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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sui ricorsi del 7 dicembre 2022 e del 13 gennaio 2023 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni su reclamo del 17 novembre 2022 e del 12 gennaio 2023 emanate da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1964 e in possesso di un master in __________ conseguito presso __________ e di un master in __________ presso l’Università di __________ (cfr. doc. 94 inc. 42.2022.96), ha beneficiato dell’assistenza sociale da aprile a novembre 2006, negli anni 2015, 2016 e 2017, da gennaio a luglio 2018 e da febbraio 2019 a dicembre 2022 (cfr. doc. 71-76; 256; 267 inc. 42.2022.96). Al 30 settembre 2022 l’importo complessivo percepito ammontava a fr. 209'372.85 (cfr. doc. 71-76 inc. 42.2022.96).
1.2. Il 4 maggio 2022 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), dopo l’incontro del 26 aprile 2022 tra il suo operatore socio amministrativo, __________, e lo sportellista Laps, __________, da una parte, e __________, dall’altra, in cui è stato spiegato a quest’ultimo, iscritto all’AVS da più di dieci anni come indipendente in qualità di geologo, che “la sua iscrizione come indipendente dovrà essere stralciata e dovrà richiedere le indennità straordinarie di disoccupazione (ISD), con l’iscrizione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)” (cfr. doc. 53-54 inc. 42.2022.96), ha inviato all’interessato uno scritto con il quale gli ha comunicato di concedergli una proroga scadente a fine dicembre 2022, specificando che “per pari trattamento su tali situazioni se entro fine anno la sua attività non le avrà permesso di rendersi economicamente indipendente, dovrà stralciarsi quale indipendente dalla cassa cantonale di compensazione AVS e verificare il diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione (ISD)”. Al medesimo è stato, inoltre, sottoposto il verbale del 26 aprile 2022 per sottoscrizione (cfr. doc. 52 inc. 42.2022.96).
1.3. RI 1, il 9 maggio 2022, ha contestato parte del contenuto del verbale del 26 aprile 2022, nonché le modalità e il comportamento dell’operatore socio amministrativo dell’USSI. Egli ha altresì precisato di essere il perito per una causa pendente in __________ (cfr. doc.56-59 inc. 42.2022.96).
1.4. Con decisione emessa nei confronti di RI 1 il 31 agosto 2022 l’USSI ha confermato quanto già comunicato con lettera del 4 maggio 2022 (cfr. consid. 1.2.), e meglio la data del 31 dicembre 2022 quale ultimo termine per chiudere l’attività indipendente quale geologo, rilevando che quest’ultima “(…) è in essere da più anni senza averle a tutt’ora permesso di raggiungere l’indipendenza economica e uscire dall’assistenza sociale. Inoltre (…) dopo il termine della pandemia COVID e fino ad oggi la situazione non è migliorata (…)”.
L’amministrazione l’ha pertanto invitato a stralciarsi quale persona indipendente all’agenzia AVS e a verificare l’eventuale diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. doc. 50 inc. 42.2022.96).
1.5. Il 20 settembre 2022 RI 1 ha inoltrato al TCA un “reclamo” contro la decisione del 31 agosto 2022, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa, sostenendo in particolare che la motivazione del provvedimento dell’USSI non è supportata da nessun documento sul suo stato lavorativo, non considera la condizione del contesto personale, né la situazione del mercato del lavoro e costituisce un danno alla sua situazione lavorativa attuale e futura. Egli ha, inoltre, domandato di essere affidato a un nuovo funzionario incaricato e ha contestato la validità del verbale relativo all’incontro svoltosi a __________ il 26 aprile 2022 tra il medesimo, __________ dell’USSI e __________ dello Sportello Laps, poiché non corretto nel contenuto.
RI 1 ha precisato di aver informato del suo caso il Direttore del DSS (cfr. doc. 45-48 inc. 42.2022.96).
1.6. Con giudizio 42.2022.77 del 26 settembre 2022 il Presidente del TCA ha stabilito che il “reclamo” del 20 settembre 2022 inoltrato da RI 1 contro la decisione del 31 agosto 2022 era irricevibile, in quanto questo Tribunale può pronunciarsi soltanto su decisioni su reclamo. L’insorgente avrebbe dovuto interporre reclamo presso l’USSI.
Gli atti sono, pertanto, stati trasmessi all’amministrazione affinché statuisse senza indugio sul reclamo del 20 settembre 2022 mediante una decisione su reclamo (cfr. doc. 29 inc. 42.2022.96).
1.7. Il 17 novembre 2022 l’USSI ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha confermato il proprio provvedimento del 31 agosto 2022 (cfr. consid. 1.4.).
L’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha indicato:
" (…)
G.
Le prestazioni assistenziali non solo sono sussidiarie ad ogni altra risorsa della persona che ne chiede il versamento, ma sono anche complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali (art. 2 cpv. 1 LAS). L'assistenza fornisce l'aiuto economico al sostentamento della persona senza mezzi, la quale deve in ogni caso fare il possibile per raggiungere la propria autonomia. La prosecuzione di un'attività indipendente che continua a non garantire un guadagno risulta in contrasto con tale requisito e non giustifica la concessione di prestazioni assistenziali che non sono intese a sostituire il reddito di un'attività indipendente non redditizia.
Nel caso di specie, pacifico è che dal 1° agosto 2010 il reclamante risulta essere registrato all'Agenzia Comunale AVS di __________ quale indipendente e che da novembre 2014 a luglio 2018, e successivamente, da febbraio 2019 a tutt'oggi al signor RI 1 vengono riconosciute le prestazioni assistenziali.
ln base a quanto dichiarato dal signor RI 1 e agli atti consultabili, l'USSl ha ritenuto a settembre 2017 1'importo di CHF 2050.- quale più alta entrata da attività indipendente conseguita dal 2015 al 2022. Tale entrata è stata computata nel calcolo volto a determinare la prestazione assistenziale ordinaria di CHF 386.-, riconosciuta al signor RI 1 per il mese di ottobre 2017 con decisione del 26 settembre 2017. L'entrata ha permesso solo parzialmente di far fronte al sostentamento.
Ritenuto che la sopravvivenza economica
dell'attività del reclamante non è per nulla presumibile e comunque da ormai
lungo tempo non procura un reddito idoneo al sostentamento dell'unità di
riferimento, a ragione l'USSl ha indicato al reclamante di chiuderla. Si rileva
che l'USSl ha assegnato un termine di ben 4 mesi per dar
seguito a quanto richiesto, riconoscendo ad oggi le prestazioni assistenziali. (…)”
(Doc. B inc. 42.2022.96).
1.8. RI 1, con tempestivo ricorso del 7 dicembre 2022 inoltrato al TCA, ha contestato la decisione su reclamo del 17 novembre 2022, chiedendo l’annullamento della stessa.
A sostegno della propria pretesa l’insorgente ha segnatamente addotto che essendosi iscritto a OTIA nel giugno 2015, ossia dopo l’iscrizione allo sportello Laps, non ha sostituito alcun reddito che prima, per causa di forza maggiore, non esisteva, ma al contrario ha contribuito da subito ad alleviare l’assistenza che ha considerato i suoi guadagni.
Egli ha, inoltre, affermato:
" (…) È da prima del 2010 che ho cercato un lavoro di qualsiasi tipo senza trovare nulla. Ho provato quindi ad avviare una mia attività (oltre a badare a quattro figli mentre mia moglie lavorava) che vicende personali di origine familiare e di salute hanno in seguito compromesso.
ln particolare, la mia iscrizione allo sportello AVS è stata causata dal rifiuto nel 2015 della mia candidatura quale soldato dell'esercito svizzero (e non geologo) nella missione __________ in __________ per il mio problema d'udito. Allo stesso modo sono stato rifiutato nel 2017 con motivazione scritta (da me richiesta) per motivi di ipoacusia dal DFE (__________). Ancora una volta, il ruolo di geologo non era strettamente richiesto essendo state accettate come me persone in ambiti affini per lo stesso compito (c'è una formazione comune). Per "obbligo di informare" ho segnalato dopo la mia assunzione la mia ipoacusia che ha provocato il mio licenziamento dal gruppo.
ln questi anni ho cercato lavoro sia
come geologo che in altri campi informando regolarmente l'USSl con
documentazione scritta anche sui rifiuti, quando li ho ricevuti. Elenco a
memoria come esempi alcuni lavori cercati, anche fuori cantone e all'estero:
funzionario all'USSl (candidatura non accettata perché non possiedo una
maturità commerciale), segretario comunale, responsabile di deposito di __________
del Comune di __________, vari posti cantonali e federali su base scientifica,
volontario ad __________ con la __________ di __________, __________ per ONG
all'estero attive nello scavo di pozzi potabili, funzionario per compiti di
migrazione (sono un ex delegato __________), tecnico di laboratorio in Svizzera
interna (per l'amianto, poi per analisi di
terreno), responsabile di un ufficio tecnico comunale, attualmente sto facendo
il corso per guida (su chiamata) al __________, uffici d'ingegneria civile.
Proprio in quest'ultimo settore, è stato proprio l'USSl a contribuire al mio
salario di geologo per sei mesi in un programma speciale (possibile solo
una volta,
mi è stato detto dall'allora responsabile USSI, oggi non più presente). Lavoro
e guadagno che allora non era visto come un "sostituire" (…)” (Doc. I
pag. 1 inc. 42.2022.96).
Il ricorrente ha altresì censurato la motivazione dell’USSI secondo cui la sua attività indipendente non gli ha permesso di raggiungere l’indipendenza economica, facendo valere che nessuna legge obbliga un indipendente a mantenersi da solo dalla sua attività, che può anche essere accessoria.
Il medesimo ha poi ribadito di cercare di lavorare come geologo e nel contempo di ricercare un lavoro stabile di altro tipo che gli consenta di uscire dalla situazione incresciosa in cui si trova non per sua volontà, ma a causa del suo problema di udito. Egli si è chiesto “chi vuole assumere un quasi sessantenne sordo che è “troppo qualificato” o troppo poco iperqualificato?” e ha puntualizzato che anche l’URC di __________, nella persona della signora __________, gli ha espresso sorpresa e avrebbe giudicato negativamente la decisione USSI nei confronti di un quasi sessantenne anche perché il cambiamento di statuto lavorativo è praticamente irreversibile: non potrà più tornare a esercitare la professione di geologo.
L’insorgente ha poi lamentato l’imprecisione circa l’esito della procedura che l’USSI gli impone di seguire, quando lo stesso Ufficio definisce come eventuale il contributo delle indennità straordinarie di disoccupazione che comunque non avrebbe potuto chiedere entro il 31 dicembre 2022 avendo un lavoro come perito geologo per un caso alla __________ di __________.
Egli ha inoltre sottolineato:
" (…) in questi ultimi anni, anche dopo il Master in __________ (iniziato nel 2013 e terminato nel 2016), piano piano mi sono fatto conoscere come geologo, sono iscritto al gruppo svizzero di specialisti di pericoli naturali (FAN), ricevo delle richieste di offerte per perizie geologiche e __________ a cui rispondo, sono invitato a corsi di aggiornamento del Dipartimento del Territorio. Perché rinunciare a tutto questo anche in vista del periodo di pensionamento quando dovrò lavorare ugualmente? L'USSI non cerca di prevenire la povertà? (…)” (Doc. I pag. 2 inc. 42.2022.96)
1.9. L’USSI, in risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con sostanzialmente i medesimi argomenti di cui alla decisione su reclamo del 17 novembre 2022 (cfr. doc. V inc. 42.2022.96).
1.10. L’11 e il 13 gennaio 2023 il ricorrente ha presentato delle osservazioni e ha prodotto alcuni documenti (cfr. doc. VII; IX; C1a-C5b; D6-D7 inc. 42.2022.96).
1.11. La parte resistente, il 17 gennaio 2023, ha confermato la propria risposta di causa (cfr. doc. XI inc. 42.2022.96).
1.12. Il doc. XI inc. 42.2022.96 è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XII inc. 42.2022.96).
1.13. Nel frattempo l’amministrazione con ulteriore decisione del 3 gennaio 2023 ha negato al ricorrente il rinnovo delle prestazioni assistenziali richiesto il 27 dicembre 2022, motivando come segue:
" (…) Ritenuto che a tutt’oggi continua a svolgere la sua attività professionale indipendente (senza raggiungere l'indipendenza economica), nonostante la nostra decisione del 31 agosto 2022 con la quale le avevamo intimato di chiudere la sua attività entro il 31 dicembre 2022, di stralciarsi quale persona indipendente all'agenzia AVS e di verificare l'eventuale diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione quale ex-indipendente (ISD), le comunichiamo che l'assistenza è sussidiaria a tali prestazioni, motivo per cui non può esserle riconosciuta una prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2023. (…)” (Doc. C3a allegato a doc. VII inc. 42.2022.96)
1.14. A seguito del reclamo interposto il 4 gennaio 2023 (cfr. doc. C3b allegato a doc. VII inc. 42.2022.96) l’USSI, il 12 gennaio 2023, ha emanato una decisione su reclamo con cui ha confermato il proprio provvedimento del 3 gennaio 2023 e ha rilevato:
" (…) Nel caso di specie, pacifico è che a inizio gennaio 2023, oltre il termine assegnatogli con decisione del 31 agosto 2022, il signor RI 1 svolgeva ancora l'attività quale indipendente e che fino a fine dicembre 2022 ha beneficiato di prestazioni assistenziali. Da mesi il signor RI 1 non conviene con la chiusura dell'attività indipendente. Ritenuto che la stessa è ancora attiva, considerata inoltre la chiara intenzione di continuarla, considerato inoltre che il ricorso non ha effetto sospensivo e ritenuto che l'interessato è da anni al beneficio di prestazioni assistenziali e che pertanto il rischio da parte dell'USSl di non poter recuperare quelle versate è predominante rispetto all'interesse del signor RI 1 a ottenere delle prestazioni assistenziali in attesa di una decisione nel merito, la decisione di rifiuto deve essere confermata. A titolo abbondanziale si rileva che nemmeno attualmente la situazione finanziaria dell'attività permette di far fronte al fabbisogno dell'unità di riferimento. (…)” (Doc. A1 inc. 42.2023.5)
1.15. RI 1 ha impugnato la decisione su reclamo del 12 gennaio 2023 con tempestivo ricorso del 13 gennaio 2023, chiedendo l’annullamento della stessa e asserendo:
" (…) Scopro, infine, la vera motivazione di tutto l'agire USSI dalle parole del Sig. __________ sempre al punto G "...il rischio da parte dell'USSl di non poter recuperare [le prestazioni assistenziali] è predominante rispetto all'interesse del Sig. RI 1...". Frase che io capisco benissimo e sono il primo a voler venire incontro all'USSl, ma posso dire che a nessuno dei datori di lavoro, incluso l'esercito svizzero, il Dipartimento federale degli Esteri, l'Assicurazione Invalidità e men che meno i proprietari d'azienda (si riveda l'affermazione in TV dell'allora Presidente dell'AlTl, "[tanto] c'è l'assistenza") possa interessare meno. L'USSI finisce insomma per parlare di politica quando a me è dicono che è insensato, immotivato, non pertinente quando to faccio io?! Due pesi e due misure?!
Se comunque l'USSl desidera che io torni a __________, che ho già frequentato nello spirito del "principio della sussidiarietà" come è a loro conoscenza nelle loro carte, non hanno che a dirmelo senza giri di parole. (…)” (Doc. I inc. 42.2023.5)
1.16. Nella risposta di causa del 31 gennaio 2023 la parte resistente ha domandato di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III inc. 42.2023.5).
1.17. Il 3 febbraio 2023 l’insorgente ha prodotto della documentazione con relativa lettera di spiegazione (cfr. doc. V+1/12 inc. 42.2023.5).
1.18. L’USSI ha preso posizione il 14 febbraio 2023, osservando segnatamente di non ritenere che “il compito in precedenza svolto per la __________ di __________ giustifichi il mantenimento dell’attività indipendente. La necessità non è stata peraltro comprovata” (cfr. doc. VII inc. 42.2023.5).
1.19. Il doc. VII è stato trasmesso al ricorrente per conoscenza (cfr. doc. XII inc. 42.203.5).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi presentati dall’insorgente sono diretti contro due decisioni su reclamo emesse dall’USSI che concernono sostanzialmente fatti di ugual natura e che pongono temi analoghi di diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2022.96 e 42.2023.5 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).
nel merito
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 1’006.--
2 persone 1'539.--
3 persone 1'871.--
4 persone 2'153.--
5 persone 2'435.--
Per ogni persona + 204.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag. 2).
Gli importi relativi al fabbisogno per l’anno 2022 sono rimasti invariati rispetto al 2021 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2022 del 28 dicembre 2021; https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SDSS/USSI/Direttive_prestazioni_assistenziali.pdf).
Dal 1° gennaio 2023 gli importi dei forfait di mantenimento sono stati aumentati come segue:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
1 persona 1’031.-- / mese
2 persone 1'577.-- / mese
3 persone 1'918.-- / mese
4 persone 2'206.-- / mese
5 persone 2'495.-- / mese
Per ogni persona + 209.-- / mese
supplementare”
2.5. Nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.).
L’art. 13 Laps prevede segnatamente che le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, e meglio:
" 1Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa Legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;]
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”
Con sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 il Tribunale federale ha confermato il diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto coprire i costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti da terzi.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima Istanza ha peraltro osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5.
2.6. L’USSI, con decisione del 31 agosto 2022 confermata dalla decisione su reclamo del 17 novembre 2022 (cfr. consid. 1.4.; 1.7.), ha fissato nei confronti del ricorrente il termine del 31 dicembre 2022 per procedere con la chiusura dell’attività indipendente quale geologo, invitandolo a stralciarsi quale persona indipendente all’agenzia AVS e a verificare l’eventuale diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione (ISD), in quanto l’attività indipendente è in essere da più anni senza avergli permesso di raggiungere l’indipendenza economica e uscire dall’assistenza sociale.
L’amministrazione, inoltre, con decisione del 3 gennaio 2023, confermata dalla decisione su reclamo del 12 gennaio 2023, ha negato all’insorgente il rinnovo delle prestazioni assistenziali per il mese di gennaio 2023 richiesto il 27 dicembre 2022, ritenuto che continuava a svolgere la sua attività professionale indipendente, senza raggiungere l'indipendenza economica, nonostante la decisione del 31 agosto 2022 con la quale le avevamo intimato di chiudere la sua attività entro il 31 dicembre 2022 (cfr. consid. 1.3.; 1.14.).
Riguardo ai richiedenti l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente, va evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004, si è così espressa:
" Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.
(...)
7.
Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique du canton de Genève."
Dalla sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).
Con sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di prestazioni assistenziali deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da parte dell’assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d’indipendente.
Il TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che l’oggetto della contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale ordinario ai sensi della legge cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid. 3.3.) e non sull’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost.
Dall’altro, che il diniego dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi (consid. 3.3.: “L’art.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois”) era dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al suo statuto d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni sociali. Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta l’art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal senso senza richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.
Al riguardo per completezza è utile rilevare che nel maggio 2022 il Consiglio di Stato del Canton Ginevra ha presentato il progetto di legge sull’aiuto sociale e la lotta contro la precarietà (Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité - LASLP) che costituisce una riforma profonda della legge sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale (LIASI) con lo scopo, tra l’altro, di sostenere meglio le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, ad esempio prolungando da tre a sei mesi (rinnovabili) la durata dell’aiuto sociale a loro favore (cfr. https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-4-mai-2022#extrait-28540; https://www.ge.ch/document/28585/telecharger).
Il 10 gennaio 2023 la Commissione degli affari sociali si è però rifiutata di entrare in materia su tale progetto. Pertanto la revisione della legge concernente l’aiuto sociale sarà oggetto di dibattito in Gran Consiglio soltanto dopo le elezioni cantonali del mese di aprile 2023 (cfr. https://www.tdg.ch/la-reforme-sociale-de-thierry-apotheloz-prend-leau-379349661567; https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/la-reforme-de-l-aide-sociale-a-ete-balayee-par-la-commission-des-affaires-sociales-du-grand-conseil-genevois-25892015.html?id=25892018).
L’Alta Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi evidenziato che pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale interrompa entro un adeguato termine un’attività indipendente che non consente di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di trattamento, né il divieto dell’arbitrio.
In tale giudizio il Tribunale federale ha rilevato che le disposizioni COSAS prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo in caso di violazione del principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione valida dal 1° gennaio 2021).
In quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava un’attività indipendente non redditizia che aveva comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva essere imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019, bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni fissate dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).
In proposito cfr. STF 8C_267/2022 del 15 giugno 2022 con cui l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso interposto contro la sentenza A1 21 212 emanata dal Tribunale cantonale del Vallese il 6 aprile 2022 da una persona alla quale era stata rifiutata l’assistenza sociale poiché la sua attività di consulenza, iscritta al Registro di commercio, non aveva potenzialità di sviluppo entro un termine di sei mesi.
Il TCA, dal canto suo, in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI che ha negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale in quanto alla conclusione di quel periodo la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente un turnaround (l’espressione “turnaround” rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite; cfr. www.tesionline.it) della stessa.
Inoltre in un giudizio 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente.
Il ricorso interposto contro la sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta Corte è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).
Con sentenza 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 questo Tribunale ha deciso che a ragione l’USSI aveva rifiutato dal dicembre 2020 di erogare nuovamente prestazioni assistenziali, ritenuta l’intenzione della ricorrente di continuare con l’attività professionale indipendente, nonostante le fosse stato intimato, già un anno prima, di chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di disoccupazione. Il TCA ha precisato che del resto la sua situazione finanziaria non era cambiata, né era imminente un turnaround.
L’ istanza di revisione della STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 è stata respinta con giudizio 42.2022.37 del 29 agosto 2022, cresciuta in giudicato incontestata. Questa Corte ha rilevato che, indipendentemente dal rispetto dei termini per presentare domanda di revisione di una sentenza, non sussistevano fatti e prove nuovi tali da far emergere una differente fattispecie riguardo al diritto a prestazioni assistenziali dal mese di dicembre 2020, rispetto alla situazione fattuale in merito alla quale si era pronunciato il TCA con la pronunzia 42.2021.5-6.
Infine con sentenza 42.2022.44 del 29 agosto 2022, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022, questo Tribunale ha confermato il rifiuto di prestazioni assistenziali richieste nel dicembre 2021 e dell'aiuto d'urgenza domandato nel novembre 2021, poiché, da un lato l’insorgente aveva continuato a svolgere la propria attività indipendente non redditizia. Dall'altro, la medesima non aveva reso perlomeno verosimile di essere confrontata con una reale situazione di bisogno attuale e urgente.
2.7. È altresì utile evidenziare che l’art. 11 della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc), nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2016, relativo al sostegno ai lavoratori indipendenti disoccupati, prevede che:
" Ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un’attività indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a carico del Cantone. (cpv. 1)
Può beneficiare di tali indennità chi:
a) è idoneo al collocamento;
b) ha dimostrato di aver fatto il possibile per evitare o abbreviare la
disoccupazione;
c) non riceve rendite AVS o AI intere;
d) soddisfa i requisiti della Legge sull’ armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) (cpv. 2).
In caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta
per malattia o infortunio i beneficiari hanno diritto all’intera indennità.
Questo diritto è limitato a 15 indennità giornaliere entro il periodo di
percezione fissato dall’ art. 11 cpv. 2. (cpv. 3; recte: art. 12 cpv. 2)"
Ai sensi dell’art. 12 L-rilocc, concernente l’importo massimo:
" Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’indennità straordinaria è pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi della Laps. (cpv. 1)
Possono essere concesse al massimo 120 indennità giornaliere intere sull’arco di un anno. (cpv. 2)."
L’art. 13 del Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (R L-rilocc) enuncia:
" … (cpv. 1 abrogato con effetto dal 1.2.03)
L’indennità straordinaria di disoccupazione viene versata nella forma di un’indennità giornaliera. Per una settimana vengono corrisposte cinque indennità giornaliere. (cpv. 2)
Il disoccupato che chiede il versamento delle indennità straordinarie di disoccupazione soggiace alle prescrizioni di controllo previste dalla LADI. (cpv. 3)
… (cpv. 4 abrogato con effetto dal 1.2.03)
… (cpv. 5 abrogato con effetto dal 1.2.03)
… (cpv. 6 abrogato con effetto dal 1.2.03).”
2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il ricorrente svolge, perlomeno dal 2012 (tranne nel periodo luglio - dicembre 2018 in cui ha lavorato alle dipendenze della ditta __________ di __________, beneficiando di un assegno per il periodo di introduzione da parte dell’assicurazione invalidità; cfr. doc. 94; 201; 215 inc. 42.2022.96), un’attività a titolo indipendente quale geologo che non gli consente, tuttavia, l’autonomia finanziaria dovendo ricorrere all’assistenza sociale per provvedere al proprio completo mantenimento (cfr. consid. 1.1.).
Inoltre è vero, da una parte, che già con scritto del 4 maggio 2022 l’USSI ha comunicato all’insorgente che, se entro fine dicembre 2022 la sua attività indipendente non gli avesse permesso di far fronte alle proprie necessità di mantenimento, avrebbe dovuto stralciarsi quale indipendente dalla Cassa __________ e verificare il diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione (ISD) (cfr. doc. 52 inc. 42.2022.96; consid. 1.2.).
In seguito con la decisione del 31 agosto 2022 la parte resistente ha formalmente stabilito quale ultimo termine per procedere con la chiusura della sua attività indipendente non redditizia la data del 31 dicembre 2022 e l’ha invitato, oltre che a stralciarsi quale persona indipendente all’agenzia AVS, ad accertare l’eventuale diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. consid. 1.4.).
Dall’altra, corrisponde alla realtà che per il periodo gennaio 2015 - giugno 2022, a parte gli stipendi da luglio a dicembre 2018 percepiti dalla __________, il ricorrente ha conseguito unicamente dei redditi da attività indipendente nei mesi di dicembre 2015 (fr. 585), gennaio 2016 (fr. 550), settembre 2017 (fr. 2050), marzo 2020 (fr. 1'275.50), marzo 2021 (fr. 100), aprile 2021 (801) e marzo 2022 (fr. 590; cfr. doc. 23 inc. 42.2022.96).
Nemmeno risulta che la situazione finanziaria dell’attività del ricorrente sia concretamente cambiata successivamente al lasso di tempo appena esposto, né che sia imminente un turnaround della stessa (cfr. consid. 2.6.).
In simili condizioni, tenuto conto del fatto che l’assistenza sociale ha carattere sussidiario in particolare rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali (cfr. consid. 2.3.; 2.5.; 2.6.), a ragione l’amministrazione ha deciso che l’insorgente deve rinunciare alla propria attività indipendente, stralciandosi conseguentemente dalla relativa iscrizione all’AVS e verificando il suo diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. in particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 citata al consid. 2.6.).
Un’attività indipendente non redditizia, d’altronde, non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4.).
2.9. Per quanto attiene, invece, alla data entro la quale il ricorrente è tenuto al più tardi a procedere alla chiusura della propria attività indipendente quale geologo, va osservato, in primo luogo, che dal verbale relativo all’incontro del 26 aprile 2022 emerge in ogni caso che l’insorgente, prima di quell’occasione, non era stato informato “che il periodo di prova per chi possiede un’attività indipendente o è iscritto come tale, è soltanto di 6 mesi, co nu valutazione che può portare a delle eventuali proroghe” (cfr. doc. 53 inc. 42.2022.96).
In secondo luogo, RI 1 già durante l’incontro del 26 aprile 2022 ha indicato essere incaricato quale perito nominato dalla __________ di __________ per una causa pendente davanti a tale Istanza (cfr. doc. 53; 56 inc. 42.2022.96). Egli ha ribadito il fatto di svolgere la funzione di perito geologo su incarico della __________ nel settembre 2022, nel ricorso e nel suo scritto dell’11 gennaio 2023, in cui ha precisato che la vertenza in __________ durerà fino alla primavera/estate 2023 (cfr. doc. 80; I pag. 2; VII inc. 42.2022.96).
In effetti dalle carte processuali si evince che il 27 gennaio 2023 sul conto bancario del ricorrente è stata bonificata la somma di fr. 198.-- da parte dell’Ufficio __________ (cfr. doc. V11 inc. 42.2023.5). Tale importo corrisponde a quanto fatturato dall’insorgente il 27 dicembre 2022 in relazione alla sua partecipazione all’udienza in __________ del 7 dicembre 2022 (cfr. doc. C1a allegato a doc. VII inc. 42.2022.96).
Tutto ben considerato, pertanto, questa Corte ritiene che prima di annullare la propria iscrizione quale indipendente alla Cassa di compensazione AVS il ricorrente abbia la possibilità di concludere il proprio incarico di perito presso la __________ di __________ per la quale deve perlomeno ancora redigere il rapporto finale (cfr. doc. V inc. 42.2023.5), in particolare per non intralciare il buon funzionamento della giustizia e per non ritardare la procedura in corso con un cambiamento di perito.
L’insorgente comunicherà senza indugio all’USSI la conclusione del suo ruolo di perito presso la __________ di __________ e, salvo modifiche rilevanti della sua situazione finanziaria dovute a un’evoluzione positiva dell’attività indipendente, a quel momento dovrà chiudere quest’ultima e richiedere le indennità straordinarie di disoccupazione ai sensi degli art. 11 segg. L-rilocc (cfr. consid. 2.7.), così da permettere la verifica di un suo diritto a tali indennità che ai sensi degli art. 13 e 2 cpv. 1 lett. e, h Laps sono prioritarie rispetto alle prestazioni assistenziali.
Giova peraltro segnalare che RI 1 non sembra ad ogni modo tenuto a rinunciare alla propria autorizzazione permanente (di durata indeterminata; art. 3 Regolamento di applicazione della Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto - LEPIA) ricevuta dall’Ordine ingegneri e architetti del Cantone Ticino (OTIA; cfr. doc. A inc. 42.2022.96), la quale è necessaria per l’esercizio delle professioni di ingegnere ed architetto (cfr. art, 4, 5, 6 LEPIA; https://www.otia.swiss/it/esercizio-professione/in-ticino).
Tale questione andrà comunque chiarita con OTIA.
Le decisioni su reclamo del 17 novembre 2022 e del 12 gennaio 2023 vanno, pertanto, annullate nella misura in cui hanno fissato al 31 dicembre 2022 il termine ultimo per concludere l’attività indipendente quale geologo e per quindi beneficiare delle prestazioni assistenziali.
Gli atti vanno, conseguentemente, trasmessi all’amministrazione perché emetta una decisione concernente il diritto alle prestazioni assistenziali spettanti al ricorrente per il mese di gennaio 2023, effettuando il relativo conteggio.
2.10. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Le cause 42.2022.96 e 42.2023.5 sono congiunte.
2. I ricorsi del 7 dicembre 2022 e del 13 gennaio 2023 sono accolti ai sensi dei considerandi.
§ Le decisioni su reclamo del 17 novembre 2022 e del 12 gennaio 2023 sono annullate.
§§ Gli atti sono rinviati all’USSI perché proceda come indicato ai
consid. 2.8. e 2.9.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti