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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 2 (recte: 3) gennaio 2023 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni su opposizione del 16 novembre 2022 emanate da |
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CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona) |
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ritenuto in fatto
1.1. La società RI 1 ha chiesto ed ottenuto dalla Cassa CO 1 le indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa del coronavirus, in favore del socio e gerente __________, nato nel 1968 e della moglie __________, nata nel 1989, per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021.
1.2. In seguito ad un controllo del 19 agosto 2022 effettuato da un perito esterno su mandato della Cassa (doc. 8), con decisioni del 29 settembre 2022 (plico doc. 7), confermate da due distinte decisioni su opposizione del 16 novembre 2022, l’amministrazione ha chiesto alla società RI 1 la restituzione delle indennità giornaliere ritenute percepite in troppo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 pari a fr. 21'866.30 per __________ e fr. 16'293.10 per l’__________.
Per quanto concerne quest’ultimo, la Cassa ha affermato:
" (…) Da un successivo controllo esperito in data 19 agosto 2022 da un perito esterno su mandato della Cassa, è emerso che l’IPG Corona è stata versata erroneamente. Infatti, sebbene l’opponente avesse dichiarato nei formulari di perdita di guadagno per il coronavirus che il Signor __________ aveva percepito un salario lordo pari a CHF 0 durante i mesi da settembre 2020 a giugno 2021, è emerso che la società ha contabilizzato per [i] mesi oggetto della richiesta su un conto di bilancio, chiamato “debiti verso dipendente/prestito verso RI 1”, l’ammontare netto da versare sulla base di uno stipendio lordo mensile di CHF 5'000 e, nel mese di dicembre 2020, una quota relativa al consumo proprio. Le indennità pagate dalla Cassa e versate alla società sono state in seguito accreditate nel conto economico sul conto “Indennità IPG”. La differenza tra l’importo lordo del salario corteggiato (recte: conteggiato) dalla società e l’IPG Corona risulta essere stata versata al beneficiario. Inoltre, nell’ambito della verifica della perdita del reddito, il perito ha rilevato che per il Signor __________, nelle richieste d’IPG Corona per i mesi da settembre ad aprile 2021, è stato indicato per il 2019 un reddito di CHF 5'000.00 per tredici mensilità, anziché per dodici. (…)” (doc. A, inc. 42.2023.2)
1.3. RI 1 è insorta al TCA contro le predette decisioni su opposizione chiedendone l’annullamento, così come delle decisioni formali, e domandando il versamento di ulteriori prestazioni (doc. I).
L’insorgente, che chiede di congiungere il ricorso contro le due decisioni su opposizione impugnate, dopo aver citato le norme applicabili al caso di specie, contesta le richieste di restituzione che ritiene poco comprensibili, prive di conteggi ed infondate, avendo sempre osservato scrupolosamente i precetti di legge ed avendo sempre comunicato all’amministrazione quanto richiesto. La società ritiene di conseguenza di aver percepito le indennità in totale buona fede.
Secondo la ricorrente i controlli a campione effettuati dalla Cassa non sono stati eseguiti a campione ma unicamente su società straniere e/o italiane da una persona fisica che non ha proceduto ad alcun contraddittorio durante la visione dei documenti, tutti perfettamente regolari ed in linea con la normativa di riferimento, e che nell’ambito dell’incontro, in presenza di testimoni, faceva intendere che tutto era regolare.
L’insorgente si lamenta della confusione, degli errori e della poca trasparenza dell’amministrazione che a suo dire contraddistinguerebbe l’agire della Cassa, la quale, in contrasto con quanto previsto dall’art. 8a dell’ordinanza non ha effettuato alcun controllo periodico ma solo un controllo a campione, ingenerando nella società il sentimento che le indennità erano state calcolate correttamente e consacrando in tal modo il principio della buona fede.
La società sostiene inoltre che l’amministrazione ha interrotto il versamento delle indennità prima di quanto previsto dall’Ordinanza e considerata la richiesta di restituzione, in seguito alla quale viene meno anche la decisione di rifiuto di ulteriori prestazioni, chiede che vengano esaminate nuovamente le domande di ulteriori indennità.
La ricorrente chiede che “venga notiziata, ex art. 10a Ordinanza l’UFAS, con il Controllo federale delle finanze, al fine di evidenziare ed accertare ogni aspetto della presente vicenda, con, ovviamente, riserva di adire anche altre autorità nazionali extranazionali ed internazionali, giudiziarie e non, nessuna esclusa, ritenute competenti per ogni accertamento di diritto per materia ritenuto, in quanto vicenda da mettere in evidenza e rendere nota”.
Nel merito l’insorgente contesta il calcolo effettuato dall’amministrazione, sostiene che quanto dichiarato nelle richieste di prestazioni dia diritto alle indennità senza alcuna decurtazione, poiché il salario versato è pari a fr. 0 e solo le indennità sono state erogate ai due dipendenti, conferma di aver dichiarato il salario corretto di __________ nel 2019 pari a fr. 5'000 al mese, rileva che la Cassa era in possesso del salario dell’interessata conseguito nel 2019 e che pertanto l’amministrazione avrebbe semmai dovuto correggere l’asserito errore e non continuare a versare le prestazioni. La società sostiene che le indennità ricevute sono state versate solo in parte ai due dipendenti e i dati relativi ai pagamenti effettuati inseriti nelle “spiegazioni” non trovano riscontro.
Secondo la ricorrente la Cassa aveva già a disposizione tutti i dati e non può “cambiare idea” dopo quasi un anno e chiedere la restituzione degli importi versati.
L’insorgente ritiene che la richiesta di restituzione sia “pretestuosamente discriminatoria, date le diverse testimonianze raccolte” e ciò “considerato che sempre di recente (30.12.22-2.1.23) CO 1, con pretese ancora infondate e pretestuose (che hanno davvero del paradossale), viene a chiedere somme, che non trovano alcuna giustificazione, se non quella di un accanimento mirato (ci si chiede se non vi sia abuso e “mala fede”) al solo fine di tentare di danneggiare la scrivente società (…)”.
La ricorrente ribadisce che occorre riaprire le richieste di indennità per i periodi per i quali sono state rifiutate ed evidenzia che contro tali decisioni vi erano solo 30 giorni di tempo per opporsi, mentre la Cassa ha chiesto la restituzione quasi un anno dopo, violando in questo modo il principio della buona fede. Ciò vale anche per i salari, poiché sono gli stessi formulari della Cassa a chiedere il salario attuale o ad intenderlo.
Per l’insorgente, ancora più paradossale è la seconda motivazione della Cassa, laddove ritiene che sia stato versato un salario parziale. Secondo la ricorrente è ovvio che il salario lordo è pari a fr. 0, infatti i salari indicati e versati sono quelli versati dalla stessa IPG. Per esempio: stipendio di settembre fr. 0; La Cassa versa le indennità, la ricorrente paga il salario con i soldi delle indennità a ottobre, ma per settembre è ovvio che era fr. 0 dato che i soldi versati a ottobre erano per settembre. Ciò sarebbe stato possibile dirlo al perito se vi fosse stato un contraddittorio. Del resto, non è chiaro come è stato scelto il perito, tramite bando, quali requisiti doveva avere, se doveva rivestire la qualità di terzietà ed imparzialità, oppure se la scelta è stata a discrezionalità della Cassa.
Inoltre, neppure in sede di osservazioni la ricorrente è stata sentita. Per la ricorrente l’amministrazione travisa l’esercizio del diritto di essere sentito, poiché secondo la Cassa scrivere equivale ad essere sentito, ciò che contravviene sia alla lettera del significato “sentire”, sia al dettato costituzionale dell’art. 29 cpv. 2.
La società chiede di essere sentita ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. e domanda l’allestimento di una “perizia per la determinazione contabile corretta di quanto alla presente causa, con determinazione del calcolo del dare ed avere tra le parti in causa, anche per evidente difetto di imparzialità del perito nominato, da perito terzo nominato dal Tribunale, quindi trasmettere per ogni facoltà di legge e per quanto di competenza, come da art. 10 a Ordinanza Corona all’UFAS (controllo federale delle finanze) per ogni accertamento della presente vicenda, per le facoltà riconosciute dalla legge (…)”.
Infine l’insorgente indica quali testimoni sulle circostanze esposte __________ e __________.
1.4. Con risposta del 20 gennaio 2023 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso ed ha prodotto contestualmente una decisione su opposizione di medesima data che annulla e sostituisce quella del 16 novembre 2022 emessa nei confronti della società RI 1 in relazione all’__________ e con cui riduce l’importo da restituire a fr. 12'244.35 (doc. III).
1.5. Il 31 gennaio 2023 l’insorgente ha preso posizione sulla risposta di causa, contestando anche la nuova decisione su opposizione del 20 gennaio 2023 e chiedendo di poter visionare gli atti e di poter avere una proroga per prendere posizione (doc. V). La ricorrente contesta il calcolo del salario, sostenendo che non è corretto fare una ripresa per l’utilizzo di un’auto che in certi periodi neppure esisteva.
1.6. Il 31 gennaio 2023 il TCA ha scritto alla società ricorrente, concedendogli un termine di 10 giorni per visionare l’incarto e prendere posizione anche in merito alla nuova decisione su opposizione (doc. VI).
1.7. Con osservazioni del 9 febbraio 2023, facenti seguito all’esame degli atti del 6 febbraio 2023 presso questo Tribunale, l’insorgente ha confermato le sue richieste (doc. VII). La società ribadisce l’assenza di spiegazioni in merito agli importi contestati, l’assenza, in determinati periodi, di un veicolo aziendale e i mancati chiarimenti dei calcoli effettuati dai revisori, che non hanno firmato il loro elaborato e che comunque giungono a calcoli diversi rispetto a quelli della Cassa, per un sovraindennizzo di fr. 5’026 e non di fr. 12'244.35 per l’__________ e di fr. 17'570 per __________ in luogo di fr. 21'886.30.
La società fa valere la violazione del suo diritto di essere sentita e del principio della buona fede ed a comprova dell’asserita confusione dell’amministrazione fa riferimento ad un’altra procedura che la concerne.
La ricorrente afferma infine che la società di revisione che ha esperito il controllo, __________, è stata in posizione di concorrenza con la RI 1 durante l’espletamento dei mandati del periodo di “voluntary disclosure”, nella regolarizzazione dei capitali degli italiani all’estero.
1.8. Con osservazioni del 20 febbraio 2023 la Cassa si è riconfermata nella sua risposta di causa (doc. IX).
1.9. Dopo aver chiesto (doc. XI) ed ottenuto (doc. XII) una proroga la ricorrente si è riconfermata nelle sue richieste (doc. XIV).
1.10. Il 27 febbraio 2023 il TCA ha interpellato la Cassa, chiedendole di esporre per esteso, per ogni mese, i calcoli delle indennità giornaliere ed il calcolo degli importi chiesti in restituzione (doc. XIII, inc. 42.2023.2 e doc. XI, inc. 42.2023.3).
1.11. L’8 marzo 2023 la Cassa ha risposto.
Per quanto concerne la domanda di restituzione per __________, l’amministrazione ha affermato:
" (…)
1. In sede di controllo, e come risulta dai conti di bilancio "debiti verso i dipendenti” relativi agli anni 2020 e 2021, è emerso che RI 1 ha contabilizzato a carico dell'assicurata l'ammontare netto da versare sulla base dello stipendio lordo mensile pari a CHF 5'000.00, piuttosto che sul reddito di CHF 3'242.00 (reddito annuo conseguito nel 2019 soggetto ad AVS pari a 38'910.00 / 12 mesi).
Pertanto, ne consegue che l'insorgente, sebbene avesse dichiarato nei formulari di richiesta dell'IPG per la Signora __________ un salario lordo pari a CHF 0.00, ha versato alla precitata dipendente:
- per il mese di settembre 2020, CHF 656.00 a titolo di salario;
- per il mese di ottobre 2020, CHF 511.00 a titolo di salario;
- per il mese di novembre 2020, CHF 656.00 a titolo di salario;
- per il mese di dicembre 2020, CHF 511.00 a titolo di salario;
- per il mese di gennaio 2021, CHF 511.00 a titolo di salario;
- per il mese di febbraio 2021, CHF 946.00 a titolo di salario;
- per il mese di marzo 2021, CHF 511.00 a titolo di salario;
- per il mese di aprile 2021, CHF 656.00 a titolo di salario;
- per il mese di maggio 2021, CHF 2'297.00 a titolo di salario;
- per il mese di maggio 2021, CHF 2'384.00 a titolo di salario.
Pertanto, l'indennità giornaliera corretta è di:
- CHF 69.60 per il mese di settembre 2020, così calcolata: (38'910.00 - (656.00 * 12) / 360) = 86.216, che rapportato al franco superiore diventa CHF 87.00. Pertanto, 87.00 * 80%;
- CHF 73.60 per il mese di ottobre 2020, così calcolata: (38'910.00- (511.00 * 12) / 360) = 91.05, che rapportato al franco superiore diventa CHF 92.00. Pertanto, 92.00 * 80%;
- CHF 69.60 per il mese di novembre 2020, così calcolata: (38'910.00 - (656.00 * 12) / 360) = 86.216, che rapportato al franco superiore diventa CHF 87.00. Pertanto, 87.00 * 80%;
- CHF 73.60 per il mese di dicembre 2020, così calcolata: (38'910.00 - (511.00 * 12) / 360) = 91.05, che rapportato al franco superiore diventa CHF 92.00. Pertanto, 92.00 * 80%;
- CHF 73.60 per il mese di gennaio 2021, così calcolata: (38'910.00 - (511.00 * 12) / 360) = 91.05, che rapportato al franco superiore diventa CHF 92.00. Pertanto, 92.00 * 80%;
- CHF 61.60 per il mese di febbraio, così calcolata: (38'910.00 - (946.00 * 12) /360) = 76.55, che rapportato al franco superiore diventa CHF 77.00. Pertanto, 77.00 * 80%;
- CHF 73.60 per il mese di marzo 2021, così calcolata: (38'910.00 - (511.00 * 12) / 360) = 91.05, che rapportato al franco superiore diventa CHF 92.00. Pertanto, 92.00 * 80%;
- CHF 69.60 per il mese di aprile 2021, così calcolata: (38'910.00 - (656.00 * 12) / 360) * 80% = 86.216, che rapportato al franco superiore diventa CHF 87.00. Pertanto, 87.00 * 80%;
- CHF 25.60 per il mese di maggio 2021, così calcolata: (38'910.00 - (2'297.00 * 12) / 360) = 31.516, che rapportato al franco superiore diventa CHF 32.00. Pertanto, 32.00 * 80%;
- CHF 23.20 per il mese di giugno 2021, così calcolata: (38'910.00 - (2'384.00 * 12) / 360) = 28.616, che rapportato al franco superiore diventa CHF 29.00. Pertanto, 29.00 * 80%.
L'importo mensile corretto per settembre 2020 è pari a CHF 1'036.50 (69.60 * 14 giorni = 974.40 + contributi sociali), per ottobre e dicembre 2020 a CHF 2'427.05 mensile (73.60 * 31 giorni = 2'281.60 + contributi sociali), per novembre 2020 a CHF 2'221.10 (69.60 * 30 giorni = 2'088.00 + contributi sociali), per gennaio e marzo 2021 a CHF 2'427.60 mensile (73.60 * 31 giorni = 2'281.60 + contributi sociali) per febbraio 2021 è pari a CHF 1'835.20 (61.60 * 28 giorni = 1724.80 + contributi sociali), per aprile 2021 a CHF 2'221.65 (69.60 * 30 giorni = 2'088.00 + contributi sociali), per maggio 2021 a CHF 844.40 (25.60 * 31 giorni = 793.60 + contributi sociali), mentre per giugno 2021 a CHF 740.55 (23.20 * 30 giorni = 696.00 + contributi sociali).
2. Quanto chiesto in restituzione corrisponde pertanto a:
- Per settembre 2020: CHF 1'119.95 (2’156.45 -1'036.50);
- Per ottobre 2020: CHF 2'347.90 (4’774.95 - 2'427.05);
- Per novembre 2020: CHF 2'399.85 (4’620.95 - 2'221.10);
- Per dicembre 2020: CHF 2'347.90 (4774.95 - 2'427.05);
- Per gennaio 2021: CHF 2'348.50 (4776.10 - 2'427.60);
- Per febbraio 2021: CHF 2'478.70 (4'313.90 - 1'835.20);
- Per marzo 2021: CHF 2'348.50 (4776.10 - 2'427.60);
- Per aprile 2021: CHF 2'400.35 (4'622.00 - 2'221.65);
- Per maggio 2021: CHF2'031.80 (2'876.20 - 844.40);
- Per giugno 2021: CHF 2'042.85 (2783.40 - 740.55);
Il tutto per un importo complessivo di CHF 21'866.30.”
(doc. XVI inc. 42.2023.2)”
Per quanto riguarda la richiesta di restituzione per l’__________, l’amministrazione ha affermato:
" (…)
1. In sede di controllo, e come risulta dai conti di bilancio "debiti verso i dipendenti” relativi agli anni 2020 e 2021, è emerso che RI 1 ha contabilizzato a carico dell'assicurato l'ammontare netto da versare sulla base dello stipendio lordo mensile pari a CHF 5'000.00, nonché una quota relativa al consumo proprio per l'utilizzo del veicolo aziendale. Le indennità pagate dalla Cassa e versate alla società sono state in seguito accreditate nel conto economico sul conto "Indennità IPG". La differenza tra l'importo lordo del salario conteggiato dalla società e l'IPG Corona risulta essere stata posta a benefìcio dell'__________.
Ragion per cui, in data 29 settembre 2022 la Cassa, dopo aver ricalcolato l'importo dell'IPG, ha emanato un ordine di restituzione nei confronti della società __________ di CHF 16'293.10 relativo all'IPG Corona indebitamente versata per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021.
Tuttavia, considerato il refuso relativo all'importo oggetto della restituzione, la Cassa ha emesso una nuova decisione in data 20 gennaio 2023, che ha annullato e sostituito quella precedente, per un importo di CHF 12'244.00, sulla base dei seguenti calcoli.
Innanzitutto occorre considerare che, sebbene RI 1 avesse dichiarato nei formulari di richiesta dell'IPG per l'__________ un salario lordo pari a CHF 0.00, ha tuttavia versato al precitato dipendente:
- per il mese di settembre 2020, CHF 1'232.00 a titolo di salario;
- per il mese di ottobre 2020, CHF 1'087.00 a titolo di salario;
- per il mese di novembre 2020, CHF 1'232.00 a titolo di salario;
- per il mese di dicembre 2020, CHF 1'087.00 a titolo di salario;
- per il mese di gennaio 2021, CHF 964.00 a titolo di salario;
- per il mese di febbraio 2021, CHF 1'399.00 a titolo di salario;
- per il mese di marzo 2021, CHF 964.00 a titolo di salario;
- per il mese di aprile 2021, CHF 1'109.00 a titolo di salario;
- per il mese di maggio 2021, CHF 1'312.00 a titolo di salario;
- per il mese di giugno 2021, CHF 1'445.00 a titolo di salario.
Tali salari comprendono la differenza posta a beneficio dell'opponente tra l'importo lordo del salario (pari a CHF 5'000.00 mensile, rispettivamente CHF 60'000.00 annuo) conteggiato dalla società e l'IPG Corona e la quota relativa al consumo proprio relativo all'utilizzo del veicolo aziendale per un importo di CHF 7'955.55 IVA incl. (CHF 576.00 per i mesi da settembre a dicembre 2020, nonché CHF 453.00 per i mesi da gennaio a giugno 2021). Ai fini del calcolo occorre poi considerare che il salario annuo soggetto a contributi AVS nel 2019 è stato pari a CHF 60'000.00.
Di conseguenza, l'indennità giornaliera corretta è di:
- CHF 100.80 per il mese di settembre 2020, così calcolata: (60'000 - (1'232.00 * 12) / 360) = 125.6, che rapportato al franco superiore diventa CHF 126.00. Pertanto, 126.00 * 80%;
- CHF 104.80 per il mese di ottobre 2020, così calcolata: (60'000.00 - (1'087.00 * 12) / 360) = 130.433, che rapportato al franco superiore diventa CHF 131.00. Pertanto, 131.00 * 80%;
- CHF 100.80 per il mese di novembre 2020, così calcolata: (60'000.00 - (1'232.00 * 12) / 360) = 125.6, che rapportato al franco superiore diventa CHF 126.00. Pertanto, 126.00 * 80%;
- CHF 104.80 per il mese di dicembre 2020, così calcolata: (60'000.00 - (1'087.00 * 12) / 360) = 130.433, che rapportato al franco superiore diventa CHF 131.00. Pertanto, 131.00 * 80%;
- CHF 108.00 per il mese di gennaio 2021, così calcolata: (60’000 - (964.00 * 12) / 360) = 134.533, che rapportato al franco superiore diventa CHF 135.00. Pertanto, 135.00 * 80%;
- CHF 96.80 per il mese di febbraio, così calcolata: (60'000.00 - (1'399.00 * 12) / 360) = 120.03, che rapportato al franco superiore diventa CHF 121.00. Pertanto, 121.00 * 80%;
- CHF 108.00 per il mese di marzo 2021, così calcolata: (60'000.00 - (964.00 * 12) / 360) = 134.533, che rapportato al franco superiore diventa CHF 135.00. Pertanto, 135.00 * 80%;
- CHF 104.00 per il mese di aprile 2021, così calcolata: (60'000.00 - (1'109.00 * 12) / 360) = 129.70 che rapportato al franco superiore diventa CHF 130.00. Pertanto, 130.00 * 80%;
- CHF 98.40 per il mese di maggio 2021, così calcolata: (60'000.00 - (1'312.00 * 12) / 360) = 122.933, che rapportato al franco superiore diventa CHF 123.00. Pertanto, 123.00 * 80%;
- CHF 95.20 per il mese di giugno 2021, così calcolata: (60'000.00 - (1'445.00 * 12) / 360) = 118.50, che rapportato al franco superiore diventa CHF 119.00. Pertanto, 119.00 * 80%.
L'importo mensile corretto per settembre 2020 è pari a CHF 1'501.15 (100.80 * 14 giorni = 1 '411.20 + contributi sociali), per ottobre e dicembre 2020 a CHF 3'455.90 mensile (104.80 * 31 giorni = 3'248.80 + contributi sociali), per novembre 2020 a CHF 3'216.75 (100.80 * 30 giorni = 3'024.00 + contributi sociali), per gennaio e marzo 2021 a CHF 3'562.25 mensile (108.00 * 31 giorni = 3'348.00 + contributi sociali), per febbraio 2021 è pari a CHF 2'883.90 (96.80 * 28 giorni = 2710.40 + contributi sociali), per aprile 2021 a CHF 3'319.70 (104.00 * 30 giorni = 3'120 + contributi sociali), per maggio 2021 a CHF 3'245.60 (98.40 * 31 giorni = 3'050.40 + contributi sociali), mentre per giugno 2021 a CHF 3'038.80 (95.20 * 30 giorni = 2'856.00 + contributi sociali).
2. Quanto chiesto in restituzione corrisponde pertanto a:
- Per settembre 2020: CHF 655.30 (2'156.45 - 1'501.15);
- Per ottobre 2020: CHF 1'319.05 (4’774.95 - 3'455.90);
- Per novembre 2020: CHF 1'404.20 (4'620.95 - 3'216.75);
- Per dicembre 2020: CHF 1 '319.05 (4’774.95 - 3'455.90);
- Per gennaio 2021: CHF1'213.85 (4’776.10 - 3'562.25);
- Per febbraio 2021: CHF 1'430.00 (4'313.90 - 2'883.90);
- Per marzo 2021: CHF 1'213.85 (4’776.10 - 3'562.25);
- Per aprile 2021: CHF 1'302.30 (4'622.00 - 3'319.70);
- Per maggio 2021: CHF 1'161.05 (4’406.65 - 3'245.60);
- Per giugno 2021: CHF 1'225.70 (4'264.50 - 3'038.80);
Il tutto per un importo complessivo di CHF 12'244.35.”
(doc. XIV, inc.42.2023.3)
1.12. Con scritto del 16 marzo 2023 (doc. XVIII), trasmesso alla Cassa per conoscenza il 20 marzo 2023 (doc. XIX), la ricorrente ha ribadito le sue censure. Per la società l’asserito utilizzo privato del veicolo non risulta in contabilità e verificando la scheda debiti verso stipendi, questo importo non è indicato. Inoltre i salari versati all’__________ sono unicamente un parziale versamento delle indennità. Verificando la cifra d’affari conseguita da settembre 2020 a giugno 2021, essa non è sufficiente a pagare i costi delle assicurazioni sociali e i costi non inerenti i salari lordi o netti e dunque gli stipendi non possono essere stati parzialmente pagati se non dalle indennità ricevute. La società è sempre stata in buona fede nell’invio dei conteggi tramite email dove la Cassa veniva resa attenta circa il metodo di calcolo con richiesta di conferma che tutto fosse corretto. Neppure per __________ risultano in contabilità gli importi indicati come salario percepito. Eventuali pagamenti concernono unicamente il parziale versamento delle IPG. Infine l’insorgente afferma che nei moduli di richiesta è stato inserito come salario di riferimento fr. 5'000 e la Cassa non solo ha versato le prestazioni ma aveva a disposizione tutti gli elementi per verificare la correttezza del contenuto dei formulari (dichiarazione dei salari 2019) ed in alternativa poteva chiedere chiarimenti o negare l’indennizzo od interpellare la società.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La ricorrente chiede di congiungere la procedura derivante dal ricorso contro le due decisioni su opposizione del 16 novembre 2022.
Secondo l’art. 76 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm), disposizione applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca, quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione o della decisione delle altre.
In concreto la richiesta va accolta.
2.2. In due distinte sentenze 9C_356/2021 del 10 maggio 2022 pubblicata in DTF 148 V 265, consid. 1.4.3 e 9C_448/2021 del 10 maggio 2022, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se una società può ricorrere contro una decisione su opposizione con la quale vengono rifiutate le indennità giornaliere per il coronavirus ai propri dipendenti (9C_448/2021, consid. 1.3.2: “[…] Ob sie deswegen (oder aus einem anderen Grund) hinsichtlich des umstrittenen Anspruchs ein eigenes schutzwürdiges Interesse an der Anmeldung und Beschwerde hatte resp. hat (vgl. Urteil 9C_356/2021 vom heutigen Tag E. 1.4.3 Abs. 2), braucht in Anbetracht des Ausgangs des Verfahrens nicht entschieden zu werden.”).
Nei casi giudicati, infatti, il ricorso andava comunque respinto.
Il TF ha tratto la medesima conclusione anche nella STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 1.4.2 (cfr. anche STF 9C_250/2022 e 9C_251/2022 del 26 luglio 2022 dove l’Alta Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di una società, senza doversi esprimere circa la sua qualità per ricorrere).
Va comunque segnalato che in due distinte STCA 42.2022.25 e 42.2022.26 del 20 giugno 2022 il TCA ha ammesso un interesse giuridicamente protetto della società a ricorrere poiché il ricorso era stato firmato da entrambi i dipendenti che avevano chiesto le indennità giornaliere, i quali erano soci e proprietari dell’azienda ed in caso di mancato versamento delle prestazioni richieste avrebbero dovuto iniettare mezzi propri nella società per poter versare gli stipendi relativi ai mesi in esame. Il TCA aveva inoltre fatto riferimento alla DTF 148 V 2 dove, in un caso relativo all’assicurazione contro gli infortuni, non è stato messo in dubbio il diritto del datore di lavoro di ricorrere in favore del proprio dipendente per l’erogazione di prestazioni a causa di infortunio.
In concreto, le indennità sono state versate direttamente alla società alla quale la Cassa ha chiesto, con le decisioni formali del 29 settembre 2022 e le decisioni su opposizione del 16 novembre 2022, la restituzione delle prestazioni ritenute pagate in troppo.
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.3. A norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione. Se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca).
Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso”.
Secondo dottrina e giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza (e costituisce quindi la base per lo stralcio dai ruoli della procedura ricorsuale; sul punto cfr. Bosshardt/Kölz/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechts-pflegegesetz des Kantons Zürich, 1999, p. 737) solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste quindi nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente; in tal caso l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo (RCC 1992 p. 123 consid. 5c; DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb, 113 V 237). Infatti la nuova decisione è considerata impugnata (“mit angefochten”) unitamente a quella contestata con il ricorso. Il giudice non può entrare nel merito di un ricorso nel frattempo inoltrato (a titolo cautelativo) contro la nuova decisione, ma deve considerarlo come proposta di giudizio (STCA 32.2021.72 del 25 novembre 2021, consid. 2.2; Pfleiderer in: Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2016, seconda edizione, ad art. 58 n. 46, p. 1227 con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali; Schlauri, Die Neuverfügung lite pendente in der Rechtsprechung des EVG, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG, 2001, pp. 193 e 210).
Rimangono riservate le situazioni soggette alla protezione della buona fede (in argomento: cfr. STF 9C_809/2013 del 31 gennaio 2013).
Nel caso di specie con la decisione su opposizione del 23 gennaio 2023 (doc. 1), che ha riesaminato quella del 16 novembre 2022, la Cassa ha ridotto da fr. 16'293.10 a fr. 12'244.35 l’importo chiesto in restituzione alla società ricorrente per le indennità in favore dell’__________.
La decisione su opposizione resa pendente lite dalla Cassa di compensazione non mette fine alla vertenza in quanto non corrisponde pienamente alle richieste della ricorrente.
Il Tribunale deve pertanto entrare nel merito della lite, ritenuto che, per quanto concerne le indennità versate all’insorgente in favore dell’__________, oggetto del contendere è la restituzione dell’importo di fr. 12'244.35.
2.4. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).
Nella presente fattispecie oggetto delle decisioni su opposizione sono le richieste di restituzione delle indennità versate dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 alla società ricorrente in favore di __________ e dell’__________.
Ne discende che le contestazioni in merito alla richiesta di versamento di indennità giornaliere per il coronavirus per altri periodi, così come le censure in merito a decisioni relative ad altre procedure, esulano dalla presente vertenza e sono irricevibili.
2.5. La ricorrente chiede anche l’annullamento delle decisioni formali del 29.10.22 (recte 29.9.22) ricevute il 30 settembre 2022, rispettivamente il 3 ottobre 2022.
Nella misura in cui chiede l’annullamento delle decisioni del 29.9.2022 il ricorso non è ricevibile. Infatti, la decisione su opposizione sostituisce la prima decisione e diventa, in caso di ricorso, oggetto del litigio (STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022 destinata a pubblicazione, consid. 2, con rinvio alla STF 9C_777/2013 del 13 febbraio 2014, consid. 5.2.1; cfr. anche STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, consid. 3.1 in fine con rinvio alla DTF 142 V 337, consid. 3.2.1. in fine).
2.6. L’insorgente fa valere una violazione del suo diritto di essere sentita poiché non ha potuto esprimersi oralmente innanzi alla Cassa e non ha ottenuto spiegazioni in merito ai calcoli effettuati né dai revisori né dall’amministrazione.
Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Per quanto concerne la richiesta di essere sentita oralmente in sede amministrativa, va evidenziato che con sentenza 9C_657/2009 del 3 maggio 2010 al consid. 9.2 il Tribunale federale ha rammentato che “[…], l'art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AHV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04 , ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che l'assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni, il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito”.
Considerato che neppure la Legge COVID-19 e l’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno conferiscono il diritto alla persona assicurata di essere sentita oralmente, anche in questo caso occorre concludere che non vi è stata una violazione del suo diritto di essere sentita, poiché la ricorrente ha potuto prendere posizione per iscritto, dapprima in sede amministrativa ed in seguito con il ricorso a questo Tribunale.
L’insorgente, che ha potuto visionare presso il TCA l’intera documentazione e prendere nuovamente posizione in merito, ha potuto comprendere i motivi che hanno condotto l’amministrazione a ricalcolare le prestazioni versatele, tant’è che ha nuovamente ribadito le sue ragioni con l’impugnativa al Tribunale ed in seguito con ulteriori osservazioni.
Nelle more processuali questo Tribunale ha inoltre chiesto all’amministrazione di esporre per esteso, per ogni mese, i calcoli esatti delle indennità giornaliere, indicando come è giunta a tali importi, evidenziando tutti gli eventuali arrotondamenti effettuati ed indicando ogni passaggio in maniera chiara e precisa al centesimo (doc. XIII). La risposta dell’8 marzo 2023 è stata trasmessa alla ricorrente che ha potuto nuovamente esprimersi ampiamente ed approfonditamente e far valere tutte le argomentazioni ritenute pertinenti.
L’eventuale violazione del diritto di essere sentita in relazione con il calcolo degli importi chiesti in restituzione è di conseguenza stato sanato in questa sede.
Va infatti rammentato che, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
In concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Il TCA può entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.7. Secondo l’art. 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, abrogata con effetto dal 1° gennaio 2023, ma applicabile al caso di specie (cfr. DTF 148 V 162, consid. 3.2.1. - 3.2.2), le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità, sempreché altre disposizioni della medesima ordinanza non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.
Ai sensi dell’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b; cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324, consid. 3.3).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).
L’amministrazione non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).
In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).
2.8. In concreto, la Cassa, dopo aver accolto le richieste di versamento di indennità giornaliere Corona in favore della società ricorrente per i suoi dipendenti, il socio e gerente __________ e sua moglie __________, ha chiesto la restituzione di parte delle prestazioni versate dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 poiché dalla verifica contabile effettuata da un perito esterno è emerso che non tutte le indennità erano dovute.
L’insorgente censura le decisioni su opposizione della Cassa, ritenute tardive e sostenendo che i calcoli effettuati non sono corretti e contestando sia la procedura di nomina dei periti che la loro imparzialità.
2.9. Va innanzitutto rilevato che la censura dell’insorgente in relazione ad una presunta tardività della Cassa che ci avrebbe impiegato quasi un anno a richiedere la restituzione delle prestazioni, va d’acchito respinta.
Dopo aver ricevuto il rapporto dei revisori indipendenti del 19 agosto 2022 in merito alle prestazioni percepite dalla ricorrente per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 giugno 2021 la Cassa già il 29 settembre 2022 ha emesso le decisioni di restituzione, ossia entro il termine triennale di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021.
2.10. In secondo luogo va rammentato che nel periodo litigioso avevano diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro se, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, la loro attività lucrativa era limitata in modo considerevole, subivano una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 avevano conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10’000 franchi (cfr. art. 2 cpv. 3bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020 nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571).
L’attività lucrativa era ritenuta limitata in modo considerevole se si era registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019 (art. 2 cpv. 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo la modifica del 4 novembre 2020 nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020: RU 2020 4571).
L’art. 2 cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:
" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)
Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.
2.11. In concreto, nella relazione del revisore sulla verifica a campione presso i beneficiari dell’indennità perdita di guadagno Corona datata 19 agosto 2022, figura che in applicazione dell’art. 15 cpv. 4 della Legge COVID-19 la direzione della Cassa ha incaricato la __________di verificare la correttezza e la plausibilità dei valori dichiarati nel formulario di richiesta secondo le condizioni che danno diritto all’indennità perdita di guadagno Corona (IPG Corona; doc. 8). La valutazione è stata effettuata conformemente al “Mandat pour l’exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d’allocations perte de gain Corona” emesso dall’UFAS nel giugno 2021 (doc. 8).
Dopo aver esaminato la documentazione messagli a disposizione, i revisori hanno concluso, affermando:
" (…) Nell’ambito della verifica della perdita di reddito, abbiamo constatato che il beneficiario nelle richieste IPG-Corona da settembre 2020 ad aprile 2021, per l’anno 2019, ha indicato un reddito mensile di CHF 5000 X 13 anziché di CHF 5000 per 12.
Inoltre, durante i mesi da settembre 2020 a giugno 2021 (periodo della nostra verifica) la società ha contabilizzato – a credito del beneficiario su un conto di bilancio (debiti verso dipendenti/prestito verso RI 1)- l’ammontare netto da versare – sulla base di uno stipendio lordo mensile di CHF 5'000 e, nel mese di dicembre, di una quota relativa al consumo proprio.
Le indennità pagate dalla Cassa, sono state versate alla società, e sono state da quest’ultima accreditate nel conto economico sul conto “indennità IPG”.
La differenza tra l’importo lordo del salario conteggiato dalla società e l’IPG-Corona ricevuta, è stata inserita nella tabella allegata – relativa alla perdita di reddito – (parte B) quale “Pagamento salario (lordo) differenziale con IPG-Corona versato fino al momento della nostra verifica”.
Il beneficiario nella sua dichiarazione aveva indicato un salario percepito lordo di 0 (zero) – ne consegue che la Cassa dovrà procedere ad un ricalcolo delle IPG-Corona sulla base degli elementi riscontrati.”
Conclusione
Sulla base della constatazione presentata al paragrafo “Motivazione per una constatazione sfavorevole”, i valori dichiarati nel formulario di richiesta ai sensi del << Mandat pour l’exécution des contrôles par sondage sur place des bénéficiaires d’allocations perte de gain Corona>> emesso dall’UFAS non sono corretti risp. non sono plausibili.” (doc. 8)
2.12. Preliminarmente, per quanto concerne la presunta imparzialità dei revisori, il metodo di nomina degli stessi e il fatto che in passato la __________ sarebbe stata in concorrenza con la ricorrente nell’ambito della procedura di regolarizzazione dei conti che gli italiani detenevano in Svizzera, va rammentato, come emerge dalla STF 8C_260/2018 del 12 giugno 2018, che chi intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità deve presentare senza indugio la relativa domanda, non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, e deve rendere verosimili i fatti su cui fonda l'istanza. La tardività della domanda comporta la decadenza del diritto di prevalersi ulteriormente del motivo di ricusa invocato (DTF 140 I 271 consid. 8.4.3 e rinvii; 138 I 1 consid. 2.2 pag. 4).
È infatti contrario alle regole della buona fede mantenere in riserva la critica per poi sollevarla solo successivamente (per esempio soltanto in sede di ricorso, quando la circostanza era nota), qualora l'esito della procedura sia sfavorevole o l'interessato si renda conto che l'istruzione non segue il corso desiderato (DTF 139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124 seg.; cfr. anche sentenza 8C_709/2017 del 27 aprile 2018 consid. 2.1.2).
In concreto, l’__________, socio e gerente della ricorrente, è stato informato dalla __________ che uno dei collaboratori avrebbe esaminato la documentazione contabile della società per verificare le richieste delle IPG Corona (cfr. plico doc. A5).
Ciò è avvenuto prima dell’incontro del 7 luglio 2022.
È tuttavia solo in sede di ricorso, ossia dopo aver ricevuto le decisioni sfavorevoli, che la società ricorrente ha contestato l’imparzialità dei revisori.
Manifestamente la censura si rivela di conseguenza tardiva.
Quanto alla mancanza di firma fisica sulla relazione dei revisori, di cui al doc. 8, va qui rilevato che essa è stata firmata elettronicamente (cfr. pag. 4 “qualified Signature”; sul tema cfr. anche STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023, consid. 3.1 e seguenti).
La Cassa ha pertanto ossequiato l’art. 15 cpv. 4 della Legge COVID 19, in vigore sino al 31 dicembre 2022 ed applicabile in concreto (cfr. DTF 148 V 162, consid. 3.2.1. - 3.2.2) per il quale il Consiglio federale si assicura che le indennità siano versate in funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli interessati. La correttezza delle indicazioni fornite è verificata in particolare mediante controlli a campione.
Non vi è peraltro alcun motivo per ritenere che la Cassa avrebbe agito in maniera discriminatoria, avviando le procedure di controllo solo in relazione con società e/o persone straniere e segnatamente di origine italiana.
Del resto l’insorgente non apporta elementi in relazione all’asserita discriminazione.
2.13. Per quanto concerne il merito della richiesta di restituzione, alla luce della documentazione agli atti, le conclusioni dei revisori vanno confermate.
Emerge infatti che la società ricorrente, malgrado nella richiesta di prestazioni avesse indicato, in favore dei suoi dipendenti, __________ e sua moglie __________, un salario mensile pari a fr. 0 (plico doc. 10), nei mesi da settembre 2020 a giugno 2021 ha versato parte dello stipendio.
I revisori hanno rilevato che la società ha contabilizzato – a credito dell’__________ su un conto di bilancio “debiti verso dipendenti” - l’ammontare netto da versare – sulla base di uno stipendio lordo mensile di fr. 5'000 e, nel mese di dicembre, di una quota relativa al consumo proprio dell’utilizzo del veicolo aziendale pari a fr. 7'955.55 IVA inclusa (fr. 576 per i mesi da settembre a dicembre 2020, nonché fr. 453 per i mesi da gennaio a giugno 2021; cfr. doc. 8, cfr. pag. 3 e pag. 8 della relazione del revisore indipendente). Le indennità pagate dalla Cassa, sono state versate alla società, e sono state da quest’ultima accreditate nel conto economico sul conto “indennità IPG”.
I revisori hanno inserito la differenza tra l’importo lordo del salario conteggiato dalla società e l’IPG Corona ricevuta nella tabella relativa alla perdita di reddito (parte B) quale “Pagamento salario (lordo) differenziale con IPG-Corona versato fino al momento della nostra verifica” (cfr. doc. 8).
La società ha versato complessivamente al proprio dipendente, fr. 1’232 nel mese di settembre 2020, fr. 1'087 nel mese di ottobre 2020, fr. 1'232 nel mese di novembre 2020, fr. 1'087 nel mese di dicembre 2020, fr. 964 nel mese di gennaio 2021, fr. 1'399 nel mese di febbraio 2021, fr. 964 nel mese di marzo 2021, fr. 1'109 nel mese di aprile 2021, fr. 1'312 nel mese di maggio 2021 e fr. 1'445 nel mese di giugno 2021 (cfr. doc. 8, cfr. pag. 8 della relazione del revisore indipendente).
I predetti importi derivanti dalla differenza tra lo stipendio lordo contabilizzato di fr. 5'000 di dodici mensilità in luogo delle 13 dichiarate nei moduli di domanda delle prestazioni e le IPG Corona percepite a parziale pagamento dello stipendio devono essere computati per stabilire l’effettiva perdita di salario. Quanto ricevuto in troppo deve poi essere restituito.
In altre parole il salario ottenuto nel periodo di riferimento, che contrariamente a quanto dichiarato nei formulari di richiesta delle prestazioni non era pari a fr. 0, non va aggiunto ma dedotto dalle indennità Corona effettivamente percepite e corrispondenti a quelle maturate in caso di stipendio nullo.
Le affermazioni della ricorrente secondo cui gli importi versati corrispondono a parte delle indennità giornaliere percepite e non a compensi, non trovano conferma nella documentazione contabile agli atti. I revisori hanno infatti tenuto conto delle IPG versate (cfr. doc. 8, pag. 3 e pag. 8 e conto economico “Indennità IPG”).
Per quanto concerne l’automobile, i periti hanno preso, correttamente, in considerazione, quali compensi in natura (cfr. doc. 8, pag. 3 e pag. 8) le quote del consumo proprio (doc. 8, pag. 3 e pag. 8; sul tema cfr. art. 13 OAVS e STF 9C_8/2016 del 1° settembre 2016). Infatti, come indicato nelle osservazioni del 20 febbraio 2023 (doc. IX), dalla distinta salari del 2020 emerge, oltre ad un salario annuo di fr. 60'000, anche una quota di consumo proprio relativo al veicolo aziendale pari a fr. 6'906.30 e nel conto “__________ salari” vi è uno stipendio di fr. 66'906.30 pari a fr. 5'575.52 al mese, di cui fr. 5’000 quale salario e fr. 575.52 quale consumo proprio del veicolo aziendale.
Nel 2021, sempre nel conto “__________ salari” figura uno stipendio di fr. 65'437.33 corrispondente a fr. 5'000 al mese di salario cui si aggiungono fr. 453 relativi all’utilizzo privato del veicolo aziendale. L’utilizzo del veicolo aziendale per scopi privati è di conseguenza comprovata.
Anche per quanto concerne __________, nei conti di bilancio “debiti verso dipendenti” figura una contabilizzazione in favore dell’interessata dell’ammontare netto da versare sulla base dello stipendio lordo mensile di fr. 5'000. Le indennità pagate dalla Cassa e versate alla società sono state in seguito accreditate nel conto economico su conto “Indennità IPG”. La differenza tra l’importo lordo del salario conteggiato dalla società e l’IPG Corona è stata versata all’assicurata. Inoltre, è emerso che la dipendente aveva conseguito nel 2019 un salario di fr. 38'910 e non di fr. 5000 x 12 come indicato nei formulari di richiesta.
Nel citato bilancio la società ha conteggiato l’ammontare netto da versare sulla base dello stipendio lordo mensile di fr. 5'000 in luogo che sul reddito di fr. 3'242 (conseguito nel 2019). L’insorgente ha versato quale salario fr. 656 nel mese di settembre 2020, fr. 511 nel mese di ottobre 2020, fr. 656 nel mese di novembre 2020, fr. 511 nel mese di dicembre 2020 e gennaio 2021, fr. 946 nel mese di febbraio 2021, fr. 511 nel mese di marzo 2021, fr. 656 nel mese di aprile 2021, fr. 2'297 nel mese di maggio 2021 e fr. 2'384 nel mese di maggio 2021 (cfr. cfr. doc. 8 allegati al rapporto di verifica dei revisori, pag. 15).
I predetti importi, derivanti dalla differenza tra lo stipendio e le IPG Corona percepite a parziale pagamento dello stipendio, devono essere computati per stabilire l’effettiva perdita di guadagno. Quanto percepito in troppo va restituito.
Resta da esaminare l’ammontare da restituire.
2.14. Per quanto concerne __________, l’amministrazione ha complessivamente pagato fr. 2’156.45 nel mese di settembre 2020, fr. 4'774.95 nei mesi di ottobre 2020 e dicembre 2020, fr. 4’776.10 nei mesi di gennaio 2021 e marzo 2021, fr. 4'620.95 nel mese di novembre 2020, fr. 4'313.90 nel mese di febbraio 2021, fr. 4'622 nel mese di aprile 2021, fr. 2'876.20 nel mese di maggio 2021 e fr. 2'783.40 nel mese di giugno 2021.
Accertato che a __________, come emerso dal citato controllo contabile, è stato versato un importo di fr. 656 nei mesi di settembre 2020, novembre 2020 ed aprile 2021, di fr. 511 nei mesi di ottobre 2020, dicembre 2020, gennaio 2021 e marzo 2021, di fr. 946 nel mese di febbraio 2021, di fr. 2'297 nel mese di maggio 2021 e di fr. 2'384 nel mese di giugno 2021 (cfr. doc. 8, pag. 15: compensi secondo documenti contabili […]”), l’amministrazione ha ricalcolato le prestazioni come segue:
- settembre 2020, novembre 2020 ed aprile 2021: [38'910 {ossia 3'242.50 x 12} – (656 X 12)] : 360 = 86.216 che arrotondato al franco superiore ammonta a fr. 87. L’80% di fr. 87 dà un‘indennità di fr. 69.60 al giorno;
- ottobre 2020, dicembre 2020, gennaio 2021 e marzo 2021: [38’910 – (511 X 12)] : 360 = 91.05 che arrotondato al franco superiore ammonta a fr. 92. L’80% di fr. 92 dà un‘indennità di fr. 73.60 al giorno;
- febbraio 2021: [38’910 – (946 X 12)] : 360 = 76.55 che arrotondato al franco superiore ammonta a fr. 77. L’80% di fr. 77 dà un‘indennità di fr. 61.60 al giorno;
- maggio 2021: [38’910 – (2’297 X 12)] : 360 = 31.516 che arrotondato al franco superiore ammonta a fr. 32. L’80% di fr. 32 dà un‘indennità di fr. 25.60 al giorno;
- giugno 2021: [38’910 – (2’384 X 12)] : 360 = 28.616 che arrotondato al franco superiore ammonta a fr. 29. L’80% di fr. 29 dà un‘indennità di fr. 23.20 al giorno.
Infatti, poiché scopo delle indennità giornaliere Corona è di compensare la perdita salariale in seguito alle misure adottate dalle autorità federali e cantonali per combattere la pandemia, le prestazioni devono essere calcolate in base alla concreta perdita salariale. Di conseguenza se la ricorrente ha versato una parte del salario a __________, questa va computata nella determinazione dell’indennità dovuta.
Ne segue che nel mese di settembre 2020 l’importo dovuto è di fr. 1'036.50 (69.60 X 14 giorni = 974.40 + contributi sociali), nei mesi di ottobre e dicembre 2020 di fr. 2'427.05 mensile (73.60 X 31 giorni = 2'281.60 + contributi sociali), nel mese di novembre 2020 di fr. 2'221.10 (69.60 X 30 giorni = 2'088.00 + contributi sociali), nei mesi di gennaio e marzo 2021 di fr. 2'427.60 (73.60 X 31 giorni = 2'281.60 + contributi sociali), nel mese di febbraio 2021 di fr. 1'835.20 (61.60 X 28 giorni = 1724.80 + contributi sociali), nel mese di aprile 2021 di fr. 2'221.65 (69.60 X 30 giorni = 2'088.00 + contributi sociali), nel mese di maggio 2021 di fr. 844.40 (25.60 X 31 giorni = 793.60 + contributi sociali), mentre nel mese di giugno 2021 di fr. 740.55 (23.20 X 30 giorni = 696.00 + contributi sociali).
In queste condizioni, l’insorgente deve versare alla Cassa la differenza tra quanto percepito in troppo nei mesi litigiosi e quanto di diritto, ossia:
- settembre 2020: fr. 1'119.95 (2’156.45 -1'036.50);
- ottobre 2020: fr. 2'347.90 (4’774.95 - 2'427.05);
- novembre 2020: fr. 2'399.85 (4’620.95 - 2'221.10);
- dicembre 2020: fr. 2'347.90 (4774.95 - 2'427.05):
- gennaio 2021: fr. 2'348.50 (4776.10 - 2'427.60);
- febbraio 2021: fr. 2'478.70 (4'313.90 - 1'835.20);
- marzo 2021: fr. 2'348.50 (4776.10 - 2'427.60);
- aprile 2021: fr. 2'400.35 (4'622.00 - 2'221.65);
- maggio 2021: fr. 2'031.80 (2'876.20 - 844.40);
- giugno 2021: fr. 2'042.85 (2783.40 - 740.55);
per un importo complessivo di fr. 21'866.30 come calcolato dalla Cassa.
2.15. Per quanto concerne l’__________, risulta che nel 2019 ha percepito uno stipendio mensile di fr. 5'000, pari a fr. 60'000 all’anno.
La Cassa, sulla base del citato salario, aveva pagato indennità pari a fr. 2’156.45 nel mese di settembre 2020, fr. 4'774.95 nei mesi di ottobre 2020 e dicembre 2020, fr. 4’776.10 nei mesi di gennaio 2021 e marzo 2021, fr. 4'620.95 nel mese di novembre 2020, fr. 4'313.90 nel mese di febbraio 2021, fr. 4'622 nel mese di aprile 2021, fr. 4'406.65 nel mese di maggio 2021 e fr. 4'264.50 nel mese di giugno 2021.
Accertato che all’__________, come emerso dal citato controllo contabile, è stato versato un importo di fr. 1’232 nei mesi di settembre 2020 e novembre 2020, di fr. 1’087 nei mesi di ottobre 2020 e dicembre 2020, di fr. 964 nei mesi di gennaio 2021 e marzo 2021, di fr. 1'399 nel mese di febbraio 2021, di fr. 1'109 nel mese di aprile 2021, di fr. 1'312 nel mese di maggio 2021 e di fr. 1'445 nel mese di giugno 2021 (cfr. doc. 8: compensi secondo documenti contabili […]”), che comprendono, oltre alla differenza tra l’importo lordo del salario (fr. 5'000 al mese) conteggiato dalla società e l’IPG Corona, la quota relativa al consumo proprio relativo all’utilizzo del veicolo aziendale per un importo di fr. 7'955.55 IVA inclusa (fr. 576 da settembre a dicembre 2020 e fr. 453 da gennaio 2021 a giugno 2021), l’amministrazione ha ricalcolato le prestazioni come segue:
- settembre 2020 e novembre 2020: [60’000 – (1’232 X 12)] : 360 = 125.60 che arrotondato al franco superiore ammonta a fr. 126. L’80% di fr. 126 dà un‘indennità di fr. 100.80 al giorno;
- ottobre 2020 e dicembre 2020: [60’000 – (1’097 X 12)] : 360 = 130.433 che arrotondato al franco superiore ammonta a fr. 131. L’80% di fr. 131 dà un‘indennità di fr. 104.80 al giorno;
- gennaio 2021 e marzo 2021: [60’000 – (1’399 X 12)] : 360 = 134.533 che arrotondato al franco superiore ammonta a fr. 135. L’80% di fr. 135 dà un‘indennità di fr. 108 al giorno;
- febbraio 2021: [60’000 – (1’097 X 12)] : 360 = 120.03 che arrotondato al franco superiore ammonta a fr. 121. L’80% di fr. 121 dà un‘indennità di fr. 96.80 al giorno;
- aprile 2021: [60’000 – (1’109 X 12)] : 360 = 129.70 che arrotondato al franco superiore ammonta a fr. 130. L’80% di fr. 130 dà un‘indennità di fr. 104 al giorno;
- maggio 2021: [60’000 – (1’312 X 12)] : 360 = 122.93 che arrotondato al franco superiore ammonta a fr. 123. L’80% di fr. 123 dà un‘indennità di fr. 98.40 al giorno;
- giugno 2021: [60’000 – (1’445 X 12)] : 360 = 118.50 che arrotondato al franco superiore ammonta a fr. 119. L’80% di fr. 119 dà un‘indennità di fr. 95.20 al giorno.
Infatti, poiché scopo delle indennità giornaliere Corona è di compensare la perdita salariale in seguito alle misure adottate dalle autorità federali e cantonali per combattere la pandemia, le prestazioni devono essere calcolate in base alla concreta perdita salariale. Di conseguenza se la ricorrente ha versato una parte del salario all’__________, questa va computata nella determinazione dell’indennità dovuta.
Ne segue che nel mese di settembre 2020 l’importo dovuto è di fr. 1'501.15 (100.80 X 14 giorni = 1 '411.20 + contributi sociali), per ottobre e dicembre 2020 di fr. 3'455.90 mensile (104.80 X 31 giorni = 3'248.80 + contributi sociali), per novembre 2020 di fr. 3'216.75 (100.80 X 30 giorni = 3'024.00 + contributi sociali), per gennaio e marzo 2021 di fr. 3'562.25 mensile (108.00 X 31 giorni = 3'348.00 + contributi sociali), per febbraio 2021 di fr. 2'883.90 (96.80 X 28 giorni = 2’710.40 + contributi sociali), per aprile 2021 di fr. 3'319.70 (104.00 X 30 giorni = 3'120 + contributi sociali), per maggio 2021 di fr. 3'245.60 (98.40 X 31 giorni = 3'050.40 + contributi sociali), mentre per giugno 2021 di fr. 3'038.80 (95.20 X 30 giorni = 2'856.00 + contributi sociali).
In queste condizioni, l’insorgente deve versare alla Cassa la differenza tra quanto percepito in troppo nei mesi litigiosi e quanto di diritto, ossia:
- settembre 2020: fr. 655.30 (2'156.45 - 1'501.15);
- ottobre 2020: fr. 1'319.05 (4’774.95 - 3'455.90);
- novembre 2020: fr. 1'404.20 (4'620.95 - 3'216.75);
- dicembre 2020: fr. 1'319.05 (4’774.95 - 3'455.90);
- gennaio 2021: fr. 1'213.85 (4’776.10 - 3'562.25);
- febbraio 2021: fr. 1'430.00 (4'313.90 - 2'883.90);
- marzo 2021: fr. 1'213.85 (4’776.10 - 3'562.25);
- aprile 2021: fr. 1'302.30 (4'622.00 - 3'319.70);
- maggio 2021: fr. 1'161.05 (4’406.65 - 3'245.60);
- giugno 2021: fr. 1'225.70 (4'264.50 - 3'038.80);
per un importo complessivo di fr. 12'244.35 come calcolato dalla Cassa.
2.16. La ricorrente sostiene di essere stata in buona fede.
La questione della buona fede è di principio oggetto di esame nell'ambito dell’eventuale procedura di condono (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e).
In ogni caso, relativamente alla buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed, va rammentato che secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).
Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
Nel caso di specie dalle tavole processuali non emergono informazioni errate fornite dalla Cassa, né è dato sapere quali disposizioni irreversibili senza pregiudizio avrebbe preso la ricorrente in seguito alle eventuali asserite informazioni errate, non costituendo l’utilizzo della prestazione ricevuta un comportamento pregiudizievole di cui può prevalersi un assicurato invocando il diritto costituzionale alla protezione della buona fede (STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 5.3).
Non vi è pertanto spazio per riconoscere la buona fede della ricorrente.
2.17. Alla luce di quanto sopra esposto, è a giusta ragione che l’amministrazione, in presenza di un fatto nuovo non conosciuto in precedenza (versamento di parte del salario, rispettivamente di compensi in natura) ha proceduto alla revisione delle precedenti decisioni di attribuzione delle indennità per i periodi litigiosi ed ha richiesto la restituzione degli importi versati indebitamente all’assicurata.
Deve infatti essere restituita la prestazione che viene erogata in contrasto con la legge poiché occorre ristabilire l’ordine legale (cfr. sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134; cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.2.2.).
Non occorre pertanto dar seguito alla richiesta della ricorrente di segnalare la fattispecie all’UFAS, rispettivamente al Controllo federale delle finanze in applicazione dell’art. 10a Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.
2.18. In queste condizioni la decisione su opposizione del 16 novembre 2022 concernente __________ e la decisione su opposizione del 20 gennaio 2023 che concerne l’avv. __________, emessa in sostituzione della decisione su opposizione del 16 novembre 2022, vanno confermate.
2.19. La ricorrente chiede di essere sentita “personalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera”, domanda di sentire quali testi __________ e __________, dipendente della __________, fiduciaria della ricorrente e chiede l’allestimento di una perizia contabile “al fine di accertare il dare e l’avere tra le parti in causa”.
Questo Tribunale rinuncia all’assunzione delle prove richieste poiché non potrebbero sovvertire l’esito della vertenza.
La relazione del revisore indipendente del 19 agosto 2022 (doc. 8), redatta secondo il “mandat pour l’exécution de contròles par sondage sur place des bénéficiaires d’allocations perte de gain Corona” emesso dall’UFAS nel corso del mese di giugno 2021 ed attentamente esaminata da questo Tribunale, è stata allestita conformemente ai parametri imposti dall’Ufficio di vigilanza e, in quanto completa e motivata, non necessita di alcuna complemento. La perizia contabile non è necessaria.
Quanto alla richiesta di ascoltare __________ e __________, che dovrebbero essere sentiti quali testimoni “sulle circostanze tutte esposte in narrativa” essi non potrebbero che ribadire quanto già sostenuto dalla ricorrente e preso in considerazione da questo Tribunale. Una loro testimonianza si rivela pertanto inutile.
Per quanto concerne la richiesta di essere sentita, va qui rammentato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella presente evenienza l’insorgente ha chiesto di essere ascoltata.
Ora, come visto in precedenza, la documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento.
Del resto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost., la ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio (valutazione anticipata delle prove; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.2; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).
L’audizione della ricorrente si rivela, pertanto, superflua.
2.20. In concreto, se la Cassa non avesse modificato la propria decisione su opposizione contestualmente con l'invio della risposta di causa, l'assicurata avrebbe parzialmente vinto il ricorso (sul tema cfr. Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG, 4a edizione, 2020, n. 224 ad art. 61, pag. 1133).
Tuttavia il diritto a ripetibili non è dato.
Ricorrente è la RI 1, e l’__________ ha agito nella sua qualità di socio e gerente con diritto di firma individuale ed ha il potere di rappresentare la società (art. 814 CO).
Inoltre, in DTF 110 V 132 l’Alta Corte ha elencato i presupposti che deve adempiere un avvocato che agisce in causa propria affinché possa eccezionalmente pretendere un’indennità per la sua attività personale nonché per ulteriori spese o danni, e meglio se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 129 II 297 consid. 5; DTF 119 Ib 412; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; “[…] - dass die Interessenwahrung einen hohen Arbeitsaufwand notwendig macht, der den Rahmen dessen überschreitet, was der einzelne üblicher- und zumutbarerweise nebenbei zur Besorgung der persönlichen Angelegenheiten auf sich zu nehmen hat; erforderlich ist somit ein Arbeitsaufwand, welcher die normale (z.B. erwerbliche) Betätigung während einiger Zeit erheblich beeinträchtigt; - dass zwischen dem betriebenen Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein vernünftiges Verhältnis besteht. […]”).
In concreto l’__________, socio e gerente della società, ha un interesse personale all’esito del procedimento. Dagli atti non emerge che il lavoro svolto gli ha impedito notevolmente la sua attività professionale o gli ha comportato una perdita di guadagno.
Non sono pertanto adempiute le condizioni per poter eccezionalmente riconoscere le ripetibili.
2.21. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti