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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2022 di
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RI 1 |
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contro |
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la decisione su opposizione del 2 dicembre 2021 emanata da |
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CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona) |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1989, ha iniziato l’attività di tassista indipendente il __________ 2019, indicando un reddito presumibile di fr. 16'000.
1.2. Nel corso del primo semestre 2020 l’assicurato ha trasmesso alla Cassa CO 1 le richieste di indennità giornaliere per il coronavirus per i giorni durante i quali non ha potuto lavorare dal 17 marzo 2020. L’amministrazione ha fissato le prestazioni sulla scorta del reddito di fr. 16'000 in base al quale sono stati fatturati gli acconti dei contributi sociali per il 2019, pari ad un’indennità giornaliera di fr. 36 al giorno (cfr. doc. 1, pag. 4, punto 6).
1.3. Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020 RI 1 ha chiamato più volte la Cassa per informarsi circa l’eventuale ricalcolo delle indennità sulla base di quanto effettivamente conseguito nel 2019. Dopo essere stato informato che l’indennità sarebbe stata ricalcolata solo in caso di presentazione della tassazione 2019 entro il 16 settembre 2020, l’interessato, dal 3 settembre 2020, ha preso contatto con l’Ufficio di tassazione competente, chiedendo l’emissione della sua tassazione entro tale data. Dopo numerosi solleciti e dopo essersi recato di persona presso l’autorità fiscale, il 26 ottobre 2020 ha ricevuto la tassazione fiscale 2019 datata 21 ottobre 2020 e facente stato di un reddito da attività indipendente di fr. 42'000.
1.4. In seguito alla richiesta di nuovo calcolo delle indennità giornaliere sulla base della tassazione 2019, la Cassa di compensazione, con decisione formale del 12 maggio 2021, confermata dalla decisione su opposizione del 2 dicembre 2021, ha respinto la domanda. L’amministrazione ha affermato:
" (…)
7.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’opponente avrebbe potuto chiedere un nuovo calcolo dell’indennità, soltanto se gli fosse stata notificata una decisione di tassazione fiscale più recente entro il 16 settembre 2020 e se avesse provveduto a richiederlo entro tale data.
Nella fattispecie la decisione di tassazione fiscale per l’anno 2019 è stata emessa in data 21 ottobre 2020, impedendo all’opponente di chiedere una qualsivoglia modifica della sua indennità.
Contrariamente a quanto egli sembra ritenere, a porre come data limite quella del 16 settembre 2020 non è soltanto la CIC, ordinanza amministrativa di cui in effetti si può controllare il rispetto del diritto superiore. Questa data è infatti già prevista dall’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
Quanto al rispetto del diritto superiore da parte dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, si sottolinea che, attraverso queste disposizioni, si sono potute versare, durante un periodo limitato, delle prestazioni anche a persone le quali, normalmente, secondo il regime ordinario, non ne avrebbero avuto diritto. In tale situazione eccezionale che deroga al regime ordinario, si giustifica di porre un limite temporale chiaro alla possibilità di chiedere un nuovo calcolo dell’indennità, tanto più che si è trattato di una soluzione molto limitata nel tempo. Infatti, già il 17 settembre 2020, con l’entrata in vigore della Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020, è stato abrogato l’art. 5 cpv. 2 2a frase dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, che prevedeva la data limite qui in discussione, ed è stato introdotto l’art. 5 cpv. 2ter, che alla 2a frase prevedeva che “dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente”. Il 1° luglio 2021 è poi stato abrogato anche l’art. 5 cpv. 2ter 2a frase e introdotto il cpv. 2ter0, che prevede che “se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019”. Non si rileva quindi alcuna disparità di trattamento.
Per quanto riguarda infine l’asserita violazione dell’art. 53 LPGA, secondo l’art. 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno “le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità ai sensi della presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano espressamente una deroga alla LPGA”. Prevedendo l’art. 5 cpv. 2 2a frase dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno una deroga alla LPGA, l’art. 53 LPGA non è applicabile.
8.
Per le prestazioni relative al periodo dal 17 settembre 2020, avendo l’opponente già ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020, secondo l’art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno e la marg. 1056 CIC continua ad applicarsi quale base di calcolo il reddito in base al quale sono stati fatturati gli acconti dei contributi sociali per il 2019.” (doc. 1)
1.5. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). A titolo preliminare richiama l’incarto dalla Cassa di compensazione e chiede di autorizzarlo a completare il ricorso. In via principale domanda di annullare la decisione su opposizione impugnata, e quella del 12 maggio 2021, e di rinviare gli atti alla Cassa per calcolare le indennità in base alla tassazione 2019. Riassunti i fatti, il ricorrente fa valere una violazione dell’art. 190 Cost. fed. (gerarchia delle norme), dell’art. 8 cpv. 1 Cost fed. (parità di trattamento), dell’art. 9 Cost. fed. (arbitrio) e dell’art. 53 LPGA.
1.6. Con risposta del 15 febbraio 2022, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.7. In data 28 febbraio 2022 il ricorrente ha affermato di non avere ulteriori prove da trasmettere al Tribunale (doc. V), mentre il 6 ottobre 2022 ha segnalato al TCA due recenti sentenze del Tribunale del Canton Ginevra, oltre alle numerose sentenze del Canton Vaud sul medesimo tema (doc. VII)
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il TCA ha informalmente sospeso l’esame della causa in attesa dell’esito di un ricorso del 16 dicembre 2021 contro la STCA 42.2021.54 del 15 novembre 2021 (inc. 9C_663/2021), che verte sul medesimo argomento (possibilità di chiedere il ricalcolo delle indennità giornaliere Corona nel caso di emissione della tassazione 2019 dopo il 16 settembre 2020).
Il 7 dicembre 2022 è pervenuta al TCA la STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, con la quale il Tribunale federale ha in sostanza stabilito che l’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore del 6 luglio 2020 è conforme alla Costituzione. Per contro, l’art. 5 cpv. 2bis e 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore dell’8 ottobre 2020 nella misura in cui esclude la possibilità di ricalcolare l’indennità giornaliera per il periodo posteriore al 16 settembre 2020 per chi era già a beneficio di prestazioni, è contrario al principio dell’uguaglianza giuridica poiché non può avvalersi della clausola d’urgenza e non può essere applicato (consid. 11.4).
nel merito
2.2. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).
Per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 il diritto alle indennità di perdita di guadagno è disciplinato dall’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nella sua versione del 6 luglio 2020 (DTF 148 V 162, consid. 3.2; STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 6.1.1).
Ai sensi dell’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore del 6 luglio 2020, i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 3 hanno diritto all’indennità se subiscono una perdita di guadagno a causa dei provvedimenti del Consiglio federale per combattere il coronavirus e il loro reddito determinante per il calcolo dei contributi dovuti secondo la LAVS per il 2019 è compreso tra 10 000 e 90 000 franchi; al calcolo del reddito determinante per il 2019 si applica per analogia l’articolo 5 capoverso 2 secondo periodo. La condizione di cui al capoverso 1bis lettera c (nota del redattore: “sono assicurate obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)”) si applica anche a questi lavoratori indipendenti.
Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato una nuova regolamentazione che ha sostituito quella precedentemente in vigore (cfr. anche STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 6.1.1)
Secondo l’art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno così modificato, hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività.
Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).
Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha deciso di prorogare la durata di validità dell’articolo 15 della legge COVID-19 fino al 31 dicembre 2022. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha prorogato la durata di validità dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).
Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)
Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):
" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate../p>
Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.
L’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno ha subito un importante cambiamento con effetto dal 17 febbraio 2022: sono stati abrogati i capoversi 1-3 e 6-8, mentre il cpv. 3bis è stato modificato nel senso che hanno diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti ai sensi dell’articolo 12 LPGA e le persone di cui all’articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) attivi nel settore delle manifestazioni se sono obbligatoriamente assicurati ai sensi della LAVS (lett. a); se la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 (lett. abis), se subiscono una perdita di guadagno o salariale (lett. b) e se nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell’attività.
2.3. Relativamente alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, l’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 5 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 17 marzo 2020, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1).
Per il cpv. 2, all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno. Dopo la fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data (nuovo testo giusta il n. I dell’Ordinanza del 19 giugno 2020, in vigore dal 17 marzo 2020).
L’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3).
In seguito ad un’ulteriore modifica dal 17 settembre 2020 la seconda frase dell’art. 5 cpv. 2 ed il cpv. 4 sono stati abrogati e sono entrati in vigore i cpv. 2bis e 2ter, del seguente tenore (RU 2020 3705):
" 2bis Agli aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2 o capoverso 3 che hanno già percepito un’indennità in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020, si applica la medesima base di calcolo.
2ter Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2 o capoverso 3, è determinante il reddito soggetto all’AVS nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”
A questo proposito nel commento all’entrata in vigore dell’art. 5 cpv. 2bis dell’ordinanza COVID-19 dal 17 settembre 2020, figura che “nel caso delle persone che avevano già diritto a un’indennità in virtù dell’ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020, si applica la base di calcolo utilizzata per quella indennità. I calcoli vengono effettuati sulla base del 2019, poiché, contrariamente al 2020, in questo anno non si sentivano ancora le ripercussioni del coronavirus e il risultato dovrebbe quindi essere migliore. Gli aventi diritto hanno la possibilità di far correggere l’importo dell’indennità, se ricevono la decisione di tassazione fiscale prima del 16 settembre 2020. Le richieste di nuovo calcolo inoltrate entro quella data saranno prese in considerazione, mentre è escluso un nuovo calcolo dell’indennità sulla base di una decisione di tassazione fiscale inviata dopo il 16 settembre 2020” (cfr. www.bsv.admin.ch).
Circa il cpv. 2ter, figura che “nel caso delle persone che non avevano diritto a un’indennità in virtù dell’ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020, il calcolo dell’indennità si basa sul reddito dell’attività lucrativa accertato dalla cassa di compensazione AVS su cui si è fondata la decisione definitiva di fissazione dei contributi per il 2019 o, se questa non è ancora stata emanata, la fissazione dei contributi d’acconto per il 2019. È escluso un nuovo calcolo sulla base di una decisione di tassazione fiscale più recente”.
Il 7 ottobre 2020 il Consiglio federale ha adottato l’Ordinanza sul rimando delle ordinanze COVID-19 alla legge COVID-19, in vigore dall’8 ottobre 2020, la quale prevede al punto 7 l’inserimento in ingresso dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020 la frase “visto l’articolo 15 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020” (cfr. RU 2020 3971 e 3973).
Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.
Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.
Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.
A questo proposito, nel commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.
L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’indennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.
Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).
Secondo l’art. 8 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).
2.4. Chiamato a pronunciarsi nel merito di un ricorso inoltrato da un’assicurata che chiedeva che le indennità giornaliere per il coronavirus fossero ricalcolate in base ai dati evinti dalla tassazione 2019 emessa dopo il 16 settembre 2020, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022).
La vicenda è stata così riassunta nel Comunicato stampa del 13 dicembre 2022 del Tribunale federale:
" In agosto 2020 una donna, di professione musicista e insegnante, ha presentato richiesta per l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. La Cassa di compensazione del Canton Ticino ha fissato a 35 franchi l’indennità giornaliera per il periodo dal 17 marzo 2020 alla fine di ottobre 2020, basando il proprio calcolo sulla decisione definitiva di tassazione fiscale dell’interessata per l’anno 2018. A gennaio 2021 quest’ultima ha inviato alla cassa di compensazione la tassazione fiscale definitiva per il 2019, dalla quale risultava che il suo reddito imponibile era significativamente più alto rispetto a quello del 2018. L’interessata ha quindi chiesto di ricalcolare l’indennità giornaliera. La Cassa di compensazione ha respinto tale richiesta e il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino ha confermato questa decisione.
Il Tribunale federale accoglie parzialmente il ricorso interposto dall’interessata; le indennità giornaliere dovranno essere ricalcolate per il periodo che decorre dal 17 settembre 2020. Occorre infatti operare una distinzione tra il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 e quello dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021. L’”Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno” applicabile durante il primo di questi due periodi prevedeva che, dopo essere stata fissata, l’indennità poteva essere ricalcolata solo se l’avente diritto avesse ricevuto una tassazione fiscale più recente entro il 16 settembre 2020 e avesse richiesto il nuovo calcolo entro tale data. Secondo le versioni della suddetta ordinanza applicabili al periodo successivo (dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021), dopo essere stata fissata, l’indennità non può essere ricalcolata in virtù di una base di calcolo più recente. Per quanto riguarda il periodo fino al 16 settembre 2020, la soluzione adottata non è criticabile. L’ordinanza litigiosa si basava sul diritto di necessità (articolo 185 della Costituzione federale) e il Consiglio federale aveva un ampio margine di manovra vista l’urgenza della situazione; il governo ha dovuto intervenire rapidamente adottando regole semplici. Il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 va invece valutato in modo diverso. La situazione d’urgenza non era più data come in precedenza. Nel ponderare gli interessi in gioco, la tutela dei diritti costituzionali assume pertanto un peso maggiore. Va sottolineato in particolare che le persone interessate non avevano alcuna influenza sul momento del trattamento delle loro dichiarazioni d’imposta. Di conseguenza, la soluzione adottata per il periodo posteriore al 17 settembre 2020 viola il principio della parità di trattamento.”
Nella citata STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022 il Tribunale federale ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
9.
L'ordinanza COVID-19, nel suo tenore in vigore fino al 16 settembre 2020, costituisce un atto normativo che il Consiglio federale ha adottato all'inizio della pandemia di coronavirus fondandosi sull'art. 185 cpv. 3 Cost. Si tratta di un'ordinanza di sostituzione indipendente da una legge parlamentare. Il Tribunale federale può rivederne la costituzionalità a titolo pregiudiziale e non applicarla se viola i diritti fondamentali (DTF 147 V 423 consid. 3.3; DTF 147 l 333 consid. 1.5 con riferimenti). L'ordinanza COVID-19 nel suo tenore in vigore a partire dal 17 settembre 2020 è invece un'ordinanza che il Consiglio ha adottato in applicazione della delegazione legislativa contenuta nell'art. 15 della legge COVID-19. Questa ordinanza può beneficiare dell'immunità costituzionale solo se il suo contenuto è determinato da una legge federale, nel caso contrario è sottoposta a un esame di costituzionalità da parte del Tribunale federale (DTF 141 II 169 consid. 3.4).
10.
Una norma disattende il principio della parità di trattamento garantito dall'art. 8 Cost. quando, tra casi simili, fa distinzioni che nessun ragionevole motivo in relazione alla situazione da regolare giustifica di fare o sottopone a un regime identico situazioni che presentano tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un trattamento diverso. L'ingiustificata uguaglianza, rispettivamente la disparità di trattamento, devono riferirsi a un aspetto sostanziale. Trascurato non può poi essere il fatto che una disparità di trattamento può comunque essere legittimata dagli scopi perseguiti dal legislatore - o dal Consiglio federale nel caso di un'ordinanza - e che in generale quest'ultimo ha un ampio spazio di manovra (DTF 147 V 423 consid. 5.1.2; sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 10.1 con riferimenti).
11.
11.1
Dall'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6 luglio 2020 risulta che si può chiedere di ricalcolare un'indennità giornaliera solo se la decisione di tassazione è anteriore al 17 settembre 2020 e se la richiesta di ricalcolo è trasmessa alla Cassa prima di questa data. Visto il chiaro tenore di questa disposizione, un'altra interpretazione non è possibile (DTF 144 V 333 consid. 10.1). Lo stesso vale per il testo dell'art. 5 cpv. 2bis e 5 cpv. 2ter dell'ordinanza COVID-19 in vigore dopo il 17 settembre 2020 nella misura in cui è previsto che, se un assicurato percepisce un'indennità giornaliera da prima del 17 settembre 2020, si applica la medesima base di calcolo anche per il periodo a partire dal 17 settembre 2020 e non si può procedere a un nuovo calcolo fondandosi su dati più recenti.
11.2
Va precisato, come anticipato al considerando 6.1.2 di cui sopra, con riferimento alla DTF 148 V 162 consid. 5.3 già citata, che l'importo dell'indennità giornaliera deve essere fissato in base ai dati fiscali relativi al 2019 anche per il periodo anteriore al 17 settembre 2020. Nella fattispecie la Cassa si è fondata sui dati fiscali relativi al 2018 che ritenevano un reddito imponibile di fr. 15'800.- in quanto più favorevoli di quelli relativi alla tassazione provvisoria di fissazione dei contributi per il 2019 (cfr. decisione del 2 febbraio 2021). Ora sarebbe stato corretto riferirsi ai dati 2019 (anche se provvisori e meno favorevoli per la ricorrente) in ottemperanza a quanto scritto al considerando precedente. Tuttavia, indipendentemente dall'esito della vertenza, non spetta al Tribunale federale correggere tale errore poiché quest'ultimo non può a ogni modo andare oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF; divieto della reformatio in peius).
(ndr: sottolineature del redattore)
11.3
Si deve ora esaminare se la Cassa, come richiesto dall'insorgente, doveva prendere in considerazione i dati della decisione di tassazione relativa all'anno 2019 che ha stabilito un reddito imponibile cantonale di fr. 34'900.- datata 21 ottobre 2020 e trasmessa alla Cassa il 22 gennaio 2021, quindi dopo il 16 settembre 2020.
11.3.1
In più occasioni il Tribunale federale non ha avuto la possibilità di pronunciarsi sulla questione litigiosa poiché i ricorsi inoltrati erano stati giudicati inammissibili (sentenze 9C_752/2020 del 9 marzo 2021, 9C_130/2021 del 29 marzo 2021, 9C_34/2021 e 9C/35/2021 del 20 marzo 2021 e 9C_446/2021 del 6 ottobre 2021, cfr. in proposito DANIELE CATTANEO, Covid-19: les premiers arréts du Tribunal des assurances du canton du Tessin, in: Assurances sociales et pandèmie de Covid-19 di Sylvie Pétremand (ed.), Berna 2021, pag. 197). Se, da una parte, delle ragioni relative all'urgenza della situazione sono comprensibili e dovrebbero portare a soluzioni semplici e rapide, come messo in evidenza nella sentenza cantonale impugnata e ripetuto dall'UFAS, dall'altra, si deve sottolineare che le misure adottate non sfuggono a un esame di carattere costituzionale, in particolare in rapporto al principio della parità di trattamento (consid. 10 di cui sopra).
11.3.2
l testi delle ordinanze COVID-19 qui litigiosi non si fondano sulla stessa base legale. Le ordinanze del 20 marzo e del 6 luglio 2020, che disciplinano il periodo dal 17 marzo al 16 settembre 2020 sono state emanate in applicazione all'art. 185 cpv. 3 Cost. L'ordinanza dell'8 ottobre 2020, che regola il periodo successivo al 17 settembre 2020, si basa invece sulla legge COVID-19 (consid. 6.1.1 e 6.2.1 e 9 di cui sopra). L'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6 luglio 2020 e gli articoli 5 cpv. 2bis e 5 cpv. 2ter dell'ordinanza COVID-19 dell'8 ottobre 2020 in vigore dopo il 17 settembre 2020 hanno per scopo di indicare che l’indennità giornaliera deve essere calcolata in base ai dati fiscali 2019 a disposizione dell'amministrazione al più tardi il 16 settembre 2020. Ragioni per lo più pratiche, legate alla rapidità dell'aiuto da accordare, sono invocate dalla Cassa e riprese nella sentenza impugnata per giustificare questa data. La data del 16 settembre 2020 corrisponde a quella di validità fissata in un primo tempo per l'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6 luglio 2020 (art. 11 cpv. 2 della suddetta ordinanza). Il motivo del limite al 16 settembre 2020 è quindi da mettere in relazione principalmente alla durata di validità del testo legale. Questa validità è stata in seguito prorogata da ultimo fino al 31 dicembre 2022, almeno per alcune disposizioni (art. 11 cpv. 7 dell'ordinanza COVID-19 nel tenore del 1° aprile 2022; RS 830.31).
11.3.3
Tenuto conto dell'ampio margine di manovra di cui deve potere beneficiare il Consiglio federale quando emana un'ordinanza in un ambito di sua competenza, si può ammettere che l'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6 luglio 2020 non è arbitrario e rispetta il principio di uguaglianza giuridica nella misura in cui la regolamentazione è giustificata da un motivo aggettivo legato all'urgenza della situazione. Come rammentato dall'UFAS nella sua presa di posizione, il Consiglio federale ha dovuto intervenire rapidamente adottando delle regole semplici. Il limite temporale del 16 settembre 2020 per inoltrare la domanda e i documenti idonei risponde a un'esigenza d'urgenza. Si trattava infatti di decidere il più in fretta possibile su numerose richieste d'aiuto d'urgenza dovute alle conseguenze economiche della pandemia. Non va trascurato che al momento di adottare le ordinanze COVID-19 nella primavera / estate 2020 la situazione era molto volatile, non si conosceva l'evoluzione dal punto di vista sanitario e neppure si poteva valutare il numero di richieste d'aiuto d'urgenza che sarebbero state presentate.
11.3.4
La situazione deve essere invece giudicata diversamente per il periodo posteriore al 16 settembre 2020 disciplinato dall'ordinanza COVID-19 nel tenore dell'8 ottobre 2020. Preliminarmente va osservato che la legge COVID-19 (in particolare il suo art. 15) non contiene indicazioni dettagliate sul contenuto dell'ordinanza COVID-19 per quanta riguarda l'indennità per perdita di guadagno. L'ordinanza COVID-19 non può quindi beneficiare dell'immunità costituzionale e deve essere sottoposta a un esame di costituzionalità (consid. 9 di cui sopra). La situazione d'urgenza non era più data come in precedenza: i motivi pratici che giustificavano una soluzione semplice non si presentavano più con la stessa acuità. Non si vede per esempio che cosa avrebbe impedito all'amministrazione di ricalcolare una prestazione se nuovi documenti le fossero stati inoltrati prima dell'emanazione della sua decisione. Se, in un primo tempo, poteva essere giustificato fissare un limite temporale per dare rapidamente e senza burocrazia un aiuto d'urgenza, questo non è il caso, in un secondo tempo, se l'urgenza non è più così presente. Per la ponderazione degli interessi tra le esigenze dettate dall'urgenza (che non è più la stessa nell'autunno 2020 rispetto alla primavera / estate 2020) e quelle legate al rispetto dei principi costituzionali, quest'ultimi assumono un peso maggiore.
Ora è innegabile che la durata di trattamento di una procedura di tassazione e fissazione dei contributi AVS/AI non dipende da chi domanda una prestazione. In altre parole, chi richiede prestazioni non ha alcuna influenza sull'esame della tassazione. È pertanto aleatorio sapere se nel caso di chi richiede un'indennità giornaliera COVID-19 questa sarà calcolata in base a una tassazione definitiva o provvisoria.
Con il mantenimento del limite temporale del 16 settembre 2020 viene ratificata una disparità di trattamento tra chi è già in possesso di una tassazione fiscale 2019 prima del 17 settembre 2020 e chi non ce l'ha ancora, senza che questa disparità si possa (più) fondare su un motivo aggettivo legato all'urgenza della situazione.
La costituzionalità delle disposizioni litigiose in vigore a partire dal
17 settembre 2020 è inoltre inficiata dalla seguente considerazione. Le critiche relative all'impossibilità di prendere in considerazione anche i dati fiscali posteriori al 17 settembre 2020 - e di procedere a un nuovo calcolo - sono suffragate anche dagli art. 11 cpv. 1 LIPG e in particolare dall'art. 7 cpv. 1 OIPG nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2021, ai quali rinvia per analogia l'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 nel tenore dell'8 ottobre 2020. Ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OIPG, l'indennità deve essere calcolata sulla base del reddito determinante per l'ultimo contributo AVS prima dell'entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio; se in seguito viene stabilito un altro contributo AVS per l'anno del servizio, può essere richiesto un nuovo calcolo dell'indennità.
Deve essere inoltre ricordato che a partire dal 1° luglio 2021 le indennità giornaliere sono calcolate sulla base della tassazione fiscale per il 2019 senza più limiti di tempo (consid. 6.2.2 di cui sopra). (ndr: sottolineature del redattore)
L'obbligo di presentare una richiesta al più tardi fino al 16 settembre 2020 e il divieto di ricalcolare l'indennità giornaliera con parametri più recenti vale quindi solo per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021. l beneficiari di prestazioni per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 sono quindi svantaggiati senza motivo rispetto a chi ha potuto beneficiare di prestazioni a partire dal 1° luglio 2021.
11.4
Si deve pertanto ritenere che l'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 nel tenore del 6 luglio 2020 è conforme alla Costituzione. La disparità di trattamento legata al limite temporale del 16 settembre 2020 è infatti giustificata da un motivo di urgenza. Invece, l'art. 5 cpv. 2bis e 2ter dell'ordinanza COVID-19 nel tenore dell'8 ottobre 2020, nella misura in cui esclude la possibilità di ricalcolare l'indennità giornaliera per il periodo posteriore al 16 settembre 2020 per chi era già a beneficio di prestazioni, è contrario al principio di uguaglianza giuridica poiché non può avvalersi della clausola d'urgenza e non può essere applicato.
(ndr: sottolineature del redattore)
11.5
II Tribunale cantonale ha giustificato il rifiuto di ricalcolare le prestazioni già versate anche riferendosi alla violazione dell'obbligo di informare da parte della ricorrente (art. 31 LPGA e art. 24 cpv. 4 OAVS), oppure alla presunta violazione del diritto di essere sentito in merito di quest'obbligo. Visto l'esito del ricorso, che ha portato alla costatazione che il limite temporale del 16 settembre 2020 contenuto nell'art. 5 cpv. 2bis e 2ter dell'ordinanza COVID-19 nel tenore dell'8 ottobre 2020, con la conseguente impossibilità di ricalcolare una prestazione già erogata prima del 17 settembre 2020, non può essere applicato, queste argomentazioni non devono essere esaminate. Venendo a mancare il limite temporale del 16 settembre 2020, non si può ritenere nessun obbligo a carico di un assicurato di annunciare un cambiamento delle circostanze prima di questa data. D'altro canto, per il periodo anteriore al 17 settembre 2020, va invece osservato che la normativa rispetta lo spazio di manovra riconosciuto al Consiglio federale.
Di conseguenza, le censure in relazione alla violazione dell'obbligo di informare formulate dalla ricorrente e alla violazione del suo diritto di essere sentita in merito di quest'obbligo non sono sufficienti per giustificare un'altra soluzione.
12.
Il ricorso, nella misura della sua ammissibilità (consid. 2 di cui sopra), deve essere pertanto parzialmente accolto. La sentenza impugnata come la decisione su opposizione della Cassa devono pertanto essere annullate e la causa rinviata alla Cassa affinché prenda in considerazione i dati della decisione di tassazione del 21 ottobre 2020 e renda una nuova decisione in merito al periodo a partire dal 17 settembre 2020. Nell'ambito di questo esame, la Cassa dovrà prendere in considerazione le decisioni di fissazione dei contributi relative al 2019 più attuali e disponibili al momento della nuova decisione amministrativa, in particolare la decisione dell'8 settembre 2021 (cfr. consid. 5 di cui sopra). (…)”
2.5. Nell’evenienza concreta la Cassa ha riconosciuto al ricorrente le indennità giornaliere per il coronavirus per i giorni durante i quali non ha potuto lavorare dal 17 marzo 2020, calcolando le prestazioni sulla scorta del reddito di fr. 16'000 in base al quale sono stati fatturati gli acconti dei contributi sociali per il 2019, pari ad un’indennità giornaliera di fr. 36 al giorno (cfr. doc. 1, pag. 4 punto 6).
Il 21 ottobre 2020 è stata emanata la tassazione 2019 da cui emerge un reddito da attività indipendente di fr. 42'000 (doc. A4).
Il 26 ottobre 2020 l’insorgente ha chiesto alla Cassa di compensazione il ricalcolo delle sue prestazioni sulla base del reddito evinto dalla tassazione 2019.
2.6. In concreto, in applicazione dell’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore del 6 luglio 2020 (cfr. STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022 e DTF 147 V 278), la decisione su opposizione della Cassa che rifiuta il ricalcolo delle indennità giornaliere riconosciute per i giorni in cui l’insorgente non ha potuto lavorare nel periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 in seguito all’emissione della tassazione 2019 del 21 ottobre 2020 è corretta (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022).
Infatti, per l’art. 5 cpv. 2 seconda frase dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore del 6 luglio 2020, dopo la fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data.
Tale disposto, come stabilito dal Tribunale federale nella STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022 al consid. 11.3.3, citata al consid. 2.4, non è arbitrario, rispetta il principio di uguaglianza giuridica nella misura in cui la regolamentazione è giustificata da un motivo oggettivo legato all’urgenza della situazione. Il limite temporale del 16 settembre 2020 per inoltrare la domanda e i documenti idonei risponde ad un’esigenza d’urgenza. Si trattava di decidere il più in fretta possibile su numerose richieste d’aiuto d’urgenza dovute alle conseguenze economiche della pandemia.
Alla luce della STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, le censure del ricorrente relative al mancato ricalcolo delle indennità per il periodo dal 17 marzo 2020 al 16 settembre 2020 ed alla violazione degli art. 8 Cost. fed. (uguaglianza giuridica), 9 Cost. fed. (protezione dall’arbitrio e tutela della buona fede), 190 Cost. fed. (sul diritto determinante) e 53 LPGA (riconsiderazione e riesame delle decisioni), vanno respinte. A ragione, infatti, l’amministrazione per i motivi evocati dal Tribunale federale non ha dato seguito alla richiesta del ricorrente.
L’esito è invece diverso per quanto concerne il calcolo dell’ammontare delle indennità riconosciute a partire dal 17 settembre 2020 (cfr. punto 8 della decisione su opposizione impugnata).
Il Tribunale federale ha infatti stabilito che l'art. 5 cpv. 2bis e 2ter dell'ordinanza COVID-19 nel tenore dell'8 ottobre 2020, nella misura in cui esclude la possibilità di ricalcolare l'indennità giornaliera per il periodo posteriore al 16 settembre 2020 per chi era già a beneficio di prestazioni, è contrario al principio di uguaglianza giuridica poiché non può avvalersi della clausola d'urgenza e non può essere applicato (9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 11.3.4).
Su questo punto le censure vanno accolte.
2.7. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso va parzialmente accolto. La decisione su opposizione impugnata va annullata e l’incarto rinviato alla Cassa affinché prenda in considerazione i dati della tassazione 2019 del 21 ottobre 2020 e renda una nuova decisione in merito al periodo dal 17 settembre 2020 (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 12). Nell’ambito di questo esame, la Cassa dovrà prendere in considerazione le decisioni di fissazione dei contributi relative al 2019 più attuali e disponibili al momento della nuova decisione amministrativa (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022, consid. 12).
2.8. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Al ricorrente, rappresentato da un avvocato, vanno assegnate ripetibili parziali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata del 2 dicembre 2021 è annullata. La causa è rinviata alla Cassa CO 1 perché statuisca di nuovo circa il diritto della ricorrente all’indennità di perdita di guadagno a partire dal 17 settembre 2020. Per il resto, il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa CO 1 verserà al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti