Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2022.80-81

 

cs

Lugano

12 dicembre 2022         

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sui ricorsi del 12 ottobre 2022 di

 

 

1. RI 1  

2. RI 2  

3. __________

tutti rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su opposizione del 9 settembre 2022 emanate da

 

CO 1  

 

 

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, società attiva nell’intermediazione tra gli artisti e gli organizzatori di manifestazioni, ha inoltrato alla Cassa CO 1 le richieste per l’ottenimento delle indennità giornaliere per il coronavirus per il mese di febbraio 2022, per il mese di marzo 2022 e per il mese di aprile 2022 in favore di __________, presidente della società e di RI 2, membro del CdA, entrambi nati nel 1983.

 

                          1.2.  Con decisioni formali del 14 aprile 2022, 24 maggio 2022 e 2 agosto 2022 la Cassa CO 1 ha respinto le richieste per il periodo dal 17 febbraio 2022 al 30 aprile 2022 (doc. 3). In seguito alle censure sollevate dalla società, con decisione su opposizione del 9 settembre 2022 l’amministrazione ha confermato la reiezione delle domande, affermando:

                               

“(…)

6. Preso atto di quanto suesposto, la Cassa non può – al fine di valutare la limitazione dell’attività lucrativa ed eventualmente erogare le prestazioni richieste – tenere in considerazione quale motivo valido il fatto che gli organizzatori non richiedano i servizi d’intermediazione offerti dall’opponente a causa della mancanza di eventi e manifestazioni.

    Infatti, seppur vero che per organizzare una manifestazione è necessaria una preparazione di diversi mesi, l’opponente, che si occupa proprio della parte organizzativa mettendo in relazione gli artisti con gli organizzatori, avrebbe dovuto riprendere la propria attività lucrativa il 17 febbraio 2022, ovvero quando il Consiglio federale ha deciso di abrogare le limitazioni per combattere il Coronavirus. A tal proposito si osserva che secondo la marg. 1041.2 b della CIC, per persone attive nel settore delle manifestazioni s’intendono in particolare quelle che organizzano autonomamente manifestazioni, quelle che esercitano un’attività lucrativa nel quadro delle manifestazioni (p. es. i tecnici del suono e della luce) o le persone che si esibiscono in occasione delle manifestazioni (p. es. gli operatori culturali). L’opponente, che si occupa di mettere in relazione gli artisti e gli organizzatori, non rientra in tale definizione. Pertanto, il diritto non può esserle riconosciuto.

7. In definitiva, la limitazione dell’attività lucrativa esercitata dall’opponente è da ascriversi alla pandemia e ai suoi effetti (stagnazione economica generale in primis), piuttosto che a provvedimenti ordinati dalle autorità per combatterla. La decisione impugnata è dunque riconfermata.” (doc. 1)

 

                          1.3.  RI 1, RI 2 e __________, tutti rappresentati dall’avv. RA 1, sono insorti al TCA contro la predetta decisione su opposizione con due distinti ricorsi, simili nel loro contenuto, e, richiamato l’intero incarto, hanno chiesto in via principale il riconoscimento di indennità giornaliere Corona dal 17 febbraio 2022 al 30 aprile 2022 a favore di RI 2 nella misura di fr. 10'874 e di __________ nella misura di fr. 12'427, ed in via subordinata il rinvio degli atti alla Cassa affinché emani nuove decisioni ai sensi dei considerandi con il calcolo delle prestazioni dovute (doc. I). I ricorrenti sostengono segnatamente che la società è attiva nell’ambito delle manifestazioni.

 

                          1.4.  Con risposta del 4 novembre 2022, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione dei ricorsi, affermando:

 

" (…) I ricorrenti asseriscono che al pari di un artista o di un tecnico d’impianti luci, anche chi svolge l’attività d’intermediazione tra gli artisti e gli organizzatori, come la società RI 1, rientri nella fattispecie dell’art. 2 cpv. 3bis dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno relativa ai datori di lavoro attivi nel settore delle manifestazioni.

A tal proposito, si osserva che l’attività di intermediazione svolta dalla società RI 1 non rientra nella fattispecie summenzionata e ciò per i seguenti motivi.

Nella premessa della CIC versione 25 del 16 febbraio 2022 si legge che la ratio per cui le persone attive nel settore delle manifestazioni continuano ad avere diritto all’indennità in caso di limitazione considerevole dell’attività lucrativa in seguito a restrizioni in vigore fino al 16 febbraio 2022, risiede nel fatto che tale categoria subisce i relativi effetti più a lungo termine rispetto a coloro che sono attivi in altri ambiti, in particolare a causa dell’annullamento e della mancata pianificazione di alcune manifestazioni. Risulta quindi evidente che la ratio della protrazione del diritto alle indennità nonostante la revoca di quasi tutti i provvedimenti è proprio quella di tutelare coloro che per riprendere la propria attività necessitano ancora di qualche tempo, a causa delle attività di organizzazione/pianificazione di eventi e manifestazioni. Ciò è il caso dei tecnici del suono o delle luci citati dai ricorrenti.

Infatti la marg. 1041.2b della CIC nr. 25 del 16 febbraio 2022 prevede che “Per persone attive nel settore delle manifestazioni s’intendono in particolare quelle che organizzano autonomamente manifestazioni, quelle che esercitano un’attività lucrativa nel quadro di manifestazioni (p. es. i tecnici del suono e della luce) o le persone che si esibiscono in occasione delle manifestazioni (p. es. gli operatori culturali)”. Tale definizione si riferisce pertanto a tutte quelle categorie che prendono parte all’organizzazione/pianificazione degli eventi e delle manifestazioni o si esibiscono durante le stesse, la cui attività non può essere ripresa immediatamente con la revoca dei provvedimenti del 16 febbraio 2022.

Ne discende che l’attività d’intermediazione tra artisti ed organizzatori svolta dai ricorrenti non rientra in tale definizione, poiché una volta revocati i provvedimenti limitativi degli eventi e delle manifestazioni, i ricorrenti avrebbero potuto riprendere immediatamente la propria attività lucrativa.” (doc. III)  

 

                          1.5.  Il 21 novembre 2022, invocando gli art. 29 cpv. 1 e 2 Cost e l’art. 6 CEDU, nonché la DTF 138 I 154, i ricorrenti hanno inoltrato una replica spontanea (doc. V). Il 22 novembre 2022 lo scritto è stato trasmesso alla Cassa per conoscenza con facoltà di esprimersi in merito entro 5 giorni (doc. VI).

 

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  In due distinte sentenze 9C_356/2021 del 10 maggio 2022 pubblicata in DTF 148 V 265, consid. 1.4.3 e 9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se una società può ricorrere contro una decisione su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità giornaliere per il coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid. 1.3.2: “[…] Ob sie deswegen (oder aus einem anderen Grund) hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl. Urteil 9C_356/2021 vom heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des Ausgangs des Verfahrens nicht entschieden zu werden.).

                                  Nei casi giudicati, infatti, il ricorso andava comunque respinto.

 

                                  Il TF ha tratto la medesima conclusione anche nella STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 1.4.2 (cfr. anche STF 9C_250/2022 e 9C_251/2022 del 26 luglio 2022 dove l’Alta Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di una società, senza doversi esprimere circa la sua qualità per ricorrere).

 

                                  Va comunque segnalato che in due distinte STCA 42.2022.25 e 42.2022.26 del 20 giugno 2022 il TCA ha ammesso un interesse giuridicamente protetto della società a ricorrere poiché il ricorso era stato firmato da entrambi i dipendenti che avevano chiesto le indennità giornaliere, i quali erano soci e proprietari dell’azienda ed in caso di mancato versamento delle prestazioni richieste avrebbero dovuto iniettare mezzi propri nella società per poter versare gli stipendi relativi ai mesi in esame. Il TCA aveva inoltre fatto riferimento alla DTF 148 V 2 dove, in un caso relativo all’assicurazione contro gli infortuni, non è stato messo in dubbio il diritto del datore di lavoro di ricorrere in favore del proprio dipendente per l’erogazione di prestazioni a causa di infortunio.

 

                                  In concreto, considerato che le persone che chiedono il versamento delle indennità hanno interposto ricorso unitamente alla società, non vi sono motivi per non entrare nel merito dell’impugnativa.

 

 

 

 

                          2.2.  Gli insorgenti chiedono di congiungere i loro ricorsi.

 

                                  Secondo l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.

 

                                  In concreto la richiesta va accolta.

 

                                  nel merito

 

                          2.3.  Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dellordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

 

                                  Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).

                                  Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

                                  Hanno inoltre diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

 

                                  Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).

 

                                  Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

 

                                                   L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

 

                                  Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

 

" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

 

                                  Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

 

                                  Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.

 

                                  L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre il cpv. 3bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis), se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.

 

                                  Per l’art. 11 cpv. 9 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’articolo 2 capoverso 3bis ha effetto sino al 30 giugno 2022.

 

                                  L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

 

                                  Ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3).

                                  Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):

 

" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”

 

                                  Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

                                  Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

 

                                  Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

 

                                  Dal 17 febbraio 2022 l’art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno prevede che ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

                                  Per l’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, in vigore dal 17 febbraio 2022, per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

 

                                  L’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

 

                                  L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

                                  Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

 

                                  Secondo l’art. 8 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

 

                                  Infine, l’art. 6 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede che, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto a prestazioni arretrate si estingue alla fine del terzo mese dopo l’abrogazione delle disposizioni su cui si fonda.

 

                          2.4.  Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 17 febbraio 2022), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 25 versioni, cfr. CIC versione 25 del 17 febbraio 2022; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

 

                                  Nella premessa alla versione 25, stato: 17 febbraio 2022, figura:

 

" Il 16 febbraio 2022 il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza COVID-19 situazione particolare e l’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno. Dal 17 febbraio 2022 tutte le restrizioni sono revocate, ad eccezione dell’obbligo di indossare la mascherina nei trasporti pubblici e in determinati istituti di cura. Anche le indennità di perdita di guadagno per il coronavirus sono pertanto soppresse, salvo quelle per le persone particolarmente a rischio, i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro attivi nel settore delle manifestazioni.

(…).

Dal 17 febbraio 2022 sono soppresse le indennità seguenti:

 

-   indennità in caso di cessazione della custodia dei figli;

-   indennità in caso di divieto di svolgere manifestazioni;

-   indennità in caso di chiusura di strutture;

-   indennità in caso di limitazione considerevole dell’attività lucrativa in generale.

 

Le persone attive nel settore delle manifestazioni continuano ad avere diritto all’indennità in caso di limitazione considerevole dell’attività lucrativa in seguito a restrizioni in vigore finora, dato che queste hanno un effetto a più lungo termine rispetto a quelle in altri ambiti di attività, in particolare a causa dell’annullamento e della mancata pianificazione di alcune manifestazione.

Di conseguenza, il diritto all’indennità derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa nel settore delle manifestazioni è mantenuto fino al 30 giugno 2022. (…)” (sottolineatura del redattore)

 

                                  Il punto 3.2.5 (Diritto derivante da una limitazione considerevole dell’attività lucrativa per i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro attivi nel settore delle manifestazioni), nella versione in vigore dal 17 febbraio 2022, prevede:

 

" 1041.2  Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

02/22b  persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nel settore delle manifestazioni nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus prima del 17 febbraio 2022, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067.

 

1041.2a  Gli assicurati devono indicare nel modulo 318.756 che

02/22b  esercitano un’attività nel settore delle manifestazioni, precisando la loro professione e l’impresa in cui la esercitano. Le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro devono comprovare l’indicazione relativa all’attività tramite l’estratto del registro di commercio. Spetta inoltre agli assicurati spiegare in modo plausibile, nei motivi addotti, in che modo continuano a essere toccati dalle restrizioni revocate.

 

1041.2b  Per persone attive nel settore delle manifestazioni

02/22b  s’intendono in particolare quelle che organizzano autonomamente manifestazioni, quelle che esercitano un’attività lucrativa nel quadro di manifestazioni (p. es. i tecnici del suono e della luce) o le persone che si esibiscono in occasione delle manifestazioni (p. es. gli operatori culturali).

 

1041.3  L’attività lucrativa è considerata aver subìto una limitazione

02/22b  considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015–2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio del 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta.”

 

                          2.5.  Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; DTF 148 V 102 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                  Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                  Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                  Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                          2.6.  Va ancora qui rilevato che dalla lettura del Bollettino ufficiale relativo alle discussioni parlamentari in vista dell’adozione dell’art. 10 (attualmente art. 15) della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di Covid-19 (n. 20.058) emerge che la volontà del legislatore era di indennizzare unicamente la perdita di guadagno delle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l’attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di Covid-19 e non qualsiasi perdita di guadagno.

 

                                  La riduzione del reddito deve trovare la sua origine nelle misure prese dalle autorità per fronteggiare il coronavirus (cfr. BU 2020 pag. 783, presa di posizione del Consigliere agli Stati Paul Rechsteiner, Gruppo Socialista, per la maggioranza della Commissione: “[…] Die Mehrheit ist der Meinung - so, wie es auch der Nationalrat klar und mit grosser Mehrheit beschlossen hat -, dass nicht nur die vollständige Einstellung, nicht nur der vollständige Unterbruch der Erwerbstätigkeit massgebend sein muss, sondern auch die massgebliche Einschränkung. Zur Beruhigung der Minderheit und zu dem, was Kollege Hegglin ausgeführt hat: Die Kausalität muss ja immer nachgewiesen sein. Es kann nicht einfach nur ein Einkommenseinbruch geltend gemacht werden, sondern es braucht einen Covid-19-bedingten Einbruch, damit die entsprechenden Entschädigungen hier ausgelöst werden können. Dies sind die Argumente der Mehrheit, entsprechend dem klaren Entscheid des Nationalrates […]”; cfr. anche BU 2020, pag. 1765, presa di posizione del consigliere nazionale Philippe Nantermod, Gruppo liberale radicale: “[…] A l'article 10 alinéa 1, il s'agit de l'APG. […] Il est aussi en vigueur rétroactivement au 17 septembre 2020 afin de permettre la continuation pour les personnes indirectement touchées par les mesures prises pour surmonter l'épidémie de coronavirus. Une solution de compromis entre les deux chambres a été trouvée”, sottolineature del redattore).

 

                                  Cfr. anche l’opuscolo edito dall’UFAS, intitolato “Misure concernenti l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus” (stato: 17 febbraio 2022), dove figura, per quanto concerne i lavoratori indipendenti attivi nel settore delle manifestazioni, che fino al 30 giugno 2022 hanno diritto alle prestazioni, se tutte le condizioni sono adempiute, le “persone indirittamente [recte: indirettamente] colpite dai provvedimenti con diminuzione della cifra d’affari pari almeno” al 30% (per il periodo dal 1° aprile 2021).

 

                          2.7.  In concreto gli insorgenti chiedono che gli venga riconosciuto il diritto alle indennità giornaliere dal 17 febbraio 2022 al 30 aprile 2022.

 

                                  Va preliminarmente rammentato che il Consiglio federale, nella sua seduta del 16 febbraio 2022, ha abolito il diritto alle indennità giornaliere per coronavirus, con l’eccezione, tra gli altri, degli assicurati indipendenti e delle persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro attivi nelle manifestazioni, per i quali le prestazioni, se dati i presupposti, possono essere riconosciute fino al 30 giugno 2022 (cfr. art. 2 cpv. 3bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore dal 17 febbraio 2022; cfr. anche comunicato stampa del 16 febbraio 2022 del Consiglio federale: Coronavirus: “il Consiglio federale revoca i provvedimenti - ancora in vigore fino a fine marzo soltanto l’obbligo della mascherina sui trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie e l’isolamento”).

 

                                  Nel “commento alle singole disposizioni” dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (visibile in: https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html), relativo alla modifica in vigore dal 17 febbraio 2022 dell’art. 2 cpv. 3bis figura che:

 

" (…) La condizione di diritto finora vigente della limitazione considerevole dell’attività lucrativa è abrogata al 17 febbraio 2022. A partire da questa data vi hanno diritto unicamente i lavoratori indipendenti e le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro attive nel settore delle manifestazioni. Di principio valgono le precedenti condizioni di diritto della limitazione considerevole dell’attività lucrativa, con l’aggiunta che l’attività lucrativa soggetta a limitazioni considerevoli deve essere un’attività nel settore delle manifestazioni. Non è tuttavia necessario che il provvedimento che giustifica il diritto sia in vigore durante il periodo di fruizione del diritto: provvedimenti come i divieti delle manifestazioni possono infatti causare perdite di guadagno anche dopo la loro revoca. Oltre alle persone che svolgono manifestazioni, vi rientrano anche quelle che svolgono un’attività lucrativa nell’ambito di manifestazioni (p. es. tecnici del suono e delle luci) o che si esibiscono alle manifestazioni (p. es. operatori culturali). Si intende così creare una fase transitoria per i lavoratori nel settore delle manifestazioni per tenere conto del fatto che, per questi lavoratori, i provvedimenti per lottare contro la pandemia in vigore fino al 16 febbraio 2022 hanno ripercussioni a più lungo termine rispetto ad altri settori e di conseguenza anche nei mesi successivi all’abrogazione dei provvedimenti possono insorgere perdite di guadagno. La durata di validità di questa disposizione è limitata al 30 giugno 2022 (cfr. art. 11 cpv. 9).”

 

                                  Nel caso di specie la Cassa sostiene che la società ricorrente, che svolge l’attività di intermediazione tra artisti ed organizzatori, non rientra nella definizione di cui all’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022 e che di conseguenza una volta revocati tutti i provvedimenti limitativi il 16 febbraio 2022, gli insorgenti avrebbero potuto immediatamente riprendere la propria attività.

 

                                  A torto.

 

                                  Infatti, lo scopo della società, iscritta a registro di commercio il __________ 2010, consiste nel mettere in relazione gli attori della scena musicale __________.

                                  Si tratta manifestamente di un’attività che viene svolta tipicamente nell’ambito del settore delle manifestazioni.

 

                                  Nel formulario per la richiesta delle prestazioni la società ha infatti precisato che “il nostro “mettere in relazione gli attori della scena musicale” comporta principalmente la messa in contatto tra artisti e organizzatori di manifestazioni, e esercitiamo la nostra attività lucrativa nel quadro delle manifestazioni come fanno i tecnici del suono o gli operatori culturali. In mancanza delle manifestazioni stesse, gli organizzatori non usufruiscono del nostro servizio per intermediare con gli intrattenitori e di conseguenza la nostra attività lucrativa è fortemente limitata.” (plico doc. 4; domanda di indennità per perdita di guadagno per il mese di aprile 2022).

 

                                  Inoltre viene precisato che la società “si occupa dell’intrattenimento artistico (musicale e non) durante le manifestazioni e gli eventi gestendo le richieste degli organizzatori e la contrattualistica con gli intrattenitori. L’attività si svolge prevalentemente attraverso la piattaforma online e il lavoro diretto con gli organizzatori di eventi e manifestazioni. __________ in qualità di direttore si occupa direttamente dello sviluppo, dei clienti aziendali e della vendita. RI 2 in qualità di informatico si occupa dello sviluppo della piattaforma, dei pagamenti e della vendita online” (plico doc. 4; domanda di indennità per perdita di guadagno per il mese di aprile 2022).

 

                                  Come rileva giustamente l’insorgente, nell’allegato I alla CIC, abrogato dal mese di settembre 2020, ma che può servire d’aiuto per l’interpretazione del significato di “attivi nelle manifestazioni” figurava che “le persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro attive nel settore delle manifestazioni possono esercitare il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus a partire dal 1° giugno 2020. L’elenco seguente, non esaustivo, è inteso quale aiuto per capire quali settori possono entrare in linea di conto. La sussistenza delle condizioni di diritto va verificata caso per caso.”

                                  Tra i settori potenzialmente interessati, vi erano:

 

" (…)

Organizzatori di fiere, esposizioni e congressi

In questa categoria rientra l’organizzazione, l’amministrazione e la pubblicizzazione di manifestazioni quali fiere, esposizioni, congressi, conferenze e riunioni, con o senza gestione e messa a disposizione di personale per l’esercizio delle strutture in cui si svolgono queste manifestazioni.

Fornitura di servizi per le arti sceniche

In questa categoria rientrano le attività connesse alla produzione e alla rappresentazione di opere teatrali, opere liriche, concerti, spettacoli di danza e di altro genere (attività di registi, produttori, scenografici, macchinisti, tecnici delle luci, ecc.). (…)” (sottolineatura del redattore)

 

                                  Non vi può pertanto essere dubbio alcuno che la società ricorrente vada compresa tra quelle attive nell’ambito delle manifestazioni. Del resto, in assenza di eventi la ricorrente perde la sua fonte di entrata principale. 

 

                                  Di conseguenza, se dati i presupposti, gli insorgenti hanno diritto al versamento delle prestazioni anche dopo il 16 febbraio 2022.

 

                                  Considerato che il Consiglio federale ha abolito la quasi totalità delle misure restrittive messe in atto per combattere la pandemia di coronavirus nella sua seduta del 16 febbraio 2022, senza particolare preavviso, come già stabilito nella STCA 42.2022.45 del 5 settembre 2022, cresciuta incontestata in giudicato, l’insorgente non avrebbe potuto, da un giorno all’altro, in tempi brevi fungere da intermediario tra artisti e gli organizzatori di manifestazioni od eventi che gli avrebbero permesso di svolgere la sua attività sin da subito senza alcuna ripercussione sulla sua cifra d’affari.

 

                                  Come rilevato in sede di ricorso, l’organizzazione logistica di un evento, richiede diversi mesi e necessita di tempo (cfr. anche STCA del 42.2022.45 del 5 settembre 2022), è preceduta da una fase di pianificazione a cui i promotori si sono potuti dedicare unicamente a seguito della revoca delle restrizioni.

                                  Tant’è che lo stesso Consiglio federale ha inteso creare una fase transitoria per i lavoratori del settore delle manifestazioni per tenere conto del fatto che per loro i provvedimenti per lottare contro la pandemia di COVID 19 in vigore fino al 16 febbraio 2022 hanno ripercussioni a più lungo termine rispetto agli altri settori.

                                  I servizi di intermediazione offerti dalla ricorrente sono stati richiesti solo in seguito all’abrogazione delle misure e c’è voluto del tempo prima di ritornare alla situazione di normalità.

                                  Del resto dal mese di maggio 2022, quando l’attività è ripresa a pieno regime, la società non ha più chiesto alcuna prestazione.

 

                                  Accertato che la società ricorrente è attiva nel settore delle manifestazioni e che le misure prese dalle autorità per fronteggiare il coronavirus fino al 16 febbraio 2022 hanno colpito, perlomeno indirettamente, la società, limitando la sua attività, la condizione di cui all’art. 2 cpv. 3bis lett. abis dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 17 febbraio 2022 è pertanto adempiuta.

 

                                  In accoglimento del ricorso, l’incarto va di conseguenza rinviato all’amministrazione affinché esamini se tutti i requisiti per ottenere le indennità nel periodo oggetto del contendere sono soddisfatti da parte dei due assicurati.

 

                          2.8.  L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

                                 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

                                  Ai ricorrenti, vincenti in causa e rappresentati da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Le cause 42.2022.80 e 42.2022.81 sono congiunte.

 

2.  I ricorsi sono accolti ai sensi dei considerandi.

§ Le decisioni su opposizione impugnate sono annullate e gli incarti rinviati all’amministrazione per i suoi incombenti.

 

                             3.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà ai ricorrenti, in solido, fr. 2’500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti