Incarto n.
42.2022.93

 

CL/gm

Lugano

24 gennaio 2023  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 novembre 2022 di

 

 

RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione del 4 agosto 2022 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto alla __________ di __________ - attiva nel settore del marketing e della pubblicità (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile al sito www.zefix.ch) - la restituzione della somma di fr. 6'176.10 erogati a torto dal 1° ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 a titolo di IPG Corona per il socio e gerente, RA 1 (cfr. doc. 3).

 

                          1.2.  Contro la decisione del 4 agosto 2022 la società, rappresentata dallo stesso RA 1, ha interposto opposizione in data 30 settembre 2022 (data della raccomandata; cfr. doc. 2 ed all.).

 

                          1.3.  La Cassa, con decisione su opposizione del 28 ottobre 2022, ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, l’opposizione inoltrata il 30 settembre 2022 dalla RI 1 contro il provvedimento del 4 agosto 2022.

                                  L’amministrazione ha così motivato la decisione su opposizione:

 

" (…)

3. Nella fattispecie in esame l’opponente è stato avvisato per il ritiro il 5 agosto 2022. Il termine di giacenza è stato prorogato su ordine del destinatario il 9 agosto 2022, che ha ritirato l’invio raccomandato unicamente il 2 settembre 2022.

Di conseguenza, secondo la giurisprudenza (…), il termine di 30 giorni per l’inoltro dell’opposizione, tenuto conto delle ferie giudiziarie, è iniziato a decorrere il 16 agosto 2022 ed è quindi giunto a scadenza il 14 settembre 2022, visto che l’assicurato non ha informato la Cassa circa la sua assenza e che la proroga del termine di giacenza non permette di posticipare a piacimento il momento della notificazione.

Essendo pertanto la precedente decisione passata in giudicato, l’opposizione inviata tramite posta raccomandata unicamente in data 30 settembre 2022 è manifestamente tardiva e di conseguenza è irricevibile.” (cfr. doc. 1 ed all. A a doc. I)

 

                          1.4.  Contro la decisione su opposizione del 28 ottobre 2022, in data 25 novembre 2022 la RI 1 ha inoltrato brevi manu un ricorso al TCA, nel quale, con riferimento alla tempestività dell’opposizione del 30 settembre precedente (mentre per le altre censure sollevate dalla parte ricorrente meglio si dirà al consid. 2.1.), ha fatto valere quanto segue:

 

" (…)

2. La nostra ditta chiude tutti gli anni in agosto come gran parte delle imprese in Ticino, io sono partito in ferie e mi hanno riferito che c’era una raccomandata che ho prontamente prorogato fino alla fine del mio rientro il 2 settembre, avendo anche delle problematiche familiari da sistemare, ho risposto entro i 30 giorni richiesti.

Sapendo che le aziende chiudono in agosto, io credo che non sia stato fatto in buona fede la spedizione a inizio agosto, come credo che tutte queste problematiche che si inventano ogni volta siano create ad arte pur di non riconoscere un loro palese errore nel dare un’informazione sbagliata (vedi mail del 22.2.2021 dove mi viene chiesto di produrre un salario determinante ai sensi della LAVS) sapendo benissimo che i salari non sono stati versati come più volte segnalato sulle precedenti mail.” (cfr. doc. I)

 

                          1.5.  Nella sua risposta del 27 dicembre 2022 - trasmessa alla RI 1 il 2 gennaio 2023 (cfr. doc. IV) - la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso, rimandato alla propria decisione su opposizione ed osservato che il ricorrente “non apporta nuovi elementi suscettibili di modificare la contestata decisione” (cfr. doc. III).

 

                          1.6.  Il 2 gennaio 2023, il TCA ha assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un termine di dieci giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

 

Nella presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione del 28 ottobre 2022 è la tempestività, o meno, dell’opposizione presentata dalla RI 1 in data 30 settembre 2022 8cfr. doc. 2) contro la decisione del 4 agosto 2022 (cfr. consid. 1.3. e doc. 1).

 

Ne discende che ogni altra richiesta e contestazione dell’insorgente – segnatamente tendente al riaccredito di “tutte le prestazioni pagate grazie agli introiti” di un determinato evento o alla concessione di altre prestazioni – è, quindi, irricevibile.

                                 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Nel caso concreto, il TCA è chiamato a stabilire se, a ragione, o meno, la Cassa ha ritenuto tardiva l’opposizione interposta dalla RI 1 il 30 settembre 2022 contro la decisione del 4 agosto precedente dichiarandola irricevibile.

 

                                  Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, applicabile in forza degli artt. 2 LPGA e 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020 [RS 830.31], le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

 

                                  Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

                                  Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

                                  Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

 

                                  L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

 

                                  Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

                                  I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

 

                                  Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).

 

                                  Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

 

                                  Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

                                  Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

                                  Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio, o dal luogo di cui ha comunicato l'indirizzo alle Autorità, deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito o comunque informando le stesse autorità sul luogo dove può essere raggiunto, o ancora designando un rappresentante abilitato ad agire in suo nome (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

 

                                  L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

                                  Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

 

                                  Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

 

                          2.3.  Nella presente evenienza la società ricorrente ha contestato il modo di procedere della Cassa che ha ritenuto irricevibile, in quanto tardiva, la sua opposizione del 30 settembre 2022 contro l’ordine di restituzione emesso il 4 agosto 2022 per le prestazioni ricevute a valere per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 (cfr. consid. 1.1., 1.3. e doc. 1).

                                  RA 1, nella sua qualità di socio e gerente dalla RI 1 (cfr. consid. 1.1.) ritiene, innanzitutto, che l’invio della decisione del 4 agosto 2022 non sia avvenuto in buona fede in quanto effettuato durante un periodo in cui “la (…) ditta chiude tutti gli anni (…) come gran parte delle imprese in Ticino” ed in cui anch’egli si trovava in ferie.

                                  Secondariamente, ha preteso di aver proceduto alla trasmissione della propria opposizione tempestivamente in data 30 settembre 2022, e meglio avendovi provveduto nei trenta giorni successivi all’effettivo ritiro della raccomandata, avvenuto, dopo che aveva prorogato la giacenza dell’invio in questione, il 2 settembre 2022 (cfr. consid. 1.4. e doc. I).

 

                                  Sebbene ciò non sia contestato, giova rammentare che dal sistema di tracciamento degli invii della Posta risulta che la decisione della Cassa di data 4 agosto 2022 è stata spedita tramite posta Raccomandata alla sede della RI 1, __________, il medesimo giorno e che l’indomani (5 agosto 2022) nella casella postale della società è stato depositato relativo invito di ritiro.

                                  Incontestato è anche che il 9 agosto 2022, alle ore 22:08 è stato attivato dal destinatario l’ordine “scadenza prorogata”. Il termine di giacenza è così stato prolungato e la raccomandata poi ritirata in data 2 settembre 2022 alle ore 09:20 allo sportello di __________ (cfr. doc. V).

 

                                         Come visto sopra (cfr. consid. 2.2.), il termine di giacenza di sette giorni relativo alla notificazione fittizia non poteva, però, essere prolungato mediante una proroga della giacenza.

ll Tribunale federale ha, infatti, puntualizzato che la possibilità concessa dalla Posta ai suoi clienti di protrarre il periodo di giacenza dell'invio non permette di posticipare a piacimento il momento della notificazione, determinante per il computo dei termini ricorsuali, che interviene per legge al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di consegna (cfr. STF 6F_7/2015 del 21 aprile 2015 consid. 5).

 

Nel caso di specie l’insorgente avendo in corso un procedimento con la Cassa riguardo le prestazioni IPG Corona relative al periodo da ottobre 2020 a gennaio 2021 (oggetto, peraltro, di una precedente decisione anche da parte di questa Corte, STCA 42.2021.51 del 25 ottobre 2021) doveva inoltre aspettarsi, secondo il principio della buona fede, la notifica di invii raccomandati (e non).

Di conseguenza il destinatario avrebbe dovuto provvedere affinché la sua corrispondenza potesse essergli notificata tempestivamente e senza particolari impedimenti (cfr. consid. 2.2.).

 

In concreto, il termine di giacenza per la lettera raccomandata relativa alla decisione su opposizione del 4 agosto 2022, al cui ritiro il ricorrente è stato invitato a procedere sin dal 5-6 agosto, ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 LPGA ha iniziato a decorrere il 16 agosto 2022 ed è, quindi, scaduto il 14 settembre 2022.

 

L’opposizione di data 30 settembre 2022 è, pertanto, da considerarsi tardiva (cfr. STCA 38.2022.74 del 27 dicembre 2022; STCA 38.2021.71 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.72 del 18 ottobre 2021; STCA 38.2021.19 del 31 maggio 2021; STCA 38.2020.58 del 16 novembre 2020; STCA 38.2020.3 del 4 marzo 2020; 39.2019.75 del 3 gennaio 2020 e STF 8C_171/2020; 38.2015.37 del 18 giugno 2015).

 

                          2.4.  Va ora esaminato se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

 

                                  L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

 

                                  Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

 

                                  Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

                                  L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

 

                                  La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                                  Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

                                  Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

 

                                  Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

 

                                  Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                          2.5.  Nella presente evenienza, questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione del 4 agosto 2022.

 

                                  In effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione, in particolare considerando che, pendente la procedura inerente al riconoscimento, o meno, delle IPG Corona per il periodo ottobre 2020 - gennaio 2021, il ricorrente, in primo luogo, non ha informato la Cassa della sua assenza nel mese di agosto 2022, secondariamente, ed a maggior ragione, che una volta provveduto al ritiro della raccomandata in data 2 settembre 2022, l’insorgente aveva a disposizione oltre dieci giorni per provvedere al tempestivo invio della propria opposizione e che a tal proposito RA 1 non ha invocato alcun impedimento concreto al di là di un accenno a pretese “problematiche familiari da sistemare”, non ulteriormente contestualizzate.

 

                                  La decisione su opposizione del 28 ottobre 2022, con la quale la Cassa ha ritenuto l’opposizione del 30 settembre 2022 contro la decisione del 4 agosto 2022 irricevibile (poiché tardiva) va, dunque, confermata.

 

                          2.6.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o meno dell’opposizione interposta contro la decisione di restituzione delle IPG Corona del 4 agosto 2022

                                  In casu la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non merita di particolari approfondimenti.

                                  Qualora si volesse considerare quale lite di prestazioni, non verrebbero, comunque, accollate spese, in quanto trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevarne (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020).

                                  Anche nel caso in cui la causa non riguardi prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

                                  In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

                                  Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

 

                                  In proposito cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti