Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2023.21

 

rs

Lugano

5 settembre 2023    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2023 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 15 marzo 2023 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con sentenza 42.2022.19 del 20 giugno 2022 questa Corte ha confermato il diniego del rinnovo delle prestazioni assistenziali dal mese di dicembre 2021 deciso dall’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) in quanto la richiesta era stata presentata unicamente da RI 1 invece che congiuntamente a __________.

                                  Il TCA, al riguardo, ha rilevato che “(…) in prima battuta, ovvero nel marzo 2021 prima di essere avvertito nel maggio 2021 dall’Ispettorato sociale circa possibili conseguenze in relazione al suo diritto all’assistenza sociale (cfr. doc. 98, 99), il ricorrente ha asserito di intrattenere una relazione sentimentale da diversi anni e di convivere stabilmente con __________ (cfr. consid. 2.4.)” e, quindi, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale, ha stabilito che a fine novembre 2021, quando l’insorgente ha richiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali, il medesimo e __________ convivevano in modo stabile giusta gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. b e c Reg.Laps.

                                  Questo Tribunale ha peraltro precisato:

 

" (…) ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. consid. 2.3.), come nel presente caso. A questo proposito è utile rilevare che __________i, nel marzo 2021, ha dichiarato di cucinare per il ricorrente, di lavargli i panni e di prestargli la vespa senza un corrispettivo contributo economico, ad eccezione di un aiuto per pagare la spesa (cfr. consid. 2.4.).

 

Giova altresì evidenziare che già in passato, ossia nel giugno 2016, come spiegato da __________ in sede di interrogatorio davanti alla Polizia, il 26 marzo 2021, l’insorgente - dopo essersi trasferito da lei nel 2015 proveniente da __________ - aveva traslocato a __________ a __________ (cfr. doc. 117; consid. 2.5.), in quanto, “visto che anche lui era rimasto senza lavoro ed è andato in assistenza, ci avevano detto che se lui fosse rimasto a vivere da me, ci avrebbero dimezzato l'assistenza, anzi preciso, l'avrebbero tolta a lui. Per questo, è stato costretto a trovare un appartamento che ha poi preso a __________. Sono soldi buttati dell'assistenza perché così facendo pagano un appartamento per nulla. Infatti, io avrei una cameretta e lui potrebbe usarla, ma se si trasferisse da me, l'assistenza gli toglierebbe il diritto e forse toglierebbero la complementare anche a me” (cfr. doc. 127; consid. 2.5.).”

 

                                  Ritenuto, tuttavia, che la rappresentante del ricorrente ha addotto che quest’ultimo versava in condizioni di grave indigenza e ha inviato la decisione del 7 giugno 2022 con cui il Pretore di __________ ha ordinato all’insorgente di mettere a libera disposizione della proprietaria l’appartamento a __________ entro dieci giorni dall’intimazione della decisione, asserendo che “la situazione è oltremodo grave poiché egli attualmente non ha alternative di alloggio”, come pure il fatto che tra RI 1 e __________ sarebbe rimasta una sana amicizia, gli atti sono stati trasmessi all’USSI per verificare l’eventuale diritto del ricorrente a prestazioni assistenziali, rispettivamente a un aiuto d’emergenza ai sensi dell’art. 12 Cost. per il lasso di tempo successivo allo sfratto.

 

                                  Il giudizio 42.2022.19 è cresciuto in giudicato incontestato.

 

                          1.2.  Il 29 luglio 2022 l’USSI ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 140'421.65 a titolo di prestazioni assistenziali percepite indebitamente nel periodo dal mese di dicembre 2016 al mese di novembre 2021, considerato che “- a tutt’oggi non abbiamo ricevuto nessun documento della signora __________ (recte: __________) per ricalcolare il diritto alle prestazioni di sostegno sociale con l’unità di riferimento (UR) di due persone; - la Sentenza del TCA del 20 giugno 2022 ha confermato la convivenza stabile ai sensi della Laps” (cfr. doc. D pag. 1).

 

                                  Tale provvedimento alla voce “mezzi di diritto” prevede che:

 

" (…) Contro la presente decisione è possibile inoltrare reclamo all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, viale Officina 6, 6500 Bellinzona, entro 30 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 33 Laps. L’atto di reclamo deve contenere un’esposizione concisa dei fatti, una breve motivazione e le conclusioni.

La informiamo che inoltre, in base all’art. 26 cpv. 3 Laps, la restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. Queste due condizioni devono essere entrambe adempiute. La richiesta di condono deve essere motivata e inviata allo scrivente Ufficio entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente ordine di restituzione, rispettivamente dell’eventuale reclamo o ricorso.” (Doc. D pag. 2)

 

                          1.3.  Il 29 agosto 2022 RI 1 ha inviato all’USSI uno scritto intitolato “Richiesta di condono dell’ordine di restituzione” del seguente tenore:

 

" (…) come già detto sin dalla prima lettera inviata alla sua collega Sig.ra __________ il 28 giugno 2021, "non è mai stata mia intenzione infrangere delle regole, ma se così è stato, ne sono dispiaciuto e giocoforza pronto a risponderne".

Per quanto sia giusto assumersi le proprie responsabilità, mi sembra palese che nessuna persona "sana di mente" vorrebbe vivere un "inferno" come lo sono stati i miei ultimi nove mesi; spero quindi abbiate compreso che la mancata consegna della documentazione riguardante la signora __________ non sia dipesa da me.

Come avrete potuto constatare dalla documentazione che vi ho consegnato il 19 agosto 2022 per la nuova domanda di prestazioni assistenziali, non dispongo di alcun mezzo per il mio sostentamento e la mia sostanza è pari a 0.

 

Peccato però che nessuno mi abbia chiesto se io abbia dei debiti, per cui sulla conferma redatta il 24 agosto 2022 dalla signora __________ non figurano quelli che ho contratto durante il periodo della sospensione delle prestazioni.

Tanto la signora __________ quanto io abbiamo costantemente sostenuto di avere sempre gestito in modo indipendente e separato le proprie economie, anche perché neppure volendo nessuno dei due avrebbe potuto in alcun modo provvedere al sostentamento dell'altro.

A dimostrazione di ciò, la signora __________ che purtroppo attualmente è ricoverata per motivi di salute, appena possibile sarebbe eventualmente disposta a fornirmi copia delle notifiche di tassazione per gli anni 2017 - 2020 purché non vi sia una richiesta di presentare una domanda congiunta di prestazioni LAPS.

A completamento della motivazione per la richiesta di condono vi invito a voler considerare le osservazioni scritte nell'ultima lettera inviatavi il 17 luglio u.s.

 

Vi chiedo pertanto di non voler pretendere indietro le prestazioni assistenziali da me percepite in quanto necessarie per il mio sostentamento e il mio alloggio per il periodo 2016-2021. Chiedo inoltre di poter ricevere gli arretrati per il periodo dicembre 21 sino a inoltro nuova domanda agosto 2022. Non mi sarà in ogni caso possibile restituire l'importo da voi richiesto in quanto non ho alcuna entrata se non le prestazioni assistenziali che però attualmente sono bloccate.” (Doc. F)

 

                          1.4.  L’USSI, il 17 novembre 2022, ha respinto la domanda di condono del 29 agosto 2022, negando la buona fede di RI 1, poiché non è stata segnalata tempestivamente la modifica della sua situazione personale e familiare, e meglio la convivenza con __________, nonostante nelle richieste di rinnovo delle prestazioni assistenziali sia indicato di comunicare ogni cambiamento delle proprie condizioni personali ed economiche (cfr. doc. 928-933).

 

                          1.5.  Con atto del 15 dicembre 2022 denominato “Reclamo contro la decisione di rifiuto di condono dell’ordine di restituzione” e indirizzato all’amministrazione RI 1 ha fatto valere di non avere mai ritenuto che il fatto di soggiornare 2/3 giorni alla settimana presso l’abitazione della signora __________ fosse da considerare come convivenza. Egli ha specificato che è per questa ragione che non ha segnalato alcunché all’USSI. A mente dell’interessato ciò dimostra chiaramente che non ha mai avuto l’intenzione di agire in maniera dolosa o negligente.

                                  Il medesimo ha aggiunto:

 

" (…) Inoltre credo di non avere percepito indebitamente le prestazioni assistenziali nel periodo dal mese di dicembre 2016 a novembre 2021 in quanto non disponevo di alcun ulteriore elemento di reddito o di sostanza per far fronte alle spese correnti e come già ripetuto più volte tanto la signora __________ quanto io abbiamo sempre gestito in modo indipendente e separato le proprie economie, anche perché neppure volendo nessuno dei due avrebbe potuto in alcun modo provvedere al sostentamento dell’altro.

(…).

A questo punto, dal momento che la signora __________ non ha più il timore che le venga richiesto di presentare una domanda congiunta di prestazioni LAPS, come dichiarato mi ha finalmente fornito copia delle notifiche di tassazione per gli anni 2017-2021.

Allego dunque le suddette, con la speranza che così io non abbia a ritrovarmi con ulteriori CHF 140'421.65 di debiti” (cfr. doc. 915-916)

 

                          1.6.  Con decisione su reclamo del 15 marzo 2023 l’USSI ha dapprima evidenziato in ordine:

 

" Nella presente fattispecie la decisione del 17 novembre 2022 riguarda esclusivamente la domanda di condono del 29 agosto 2022 presentata da RI 1 e respinta dall'USSl. Ogni altra questione, in particolare la richiesta di riconsiderazione "A questo punto, dal momento che la signora __________ non ha più il timore che le venga richiesto di presentare una domanda congiunta di prestazioni LAPS come dichiarato mi ha finalmente fornito copia delle notifiche di tassazione per gli anni 2017 - 2021. Allego dunque le suddette, con la speranza che così io non abbia a ritrovarmi con ulteriori CHF 140'421.65 di debiti", esula dalla presente controversia. Di conseguenza l'USSl non può chinarsi in questa sede su tale richiesta.” (Doc. B pag. 4)

 

                                  L’amministrazione ha poi confermato il diniego del condono, sottolineando:

 

" (…) Nel caso specifico non vi era motivo di ritenere che il cambiamento della situazione familiare non fosse una circostanza da segnalare immediatamente all'USSl, considerato che sulle decisioni di prestazioni assistenziali con i relativi calcoli, era sempre riportato l'obbligo di informare, oltre al computo dei redditi e delle entrate.

Le argomentazioni del reclamante, in particolare "Analizzando la medesima lettera e più precisamente tutto l'elenco delle circostanze che mi avevano portato alla situazione nella quale mi trovavo in quel momento e dato che personalmente io non avessi mai ritenuto che il fatto di soggiornare 2/3 giorni la settimana presso l'abitazione della signora __________ fosse da considerare come convivenza e per questa ragione io non lo abbia comunicato all'USSl, dimostrano chiaramente che non vi è mai stata da parte mia l'intenzione di agire in maniera dolosa o negligente.", non possono essere seguite. L'USSI è venuto a conoscenza della convivenza stabile con la signora __________ solo nel 2021.

 

La modifica della situazione familiare andava immediatamente e chiaramente segnalata all'USSl. Nelle richieste di rinnovo delle prestazioni assistenziali, pur essendo segnalato di indicare ogni cambiamento della propria situazione personale ed economica, il signor RI 1 non ha mai indicato la convivenza con la citata.

ln base alla citata giurisprudenza non si può riconoscere al signor RI 1 la buona fede nella ricezione delle prestazioni assistenziali non dovute e a cui non aveva diritto ed è sufficiente l'assenza di tale presupposto (buona fede) per non riconoscerle la domanda di condono.” (Doc. B pag. 6)

 

                          1.7.  Contro la decisione su reclamo del 15 marzo 2023 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, in via principale, di annullare la stessa e di retrocedere gli atti all’USSI affinché si pronunci sul reclamo contro la decisione formale del 29 luglio 2022 di restituire 140'421.65, in via subordinata, l’annullamento del provvedimento in questione (cfr. doc. I pag. 8).

 

                                  È stata altresì presentata istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio nella persona dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I pag. 9) ed è stato prodotto, con la debita documentazione, il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di __________ (cfr. doc. G).

 

                                  A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto che l’annullamento della decisione su reclamo si giustifica in particolare, in quanto:

 

" (…) Nella misura in cui la domanda di condono contiene anche implicitamente una contestazione della restituzione, I’USSI avrebbe dovuto esprimersi innanzi tutto in merito all'obbligo di restituzione ed alla sua eventuale entità e solo in un secondo momento (a crescita in giudicato della decisione di restituzione) sulla domanda di condono. A tal proposito si rimanda alla decisione emessa dal Tribunale Cantonale delle assicurazioni in data 23.11.2022 (inc. no.

33.2022.21).

 

Nel caso specifico, con la domanda di condono il qui ricorrente non solo postula che gli venga concesso il condono delle prestazioni di cui si richiede la restituzione, ma in sostanza - contestando l'esistenza di una convivenza stabile - contesta anche la richiesta in quanto tale. (…)” (Doc. I pag. 5-6)

 

                                  L’insorgente ritiene, nel caso in cui questo Tribunale dovesse respingere la tesi secondo cui sia stato contestata già la restituzione in quanto tale, che la domanda di condono meriti comunque di essere accolta.

                                  Al riguardo egli ha invocato, da una parte, la perenzione del diritto di richiedere la restituzione:

 

" Ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 Laps prevede che il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

Nel caso in esame, l'organo amministrativo ha avuto conoscenza dell'indebito ben più di un anno dall'emissione dell'ordine di restituzione. A tal proposito è sufficiente richiamare il verbale di audizione del qui ricorrente del 03.05.2021, rispettivamente lo scritto del 22.06.2021 della signora __________, dove l'autorità indicava "durante la predetta audizione lei ha dichiarato e sottoscritto che da quando ha firmato il contratto di locazione per l'appartamento sito in __________, lei ha sempre convissuto con la signora __________ presso il suo appartamento". In tale scritto si precisava inoltre come l'autorità avrebbe deciso in base alle informazioni in loro possesso. (…)” (Doc. I pag. 6)

 

                                  Dall’altra, ha fatto valere l’ossequio del presupposto della buona fede:

 

" (…) In merito alla buona fede, si osserva come il qui ricorrente non aveva la benché minima intenzione di ricevere prestazioni indebitamente. Tuttavia per lui il fatto di mantenere due economie domestiche distinte non comportava alcun obbligo di segnalazione. Altresì una restituzione dell'importo richiestogli provocherebbe un onere troppo gravoso: prova ne sia il fatto che il signor RI 1 continua ancora oggi a beneficiare del versamento di prestazioni assistenziali. (…)” (Doc. I pag. 7)

 

                          1.8.  Nella sua risposta del 25 maggio 2023 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                          1.9.  Il 9 giugno 2023 l’avv. RA 1 ha presentato delle osservazioni per conto del suo assistito (cfr. doc. V).

 

                        1.10.  L’amministrazione, il 22 giugno 2023, si è riconfermata nella propria risposta di causa (cfr. doc. VII).

 

                        1.11.  Il doc. VII è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  L’art. 36 della Legge sull’assistenza sociale (Las) prevede che le prestazioni (assistenziali) indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.

 

                                  Giusta l’art. 26 cpv. 1 della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) la prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita.

 

                                  Secondo il cpv. 3 dell’art. 26 Laps l’interessato può, tuttavia, domandare il condono dell’obbligo di restituire nel caso in cui il rimborso delle prestazioni erogate a torto, ma ricevute in buona fede, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, costituirebbe un onere troppo grave.

 

                                  Al riguardo cfr. pure l’art. 25 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e STF 8C_364/2019 del 9 luglio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_707/2016 dell’11 ottobre 2017; STF P 63/06 del 14 marzo 2007 consid. 3).

 

                          2.2.  Ai sensi dell’art. 65 Las contro la decisione concernente l’erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps.

 

                                  L’art. 33 cpv. 1 Laps enuncia che contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

 

                                  Giusta l’art. 33 cpv. 2 Laps contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

 

                          2.3.  Il destinatario di un ordine di restituzione che intende contestare dispone, dunque, di due possibilità. Da una parte, se fa valere di avere avuto diritto alle prestazioni in questione, egli deve interporre opposizione, rispettivamente reclamo entro il termine di trenta giorni. Dall’altra, se invece ammette di aver percepito indebitamente le prestazioni, ma invoca la sua buona fede, nonché delle difficoltà economiche in caso di restituzione, il medesimo deve presentare una domanda di condono (cfr. STF 8C_799/2017 dell’11 marzo 2019 consid. 6).

 

                                  Per costante giurisprudenza federale è ad ogni modo possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

 

                          2.4.  Nella presente evenienza, come visto nei fatti, RI 1, a seguito dell’ordine di restituzione delle prestazioni assistenziali percepite da dicembre 2016 a novembre 2021 emesso il 29 luglio 2022 dall’USSI (cfr. consid. 1.2.), ha inoltrato a quest’ultimo uno scritto denominato “Richiesta di condono dell’ordine di restituzione” con il quale, da un lato, ha indicato che non è mai stata sua intenzione infrangere le regole e di non disporre di mezzi per il suo sostentamento, come pure di avere debiti, dall’altro, ha evidenziato che la mancata consegna della documentazione riguardante __________ non è dipesa da lui, che egli e __________ hanno sempre gestito in modo indipendente e separato le proprie economie, precisando che, anche volendo nessuno di loro avrebbe potuto provvedere al mantenimento dell’altro e che a dimostrazione di ciò __________ “sarebbe eventualmente disposta a fornirmi copia delle notifiche di tassazione per gli anni 2017-2020, purché non vi sia una richiesta di presentare una domanda congiunta di prestazione LAPS” (cfr. doc. F; consid. 1.3.).

 

                                  A seguito dell’atto del 29 agosto 2022, l’amministrazione, il 17 novembre 2022, ha emanato una decisione concernente unicamente la domanda di condono che è stata respinta. In tale provvedimento è stato menzionato, quale mezzo di ricorso, il reclamo all’USSI (cfr. doc. 933; consid. 1.4.).

 

                                  Il 15 dicembre 2022 il ricorrente ha interposto reclamo contro la decisione di rifiuto del condono del 17 novembre 2022, facendo valere, da un lato, di non aver segnalato alcunché all’USSI, poiché non riteneva che il fatto di soggiornare 2/3 giorni alla settimana presso l’abitazione della signora __________ fosse da considerare come convivenza.

                                  Dall’altro, di non avere percepito indebitamente le prestazioni assistenziali nel periodo da dicembre 2016 a novembre 2021, chiestegli in restituzione, in quanto non disponeva di alcun ulteriore elemento di reddito o di sostanza per far fronte alle spese correnti e perché lui e __________ hanno sempre gestito in modo indipendente e separato le loro economie, non avendo peraltro entrambi i mezzi per provvedere al sostentamento dell’altro. Egli ha altresì allegato le notifiche di tassazione per gli anni 2017-2021 di __________ che quest’ultima gli aveva finalmente fornito in copia, puntualizzando che sperava così di non doversi ritrovare con ulteriori CHF 140'421.65 di debiti” (cfr. doc. 915-926; consid. 1.5.).

 

                                  L’USSI, con decisione su reclamo del 15 marzo 2023, ha confermato il diniego del condono, rilevando inoltre che ogni altra questione differente dal condono esulava dalla controversia (cfr. doc. B; consid. 1.6.).

 

                                  RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha impugnato la decisione su reclamo del 15 marzo 2023 davanti a questo Tribunale.

                                  L’insorgente ha chiesto a titolo principale di retrocedere gli atti alla parte resistente affinché si pronunci sul reclamo contro l’ordine di restituzione del 29 luglio 2022, osservando che I’USSI avrebbe dovuto esprimersi innanzitutto in merito all'obbligo di restituzione ed alla sua eventuale entità e solo in un secondo momento (a crescita in giudicato della decisione di restituzione) sulla domanda di condono (cfr. doc. I; consid. 1.7.).

 

                          2.5.  Nel caso di specie il TCA, tutto ben considerato, ritiene che l’USSI abbia erroneamente qualificato lo scritto del 29 agosto 2022 inviatogli dal ricorrente a seguito dell’emissione dell’ordine di restituzione del 29 luglio 2022 relativo alle prestazioni assistenziali percepite da dicembre 2016 a novembre 2021 (cfr. doc. D) soltanto quale domanda di condono.

 

                                  In effetti da un attento esame degli atti di causa, in particolare, delle censure formulate nello scritto del 29 agosto 2022 in relazione al fatto che “la mancata consegna della documentazione riguardante la signora __________ non sia dipesa da me”, come pure relative alla circostanza che lui e __________ hanno sempre gestito in modo indipendente le loro economie e all’eventuale disponibilità, a quel momento, di __________ di fornire le tassazioni 2017-2020 (cfr. consid. 1.3.; 2.4.) - non dimenticando in ogni caso quanto già asserito dall’insorgente nella lettera del 17 luglio 2022, ovvero che “non è mai stata mia intenzione convivere stabilmente con la signora __________, se coì fosse stato, non mi sarei trasferito presso il signor __________ nel periodo aprile - maggio 2016 e successivamente presso __________ nel periodo giugno 2016 - gennaio 2017. (…) Escluso il periodo marzo 2015 - marzo 2016 durante il quale versavo metà della pigione alla signora __________, il mio contributo si limitava alla partecipazione per le spese alimentari per quando mi fermavo a cenare da lei. Entrambi abbiamo sempre gestito in modo indipendente e separato le proprie economie.” (cfr. doc. 948-949) -, emerge che l’intenzione dell’insorgente era anche, almeno implicitamente, quella di contestare l’ordine di restituzione del 29 luglio 2022 in quanto tale (emesso dall’USSI non avendo “ricevuto nessun documento della signora __________ per ricalcolare il diritto alle prestazioni di sostegno sociale con l’unità di riferimento (UR) di due persone”; cfr. doc. D; consid. 1.2.), e meglio la fondatezza del credito di restituzione, oltre che di chiedere il condono.

                                  Va, del resto, considerato che questa Corte, con la sentenza 42.2022.19 del 20 giugno 2022, ha stabilito unicamente che il ricorrente non aveva diritto alle prestazioni assistenziali per il periodo dicembre 2021 - marzo 2022, in quanto a fine novembre 2021, quando ha chiesto il relativo rinnovo, il medesimo e __________ convivevano in modo stabile (cfr. consid. 1.1.).

 

                                  In simili condizioni, in virtù del principio della buona fede (cfr. art. 2 CC), l’amministrazione avrebbe dovuto perlomeno interpellare l’interessato circa le sue reali intenzioni al fine di chiarire se il medesimo intendeva chiedere soltanto il condono o anche contestare l’ordine di restituzione.

 

                                  Nel reclamo del 15 dicembre 2022 contro la decisione del 17 novembre 2022 l’insorgente ha d’altronde affermato di credere “di non avere mai percepito indebitamente le prestazioni assistenziali nel periodo dal mese di dicembre 2016 a novembre 2021 in quanto non disponevo di alcun ulteriore elemento di reddito o di sostanza per far fronte alle spese correnti e come già ripetuto più volte tanto la signora __________ quanto io abbiamo sempre gestito in modo indipendente e separato le proprie economie (…)” (cfr. doc. 915; consid. 1.5.; 2.4.).

 

                                  L’USSI non era, dunque, legittimato ad astenersi dal decidere circa il principio della restituzione delle prestazioni assistenziali e a trattare la domanda di condono nel merito, emanando il provvedimento del 17 novembre 2022, come se la decisione del 29 luglio 2022 fosse cresciuta in giudicato (cfr. STF 8C_77/2018 del 30 aprile 2018; STF P 63/06 del 14 marzo 2007 consid. 4.2.2.; STCA 38.2014.52 del 14 dicembre 2015; STCA 42.2013.4 del 18 dicembre 2013).

 

                                  In proposito cfr. pure STCA 33.2022.21 del 23 novembre 2022, citata anche nel ricorso (cfr. doc. I pag. 5; consid. 1.7.).

 

                                  Ne discende che la decisione del 17 novembre 2022 con cui l’USSI ha negato il condono e la decisione su reclamo del 15 marzo 2023 con cui è stato confermato il provvedimento del novembre 2022 sono state emesse prematuramente (cfr. STF P 63/06 del 14 marzo 2007 consid. 4.2.2.; STCA 38.2014.52 del 14 dicembre 2015; STCA 42.2013.4 del 18 dicembre 2013).

 

                                  La decisione su reclamo impugnata deve, pertanto, essere annullata e gli atti trasmessi all’USSI perché si pronunci sul reclamo interposto nell’agosto 2022 contro l’ordine di restituzione del 29 luglio 2022.

                                  A titolo abbondanziale, riguardo alla censura ricorsuale di perenzione (cfr. doc. I pag. 6; consid. 1.7.) in applicazione dell’art. 26 cvp. 2 Laps (“Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione”.), giova ricordare che l’eccezione di perenzione del diritto di chiedere la restituzione va esaminata contestualmente alla verifica della correttezza di un ordine di restituire determinate prestazioni. Una volta cresciuta in giudicato la decisione di restituzione non è più possibile - ad esempio nella procedura di condono - esaminare la fondatezza o meno dell’eccezione di perenzione (cfr. STF 8C_77/2018 del 30 aprile 2018 consid. 3.2.; STFA P 67/03 del 25 ottobre 2004; STCA 38.2014.16 del 23 marzo 2015 consid. 2.3.; STCA 42.2013.7 dell’11 novembre 2013 consid. 2.6.).

 

                                  L’amministrazione, se del caso, deciderà nuovamente sulla domanda di condono dopo che sarà cresciuta in giudicato provvedimento di restituzione.

 

                          2.6.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

 

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

 

                          2.7.  Il ricorrente, vincente in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

 

                                  Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I; consid. 1.7.) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 8C_585/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF 9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                  §   La decisione su reclamo del 15 marzo 2023 è annullata.

                                  §§ Gli atti sono trasmessi all’USSI perché si pronunci sul reclamo interposto contro l’ordine di restituzione del 29 luglio 2022 ed emetta una decisione su reclamo al riguardo.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

L’USSI verserà all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d’oggetto la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti