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redattrice: |
Christiana Lepori, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 9 giugno 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo dell’8 maggio 2023 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 5 ottobre 2022 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha respinto la domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali inoltrata il 2 ottobre 2022 da RA 1, in qualità di curatore di RI 1, poiché, dal calcolo per determinare se quest’ultimo vi aveva, o meno, diritto – conteggiando “redditi della sostanza” nella misura di fr. 4'903.- e, a valere quale “altra sostanza (…) proprietà fondiaria nel Comune di domicilio diversa dall’abitazione primaria”, fr. 93'535.- in relazione al fondo di cui al mapp. __________ del quale l’interessato è comproprietario in ragione di ½ - non era risultato un fabbisogno mensile scoperto, bensì un’eccedenza di reddito Las di fr. 49'394.- (cfr. doc. 27-30).
L’amministrazione ha contestualmente osservato quanto segue:
" (…) come già a sua conoscenza e come discusso durante l’incontro del 31 agosto 2022, le prestazioni assistenziali a partire da ottobre 2022 risultano negative.
Il motivo è da ricondursi al fatto che non essendoci il comune accordo con la sorella del signor RI 1 per la vendita della sostanza immobiliare, quest’ultima genera di conseguenza un reddito.” (cfr. doc. 26).
1.2. Con decisione su reclamo dell’8 maggio 2023 – dopo che il curatore aveva interposto reclamo contro la decisione del 5 ottobre 2022 (cfr. doc. 46) - l’USSI ha confermato il proprio precedente provvedimento sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
L.
Nel caso in esame, (…) l’USSI ha concesso all’interessato una prima deroga di 6 mesi al computo della sostanza immobiliare in comproprietà con la sorella per consentire al reclamante di procedere alla vendita.
Il reclamante chiede, in estrema sintesi, che gli vengano concesse le prestazioni assistenziali ritenuta l’impossibilità di procedere con la vendita dell’immobile.
M.
(…) la decisione applica i criteri stabiliti dalla legge sull’assistenza e riconosce spese e entrate nel quadro di tale base legale.
Nell’ambito dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione e il diritto all’assistenza è dato allorquando non si hanno più risorse disponibili. Tutti i redditi e la sostanza devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto.
In virtù dell’art. 22 lett. a n. 2 Las e del principio di sussidiarietà, la sostanza immobiliare deve essere considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali. Solo eccezionalmente e a titolo transitorio possono essere concesse deroghe a tale computo, allorché si tratti di sostanza difficilmente liquidabile.
Le argomentazioni del reclamante, secondo cui il dr. med. __________, specialista in medicina interna generale, sconsigliava di procedere con la vendita dell’immobile, ritenuto l’attaccamento affettivo del reclamante allo stesso, seppure egli non vi viva più, e la dichiarazione della sorella di non voler vendere l’immobile, non possono essere seguite.
Dopo aver ricevuto il 9 novembre 2021 una decisione di rifiuto delle prestazioni assistenziali a seguito del computo della sostanza immobiliare, RI 1 ha firmato l’impegno di vendita con il quale si è reso disponibile a “fare tutto il possibile per realizzare la sostanza”.
L’USSI ha di conseguenza riconosciuto all’interessato, a far tempo dal mese di settembre 2022 [recte: 2021], le prestazioni assistenziali, non computando nel calcolo volto alla definizione delle stesse la sostanza immobiliare, al fine di concedere al signor RI 1 del tempo per procedere con la vendita dell’immobile.
Il reclamante di fatto non ha comprovato, tramite il proprio curatore, nessuno sforzo intrapreso per procedere in tal senso. Inoltre la mancanza di volontà di procedere alla vendita dichiarata dalla sorella non impedisce al reclamante di procedere con lo scioglimento della comunione ereditaria [recte: comproprietà].
Si ribadisce che non sussiste, per principio, il diritto a conservare una sostanza immobiliare.
A titolo abbondanziale, si rileva che in sede di colloquio presso l’USSI, avvenuto in data 31 agosto 2022, al reclamante è stata concessa un’ulteriore deroga di tre mesi al computo della sostanza immobiliare, ribadendo che ad ottobre 2022, senza alcuna comprova degli sforzi intrapresi per la vendita, avrebbe inserito il valore della sostanza immobiliare nel calcolo volto alla definizione del diritto alle prestazioni assistenziali.” (cfr. doc. 11-19).
1.3. Contro la decisione su reclamo, RI 1, rappresentato dal curatore RA 1 (cfr. decisione di nomina del 14 maggio 2013 a valere dal 1° giugno 2013, all. A 3 a doc. I), ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA “a titolo cautelativo, qualora l’USSI non dovesse accogliere la domanda di riesame presentata (…) in data odierna”. Nel chiedere “in caso di mancato riesame della decisione (…) impugnata da parte dell’USSI (…) la concessione del diritto all’assistenza in considerato del mandato di compravendita immobiliare conferito il 5.6.2023 a __________, quindi l’annullamento della decisione” il curatore del ricorrente ha fatto valere quanto segue:
" (…) La dura decisione dell’USSI qui impugnata comporterà ammanchi annui per l’interessato di circa CHF 30'000.-, oltre all’impossibilità di procedere – ad esempio – alle cure dentarie necessarie (decisione del 10.2.2023 di diniego della copertura delle cure dentarie necessarie, allegato 4).
Si considera francamente deplorevole che il sistema legale che disciplina la socialità nel nostro Paese (nella sua essenza volta a garantire la dignità umana di ogni residente in Svizzera, art. 7 Cost-CH) permetta l’emanazione di simili decisioni e si invita cod. led. Tribunale a verificare la correttezza della stessa.
Per la verosimile correttezza della decisione e la conseguenza evidente incompatibilità delle sue conseguenze con un’adeguata amministrazione dei beni dell’interessato e la promozione della qualità di vita del signor RI 1 che mi incombono quale curatore, il 2.6.2023, con l’Autorità di protezione, ho incontrato il signor RI 1 presso la __________ per comunicare l’irrinunciabile necessità di procedere alla vendita della quota parte di ½ della sua comproprietà del fondo n. __________ (verbale di udienza allegato 5).
La profonda sofferenza dell’interessato di questa comunicazione era ampiamente prevista dal medico curante e si è manifestata con diversi pianti. In considerazione delle fragilità psichiche dell’interessato, si è cercato di valorizzare nel migliore dei modi possibili, la prospettata operazione. Il contenuto generale dell’udienza è poi stato riferito alla direzione della __________ affinché possano vegliare alla condizione di salute psichica dell’interessato e sostenerlo nel migliore dei modi attivando tempestivamente i sostegni necessari.
Il 7.6.2023 è pertanto stato sottoscritto un mandato di compravendita immobiliare della quota parte di ½ del fondo n__________ con __________ (allegato 6).
Sempre in data 2.6.2023 è stata incontrata anche la sorella dell’interessato (proprietaria dell’altra quota di ½ del fondo in oggetto, in cui ella vive, e pure affetta da fragilità psichiche), a beneficio di una rendita AI e di una curatela (con curatore RA 1, estratto della decisione di curatela, allegato 7) a cui è stata spiegata, con linguaggio adeguato, la procedura di compravendita e i motivi a fondamento della stessa. In lei questa comunicazione ha generato, oltre a sofferenza, un’importante rabbia nei miei confronti quale curatore. È nel contempo stata esplorata un’eventuale progettualità dell’interessata di trasferirsi a vivere altrove. Ella ha manifestato un vago desiderio di trasferirsi in Italia, scevro di concreta progettualità. È stata invitata ad esplorare la costruzione di un’eventuale progettualità relativa al cambiamento di domicilio con il curatore e un’assistente sociale __________.” (cfr. doc. I).
Sulla base delle stesse argomentazioni, il curatore ha anche inoltrato all’USSI un’“istanza di riesame” della decisione dell’8 maggio 2023, chiedendo la “concessione del diritto all’assistenza in considerazione del mandato di compravendita immobiliare conferito il 5.6.2023 a __________ e del tenero dell’art. 22 Las (eccezioni transitorie per il computo del reddito da sostanza difficilmente liquidabile)” (cfr. all. A4 a doc. I).
1.4. Con la risposta di causa del 3 luglio 2023, l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa ed osservato, in particolare, quanto segue:
" (…)
14. In merito alla questione preliminare sollevata dal ricorrente “Si fa rimarcare che il presente gravame è inoltrato a titolo cautelativo, qualora l’USSI non dovesse accogliere la domanda di riesame presentata all’USSI in data odierna” si rileva che l’USSI non ritiene siano dati i presupposti per procedere ad una riconsiderazione della decisione su reclamo dell’8 maggio 2023.
Infatti, considerato che il ricorrente solo a seguito della decisione su reclamo emessa l’8 maggio 2023 ha deciso di attivarsi nella vendita dell’immobile, chiedendone l’autorizzazione all’Autorità Regionale di Protezione __________, sede di __________, con la conseguente stipulazione di un mandato di vendita esclusivo con la società __________, l’USSI con decisione del 26 giugno 2023 ha concesso al ricorrente una deroga al computo della sostanza per consentire agli interessati di procedere con la vendita dell’immobile, riconoscendo al signor RI 1 una prestazioni assistenziali pari a CHF 1'067.- dal mese di giugno 2023 al mese di settembre 2023.
Si rileva, tuttavia, che seppur in sede di verbale presso l’USSI, tenutosi in data 31 agosto 2022, il curatore dell’interessato si sia già espresso sull’impossibilità di procedere unicamente con la vendita della quota di ½ della comproprietà immobiliare di cui al fondo n. 329 __________ “non sarebbe possibile vendere solamente la parte del signor RI 1, in quanto difficilmente qualcuno acquisterebbe” l’USSI ha concesso ugualmente la deroga. Con lettera del 26 giugno 2023 l’USSI ha però indicato all’interessato che “in occasione della sua prossima richiesta di rinnovo (da presentare tramite il suo Comune di domicilio), la invitiamo a farci pervenire i seguenti documenti: (…) comprovare gli sforzi intrapresi per la realizzazione della sostanza; Indicare per iscritto aggiornamenti in merito alla vendita della sostanza.”.
Qualora la vendita di ½ della proprietà si rivelasse infruttuosa, il curatore dovrà procedere con un mandato di vendita per l’intera sostanza immobiliare, comprensiva della quota di ½ della sorella __________, della quale è curatore, o all’eventuale scioglimento della comproprietà” (cfr. doc. III).
Per il resto, la resistente si è riconfermata nella propria decisione su reclamo, mentre per quanto attiene all’istanza di riesame presentata il medesimo giorno del ricorso dal curatore, l’USSI ha osservato di avere preso posizione con scritto del 20 giugno 2023 per il quale, nella misura di quanto necessario ai fini della presente vertenza, meglio si dirà nel proseguo (cfr. consid. 2.5.).
1.5. In data 4 luglio 2023 il TCA ha assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
considerato in diritto
2.1. In concreto, dopo che RI 1, rappresentato dal proprio curatore, ha conferito mandato per la vendita della sua quota della comproprietà ad un’agenzia immobiliare, con decisione del 26 giugno 2023 (cfr. doc. 291-296) l’USSI, successivamente alla domanda di riesame ed in “attesa che vengano comprovati i passi intrapresi per la realizzazione della sostanza”, gli ha concesso un’ulteriore deroga al computo dell’immobile in questione nel calcolo volto a stabilire il suo diritto alle prestazioni Las, che gli ha riconosciuto nella misura di fr. 1'067.- al mese da giugno a settembre 2023.
In concreto, quindi, litigiosa è la questione a sapere se, dal mese di ottobre 2022 al mese di maggio 2023 (compresi) l’USSI, nel calcolo volto a stabilire il diritto o meno del ricorrente alle prestazioni Las, ha correttamente computato la sostanza immobiliare di proprietà anche di RI 1 e gli ha, quindi, negato il diritto a percepire quanto dal medesimo postulato.
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
A decorrere dal 1°gennaio 2022, le Direttive riguardanti gli importi per le prestazioni assistenziali per il 2022 prevedevano i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 1’006.--
2 persone 1'539.--
3 persone 1'871.--
4 persone 2'153.--
5 persone 2'435.--
Per ogni persona + 204.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 2/2022 del 7 gennaio 2022),
mentre a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono stati modificati come segue (cfr. BU del 13 gennaio 2023 pag. 5):
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
1 persona 1’031.-- / mese
2 persone 1'577.-- / mese
3 persone 1'918.-- / mese
4 persone 2'206.-- / mese
5 persone 2'495.-- / mese
Per ogni persona + 209.-- / mese
supplementare”.
2.5. Nella concreta evenienza, dall’incarto risulta che RI 1 (classe 1956) ha beneficiato e beneficia delle prestazioni assistenziali, rispettivamente, dall’agosto 2003 a maggio 2004, da settembre 2021 a settembre 2022 e da giugno 2023 (cfr. doc. 2-5).
Dopo aver percepito rendita AI, da dicembre 2021 RI 1 è a beneficio di una rendita AVS di fr. 1'661.- mensili (cfr. doc. 168).
A seguito di una divisione ereditaria, dal 15 gennaio 2020 il ricorrente e la sorella, __________, sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del fondo (e dell’immobile) di cui al mappale __________ (mq totali 655, di cui mq 144 di edificio) e meglio come risulta dall’Estratto del registro fondiario definitivo in atti (cfr. doc. 51-52).
Il valore globale di stima del fondo è di fr. 187'071.- (la cui metà ammonta fr. 93'535.50; cfr. doc. 49-50), mentre il reddito presunto pari a fr. 143'492.- ed il valore locativo totale di fr. 10'896.48 (cfr. doc. 48).
Come indicato in sede ricorsuale (cfr. supra consid. 1.3. e doc. I), tanto nei confronti di RI 1, quanto di __________ è da tempo stata istituita una curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio (art. 394-395 CC).
A decorrere dal 1° giugno 2013, quale curatore del ricorrente, è, infatti, stato nominato RA 1, cui incombono i seguenti compiti:
" a. rappresentare il signor RI 1 nel quadro della sua gestione amministrativa, segnatamente nei suoi rapporti con le autorità, i servizi amministrativi, le banche, le assicurazioni, le assicurazioni sociali ed in generale le istituzioni e persone private;
b. gestire diligentemente i beni ed i redditi del signor RI 1 allestendo un budget mensile che tenga conto di tutte le spese del curatelato;
c. richiedere l’eventuale adattamento della misura nel caso in cui le circostanze ed i bisogni del signor RI 1 dovessero mutare;
d. presentare annualmente entro il mese di febbraio un rapporto morale ed un rendiconto finanziario corredato dai documenti giustificativi.
Il signor RI 1 è limitato nell’esercizio dei suoi diritti civili per quanto attiene alla gestione del patrimonio immobiliare.” (cfr. doc. 120-121).
Sempre RA 1, con gli stessi compiti, è pure curatore della sorella del proprio pupillo, __________ (anch’ella limitata nell’esercizio dei suoi diritti civili per quanto attiene alla gestione del patrimonio immobiliare), e meglio come emerge dalla decisione di istituzione di una curatela di rappresentanza e amministrativa dell’Autorità regionale di protezione __________ di data 4 luglio 2013 in atti (cfr. all. A8 a doc. I).
Risulta dall’incarto che con decisione del 9 novembre 2021, la Cassa cantonale di compensazione aveva negato a RI 1 l’erogazione delle prestazioni complementari in ragione del fatto che, computando nel calcolo, volto a stabilire se egli vi avrebbe avuto diritto, la quota della comproprietà di __________, a titolo di “proprietà fondiaria secondaria”, è emerso che nulla gli spettava a titolo di PC (cfr. doc. 359-363).
Dagli atti emerge, poi, che già con decisione del 9 novembre 2021, l’USSI aveva negato a RI 1 l’erogazione delle prestazioni Las poiché, tenendo conto della sua quota di sostanza immobiliare, costituita dal fondo suindicato, egli non presentava una lacuna di reddito, bensì un’eccedenza, ed “il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento” superava, quindi, “il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità” (cfr. doc. 61-63).
Contro questa decisione, il curatore del ricorrente aveva presentato tempestivo reclamo, facendo valere quanto segue:
" (…) A causa dei problemi di salute che affliggono il mio pupillo, si è resa necessaria un’entrata definitiva in casa anziani ad __________. (…) dai documenti finanziari che sono stati allegati alla domanda di prestazione assistenziale, allo stato attuale le uscite (retta della casa anziani compresa) superano le entrate costituite dalla sola rendita AVS. Infatti non sussiste diritto a prestazione complementare (…) proprio a causa della presenza di sostanza immobiliare considerata come secondaria a seguito dell’entrata definitiva in istituto. In veste di curatore mi è ben chiaro che occorre realizzare la vendita di questo immobile per poter far fronte al pagamento della retta della casa anziani del mio pupillo. Pertanto, tengo a farvi notare, che la sua realizzazione non è facile in quanto si tratta di una casa vecchia e inoltre occorre che la sorella dia il proprio consenso e trovi una nuova abitazione adeguata. Senz’altro è mia intenzione adoperarmi per vendere questa casa il più presto possibile ma, nel frattempo, a causa della mancanza di liquidità (…) chiedo un intervento del vostro ufficio affinché possano essere garantiti tutti i pagamenti del caso e non si vada incontro ad un peggioramento della situazione finanziaria, cosa che come curatore è mio dovere evitare. Tengo a precisare che il signor RI 1 non è attualmente nelle condizioni di poter rientrare a casa e pertanto si chiede un intervento a copertura delle spese della casa anziani che, ripeto, non possono essere coperte con la sola rendita AVS. Appena sarà possibile realizzare la sostanza immobiliare sarà mia premura informarmi tempestivamente così da rivalutare la situazione finanziaria del mio pupillo e restituire, se del caso, le prestazioni assistenziali erogate “in urgenza”.” (cfr. doc. 46).
Il 13 dicembre 2021, il ricorrente, rappresentato dal curatore, tra i cui compiti rientra, come visto, la gestione del patrimonio immobiliare, ha sottoscritto un “impegno di vendita per la parte di sostanza eccedente la quota esente”, e dopo aver presto atto che eccezioni al computo della sostanza netta, a norma dell’art. 22 lett. a Las, sono “transitorie” e “possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile”, si è, in particolare, impegnato a:
" 1. Fare tutto il possibile per realizzare la sostanza;
2. Tenere mensilmente informato l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) circa i passi intrapresi in questo senso (comprovandoli);
3. Informare costantemente e tempestivamente l’USSI di qualsiasi cambiamento relativo alla sostanza e alle pratiche relativa all’ev. vendita.” (cfr. doc. 45).
L’USSI, con decisione del 25 gennaio 2022, non computando la sostanza costituita dalla quota parte del fondo di cui al mapp. __________, ha poi riconosciuto al qui ricorrente prestazioni Las mensili di complessivi fr. 1'084.- (fr. 555.- dei quali a valere quali prestazioni ordinarie e fr. 529.- come prestazioni speciali ricorrenti a titolo di “supplemento spesa alloggio”) per il periodo da settembre a dicembre 2021 (cfr. doc. 354-357).
L’erogazione di tali prestazioni è poi proseguita grazie alla decisione emessa dalla resistente il 4 febbraio 2022 per i mesi da gennaio a giugno 2022, compresi (cfr. doc. 332-335).
Contestualmente, l’USSI ha reso attento il ricorrente ed il suo rappresentante circa il fatto che “la prestazione assistenziale viene emesse eccezionalmente, nonostante non vi sia l’accordo comune con la sorella di vendere la casa. Viene concesso un termine di 6 mesi, alla fine del quale verrà rivalutata la situazione attuale” (cfr. doc. 330-331).
Con la “richiesta di rinnovo/revisione delle prestazioni assistenziali” sottoscritta il 24 giugno 2022, RA 1 ha postulato l’erogazione delle prestazioni Las a favore del proprio pupillo anche per il periodo successivo al 30 giugno 2022, precisando “per quanto attiene alla vendita dalla comproprietà con la sorella” che la medesima (che in un secondo momento, e meglio il 13 luglio successivo, ha sottoscritto la domanda presentata dal fratello in punto alle osservazioni che la concernevano) “non ha intenzione di vendere la casa in quanto con due cani, ritengo abbia difficoltà a trovare un appartamento da affittare, inoltre ha un legame affettivo con la casa edificata dai genitori”, chiedendo se non vi fosse la possibilità di “inscrivere un’ipoteca legale” ed allegando il “certificato medico del dr. med. __________ datato 9.5.2022” (cfr. doc. 318-320).
In tale ultimo documento, oltre alle diagnosi attive di RI 1, il generalista ha certificato quanto segue:
" (…) il paziente (…) in mia cura dal 18.08.2016, presenta un noto disturbo della personalità con note ansiose e spunti paranoidi. Tale situazione psichica attualmente stabile, presenta estrema fragilità, è quindi necessario evitare assolutamente stimoli esterni che ne possano minare l’attuale equilibrio.
Da parte nostra è quindi assolutamente sconsigliato procedere alla vendita della casa di proprietà, dove il paziente ha vissuto con la mamma, deceduta.
Tale condizione provocherebbe una escalation psicotica con conseguenze anche gravi sulla salute del paziente stesso” (cfr. dc. 206).
Il 31 agosto 2022 si è tenuto presso gli uffici della resistente un incontro con il ricorrente ed il suo curatore. Dal relativo verbale emerge quanto segue:
" (…) è stato convocato in quanto inizialmente era stato dato un termine di 6 mesi per valutare con la sorella del signor RI 1 la possibilità di vendere la sostanza immobiliare di comproprietà di entrambi. Il signor RA 1 ha comunicato che avrebbe verificato, dato che da parte del signor RI 1 la volontà in tal senso c’era. Infatti è stato firmato un impegno di vendita da parte dei signor RA 1.
(…) il signor RA 1 aveva informato ad inizio anno che avrebbe verificato la situazione con l’ARP, ad oggi non ci è stata comunicata alcuna novità in merito. (…)
Con l’incontro di oggi viene concesso un ulteriore termine di 3 mesi per l’emissione delle prestazioni assistenziali, ovvero fino a settembre 2022. Nel frattempo viene richiesto al signor RA 1 di voler procedere con lo scioglimento della Comunione ereditaria [recte: comproprietà], in caso contrario da ottobre 2022 verrà inserito il valore della sostanza. Viene spiegato al signor RA 1 che come da nostra direttiva la sostanza per il nostro Ufficio genera reddito, non essendoci la volontà di vendere la sostanza immobiliare.
Il signor RA 1 comunica che non è possibile che la sorella rilevi la parte del signor RI 1, in quanto non è possibile chiedere un finanziamento alla banca per procedere in questo senso. Inoltre non sarebbe possibile vendere solamente la parte del signor RI 1, in quanto difficilmente qualcuno acquisterebbe. Inoltre la sorella non ha intenzione di lasciare l’abitazione, quindi da parte sua non c’è la disponibilità di procedere con la vendita dell’intero immobile.
Durante l’incontro il signor RA 1 telefona all’Ufficio ARP per sollecitare una loro risposta. Verrà richiamato in giornata e farà sapere. L’ARP manderà una loro risposta scritta in merito.
Il signor RA 1 riferisce sin da ora che nel caso in cui il nostro Ufficio dovesse emettere una decisione negativa a partire da ottobre verrà inoltrato reclamo. Viene accettato il termine di 3 mesi per le prestazioni assistenziali, in attesa di una risposta dell’ARP” (cfr. doc. 42-43).
Nella dichiarazione di data 21 agosto 2022 in atti, __________ ha comunicato quanto segue:
" (…) ora non intendo vendere la proprietà, per i seguenti motivi:
- Possiedo due cani, trovare un appartamento a __________ è molto difficile;
- All’esterno della casa, c’è il giardino, dove i cani possono essere liberi nel recinto;
- La casa è stata edificata dai genitori, diversi anni or sono, ho un forte legame affettivo” (cfr. doc. 44).
Con decisione del 31 agosto 2022, l’USSI ha quindi riconosciuto al ricorrente il diritto alle prestazioni assistenziali anche per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2022 (cfr. doc. 310-312).
Il 1° settembre 2022, il curatore, “a seguito del colloquio telefonico avuto con la signora __________, ARP __________, avuto in occasione del colloquio a __________”, ha comunicato all’ARP in questione che “l’USSI attende una presa di posizione da parte dell’ARP in quanto le prestazioni assistenziali sono concesse fino al 30.09.2022” (cfr. doc. 40).
Successivamente alla richiesta di rinnovo delle prestazioni Las presentata dal curatore del ricorrente – contestualmente limitatosi, quanto alla vendita del fondo di cui al mapp. __________, a riferire che la sorella di RI 1 “non ha cambiato idea” - il 2 ottobre 2022 (cfr. doc. 31-33), con decisione del 5 ottobre 2022 l’USSI, computando nel proprio conteggio il valore della sua quota di comproprietà (fr. 93'535.-, da quali sono stati dedotti i debiti privati dell’interessato di fr. 33'875.- e la quota esente di fr. 10'000.-) gli ha negato il versamento della prestazione mensile ritenuto che “il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità” (cfr. doc. 27-30).
Contestualmente, l’USSI ha comunicato al rappresentante del ricorrente quanto segue:
" (…) come già a sua conoscenza e come discusso durante l’incontro del 31 agosto 2022, le prestazioni assistenziali a partire da ottobre 2022 risultano essere negative. Il motivo è da ricondursi al fatto che non essendo il comune accordo con la sorella del signor RI 1 per la vendita della sostanza immobiliare, quest’ultima genera (…) un reddito (…) è stato quindi computato il relativo valore della sostanza immobiliare” (cfr. doc. 26).
Con reclamo del 20 ottobre 2022, il curatore di RI 1 ha impugnato il provvedimento in questione, facendo valere le seguenti argomentazioni:
" (…) trattandosi di un signore degente in casa anziani e avendo quale unica entrata la rendita AVS, è impossibile andare a coprire tutte le spese senza l’intervento di una prestazione sociale a complemento della pensione.
(…) si tratta di una persona affetta purtroppo da diverse patologie e per la quale non è pensabile il rientro al domicilio e inoltre lo stato psichico è tale che sarebbe auspicabile, evitargli ulteriori stress legati a questioni patrimoniali, finanziarie etc.
In qualità di curatore non mi è possibile procedere alla vendita dell’immobile in questione come da voi sollecitato senza il benestare dell’Autorità Regionale di Protezione che ha provveduto alla mia nomina (mi leggono in copia). Ho cercato di discutere la questione con la sorella del mio pupillo affinché acconsentisse perlomeno a iniziare le trattative di vendita della casa ma non ho trovato il suo accordo per i motivi che essa stessa vi ha indicato nella dichiarazione già trasmessa. Proprio perché si tratta di una comproprietà, non è possibile per il signor RI 1 vendere senza l’accordo della sorella, la quale ha comprensibilmente il desiderio di continuare a vivere nell’abitazione di famiglia.
Poiché la vendita dell’immobile di __________ non è al momento fattibile e questo indipendentemente dalla volontà del signor RI 1, sono a chiedere che non sia penalizzato nel ricevere le prestazioni assistenziali senza le quali non è possibile per lui coprire le spese della casa anziani” (cfr. doc. 23).
Con la decisione su reclamo dell’8 maggio 2023, l’USSI ha, come visto (cfr. consid. 1.2.), respinto il gravame.
In sede ricorsuale, il curatore ha prodotto, oltre a quanto già in atti, la seguente documentazione:
- l’istanza di riesame presentata all’USSI il 9 giugno 2023, nella quale chiede il riesame della decisione emessa dall’amministrazione il 5 ottobre 2022 sulla base di considerazioni ed argomentazioni analoghe a quelle fatte valere nel ricorso presentato al TCA (cfr. consid. 1.3.; all. A4 a doc. I);
- la decisione dell’USSI di data 10 febbraio 2023, con la quale la resistente, in riferimento al preventivo “del 17 gennaio 2023 di CHF 1'799.30 del dr. med. dent. __________”, ha comunicato al ricorrente che “lo stesso rimane a suo carico in quanto non è più al beneficio delle prestazioni di sostegno sociale dal 01.10.2022” (cfr. all. A5 al doc. I);
- il verbale di audizione di RI 1 del 2 giugno 2023, relativo all’incontro tenutosi, alla presenza anche del curatore, presso l’ARP __________, dal quale emerge che al ricorrente è stato spiegato il contenuto della decisione su reclamo dell’USSI di data 8 maggio 2023, e meglio come segue:
“(…) il signor RI 1 piange, esprime sofferenza per vendita della casa in cui si suoi genitori hanno investito tutte tutte le loro energie per loro, i loro figli, piange di nuovo. Si spiega che la vendita, al valore superiore rispetto al prezzo pagato dai genitori per la casa, può essere vista come un modo per convertire gli sforzi dei genitori per i loro figli in risposte importanti ai loro bisogni attuali. Si ipotizza con il signor RI 1 che i suoi genitori sarebbe probabilmente felici di potergli offrire tutti i soldi di cui ha bisogno per pagare le cure dentarie o la retta della __________. Il signor RI 1 sembra capire ma piange” (cfr. all. A6 a doc. I);
- il verbale di audizione di __________, pure del 2 giugno 2023, relativo all’incontro tenutosi, alla presenza anche del curatore, presso l’ARP __________, dal quale emerge che alla medesima è stato spiegato il contenuto della decisione su reclamo dell’USSI di data 8 maggio 2023, e meglio come segue: “(…) si spiega pertanto la necessità di vendere la quota di ½ ella casa in cui ella vive. La signora __________ esprime sofferenza per lei e preoccupazione per il fratello, per come egli prenderà questa decisione. (…) si chiede alla signora __________ se si trova bene ad __________. Dice di no. Viene interrogata su una sua progettualità alternativa. Spiega che le piacerebbe vivere in Italia. Non presenta una migliore progettualità (con più dettagli). Viene pertanto invitata a rivolgersi, con il curatore, a __________ per valutare eventuali altri luoghi di vita adeguati ai suoi bisogni e desideri” (cfr. all. A9 a doc. I);
- la nomina a curatore anche di __________, sempre a favore di RA 1 a decorrere dal luglio 2013 (cfr. all. A8 a doc. I);
- il “mandato di vendita esclusivo” a valere fino al 31 maggio 2025, conferito alla __________, per la vendita “della proprietà immobiliare facente parte del mappale __________ in territorio del Comune di __________, sezione di __________, ½ di proprietà RI 1, al prezzo complessivo di CHF 245'000.-” (cfr. all. A7 a doc I).
In relazione a tale ultimo ammontare il TCA osserva che agli atti figura una perizia immobiliare redatta nel 2021, dalla quale emerge che il valore venale dell’intera proprietà di cui al fondo __________ (gravata da un’ipoteca istituita nel 2020 per un debito che a settembre 2021 ammontava a fr. 67'500.-; cfr. doc. 198) è di fr. 490'000.- (cfr. doc. 200-203).
Dopo avere impugnato la decisione su reclamo e successivamente, quindi, al proprio ricorso, il curatore di RI 1 ha nuovamente presentato la richiesta di rinnovo delle prestazioni a valere dal 1° ottobre 2022, chiedendo all’amministrazione, nella parte del modulo destinata alle osservazioni, per quale motivo le prestazioni Las non fossero state riconosciute dal quel momento (“viene concessa la prestazione dal 1.6.2023 fino al 30.09.2023, come mai non dal 01.10.2022?”; cfr. doc. 297-299).
Con scritto del 20 giugno 2023, quanto alla “revisione prestazioni assistenziali”, la resistente ha comunicato al curatore del ricorrente che, preso atto del mandato di vendita conferito alla __________, avrebbe concesso “un’ulteriore deroga al computo della sostanza immobiliare a partire dal 01.06.2023 fino al 30.09.2023”, data, quest’ultima, entro la quale l’insorgente e per esso il suo rappresentante “dovrà comprovare gli sforzi intrapresi per la realizzazione della sostanza” (cfr. doc. 87).
Con decisione del 26 giugno 2023, l’USSI ha riconosciuto all’insorgente prestazioni Las per complessivi fr. 1'067.- mensili (cfr. doc. 293-296).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Il TCA ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100'000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10'000.- per una persona sola, fr. 20'000.- per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e fr. 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile.
L’art. 41 cpv. 1 Legge tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia, poi, che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.
La costante giurisprudenza di questa Corte ha stabilito l’inesistenza, per principio, di un diritto a conservare una sostanza immobiliare in Svizzera o all’estero (al riguardo cfr. STCA 42.2021.60 del 27 settembre 2021; STCA 42.2020.20 dell’8 febbraio 2021; STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019; STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con STF 8C_418/2019 dell’8 luglio 2019, in quanto non adempiva le esigenze di motivazione; STCA 42.2018.42 dell’11 febbraio 2019; STCA 42.2018.30 del 20 dicembre 2018; 42.2017.52 del 15 marzo 2018; STCA 42.2015.28 del 29 febbraio 2016; STCA 42.2015.3 del 31 agosto 2015; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012; STCA 42.2009.19 dell’8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag. 50; STCA 42.2008.7 del 29 settembre 2008).
Ne consegue che la sostanza immobiliare situata in Svizzera o all’estero, in virtù dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las e del principio di sussidiarietà, deve essere considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali.
Solo eccezionalmente e a titolo transitorio, come previsto dalla disposizione della legge appena menzionata e pure rilevato dall’amministrazione, possono essere concesse delle deroghe a tale computo, allorché si tratti di sostanza difficilmente liquidabile.
Nelle Direttive CSIAS del 2005, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2023 (e che analogamente prevedevano a valere per il 2022), ai punti D.3.1. (“Sostanza Principi e quote esenti”) e D.3.2. (“Proprietà fondiaria”), figurano le seguenti indicazioni:
" D.3.1.
Concetto di sostanza
1. Si annoverano nella sostanza tutti i valori patrimoniali sui quali una persona richiedente il sostegno ha un diritto di proprietà. Per valutare la situazione di indigenza fanno stato i mezzi effettivamente disponibili o realizzabili a breve termine. Sono esclusi gli effetti personali e le suppellettili domestiche.
2. Nella valutazione delle situazioni di indigenza si può rinunciare a prendere in considerazione determinati valori patrimoniali se:
a. ne conseguirebbe, per il beneficiario del sostegno o per i suoi familiari, un caso di rigore eccessivo
b. la realizzazione fosse economicamente svantaggiosa; oppure
c. l’alienazione di oggetti di valore fosse improponibile per altre ragioni
3. Per l’alienazione di mezzi realizzabili deve essere accordato un termine adeguato. All’occorrenza, nel frattempo, si deve accordare un sostegno economico. Quote patrimoniali esenti
4. All’inizio del sostegno sono accordate le seguenti quote patrimoniali esenti:
a. fr. 4’000.00 per persona singola
b. fr. 8’000.00 per coppia
c. fr. 2’000.00 per ogni figlio minorenne
d. tuttavia max. fr. 10’000.00 per unità di riferimento
5. Sulle prestazioni a titolo di indennità per torto morale o di indennità per menomazione dell’integrità sono accordate le seguenti quote esenti:
a. fr. 30’000.00 per persona singola
b. fr. 50’000.00 per coppia
c. fr. 15’000.00 per ogni figlio minorenne
d. tuttavia max. fr. 65’000.00 per unità di riferimento
Spiegazioni
a) Concetto di sostanza
Nella sostanza computabile si annoverano, fra l’altro, le posizioni seguenti sulle quali una persona richiedente il sostegno ha un diritto di proprietà:
· il denaro contante;
· gli averi su conti bancari e postali;
· gli averi in mezzi di pagamento elettronici;
· le azioni, le obbligazioni e altre cartevalori;
· i terreni e gli immobili (D.3.2);
· i crediti;
· i veicoli privati e altri oggetti di valore;
· gli averi di previdenza da svincolare (D.3.3).
Non si annoverano nella sostanza computabile i beni dichiarati impignorabili nella Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (art. 92 LEF). Vi si annoverano gli oggetti destinati all’uso personale, quali abiti, effetti personali, utensili di casa, mobili o altri oggetti, in quanto indispensabili a garantire una qualità minima di vita.
b) Quote patrimoniali esenti
Per rafforzare la responsabilità individuale, all’inizio del sostegno è riconosciuta una quota patrimoniale esente. Per la commisurazione del diritto al sostegno fa stato la sostanza disponibile il primo giorno del mese a partire dal quale è richiesto un sostegno.
Per le prestazioni a titolo di indennità per torto morale o di indennità per menomazione dell’integrità si applicano norme particolari e quote esenti più elevate. Su tali prestazioni sono riconosciute delle quote esenti anche quando le medesime sono corrisposte durante un periodo di sostegno. Con l’ammontare della quota esente si tiene conto del fatto che gli aventi diritto hanno subito un danno immateriale, e conseguentemente è loro accordata una compensazione materiale.
Le quote esenti fanno riferimento alle quote patrimoniali esenti prese in considerazione nel calcolo delle prestazioni complementari annue ai sensi della Legge federale sulle prestazioni complementari per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).
c) Valori patrimoniali non realizzabili a breve termine
Le persone richiedenti il sostegno possono disporre di valori patrimoniali fondamentalmente computabili, il cui valore supera la quota patrimoniale esente, ma la cui realizzazione a breve termine non è possibile. Può trattarsi, a titolo esemplificativo, di comproprietà in una comunione ereditaria, di sostanza immobiliare (D.3.2) o di oggetti di valore.
d) In questi casi si deve tener presente che, nonostante la presenza della sostanza, può esservi una situazione di bisogno di natura finanziaria dovuta alla mancanza di liquidità. In questi casi, la copertura dei bisogni primari delle persone interessate deve essere assicurata a titolo di anticipo, assegnando un termine adeguato per l’alienazione dei valori patrimoniali in esame. La restituzione dell’aiuto sociale corrisposto a titolo di anticipo deve essere assicurato (E.2.3).
D.3.2. Proprietà fondiaria
1. La proprietà fondiaria in Svizzera e all’estero fa parte della sostanza ed è presa in considerazione nell’esame dei presupposti del diritto. Non sussiste nessun diritto alla sua conservazione.
2. È possibile rinunciare a una realizzazione se:
a. un immobile è abitato dalla persona beneficiaria e se può alloggiarvi alle condizioni usuali di mercato o a condizioni ancora più favorevoli
b. è prevedibile che il sostegno sarà erogato solo a breve o medio termine
c. la prestazione di sostegno è di portata relativamente esigua; oppure
d. a causa di una domanda insufficiente, potrebbe essere conseguito solo un ricavo troppo esiguo.
3. Qualora si rinunci alla realizzazione, la restituzione deve essere garantita mediante misure adeguate.
Spiegazioni
a) Proprietà fondiaria quale sostanza computabile
Le persone che possiedono beni immobili non devono essere favorite rispetto alle persone che detengono valori patrimoniali sotto forma di conti di risparmio o titoli. Non sussiste pertanto nessun diritto alla conservazione della proprietà di abitazioni.
b) Garanzia
Se un aiuto è erogato nonostante la presenza di proprietà fondiaria, l’aiuto sociale è da ritenere corrisposto a titolo di anticipo. La restituzione di questo aiuto sociale corrisposto a titolo di anticipo può essere garantito mediante la costituzione di un pegno immobiliare (E.2.3)”.
Al punto G.1. (“Ulteriori contenuti dei manuali - Sostanza Principi e quote esenti”), alla voce “c) valori patrimoniali non realizzabili a breve termine”, le direttive dispongono quanto segue:
" Le persone richiedenti il sostegno possono disporre di valori patrimoniali fondamentalmente computabili, il cui valore supera la quota patrimoniale esente, ma la cui realizzazione a breve termine non è possibile. Può trattarsi, a titolo esemplificativo, di comproprietà in una comunione ereditaria, di sostanza immobiliare (D.3.2) o di oggetti di valore.
In questi casi si deve tener presente che, nonostante la presenza della sostanza, può esservi una situazione di bisogno di natura finanziaria dovuta alla mancanza di liquidità. In questi casi, la copertura dei bisogni primari delle persone interessate deve essere assicurata a titolo di anticipo, assegnando un termine adeguato per l’alienazione dei valori patrimoniali in esame. La restituzione dell’aiuto sociale corrisposto a titolo di anticipo deve essere assicurato (E.2.3).”
Riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:
" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).
Sulla portata delle direttive amministrative cfr. STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.7. Nella presente fattispecie, il curatore del ricorrente censura l’operato dell’amministrazione facendo valere di avere sottoscritto in data 7 giugno 2023 un mandato di compravendita immobiliare per la quota di comproprietà di ½ del fondo di cui al mapp. __________ relativa al proprio pupillo e di aver “esplorato un’eventuale progettualità dell’interessata [ndr: la sorella dell’insorgente, comproprietaria pure in ragione di ½ dell’immobile] di trasferirsi a vivere altrove. Ella ha manifestato un vago desiderio di trasferirsi in Italia, scevro di ogni concreta progettualità” (cfr. supra consid. 1.3. e doc. I). Questo passo dovrebbe, secondo la tesi ricorsuale, fondare il diritto alle prestazioni Las anche per il periodo da ottobre 2022 a maggio 2023.
RA 1 osserva, inoltre, che la decisione resa dall’USSI avrebbe causato altre difficoltà finanziarie a RI 1, il quale, escluso per il periodo oggetto del presente gravame dalla possibilità di ricevere le prestazioni assistenziali, si è visto negare la copertura dei costi inerenti le cure dentarie (cfr. supra consid. 1.3. e doc. I).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA condivide, però, l’operato dell’amministrazione che, dopo avere concesso al ricorrente (ed al suo curatore) le prestazioni Las non computando transitoriamente (e meglio per ben 9 mesi) la sua quota di comproprietà, da ottobre 2022 (a maggio 2023) ne ha, invece, tenuto conto nei propri calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, che gli ha negato in ragione di un’eccedenza di reddito.
Al riguardo va innanzitutto rilevato che con decisione del 9 novembre 2021 (cfr. doc. 367-369), l’USSI - come già era stato il caso per le PC postulate dall’interessato (cfr. supra consid. 2.5.) - aveva già negato al qui ricorrente il diritto alle prestazioni Las, ritenuto che, computando la sostanza di sua proprietà nel calcolo volto a stabilire se egli aveva, o meno, diritto alle prestazioni assistenziali, era emerso che il suo reddito disponibile residuale superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Dopo che il 23 novembre 2021 RA 1, in rappresentanza di RI 1, aveva impugnato la predetta decisione (facendo valere che le uniche entrate del pupillo erano quelle relative alla rendita AVS, non avendo l’interessato diritto alle prestazioni complementari “proprio a causa della presenza di sostanza immobiliare considerata come secondaria”, di avere “ben chiaro che occorre realizzare la vendita di questo immobile”, ma che “la sua realizzazione non è facile in quanto si tratta di una casa vecchia e inoltre occorre che la sorella dia il proprio consenso e trovi una nuova abitazione adeguata”; cfr. doc. 46), il 13 dicembre 2021 il curatore - tra i cui compiti rientra, come visto, la gestione del patrimonio immobiliare - ha sottoscritto un “impegno di vendita per la parte di sostanza eccedente la quota esente”, e dopo aver presto atto che eccezioni al computo della sostanza netta, a norma dell’art. 22 lett. a Las, sono “transitorie” e “possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile”, si è, in particolare, impegnato a:
" Fare tutto il possibile per realizzare la sostanza;
Tenere mensilmente informato l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) circa i passi intrapresi in questo senso (comprovandoli);
Informare costantemente e tempestivamente l’USSI di qualsiasi cambiamento relativo alla sostanza e alle pratiche relative all’ev. vendita.” (cfr. doc. 45).
E’ sulla base dell’impegno sottoscritto da RA 1, che la resistente, oltre a riconoscere le prestazioni Las a RI 1 sin da settembre 2021, ha, poi, concesso al ricorrente, dapprima, un primo termine transitorio di sei mesi, poi un secondo di altri tre mesi, in cui non ha computato, nel calcolo volto a determinare il diritto alle prestazioni Las che gli ha conseguentemente erogato, la quota di comproprietà dell’immobile di cui al fondo __________, affinché questi, e per esso il curatore, si attivasse concretamente nella vendita dall’immobile o quantomeno della sua quota di comproprietà.
Sennonché nei primi sei mesi concessigli, il curatore non ha concretamente apportato la prova di alcuno sforzo teso all’alienazione della quota di comproprietà.
Nella richiesta di rinnovo delle prestazioni Las successiva ai primi sei mesi, RA 1 si è, infatti, limitato ad indicare che la sorella del ricorrente, pure sua curatelata e comproprietaria della sostanza di cui al mapp. __________, non aveva “intenzione di vendere” (cfr. supra consid. 2.5.).
Di sforzi profusi per la vendita della comproprietà o quantomeno della quota di RI 1, il curatore non ha comprovati nemmeno trascorsi ulteriori tre mesi.
Questo nonostante in sede di colloquio del 31 agosto 2022 fosse stato sia invitato a procedere con lo scioglimento della comproprietà (e non, di tutta evidenza, della “comunione ereditaria”, come invece erroneamente indicato nel verbale dell’incontro), che reso attento del fatto che in mancanza di una sua attivazione in tal senso la quota di immobile di pertinenza del suo curatelato sarebbe stata computata nel calcolo per le prestazioni Las da ottobre 2022.
Nuovamente, RA 1, nel chiedere il rinnovo delle prestazioni si è, da parte sua, limitato a riferire del mancato accordo di __________ alla vendita, presentando una dichiarazione sottoscritta da quest’ultima in tal senso (cfr. supra consid. 2.5.).
Il curatore ha fatto sì valere, in particolare in occasione del colloquio di data 31 agosto 2022, che per procedere all’alienazione dell’immobile avrebbe necessitato del consenso dell’ARP __________ (cfr. supra consid. 2.5.).
Ora, se è ben vero che ai sensi dell’art. 416 cpv. 1 n. 4 CCS “il curatore abbisogna del consenso dell’autorità regionale di protezione degli adulti per compiere in rappresentanza dell’interessato”, tra gli altri, per “l’acquisto e l’alienazione di fondi, costituzione di pegno o di altri oneri reali sugli stessi, nonché costruzioni che eccedono i limiti dell’amministrazione ordinaria”, è altrettanto vero, tuttavia, che un minimo comportamento proattivo di RA 1 (nei confronti dell’ARP e non) finalizzato, in assenza di un accordo della sorella e comproprietaria, allo scioglimento della comproprietà, è giunto, stando a quanto in atti, unicamente con la telefonata ch’egli ha fatto all’ARP __________ (nei cui confronti incombono i doveri di cui all. art 400 cpv. 3 CCS) in data 31 agosto 2022, proprio in sede di verbale presso l’USSI (cfr. supra consid. 2.5.).
E del resto, da una parte, non risulta che successivamente al 31 agosto 2022 sia mai stata promossa un’azione di scioglimento e divisione di comproprietà immobiliare ai sensi dell’art. 650 CC, e, d’altra parte, la quota del fondo __________ di proprietà di RI 1 è poi stata oggetto del mandato di compravendita sottoscritto con la __________ (sul cui sito internet __________ consultato il 23 agosto 2023, peraltro, la quota della proprietà di __________ non risulta tra gli oggetti in vendita) soltanto a giugno 2023, quando avrebbe dovuto essere ben prima.
In tal senso, la presente fattispecie si differenzia da quella di cui alla STF 8C_444/2019 del 6 febbraio 2020, consid. 8 e 9.
In quel caso, infatti, il Tribunale federale ha ritenuto che la ricorrente, quale membro di una comunione ereditaria, non poteva immediatamente disporre di una proprietà immobiliare di proprietà della comunione ereditaria ed ha conseguentemente censurato l’operato della Corte cantonale che aveva negato l’erogazione delle prestazioni assistenziali postulate dall’interessata in ragione del fatto ch’ella era comproprietaria di un bene immobile (in concreto inoccupato) che, se computato, non le dava diritto a percepirle. L’Alta Corte, invece, ha ritenuto applicabile l’eccezione di cui all’art. 9 cpv. 3 della Legge del Canton Ginevra sull’inserimento e l’aiuto sociale (LIASI), in vigore nel Canton Ginevra, ai sensi del quale “exceptionnellement, les prestations d'aide financière peuvent être accordées à titre d'avance sur prestations sociales ou d'assurances sociales (let. a), dans l'attente, notamment, de la liquidation d'une succession, du versement d'un capital pour cause de décès par la prévoyance professionnelle ou par une assurance-vie (let. b) ou dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial ou du régime des biens des partenaires enregistrés (let. c)”.
In quella concreta evenienza, però, a differenza della fattispecie che qui ci concerne, la ricorrente prima di postulare il diritto alle prestazioni assistenziali si era, peraltro, già attivata affinché la comunione ereditaria venisse sciolta, e meglio tramite azione di divisione ai sensi dell’art. 604 CCS.
In concreto, invece, l’USSI ha concesso le prestazioni Las, ma nel corso dei nove mesi durante i quali, a titolo transitorio ed eccezionale, l’amministrazione non ha computato nei propri calcoli la quota di comproprietà di RI 1 nella sua sostanza per permettergli di attivarsi nel realizzarla, non sono stati concretizzati e comprovati quegli sforzi per i quali il curatore - poi limitatosi in sostanza a riferire che l’altra sua pupilla non acconsentiva alla vendita della sua quota - si era impegnato nel dicembre 2021.
E nemmeno nell’intervallo di tempo oggetto della presente vertenza (ottobre 2022 – maggio 2023) e successivo alla concessione di due deroghe di totali nove mesi è stata promossa un’azione di scioglimento della comproprietà, o è stato compiuto un altro passo concreto, volto alla realizzazione di quella sostanza.
Nel caso concreto, come visto, RI 1 beneficia di una curatela ai sensi degli artt. 394-395 CC e, per costante giurisprudenza, le persone rappresentate devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni dei propri rappresentanti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006), ricordato anche che il comportamento e il grado di conoscenza del curatore sono opponibili al pupillo (cfr. STF 9C_644/2017 del 19 gennaio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_496/2014 del 22 ottobre 2014 consid. 3.1.; ATF 112 V 97 consid. 3b p. 104; arrêts 8C_594/2007 du 10 mars 2008 consid. 5.2 et P 20/03 du 12 juin 2003).
Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ritiene che , trascorsi infruttuosamente, dal profilo della vendita della sostanza immobiliare del ricorrente, nove mesi, nel corso dei quali l’USSI ha concesso le prestazioni Las senza computare l’immobile, la resistente, preso atto che nessun passo concreto ad ottemperanza dell’impegno di vendita sottoscritto era stato messo in atto lo ha, poi, correttamente tenuto in considerazione ( come “proprietà fondiaria nel Comune di domicilio diversa dall’abitazione primaria” con una quota esente di fr. 10'000.-; cfr. doc. 2.6.) nel calcolo volto a determinare il diritto di RI 1 alle prestazioni assistenziali e gliele ha negate, ritenuto, peraltro, il carattere sussidiario delle medesime (cfr. supra consid. 2.6.).
Per questo motivo, del resto, la giurisprudenza e le direttive CSIAS prevedono che di regola non esiste un diritto a conservare, in particolare, una sostanza immobiliare.
La decisione su reclamo dell’8 maggio 2023 è pertanto confermata.
2.8. Ritenuto, tuttavia, che il rappresentante del ricorrente ha a più riprese fatto valere che quest’ultimo versa in condizioni economiche precarie, le sue uniche entrate essendo costituite dalla rendita AVS, il TCA ritiene gli atti vadano trasmessi all’USSI, affinché verifichi se, per il lasso di tempo oggetto della presente vertenza, al ricorrente possa essere riconosciuto un aiuto d’emergenza ai sensi dell’art. 12 Cost. (cfr. STF 8C_736/2022 del 15 giugno 2023 e STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023).
Secondo l'art. 12 Cost. fed., chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno, che ha carattere transitorio, è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità (cfr. DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70).
L’art. 12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di regola collettivo -, abbigliamento - eventualmente d’occasione; cfr. STF 8C_323/2009 del 28 luglio 2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366).
L’art. 12 Cost. si limita a impedire che una persona non si ritrovi per strada e ridotta alla mendicanza (cfr. STF 8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6).
Nella STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 l’Alta Corte ha ribadito che:
" 5.1. A norma dell'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind"; in francese: "pour mener une existence conforme à la dignité humaine").
Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12 Cost. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid. 7.3). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito dall'art. 12 Cost. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la mendicità e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid. 5.3 e 131 I 166 consid. 3.1; sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 12.2; Federica De Rossa Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non inconditionnel], in ZSR/RDS 2019 I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori Werder, in BSK Bundesverfassung, 2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien Müller, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed. 2014, n. 31 ad art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im schweizerischen Recht, 2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg., 812). In parallelo, questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere transitorio. Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea per le persone che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana; infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7 Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2 e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto costituzionale all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto sociale, che è più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 138 V 310 consid. 2.1).”
Cfr. anche la STF 8C_798/2021 del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1.
2.9. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto il ricorso è del 9 giugno 2023, per cui torna applicabile il nuovo diritto.
Trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Gli atti vengono trasmessi all’USSI per procedere conformemente a quanto indicato al consid. 2.7.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti