Incarto n.
42.2023.24

 

rs

Lugano

23 ottobre 2023

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2023 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 26 aprile 2023 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1 è stato al beneficio delle prestazioni assistenziali dal mese di febbraio 2016 al mese di dicembre 2017, dal mese di settembre 2019 al mese di gennaio 2022, nel mese di novembre 2022 e dal mese di gennaio al mese di maggio 2023 percependo complessivamente l’importo di fr. 96'655.30 (cfr. doc. 82-107).

 

                          1.2.  L’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI), con decisione del 2 dicembre 2022, ricordato il principio di sussidiarietà e che non sussiste un diritto a mantenere la sostanza immobiliare, ha intimato a RI 1 di vendere entro il 31 marzo 2023 l’immobile di sua proprietà sito al mappale n. __________ del Comune di __________ nella cui abitazione risiede con la famiglia, ritenuto peraltro che non sono dati i presupposti per rinunciare alla realizzazione della sostanza immobiliare.

                                  L’amministrazione gli ha inoltre chiesto “di documentarci regolarmente sui passi intrapresi in merito. A realizzazione avvenuta è invitato a trasmetterci tempestivamente tutta la relativa documentazione”.

                                  L’interessato è stato altresì reso attento “di rispettare il principio di sussidiarietà e di riduzione del danno che incombe a tutti i beneficiari di prestazioni assistenziali”, come pure del fatto che “una violazione può comportare la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali”.

                                  Nel provvedimento, quale mezzo giuridico, è stato indicato che “contro la presente decisione è possibile inoltrare un reclamo all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Viale Officina 6, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla notifica. (…)” (cfr. 242).

 

                          1.3.  Contro la decisione del 2 dicembre 2022 RI 1, il 9 dicembre 2022, ha interposto il seguente reclamo:

 

" (…) su imposizione USSI, a partire dal 10 settembre 2022, la proprietà immobiliare risulta adibita unicamente ad abitazione dell’opponente e della sua famiglia, ragione per la quale la sua vendita coatta priverebbe il sottoscritto e la sua famiglia del necessario alloggio per il quale oltretutto l'opponente paga mensilmente i gravanti interessi ipotecari che sono inferiori ad un normale canone di locazione.

In ogni caso visto l'ammontare del debito ipotecario (Chf 950'000) e le conseguenti necessarie ed impellenti spese di ripristino (rifacimento tetto e rifacimento opere idrauliche, preventivo oltre Chf 200'000), il ricavato di una vendita all'asta risulterebbe pressoché nullo, visto che la costruzione risale allontano 1963, settant'anni or sono.

In caso di una vendita forzata, il ricavato risulterebbe limitato al solo valore del terreno costringendo l'interessato a ricercare un diverso alloggio per il suo nucleo familiare ad un costo ben maggiore degli interessi ipotecari, canone mensile del quale alla fine USSI dovrà prendersene carico. (…)” (Doc. 13)

 

                          1.4.  Con decisioni del 15 febbraio e 7 marzo 2023 l’amministrazione ha assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria per i mesi da gennaio a marzo 2023 (cfr. doc. 225, 217, 203).

 

                          1.5.  Il 23 febbraio 2023 l’USSI ha emanato una nuova decisione con la quale ha annullato e sostituito la decisione del 2 dicembre 2022. Il tenore è il medesimo di quello del provvedimento del dicembre 2022, ad eccezione del termine entro il quale procedere alla vendita dell’immobile, prorogato al 31 maggio 2023 (cfr. doc. 9).

 

                          1.6.  Con decisioni dell’11 aprile e dell’8 maggio 2023 l’amministrazione ha riconosciuto a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali da aprile a maggio 2023 (cfr. doc. 179; 154), mentre gli ha negato tale diritto dal mese di giugno 2023 (cfr. doc. 108).

 

                          1.7.  Nel frattempo l’USSI, con decisione su reclamo del 26 aprile 2023, ha confermato l’obbligo per RI 1 vendere la propria proprietà sita a __________.

                                  L’amministrazione, in ordine, ha rilevato:

 

" (…) ritenuto che con decisione del 2 dicembre 2022 l'USSI ha intimato al Signor RI 1 la vendita della propria sostanza immobiliare entro il 31 marzo 2023 e che con decisione del 23 febbraio 2023 l'USSI ha annullato e sostituito la sua precedente decisione del 2 dicembre 2022 con la quale non ha dato seguito al reclamo del 9 dicembre 2022 del signor RI 1, si entra nel merito del reclamo di quest'ultimo considerandolo contro la decisione del 23 febbraio 2023 con la quale l'USSI ha intimato la vendita entro il 31 maggio 2023.” (Doc. A pag. 3)

 

                                  Per quanto attiene al merito della questione, dalla decisione su reclamo si evince:

 

" (…) il signor RI 1 ha esercitato un'attività indipendente, adibendo alcuni locali dell'abitazione a B&B. In particolare egli ha adibito 45 mq dei 184 mq abitabili della propria abitazione (di complessivi 223 mq) ad attività di B&B.

Con parte delle entrate di tale attività egli ha fatto fronte parzialmente alle spese di gestione e manutenzione, agli interessi ipotecari, come pure alle spese accessorie relative alla sostanza immobiliare. Durante lo svolgimento dell'attività infatti, soprattutto quando dalla stessa non vi erano entrate, le prestazioni assistenziali riconosciute all'UR andavano di fatto parzialmente a coprire le spese effettive connesse all'immobile, superando ad esempio quelle accessorie il massimale riconoscibile dall'USSI. Pertanto, non conseguendo più per parecchio tempo delle entrate che gli permettessero, oltre che a far fronte parzialmente alle citate spese connesse all'immobile anche a coprire il fabbisogno, l'USSI ha indicato al signor RI 1 di chiudere definitivamente l'attività, cosa che egli ha provveduto a fine 2022.

Per anni dunque è stato permesso al signor RI 1 di conservare la propria sostanza immobiliare, permettendo anche di riportare ai mesi successivi della contabilità relativa all'attività indipendente, le spese connesse all'immobile quando queste superavano le entrate.

Per inciso, il reclamante ha indicato e confermato che l'intera abitazione è ad uso esclusivo della propria famiglia. Dalla documentazione a disposizione dell'USSI emerge un valore di stima del fondo n. __________ RFD __________ di complessivi CHF 456'588.- e un valore di reddito di complessivi CHF 16'493.-.

Il valore locativo, in base alla Direttiva Laps 2 / 2015 attualmente in vigore corrisponde al 90% del valore di reddito. Ritenuto un reddito dalla sostanza di complessivi CHF 16'493.-, il valore locativo risulta essere di CHF 14'843.- annui pari a CHF 1'236.90 mensili composti da CHF 934.40 per i 139/184 relativi all'abitazione primaria e CHF 302.50 per i 45/184 per l'abitazione secondaria.

Le spese di gestione dell'immobile, sempre in base alla Direttiva Laps 2 /2015 "Per quanto le spese di gestione e manutenzione le stesse sono riconosciute con un forfait del 20% del reddito lordo dell'immobile (pigioni e/o valore locativo) se l'immobile è stato costruito da più di 10 anni. In caso contrario viene riconosciuto un forfait del 10%." ammontano a complessivi CHF 2'969.- ossia al 20% del valore locativo complessivo di CHF 14'843.- ed il debito ipotecario dell'immobile corrisponde a CHF 950'000.- con un tasso d'interesse pari all'1.46% con un interesse annuo pari a CHF 13'870.- pari a CHF 1'155.83 mensili per la sostanza complessiva presente in Svizzera composta dall'abitazione primaria e secondaria.

Ai sensi dell'art. 22 lett. b) n. 4 le spese e gli interessi passivi sui debiti vengono riconosciuti solo fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all'art. 8 cpv. 2, lett. a) Laps).

L'USSI può pertanto riconoscere un totale complessivo, per le spese e gli interessi passivi sui debiti, di CHF 1'236.90 mensili pari al valore di reddito della sostanza immobiliare in svizzera.

Le spese complessive ammontano a complessivi CHF 16'839.- annui pari a CHF 1'403.20 mensili.

Risulta pertanto uno scoperto di CHF 166.30 a cui il reclamante fa fronte utilizzando le prestazioni assistenziali.

Ritenute tutte le circostanze del caso concreto e che non sussiste come detto un diritto alla conservazione di una sostanza immobiliare, sia essa situata in Svizzera o all'estero, che l'immobile è sì abitato dall'interessato con la sua famiglia ma che non vi stanno alloggiando alle condizioni usuali di mercato in quanto le spese effettive superano quelle riconoscibili dall'USSI per l'alloggio, che le prestazioni assistenziali prevedibilmente non saranno riconosciute per breve medio termine, non è più giustificato che l'USSI rinunci alla realizzazione dell'immobile da parte del signor RI 1, a cui incombe inoltre l'obbligo di ridurre il danno.

A titolo abbondanziale si rileva che rinunciare alla vendita della sostanza contribuirebbe nel tempo a un'ulteriore indebitamento dello stesso e che in data 30 novembre 2017 la proprietà immobiliare di cui si chiede la realizzazione è stata stimata in CHF 1'800'000.- quale valore venale. (…)” (Doc. A pag. 7-8)

 

                          1.8.  Contro la decisione su reclamo del 26 aprile 2023 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, “l'annullamento della decisione 2.12.2022 di intimazione di vendita della propria abitazione (…)” (Doc. I pag. 2)

                                  A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto:

 

" (…) Dal 17.2.2005 il ricorrente è proprietario dell'immobile di __________ acquistato per Chf 620'000 del quale viene chiesta la vendita.

Avendo effettuato lavori di ristrutturazione e di miglioria per oltre 500'000 franchi il valore totale dell'abitazione comprensiva di terreno è aumentato a Chf 1'120'000.

Su istanza dell'Ufficio esecuzione, __________, nel 2018 è stata richiesta perizia valutativa eseguita dall'architetto __________ che, calcolato l'immobile come se fosse stato in perfette condizioni, l'ha valutato Chf 1'800'000.

A distanza di 5 anni dalla perizia, a causa della situazione contingente venutasi a creare prima causa Covid-19 poi per il conseguente disinteresse di potenziali acquirenti, causato dal recente aumento dei tassi ipotecari e dal conseguente disinteresse nei confronti del mercato immobiliare, il valore del fondo è sensibilmente diminuito.

Tenuto conto che per mancanza di fondi i lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria non sono più stati effettuati con conseguente degrado dell'immobile edificato nel lontano 1963, se calcolato in perfette condizioni avrebbe attualmente un valore non superiore ad un 1,5 Mio Chf.

Da questo importo vanno detratti gli indispensabili lavori di ristrutturazione, preventivati in oltre 300'000 Chf che comprendono l'obbligato rifacimento dell'intero tetto piano, la inderogabile sostituzione delle tubazioni vetuste e perdenti, il rifacimento dell'impianto di riscaldamento e l'isolazione dell'intero stabile, oltre alla sostituzione dell'intero impianto elettrico.

Secondo tecnici intervenuti, attualmente l'abitazione sarebbe da demolire edificandone una nuova con maggiori vantaggi e minori costi che non affrontando una complessa ristrutturazione.

In caso di vendita forzata, tenuto conto delle inderogabili spese di ristrutturazione ammontanti ad almeno Chf 300'000, l'immobile in questione verrebbe aggiudicato, ad un possibile acquirente ad una cifra non superiore a Chf 1'200'000 o al più reale valore del puro terreno, valutato 1 milione di franchi al netto di spese di demolizione e sgombero.

Tenuto conto del privilegio costituito in primo grado dalle cartelle ipotecarie per Chf 950'000, dei relativi interessi arretrati ammontanti a Chf 20'000 ed agli ulteriori crediti privilegiati iscritti ammontanti al 5.1.2023 a Chf 273'133 oltre interessi di Chf 6'870 maturati per tutto il primo semestre del corrente anno, il debito complessivo è di Chf 1'250'000 quindi nettamente superiore all'eventuale ricavo della vendita dell'immobile posto all'asta.

Ciò premesso, USSI Bellinzona non riuscirebbe comunque ad incassare il totale delle sue prestazioni indicate in CHF 179'253 che unitamente agli altri crediti privilegiati e tenuto conto pure delle spese d'asta da Chf. 273'133 verrebbero notevolmente ridotti con una diminuzione di almeno il 25%.per cui il netto ricavo del credito verrebbe ridotto nel migliore dei casi a Chf 135'000.

Dal momento che l'immobile verrà assegnato al nuovo proprietario, tutte le prestazioni per la locazione di un nuovo appartamento per la famiglia RI 1, non sarà inferiore annualmente a Chf 24'000 per canone di locazione ed a Chf 3'000 di spese per cui l'eventuale recuperato importo di Chf 135'000 con i predetti canoni locativi verrebbe ad estinguersi nel corso di massimi 5 anni con il versamento dei predetti canoni locativi.

Anche se questa osservazione non ha valore giuridico, questa infelice operazione oltre a non essere di alcun vantaggio per USSI Bellinzona metterebbe in seria difficoltà la famiglia del ricorrente in quanto la richiesta di vendita dell'abitazione primaria risulta un evidente accanimento nei confronti del nucleo familiare RI 1.

AI riguardo il ricorrente osserva che sino all'immotivata chiusura forzata da parte di USSI della pensione di famiglia esercitata in parte dello stabile fino al 9 settembre 2022, la stessa era fonte di reddito azzerando di fatto i costi ipotecari, ma USSI ne ha ordinato la chiusura per mancato conseguimento dell'indipendenza finanziaria conteggiando il nefasto periodo di Covid e non prendendo in considerazione che del B&B si occupava solamente la moglie del ricorrente.

L'accanimento di USSI Bellinzona non è purtroppo dovuto all'interesse di recuperare quanto versato a titolo di aiuto sociale ma unicamente a seguito di una guerra personale che si protrae ormai da anni e che è sfociata in una serie di denunce penali promosse dal ricorrente nei confronti di funzionari di USSI per volontario danneggiamento ed eventuale profitto a favore di terzi. (…)” (Doc. I)

 

                          1.9.  Nella sua risposta del 19 giugno 2023 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                        1.10.  Il 19 luglio 2023 la parte resistente ha trasmesso un messaggio di posta elettronica ricevuto dall’Ufficio di esecuzione, in cui è stato confermato che “l’incanto (n.d.r. pubblicato il 25 maggio 2023 relativo al fondo __________ RFD __________ di proprietà di RI 1 che avrebbe dovuto aver luogo il 19 ottobre 2023; cfr. doc. 118) è stato annullato a seguito del pagamento delle esecuzioni procedenti. L’importo versatoci ammonta a CHF 5'235.55” (cfr. doc. V + V1).

 

                        1.11.  I doc. V e V1 sono stati inviati all’insorgente per conoscenza (cfr. doc. VI).

 

                        1.12.  L’8 settembre 2023 l’USSI ha prodotto copia di due mandati di vendita della proprietà immobiliare mapp. __________ sottoscritti da RI 1 il 20 aprile con __________ di __________ (cfr. doc. VII2) e il 25 aprile 2023 con __________ di __________, ma trasmessi all’amministrazione soltanto il 21, rispettivamente il 30 agosto 2023.

                                  L’amministrazione ha, inoltre, specificato che “(…) fino a settembre, rispettivamente ottobre 2023, i mandati sono limitati a trattative private verso la clientela delle immobiliari, senza una pubblicazione verso i terzi possibili interessati, limitandone di conseguenza le possibilità di vendita” (cfr. doc. VII + 1-4).

 

                        1.13.  Questo Tribunale, l’11 settembre 2023, ha inviato i doc. VII + 1-4 al ricorrente per presentare osservazioni, chiedendo in particolare di indicare per quali ragioni non ha comunicato in precedenza all’amministrazione - e neppure al TCA - di avere conferito i mandati in questione (cfr. doc. VIII).

 

                                  Il 18 settembre 2023 l’insorgente ha risposto:

 

" (…) Ritengo innanzitutto di avere pienamente ottemperato alla richiesta dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che assegnandomi il termine del 31.5.2023 mi imponeva l’obbligo di mettere in vendita la mia abitazione familiare primaria di __________.

Anticipando i tempi, in data 20.4.2023 conferivo mandato all’immobiliare __________ ed in data 25.4.2023 all’immobiliare __________, come riconosciuto dalla stessa convenuta.

Quando ad inizio agosto 2023 USSI mi ha chiesto di provare il riferimento di detti mandati di vendita li ho trasmessi in data 21 agosto e 30 agosto 2023.

Su suggerimento delle predette immobiliari, i mandati conferiti riguardavano inizialmente i clienti in portafoglio non essendo interesse delle predette immobiliari pubblicizzare la vendita prima di aver potuto contattare la propria clientela istituzionale evitando l’interesse della concorrenza.

D’altra parte le predette immobiliari mi facevano presente che al momento delle pubblicazioni della messa in vendita della mia abitazione, mi avrebbero dovuto chiedere di versare preventivamente i relativi costi per i quali al momento non ho alcuna disponibilità. (…)” (Doc. IX)

 

                        1.14.  L’USSI, il 29 settembre 2023, ha rilevato segnatamente che, alla luce della decisione su reclamo del 26 aprile 2023 impugnata con cui gli era stato confermato di procedere alla vendita dell’immobile di __________, RI 1 avrebbe dovuto immediatamente comunicare quanto da lui messo in atto, e meglio la sottoscrizione dei mandati del 20 e del 25 aprile 2023.

                                  A mente dell’amministrazione tantomeno trova senso logico il suo ricorso del 26 maggio 2023 contro la decisione su reclamo del 26 aprile 2023 nel quale ha chiesto di annullare l’intimazione di vendita della propria abitazione.

                                  La parte resistente ha sottolineato di avere rifiutato le prestazioni per il mese di giugno 2023, poiché l’insorgente non aveva comprovato alcun sforzo per vendere l’immobile, avendo omesso di trasmettere i citati mandati.

                                  Infine è stato osservato, da un lato, che dai mandati non si evince comunque un reale interesse di procedere alla vendita, ritenuto che con le immobiliari ha pattuito unicamente delle trattative private verso la loro clientela, senza ampliare le possibilità di vendita verso terzi tramite pubblicazione. Dall’altro, che del resto dal mandato con la __________ non risulta alcun dovere da parte del ricorrente di versare degli anticipi relativi ai costi della pubblicazione della messa in vendita della proprietà. Per quanto concerne la __________ “è vero che al punto 8. si parla di anticipi da versare in caso di pubblicazione ma ciò non giustifica il reclamante che avrebbe potuto dare il mandato ad altre immobiliari presenti sul territorio del Canton Ticino senza dover anticipare i relativi costi di pubblicazioni”.

                                  A titolo abbondanziale l’USSI ha puntualizzato che è curioso che i mandati, apparentemente conferiti nel mese di aprile 2023 e prodotti solo nel mese di agosto 2023, prevedano la possibilità di procedere a delle pubblicazioni unicamente nei mesi di settembre e ottobre 2023 (cfr. doc. XI).

 

                        1.15.  RI 1, il 13 ottobre 2023, si è espresso nuovamente in merito alla fattispecie e ha allegato la pubblicazione dell’annuncio immobiliare effettuata da __________ nel settembre 2023, da cui emerge che lo stabile di __________ di 220 m2 - costituito da una casa unifamiliare con dependance, che dispone di 9 posti auto totali (di cui 1 garage) e di una piscina 5x10 con scala romana e doccia solare - è stato posto in vendita per un prezzo di fr. 1'890'000.-- (cfr. doc. XIII+1).

 

                        1.16.  Il doc. XIII+1 è stato inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XIV).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Con decisione del 2 dicembre 2022 l’USSI, come visto nei fatti, ha intimato a RI 1 di vendere entro il 31 marzo 2023 l’immobile di sua proprietà sito a __________ nella cui abitazione risiede con la famiglia (cfr. doc. 242; consid. 1.2.).

                                  Il 9 dicembre 2022 RI 1 ha inoltrato reclamo contro questa decisione (cfr. doc. 13).

                                  Il 23 febbraio 2023 l’amministrazione ha annullato e sostituito la precedente decisione del 2 dicembre 2023, limitandosi a prorogare al 31 maggio 2023 il termine imposto all’interessato al fine di realizzare la propria sostanza immobiliare (cfr. doc. 9; consid. 1.5.).

                                  Nella decisione su reclamo del 26 aprile 2023, con cui l’USSI ha confermato l’obbligo per RI 1 di vendere la propria proprietà di __________, è stato precisato che, visto che il provvedimento del 2 dicembre 2022 era stato sostituito dalla decisione del 23 febbraio 2023, il reclamo del 9 dicembre 2022 veniva considerato interposto contro quest’ultima (cfr. doc. A pag. 3; consid. 1.7.)

 

                                  Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ritiene che l’USSI, il 23 febbraio 2023, non poteva emettere una nuova decisione, in quanto contro il provvedimento del 2 dicembre 2022 era stato inoltrato reclamo.

                                  In presenza di un reclamo la decisione del 2 dicembre 2022 poteva e doveva essere confermata o annullata soltanto attraverso l’emissione di una decisione su reclamo che la sostituiva.

 

                                  Al riguardo il Tribunale federale in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 407 (411-412) ha in particolare rilevato:

 

" (…)

2.1.2.1 Mit der Einsprache wird eine Verfügung zwar - einem Rechtsmittel gleich - angefochten (BGE 125 V 121 Erw. 2a). Dabei bleibt jedoch die nämliche Verwaltungsbehörde zuständig. Die Einsprache ist also kein devolutives Rechtsmittel, das die Entscheidungszuständigkeit an eine Rechtsmittelinstanz übergehen lässt (RKUV 2003 Nr. U 490 S. 367 Erw. 3.2.1; vgl. Urteil R. vom 27. August 2004, K 11/04, Erw. 2 in fine). Vielmehr erhält die verfügende Stelle die Möglichkeit, die angefochtene Verfügung nochmals zu überprüfen und über die bestrittenen Punkte zu entscheiden, bevor allenfalls die Beschwerdeinstanz angerufen wird. Die Verwaltung nimmt in diesem Rahmen - soweit nötig - weitere Abklärungen vor und überprüft die eigenen Anordnungen aufgrund des vervollständigten Sachverhalts (BGE 125 V 190 f. Erw. 1b und c; RKUV 1998 Nr. U 309 S. 460 Erw. 4a). Bei Erhebung einer Einsprache wird das Verwaltungsverfahren erst durch den Einspracheentscheid abgeschlossen, welcher die ursprüngliche Verfügung ersetzt. Für eine spätere richterliche Beurteilung sind denn auch grundsätzlich die tatsächlichen Verhältnisse zur Zeit des Erlasses des strittigen Einspracheentscheids massgebend (BGE 116 V 248 Erw. 1a; Urteil M. vom 3. Januar 2005, I 172/04, Erw. 5.2). (…)”

 

                                  In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 337 (340) l’Alta Corte ha poi ribadito il medesimo concetto:

 

" (…)

3. Nach der - aufgrund Art. 1 Abs. 1 UVG in der sozialen Unfallversicherung anwendbaren - Regelung gemäss Art. 52 Abs. 1 ATSG (SR 830.1) kann gegen Verfügungen innerhalb von 30 Tagen bei der verfügenden Stelle Einsprache erhoben werden; davon ausgenommen sind prozess- und verfahrensleitende Verfügungen. Laut Art. 12 ATSV (SR 830.11) ist der Versicherer an das Begehren der Einsprache führenden Person nicht gebunden. Er kann die Verfügung zu Gunsten oder zu Ungunsten der Einsprache führenden Partei abändern (Abs. 1). Beabsichtigt er, die Verfügung zu Ungunsten der Einsprache führenden Person abzuändern, gibt er ihr Gelegenheit zum Rückzug der Einsprache (Abs. 2).

Dem verfahrensrechtlichen Erfordernis gemäss Art. 12 Abs. 2 ATSV wurde im vorliegenden Fall unbestrittenermassen Rechnung getragen. Der Beschwerdeführer macht aber geltend, die SUVA hätte die Verfügung nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur unter bestimmten, hier nicht erfüllten Voraussetzungen zu seinen Ungunsten abändern dürfen. (…)”

 

                                  La nuova decisione del 23 febbraio 2023 non poteva, quindi, essere emanata, senza esaminare le argomentazioni sviluppate da RI 1 nel suo reclamo del 9 dicembre 2022 contro la decisione del 2 dicembre 2022.

 

                                  Tale decisione, che è stata presa commettendo un grave vizio di procedura nella misura in cui l’USSI ha ignorato il reclamo dell’interessato, è perciò nulla (cfr. STF 2C_1031/2019 del 18 settembre 2020 consid. 2; STCA 38.2021.56 del 25 ottobre 2021 consid. 2.1.).

                                  Al riguardo va ricordato che la nullità di un atto amministrativo deve essere accertata in ogni tempo e d’ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il diritto (cfr. STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 3.4.; DTF 127 II 48 e riferimenti: STFA del 23.5.2002, C 236/00; DTF 122 I 97 consid. 3 pag. 98 e DTF 115 Ia 1 consid. 3, pag. 4).

 

                                  In concreto ad ogni modo l’USSI con la decisione su reclamo del 26 aprile 2023, benché abbia indicato riferirsi formalmente alla decisione del 23 febbraio 2023 la quale è nulla (ma che comunque non aveva peggiorato la situazione del ricorrente rispetto al provvedimento del 2 dicembre 2022, bensì aveva posticipato dal 31 marzo al 31 maggio 2023 il termine per procedere alla vendita del fondo), ha in ogni caso esaminato il reclamo del 9 dicembre 2022, confermando l’obbligo di vendere l’immobile contemplato in prima battuta con il provvedimento del 2 dicembre 2022 e contestato dal ricorrente.

 

                                  In simili condizioni questo Tribunale ritiene che la decisione su reclamo impugnata nel suo contenuto si rapporti parimenti alla decisione del 2 dicembre 2022.

 

                                  Pertanto il TCA, considerato peraltro che in ambito di assicurazioni sociali e di assistenza sociale vige il principio di celerità (cfr. STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1), entra nel merito del ricorso contro la decisione su reclamo del 26 aprile 2023.

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI ha intimato al ricorrente di vendere il fondo di sua proprietà sito al mappale n. __________ RFD del Comune di __________ nella cui abitazione risiede con la sua famiglia entro il 31 maggio 2023.

 

                                  In effetti, essendo stato, da una parte, riconosciuto il diritto a prestazioni assistenziali anche per i mesi di aprile e maggio 2023 con decisioni dell’11 aprile e dell’8 maggio 2023 (cfr. doc. 179; 154; consid. 1.6.), dall’altra, negato tale diritto dal mese di giugno 2023 (cfr. doc. 108; consid. 1.6.), va considerato che il termine fissato al ricorrente con decisione del 2 dicembre 2022 per il 31 marzo risulta di fatto (siccome la decisione del 23 febbraio 2023 con cui il termine era stato prorogato al 31 maggio 2023 si è rivelata nulla; cfr. consid. 2.1.) essere stato posticipato alla fine di maggio 2023.

 

                          2.3.  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                  Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide segnatamente dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie in particolare a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

 

                          2.4.  L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                  Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                  L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                  Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

                          2.5.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                  Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                  La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                  Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                  Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

 

                                  Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                  Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"

 

                                  Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                  L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

                                  La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS; cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                  L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                  Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                  A decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali del 21 dicembre 2022 (cfr. BU del 13 gennaio 2023 pag. 5) prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

 

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

                                                      (raccomandato dalla COSAS)

1 persona                                          1’031.-- / mese

2 persone                                          1'577.-- / mese

3 persone                                          1'918.-- / mese

4 persone                                          2'206.-- / mese

5 persone                                          2'495.-- / mese

Per ogni persona                              + 209.-- / mese

supplementare”

 

                          2.6.  Nella presente evenienza l’USSI ha intimato all’insorgente di vendere l’immobile fondo n. __________ RFD __________ di sua proprietà, in applicazione del principio di sussidiarietà e del principio secondo cui non sussiste un diritto a mantenere la sostanza immobiliare, tenuto conto che “l'immobile è sì abitato dall'interessato con la sua famiglia ma che non vi stanno alloggiando alle condizioni usuali di mercato in quanto le spese effettive superano quelle riconoscibili dall'USSI per l'alloggio” e ritenendo che non siano dati i presupposti per rinunciare alla realizzazione della sostanza immobiliare.

                                  È stato altresì sottolineato che se, da una parte, dalla documentazione a disposizione emerge un valore di stima di complessivi fr. 456'588.--, dall’altra, il valore venale è stato valutato in fr. 1'800'000.-- (cfr. doc. 242; A pag. 8; consid. 1.7.).

 

                         A quest’ultimo riguardo agli atti risulta una valutazione peritale volta a determinare il valore venale della proprietà sita al mappale n. __________ RFD del Comune di __________ effettuata nel dicembre 2017 dall’arch. __________ su incarico dell’Ufficio esecuzione di Lugano, dopo aver proceduto a un sopralluogo sul posto del 23 novembre 2017 in presenza di RI 1, ai necessari rilievi e all’assunzione delle necessarie informazioni (cfr. doc. 47-48; I).

                                  Il mappale in questione è un fondo edificabile, edificato, con sottoutilizzazione dei parametri PR. È situato in una zona residenziale pregiata, al n. __________ della strada di servizio via __________, con accesso pedonale e veicolare dalla stessa (cfr. doc. 50).

                                  L’edificio è una villa unifamiliare, costruita nel 1963 e riattata nel 2004 (cfr. doc. 50), con un piano fuori terra dove si trovano l’appartamento principale (composto da “atrio d’ingresso, 1 sala da bagno con vasca idromassaggio, 1 soggiorno - pranzo con camino, 1 cucina arredata con mobili di legno massiccio e piano di lavoro in granito, 1 corridoio con armadi a muro, 1 bagno con doccia idromassaggio, 2 camere da letto, 1 camera matrimoniale con armadi a muro”; cfr. doc. 51), nonché un piccolo appartamento indipendente (composto da “1 soggiorno, 1 cucina abitabile arredata con mobili in legno e piano di lavoro in laminato, 1 camera da letto, 1 sala da bagno”; cfr. doc. 51), e un piano seminterrato (con “1 camera indipendente con accesso dal portico, 1 portico autorimessa, con accesso dalla strada, 1 locale a uso ufficio, riscaldato con finiture abitabili, 1 locale tecnico - lavanderia, 1 locale deposito, 1 grande locale adibito a deposito, con angolo sauna (box prefabbricato in legno) e servizio doccia” cfr. doc. 51).

                                  Dall’estratto del RFD si evince che la superficie totale del fondo è di 1063 mq, di cui 816 mq di superficie non edificata, 223 mq di edificio e 24 mq di un ulteriore edificio (cfr. doc. 58).

                                  Il perito ha precisato che in effetti vi è un capanno da giardino con locale chiuso a uso deposito e portico coperto pavimentato in piastrelle, come pure una piscina con vasca prefabbricata 10 x 5 m e una tettoia di copertura posteggio. Il terreno adiacente alla casa è sistemato a giardino con aiuole, piantagioni, rete e siepi di recinzione (cfr. doc. 51).

                                  L’arch. __________ ha così valutato il valore venale dell’immobile, ovvero il valore di mercato, in fr. 1'800'000.-- (cfr. doc. 54).

 

                                  Il ricorrente ha contestato tale modo di procedere, asserendo che la vendita del fondo – acquistato nel 2005 per fr. 620'000.-- e in relazione alla cui abitazione risalente al 1963 ha effettuato lavori di ristrutturazione e miglioria per oltre fr. 500'000.--, facendo aumentare il valore dell’abitazione comprensiva di terreno a fr. 1’120'000.-- – priverebbe la sua famiglia del necessario alloggio, e meglio di un immobile a costo vantaggioso (in quanto gli interessi ipotecari pagati mensilmente sono inferiori a un normale canone di locazione) e che, anche procedendo alla vendita, il ricavato di un’asta risulterebbe pressoché nullo,

                                  Più specificatamente egli ritiene, in primo luogo, che il fondo, se calcolato in perfette condizioni, avrebbe attualmente un valore non superiore a fr. 1'500'000.--, ma che da tale importo deve essere dedotto il costo degli indispensabili lavori di ristrutturazione, preventivati in oltre fr. 300'000.--.

                                  In secondo luogo, che in caso di vendita forzata, l'immobile verrebbe, quindi, aggiudicato ad un possibile acquirente ad una cifra non superiore a fr. 1'200'000.-- o al più reale valore del puro terreno, valutato 1 milione di franchi al netto di spese di demolizione e sgombero.

                                  L’eventuale ricavo della vendita all’asta sarebbe, dunque, inferiore al debito complessivo di fr. 1'250'000, costituito dal debito ipotecario di fr. 950'000.--, dai relativi interessi arretrati ammontanti a fr. 20'000.-- e dagli ulteriori crediti privilegiati iscritti ammontanti al 5 gennaio 2023 a fr. 273'133.--, oltre interessi di fr. 6'870.-- maturati per tutto il primo semestre del 2023.

                                  L’insorgente ha peraltro osservato che a distanza di cinque anni dalla perizia il valore del fondo sarebbe sensibilmente diminuito a causa della situazione contingente venutasi a creare a seguito della pandemia di Covid-19 e del conseguente disinteresse di potenziali acquirenti connesso al recente aumento dei tassi ipotecari.

                                  Infine il medesimo ha addotto che per la locazione di un nuovo appartamento per la sua famiglia deve essere preso in considerazione un importo annuo di fr. 24'000.--, oltre a fr. 3'000.-- di spese (cfr. doc. 13; A).

 

                          2.7.  Questa Corte rileva innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale, come visto (cfr. consid. 2.4.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

 

                                  Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha altresì osservato:

 

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”

 

                                  In una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.

                                  Quando ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid. 8.2.2.; 9.3.).

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2 e le linee guida CSIAS p.to A.3. relativo alla sussidiarietà e le relative spiegazioni.

 

                                  Il TCA ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100'000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10'000.- per una persona sola, fr. 20'000.- per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e fr. 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile.

 

                                  L’art. 41 cpv. 1 Legge tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia, poi, che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.

 

                                  La costante giurisprudenza di questa Corte ha stabilito l’inesistenza, per principio, di un diritto a conservare una sostanza immobiliare in Svizzera o all’estero (al riguardo cfr. STCA 42.2021.60 del 27 settembre 2021; STCA 42.2020.20 dell’8 febbraio 2021; STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019; STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con STF 8C_418/2019 dell’8 luglio 2019, in quanto non adempiva le esigenze di motivazione; STCA 42.2018.42 dell’11 febbraio 2019; STCA 42.2018.30 del 20 dicembre 2018; 42.2017.52 del 15 marzo 2018; STCA 42.2015.28 del 29 febbraio 2016; STCA 42.2015.3 del 31 agosto 2015; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012; STCA 42.2009.19 dell’8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag. 50; STCA 42.2008.7 del 29 settembre 2008).

 

Ne consegue che la sostanza immobiliare situata in Svizzera o all’estero, in virtù dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las e del principio di sussidiarietà, deve essere considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali.

 

Solo eccezionalmente e a titolo transitorio, come previsto dalla disposizione della legge appena menzionata e pure rilevato dall’amministrazione, possono essere concesse delle deroghe a tale computo, allorché si tratti di sostanza difficilmente liquidabile.                 

 

                          2.8.  Le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), ai p.ti D.3.1. e D.3.2., relativi al concetto di sostanza e alle quote patrimoniali esenti, rispettivamente alla proprietà fondiaria, d’altronde prevedono:

 

" D.3.1.

Concetto di sostanza

1. Si annoverano nella sostanza tutti i valori patrimoniali sui quali una persona richiedente il sostegno ha un diritto di proprietà. Per valutare la situazione di indigenza fanno stato i mezzi effettivamente disponibili o realizzabili a breve termine. Sono esclusi gli effetti personali e le suppellettili domestiche.

2. Nella valutazione delle situazioni di indigenza si può rinunciare a prendere in considerazione determinati valori patrimoniali se:

a.     ne conseguirebbe, per il beneficiario del sostegno o per i suoi familiari, un caso di rigore eccessivo

b.     la realizzazione fosse economicamente svantaggiosa; oppure

c.      l’alienazione di oggetti di valore fosse improponibile per altre ragioni

3. Per l’alienazione di mezzi realizzabili deve essere accordato un termine adeguato. All’occorrenza, nel frattempo, si deve accordare un sostegno economico. Quote patrimoniali esenti

4. All’inizio del sostegno sono accordate le seguenti quote patrimoniali esenti:

a.     fr. 4’000.00 per persona singola

b.     fr. 8’000.00 per coppia

c.      fr. 2’000.00 per ogni figlio minorenne

d.     tuttavia max. fr. 10’000.00 per unità di riferimento

5. Sulle prestazioni a titolo di indennità per torto morale o di indennità per menomazione dell’integrità sono accordate le seguenti quote esenti:

a.     fr. 30’000.00 per persona singola

b.     fr. 50’000.00 per coppia

c.      fr. 15’000.00 per ogni figlio minorenne

d.     tuttavia max. fr. 65’000.00 per unità di riferimento

 

D.3.2. Proprietà fondiaria

1.     La proprietà fondiaria in Svizzera e all’estero fa parte della sostanza ed è presa in considerazione nell’esame dei presupposti del diritto. Non sussiste nessun diritto alla sua conservazione.

2.     È possibile rinunciare a una realizzazione se:

a.     un immobile è abitato dalla persona beneficiaria e se può alloggiarvi alle condizioni usuali di mercato o a condizioni ancora più favorevoli

b.     è prevedibile che il sostegno sarà erogato solo a breve o medio termine

c.      la prestazione di sostegno è di portata relativamente esigua; oppure

d.     a causa di una domanda insufficiente, potrebbe essere conseguito solo un ricavo troppo esiguo.

3.     Qualora si rinunci alla realizzazione, la restituzione deve essere garantita mediante misure adeguate.”

 

                                  Dalle spiegazioni concernenti il p.to D.3.1. si evince, in particolare, che nella sostanza computabile si annoverano, fra l’altro, le posizioni seguenti sulle quali una persona richiedente il sostegno ha un diritto di proprietà:

                                  - il denaro contante;

                                  - gli averi su conti bancari e postali;

                                  - gli averi in mezzi di pagamento elettronici;

                                  - le azioni, le obbligazioni e altre cartevalori;

                                  - i terreni e gli immobili (D.3.2);

                                  - i crediti;

                                  - i veicoli privati e altri oggetti di valore;

                                  - gli averi di previdenza da svincolare (D.3.3).

 

                                  Inoltre, per quanto riguarda i valori patrimoniali non realizzabili a breve termine, risulta:

 

" Le persone richiedenti il sostegno possono disporre di valori patrimoniali fondamentalmente computabili, il cui valore supera la quota patrimoniale esente, ma la cui realizzazione a breve termine non è possibile. Può trattarsi, a titolo esemplificativo, di comproprietà in una comunione ereditaria, di sostanza immobiliare (D.3.2) o di oggetti di valore.

In questi casi si deve tener presente che, nonostante la presenza della sostanza, può esservi una situazione di bisogno di natura finanziaria dovuta alla mancanza di liquidità. In questi casi, la copertura dei bisogni primari delle persone interessate deve essere assicurata a titolo di anticipo, assegnando un termine adeguato per l’alienazione dei valori patrimoniali in esame. La restituzione dell’aiuto sociale corrisposto a titolo di anticipo deve essere assicurato (E.2.3).” (https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_D_3_1?effective-from=20210101)

 

                                  Nelle spiegazioni relative al p.to D.3.2. la CSIAS ha precisato:

 

" a) Proprietà fondiaria quale sostanza computabile

Le persone che possiedono beni immobili non devono essere favorite rispetto alle persone che detengono valori patrimoniali sotto forma di conti di risparmio o titoli. Non sussiste pertanto nessun diritto alla conservazione della proprietà di abitazioni.

 

b) Garanzia

Se un aiuto è erogato nonostante la presenza di proprietà fondiaria, l’aiuto sociale è da ritenere corrisposto a titolo di anticipo. La restituzione di questo aiuto sociale corrisposto a titolo di anticipo può essere garantito mediante la costituzione di un pegno immobiliare (E.2.3).” (https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_D_3_2?effective-from=20210101)

 

                                  Riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva:

 

" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).

 

                                  Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.

                               

                          2.9.  Nel caso di specie il TCA, tutto ben considerato, in particolare visti il fatto che l’insorgente, tra il 2016 e il 2023, ha già beneficiato di prestazioni assistenziali per complessivi fr. 96'655.30 (cfr. consid. 1.1.), come pure la circostanza, che il medesimo è proprietario del mappale n. __________ RFD __________ di 1'063 m2 con un edificio abitativo (“villa unifamiliare con piccolo appartamento indipendente incorporato”; cfr. doc. 50) di 223 m2 (suddiviso in un appartamento principale di 4 e 1/2 locali con due bagni e un appartamento 2 e 1/2 locali) con piscina (cfr. pure doc. XIII1), ritiene che il modo di operare dell’USSI che gli ha intimato di vendere la propria proprietà immobiliare di __________ debba essere tutelato.

 

                                  In effetti, come esposto sopra (cfr. consid. 2.7.; 2.8.), le prestazioni assistenziali hanno carattere sussidiario. Per questo motivo la giurisprudenza e le direttive della CSIAS prevedono che di regola non esiste il diritto a conservare, in particolare, una sostanza immobiliare.

 

                                  Del resto nel settore dell’aiuto sociale si può pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà, visto che le prestazioni assistenziali idealmente servono per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine (cfr. consid. 2.7.; STF 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4.).

 

                                  In concreto è vero che ai fini dei conteggi concernenti la determinazione del diritto alle prestazioni assistenziali la sostanza computabile Las, anche conteggiando la proprietà di __________, è pari a fr. 0.- (cfr. doc. 182; 206; 220), per cui dal profilo del calcolo dell’assistenza sociale il computo o meno di tale bene immobile è irrilevante.

                                  È altrettanto vero, tuttavia, che il valore nullo è da far risalire al fatto che l’amministrazione ha tenuto conto al riguardo del valore di stima, di complessivi fr. 456'588.-- (fr. 344'922 + fr. 111'666; cfr. doc. 206; 182; 220; 120; 18) che è nettamente inferiore all’importo del mutuo ipotecario di fr. 950'000.-- (cfr. doc. 33).

 

                                  Dalle carte processuali risultano, inoltre, due ipoteche legali iscritte sul fondo n. __________ di __________ di fr. 69'253 e di fr. 96'377.20 a garanzia dell’anticipo alimentare rivolto ai figli del ricorrente e delle prestazioni di sostegno sociale (cfr. doc. 117).

 

                                  Il valore di mercato dell’immobile è, però, ben più elevato del valore di stima di fr. 456'588.--.

 

                                  Il TCA non ignora che la perizia che ha valutato in fr. 1'800'000.-- il valore di mercato del fondo di __________ risale alla fine del 2017 (cfr. consid. 2.6.) e che nel primo trimestre del 2023 le transazioni immobiliari nel Cantone Ticino hanno subito un calo superiore al 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a seguito della diminuzione della domanda dopo il boom registrato durante la pandemia e dell’aumento dei tassi ipotecari (cfr. https://www.cdt.ch/news/ticino/brusca-frenata-delle-transazioni-i-fondi-non-edificati-soffrono-di-piu-320516).

 

                                  Nondimeno l’insorgente non ha fornito elementi per ritenere che la sostanza immobiliare in questione sia difficilmente liquidabile ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 2 Las.

                                  Il mappale n. __________ RFD __________, al contrario, è situato in una zona residenziale di pregio, come rilevato dall’arch. __________ (cfr. doc. 50).

 

                                  Per completezza, in relazione all’asserzione ricorsuale secondo cui la vendita forzata del fondo avrebbe permesso di ottenere un ammontare nettamente inferiore (fr. 1'200'000; cfr. doc. I) rispetto al valore venale, va osservato, da un lato, che l’incanto della part. __________ RFD __________ pubblicato il 25 maggio 2023 per il 19 ottobre 2023 richiesto in seguito a esecuzione da parte di un creditore (cfr. doc. 118) è stato annullato al più tardi nel mese di luglio 2023, essendo state pagate le esecuzioni procedenti tramite il versamento della somma di fr. 5'235.55 (cfr. doc. V1; consid. 1.10.). Pertanto non vi è ostacolo alla messa sul mercato dell’immobile.

                                  Dall’altro, che comunque giusta l’art. 134 cpv. 1 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) le condizioni dell’incanto sono stabilite dall’ufficio in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile.

 

                                  Giova, altresì, rilevare che il ricorrente, il 30 agosto 2023, ha affermato di aver ricevuto da parte dell’avvocato testamentario un pagamento anticipato di un acconto di fr. 10'000.-- per bloccare la vendita all’asta del suo stabile (cfr. doc. VII3; dal doc. VII1 si evince del resto che, dopo aver ricevuto l’accredito di fr. 10'000.--, è stato bonificato l’importo di fr. 5'235.55 a favore dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il versamento di imposte cantonali e comunali arretrate e che tale pagamento andava effettuato entro luglio 2023 per evitare l’asta giudiziaria e l’annullamento del finanziamento ipotecario da parte di Banca Stato).

                                  RI 1 ha, in effetti, dichiarato di essere parte di una comunione ereditaria attinente ai genitori defunti (cfr. doc. 162; VII1).

                                  Riguardo all’indicazione del maggio 2023 secondo cui lo scioglimento della stessa è “ancora in stand by” (cfr. doc. 162), si rileva, in primo luogo, che la madre e il padre dell’insorgente sono deceduti a ottobre, rispettivamente dicembre 2022 (cfr. STCA 42.2022.90 del 30 gennaio 2023; STCA 38.2022.83 del 16 febbraio 2023).

                                  In secondo luogo, che in caso di disaccordo con gli altri eredi facenti parte della comunione ereditaria l’art. 604 CC prevede la possibilità di intentare un’azione di divisione che permetterebbe così di ossequiare il principio di sussidiarietà e di riduzione del danno (cfr. STCA 42.2020.7 del 16 giugno 2020).

 

                                  Il ricorrente va, d’altronde, reso attento che nell’ambito dell’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.7.), il denaro a libera disposizione, anche nel caso in cui si tratti di un prestito da parte di terzi, deve essere prioritariamente impiegato per provvedere al sostentamento proprio e della propria famiglia (cfr. STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013; 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000; STCA 42.2023.8 del 24 aprile 2023; STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

 

                                  Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha pure evidenziato che il principio di sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

 

                                  Nemmeno il contratto di locazione concluso l’8 maggio 2023 con __________ (__________.1994), figlia della moglie del ricorrente, la quale beneficia peraltro dell’aiuto sociale, in relazione all’appartamento di 2 e ½ locali (pigione contemplata nel contratto di fr. 13'500.-- annui oltre alle spese di fr. 2'400.-- all’anno), impedisce la vendita dell’immobile, poiché lo stesso è di durata indeterminata senza scadenza e può essere disdetto semplicemente con un preavviso di tre mesi (cfr. doc. 145; 144; 127; 122).

                                  D’altra parte, vista l’assenza di una durata iniziale, la locazione non offre alcuna garanzia per il medio/lungo termine in relazione al reddito che ne deriva.

                               

                                  Per quanto attiene alla censura secondo cui gli interessi ipotecari attualmente a carico del ricorrente sarebbero inferiori a un normale canone di locazione (cfr. doc. 13), è utile evidenziare che è vero che l’importo complessivo degli interessi ipotecari concernenti il mutuo di fr. 950'000.-- corrispondono a circa fr. 10’000/12'000.-- annui (cfr. doc. 32-46), ossia sono meno elevati del massimale di fr. 24'264.-- previsto dagli art. 22 lett. c Las, 9 Laps e 10 cpv. 1 lett. b cfr. 1 e 2 LPC e dall’Ordinanza del DFI sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e la legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani del 14 giugno 2021 a titolo di spesa per l’alloggio per un’unità di riferimento di quattro persone come quella del ricorrente (insorgente, moglie e due figli), tenuto conto che __________ si trova in regione 2 (cfr. https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ergaenzungsleistungen/grundlagen-und-gesetze/grundlagen/mietkosten-ergaenzungsleistungen.html; https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/IAS/pdf/informazioni_periodiche/2023_Info_periodiche_LAPS.pdf).

                                  Tuttavia gli interessi ipotecari non sono l’unico costo al quale deve sopperire il ricorrente in relazione all’immobile. Vi sono in particolare le spese di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esempio in caso di danni a cui si può dover fare fronte per mantenere gli standard minimi di abitabilità.

 

                                  Ad ogni modo la vendita del fondo di __________ consentirebbe all’insorgente di non avere più debiti e di provvedere al sostentamento proprio e della sua famiglia, almeno per un certo lasso di tempo.

 

                                  In esito a quanto precede, la decisione su reclamo del 26 aprile 2023 deve essere confermata per quanto attiene al principio di procedere alla vendita dell’immobile di __________ di proprietà del ricorrente.

 

                        2.10.  Pendente causa RI 1 ha, tuttavia, trasmesso dei mandati di vendita conferiti, nell’aprile 2023, a due immobiliari, una di __________ e una di __________ nel Canton __________ (cfr. consid. 1.12.).

 

                                  In prima battuta erano previste soltanto trattative private - che sarebbero state suggerite, secondo il ricorrente, dalle immobiliari per poter dare la priorità alla propria clientela (in proposito va evidenziato che i mandati non erano comunque esclusivi; cfr. doc. VII2; VII4) e che evitavano i costi di pubblicazione a cui non avrebbe potuto far fronte (cfr. doc. IX; consid. 1.13.), mentre nel settembre 2023 è stato pubblicato da parte di __________ l’annuncio immobiliare concernente la casa di __________, posta in vendita al prezzo di fr. 1'890'000.-- (cfr. doc. XIII+1; consid. 1.15.).

 

                                  Sorprende certamente che l’insorgente, fino alla seconda metà del mese di agosto 2023 (cfr. doc. VII1), nonostante già il 2 dicembre 2022 e il 23 febbraio 2023 l’USSI gli avesse chiesto di documentare regolarmente i passi intrapresi per vendere la sostanza immobiliare (cfr. doc. 242; 9; consid. 1.2.; 1.5.), non abbia fatto riferimento ai mandati in questione, né prodotto la relativa documentazione davanti al TCA o all’amministrazione.

 

                                  In ogni caso non si può negare che il ricorrente abbia compiuto i primi sforzi concreti volti alla realizzazione dell’immobile.

 

                                  Ne discende che, tutto ben considerato, si giustifica di concedere a RI 1 un ulteriore termine (successivo a quello scadente il 31 maggio 2023; cfr. consid. 2.2.) di sei mesi a partire dal mese di giugno 2023 per procedere alla vendita dell’immobile di __________.

                                  Dovranno poi essere comprovati ulteriori passi specifici e mirati alla realizzazione della sostanza immobiliare (cfr. STCA 42.2023.27 del 5 settembre 2023 consid. 1.3.; 1.4.; 2.1.).

 

                                  Resta salva la facoltà dell’amministrazione di valutare se nel caso di specie, ritenuto, da un lato, il comportamento dell’insorgente che ha atteso quattro mesi a decorrere dalla decisione su reclamo impugnata per informare in merito al conferimento di mandati di vendita, esprimendo invece, nel frattempo, il suo dissenso a realizzare la sostanza di sua proprietà (cfr. doc. 13; I; consid. 1.3.; 1.8.), dall’altro, il fatto che ad ogni modo, fino al settembre 2023, l’oggetto posto in vendita non è stato pubblicizzato su vasta scala (ad esempio tramite la pubblicazione gratuita di un annuncio nel sito www.comparis.ch da parte del ricorrente stesso, visto che i mandati alle immobiliari non erano esclusivi; cfr. doc. VII2; VII4), siano adempiute le condizioni per applicare una riduzione dell’importo delle prestazioni assistenziali da erogargli.

 

                                  Al riguardo giova ricordare che l’art. 23 cpv. 2 Las enuncia che l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.

                               

                                  Ai sensi dell’art. 9a cpv. 1 Reg.Las le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse, segnatamente, se il beneficiario non adempie o cessa di adempiere alle condizioni previste dalla Las e dal presente regolamento (lett. a); il beneficiario non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale (art. 21 Laps) (lett. d); il beneficiario fornisce intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps) (lett. e).

 

                                  Giusta l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici.

                                  Il cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.

                                  Secondo il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps. Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.

 

                                  Le linee guida CSIAS al p.to F.2. relativo alle sanzioni prevedono:

 

" 1 Qualora una persona beneficiaria del sostegno non si attenga alle condizioni o violi i suoi obblighi legali, occorre valutare l’opportunità di una riduzione proporzionale delle prestazioni.

2 Una riduzione a titolo di sanzione può interessare:

a.  il FM, dal 5% al 30%

b.  i supplementi per le prestazioni (FR e SI)

c.  le PCi di promozione

3 La riduzione deve essere circoscritta a un massimo di 12 mesi e tener conto dell’entità della manchevolezza. Una riduzione del 20% o superiore deve essere circoscritta a un massimo di 6 mesi. Alla decorrenza di questi termini, le riduzioni possono essere riesaminate e, se del caso, prolungate.

4 Di norma, una volta soddisfatte le condizioni, le riduzioni ivi riferite devono essere abrogate. In caso di manchevolezze ripetute e gravi, le riduzioni possono essere mantenute fino alla decorrenza dei relativi termini.

5 Devono essere prese in considerazione le ripercussioni di una riduzione sui bambini e sui giovani.

6 In caso di concomitanza di una sanzione e di una restituzione, non deve essere superata la riduzione massima del FM, pari al 30%.”

 

                                  Dalle relative spiegazioni emerge:

 

" Prima di ordinare una riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione, occorre verificare se:

 

- la manchevolezza giustifica una sanzione;

- la persona interessata sapeva quale comportamento ci si attendeva da lei e che l’inadempienza poteva comportare una riduzione;

- la persona interessata può addurre motivi rilevanti a giustificazione del suo comportamento.

 

La proporzionalità di ogni sanzione deve essere verificata individualmente. Ciò impone un modo di procedere differenziato e specifico per ogni singolo caso. (…)”

 

                        2.11.  Infine, relativamente all’affermazione dell’insorgente relativa “all’immotivata chiusura forzata da parte di USSI della pensione di famiglia esercitata in parte dello stabile”, questo Tribunale si limita a ricordare di avere deciso, con STCA 42.2022.90 del 30 gennaio 2023 cresciuta in giudicato incontestata, dopo aver ricordato segnatamente che l’Alta Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha evidenziato che pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale interrompa entro un adeguato termine un’attività indipendente che non consente di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di trattamento, né il divieto dell’arbitrio, che non si giustificava il rifiuto totale delle prestazioni la cui richiesta di rinnovo era del luglio 2022 per il motivo che non era stata chiusa l’attività indipendente - non redditizia - in questione, poiché fino al luglio 2022 RI 1 aveva dato seguito alle istruzioni dell’amministrazione, annullando la propria iscrizione alla Cassa di compensazione quale indipendente e facendo ricorso alle indennità straordinarie di disoccupazione.

 

                                  Il TCA ha altresì stabilito:

 

" 2.8.

Nel caso di specie l’insorgente da tempo era al corrente del fatto che un’attività indipendente i cui proventi non consentono di far fronte al fabbisogno della propria unità di riferimento non poteva essere svolta a carico dell’assistenza sociale.

Un’attività indipendente non redditizia, infatti, non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4.).

Il TCA prende comunque atto che l’insorgente ha dichiarato che dal 10 settembre 2022 l’attività della __________ è stata chiusa (cfr. doc. I; consid. 1.8.).

Non risulta, inoltre, che il ricorrente, allorché stava per terminare il suo diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione percepite fino ai primi di luglio 2022, abbia contattato l’USSI per chiedere ragguagli su come procedere in relazione a un’eventuale nuova domanda di assistenza sociale tenuto conto dell’intenzione di riprendere l’attività di affittacamere con oggetto l’appartamento di 2,5 locali presso la propria abitazione di __________.

Ne discende che la parte resistente, se da una parte non doveva negare completamente al ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.6.), dall’altra, avrebbe avuto la facoltà di sanzionare il medesimo tramite la riduzione delle stesse (cfr. consid. 2.7.; STF 8D_13/2020 del 19 luglio 2021; STF 8C_324/2011 del 18 maggio 2011).

La decisione su reclamo del 22 settembre 2022 è, pertanto, annullata e gli atti sono rinviati all’USSI per calcolare il diritto a prestazioni assistenziali spettanti all’insorgente e verificare l’applicazione nei suoi confronti di una riduzione. In tal caso andrà seguita la procedura di cui all’art. 9a Reg.Laps e verrà tenuta in considerazione la presenza di due minori nell’unità di riferimento (cfr. consid. 2.6.; 2.7.). (…)”

 

                        2.12.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

 

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso parzialmente accolto.

                                  §   La decisione su reclamo del 26 aprile 2023 è modificata nel senso che al ricorrente è concesso un ulteriore termine di sei mesi a partire dal giugno 2023 per procedere alla vendita dell’immobile n. __________ RFD di __________.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti