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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 28 giugno 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 25 maggio 2023 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1976 e cittadino svizzero, nel periodo dal mese di agosto 2018 al mese di maggio 2021 ha percepito delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. 211-216).
1.2. Con sentenza 42.2022.7 del 23 maggio 2022 questa Corte ha confermato nei confronti di RI 1 il diniego del rinnovo delle prestazioni assistenziali per l’arco di tempo giugno - dicembre 2021, in quanto secondo il criterio della probabilità preponderante il medesimo, a prescindere dall’esistenza o meno di una convivenza stabile con __________ a __________, non aveva la sua residenza effettiva, e quindi il domicilio assistenziale, a __________, Comune presso il quale si era annunciato.
Il TCA, al riguardo ha evidenziato, da un lato, che in occasione dei controlli di maggio, giugno, luglio 2020 e febbraio 2021 in differenti orari della giornata da parte della Polizia il ricorrente non è mai stato trovato presso la sua abitazione a __________, la buca delle lettere veniva raramente svuotata e i vicini non lo vedevano mai.
Dall’altro, che l’insorgente stesso, ancora nell’agosto 2021, aveva affermato che con l’inizio del 2021 continuava ad avere problemi di panico/paura, per cui si era sì impegnato a cercare di stare il più possibile a __________, ma tornava quasi sempre a dormire a __________ a causa della sua situazione personale (cfr. doc. AA inc. 42.2021.71; consid. 2.6.).
Ritenuto, tuttavia, che il ricorrente, il 21 gennaio 2022, si è trasferito presso __________ (nel mese di gennaio 2022 è stato eseguito l’ordine di sfratto dall’appartamento di __________ decretato dalla Pretura di __________ il 13 dicembre 2021), centro di prima accoglienza segnatamente per chi vive in grande precarietà e in situazioni a rischio, gli atti sono stati trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), per verificare, per il lasso di tempo successivo al mese di dicembre 2021 il diritto dell’insorgente a prestazioni assistenziali, rispettivamente a un aiuto d’emergenza ai sensi dell’art. 12 Cost. (cfr. doc. A6).
Il giudizio 42.2022.7 del 23 maggio 2022 è cresciuto incontestato in giudicato.
1.3. Il 6 settembre 2022 l’USSI ha chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 46'943.60 a titolo di prestazioni assistenziali percepite indebitamente nel periodo dal mese di luglio 2019 al mese di maggio 2021, considerato che “- a tutt’oggi non abbiamo ricevuto nessun documento della signora __________ per ricalcolare il diritto alle prestazioni di sostegno sociale con l’unità di riferimento (UR) di due persone; - la Sentenza del TCA del 23 maggio” (cfr. doc. A7).
1.4. Il 16 settembre 2022 l’Autorità regionale di protezione __________ ha istituito a favore di RI 1 una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni con limitazione dell’esercizio dei diritti civili ai sensi degli art. 394 e 395 CC. Quale curatore è stato nominato l’avv. RA 1.
A seguito del trasferimento di RI 1 da __________ a __________o la curatela è stata assunta dall’Autorità regionale di protezione __________ con validità fino al 31 dicembre 2023 (cfr. doc. A2).
1.5. Contro il provvedimento del 6 settembre 2022 RI 1, rappresentato dal curatore, avv. RA 1, l’11 ottobre 2022, ha interposto un reclamo del seguente tenore:
" (…) Preliminarmente, mi permetto di evidenziare che, in applicazione dell'art. 43 LPGA (cfr. art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las), I’USSl deve intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. Poiché, come comunicato in data 29.8.2022, il Signor RI 1 non ha più alcun contatto con la Signora __________, egli non era in grado di fornire la documentazione richiesta, la quale riguardava esclusivamente la Signora __________, Vi chiedo quindi cortesemente di voler raccogliere d'ufficio la documentazione necessaria ricalcolare il diritto alle prestazioni assistenziali con l'unità di riferimento di due persone:
- notifiche di tassazione presso l'ufficio di tassazione;
- certificati di salario presso l'IAS;
- l'ulteriore documentazione: richiesta di edizione all'attenzione della Signora __________.
Infatti, a mente dello scrivente, semplicemente interpretare a sfavore del Signor RI 1 l'impossibilità di poter ricalcolare il diritto alle prestazioni assistenziali con l'unità di riferimento di due persone, costituisce una violazione del principio di accertamento d'ufficio dei fatti rilevanti.
ln riferimento ai fatti in oggetto, dagli atti emerge che i primi controlli di presenza, eseguiti dalla Polizia __________, sono avvenuti dall'8 al 12.5.2020. Nel corso dei controlli eseguiti in tali date, non è stato possibile trovare il Signor RI 1 nella propria abitazione di __________. ln seguito, sono stati effettuati altri tentativi presso l'abitazione del Signor RI 1 a __________.
Agli atti manca quindi un qualsiasi documento attestante che il Signor RI 1, in relazione al periodo da luglio 2019 ad aprile 2020, non avesse il suo domicilio effettivo a __________. Per questo motivo, in nome e per conto del Signor RI 1, chiedo cortesemente che l'ordine di restituzione sia limitato al periodo da maggio 2020 a maggio 2021.” (Doc. A8)
1.6. Con decisione su reclamo del 25 maggio 2023 l’USSI ha confermato l’ordine di restituzione del 6 settembre 2022, rilevando:
" (…)
P.
Nel caso di specie, sulla base degli accertamenti svolti dall'ispettorato sociale e dall'USSl, si ritiene che tra il signor RI 1 e la signora __________ vi sia stata una convivenza stabile ai sensi della Laps.
Contrariamente a quanto
sostenuto dal reclamante, in sede di colloquio presso I'Ispettorato sociale,
tenutosi il 12 agosto 2021, il signor RI 1 ha dichiarato che "(...)
Premetto che le giornate dove sto bene sono riconducibili alla compagnia della
signora __________. Quando sto con lei mi sento meglio e mi aiuta ad
"attivarmi" così sarebbe con un posto di lavoro. (...)” e ancora
che "Dal 2013 è stato un crescendo quindi da buoni amici inizialmente
ci frequentavamo solo i week-end poi con le mie difficoltà personali avute con
lo sfratto dall'appartamento di __________ la mia compagna si è offerta di
ospitarmi momentaneamente (era chiaro dall'inizio che era solo una fase
temporanea) visto che lei è in fase di divorzio "litigioso". Non
trovando l'appartamento così mi sono rivolto all'USSl e provvisoriamente sono
stato collocato in una camera d'albergo a __________ in quel periodo è iniziata
la mia fase depressiva. Successivamente ho trovato l'appartamento a __________
e mi sono trasferito li. La relazione con la mia compagna si è mantenuta
durante questo periodo (tra l'appartamento e il trasloco a __________). Visti i
problemi occorsi anche con l'USSI ho deciso definitivamente di trasferirmi da
solo a __________ e di vedere la mia compagna solo i week-end come già esplicitato
in un mio scritto che vi ho inviato. (...)", ma ha poi in seguito
indicato che "Quando sono entrato nell'appartamento di __________
(01.07.2019) (...) l'appartamento non era consono per ospitare un inquilino:
per queste ragioni viaggiavo frequentemente tra __________ (abitazione della
compagna) e __________ dove avevo lasciato tutti i miei effetti personali
(cambio vestiti - cambio stagione). ln definitiva soggiornavo/dormivo dalla
signora __________ e facevo avanti e indietro per prendere i miei effetti
personali. Circa dal mese di marzo 2020, inizio pandemia, la mia compagna ha
avuto un periodo di paura della pandemia e dei contagi a fronte di questa
situazione mi ha chiesto di starle vicino anche se io continuavo a lavorare al __________
(AUP); pertanto risiedevo quasi esclusivamente dalla mia compagna. Oltre a ciò
preciso che al tavolino magico avevo turni di lavoro molto
stressanti/impegnativi pertanto mi tornava utile soggiornare nei pressi del
posto di lavoro. Lì sono rimasto stabilmente, nel senso che soggiornavo più
spesso da lei che nell'appartamento di __________, fino all'estate del 2020 poi
ho ricominciato a fare spesso avanti e indietro, più volte alla settimana, ma
confesso che non sempre ritiravo la posta. Da settembre 2020 mi sono accorto
che l'USSI ha iniziato ad interessarsi alla mia situazione anomala inerente la
residenza di __________.
Da parte mia ho cercato di stare più spesso a __________ soprattutto durante le ore diurne ed è anche per questo che non consumavo molta energia elettrica e praticamente sempre tornavo a dormire a __________ dalla mia compagna.
Verso la fine dell'anno 2020 ho avuto un'altra crisi depressiva, non mi recavo dai miei medici, e vista la situazione che ho passato non ricordo esattamente dove risiedevo.
Con l'inizio dell'anno 2021 la situazione non è migliorata io continuavo ad avere dei problemi di panico/paura e malgrado ciò mi sono impegnato a cercare di stare il più possibile a __________ anche se tornavo quasi sempre a dormire a __________.”.
In base agli atti e alle circostanze del caso concreto, si deve ritenere che la loro convivenza debba essere definita stabile ai sensi della Laps a far tempo almeno dal mese di luglio 2019.
L'USSI ha pertanto concluso che le prestazioni assistenziali versate al reclamante a far tempo dal mese di luglio 2019 erano state calcolate, nelle relative decisioni, non tenendo in considerazione la convivenza con la signora __________.
Ne consegue che il reclamante non aveva diritto all'ammontare delle prestazioni erogate dall'USSl dal mese di luglio 2019.
L'USSI ha più volte chiesto agli interessati di trasmettere la documentazione necessaria per ricalcolare il diritto alle prestazioni assistenziali e contrariamente a quanto fatto valere in sede di reclamo, si ricorda al reclamante che l'art. 67 Las, relativo all'obbligo di informazione in generale, prevede che: "Il richiedente, rispettivamente l'assistito, è tenuto a dare agli organi dell'assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell'assistenza l'accesso alla sua abitazione, (cpv. 1 ) A richiesta, l'interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale, (cpv. 2)" e giusta l'art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare: "L'assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell'assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali (cpv. 1) L'assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell'assistenza sociale l'eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l'eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio, (cpv. 2).”
Nel caso concreto, non solo il reclamante non ha annunciato a suo tempo la convivenza instaurata con la signora __________, ma nemmeno ha in seguito trasmesso la documentazione necessaria per un ricalcolo delle prestazioni assistenziali. Non avendo ricevuto alcun riscontro a tali richieste, I'USSI, non avendo le informazioni necessarie, ha rivisto quanto stabilito in precedenza ed ha emesso la decisione del 6 settembre 2022, ripristinando da un punto di vista oggettivo il giusto diritto all'assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso.
L'ordine di restituzione stabilisce unicamente che il reclamante ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e che, di conseguenza, le prestazioni indebitamente ricevute vanno restituite. (…)” (Doc. A4 pag. 21-22)
1.7. Contro la decisione su reclamo del 25 maggio 2023 RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto di limitare l’ordine di restituzione al periodo da aprile 2020 a maggio 2021, come pure di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 1).
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha segnatamente addotto:
" (…)
13. Determinante è dove il Ricorrente, nel periodo determinante (luglio 2019 - giugno 2021) avesse la sua residenza effettiva e quindi il domicilio assistenziale.
14. Codesto Tribunale, con decisione del 23.5.2022, ha già constatato che, per quanto riguarda il periodo da giugno a dicembre 2021, il Ricorrente non fosse domiciliato a __________ e ciò, a prescindere dall'esistenza o meno di una convivenza stabile con __________ a __________.
15. L'ordine di restituzione dell'USSl estende tale periodo a far data dal luglio 2019, ovvero da quando il Ricorrente si era trasferito a __________.
16. Il Ricorrente stesso ha ammesso, in sede di interrogatorio del 12.8.2021, in maniera del tutto trasparente che, a partire dal mese di marzo 2020, in seguito al diffondersi della pandemia legata al Covid-19, egli si era trasferito dalla compagna a __________.
17. Tuttavia, a mente dell'USSl, il Ricorrente non avrebbe avuto il suo domicilio a __________, nemmeno durante il periodo da luglio 2019 a marzo 2020.
18. Il Ricorrente era regolarmente annunciato a __________. Inoltre, egli ha evidenziato che, "Visti i problemi occorsi anche con I'USSI ho deciso definitivamente di trasferirmi da solo a __________ e di vedere la mia compagna solo i week-end come già esplicitato in un mio scritto che vi ho inviato.”
19 Il Ricorrente ha inoltre dichiarato che "viaggiavo frequentemente tra __________ (abitazione della compagna) e __________ dove avevo lasciato tutti i miei effetti personali (cambio vestiti - cambio stagione). ln definitiva soggiornavo/dormivo dalla signora __________ e facevo avanti e indietro per prendere i miei effetti personali".
20. ln applicazione all'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali, dagli atti non emerge in alcun modo che, fino al periodo di inizio pandemia nel marzo 2020, il Ricorrente non avesse il suo effettivo domicilio e centro di vita e interessi a __________.
21. Per questo motivo, l'ordine di restituzione deve essere limitato per il periodo da aprile 2020 a maggio 2021. (…)” (Doc. I)
Il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di __________ e la relativa documentazione sono stati prodotti il 20 luglio 2023 (cfr. doc. IV+bis).
1.8. Nella sua risposta del 24 luglio 2023 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.9. Il 25 luglio 2023 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Esse sono rimaste silenti.
1.10. L’USSI, il 15 settembre 2023, ha trasmesso alcuni documenti (scambio di messaggi di posta elettronica intercorsi tra RI 1 e l’USSI il 3 giugno 2020; scritto del 20 maggio 2020 dell’USSI al ricorrente; rapporto di esecuzione del 13 maggio 2020 della Polizia __________; verbali del 22 luglio 2020 e del 12 agosto 2021 concernenti le audizioni dell’insorgente davanti all’Ispettorato sociale) richiestigli da questo Tribunale (cfr. doc. VII +VII1-VII5).
1.11. I doc. VII +VII1-VII5 sono stati inviati per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”
Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”
2.2. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Giova ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
2.3. Ai sensi dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:
" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.
La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.”
L’art. 5 Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:
" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.
2Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.
3Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”
Secondo l’art. 6 Las, relativo alle eccezioni:
" 1Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a) richiedenti l’asilo e
b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.
3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.”
Giusta l’art. 10 Las, poi:
" Il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977."
L’art. 4 Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull’assistenza, LAS), relativo al domicilio assistenziale, sancisce che:
" 1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.
2 L’annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”
Ex art. 9 LAS:
" 1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.
2 In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.
3 L’entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un’autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.
L’art. 11 LAS definisce la dimora, e meglio:
" 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.
2 Se una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora.”
La LAS distingue tra l’assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri (art. 20-23).
Relativamente, in particolare, all’assistenza di cittadini svizzeri l’art. 12 LAS prevede:
" 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.
2 Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.
3 Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.”
Giusta l’art. 13 cpv. 1 LAS riguardante i casi d’urgenza:
" Se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.”
2.4. L’art. 23 CC enuncia che:
" Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)
Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)
Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari. (cpv. 3)”
La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
In proposito al cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:
" Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. (cpv. 1)
Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”
In una sentenza 9C_293/2013 del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:
" (…)
2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).“
2.5. Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197 segg. emerge segnatamente che:
" (…) Questo capitolo del disegno di legge determina dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio assistenziale. (…) La nozione di domicilio accolta nel disegno concorda ampiamente con quella concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di norma a quella del Codice civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2 del disegno, “l’annuncio alla polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la legge deve parimenti applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di presenza, fonda la presunzione che il titolare dell’autorizzazione ha costruito un domicilio assistenziale. La presunzione può essere infirmata non solo con la prova che la dimora è cominciata già prima o successivamente, ma anche che la dimora non è, secondo la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per la mancanza dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso secondo gli articoli 5 a 8.
Analogamente alla disposizione del concordato concernente l’assistenza nel luogo di domicilio, l’articolo 5 del disegno dispone che l’entrata in una casa di cura o in un istituto, volontaria o no, esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio assistenziale. (…)
L’art. 11 definisce la nozione di «dimora» e di «Cantone di dimora».
È dimorante colui che si trova effettivamente sul territorio cantonale anche se non possiede alcuna conferma di domicilio o, se straniero, un'autorizzazione di presenza e non è dunque né «domiciliato» né «dimorante» a tenore delle disposizioni sul domicilio e la dimora degli svizzeri e degli stranieri. È dimorante a tenore del disegno segnatamente anche chi si trova in un Cantone semplicemente per motivi di transito.
(…).
23 Assistenza di cittadini svizzeri
231 Competenza
231.1 In genere (art. 12)
L'articolo 12 riprende il principio costituzionale secondo cui l'assistenza in Svizzera di cittadini svizzeri bisognosi incombe al Cantone di domicilio e non più al Cantone di origine. Simultaneamente, il capoverso 2 (n.d.r.: cpv. 3 dal 1°.7.1992; cfr. FF 1990 I 68) specifica che la legge federale non intende immischiarsi nell'ordinamento delle competenze all'interno dei Cantoni; è infatti la legislazione cantonale che determina quale ente pubblico e quali autorità sono competenti nel Cantone di domicilio.
L'ulteriore disciplina concordataria è considerata, nel disegno di legge, come ovvia derivazione del principio di domicilio: l'indigente soggiace esclusivamente alla legislazione assistenziale del Cantone di domicilio; natura e entità dell'assistenza sono rette dalle prescrizioni e dai principi del luogo di domicilio.
(…)
231.2 Casi d'urgenza (art. 13)
L'articolo 13 del disegno si occupa dei casi di urgenza, ossia dell'assistenza immediata a cittadini svizzeri che abbisognano improvvisamente d'aiuto in Svizzera, sia quando si trovano fuori del Cantone di domicilio sia quando non siano domiciliati in Svizzera (svizzeri all'estero e persone senza domicilio fisso). Per costoro, il disegno dichiara competente il Cantone di dimora, tuttavia unicamente quanto all'aiuto indifferibile. Per l'aiuto non urgente, l'interessato deve rivolgersi all'autorità del luogo di domicilio.
Quanto agli svizzeri all'estero che soggiornano momentaneamente in Svizzera la competenza spetta al Cantone di dimora. Per l'aiuto ulteriore essi, ritornati all'estero, dovranno però rivolgersi alla competente rappresentanza svizzera nel luogo di domicilio. I girovaghi senza domicilio fisso hanno unicamente diritto all'aiuto in caso di urgenza.
Quando occorre un aiuto ulteriore (per es. cura ospedaliera) ma esso non debba necessariamente essere prestato nel luogo di dimora, i Cantoni interessati possono disporre che la persona nel bisogno ritorni al suo domicilio ovvero, se non è domiciliata in Svizzera, che sia trasferita nel Cantone di origine. È chiaro che ciò può avvenire soltanto per gravi motivi e di regola soltanto d'intesa con l'assistito.
Nel corso della procedura di consultazione, la costituzionalità di questa possibilità di trasferimento è stata messa in dubbio riguardo alla libertà di domicilio. Queste apprensioni hanno una certa giustificazione. Caso per caso, si dovrà pertanto disaminare se il trasferimento dell'assistito sia conforme alla Costituzione. Per altro, la persona nel bisogno non potrà, appellandosi per così dire abusivamente alla libertà di domicilio, esigere di essere curata a piacimento in un determinato ospedale.
Invece di riprendersi l'assistito, i Cantoni di domicilio o di origine possono proporre a quello di dimora, sempreché sia in grado di farlo, di prestare a loro spese la necessaria ma non più urgente assistenza ulteriore.”
Nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 22 novembre 1989, pubblicato in FF 1990 I 46 segg., il Consiglio federale ha rilevato:
" 22 Assistenza di cittadini svizzeri
221 Competenza
Nel titolo relativo all’assistenza dei cittadini svizzeri (art. 12-19), occorre procedere a modificazioni di principio relative all'aiuto alle persone nel bisogno che non hanno domicilio assistenziale.
221.1 Principio
(art. 12)
II capoverso 1 dell'articolo 12 riprende il principio costituzionale secondo cui l'assistenza di cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.
Il capoverso 2 disciplina la competenza del Cantone di dimora per le persone nel bisogno prive di domicilio assistenziale. L'aiuto del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non più limitarsi al minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato così come definito nell'articolo 13 vigente. Questo nuovo disciplinamento è soprattutto destinato ai drogati e alle persone colpite da AIDS dacché hanno bisogno molto di più di un semplice aiuto immediato.
Durante la procedura di consultazione si è insistito a più riprese su questi problemi che concernono essenzialmente i Cantoni con grandi agglomerati (Zurigo e San Gallo). Considerato che l'avamprogetto non teneva conto di questa situazione, la Commissione ha cercato nuovamente di migliorare il disciplinamento vigente e ha discusso tre soluzioni:
- la creazione di un domicilio assistenziale fittizio;
- una definizione differenziata dell'aiuto immediato previsto nell'articolo 13;
- una chiara responsabilità del Cantone di dimora per le persone prive di domicilio assistenziale.
Il nostro Collegio sostiene quest'ultima soluzione, che è anche quella scelta dalla Commissione. II Cantone di dimora potrà così prevedere adeguati provvedimenti di sostegno e di assistenza senza preoccuparsi della loro durata.
Nella procedura di consultazione sette Cantoni e due associazioni professionali avevano proposto una soluzione simile in considerazione del fatto che, da un canto, si sarebbero in tal modo potuti ridurre gli oneri amministrativi e, dall'altro, che le autorità del Cantone d'origine non conoscono in generale le persone nel bisogno.
221.2 Casi d'urgenza
(art. 13)
Conformemente al nuovo disposto dell'articolo 12, l'assistenza per casi d'urgenza, prevista nell'articolo 13, sarà accordata soltanto alle persone nel bisogno che hanno un domicilio assistenziale. È stato pertanto radiato nel capoverso 2 il passaggio, d'altronde non più accettabile dal punto di vista costituzionale, secondo cui il Cantone di dimora, non appena prestato l'aiuto immediato, può provvedere a far trasferire l'interessato nel Cantone d'origine. Peraltro, spetterà al Cantone che presta l'aiuto decidere cosa intende per aiuto immediato.
Lo stesso dicasi per l'aiuto agli stranieri previsto negli articoli 20 e 21 della legge.”
Inoltre in dottrina Thomet (cfr. W. Thomet, “Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich 1994, n. 95-97 e 107-108) in merito all’art. 4 LAS sottolinea che:
" (…) Au centre de la disposition sur le domicile se trouve la notion d'«habiter», en allemand «wohnen», que l'on retrouve dans le terme allemand correspondant «Wohnsitz». Le domicile d'assistance d'une personne dans le besoin se trouve, sous réserve des exceptions mentionnées aux art. 5 à 7 LAS, dans le canton «où elle réside avec l'intention de s'y établir». Cette formulation empruntée au texte de l'art. 23 CC signifie que le domicile se trouve là où une personne s'est effectivement établie et installée de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres termes là où - selon l'expression du Tribunal fédéral - elle a son «centre de vie»; en bref: là où elle «habite» ou elle est «domiciliée» (cf. ATF 113 la 465; 108 la 254 et les références). La notion de domicile au sens de l'art. 4 LAS s'est largement inspirée de celle du droit civil (art. 23 CC; voir Message I p. 1239; ZöF 1982 p. 44). Pour répondre à la question de savoir si un domicile d'assistance a été constitué ou non, au sens de la LAS, on peut donc se référer en grande partie à la doctrine et à la jurisprudence relatives à la notion de domicile en droit civil (ZöF 1978 p. 181; voir en particulier Bûcher, n°l à 54 ad art. 23 CC; Schnyder/Murer, n° 28 à 65 ad art. 376 CC; Tuor/Schnyder, p. 78 à 80; Pedrazzini/Oberholzer, p. 104 à 108; Riemer, p. 33 à 38 et la jurisprudence citée).
L'art. 4 LAS dispose que le domicile d'une personne se situe dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette définition contient à la fois un élément objectif (la résidence) et un élément subjectif (l'intention de s'établir), les deux étant toutefois indissociablement liés (cf. ZöF 1982 p. 45). Ces deux éléments constitutifs ne sauraient cependant faire oublier le fait qu'en dernier lieu, il s'agit toujours de déterminer le centre de vie d'une personne ou, en autres termes, le lieu où se concentrent ses relations personnelles (cf. Bucher, n° 1 à 3 ad art. 23 CC; Pedrazzini/Oberholzer, p. 106). Par résidence, il faut entendre le fait de séjourner effectivement en un endroit (ou un canton) déterminé. En règle générale la présence physique est indispensable tant pour la constitution que pour le maintien du domicile (cf. cependant n° 146). Cela résulte également de 1 art. 9 LAS, qui prévoit qu'une personne qui «quitte» son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu’alors. La durée et les modalités du séjour ne sont pas déterminantes, (Egger, n° 20 ad art. 23 CC; Bucher n° 18 ad art 23 CC; ZöF 1982 p. 45). En principe, même un séjour de courte durée peut constituer un domicile (cf. ATF 491193; Egger, n° 26 ad art. 23 CC); en revanche, un séjour qui s'étendrait sur une plus longue durée mais qui, au regard de sa nature et de son but, s'avérerait provisoire (art. 4 al. 2 LAS) ne saurait constituer un domicile (cf. n° 102; Pedrazzini/Oberholzer, p. 107).
On peut affirmer qu'une personne a l'intention de s'établir lorsqu’elle entend séjourner dans un endroit défini pour une période indéterminée et que cette intention est réalisable (cf. ZVW1957 p. 49 ss; Schnyder/Murer. n° 55 ad art. 376 CC). Le fait que cette intention se modifie par la suite est sans importance (cf. ZVW 1966, p. 23ss), De même, l'intention de quitter ultérieurement l'endroit ou l’on s'est installé n'empêche pas la constitution d'un domicile. Le seul critère décisif est le suivant: l'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire; seule compte la volonté «de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un changement soit dicté par des circonstances qui, lors de la constitution du domicile, n’étaient pas prévisibles, du moins pas avec précision» (ATF 69 I 12,491193; Bucher, n° 22 ad art. 23 CC). Les motifs qui ont conduit une personne à établir ou à abandonner son centre de vie en un endroit déterminé ne sont pas décisifs (cf. ATF 69 II 277; ZVW 1966 p. 23 ; ZVW 1966 p. 91 ; ZöF 1982 p. 45 ; RSJ 1980 p. 137 ss). L’intention de s’établir durablement correspond à un processus interne qui ne se perçoit qu'indirectement. Aussi faut-il prendre en compte tous les éléments qui se rapportent à l'organisation externe des relations personnelles, en particulier le fait que la personne entretient des relations étroites avec un lieu où sa famille ou ses parents ont déjà leur centre de vie.
(…).
Le domicile d'un étranger en Suisse est indépendant tant de l’existence que du genre de l’autorisation délivrée par la police des étrangers (cf. ATF 89 II 113 ss ; Bucher, n. 25 et 38 ad art. 23 CC).
L’art. 4 al. 2 LAS ne contredit en rien ce principe. Cette disposition dit seulement que, lors de la délivrance d'une autorisation de résidence pour étranger, la constitution d'un domicile est présumée, à moins que l'on puisse prouver que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. Il faut donc examiner dans chaque cas si les deux éléments constitutifs d’un domicile sont réalisés, à savoir le séjour de fait et l’intention de s’établir durablement.
Dans ce sens, le fait d'être au bénéfice d'une autorisation de résidence délivrée par la police des étrangers ne peut servir que d’indice en faveur de l’existence d’un domicile. Toutefois, selon le type d’autorisation délivré, la présomption en faveur de la constitution d’un domicile peut être plus ou moins forte. Le séjour de fait d’étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour permet de conclure à l'existence d'une intention de s'établir durablement et par conséquence d’un domicile.
(…).
En résumé et en suivant l'exemple du commentaire Schnyder/Murer, on peut considérer comme indices en faveur de la constitution d’un domicile, les circonstances suivantes (étant précisé que tous ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble, mais ne doivent pas nécessairement se présenter cumulativement: cf. n 46a à 5a ad art. 376 CC; Egger, n. 19 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 14 ad art. 23 CC):
- les circonstances entourant la constitution du séjour et l'intention subjective de s'établir durablement, étant rappelé qu'il faut apprécier de manière critique les déclarations postérieures de la personne en cause (cf. ZVW 1961 p. 111, 113)
- la prolongation d'un séjour d'une personne instable ou incapable de discernement (en pratique l'on exige souvent une durée de six mois ou plus; une durée inférieure peut toutefois suffire si d'autres éléments plaident en faveur de la stabilité; cf. ég. ATF 92 I 221).
- la déclaration d'arrivée, le dépôt du certificat d'origine, le règlement des impôts, l'exercice des droits politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les références; 102 IV 164; ATF du 15 mars 1978 in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre éléments se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la constitution d'un domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC; n° 99/100).
- l'exercice d'une activité lucrative cumulée avec un séjour de fait.
- la location d'une maison, d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être installé, éventuellement le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC).
- l'impression subjective de «se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles entretenues dans le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975 p 111).
- l'existence antérieure du centre de vie au lieu où la personne se rétablit (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975 p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise (ZVW 1973 p. 35).
- l'abandon du domicile antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci (ZVW 1973 p. 35).
- le séjour effectif, en d'autres termes, le fait d'habiter. (...)”
2.6. Da quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino svizzero, ai sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS - è competente il Cantone di domicilio (cfr. art. 12 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.4.; 2.6.).
Qualora, per contro, un cittadino svizzero sia privo di domicilio assistenziale (in proposito si pensi ad esempio ai “drogati e alle persone colpite da AIDS”; cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 22 novembre 1989 pt.o 221.1. Da uno studio sul problema dei senzatetto in Svizzera del febbraio 2022 – cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87122.html –risulta che “tra i motivi che portano le persone a vivere per strada vengono spesso citati i debiti e le dipendenze da alcol e droghe, anche se non mancano i problemi sociali e quelli legati al contesto migratorio”), competente è il Cantone di dimora (cfr. art. 12 cpv. 2 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).
L'aiuto del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non limitarsi al minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato che sarà accordato dal Cantone di dimora giusta l'articolo 13 LAS alle persone nel bisogno che hanno un domicilio assistenziale ma che si trovano fuori del Cantone di domicilio.
Al riguardo cfr. STF 8C_223/2010 del 5 luglio 2010; STF 2A.485/2005 del 17 gennaio 2006; STF 2A.253/2003 del 23 settembre 2003; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020.
Per quanto concerne, invece, l’assistenza di stranieri cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019; STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato versato l’anticipo spese); STCA 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017.
2.7. Questa Corte, con sentenza 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017, ha confermato l’operato dell’USSI che aveva negato a un assistito, la cui famiglia abitava in Italia, il rinnovo delle prestazioni assistenziali chiesto nel settembre 2016, in quanto risiedeva regolarmente in Italia.
Il TCA, in primo luogo, ha evidenziato che la residenza effettiva in Ticino di quel ricorrente, il quale aveva dichiarato di recarsi dalla sua famiglia nei fine settimana, che dal 2014 a causa di un sinistro non svolgeva più attività lavorativa e dai cui estratti del suo conto bancario risultavano frequenti prelevamenti e pagamenti effettuati in Italia, era alquanto dubbia.
In secondo luogo, questo Tribunale ha deciso che determinante, tenuto conto peraltro che giusta l’art. 23 cpv. 1 CC nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi, era comunque il fatto che il centro degli interessi dell’insorgente non era nel Cantone Ticino, bensì in Italia dove viveva la sua famiglia.
Il TCA ha, infine, osservato che l’ottenimento di un permesso di soggiorno da parte della polizia degli stranieri non costituisce un criterio decisivo per stabilire se una persona ha validamente costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi dell’art. 23 CC (cfr. STF 9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3; STF 9C_914/2008 del 31 agosto 2009 consid. 6.1).
L’Alta Corte, il 28 agosto 2017 (inc. 8C_190/2017) ha ritenuto inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2016.32 dell’8 febbraio 2017, non essendo stato versato l’anticipo spese.
Giova, inoltre, segnalare che questo Tribunale, con giudizio 42.2017.47 del 20 novembre 2017, ha respinto il ricorso di un assistito, cittadino svizzero, a cui era stato negato il diritto a prestazioni assistenziali dal mese di settembre 2017, poiché dai controlli effettuati dalla Polizia era emerso che non era domiciliato nel Comune del Cantone Ticino dove aveva annunciato il proprio arrivo.
La sentenza 42.2017.47 del TCA è stata confermata il 13 febbraio 2018 dal Tribunale federale (inc. 8C_4/2018), il quale si è espresso come segue:
" (…) La Corte cantonale ha fondato la sua decisione su una serie di dati oggettivi, che hanno convinto i giudici ticinesi a stabilire il domicilio del ricorrente a ___________ e non a __________. A torto, il ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale di impedirgli di vivere liberamente dove meglio desidera. Egli pare dimenticare che la procedura riguarda esclusivamente la richiesta di prestazioni assistenziali, aiuti finanziati esclusivamente dallo Stato (conseguentemente con le entrate fiscali). È quindi comprensibile che le autorità cantonali adottino misure d'indagine per verificare che le prestazioni siano erogate conformemente alle leggi. La pretesa violazione dell'art. 13 Cost., non sollevata dinanzi ai giudici ticinesi (DTF 142 I 155 consid. 4.4.6 pag. 158 seg., ma comunque ammissibile avendo questi pieno potere d'esame ed essendo tenuti ad applicare il diritto d'ufficio) in ogni caso è inconsistente, visto che il ricorrente non tenta nemmeno di evocare l'uso di mezzi di prova illeciti. È opportuno sottolineare che il ricorrente non è stato oggetto di riprese filmate, intercettazioni telefoniche, postali o ambientali o ancora di perquisizioni o pedinamenti, ma le autorità cantonali si sono basate sui documenti agli atti e sugli accertamenti della polizia, la quale si è limitata a osservare la presenza dell'automobile, la vuotatura della cassetta delle lettere e a sentire persone vicine. (…)”
Con sentenza 42.2018.17 del 10 settembre 2018 questa Corte ha avallato il modo di procedere dell’USSI che aveva negato a un richiedente l’assistenza sociale (domanda del luglio 2017) le prestazioni, in quanto non risultava domiciliato in Svizzera. In effetti il ricorrente, dal 7 ottobre 2015, era iscritto all’anagrafe di un paese di uno Stato estero dove viveva, dal dicembre 2016, anche la moglie sposata nel maggio 2015.
Il TCA ha sottolineato che “sorprende, peraltro, che l’insorgente, fino al novembre 2017, quando si è annunciato al Comune di X., non abbia dichiarato alle autorità, dapprima di Y. e in seguito di Z., di essere nuovamente coniugato (n.d.r.: dal maggio 2015)”.
Il ricorso al Tribunale federale contro il giudizio 42.2018.17 è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_707/2018 del 22 ottobre 2018, poiché non sufficientemente motivato.
Infine con giudizio 42.2019.21 del 18 settembre 2019, cresciuto in giudicato incontestato, il TCA ha confermato quanto deciso dall’USSI che aveva negato a dei coniugi il rinnovo delle prestazioni assistenziali, in quanto secondo il principio della verosimiglianza preponderante il loro domicilio assistenziale non era più nel Comune dove i medesimi erano proprietari di un immobile. In particolare dal Rapporto di Polizia risultava che i ricorrenti, in occasione dei sopralluoghi esperiti in giorni e orari differenti, non si trovavano presso la loro abitazione. Inoltre il consumo di acqua relativo all’economia domestica degli insorgenti era quasi nullo e il consumo di elettricità esiguo. Anche la circostanza fatta valere dagli stessi secondo cui spesso si trovavano dal figlio costituiva un fattore in contrasto con il preteso domicilio nel Comune in questione, visto che tale presenza sarebbe stata talmente frequente da comportare un basso consumo di acqua e di elettricità presso la loro abitazione.
Cfr. pure STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 relativa a una beneficiaria dell’assistenza sociale a cui è stata chiesta la restituzione di prestazioni assistenziali in quanto non era effettivamente residente nel Comune in cui era annunciata e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2022 del 3 luglio 2023, con la quale questa Corte ha respinto il ricorso contro il diniego del rinnovo delle prestazioni assistenziali emesso nei confronti di una persona il cui domicilio assistenziale è risultato non essere in Svizzera. Il TCA ha rilevato che in Ticino disponeva soltanto di una residenza secondaria e che al momento della richiesta di rinnovo difettava già la residenza effettiva in Ticino, visto che risiedeva all’estero presso i genitori.
Con sentenza 42.2022.87 del 6 marzo 2023 questo Tribunale, pronunciandosi in merito alla correttezza o meno di una richiesta di restituzione di prestazioni assistenziali percepite nel periodo dal 2016 al 2021 formulata a seguito di accertamenti da cui era emerso che il centro degli interessi del ricorrente non fosse in Ticino, ha invece stabilito che in quel caso di specie si imponeva un complemento istruttorio.
In effetti dagli atti non emergeva una sua convivenza stabile all'estero e neppure se il medesimo avesse o meno intenzione di stabilirsi durevolmente all'estero.
Gli atti sono, pertanto, stati rinviati all’amministrazione.
2.8. Questa Corte, chiamata a valutare la presente fattispecie, ritiene utile ribadire che in relazione alla nozione di domicilio (assistenziale) va fatto riferimento ai principi e alla giurisprudenza menzionati ai consid. 2.4.-2.7.
Questo Tribunale ricorda, inoltre, che in ambito di assistenza sociale risulta indispensabile la determinazione, oltre che del Cantone di domicilio (secondo l’art. 115 Cost. fed. gli indigenti sono in effetti assistiti dal loro Cantone di domicilio; cfr. art. 5 Las; 20 LAS; consid. 2.3.), del Comune di domicilio della persona che postula le prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale luogo dove il richiedente l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei suoi interessi (cfr. consid. 2.4.-2.5.).
Il luogo dove sono depositati i documenti personali, come pure quello risultante da documenti amministrativi, delle autorità fiscali o delle assicurazioni sociali costituiscono, invece, degli indizi che, tuttavia, non predominano rispetto al luogo in cui si focalizza la maggior parte degli elementi concernenti la vita personale, sociale e professionale dell’interessato (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.2.3.; STF 9C_741/2017 del 31 agosto 2018 consid. 6.3.4.; STF 9C_283/2015 dell’11 settembre 2015 consid. 5.2., pubblicata in DTF 141 V 530; DTF 136 II 405 consid. 4.3.).
La determinazione del Comune di domicilio nel senso appena descritto è importante, da un lato, per evitare abusi. In effetti il semplice deposito dei documenti consentirebbe, ad esempio, a persone non residenti nel Comune e nel Cantone Ticino (bensì in altri Cantoni o all’estero) di percepire l’assistenza sociale.
Dall’altro, alla luce della partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali. Il Comune di domicilio che è chiamato ad accollarsi parte dei costi giusta l’art. 32 cpv. 2 Las deve essere, infatti, quello dove la persona assistita effettivamente vive (cfr. STF 8C_609/2021 del 29 marzo 2022; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 consid. 2.10.; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 consid. 2.9.; STCA 42.2017.42 del 20 novembre 2017.
A quest’ultimo proposito, per completezza, giova in ogni caso rilevare che contestualmente al progetto “Ticino 2020”, presentato in primis il 23 maggio 2023 a Bellinzona, il Consiglio di Stato ha proposto segnatamente che “l’assistenza sociale sarà totalmente a carico del Cantone. I Comuni resteranno responsabili per la prevenzione di prossimità”.
La procedura di consultazione riguardante i Municipi ticinesi è iniziata nel mese di luglio 2023 e si concluderà il 20 ottobre 2023 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=222091).
2.9. In concreto, come visto nei fatti (cfr. consid. 1.3.; 1.6.), l’USSI, con provvedimento del 6 settembre 2022, confermato dalla decisone su reclamo del 25 maggio 2023, ha chiesto ad RI 1 la restituzione di fr. 46'943.60, corrispondenti alle prestazioni assistenziali percepite da luglio 2019 a maggio 2021.
Il ricorrente, già con reclamo dell’11 ottobre 2022, aveva chiesto che l’ordine di restituzione fosse limitato al periodo maggio 2020 - maggio 2021 (cfr. doc. A8; consid. 1.5.).
Con il ricorso il medesimo ha poi domandato che la restituzione si riferisca unicamente al periodo dal mese di aprile 2020 al mese di maggio 2021.
Al riguardo egli ha menzionato l’interrogatorio del 12 agosto 2021 davanti all’Ispettorato sociale in occasione del quale ha ammesso che a partire dal mese di marzo 2020, in seguito al diffondersi della pandemia, si era trasferito dalla compagna a __________ (cfr. doc. I; consid. 1.7.).
L’insorgente ha, dunque, contestato l’ordine di restituzione limitatamente alle prestazioni ricevute dall’assistenza sociale nel lasso di tempo da luglio 2019 a marzo 2020, ad esclusione per contro di quelle concernenti i mesi da aprile 2020 a maggio 2021 in relazione alle quali ha implicitamente riconosciuto essergli state erogate a torto (cfr. doc. I; consid. 1.7.).
2.10. Per l’arco di tempo dal mese di luglio 2019 al mese di marzo 2020, dalle carte processuali e dalla sentenza 42.2022.7 del 23 maggio 2022 emerge che RI 1, il 27 giugno 2019, ha concluso con la __________ un contratto di locazione relativo a un appartamento di 2 e 1/2 locali a __________ con effetto dal 1° luglio 2019 (cfr. STCA 42.2022.7 consid. 2.6.).
Durante l’audizione dinanzi all’Ispettorato sociale del 12 agosto 2021 l’insorgente ha in particolare dichiarato:
" (…) Quando sono entrato nell’appartamento di __________ (01.07.2019) i lavori di ripristino della cucina erano finiti e preciso che nell’appartamento vivevo solamente con 1 divano, il letto rotondo e l’armadio; no piatti, no bicchieri, nessun frigorifero allacciato, un tubo della doccia. Posso dire che quando sono entrato nell’appartamento di __________ pensavo che i lavori fossero finiti ma non posso sapere se l’allacciamento della fornitura elettrica è stato fatto correttamente, confermo che l’energia elettrica era presente nell’appartamento.
In aggiunta l’appartamento non era consono per ospitare un inquilino: per queste ragioni viaggiavo frequentemente tra __________ (abitazione della compagna) e __________ dove avevo lasciato tutti i mei effetti personali (cambio vestiti - cambio stagione). In definitiva soggiornavo/dormivo dalla signora __________ e facevo avanti e indietro per prendere i miei effetti personali.
Circa dal mese di marzo 2020, inizio pandemia, la mia compagna ha avuto un periodo di paura della pandemia e dei contagi a fronte di questa situazione mi ha chiesto di starle vicino anche se io continuavo a lavorare al __________ (AUP); pertanto risiedevo quasi esclusivamente dalla mia compagna. Oltre a ciò preciso che al Tavolino magico avevo turni di lavoro molto stressanti/impegnativi pertanto mi tornava utile soggiornare nei pressi del posto di lavoro.
Lì sono rimasto stabilmente, nel senso che soggiornavo più spesso da lei che nell'appartamento di __________, fino all'estate del 2020 poi ho ricominciato a fare spesso avanti e indietro, più volte alla settimana, ma confesso che non sempre ritiravo la posta. (…)” (cfr. doc. VII3 pag. 8).
Il 3 dicembre 2019 il ricorrente aveva in effetti iniziato un periodo di attività di utilità pubblica presso il __________ a __________ conclusosi il 2 giugno 2020 con piena soddisfazione dell’organizzatore. Dal rapporto di fine misura del 20 maggio 2020 risulta peraltro che l’insorgente aveva fornito il numero di telefono __________ di __________ anche al __________ (cfr. STCA 42.2022.7 consid. 2.6.).
In un
messaggio di posta elettronica del 3 giugno 2020 indirizzato all’USSI il
ricorrente ha poi indicato di aver convissuto con __________ a __________ a far
tempo “dall’inizio della situazione COVID-19 (circa metà – fine Febbraio
2019)” e che ciò era dovuto a una combinazione di fattori, e meglio alla
prossimità al posto di lavoro presso __________, agli orari lavorativi molto
lunghi a causa dell’emergenza e alle disposizioni cantonali che scoraggiavano
l’utilizzo di trasporti pubblici.
Egli ha altresì specificato che “anche in passato è capitato che io
pernottassi a casa della signora __________, per un fatto di prossimità dal
posto di lavoro presso __________, come anche ovviamente per via del rapporto
affettivo con la summenzionata signora. Tuttavia per tutta una moltitudine di
motivi, la convivenza vera e propria con la signora __________ non è un passo
che ci sentiamo pronti ad intraprendere. Da una parte la signora ha problemi
propri da gestire, e dall’altra parte la mia instabilità sia finanziaria ma
anche personale sono alcuni dei motivi principali” (cfr. doc. VII1).
Inoltre dal Rapporto d’esecuzione da parte della Polizia __________ del 5 luglio 2020, come da richiesta dell’Ispettorato sociale di __________ di verifica dell’effettiva presenza di RI 1 al proprio domicilio di __________, risulta:
" (…) Si rimarca che in data 18.06.2020, durante uno dei citati controlli, la vicina di casa signora __________, vedendo la nostra presenza, ci informava di non aver mai visto il signor RI 1. Per tale motivo ci invitava a entrare nella sua abitazione e ci mostrava che sul balcone dell’appartamento del citato a rubrica vi erano dei mobili accatastati uno sopra l’altro.
Durante un altro controllo in data 20.06.2020, usciva di casa l’altra vicina di casa, la signora __________, anch’essa ci informava di non aver mai visto il RI 1 presso il suo appartamento. (…)” (STCA 42.2022.7 consid. 2.6.)
Stante quanto precede, il TCA ritiene, tutto ben considerato e in applicazione all’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l’insorgente, nemmeno nel lasso di tempo dal mese di luglio 2019 al mese di marzo 2020 - analogamente al periodo successivo, come dal medesimo ammesso il 12 agosto 2021 (cfr. doc. VII3; I; consid. 2.9.) - avesse la sua residenza effettiva, e quindi il domicilio assistenziale, a __________ (cfr. STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2022 del 3 luglio 2023; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020; STCA 42.2017.47 del 20 novembre 2017, confermata dal TF con giudizio 8C_4/2018 del 13 febbraio 2018, citati al consid. 2.5.).
Infatti, nonostante avesse reperito un appartamento a __________ a partire dal luglio 2019, RI 1 ha asserito, da un lato, che lo stesso “non era consono per ospitare un inquilino” (cfr. doc. VII3 pag. 8), dall’altro, di aver soggiornato/dormito più che altro a __________, anche successivamente ai primi tempi di locazione, avendo iniziato nel dicembre 2019 un’attività di utilità pubblica a __________ che è terminata nel giugno 2020 (cfr. doc. VII1; VII3).
Anche nell’impugnativa il ricorrente, benché abbia sottolineato di aver fatto avanti e indietro da __________ per prendere i suoi effetti personali, ha ad ogni modo ribadito di aver soggiornato/dormito a __________ (cfr. doc I; consid. 1.7.).
Le vicine di casa a __________ hanno d’altronde affermato di non averlo mai visto.
Infine la circostanza di essersi regolarmente annunciato presso il Comune di __________ (cfr. doc. I; consid. 1.7.) è irrilevante per stabilire dove si trovasse il domicilio assistenziale dell’insorgente (cfr. consid. 2.8.).
2.11. Il ricorrente, non avendo il domicilio assistenziale a __________, neppure nel periodo dal luglio 2019 al marzo 2020 (cfr. consid. 2.10.), da un profilo oggettivo ha effettivamente percepito a torto pure le prestazioni assistenziali concernenti tali mesi.
Nella fattispecie sono adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.3.).
In effetti dagli accertamenti effettuati dall’Ispettorato sociale è emerso un fatto nuovo - e meglio l’assenza del domicilio assistenziale a __________ - atto a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali.
È, quindi, evidente che le decisioni relative all’attribuzione di prestazioni assistenziali per il lasso di tempo luglio 2019 - marzo 2020 andavano riviste, come peraltro quelle riguardanti il periodo aprile 2020 - maggio 2021 in relazione al quale il ricorrente non ha contestato l’ordine di restituzione (cfr. consid. 2.9.).
Ne discende che a ragione l’USSI, il 6 settembre 2022, ha emesso l’ordine di restituzione anche delle prestazioni assistenziali percepite dall’insorgente nel periodo luglio 2019 - marzo 2020.
In proposito va osservato che l’amministrazione ha agito entro l’anno di perenzione relativa dal momento in cui il 21 settembre 2021 ha avuto conoscenza che “almeno da luglio 2019” il domicilio assistenziale dell’insorgente non era a __________ (cfr. Rapporto intermedio dell’Ispettorato del 21 settembre 2021 allestito a seguito degli accertamenti dallo stesso esperiti; doc. 192; A4 pag. 13; art. 26 cpv. 2 Laps applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las; consid. 2.3.; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 consid. 2.11.; STCA 42.2016.8 del 23 gennaio 2017 consid. 2.12., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_145/2017 dell’8 giugno 2017, in quanto il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nemmeno entro il termine suppletorio; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.7.).
2.12. Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione di fr. 46'943.60 sia corretto.
L’USSI ha determinato tale ammontare sommando gli interi importi delle prestazioni assistenziali versati all’insorgente da luglio 2019 a maggio 2021 (cfr. doc. A7).
Tenuto conto, da una parte, che RI 1 non ha contestato l’ordine di restituzione delle prestazioni assistenziali ricevute da aprile 2020 a maggio 2021 (cfr. consid. 2.9.), dall’altra, che egli ha percepito indebitamente anche l’aiuto sociale relativo ai mesi da luglio 2019 a marzo 2020 non avendo il proprio domicilio assistenziale a __________ (cfr. consid. 2.11.), non presta fianco a critica alcuna la conclusione della parte resistente secondo cui vanno rimborsate le intere prestazioni assistenziali di cui l’insorgente ha beneficiato nei mesi da luglio 2019 a maggio 2021.
Del resto il ricorrente non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in restituzione.
Per inciso, in relazione all’obiezione sollevata nel reclamo secondo cui sarebbe l’USSI a dovere raccogliere la documentazione necessaria presso __________ (cfr. doc. A8; consid. 1.5.), va osservato che spetta a colui che richiede le prestazioni assistenziali indicare come sia costituita la sua unità di riferimento e nel caso in cui la stessa sia composta di più persone produrre i documenti relativi ai redditi e alle spese di queste (cfr. art. 22, 67 Las; 5 Laps).
2.13. In esito a quanto sopra, la decisione su reclamo del 25 maggio 2023 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.14. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
2.15. L’insorgente ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. I; consid. 1.7.).
Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede che l’assistenza giudiziaria (che si estende in particolare all’ammissione al gratuito patrocinio; cfr. art. 3 cpv. 1 LAG) garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
L’altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
" Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito
favorevole per l’istante.”
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid. 6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).
2.16. Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che il ricorrente è al beneficio dell’assistenza sociale (cfr. doc. IVbis).
In tali circostanze l'indigenza deve essere ammessa.
Inoltre l'intervento dell’avv. RA 1 in casu appare giustificato.
È vero che l’USSI ha segnatamente fatto valere il mancato ossequio della condizione della “necessità dell’intervento straordinario di un legale considerata la chiara situazione giuridica” (cfr. doc. V).
Tuttavia è piuttosto nella procedura di reclamo davanti all’amministrazione che si ammette soltanto eccezionalmente l’adempimento di tale presupposto (cfr. STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7).
Nella procedura dinanzi a un Tribunale l’assistenza di un avvocato va ritenuta necessaria o almeno indicata quando in circostanze analoghe e nell’ipotesi in cui l’assicurato non sia indigente il patrocinio di un legale sarebbe ragionevole, tenuto conto del fatto che l’interessato non ha conoscenze giuridiche sufficienti e che l’interesse all’emanazione di un giudizio giustifichi il dispendio.
Nella procedura amministrativa il requisito della necessità di un avvocato deve, invece, essere esaminato in base a criteri più severi (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07 del 7 gennaio 2008 consid. 4.2.-4.3.; DTF 103 V 46).
In concreto va considerato, tra l’altro, che il legale che patrocina il ricorrente è il suo curatore, nominato il 16 settembre 2022 nel contesto dell’istituzione di una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni con limitazione dell’esercizio dei diritti civili ai sensi degli art. 394 e 395 CC (cfr. consid. 1.4.).
Infine la contestazione relativa al periodo luglio 2019 - maggio 2021 non risultava palesemente destituita di esito favorevole.
Questo Tribunale ritiene, dunque, che nella presente evenienza siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione del gratuito patrocinio a favore del ricorrente (cfr. STCA 42.2022.19 del 20 giugno 2022).
È in ogni caso riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'insorgente dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 6 LAG; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; STF 9C_553/2021 del 21 aprile 2022 consid. 6; STF 9C_735/2019 del 13 maggio 2020 consid. 6; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301 consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti