Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2022.4-5

 

cs

Lugano

7 marzo 2022          

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sui ricorsi del 19 gennaio 2022 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su opposizione del 16 dicembre 2021 emanate da

 

CO 1  

 

 

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con due distinte decisioni su opposizione del 16 dicembre 2021 la Cassa CO 1 ha accolto le richieste di indennità per perdita di guadagno per il coronavirus per i mesi di maggio 2021, giugno 2021 (doc. A1) e luglio 2021 (doc. A2), inoltrate da RI 1, al beneficio di una rendita AI al 50% (grado d’invalidità: 58%) ed attivo in maniera accessoria quale indipendente. Il 17 dicembre 2021 l’amministrazione ha notificato all’assicurato gli importi delle indennità giornaliere pari a fr. 28 al giorno, calcolate sulla base di un reddito annuo di fr. 12'600.

 

                               1.2.   RI 1 è insorto al TCA contro le predette decisioni su opposizione con due ricorsi contenuti in un unico atto con cui chiede di rivedere il calcolo delle indennità riconosciute (doc. I). Il ricorrente, che accenna ad altre procedure ancora pendenti, ritiene, in sostanza, che l’amministrazione non avrebbe preso in considerazione le basi di calcolo corrette per fissare la prestazione cui ha diritto. L’insorgente si lamenta della lentezza della Cassa nell’emettere le decisioni (quasi sei mesi), evidenzia la difficile situazione economica nella quale si trova e fa riferimento ad uno studio del 2021 della Supsi che sottolinea come la crisi pandemica abbia colpito soprattutto i piccoli indipendenti.

                                         Nel merito, l’assicurato ritiene errata la riduzione del 30% della cifra d’affari media mensile e sostiene che l’indennità deve invece essere versata nella misura dell’80%, ossia riducendo la cifra d’affari del 20%. A questo proposito rinvia al punto 5.2 della circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) e rammenta di essere parzialmente invalido, parzialmente dipendente, parzialmente disoccupato e accessoriamente indipendente. Egli chiede, se il ricorso verrà accolto, di procedere alla revisione di tutti i conteggi fin qui emessi dalla Cassa, con rimborso delle differenze a suo favore, degli interessi moratori e di un minimo ed adeguato risarcimento dei costi e delle ripetibili.

                                         Nel dettaglio, secondo il ricorrente, occorre in primo luogo partire dal reddito conseguito nel 2019.

                                         In seguito, sulla base di quanto estrapolato dai fatti della STCA 38.2021.26, ossia che dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 sarebbe stato parzialmente dipendente di due imprese con grado di occupazione totale del 52.5%, malgrado un grado d’invalidità del 58%, occorrerebbe concludere che il reddito dell’attività indipendente del 2019 è stato conseguito lavorando solo nei 6 mesi successivi.

                                         Rammentato che dal 1° luglio 2019 al 31 maggio 2020 egli ha lavorato come dipendente per una sola società, con un grado d’occupazione del 22.5%, e che quindi va presa in considerazione un’ulteriore riduzione del tempo reale dedicato all’attività indipendente durante il periodo da luglio 2019 a dicembre 2019, l’attività accessoria indipendente, secondo l’assicurato, è stata svolta nella misura del 19.5% (42% [grado di abilità lavorativa] – 22.5% [percentuale di attività dipendente]).

                                         Per l’assicurato la Cassa nel 2019 ha accertato una cifra d’affari di fr. 9'503.15, che dà diritto all’indennità massima di fr. 196 al giorno secondo il seguente calcolo:

 

                                         6 mesi = 180 giorni lavorando al 19.5% da indipendente = 35.1 giorni.

 

                                         CHF 9'503.15 X 80% = CHF 7'602.50 : 35.1 = CHF 216.60, di cui al massimo 196 al giorno.

 

                                         Periodo dal 17.03.2020 al 31.05.2020:

 

                                         CHF (196 – 28 [importo già riconosciuto]) X 45 giorni = CHF 7'560, attivo al 19% = CHF 1'474,20 lordi;

 

                                         Periodo dal 01.06.2020 al 31.08.2021: CHF (196 – 28 [importo già riconosciuto]) X 450 giorni = CHF 75'600, attivo al 42% = CHF 31'752 lordi;

 

                                         Periodo da 31.08.2021 al 31.12.2021: CHF 196 X 120 giorni = CHF 23'520, attivo al 42% = 9'878.40 lordi.

 

                                         Per l’insorgente la Cassa gli deve complessivamente fr. 43'104.60 lordi, oltre interessi di mora e risarcimento danni. L’insorgente sarebbe tuttavia disposto ad ottenere un forfait da concordare con la Cassa per accelerarne il versamento.

 

                                         L’assicurato chiede di indire a breve un incontro fra le parti per verificare e discutere con calcoli di merito i corretti importi IPG coronavirus dovutigli. In caso contrario chiede all’amministrazione di presentare una proposta veloce con risarcimento forfait a chiusura di ogni contestazione.

 

                               1.3.   Con risposta del 7 febbraio 2022 la Cassa ha affermato che oggetto del contendere sono le due decisioni su opposizione con le quali viene riconosciuto il diritto alle indennità e che il ricorrente non motiva le proprie censure, limitandosi ad una contestazione generica dell’ammontare delle indennità giornaliere, questione che esula dalla procedura in esame (doc. III). L’amministrazione evidenzia che gli importi riconosciuti dal 17 marzo 2020 sono stati oggetto di decisioni del 21 dicembre 2021 contro le quali l’interessato ha già preannunciato opposizione e che potranno poi essere contestate al TCA. La Cassa afferma che nel caso di specie potrebbe difettare l’interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica delle decisioni su opposizione impugnate.

 

                               1.4.   Con scritto del 5 febbraio 2022, pervenuto al TCA il 9 febbraio 2022 e trasmesso alla Cassa per conoscenza (doc. V e VI), il ricorrente si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie e ad altre procedure pendenti.

 

                               1.5.   In data 24 febbraio 2022 l’insorgente ha prodotto delle osservazioni relative alle ultime opposizioni inoltrate alla Cassa (doc. VII).

                                        

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).    

 

                                         Nella presente fattispecie oggetto delle decisioni su opposizione del 16 dicembre 2021 è il diritto del ricorrente alle indennità giornaliere per il coronavirus per i mesi di maggio 2021, giugno 2021 e luglio 2021. L’amministrazione ha infatti verificato se l’insorgente ha subito una riduzione della cifra d’affari almeno del 30% rispetto alla media della cifra d’affari conseguita dal 2015 al 2019 con la sua attività lucrativa indipendente accessoria (cfr. doc. A1 e doc. A2).

 

                                         Ne discende che le contestazioni relative ad altre procedure pendenti presso il TCA o presso la Cassa od altre amministrazioni, le censure contro il calcolo od il diritto alle prestazioni per altri periodi e la richiesta di un risarcimento danni esulano dalla presente causa.

                                        

                                         Per quanto concerne invece il calcolo delle indennità per i mesi di maggio 2021, giugno 2021 e luglio 2021 va rilevato quanto segue.

                                         Il 17 dicembre 2021, ossia il giorno successivo all’emissione delle decisioni su opposizione impugnate con le quali è stato posto il principio del diritto alle prestazioni per i mesi da maggio a luglio 2021 poiché era stata accertata una riduzione di almeno il 30% della cifra d’affari, la Cassa ha emesso i conteggi delle indennità dovute, fissandoli in fr. 28 al giorno (doc. 1).

 

                                         Considerato che essi si riferiscono al periodo delle decisioni su opposizioni impugnate, che la questione dell’ammontare delle prestazioni era già stata sollevata in precedenza dal ricorrente (cfr. scritto del 18 dicembre 2021, doc. 260, cfr. anche tra i tanti: doc. 87, doc. 167, doc. 261 e risposta doc. 270, doc. 329, doc. 423-425, doc. 429) e la Cassa aveva già preso posizione con scritto del 20 dicembre 2021 indicando il calcolo effettuato (doc. 270), per economia procedurale questo Tribunale si chinerà su tale censura, che di fatto è la contestazione principale sollevata dal ricorrente.

                                     

                                         nel merito

 

                               2.2.   Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dellordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

 

                                         Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).

 

                                         Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

                                         Hanno inoltre diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

 

                                         Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).

 

                                         Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

 

                                                      L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

 

                                         Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

 

                                         Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

 

" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

 

                                         Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.

 

                                         L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art. 3bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. b).

 

                                         L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

 

                                         Ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3).

 

                                         Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):

 

" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”

 

                                         Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

 

                                         Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

 

                                         Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

 

                                         Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

                                         Per l’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022, per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

 

                                         L’art. 5 cpv. 2ter0 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

 

                                         L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

                                         Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

 

                                         Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

 

                                         Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda.

 

                               2.3.   Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17 febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

 

                                         Il p.to 5.2., accertamento del reddito precedente la nascita del primo diritto all’indennità per i lavoratori indipendenti prevede:

 

" 1065     La base per il calcolo dell’indennità per i lavoratori

09/20    indipendenti è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. Agli aventi diritto che hanno già ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la medesima base di calcolo.

 

1065.1  Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il calcolo

11/20    dell’indennità secondo il N. 1041.5 (ndr: ossia che hanno avviato l’attività nel 2020, 2021 o 2022) ci si basa sul reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi d’acconto.

 

1065.2  Per il calcolo delle indennità, dal 1° luglio 2021 va

09/21    considerato d’ufficio il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019 (se disponibile), se questo è più vantaggioso per la persona interessata. La nuova base di calcolo non incide in alcun modo sulle prestazioni richieste prima del 1° luglio 2021.

 

             Esempi

             - La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata prima del 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata a partire dal 1° luglio 2021.

             - La decisione di tassazione fiscale per il 2019 è stata emanata dopo il 1° luglio 2021: l’indennità viene adeguata secondo la nuova base di calcolo a partire dal primo giorno del mese in cui la decisione è stata emanata.

 

1066     Per l’accertamento del reddito medio dell’attività lucrativa

             occorre dividere il reddito annuo per 360.

 

1067     Per contro, se il reddito è stato conseguito per un periodo

             inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).”

 

                               2.4.   Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                               2.5.   In concreto la Cassa di compensazione ha calcolato, per i mesi di maggio 2021, giugno 2021 e luglio 2021, un’indennità giornaliera pari a fr. 28 al giorno, utilizzando quale reddito l’importo di fr. 12'600 secondo la decisione definitiva di fissazione dei contributi per l’anno 2017 emessa il 9 luglio 2019, più favorevole rispetto al reddito su cui si fondano le decisioni di fissazione dei contributi per il 2018 e per il 2019.

 

                                         La Cassa ha effettuato il seguente calcolo (cfr. doc. 270):

 

                                         12'600 : 360 giorni X 80%.

 

                                         Il calcolo è stato effettuato secondo quanto prevede l’art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, secondo il quale l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cfr. anche i marginali 1065-1067 CIC).

 

                                         Nella misura in cui l’insorgente afferma che la Cassa avrebbe ridotto del 30% la sua cifra d’affari e non del 20% come prevede l’art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, va rilevato che il calcolo cui fa riferimento il ricorrente concerne un altro aspetto, e meglio la questione di sapere se l’assicurato ha diritto alle indennità, e non la questione dell’ammontare delle prestazioni.

                                         A questo scopo è infatti necessario accertare se la cifra d’affari del mese per il quale viene chiesta la prestazione è diminuita almeno del 30% rispetto alla cifra d’affari media degli anni dal 2015 al 2019 (cfr. art. 2 cpv. 3ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

                                         La censura va pertanto respinta.

 

                                         L’insorgente sostiene inoltre che dai fatti della STCA 38.2021.26 del 5 luglio 2021 (doc. 13A, consid. 1.1) risulterebbe in pratica che nel 2019 ha lavorato quale indipendente unicamente dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 e dunque che il reddito conseguito nel 2019 andrebbe in sostanza raddoppiato, così da tenere conto dell’ammontare che avrebbe effettivamente percepito se avesse lavorato un anno intero (cfr. anche marg. 1067 CIC).

                                         A torto.

 

                                         Nella citata sentenza, questo Tribunale, al consid. 1.1. ha unicamente preso atto che l’insorgente, al beneficio di una rendita AI al 50% con grado d’invalidità del 58% ed una capacità lavorativa del 42%, ha sottoscritto due contratti di lavoro con un grado di occupazione complessivo del 52.5% (22,5% + 30%).

                                         Il Tribunale, ritenuto del resto che non era oggetto del contendere, non ha invece accertato alcunché in merito al periodo di esercizio della sua attività indipendente nel 2019.

                                         Dalla sentenza, che si è pronunciata su un’istanza di revisione di una precedente sentenza emessa il 24 settembre 2020 dal TCA, non può pertanto essere dedotto che l’insorgente nel 2019 ha svolto l’attività indipendente accessoria solo per 6 mesi.

                                         Del resto l’assicurato non sostiene di aver chiesto alla Cassa di compensazione lo stralcio dall’affiliazione quale indipendente dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019, né apporta una qualsiasi prova circa la sospensione della sua attività lucrativa indipendente accessoria in quel periodo (cfr. anche doc. 207 dove l’insorgente afferma di essere attivo al 10% quale ingegnere indipendente almeno fino al 31.12.2019; circa la necessità di apportare la documentazione necessaria a fondamento delle sue richieste cfr. il marg. 1067 CIC).

 

                                         Egli pertanto non può essere seguito laddove espone un calcolo diverso rispetto a quello della Cassa di compensazione.

 

                                         In queste condizioni la decisione su opposizione della Cassa merita conferma.

 

                               2.6.   Il ricorrente chiede di indire a breve un incontro tra le parti per verificare e discutere con calcoli di merito i corretti importi IPG coronavirus ad oggi a lui dovuti (doc. I).

 

                                         Va qui rammentato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

                                         Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                         L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

 

                                         In proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

 

                                         Nella presente evenienza l’insorgente ha chiesto di indire l’udienza per verificare e discutere con calcoli di merito i corretti importi IPG coronavirus.

 

                                         Ora, come visto in precedenza, la documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento.

 

                                         Del resto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, il ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio (valutazione anticipata delle prove; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.2; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).

 

                                         Egli infatti si è espresso a più riprese in merito all’ammontare dell’indennità (cfr. tra i tanti: doc. 87, doc. 167, doc. 261 e risposta doc. 270, doc. 329, doc. 423-425, doc. 429).

 

                                         L’audizione dell’assicurato si rivela, pertanto, superflua.

 

                               2.7.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                         In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

                                         Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                         Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                         In concreto, i ricorsi, presentati con un unico atto, sono del 19 gennaio 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

 

                                         Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

                                        

                                         Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   I ricorsi, nella misura in cui sono ricevibili, sono respinti.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti