Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2022.42

 

rs

Lugano

3 ottobre 2022    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 2 giugno 2022 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 9 maggio 2022 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  Con decisione del 30 marzo 2021 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 13’567.--, a titolo di prestazioni assistenziali percepite indebitamente dal gennaio 2020 al febbraio 2021, in quanto è emerso che la medesima in quel periodo aveva percepito una prestazione complementare di fr. 900.-- mensili (cfr. doc. 44).

 

                          1.2.  A seguito del provvedimento del 30 marzo 2021 l’interessata, il 6 aprile 2021, ha inviato all’amministrazione uno scritto in cui ha chiesto “un decreto di abbandono in quanto la restituzione di tale importo (fr. 13'567.--) sarebbe un onere troppo grande e attualmente le mie entrate non me lo consentono”, motivando come segue:

 

" (…)

•   Ho sempre lavorato e provveduto in modo autonomo alle mie necessità e al pagamento delle mie spese questo, anche durante la convivenza con il signor __________.

•   lo e il mio ex compagno non essendo appunto coniugati abbiamo, di comune accordo, gestito in modo autonomo le nostre entrate e diviso solo ed esclusivamente le spese (uscite) che riguardavano il nostro nucleo.

• Percepisco la rendita AVS - anticipata - dal 1. gennaio 2019 (su richiesta del vostro Ufficio).

• Nel corso del mese di aprile 2019 non ho potuto svolgere la mia attività indipendente come estetista a causa di forti dolori fisici.

• Dopo diversi esami ho scoperto di avere un tumore maligno. Ho dovuto eseguire cicli di chemioterapia - esattamente radioterapia - che mi hanno molto debilitato fisicamente e distrutto mentalmente, soprattutto dopo la perdita dei capelli.

• Dal 1. maggio 2019 percepisco la prestazione complementare.

• In data 10 luglio 2019 sono stata operata (storna) poiché le cure effettuate non hanno portato alcun beneficio.

• Ora a causa del tumore dovrò vivere tutta la vita con una sacca posta sull'addome per permettere la fuoriuscita delle feci.

• Purtroppo a causa di tutto questo non ho più potuto svolgere la mia attività, anche se ho sempre avuto la speranza, un giorno di ricominciare.

• In data 4 febbraio 2021 ho dovuto eseguire un secondo intervento per l'asportazione di un'ernia formatasi in seguito al precedente intervento.

• Vi comunico che io e il signor __________ abbiamo deciso di lasciarci. Il signor __________ ha traslocato in un nuovo appartamento in data 1. aprile 2021 (come già indicato in un suo precedente scritto al vostro· Ufficio - attenzione signora __________). Questa decisione è stata presa in parte a causa della mia malattia e in parte alla situazione venutasi a creare in questi periodi.

• Tengo infine a precisare che ho sempre inviato al vostro Ufficio tutti i documenti da voi richiesti con la massima trasparenza, rispetto e puntualità.

• Vi chiedo gentilmente di voler comprendere la mia situazione personale: nel giro di pochi giorni ho scoperto di essere gravemente malata e tutte le mie certezze e convinzioni sul mio futuro sono sparite in un attimo lasciando solo posto alla paura, all'incertezza e alla solitudine. La malattia ha condizionato e condiziona tuttora la mia vita, anche se sto imparando a convivere con tutto questo.

• Il signor __________ ed io abbiamo sempre creduto, che essendo il vostro Ufficio a conoscenza della nostra situazione, chiedesse in automatico i documenti che ritenevano necessari e indispensabili per il calcolo della prestazione. Infatti abbiamo anche avuto in passato incontri presso i vostri uffici e diverse telefonate dove abbiamo spiegato la nostra situazione economica. (…)” (Doc. 42)

 

                          1.3.  L’USSI, il 7 aprile 2021, ha chiesto a RI 1 di voler “confermare per iscritto se la stessa (n.d.r.: ossia la raccomandata del 6 aprile 2021; cfr. consid. 1.2.) è intesa come reclamo formale in merito all’Ordine di restituzione del 30 marzo 2021” (cfr. doc. 40).

 

                                  Il 13 aprile 2021 l’interessata ha risposto che la sua lettera raccomandata del 6 aprile 2021 “è un reclamo formale in merito all’ordine di restituzione del 30 marzo 2021” (cfr. doc. 39).

 

                          1.4.  Con decisione su reclamo del 9 maggio 2022 l’USSI ha confermato l’ordine di restituzione del 30 marzo 2021, rilevando:

 

" (…) Nell’ambito dell’assistenza vige il principio della sussidiarietà in base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno .corrente e solo sussidiariamente ha diritto all'assistenza. Tutti i redditi devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto. Nel caso concreto, quindi, anche le prestazioni complementari alle quali la reclamante ha diritto dal gennaio 2020 e rispettivamente il capitale di libero passaggio accreditato dalla __________ sul suo conto __________ intestato alla signora RI 1.

Dalla documentazione trasmessa dalla reclamante, su richiesta dell'USSI, nei mesi di febbraio e marzo 2021 è emerso che la stessa è al beneficio dal 1° gennaio 2020 di prestazioni complementari pari a CHF 900.- mensili e che il 1° settembre 2020 la __________ aveva versato complessivi CHF 35'258.80 alla reclamante quale capitale LPP che la stessa ha provveduto a prelevare l'8 settembre 2020.

Le giustificazioni rese dalla reclamante circa il suo precario stato di salute e il fatto che a suo avviso l'USSI "chiedesse in automatico i documenti che ritenevano necessari e indispensabili per il calcolo della prestazione" non vengono in soccorso alla reclamante.

Ella in assistenza dal mese di ottobre 2015 doveva sapere di aver l'onere di informare l'USSI di ogni cambiamento circa la propria situazione economica.

Le prestazioni assistenziali mensili versate alla reclamante nel periodo da gennaio 2020 a febbraio 2021 sono state calcolate, nelle rispettive decisioni, non tenendo in considerazione le citate entrate. Lo fossero invece state, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che la signora RI 1 e il signor __________ non avevano diritto all'ammontare delle prestazioni erogate dall'USSI.

L'USSI ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 30 marzo 2021, considerando l'importo mensile della prestazione complementare ricevuta e il capitale di libero passaggio, ripristinando da un punto di vista oggettivo il giusto diritto all'assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali mensili versate in eccesso.

L'ordine di restituzione stabilisce unicamente che la reclamante ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e che, di conseguenza, in quanto indebitamente ricevuta, va restituita.

Si ribadisce, che a questo stadio è, come visto, irrilevante sapere se alla reclamante possa essere riconosciuta la buona fede nel momento in cui aveva ricevuto le prestazioni per complessivi CHF 13'567.- a titolo di prestazioni di assistenza non dovute e indebitamente ricevute. (…)” (Doc. A)

 

                          1.5.  Contro la decisione su reclamo RI 1, il 2 giugno 2022, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento dell’ordine di restituzione (cfr. doc. I).

                                  A sostegno della propria pretesa l’insorgente ha addotto:

 

" (…)

Come già indicato nel mio precedente ricorso del 6 aprile 2021 all'USSl, mi hanno diagnosticato un tumore nel corso del mese di aprile 2019 e purtroppo da quel momento la mia vita è cambiata completamente: ho dovuto smettere di lavorare, quale estetista indipendente, a causa dei forti dolori e della debilitazione fisica; ho trascorso diversi mesi dentro e fuori dall'ospedale per visite mediche e cicli di chemio e radioterapia; infine sono stata operata nel mese di luglio 2019 poiché le cure non avevano portato alcun beneficio; ho perso nel frattempo anche i capelli e ora dovrò vivere tutta la vita con una sacca posta sull'addome per permettere la fuoriuscita delle feci. Nel corso del mese di febbraio 2021 sono stata nuovamente operata per l'asportazione di un'ernia che si è formata in seguito al precedente intervento. Infine dal mese di aprile 2021 io e il mio compagno __________ ci siamo lasciati a causa di tutti i problemi causati dalla mia malattia.

• Il 4 febbraio 2022 ho dovuto sottopormi ad un altro intervento per problemi legati ad una seconda ernia che mi creava molti problemi fisici a __________.

• Dal 1. maggio 2019 mi è stato riconosciuto il diritto di ricevere la prestazione complementare pari a fr. 900.- che fortunatamente mi ha permesso di far fronte al pagamento della quota di affitto del mio salone perché non potendo più svolgere la mia attività indipendente e dovendo far fronte a diversi pagamenti, tra cui le 2 quote di canone di locazione siti nella stessa abitazione (RI 1: privata e salone / __________: privata) avevo come unica entrata la rendita AVS pari a fr. 1'556.-.

• In data 07.07.2020 è scaduta la mia polizza vita presso la __________ e ho riscattato l'importo di fr. 35'258.80 che ho utilizzato per restituire alcuni debiti, per un totale di fr. 32'000.- che avevo contratto a seguito della mia malattia e alla conseguente cessazione della mia attività indipendente (comunicazione fatta anche alla PC).

• Come già indicato il mio ex compagno ha sempre inviato, regolarmente e su richiesta, la documentazione necessaria all'Ufficio di sostegno sociale (tra cui la contabilità mensile della mia attività indipendente e questo finché ho potuto lavorare). In seguito l'USSI mi ha imposto di richiedere la rendita AVS anticipatamente.

• Ho vissuto e sto tuttora vivendo una situazione nuova e difficile sotto tutti i punti di vista e non sono riuscita di conseguenza, come in passato, a svolgere la mia attività che mi permetteva, di essere indipendente finanziariamente e aiutare e supportare, almeno in parte a livello economico, anche il mio ex compagno. [Non è mai stata mia intenzione tenere all'oscuro l'Ufficio del sostegno sociale sulla mia nuova situazione finanziaria di proposito anche perché ripeto, ho sempre pensato di aver avuto diritto alla prestazione complementare proprio perché il mio canone di locazione era diventato troppo alto, non avendo più entrate quale indipendente e ricevendo solo fr. 1'556.-di AVS (le uscite erano superiori alle entrate mensili).

• Ho creduto che dal momento in cui io non potevo più aiutare il mio ex compagno finanziariamente, automaticamente, l'USSI versasse al signor __________ il minimo vitale per fronte ai suoi impegni finanziari (affitto, spese diverse, sostentamento).

• Ora, purtroppo e a malincuore, ho dovuto accettare che non potrò più svolgere la mia attività e quindi ho dato regolare disdetta di 6 mesi (31.12.2021) al mio locatario.

• Dal 1. luglio 2022 mi trasferirò __________. Sarà quindi mia premura avvisare gli uffici preposti.

• Le Istituzioni svizzere hanno sempre aiutato le persone in difficoltà e lo stanno dimostrando anche in questo brutto periodo di guerra. Ora sono io ad avere bisogno di voi. Sono una persona che ha lavorato tutta una vita in modo dignitoso e senza dar fastidio poi sulla mia strada ho incontrato un nemico - tumore - che ho combattuto e sconfitto non senza sofferenze e sacrifici. Ora chiedo di poter vivere serenamente e provare a ricrearmi una vita semplice ma dignitosa ma come faccio avendo un grosso debito da restituire e non avendo soldi a disposizione? (…)” (Doc. I)

 

                          1.6.  Nella sua risposta del 28 giugno 2022 l’USSI ha chiesto la conferma della decisione su reclamo, precisando:

 

" (…) Per quanto concerne la domanda di condono, si rileva che, per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 15 aprile 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Nella decisione su reclamo del 9 maggio 2022 (doc. 21-28 inc. USSI) l’USSI aveva informato in tal senso la ricorrente, ossia "Nel caso di specie, la reclamante sostiene implicitamente di aver agito in buona fede e che la restituzione costituirebbe un onere troppo grave. Tali censure riguardano le condizioni del condono (buona fede e onere troppo grave, vedi sopra) che verranno esaminate, con separata decisione, nella procedura successiva, dopo che la presente sarà cresciuta in giudicato. Tale procedura verrà attivata d'ufficio.".

Il concetto di buona fede sollevato dalla ricorrente e le precarie condizioni economiche invocate nella procedura di reclamo e confermate nel proprio atto di ricorso verranno esaminate dall'USSI con separata decisione, dopo che la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato. (…)” (cfr. doc. V).

 

                          1.7.  Il TCA, il 30 giugno 2022, ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI).

 

                                  La ricorrente non ha ritirato la relativa raccomandata, per cui tale lettera le è stata rispedita tramite posta A, anche al nuovo indirizzo di __________ (cfr. busta d’intimazione; doc. I pag. 2).

 

                                  Le parti sono, ad ogni modo, rimaste silenti.

 

                                  in diritto

 

                          2.1.  Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

 

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

 

Ai sensi dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

 

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"

 

                          2.2.  In concreto, esaminate con attenzione le carte processuali, il TCA ritiene che le argomentazioni formulate nel ricorso contro la decisione su reclamo del 9 maggio 2022, con la quale l’USSI ha confermato l’ordine di restituzione del 30 marzo 2021 emesso nei confronti di RI 1 (cfr. doc. 44) - come peraltro pure quelle esposte nel reclamo del 6 aprile 2021 contro l’ordine di restituzione del 30 marzo 2021 - concernono la buona fede dell’insorgente nel percepire i versamenti da parte dell’assistenza sociale e le sue difficili condizioni economiche che non le consentirebbero la restituzione dell’importo richiesto (cfr. doc. I; 42, consid. 1.5.; 1.2.).

 

                                  In effetti la ricorrente, nello scritto del 6 aprile 2021, dopo aver descritto le sue condizioni di salute connesse a una patologia oncologica diagnosticata nel 2019, ha asserito, da una parte, di avere “sempre inviato al vostro Ufficio tutti i documenti da voi richiesti con la massima trasparenza, rispetto e puntualità” e che “il signor __________ ed io abbiamo sempre creduto, che essendo il vostro Ufficio a conoscenza della nostra situazione, chiedesse in automatico i documenti che ritenevano necessari e indispensabili per il calcolo della prestazione (…)”, dall’altra, che la restituzione dell’importo di fr. 13'567.-- sarebbe per lei un onere troppo grande a cui le sue entrate non permetterebbero di fare fronte (cfr. doc. 42; consid. 1.2.).

                                  Nel ricorso l’insorgente ha altresì puntualizzato che il suo ex compagno ha sempre inviato, regolarmente e su richiesta, la documentazione necessaria all’Ufficio di sostegno sociale (tra cui la contabilità mensile della sua attività indipendente finché ha potuto lavorare) e che “ho vissuto e sto tuttora vivendo una situazione nuova e difficile sotto tutti i punti di vista e non sono riuscita di conseguenza, come in passato, a svolgere la mia attività che mi permetteva, di essere indipendente finanziariamente e aiutare e supportare, almeno in parte a livello economico, anche il mio ex compagno. [Non è mai stata mia intenzione tenere all'oscuro l'Ufficio del sostegno sociale sulla mia nuova situazione finanziaria di proposito anche perché ripeto, ho sempre pensato di aver avuto diritto alla prestazione complementare proprio perché il mio canone di locazione era diventato troppo alto, non avendo più entrate quale indipendente e ricevendo solo fr. 1'556.- di AVS (le uscite erano superiori alle entrate mensili)”.

                                  La medesima ha infine formulato il seguente quesito: “chiedo di poter vivere serenamente e provare a ricrearmi una vita semplice ma dignitosa ma come faccio avendo un grosso debito da restituire e non avendo soldi a disposizione?” (cfr. doc. I; consid. 1.5.).

 

                                  Anche l’USSI, del resto, nella decisione su reclamo ha evidenziato che “la reclamante sostiene implicitamente di aver agito in buona fede e che la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (…)” (cfr. doc. A p.to H).

                                  Nella risposta di causa l’amministrazione ha poi ribadito che la ricorrente aveva sollevato il concetto di buona fede e fatto valere delle precarie condizioni economiche nella procedura di reclamo, elementi poi confermati nell’atto di ricorso (cfr. doc. V pag. 5).

 

                                  L’insorgente non ha d’altronde mai contestato il computo della prestazione complementare nei calcoli volti a determinare l’importo da restituire relativo alle prestazioni assistenziali percepite a torto a far tempo dal mese di gennaio 2020, né del capitale ricevuto da __________ nel conteggio di settembre 2020 (cfr. doc. 44). Nemmeno ha sollevato obiezioni circa l’ammontare in quanto tale chiestole in restituzione.

 

                                  È vero che la ricorrente, il 13 aprile 2021, rispondendo alla richiesta dell’USSI del 7 aprile 2021, volta a sapere se il suo scritto del 6 aprile 2021 che ha fatto seguito all’ordine di restituzione del 30 marzo 2021 fosse da intendere quale reclamo formale contro la decisione del 30 marzo 2021 (cfr. doc. 40; consid. 1.3.), ha indicato che la sua lettera del 6 aprile 2021 “è un reclamo formale in merito all’ordine di restituzione del 30 marzo 2021” (cfr. doc. 39; consid. 1.3.).

                                  E’ altrettanto vero, tuttavia, che l’amministrazione, benché il provvedimento del 30 marzo 2021 contemplasse la facoltà, oltre che di interporre reclamo, di presentare domanda di condono (cfr. doc. 44 pag. 2), nel suo scritto del 7 aprile 2021 ha soltanto chiesto all’insorgente di confermare se la lettera del 6 aprile 2021 fosse un reclamo formale (cfr. doc. 40), senza domandarle se in alternativa non andasse considerata quale richiesta di condono viste la buona fede invocata implicitamente - come sottolineato dalla parte resistente stessa (cfr. doc. A p.to H; consid. 2.2.) - e le asserite precarie condizioni economiche.

                                  Alla luce delle argomentazioni fatte valere con lo scritto del 6 aprile 2021 (cfr. doc. 42; consid. 1.2.; 2.2.), questo Tribunale ritiene che la ricorrente, il 13 aprile 2021, abbia unicamente voluto affermare che si opponeva in modo formale alla restituzione, avendo, a suo dire, sempre inviato tutta la documentazione e non avendo le entrate sufficienti per farvi fronte. Nulla consente di concludere, per contro, che intendesse pure contestare il principio della restituzione a seguito del computo delle PC e del capitale LPP o il relativo importo.

 

                          2.3.  La buona fede e l’onere troppo grave costituiscono i presupposti del condono (cfr. consid. 2.1.).

 

                                  Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

 

                                  Le censure sollevate nell’impugnativa (cfr. consid. 2.2.) sono, pertanto, inammissibili e saranno esaminate nella procedura successiva relativa al condono.

 

                                  L’amministrazione si è, del resto, già impegnata ad esaminare le condizioni del condono (buona fede e precarie condizioni finanziarie invocate dalla ricorrente) con separata decisione (cfr. doc. A p.to H; V pag. 5).

 

                                  Il presente ricorso è conseguentemente irricevibile (cfr. STCA 42.2021.33 del 28 giugno 2021; STCA 39.2018.10 del 17 settembre 2018; STCA 42.2017.43 del 23 ottobre 2017; 42.2011.32 del 9 gennaio 2012).

 

                          2.4.  A titolo abbondanziale è comunque utile rilevare che è tenuto alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto o che le è stata versata di un importo superiore a quello spettantele (cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.2.2.). Deve essere restituita la prestazione che viene erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.

                                  A questo stadio non è rilevante sapere se l'interessato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e).

 

                                  Va, inoltre, osservato che nell'assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps, secondo cui l'assistenza sociale può essere riconosciuta solo se il richiedente non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

                                  Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

 

                                  Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere. Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

 

                                  In una recente sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. il Tribunale federale ha peraltro osservato:

 

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”

 

                          2.5.  Nel caso di specie dalla documentazione agli atti emerge che la ricorrente, nel periodo determinante gennaio 2020 – febbraio 2021 ha percepito una PC di fr. 900.-- mensili escluso il premio dell’assicurazione malattia (cfr. doc. 75; 81) e nel settembre 2020 ha ricevuto un capitale di fr. 35'258.80 da __________ (cfr. doc. 68; 108). Le PC e il capitale citato non sono stati computati nei calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali relativi a tale lasso di tempo.

                                  In virtù del principio di sussidiarietà tali importi andavano, però, considerati nei conteggi delle prestazioni assistenziali.

 

                                  Da un profilo oggettivo la ricorrente, avendo beneficiato da gennaio 2020 a febbraio 2021 di prestazioni ordinarie calcolate senza conteggiare le PC e il capitale erogatole dalla __________, ha dunque effettivamente ricevuto indebitamente parte delle stesse.

 

                                  Nel caso di specie sono, perciò, date le condizioni per rivedere le decisioni di attribuzione delle prestazioni assistenziali per i mesi da gennaio 2020 a febbraio 2021 emesse in prima battuta (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2).

 

                                  Ne discende che in casu l’amministrazione ha ad ogni modo a ragione richiesto alla ricorrente la restituzione di parte delle prestazioni assistenziali ricevute da gennaio 2020 a febbraio 2021.

 

                          2.6.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

 

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Nel caso concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.49 del 12 settembre 2022; decreto 42.2022.46 del 25 luglio 2022; decreto 42.2022.44 del 13 giugno 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.     Il ricorso è irricevibile.

 

2.     Gli atti sono trasmessi all’USSI per pronunciarsi in merito alla domanda di condono.

 

                             3.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti