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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 7 ottobre 2022 emanata da |
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CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona) |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1 ha chiesto ed ottenuto dalla Cassa CO 1 le indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa del coronavirus, in favore del direttore, __________, nato nel 1978, per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021.
1.2. In seguito ad un controllo del 19 agosto 2022 effettuato da un perito esterno su mandato della Cassa, con 8 decisioni del 5 settembre 2022 (doc. A 2B.1-8), l’amministrazione ha chiesto la restituzione delle indennità giornaliere ritenute percepite in troppo dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021 e nel mese di agosto 2021.
1.3. Con decisione su opposizione del 7 ottobre 2022, l’amministrazione ha confermato l’obbligo di restituzione dell’importo di fr. 12'937.95 per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (doc. 1, pag. 4 punto e dispositivo). Per la Cassa, sebbene la società avesse indicato che il direttore della società aveva percepito un salario lordo di fr. 0, nei mesi litigiosi la stessa ha invece contabilizzato integralmente lo stipendio lordo da versare a __________, pari a fr. 4'800, su un conto passivo nel bilancio (conto giro salari). Le indennità pagate dalla Cassa e versate alla società sono state in seguito riversate all’assicurato in parziale pagamento del proprio stipendio. Il beneficiario risulta quindi creditore della quota rimanente tra l’importo contabilizzato e l’importo versato. L’amministrazione ha di conseguenza ricalcolato l’importo dell’indennità Corona.
L’amministrazione ha affermato:
" (…) Mediante l’impugnativa l’insorgente asserisce che i versamenti eccedenti le IPG Corona effettuati a favore del Signor __________ nel periodo oggetto della restituzione, sono relativi a periodi antecedenti il versamento di tali indennità. A tal proposito l’opponente ha prodotto una tabella “RI 1/__________ pagamenti stipendi dal 01.01.2018 al 31.12.2021”, le schede salario ed i relativi giustificativi bancari. L’opponente ha precisato inoltre che l’assicurato, in data 28 giugno 2022, ha sottoscritto la postergazione di tutti gli stipendi risultanti dal “conto transitori stipendi” in data 31 dicembre 2021.
6.
Per quanto qui d’interesse, si osserva che anche dalla tabella “RI 1/__________ pagamenti stipendi dal 01.01.2018 al 31.12.2021” risulta che il Signor __________ è creditore della quota risultante dalla differenza tra lo stipendio lordo, pari a CHF 4'800.-, e l’importo versato corrispondente alle IPG Corona a parziale pagamento dello stipendio, così come accertato dal perito. Inoltre, anche dalle buste paga relative al periodo in oggetto lo stipendio dovuto risulta essere quello intero, pari a CHF 4'327.30 al netto. Ne discende che, a prescindere dalla postergazione degli stipendi sottoscritta dall’assicurato, la quota derivante dalla differenza tra lo stipendio lordo contabilizzato, pari a CHF 4'800.00, e le IPG Corona percepite dall’assicurato a parziale pagamento dello stipendio deve essere computata al fine di stabilire l’effettiva perdita di guadagno.
(…).
1. L’opposizione è respinta.
§ Di conseguenza l’importo da restituire a titolo di indennità perdita di guadagno Corona indebitamente percepita dalla spettabile RI 1 nel periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021 è di CHF 12'937.95” (doc. 1)
1.4. RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento (doc. I). L’insorgente sostiene che i versamenti effettuati in favore di __________ al di fuori degli importi delle indennità giornaliere versate dalla Cassa sono relativi a stipendi antecedenti. Egli afferma inoltre che lo stipendio lordo indicato per 13 mensilità era pari a fr. 4'200, per un totale di fr. 4'550 mensili e che di conseguenza l’indennità giornaliera è pari a fr. 121.35 e non a fr. 104/100.80 come calcolato dalla Cassa. Il ricorrente chiede un riesame di tutte le indennità ed il ricalcolo delle stesse con lo stipendio lordo corretto inclusa la 13esima mensilità e di essere ascoltato in udienza, previo appuntamento.
1.5. Con risposta del 9 novembre 2022 la Cassa propone la reiezione del ricorso rinviando alla decisione su opposizione impugnata (doc. III).
1.6. Il 18 novembre 2022 è pervenuta al TCA ulteriore documentazione trasmessa dalla ricorrente, segnatamente copia di un’email del 17 novembre 2022 della società alla Cassa, tramite la quale sostiene che nel periodo in esame __________ non ha percepito alcun compenso oltre ai rimborsi spese documentati e allegati e che gli unici versamenti di stipendio ricevuti dal dipendente nel periodo litigioso sono stati gli importi delle IPG percepite dalla Cassa (doc. V).
1.7. Con osservazioni del 25 novembre 2022 l’amministrazione ha ribadito la richiesta di respingere il ricorso, affermando:
" (…) come ampliamente illustrato della decisione impugnata, nell’ambito del controllo esperito dal perito esterno il 19 agosto 2022 è emerso che, sebbene l’opponente per i mesi da dicembre 2020 a giugno 2021 avesse dichiarato per il Signor __________ un salario mensile pari a CHF 0.00 nei formulari di richiesta dell’IPG Corona, la società ha contabilizzato lo stipendio da versare per un importo di CHF 4'800.00 mensili su un conto passivo del bilancio (conto giro salari). Si precisa che tale importo corrisponde al reddito mensile soggetto ad AVS percepito nel 2019. Le indennità pagate dalla Cassa, e versate alla società, sono state in seguito versate al Signor __________. Egli risulta quindi creditore della differenza tra l’importo percepito (corrispondente all’IPG Corona corrisposta dalla Cassa) e l’importo contabilizzato (corrispondente al salario mensile soggetto ad AVS nel 2019). La Cassa ha quindi rettamente ricalcolato l’importo dell’IPG Corona sulla base della perdita di guadagno reale, riscontrata dalla documentazione contabile. Inoltre si osserva che anche i conteggi dei salari dei mesi in questione indicano lo stipendio intero, pari a CHF 4'800.00 lordi mensili. Il fatto che il signor __________ non avesse percepito l’intero importo e ma unicamente un rimborso spese non ha alcuna rilevanza, giacché dalla contabilità emerge che egli è creditore della differenza tra l’importo corrispondente all’IPG Corona versata dalla Cassa e l’importo contabilizzato sul conto giro salari, pari a CHF 4'800 mensili.” (doc. VII)
1.8. Il 1° dicembre 2022 l’insorgente ha preso posizione, rilevando che la fattispecie è stata oggetto di un problema puramente contabile. Gli stipendi sono stati registrati e contabilizzati per differenza tra le IPG percepite e quello che avrebbe dovuto ricevere realmente __________ (parte dei rimborsi auto a lui mai versati). La ricorrente afferma di non essere a conoscenza di una comunicazione della Confederazione che gli stessi andavano contabilizzati solo per la parte percepita dalla Cassa CO 1 (IPG versata) e che quindi la differenza che l’azienda si è presa a carico, andava dedotta e registrata in diminuzione dei costi. Infatti la stessa è stata accantonata nei passivi di bilancio solo per questa parte e dichiarata anche alla Cassa CO 1 dove sono stati versati i contributi e successivamente postergata per non gravare sulla situazione già precaria di un’azienda in crisi, poiché il mercato internazionale fatica a riprendere l’attività post pandemica. La società ribadisce che __________ ha già espresso la sua decisione di rinunciare definitivamente a tutta la parte di stipendi netti postergati per la fine del 2022, così da risanare in parte la situazione critica della società che, viste le difficoltà ancora oggi in essere stenta a riprendere la sua attività ordinaria. Con la chiusura d’esercizio 31.12.2022 verrà inserita una voce a conto economico che evidenzierà la rinuncia definitiva degli stipendi netti postergati al 31.12.2021 e che quindi, oltre a risanare la situazione economica, __________ non potrà più vantare il credito verso l’azienda.
In conclusione la ricorrente chiede di prendere atto che con la chiusura al 31 dicembre 2022 __________ rinuncerà alla parte postergata degli stipendi in passivo di bilancio, “di accettare la rinuncia di rimborso da parte della Cassa CO 1 per cui viene richiesto il rimborso per la differenza di stipendi tra l’IPG versata e quella accantonata” e di essere ascoltata in udienza, previo appuntamento.
1.9. Il 2 dicembre 2022 il TCA ha trasmesso lo scritto del 1° dicembre 2022 alla Cassa con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte in merito (doc. X).
1.10. Il 22 dicembre 2022 il Tribunale ha interpellato la Cassa, affermando:
" (…) con riferimento alla vertenza a margine, rileviamo quanto segue.
La decisione su opposizione impugnata ha come oggetto la richiesta di restituzione delle prestazioni percepite dalla società per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per un importo complessivo di fr. 12'937.95.
Al punto 4, pag. 4, la Cassa afferma che da un controllo esperito il 19 agosto 2022 da un perito esterno è emerso che l’IPG Corona è stata versata erroneamente. Infatti “sebbene l’opponente avesse dichiarato nei formulari di perdita di guadagno per il coronavirus che il Signor __________ (direttore della società) aveva percepito un salario lordo pari a CHF 0 nei mesi oggetto della richiesta, è emerso che durante i mesi da dicembre 2020 a giugno 2021 la società ha contabilizzato integralmente lo stipendio lordo da versare, pari a CHF 4'800, su un conto al passivo nel bilancio (conto giro salari). Le indennità pagate dalla Cassa e versate alla società sono state in seguito riversate all’assicurato a parziale pagamento del proprio stipendio. Il beneficiario risulta quindi creditore della quota rimanente tra l’importo contabilizzato e l’importo versato. Ragion per cui, in data 5 settembre 2022 la Cassa, dopo aver ricalcolato l’importo dell’IPG, ha emanato un ordine di restituzione nei confronti della società RI 1 di CHF 12'937.95 relativo all’IPG Corona indebitamente versata per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021”.
Ai fini del giudizio vi chiediamo di voler precisare, esaustivamente, quanto segue:
1. Per i mesi di febbraio e marzo 2021, apparentemente, non è stato effettuato nessun calcolo relativo alle eventuali indennità giornaliere in favore di __________.
a) Ciò è dovuto al fatto che in quei mesi, secondo la revisione del 19 agosto 2022, non vi sarebbe stata una diminuzione della cifra d’affari sufficiente per ottenere le prestazioni?
b) Nei mesi di febbraio 2021 e marzo 2021 in che percentuale la cifra d’affari della società è diminuita? Vi chiediamo di esporre i calcoli per esteso indicando in base a quali norme non sarebbe dato il diritto alle prestazioni.
2. Nelle decisioni formali del 5 settembre 2022 avete calcolato le indennità riconosciute alla società sulla base di importi giornalieri di fr. 104, rispettivamente fr. 100.80. Il ricorrente contesta queste cifre e sostiene che l’indennità giornaliera dovrebbe essere di fr. 121.35.
Vi chiediamo di esporre per esteso i calcoli delle indennità giornaliere, indicando come siete giunti a tali importi.
3. Con la decisione su opposizione impugnata avete chiesto la restituzione di complessivi fr. 12'937.95. Vi chiediamo di esporre per esteso tutto il calcolo che vi ha permesso di giungere a tale importo. (doc. XI)
1.11. Il 9 gennaio 2023 la Cassa ha affermato:
" (…) 1.a) Nei mesi di febbraio e marzo 2021 la società non ha avuto diritto all’IPG Corona in quanto non ha subito una limitazione considerevole della cifra d’affari, segnatamente del 40%.
1.b) Secondo l’art. 2 cpv. 3bis lit. a dell’Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno (stato 1° marzo 2021) i lavoratori indipendenti e le persone con una posizione analoga a quella di un datore di lavoro giusta l’art. 31 cpv. 3 lett. b e c LADI hanno diritto all’indennità se, tra le altre condizioni, “la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19”. Si ritiene che l’attività lucrativa ha subito una limitazione considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile del mese per cui si domanda l’IPG Corona rispetto alla cifra d’affari media mensile degli anni 2015-2019, pari almeno al 55% fino al 18 dicembre 2020, al 40% dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 ed al 30% dal 1° aprile 2021 (CIC marg. 1041.8-9).
Nella fattispecie in esame, la cifra mensile media riferita al periodo 2017-2019 è pari a CHF 28'788.00 (CHF 1'036'370.00 realizzati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 diviso per 36 mesi) che, se ridotta del 40%, corrisponde a CHF 17'272.80. La società in questione ha conseguito CHF 28'999.00 nel mese di febbraio 2021, nonché CHF 20'666.00 nel mese di marzo 2021. Tali importi sono superiori a CHF 17'272.80. Ne consegue che la ricorrente non ha subito una limitazione considerevole della cifra d’affari, bensì un incremento del 0.7% a febbraio e una riduzione unicamente del 28.2% a marzo 2021.
2. Per il 2019 RI 1 ha dichiarato per il Signor __________ un reddito soggetto a contributi di CHF 57'600.00. Pertanto, tenuto conto che nei formulari di richiesta IPG Corona la società ha dichiarato un salario pari a CHF 0.00 per il Signor __________ nei mesi in questione, l’indennità giornaliera versata è stata di CHF 128.00, così calcolata: (57'600 / 360) * 80%. Di conseguenza per dicembre 2020 è stato versato un importo di CHF 4'220.95, per i mesi di gennaio, marzo, maggio ed agosto 2021 un importo mensile di CHF 4'221.95 (128 * 31 giorni = 3'968 + contributi sociali), per febbraio 2021 CHF 3'831.40 (128 * 28 giorni = 3'584.00 + contributi sociali), mentre per aprile e giugno CHF 4'085.75 per ciascun mese (128*30 giorni = 3'840.00 + contributi sociali).
Dalla documentazione contabile è emerso che a dicembre 2020, gennaio, maggio ed agosto 2021 è stato versato mensilmente al Signor __________ un salario lordo di CHF 582, nonché un compenso in natura di CHF 250.00, per un importo complessivo di CHF 832.00 (cfr. doc. 4, relazione del revisore, p. 8). Pertanto, l’indennità giornaliera corretta è di CHF 104.00, derivante dal seguente calcolo: (57'600 – (832 *13 / 360) * 80%. L’importo mensile corretto per dicembre 2020 è pari a CHF 3'429.55 (104 * 31 giorni = 3'224.00 + contributi sociali), mentre per gennaio, maggio ed agosto 2021 a CHF 3'430.35 (104 *31 giorni = 3'224.00 + contributi sociali). Per quanto concerne febbraio e marzo 2021, dal controllo svolto dal perito, è emerso che la società non ha avuto diritto, non avendo subito alcuna limitazione considerevole della cifra d’affari.
Infine, per quanto concerne i mesi di aprile e giugno 2021 il Signor __________ ha percepito mensilmente un salario lordo pari a CHF 710.00 ed un compenso in natura di CHF 250.00, per un totale di CHF 960.00. Pertanto, l’indennità giornaliera corretta è di CHF 100.80, derivante dal seguente calcolo: (57'600 – (960*13) / 360) * 80%. L’importo corretto per aprile e giugno 2021 è quindi pari a CHF 3'217.55 per ciascun mese (100.80 * 30 giorni = 3'024.00 + contributi sociali).
3. Quanto chiesto in restituzione corrisponde pertanto a:
- Per dicembre 2020: CHF 791.40 (4'220.95 – 3'429.55);
- Per gennaio 2021: CHF 791.60 (4'221.95 – 3'430.35);
- Per febbraio 2021: CHF 3'813.40 (importo totale, data la cifra d’affari);
- Per marzo 2021: CHF 4'221.95 (importo totale, data la cifra d’affari);
- Per aprile 2021: CHF 868.20 (4'085.75 – 3'217.55);
- Per maggio 2021: CHF 791.60 (4'221.95 – 3'430.35);
- Per giugno 2021: CHF 868.20 (4'085.75 – 3'217.55);
- Per agosto 2021: CHF 791.60 (4'221.95 – 3'430.35);
Il tutto per un importo complessivo di CHF 12'937.95.” (doc. XII)
1.12. Con osservazioni del 18 gennaio 2023, l’insorgente ha affermato:
" (…)
1. a e b) in riferimento alla cifra d’affari media riferita al periodo 2017-2019, facciamo notare che l’attività dell’azienda è iniziata in aprile 2017 e quindi i mesi per il calcolo della media sono 33 e non 36, ne consegue una media mensile di cifra d’affari di CHF 31'405.15.
Utilizzando gli stessi parametri della cassa, otteniamo che la richiesta è stata inoltrata correttamente per tutti i mesi del 2021, infatti la stessa cassa ha versato in un primo momento sia febbraio, che marzo 2021 senza nessuna contestazione e poi ha contestato diversi mesi a seguire; ci chiediamo come mai dopo il controllo sono stati fatti i ricalcoli sulle medesime cifre indicate nel modulo di richiesta e precedentemente accettate; alleghiamo lo specchietto con la media considerata sull’annualizzazione della cifra d’affari, si presume che la perdita venga calcolata sulla totalità e non considerata mensilmente, in quanto è presumibile che l’oscillazione di fatturazione può influire notevolmente su determinati mesi in maniera positiva ed, in altri in maniera negativa, contabilmente infatti i paragoni vengono considerati con periodi di riferimento ben precisi e se la media viene fatta annualmente, ne consegue che il riparto di riferimento deve essere annualizzato per poter essere corretto.
2. Dal controllo è emerso che lo stipendio del Signor __________ è stato contabilizzato integralmente e ci chiediamo la motivazione di questa contestazione, in quanto l’azienda poteva assumersi il costo per la differenza del salario registrato e considerando che non siamo a conoscenza di una circolare, o comunicazione dove la registrazione non andava contabilizzata, attendiamo di avere delucidazioni in merito sul perché viene contestata. Consideriamo e ribadiamo ancora una volta, che la parte contabilizzata nel conto passivi di bilancio non stata mai versata al Signor __________, lo stesso (come già comunicato nella precedente lettera), ha espresso la volontà di rinunciare totalmente al versamento di questo importo; infatti, nella chiusura 2022, la Cassa CO 1 (visto che casualmente il 24 marzo 2023 ci sarà un controllo da parte loro), potrà verificare tale operazione lei stessa e quindi, oltre a non aver ricevuto le indennità per i mesi in cui è stata fatta richiesta e respinta dalla cassa, il Signor __________ perderà definitivamente il diritto di ricevere la parte che l’azienda si era presa a carico e che sarebbe stata versata solo ed esclusivamente in caso di ritorno all’attività antecedente il COVID.
3. In merito alla richiesta di restituzione di complessivi CHF 12'937.95, ribadiamo che nostro avviso vanno considerati il nostro calcolo esposto precedentemente per l’indennità giornaliera pari a CHF 121.35, come anche il dettaglio della media della cifra d’affari (cfr. tabella allegata).” (doc. XIV)
In conclusione la ricorrente chiede di prendere atto che con la chiusura al 31.12.2022 __________ rinuncerà alla parte postergata degli stipendi in passivo al bilancio, di non restituire le indennità pari a fr. 12'937.95 e di essere ascoltata in udienza, previo appuntamento.
1.13. La Cassa ha preso posizione il 27 gennaio 2023, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XVI).
1.14. Il 6 febbraio 2023 la ricorrente si è riconfermato nelle sue argomentazioni, chiedendo di indire un incontro durante il quale si possano dibattere le differenti posizioni sulla base dei documenti contabili (doc. XVIII). Lo scritto è stato trasmesso alla Cassa il 7 febbraio 2023 per conoscenza (doc. XIX).
considerato in diritto
2.1. Secondo l’art. 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, abrogata con effetto dal 1° gennaio 2023, ma applicabile al caso di specie (cfr. DTF 148 V 162, consid. 3.2.1. - 3.2.2), le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità, sempreché altre disposizioni della medesima ordinanza non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.
Ai sensi dell’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b; cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324, consid. 3.3).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).
L’amministrazione non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).
In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).
2.2. In concreto, la Cassa, dopo aver accolto le richieste di versamento di indennità giornaliere Corona in favore di __________, ha chiesto la restituzione di parte delle prestazioni versate dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021 alla società ricorrente poiché dalla verifica contabile effettuata da un perito esterno sarebbe emerso che le indennità non erano dovute.
L’insorgente contesta la decisione della Cassa, sostenendo che si tratta di stipendi relativi a periodi antecedenti. Egli afferma inoltre che lo stipendio lordo indicato per 13 mensilità era pari a fr. 4'200, per un totale di fr. 4'550 mensili e che di conseguenza l’indennità giornaliera è pari a fr. 121.35 e non a fr. 104/100.80 come calcolato dalla Cassa. Inoltre __________ avrebbe rinunciato a tali stipendi.
2.3. Va innanzitutto rammentato che nel periodo litigioso avevano diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro se, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, la loro attività lucrativa era limitata in modo considerevole, subivano una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 avevano conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10’000 franchi (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020 nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571).
L’attività lucrativa era ritenuta limitata in modo considerevole se si era registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019 (art. 2 cpv. 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020 nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571).
L’art. 2 cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)
Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.
2.4. Preliminarmente va rammentato che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
In concreto, oggetto della decisione su opposizione impugnata è unicamente il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
Infatti, a pag. 4 punto 4 l’amministrazione afferma che per “il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 la Cassa ha versato al signor __________ l’IPG Corona a causa dei provvedimenti presi dalle autorità cantonali e federali (…)” ed evidenzia che “[…] in data 5 settembre 2022 la Cassa, dopo aver ricalcolato l’importo dell’IPG, ha emanato un ordine di restituzione nei confronti della società RI 1 di CHF 12'937.95 relativo all’IPG Corona indebitamente versata dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021” (sottolineatura del redattore).
Inoltre nel dispositivo figura che “Di conseguenza l’importo da restituire a titolo di indennità giornaliera perdita di guadagno Corona indebitamente percepita dalla spettabile RI 1 nel periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021 è di CHF 12'937.95” (sottolineatura del redattore).
Ne segue che l’indennità che la Cassa ritiene essere stata versata in troppo nel mese di agosto 2021 (fr. 791.60, cfr. doc. XII), va dedotta dall’importo chiesto in restituzione poiché non oggetto della decisione su opposizione impugnata.
2.5. In secondo luogo va evidenziato che per i mesi di febbraio 2021 e di marzo 2021 l’indennità erogata va restituita già solo per il motivo che la riduzione della cifra d’affari mensile non è stata pari almeno al 40% rispetto alla cifra d’affari media mensile degli anni 2017-2019 (cfr. art. 2 cpv. 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore in febbraio e marzo 2021 [su questo aspetto cfr. DTF 148 V 162, consid. 3.2.1. - 3.2.2] e marg. 1041.8-9 CIC).
In concreto, la cifra d’affari media mensile calcolata dalla Cassa per il periodo dal 2017 al 2019, ammonta a fr. 28'788 (fr. 1'036'370 : 36), che ridotta del 40% raggiunge fr. 17'272.80.
La società ha conseguito una cifra d’affari di fr. 28'999 nel febbraio 2021 e di fr. 20'666 nel marzo 2021 (cfr. richieste di prestazioni, plico doc. 6), ossia superiore all’importo di fr. 17'272.80.
Neppure prendendo in considerazione la cifra d’affari media indicata dalla ricorrente e calcolata su 33 mesi in luogo di 36 (doc. XIV), la società avrebbe diritto alle indennità.
Infatti, riducendo del 40% l’importo di fr. 31'405.15 (fr. 1'036'370 : 33), si ottiene un ammontare di fr. 18'843.10, comunque inferiore alla cifra d’affari di fr. 28'999 del febbraio 2021 e di fr. 20'666 del marzo 2021.
Da rilevare inoltre che, contrariamente a quanto sostiene l’insorgente (cfr. doc. XIV), determinante è la cifra d’affari mensile (cfr. art. 2 cpv. 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore in febbraio e marzo 2021 [cfr. DTF 148 V 162, consid. 3.2.1. - 3.2.2] e CIC marg. 1041.8-9) e non quella calcolata su più mesi, come proposto con le osservazioni del 18 gennaio 2023 (doc. XIV/C).
Le indennità versate nel febbraio 2021 e nel marzo 2021, pari a fr. 3'813.40, rispettivamente a fr. 4'221.95, devono di conseguenza in ogni caso essere integralmente restituite.
2.6. Resta da esaminare se l’insorgente deve restituire gli importi che secondo la Cassa sono stati versati in troppo nei mesi di dicembre 2020 (fr. 791.40), gennaio 2021 (fr. 791.60), aprile 2021 (fr. 868.20), maggio 2021 (fr. 791.60) e giugno 2021 (fr. 868.20).
2.7. In concreto, nella relazione del revisore sulla verifica a campione presso i beneficiari dell’indennità perdita di guadagno Corona del 19 agosto 2022, figura che in applicazione dell’art. 15 cpv. 4 della Legge COVID-19 la direzione della Cassa ha incaricato la __________ di verificare la correttezza e la plausibilità dei valori dichiarati nel formulario di richiesta secondo le condizioni che danno diritto all’indennità perdita di guadagno Corona (IPG Corona; doc. 4). La valutazione è stata effettuata conformemente al “Mandat pour l’exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d’allocations perte de gain Corona” emesso dall’UFAS nel giugno 2021 (doc. 4).
Dopo aver esaminato la documentazione messagli a disposizione, i revisori hanno concluso, affermando:
" (…) Nell’ambito della verifica della perdita di reddito, abbiamo constatato che durante i mesi da dicembre 2020 a giugno 2021 la società ha contabilizzato lo stipendio da versare (sulla base di uno stipendio lordo di CHF 4'800) su un conto al passivo del bilancio (conto giro salari).
Le indennità pagate dalla Cassa, e versate alla società, sono state in seguito riversate al beneficiario a parziale pagamento del proprio stipendio.
Il beneficiario risulta quindi creditore della quota rimanente tra l’importo contabilizzato e l’importo versato (quote al lordo) che è stata inserita nella tabella allegata – relativa alla perdita di salario – (parte B) quale “Pagamento salario (lordo) differenziale con IPG-Corona versato fino al momento della nostra verifica”. Il beneficiario nella sua dichiarazione aveva indicato un salario percepito lordo di 0 (zero) – ne consegue che la Cassa dovrà procedere ad un ricalcolo delle IPG-Corona sulla base degli elementi riscontrati.
Conclusione
Sulla base della constatazione presentata al paragrafo “Motivazione per una constatazione sfavorevole”, i valori dichiarati nel formulario di richiesta ai sensi del << Mandat pour l’exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d’allocations perte de gain Corona>> emesso dall’UFAS non sono corretti risp. non sono plausibili” (doc. 4)
2.8. Le conclusioni dei revisori vanno confermate, giacché i documenti prodotti dalla ricorrente nelle more amministrative ed in sede di ricorso non modificano l’esito della procedura.
Emerge infatti con chiarezza che la società, malgrado nella richiesta di prestazioni avesse indicato, in favore di __________, un salario mensile pari a fr. 0, nei mesi da dicembre 2020 a giugno 2021 ha contabilizzato lo stipendio di fr. 4'800 lordi al mese su un conto passivo del bilancio, e meglio sul conto giro salari.
Le indennità pagate dall’amministrazione alla ricorrente, sono state versate a __________, il quale è creditore della società della differenza tra l’importo percepito (pari all’indennità giornaliera Corona versata dalla Cassa) e l’importo contabilizzato (pari al salario mensile lordo del 2019; cfr. anche la tabella “Compensi secondo documenti contabili […]”, doc. 4, pag. 8).
Dalla tabella “RI 1/__________ pagamenti stipendi dal 01.01.2018 al 31.12.2021” (doc. A 1.1/1.2), prodotta sia nelle more amministrative che in sede processuale, non si può trarre una conclusione differente.
Del resto anche nei conteggi dei salari dei mesi litigiosi figura il salario intero, ossia fr. 4'800 lordi mensili, composti di fr. 4'200 di salario mensile, fr. 350 di tredicesima e fr. 250 di rimborso parte vettura privata (doc. da A2.1 a A2.7).
Di nessun aiuto è la circostanza sollevata dalla società secondo cui in quel periodo __________ ha conseguito solo rimborsi spese (cfr. allegati doc. V) e non l’intero salario, poiché determinante è che dalla contabilità risulta che egli è creditore della differenza tra l’importo corrispondente all’indennità Corona versata dalla Cassa e l’importo contabilizzato nel conto giro salari, pari a fr. 4'800 lordi mensili (cfr. la tabella “Compensi secondo documenti contabili […]”, doc. 4, pag. 8: “pagamento salario lordo” e “compenso in natura”).
Neppure la postergazione degli stipendi, rispettivamente la sua rinuncia al fine di evitare un sovra indebitamento dell’azienda, modifica l’esito della procedura.
Con sentenza 9C_356/2021 del 10 maggio 2022 pubblicata in DTF 148 V 265 il Tribunale federale ha stabilito che il diritto all'indennità di perdita di guadagno per coronavirus delle persone assicurate che occupano una posizione simile a quella di un datore di lavoro è sussidiario alla continuazione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro (consid. 5.3.5). Per una persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro è determinante se lei stessa ha avuto una perdita di salario (“Die Auslegung von Art. 2 Abs. 3bis und 3ter Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall ergibt, dass das Erfordernis des Erwerbs- resp. Lohnausfalls nicht bereits mit der bei der Arbeitgeberin eingetretenen Umsatzeinbusse erfüllt ist. Bei einer versicherten Person in arbeitgeberähnlicher Stellung ist vielmehr entscheidend, ob sie selbst einen Lohnausfall erlitten hat. Mit anderen Worten ausgedrückt: Ihr Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz ist subsidiär zur Lohnfortzahlung durch die Arbeitgeberin. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der - hier ohnehin nicht massgeblichen (vgl. vorangehende E. 1.2.1) - Rechtslage, wie sie auf den 17. September 2020 in Kraft getreten ist (vgl. dazu Urteil 9C_448/2021 vom heutigen Tag E. 4.2”; cfr. anche STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 3.3 e STF 9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 3,1: “Diesbezüglich hat das kantonale Gericht - unbestritten und verbindlich (vgl. vorangehende E. 2) - festgestellt, die Gesellschafter hätten während des ganzen Jahres 2020 Monatslöhne von jeweils Fr. 5'000.- bezogen. Jedoch hätten sie wegen corona-bedingter Umsatzeinbussen in die Substanz des Unternehmens eingreifen müssen, um die Löhne auszahlen zu können. Weiter hat es erwogen, dass diesem Umstand mit Blick auf das Erfordernis eines Lohnausfalls keine entscheidende Bedeutung zukomme. Die Versicherten hätten durch das Aufkommen der Corona-Pandemie keine Lohneinbusse erlitten. Folglich hat es den jeweiligen Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz verneint”).
Non è infatti scopo delle indennità per il coronavirus sopperire ad eventuali difficoltà economiche della società.
In concreto, nel periodo litigioso, __________, era creditore della ricorrente della differenza tra l’importo percepito (pari all’indennità giornaliera Corona versata dalla Cassa) e l’importo contabilizzato (pari al salario mensile lordo del 2019).
L’insorgente deve pertanto restituire l’importo indebitamente ricevuto.
Resta da esaminare l’ammontare da restituire.
2.9. Dalla relazione del revisore emerge che __________ nel 2019 ha percepito uno stipendio lordo di fr. 57'600 (doc. 4, pag. 7 “rilevamento della perdita di reddito o di salario rispetto al reddito del 2019”).
La Cassa, sulla base del citato salario, aveva calcolato un’indennità giornaliera pari a fr. 128 al giorno (57'600 : 360 X 80 : 100), ossia fr. 3'968 (128 X 31) nei mesi con 31 giorni e fr. 3'840 nei mesi con 30 giorni (128 X 30), a cui ha aggiunto i contributi sociali.
L’amministrazione ha complessivamente pagato fr. 4'220.95 nel mese di dicembre 2020, fr. 4'221.95 nei mesi di gennaio e giugno 2021 e fr. 4'085.75 nei mesi di aprile e giugno 2021.
Accertato che a __________, come emerso dal citato controllo contabile, è stato versato un importo di fr. 832 (fr. 582 di salario lordo e fr. 250 di compensi in natura) nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e maggio 2021 e di fr. 960 (710 di salario lordo e fr. 250 di compensi in natura) nei mesi di aprile e giugno 2021 (doc. 4, pag. 8 “compensi secondo documenti contabili […]”), la Cassa ha ricalcolato le prestazioni, come segue:
- [57'600 – (832 X 13)] : 360 X 80 : 100 = 103.96, arrotondati a fr. 104;
rispettivamente:
- [57'600 – (960 X 13)] : 360 X 80 : 100 = 100.26, arrotondati a fr. 100.30 (e non 100.80 come indicato dalla Cassa).
Infatti, poiché scopo delle indennità giornaliere Corona è di compensare la perdita salariale in seguito alle misure adottate dalle autorità federali e cantonali per combattere la pandemia, le prestazioni devono essere calcolate in base alla concreta perdita salariale. Di conseguenza se la ricorrente ha versato una parte del salario a __________, questa va computata nella determinazione dell’indennità dovuta.
Ne segue che nel mese di dicembre 2020 l’importo dovuto ammonta a fr. 3'419.55 (104 X 31 = 3'224 + contributi sociali), nel mese di gennaio 2021 e maggio 2021 a fr. 3'430.35 (104 X 31 giorni = 3'224 + contributi sociali [3’224 : 100 X 106.4] {5.3% di contributi AVS/AI + 1.1% di contributi AD}), come calcolato dall’amministrazione.
Nei mesi di aprile e giugno 2021 la Cassa ha fissato le indennità mensili in fr. 3'217.55 (100.80 X 30 giorni = 3'024 + contributi sociali [3’224 : 100 X 106.4] {5.3% di contributi AVS/AI + 1.1% di contributi AD}).
In realtà, come visto, l’indennità giornaliera ammonta a fr. 100.30 al giorno (e non a fr. 100.80), ossia fr. 3'009 al mese (30 X 100.30), a cui occorre aggiungere i contributi sociali (3’009 : 100 X 106.40), per un importo dovuto pari a fr. 3'201.60.
In queste condizioni, oltre agli importi di fr. 3'813.40 del mese di febbraio 2021 e di fr. 4'221.95 del mese di marzo 2021 da restituire integralmente, l’insorgente deve versare alla Cassa la differenza tra quanto percepito in troppo nei mesi litigiosi e quanto di diritto, ossia:
- Dicembre 2020: fr. 791.40 (4'220.95 – 3'429.55);
- Gennaio 2021: fr. 791.60 (4'221.95 – 3'430.35);
- Aprile 2021: fr. 884.15 (4'085.75 – 3'201.60);
- Maggio 2021: fr. 791.60 (4'221.95 – 3'430.35);
- Giugno 2021: fr. 884.15 (4'085.75 – 3'201.60).
2.10. Alla luce di quanto sopra esposto, è a giusta ragione che l’amministrazione, in presenza di un fatto nuovo non conosciuto in precedenza (contabilizzazione dello stipendio sul conto giro salari), rispettivamente in presenza di un errore manifesto (nuovo calcolo della cifra d’affari), ha proceduto alla revisione, rispettivamente al riesame (considerato che la correzione ha un’importanza rilevante) delle precedenti decisioni di attribuzione delle indennità per i periodi litigiosi ed ha richiesto la restituzione degli importi versati indebitamente all’assicurata.
Deve infatti essere restituita la prestazione che viene erogata in contrasto con la legge poiché occorre ristabilire l’ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134; cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.2.2.).
Ne segue che complessivamente l’insorgente deve restituire fr. 12'178.25 (3'813.40 + 4’221.95 + 791.40 + 791.60 + 884.15 + 791.60 + 884.15), in luogo dei fr. 12'937.95 (comprensivi dei fr. 791.60 del mese di agosto 2021 non oggetto della decisione impugnata [cfr. consid. 2.4]) richiesti.
2.11. In queste condizioni il ricorso va parzialmente accolto e la decisione su opposizione impugnata modificata nel senso che l’importo da restituire per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ammonta a fr. 12'178.25. Per il resto il ricorso è respinto.
2.12. La ricorrente chiede di essere ascoltata in udienza, previo appuntamento, rispettivamente di indire un incontro durante il quale si possano dibattere le differenti posizioni sulla base dei documenti contabili (doc. XVIII).
Va qui rammentato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella presente evenienza l’insorgente ha chiesto di essere ascoltata in udienza, previo appuntamento, rispettivamente di indire un incontro durante il quale si possano dibattere le differenti posizioni sulla base dei documenti contabili.
Ora, come visto in precedenza, la documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento.
Del resto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost., la ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio (valutazione anticipata delle prove; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.2; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).
L’audizione della ricorrente si rivela, pertanto, superflua.
2.13. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che l’importo da restituire per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 giugno 2021 ammonta a fr. 12'178.25. Per il resto il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti