Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2022.72

 

cs

Lugano

24 ottobre 2022  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 (recte: 13) settembre 2022 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 12 agosto 2022 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  Il 15 dicembre 2021 RI 1 ha inoltrato la richiesta per l’ottenimento delle indennità giornaliere per il coronavirus per il mese di novembre 2021 in favore del socio e gerente __________, nato nel 1970.

 

                          1.2.  Con decisione formale del 28 gennaio 2022 (doc. 3), confermata dalla decisione su opposizione del 12 agosto 2022 (doc. 1), la Cassa CO 1 (di seguito: Cassa) ha respinto la richiesta, affermando:

" (…) Nel formulario, segnala che la diminuzione della cifra d’affari è dovuta all’annullamento di diversi eventi, come la festa natalizia, per i quali avrebbe dovuto eseguire alcuni lavori.

Ritenendo tale motivazione insufficiente, con scritto del 20 dicembre 2021 la Cassa ha chiesto alla richiedente di indicare quale provvedimento abbia limitato l’attività.

Non avendo ricevuto alcuna risposta, con decisione del 26 gennaio 2022 il diritto alla prestazione è stato respinto, in quanto la Cassa ha ritenuto che l’attività lucrativa svolta dalla richiedente non ha subìto una limitazione considerevole a causa di provvedimenti cantonali o federali.

Tale decisione è stata avversata con tempestiva opposizione del 14 febbraio 2022. Con l’impugnativa l’insorgente sostiene in sintesi nuovamente che la cifra d’affari ha subìto una diminuzione poiché molti eventi sono stati annullati, comportando una notevole ripercussione sulla domanda di luminarie.

 

5.

Preso atto di quanto suesposto, la Cassa non può – al fine di valutare la limitazione dell’attività lucrativa ed eventualmente erogare le prestazioni richieste – tenere in considerazione quale motivo valido l’annullamento di eventi per i quali l’opponente avrebbe dovuto eseguire dei lavori, poiché in novembre 2021 non era in vigore alcun divieto di manifestazioni, ma sussisteva unicamente l’eventuale obbligo del certificato COVID (cfr. Decreto del Consiglio federale del 8 settembre 2021). Pertanto, la decisione di annullare determinati eventi è una questione che dipende dalle scelte effettuate dagli organizzatori e non dai provvedimenti cantonali o federali. Inoltre, l’opponente non ha comprovato in alcun modo l’annullamento di eventi ai quali avrebbe dovuto partecipare.

 

6.

In definitiva, la limitazione dell’attività esercitata dall’opponente è da ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (stagnazione economica generale in primis), piuttosto che a provvedimenti ordinati dalle autorità per combatterla. La decisione impugnata è dunque confermata.” (doc. 1)

 

                          1.3.  RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo di riconoscere il diritto alle indennità da novembre 2021 a febbraio 2022 (doc. I). La ricorrente afferma che l’attività è legata ad eventi pubblici che sono stati annullati o limitati mesi prima del novembre 2021; inoltre l’attività si svolge per la maggior parte all’estero (“abbiamo prodotto documenti di annullamento eventi e di annullamento mandati”). La società conclude affermando che “la base di giudizio emessa dall’ufficio competente non ha nulla a che vedere con la nostra attività, sia per tempi che per logistica (estero)”.

 

                          1.4.  Con risposta del 19 settembre 2022 la Cassa propone la reiezione del ricorso, affermando:

 

" (…) L’insorgente asserisce che la maggior parte della propria attività si svolge all’estero e che a tal proposito avrebbe prodotto della documentazione comprovante l’annullamento di eventi e di mandati. Anzitutto, si ribadisce che nel mese di novembre 2021 in Svizzera non erano in vigore provvedimenti limitativi dell’attività della ricorrente. Alla luce di quanto asserito dall’insorgente sembra piuttosto che l’attività in questione fosse stata limitata da provvedimenti esteri, i quali non possono ritenersi un motivo valido al fine del riconoscimento del diritto all’IPG Corona non essendo stati adottati da Autorità federali o cantonali.

Inoltre si evidenzia che, al contrario di quanto preteso dalla ricorrente, l’unica documentazione prodotta è riferita all’annullamento del __________ previsto per il mese di dicembre 2021 a __________ ed all’annullamento del __________ previsto dal __________ 2022.

Pertanto, la ricorrente non ha comprovato in alcun modo l’annullamento di eventi nel mese di novembre 2021.” (doc. III)

 

considerato,                in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  In due distinte sentenze 9C_356/2021 del 10 maggio 2022 destinata a pubblicazione, consid. 1.4.3 e 9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se una società può ricorrere contro una decisione su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità giornaliere per il coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid. 1.3.2: “[…] Ob sie deswegen (oder aus einem anderen Grund) hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl. Urteil 9C_356/2021 vom heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des Ausgangs des Verfahrens nicht entschieden zu werden.).

                                  Nei casi giudicati, infatti, il ricorso andava comunque respinto.

 

                                  Il TF ha tratto la medesima conclusione anche nella STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 1.4.2 (cfr. anche STF 9C_250/2022 e 9C_251/2022 del 26 luglio 2022 dove l’Alta Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di una società, senza doversi esprimere circa la sua qualità per ricorrere).

 

                                  Anche nel caso di specie il ricorso va respinto.

                                  Va comunque segnalato che in due distinte STCA 42.2022.25 e 42.2002.26 del 20 giugno 2022 il TCA ha ammesso un interesse giuridicamente protetto della società a ricorrere poiché il ricorso era stato firmato da entrambi i dipendenti che avevano chiesto le indennità giornaliere, i quali erano soci e proprietari dell’azienda ed in caso di mancato versamento delle prestazioni richieste avrebbero dovuto iniettare mezzi propri nella società per poter versare gli stipendi relativi ai mesi in esame. Il TCA aveva inoltre fatto riferimento alla DTF 148 V 2 dove, in un caso relativo all’assicurazione contro gli infortuni, non è stato messo in dubbio il diritto del datore di lavoro di ricorrere in favore del proprio dipendente per l’erogazione di prestazioni a causa di infortunio.

 

                          2.2.  La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

                               

                                  Nella presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione del 12 agosto 2022 è il rifiuto del diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus per il mese di novembre 2021 (doc. 1, punto 4, pag. 3).

 

                                  Ne discende che la richiesta dell’insorgente tendente al riconoscimento delle indennità per i mesi da dicembre 2021 a febbraio 2022 è irricevibile.

 

                          2.3.  L’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), applicabile al caso di specie, ha subito numerose modifiche.

 

                                  In concreto vanno applicate le norme nel tenore in vigore nel mese di novembre 2021 (DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).

 

                                  nel merito

 

                          2.4.  Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dellordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

 

                                  Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).

 

                                  Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

                                  Hanno inoltre diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

 

                                  Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).

 

                                  Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

 

                                                   L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

 

                                  Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

 

" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

 

                                  Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

 

" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

 

                                  Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.

 

                                  L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre il cpv. 3bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis), se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.

 

                                  L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

 

                                  Ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3).

                                  Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):

 

" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”

 

                                  Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

                                  Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

 

                                  Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

 

                                  Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

                                  Per l’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022, per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

 

                                  L’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

                                  L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

                                  Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

 

                                  Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

 

                                  Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda.

 

                          2.5.  Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17 febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio 2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

 

                                  Nella premessa alla versione 18, stato: 1° settembre 2021, figura:

 

" (…) Attualmente restano pochissime restrizioni decise dalle autorità. Di conseguenza, le casse di compensazione devono prestare particolare attenzione ai motivi invocati dagli assicurati per esercitare il diritto all’indennità in virtù della limitazione considerevole dell’attività lucrativa. Questi motivi devono essere legati ai provvedimenti per combattere il coronavirus. (…)”

                                 

                                  Il p.to 3.2.5, diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa, prevede:

 

" 1041     Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20    persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067.

 

1041.3  L’attività lucrativa è considerata aver subìto una limitazione

3/21      considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.”

 

                          2.6.  Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                  Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                  Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                  Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                          2.7.  Va ancora qui rilevato che dalla lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari in vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi perdita di guadagno.

 

                                  La riduzione del reddito deve trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare il coronavirus (cfr. BU 2020 pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner, Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “[…] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein. Es kann nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch, damit die entsprechenden Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765, presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo liberale radicale: “[…] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus. Une solution de compromis entre les deux chambres a été trouvée”, sottolineature del redattore).

 

                                  Cfr. anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove figura, per quanto concerne le persone in posizione assimilabile a quella dei datori di lavoro impiegate nella propria azienda e loro coniugi che collaborano nell’azienda, che fino al 16 febbraio 2021 (recte: 2022) hanno diritto alle prestazioni, se tutte le condizioni sono adempiute, le “persone indirittamente [recte: indirettamente] colpite dai provvedimenti con diminuzione della cifra d’affari pari almeno” al 30% (per il periodo dal 1° aprile 2021).

 

                          2.8.  Nel caso di specie la Cassa ha negato il diritto alle indennità per il mese di novembre 2021, sostenendo che l’insorgente non ha subito una limitazione della sua attività lucrativa a causa delle misure federali o cantonali per fermare il diffondersi del coronavirus (cfr. art. 2 cpv. 3bis lett. a dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 16 febbraio 2022 ed applicabile in concreto; cfr. anche DTF 148 V 162, consid. 3.2.1-3.2.2).

 

                                  Lo scopo della società, iscritta a registro di commercio il __________, è la “__________ __________. __________.

 

                                  Nella richiesta delle indennità figura che l’insorgente ha avuto una cifra d’affari di fr. 340’690 nel 2018 e di fr. 438’785 nel 2019.

 

                                  La cifra d’affari del mese di novembre 2021 era di fr. 15’000.

 

                                  Alla richiesta di sapere a quali provvedimenti è dovuta la limitazione della cifra d’affari, la ricorrente ha indicato: “A causa delle norme restrittive per l’emergenza sanitaria, sono stati annullati vari eventi festivi, come festa natalizia, di conseguenza non ho potuto effettuare le mie prestazioni con le luminarie, di conseguenza la cifra d’affari ha avuto una drastica discesa”.

 

                                  La società ha poi precisato che “gli eventi e le manifestazioni pubbliche annullate sono state tolte dal programma molto anticipatamente e quindi non abbiamo disdette di mandati” (doc. 6) e che “gli eventi, non solo il carnevale, ma tutte gli eventi pubblici sono stati annullati per le incertezze della pandemia. Il nostro lavoro è radicalmente legato ad eventi pubblici e turismo; ci sembra quindi legittima la richiesta di aiuto per indennità covid” (allegato doc. 6).

 

                          2.9.  Questo Tribunale, alla luce di quanto sopra esposto, deve confermare la decisione su opposizione impugnata, ritenuto come nel mese di novembre 2021 non erano in vigore misure restrittive particolari che hanno limitato l’attività lucrativa della ricorrente nel suo ambito lavorativo (cfr., su questo aspetto: STCA 42.2022.25 e 42.2022.26 del 20 giugno 2022).

 

                                  L’insorgente, del resto, ha indicato, quali limitazioni della sua attività, l’annullamento delle feste natalizie, che si tengono in dicembre, del __________, previsto dal __________ 2022 e del __________ che normalmente si tiene nel medesimo periodo (cfr. allegati doc. 6).

 

                                  Tali manifestazioni, tuttavia, non concernono il periodo per il quale vengono richieste le indennità (novembre 2021).

                                  Essa non ha invece prodotto alcuna prova relativa ad altre manifestazioni od eventi che sarebbero stati annullati e per i quali avrebbe dovuto lavorare, neppure in seguito alla risposta della Cassa che ha nuovamente rilevato l’assenza di indicazioni in tal senso (doc. III).

 

Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni (a proposito del principio inquisitorio, dell’obbligo di collaborare delle parti e delle conseguenze concrete dell’applicazione di tali principi: sentenza 9C_384/2019 del 1° ottobre 2019, consid. 4.1 e seguenti) non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi a sostegno delle proprie argomentazioni.

 

In concreto, spettava alla ricorrente produrre la documentazione ritenuta rilevante a sostegno della sua tesi ed indicare compiutamente quali eventi o manifestazioni sarebbero stati annullati nel mese di novembre 2021 che avrebbero inciso sulla sua attività.

 

                                  Essa ha poi spiegato che la maggior parte della sua attività si svolgerebbe all’estero, senza tuttavia rivelare in quale Paese e sulla base di quali restrizioni vi sarebbe stata una limitazione della sua attività

 

                                  Non avendo trasmesso né allegato alcunché, questo Tribunale deve ritenere che nel mese di novembre 2021 l’insorgente non ha subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa a causa delle misure federali o cantonali per fermare il diffondersi del coronavirus.

 

                                  In queste condizioni la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

 

                        2.10.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

                                  Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                  In concreto, il ricorso è del 10 (recte: 13) settembre 2022, per cui si applica la nuova disposizione legale.

 

                                  Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

                                 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti