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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 5 giugno 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 12 maggio 2023 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 1985 e cittadina italiana (cfr. doc. 35; 58), è stata al beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie e/o speciali (ad esempio con lo scopo di far fronte al pagamento dei premi di cassa malati non coperti dai relativi sussidi) dal mese di settembre 2014 al mese di novembre 2014, dal mese di maggio 2015 al mese di luglio 2018 e da novembre 2019 a dicembre 2020, percependo complessivi fr. 42'408.40 (cfr. doc. 22-30; I pag. 5).
1.2. Con sentenza 2C_204/2017 del 12 giugno 2018 il Tribunale federale ha confermato la revoca del permesso di dimora UE/AELS ottenuto nel 2014 da RI 1 per esercitare un'attività lucrativa dipendente in Svizzera. La domanda di revisione presentata contro tale giudizio è stata respinta dal Tribunale federale con giudizio 2F_13/2018 del 10 agosto 2018.
Con ulteriore sentenza 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 il TF ha confermato, in ultima istanza, la liceità del diniego del 10 ottobre 2018 del rilascio del permesso di dimora UE/AELS per lavorare come indipendente.
Il 21 dicembre 2020 l’Ufficio della migrazione le ha, pertanto, fissato la data del 15 gennaio 2021 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera non impugnabile.
Inoltre tale Ufficio, il 25 gennaio 2021, le ha negato il rilascio di un permesso di domicilio C UE/AELS, del permesso F quale ammissione provvisoria, del permesso B quale caso di rigore domandati il 22 dicembre 2020 e non è entrato nel merito della domanda di riesame (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.8.).
Tale provvedimento è stato tutelato sia dal Consiglio di Stato (5 maggio 2021), sia dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 10 ottobre 2022.
Il Tribunale federale, con pronunzia 2C_916/2022 del 30 novembre 2022, ha ritenuto il ricorso sussidiario in materia costituzionale dell’interessata inammissibile e ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il suo ricorso in materia di diritto pubblico. L’Alta Corte, riguardo al richiamo dell’accordo sulla libera circolazione delle persone, ha evidenziato che:
" (…) alla ricorrente lo statuto di lavoratrice dipendente e quello di lavoratrice indipendente sono già stati entrambi negati, con decisioni confermate in ultima istanza anche dal Tribunale federale (sentenze 2C_204/2017 del 12 giugno 2018 [attività lucrativa dipendente] e 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 [attività lucrativa indipendente]; precedenti consid. A e B dei fatti).
Già per questo motivo, la critica sollevata in relazione all'art. 4 allegato I ALC va quindi respinta, senza che sia necessario soffermarsi sulla natura dell'inabilità "attuale" al lavoro denunciata dall'insorgente (che pure non risulta dal giudizio della Corte cantonale). Per quanto la richiesta del permesso di dimora UE/AELS venga nuovamente ricondotta a "motivi di rigore", va invece osservato che l'art. 4 allegato I ALC, al quale la ricorrente si richiama, non regola simili fattispecie.” (consid. 3.2.)
Per quanto concerne il riferimento all’accordo italo-svizzero del 10 agosto 1964, relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera la nostra Massima Istanza ha precisato:
" (…) l'art. 11 dell'accordo citato, subordina il diritto al rinnovo del permesso di dimora all'esistenza di un soggiorno "regolare e ininterrotto" in Svizzera della durata di cinque anni, cioè a una condizione che fa in concreto difetto. Sempre a un soggiorno "regolare e ininterrotto" di almeno cinque anni è inoltre subordinato anche il rilascio di un permesso di domicilio (sentenza 2A.231/2002 del 28 maggio 2002 consid. 1.1.4, in cui la portata della dichiarazione del 23 aprile 1983 è lasciata aperta; messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327, cifra. 1.3.6.3).
A differenza di quanto sostenuto nell'impugnativa, un soggiorno "regolare e ininterrotto" è infatti dato soltanto quando si è in presenza di un permesso di dimora valido (sentenze 2A.105/2001 del 26 giugno 2001 consid. 3c; 2A.73/1999 del 26 aprile 1999 consid. 1a; 2A.79/1998 del 22 giugno 1998 consid. 1a.bb), ovvero di una condizione avveratasi qui nemmeno per la durata di un anno: perché la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS nel mese di maggio 2014 e lo stesso le è stato revocato con decisione del 27 febbraio 2015 (giudizio impugnato, consid. 4.1.2), di modo che da quel momento la sua permanenza in Svizzera è stata unicamente tollerata. Dapprima, fino alla pronuncia della sentenza 2C_204/2017, in relazione alla revoca appena menzionata. Di seguito, in conseguenza del diniego del rilascio di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa indipendente, fino alla pronuncia della sentenza 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 (precedenti consid. A e B dei fatti).” (consid. 4.2.)
1.3. A seguito della STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 l’Ufficio della migrazione, il 22 dicembre 2022, ha fissato nei confronti di RI 1 la data del 22 gennaio 2023 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera, ricordando che tale provvedimento non costituisce una decisione impugnabile (cfr. doc. 36).
Il 20 febbraio 2023 l’Ufficio della migrazione ha rifiutato la sua richiesta di rilascio di un permesso provvisorio di rigore, negandole una proroga ulteriore del termine di partenza (cfr. doc. 21).
Con pronunzia 2D_17/2023 del 6 settembre 2023 l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile l’impugnativa di RI 1 contro la sentenza del 23 giugno 2023 del Tribunale cantonale amministrativo che aveva tutelato il giudizio con cui il Consiglio di Stato aveva dichiarato irricevibile l'allegato ricorsuale sottopostogli dalla medesima contro la conferma dell’11 gennaio 2023 da parte della Sezione della popolazione del termine di partenza con scadenza il 22 gennaio successivo (a seguito della richiesta del 5 gennaio 2023 di RI 1 di annullare il citato termine di partenza con effetto immediato e di rilasciarle un nuovo permesso di soggiorno).
1.4. Nel frattempo questo Tribunale, con sentenza 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021, cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc. 206) e la cui istanza di revisione è stata respinta dal TCA con giudizio 42.2022.37 del 29 agosto 2022 (il relativo ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_568/2022 del 9 novembre 2022; cfr. doc. 165; 171), ha stabilito che a ragione l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisioni del 16 novembre e del 1° dicembre 2020, nonché con decisioni su reclamo dell’11 e del 13 gennaio 2021, aveva negato a RI 1 il diritto a ulteriori prestazioni assistenziali a far tempo dal mese di dicembre 2020, ritenuta la sua intenzione di continuare con l’attività professionale indipendente di assistenza e consulenza giuridica (__________), nonostante le fosse stato intimato di chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di disoccupazione.
Il TCA ha sottolineato che il diritto a prestazioni assistenziali risultava perlomeno dubbio considerando che la stessa non disponeva di un permesso di soggiorno valido.
Con ulteriore giudizio 42.2022.44 del 29 agosto 2022 (cfr. doc. 193) questa Corte ha confermato il rifiuto di erogare a RI 1 un aiuto d’urgenza postulato nel novembre 2021, come pure le prestazioni assistenziali richieste nel dicembre 2021.
Il TCA, da un lato, ha rilevato che la sua attività indipendente non redditizia era ancora attiva e che del resto non disponeva di un permesso valido dalla fine del febbraio 2015. Al riguardo è stato precisato che la sua presenza in Svizzera era semplicemente tollerata dalle autorità e non si trattava, quindi, di un soggiorno legale.
È stato, poi, osservato che neppure il diritto internazionale soccorreva la ricorrente, siccome le prestazioni assistenziali, costituendo dei vantaggi sociali, non rientrano nel campo di applicazione materiale dell’ALC.
Dall’altro, questo Tribunale ha concluso che la ricorrente non aveva reso perlomeno verosimile di essere confrontata con una reale situazione di bisogno attuale e urgente.
Il ricorso inoltrato al Tribunale federale contro la STCA 42.2022.44 da RI 1 è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022 (cfr. doc. 186).
1.5. Con decisione del 23 gennaio 2023 l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali nuovamente richieste il 21 dicembre 2022 (cfr. doc. 56), rilevando:
" (…) Ritenuto che a tutt’oggi la sua attività indipendente risulta attiva (senza permetterle di raggiungere l’indipendenza economica), nonostante le nostre decisioni del 16 novembre 2020 e del 1° dicembre 2020, confermate dalla sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 26 aprile 2021 (42.2021.5-6), con le quali le avevamo intimato di chiudere la sua attività entro il 30 novembre 2020, non si giustifica un nostro intervento” (Doc. 10)
1.6. RI 1 ha interposto tempestivo reclamo, nel quale ha chiesto l’accoglimento della sua “(…) domanda di sostegno sociale del 21 dicembre 2022, anche attraverso un aiuto immediato per casi urgenti e di particolare bisogno” e ha affermato:
"
1. A causa di una serie di degenze ospedaliere che sto
affrontando (cfr. docc. Allegati), non sono in grado di affrontare l'iter
burocratico di chiusura dell'attività dal momento che non posso recarmi
personalmente all'Ufficio Laps del Municipio di __________ e all'Ufficio di
collocamento per espletare tutte le pratiche burocratiche e l'iscrizione al
collocamento. Per tale motivo, la documentazione richiesta non potrà essere al
momento disponibile.
2. Si fa presente, ulteriormente che l'iscrizione al collocamento risulta essere superflua dal momento che difetto requisito dell'idoneità al collocamento, dato che a partire dal 21 settembre 2021 sono inabile al lavoro nella misura del 100% e quindi inidonea al collocamento (certificati di inabilità già ai vostri atti),
3. ln uno stato di degenza ospedaliera non mi può essere negata l'assistenza sociale minima e mi deve essere garantita la copertura delle cure medico sanitarie da parte del vostro Ufficio, l'unico Ufficio cantonale che dovrebbe intervenire nel caso di specie. Infatti, è pendente una richiesta di prestazioni all'ufficio Al e in attesa è il vostro Ufficio che dovrebbe intervenire per garantire il minimo vitale esistenziale, la pigione mensile e la copertura delle spese mediche di base.
4. Alla luce di ciò, pertanto, il vostro Ufficio dovrebbe riesaminare la mia situazione personale e garantirmi provvisoriamente perlomeno l'assistenza sociale conformemente all'articolo 12 della Costituzione federale (il cosiddetto soccorso d'emergenza) al fine di garantirmi i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa (alimentazione, vestiario, alloggio, cure mediche di base) e questo minimo vitale non può essere negato (ciò indipendentemente se si tratta di aiuti ordinari e/o di emergenza). Tale aiuto è chiesto provvisoriamente in uno stato di degenza ospedaliera che non mi consente concretamente di procedere personalmente con l'iter burocratico da voi richiesto. ln caso contrario, chiedo al vostro Ufficio di espletare tutte le attività necessarie che si rendono utili ai fini dell'assistenza." (cfr. doc. 11-12).
Al reclamo sono stati allegati tre certificati medici, e meglio un’attestazione del 30 gennaio 2023 dell’__________ secondo cui RI 1 è stata degente dal 18 al 31 gennaio 2023 e inabile al lavoro dal 18 gennaio al 28 febbraio 2023 (cfr. doc. 14), una certificazione del 10 febbraio 2023 della __________ di __________ da cui emerge che la stessa ha effettuato riabilitazione in regime stazionario dal 31 gennaio al 13 febbraio 2023 ed era incapace al lavoro per malattia dal 31 gennaio al 27 febbraio 2023 (cfr. doc. 15), nonché una conferma di degenza del 9 febbraio 2023 rilasciata dalla Clinica __________ di __________ e inviata per conoscenza al Dr. med. __________ e a __________, in cui è stato indicato che l’entrata della reclamante era prevista per il 14 febbraio 2023 (cfr. doc. 16).
1.7. Con decisione su reclamo del 12 maggio 2023 l’USSI ha confermato il proprio provvedimento del 23 gennaio 2023, ritenendo divenuta priva d’oggetto la richiesta di effetto sospensivo.
L’amministrazione ha sottolineato, da una parte, che RI 1 è a conoscenza dal mese di novembre 2020 di dovere chiudere la sua attività che non garantisce un guadagno e che tale obbligo è stato confermato dal TCA con sentenze 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 e 42.2022.44 del 29 agosto 2022 (cfr. consid. 1.4.).
Dall’altra, che la stessa, in contrasto con il principio di sussidiarietà, non ha però la volontà di cessare l’attività, come risulta dal “Rapporto del Comune di domicilio” del 19 dicembre 2022 dove lo Sportello Laps ha indicato “(…) La signora non intende chiedere l’attività in quanto sostiene che l’inabilità è provvisoria ed ha la speranza di poter presto ritornare a lavorare” (cfr. doc. 34).
L’USSI ha aggiunto che, siccome ai sensi dell’art. 5 Las hanno diritto alle prestazioni dell’assistenza sociale le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone Ticino, il diritto della reclamante a prestazioni assistenziali risulta ancora più dubbioso ritenuta la conferma da parte dell’Ufficio della migrazione di lasciare la Svizzera entro il 22 gennaio 2023 (cfr. doc. A1).
1.8. Contro la citata decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando:
" 1. In via cautelare:
- viene concesso l'effetto sospensivo alla decisione su reclamo dell'USSl emessa in data 12 maggio 2023;
- disporre la misura cautelare più idonea per la tutela della situazione giuridica soggettiva fatta valere dalla reclamante e conseguentemente accogliere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e di adozione di misure provvisionali con ogni consequenziale statuizione in relazione alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
2. ln via principale:
Il ricorso è accolto.
Di conseguenza:
- la decisione su reclamo del 12 maggio 2023 è annullata e alla ricorrente viene concesso l'aiuto sociale a partire dal mese di dicembre 2022.
3. Protestate tasse, spese e chieste congrue ripetibili.”
(Doc. I pag. 15)
A sostegno delle proprie pretese la ricorrente ha addotto che l’urgenza e lo stato di bisogno sussistono in relazione alla necessità di un sostegno finanziario per il periodo di inabilità lavorativa e di degenza ospedaliera dei mesi di luglio e agosto 2023, in quanto, non avendo alcun tipo di introito e/o prestazioni per perdita di guadagno, ha bisogno di provvedere mensilmente al minimo vitale esistenziale e al pagamento del canone di locazione rimasto insoluto da maggio 2023 (per il quale ha ricevuto un richiamo), nonché del premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, come pure di avere un’esistenza decorosa e dignitosa.
L’insorgente ha poi asserito che nel periodo determinante per le sentenze 42.2021.5-6 e 42.2022.44, a differenza del caso concreto, non presentava un’inabilità lavorativa. La medesima ha affermato di essere incapace al lavoro al 100% dal 21 settembre 2021 (e di avere pendente una domanda AI), così da non poter percepire un guadagno, né essere idonea al collocamento, condizione da adempiere per beneficiare delle indennità straordinarie di disoccupazione.
È stato, altresì, sottolineato che nelle sentenze 42.2021.5-6 e 42.2022.44 non è stato esaminato, da un lato, che “la ricorrente non ha diritto ad usufruire dell’assistenza sociale cantonale volontaria ex art. 96 c.p. perché non è stata sottoposta a privazione della libertà personale e nei suoi confronti non è stata disposta alcuna carcerazione (cfr. sentenza n. 60.2021.261 del 16 novembre 2021 della Corte dei reclami penali) e che gli altri tipi di assistenza sociale, che necessitano del consenso dell’interessato, vanno invece garantiti sempre durante il procedimento penale” che la vede coinvolta.
L’insorgente ha peraltro puntualizzato di non avere mai ricevuto alcuna disposizione di chiusura da parte delle competenti autorità penali.
Dall’altro, che la mancata crescita nel mercato del lavoro dell’attività indipendente sarebbe stata impedita dall’apertura dei procedimenti penali e dal discredito pubblico.
La ricorrente ha asserito che non vi è una sentenza federale che abbia statuito un suo allontanamento dalla Svizzera e che comunque la stessa non può essere allontanata dal Cantone, siccome vi sono delle pretese legali che il Cantone Ticino deve garantirle prima della partenza.
L’insorgente sostiene, quindi, che fino a quando il Cantone non avrà applicato la procedura corretta prevista dalla Legge federale sugli stranieri in sede di allontanamento e fino a quando non avrà lasciato definitivamente e fisicamente la Svizzera il suo domicilio assistenziale è in Svizzera.
A mente di RI 1 il diniego dell’assistenza sociale da parte del Cantone non risulta essere ossequioso delle garanzie costituzionali di rispetto e protezione della dignità umana ex art. 7 Cost. e del diritto all’aiuto in situazione di bisogno ex art. 12 Cost.
Infine la ricorrente ha censurato “la violazione del diritto in riferimento all’omessa applicazione dell’art. 23 Las secondo cui le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato e l’importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però solo essere ridotto (e non soppresso totalmente), tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale” (cfr. doc. I).
1.9. Nella risposta di causa del 27 giugno 2023 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa, precisando, in particolare in relazione alla richiesta di un aiuto d’urgenza, che “la signora non comprova alcun reale impedimento affinché ella ritorni nel proprio Stato d'origine, l'Italia, il cui confine dista pochi passi da dove ha indicato di risiedere. Ella si ostina a non voler dar seguito all'ordine impartitole dall'Ufficio della migrazione, né tantomeno risulta una reale situazione di bisogno attuale e urgente che le impedisca di rientrare in Italia. Con tale agire la signora RI 1 sta violando ulteriormente il principio di sussidiarietà e l'obbligo di ridurre il danno” (cfr. doc. III).
1.10. Sempre il 27 giugno 2023 la ricorrente ha trasmesso, in riferimento alla reale situazione di bisogno attuale e urgente, la diffida da parte del locatore per le pigioni di maggio e giugno 2023 rimaste insolute (oltre che per ulteriori importi mensili di fr. 60.-- sia per maggio che per giugno 2023; cfr. doc. IV1) e ha chiesto il riconoscimento del diritto all’aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost. (cfr. doc. IV + 1).
1.11. L’USSI, l’11 luglio 2023, ha preso posizione al riguardo, ribadendo in buona sostanza quanto affermato nella propria risposta (cfr. doc. VII; III; consid. 1.9.)
1.12. Il 12 luglio 2023 è pervenuto uno scritto dell’insorgente, in cui ha presentato delle osservazioni riguardo alla risposta di causa (cfr. doc. VI) e al quale ha allegato, oltre ai certificati del 30 gennaio 2023 dell’__________ e del 10 febbraio 2023 della __________ di __________ (cfr. doc. B4; B5) già presentati con il reclamo (cfr. consid. 1.6.), la garanzia di assunzione dei costi del 28 marzo 2023 da parte del __________ (per __________) emessa a favore della __________ per la degenza a far tempo dal 30 marzo 2023 e valida fino al 10 maggio 2023 (cfr. doc. B3) e la conferma dell’11 luglio 2023 che la medesima si trovava presso la __________ di __________ per un trattamento in regime stazionario, la cui durata era prevista dall’8 luglio al 18 agosto 2023 (cfr. doc. B2).
1.13. L’amministrazione si è ancora espressa in merito alla fattispecie il 2 agosto 2023 (cfr. doc. X).
1.14. RI 1, il 3 agosto 2023, ha informato che il locatore, il 28 luglio 2023, le ha intimato la disdetta ufficiale ex art. 257d CO con effetto dal 31 agosto 2023, nonostante fosse stato messo al corrente della sua situazione (cfr. doc. XII; C1-C3):
1.15. Il 17 agosto 2023 l’USSI ha evidenziato, da una parte, che l’insorgente ha autonomamente provveduto al pagamento degli affitti per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023.
Dall’altra, che “(…) se l’USSI dovesse riconoscerle il pagamento delle pigioni scoperte, l’Ufficio agevolerebbe la sua presenza illegale in Svizzera il che comporterebbe una disparità di trattamento con gli stranieri che ottemperano all’obbligo di lasciare il territorio elvetico dopo la scadenza del loro permesso di soggiorno” e che “ad ogni modo la reclamante, apparentemente ancora in degenza presso la clinica __________, non ha comprovato una reale situazione d’urgenza” (cfr. doc. XIV).
1.16. La ricorrente, il 21 agosto 2023, ha formulato alcune puntualizzazioni (cfr. doc. XVI) e ha prodotto un certificato medico allestito in quella data dalla __________ di __________ da cui si evince che la medesima è inabile al lavoro a causa di infortunio dal 1° agosto al 30 settembre 2023 (cfr. doc. D2) e la conferma della stessa data da parte della clinica grigionese riguardante il trattamento stazionario iniziato l’8 luglio (consid. 1.12.) e prorogato al 15 settembre 2023 (cfr. doc. D1).
1.17. L’8 settembre 2023 la parte resistente si è riconfermata nella risposta di causa e nelle proprie osservazioni (cfr. doc. XVIII).
1.18. Il doc. XVIII è stato inviato per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XIX).
1.19. Il 4 ottobre 2023 è pervenuto a questa Corte uno scritto redatto il 28 settembre 2023 dalla __________ in cui è stata sollecitata l’evasione del ricorso ed è stato rilevato che “la paziente è ancora psicopatologicamente e somaticamente compromessa e completamente scompensata a causa della sua sintomatologia (disturbi psichici e disturbi somatici) e della sua attuale complessa situazione di vita (nessuna fonte finanziaria disponibile, risparmi esauriti e impossibilità di lavorare)”, che “(…) i pagamenti dell’affitto sono scoperti, le bollette si stanno accumulando , non riesce a saldare i premi e le partecipazioni LAMal nella misura in cui non siano già coperte dal sussidio cantonale, i debiti stanno aumentando e non è in grado di affrontare la vita quotidiana”, che “la signora RI 1 non ha più contatti con la sua famiglia dal 2021 e nonostante i suoi familiari sono venuti a conoscenza della sua situazione attuale tramite terzi, non vogliono e non possono aiutarla” e che “(…) non vuole tornare in Italia per nessun motivo. Da quanto riferito da parte della signora RI 1, se ritornasse in Italia in queste condizioni non le verrebbe garantito nulla e non saprebbe dove andare a vivere (…)” (cfr. doc. XX).
È, inoltre, stata allegata copia del verbale di udienza redatto il 21 settembre 2023 dall’Autorità di protezione __________, sede di __________, in cui è stata discussa in presenza di RI 1 la richiesta di curatela del 7 settembre 2023 formulata a favore di quest’ultima dallo psicologo __________ della __________, da cui risulta:
" (…) La signora RI 1 illustra le difficoltà nelle quali versa, tutte di carattere prettamente economico-amministrativo.
Descrive compiutamente e con piena padronanza le pratiche che ha in corso, conseguenti all’infortunio occorsole nel 2021 che l’ha resa inabile al lavoro.
Si sta adoperando in prima persona per ottenere, anche con ricorsi ad istanze superiori, le prestazioni finanziarie (AI; USSI; URC) cui dovrebbe avere diritto. In questo momento è infatti rimasta sprovvista di entrate, essendo terminato il periodo riconosciuto come infortunio.
Nonostante le difficoltà oggettive cui l’interessata deve in questo momento far fronte, dalla discussione non emergono i presupposti di incapacità previsto dall’art. 390 CC per l’istituzione di una curatela.
La pratica è dunque archiviata” (Doc. XX1).
1.20. I doc. XX e XX1 sono stati trasmessi per conoscenza all’USSI (cfr. doc. XXI).
considerato in diritto
2.1. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide segnatamente dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie in particolare a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
2.2. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.3. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS; cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 1’006.--
2 persone 1'539.--
3 persone 1'871.--
4 persone 2'153.--
5 persone 2'435.--
Per ogni persona + 204.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag. 2).
Gli importi relativi al fabbisogno per l’anno 2022 sono rimasti invariati rispetto al 2021 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2022 del 28 dicembre 2021; https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SDSS/USSI/Direttive_prestazioni_assistenziali.pdf).
Dal 1° gennaio 2023 gli importi dei forfait di mantenimento sono stati aumentati come segue:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
1 persona 1’031.-- / mese
2 persone 1'577.-- / mese
3 persone 1'918.-- / mese
4 persone 2'206.-- / mese
5 persone 2'495.-- / mese
Per ogni persona + 209.-- / mese
supplementare”
2.4. L’USSI ha negato alla ricorrente il diritto alle prestazioni assistenziali richieste il 21 dicembre 2022, in quanto la sua attività indipendente di assistenza e consulenza giuridica (ditta individuale __________ iscritta al Registro di commercio il 18 febbraio 2018; cfr. www.zefix.ch) non redditizia è ancora attiva, benché sia al corrente (perlomeno) dal mese di novembre 2020 di dovere chiudere, obbligo peraltro confermato anche dal TCA con sentenze 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 e 42.2022.44 del 29 agosto 2022 (cfr. doc. 10; A1; consid. 1.5.; 1.7.).
Riguardo ai richiedenti l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente giova ribadire che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004, si è così espressa:
" Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.
(...)
7.
Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique du canton de Genève."
Dalla sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).
Con sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di prestazioni assistenziali deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da parte dell’assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d’indipendente.
Il TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che l’oggetto della contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale ordinario ai sensi della legge cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid. 3.3.) e non sull’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost.
Dall’altro, che il diniego dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi (consid. 3.3.: “L’art.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois”) era dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al suo statuto d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni sociali. Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta l’art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal senso senza richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.
Al riguardo per completezza è utile rilevare che nel maggio 2022 il Consiglio di Stato del Canton Ginevra ha presentato il progetto di legge sull’aiuto sociale e la lotta contro la precarietà (Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité - LASLP) che costituisce una riforma profonda della legge sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale (LIASI) con lo scopo, tra l’altro, di sostenere meglio le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, ad esempio prolungando da tre a sei mesi (rinnovabili) la durata dell’aiuto sociale a loro favore (cfr. https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-4-mai-2022#extrait-28540; https://www.ge.ch/document/28585/telecharger).
Il 10 gennaio 2023 la Commissione degli affari sociali si è però rifiutata di entrare in materia su tale progetto. Pertanto la revisione della legge concernente l’aiuto sociale sarà oggetto di dibattito in Gran Consiglio soltanto dopo le elezioni cantonali del mese di aprile 2023 (cfr. https://www.tdg.ch/la-reforme-sociale-de-thierry-apotheloz-prend-leau-379349661567; https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/la-reforme-de-l-aide-sociale-a-ete-balayee-par-la-commission-des-affaires-sociales-du-grand-conseil-genevois-25892015.html?id=25892018).
La nuova legge sull’aiuto sociale è stata approvata dal parlamento del Cantone Ginevra il 23 giugno 2023 (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del Cantone Ticino N. 8317 del 23 agosto 2023, “Rapporto sulla mozione del 18 ottobre 2021 presentata da Ivo Durisch, Danilo Forini e cofirmatari “Le prestazioni sociali sono un diritto e non un delitto! È necessaria una campagna di lotta alla povertà e alla precarietà dovuta al non ricorso agli aiuti sociali” (…), pag. 16).
L’Alta Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi evidenziato che pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale interrompa entro un adeguato termine un’attività indipendente che non consente di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di trattamento, né il divieto dell’arbitrio.
In tale giudizio il Tribunale federale ha rilevato che le disposizioni COSAS prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo in caso di violazione del principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione valida dal 1° gennaio 2021).
In quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava un’attività indipendente non redditizia che aveva comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva essere imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019, bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni fissate dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).
2.5. Il TCA, dal canto suo, in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI che ha negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale in quanto alla conclusione di quel periodo la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente un turnaround (l’espressione “turnaround” rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite; cfr. www.tesionline.it) della stessa.
Inoltre con giudizio 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente.
Il ricorso interposto contro la sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta Corte è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).
2.6. Per quanto attiene al caso della ricorrente, la quale ha comunque beneficiato dell’intervento dell’assistenza sociale da settembre a novembre 2014, da maggio 2015 a luglio 2018 (da luglio 2015 a luglio 2018 le prestazioni erano costituite dal premio della cassa malati) e da novembre 2019 a novembre 2020 (cfr. consid. 1.1.; doc. 22-30), questo Tribunale, come visto nei fatti (cfr. consid. 1.4.), con sentenza 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 - la cui istanza di revisione della STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 è stata respinta con giudizio 42.2022.37 del 29 agosto 2022 e il relativo ricorso al TF è stato giudicato inammissibile con giudizio 8C_568/2022 del 9 novembre 2022 - ha deciso che a ragione l’USSI aveva rifiutato dal dicembre 2020 di erogarle nuovamente prestazioni assistenziali, ritenuta la sua intenzione di continuare con l’attività professionale indipendente, nonostante le fosse stato intimato, già un anno prima, di chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di disoccupazione. Il TCA ha precisato che del resto la sua situazione finanziaria non era cambiata, né era imminente un turnaround.
Questa Corte ha così motivato il proprio giudizio 42.2021.5-6:
" (…)
2.8. Nella presente evenienza l’USSI, già nella decisione del 9 dicembre 2019 con cui ha riconosciuto alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 979.-- per i mesi di novembre e dicembre 2019, l’ha avvertita che dal 1° maggio 2020, se avesse richiesto nuovamente le prestazioni assistenziali, avrebbe dovuto provvedere alla chiusura della sua attività indipendente di assistenza e consulenza giuridica (__________; cfr. doc. I; STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021consid. 1.3.) e alla verifica dell’eventuale diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione. È stato peraltro precisato che in caso contrario l’amministrazione non avrebbe elargito alcuna prestazione assistenziale (cfr. STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021 consid. 1.1.).
L’assistenza sociale è stata ad ogni modo erogata all’insorgente non soltanto fino all’aprile 2020, bensì anche nei mesi successivi, da maggio a novembre 2020 (cfr. doc. 10; consid. 1.1.; inc. 42.2020.26 doc. 377; 394; 410; 434; 447; 262; 271; 276; 279; 299; 361).
Pertanto, allorché con decisione del 1° dicembre 2020, l’USSI ha rifiutato alla ricorrente l’erogazione di prestazioni, ritenuta la sua intenzione di continuare con l’attività professionale indipendente (cfr. doc. 47; consid. 1.2.), era trascorso circa un anno dal primo avviso in tal senso, anno in cui la medesima ha beneficiato di prestazioni assistenziali.
La situazione finanziaria dell’attività della ricorrente non è del resto concretamente cambiata né era imminente un turnaround della stessa.
Per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui la situazione dell’insorgente sarebbe diversa da chi non ha raggiuto l’indipendenza economica in sei mesi pur avendo possibilità di crescere e affermarsi nel mercato del lavoro, poiché nel suo caso la crescita nel mercato del lavoro sarebbe stata impedita dall’apertura dei procedimenti penali e dal discredito pubblico (cfr. doc. I pag. 12), giova osservare che in ogni caso non è stata minimamente comprovata una relazione causale tra i procedimenti penali a suo carico e il mancato raggiungimento di un’indipendenza economica.
Va poi considerato che l’assistenza sociale ha carattere sussidiario rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali, come pure rispetto al reddito da attività dipendente (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).
In casu non si giustifica di conseguenza l’erogazione di un ulteriore sostegno in caso di attività indipendente (cfr. in particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 citata al consid. 2.6.).”
Inoltre con sentenza 42.2022.44 del 29 agosto 2022, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022, il TCA ha in particolare confermato il diniego del diritto alle prestazioni assistenziali richieste nel dicembre 2021, poiché l’insorgente aveva continuato a svolgere la propria attività indipendente non redditizia.
In proposito al consid. 2.6. è stato rilevato che “nemmeno attualmente la situazione finanziaria dell’attività indipendente dell’insorgente di assistenza e consulenza giuridica risulta modificata, nel senso di un incremento degli affari. È la ricorrente stessa che ha affermato che la sua attività non consente un’autosufficienza economica, bensì unicamente un minimo guadagno (cfr. doc. III)” e che “l’obiezione sollevata dall’insorgente secondo cui non avrebbe diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione essendo sprovvista nel Cantone Ticino di un permesso di soggiorno e non essendo idonea al collocamento in quanto inabile al lavoro al 100% dal 21 settembre 2021 (cfr. doc. III p.ti 8 e 9) è ininfluente.
Non spetta alla ricorrente stabilire se abbia o meno diritto a una prestazione specifica, bensì all’autorità competente, nel caso delle indennità straordinarie di disoccupazione all’Ufficio delle misure attive (cfr. art. 2b lett. e RL-rilocc)”.
Dalle carte processuali non emergono, del resto, elementi che consentano di considerare che l’andamento dell’attività indipendente della ricorrente sia migliorato nel 2022 e nell’anno in corso.
Nonostante ciò, la sua ditta individuale __________ iscritta al Registro di commercio il 18 febbraio 2018 (cfr. www.zefix.ch) risulta tuttora attiva.
Al riguardo cfr. STF 8C_267/2022 del 15 giugno 2022 con cui l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso interposto contro la sentenza A1 21 212 emanata dal Tribunale cantonale del Vallese il 6 aprile 2022 da una persona alla quale era stata rifiutata l’assistenza sociale poiché la sua attività di consulenza, iscritta al Registro di commercio, non aveva potenzialità di sviluppo entro un termine di sei mesi.
In concreto sono più di cinque anni che la ricorrente ha aperto l’attività professionale di consulenza senza ricavarne il minimo per far fronte al proprio mantenimento.
La medesima ha sì affermato di essere totalmente inabile al lavoro dal 21 settembre 2021 (cfr. doc. 11-12; in effetti è risultata incapace al lavoro per malattia dal 18 gennaio al 28 febbraio 2023 - cfr. doc. 14-15=B4-B5 - e degente presso la __________ di __________ dall’8 luglio al 15/30 settembre 2023 - cfr. doc. D2 - con inabilità al lavoro al 100% per infortunio dal 1° agosto al 30 settembre 2023 - cfr. doc. D1; D2) e di avere pendente una domanda AI (cfr. doc. I) già perlomeno dal febbraio 2023 (cfr. doc. 11), tuttavia mai ha affermato di avere l’intenzione di chiudere la propria attività.
In proposito occorre sottolineare che un’attività indipendente non redditizia non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4.; Ingrid Hess, “Travail indépendant: qui a droit à l’aide social?” (pag. 4) in Soziale Sicherheit CHSS del 12 settembre 2023).
Per quanto concerne la critica dell’insorgente relativa al fatto che non sarebbe mai stato considerato che la crescita sul mercato del lavoro della sua attività da indipendente sarebbe stata impedita dall’apertura dei procedimenti penali e dal discredito pubblico, più precisamente non sarebbe stato verificato il nesso causale tra i procedimenti penali e il mancato raggiungimento di un’indipendenza economica (cfr. doc. I pag. 8), il TCA si limita a osservare che, a prescindere dalla questione della pertinenza di tale argomento ai fini del diritto all’assistenza sociale, un eventuale nesso causale doveva essere comprovato dall’insorgente.
Il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale, comprende infatti, in particolare, l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca).
In caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Nel caso di specie, per contro, la ricorrente non ha minimamente documentato una relazione causale tra i procedimenti penali a suo carico e il mancato raggiungimento di un’indipendenza economica (cfr. STF 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 5.4.3. concernente l’insorgente; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.6.; STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 consid. 2.8.).
2.7. L’asserzione dell’insorgente secondo cui non è mai stato esaminato che “la ricorrente non ha diritto ad usufruire dell’assistenza sociale cantonale volontaria ex art. 96 c.p. perché non è stata sottoposta a privazione della libertà personale e nei suoi confronti non è stata disposta alcuna carcerazione (cfr. sentenza n. 60.2021.261 del 16 novembre 2021 della Corte dei reclami penali) e che gli altri tipi di assistenza sociale, che necessitano del consenso dell’interessato, vanno invece garantiti sempre durante il procedimento penale” (cfr. doc. I pag. 6-7) è infondata.
In effetti nella sentenza 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.7., al riguardo, è stato indicato:
" Quanto asserito dalla ricorrente circa l’art. 96 CP fondandosi sulla sentenza 60.2021.261 emanata dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello (CRP) il 16 novembre 2021, ossia che tale disposto prevedrebbe che l’assistenza sociale deve essere garantita in ogni caso durante un procedimento penale, non consente un esito differente della presente vertenza.
In primo luogo, va ricordato che nella sentenza 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 - cresciuta in giudicato incontestata e la cui istanza di revisione, giova ribadirlo, è stata respinta con giudizio 42.2022.37 emesso in data odierna - a proposito dell’art. 96 CP è stato evidenziato:
“ 2.12. Infine il richiamo all’art. 96 CP (cfr. doc. I pag. 10-11; III; IX), che enuncia che per la durata del procedimento penale e dell’esecuzione della pena i Cantoni assicurano un’assistenza sociale cui gli interessati possono fare capo volontariamente, è ininfluente, in quanto l’assistenza sociale volontaria (soziale Betreuung; assistance sociale), oggetto di tale disposto non corrisponde all’aiuto sociale (Sozialhilfe; aide sociale) ai sensi della Las (cfr. STF 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 5.4.3.).
In proposito va ricordato che con le decisioni impugnate è stato confermato il rifiuto di prestazioni assistenziali dal mese di dicembre 2020, poiché (a prescindere dalla questione dell’assistenza volontaria ai sensi dell’art. 96 CP) la ricorrente non ha interrotto l’attività indipendente. Se, quindi, come preteso dall’insorgente, nel Cantone Ticino l’assistenza ex art. 96 CP dovesse ricadere (perlomeno parzialmente) sotto il concetto di aiuto sociale ai sensi della Las (cfr. doc. III), la stessa dovrebbe comunque essere negata. In effetti i criteri Las non sono rispettati, in quanto, oltre alla mancanza di domicilio o dimora assistenziale nel Cantone Ticino, la ricorrente continua la propria attività indipendente non redditizia.
Non spetta poi al Tribunale cantonale delle assicurazioni determinare l’autorità competente in relazione all’art. 96 CP.
D’altronde al riguardo è pendente un “Reclamo per conflitti di competenza tra i Dipartimenti per l’applicazione dell’art. 96 Codice penale” interposto il 12 febbraio 2021 dall’insorgente al Consiglio di Stato e successivamente trasmesso dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ai Servizi giuridici del Consiglio di Stato (cfr. doc. IX2).”
Il riferimento alla sentenza 60.2021.261 emanata dalla CRP il 16 novembre 2021 secondo cui l’assistenza sociale, quando non vi è carcerazione, come nel caso dell’istante, sarebbe garantita sempre nel procedimento penale (cfr. doc. I; III e B4 inc. 42.2022.44), non è poi di alcun ausilio all’insorgente.
Da tale giudizio si evince in effetti:
“ Secondo i lavori preparatori alla norma (messaggio 21.9.1998 in FF 1999 II 1969, p. 1812) occorre distinguere tra assistenza riabilitatrice e altri tipi di assistenza sociale. L’assistenza riabilitatrice è ordinata durante il periodo di prova o in relazione a un trattamento ambulatoriale ed ha un certo carattere vincolante. Gli altri tipi di assistenza sociale, che necessitano del consenso dell’interessato, devono invece sempre essere garantiti, sia durante il procedimento penale sia durante l’esecuzione in un penitenziario.
Una persona interessata da un procedimento penale deve avere la possibilità di ottenere un aiuto sociale a partire dall’arresto [“von der Festnahme weg” (BSK Strafrecht I – M. IMPERATORI, 4. Ed., art. 96 CO n. 2)] per il corso del procedimento penale e dell’esecuzione (BSK Strafrecht I – M. IMPERATORI, op. cit., art. 96 CP n. 2; STGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / N. CAPUS, 4. Ed., art. 96 CP n. 1). Il nesso con l’arresto comprova che l’assistenza continua, termine che meglio esprime il concetto, è stata concepita per i casi di arresto (BSK Strafrecht I – M. IMPERATORI, op. cit., art. 96 CP n. 2), ovvero di privazione della libertà personale. E questo, a prescindere dal tenore letterale dell’art. 96 CP, perché - dal profilo storico - la creazione di un’assistenza sociale era dovuta alla constatazione che nella maggior parte degli istituti penitenziari on ci fossero servizi sociali (BSK Strafrecht I – M. IMPERATORI, op. cit., art. 96 CP n. 2).
L’assistenza ex art. 96 CP persegue obiettivi di prevenzione speciale: si concretizza segnatamente nell’aiuto personale, materiale, finanziario e socioterapeutico (CR CP – M. PERRIN, art. 96 CP n. 6).
L’assistenza sociale volontaria ai sensi dell’art. 96 CP non si estende al periodo dopo la liberazione definitiva del condannato (Handkommentar StGB – W. WOHLERS, op. cit., art. 96 CP n. 1).
(…)” (Doc. B4)
L’assistenza sociale volontaria oggetto dell’art. 96 CP, conformemente a quanto si evince già dalla STCA 42.2021.5-6 consid. 2.12. e dalla STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021 consid. 2.5., non corrisponde all’aiuto sociale ai sensi della Las (cfr. STF 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 consid. 5.4.3. riguardante la ricorrente). Inoltre, come risulta dal giudizio 60.2021.261 della CRP, l’assistenza sociale ai sensi dell’art. 96 CP si applica soltanto ai procedimenti penali in cui viene disposta la carcerazione. L’assistenza riabilitatrice trova applicazione durante il periodo di prova o in relazione a un trattamento ambulatoriale, mentre gli altri tipi di assistenza sociale, sempre riguardanti l’art. 96 CP, devono sempre essere garantiti a partire dall’arresto. La privazione della libertà personale è in ogni caso un requisito indispensabile.
La CRP, con sentenza 60.2021.261 cresciuta in giudicato incontestata, ha del resto confermato la decisione del Dipartimento delle istituzioni del 25 agosto 2021 con cui è stata respinta l’istanza di RI 1 di concessione dell’assistenza giusta l’art. 96 CP, non essendo mai stata incarcerata (cfr. doc. B4).”
2.8. In ogni caso le prestazioni assistenziali prevedono, quale condizione essenziale, il domicilio nel Cantone (cfr. art. 5 cpv. 1 Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino - Las).
Per i cittadini stranieri il rilascio di un permesso di presenza vale peraltro quale costituzione di domicilio (presunzione) salvo la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 Legge federale sull’assistenza - LAS; decreto 42.2022.3 consid. 2.4. emesso dal TCA il 31 gennaio 2022, il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_136/2022 del 17 marzo 2022).
L’insorgente non dispone di un permesso valido dalla fine del mese di febbraio 2015 (cfr. consid. 1.2; STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 4.2.).
A seguito della sentenza 2C_916/2022 del 30 novembre 2022, con cui il TF ha confermato la liceità del diniego del rilascio del permesso di domicilio C UE/AELS, del permesso F quale ammissione provvisoria, del permesso B quale caso di rigore richiesti il 22 dicembre 2020 statuita sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo, l’Ufficio della migrazione, il 22 dicembre 2022, ha fissato alla ricorrente la data del 22 gennaio 2023 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera non impugnabile (cfr. consid. 1.3.; STF 2D_17/2023 del 6 settembre 2023).
L’Alta Corte ha peraltro evidenziato, contrariamente a quanto sostiene l’insorgente (cfr. doc. I pag. 9), che il suo soggiorno in Svizzera non è regolare, non disponendo di un permesso di dimora valido e che, quindi, dal 27 febbraio 2015 “la sua permanenza in Svizzera è stata unicamente tollerata” (cfr. STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 4.2.).
A quest’ultimo riguardo cfr. pure STF 2C_469/2022 del 25 luglio 2022 consid. 6.2., in cui il Tribunale federale ha precisato che la presenza in Svizzera grazie alla semplice tolleranza delle autorità - ad esempio, in ragione dell’effetto sospensivo concesso durante una procedura di ricorso - non va considerato un soggiorno legale.
È vero, come sostiene la ricorrente (cfr. doc. VI), che non è competenza dell’USSI di entrare nel merito del dossier riguardante il termine impostole per lasciare la Svizzera (nel corso degli anni sono peraltro stati fissati altri termini per uscire dal territorio elvetico, ovvero il 22 luglio 2018 e il 15 gennaio 2021; cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022; STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021).
Ad ogni modo, proprio per questo motivo, l’amministrazione, in primo luogo, non può che prendere atto del fatto che le autorità competenti (Tribunale federale compreso) hanno comunque deciso che a ragione non le è stato concesso un permesso di soggiorno, come pure che perciò ella non ha un titolo valido per restare su suolo svizzero.
In secondo luogo, l’USSI è tenuto a trarne le debite conclusioni in materia di assistenza sociale.
Le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), al p.to A.5 cfr. 2 enunciano, del resto, che le persone che non hanno il diritto di rimanere in Svizzera non hanno nessun diritto all’aiuto sociale.
In effetti non va agevolata la presenza illegale in Svizzera di determinate persone. Sarebbe ingiusto privilegiare lo straniero che si trattiene illecitamente in Svizzera nei confronti di altri cittadini stranieri che ottemperano all'obbligo di lasciare il territorio elvetico dopo la scadenza del loro permesso di soggiorno (cfr. STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014 consid. 4.2.).
La contestazione secondo cui non vi è una sentenza federale che abbia statuito un suo allontanamento dalla Svizzera e, quindi, fino a quando il Cantone non avrà applicato la procedura corretta prevista dalla Legge federale sugli stranieri in sede di allontanamento, il suo domicilio assistenziale è in Svizzera (cfr. doc. I pag. 11-12) è irrilevante.
L’Ufficio della migrazione, il 22 dicembre 2022, ha impartito a RI 1 il termine di partenza per il 22 gennaio 2023 fondandosi sulla STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 che aveva respinto il ricorso di quest’ultima contro il diniego del rilascio di un permesso e sulla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione - LStrI (cfr. doc. 36).
L’art. 64 cpv. 1 LStrI prevede, infatti, che le autorità competenti emanano una decisione di allontanamento ordinaria nei confronti dello straniero che non è in possesso del permesso necessario (lett. a) o cui il permesso è negato o il cui permesso è revocato o non è prorogato dopo un soggiorno autorizzato (lett. c). Nel Cantone Ticino tale autorità è la Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione (cfr. art. 2 Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione - RLALSI).
2.9. È utile d’altronde rilevare che, in casu, l’art. all’art. 61a cpv. 5 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), secondo cui, in particolare, il cpv. 1 (“Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS titolari di un permesso di soggiorno di breve durata si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, laddove esso cessi durante i primi dodici mesi di soggiorno”) e il cpv. 3 (“Durante il periodo che intercorre tra la cessazione del rapporto di lavoro e l’estinzione del diritto di soggiorno di cui ai capoversi 1 e 2 non sussiste alcun diritto all’aiuto sociale”) non si applicano in caso di cessazione del rapporto di lavoro (dipendente; cfr. FF 2016 2621 pag. 4 segg.) a causa di incapacità temporanea al lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità e agli stranieri che possono appellarsi al diritto di rimanere conformemente all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o alla Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), non torna applicabile.
La ricorrente, in effetti, ha esercitato un’attività lavorativa dipendente unicamente nel 2014/2015 (cfr. STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022).
La ricorrente, per poter beneficiare delle prestazioni assistenziali, non può peraltro appellarsi al diritto di rimanere conformemente all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera (cfr. art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC; art. 22 Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP).
Al riguardo dalla STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 3.2. si evince:
" (…) Dal querelato giudizio le condizioni per ammettere lo statuto di lavoratrice dipendente o di lavoratrice indipendente, presupposto per il riconoscimento di un diritto a rimanere giusta l'art. 4 allegato I ALC in relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. b del regolamento 1251/70 o in relazione con l'art. 2 cpv. 1 lett. b della direttiva 75/34/CEE, dopo la cessazione dell'attività sin lì svolta, infatti non risultano. Al contrario, dallo stesso emerge che alla ricorrente lo statuto di lavoratrice dipendente e quello di lavoratrice indipendente sono già stati entrambi negati, con decisioni confermate in ultima istanza anche dal Tribunale federale (sentenze 2C_204/2017 del 12 giugno 2018 [attività lucrativa dipendente] e 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 [attività lucrativa indipendente]; precedenti consid. A e B dei fatti).
Già per questo motivo, la critica sollevata in relazione all'art. 4 allegato I ALC va quindi respinta, senza che sia necessario soffermarsi sulla natura dell'inabilità "attuale" al lavoro denunciata dall'insorgente (…).”
2.10. Le prestazioni assistenziali non rientrano, del resto, nel campo di applicazione materiale dell’ALC, il quale concerne il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale in senso stretto (anche denominate più semplicemente assicurazioni sociali; cfr. B. Kahil-Wolff-P.J. Greber "Sécurité sociale: aspects de droit national, international et européen". Ed. Helbing Lichterhahn, Ginevra, Basilea, Monaco - Bruylant, Bruxelles - L. G. D. J., Parigi, 2006 pag. 311: "Seuls sont exempts l'assurance sociale et médicale, ainsi que les régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre").
Le prestazioni assistenziali costituiscono, per contro, dei vantaggi sociali ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 dell’Allegato I dell’Accordo (a proposito dei vantaggi sociali cfr.DTF 133 V 367; DTF 132 V 184 consid. 6 e B. Kahil-Wolff-P.J. Greber, op. cit., pag. 294-296). Esse, pertanto, sono sottoposte alle regole di coordinamento applicabili ai vantaggi sociali, fra le quali figura il divieto di discriminazioni dirette ed indirette fondate sulla nazionalità, in ossequio a uno dei principi cardine sui quali si fonda l’Accordo, ossia la parità di trattamento di cui all’art. 2 ALC (cfr. SVR 2003 AHV Nr. 6 pag. 15; RtiD II-2005 n. 65).
Cfr. STCA 42.2022.3 + 9 del 30 marzo 2022 cosid. 2.15.; STCA 42.2006.6 del 27 ottobre 2006 consid. 2.3., il cui ricorso è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con giudizio 2P.310/2006 dell’8 dicembre 2006.
Il TCA rileva che è vero che l’art. 9 cpv. 2 dell’Allegato I dell’Accordo, applicabile ai lavoratori autonomi in virtù del rinvio di cui all’art. 15 cpv. 2 dell’Allegato I, prevede che il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all’articolo 3 del presente Allegato godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie (cfr. DTF 133 V 367 consid. 5.2.).
Tuttavia nel caso di specie la ricorrente continua a svolgere un’attività indipendente, iniziata nel febbraio 2018 (cfr. consid. 2.6.), che, nonostante l’intervento per un determinato periodo dell’assistenza sociale (da febbraio a luglio 2018 ha beneficiato del pagamento dei premi di cassa malati e dal novembre 2019 al novembre 2020 ha ricevuto prestazioni assistenziali complete; cfr. consid. 2.6.; doc. 22-30), nemmeno le permette di provvedere alla copertura del proprio fabbisogno minimo (cfr. consid. 2.6.).
Dalla STF 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 riguardante la ricorrente (cfr. consid. 1.2.) risulta peraltro:
" 5.2. La qualità di lavoratore autonomo va sostanziata dalla persona che vi si richiama, deducendo da essa un diritto di soggiorno.
In questo contesto, la prova richiesta non può però essere proibitiva (sentenze 2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid. 4.1 e 2C_451/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 3.1, con ulteriori rinvii). Basta dimostrare la costituzione di un'impresa o di una succursale in Svizzera, per mezzo della quale viene svolta un'attività economica effettiva e che permette, in via di principio, di provvedere al sostentamento di se stessi e della propria famiglia (sentenze 2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid. 4.1 seg. e 2C_451/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 3.1 segg.). Da queste due ultime sentenze risulta inoltre: da un lato, che decisiva è la dimostrazione dell'esercizio di un'attività indipendente con una portata economica apprezzabile e, per quanto possibile, costante e che essa va all'occorrenza attestata (anche) attraverso la presentazione di un businessplan, di libri contabili, di una lista degli incarichi ricevuti, un elenco dei clienti ecc. (sentenza 2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid. 4.1 rispettivamente 5.2.1 e 2C_451/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 5.3.3); d'altro lato, che la questione a sapere se la dipendenza dall'aiuto sociale debba portare a negare lo statuto di lavoratore indipendente è controversa, mentre è certo che occorre tenere conto delle circostanze che vi hanno condotto, della sua durata e delle prospettive di miglioramento della situazione (sentenze 2C_430/2020 del 13 luglio 2020 consid. 4.2.4 e 2C_451/2019 del 6 febbraio 2020 consid. 3.3).”
Va, altresì, segnalato che anche il diritto internazionale relativo alla libera circolazione delle persone non tutela l’abuso di diritto.
L’Alta Corte, nella DTF 130 II 113, si è così espressa:
" 9.2 Quant au contenu de ce principe, la Cour de justice a coutume de dire que les facilités créées par le droit communautaire (par exemple la libre circulation des travailleurs ou la liberté d'établissement) ne sauraient avoir pour effet de permettre aux personnes qui en bénéficient de se soustraire frauduleusement ou abusivement à l'emprise des législations nationales, et d'interdire aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher de tels abus (cf. les arrêts de la CJCE précités au paragraphe précédent, en particulier dans les affaires: Centros Ltd, Kefalas, Paletta, Lair, Singh, Knoors, et van Binsbergen ). Toutefois, lorsqu'elles sont susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, ces mesures doivent remplir quatre conditions, à savoir: s'appliquer de manière non discriminatoire, se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt général, être propres à garantir l'objectif de l'intérêt général qu'elles poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (cf. arrêts de la CJCE du 9 mars 1999, Centros Ltd, C-212/97, Rec. 1999, p. I-1459, point 34; du 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94, Rec. 1995, p. I-4165, point 37; du 31 mars 1993, Kraus, C-19/92, Rec. 1993, p. I-1663, point 32; voir aussi THEODOR SCHILLING, Bestand und allgemeine Lehren der bürgerschützenden allgemeinen Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts, in EuGRZ 2000 p. 3 ss, 38/39).
En d'autres termes, il s'agit de ne pas porter atteinte à l'efficacité du droit communautaire, comme l'a récemment rappelé la Cour de justice, en précisant que l'existence d'une pratique abusive doit être
établie par la juridiction nationale "conformément aux règles (sur la preuve) du droit national" (arrêt du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke GmbH, C-110/1999, Rec. 2000, p. I-11569, point 54 et les arrêts cités). A cette occasion, la Cour de justice a également indiqué ceci: "La constatation qu'il s'agit d'une pratique abusive nécessite, d'une part, un ensemble de circonstances objectives d'où il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation communautaire, l'objectif poursuivi par cette réglementation n'a pas été atteint. Elle requiert, d'autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d'obtenir un avantage résultant de la réglementation communautaire en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention" (arrêt précité Emsland-Stärke GmbH, points 52 et 53). Bien qu'il soit postérieur à la date de signature de l'Accord sur la libre circulation des personnes, cet arrêt peut néanmoins être pris en compte (cf. supra consid. 5.2 in fine), car il ne fait que préciser une notion largement connue et utilisée en droit communautaire (cf. RANDELZHOFER/FORSTHOFF, op. cit., n° 126 ad Art. 39-55 EG-Vertrag) qui revêt de surcroît une portée quasiment identique en droit suisse.”
Questo Tribunale ritiene, pertanto, che l’insorgente non possa beneficiare del vantaggio sociale delle prestazioni assistenziali (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.9.; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022 consid. 2.15. e riferimenti ivi citati).
2.11. In esito a quanto precede occorre concludere che a ragione la parte resistente ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali richieste nel mese di dicembre 2022.
2.12. Per quanto concerne la domanda della ricorrente di potere beneficiare di un aiuto d’urgenza (cfr. doc. 11-12; I; IV; consid. 1.6.; 1.8.; 1.10.), giova evidenziare che secondo l'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno, che ha carattere transitorio, è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 4.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 146 I 1 consid. 5.1.; DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70).
L’art. 12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di regola collettivo -, abbigliamento - eventualmente d’occasione; cfr. STF 8C_323/2009 del 28 luglio 2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366).
L’art. 12 Cost. si limita a impedire che una persona non si ritrovi per strada e ridotta alla mendicanza (cfr. STF 8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6).
Nella STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023, destinata alla pubblicazione nella Raccolta Ufficiale, l’Alta Corte ha ribadito che:
" 5.1. A norma dell'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind"; in francese: "pour mener une existence conforme à la dignité humaine").
Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12 Cost. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid. 7.3). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito dall'art. 12 Cost. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la mendicità e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid. 5.3 e 131 I 166 consid. 3.1; sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 12.2; Federica De Rossa Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non inconditionnel], in ZSR/RDS 2019 I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori Werder, in BSK Bundesverfassung, 2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien Müller, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed. 2014, n. 31 ad art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im schweizerischen Recht, 2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg., 812). In parallelo, questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere transitorio. Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea per le persone che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana; infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7 Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2 e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto costituzionale all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto sociale, che è più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 138 V 310 consid. 2.1).”
Cfr. anche la STF 8C_798/2021 del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1.
2.13. Negli allegati di causa la ricorrente ha fatto valere di non avere i mezzi finanziari per far fronte alla vita quotidiana, segnatamente di non essere in grado di pagare le pigioni della sua abitazione in relazione alla quale nel mese di luglio 2023 ha ricevuto la disdetta del contratto di locazione (cfr. consid. 1.14.), nonché i premi e le partecipazioni LAMal nella misura in cui non sono già coperti dal sussidio cantonale (cfr. doc. I; IV; XII; XX; consid. 1.8.; 1.10.; 1.19.).
In simili condizioni, tutto ben considerato e tenuto conto che il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno sancito dall'art. 12 Cost. è un diritto fondamentale che fonda una pretesa di prestazioni positive da parte dello Stato e per costante giurisprudenza la protezione conferita da tale disposto coincide con la sua essenza intangibile, che non può essere limitata, anche qualora i presupposti dell'art. 36 cpv. 1-3 Cost. sarebbero di per sé dati (art. 36 cpv. 4 Cost.; cfr. 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.1.), gli atti vanno rinviati all’USSI, affinché verifichi se, per il lasso di tempo che intercorre tra la domanda di prestazioni assistenziali e l’emanazione della presente sentenza, alla medesima debba essere riconosciuto un aiuto d’emergenza ai sensi dell’art. 12 Cost. (cfr. STF 8C_736/2022 del 15 giugno 2023 e STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023; STCA 42.2023.27 del 5 settembre 2023 consid. 2.8.; STCA 42.2022.19 del 20 giugno 2022 consid. 2.6.; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2023 consid. 2.9.).
A tal fine l’amministrazione si avvarrà della collaborazione della ricorrente che fornirà i debiti documenti per comprovare il suo stato di bisogno (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1.) e per dimostrare con quali mezzi finanziari mantiene la sua autovettura __________ (cfr. doc. 58-62), come pure i motivi per i quali non provvede alla relativa vendita, omettendo così di realizzare un guadagno finalizzato al suo mantenimento, e interpellerà, in particolare, la cassa malati dell’insorgente.
Andrà, inoltre, considerato che nei periodi di degenza ospedaliera, segnatamente presso l’__________ di __________ nel gennaio 2023 (cfr. doc. 14), presso la __________ di __________ nei mesi di gennaio e febbraio 2023 (cfr. doc. 15), presso la Clinica __________ nel mese di febbraio 2023 (cfr. doc. 16) e presso la clinica di __________ ad aprile e maggio 2023, come pure da luglio a settembre 2023 (cfr. doc. A2; B2; D1), dove giocoforza pernottava e assumeva i propri pasti, RI 1 non presentava una situazione di indigenza tale da ridurla alla mendicanza (cfr. consid. 2.11.), per cui l’aiuto in situazioni di bisogno - che in ogni caso è sussidiario rispetto alle prestazioni garantite dalle assicurazioni sociali (cfr. 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2.) - si limiterà, se del caso, in particolare al pagamento (alla cassa malati) della parte dei premi LAMal non coperti dal sussidio e della partecipazione ai costi (franchigia, aliquota del 10% dei costi eccedenti la franchigia fino a un massimo di 700 franchi; contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera ammontante a 15 franchi; cfr. https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherte-mit-wohnsitz-in-der-schweiz/praemien-kostenbeteiligung.html) effettivamente fatturati.
Alla ricorrente va, comunque, ribadito che l’aiuto in situazioni di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. ha unicamente carattere transitorio (cfr. 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 5.1.) e che la medesima è da tempo al corrente dell’obbligo di lasciare la Svizzera (cfr. consid. 1.2.; 1.3.).
A quest’ultimo riguardo, quanto addotto nello scritto del 28 settembre 2023, e meglio che l’insorgente non avrebbe più contatti con la sua famiglia dal 2021, che i suoi familiari, nonostante siano venuti a conoscenza della sua situazione attuale tramite terzi, non vogliono e non possono aiutarla e che non vuole tornare in Italia per nessun motivo, poiché nelle sue condizioni non le verrebbe garantito nulla e non saprebbe dove andare a vivere (cfr. doc. XX; consid. 1.19.), si rivela ininfluente.
In effetti la ricorrente è cittadina italiana (cfr. consid. 1.1.). L’Italia è un Paese definito dal Dipartimento affari esteri stabile (cfr. https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/italia/consigli-viaggio-italia.html), che ha sottoscritto la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché tutte le importanti convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo (cfr. https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/temi_globali/diritti_umani/diritti_umani_nelle_ooii/#:~:text=L'Italia%20ha%20aderito%20a,sui%20diritti%20economici%2C%20sociali%20e).
In relazioni alle condizioni di salute dell’insorgente, va poi osservato che la medesima non pretende di presentare uno stato di salute incompatibile con un suo rientro in Italia, Paese che confina con la Svizzera, dove in ogni caso potrebbe essere curata nel caso di necessità (cfr. STF 9C_287/2019 del 28 maggio 2019 consid. 3).
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dello Stato italiano prevede:
" La Rappresentanza consolare provvede, in collaborazione con gli enti italiani territorialmente competenti (Prefetture, Questure, Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Servizi Sociali), al rimpatrio definitivo dei cittadini italiani residenti all’estero che versino in gravi condizioni di indigenza e dei minori italiani in stato di abbandono.
Il rimpatrio è subordinato alla verifica della disponibilità dei congiunti ad assumersi in Italia le responsabilità connesse con il mantenimento e l’assistenza del rimpatriando.
In assenza di tale disponibilità, il rimpatrio è coordinato con i Servizi Sociali del Comune di ultima residenza o di origine in Italia, ovvero attraverso il ricorso a fondi regionali.”
Rientro
definitivo in Italia - Agevolazioni doganali
Il
cittadino italiano residente all’estero da almeno 12 mesi e che trasferisce la
propria residenza in Italia ha diritto ad agevolazioni
doganali e - a seconda dalle normative regionali, provinciali o comunali - a
eventuali contributi finanziari.
Le esenzioni doganali si applicano alle masserizie possedute e usate dal
richiedente e destinate ad uso personale oltre che all’autovettura posseduta da
almeno 6 mesi.
Il rientro delle masserizie deve avvenire entro 12 mesi dalla data
dichiarata come ultimo giorno di residenza all’estero.”
(https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/assistenzacittadiniestero/rimpatri/)
L’art. 32 della Costituzione italiana sancisce altresì che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
2.14. L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda della ricorrente tendente alla concessione dell’effetto sospensivo, inteso a ottenere nelle more della procedura ricorsuale, quale misura cautelare, l’erogazione dell’aiuto sociale (cfr. doc. I pag. 15; VI; STF 2D_17/2023 del 6 settembre 2023 consid. 4.1.; STF 8C_359/2022 del 7 dicembre 2022 consid. 6.1.; 9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 consid. 4; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 42.2021.5 del 26 aprile 2021 consid. 2.13.; STCA 38.2017.30 del 6 giugno 2017 consid. 2.1.; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011 consid. 2.10.).
2.15. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su reclamo del 12 maggio 2023 è annullata nella misura in cui alla ricorrente è stato negato il diritto a un aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost.
§§ Gli atti sono rinviati all’USSI perché proceda conformemente a quanto indicato al consid. 2.13.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti