|
redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sui ricorsi dell’8 e del 24 gennaio 2022 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
le decisioni su reclamo del 28 dicembre 2021 e del 4 gennaio 2022 emanate da |
||
|
|
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 28 dicembre 2021 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato il proprio provvedimento del 4 ottobre 2021 (cfr. doc. 39-42) con cui a RI 1 (__________1967) - cittadina tedesca che ha beneficiato di prestazioni assistenziali dal mese di febbraio 2014 per complessivi fr. 187'983.-- (cfr. doc. 180 - 193) - è stata riconosciuta, per il mese di ottobre 2021, una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'140.-- limitatamente al periodo 1° - 15 ottobre 2021, visto l’ultimo termine di partenza dalla Svizzera stabilito il 30 settembre 2021 per il 15 ottobre 2021 dal Settore giuridico dell’Ufficio della migrazione successivamente alla sentenza 2C_537/2021 emanata dal Tribunale federale il 21 luglio 2021.
L’Alta Corte ha considerato inammissibile il ricorso dell’interessata contro il giudizio del 28 maggio 2021 del Tribunale cantonale amministrativo che aveva respinto l’impugnativa dell’interessata contro la decisione del 21 aprile 2021 del Consiglio di Stato relativa all’irricevibilità del ricorso interposto avverso il provvedimento emesso dalla Sezione della popolazione il 4 febbraio 2021 con cui quest’ultima aveva rifiutato di rinnovarle il permesso di dimora UE/AELS (cfr. doc. A1; A2; 52 allegato a doc. VIII inc. 42.2022.3).
1.2. Con ulteriore decisione su reclamo del 4 gennaio 2022, l’USSI ha ribadito quanto deciso il 6 dicembre 2021 (cfr. doc. 91), e meglio il rifiuto del rinnovo delle prestazioni assistenziali ordinarie postulato da RI 1 il 26 ottobre 2021, in quanto a far tempo dal 15 ottobre la medesima non è più autorizzata a dimorare su suolo svizzero. È stato precisato che “ella può unicamente inoltrare una richiesta d’aiuto d’urgenza, cosa che peraltro ha fatto il 2 dicembre 2021” (cfr. doc. A inc. 42.2022.9).
1.3. Contro la decisione su reclamo del 28 dicembre 2021 (cfr. consid. 1.1.) RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso datato 8 gennaio 2022 e pervenuto al TCA il 14 gennaio 2022, chiedendo in buona sostanza di “confermare il diritto alle prestazioni assistenziali o assistenza o aiuto (indipendente la denominazione) per una vita dignitosa”, nonché il pagamento degli arretrati dal 16 ottobre 2021 per il lasso di tempo in cui è presente nel Cantone Ticino (cfr. doc. I pag. 1 inc. 42.2022.3).
La medesima ha, inoltre, domandato l’adozione di “misure cautelari preventive e/o provvisorie” dal 16 ottobre 2021 per il lasso di tempo in cui vive nel Cantone Ticino tramite il versamento di un fabbisogno di base e/o aiuto d’urgenza (cfr. doc. I).
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha segnatamente addotto, da un lato, di essere entrata in Svizzera nel novembre 2011 come comunitaria UE/AELS in virtù di un contratto di lavoro di durata indeterminata e di aver percepito l’assistenza sociale dopo aver esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione.
Dall’altro, che non esiste un domicilio né un domicilio assistenziale in un altro Cantone o all’estero e che per motivi connessi a malattia, parziale invalidità, assenza di mezzi finanziari per affittare un alloggio all’estero e per traslocare le è impossibile lasciare la Svizzera.
La ricorrente ha asserito che, malgrado il mancato rinnovo del permesso B, la sua presenza con domicilio a __________ è un fatto indiscutibile ed è autorizzata dai trattati sulla libera circolazione dei cittadini comunitari, nel suo caso della Germania (cfr. doc. I).
1.4. RI 1, il 24 gennaio 2022, ha poi ricorso tempestivamente al TCA contro la decisione su reclamo del 4 gennaio 2022 (cfr. consid. 1.2.), postulando il riconoscimento del “diritto alle prestazioni assistenziali o assistenza o aiuto (indipendente la denominazione) per una vita dignitosa per i mesi novembre e dicembre 2021, gennaio e febbraio 2022 (versamento degli arretrati già calcolato dal 16 ottobre al 30 ottobre 2021) e tutto il periodo la reclamante signora RI 1 è presente in Ticino, Svizzera” (cfr. doc. I inc., 42.2022.9).
L’insorgente ha motivato la propria impugnativa con essenzialmente le medesime argomentazioni fatte valere nel ricorso dell’8 gennaio 2022 (cfr. consid. 1.3.).
1.5. Con decisione su reclamo del 26 gennaio 2022 l’amministrazione ha confermato il proprio provvedimento del 20 dicembre 2021 con il quale aveva parzialmente accolto la richiesta di aiuto d’urgenza inoltrata il 2 dicembre 2021 da RI 1 (cfr. doc. 124), riconoscendole le spese di rimpatrio, ovvero il costo del biglietto del treno per rientrare in Germania (cfr. doc. 122; 558-567).
La decisione su reclamo del 26 gennaio 2022 è stata impugnata davanti a questo Tribunale con ricorso del 21 febbraio 2022, oggetto di un incarto distinto (cfr. inc. 42.2022.14).
1.6. Il Presidente del TCA, il 31 gennaio 2022, ha respinto la domanda di RI 1, formulata contestualmente al ricorso dell’8 gennaio 2022(cfr. consid. 1.3.), tendente a ottenere delle misure supercautelari (cfr. doc. XI inc. 42.2022.3).
Il ricorso inoltrato al Tribunale federale dall’insorgente contro il decreto del 31 gennaio 2022 (cfr. doc. XXVI + 1 inc. 42.2022.3) è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_136/2022 del 17 marzo 2022, in quanto manifestamente non motivato in modo sufficiente (cfr. doc. XXIX inc. 42.2022.3).
1.7. Nelle proprie risposte di causa del 3 e del 23 febbraio 2022 l’USSI ha postulato la reiezione delle impugnative inoltrate contro le decisioni su reclamo del 28 dicembre 2021 e del 4 gennaio 2022 con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. XII inc. 42.2022.3; doc. III inc. 42.2022.9).
1.8. Il 4, rispettivamente il 24 febbraio 2022 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per inoltrare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. XIII inc. 42.2022.3; doc. IV inc. 42.2022.9).
1.9. In relazione all’inc. 42.2022.3 la ricorrente ha presentato delle osservazioni il 17 febbraio 2022 (cfr. doc. XIV + B1-6), il 21 e il 22 febbraio 2022 (cfr. doc. XVII; XIX inc. 42.2022.3).
La parte resistente si è pronunciata al riguardo con scritto del 24 febbraio 2022 (cfr. doc. XXII + 568-570 inc. 42.2022.3) che è stato inviato per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XXIII inc. 42.2022.3).
1.10. Per quanto attiene all’inc. 42.2022.9 le parti sono, invece, rimaste silenti.
in diritto
in ordine
2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi presentati dall’insorgente sono diretti contro due decisioni su reclamo emesse entrambe dall’USSI che concernono sostanzialmente fatti di ugual natura e che pongono temi analoghi di diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2022.3 e 42.2022.9 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 9C_61/2021, 9C_197/2021 del 1° marzo 2022 consid. 1; STF 8C_120/2021, 8C_137/2021 del 2 agosto 2021 consid. 1.4.; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
2.2. In relazione al riferimento della ricorrente alla ritardata giustizia, poiché l’USSI ha emesso la decisione su reclamo del 28 dicembre 2021 allorché il reclamo contro il provvedimento del 4 ottobre 2021 che ha limitato l’assegnazione di prestazioni assistenziali ordinarie al 15 ottobre 2021 è stato interposto il 10 ottobre 2021 (cfr. doc. I inc. 42.2022.3 pag. 2), giova osservare che in ogni caso, come appena esposto, l’USSI ha emanato la decisione su reclamo del 28 dicembre 2021. La stessa è peraltro stata impugnata nel merito con il ricorso dell’8 gennaio 2022 (cfr. doc. I inc. 42.2022.3).
La causa da questo profilo è, pertanto, priva di oggetto (in questo senso, cfr. ordinanza del TF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020 consid. 2.1.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.1.; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018; STCA 35.2017.57 del 22 giugno 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno 2014 consid. 2.2.).
2.3. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).
Nella presente fattispecie, davanti al TCA, sono state contestate le decisioni su reclamo emesse il 28 dicembre 2021 e il 4 gennaio 2022 dall’USSI, le quali concernono esclusivamente il diniego del diritto a prestazioni assistenziali ordinarie successivamente al 15 ottobre 2021 (cfr. doc. A1 inc. 42.2022.3; doc. A inc. 42.2022.9; consid. 1.1.; 1.2.).
Ogni altra questione, in particolare quella specifica all’aiuto d’urgenza sollevata nei ricorsi esula dalla presente causa ed è irricevibile.
Al riguardo va ricordato che davanti a questo Tribunale è ad ogni modo pendente l’impugnativa inoltrata dall’insorgente il 21 febbraio 2022 contro la decisione su reclamo del 26 gennaio 2022 con cui l’USSI ha confermato il riconoscimento, quale aiuto d’urgenza, delle spese di rimpatrio (cfr. inc. 42.2022.14; consid. 1.5.).
nel merito
2.4. Il TCA è chiamato a stabilire se l’USSI ha rettamente o meno negato alla ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali ordinarie successivamente al 15 ottobre 2021.
2.5. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
2.6. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.7. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 1’006.--
2 persone 1'539.--
3 persone 1'871.--
4 persone 2'153.--
5 persone 2'435.--
Per ogni persona + 204.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag. 2).
Gli importi relativi al fabbisogno per l’anno 2022 sono rimasti invariati rispetto al 2021 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2022 del 28 dicembre 2021; https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SDSS/USSI/Direttive_prestazioni_assistenziali.pdf).
2.8. Ai sensi dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:
" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.
La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.”
L’art. 5 Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:
" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.
2Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.
3Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”
Secondo l’art. 6 Las, relativo alle eccezioni:
" 1Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a) richiedenti l’asilo e
b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.
3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.”
Giusta l’art. 10 Las, poi:
" Il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977."
L’art. 4 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, legge federale sull’assistenza (LAS), relativo al domicilio assistenziale, sancisce che:
" 1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.
2 L’annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”
Ex art. 9 LAS:
" 1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza del Cantone.
2 In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.
3 L’entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un’autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.
L’art. 11 LAS definisce la dimora, e meglio:
" 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.
2 Se una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora.”
La LAS distingue tra l’assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri (art. 20-23).
Relativamente, in particolare, all’assistenza di stranieri l’art. 20 LAS prevede per gli stranieri domiciliati in Svizzera:
" Gli stranieri domiciliati in Svizzera sono assistiti dal Cantone di domicilio, sempreché la legislazione di questo Cantone, il diritto federale o trattati internazionali lo prevedano. (cpv. 1)
Se uno straniero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, l'articolo 13 s'applica per analogia. (cpv. 2)
Giusta l’art. 21 LAS riguardante gli stranieri non domiciliati in Svizzera:
" Se uno straniero dimorante in Svizzera ma non quivi domiciliato abbisogna di aiuto immediato, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo. (cpv. 1)1
Il Cantone di dimora provvede affinché l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere contrario del medico. (cpv. 2)”
Ai sensi dell’art. 22 LAS relativo al rimpatrio:
" È riservato il rimpatrio giusta le disposizioni delle convenzioni d'assistenza o della legge federale del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.”
2.9. L’art. 23 CC enuncia che:
" Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)
Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)
Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari. (cpv. 3)”
La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF 2C_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
2.10. Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197 segg. emerge segnatamente che:
" (…) Questo capitolo del disegno di legge determina dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio assistenziale. (…) La nozione di domicilio accolta nel disegno concorda ampiamente con quella concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di norma a quella del Codice civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2 del disegno, “l’annuncio alla polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la legge deve parimenti applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di presenza, fonda la presunzione che il titolare dell’autorizzazione ha costruito un domicilio assistenziale. La presunzione può essere infirmata non solo con la prova che la dimora è cominciata già prima o successivamente, ma anche che la dimora non è, secondo la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per la mancanza dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso secondo gli articoli 5 a 8.
(…)
24 Assistenza degli stranieri
241 Obbligo assistenziale e competenza (art. 20 a 22)
(…) di regola è competente il Cantone di domicilio il quale, per
gli stranieri, coincide con il Cantone che ha rilasciato l'autorizzazione di presenza ed è anche qui determinato giusta gli articoli 4 a 10. Per gli stranieri che devono essere assistiti fuori del Cantone di domicilio vale, conformemente agli articoli 23 capoverso 2 e 23 capoverso 1, il disciplinamento applicabile agli svizzeri: soccorso in caso di urgenza da parte del Cantone di dimora e spese a carico del Cantone di domicilio. (…)”. (FF 1976 III 1207, 1208, 1209 e 1214)
2.11. Da quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino con nazionalità straniera, ai sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS (cfr. consid. 2.8.) - è competente il Cantone di domicilio se la persona da assistere è domiciliata in Svizzera (cfr. art. 20 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.8.).
Per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri l’annuncio alla polizia degli abitanti) vale (presunzione) quale costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 LAS).
Al riguardo giova evidenziare che l’art. 4 cpv. 2 LAS non contraddice il principio secondo cui il domicilio di uno straniero in Svizzera è indipendente sia dall’esistenza che dal genere di autorizzazione rilasciata dalla polizia degli stranieri.
In effetti l’art. 4 cpv. 2 LAS prevede unicamente che, nel caso di rilascio di un’autorizzazione di presenza per stranieri, la costituzione del domicilio è presunta, a meno che venga provato che la dimora è iniziata già prima o più tardi o è di natura provvisoria. In ogni singola fattispecie deve, dunque, essere esaminato se i due elementi costitutivi di un domicilio sono realizzati, e meglio la residenza di fatto e l’intenzione di stabilirsi durevolmente, non dimenticando peraltro che in definitiva si tratta di determinare il centro di vita di una persona, in altri termini il luogo dove si concentrano le sue relazioni personali.
In questo senso il fatto di essere al beneficio di un permesso di presenza non può servire che quale indizio in favore dell’esistenza di un domicilio (cfr. consid. 2.8.; 2.10.; W. Thomet, “Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich 1994, n. 95-97 e 107-108).
Qualora, per contro, una persona non risulti domiciliata in Svizzera, competente ad assisterla - attribuendole un aiuto immediato e provvedendo affinché l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere contrario del medico - è il Cantone di dimora (cfr. art. 21 cpv. 1 e 2 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).
Al riguardo cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STF 2A.253/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1. e 2.2., come pure STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato versato l’anticipo spese).
2.12. Nell’evenienza concreta dalle carte processuali emerge che la ricorrente, cittadina tedesca, è entrata in Svizzera nel novembre 2011 e in Ticino nel 2013 (cfr. doc. 239).
Alla medesima nel novembre 2011 è stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS valido per tutta la Svizzera fino al 14 novembre 2016 con indicato quale scopo del soggiorno “attività lucrativa autorizzata” (cfr. doc. 236).
L’insorgente ha lavorato per un certo periodo e in seguito si è iscritta in disoccupazione aprendo un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2014 (cfr. doc. 279; 284).
Dopo aver esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione nel dicembre 2013, la ricorrente, nel marzo 2014, ha iniziato a percepire prestazioni assistenziali (cfr. doc. 180; 234; 230; 280).
La stessa ha ancora lavorato dal 9 aprile al 5 ottobre 2014 per una ditta di __________. Dal gennaio 2015 le è stato rinnovato il diritto a prestazioni assistenziali. L’insorgente ha svolto un’attività lavorativa anche dal maggio al luglio 2015 (cfr. doc. 275; 240; STF 2C_968/2016 dell’8 marzo 2017).
Il 24 febbraio 2016 l’Ufficio della migrazione ha revocato all’insorgente il permesso di dimora B e le ha ordinato di lasciare la Svizzera entro il 22 aprile 2016, in quanto non era una “lavoratrice” ai sensi dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), non disponeva di mezzi finanziari propri e percepiva aiuti assistenziali (cfr. doc. 200-201).
Il Consiglio di Sato e il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) hanno confermato l’operato della Sezione della migrazione, mentre il Tribunale federale, nel 2017, ha accolto il ricorso dell’insorgente (cfr. doc. 266).
Con sentenza 2C_968/2016 dell’8 marzo 2017 l’Alta Corte ha infatti stabilito che la revoca del permesso di soggiorno conferito alla ricorrente il 15 novembre 2011 è avvenuta in contrasto con l’ALC, poiché alla medesima doveva ancora essere riconosciuto lo statuto di lavoratrice. Il TF ha poi deciso:
" 6.4. Preso atto del fatto che al momento in cui il Tribunale cantonale amministrativo si è pronunciato sulla fattispecie (8 settembre 2016) la ricorrente risultava trovarsi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi e che il permesso di soggiorno di cui disponeva è giunto nel frattempo a scadenza (14 novembre 2016), l'incarto dev'essere pertanto rinviato alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, affinché le rilasci una proroga dello stesso di una durata non inferiore a un anno, come previsto dall'art. 6 cpv. 1 e 6 allegato I ALC (precedente consid. 6.1).
Se, giunta la scadenza della proroga concessa, la ricorrente sarà sempre ancora senza un impiego, il suo diritto di soggiorno dovrà allora essere considerato decaduto e, in assenza di altri motivi per proseguire il soggiorno nel nostro Paese, la stessa dovrà quindi lasciare la Svizzera (DTF 141 II 1 consid. 3.1 pag. 7; sentenza 2C_1060/2013 del 25 novembre 2013 consid. 3.1). (…)”
Nel novembre/dicembre 2017 è stata respinta la domanda dell’insorgente tendente a ottenere il permesso C (cfr. doc. 263).
Il 7 ottobre 2020 il Tribunale federale ha decretato inammissibile il ricorso interposto contro la sentenza emessa dal TRAM in materia di diniego del rilascio di un permesso di domicilio C UE/AELS (cfr. doc. 203).
Il 4 febbraio 2021 l’Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha rifiutato di rinnovare alla ricorrente il permesso di dimora UE/AELS, in quanto, da una parte, ella non ha risposto alle richieste di completamento dell’Ufficio inerenti alla procedura di rinnovo del permesso B. Dall’altra, la medesima beneficiava dell’assistenza sociale dal 2014 per complessivi fr. 167'591.15 (cfr. doc. 202-204).
Il Consiglio di Stato, con decisione del 21 aprile 2021, ha dichiarato irricevibile il relativo ricorso, poiché l’insorgente non aveva versato l’anticipo delle spese entro il termine assegnatole. Tale pronuncia è stata confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 28 maggio 2021.
La nostra Massima Istanza, con sentenza 2C_537/2021 del 21 luglio 2021, ha poi ritenuto l’impugnativa datata 23 giugno 2021 ma pervenutale il 5 luglio 2021 contro il giudizio del TRAM manifestamente inammissibile, in quanto tardiva e non indicante quali disposti del diritto processuale cantonale - peraltro nemmeno menzionati - sarebbero stati arbitrariamente disattesi, rispettivamente non contenente precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che esponessero in cosa sarebbe consistita la lesione dei principi costituzionali invocati (cfr. doc. A2).
L’Ufficio della migrazione, il 28 luglio 2021, preso atto della sentenza del Tribunale federale e in applicazione degli art. 24 dell’Ordinanza sulla libera circolazione delle persone (OLCP) e 64d cpv. 1 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), ha fissato alla ricorrente il 28 agosto 2021 quale termine per lasciare la Svizzera. E’ stato precisato che né la fissazione di un termine di partenza fondata su una decisione definitiva di rinvio né il rifiuto di prolungare il termine di partenza costituiscono una decisione impugnabile per mezzo di un ricorso (cfr. doc. 197; VIII1).
Su richiesta dell’insorgente, il 30 settembre 2021, l’Ufficio della migrazione ha comunicato che “preso atto dei motivi addotti nel suo ultimo scritto, i quali non sono stati in alcun modo dimostrati, non vi sono sufficienti elementi per prorogare il termine di partenza precedentemente impartito oltre al 15 ottobre 2021. Inoltre entro 5 giorni dalla notifica della presente lei è tenuta a dimostrare i concreti sforzi intrapresi per organizzare il suo rientro in patria” (cfr. doc. 52; VIII2).
Il 4 ottobre 2021 l’USSI ha conseguentemente assegnato alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'140.-- limitatamente al periodo 1° - 15 ottobre 2021 (cfr. doc. 39; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato confermato con la decisione su reclamo del 28 dicembre 2021 (cfr. doc. A1 inc. 42.2022.3; consid. 1.1.).
Inoltre con decisione del 6 dicembre 2021, confermata dalla decisione su reclamo del 4 gennaio 2022, la parte resistente ha negato all’insorgente il rinnovo delle prestazioni assistenziali richiesto il 26 ottobre 2021 (cfr. doc. 95-97), non essendo più autorizzata a dimorare su suolo svizzero a far tempo dal 15 ottobre 2021 (cfr. doc. 91; A inc. 42.2022.9; consid. 1.2.)
2.13. Alla luce di quanto esposto sopra - in particolare del rifiuto di rinnovare alla ricorrente il permesso di dimora UE/AELS divenuto definitivo a seguito dell’emanazione il 21 luglio 2021 della sentenza 2C_537/2021 da parte del Tribunale federale, nonché del conseguente termine di partenza fissatole dall’Ufficio della migrazione per il 15 ottobre 2021 - e ritenuto, da un lato, che ai sensi dell’art. 5 Las hanno diritto alle prestazioni dell’assistenza sociale le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone Ticino (cfr. consid. 2.8.), dall’altro, che la medesima non è più legalmente autorizzata a soggiornare in Svizzera dal 15 ottobre 2021, occorre concludere che a ragione l’USSI le ha negato il diritto a prestazioni assistenziali.
Per inciso va osservato, in primo luogo, che è vero, come indicato dall’’insorgente (cfr. doc. I inc. 42.2022.3 pag. 3), che il TF, nella sentenza del 21 luglio 2021, non si è chinato espressamente sull’obbligo di lasciare la Svizzera, in quanto non è entrata nel merito della vertenza a causa dell’inammissibilità dell’impugnativa (cfr. consid. 2.12.). Tuttavia anche i giudizi di irricevibilità mettono fine definitivamente a una lite. Essi rivestono forza di cosa giudicata (res iudicata).
In secondo luogo, che, benché il diritto degli stranieri e l’assistenza sociale siano due ambiti distinti del diritto e seguano procedure differenti, come rilevato dalla ricorrente (cfr. doc. I inc. 42.2022.3 pag. 4; doc. I inc. 42.2022.9 pag. 4), l’USSI è tenuto in ogni caso a tenere conto delle decisioni emanate dalle autorità competenti in materia di stranieri, poiché in caso contrario sussisterebbe il rischio di agevolare la presenza illegale in Svizzera di determinate persone (cfr. STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014 consid. 4.2).
Anche le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021, al p.to A5 enunciano d’altronde che le persone che non hanno il diritto di rimanere in Svizzera non hanno nessun diritto all’aiuto sociale.
Va altresì sottolineato che l’art. 82 cpv. 1 della Legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi), a cui rinvia l’art. 1 cpv. 2 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007; RL143.310) - emanato sulla base dell’art. 6 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino -, prevede, da una parte, che la concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale, dall’altra, che le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e a cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale ordinario (cfr. STF 8C_720/2014 del 21 agosto 2015; DTF 135 I 119 consid. 5.1-5.3).
Cfr. STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 consid. 2.10.
L’insorgente, come evidenziato dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. III inc. 42.2022.9 pag. 6), non ha poi minimamente comprovato quanto da lei asserito (cfr. doc. I inc. 42.2022.3 pag. 2; doc. I inc. 42.2022.9 pag. 2) circa il fatto di non avere lasciato la Svizzera per malattia o parziale invalidità.
2.14. Il riferimento formulato nei ricorsi (cfr. doc. I inc. 42.2022.3 pag. 5; doc, I inc. 42.2022.9 pag. 5) all’art. 61a cpv. 5 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), secondo cui, in particolare, il cpv. 1 (“Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS titolari di un permesso di soggiorno di breve durata si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, laddove esso cessi durante i primi dodici mesi di soggiorno”) e il cpv. 3 (“Durante il periodo che intercorre tra la cessazione del rapporto di lavoro e l’estinzione del diritto di soggiorno di cui ai capoversi 1 e 2 non sussiste alcun diritto all’aiuto sociale”) non si applicano in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa di incapacità temporanea al lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità e agli stranieri che possono appellarsi al diritto di rimanere conformemente all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o alla Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) si rivela poi ininfluente.
Da un lato, è da molti anni che la ricorrente non esercita un’attività lavorativa, dall’altro, il Tribunale federale, già nel marzo 2017, ha stabilito che “se, giunta la scadenza della proroga concessa (n.d.r.: che doveva essere non inferiore a un anno; in casu è stata de facto di tre anni dal 2017 al 2021), la ricorrente sarà sempre ancora senza un impiego, il suo diritto di soggiorno dovrà allora essere considerato decaduto e, in assenza di altri motivi per proseguire il soggiorno nel nostro Paese, la stessa dovrà quindi lasciare la Svizzera” (cfr. consid. 2.12.).
La ricorrente, per poter beneficiare delle prestazioni assistenziali, non può peraltro appellarsi al diritto di rimanere conformemente all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera (cfr. art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC; art. 22 Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP).
Il diritto di rimanere al termine dell’attività lucrativa, retto dalla Direttiva 75/34 CEE e dal Regolamento 1251/70 CEE, si applica infatti a situazioni differenti da quella dell’insorgente, e meglio alle persone che al momento della cessazione dell’attività lucrativa hanno raggiunto l’età prevista dalla legislazione svizzera per poter percepire una rendita di vecchiaia, nei tre anni precedenti hanno soggiornato in Svizzera in via continuativa e vi hanno svolto da ultimo un’attività lucrativa per almeno dodici mesi, come pure alle persone che sono divenute inabili al lavoro in maniera permanente e negli ultimi tempi hanno risieduto in maniera permanente in Svizzera per più di due anni, alle persone che sono divenute inabili al lavoro in maniera permanente a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale e di conseguenza hanno diritto a una rendita versata da un istituto assicurativo svizzero e infine alle persone che dopo tre anni di attività lucrativa e di dimora permanente in Svizzera, intraprendono un’attività lucrativa in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS pur mantenendo il loro domicilio in Svizzera, al quale rientrano perlomeno settimanalmente (cfr. art. 22 Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP; Istruzioni OLCP Istruzioni e commenti concernenti l’ordinanza sulla libera circolazione delle persone emesse dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM, p.to 8.3; STF 2C_439/2018 del 7 maggio 2019 consid. 4.2.).
2.15. Le prestazioni assistenziali non rientrano nel campo di applicazione materiale dell’ALC, il quale concerne il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale in senso stretto (anche denominate più semplicemente assicurazioni sociali; cfr. B. Kahil-Wolff-P.J. Greber "Sécurité sociale: aspects de droit national, international et européen". Ed. Helbing Lichterhahn, Ginevra, Basilea, Monaco - Bruylant, Bruxelles - L. G. D. J., Parigi, 2006 pag. 311: "Seuls sont exempts l'assurance sociale et médicale, ainsi que les régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre").
Le prestazioni assistenziali costituiscono, per contro, dei vantaggi sociali ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 dell’Allegato I dell’Accordo (a proposito dei vantaggi sociali cfr. DTF 132 V 184 consid. 6 e B. Kahil-Wolff-P.J. Greber, op. cit., pag. 294-296). Esse, pertanto, sono sottoposte alle regole di coordinamento applicabili ai vantaggi sociali, fra le quali figura il divieto di discriminazioni dirette ed indirette fondate sulla nazionalità, in ossequio a uno dei principi cardine sui quali si fonda l’Accordo, ossia la parità di trattamento di cui all’art. 2 ALC (cfr. SVR 2003 AHV Nr. 6 pag. 15; RtiD II-2005 n. 65).
Cfr. STCA 42.2006.6 del 27 ottobre 2006 consid. 2.3., il cui ricorso è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con giudizio 2P.310/2006 dell’8 dicembre 2006.
L’art. 9 cpv. 2 dell’Allegato I dell’Accordo prevede che il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all’articolo 3 del presente Allegato godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie.
Nel caso di specie la ricorrente, che da molti anni non svolge un’attività lavorativa, non avendo più lo statuto di lavoratrice (cfr. STF 2C_988/2020 del 29 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 2C_439/2018 del 7 maggio 2019 consid. 4.2.), non può in ogni caso beneficiare del vantaggio sociale delle prestazioni assistenziali (cfr. STF 2C_968/2016 dell’8 marzo 2017 consid. 6.2.3 in fine: “Finché mantiene lo status di lavoratore, lo straniero a beneficio di un permesso di soggiorno UE/AELS ha infatti gli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori nazionali (art. 9 cpv. 2 Allegato I ALC; DTF 141 II 1 consid. 3.3.1 pag. 9; sentenze 2C_1061/2013 del 14 luglio 2015 consid. 4.5 e 2C_412/2014 del 27 maggio 2014 consid. 3.2).”).
Questo tribunale sottolinea nel caso concreto che non è sufficiente essere rimasta iscritta, dalla fine del diritto alle indennità di disoccupazione, nella lista delle persone che cercano lavoro (cfr. doc. 284) per poter usufruire delle prestazioni assistenziali (cfr. DTF 141 V 321).
Il nominativo della ricorrente è stato peraltro cancellato allorché l’URC ha saputo che non erano più adempiute le condizioni LADI per proseguire con la ricerca di lavoro sul territorio Svizzero (cfr. doc. 569 allegato a doc. XXII inc. 42.2022.3; XXX+1-4; in particolare se un assicurato non è in possesso di un'autorizzazione di lavoro, l'idoneità al collocamento ex art. 8 cpv. 1 lett. f LADI va negata; STF 8C_318/2020 del 3 luglio 2020; STF 8C_654/2019 del 14 aprile 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 7 pag. 174).
Infine il richiamo generico alle convenzioni sui diritti umani, come pure a una non precisata discriminazione, segnatamente, come transgender (cfr. doc. I pag. 1 e XIV inc. 42.2022.3; doc. I inc. 42.2022.9 pag. 1) non consente di giungere a una conclusione differente.
Il TCA, in proposito, si limita a osservare che il divieto di non discriminazione ancorato all'art. 14 CEDU è violato nel caso in cui “si presenti una differenza, la quale non si fonda su di una giustificazione oggettiva e ragionevole, vale a dire che non persegue uno scopo legittimo o se non è in una relazione ragionevole di proporzionalità tra i mezzi usati e il fine perseguito” (cfr. STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022 consid. 4.4.)
Il rifiuto di prestazioni assistenziali ordinarie è invece applicato indistintamente a chiunque non abbia il diritto di rimanere in Svizzera indipendentemente dall’identità di genere.
2.16. Stante quanto precede, questa Corte non può che confermare le decisioni su reclamo del 28 dicembre 2021 e del 4 gennaio 2022 impugnate.
2.17. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In casu, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 42.2022.3 e 42.2022.9 sono congiunte.
2. Il ricorso dell’8 gennaio 2022 contro la decisione su reclamo del 28 dicembre 2021, in quanto ricevibile e non privo di oggetto, è respinto.
3. Il ricorso del 24 gennaio 2022 contro la decisione su reclamo del 4 gennaio 2022, in quanto ricevibile, è respinto.
4. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti