Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2022.53+59+69

 

rs

Lugano

10 ottobre 2022    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sui ricorsi del 25 luglio, del 19 agosto e del 9 settembre 2022 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su reclamo del 28 giugno, del 10 agosto e del

6 settembre 2022 emanate da

 

Comune di __________, __________

 

 

in materia di prestazione ponte COVID

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  Il 30 aprile 2022 RI 1 ha inoltrato al proprio Comune di domicilio, e meglio al Comune di __________, il modulo “Richiesta di prestazione ponte COVID” per il mese di aprile 2022. Quale motivo della domanda è stato indicato che “in seguito alle conseguenze della pandemia di coronavirus mi trovo purtroppo in difficoltà finanziaria. Diversi clienti hanno deciso, spero solo momentaneamente, di non avvalersi al momento dei miei servizi per le difficoltà economiche causate proprio da questa pandemia” (cfr. doc. B inc. 42.2022.53).

                          1.2.  Con decisione del 9 maggio 2022 il Comune di __________ ha negato a RI 1 il diritto alla prestazione ponte COVID per il mese di aprile 2022, in quanto non risultavano ossequiate le relative condizioni.

 

                                  Al riguardo è stato precisato:

 

" Vedasi la decisione di rifiuto dell’indennità perdita di guadagno IPG Corona del 25 novembre 2021 dove si evince che non è stato dimostrato che la considerevole limitazione della sua attività è direttamente collegata alle misure attuate per combattere l’epidemia di COVID-19 disposte da un’autorità.

Di conseguenza anche la prestazione Ponte Covid, che si basa sui medesimi criteri, non può essere concessa. (…)”

(Doc. C inc. 42.2022.53)

 

                          1.3.  Il 9 giugno 2022 RI 1, rappresentato dall’avv. __________, ha interposto tempestivo reclamo contro il provvedimento del 9 maggio 2022, rilevando segnatamente, da un lato, di occuparsi dal 2014 di consulenza commerciale e di marketing, collaborando anche nell’organizzazione di eventi, fiere, concerti ed altre analoghe manifestazioni. Dall’altro, che le misure poste in essere dalle Autorità federale e cantonali per contenere l’avanzata della pandemia di COVID-19 hanno comportato un drastico calo della clientela e del fatturato della sua ditta individuale.

                                  È stato aggiunto che fino al mese di settembre 2021 a RI 1 è stata riconosciuta l’IPG Corona, mentre gli è stata rifiutata per i mesi successivi.

                                  È stato poi fatto valere che il Decreto legislativo concernente la prestazione ponte COVID e l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno sono due atti normativi radicalmente diversi per quanto attiene specificatamente alle prestazioni riconosciute e alle condizioni d’accesso alle stesse.

                                  Al riguardo è stato evidenziato che giusta l’art. 3 lett. f del Decreto la prestazione ponte è riconosciuta al lavoratore che ha subito una riduzione del reddito o fatturato “… a causa della pandemia ...” senza alcun riferimento all’entità della riduzione, essendo determinanti i parametri economici contemplati all’art. 4 del Decreto, e senza sancire il principio secondo cui debba sussistere un nesso di causalità diretta tra la limitazione del fatturato e i provvedimenti delle autorità.

                                  A mente della parte reclamante non corrisponde dunque al vero che la prestazione ponte COVID si basa sugli stessi criteri di cui all’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

 

                                  Inoltre l’allora patrocinatore di RI 1 ha indicato che, essendo pacifico che la riduzione del suo reddito e del suo fatturato sia da ricondurre alla situazione pandemica, la condizione posta all’art. 3 lett. f del Decreto è senz’altro adempiuta.

                                  È stato altresì sottolineato che, come emerge dal Messaggio n. 7906 del Consiglio di Stato pag. 7 e dal Rapporto 7991R pag. 1, la prestazione ponte COVID è complementare al sistema federale e cantonale di sicurezza sociale e agli aiuti puntuali erogati dai Comuni ed è stata introdotta per sostenere i lavoratori indipendenti e salariati che non possono beneficiare di altre forme di aiuto (cfr. doc. D inc. 42.2022.53).

                                  L’avv. __________ ha infine asserito:

 

" (…) La prestazione in parola è dunque stata voluta ed introdotta allo specifico fine di garantire una copertura straordinaria a tutti lavoratori che, in questo momento pandemico, si trovano confrontati con una situazione economica tale da rendere necessario l’intervento dello Stato. Il tutto, previo esaurimento delle altre forme di aiuto (o complementarmente alle stesse) e prima di dover far capo all’assistenza sociale.

Negare quindi la prestazione in parola, affermando che non sarebbero adempiute le condizioni per l’ottenimento dell’IPG è – oltre che lesivo del diritto – pure in contrasto con la chiara volontà del legislatore cantonale. (…)” (Doc. D pag. 7 inc. 42.2022.53)

 

                          1.4.  Il 28 giugno 2022 il Comune di __________ ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha confermato il rifiuto di una prestazione ponte COVID per il mese di aprile 2022 stabilito il 9 maggio 2022, rilevando, da una parte, che:

 

" (…) Il Signor RI 1 con scritto del 7 febbraio 2022 ha comunicato al Municipio che prima della pandemia la sua attività di consulente indipendente era composta per il 60% da consulenza commerciale e di marketing e per il 40% da consulenza ad aziende e privati in ambito fiscale, contabile, assicurativo e gestionale. Ha inoltre descritto gli eventi che non hanno avuto luogo nel 2021, precisato la riduzione della cifra d'affari per l'attività della consulenza (contabile, fiscale e gestionale) nel settore palestra/bar/ristoranti, presentato degli accordi sottoscritti con parti terze e le ricerche di lavoro.” (Doc. A inc. 42.2022.53)

 

                                  dall’altra, che:

 

" a    Non è stato precisato per quale motivo l'annullamento delle fiere

      ha portato ad una riduzione del suo fatturato. Il Signor RI 1 si è limitato a elencare le fiere che sono state annullate senza specificare l'indotto finanziario per ogni fiera annullata che ha maturato negli anni precedenti la pandemia collaborando per conto dei suoi clienti;

 

b.     Le attività delle palestre/ristorazione/bar sono state riaperte dal mese di aprile 2021. In ogni caso la consulenza in ambito contabile, finanziario e gestionale non è mai stata interrotta dalle misure sanitarie introdotte dagli Enti pubblici, si sono rese altresì necessarie la gestione di tutte le procedure per la richiesta di prestazioni finanziarie per il lavoro ridotto o richiesta di prestiti finanziari da parte delle attività precedentemente chiuse. Le Autorità sanitarie nel corso del 2021 non hanno inoltre mai vietato il contatto diretto tra consulente e cliente.

 

c.      Le collaborazioni con __________ sono state sottoscritte nei mesi di ottobre - novembre 2021. Per questi motivi non possono essere ritenute come una diminuzione del fatturato in quanto stipulate nel corso del periodo pandemico;

 

d.     il mandato di consulenza con una persona terza, il cui nome non è stato specificato, sottoscritto in data 28 novembre 2019 che prevede la remunerazione di 500 chf/mese per ogni nuovo punto vendita aperto del marchio __________ come pure una remunerazione variabile dipendente dal fatturato, non prevede entrate finanziarie fisse e stabilite, ma dipendenti dai nuovi punti vendita aperti e quindi, anche in un contesto non pandemico, variabili e di difficile quantificazione. Non sono stati inoltre presentati i giustificativi che provano la disdetta del contratto da parte del mandante per la fine del 31 dicembre 2020 (disdetta da inoltrare entro il mese di giugno 2020).

(…)” (Doc. A inc. 42.2022.22)

 

                          1.5.  Sempre il 28 giugno 2022 RI 1 ha richiesto al Comune di __________ la prestazione ponte COVID per il mese di maggio 2022, con motivazione analoga a quella esposta nel modulo relativo al mese di aprile 2022 (cfr. doc. B inc. 42.2022.59; consid. 1.1.).

 

                          1.6.  Il Comune di __________, con decisione del 4 luglio 2022 ha negato a RI 1 il diritto alla prestazione ponte COVID per il mese di maggio 2022, argomentando in modo identico a quanto esposto nel provvedimento del 9 maggio 2022 (cfr. doc. C inc. 42.2022.59; consid. 1.2.).

 

                          1.7.  Il 25 luglio 2022 RI 1 ha, inoltre, presentato al Comune di __________ il modulo “Richiesta di prestazione ponte COVID” per il mese di giugno 2022, specificando che il motivo della domanda e della diminuzione dei redditi è da far risalire al fatto che “a causa della pandemia di coronavirus mi trovo purtroppo in difficoltà finanziaria. Diversi clienti hanno deciso, spero ancora per poco, di non avvalersi più dei miei servizi per le difficoltà economiche causate proprio da questa pandemia. La mia attività di consulenza si sta lentamente riprendendo ma gli introiti mensili, al momento, non sono ancora sufficienti per poter coprire interamente le spese” (cfr. doc. B inc. 42.2022.69).

                          1.8.  Con decisione del 2 agosto 2022 il Comune di __________ ha rifiutato di erogare all’interessato una prestazione ponte COVID anche per il mese di giugno 2022. Tale provvedimento è stato motivato analogamente ai precedenti (cfr. doc. C inc. 42.2022.69).

 

                          1.9.  Contro le decisioni del 4 luglio 2022 (cfr. consid. 1.6.) e del 2 agosto 2022 (cfr. consid. 1.8.) RI 1, sempre rappresentato dall’avv. __________, ha interposto reclamo il 28 luglio 2022 (cfr. doc. D inc. 42.2022.59), rispettivamente il 25 agosto 2022 (cfr. doc. D inc. 42.2022.69).

 

                        1.10.  Con decisioni su reclamo del 10 agosto e del 6 settembre 2022 il Comune di __________ ha confermato le proprie decisioni del 4 luglio e del 2 agosto 2022 relative al diniego di una prestazione ponte COVID per i mesi di maggio e giugno 2022, adducendo le medesime argomentazioni formulate nella decisione su reclamo del 28 giugno 2022 concernente il mese di aprile 2022 (cfr. doc. A inc. 42.2022.59; A inc. 42.2022.69; consid. 1.4.).

 

                        1.11.  RI 1, con tempestivo ricorso inoltrato personalmente al TCA il 25 luglio 2022, ha contestato la decisione su reclamo del 28 giugno 2022 (cfr. consid. 1.4.), chiedendo l’annullamento della stessa e l’accoglimento della sua domanda di una prestazione ponte COVID per il mese di aprile 2022, subordinatamente la retrocessione degli atti al Comune di __________ per evadere la richiesta con il relativo calcolo della prestazione dovuta (cfr. doc. I pag. 4 inc. 42.2022.53).

 

                                  A sostegno delle proprie pretese ricorsuali egli ha addotto:

 

" (…) Codesta lodevole Autorità si è già chinata su questa tematica chiarendo che il Decreto legislativo urgente, d'altronde, all'art. 3 lett. d esclude espressamente dal diritto alla prestazione ponte Covid i richiedenti i quali beneficiano (loro o i membri dell'unità di riferimento) di prestazioni sociali di sostegno ai redditi e di completamento quali le prestazioni assistenziali, gli assegni di prima infanzia (API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le prestazioni complementari AVS/AI (PC AVS/AI). Il diritto alla prestazione ponte Covid va pure negato al richiedente al beneficio di indennità ai sensi della LADI. L'esclusione non vale, invece, a priori per il richiedente che conta fra i membri della sua unità di riferimento persone in disoccupazione (cfr. art. 3 lett. e; Messaggio N. 7991pag.6).

Non vengono per contro menzionate le indennità di perdita di guadagno Corona quale motivo per escludere senza ulteriore esame la concessione della prestazione ponte Covid.

A tal proposito, in data 22.4.2022, l'Istituto delle assicurazioni sociali ha trasmesso la decisione all'opposizione del 23.12.2022, da me presentata, per aver negato l'IPG Corona per il mese di ottobre 2021 (cfr. Doc E). In tale decisione l'opposizione viene respinta. Al mio ricorso da me presentato codesta lodevole Autorità si è espressa con sentenza del 18 luglio 2022 incarto 42.2022.31-34.

Vorrei evidenziare quanto espresso dall'IAS al punto 6, ovvero:

 

" Visto quanto sopra, la limitazione dell'attività di consulenza commerciale e di marketing e quale portatore di affari in ambito assicurativo, fiscale e contabile esercitata dall'opponente è da ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (timore di entrare in contatto con la malattia, stagnazione economica generale), ma non a provvedimenti ordinati dalle autorità per combatterla."

 

Quanto sopra menzionato, a mio parere, conferma e completa il mio diritto alla prestazione ponte Covid come previsto dal Decreto legislativo urgente art. 3 lett. f

 

" il richiedente ha subito una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia; per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l'importo del fatturato;"

  (cfr. BU 22/2021 del 4.6.2021pago 179).

 

La riduzione del mio reddito o del fatturato è comprovata da quanto già espresso e documentato nella mia risposta al Municipio di __________ del 7.2.2022 (Doc. F) e ulteriormente qui dimostrata dai seguenti

documenti:

 

-   notifica di tassazione 2019 (cfr. Doc. G)

-   decisione definitiva contributi AVS 2019 (cfr. Doc. H)

-   notifica di tassazione 2020 (cfr. Doc. I)

-   decisione definitiva contributi AVS 2020 (cfr. Doc. L)

-   notifica di tassazione 2021, alla quale è stato inoltrato reclamo (cfr. doc. M)

-   decisione provvisoria contributi AVS 2021(cfr. Doc. N).

 

Va da sé che la forte riduzione registrata negli anni 2020, 2021 nel primo semestre 2022, rispetto al 2019, è causa diretta della pandemia da Covid-19.

A mio parere il Municipio di __________, rifiutando il ricorso alla prestazione ponte Covid per il mese di aprile 2022 non è stato in grado di dimostrare quale diritto il sottoscritto non abbia ottemperato alfine di non meritare la prestazione ponte Covid, ma si è limitato ad osservazioni generiche e poco o nulla hanno a che fare con la valutazione della richiesta della prestazione. Per poter accedere alla prestazione ponte Covid, come previsto dall'art. 3 del Decreto legislativo urgente, uno dei requisiti è che il richiedente abbia subito una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia e non dev'essere dimostrato che la considerevole limitazione dell'attività è direttamente collegata alle misure attuate per combattere l’epidemia di Covid 19 disposte da un'autorità, come erroneamente indicato nel rifiuto del Comune. (…)” (Doc. I pag. 3 inc. 42.2022.53)

 

                        1.12.  Il 4 agosto 2022 il Comune di __________ ha comunicato, in relazione al ricorso presentato da RI 1 il 25 luglio 2022, di non intendere presentare alcuna risposta di causa, essendo la decisione completa e motivata (cfr. doc. III inc. 42.2022.53).

 

                        1.13.  L’insorgente, l’8 agosto 2022, ha indicato di rimandare agli incarti 42.2022.22-24 e 42.2022.47 a completamento dei mezzi di prova (cfr. doc. V inc. 42.2022.53).

 

                        1.14.  Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VI inc. 42.2022.53).

 

                        1.15.  RI 1, con tempestivi ricorsi inoltrati al TCA il 19 agosto 2022 e il 9 settembre 2022, ha postulato l’annullamento delle decisioni su reclamo del 10 agosto e del 6 settembre 2022 (cfr. consid. 1.10.) e l’accoglimento delle sue domande di prestazioni ponte COVID per i mesi di maggio e giugno 2022, subordinatamente la retrocessione degli atti al Comune di __________ per evadere le richieste con il relativo calcolo delle prestazioni dovute (cfr. doc. I pag. 4 inc. 42.2022.59; doc. I pag. 5 inc. 42.2022.69).

 

                                  Al riguardo sono state esposte essenzialmente le medesime ragioni sollevate nel ricorso del 25 luglio 2022 (cfr. consid. 1.11.).

 

                        1.16.  Anche in relazione ai ricorsi concernenti i mesi di maggio e giugno 2022 il Comune di __________, il 31 agosto e il 14 settembre 2022, non ha presentato una risposta di causa e si è rimesso al giudizio del TCA (cfr. doc. III inc. 42.2022.59; doc. III inc. 42.2022.69).

 

                        1.17.  Il 5 e il 16 settembre 2022 il ricorrente, a completamento dei mezzi di prova, ha nuovamente rimandato agli incarti 42.2022.22-24, 42.2022.47 e 42.2022.53 (cfr. doc. V inc. 42.2022.59; doc. V inc. 42.2022.69).

 

                        1.18.  Il doc. V inc. 42.2022.59 e il doc. V inc. 42.2022.69 sono stati inviati alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc. VI inc 42.2022.59; doc. VI inc, 42.2022.69).

 

                                  in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

                                  Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi presentati dall’insorgente sono diretti contro tre decisioni su reclamo emesse tutte dal Comune di __________ che concernono sostanzialmente fatti di ugual natura e che pongono temi analoghi di diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2022.53, 42.2022.59 e 42.2022.69 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Il Gran Consiglio del Cantone Ticino, il 26 gennaio 2021, ha approvato il Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID entrato in vigore il 1° marzo 2021 (cfr. BU 8/2021 del 16 febbraio 2021 pag. 66; RL 876.100).

 

                                  Giusta l’art. 11 del Decreto in questione:

 

" 1 Il richiedente e ogni membro dell’unità di riferimento possono contestare la decisione resa dal Comune. Il reclamo è da inoltrare entro 30 giorni dall’intimazione al Comune che ha pronunciato la decisione.

2 Contro la decisione su reclamo pronunciata dal Comune è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine di 30 giorni dall’intimazione.

3 È’ applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca).”

 

                                  Il Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021, in vigore dal 1° marzo 2021, è stato modificato dal Gran Consiglio il 31 maggio 2021 con effetto retroattivo dal 1° maggio 2021 e validità fino al 31 dicembre 2021 (cfr. BU 22/2021 del 4 giugno 2021 pag. 179 segg.).

                                  L’art. 11 del Decreto è in ogni caso rimasto invariato.

 

                                  Il 22 febbraio 2022 il Gran Consiglio ha approvato il decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID con validità dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 e possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2022 (cfr. Messaggio 8103 del 27 gennaio 2022 del Consiglio di Stato concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 ; Rapporto 8103R dell’8 febbraio 2022 della Commissione gestione e finanze; https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=203749& cHash=7630eeddbe06c75b1c1e6aef8ace959e).

                                  Non sono state apportate modifiche all’art. 11 del Decreto.

 

                                  Ritenuto il tenore dell’art. 11 cpv. 2 del Decreto legislativo, il TCA è competente per esaminare i ricorsi in materia di prestazioni ponte COVID.

 

                                  In concreto i ricorsi inoltrati al TCA contro le decisioni su reclamo del 28 giugno, del 10 agosto e del 6 settembre 2022, datati 25 luglio 2022, rispettivamente 19 agosto e 9 settembre 2022 sono stati consegnati alla Posta in tali giorni (cfr. doc. I inc. 42.2022.53; I inc. 42.2022.59, I inc. 42.2022.69; I inc. 42.2022.47 e relative buste d’intimazione).

                                  Le impugnative, tempestive, sono pertanto ricevibili e vanno esaminate nel merito.

 

                          2.3.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno il Comune di __________ abbia negato al ricorrente il diritto alla prestazione ponte COVID per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

 

                                  Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STF 9C_477/2021 del 22 giugno 2022 consid. 1; DTF 148 V 162 consid. 3.2.1.; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.2.1; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 3.1.; STF 9C_145/2021 del 2 luglio 2021 consid. 3.1.; STF 8C_706/2019 del 28 agosto 2020 consid. 7.1., pubblicata in DTF 146 V 364; STF 8C_769/2018 del 5 settembre 2019 consid. 2; DTF 140 V 41 consid. 6.3.1.; DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b).

 

                                  Pertanto nel caso di specie riguardante i mesi da aprile a giugno 2022 tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale del Decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID valido dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 (cfr. consid. 2.2.)

 

                          2.4.  Lo scopo della prestazione ponte COVID, definito all’art. 1 del Decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID del 22 febbraio 2022 - che tra l’altro è rimasto pressoché invariato rispetto ai precedenti Decreti legislativi urgenti del 26 gennaio e del 31 maggio 2021 -, è quello di sostenere i lavoratori dipendenti e indipendenti che a seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 si trovano in difficoltà finanziaria ed evitare il ricorso alle prestazioni assistenziali (cpv. 2).

                                                   La prestazione ha carattere straordinario e temporaneo (cpv. 3).

 

                                  Dal Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 relativo alla prestazione ponte COVID a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus emerge che:

 

" La prestazione ponte COVID è complementare al sistema federale e cantonale di sicurezza sociale ed agli aiuti puntuali erogati dai Comuni e dagli enti attivi sul territorio. Essa è limitata nel tempo e persegue l’obiettivo di ristabilire l’indipendenza finanziaria per i lavoratori che si trovano temporaneamente in difficoltà a causa della pandemia di coronavirus, tramite un aiuto puntuale e mirato che copra il fabbisogno e le necessità contingenti.

(…).

L’aiuto straordinario e limitato nel tempo è finalizzato ad evitare l’aumento della morosità e il ricorso alle prestazioni assistenziali. Si ritiene inoltre che la misura potrebbe permettere di superare una fase di difficoltà e di recuperare la propria autonomia finanziaria.”

(p.to. 2.1.1.)

 

                                  Ciò risulta anche dal Messaggio N. 7991 del 5 maggio 2021 relativo alla modifica del decreto legislativo urgente concernente la Prestazione ponte COVID al p.to 1 e dal Messaggio N. 8103 del 27 gennaio 2022 concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 p.ti I e V.

 

                                  L’art. 3 del Decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID del 22 febbraio 2022 - che non ha subito modifiche rispetto all’art. 3 del Decreto legislativo urgente del 31 maggio 2021 - prevede le condizioni materiali da adempiere per avere diritto alla prestazione:

 

" a) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento sono domiciliati

    nel Cantone al momento della richiesta;

b) il richiedente è domiciliato ed effettivamente dimorante nel Cantone nei tre anni precedenti alla richiesta;

c) il richiedente è dipendente oppure indipendente ai sensi della legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS);

d) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento non beneficiano di altre prestazioni a copertura del fabbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione, assegno di prima infanzia, prestazione assistenziale e prestazioni complementari all’AVS/AI;

e) il richiedente non beneficia di indennità ai sensi della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);

f)  il richiedente ha subìto una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia; per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l’importo del fatturato;

g) gli indipendenti devono essere attivi come tali da almeno 3 mesi rispetto alla data della richiesta;

h) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai parametri di cui all’art. 4.”

 

                                  Dalla prestazione ponte COVID sono, quindi, esclusi i richiedenti i quali beneficiano (loro o i membri dell’unità di riferimento, costituita da tutte le persone che compongono l’economia domestica; art. 2) di prestazioni sociali di sostegno ai redditi e di complemento quali le prestazioni assistenziali, gli assegni di prima infanzia (API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le prestazioni complementari AVS/AI (PC AVS/AI). Il diritto alla prestazione ponte COVID va pure negato al richiedente al beneficio di indennità ai sensi della LADI. L’esclusione non vale, invece, a priori per il richiedente che conta fra i membri della sua unità di riferimento persone in disoccupazione (cfr. art. 3 lett. e; Messaggio N. 7991 del 5 maggio 2021 pag. 6).

 

                                  Le condizioni economiche sono elencate all’art. 4 del Decreto legislativo del 22 febbraio 2022 che è rimasto immutato rispetto al medesimo articolo del Decreto legislativo urgente del 31 maggio 2021:

 

" 1 Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento è inferiore alle soglie stabilite dalla legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (LAPS):

a) 17’739 franchi se l’unità di riferimento è composta da 1 persona;

b) 25’476 franchi se l’unità di riferimento è composta da 2 persone;

c) 32’988 franchi se l’unità di riferimento è composta da 3 persone;

d) 37’967 franchi se l’unità di riferimento è composta da 4 persone;

e) 42’930 franchi se l’unità di riferimento è composta da 5 persone;

f)  4’962 franchi per ogni persona supplementare dell’unità di riferimento.

2 Il reddito disponibile risulta dalla somma dei redditi del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (redditi computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta.

3 Quali redditi computabili si considerano:

a) il reddito lordo da lavoro;

b) ogni altra entrata compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni;

c) al reddito è aggiunta la sostanza netta nella misura di 1/15. Da questo importo viene dedotto, a titolo di franchigia, un importo di 10’000 franchi per le unità di riferimento composte da una sola persona e di 15’000 franchi per le unità di riferimento composte da più persone. La sostanza netta viene calcolata sulla base di quella indicata nell’ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

4 Sono riconosciute le seguenti spese:

a) gli oneri sociali dovuti;

b) la spesa per l’alloggio (per gli inquilini la pigione e le spese accessorie mensili; per i proprietari gli interessi ipotecari sull’abitazione primaria);

c) i premi per l’assicurazione contro le malattie al netto della Riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattie (RIPAM);

d) gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.”

 

                                  Ne discende che dal profilo economico il richiedente ha diritto alla prestazione ponte COVID se il reddito disponibile suo e dei membri dell’unità di riferimento - corrispondente alla somma dei redditi computabili (cfr. art. 4 cpv. 3) dedotta la somma delle spese riconosciute (cfr. art. 4 cpv. 4) - al momento della richiesta (cfr. art. 4 cpv. 2) è inferiore a una determinata soglia calcolata a seconda del numero delle persone che compongono l’unità di riferimento (cfr. art. 4 cpv. 1).

 

                                  Il sistema di determinazione del diritto si ispira a quello delle prestazioni armonizzate Laps, come evidenziato nel Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 p.to 2.1.2, il quale precisa:

 

" (…) vengono ripresi dalla Laps il concetto di unità di riferimento (UR) e il metodo di calcolo, e meglio nel senso che il diritto è dato se il reddito disponibile annuo del richiedente e dei membri dell'UR (differenza fra redditi e spese) è inferiore ad una determinata soglia, definita a dipendenza del numero dei membri dell'UR medesima. Il principio di calcolo prevede di calcolare il reddito computabile dal quale vengono dedotte le spese riconosciute (oneri sociali, spese per l'alloggio e premi di assicurazione malattia, alimenti dovuti e pagati). Considerato il carattere straordinario e temporaneo della prestazione, i parametri (UR; redditi e spese) sono però stati semplificati per agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile.

Diversamente dalla Laps, l'UR corrisponde all'economia domestica, cioè alle persone che vivono nella medesima economia domestica. Per quanto concerne gli alimenti, si sottolinea che quale spesa sono considerati solo quelli effettivamente pagati e non quelli dovuti de jure, cioè per sentenza o convenzione. Analogamente alla Laps, i parametri previsti dal Decreto legislativo sono annuali; se il diritto è dato, la prestazione è poi convertita in mensilità (annuale diviso per 12). Diversamente dalle prestazioni Laps, la prestazione non è ricorrente ed è valida solo per il mese di diritto: ciò significa che gli interessati devono chiederla ogni volta e per ogni mese di diritto deve essere effettuato lo specifico calcolo di fabbisogno. (…)”

                                  Anche nel Rapporto 7906R del 12 gennaio 2021 della Commissione gestione e finanze p.to 4 è stato precisato che il calcolo del diritto alla prestazione ponte COVID è ispirato alle prestazioni armonizzate Laps ma con parametri propri (redditi, spese, soglie) e una forte semplificazione del sistema di calcolo per agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile.

 

                                  In proposito cfr. pure il Messaggio N. 7991 del 5 maggio 2021 p.to 1 e il Messaggio N. 8103 del 27 gennaio 2022 p.to I.

 

                                  Ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo in vigore dal 1° gennaio 2022, corrispondente all’art. 6 del Decreto legislativo urgente valido dal 1° maggio 2021, l’importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 2’000 franchi al mese per il primo componente dell’unità di riferimento e 800 franchi al mese per ogni ulteriore componente (cpv. 1).

                                  La prestazione può essere concessa mensilmente (cpv. 2).

 

                                  L’art. 8 del Decreto legislativo del 22 febbraio 2022, che è stato ripreso dal Decreto urgente del 31 maggio 2021 (ed è il medesimo dell’art. 8 del Decreto urgente del 26 gennaio 2021), riguardo al finanziamento enuncia che la prestazione è finanziata in ragione del 75% dal Cantone e del 25% dal Comune che, come visto (cfr. consid. 2.2.), è l’autorità competente a esaminare la richiesta di prestazione ponte COVID e a decidere in merito (cfr. art. 5). Eventuali prestazioni supplementari concesse dal Comune sono interamente a suo carico (cpv. 1).

                                                   Il Comune anticipa le spese per la prestazione. Il Cantone rimborsa trimestralmente l’anticipo effettuato dal Comune (cpv. 2).

 

                                  Nel Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 al p.to 2.1.3, relativamente alla competenza dei Comuni, è stato indicato che:

 

" Considerato il ruolo centrale dei Comuni per la loro prossimità ai cittadini e quale garanzia di equità nell’intervento sul territorio, è loro attribuita l'esecuzione della prestazione. Ai Comuni compete dunque la determinazione del diritto alla prestazione, in quanto la conoscenza del territorio e la vicinanza ai cittadini permette loro di disporre di maggiori strumenti per conoscere le situazioni personali, potendo così offrire anche un orientamento ed una consulenza mirati. Per agevolare l’attività comunale saranno forniti dal Cantone gli strumenti di gestione necessari, quali il formulario di richiesta, i documenti di rendicontazione, il modello di decisione e una mini guida. (…)”

 

                          2.5.  Il Comune resistente ha negato al ricorrente le prestazioni ponte COVID per i mesi da aprile a giugno 2022 affermando, da un lato, che le stesse non potevano essere concesse, visto che si baserebbero sui medesimi criteri delle IPG Corona e queste, con decisione del 25 novembre 2021, gli sono state rifiutate non essendo stato dimostrato che la considerevole limitazione della sua attività era direttamente collegata alle misure attuate per combattere l’epidemia di COVID-19 disposte da un’autorità. Dall’altro, che in ogni caso non sarebbe stata dimostrata una riduzione del reddito e del fatturato a causa della pandemia (cfr. doc. C; A inc. 42.2022.53; C, A inc. 42.2022.59; C, A inc. 42.2022.69; consid. 1.2; 1.4.; 1.6.; 1.8.; 1.10.).

 

                                  Al riguardo giova evidenziare che con sentenza 42.2022.22-24, 42.2022.47 del 16 agosto 2022, cresciuta in giudicato incontestata, questa Corte ha stabilito che a torto il Comune di __________ aveva negato al ricorrente il diritto a una prestazione ponte COVID per i mesi da dicembre 2021 a marzo 2022.

                                  Il TCA ha rilevato, in primo luogo, che nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 l’insorgente aveva subito una riduzione del reddito del fatturato a causa della pandemia ai sensi dell’art. 3 lett. f del Decreto legislativo urgente del 31 maggio 2021 concernente la prestazione ponte COVID e del Decreto legislativo del 22 febbraio 2022.

                                  Il giudizio 42.2022.31-34 del 18 luglio 2022, cresciuto in giudicato incontestato, inoltre, non ostava al riconoscimento al ricorrente del diritto, in linea di principio, alla prestazione ponte COVID per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, in quanto, da un lato, all’art. 3 lett. d e dei due Decreti in questione non vengono menzionate le indennità perdita di guadagno Corona quale motivo per escludere senza ulteriore esame la concessione della prestazione ponte COVID. L’IPG Corona va ad ogni modo conteggiata tra i redditi computabili quale prestazione sostitutiva del reddito da lavoro secondo l’art. 4 cpv. 3 lett. b dei Decreti.

                                  Dall’altro, non era ancora dato di sapere se al ricorrente sarebbero state o meno effettivamente corrisposte le IPG Corona per i mesi citati e in ogni caso non era noto il relativo importo, siccome con la sentenza 42.2022.31-34 questo Tribunale, per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, ha unicamente riconosciuto l’adempimento del presupposto contemplato all’art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 febbraio 2022 (“I lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto all’indennità, alla condizione di cui al capoverso 1bis lettera c, se: a. la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19; b. subiscono una perdita di guadagno o salariale; e c. nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività”; cfr. RU 2020 4571) in relazione a parte della sua attività, ossia quella connessa al marketing e all’organizzazione di eventi e fiere, e ha rinviato gli atti alla Cassa per verificare se tutte le ulteriori condizioni per l’assegnazione delle IPG Corona fossero ossequiate.

 

                                  Nella STCA 42.2022.22-24, 42.2022.47 consid. 2.8. è stato altresì indicato:

 

" (…) La prestazione ponte COVID costituisce, del resto, una misura complementare a quelle attuate dalla Confederazione, dai Cantoni, dai Comuni e da altri enti e associazioni presenti sul territorio (cfr. Messaggio N. 7906 pag. 7; Messaggio N. 8103 del 22 gennaio 2022 relativo al rinnovo della prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 pag. 5; doc. V2).

Il TCA rende, comunque, attento il ricorrente che l’eventuale importo della prestazione ponte COVID che verrà determinato dal Comune di __________ per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 in ossequio all’art. 4 del Decreto legislativo urgente del 31 maggio 2021 concernente la prestazione ponte COVID e del Decreto legislativo del 22 febbraio 2022, potrà essere - almeno parzialmente - posto in compensazione oppure chiestogli in restituzione allorché sarà stabilita l’IPG Corona per il medesimo periodo, visto che quest’ultima deve essere computata tra i redditi computabili della prestazione ponte COVID (cfr. STCA 42.2019.34 del 5 dicembre 2019 consid. 2.6.).”

 

                                  In secondo luogo, il TCA ha deciso che anche per i mesi di febbraio e marzo 2022 l’insorgente, essendo altamente verosimile che le sue entrate in questi due mesi abbiano continuato a essere ridotte per le stesse ragioni dei mesi precedenti connesse alla pandemia, aveva diritto in linea di massima a una prestazione ponte COVID che il legislatore ha voluto prorogare fino al mese di giugno 2022.

                                  A quest’ultimo proposito al consid. 2.9. è stato precisato:

 

" (…) mentre il Consiglio federale ha modificato l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, con effetto dal 17 febbraio 2022, nel senso che le indennità di perdita di guadagno per il coronavirus sono state soppresse, salvo quelle per le persone particolarmente a rischio, i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro attivi nel settore delle manifestazioni (cfr. consid. 2.5.), il Gran Consiglio del Cantone Ticino, il 22 febbraio 2022, ha approvato il Decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID valido retroattivamente dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022 (cfr. consid. 2.2.) proposto a seguito dell’incertezza sull’evoluzione degli effetti della pandemia e dei vari cambiamenti del quadro di riferimento delle prestazioni sociali straordinarie al fine di sostenere l’autonomia di chi si trova provvisoriamente in difficoltà riducendo il ricorso alle prestazioni assistenziali (cfr. Messaggio N. 8103 del 27 gennaio 2022 pag. 1-2).”

 

                                  Questa Corte ha, di conseguenza, rinviato gli atti al Comune di __________ per effettuare i relativi conteggi e determinare se l’insorgente, anche dal profilo economico (art. 4 Decreto legislativo urgente del 31 maggio 2022 e Decreto legislativo del 22 febbraio 2022), potesse effettivamente beneficiare di una prestazione ponte COVID per il periodo da dicembre 2021 a marzo 2022.

 

                          2.6.  In concreto secondo questa Corte, ritenuto lo scopo delle prestazioni ponte COVID - che il legislatore ticinese ha voluto prorogare fino al mese di giugno 2022 (cfr. consid. 2.2.; 2.5.) -, che è quello di sostenere i lavoratori dipendenti e indipendenti che a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus si trovano in difficoltà finanziaria e non possono beneficiare delle indennità di disoccupazione tramite un aiuto puntuale e mirato volto a coprire il fabbisogno e le necessità contingenti, evitando il ricorso alle prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.4.; STCA 42.2022.22-24, 42.2022.47 del 16 agosto 2022 consid. 2.4.; 2.7.), e tenuto conto del fatto che le indennità per perdita di guadagno per il coronavirus – che comunque non consentivano di escludere senza alcun esame la concessione delle prestazioni ponte COVID, ma andavano ad ogni modo conteggiate nel calcolo di queste ultime tra i redditi computabili (cfr. consid. 2.5.) – sono in ogni caso state soppresse, salvo quelle per le persone particolarmente a rischio, i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro attivi nel settore delle manifestazioni, con effetto dal 17 febbraio 2022 (cfr. cfr. RU 2022 97; Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus - Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC), emessa dall’UFAS e valida dal 17 settembre 2020, stato: 17 febbraio 2022, pag. 32), il Comune di __________ ha a torto negato al ricorrente il diritto a prestazioni ponte COVID per i mesi da aprile a giugno 2022 senza procedere a una verifica delle relative condizioni economiche.

 

                                  Nelle richieste del 30 aprile, del 28 giugno 2022 e del 25 luglio 2022 riguardanti i mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (cfr. doc. B inc. 42.2022.53; doc. B inc. 42.2022.59; doc. B inc. 42.2022.69; cfr. consid. 1.1.; 1.5.; 1.7.) l’insorgente ha, infatti, addotto di trovarsi in difficoltà finanziarie a causa della pandemia di coronavirus, specificando che il motivo della domanda e della diminuzione dei redditi è da far risalire al fatto che diversi clienti hanno deciso di non avvalersi a quel momento dei suoi servizi per i problemi economici causati proprio dalla pandemia.

                               

                                  Dalle carte processuali si evince, d’altronde, che la decisione definitiva per l’anno 2019 dei contributi per persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente fa riferimento a un reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 65'891.-- (cfr. doc. H inc. 42.2022.53), mentre la decisione definitiva per l’anno 2020 a un reddito da attività indipendente di fr. 1.-- (cfr. doc. L) e la decisione provvisoria per l’anno 2021 a un reddito di fr. 11'500.-- (cfr. doc. N). Dalla decisione di tassazione per l’anno 2021 risulta altresì, quale reddito da attività indipendente principale del contribuente (dato dichiarato = dato accertato), l’ammontare di fr. “- 7’502” (cfr. doc. M).

 

                                  Inoltre, come osservato dal ricorrente (cfr. doc. I pag. 3 inc. 42.22.53; doc. I pag. 3 inc. 42.22.59; doc. I pag. 3 inc. 42.22.69), già nella decisione su opposizione del 22 aprile 2022 con cui la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni ha confermato il rifiuto di IPG per il mese di ottobre 2021 è stato specificato che la limitazione dell’attività di consulenza commerciale e di marketing, come pure quale portatore di affari in ambito assicurativo, fiscale e contabile esercitata dal medesimo era in ogni caso da ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (timore di entrare in contatto con la malattia, stagnazione economica generale), benché secondo la Cassa, a differenza di quanto poi deciso dal TCA con giudizio 42.2022.31-34 del 18 luglio 2022 (cfr. consid. 2.5.), non fosse in relazione a provvedimenti ordinati dalle autorità per combatterla (cfr. doc. E inc. 42.2022.53).

                                  Tale argomentazione è stata esposta dalla Cassa __________ anche nelle decisioni su opposizione del 22 aprile 2022 concernenti il rifiuto di IPG per il mese di dicembre 2021, rispettivamente di gennaio 2022 (cfr. STCA 42.2022.22-24, 42.2022.47 del 16 agosto 2022 consid. 2.7.).

 

                                  Del resto nei mesi di febbraio, giugno e settembre 2021 la parte resistente ha erogato prestazioni ponte COVID all’insorgente (cfr. doc. I pag. 4 inc. 42.2022.53; doc. O, Q e S inc. 42.2022.53) e per i mesi di aprile, luglio e novembre 2021 è stato comunque effettuato il relativo calcolo. La prestazione non è però stata concessa, superando il reddito disponibile della sua unità di riferimento il limite previsto da decreto legislativo. Il Comune ha ad ogni modo puntualizzato, in particolare nella decisione del 13 dicembre 2021 relativa al mese di novembre 2021, che “qualora la situazione economica dovesse subire un ulteriore cambiamento nei prossimi mesi, potrà presentare una nuova domanda presso il nostro Comune” (cfr. doc. P; R; T inc. 42.2022.53).

 

                                  In simili condizioni, tutto ben considerato ed essendo altamente probabile che le entrate del ricorrente nei mesi da aprile a giugno 2022 abbiano continuato, come nei mesi precedenti (cfr. consid. 2.5.; STCA 42.2022.22-24, 42.2022.47 del 16 agosto 2022), a essere ridotte sempre per ragioni connesse alla pandemia (è del tutto verosimile, in effetti, che diversi clienti non si avvalessero ancora dei suoi servizi per le difficoltà economiche causate dalla pandemia, come indicato nelle domande di prestazioni ponte COVID del 30 aprile, del 28 giugno e del 25 luglio 2022; doc. B inc. 42.2022.53; doc. B inc. 42.2022.59; doc. B inc. 42.2022.69), al medesimo deve essere riconosciuto in linea di principio il diritto alle prestazioni ponte COVID per tali mesi.

 

                                  Si giustifica, pertanto, l’annullamento delle decisioni su reclamo del 28 giugno, del 10 agosto e del 6 settembre 2022 e il rinvio degli atti al Comune di __________ che dovrà determinare se l’insorgente, anche dal profilo economico (art. 4 Decreto legislativo del 22 febbraio 2022), possa effettivamente beneficiare di una prestazione ponte COVID per i mesi citati.

 

                                  A tal fine per ciascun mese da aprile a giugno 2022 il Comune resistente dovrà calcolare, tenendo conto dei redditi e delle spese computabili dell’unità di riferimento del ricorrente (cfr. art. 4 Decreto legislativo del 22 febbraio 2022) - che quest’ultimo vorrà debitamente comprovare in ossequio al dovere delle parti di collaborare (cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 V 195 consid. 2) -, se il suo reddito disponibile sia inferiore ai parametri previsti all’art. 4 cpv. 1 del Decreto menzionato.

 

                                  In proposito non va dimenticato che l’insorgente, nella richiesta del 25 luglio 2022 relativa al mese di giugno 2022, ha precisato che “(…) la mia attività di consulenza si sta lentamente riprendendo ma gli introiti mensili, al momento, non sono ancora sufficienti per poter coprire interamente le spese” (cfr.doc. B inc. 42.2022.69; consid. 1.7.).

                                  Per i mesi in cui le condizioni si riveleranno date, all’insorgente andrà erogata la corrispettiva prestazione ponte COVID mensile.

 

                          2.7.  In ambito di prestazione ponte COVID, per quanto riguarda la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non stabilito da questa legge, valgono, in particolare, le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 11 cpv. 3 Decreto legislativo urgente concernente le prestazioni ponte COVID; 31 Lptca).

 

                                  Giusta l’art. 29 Lptca:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In casu, trattandosi di prestazioni ponte COVID alle quali si applica in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito delle prestazioni ponte COVID, non si riscuotono spese giudiziarie.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Le cause 42.2022.53, 42.2022.59 e 42.2022.69 sono congiunte.

 

                             2.  I ricorsi sono accolti ai sensi dei considerandi.

§   Le decisioni su reclamo del 28 giugno, del 10 agosto e del 6 settembre 2022 impugnate sono annullate.

§§ Gli incarti sono rinviati al Comune di __________ perché proceda come indicato al consid. 2.6.

 

                             3.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti