Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2022.73

 

rs

Lugano

12 dicembre 2022       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2022 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 21 luglio 2022 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di indennità di assistenza

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Il 7 aprile 2022 alla CO 1 (in seguito: Cassa) sono pervenute da parte di RI 1 - alle dipendenze della __________ di __________, ditta che si  estratto RC) - tre “Richieste d’indennità di assistenza” in relazione al congedo dal lavoro nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, e meglio dal 9 gennaio all’8 marzo 2022, in quanto la figlia __________, nata il ___________ 2016, il 9 gennaio 2022 ha riportato una frattura scomposta della tibia destra che ha necessitato di un intervento di riduzione e osteosintesi da parte del Dr. med. __________, specialista in chirurgia pediatrica e capoclinica dell’Istituto __________ (cfr. doc. 1).

 

                                  Ai moduli sono stati allegati tre “Certificati medici secondo l’art. 16o LIPG” sottoscritti dal Dr. med. __________ il 9 gennaio, il 1° febbraio e il 1° marzo 2022, in cui risulta prestampato che:

 

" Una disabilità o un’infermità congenita non costituisce di per sé un grave problema di salute ai sensi della legge. Non sussiste pertanto alcun diritto all’indennità di assistenza, se lo stato di salute del figlio disabile è stabile. I genitori di un figlio disabile vi hanno quindi diritto soltanto se il suo stato di salute peggiora notevolmente, ossia i criteri menzionati di seguito sono adempiuti.

  Lievi malattie o postumi di infortunio o problemi di grado medio possono richiedere ricoveri ospedalieri o visite mediche regolari e rendere difficile la vita quotidiana. Tuttavia, in questi casi (p.es. fratture ossee, diabete, polmonite) ci si può attendere un esito favorevole oppure che il problema di salute sia tenuto sotto controllo, motivo per cui non vi è alcun diritto al congedo di assistenza.” (Doc. 1)

 

                                  come pure che i criteri, i quali devono essere soddisfatti cumulativamente per avere diritto all’indennità, sono i seguenti:

 

" o si è verificato un cambiamento radicale dello stato di salute fisica o psichica

o il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso

o sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori

o almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio” (Doc. 1)

 

                                  Per quanto attiene al caso di specie, il Dr. med. __________ ha apposto una crocetta al requisito “almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio” (cfr. doc. 1).

 

                          1.2.  Con decisione dell’8 aprile 2022 la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a indennità di assistenza, non essendo adempiuti i requisiti medici previsti dalla LIPG (cfr. doc. 2).

 

                          1.3.  Contro questo provvedimento RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, il 23 maggio 2022 ha interposto opposizione, chiedendo il riconoscimento del diritto alle indennità di assistenza.

                                  Al riguardo è stato, in particolare, affermato che la grave frattura (letteralmente spezzata) occorsa alla figlia __________, ha costretto la madre, __________, a presenziare in aula durante le lezioni della scuola dell’infanzia dal 9 gennaio all’8 marzo 2022 (cfr. doc. 3).

 

                          1.4.  Con decisione su opposizione del 21 luglio 2022 la Cassa ha confermato il proprio provvedimento dell’8 aprile 2022, argomentando:

 

" (…)

2.1.

La frattura della tibia con intervento di riposizionamento e osteosintesi non presenta nessuna grave compromissione della salute. Questa fattispecie costituiva già la base della nostra decisione dell'8 aprile 2022. I documenti presentati in seguito all'opposizione del 23 maggio 2022 non consentono di trarre altre conclusioni.

I requisiti dell'art. 16o LlPG devono essere soddisfatti cumulativamente. Non è sufficiente che la madre abbia dovuto accompagnare la figlia a scuola, deve essere dimostrata anche una gravità.

 

2.2.

Sulla base di quanto sopra esposto (cfr. punto 1.2.1sopra) si ribadisce che una frattura alla tibia - anche se letteralmente spezzata - secondo la legge non gli viene attestato un grave problema di salute e non dà diritto a un'indennità per compiti assistenziali.

In considerazione che la Circolare sull'indennità di assistenza (CIAss), marginale 1037.3, non prevede un'indennità per compiti assistenziali nel caso di fratture ossee, la domanda di prestazione dell'opponente è stata rifiutata a giusta ragione dalla Cassa CO 1. (…)” (Doc. D)

 

                          1.5.  Contro la decisione su opposizione RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha postulato l’annullamento della stessa e che gli venga assegnata l’indennità perdita di guadagno per genitori che devono interrompere o ridurre la loro attività lucrativa per occuparsi di un figlio con gravi problemi di salute ai sensi degli art. 16n segg. LIPG (cfr. doc. I pag. 5).

 

                                  A sostegno della propria pretesa la parte ricorrente ha addotto segnatamente:

 

" L'art. 16o LlPG enumera le condizioni cumulative che devono essere adempiute affinché un figlio venga considerato come avente gravi problemi di salute. Queste condizioni sono le seguenti: si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica; il decorso o l'esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l'eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso, sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori e almeno un genitore deve interrompere l'attività lucrativa per assistere il figlio.

 

8. Sebbene la circolare sull'indennità di assistenza (CIAss) (marginale 1037.3) enumeri le fratture ossee quali malattie o postumi di infortuni e problemi di grado medio e per le quali si può attendere un esito favorevole oppure che il problema di salute sia tenuto sotto controllo, è doveroso sottolineare che gli stessi problemi di salute possono essere valutati come più o meno gravi a seconda dell'età del figlio (Messaggio relativo alla legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e

assistenza ai familiari del 22 maggio 2019, FF 2019 pago 3411 4.1.3.2).

 

9. Infatti decisive sono le esigenze concrete di assistenza (konkrete Betreuungsbedarf) secondo il principio di necessità (Kurt Parli/Oliver Klausler, in: Basile Carinaux/Thomas Gächter/Bettina Kahil-Wolff Hummer/Hanspeter Konrad/Hans-Jakob Mosimann/Kurt Parli/Stéphanie Perrenoud, Schweizerische Zeitschrift fur Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, 2021, pag. 186 ss, 189). La necessità di assistenza dipende da un lato dalla gravità del problema di salute, dall'età del bambino, e dalla disponibilità di altre persone a prendersi cura di lui (Kurt Parli/Oliver Klausler, op. cit., pago 189). Nello specifico non c'era nessun'altro disposto ad assistere la bambina nei suoi bisogni e vista la sua giovane età la bambina richiede molte attenzioni.

 

10. La prima condizione cumulativa richiede un cambiamento radicale dello stato di salute fisica o psichica. Un cambiamento drastico delle condizioni fisiche o psicologiche è presente se il bambino deve sottoporsi a un trattamento ospedaliero o ambulatoriale per un periodo di tempo più lungo (diversi mesi) (cfr. Rebecca Vionnet, Gesetzliche Neuerungen in der Angehorigenbetreuung, in: Hardy Landolt et al., Pflege in Politik, Wissenschaft und Oekonomie (Pflegerecht 2021), pag. 203-212, pag. 207). Questa condizione è adempiuta in quanto a seguito alla frattura della tibia con intervento di riposizionamento e osteosintesi (…) __________ (…) si è dovuta recare in ospedale per controlli a cadenze regolari e ha visto il suo stato di salute fisica decisamente deteriorato.

 

11. La seconda condizione implica che il decorso o l'esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l'eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso. Anche nel caso di una frattura ossea, dev'essere considerata l'eventualità di un danno permanente se la ferita non viene curata in modo consono. Il supporto della madre al personale scolastico è stato fondamentale in quanto se una frattura ossea e le cure che essa richiede vengono sottovalutate sussiste l'alto rischio che il processo di guarigione non si svolga in modo ideale e questo porti poi alla creazione di danni possibilmente irreparabili. Inoltre bisogna considerare che è la situazione acuta subito dopo l'avvenimento che rende necessaria l'immediata assistenza del figlio per un periodo di tempo non ancora determinabile e non la prognosi a lungo termine.

 

12. La terza condizione richiede un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori. Secondo il messaggio del consiglio federale la richiesta di un'assistenza intensiva da parte dei genitori non è determinata in base solamente alla gravità dell'incidente ma anche in base all'età del figlio, infatti un figlio di 15 anni non avrà bisogno delle stesse attenzioni di uno di 4 anni (Messaggio, loc. cit., pago 3411). In casu l'elevato bisogno di assistenza è attestato dal certificato medico che certifica la necessità delle cure assistite da parte della mamma, anche durante le lezioni della scuola dell'infanzia. È fondamentale ricordare che la bambina in questione è nata __________ 2016 e quindi al momento dell'infortunio aveva circa 5 anni. Giacché gli stessi problemi di salute possono essere valutati come più o meno gravi a seconda dell'età del figlio è lampante come a causa della sua età __________ abbia una necessità di cure assistenziali più elevato.

 

13. La quarta ed ultima condizione impone che almeno un genitore debba interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio. Visto l'elevato bisogno di cure assistenziali continuative di __________ e in assenza di altre presone che se ne potessero fare carico, la signora __________ è stata costretta ad interrompere la sua attività lucrativa al fine di assistere sua figlia in questo periodo difficile.” (Doc. I)

 

                          1.6.  Nella sua risposta del 29 settembre 2022 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, rinviando in buona sostanza a quanto espresso nella decisione su opposizione del 21 luglio 2022 (cfr. doc. III).

 

                          1.7.  Il presidente del TCA, il 30 settembre 2022, ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

 

                                  Al ricorrente il 13 ottobre 2022 è stata concessa una proroga fino al 27 ottobre 2022, richiesta dall’avv. RA 1 in quanto non in grado di confrontarsi con il suo assistito a causa di un importante carico di lavoro (cfr. doc. V; VI).

 

                                  Le parti, ad ogni modo, sono rimaste silenti.

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione oppure no, negato al ricorrente il diritto all’indennità per assistenza alla figlia __________ richiesta per il periodo dal 9 gennaio all’8 marzo 2022.

 

                          2.2.  Il 20 dicembre 2019 il Parlamento ha adottato la legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari (cfr. FF 2019 7217), presentata dal Consiglio federale, in quanto “un crescente bisogno di assistenza e cura al quale il sistema sanitario, da solo, non può far fronte, nuove forme di convivenza familiare e un numero sempre maggiore di donne che svolgono un’attività lucrativa hanno portato all’attenzione della politica l’assistenza e la cura di familiari ammalati” (cfr. Messaggio relativo alla legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari del 22 maggio 2019, pubblicato in FF 2019 3381 (3382)).

 

                                  Tale legge federale è entrata in vigore il 1° gennaio 2021 (cfr. RU 2020 4525) e ha previsto, in particolare, l’introduzione di due forme di congedo di assistenza, contemplate ai nuovi art. 329h e 329i del Codice delle obbligazioni (CO).

 

                                  L’art. 329h CO, relativo al congedo di assistenza ai parenti e valido dal 1° gennaio 2021 (cfr. RU 2020 4525), sancisce:

 

" Il lavoratore ha diritto a un congedo pagato per il tempo necessario all’assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo ammonta tuttavia al massimo a tre giorni per evento e dieci giorni all’anno.”

 

                                  Dal Messaggio relativo alla legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari del 22 maggio 2019, pag. 3418-3419 risulta:

 

" Questo nuovo articolo introduce un congedo per assistere i familiari o il convivente in caso di problemi di salute. La nozione di familiari va intesa conformemente a quella dell’articolo 29septies capoverso 1 D-LAVS per il diritto agli accrediti per compiti assistenziali. Si tratterà quindi dei parenti in linea ascendente o discendente (principalmente genitori e figli) nonché dei fratelli e delle sorelle, cui vanno aggiunti il coniuge, il partner registrato, i suoceri e il partner che convive con il lavoratore nella medesima economia domestica da almeno cinque anni ininterrottamente. Per figli s’intendono coloro con i quali è stabilito un rapporto di filiazione ai sensi del diritto civile. La durata del congedo sarà di tre giorni per evento e sarà riferita a un problema di salute specifico: il diritto al congedo potrà dunque essere esercitato una sola volta per ciascun problema e non in modo reiterato, anche se, in caso di problemi di lunga durata, crisi ripetute richiedono ogni volta assistenza. Si tratta quindi di definire non i casi in cui è necessario un sostegno, bensì quelli in cui il lavoratore ha diritto a un congedo pagato in virtù della nuova disposizione. Inoltre, per evitare che i casi di congedi siano troppo numerosi, sarà previsto un limite massimo di dieci giorni all’anno. Una persona potrà così, per esempio, occuparsi di un figlio malato, di suo padre, di suo fratello o di un altro figlio malato se le altre condizioni sono adempiute, purché il numero totale di assenze non superi i dieci giorni all’anno. L’anno da considerare è quello di servizio. I problemi che danno diritto al congedo devono essere problemi di salute. Con questa espressione generale s’intende evitare di limitare le cause a una malattia o a un infortunio, estendendole anche ad esempio ai casi di disabilità. La necessità dell’assistenza va valutata tenendo conto anche di altre persone che potrebbero assumerla. A questo proposito si pensa anche ad altri membri della famiglia. Un altro membro della famiglia che presta assistenza dovrà essere disponibile e poter intervenire in termini ragionevoli, ad esempio non abitando troppo lontano. Il fatto che un’altra persona abbia diritto a un congedo non esclude di per sé il diritto stesso: spetterà alla famiglia determinare chi fruirà del congedo e quando. La necessità sarà inoltre valutata in funzione del bisogno di assistenza della persona. Essa sarà quindi riconosciuta più facilmente, ad esempio, nel caso di un figlio minorenne o in tenera età.”

 

                                  L’art. 324a CO ("1 Se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento d’un obbligo legale o d’una funzione pubblica, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa una adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi.

                                         2 Se un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito per contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare, nel primo anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e, poi, per un tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari.

                                         3 Il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza.

                                         4 Alle disposizioni precedenti può essere derogato mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo, che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore.") disciplina l’obbligo del datore di lavoro di pagare il salario se il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona per i quali egli non può adempiere i suoi obblighi lavorativi o non è esigibile che li adempia. Tra questi non rientrano solo la malattia e l’infortunio del lavoratore, ma anche il suo adempimento di un obbligo legale (art. 324a cpv. 1 CO). Quest’obbligo si applica per l’assistenza e la cura dei propri figli (art. 276 del Codice civile e del coniuge o partner registrato (art. 163 CC e art. 13 della legge del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata), ma non in caso di convivenza di fatto. L’obbligo non è previsto neanche per l’assistenza e la cura di un genitore o di un fratello o una sorella, considerato che gli articoli 328 e 329 CC, nella loro versione scaturita dalla revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2000, non annoverano più i fratelli tra le persone obbligate a prestare assistenza e inoltre il sostegno previsto da queste disposizioni è in ogni caso solo di natura finanziaria (cfr. Messaggio del 22 maggio 2019 pag. 3393).

 

                                  Per quanto concerne il rapporto tra l’art. 329h CO (art. 329g D-CO) e l’art. 324a CO nel Messaggio a pag. 3419 è stato indicato:

 

Resta da chiarire la relazione tra la nuova disposizione e l’articolo 324a CO. Il congedo di tre giorni è indipendente da quest’ultimo; di conseguenza, non ne saranno applicabili le condizioni, quali ad esempio l’impedimento al lavoro o il contingente annuo di assenze. Il lavoratore resterà tuttavia libero di prendere il congedo dal contingente di cui all’articolo 324a CO, senza intaccare quello dell’articolo 329g D-CO. Sarà il caso, in particolare, per l’assistenza ai figli o al coniuge, che rientrano nel campo d’applicazione delle due disposizioni. Chi ha più figli potrà così occuparsi di loro in virtù dell’articolo 324a CO senza esaurire i dieci giorni previsti all’anno all’articolo 329g D-CO, sempre che le condizioni di cui al primo articolo siano adempiute. (…)”

 

                          2.3.  Giusta l’art. 329i CO riguardante, invece, il congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio e in vigore dal 1° luglio 2021 (cfr. RU 2020 4525):

 

" 1 Il lavoratore che ha diritto a un’indennità di assistenza ai sensi degli articoli 16n–16s LIPG a causa di gravi problemi di salute di suo figlio dovuti a malattia o infortunio ha diritto a un congedo di assistenza massimo di 14 settimane.

2 Il congedo di assistenza deve essere preso entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera.

3 Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo di assistenza massimo di sette settimane. Possono concordare una ripartizione diversa del congedo.

4 Il congedo può essere preso in una sola volta o in singoli giorni.

5 Il datore di lavoro deve essere informato senza indugio delle modalità di fruizione del congedo e di eventuali modifiche.”

 

                                  Dal Messaggio relativo alla legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari del 22 maggio 2019 pag. 3410-3411 emerge, in primo luogo, che l’art. 329i CO contempla “un congedo indennizzato per l’assistenza e le cure prestate a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio, che consenta ai genitori interessati di interrompere l’attività lucrativa per un determinato periodo senza che questo comporti la perdita del posto di lavoro o una riduzione del salario. Tale congedo sgraverà i genitori e permetterà loro di sostenere adeguatamente il figlio nel processo di guarigione”.

                                  In secondo luogo, che “attualmente, la legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) prevede l’assegnazione di indennità giornaliere a chi presta servizio nell’esercito, nel servizio civile o nella protezione civile e in caso di maternità. Poiché anche il congedo proposto compenserà una perdita di guadagno, è auspicabile che la nuova indennità di assistenza rientri nel campo d’applicazione della LIPG”.

 

                                  Il Messaggio del 22 maggio 2019 a pag. 3420 enuncia inoltre:

 

" Il disciplinamento nel CO del diritto a un congedo di assistenza è un complemento necessario all’indennità di assistenza, senza il quale i genitori sarebbero, di regola, obbligati a fornire la prestazione di lavoro. Il diritto al congedo secondo il CO sussisterà, tuttavia, solo se lo stesso verrà anche indennizzato attraverso le IPG.

 

                                  Il Messaggio a pag. 3419-3420 chiarisce, poi, la relazione tra l’art. 329h CO (art. 329g D-CO) - congedo di assistenza ai parenti - e l’art. 329i CO (art. 329h D-CO) - congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio -, precisando che “considerate le diverse funzioni dei due congedi e dei tempi necessari per stabilire la necessità del congedo di lunga durata, quello di tre giorni di cui all’articolo 329g D-CO potrà essere accordato indipendentemente da quello di cui all’articolo 329h D-CO. Nel caso in cui, ad esempio, la malattia di un figlio fosse esplicitamente provata, ma la sua gravità richiedesse ulteriori chiarimenti o fosse contestata, i genitori potrebbero fruire il congedo di cui all’articolo 329g D-CO per occuparsi del figlio malato”.

 

                          2.4.  Come visto, il diritto al congedo di assistenza ai sensi dell’art. 329i CO sussiste solo se il lavoratore viene indennizzato attraverso le IPG.

 

                                  Il capitolo IIIc. della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG), costituito dagli art. 16n – 16s, è stato introdotto anch’esso dalla legge federale del 20 dicembre 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari e riguarda l’indennità per genitori che assistono un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio. (RU 2020 4525; FF 2019 3381).

 

                                  Gli articoli da 16n a 16s LIPG sono entrati in vigore il 1° luglio 2021 (cfr. RU 2020 4525).

 

                                  L’art. 16n concerne gli aventi diritto:

 

" 1 Hanno diritto all’indennità i genitori di un figlio minorenne con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio che:

 

a. interrompono l’attività lucrativa per assistere il figlio; e

b. al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa:

    1. sono salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA,

    2. sono indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA, o

    3. collaborano nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

 

2 Per ogni caso di malattia o infortunio sussiste un solo diritto.

 

3 Il Consiglio federale disciplina:

    a. il diritto all’indennità dei genitori affilianti;

    b. il diritto all’indennità di persone che per incapacità al lavoro o disoccupazione non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b.”

 

                                  Ai sensi dell’art. 16o LIPG relativo al figlio con gravi problemi di salute:

 

" Un figlio ha gravi problemi di salute, se:

a. si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica;

b. il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso;

c. sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e

d. almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.”

 

                                  L’art. 16p LIPG regola il termine quadro, inizio ed estinzione del diritto:

 

" 1 Per il versamento dell’indennità di assistenza è previsto un termine quadro di 18 mesi.

 

2 Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera.

 

3 Il diritto nasce se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 16n.

 

4 Il diritto si estingue:

a. alla scadenza del termine quadro; o

b. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere.

 

5 Il diritto si estingue prima se le condizioni non sono più soddisfatte; tuttavia non si estingue prima se il figlio diviene maggiorenne durante il termine quadro.”

 

                                  L’art. 16q LIPG si riferisce alla forma e al numero delle indennità giornaliere:

 

" 1 L’indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera.

 

2 Entro il termine quadro sussiste il diritto a 98 indennità giornaliere al massimo.

 

3 Per ogni cinque indennità giornaliere ne sono versate due supplementari.

 

4 Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto al massimo alla metà delle indennità giornaliere. Possono concordare una ripartizione diversa.”

 

                                  Secondo l’art. 16r LIPG riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità:

 

" 1 L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità di assistenza.

 

2 All’accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l’ar­ticolo 11 capoverso 1.

 

3 All’importo massimo è applicabile per analogia l’articolo 16f.”

 

                                  Giusta l’art. 16s LIPG che definisce il rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali:

 

" 1 Il versamento dell’indennità di assistenza è prioritario rispetto alle indennità giornaliere o alle prestazioni delle seguenti assicurazioni sociali:

 

a. assicurazione contro la disoccupazione;

b. assicurazione per l’invalidità;

c. assicurazione contro gli infortuni;

d. assicurazione militare.

 

2 Se fino all’inizio del diritto all’indennità di assistenza vi era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù dell’articolo 16b (n.d.r. indennità di maternità) o di una delle leggi seguenti, l’indennità di assistenza corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente:

 

a. legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità;

b. legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie;

c. legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni;

d. legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare;

e. legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione.”

 

                          2.5.  Il Messaggio relativo alla legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari del 22 maggio 2019 al p.to 4.1.3.2. (FF 2019 3381 (3411) specifica che “il diritto all’indennità di perdita di guadagno è previsto per i genitori con un figlio che ha un forte bisogno di assistenza e cura a causa di gravi problemi di salute. Il criterio per l’esistenza del rapporto di filiazione è quello definito all’articolo 252 CC; di conseguenza lo stato civile del genitore è irrilevante. (…)”

 

                                  In merito alla gravità dei problemi di salute, sempre a pag. 3411, è evidenziato che:

 

" Il diritto all’indennità deve essere concesso ai genitori con figli con gravi problemi di salute. La definizione di gravi problemi di salute è sancita nell’articolo 16j D-LIPG (n.d.r. ora art. 16o LIPG), che differenzia chiaramente questi problemi da quelli di malattie e infortuni di poco conto. Al contempo, la definizione deve rimanere sufficientemente generale da includere il più possibile l’intera gamma dei problemi di salute gravi.

Per valutare la gravità dei problemi di salute del figlio sono determinanti innanzitutto i sintomi. I problemi di salute devono richiedere un trattamento medico stazionario o ambulatoriale per un lungo periodo (diversi mesi), spesso impossibile da prevedere all’inizio. Si è rinunciato al presupposto di una durata minima per il trattamento dei problemi di salute, poiché così facendo è impossibile escludere ad esempio fratture a gambe o braccia e si ritarderebbe la nascita del diritto, poiché prima di poterlo esercitare si dovrebbe aspettare che trascorra il tempo minimo richiesto. Ciò contraddirebbe lo scopo dell’indennità, ovvero alleviare rapidamente una situazione critica. Problemi di salute gravi richiedono un’assistenza intensiva da parte dei genitori, la cui portata dipende non solo dalla loro gravità, ma anche in modo sostanziale dall’età del figlio. Per gli stessi problemi di salute, ad esempio, un figlio di 15 anni non avrà bisogno delle stesse attenzioni di uno di quattro anni e quindi gli stessi problemi di salute possono essere valutati come più o meno gravi a seconda dell’età del figlio.”

 

                                  Per quanto concerne il concetto di gravi problemi di salute del figlio, al p.to. 5.7 del Messaggio (pag. 3424) riguardante il commento dell’art. 16j D-LIPG, ora art. 16o LIPG, è inoltre indicato:

 

" La definizione ha lo scopo di distinguere i problemi di salute gravi da quelli di grado medio. Per problemi di grado medio s’intendono quelli che, pur richiedendo ricoveri ospedalieri o visite mediche regolari e rendendo difficile la vita quotidiana, fanno presumere un esito favorevole oppure possono essere tenuti sotto controllo (fratture ossee, diabete, polmonite).

Lett. a: in linea di principio, l’indennità di assistenza servirà ad attenuare situazioni acute di malattia. È anche ipotizzabile un lento aggravamento dello stato di salute, che raggiunge un punto tale da richiedere l’assistenza. Un cambiamento radicale può intervenire anche nel caso di bambini con una malattia cronica, se il loro stato peggiora in modo acuto.

Lett. b: spesso il decorso dei problemi di salute gravi è incerto e difficilmente prevedibile, il che può significare che il processo di guarigione non sia lineare, che si debbano prevedere delle ricadute e che l’esito della terapia sia incerto. Rientra in questa definizione anche la prevedibilità del decesso, abbinata all’incertezza del momento in cui avverrà. Il criterio della difficoltà di previsione implica l’ipotesi che il decorso sia molto lungo senza che però si possa stabilire una durata minima.

Lett. c: i figli con gravi problemi di salute hanno bisogno di essere assistiti da vicino da almeno un genitore. L’assistenza include anche la presenza alle visite dal medico o in ospedale e ai colloqui. Per contro, a seconda delle circostanze, un figlio gravemente malato non ha bisogno di un’assistenza continuativa: vi possono essere fasi in cui riesce a gestire autonomamente la vita quotidiana e altre in cui ha bisogno di aiuto; è il caso in particolare per i malati psichici. L’assistenza da vicino deve anche comprendere delle fasi in cui si limita alla mera presenza fisica (p. es. durante un ricovero in ospedale di lunga durata), mentre gli interventi concreti di cura e assistenza sono effettuati esclusivamente da personale specializzato. Per tale motivo si rinuncia a una definizione di cura e assistenza analogamente a quanto avviene, ad esempio, nell’assicurazione invalidità o nell’assicurazione malattie. Il grado d’assistenza è determinato soprattutto dalla gravità e dal tipo del problema di salute, dall’età del figlio e dalla situazione familiare (rete sociale, ulteriori difficoltà quali ad esempio malattie, disoccupazione, situazione lavorativa ecc.).

Lett. d: l’accompagnamento, l’assistenza o la cura deve comportare un onere tale da rendere necessaria l’interruzione dell’attività lucrativa da parte di almeno un genitore. La necessità di accompagnamento, assistenza o cura da parte di almeno un genitore va comprovata tramite certificato medico. Non è tuttavia necessario definire un numero minimo di determinati interventi od ore di cura e assistenza al giorno, sebbene un tale accompagnamento del figlio spesso di fatto richieda cure particolarmente intense (p. es. monitoraggio delle funzioni corporee, semplici provvedimenti medici, aiuto negli atti ordinari della vita, accompagnamento alle terapie o alle visite mediche, ecc.).”

 

                          2.6.  La Circolare sull’indennità di assistenza (CIAss), emessa dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e valida dal 1° luglio 2021 (stato: 1° luglio 2022), al p.to 3., relativo alle condizioni del diritto all’indennità, prevede

 

"            3.1 Principio

 

1037     Hanno diritto all’indennità i genitori che:

7/22      - interrompono l’attività lucrativa per assistere il figlio con gravi problemi di salute; e

             - al momento dell’interruzione dell’attività lucrativa sono

salariati ai sensi dell’articolo 10 LPGA, sono indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA o collaborano nell’azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

 

1037.1  Un figlio ha gravi problemi di salute ai sensi dell’articolo 16o

1/22      LIPG, se:

             - si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di

             salute fisica o psichica; e

             - il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente

prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso; e

             - sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e

             - almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa

             per assistere il figlio.

 

1037.2  Una disabilità o un’infermità congenita non costituisce di

1/22      per sé un grave problema di salute ai sensi della legge.

             Non sussiste pertanto alcun diritto all’indennità di assistenza, se lo stato di salute del figlio con problemi di salute è stabile. I genitori di un figlio con problemi di salute vi hanno quindi diritto soltanto se il suo stato di salute peggiora notevolmente, ossia se sono adempiute le condizioni di cui al N. 1037.1.

 

1037.3  Lievi malattie o postumi di infortuni e problemi di grado medio

1/22      possono richiedere ricoveri ospedalieri o visite mediche

             regolari e rendere difficile la vita quotidiana. Tuttavia, in questi casi (p. es. fratture ossee, diabete, polmonite) ci si può attendere un esito favorevole oppure che il problema di salute sia tenuto sotto controllo, motivo per cui non vi è alcun diritto all’indennità di assistenza.

 

1037.4  Una ricaduta dopo un lungo periodo asintomatico è

1/22      considerata un nuovo evento. La ricaduta consiste in un peggioramento acuto dello stato di salute in seguito al quale le condizioni di cui all’articolo 16o LIPG sono nuovamente

             soddisfatte. In tal caso, i genitori hanno nuovamente diritto a 98 indennità giornaliere; il termine quadro di 18 mesi inizia a decorrere da capo. Le malattie connesse a quella principale, per esempio a causa di un indebolimento del sistema immunitario, non sono invece considerate separatamente e quindi non rappresentano un nuovo evento.

 

1038     Per principio hanno diritto all’indennità le persone che

             all’inizio del diritto all’indennità secondo l’articolo 16n LIPG

             sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della LAVS.

 

1039     Conformemente all’articolo 1a capoverso 1 LAVS, sono assicurate per principio tutte le persone fisiche domiciliate in

Svizzera, quelle che vi esercitano un’attività lucrativa e i cittadini svizzeri, che lavorano all’estero al servizio della Confederazione o di una delle organizzazioni stabilite dal Consiglio federale.

(…)

 

1045     Le condizioni di diritto devono essere adempiute

             cumulativamente. Se una condizione di diritto non è adempiuta, per principio non sussiste alcun diritto all’indennità, fatte salve le eccezioni di cui ai N. 1053 e 1055.”

                          2.7.  Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; DTF 148 V 102 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                  Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                  Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                  Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                          2.8.  Il 14 giugno 2022 il Consigliere agli Stati Damian Müller (Gruppo liberale radicale PLR) ha depositato la mozione 22.3608 “Indennità di assistenza. Garantire l'assistenza ai figli con gravi problemi di salute in ospedale e colmare una lacuna nell'esecuzione” con cui ha chiesto al Consiglio federale “di presentare un messaggio concernente la modifica della LIPG per quanto riguarda l'indennità di assistenza per i genitori che esercitano un'attività lucrativa e hanno figli con gravi problemi di salute. Vanno presupposti gravi problemi di salute anche nei casi in cui il trattamento e la convalescenza comprendono una degenza ospedaliera di almeno quattro giorni e almeno un genitore deve interrompere l'attività lucrativa per prestare la necessaria assistenza al figlio. Per i trattamenti esclusivamente ambulatoriali continueranno ad applicarsi le condizioni di diritto dell'articolo 16o LIPG” (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223608).

                                  Tale mozione è stata motivata come segue:

 

" Dal 1° luglio 2021 i genitori che esercitano un'attività lucrativa e hanno figli con gravi problemi di salute possono fruire di un congedo di assistenza. Da allora è emerso che in molti casi la legge non garantisce il previsto sgravio dei genitori e dei datori di lavoro e la disposizione in questione raggiunge quindi soltanto in minima parte il suo scopo iniziale. La concezione ovvero la presentazione di un certificato che attesti il grave problema di salute crea difficoltà ai medici e grosse disparità tra le famiglie. Questo è dovuto al fatto che non si mette in primo piano la situazione acuta che rende necessaria l'assistenza al figlio per motivi di salute, bensì la prognosi a lungo termine, che è irrilevante per il bisogno di assistenza immediato. Benché secondo la legge il certificato medico dovrebbe essere determinante, nella prassi esecutiva in alcuni casi, a seconda della cassa di compensazione, la condizione di diritto è discutibile, il che è in contraddizione con il collaudato principio dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG) di determinare il diritto anticipatamente e il più facilmente possibile, come succede ad esempio in caso di servizio militare, servizio civile o maternità. La regolamentazione vigente comporta così una lunga fase di incertezza per i datori di lavoro e i genitori in merito alla copertura o meno dell'assenza dal posto di lavoro mediante le indennità giornaliere delle IPG. Occorre evitare che genitori e datori di lavoro debbano occuparsi di assenze retroattivamente o che, per motivi di affidabilità, come prima dell'introduzione dell'indennità di assistenza, un genitore venga messo in malattia e l'assenza vada a carico dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia.

Attualmente si ha diritto all'indennità di assistenza soltanto se si è verificato un cambiamento radicale dello stato di salute fisica o psichica del figlio minorenne, il cui decorso o esito è difficilmente prevedibile oppure se va considerata l'eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso (art. 16o LIPG). Le condizioni previste sono inequivocabilmente adempiute soltanto per i figli con una prognosi sfavorevole o difficilmente prevedibile (p. es. allo stadio delle cure palliative e affetti da tumori). Per i figli che necessitano di degenze ospedaliere lunghe o ripetute per un'operazione o una terapia in vista di un miglioramento, il rispetto dei criteri previsti è spesso controverso, sebbene questi minorenni abbiano bisogno della presenza dei genitori in ospedale tanto quanto quelli con una prognosi sfavorevole e sebbene, secondo l'allora portavoce della commissione competente, l'assistenza in caso di degenza ospedaliera di lunga durata fosse anche l'obiettivo del progetto. La regolamentazione vigente raggiunge però questo obiettivo soltanto in misura insufficiente. Così molti minorenni malati risultano penalizzati da una legge che dovrebbe in realtà garantire la loro assistenza. In base a una prima stima dei costi (v. 22.7194), infatti, nella prassi si è ben lontani dall'esaurire il budget inizialmente previsto.

La proposta precisazione nella LIPG permetterebbe l'accesso all'indennità di assistenza ai genitori di figli con molti giorni di degenza ospedaliera e uno stato di salute temporaneamente molto cattivo, ma con una prognosi favorevole. In primo luogo, il requisito di una degenza di almeno quattro giorni quale parte del trattamento e della convalescenza costituirebbe una base ben oggettivabile, da attestare da parte di un medico, per misurare la gravità di una malattia. In secondo luogo, i criteri attuali potrebbero continuare a essere applicati esclusivamente ai trattamenti ambulatoriali, per i quali l'oggettivabilità è più difficile. In terzo luogo, si affronterebbe la questione del bisogno di assistenza particolarmente elevato che sussiste quando si ha un figlio in ospedale e i suoi fratelli e sorelle a casa. In quarto luogo, si impedirebbe che nonostante un certificato medico una richiesta venga respinta mesi dopo una degenza ospedaliera, creando quindi grossi problemi a genitori e datori di lavoro. In quinto luogo, la regolamentazione proposta permetterebbe di colmare una lacuna nell'assistenza ai figli con gravi problemi di salute, dato che le degenze ospedaliere o convalescenze a casa fino a tre giorni sono coperte dai datori di lavoro.”

 

                                  Il Consiglio federale, il 24 agosto 2022, ha proposto di respingere la mozione 22.3608, osservando:

 

" Il congedo di assistenza di 14 settimane mira a consentire ai genitori di assistere i figli con gravi problemi di salute senza dover cessare l'attività lucrativa. In caso di malattie o postumi di infortuni di lieve entità, a prescindere dalla loro durata, non vi si ha diritto. In tali casi si può far valere il diritto a un congedo di assistenza ai familiari, di al massimo tre giorni per evento, durante il quale continua a essere versato il salario (art. 329h del Codice delle obbligazioni [CO]; RS 220). A questo si aggiunge la continuazione del versamento del salario in caso di assistenza a figli malati (art. 324a CO).

Il Parlamento ha intenzionalmente definito in modo ampio il concetto di "grave problema di salute". Tra i criteri determinanti figurano l'incertezza della prognosi e lo stato di salute del figlio. Il Parlamento ha inoltre consapevolmente rinunciato a farvi rientrare anche la durata della degenza ospedaliera, indicando però che il problema di salute del figlio deve essere tale da richiedere un trattamento medico stazionario o ambulatoriale di lunga durata (diversi mesi). La gravità del problema di salute si riflette nella durata del trattamento, ragion per cui sono stati previsti 98 giorni di congedo. Se si considerasse una degenza ospedaliera di quattro giorni, tale congedo non sarebbe necessario e inoltre verrebbero inclusi anche i problemi di lieve o media gravità.

Con l'ampliamento del disciplinamento chiesto dall'autore della mozione sarebbero circa 20 000 le famiglie che ogni anno avrebbero diritto al congedo, il che potrebbe comportare un notevole aumento dei costi per le IPG. I costi effettivi dipenderebbero dal mantenimento del versamento di indennità per 98 giorni, a prescindere dalla durata della degenza ospedaliera.

Poiché il congedo di assistenza è stato introdotto soltanto l'anno scorso, occorre del tempo prima di disporre di dati empirici. Il Consiglio federale ritiene pertanto prematuro stilare un bilancio.”

 

                                  Il Consiglio degli Stati, il 13 settembre 2022, ha approvato questa mozione con 31 voti favorevoli, 9 contrari e 1 astenuto.

                                  Dall’intervento del Consigliere federale Alain Berset in questa occasione si evince quanto segue:

 

" (…) La motion devrait permettre de discuter du fait de savoir si les critères sont beaucoup plus clairs. Vous l'avez dit vous-mêmes: soit ils sont très clairs, et tout ce qui dépasse quatre jours est pris en charge. Alors là, ce serait très clair: "Unbürokratisch, sehr klar, alles klar!" Mais ce n'est pas ce que vous souhaitez et ce que souhaitait le législateur en général. Dès que l'on sort de cette logique se pose une question d'interprétation, une interprétation sur le type de maladie auquel on a affaire, une interprétation sur le certificat médical que doit fournir le médecin. Par conséquent, la clarté cristalline que vous souhaitez n'est pas atteignable, simplement parce que nous n'avons affaire qu'à des cas qui sont par définition tous différents.
Je ne pourrais pas exclure, au contraire, qu'il faille faire évoluer cette situation. En réalité, les dispositions entrées en vigueur le 1er janvier et surtout le 1er juillet 2021 marquent une évolution très importante dans le soutien aux parents dont un enfant est gravement atteint dans sa santé.
Le législateur avait explicitement souhaité, comme le Conseil fédéral, une définition assez stricte du champ d'application. Il était question d'une atteinte grave à la santé, d'un changement majeur de l'état de santé de l'enfant, d'une évolution difficilement prévisible, du fait qu'il faut s'attendre à une dégradation durable ou progressive allant même jusqu'au décès. Ce sont donc des cas très lourds et très graves. Si vous souhaitez l'aborder, j'aimerais vous inviter à ne pas envoyer maintenant un mandat au Conseil fédéral de réviser la loi, mais de nous donner un minimum de temps, et je peux vous donner la garantie que nous allons le faire.
Je vois bien le problème et vous avez raison. On pourrait - cela n'a rien à voir avec la situation précédente - dire que, deux ans et demi après l'entrée en vigueur de la loi, à fin 2023, dans le même délai que celui cité dans le débat de tout à l'heure, on dressera un premier bilan pour évaluer si l'application pose problème et s'il y a des difficultés dans des cas que le Parlement aurait souhaité voir pris en charge et qui ne le sont pas. Cela nous permettra de fonder notre réflexion sur des éléments concrets.
C'est compliqué, parce qu'il faut le faire avec toutes les autorités d'exécution impliquées dans les cantons, et ce jusqu'à fin 2023, afin de voir s'il y a lieu d'envisager rapidement une modification ou non. Il faudrait - vous avez raison dans votre motion, Monsieur Müller - modifier la loi, parce qu'on n'a pas de marge d'interprétation au niveau de l'ordonnance. Cela nécessiterait donc une modification de la loi. J'aimerais vraiment vous inviter à faire d'abord cette analyse et à décider ensuite s'il faut agir. En effet, déposer une motion onze mois après l'entrée en vigueur d'une loi pour demander la modification de ladite loi, honnêtement, au niveau de la stabilité du travail législatif, cela ne nous paraît pas idéal.

(…)” (https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=57931)

 

                          2.9.  Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che __________ è nata il __________ 2016 ed è figlia del ricorrente nonché di __________, i quali hanno l’autorità parentale congiunta nei confronti della bambina e vivono in un appartamento a __________ anche con il secondogenito __________, nato il 23 novembre 2017 (cfr. doc. 1).

 

                                  RI 1 è dipendente della __________ di __________ di cui è anche presidente del CdA, mentre __________ collabora nell’azienda di quest’ultimo (cfr. doc. 1; I; consid. 1.1.).

 

                                  __________, il 9 gennaio 2022, ha subito un infortunio, riportando una frattura scomposta della tibia destra che ha richiesto un intervento di riduzione e osteosintesi da parte del Dr. med. __________, specialista in chirurgia pediatrica e capoclinica presso la Clinica __________.

                                  La bambina è stata degente presso il nosocomio __________ dal 9 a 10 gennaio 2022. Alla dimissione il procedere è stato così previsto:

 

" - Antalgia come da prescrizione (n.d.r. Dafalgan 30mg/ml scir 90 ml,  4 volte al dì dal 10 al 13 gennaio 2022, quindi assumere al bisogno; Algifor Junior 100mg/5ml sosp. orale 200ml 3 volte al dì dal 10 al 13 gennaio 2022 da scalare secondo il dolore, quindi assumere al bisogno) da scalare secondo dolore

- Deambulazione senza carico sull’arto interessato

- Controllo clinico e radiografico a 15 giorni dalla dimissione presso il Poliambulatorio __________ (…)” (cfr. doc. 1)

 

                                  Il Dr. med. __________, nei “Certificati medici secondo l’art. 16o LIPG” del 9 gennaio, 1° febbraio e 1° marzo 2022, annessi ai formulari “Richiesta d’indennità di assistenza” e che precisano i criteri che devono essere cumulativamente adempiuti per avere diritto all’indennità (- si è verificato un cambiamento radicale dello stato di salute fisica o psichica; - il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso, - sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; - almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio), ha poi apposto una crocetta unicamente al requisito “almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio” (cfr. doc. 1; consid. 1.1.).

 

                                  Il 16 febbraio 2022 il medico specialista ha confermato che la bambina aveva gravi problemi di salute secondo l’art. 16o LIPG e in particolare che almeno uno dei genitori doveva interrompere l’attività lucrativa per assistere la figlia (cfr. doc. 1).

 

                                  Il 5 aprile 2022 il Dr. med. __________ ha attestato che __________ “(…) è in cura presso il mio ambulatorio di ortopedia pediatrica. A seguito di un infortunio avvenuto il 09.01.2022 la paziente sopracitata ha necessitato di cure assistite da parte della mamma. A tal proposito la mamma ha assistito alle cure della paziente anche durante le lezioni della scuola dell’infanzia fino al 08.03.2022 compreso” (cfr. doc. 2).

 

                                  Con decisione dell’8 aprile 2022 la Cassa ha negato all’insorgente il diritto a indennità di assistenza dal 9 gennaio all’8 marzo 2022, non essendo soddisfatti i requisiti medici previsti dalla LIPG (cfr. doc. 2; consid. 1.2.).

 

                                  A seguito dell’opposizione interposta dal ricorrente il 23 maggio 2022 (cfr. doc. 3; consid. 1.3.), la parte resistente ha sottoposto il caso di RI 1 all’UFAS, il quale, il 31 maggio 2022, ha risposto:

 

" (…) Bei einer Schienbeinfraktur handelt es sich nicht um eine schwere gesundheitliche Beeinträchtigung im Sinne von Art. 16o EOG. Das entspricht dem Willen des Gesetzgebers (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung, BBl 2019 4103, Seite 4147) und wurde in Rz 1037.3 KS BUE konkretisiert.” (Doc. 7)

 

                                  La Cassa ha, dunque, confermato il provvedimento dell’8 aprile 2022 con decisione su opposizione del 21 luglio 2022 (cfr. doc. D; consid. 1.4.).

 

                                  Il 22 settembre 2022 la Cassa ha nuovamente interpellato l’UFAS, chiedendo, ai fini della valutazione giuridica della fattispecie (frattura della tibia con intervento di riduzione e osteosintesi), se nel frattempo si fosse modificato qualcosa.

                                  L’UFAS, nel medesimo giorno, ha indicato:

 

" Wie Sie uns mitteilen, sind keine neuen Unterlagen oder neue Erkenntnisse, die am Sachverhalt vom 31.5.2022 etwas ändern, eingereicht worden. Wie Sie bereits erwähnt haben, handelt es sich bei einer Schienbeinfraktur nicht um eine schwere gesundheitliche Beeinträchtigung im Sinne des Gesetzes (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung, BBl 2019 4103, Seite 4147 und Rz 1037.3 KS BUE). Wir empfehlen Ihnen, an der Ablehnung festzuhalten.” (Doc. 7)

 

                        2.10.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce innanzitutto che dal 1° luglio 2021 i genitori che esercitano un’attività lucrativa e che interrompono l’attività per occuparsi di un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio hanno diritto a 14 settimane di congedo (cfr. art. 329i CO; consid. 2.3.) quando la relativa perdita di guadagno è compensata dall’indennità di assistenza prevista agli art. 16n segg. LIPG (cfr. consid. 2.4-2.6.).

 

                                  In concreto, come visto, la Cassa ha negato il diritto alle indennità di assistenza, in quanto __________, che ha subito la frattura della tibia, non sarebbe affetta da un grave problema di salute ai sensi degli art. art. 16n cpv. 1 e 16o LIPG (cfr. doc. 2; D; consid. 1.2.; 1.4.; 2.9.).

                               

                                  Il ricorrente ha contestato la conclusione della parte resistente, sostenendo di avere diritto all’indennità, siccome la grave frattura occorsa alla bambina quando aveva 5 anni ha necessitato, da un lato, di un’operazione di riposizionamento e di osteosintesi, come pure di regolari controlli in ospedale, dall’altro, dell’assistenza della madre - che ha dovuto interrompere la sua attività lucrativa in assenza di altre persone che si potessero fare carico di __________ - anche durante gli orari della scuola dell’infanzia, come attestato dal Dr. med. __________, per supportare il personale scolastico al fine di garantire che il processo di guarigione si svolgesse in modo ideale ed evitare danni permanenti (cfr. doc. I; consid. 1.5.).

 

                                  Nel caso di specie deve, perciò, essere esaminato cosa si intenda specificatamente per “gravi problemi di salute” accusati da un figlio minorenne, la cui esistenza è un presupposto per il riconoscimento dell’indennità di assistenza (cfr. art. 16n e 16p cpv. 3 LIPG;) e i cui requisiti sono esplicitati all’art. 16o LIPG (cfr. consid. 2.4.).

 

                        2.11.  Per costante giurisprudenza federale la legge va interpretata in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale; cfr. DTF 148 V 162 consid. 5.2.; DTF 146 V 331 consid. 5; DTF 138 V 50 consid. 4.2 pag. 54; DTF 137 V 273 consid. 4.2 pag. 276- 277). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento (interpretazione teleologica). Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (interpretazione sistematica; DTF 148 V 253 consid. 4.2.; DTF 135 II 78 consid. 2.2 pag. 81; DTF 135 V 153 consid. 4.1 pag. 157; DTF 131 II 249 consid. 4.1 pag. 252; DTF 134 I 184 consid. 5.1 pag. 193; DTF 134 II 249 consid. 2.3 pag. 252). I lavori preparatori, segnatamente laddove una disposizione non è chiara oppure si presta a diverse interpretazioni, costituiscono un mezzo valido per determinarne il senso, nonché la volontà del legislatore ed evitare così di incorrere in interpretazioni erronee (interpretazione storica). Soprattutto nel caso di disposizioni recenti, la volontà storica dell'autore della norma non può essere ignorata se ha trovato espressione nel testo oggetto d'interpretazione (cfr. DTF 134 V 170 consid. 4.1 pag. 174 con riferimenti). Va presa la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (cfr. STF 9C_135/2020 del 30 settembre 2020 consid. 5 di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 135 III 483 consid. 5.1 pag. 486). Se sono possibili più interpretazioni, dà la preferenza a quella che meglio si concilia con la Costituzione. In effetti, a meno che il contrario non risulti chiaramente dal testo o dal senso della disposizione, il Tribunale federale, pur non potendo esaminare la costituzionalità delle leggi federali (art. 190 Cost.), parte dall'idea che il legislatore federale non propone soluzioni contrarie alla Costituzione (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.5 pag. 567; DTF 131 II 710 consid. 4.1 pag. 716; DTF 130 II 65 consid. 4.2 pag. 71).

 

                                  Cfr. pure STF 9C_543/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4, destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale; STF 8C_223/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.2., pubblicata in DTF 140 V 227; STF 9C_160/2019 del 20 agosto 2019 consid. 5.1., pubblicata in DTF 145 V 354.

 

                        2.12.  L’art. 16o LIPG definisce i “gravi problemi di salute” come segue:

 

" Un figlio ha gravi problemi di salute, se:

a. si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica;

b. il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso;

c. sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori; e

d. almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio.”

 

                                  Il concetto di grave problema di salute risulta essere stato definito in modo ampio (cfr. consid. 2.8.).

 

                                  Dal Messaggio relativo alla legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari del 22 maggio 2019 p.to 4.1.3.2. emerge che i problemi di salute devono richiedere un trattamento medico stazionario o ambulatoriale per un lungo periodo (diversi mesi), spesso impossibile da prevedere all’inizio e che i problemi di salute gravi richiedono un’assistenza intensiva da parte dei genitori, la cui portata dipende non solo dalla loro gravità, ma anche in modo sostanziale dall’età del figlio, ad esempio un figlio di 15 anni non avrà bisogno delle stesse attenzioni di uno di 4 anni e quindi gli stessi problemi di salute possono essere valutati come più o meno gravi a seconda dell’età del figlio (cfr. consid. 2.5.).

 

                                  Tuttavia sempre a pag. 3411 del Messaggio è stato specificato che si è rinunciato al presupposto di una durata minima per il trattamento dei problemi di salute, poiché così facendo è impossibile escludere ad esempio fratture a gambe o braccia e si ritarderebbe la nascita del diritto, poiché prima di poterlo esercitare si dovrebbe aspettare che trascorra il tempo minimo richiesto (cfr. consid. 2.5.).

 

                                  Inoltre a pag. 3424 è indicato che la definizione di cui all’art. 16o LIPG ha lo scopo di distinguere i problemi di salute gravi da quelli di grado medio. Per problemi di grado medio s’intendono quelli che, pur richiedendo ricoveri ospedalieri o visite mediche regolari e rendendo difficile la vita quotidiana, fanno presumere un esito favorevole oppure possono essere tenuti sotto controllo, come ad esempio fratture ossee, diabete, polmonite (cfr. consid. 2.5.).

 

                                  Anche la Circolare CIAss al N. 1037.3 enuncia che lievi malattie o postumi di infortuni e problemi di grado medio possono richiedere ricoveri ospedalieri o visite mediche regolari e rendere difficile la vita quotidiana. Tuttavia, in questi casi (p. es. fratture ossee, diabete, polmonite) ci si può attendere un esito favorevole oppure che il problema di salute sia tenuto sotto controllo, motivo per cui non vi è alcun diritto all’indennità di assistenza (cfr. consid. 2.6.).

 

                                  In proposito cfr. pure Opuscolo informativo, 6.10 Prestazioni dell’IPG (assistenza) Indennità di assistenza, pubblicato dal Centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con l’UFAS, p.to 2, dicembre 2021, stato al 1° gennaio 2022 (cfr. https://www.ahv-iv.ch/p/6.10.i).

 

                                  Non va poi dimenticato che il Consigliere federale Alain Berset, il 13 settembre 2022, intervenendo nella seduta del Consiglio degli Stati riguardo alla mozione di Damian Müller tendente a considerare l’esistenza di gravi problemi di salute nei casi in cui il trattamento e la convalescenza comprendono una degenza ospedaliera di almeno quattro giorni (cfr. consid. 2.8.), ha evidenziato che il legislatore ha esplicitamente auspicato, analogamente al Consiglio federale, una definizione abbastanza rigida del campo d’applicazione dell’indennità di assistenza e che si trattava di lesioni gravi alla salute, di cambiamenti sostanziali dello stato di salute del bambino, di evoluzioni difficilmente prevedibili, dove ci si deve aspettare un degrado durevole o progressivo fino persino al decesso (cfr. consid. 2.8.).

 

                                  In simili condizioni, occorre concludere che il concetto di “gravi problemi di salute” di un figlio minorenne allo stato attuale si riferisce ai casi di malattia o infortunio realmente difficili, complessi e molto gravi.

 

                                  In particolare le fratture ossee, pur richiedendo se del caso ricoveri ospedalieri o visite mediche regolari e rendendo complicata la vita quotidiana, sono, per contro, ritenute, a prescindere dall’età del figlio e dal bisogno di assistenza da parte dei genitori, problemi di grado medio, in quanto ci si può attendere un esito favorevole oppure che il problema di salute sia tenuto sotto controllo.

                                  In tali situazioni, di conseguenza, non si verifica quanto prescritto dall’art. 16o lett. b LIPG (“il decorso o l’esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso”).

 

                                  Spetta al legislatore, se lo riterrà opportuno, adottare adeguati correttivi per eventualmente estendere il campo di applicazione degli art. 16n segg. LIPG, come del resto indicato dal Consigliere federale Berset il 13 settembre 2022 (cfr. consid. 2.8.).

                                  Questo Tribunale ricorda che, in virtù dell’art. 190 della Cost. (“le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto”) le autorità giudiziarie sono d’altronde tenute ad applicare le leggi federali (cfr. DTF 146 V 271 consid. 8.2 pag. 289; STF 9C_572/2019 del 23 dicembre 2019 consid. 5.2; STF 8C_497/2019 del 18 ottobre 2019 pubblicata in DLA 2019 N. 14 pag. 365 seg. consid. 4; STF 9C_377/2019 dell’11 luglio 2019).

 

                        2.13.  Nel caso di specie la figlia dell’insorgente, dall’infortunio occorsole il 9 gennaio 2022, ha riportato una frattura scomposta della tibia che ha richiesto un intervento da parte del chirurgo ortopedico pediatrico, oltre a controlli regolari (cfr. consid. 2.9.).

 

                                  Già considerando che le fratture ossee, anche qualora richiedano ricoveri in ospedale o visite mediche regolari e rendano la vita quotidiana difficile, non vanno considerate, indipendentemente dall’età del figlio minorenne e dal tipo di assistenza di cui quest’ultimo abbisogna, quali gravi problemi di salute, poiché si può presumere una guarigione o che la problematica sia controllabile (cfr. consid. 2.12.), rettamente la Cassa, fondandosi altresì sul parere dell’UFAS (cfr. doc. 7; consid. 2.9.), ha negato al ricorrente il diritto all’indennità di assistenza.

 

                                  Si rileva, peraltro, che il Dr. med. __________, compilando i certificati medici secondo l’art. 16o LIPG, mai ha attestato che nel caso di __________ si era verificato un cambiamento radicale dello stato di salute fisica o psichica e che il decorso o l’esito del cambiamento era difficilmente prevedibile o andava considerata l’eventualità di un danno permanente o crescente, limitandosi ad apporre una crocetta unicamente al requisito “almeno un genitore deve interrompere l’attività lucrativa per assistere il figlio” (cfr. consid. 1.1., 2.9.).

 

                                  Il medico specialista, inoltre, ha sì dichiarato che la figlia dell’insorgente ha necessitato di cure assistite da parte della madre e che la stessa ha assistito alle cure della bambina anche durante le lezioni della scuola dell’infanzia (cfr. doc. 2; consid. 2.9.). Tuttavia egli non ha espressamente indicato che la presenza alla SI della madre fosse strettamente necessaria, rispettivamente che in assenza della madre la bambina, nonostante l’obbligo di frequenza dai 4 anni (cfrhttps://www4.ti.ch/decs/ds/<harmos/home/armonizzazione-delle-strutture/; art. 6 Legge della scuola; art. 14 e 18 Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare), avrebbe dovuto rimanere a casa per motivi medici.

 

                                  La soluzione adottata dalla parte resistente si giustifica anche tenendo conto del fatto che l’intervento di cui ha necessitato __________ ha comportato una degenza presso l’Ospedale regionale di Bellinzona di una sola notte (cfr. consid. 2.9.).

                                  Il caso di specie, pertanto, nemmeno rientrerebbe nel campo di applicazione della modifica della LIPG auspicata dal Consigliere agli Stati Damian Müller nella sua mozione del 14 giugno 2022 in cui, quale condizione per ritenere che un problema sia grave, è prevista una degenza ospedaliera di almeno quattro giorni (cfr. consid. 2.8.).

 

                                  Riguardo alla censura ricorsuale secondo la quale, facendo riferimento al contributo di Kurt Parli/Oliver Klauser, Betreuungs- und Vaterschaftsurlaub Die neuen Regelungen im OR, ArG und EOG, in: Schweizerische Zeitschrift fur Sozialversicherung und berufliche Vorsorge (SZS), 2021, pag. 186 segg. (189), decisive sono le esigenze concrete di assistenza, la cui necessità dipende da un lato dalla gravità del problema di salute, dall'età del bambino, e dalla disponibilità di altre persone a prendersi cura di lui (cfr. doc. I p.to 9; consid. 1.5.), va infine osservato che gli autori menzionati asseriscono quanto sopra (“(…) entscheidend ist vielmehr der konkrete Betreuungsbedarf (...) Ob ein Betreuung notwendig ist, hängt einerseits von der Schwere der gesundheitlichen Beeinträchtigug und andererseits von der Verfügbarkeit anderer Personen ab, die für die Betreuung einspringen könnten. Je jünger das Kind is., desto höher dürfte in der Regel der Betreuungsbedarf sein. (…)”) in relazione all’art. 329h CO riguardante il congedo di assistenza ai parenti con problemi di salute di al massimo tre giorni per evento (cfr. consid. 2.2.).

                                  Per quanto attiene al congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute contemplato all’art. 329i CO (cfr. consid. 2.3.), Parli e Klauser al p.to 4. c) (pag. 192) rilevano, da un lato, che il diritto al congedo ex art. 329i CO dipende dal diritto all’indennità di assistenza secondo la LIPG, dall’altro, che quest’ultimo diritto è dato se sono adempiute le condizioni di cui agli art. 16n e 16o LIPG. Gli autori, riguardo ai gravi problemi di salute del figlio, rinviano in ogni caso al Messaggio relativo alla legge federale concernete il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari del 22 maggio 2019, pubblicato in FF 2019 3381 segg., in particolare alla pag. 3411, corrispondente nella versione tedesca alla pag. 4134 (BBl 2019 4134), dove è indicato che “Von der Voraussetzung einer Minimaldauer zur Behandlung der gesundheitlichen Beeinträchtigung wurde abgesehen, da damit beispielsweise Arm- oder Beinbrüche nicht ausgeschlossen werden können” (“Si è rinunciato al presupposto di una durata minima per il trattamento dei problemi di salute, poiché così facendo è impossibile escludere ad esempio fratture a gambe o braccia”; cfr. consid. 2.5.).

 

                                  Nell’impugnativa il riferimento a Rebecca Vionnet, Gesetzliche Neuerungen in der Angehorigenbetreuung, in: Hardy Landolt et al., Pflege in Politik, Wissenschaft und Oekonomie (Pflegerecht 2021), pag. 203-212, pag. 207 (cfr. doc. I p.to 10; consid. 1.5.) non è poi completo. In effetti è vero che da questo contributo risulta che un cambiamento drastico delle condizioni fisiche o psicologiche è presente se il bambino deve sottoporsi a un trattamento ospedaliero o ambulatoriale per un periodo di tempo più lungo (diversi mesi). È altrettanto vero, però, che l’autrice a pag. 207 aggiunge “Sind zwar Spital Aufenthalte oder regelmässige Arztbesuche erforderlich, die den Alltag erschweren, ist aber mit einem positiven Ausgang zu rechnen oder die gesundheitliche Beeinträchtingung kontrollierbar (bspw. bei Knochenbrüchen, Diabetes oder einer Lungenentzündung), handelt es sich nach Ansicht des Gesetzgebers lediglich um eine mittelschwere gesundheitliche Beeinträchtigung, die keinen Anspruch zu begründen vermag”, riprendendo così quanto esposto nel Messaggio del 22 maggio 2019 pag. 3424 (cfr. consid. 2.5.) e nella Circolare CIAss N. 1037.3 (cfr. consid. 2.6.).

 

                                  A tale proposito cfr. pure Dieter Widmer, Erwerbsersatzgesetz, in: Die Sozialversicherung in der Schweiz, 13. ed. 2021, pag. 354-375 (372-373) (“(…) Die vom Gesetzgeber gewählten Formulierungen lassen viel Spielraum für Ermessensentscheide. Es sollen, so ist es in der Botschaft des Bundesrats an das Parlament festgehalten, schwere von mittelschweren Beeinträchtigungen abgegrenzt werden. Als lediglich mittelschwer gelten demnach gesundheitliche Probleme, die zwar Spitalaufenthalte oder regelmässige Arztbesuche erforderlich machen und den Alltag erschweren, bei denen aber mit einer Genesung gerechnet werden darf oder die kontrollierbar sind. Als Beispiele nennt der Bundesrat Knochenbrüche, Diabetes und Lungenentzündungen. Im Vordergrund steht also der voraussichtliche Ausgang der gesundheitlichen Beeinträchtigung. Ein Anspruch besteht nur, wenn die Prognose ungünstig ist oder sich gar keine machen lässt.).

 

                                  Stante quanto precede la decisione su opposizione del 21 luglio 2022 deve essere confermata.

 

                        2.14.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In casu, trattandosi di prestazioni IPG, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 40.2021.1 del 25 ottobre 2021 consid. 2.15.).

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.     Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti