Incarto n.
42.2022.98

 

rs

Lugano

24 aprile 2023     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2022 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 23 novembre 2022 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  Con decisione del 20 luglio 2022 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha applicato nei confronti di RI 1 (__________.1960), la quale beneficia di prestazioni assistenziali dal marzo 2013 (da marzo a 2013 a dicembre 2022 ha percepito l’importo complessivo di fr. 254'369.85; cfr. doc. 156; 68-90), una sanzione di fr. 300.-- per tre mesi a far tempo dal mese di agosto 2022, in quanto la medesima non ha inoltrato per tempo la domanda di rendita AVS anticipata senza fornire valide giustificazioni (cfr. doc. A1).

                          1.2.  Il 2 agosto 2022 RI 1 ha interposto reclamo e ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 20 luglio 2022, facendo valere:

 

" (…)

a)     di riconoscere di non aver adempiuto all'inoltro della domanda di rendita AVS anticipata per tempo in quanto nessuno mi ha informato circa l'obbligo di questa richiesta. Bastava indicarmelo in occasione del vostro rinnovo delle prestazioni del 27.12.2021 (p.es. ..è fatto obbligo di..). Venuta a conoscenza di tale malaugurato inconveniente mi sono immediatamente attivata ricevendo, purtroppo, dall'Ufficio rendite AVS la non entrata in materia. Contesto la vostra affermazione di non aver fornito giustificazioni valide (vedi allegati A, B, C, D). Inoltre, e non meno importante, il mancato riconoscimento della mia buona fede che, come si evince dagli allegati, la vostra gentile collaboratrice sig.a __________, co-firmataria della Decisione di Sanzione, era stata informata;

b)     non aver mai fatto uso improprio delle prestazioni;

c)     di non aver rinunciato a diritti per prestazioni sussidiarie fatto salvo quanto detto al punto a)

d)     di aver sempre rispettato l'obbligo di collaborazione;

e)     di aver sempre fornito informazioni veritiere;

f)       di aver sempre rispettato quanto indicato in questo paragrafo;

g)     di non essere mai stata oggetto di misure d'inserimento.

 

ln conclusione

Ho già pronta per essere inviata la richiesta di rendita anticipata al Servizio Rendite e Indennità per il 2023. Ciò detto, la vostra decisione di sanzione mi punisce pesantemente e la ritengo sproporzionata se non ingiustificata alla circostanza che ci occupa e, in tutta onestà e non in malafede, faccio fatica a considerarla nell'ambito di un servizio di sostegno sociale che va a penalizzare chi, come la sottoscritta, da tempo fatica ad arrivare a fine mese.” (Doc A3=9)

 

                          1.3.  L’USSI, il 23 novembre 2022, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha confermato il proprio provvedimento del 20 luglio 2022, rilevando in particolare:

 

" (…)

G.

Nel caso di specie, l'USSl rimprovera alla signora RI 1 di non aver inoltrato per tempo la rendita AVS anticipata.

La signora RI 1 chiede di annullare la decisione di sanzione.                                     

 

H.

Secondo l'articolo 2 cpv. 1 Las le prestazioni assistenziali sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali.

Nell'ambito dell'assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione. Il diritto all'assistenza subentra allorquando non si hanno più risorse disponibili.

Nel caso concreto, la giustificazione addotta dalla signora RI 1 non può essere ritenuta valida. La signora RI 1 beneficia di prestazioni assistenziali sin dal mese di marzo 2013 ed è a conoscenza del principio di sussidiarietà delle prestazioni assistenziali rispetto alle altre prestazioni sociali. L'USSI, a più riprese, ha indicato alla stessa di procedere con l'inoltro di una richiesta di versamento anticipato della rendita AVS. Ella ha tuttavia inoltrato la richiesta oltre il termine utile del 31 maggio 2022 che ha comportato il rifiuto della domanda da parte dalla Cassa __________.

Ritenuto tutto quanto sopra, il comportamento della signora RI 1 giustifica la sanzione che è adeguata e proporzionata. (…)” (Doc. A2)

 

                          1.4.  Contro la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA del seguente tenore:

 

" (…) Mio malgrado e senza l’assistenza di un legale che non posso permettermi, mi vedo costretta ad inoltrare ricorso a codesto lodevole tribunale in quanto non posso accettare la conclusione della decisione su reclamo che viene respinto.

Ribadisco i motivi che ho enunciato nel mio reclamo/ricorso che riconfermo e, per evitare ripetizioni, ve lo allego nella sua completezza con i relativi allegati (da A a D).

Vi allego pure (all. E) la richiesta di un rinnovo della prestazione assistenziale del 28 ottobre 2022 con le osservazioni a pag. 2 dove mi sono permessa di segnalare un atteggiamento di accanimento nei miei confronti.

 

P.Q.M.

 

Il ricorso della signora RI 1 __________ è accolto.

Di conseguenza la decisione su reclamo del 23 novembre 2022 dell’Ufficio del servizio sociale e dell’inserimento di Bellinzona è annullata e che la sanzione di Fr. 300.- per tre mesi decretata il 20 luglio 2022 mi sia riconosciuta quindi rimborsata.” (Doc. I)

 

                          1.5.  Nella propria risposta del 3 gennaio 2023 l’USSI ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                          1.6.  Il 4 gennaio 2023 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  RI 1, nel ricorso (cfr. doc. I), ha evidenziato di non potersi permettere l’assistenza di un legale (cfr. doc. I; consid. 1.4.).

                                  Al riguardo va osservato che è vero che con sentenza H 61/01 del 16 maggio 2002, pubblicata in Pratique VSI 2003 pag. 97, chiamato a statuire in un caso concernente l'assistenza giudiziaria, il TFA (Tribunale federale delle assicurazioni, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha stabilito che né dalle garanzie procedurali generali né dalla protezione dell'arbitrio o dalla tutela della buona fede né dai principi che reggono l'attività di uno stato di diritto è desumibile un obbligo generale del tribunale delle assicurazioni sociali di rendere attenti alla possibilità di usufruire del patrocinio gratuito. Se, tuttavia, dall'atto di ricorso si può dedurre che il ricorrente desidererebbe farsi patrocinare da un giurista, ma che per motivi finanziari vi rinuncia, il tribunale ha l'obbligo di renderlo attento alla possibilità di usufruire del patrocinio gratuito. In presenza d'indicazioni sufficientemente chiare, inoltre, queste ultime vanno considerate un'implicita richiesta di patrocinio gratuito.

 

                                  Cfr. pure STF P 44/06 del 5 febbraio 2007 consid. 5.3.2., pubblicata in SVR 2007 EL N. 7 pag. 15 e STF 9C_246/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.1.

 

                                  È altrettanto vero, tuttavia, che la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio secondo cui il giudice deve accertare d'ufficio i fatti determinanti della causa, fermo restando l'obbligo per le parti di collaborare a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti loro possibile ed esigibile (cfr. art. 16 Lptca; 61 lett. c LPGA; STF 8C_415/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 5.1.; STF 9C_476/2021 del 30 giugno 2022 consid. 5.2.1.; STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010).

 

                                  Inoltre ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio.

 

                                  Nel caso concreto questo Tribunale constata che la ricorrente, la quale tra l’altro dispone, in particolare per la gestione amministrativa e finanziaria, dell’aiuto di una persona di sua fiducia (cfr. doc. 95; 31), ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri interessi.

 

                                  La medesima, pertanto, non necessita di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33 emesso dal TCA il 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1.).

 

                                  In proposito cfr. pure STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 42.2021.59 del 13 dicembre 2021 consid. 2.1., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_9/2022 del 2 febbraio 2022; STCA 38.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.2.; STCA 35.2005.53 del 27 febbraio 2006 consid. 2.11.

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto della vertenza è la questione di sapere se rettamente o meno l’USSI abbia inflitto alla ricorrente una sanzione pari a fr. 300.-- mensili per tre mesi a decorrere dal mese di agosto 2022 per non avere richiesto tempestivamente la rendita AVS anticipata.

 

                                  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                  Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

 

                          2.3.  L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                  Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                  L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

 

                                  Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                          2.4.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                  Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                  La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                  Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

 

                                  Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                  Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                  Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                  Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

                                  L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

 

                                  La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                  L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                  Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                  A decorrere dal 1° gennaio 2021 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

 

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

                                                      (raccomandato dalla COSAS)

                                                      (CHF/mese)

1 persona                                          1’006.--

2 persone                                          1'539.--

3 persone                                          1'871.--

4 persone                                          2'153.--

5 persone                                          2'435.--

Per ogni persona                              + 204.--

supplementare”

 

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag. 2).

 

                                  Gli importi relativi al fabbisogno per l’anno 2022 sono rimasti invariati rispetto al 2021 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2022 del 28 dicembre 2021; https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SDSS/USSI/Direttive_prestazioni_assistenziali.pdf).

                                  Dal 1° gennaio 2023 gli importi dei forfait di mantenimento sono stati aumentati come segue:

 

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

                                                      (raccomandato dalla COSAS)

1 persona                                          1’031.-- / mese

2 persone                                          1'577.-- / mese

3 persone                                          1'918.-- / mese

4 persone                                          2'206.-- / mese

5 persone                                          2'495.-- / mese

Per ogni persona                              + 209.-- / mese

supplementare”

 

                          2.5.  L’art. 21 della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) relativo alla rendita semplice enuncia:

 

" 1Hanno diritto a una rendita di vecchiaia:

a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;

b. le donne che hanno compiuto i 64 anni.

 

2Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario.”

 

                                  Tuttavia giusta l’art. 40 cpv. 1 LAVS gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni.

 

                                  Riguardo all’età pensionabile, per completezza, giova rilevare che il 25 settembre 2022 Popolo e Cantoni hanno accettato la riforma AVS 21, la quale, in particolare, armonizza l’età della pensione (età di riferimento) per donne e uomini a 65 anni ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2024. Sono previste delle misure compensative per le donne della generazione di transizione (cfr. FF 2019 5179; https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ahv/riforme-e-revisioni/ahv-21.html).

 

                                  L’art. 67 (“esercizio del diritto”) cpv. 1bis OAVS prevede, da un lato, che soltanto l'avente diritto o il suo rappresentante legale può far valere il diritto alla rendita ordinaria anticipata di vecchiaia. Dall’altro, che questo diritto non può essere richiesto retroattivamente.

 

                                  Le direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità edite dall'UFAS precisano alla cifra marginale che il diritto alla riscossione anticipata della rendita deve essere esercitato in anticipo. Anche in caso di ignoranza del diritto è esclusa la riscossione retroattiva (art. 67 cpv. 1bis OAVS). Se dunque una persona si annuncia solo dopo la fine del mese in cui ha compiuto 62 (le donne) oppure 63 o 64 anni (gli uomini), ha diritto alla rendita soltanto dopo il compimento dell’anno successivo (marginali 6103 e 6104).

 

                                  Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

 

                                  L’Alta Corte, con sentenza H 106/02 del 7 novembre 2002, pubblicata in SVR 2003 AHV no. 7 pag. 19, ha peraltro stabilito che l'art. 67 cpv. 1bis OAVS si riferisce alla nascita del diritto stabilita all'art. 40 cpv. 1 LAVS e non alla data di presentazione della domanda, come pure che la cifra marginale 6103 (allora 6007) DR, che concretizza tale principio ed esclude una riscossione retroattiva della prestazione anche in caso di ignoranza del diritto, è conforme alla legge (cfr. STFA H 160/03 del 27 dicembre 2004 consid. 4.1.; DTF 138 V 58 consid. 4.3.).

 

                                  La rendita di vecchiaia anticipata viene ridotta rispetto alla rendita ordinaria (cfr. art. 40 cpv. 2 LAS; 56 OAVS).

 

                          2.6.  In relazione all’interazione tra rendita AVS anticipata e assistenza sociale è utile evidenziare che la nostra Massima Istanza, con sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019, pubblicata in RtiD II-2020 N. 14 pag. 121 segg., ha confermato il giudizio 42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 di questa Corte che aveva avallato il modo di procedere dell’USSI, il quale aveva negato il rinnovo delle prestazioni assistenziali a una persona - al beneficio dell’assistenza sociale dal 2016 e la cui domanda di prestazioni AI era pendente - che aveva rinunciato a inoltrare una domanda di rendita AVS anticipata di cui avrebbe potuto beneficiare nel 2018, dal mese successivo al compimento dei 62 anni.

                                  L’obbligo imposto a un beneficiario di prestazioni assistenziali di richiedere il versamento di una rendita AVS anticipata si fonda sul principio di sussidiarietà, nonché su quello di dover ridurre il danno e non si rivela contrario al divieto dell’arbitrio, né al principio della parità di trattamento (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_344/2019 du 15 novembre 2019 - Obligation d’une personne à l’aide sociale de demander le versement d’une rente anticipée de l’AVS, in RSAS 1/2021 pag. 50).

 

                                  Il TCA, già in una sentenza 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 - cresciuta in giudicato incontestata - ha deciso, da un lato, che, in virtù del principio di sussidiarietà e dell’obbligo di ridurre il danno, rettamente l’USSI aveva negato a un beneficiario dell’assistenza sociale il rinnovo delle prestazioni assistenziali dal mese di agosto 2018 a seguito della mancata richiesta della rendita AVS anticipata.

                                  Dall’altro, che l’amministrazione non aveva violato il proprio dovere di informazione e consulenza (cfr. art. 18 Laps e per analogia art. 27 LPGA), avendo reso attento, a più riprese e in modo chiaro, l’insorgente del fatto che la mancata richiesta di una rendita AVS anticipata avrebbe comportato il rifiuto dell’assistenza sociale.

 

                                  Inoltre con giudizio 42.2018.18 del 10 dicembre 2018 - anch’esso passato in giudicato incontestato - questa Corte, nel caso di un beneficiario dell’assistenza sociale dal 2009 il quale, al compimento dei 63 anni nel marzo 2017, aveva postulato una rendita AVS anticipata ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAVS, ha poi confermato la richiesta dell’USSI di rimborso delle prestazioni assistenziali percepite precedentemente al riconoscimento della rendita di vecchiaia anticipata, nonché al versamento a suo favore del capitale LPP di circa fr. 240'000.--.

                                  Correttamente l’amministrazione aveva, infatti, tenuto conto di tale capitale LPP - nonostante poco dopo averlo ricevuto fosse stato trasferito al nipote - ai fini del rimborso dell’assistenza sociale, ritenuto del resto che a quel ricorrente sarebbe comunque restato un importo maggiore di fr. 90'000.--.

 

                          2.7.  Le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), al p.to D.3.3. prevedono:

 

" Prestazioni dell’AVS   

2 Le prestazioni dell’AVS sono prioritarie rispetto all’aiuto sociale. Le persone beneficiare del sostegno sono dunque tenute, in linea di massima, a richiedere un versamento anticipato il più presto possibile.”

 

 

                                  Dalle relative spiegazioni si evince:

 

" Le prestazioni dell’aiuto sociale sono sussidiarie rispetto alle prestazioni assicurative AVS; i beneficiari del sostegno devono pertanto richiedere un versamento anticipato delle prestazioni AVS (A.3), (A.4.1).

Il diritto a una rendita AVS anticipata può essere fatto valere uno o due anni prima dell’età ordinaria di pensionamento. La richiesta deve essere presentata personalmente dalla persona beneficiaria del sostegno, al più tardi il mese in cui raggiunge l’età a partire dalla quale desidera anticipare la rendita. In caso di inosservanza di questo termine, un’anticipazione sarà nuovamente possibile solo a decorrere dal compleanno successivo.

L’anticipazione comporta una riduzione vita natural durante della rendita. Questa perdita potrà essere compensata con le prestazioni complementari (PC). Inoltre, le prestazioni LPP possono contribuire ad assicurare un minimo vitale adeguato nella vecchiaia.

In caso di anticipazione della rendita AVS, nel calcolo per la determinazione del diritto alle PC sarà computata come entrata solo la rendita ridotta. Ciò consente di assicurare prestazioni non ridotte e di garantire il minimo esistenziale sociale durante la vecchiaia.”

 

                                  Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

 

" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit. (pag. 171-172)

 

                          2.8.  Nella presente evenienza dalle carte processuale emerge che RI 1, nata l’__________ 1960 e al beneficio di prestazioni assistenziali dal 2013 (cfr. consid. 1.1.), nel febbraio 2013 ha conferito procura a __________ per rappresentarla nella procedura di richiesta di prestazioni di competenza dell’__________, presso il Comune di __________ per il medesimo scopo e nel richiedere documenti, sottoscrivere istanze e quant’altro si renda necessario per l’espletazione del mandato (cfr. doc. 31).

 

                                  In relazione alla richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 9 settembre 2021 in cui la ricorrente aveva indicato che a novembre 2021 avrebbe cambiato appartamento e che avrebbe fatto pervenire il nuovo contratto di locazione (cfr. doc. 437-438), __________, il 10 settembre 2021, ha inviato ad __________ dell’USSI il contratto in questione, copia della lettera di disdetta e i dati per il pagamento dell’affitto (cfr. doc. 430; 429).

 

                                  Il 17 settembre 2021 __________ ha chiesto a __________ di verificare se RI 1 possedesse un capitale LPP, rispettivamente gli ha comunicato che “a fine anno, entro dicembre, la Sig.ra dovrà fare richiesta di prepensionamento anticipato (a 62 anni percepirà la rendita), La invito dunque a contattare lo sportello comunale per procedere con la richiesta a fine anno” (cfr. doc. 428).

 

                                  Inoltre, in occasione dell’emissione della decisione del 2 novembre 2021 relativa alla prestazione assistenziale ordinaria da novembre a dicembre 2021 di fr. 2'186.-- mensili (cfr. doc. 411), l’USSI ha reso attenta la ricorrente che in relazione a una sua successiva richiesta di rinnovo avrebbe dovuto far pervenire all’amministrazione alcuni documenti, fra cui: “IMPORTANTE: conferma dell’inoltro della richiesta di prepensionamento (rendita AVS)”. La parte resistente ha peraltro rammentato che “il richiedente deve fornire ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo che in mancanza di quanto richiesto l’Ufficio potrà decidere di non entrare in materia per il rinnovo della prestazione. Se il richiedente non rispetta quanto richiesto l’Ufficio si riserva l’applicazione di una sanzione (cfr. 9a Reg.Las)” (cfr. doc. 409).

 

                                  Nella richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 16 dicembre 2021 l’insorgente, nelle osservazioni, ha precisato che “la conferma di richiesta di prepensionamento per la rendita AVS sarà inoltrata entro fine anno. Ho già contattato telefonicamente l’ufficio rendita AVS (…)” (cfr. doc. 400).

 

                                  Il 27 dicembre 2021 l’USSI ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria da gennaio a maggio 2022 di fr. 2'186.--, specificando nel relativo provvedimento che “dal 1.6.2022 diritto a rendita AVS anticipata; trasmettere la domanda entro e non oltre il 31.3.2022” (cfr. doc. 395).

                                  Sempre il 27 dicembre 2021, con scritto separato, la parte resistente le ha segnalato che in occasione di una nuova richiesta di rinnovo era invitata a far pervenire segnatamente la decisione di rendita AVS anticipata e ha sottolineato che l’Ufficio si riservava, nel caso in cui la medesima non avesse dato seguito a quanto richiesto, l’applicazione di una sanzione (cfr. doc. 393).

 

                                  L’insorgente, il 27 maggio 2022, ha domandato il rinnovo delle prestazioni assistenziali, allegando in particolare copia del calcolo previsionale AVS e aggiungendo la precisazione “nessuna decisione per versamenti anticipati” (cfr. doc. 376).

 

                                  Il 13 giugno 2022 l’USSI, tramite la funzionaria incaricata __________, ha trasmesso alla ricorrente la decisione di prestazioni assistenziali ordinarie per il mese di giugno 2022 di fr. 2'186.-- (cfr. doc. 371) e le ha chiesto di produrre contestualmente alla sua successiva richiesta di rinnovo, tra l’altro, la conferma ufficiale rilasciata dall’ufficio preposto inerente il rilascio della rendita AVS inoltrata in ritardo e le giustificazioni per iscritto in merito al mancato inoltro della domanda di rendita AVS anticipata (cfr. doc. 368).

                                  È stato altresì indicato, da un lato, che “secondo il principio di sussidiarietà, dal 1.6.2022, lei avrebbe dovuto beneficiare di rendita AVS anticipata”. Dall’altro, che “domande di rinnovo incomplete, non daranno diritto al versamento della prestazione assistenziale del mese di luglio 2022, sino al completamento della documentazione richiesta” e che “se il richiedente non rispetta quanto richiesto l’Ufficio si riserva l’applicazione di una sanzione (cfr. 9a Reg.Las)” (cfr. doc. 368).

 

                                  Da un messaggio di posta elettronica del 15 giugno 2022 emerge che __________, in relazione al mancato inoltro della domanda di rendita AVS anticipata, ha scritto a __________ quanto segue:

 

" (…) Per non dover “penalizzare” l’utente, a seguito di questa grave mancanza, chiedo gentilmente di scrivermi le motivazioni del mancato inoltro tempestivo della domanda di rendita AVS. Telefonicamente mi aveva detto che non aveva capito che l’inoltro della domanda di AVS anticipata fosse obbligatorio, però telefonicamente non è un mezzo accettabile e, quindi richiedo motivazioni scritte che permettano di valutare il caso onde evitare sospensioni della prestazione” (Doc. 354).

 

                                  L’insorgente, il 24 giugno 2022, ha affermato:

 

" (…) le confermo quanto riferitole verbalmente dal sig. __________ che mi segue da tempo anche per altre mie problematiche, nel merito della ritardata richiesta di anticipo della rendita AVS.

In data 27.12.2021 mi è stato chiesto di chiedere una decisione di rendita anticipata dell’AVS che regolarmente ho fatto alla Cassa __________ la quale mi ha regolarmente riscontrato in data 31.01.2022 (allego copia).

Ciò detto ribadisco che

o per mancanza di una precisa indicazione di obbligo della richiesta d’anticipo

o per un malaugurato malinteso ho inoltrato la citata richiesta solo lo scorso 11 giugno.

Mi scuso per quanto accaduto e la prego, gentile sig.a __________, di considerare la mia totale buona fede in tutta questa fattispecie. (…)” (Doc. 367)

 

                                  In effetti dagli atti risulta, in primo luogo, che la Cassa __________, il 31 gennaio 2022, ha effettuato un calcolo previsionale in base alla richiesta della ricorrente, specificando che le informazioni erano puramente indicative e non vincolanti, da cui si evince:

 

" (…)

1° variante: versamento anticipato 2 anni

-  rendita AVS dal 01.06.2022                      fr. 1'542.-

 

2° variante: versamento anticipato 1 anno

-  rendita AVS dal 01.06.2023                      fr. 1'635.-

 

3° variante: versamento all’età legale

-  rendita AVS dal 01.06.2024                      fr. 1'754.-

 

La richiesta di anticipo della rendita AVS deve essere presentata mediante il modulo di richiesta di una rendita di vecchiaia. Si raccomanda l’invio del modulo 3-4 mesi prima del raggiungimento dell’età conferente il diritto alla rendita. (…)” (Doc. 352)

 

                                  In secondo luogo, che l’11 giugno 2022, tramite __________, la ricorrente ha richiesto alla Cassa __________ la rendita anticipata AVS, puntualizzando che “la sig.a RI 1, senza attività, ha beneficiato e beneficia tutt’ora della prestazione assistenziale (USSI), servizio che, tramite l’operatrice di riferimento sig.a __________, ci informa solo ora e probabilmente anche per un malinteso, dell’obbligo di richiedere la rendita AVS anticipata. Presso lo sportello AVS del Comune di __________ si è compilato ieri la citata richiesta, probabilmente incompleta negli allegati. Così fosse sono a disposizione per ogni vostra necessità o ulteriore richiesta. (…)” (Doc. 359)

 

                                  Il 1° luglio 2022 l’USSI ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di luglio 2022 di fr. 2'186.-- (cfr. doc. 357) e l’ha invitata a trasmettere conferma rilasciata dall’Ufficio preposto inerente il rilascio della rendita AVS - inoltrata in ritardo (cfr. doc. 357).

 

                                  La Cassa __________, con decisione del 6 luglio 2022, ha respinto la domanda dell’insorgente di beneficiare del versamento anticipato di due anni della rendita AVS, poiché la richiesta è stata depositata il 13 giugno 2022, ossia oltre il termine, al più tardi, del 31 maggio 2022, corrispondente all’ultimo giorno del mese in cui l’assicurata ha raggiunto l’età conferente il diritto alla rendita (62 anni compiuti l’11 maggio 2022; cfr. doc. 349).

                                  Siccome la ricorrente non ha inoltrato per tempo la domanda di rendita AVS anticipata senza fornire valide giustificazioni, l’USSI, con decisione del 20 luglio 2022, le ha applicato una sanzione di fr. 300.-- per tre mesi a far tempo dal mese di agosto 2022 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

                                  Tale provvedimento è stato confermato con decisione su reclamo del 23 novembre 2022 (cfr. doc. A2; consid. 1.3.).

 

                          2.9.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda, innanzitutto, che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

 

                                  Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

 

                                  Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

 

                                  Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

 

                                  Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere.

 

                                  Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

 

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr. consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:

 

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”

 

                                  Il TF, in un giudizio 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha sottolineato che, nonostante l’assistenza sociale e le prestazioni complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono l’indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, l’assistenza sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno.

 

                                  Al riguardo cfr. pure le linee guida CSIAS p.to A.3. relativo alla sussidiarietà e le relative spiegazioni.

 

                        2.10.  Nel caso di specie, in virtù del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.3., 2.9.) e dell’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr. STF 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. citata sopra; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.), la ricorrente, in vista del compimento dei 62 anni l’11 maggio 2022, avrebbe dovuto chiedere tempestivamente alla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, conformemente a quanto indicato dall’USSI, tramite __________, già dal settembre 2021 e direttamente a lei dal novembre 2021 (cfr. consid. 2.8.), il riconoscimento di una prestazione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAVS, il cui diritto nasce per le donne (attualmente e fino al 31 dicembre 2023) il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 62 o 63 anni, ma non può essere chiesto retroattivamente (cfr. art. 67 cpv. 1bis OAVS; consid. 2.5.).

 

                                  L’insorgente, infatti, per provvedere ai propri bisogni primari, doveva far capo prioritariamente alle rendite delle assicurazioni sociali a cui avrebbe avuto diritto al compimento dei 62 anni (cfr. doc. 352; consid. 2.8.), e meglio alla rendita AVS anticipata (al riguardo va ricordato che tale rendita deve essere chiesta in anticipo, in caso contrario il diritto parte soltanto dopo il compimento dell’anno successivo cfr. consid. 2.5.), indipendentemente dal fatto che l’importo di quest’ultima rendita sarebbe stato decurtato rispetto a quello della rendita AVS ordinaria a cui avrebbe avuto diritto a 64 anni giusta l’art. 21 LAVS (cfr. consid. 2.6.: in particolare STF 8C_344/2019 del 15 novembre 2019, pubblicata in RtiD II-2020 N. 14 pag. 121 segg; consid. 2.7.).

 

                                  Giova, altresì, rilevare che la perdita connessa al versamento anticipato della rendita AVS può essere compensata, in particolare, dalle prestazioni complementari (cfr. consid. 2.7.; https://www.ahv-iv.ch: 5.01 Prestazioni complementari all’AVS e all’AI), le quali, essendo prestazioni di un’assicurazione sociale, hanno la priorità rispetto alle prestazioni assistenziali (cfr. 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., menzionata al consid. 2.9.; STF 9C_36/2014 del 7 aprile 2014 consid. 3.3.).

 

                                  L’assistenza sociale costituisce, d’altronde, l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008).

 

                        2.11.  L’asserzione della ricorrente secondo cui nessuno l’avrebbe informata circa l’obbligo di richiedere la rendita AVS anticipata (cfr. doc. I; A3=9; 367; consid. 1.2.; 1.4.; 2.8.) non le è di ausilio alcuno.

 

                                  In effetti, come evidenziato in precedenza (cfr. consid. 2.8.; 2.10.), già il 17 settembre 2021 l’USSI ha segnalato a __________ – il quale, come affermato da RI 1 (cfr. doc. 376), la segue da tempo anche per altre sue problematiche (cfr. doc. 31; 95) – che l’insorgente “dovrà fare richiesta di prepensionamento anticipato (a 62 anni percepirà la rendita), La invito dunque a contattare lo sportello comunale per procedere con la richiesta a fine anno” (cfr. doc. 428).

                                  Il 2 novembre 2021 l’amministrazione ha poi reso attenta la ricorrente stessa che in occasione di una nuova richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali avrebbe dovuto far pervenire la conferma dell’inoltro della domanda di prepensionamento (cfr. doc. 409).

                                  La parte resistente, nella decisione del 27 dicembre 2021 relativa alle prestazioni assistenziali ordinarie da gennaio a maggio 2022 indirizzata personalmente all’insorgente, ha altresì specificato che “dal 1.6.2022 diritto a rendita AVS anticipata; trasmettere la domanda entro e non oltre il 31.3.2022” (cfr. doc. 395) e nello scritto sempre del 27 dicembre 2021 l’ha invitata, contestualmente alla successiva richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali, di trasmettere la decisione di rendita AVS anticipata (cfr. doc. 393).

 

                                  L’USSI, sia il 2 novembre che il 27 dicembre 2021, ha peraltro sottolineato che si riservava, in mancanza di quanto richiesto, l’applicazione di una sanzione (cfr. doc. 409; 393; consid. 2.8.).

 

                                  Anche la Cassa di compensazione AVS, il 31 gennaio 2022, ha informato RI 1 in merito al fatto che la richiesta di anticipo della rendita AVS doveva essere presentata mediante il modulo di richiesta di una rendita di vecchiaia e che si raccomanda l’invio del modulo 3-4 mesi prima del raggiungimento dell’età conferente il diritto alla rendita (cfr. doc. 352).

 

                                  In simili condizioni, la ricorrente disponeva di sufficienti informazioni per comprendere che, quale beneficiaria dell’assistenza sociale, era tenuta a richiedere tempestivamente il riconoscimento della rendita AVS anticipata.

                                  In ogni caso, sulla base di quanto indicatole in particolare dall’USSI, la medesima non poteva legittimamente credere che la richiesta della rendita AVS anticipata era soltanto una facoltà.

                                  Del resto l’insorgente, il 16 dicembre 2021, nella richiesta di rinnovo ha osservato che “la conferma di richiesta di prepensionamento per la rendita AVS sarà inoltrata entro fine anno. Ho già contattato telefonicamente l’ufficio rendita AVS (…)” (cfr. doc. 400).

                                  RI 1, in caso di dubbio, avrebbe comunque dovuto perlomeno contattare la parte resistente e chiedere ragguagli in merito.

 

                                  Ne discende che la ricorrente non può fare appello alla violazione dell’art. 18 Laps relativo all’informazione e consulenza da parte dell’amministrazione (e dell’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali - LPGA - applicabile per analogia) e alla tutela della sua buona fede ai sensi dell’art. 9 Cost per non subire le conseguenze connesse alla mancata richiesta tempestiva della rendita AVS anticipata (cfr. STF 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.2.- 5.3.; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 consid. 2.11.).

 

                        2.12.  L’art. 23 cpv. 2 Las enuncia che l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.

 

                                  Ai sensi dell’art. 9a cpv. 1 lett. c Reg.Las le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, ma anche rifiutate o soppresse, segnatamente, se il beneficiario rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono sussidiarie.

 

                                  Giusta l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici.

                                  Il cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.

                                  Secondo il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps. Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.

 

                                  Le linee guida CSIAS al p.to F.2. relativo alle sanzioni prevedono:

 

" 1 Qualora una persona beneficiaria del sostegno non si attenga alle condizioni o violi i suoi obblighi legali, occorre valutare l’opportunità di una riduzione proporzionale delle prestazioni.

2 Una riduzione a titolo di sanzione può interessare:

a.  il FM, dal 5% al 30%

b.  i supplementi per le prestazioni (FR e SI)

c.  le PCi di promozione

3 La riduzione deve essere circoscritta a un massimo di 12 mesi e tener conto dell’entità della manchevolezza. Una riduzione del 20% o superiore deve essere circoscritta a un massimo di 6 mesi. Alla decorrenza di questi termini, le riduzioni possono essere riesaminate e, se del caso, prolungate.

4 Di norma, una volta soddisfatte le condizioni, le riduzioni ivi riferite devono essere abrogate. In caso di manchevolezze ripetute e gravi, le riduzioni possono essere mantenute fino alla decorrenza dei relativi termini.

5 Devono essere prese in considerazione le ripercussioni di una riduzione sui bambini e sui giovani.

6 In caso di concomitanza di una sanzione e di una restituzione, non deve essere superata la riduzione massima del FM, pari al 30%.”

 

                        2.13.  In concreto – ritenuto, da un lato, che la ricorrente ha presentato tardivamente la domanda di rendita AVS anticipata, e meglio l’11 giugno 2022 invece che entro la fine del mese di maggio 2022 in cui ha compiuto 62 anni (l’__________ 2022; cfr. doc. A2; 349; consid. 2.5.), con la conseguenza che la Cassa di compensazione AVS, il 6 luglio 2022, ha respinto la richiesta (cfr. doc. 349; consid. 2.8.), dall’altro, che nemmeno ha fatto valere valide giustificazioni (cfr. consid. 2.11.) – l’applicazione di una sanzione, tramite riduzione delle prestazioni assistenziali ordinarie per tre mesi (cfr. doc. A1; A2; 334), da parte dell’USSI non è censurabile.

 

                                  L’amministrazione ha d’altronde più volte indicato che si riservava, in mancanza di quanto richiesto (segnatamente la domanda di rendita AVS anticipata), l’applicazione di una sanzione, facendo riferimento esplicito all’art. 9a Reg.Las (cfr. doc. 409; 393; consid. 2.8.).

 

                                  È, poi, utile ricordare che il Tribunale federale, nella sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019, pubblicata in RtiD II-2020 N. 14 pag. 121 segg., citata al consid. 2.6., ha confermato quanto deciso dall’USSI, ossia il diniego del rinnovo delle prestazioni assistenziali nei confronti di una persona che aveva rinunciato a inoltrare una domanda di rendita AVS anticipata.

 

                                  L’importo trattenuto mensilmente di fr. 300.-- si rivela peraltro corretto, in quanto inferiore al 30% del forfait di mantenimento (cfr. consid. 2.12.), che per il 2021 ed il 2022 corrispondeva a fr. 1'006.- mensili per una persona sola (cfr. consid. 2.4.).

 

                                  La decisione su reclamo del 23 novembre 2022 deve, perciò, essere confermata.

 

                        2.14.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

 

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti