Incarto n.
42.2023.28

 

CL/gm

Lugano

11 settembre 2023  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 giugno 2023 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 22 maggio 2023 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione su reclamo del 22 maggio 2023 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la propria decisione del 4 luglio 2022 (cfr. doc. 25-34) con la quale aveva negato a RI 1 il condono dell’obbligo di restituire quanto dalla medesima indebitamente percepito a titolo di prestazioni assistenziali tra gennaio e luglio 2021 - ritenuto nella determinazione di quanto versatole, l’amministrazione “non aveva potuto tenere in considerazione il __________, di modo che le prestazioni assegnate erano superiori a quelle effettivamente dovute” -, non ritenendo adempiuto il requisito della buona fede (cfr. all. A1 a doc. I).

                                  In particolare, l’USSI ha motivato come segue il proprio provvedimento:

 

" (…) nel caso specifico non vi era motivo di ritenere che il cambiamento della situazione economica dell’interessata non fosse una circostanza da segnalare immediatamente all’USSI, considerato che sulle richieste di rinnovo e sulle decisioni di prestazioni assistenziali con i relativi calcoli era sempre riportato l’obbligo di informare, oltre al computo dei redditi e delle entrate.

Non vengono in soccorso alla reclamante nemmeno i giustificativi da ella forniti relativi al proprio stato di salute. Infatti, nonostante tali certificati, in sede di colloquio presso l’USSI, tenutosi il 23 marzo 2022 in presenza del proprio rappresentante legale, ella alla domanda “come mai non ha annunciato subito a gennaio 2021 la donazione della nuova vettura da parte del padre” come giustificazione ha indicato che “non era informata che doveva notificare la nuova vettura”.

A titolo abbondanziale si rileva che la signora RI 1 ha sempre inoltrato in totale autonomia i rinnovi delle prestazioni assistenziali, allegandovi la relativa documentazione.

La modifica della sua situazione economica andava pertanto immediatamente da lei segnalata all’USSI, conformemente a quanto – come detto – indicato sulle ripetute decisioni e domande di rinnovo delle prestazioni assistenziali. Il suo stato di salute non giustifica tale omissione. (…) non si può riconoscere alla signora RI 1 la buona fede nella ricezione delle prestazioni assistenziali mensili cui non aveva diritto.

In conclusione non è quindi data la condizione della buona fede. Difettando tale presupposto, non sono date le condizioni cumulative del condono.” (cfr. all. A1 a doc. I).

 

                          1.2.  Contro la decisione su reclamo RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale il legale – oltre ad indicare che la sua assistita “è al beneficio da diversi anni delle prestazioni assistenziali” - ha chiesto la concessione dell’effetto sospensivo, l’interrogatorio della ricorrente, l’esperimento di una perizia medica, l’edizione delle cartelle mediche della sua patrocinata, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, l’accoglimento del reclamo e, quindi, il condono della restituzione, protestando “tasse, spese e ripetibili”.

                                  A sostegno di quanto postulato, oltre a riproporre le censure sollevate in sede di reclamo, per le quali nella misura di quanto necessario si dirà nel prosieguo, l’avv. RA 1 ha fatto valere quanto segue:

 

" 5. L’USSI ha respinto il reclamo della signora RI 1 con motivazioni succinte, errate, e francamente superficiali, sbrigative ed arbitrarie, considerando solo una frase delle qui ricorrente rilasciata nell’ambito dell’incontro menzionato dalla parte resistente (cfr. decisione impugnata, pag. 10, secondo paragrafo).

Va tuttavia precisato che la signora RI 1 aveva anche chiaramente indicato, quale motivazione, i problemi di salute, e ciò sia già da prima del verbale del 23 marzo 2022, ed anche nello stesso verbale del 23 marzo 2022, nel corso del quale la signora RI 1 aveva fatto (nuovamente) notare che (pag. 2, ultima frase del verbale del 23.3.2022):

 

a causa dei suoi problemi di salute non è sempre in grado di valutare le problematiche con la dovuta serenità e riflessione”.

 

Ecco la motivazione dell’agire della ricorrente, a riprova della sua buona fede. Perché non citarlo e discuterlo da parte dell’USSI, sia in sede di decisione formale e nemmeno nella decisione su reclamo impugnata? Perché non fa comodo? Sinceramente, e mi si perdoni, un po’ di onestà intellettuale non guasterebbe. In ogni modo, la violazione del diritto di essere sentito è palese.

Inoltre la decisione su reclamo impugnata sostiene che la signora RI 1 ha sempre operato in totale autonomia. Ciò che può anche essere magari vero, ma solo perché probabilmente la signora RI 1 non si rendeva conto che un aiuto sarebbe stato opportuno.

 

Alla Corte. La decisione su reclamo impugnata è errata, arbitraria e lede anche il diritto di essere sentito, viste le motivazioni non solo errate, ma anche carenti.

Ritenuto che la condizione secondo cui la restituzione comporterebbe per la reclamante una grave difficoltà economica è certamente data (e si rinvia agli atti dell’incarto, ritenuto che su questo aspetto della problematica la parte resistente non ha mosso obiezioni e ne ha ammesso la veridicità, e del resto l’aiuto sociale è ancora in essere), la documentazione medica in atti (e senza che la stessa sia mai stata contestata dalla parte resistente) dimostra lo stato di salute della ricorrente e le sue limitate capacità di giudizio (e quindi la sua buona fede).

Per il resto, non può non lasciare perplessi il fatto che la parte resistente non abbia minimamente considerato (anzi: è stato di fatto ignorato, anche in sede di decisione su reclamo, ed anche in violazione del diritto di essere sentito), il fatto che la signora RI 1 soffre di gravi problemi di salute, comprovati peraltro dai certificati medici che sono stati trasmessi, in particolare:

 

a) Il certificato medico della dottoressa __________ del 29 marzo 2022, che certifica le patologie della signora RI 1;

 

b) L’ulteriore certificato medico della dottoressa __________ dell’8 aprile 2022, che certifica ulteriormente le patologie della signora RI 1, e le conseguenti sue limitate capacità di valutazione e giudizio. Del resto il medico si era così espresso:

 

    “ oltre alle problematiche psichiatriche la paziente è affetta anche da patologie somatiche e neurologiche. Da segnalare che la paziente nel corso del 2020-2021 ha subito un peggioramento delle sue condizioni, tale da compromettere in parte ed allentare la sua capacità di valutazione e giudizio in relazione a determinate scelte”.

 

c)  Il certificato medico del dottor __________ dell’11 aprile 2022, e che certifica ulteriormente le patologie della qui ricorrente (fra cui anche disturbi mnesici e dell’attenzione), e le sue limitate capacità di valutazione e giudizio, preconizzando anche una valutazione neuropsicologica.

 

È quindi chiaro a chiunque che la signora RI 1, ritenute le sue precarie condizioni di salute sia fisiche che psicologiche (e del resto era – ed è – in cura medica anche in questo senso, come la documentazione medica ha dimostrato), e le sue conseguenti limitate capacità di giudizio, ha dimenticato (senza colpa o negligenza) di notificare all’USSI la questione dell’autovettura, dimenticanza dovuta essenzialmente al suo difficile e precario stato di salute ed alle sue influenze sulla sua psiche, e non invece a negligenza, nemmeno lieve.

La signora RI 1 non era quindi in grado di valutare la situazione. Lo è stato detto e scritto chiaramente, e questo fin dall’inoltro della domanda di condono. E stupisce nuovamente che da parte dell’USSI (in violazione del diritto di essere sentito) non si sia nemmeno ritenuto di discutere il significato e il contenuto dei rapporti medici agli atti, partendo invece dal presupposto (o dall’assioma) che la signora RI 1 abbia commesso una negligenza e che non avesse nessun problema nel valutare la situazione: ciò che non è vero. E si chiede una perizia medica, oltre che l’edizione delle cartelle cliniche della signora RI 1 da parte della dottoressa __________ e da parte del dottore __________ dell’11 aprile 2022. (…)” (cfr. doc. I).

 

                          1.3.  Nella sua risposta del 3 luglio 2023 l’USSI, con argomenti per i quali, nella misura di quanto necessario ai fini della presente vertenza, si dirà nel prosieguo, propone di respingere il ricorso ed in particolare, quanto alla buona fede della ricorrente, a titolo abbondanziale osserva che “contrariamente a quanto asserito dalla signora RI 1, ella negli anni ha sempre indicato e comunicato, tramite i formulari di richieste di rinnovo delle prestazioni assistenziali, i cambiamenti relativi alla sua situazione personale ed economica come ad esempio le ricerche di lavoro nonché l’indicazione dei prestiti ricevuti e la loro restituzione e le ricerche relative ad un nuovo appartamento”.

                                  Circa la richiesta di effetto sospensivo postulata dal legale della ricorrente, la resistente ha comunicato che “non provvederà ad attivare una procedura di incasso finché codesto lodevole Tribunale non si sarà espresso in merito al ricorso contro la decisione su reclamo del 22 maggio 2023” (cfr. doc. III).

 

                          1.4.  In data 6 luglio 2023, il TCA ha assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un termine di dieci giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  L’avv. RA 1 lamenta una violazione del diritto di essere sentito della sua assistita in quanto, sostanzialmente, l’USSI non avrebbe motivato a sufficienza la propria decisione e, secondo la tesi ricorsuale, neppure si sarebbe confrontato con tutta la documentazione medica prodotta agli atti.

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

 

Va pure rammentato che, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

 

                                  In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può eventualmente assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

 

                                  Secondo il TCA, la decisione impugnata non è solo sufficientemente motivata ma è pure chiaramente comprensibile. In effetti, nella stessa, l'amministrazione ha preso atto della documentazione medica versata agli atti, ritenendo che “i giustificativi da ella forniti relativi al proprio stato di salute” non ne soccorrevano la posizione, per i motivi che ha successivamente indicato.

Del resto, nel ricorso presentato contro la decisione su reclamo, l’interessata ed il suo legale hanno dimostrato di ben aver compreso la portata del provvedimento contestato ed i motivi per cui l'amministrazione non ha ritenuto adempiuto il requisito della buona fede, negando, quindi, il condono.

 

                                  La documentazione medica versata agli atti, inoltre, contrariamente alla tesi ricorsuale, è stata tenuta in considerazione dalla resistente e meglio come chiaramente emerge dalla decisione impugnata (cfr. all. A1 a doc. I, in particolare, pag. 6 e 10).

 

                                  Ne consegue che non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentito della ricorrente e la censura sollevata al riguardo dal suo patrocinatore va pertanto disattesa.

 

                                  Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’USSI abbia correttamente, o meno, negato alla ricorrente il condono della restituzione di quanto la medesima ha indebitamente percepito a titolo di prestazioni assistenziali tra gennaio e luglio 2021.

 

                          2.3.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17 Las).

                                  Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                  La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                  Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                  Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                  Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

                                  Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"

 

                                  Ai sensi dell’art. 22 Las il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto di alcune deroghe di cui all’art. 22 Las e corrisponde alla differenza tra la somma dei redditi computabili - art. 22 Las e 6 Laps - e la somma delle spese computabili - art. 22 Las e 7-9 Laps - delle persone componenti l’unità di riferimento.

 

                                  Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                          2.4.  Relativamente all’obbligo di informazione in generale, l’art. 67 Las prevede che:

 

" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

 

                                  L’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informare in particolare, enuncia quanto segue:

 

" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”

 

                          2.5.  Per quanto attiene alle prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

 

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps."

 

                                  Giusta l'art. 26 Laps:

 

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

 

                                  Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federali in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

 

                                  Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps:

 

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

 

                                  Ai sensi degli art. 48 Las e 2 Reg. Las competente a emettere decisioni sulle domande d’assistenza, come pure sulle relative modifiche, nonché in materia di rimborso è l’USSI.

 

                          2.6.  Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame (DTF 126 V 42 consid. 2b). In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, p. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                  Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

 

                                  È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000).

                                  Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (dal 1° gennaio 2003 cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

 

                          2.7.  Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Il Tribunale federale ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

                                  La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,
"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

 

                                  Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

 

" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

                                  Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

 

                                  La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                  Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA P 42/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                  Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

 

                          2.8.  In una sentenza 8C_432/2014 del 25 giugno 2014 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro al STCA 42.2013.18 del 12 maggio 2014 nella quale il TCA aveva negato la buona fede di una persona che non aveva annunciato all’USSI di percepire delle rendite complementari AI.

 

                                  In un’altra sentenza 8C_377/2015 del 14 luglio 2015 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro la STCA 42.2014.8 del 20 aprile 2015 nella quale il TCA aveva negato la buona fede di una persona che non aveva annunciato all’USSI i salari percepiti dal figlio.

 

                                  In una sentenza 8C_842/2015 del 4 dicembre 2015 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un’assicurata contro la STCA 42.2014.15 del 9 ottobre 2015 che aveva negato la buona fede di una persona che non aveva annunciato all’USSI i guadagni da lei conseguiti tramite attività lavorativa on-line.

                                  In una sentenza 8C_33/2019 del 13 febbraio 2019 l’Alta Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un’assistita contro la STCA 42.2018.39 del 17 dicembre 2018. In quell’occasione, il TCA aveva negato la buona fede della ricorrente che non aveva comunicato tempestivamente all’amministrazione i redditi conseguiti dalla figlia.

 

                                  In una sentenza STF 8C_594/2021 del 3 gennaio 2022, l’Alta Corte ha negato la buona fede di un assicurato che beneficiava delle rendite completive per figli e che aveva omesso di avvisare tempestivamente l’amministrazione circa lo scioglimento dell’unione domestica registrata e della conseguente modifica del suo stato civile.

 

Si vedano anche la STCA 42.2022.95 del 13 marzo 2023 e la STCA 42.2023.10 del 3 luglio 2023.

 

                          2.9.  Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

                                  Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

 

                        2.10.  Nell’evenienza concreta, come visto (cfr. supra consid. 1.1. e doc. I), l’USSI ha negato alla ricorrente – classe 1961, a beneficio delle prestazioni assistenziali dal dicembre 2013, per un totale di prestazioni Las erogate in suo favore che in data 13 giugno 2023 l’USSI ha quantificato in fr. 223'639.55 (cfr. doc. 228A-259) - il condono della restituzione ritenendo non adempiuto il requisito della buona fede.

                                 

                                  In concreto, il TCA rileva, innanzitutto, che le decisioni concernenti le prestazioni assistenziali in atti, emesse dalla resistente e trasmesse alla ricorrente, indicano espressamente l’obbligo di annunciare all’Ufficio che ha emanato i relativi provvedimenti, e quindi all’USSI, ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dell’unità di riferimento e, in particolare, “l’aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (es: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc)” (cfr. all. a doc. V).

 

                                  Del resto, anche nelle “richieste di rinnovo/revisione delle prestazioni assistenziali” in atti, sottoscritte regolarmente dalla ricorrente, è riportato - in entrata - il dovere, per la persona che richiede prestazioni assistenziali, di comunicare “Ogni cambiamento della sua situazione economica e familiare” ed informare l’amministrazione circa modifiche intervenute nei redditi e nella sostanza della propria economia domestica (in particolare “aumento/riduzione della sostanza mobiliare in Svizzera e/o all’estero (vincite, eredità, donazioni, …)”; cfr. all. a doc. V).

 

                                  Nello specifico, per quanto attiene al periodo oggetto della presente vertenza, e quindi per il lasso temporale da gennaio a luglio 2021, dagli atti emerge che:

 

-        con richiesta del 24/31 dicembre 2020 la ricorrente ha postulato il rinnovo delle prestazioni Las (scadenti, in quell’occasione, il 31 dicembre 2020) a valere dal 1° gennaio 2021, precisando quali e quante ricerche di lavoro aveva svolto (cfr. all. 1 a doc. V);

-        con decisione del 13 gennaio 2021 l’USSI ha riconosciuto a RI 1 il diritto alle prestazioni assistenziali per il periodo da gennaio a marzo 2021, per complessivi fr. 2'256.- al mese (cfr. all. 2 a doc. V);

-        con richiesta del 17/22 marzo 2021 la ricorrente ha postulato il rinnovo delle prestazioni Las (scadenti il 31 marzo 2021) a valere dal 1° aprile 2021, precisando quali e quante ricerche di lavoro aveva svolto nel frattempo e di aver ricevuto dalla madre fr. 300.- in regalo “x Pasqua” (cfr. all. 3 a doc. V);

-        con decisione del 22 marzo 2021 l’USSI ha riconosciuto a RI 1 il diritto alle prestazioni assistenziali per il periodo da aprile a giugno 2021, per complessivi fr. 2'256.- al mese (cfr. all. 4 a doc. V);

-        con richiesta del 20/28 giugno 2021 la ricorrente ha postulato il rinnovo delle prestazioni Las (scadenti il 30 giugno 2021) a valere dal 1° luglio 2021, precisando quali e quante ricerche di lavoro aveva svolto nel frattempo (cfr. all. 5 a doc. V);

-        con decisione del 2 luglio 2021 l’USSI ha riconosciuto a RI 1 il diritto alle prestazioni assistenziali per il mese di luglio, per complessivi fr. 2'256.- (cfr. all. 6 a doc. V).

 

                                  Dagli atti emerge, però, anche che il 2 luglio 2021 l’USSI ha chiesto alla ricorrente di trasmettere “un’attestazione relativa al valore della sua __________ emessa da un professionista del settore entro il 31.07.2021” (cfr. doc. 200).

 

                                  In risposta, e meglio con scritto datato 14 luglio 2021 e pervenuto all’USSI il 28 luglio seguente, RI 1 ha comunicato alla resistente quanto segue:

 

" L’anno scorso in ottobre mi è arrivato l’invito del collaudo della mia __________ in novembre. Ho riservato al __________ un precollaudo per vedere cosa dovrei fare. Le cose da fare erano tante, e per la mia __________ non valeva più la pena. Ero disperata e parlavo con i miei genitori del problema. Per mia fortuna, mio padre mi disse, in gennaio fai 60 anni, ti regalo io un’altra auto d’occasione per il tuo compleanno, e così è stato.

Non so quanto ha pagato ma ho chiesto al garagista dove ha preso l’auto di farmela rivalutare.” (cfr. doc. 198)

 

                                  In un secondo scritto inviato contestualmente al primo, la ricorrente ha precisato quanto segue:

 

" (…) il 9 luglio ho causato un incidente sull’autostrada A2, prima della __________. C’era un cantiere e io sono andata con la ruota davanti sinistra sul piede delle barriere di cemento. La gomma si è squarciata e il rumore era terribile. Ho accostato e ho cercato di cambiare la gomma. Ma il trapezio si era stortato ed era difficile da cambiare. Una volta fatto, mi sono recata sul piazzale fuori dal tunnel e ho chiamato l’assicurazione la quale mi ha ordinato un carro attrezzi. Quel signore mi ha detto che non potevo più proseguire con la mia auto e che mi portava al mio garage. E così è stato. L’auto ha subito danni e al momento aspetto l’assicurazione per la valuta dell’attuale valore” (cfr. doc. 197).

 

                                  Con un terzo scritto, questo datato 25 luglio 2021, la ricorrente ha comunicato quanto segue:

 

" In merito alla mia auto, l’ho ricevuta in regalo dal mio papà per i miei 60 anni, a [recte: per] lui è importante che ho una auto in ordine, in quanto vado 1 volta al mese a __________ per aiutare mia mamma con le faccende di casa. Purtroppo mi è successo un incidente in autostrada e ho danneggiato l’auto in modo grave. Il periodo dell’assicurazione mi ha consigliato di liquidarla in quanto il danno è sui fr. 10'000.-.

Sono rimasta molto scossa di questa storia come ben può immaginare. Adesso mio figlio mi è venuto in aiuto. Mi ha detto che sua moglie __________, mia nuora ha una __________ e vuole venderlo. Quindi se gli dò la liquidazione che ricevo dall’assicurazione, mi dà la sua auto, che [ndr: è] ben tenuta e ha sui 70'000 km.

Spero che vada tutto a buon fine perché così non dovrei più pensare a un’altra auto per tutta la mia vita.” (cfr. doc. 196)

 

                                  In allegato, la ricorrente ha inviato all’amministrazione la “dichiarazione relativa alla realizzazione del veicolo danneggiato” inerente il veicolo “__________”, dalla quale emerge che in data 23 luglio 2021 RI 1 ha incaricato __________ di “vendere il veicolo al valore residuo” (cfr. doc. 199).

 

                                  Con scritto del 3 agosto 2021, l’USSI ha quindi chiesto alla ricorrente:

                                 

" (…)

·        contratto relativo l’acquisto della sua __________ targata il 13.01.2021;

·        documentare la liquidazione ricevuta dall’assicurazione __________ circa il veicolo accidentato;

·        copia annullamento della carta grigia:

·        in merito al suo scritto del 25 luglio 2021 voglia comunicarci se ha acquistato l’autovettura __________ di sua nuora, in caso affermativo voglia trasmetterci il contratto relativo l’acquisto/vendita” (cfr. doc. 195).

 

                                  Il 23 agosto 2021, RI 1 ha comunicato quanto segue:

 

" (…) in allegato le invio i documenti da lei richiesti. Mio padre non trova più il contratto per la __________, ma mi ha inviato copia della fattura che aveva pagato.

L’__________ ha versato i soldi direttamente sul conto di mia nuora, e domani vado a __________ a ritirare l’auto.

Appena sarò in possesso della carta grigia della __________ le invierò la copia.” (cfr. doc. 190)

 

                                  e prodotto:

 

-        i dettagli dell’“accredito __________ (…) Indennizzo __________ (…) sinistro del 09.07.2021” di fr. 13'990.- (cfr. doc. 191);

-        una “dichiarazione di rinuncia” sottoscritta dalla ricorrente nella quale la medesima si è dichiarata “d’accordo con la revoca dell’Assicurazione veicoli a motore in data 04.08.2021” e ha rinunciato “alla rivendicazione di qualsiasi diritto nei confronti dell’__________” (cfr. doc. 192);

-        il pagamento effettuato il 29 dicembre 2020 dal padre, a __________, di complessivi fr. 14'990.- (cfr. doc. 193);

-        la licenzia di circolazione annullata il 4 agosto 2021 relativa al veicolo __________ (cfr. doc. 194).

 

                                  Pochi giorni dopo, RI 1 ha confermato all’USSI che la nuora le aveva “venduto la sua __________” ed inviato all’amministrazione copia del relativo contratto, da quale emerge che il veicolo è stato ceduto il 24 agosto 2021 da __________ (la nuora) alla ricorrente al prezzo di fr. 14'000.- (cfr. doc. 187-189).

 

                                  Il 20 ottobre 2021, l’USSI, in relazione agli accertamenti “esperiti nell’ambito della revisione della prestazione assistenziale”, che avevano permesso all’amministrazione di venire “a conoscenza” del fatto che la ricorrente “ha targato l’autovettura __________ senza che il nostro ufficio ne fosse tempestivamente informato”, ha chiesto a RI 1 di formulare le proprie osservazioni (cfr. doc. 66-67).

 

                                  Il 24 ottobre 2021, la ricorrente ha così comunicato alla resistente quanto segue:

" (…) per prima cosa non ho acquistato un’autovettura. Il 3 gennaio 2021, ho ricevuto in regalo una __________, già targata per il mio compleanno dai miei genitori. E che non hanno considerato che il valore dell’auto non andava bene per me, che ho bisogno dell’assistenza. Ero tanto felice, perché non lavorando non riesco a comprarmi delle cose speciali, figuriamoci un’auto. Non per negligenza, né anche per volerlo nascondere, semplicemente non ci ho pensato ad avvertire l’assistenza. Era un regalo per me, non ho pensato niente di male, ero felice. E mi scuso per questo.

Poi il 3 giugno 2021 un signore con una grande Ford mi ha tamponato. E sono rimasta molto scossa. E poi il 9 luglio ho causato un incidente sull’autostrada. Il mio primo incidente causato da me. Quindi stavo malissimo. Poi le ho scritto che la moglie di mio figlio aveva una __________ da vendermi, ho pensato tanto. Mio figlio diceva che è meglio avere quest’auto che per tutta la vita andar avanti, inulti comprare un’occasione che ti lascia poi per strada. Io ho consigliato a mio figlio di parlare con lei. Poi il resto lo sa. Lui ha chiamato l’assistenza a Bellinzona, lui dice che una voce di un uomo giovane ha risposto e gli ha detto, la signora __________ al momento è occupata, la faccio richiamare.

Comunque ho comprato quell’auto senza pensare male, e dopo neanche una settimana, il 1 settembre ho ricevuto una lettera dell’assistenza, non mi hanno confermato, sono stata respinta come oi anche in ottobre. Io adesso ho venduto la __________ con grande rammarico, perché non sapevo di cosa pagare l’affitto e le spese per me. Per fortuna ho potuto vendere l’auto per lo stesso prezzo per il quale l’ho comprata. Così ho potuto restituire i prestiti di mia mamma e di mia figlia.

Adesso per informarvi che con quei soldi ho comprato una auto d’occasione che ha già su 130000 km. Sperando che mi tiene per tanto tempo (…)” (cfr. doc. 64-65).

 

                                  Con decisione del 10 novembre 2021, l’USSI ha conseguentemente chiesto alla ricorrente la restituzione di complessivi 16'905.40, dei quali fr. 15’792.- percepiti indebitamente da quest’ultima tra gennaio e luglio 2021 a titolo di prestazioni ordinarie Las e fr. 1'113.40 quali prestazioni straordinarie (attinenti la “franchigia e partecipazione cassa malati”, i “contributi minimi AVS” e l’“assicurazione RC/immobiliare/altre”) ricevute a torto tra gennaio ed agosto 2021 (cfr. doc. 61-63).

 

                                  Il provvedimento del 10 novembre 2021 è stato impugnato dal rappresentante di RI 1 con un tempestivo reclamo (cfr. doc. 57-58), nel quale il legale, chiedendo di essere sentito presso gli uffici della qui resistente “anche alla presenza della (…) cliente”, aveva già formulato, nell’ipotesi in cui il gravame fosse stato respinto, la propria domanda di condono. L’avv. RA 1 aveva, in particolare, ritenuto ossequiato il requisito della buona fede in ragione “anche delle (…) precarie condizioni di salute” della qui ricorrente, “sia fisiche che psicologiche (e del resto è in cura medica anche in questo senso)”, che, secondo il legale, hanno fatto sì che RI 1 “ha dimenticato di notificare la questione dell’autovettura”. “Confermo quindi che la signora __________ [ndr: ?] non ha ingannato mai nessuno e non ha mai inteso nascondere ad alcuno la sua situazione”, aveva indicato infine l’avv. RA 1 (cfr. doc. 57-58).

 

                                  A seguito della richiesta di essere sentito, come visto formulata dal legale della ricorrente, è stato fissato un incontro, poi, tenutosi il 23 marzo 2022 presso gli uffici dell’USSI. Dal relativo “rapporto/verbale” emerge quanto segue:

 

" Nell’ambito di una verifica del dossier della signora RI 1 è emerso che ella ha immatricolato un nuovo veicolo a suo nome durante il mese di gennaio 2021 senza informare il nostro Ufficio. La signora ha spiegato che già in precedenza possedeva un veicolo ma avendo ricevuto la richiesta di collaudo e valutando che c’erano troppe cose da mettere a posto e quindi il costo sarebbe stato molto alto, il padre le ha regalato un nuovo autoveicolo per il compleanno dei 60 anni (gennaio 2021).

(…) 09.07.2021 la signora RI 1 ha avuto un incidente e si è accordata con l’assicurazione per ricevere la liquidazione del veicolo.

La signora RI 1 inoltra reclamo in data 01.09.2021 in merito alla nostra decisione di rifiuto del 27.08.2021 in quanto è stato computato l’importo di CHF 3'990.- (CHF 13'990.- - CHF 10'000.- franchigia sostanza art. 22 Las) relativo alla liquidazione da parte dell’assicurazione per il veicolo accidentato. Tale importo è stato fatto versare dalla signora RI 1 sul conto della nuora ed in cambio la nuora le ha venduto un veicolo __________.

In data 20.10.2021 l’USSI emette una decisione negativa relativa al mese di ottobre 2021 computando il valore dell’automobile (in quanto l’automobile è ancora intestata alla signora) e il prestito di CHF 2'500.- ricevuto dalla madre (sussidiarietà).

In data 10.11.2021 USSI emette un ODR per il periodo gennaio – luglio 2021 computando il valore dell’auto in base all’art. 22 Las (sostanza computabile).

Domando alla signora RI 1, come mai non ha annunciato subito a gennaio 2021, la donazione della nuova vettura da parte del padre. La signora risponde che non era informata che doveva notificare la nuova vettura al nostro ufficio ma appena l’ha saputo si è adoperata per venderla.

La signora mi fa notare (come già espresso dall’avv. RI 1 nel reclamo del 24.11.2021) che a causa dei suoi problemi di salute non sempre è in grado di valutare le problematiche con la dovuta serenità e riflessione. Chiedo alla signora di trasmettere all’OSA un certificato medico sul suo stato di salute all’epoca dei fatti (dottoressa __________).” (cfr. doc. 50-50a)

 

                                  Nei giorni successivi, l’avv. RA 1 ha tramesso all’USSI, dapprima, il certificato medico redatto dalla dr.ssa __________ (FMH in psichiatria e psicoterapia) in data 29 marzo 2022, dal quale risulta che la medesima è seguita dalla specialista sin da dicembre 2017 per “un disturbo depressivo e ansioso per il quale è in trattamento farmacologico” e che “oltre alle problematiche psichiatriche la paziente è affetta anche da patologie somatiche e neurologiche” (cfr. doc. 109).

 

                                         Successivamente, all’amministrazione sono poi pervenuti da parte del legale:

 

-        la lettera di uscita del 20 ottobre 2017 del reparto di neurologia dell’Ospedale __________ di __________, dalla quale emerge che la ricorrente aveva sofferto di un ictus ischemico (con ricovero il 29 settembre e dimissione il 3 ottobre 2017) e che la medesima già soffriva di ipertensione arteriosa, broncopatia cronico-ostruttiva, struma multinodulare con nodulo iperplastico a destra e sindrome depressiva (cfr. doc. 104-107);

-        il certificato medico redatto dalla dr.ssa __________ in data 8 aprile 2022, dal quale emerge che la ricorrente è in cura presso la specialista da dicembre 2017 “per un disturbo depressivo e ansioso per il quale è in trattamento farmacologico” e che “oltre alle problematiche psichiatriche la paziente è affetta anche da patologie somatiche e neurologiche”, nonché che “nel corso del 2020-2021 ha subito un peggioramento delle sue condizioni psico-affettive e fisiche, tali da compromettere in parte e allentare la sua capacità di valutazione e giudizio in relazione a determinate scelte” (cfr. doc. 103);

-        il certificato medico del dr. med. __________ (FMH in medicina interna) che, in qualità di medico curante della paziente sin dal 2013, l’11 aprile 2022 ha attestato che la medesima soffre “di diverse patologie, di cui un pregresso ictus ischemico occorso nel 2017, una broncopneumopatia cronica ostruttiva, un’ipertensione arteriosa, un disturbo depressivo e ansioso” e che “negli ultimi anni sono stati riferiti e si sono evidenziati dei disturbi mnesici e dell’attenzione, per cui è previsto un approfondimento medico in merito con una valutazione neuropsicologica” (cfr. doc. 100).

 

                                  Con decisione su reclamo del 29 aprile 2022, cresciuta incontestata in giudicato, l’USSI ha respinto il reclamo interposto il 24 novembre 2021 contro la decisione di restituzione emessa dall’amministrazione il 10 novembre precedente, concludendo che, non avendo l’amministrazione potuto tenere conto, quando aveva versato le prestazioni assistenziali, della sostanza mobiliare della ricorrente, costituita dall’autoveicolo, RI 1 aveva percepito a torto le prestazioni assistenziali erogatile e che, quindi, “l’ordine di restituzione dell’importo di CHF 15'792.- va confermato” (cfr. doc. 36-45).

 

                                 Con decisione del 4 luglio 2022, l’USSI ha respinto la domanda di condono formulata già in sede di reclamo dal legale della ricorrente contro la decisione di restituzione (cfr. doc. 25-34).

                                 

                                  Contro tale provvedimento, l’avv. RA 1, per conto della propria assistita, ha interposto tempestivo reclamo in data 11 luglio 2022, facendo valere sia che già nell’avversata decisione l’USSI non aveva “minimamente considerato (anzi: lo avete di fatto ignorato, anche in violazione del diritto di essere sentito) il fatto che la signora RI 1 soffre di gravi problemi di salute, comprovati peraltro dai certificati medici che vi sono stati mandati” e che coincidono con quelli richiamati nel ricorso presentato innanzi al TCA, sia che l’omessa notifica all’USSI del veicolo ricevuto in dono dal padre era dovuta ad una dimenticanza imputabile alle condizioni di salute di RI 1 (cfr. doc. 11-12).

 

                                  Con decisione su reclamo del 22 maggio 2023, l’USSI ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.), confermato la propria decisione del 4 luglio 2022.

 

                        2.11.  Chiamato a pronunciarsi, il TCA rileva, dapprima, che, come visto (cfr. supra consid. 2.10.), tanto nelle decisioni emesse dall’USSI in relazione alle prestazioni assistenziali, quanto nelle richieste di rinnovo delle prestazioni Las sottoscritte dalla ricorrente – come visto a beneficio delle prestazioni assistenziali dal 2013 - l’attenzione della medesima era richiamata sul fatto di dover notificare, conformemente a quanto disposto dagli artt. 67 cpv. 1 e 68 cpv. 1 Las (cfr. supra consid. 2.4.), tempestivamente all’USSI ogni cambiamento della propria situazione, personale ed economica.

                                  Obbligo, questo, che la ricorrente, comunicando con la richiesta di rinnovo sottoscritta in marzo 2021(quando da tre mesi le era stata donata dal padre l’autovettura) di aver ricevuto in regalo dalla madre fr. 300.-, aveva giocoforza ben recepito (cfr. supra consid. 2.10.) e sul quale la sua capacità di giudizio non era quindi allentata.

 

                                  In particolare, come visto (cfr. supra consid. 2.10.), dagli atti emerge, però, che tra gennaio e luglio 2021 la ricorrente ha beneficiato delle prestazioni assistenziali senza comunicare all’USSI di aver ricevuto dal proprio padre anche un autoveicolo, del valore di fr. 14'990.-, negando, a precisa domanda in tal senso presente sui moduli di rinnovo delle prestazioni Las, il conseguente avvenuto mutamento della sua economica e nulla precisando in tal senso nello spazio dedicato alle “osservazioni del/la richiedente”, o mediante allegati – che ha invece prodotto per annunciare la suindicata donazione di fr. 300.-, piuttosto che le ricerche di lavoro man mano effettuate - ottenendo così l’erogazione delle prestazioni assistenziali sulla base di una sostanza (erroneamente) pari a fr. 0.-.

 

                                  Per il periodo oggetto della presente vertenza, quindi, la ricorrente ha conseguentemente beneficiato di prestazioni Las calcolate ed erogate in suo favore sulla base di una sostanza nulla, anziché di fr. 14'990.- (che dedotta la quota esente di fr. 10'000.- doveva essere computata nella misura di fr. 4'990.-, come rettamente indicato nell’ordine di restituzione del 10 novembre 2021; cfr. doc. 61-62) e, quindi, maggiori rispetto a quelle cui avrebbero avuto diritto se avesse annunciato tempestivamente all’USSI il mutamento della propria situazione data dal regalo del veicolo da parte del proprio padre, pagato dal genitore fr. 14'990.-.

                                 

                                  Omettendo di comunicare all’amministrazione tale circostanza – ritenuto, peraltro, che se avesse avuto dubbi in merito ai propri doveri nei confronti dell’amministrazione, avrebbe dovuto perlomeno informarsi presso l’USSI e verificare se tale circostanza fosse in ogni caso da segnalare, ma dagli atti non risulta che vi abbia provveduto né in sede di istanza di rinnovo delle prestazioni, né altrimenti e meglio con mail o scritti – la ricorrente ha commesso, quantomeno, una grave negligenza (cfr. supra consid. 2.10.).

 

                                  In tal senso, la copiosa documentazione medica versata agli atti nulla muta all’esito della vertenza.

                                  Sebbene il TCA non ignori che la ricorrente sia affetta da diversi disturbi, tanto a livello fisico, quanto psichico, tali da richiedere tra l’altro un seguito psichiatrico, nemmeno può ignorare il fatto, in primo luogo, che la RI 1 percepisce dal 2013 le prestazioni Las di modo che è ben cognita su quelle che sono le voci computabili, e non.

                                  In secondo luogo, nemmeno si può dimenticare che, proprio in ossequio al dovere di informazione che le incombeva - e del quale ella era, dunque, cognita - in allegato alle domande di rinnovo fatte per il periodo oggetto della presente vertenza ha trasmesso alla resistente i dettagli della donazione di fr. 300.- da parte della madre (tutto sommato esigua se paragonata al valore dell’autoveicolo ricevuto, invece, in dono dal padre), rispettivamente le ricerche di lavoro svolte. Ne consegue che, come anticipato, la sua capacità di giudizio quanto agli obblighi di informazione e notifica che le incombevano non era quindi allentata, né venuta meno, e che di conseguenza, avendo annunciato la semplice dazione da parte della madre di fr. 300.-, a maggior ragione le si imponeva di informare l’USSI di avere ricevuto un veicolo.

                                  Da ultimo, e meglio come già osservato dalla resistente (cfr. supra consid. 1.3. e doc. III) nemmeno si può soprassedere sul fatto che RI 1 ha sempre sottoscritto in autonomia tali moduli.

                                 

                                  Tra quelle prodotte, agli atti non risulta alcuna certificazione medica secondo cui nel periodo in questione, e meglio quando in ogni caso ha compilato e sottoscritto le richieste di rinnovo delle prestazioni Las (cfr. supra consid. 2.10.), la sua salute fosse così compromessa da influire sulle sue capacità di comprendere i suoi obblighi in tal senso (tant’è che, lo si ribadisce, dei fr. 300.- ricevuti dalla madre per Pasqua ha informato l’USSI), ossequiarli e, soprattutto, di gestirsi a livello personale e amministrativo, ovvero sulla sua capacità di discernimento (al riguardo cfr. 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.5.; STF 8C_1/2007 dell’11 maggio 2007 consid. 3; STCA 39.2019.3. del 17 ottobre 2019 consid. 2.9.; STCA 39.2014.10 del 25 febbraio 2015 consid. 2.14.; STCA 42.2013.6 del 2 aprile 2014 consid. 2.10.; STCA 39.2012.4 del 22 maggio 2013 consid. 2.11.).

 

                                  In particolare, il TCA osserva che i pretesi “disturbi mnesici e dell’attenzione”, quindi attinenti la memoria, sui quali anche si fonda la tesi ricorsuale della dimenticanza, da parte della ricorrente, circa il dovere di informare l’USSI dell’automobile ricevuta in regalo dal padre nel gennaio 2021 (dimenticanza da ricondurre, quindi e secondo il legale, alle condizioni di salute della ricorrente e non ad una sua grave negligenza), trovano riscontro unicamente in un certificato, redatto a posteriori rispetto ai fatti del 2021 (e meglio l’11 aprile 2022), vago quanto al momento loro preteso insorgere (“negli ultimi anni”, cfr. supra consid. 2.10.) del medico curante, generalista.

                                  Non ne figura, invece, traccia in quanto attestato dalla specialista, che, seppur anch’ella curante della ricorrente e quindi pure legata da un rapporto di fiducia con la paziente, ha riferito, in prima battuta, unicamente, che RI 1 è affetta, quantomeno dal 2017, e meglio da quando l’ha in cura, da un “disturbo depressivo ed ansioso” oltre che da “patologie somatiche e neurologiche” (cfr. doc. 109).

                                  Neppure nel certificato di poco successivo al precedente, più completo e redatto l’8 aprile 2022, la dottoressa __________ ha attestato la presenza di disturbi mnesici e quindi di possibili dimenticanze da parte della ricorrente, quanto piuttosto di una compromissione e di un allentamento della “capacità di valutazione e giudizio” in capo alla paziente “in relazione a determinate scelte” (cfr. doc. 103).

                                  Disturbi, questi ultimi, che in ogni caso, come visto, non hanno inficiato la comprensione dei doveri della ricorrente nei confronti dell’USSI in caso di aumento della sostanza, ritenuto che, per “soli” (se paragonati ai 14'990.- di valore dell’automobile) fr. 300.- regalatile dalla madre, RI 1 ha informato la resistente, oltretutto tempestivamente.

                                 

In tal senso, e dunque con riferimento ai disturbi mnesici refertati dal solo medico curante, generalista, è, in ogni caso, bene ricordare, peraltro, un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, e meglio quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). 

Nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre 2021, al consid. 4.1, l’Alta Corte ha, del resto, ribadito che:

 

" Di principio, l’avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc).”

 

                                  Nei confronti della ricorrente, rappresentata da un legale, non è, peraltro, stata istituita alcuna curatela, né un’eventuale istituzione risulta, ad oggi, essere stata richiesta, fosse anche solamente nella forma di un’amministrazione di sostegno limitatamente, per esempio e per quanto qui ci concerne, a quanto concerne la richiesta e l’erogazione delle prestazioni Las (art. 393 CCS). E questo nonostante l’avv. RA 1 faccia valere che “probabilmente la signora RI 1 non si rendeva conto che un aiuto sarebbe stato opportuno” già solamente per compilare i moduli di richiesta di rinnovo delle prestazioni Las ch’ella ha sempre completato autonomamente (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I).

 

                                  La tesi ricorsuale, secondo cui la buona fede della ricorrente è stata negata “considerando solo una frase della qui ricorrente rilasciata nell’ambito dell’incontro” del marzo 2022, segnatamente l’indicazione fornita dall’insorgente di non aver annunciato alla resistente di aver ricevuto dal padre l’automobile poiché “non era informata che doveva notificare la nuova vettura”, quando, invece, - osserva l’avv. RA 1 - RI 1 aveva già in precedenza fatto valere, quale motivo della propria omissione ed a fondamento della propria buona fede, i problemi di salute poi, comunque, ribaditi in occasione di quel colloquio (“a causa dei suoi problemi di salute non è sempre in grado di valutare le problematiche con la dovuta serenità e riflessione”), non ne soccorre la posizione.

                                  Già in sede di osservazioni del 24 ottobre 2021, infatti, la ricorrente si era espressa sulla questione, senza nulla eccepire quanto a problematiche relative alla sua salute, limitandosi a comunicare all’USSI di non aver annunciato l’aumento della sua sostanza mobiliare data dal veicolo regalatole poiché era contenta di disporne e non ci aveva pensato (“semplicemente non ci ho pensato ad avvertire l’assistenza. Era un regalo per me, non ho pensato niente di male, ero felice”; cfr. supra consid. 2.10.).

 

                                  Mancando, quindi, il primo presupposto cumulativo (quello della buona fede, mentre il secondo è l’onere gravoso, cfr. supra consid. 2.5. e 2.9.), è a ragione che la resistente ha negato alla ricorrente il condono dell’obbligo di restituzione, senza che si dovessero approfondire oltre le difficoltà finanziarie fatte valere dall’interessata e dal suo patrocinatore.

                               

                        2.12.  La decisione su opposizione impugnata merita pertanto conferma, senza che sia necessario richiamare le cartelle mediche, né ordinare l’esperimento di una perizia medica.

                                    Alla luce degli elementi già in atti questo Tribunale rinuncia pure a sentire la ricorrente, la quale non potrebbe che ribadire quanto già sostenuto nel ricorso e discusso nelle motivazioni della sentenza.

 

                                    Va qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                    Inoltre, per quanto concerne l’audizione stessa della ricorrente, va rilevato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

                                    Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

 

                                    Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                    L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

 

                                    In proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

 

                                    Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha chiesto l’assunzione di una nuova prova.

 

                                    Ora, come visto in precedenza la documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento.

 

                                    Del resto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, la ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio (valutazione anticipata delle prove; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.2; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).

 

                                    Anche l’audizione dell’assicurata si rivela, pertanto, superflua.

 

                        2.13.  Ricordato che l’USSI si è già espressa nel senso che “non provvederà ad attivare una procedura di incasso finché codesto lodevole Tribunale non si sarà espresso in merito al ricorso contro la decisione su reclamo del 22 maggio 2023” (cfr. supra consid. 1.3. e doc. III), in concreto il TCA rileva che l’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda dell’insorgente di accordare effetto sospensivo al ricorso (cfr. supra consid. 1.1. e doc. I; STF 8C_359/2022 del 7 dicembre 2022 consid. 6.1.; 9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 consid. 4; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 42.2023.20 del 14 agosto 2023; STCA 42.2021.5 del 26 aprile 2021 consid. 2.13.; STCA 38.2017.30 del 6 giugno 2017 consid. 2.1.; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2013.2 dell’11 settembre 2013 consid. 2.11.).

 

                        2.14.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

 

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti