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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 6 (recte: 17) ottobre 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 30 settembre 2022 emanata da |
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CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona) |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1966 ed il marito, __________, nato nel 1970, giardinieri indipendenti e titolari de __________, hanno chiesto ed ottenuto dalla Cassa CO 1 le indennità giornaliere per perdita di guadagno per il coronavirus per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 (doc. A, punto 4).
1.2. In seguito ad un controllo del 4 luglio 2022 effettuato da un perito esterno su mandato della Cassa (doc. 4), accertato che il presupposto della considerevole limitazione dell’attività lucrativa a causa di provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 non è stato adempiuto per tutti i periodi durante i quali sono state versate le indennità, l’amministrazione, con 5 decisioni del 12 luglio 2022 (plico doc. 3), confermate dalla decisione su opposizione del 30 settembre 2022 (doc. 1), ha chiesto a RI 1 la restituzione delle prestazioni versate dal 1° novembre 2020 al 30 novembre 2020, dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, dal 1° marzo 2021 al 31 marzo 2021 e dal 1° maggio 2021 al 30 giugno 2021, per complessivi fr. 7'882.40.
1.3. RI 1, unitamente al marito (cfr. inc. 42.2022.84), è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento (doc. I). L’insorgente ha affermato:
" (…) La ditta esterna non ci ha mai chiesto un incontro anche se noi lo avevamo richiesto e del quale c’era anche un appuntamento ma non si sono presentati.
Noi non discutiamo il loro lavoro è che come ripeto è preciso al centesimo se fossimo dei salariati, ma certe cifre ricevute come volevamo spiegare a loro sono per tutto l’anno o anche per soli 6 mesi. A volte per un lavoro riceviamo un acconto e un saldo che però sono dello stesso mese
Per questo motivo chiediamo di avere un incontro per spiegare come devono essere suddivisi i versamenti da noi ricevuti. In ogni caso come si vede dalle cifre eravamo in buona fede.
Saro assente per intervento una protesi al ginocchio dal __________ a __________ per 7 giorni, e dal __________ al __________ di __________ per un trauma cranico avuto il __________.” (doc. I)
1.4. Con risposta del 4 novembre 2022 la Cassa propone la reiezione del ricorso rinviando al contenuto della decisione su opposizione e precisando quanto segue:
" (…) Gli insorgenti lamentano di non essere riusciti ad incontrare il perito esterno, poiché al relativo appuntamento non si sarebbe presentato nessuno, e chiedono di fissare un incontro al fine di poter fornire spiegazioni in merito alla cifra d’affari.
Per quanto concerne il mancato ottenimento di un incontro con il perito esterno, si osserva che quest’ultimo ha riferito alla Cassa che ai ricorrenti, i quali si sono presentati negli uffici della fiduciaria senza alcun appuntamento, è stata consegnata tutta la documentazione contabile raccolta durante il controllo e che costoro, necessitando di diverso tempo per poterla esaminare, se ne sono andati.
Ad ogni buon conto, i ricorrenti hanno potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. sia dinanzi all’amministrazione in sede di opposizione, che dinnanzi a codesto lodevole tribunale. Infatti una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l’interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un’autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (…)” (doc. III)
considerato in diritto
in ordine
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la ricorrente deve restituire alla Cassa di compensazione l’importo di fr. 7'882.40 percepito per il periodo dal 1° novembre 2020 al 30 novembre 2020, dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, dal 1° marzo 2021 al 31 marzo 2021 e dal 1° maggio 2021 al 30 giugno 2021.
2.2. L’insorgente fa implicitamente valere una violazione del suo diritto di essere sentita poiché i revisori che hanno verificato il diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus non avrebbero mai dato seguito alla richiesta di un incontro per poter spiegare come vanno suddivisi gli introiti nel corso dell’anno. Essi non si sarebbero neppure presentati all’appuntamento già fissato.
Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Per quanto concerne la richiesta di essere sentita in sede amministrativa, va evidenziato che con sentenza 9C_657/2009 del 3 maggio 2010 al consid. 9.2 il Tribunale federale ha rammentato che “[…], l'art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AHV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04 , ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che l'assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni, il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito”.
Considerato che neppure la Legge COVID-19 e l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno conferiscono il diritto alla persona assicurata di essere sentita oralmente, anche in questo caso occorre concludere che non vi è stata una violazione del suo diritto di essere sentita, poiché la ricorrente ha potuto prendere posizione per iscritto, dapprima in sede amministrativa ed in seguito con il ricorso a questo Tribunale.
L’insorgente, che ha ricevuto l’intera documentazione contabile utilizzata dai revisori esterni alla base della decisione di restituzione (cfr. doc. III), ha potuto comprendere i motivi che hanno condotto l’amministrazione a ricalcolare le prestazioni versatele, tant’è che ha nuovamente ribadito le sue ragioni con l’impugnativa al Tribunale, dove ha affermato che la suddivisione delle entrate effettuata dai periti non sarebbe corretta poiché gli importi ricevuti quali acconti e per gli abbonamenti andrebbero presi in considerazione diversamente.
Va pure rammentato che, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Nel caso di specie non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentita (cfr. anche STF 9C_589/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.1).
Il TCA può entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.3. Secondo l’art. 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità, sempreché altre disposizioni della medesima ordinanza non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.
Ai sensi dell’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b; cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324, consid. 3.3).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).
L’amministrazione non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).
In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).
2.4. In concreto, la Cassa, dopo aver accolto le richieste di versamento di indennità giornaliere Corona in favore dell’insorgente, ha chiesto la restituzione delle prestazioni versate dal 1° novembre 2020 al 30 novembre 2020, dal 1° gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, dal 1° marzo 2021 al 31 marzo 2021 e dal 1° maggio 2021 al 30 giugno 2021 poiché dalla verifica contabile effettuata da un perito esterno è emerso che le indennità non erano dovute. Secondo la Cassa la cifra d’affari conseguita dalla ricorrente nei periodi litigiosi non permette di ottenere le prestazioni.
L’assicurata contesta la decisione su opposizione della Cassa, sostenendo che i versamenti ricevuti dai clienti devono essere suddivisi in maniera diversa rispetto a quanto effettuato dai revisori.
2.5. Va preliminarmente rammentato che nel periodo litigioso avevano diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro se, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, la loro attività lucrativa era limitata in modo considerevole, subivano una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 avevano conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020 nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571).
L’attività lucrativa era ritenuta limitata in modo considerevole se si era registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019 (art. 2 cpv. 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020 nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571).
L’art. 2 cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)
Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.
2.6. In concreto, nelle richieste di prestazioni (plico doc. 6) l’insorgente ha dichiarato di aver conseguito una cifra d’affari media, per il periodo 2015-2019, di fr. 2’650 ([fr. 30’000 + fr. 32’000 + fr. 30’000 + fr. 32’000 + fr. 35’000] : 60 mesi).
La ricorrente aveva indicato una cifra d’affari di fr. 1'050 nel mese di novembre 2020 e nel mese di gennaio 2021, di fr. 1'390 nel mese di marzo 2021, di fr. 1'450 nel mese di maggio 2021 e di fr. 1'700 nel mese di giugno 2021 (cfr. doc. 4).
Poiché tali importi erano inferiori ai limiti di cui al consid. 2.5, l’amministrazione ha riconosciuto all’insorgente le indennità giornaliere.
Nella relazione dei revisori indipendenti sulla verifica del controllo a campione presso i beneficiari dell’indennità perdita di guadagno Corona del 4 luglio 2022, figura che in applicazione dell’art. 15 cpv. 4 della Legge COVID-19 la direzione della Cassa ha incaricato la __________ di verificare la correttezza e la plausibilità dei valori dichiarati nel formulario di richiesta secondo le condizioni che danno diritto all’indennità perdita di guadagno Corona (doc. 4). La valutazione è stata effettuata conformemente al “Mandat pour l’exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d’allocations perte de gain Corona” emesso dall’UFAS nel giugno 2021 (doc. 4).
Dopo aver esaminato la documentazione messa loro a disposizione, i revisori hanno affermato:
" (…) Nell’ambito delle nostre verifiche, abbiamo riscontrato discrepanze tra perdita di cifra d’affari dichiarata dal beneficiario e i valori secondo le informazioni finanziarie che ci sono state fornite; dal ricalcolo della cifra d’affari in base al principio di competenza (per quanto riguarda gli abbonamenti di manutenzione) risulta che la perdita di cifra d’affari per i mesi di novembre 2020, gennaio, marzo e giugno 2021 è inferiore a quanto stabilito per ottenere il diritto all’indennità.
Conclusione sfavorevole
Sulla base della constatazione presentata al paragrafo “Motivazione per una constatazione sfavorevole”, i valori dichiarati nel formulario di richiesta ai sensi del << Mandat pour l’exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d’allocations perte de gain Corona>> emesso dall’UFAS non sono corretti risp. non sono plausibili.” (doc. 4)
Secondo il calcolo eseguito dai revisori la cifra d’affari media per gli anni dal 2015 al 2019 ammonta a fr. 2'502 ([fr. 18'700 + fr. 30'515 + fr. 31'930 + fr. 33'330 + fr. 35'629 + fr. 35'629] : 60 mesi).
Anche la cifra d’affari dei mesi litigiosi diverge da quella dichiarata dalla ricorrente.
Nel mese di novembre 2020 l’assicurata ha conseguito una cifra d’affari di fr. 1’300, superiore all’importo di fr. 1'126 che le avrebbe permesso di ottenere le prestazioni (riduzione almeno del 55% della cifra d’affari; cfr. consid. 2.5).
Nel mese di gennaio 2021 e di marzo 2021 di fr. 2'250, rispettivamente di fr. 1'950, superiore all’importo di fr. 1’501.20 (riduzione almeno del 40% della cifra d’affari; cfr. consid. 2.5).
Infine nel mese di maggio 2021 e nel mese di giugno 2021 la ricorrente ha avuto una cifra d’affari di fr. 1'890, rispettivamente di fr. 1'824, superiore al limite di fr. 1'751.40 (riduzione almeno del 30% della cifra d’affari; cfr. consid. 2.5).
Nel periodo in esame la ricorrente non ha pertanto diritto alle prestazioni, poiché la sua attività non è stata limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti adottati per combattere l’epidemia di COVID-19.
Ella sostiene tuttavia che l’ammontare della cifra d’affari calcolata dai revisori indipendenti non è corretta, poiché gli importi ricevuti devono essere suddivisi in maniera diversa rispetto al calcolo da loro effettuato.
La censura va respinta. I periti esterni hanno infatti correttamente applicato il principio di competenza, secondo il quale le spese e i ricavi sono imputati al periodo contabile in cui sono stati generati, così da determinarne il reale risultato (cfr. Manuale di contabilità e gestione finanziaria per i comuni ticinesi edito dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali, ultima modifica marzo 2022, pag. 10. Punto 2.1.2 “principi contabili e di presentazione dei conti”; cfr. anche art. 9 cpv. 4 lett. f della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, RL 600.100).
Il principio della competenza, come uno dei principi centrali della contabilità, ha lo scopo di assicurare che le entrate siano compensate dalle spese che sono state necessarie per generarle. Solo in questo modo i conti possono presentare un quadro economicamente corretto della situazione aziendale (cfr. https://blog.findea.ch/it-blog/ratei-e-risconti-attivi-e-passivi).
Non vi è pertanto alcun motivo per scostarsi dal calcolo effettuato dai revisori incaricati dalla Cassa di verificare la correttezza dei dati forniti dalla ricorrente con le richieste di indennità giornaliere per il coronavirus.
In queste condizioni è a giusta ragione che l’amministrazione, in presenza di un fatto nuovo (ossia l’ammontare diverso della cifra d’affari), ha proceduto alla revisione delle precedenti decisioni di attribuzione delle indennità per i periodi litigiosi ed ha richiesto la restituzione degli importi versati indebitamente all’assicurata.
Deve infatti essere restituita la prestazione che viene erogata in contrasto con la legge poiché occorre ristabilire l’ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134; cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.2.2.).
Va infine evidenziato che a questo stadio non è rilevante sapere se l'interessata fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione (cfr. STCA 42.2022.42 del 3 ottobre 2022, consid. 2.4). La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e).
L’insorgente deve di conseguenza restituire l’importo conseguito nel periodo in esame, pari a fr. 7'882.40.
2.7. La ricorrente chiede un incontro per spiegare come devono essere suddivisi i versamenti ricevuti.
Va qui rammentato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella presente evenienza l’insorgente ha chiesto di indire l’udienza per spiegare come devono essere suddivisi i versamenti ricevuti.
Ora, come visto in precedenza, la documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento.
Del resto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, la ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio (valutazione anticipata delle prove; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.2; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).
L’audizione dell’assicurata si rivela, pertanto, superflua.
2.8. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti