Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2022.67

 

cs

Lugano

10 ottobre 2022     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 settembre 2022 di

 

 

RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 settembre 2022 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  Il 5 luglio 2022 la RI 1 ha inoltrato una richiesta per ottenere l’indennità per perdita di guadagno per il coronavirus per i mesi da maggio 2021 a settembre 2021 in favore di RA 1, nata nel 1993, socia e gerente della società.

 

                          1.2.  Con decisione del 7 luglio 2022 (doc. C), confermata dalla decisione su opposizione del 2 settembre 2022 (doc. A), la Cassa CO 1 ha respinto la domanda in quanto tardiva.

 

                          1.3.  RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo, in via eccezionale, di rivedere il provvedimento impugnato (doc. I).

                                  La ricorrente rileva che l’ultima modifica di legge a sua conoscenza era quella del 17 dicembre 2021 che permetteva l’inoltro delle richieste di prestazioni entro il 31 marzo 2023.

                                  A suo parere, secondo “la versione 21 della regolamentazione IPG del 17 dicembre 2021” si aveva a disposizione tutto il tempo necessario per inoltrare le richieste, mentre con la versione del 16 febbraio 2022, scoperta il 5 luglio 2022, il termine è stato fissato al 31 maggio 2022.

                                  L’insorgente afferma che, malgrado tutta la buona volontà, non sarebbe stato possibile inoltrare la documentazione tempestivamente poiché il 25 luglio 2021 è stata vittima di un allagamento che ha ritardato le pratiche amministrative e contabili.

                                  Essa ha ritenuto inopportuno redigere le richieste prima di terminare la contabilità del 2021, anche perché il termine per inoltrare le domande in quel momento era il 31 marzo 2023.

                                  La società evidenzia infine che il 22 febbraio 2022 la Cassa di compensazione ha respinto le domande di indennità inoltrate l’8 febbraio 2022 e relative ai mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 poiché non vi è stata una diminuzione della cifra d’affari.

 

                          1.4.  Con risposta del 15 settembre 2022 la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

 

                          1.5.  Il 27 settembre 2022 la ricorrente ha prodotto nuove prove, producendo un QR code ed un sito cui si può avere accesso utilizzando l’allegata password (doc. V) e dove sono stati caricati i video e le foto dell’allagamento del 25 luglio 2021 e dei lavori successivi per ripristinare l’attività, nonché modifiche delle regolamentazioni per contrastare il COVID-19.

                                  L’insorgente chiede di accogliere il ricorso “non in via eccezionale”, ma per un “ritardo causato da impedimenti di forza maggiore e la detenzione di informazioni non aggiornate”. Gli impedimenti di forza maggiore consistono nell’allagamento del 25 luglio 2021 e nell’attesa della decisione di rimborso dell’assicurazione, ricevuta solo il 20 marzo 2022 (danni materiali e indennità di perdita di guadagno dovuti al “danno della natura”) e che le ha poi permesso di “continuare la mia contabilità del 2021”.

 

                                  in diritto

 

                          2.1.  Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dellordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

                                  Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).

 

                                  Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

                                  Hanno inoltre diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

                                  Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).

 

                                  Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

 

                                                   L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

 

                                  Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

 

" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

 

                                  Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

 

" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

 

                                  Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.

                                  L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre l’art. 3bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis), se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.

 

                                  L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

 

                                  Ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3).

                                  Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):

 

" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”

 

                                  Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

                                  Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

 

                                  Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

 

                                  Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

                                  Per l’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022, per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

 

                                  L’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

                                  L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

                                  Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

 

                                  Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

 

                          2.2.  Per l’art. 15 cpv. 5 Legge COVID-19 nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021 il Consiglio federale può dichiarare applicabili le disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all’articolo 24 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’estinzione del diritto e all’articolo 49 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’applicabilità della procedura semplificata.

 

                                  Secondo l’art. 15 cpv. 5 Legge COVID-19 nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022 il Consiglio federale può dichiarare applicabili le disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all’articolo 24 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’estinzione del diritto, all’articolo 49 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’applicabilità della procedura semplificata e all’articolo 58 capoverso 1 LPGA per quanto concerne la competenza del tribunale delle assicurazioni.

 

                                  Secondo l’art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020, in deroga all’art. 24 LPGA, il diritto alle prestazioni si estingue il 16 settembre 2020.

 

                                  Per l’art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020, in deroga all’art. 24 LPGA, il diritto alle prestazioni si estingue il 31 dicembre 2021. Dal 1° luglio 2021, il medesimo articolo prevedeva che il diritto alle prestazioni si sarebbe estinto il 31 marzo 2022.

                                  Dal 1° gennaio 2022 la norma disponeva che il diritto alle prestazioni si sarebbe estinto il 31 marzo 2023.

 

                                  Dal 17 febbraio 2022, l’art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato ulteriormente modificato nel senso che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda.

 

                          2.3.  Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17 febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio 2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

 

                                  Il p.to 3.1. “condizioni generali” prevedeva, nella versione 5 in vigore dal 19 giugno 2020, quanto segue:

 

" 1020.1  Il diritto all’indennità può nascere fino al 16 settembre 2020

06/20    e deve essere deve essere esercitato entro quella data. Scaduto questo termine, in deroga all’articolo 24 LPGA si estingue per tutte le pretese.”

 

                                  Nella versione 7 del 17 settembre 2020, il marginale 1020.1 è stato modificato nei seguenti termini:

 

" 1020.1 Il diritto all’indennità concessa in virtù dell’ordinanza COVID-

09/20    19 perdita di guadagno nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 può nascere al più tardi il 16 settembre 2020 e deve essere esercitato entro quella data. Scaduto questo termine, in deroga all’articolo 24 LPGA si estingue per tutte le pretese. Al diritto alle indennità in caso di quarantena si applicano le disposizioni transitorie, secondo le quali un tale diritto nato in virtù dell’ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 potrà essere esercitato fino al 31 dicembre 2021. In questo modo, le persone colpite da un provvedimento di quarantena poco prima della scadenza del diritto vigente saranno equiparate a quelle che dovranno interrompere l’attività lucrativa in seguito a una quarantena a partire dal 17 settembre 2020.

 

1020.2 Il diritto all’indennità concessa in virtù dell’ordinanza COVID-

09/20    19 perdita di guadagno nella versione in vigore dal 17 settembre 2020 può nascere al più presto il 17 settembre 2020 e sussiste per la durata del provvedimento che ne ha determinato la nascita.

 

1020.3  In deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità

09/20    concesse in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal 17 settembre 2020 potrà essere esercitato al più tardi fino al 31 dicembre 2021.”

 

                                  Nella versione 8 del 4 novembre 2020 i marginali 1020.1 e 1020.3 sono stati così modificati:

 

" 1020.1 Il diritto all’indennità concessa in virtù dell’ordinanza COVID-

11/20    19 perdita di guadagno nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 può nascere al più tardi il 16 settembre 2020 e deve essere esercitato entro quella data. Scaduto questo termine, in deroga all’articolo 24 LPGA si estingue per tutte le pretese. Al diritto alle indennità in caso di quarantena si applicano le disposizioni transitorie, secondo le quali un tale diritto nato in virtù dell’ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 potrà essere esercitato fino al 30 giugno 2021. In questo modo, le persone colpite da un provvedimento di quarantena poco prima della scadenza del diritto vigente saranno equiparate a quelle che dovranno interrompere l’attività lucrativa in seguito a una quarantena a partire dal 17 settembre 2020.

 

             (…)

 

1020.3  In deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità

11/20    concesse in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal 17 settembre 2020 potrà essere esercitato al più tardi fino al 30 giugno 2021.”

 

                                  Nella versione 15 del 15 aprile 2021 i marginali 1020.1 e 1020.3 sono stati così modificati:

 

" 1020.1 Il diritto all’indennità concessa in virtù dell’ordinanza COVID-

04/21    19 perdita di guadagno nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 può nascere al più tardi il 16 settembre 2020 e deve essere esercitato entro quella data. Scaduto questo termine, in deroga all’articolo 24 LPGA si estingue per tutte le pretese. Al diritto alle indennità derivante da un caso di quarantena o dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi si applicano le disposizioni transitorie, secondo le quali un tale diritto nato in virtù dell’ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 potrà essere esercitato fino al 31 dicembre 2021. In questo modo, le persone colpite da un provvedimento di quarantena o dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi poco prima della scadenza del diritto vigente saranno equiparate a quelle che dovranno interrompere l’attività lucrativa in seguito a una quarantena o alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi a partire dal 17 settembre 2020.

             (…).

 

1020.3  In deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità

04/21    concesse in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal 17 settembre 2020 potrà essere esercitato al più tardi fino al 31 dicembre 2021.”                      

                                  Nella versione 17 del 1° luglio 2021 i marginali 1020.1 e 1020.3 hanno subito le seguenti modifiche:

 

" 1020.1 Il diritto all’indennità concessa in virtù dell’ordinanza COVID-

07/21    19 perdita di guadagno nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 può nascere al più tardi il 16 settembre 2020 e deve essere esercitato entro quella data. Scaduto questo termine, in deroga all’articolo 24 LPGA si estingue per tutte le pretese. Al diritto alle indennità derivante da un caso di quarantena o dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi si applicano le disposizioni transitorie, secondo le quali un tale diritto nato in virtù dell’ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 potrà essere esercitato fino al 30 giugno 2021. In questo modo, le persone colpite da un provvedimento di quarantena o dalla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi poco prima della scadenza del diritto vigente saranno equiparate a quelle che dovranno interrompere l’attività lucrativa in seguito a una quarantena o alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi a partire dal 17 settembre 2020.

             (…)

 

1020.3  In deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità

07/21    concesse in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal 17 settembre 2020 potrà essere esercitato al più tardi fino al 31 marzo 2022.”

 

                                  Nella versione 21 del 17 dicembre 2021 il marginale 1020.3 ha il seguente tenore:

 

" 1020.3  In deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità

12/21    concesse in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal 17 settembre 2020 potrà essere esercitato al più tardi fino al 31 marzo 2023.”

 

                                  Nella versione 25 in vigore dal 17 febbraio 2022, i marginali 1020.1 e 1020.2 sono stati soppressi, mentre il marginale 1020.3 prevede quanto segue:

 

" 1020.3  In deroga all’articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità

02/22b  concesse in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal 17 settembre 2020 potrà essere esercitato al più tardi sino alla fine del terzo mese successivo alla soppressione dell’indennità.”

 

                                  Cfr. anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove figura, per quanto concerne le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro impiegate nella propria azienda e loro coniugi che collaborano nell’azienda, che l’ultimo termine per la presentazione della domanda per le persone indirettamente colpite dai provvedimenti per combattere il coronavirus è il 31 maggio 2022.

                          2.4.  Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                  Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                  Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                  Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                          2.5.  In concreto, la società ricorrente ha inoltrato le richieste delle indennità giornaliere in favore della sua socia e gerente, per i mesi da maggio 2021 a settembre 2021, il 5 luglio 2022 (plico doc. 4).

 

                                  Le domande, di principio, sono perente.

 

                                  Infatti, per l’art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal 17 febbraio 2022, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda, ossia, nel caso di specie, il 31 maggio 2022, in seguito alla modifica, in vigore dal 17 febbraio 2022, dell’art. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno che ha mantenuto il diritto alle indennità solo per i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se date le condizioni delle lettere a, abis e b (cfr. anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus” [stato: 17 febbraio 2022]).

 

                                  Ciò è del resto quanto prevede anche il marginale 1020.3 in vigore dal 17 febbraio 2022 (cfr. consid. 2.3 in fine).

 

                          2.6.  La ricorrente chiede tuttavia che venga applicata un’eccezione (doc. I), rispettivamente che venga tenuto conto che il ritardo è stato causato da impedimenti di forza maggiore (doc. V), poiché il 25 luglio 2021 è stata vittima di un allagamento, ciò che le ha impedito di allestire la contabilità del 2021 ed anche perché con la modifica dell’art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 in vigore dal

                                  1° gennaio 2022, poi nuovamente modificato dal 17 febbraio 2022, era stato deciso che le richieste potevano essere inoltrate fino al 31 marzo 2023.

 

                          2.7.  Ai sensi dell’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso.

 

                                  L’istituto della restituzione dei termini costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

 

                                  Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

                                  L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STF I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a).

 

                                  La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                                  Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

 

                                  Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

                                  Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

 

                                  La restituzione di un termine può, altresì, essere accordata in applicazione del principio della buona fede quando la mancata osservanza di un termine deriva da un comportamento di un’autorità tale da fondare in modo sufficiente la fiducia di un assicurato (cfr. art. 9 Cost.; STF 9C_628/2017 del 9 maggio 2018 consid. 2.2.; STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STF C 189/04 del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; STF C 189/01 del 18 settembre 2001 DLA 2000 N. 6 pag. 27.). 

                                  La restituzione di un termine è, in particolare, giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STF C 189/04 del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; STF C 189/01 del 18 settembre 2001; DLA 2000 N. 6 pag. 27).

 

                                  Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                          2.8.  Nel caso di specie, questo Tribunale, per i motivi che seguono, ritiene che non sono dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine, scaduto il 31 maggio 2022, per l’inoltro delle richieste di indennità giornaliera per i mesi da maggio 2021 a settembre 2021.

 

                                  L’allagamento del 25 luglio 2021 non ha impedito alla ricorrente di presentare, l’8 febbraio 2022, le richieste di prestazioni per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022.

                                  La società avrebbe di conseguenza potuto trasmettere alla Cassa di compensazione anche i formulari per i mesi da maggio 2021 a settembre 2021. Nel caso in cui, a causa dell’allagamento, non avesse avuto a disposizione i dati precisi della cifra d’affari per i mesi da maggio 2021 a luglio 2021, avrebbe potuto indicarlo nella domanda, precisando che avrebbe inoltrato la documentazione completa non appena essa sarebbe stata disponibile.

                                  Del resto la decisione di rimborso dei danni dell’allagamento è comunque stata ricevuta il 20 marzo 2022 (doc. V), ciò che le avrebbe ampiamente permesso di terminare la contabilità del 2021 ed inoltrare le richieste entro il 31 maggio 2022, come previsto dall’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (art. 6 nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022).

 

                                  In ogni caso la ricorrente ha avuto a disposizione un lasso di tempo assai lungo per l’inoltro delle richieste (da fine settembre 2021 al 31 maggio 2022) e la compilazione dei formulari non è difficoltosa, ritenuto che, a parte l’importo relativo alla cifra d’affari ed ai motivi della domanda, i dati da inserire sono sempre gli stessi.

 

                                  Non può neppure essere d’aiuto all’insorgente la riduzione del termine per l’inoltro della domanda dal 31 marzo 2023 al 31 maggio 2022.

                                  È vero che l’art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022 prevedeva un termine più lungo (31 marzo 2023) e solo con la modifica in vigore dal 17 febbraio 2022 tale termine è stato portato, per il caso di specie, al 31 maggio 2022.

                                  Tuttavia la ricorrente, che aveva già presentato in passato richieste analoghe (cfr. domande dell’8 febbraio 2022), doveva essere al corrente delle continue modifiche apportate all’Ordinanza, che seguivano l’evoluzione del virus, anche perché la società gestisce un centro fitness, sport e benessere per il quale le regole cambiavano continuamente (cfr. Modifiche dei provvedimenti nazionali di contenimento del coronavirus in Svizzera da dicembre 2020, Stato: 9 febbraio 2022, edito dall’UFSP).

                                  Il medesimo art. 6 ha subìto 4 cambiamenti dalla sua entrata in vigore il 17 marzo 2020, tra cui quello in vigore dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (periodo durante il quale la società ricorrente è stata vittima dell’allagamento) e che prevedeva un termine per l’inoltro delle richieste ancora più corto (31 marzo 2022).

                                  Inoltre le modifiche del 16 febbraio 2022, che hanno portato, tra l’altro, alla soppressione delle indennità per i salariati in posizione analoga a quella del datore di lavoro non attivi nell’ambito delle manifestazioni, è stata ampiamente pubblicizzata, anche solo per il fatto che quasi tutte le misure restrittive in relazione con la lotta alla pandemia di coronavirus sono state abolite dal giorno seguente.

 

                                  In queste condizioni non vi è alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo delle richieste.

 

                          2.9.  Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

                                 

                        2.10.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

                                  Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                  In concreto, il ricorso è del 6 settembre 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

 

                                  Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

                                 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti