’assistenza sociale deve collaborare attivamente, fornendo tutte le informazioni del caso per stabilire il diritto alla prestazione o se alternativamente intraprendere un percorso di inserimento sia esso sociale o professionale. In caso di indicazioni non conformi o di mancata collaborazione, possono essere applicate delle sanzioni pecuniarie sottoforma di riduzione della prestazione e nei casi più gravi è prevista la possibilità di sospendere la prestazione.

Tra gli obiettivi principali dell'assistenza sociale - oltre a garantire il minimo vitale - vi è anche quello di favorire l'inserimento sociale e professionale per far sì che la persona che fa capo a questo aiuto statale possa fare a meno della prestazione assistenziale.

 

Si distinguono dunque due percorsi di inserimento:

Ÿ professionale: per i beneficiari di prestazioni che dimostrano di poter rientrare nel mondo del lavoro in tempi brevi

Ÿ sociale: per i beneficiari che non sono in grado di accedere al mercato del lavoro, ma che aspirano a una maggiore autonomia economica-sociale o ancora che necessitano di un periodo di accompagnamento.

 

Cionondimeno dopo i 18 anni d’età compiuti chi ha ottenuto prestazioni di sostegno sociale, è tenuto a rimborsarle quando la sua situazione economica risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano sufficientemente agiate, ma che non di meno non compromettano la sua indipendenza e possa indurla a ritornare a richiedere tale aiuto al Cantone.

 

In ogni casi i principali motivi per cui lo Stato si mette a capo di un’azione di rimborso sono:

- le prestazioni indebitamente percepite (casi di abuso come ad es. stipendio in nero – art. 36 LAS)

- le prestazioni anticipate in attesa di altre prestazioni assicurative (art. 33 a) LAS)

- l’acquisizione di sostanza rilevante o un’eredità lasciata dal beneficiario di prestazioni

- un’eredità lasciata dal beneficiario deceduto (art.33 c) LAS)

 

Vi è poi la questione di coloro che richiedono una prestazione assistenziale essendo proprietari di immobili (art.44 LAS). In questo caso l’Ufficio chiede – a titolo cautelativo – la costituzione di un’ipoteca legale sull’immobile.

Nei casi appena elencati portano a un incasso complessivo di 1.6 milioni di franchi, cifra contenuta in quanto le differenti situazioni degli assistiti si risolvono lentamente e con difficoltà.

Se una persona rientra nel mondo del lavoro (o se si assiste a uno dei casi sopra citati) è tenuta a rimborsare le prestazioni assistenziali nella misura in cui si rileva un cambiamento rilevante nella sua situazione economica. Infatti se rientra nel mondo del lavoro, ma il rimborso implicherebbe un ritorno allo stato di precarietà e conseguentemente a domandare nuovamente una prestazione assistenziale, lo Stato rinuncia al rimborso.

 

Art. 43 LAS

L’autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (…)”

 

Questa Corte rammenta che, in ogni caso, l’art. 43 Las  è una mera disposizione potestativa (cfr. STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4).

 

                          2.4.  Nelle Direttive COSAS del 2005, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2021, al punto E.2. (“Prestazioni debitamente percepite”) figurano le seguenti indicazioni:

 

" E.2.1.

1   Le prestazioni di sostegno percepite debitamente devono essere restituite se una persona antecedentemente beneficiaria viene a trovarsi in condizioni agiate.

2   In caso di condizione agiate conseguenti a un incremento patrimoniale, devono essere accordate le seguenti quote patrimoniali esenti:

a.   fr. 30’000.00 per persona singola

b.   fr. 50’000.00 per coniugi e partner registrati

c.   fr. 15’000.00 per ogni figlio minorenne

3   In caso di condizioni agiate conseguenti a redditi da attività lucrativa, si deve rinunciare a richiedere una restituzione. Laddove le basi legali prevedono una restituzione attingendo ai redditi da attività lucrativa, si deve accordare un limite di reddito generoso e limitare la durata della restituzione.”.

 

                                  Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

 

" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).

 

Sulla portata delle direttive amministrative cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

 

                                  In una sentenza 8C_418/2020 del 25 maggio 2020, il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato contro la decisione 42.2020.2 del 25 maggio 2020, con cui questa Corte, nel caso di un assistito che aveva percepito prestazioni assistenziali da gennaio 2010 a giugno 2019 ed al beneficio del quale a giugno 2019 era stata accreditata una quota parte ereditaria, ha confermato la richiesta di rimborso emessa dall’USSI, ritenuto, in particolare, che la percezione dell’eredità corrisponde all’acquisizione di una sostanza rilevante ed è una circostanza a seguito della quale le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. b Las e consid. 2.3.) e che rettamente l’amministrazione aveva lasciato alla libera disposizione del ricorrente la somma adeguata di fr. 25’000.- conformemente alle direttive COSAS allora in vigore.

 

                                  Con sentenza 42.2013.12 del 21 novembre 2013 questa Corte ha confermato la richiesta di rimborso dell’USSI nei confronti di una beneficiaria dell’assistenza sociale di un importo pari a fr. 133'199.30, corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite dall’agosto 2007 al luglio 2012. Il rimborso si giustificava in virtù dell’art. 33 lett. b Las, in quanto la ricorrente, nell’agosto 2012, aveva annunciato all’amministrazione di avere ricevuto un acconto sull’eredità del padre di Euro 350'000, somma poi corretta nel reclamo a Euro 290'000.

 

                                  In proposito cfr. pure STF 8C_145/2021 dell’11 marzo 2021; STF 8C_405/2019 del STF 8C_254/2011 del 7 luglio 2011 e STF 8C_462/2013 del 29 agosto 2013 in relazione alla sentenza 605.2012.396 del 6 giugno 2013 del Tribunale cantonale, Corte delle assicurazioni sociali del Canton Friborgo, citate nella STCA 42.2013.12 del 21 novembre 2013 consid. 2.3.

 

                                  Con sentenza 42.2018.18 del 10 dicembre 2018, cresciuta in giudicato incontestata, ha confermato la richiesta dell’USSI di rimborso delle prestazioni assistenziali percepite da una persona per alcuni anni precedenti il riconoscimento di una rendita di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAVS, nonché il versamento a suo favore del capitale LPP di circa fr. 240'000.--.

                                  Secondo il TCA a ragione l’amministrazione aveva, infatti, tenuto conto di tale capitale LPP - nonostante poco dopo averlo ricevuto sia stato trasferito al nipote - ai fini del rimborso dell’assistenza sociale, ritenuto del resto che a quel ricorrente sarebbe comunque restato un importo maggiore di fr. 90'000.--.

 

                                  Questi principi sono stati confermati dal TCA con sentenza 42.2020.19 dell’8 febbraio 2021 (confermata dall’Alta Corte con la decisione 8C_211/2021 del 24 giugno 2021), dopo che il Tribunale federale, con sentenza 8C_222/2020 del 1° settembre 2020 aveva accolto il ricorso presentato contro la STCA 42.2019.26 del 24 febbraio 2020, rinviando gli atti a questa Corte affinché venisse emesso un nuovo giudizio.

                                  In quella fattispecie, ad un’assicurata con cui l’USSI aveva concluso dei contratti di inserimento sociale comportanti lo svolgimento di attività di utilità pubblica e che aveva ricevuto un capitale di previdenza professionale a seguito del riconoscimento a suo favore di una rendita AVS anticipata (ricordato che l’USSI aveva considerato l’importo di capitale che supera la somma di fr. 250'000.--), il TCA ha anche rilevato che:

" (…) le attività di pubblica utilità contestuali ai contratti di inserimento sociale sottoscritti dalla ricorrente - da gennaio a dicembre 2015, nei mesi di novembre e dicembre 2016, da gennaio a dicembre 2017 e nel mese di gennaio 2018 (cfr. consid. 2.2.; doc. L-P) - non sembrano essere state degli impieghi veri e propri.

Di conseguenza le prestazioni assistenziali percepite nei periodi menzionati risulterebbero soggette a rimborso, ad eccezione degli incentivi e delle prestazioni di trasferta e di doppia economia domestica (cfr. STF 8C_222/2020 del 1° settembre 2020 consid. 8.6.).

 

2.10.

Ad ogni modo la questione dello svolgimento di un lavoro a tutti gli effetti, in casu, non è decisiva e non va perciò ulteriormente approfondita.

Anche volendo per ipotesi considerare che l’insorgente abbia effettivamente esercitato un’attività lucrativa vera e propria, deve comunque rimborsare a USSI quanto richiestole.

In effetti, da una parte, per i mesi in cui ha effettuato le AUP ha comunque ricevuto le prestazioni assistenziali ordinarie e speciali, oltre a un supplemento di integrazione di fr. 200.-- o 300.-- al mese e al rimborso spese dell’abbonamento Arcobaleno e di doppia economia domestica. 

Il TF, nella sentenza 8C_222/2020 del 1° settembre 2020 consid 8.7., ha peraltro precisato che non occorre chiedersi se ella abbia ricevuto un salario adeguato per le misure di integrazione eseguite, poiché, anche se la ricorrente ha ricevuto prestazioni assistenziali, ma non si facesse luogo a un obbligo di rimborso, ella non subirebbe alcun danno (cfr. consid. 1.6.).

Dall’altra, va considerato che in concreto l’amministrazione, per il periodo 2014-2018 in cui l’insorgente ha percepito complessivamente fr. 107'121 da parte dell’assistenza sociale, ha chiesto il rimborso di fr. 34'643.--.

Ora, il rimborso di tale somma si giustifica già tenendo conto delle prestazioni assistenziali ricevute nell’arco di tempo in cui non è stata effettuata alcuna AUP, e meglio nei mesi di novembre e dicembre 2014, da gennaio a ottobre 2016 e da febbraio ad aprile 2018.

Come visto sopra (cfr. consid. 2.8.) e contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente (cfr. doc. VIII; consid. 1.9), rilevante per stabilire i periodi in cui l’insorgente ha partecipato ad AUP non è il periodo di validità dei contratti di inserimento sociale conclusi con l’USSI, bensì il lasso di tempo in cui la medesima ha di fatto collaborato con la ____________ tramite accordi specifici successivi alle assunzioni per i programmi occupazionali AUP da parte del _____________.

In proposito è utile evidenziare che dal conteggio allestito dall’USSI nell’ottobre 2020 (cfr. doc. VI1; VI2; VI3) e non contestato in quanto tale dalla parte ricorrente, si evince che le prestazioni assistenziali ordinarie comprensive del premio della cassa malati corrisposte all’insorgente per i mesi di novembre e dicembre 2014, da gennaio a ottobre 2016 e da febbraio ad aprile 2018 ammontano a circa fr. 31’800.--. Aggiungendo le prestazioni speciali - ad esempio franchigie e partecipazioni ai costi dell’assicurazioni malattie, contributi minimi AVS -  si ottiene un importo di circa fr. 38'000.-- (cfr. doc. VI1; VI2; VI3), maggiore di quello chiesto quale rimborso.”.

 

                          2.5.  Nel caso in esame, come visto (cfr. supra consid. 1.1.), dagli atti risulta che il 20 aprile 2021 RI 1 ha ricevuto sul proprio conto bancario fr. 75'166.80, e meglio con causale “__________” (cfr. doc. 40).

 

                                  Dell’imminente ricezione della sua quota ereditaria, la ricorrente aveva peraltro già informato l’amministrazione in occasione della “richiesta di rinnovo/revisione delle prestazioni assistenziali” sottoscritta il 25 febbraio 2021, laddove aveva osservato che “secondo le ultime informazioni i soldi dell’eredità dovrebbero arrivare in aprile-maggio. Appena in possesso dell’avviso mi metto subito in contatto con Lei” (cfr. doc. 148-150).

 

                                  Questa circostanza, e meglio l’acquisizione di una sostanza rilevante, è una di quelle a seguito delle quali le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. b Las e consid. 2.3).

 

                                  L’amministrazione ha quindi provveduto ad emettere in data 8 ottobre 2021 una decisione di rimborso per un totale di fr. 45'166.80, lasciando alla libera disposizione del ricorrente la somma adeguata di fr. 30'000.-- conformemente alle direttive COSAS (cfr. consid. 2.4.).

 

                                  La qui ricorrente, già rappresentata dal fratello, ha interposto reclamo contro la suddetta decisione, con argomenti in buona sostanza analoghi a quelli poi ripresentati in sede ricorsuale, chiedendo che la sua situazione ed il provvedimento emesso nei suoi confronti venissero riconsiderati “in modo benevolo” (cfr. doc. 2424, 32, 36-37).

 

                                  Con la decisione su reclamo del 26 aprile 2022, per i motivi già indicati (cfr. supra consid. 1.1.e doc. 18-23), l’impugnativa è stata respinta.

 

                                  In concreto, questa Corte rileva che l’operato dell’USSI non presta fianco a critiche, ribadito come l’acquisizione di una sostanza rilevante rientri tra le circostanze in conseguenza delle quali le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. b Las e supra consid. 2.3).

                                  Del resto, d’un lato, è in primo luogo il rappresentante della ricorrente ad indicare, con rifermento al provvedimento dell’amministrazione, che “la vostra decisione sarà anche giusta e corrisponderà alle norme giuridiche” (cfr. supra consid. 1.2. e doc. IV2) e, d’altro lato, a conferma della bontà dell’operato dell’USSI vi è anche la circostanza che una parte della somma per la quale viene chiesto il rimborso, e meglio fr. 20'000.-, è già stata versata dall’assistita (cfr. consid. 1.1. e doc. 18-23).

 

                                  A proposito dell’art. 43 Las, secondo cui l’autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (cfr. il Messaggio 1651 del 5 giugno 1970 riguardante la legge sull’assistenza sociale e il relativo rapporto della Commissione della legislazione) il TCA, con riferimento alla censura ricorsuale secondo cui “si sarebbe potuto rinunciare alla riscossione” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. VIII), sottolinea che il legislatore ha scelto di non richiedere il rimborso a coloro che beneficiano nuovamente di un salario (per evitare che ricadano nel bisogno, cfr. supra consid. 2.3), mentre a coloro che ricevono una sostanza rilevante o un’eredità il rimborso è, invece, chiesto, ma i medesimi possono beneficiare liberamente di un determinato importo, conformemente alle direttive COSAS (cfr. supra consid. 2.4.).

                                  In concreto, il TCA rammenta che, in ogni caso, l’art. 43 Las è una mera disposizione potestativa (cfr. STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4).

 

                                  Alla luce di quanto precede, la decisione su reclamo emessa dall’USSI il 26 aprile 2022 deve essere confermata.

 

                          2.6.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In concreto il ricorso è del 17 maggio 2022, per cui torna applicabile il nuovo diritto.

 

                                  Trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti