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redattore: |
Christian Steffen, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 14 settembre 2023 di
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1. RI 1 2. RI 2
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contro |
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la decisione su opposizione del 17 luglio 2023 emanata da |
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CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno (Corona) |
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ritenuto in fatto
1.1. Dal mese di novembre 2020 al mese di gennaio 2022 la società RI 1 ha inoltrato alla Cassa di compensazione CO 1 (in seguito: CO 1) le richieste per l’ottenimento delle indennità giornaliere per il coronavirus in favore del socio e presidente della gerenza RI 2 quale persona in posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Quest’ultimo, attivo pure come indipendente, ha chiesto alla Cassa __________ di poter ottenere, in tale qualità, per il medesimo lasso di tempo, le indennità giornaliere per il coronavirus.
1.2. Dopo aver riconosciuto il diritto alle prestazioni alla RI 1n favore di RI 2 per l’intero periodo, la Cassa di compensazione CO 1, rilevato che quest’ultimo aveva percepito indennità giornaliere da due Casse di compensazione diverse, che sommate superavano l’importo giornaliero massimo di fr. 196, con 7 distinte decisioni formali emesse il 23 giugno 2022 ha stabilito che solo la Cassa __________ sarebbe stata competente per il versamento delle prestazioni ed ha chiesto la restituzione integrale degli importi versati direttamente alla RI 1 nei mesi di novembre 2020 (doc. 24), dicembre 2020 (doc. 25 e 26), gennaio 2021 (doc. 27), da febbraio ad aprile 2021 (doc. 28) e da novembre a dicembre 2021 (doc. 29) e dell’importo versato direttamente a RI 2 per il mese di gennaio 2022 (doc. 30).
1.3. RI 2 e la RI 1 hanno inoltrato opposizione contro le decisioni del 23 giugno 2022, ritenendo che prima di potersi esprimere in merito alla restituzione, la Cassa di compensazione CO 1 avrebbe dovuto attendere l’esito della procedura innanzi alla Cassa __________.
1.4. Con due decisioni del 6 ottobre 2022, confermate da un’unica decisione su opposizione del 5 dicembre 2022, la Cassa __________ ha respinto le richieste di indennità giornaliere per il coronavirus per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2022 della RI 1 in favore di RI 2. Essa ha invece accolto le domande di prestazioni per gli altri mesi (cfr. STCA 42.2023.6 del 17 aprile 2023).
1.5. In seguito al ricorso inoltrato dalla RI 1 e da RI 2 a questo Tribunale, la Cassa __________ ha modificato e sostituito la decisione su opposizione impugnata con una nuova decisione su opposizione del 3 febbraio 2023 ed ha riconosciuto il diritto alle indennità giornaliere per il coronavirus anche per il mese di gennaio 2022.
1.6. Con STCA 42.2023.6 del 17 aprile 2023, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha accolto il ricorso della società e di RI 2 nel senso che il punto 1.1 della decisione su opposizione del 3 febbraio 2023 è stato modificato e la richiesta di IPG Corona in favore di RI 2 è stata accolta anche per i mesi di novembre 2020 e dicembre 2020. L’incarto è stato rinviato alla Cassa __________ per il calcolo della prestazione.
1.7. Con decisione su opposizione del 9 maggio 2023 concernente unicamente la prestazione in favore di RI 2 per le indennità dovute nel mese di gennaio 2022 per il lavoro svolto per la RI 1, la Cassa di compensazione CO 1 ha stralciato dai ruoli l’opposizione inoltrata contro la richiesta di restituzione di fr. 5'687.20 poiché il 13 marzo 2023 ha ricevuto il citato importo, benché con 5 centesimi in meno, dalla Cassa __________ (doc. 45).
1.8. Il 6 giugno 2023 CO 1 ha chiesto alla Cassa __________ la compensazione dell’importo complessivo di fr. 6'600.70 per il periodo dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020 in relazione alle indennità versate alla RI 1 per il medesimo periodo (doc. 48).
1.9. Con due conteggi del 20 giugno 2023 la Cassa __________ ha accolto le richieste ed ha versato a CO 1 fr. 3'246.25 per il mese di novembre 2020 e fr. 3'354.45 per il mese di dicembre 2020 (doc. 49).
1.10. Con decisione su opposizione del 17 luglio 2023, riguardante le prestazioni versate direttamente alla società RI 1 nei mesi da novembre 2020 ad aprile 2021 e da novembre 2021 a dicembre 2021 (cfr. punto 9 e 10, pag. 3, doc. B), la Cassa di compensazione CO 1 ha fissato in fr. 50'464.80 l’importo complessivo da restituire in quanto già versato dalla Cassa __________.
Da questo importo CO 1 ha dedotto fr. 6'600.70, corrispondenti all’ammontare che la Cassa __________ le ha rimborsato, per un importo a suo favore di fr. 43'864.10.
1.11. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e la riforma nel senso che la società è tenuta a rimborsare alla Cassa di compensazione CO 1 l’importo di fr. 18'485.30 (doc. I).
La ricorrente rammenta che RI 2 è socio e gerente della gerenza della RI 1, società attiva nella ristorazione. La RI 1 gestisce ed è proprietaria del __________.
Considerato che RI 2 svolge pure un’attività indipendente sia quest’ultimo che la società hanno inoltrato una domanda di prestazioni per il coronavirus. A quel momento né RI 2, né la società erano consapevoli che solo una Cassa di compensazione può essere competente nel caso di più attività lucrative (“circostanza in ogni caso contestata, ma sostenuta da CO 1”). RI 2 è sempre stato trasparente nei confronti dell’autorità, poiché al momento della sua richiesta quale indipendente aveva indicato di percepire anche indennità per lavoro ridotto.
CO 1 ha accolto tutte le domande della RI 1 relative alle indennità giornaliere in favore di RI 2 per il periodo dal novembre 2020 al gennaio 2022.
La ricorrente contesta i calcoli della CO 1 per quanto concerne gli importi già percepiti, in compensazione, dalla Cassa __________. Secondo l’insorgente, in base ai conteggi di quest’ultima Cassa, sono stati trattenuti in compensazione fr. 9'091.20, oltre ai fr. 5'687.15 relativi alla procedura nei confronti di RI 2 (per il mese di gennaio 2022). Per la società, considerato che CO 1 ha percepito un importo superiore rispetto a quanto richiede, la pretesa massima nei confronti della ricorrente può semmai ammontare a fr. 41'373.60 (fr. 50'464.80 – fr. 9'091.20).
La ricorrente fa poi valere la sua buona fede, poiché le domande erano state presentate dalla propria fiduciaria e dunque poteva attendersi che esse erano state compilate correttamente. Inoltre nel formulario relativo alle richieste di indennità quale indipendente RI 2 aveva indicato di beneficiare delle indennità per lavoro ridotto. In una situazione di incertezza come quella del coronavirus e ritenuto che l’attività della ricorrente è nel campo della ristorazione, essa poteva attendersi che sarebbero state fatte presenti eventuali problematiche. Inoltre, come stabilito dall’art. 32 cpv. 2 LPGA le Casse devono prestarsi reciproca assistenza. Le due Casse avrebbero immediatamente dovuto confrontarsi al ricevimento delle domande, considerata l’indicazione secondo cui RI 2 aveva ricevuto indennità per lavoro ridotto.
In secondo luogo l’insorgente evidenzia la difficile situazione finanziaria in caso di restituzione.
“La ricorrente non contesta di dover retrocedere a CO 1 gli importi ora corrisposti dalla Cassa __________ (e non ancora direttamente compensati), ovvero CHF 18'485.30 (DOC. C)”, ma la società sostiene di non dover restituire la differenza “tra quanto pretende CO 1 rispetto a quanto versatole ora dalla Cassa __________. Ciò le causerebbe una evidente difficile situazione economica, e meglio una perdita consistente e ingiustificata”. Le indennità percepite sono state versate al proprio dipendente, RI 2. Per poter restituire quanto chiede CO 1, la società dovrebbe chiedere al proprio dipendente fr. 22'888.30. Ciò non è proponibile, poiché le indennità percepite da RI 2 sono servite al suo sostentamento durante la pandemia. Inoltre la società pagherebbe in doppio: da un lato le indennità sono state versate al dipendente, dall’altro deve retrocederle a CO 1.
Infine, la ricorrente richiama l’integralità dell’incarto dalla Cassa __________ e dalla Cassa __________ CO 1, l’incarto 42.2023.6 dal TCA e le domande di indennità per conto della ricorrente e di RI 2 della __________. Essa chiede di sentire quale teste __________, presso la __________ e domanda l’interrogatorio di RI 2.
1.12. Con risposta del 9 ottobre 2023 la Cassa di compensazione CO 1 chiede la reiezione del ricorso, affermando che la buona fede e l’onere troppo grave esulano dal procedimento poiché concernono la procedura di condono (doc. III).
1.13. Il 10 ottobre 2023 il TCA ha interpellato la Cassa __________ chiedendo di precisare, allegando la necessaria documentazione, a quanto ammonta l’importo esatto delle indennità giornaliere coronavirus in favore della RI 1 compensate con la Cassa di compensazione CO 1 (doc. V). La Cassa ha risposto il 17 ottobre 2023 (doc. VI).
1.14. Chiamata ad esprimersi in merito, il 6 novembre 2023 la ricorrente afferma che quanto indicato dalla Cassa __________ è in contrasto con il contenuto del doc. F e con quanto riportato nella decisione su opposizione impugnata. Nel doc. F figura che la Cassa __________ ha versato a CO 1 l’importo di fr. 5'687.15 quale compensazione. Nella decisione su opposizione di tale versamento ne dà atto anche la CO 1.
La ricorrente non comprende per quale motivo di tale importo non vi sia traccia nella lettera della Cassa __________. Anche le pretese compensazioni interne non trovano spiegazioni. Nella sentenza 42.2023.6 del 17 aprile 2023 il TCA ha accolto il ricorso proprio nel senso che le richieste di IPG Corona in favore di RI 2 per i mesi di novembre e dicembre 2020 erano accolte; quindi l’insorgente non comprende come a fronte di tale sentenza venga richiesta la restituzione di determinati importi a RI 2 proprio dalla Cassa __________ e compensati internamente. Secondo la ricorrente sia la CO 1 che la Cassa __________ apparentemente pretendono la restituzione delle medesime indennità versate a RI 2, rispettivamente alla RI 1.
Per l’insorgente, “occorre riscostruire integralmente la situazione, anche interna alla Cassa __________”. A tal fine la ricorrente ribadisce la necessità di assumere agli atti l’integralità degli incarti in possesso della Cassa __________ riferiti a RI 2 e/o alla RI 1, compresi i giustificativi di versamento bancari delle indennità sia in favore della ricorrente, che della CO 1.
1.15. Gli accertamenti svolti da questo Tribunale e lo scritto del 6 novembre 2023, sono stati trasmessi alla Cassa di compensazione CO 1 per conoscenza il 7 novembre 2023 (doc. XI).
1.16. Con scritto del 13 novembre 2023 il TCA si è nuovamente rivolto alla Cassa __________, chiedendo, alla luce delle osservazioni della ricorrente, ulteriori delucidazioni (doc. XII). La Cassa ha risposto il 30 novembre 2023 (doc. XV).
1.17. Con osservazioni del 5 gennaio 2024 la ricorrente si è riconfermata nelle sue censure (doc. XIX). Lo scritto, unitamente alle domande poste alla Cassa __________, è stato trasmesso a CO 1 l’8 gennaio 2024 per conoscenza (doc. XX).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).
Nella presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione qui impugnata emessa dalla Cassa di compensazione CO 1 è unicamente la richiesta di restituzione delle indennità per perdita di guadagno coronavirus versate direttamente alla società RI 1 in favore di RI 2 nei mesi da novembre 2020 ad aprile 2021 e da novembre 2021 a dicembre 2021 (cfr. punto 9 e 10, pag. 3, doc. B) per complessivi fr. 50'464.80, ridotti a fr. 43'864.10 in seguito al rimborso di fr. 6'600.70 da parte della Cassa __________ (cfr. doc. B, decisione su opposizione, punto 9 e 10).
A questo proposito la ricorrente afferma: “Considerato che la richiesta di restituzione diretta a RI 2 è già stata compensata con un versamento da parte della Cassa __________ direttamente a CO 1 (DOC. B, pt. 8), questa non viene contestata, e dunque il presente ricorso è presentato unicamente dalla RI 1” (Doc. I, ricorso, punto 3).
Ne discende che il ricorso è stato inoltrato solo dalla RI 1 per la restituzione che la concerne (cfr. anche la procura in favore dell’avv. RA 1, doc. A).
Le contestazioni in merito ad altri periodi, all’agire della Cassa __________ (ad esempio circa le indennità versate a RI 2 quale indipendente o alle compensazioni interne) o relative a questioni non inerenti l’oggetto della decisione su opposizione, esulano dalla presente vertenza e sono irricevibili.
2.2. In due distinte sentenze del 10 maggio 2022, 9C_356/2021, pubblicata in DTF 148 V 265, consid. 1.4.3 e 9C_448/2021, consid. 1.3.2, il Tribunale federale ha stabilito che il diritto del datore di lavoro di presentare una domanda e un ricorso nell’ambito delle indennità IPG Corona non può essere dedotto dall'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (in relazione all'art. 19 cpv. 2 LPGA) nel caso di una perdita di reddito da parte di un dipendente che si trova in una posizione simile a quella del datore di lavoro (ciò che gli permetterebbe di avere diritto all'indennità) (consid. 1.4.3). Il diritto all'indennità di perdita di guadagno per coronavirus delle persone assicurate che occupano una posizione simile a quella di un datore di lavoro è sussidiario alla continuazione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro (consid. 5.3.5).
Il TF ha tratto la medesima conclusione anche nella STF 9C_91/2022 del 22 giugno 2022, consid. 1.4.2 (cfr. anche STF 9C_250/2022 e 9C_251/2022 del 26 luglio 2022 dove l’Alta Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di una società, senza doversi esprimere circa la sua qualità per ricorrere).
Con sentenza 9C_432/2022 del 20 aprile 2023, il TF al consid. 3.4, con riferimento alla DTF 148 V 265 e ad una circolare dell’UFAS del 21 gennaio 2022, in un caso di restituzione, ha precisato la propria giurisprudenza concludendo che per i casi trattati fino al mese di gennaio 2022 il datore di lavoro ha un diritto di ricorso in applicazione dell’art. 7 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, se la richiesta ed il pagamento sono avvenuti per il suo tramite. Per i casi successivi si applica invece la DTF 148 V 265:
" Diese Ausführungen zeigen, dass es bis zur Mitteilung des BSV vom 21. Januar 2022 Praxis war, einen Erwerbs- oder Lohnausfall nach Art. 2 aAbs. 3bis Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall anzuerkennen, wenn die Arbeitgeber eine an sie ausbezahlte Entschädigung als Lohn an einen Arbeitnehmer in arbeitgeberähnlicher Stellung weiterleiteten resp. diesem den Lohn in Erwartung der Corona-Entschädigung vorschossen. Für die Zeit bis zur Weisung vom 21. Januar 2022 lässt die Aufsichtsbehörde eine in diesem Sinn verdeckte, faktische Lohneinbusse ausdrücklich genügen; die - trotz erheblicher Umsatzeinbusse (Art. 2 aAbs. 3ter der Verordnung) erfolgte - Lohnfortzahlung hindert den Leistungsbezug insoweit nicht. Erst in der Folgezeit war den Durchführungsstellen und den Arbeitgebern und -nehmern klar, dass eine derartige Auslegung von Art. 2 aAbs. 3bis Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall unzulässig ist. Als Konsequenz dessen steht dem Arbeitgeber für bis Januar 2022 abgewickelte Fälle kraft Art. 7 Abs. 2 Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall ein Beschwerderecht zu, wenn die Anmeldung und Auszahlung über ihn erfolgte. Für spätere Fälle kommt jedoch die in BGE 148 V 265 beschriebene Ordnung uneingeschränkt zum Tragen.” (sottolineatura del redattore)
In concreto, considerato che le prestazioni sono state chieste dal fiduciario della ricorrente, in nome di quest’ultima (cfr. doc. 1 e seguenti) e che le indennità sono state versate all’insorgente (cfr. doc. 1 e seguenti e decisione su opposizione), il ricorso è ricevibile (STF 9C_432/2022 del 20 aprile 2023, consid. 3.4).
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è l’ammontare dell’importo soggetto a restituzione per il periodo da novembre 2020 ad aprile 2021 e da novembre 2021 a dicembre 2021, che la Cassa ha fissato, dopo deduzione della compensazione effettuata con prestazioni versate dalla Cassa __________, in fr. 43'864.10 e che i ricorrenti ritengono essere di fr. 18'485.30 ma in ogni caso non più di fr. 41'373.60 (doc. I).
Come emerge dall’impugnativa “La ricorrente non contesta di dover retrocedere a CO 1 gli importi ora corrisposti dalla Cassa __________ (e non ancora direttamente compensati), ovvero CHF 18'485.30 (DOC. C)”, ma la società ricorrente ritiene di non dover restituire la differenza “tra quanto pretende CO 1 rispetto a quanto versatole ora dalla Cassa __________. Ciò le causerebbe una evidente difficile situazione economica, e meglio una perdita consistente e ingiustificata”.
2.4. Secondo l’art. 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, abrogata con effetto dal 1° gennaio 2023, ma applicabile al caso di specie (cfr. DTF 148 V 162, consid. 3.2.1. - 3.2.2), le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità, sempreché altre disposizioni della medesima ordinanza non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.
Ai sensi dell’art. 25 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b; cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324, consid. 3.3).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).
L’amministrazione non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).
In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).
2.5. In concreto, dalle tavole processuali emerge che la società ricorrente e RI 2 quale indipendente, nel periodo da novembre 2020 a fine aprile 2021 e da novembre 2021 a dicembre 2021, hanno ricevuto indennità per perdita di guadagno coronavirus sia dalla Cassa di compensazione CO 1 che dalla Cassa __________ (cfr. doc. F).
RI 2, in seguito ai nuovi calcoli effettuati, ha diritto ad un importo giornaliero di fr. 152.05 per la sua attività dipendente e ad un importo di fr. 43.95 per la sua attività indipendente, per complessivi fr. 196 al giorno, pari al massimo previsto dall’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (cfr. art. 5 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2022 e marginale 1060 della Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus [CIC]; cfr. anche STCA 42.2021.64 del 20 dicembre 2021, consid. 2.4).
In queste condizioni, nella misura in cui la Cassa di compensazione CO 1 ha versato prestazioni alla società ricorrente in favore di RI 2 quale dipendente per il medesimo periodo litigioso durante il quale la Cassa __________ ha già riconosciuto prestazioni a RI 2 nella sua qualità di indipendente e poi di dipendente della RI 1, i conteggi emessi da CO 1 (doc. 3, 6, 7, 8, 12, 14, 16 e 18) sono manifestamente errati e, vista l’entità dell’ammontare versato (fr. 50'464.80), la loro correzione è di notevole importanza.
Le condizioni per chiedere la restituzione delle prestazioni sono pertanto adempiute.
La ricorrente del resto non contesta il principio della restituzione, ma l’ammontare del rimborso.
2.6. Per quanto concerne l’importo di fr. 50'464.80 chiesto in restituzione, esso è così composto:
- 01.11.2020 – 30.11.2020: CHF 6'254.85 (doc. 6);
- 01.12.2020 – 21.12.2020: CHF 4'378.40 (doc. 7):
- 22.12.2020 – 31.12.2020: CHF 2'084.95 (doc. 3);
- 01.01.2021 – 31.01 2021: CHF 6'464.90 (doc. 8);
- 01.02.2021 – 30.04.2021: CHF 18'560.45 (doc. 12 e 14);
- 01.11.2021 – 31.12.2021: CHF 12'721.25 (doc. 16 e 18).
La Cassa convenuta afferma di aver ricevuto dalla Cassa __________ due importi, di fr. 3'246.15, rispettivamente di fr. 3'354.45, per complessivi fr. 6'600.70, a titolo di compensazione, che riducono l’ammontare richiesto a fr. 43'864.10.
Gli insorgenti sostengono che l’importo da restituire deve essere ridotto in primo luogo a fr. 41'373.60 (cfr. doc. I).
A questo proposito fanno valere che da un’email del 4 maggio 2023 della Cassa __________ alla CO 1, di cui al doc. F, emergerebbe che la compensazione tra le due Casse ammonta a fr. 9'091.20 (1'290.25 + 1'165.40 + 1'290.25 + 1'248.60 + 4'096.70 [cfr. la voce “trattenuti quale compensazione dell’ordine di restituzione”) e non a fr. 6'600.70.
Nello scritto figura:
" (…) In riferimento alla sua e-mail del 3 maggio 2023 le comunichiamo quanto segue:
- La nostra Cassa ha dovuto ripartire le indennità per la parte di indipendente e per quella di salariato, compensando le differenze.
- L’indennità massima giornaliera è di CHF 196.00 e avendo ripartito le indennità l’importo versato è inferiore a quello da voi versato per la parte della società (RI 1).
Il signor RI 2 ha percepito le seguenti indennità giornaliere (indipendente)
(…)
La società RI 1 ha percepito le seguenti indennità giornaliere (persona assimilabile a quella di un datore di lavoro):
- 01.01.2021 al 31.01.2021 – CHF 5'702.15 (di cui CHF 1'290.25 trattenuti quale compensazione dell’ordine di restituzione e CHF 4'411.90 versati sul conto bancario del signor RI 2)
- 01.02.2021 al 28.02.2021 – CHF 5'150.35 (di cui CHF 1'165.40 trattenuti quale compensazione dell’ordine di restituzione e CHF 3'984.95 versati sul conto bancario del signor RI 2)
- 01.03.2021 al 31.03.2021 – CHF 5'702.15 (di cui CHF 1'290.25 trattenuti quale compensazione dell’ordine di restituzione e CHF 4'411.90 versati sul conto bancario del signor RI 2)
- 01.04.2021 al 30.04.2021 – CHF 5’518.15 (di cui CHF 1'248.60 trattenuti quale compensazione dell’ordine di restituzione e CHF 4'269.55 versati sul conto bancario del signor RI 2)
- 01.11.2021 al 30.11.2021 – CHF 5'503.70 (di cui CHF 4'096.70 trattenuti quale compensazione dell’ordine di restituzione e CHF 1'407.00 versati sul conto bancario del signor RI 2)
- 01.12.2021 al 31.12.2021 – CHF 5'687.15 (importo versato sul conto bancario del signor RI 2)
- 01.01.2022 al 31.01.2022 – CHF 5'687.15 (importo versato sul vostro conto bancario quale compensazione)
Il pagamento per la società RI 1 è stato fatto direttamente sul conto bancario del signor RI 2 in quanto le direttive UFAS prevedono che è tassativamente escluso il pagamento sul conto della società.
Per quanto concerne i mesi di novembre e dicembre 2020, il Tribunale cantonale delle assicurazioni in data 17 aprile 2023 ha accolto il ricorso della controparte e di conseguenza dobbiamo attendere che la decisione cresca in giudicato e poi provvederemo a correggere il pagamento compensando indennità sul vostro conto bancario come già fatto nel mese di marzo 2023 (circa CHF 8'683.75).
Il foglio per la compensazione dei pagamenti retroattivi dell’IPG vi verrà inviato per posta una volta cresciuta in giudicato la decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni e sarà da compilare e ritornare alla nostra Cassa.” (doc. F)
Il 6 giugno 2023 CO 1 ha chiesto alla Cassa __________ la compensazione dell’importo complessivo di fr. 6'600.70 per il periodo dal 1° novembre 2020 al 31 dicembre 2020 (doc. 48).
Con due conteggi del 20 giugno 2023 la Cassa __________ ha accolto le richieste ed ha versato a CO 1 fr. 3'246.25 per il mese di novembre 2020 e fr. 3'354.45 per il mese di dicembre 2020 (doc. 49).
Alla luce del contenuto dell’email del 4 maggio 2023 (doc. F), pendente causa il TCA ha interpellato la Cassa __________, chiedendo:
" (…) il nostro Tribunale è chiamato a statuire in merito ad una vertenza tra la società RI 1 e la Cassa di compensazione CO 1 inerente la restituzione di indennità giornaliere per perdita di guadagno per il coronavirus.
La Cassa di compensazione CO 1 sostiene di aver ottenuto dalla Vostra Cassa __________ due importi pari a fr. 3'246.25 e a fr. 3'354.45, per complessivi fr. 6'600.70, quale compensazione per le indennità giornaliere per il coronavirus versate da novembre a dicembre 2020.
Secondo RI 1 l’importo ottenuto dalla Cassa di compensazione CO 1, sarebbe invece superiore ed ammonterebbe a complessivi fr. 9'091.20. A questo proposito fa valere uno scambio di email del 4 maggio 2023 qui allegato (doc. F, pag. 2: cfr.: “La società RI 1 ha percepito le seguenti indennità giornaliere […] di cui CHF […] trattenuti quale compensazione dell’ordine di restituzione […]”).
Ai fini del giudizio Vi chiediamo di voler precisare, allegando la necessaria documentazione, a quanto ammonta l’importo esatto delle indennità giornaliere coronavirus in favore della RI 1 compensate con la Cassa di compensazione CO 1.” (doc. V)
Il 17 ottobre 2023 la Cassa __________ ha affermato:
" (…) Con riferimento alla vostra ordinanza del 10 ottobre 2023 nel termine prescritto osserviamo che gli importi versati dalla nostra Cassa __________ a parziale estinzione dei crediti della Cassa CO 1, inerenti le indennità per perdita di guadagno in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus (IPG corona) di diritto del signor RI 2 ammontavano a fr. 3'246.25 per novembre 2020 e CHF 3'354.45 per dicembre 2020.
Infatti, dopo i ricalcoli delle prestazioni di diritto, considerata la quota IPG per la parte di lavoratore salariato oltre all’attività indipendente, l’indennità giornaliera per la quota di attività salariata ammontava a CHF 152.05 e CHF 43.95 per la porzione d’attività indipendente.
Considerate le nuove IPG, il diritto mensile ammontava a:
Novembre 2020 (pagamento per 30 giorni)
Quota salariata CHF 4'561.50
./. contributi AVS CHF - 290.80
Quota attività indipendente CHF 1'318.50
./. contributi AVS CHF - 69.55
IPG netta di diritto novembre 2020 CHF 5'519.65
dicembre 2020 (pagamento per 31 giorni)
Quota salariata CHF 4'713.55
./. contributi AVS CHF - 300.50
Quota attività indipendente CHF 1'362.45
./. contributi AVS CHF - 71.85
IPG netta di diritto dicembre 2020 CHF 5'703.65
Gli importi mensili di diritto sono successivamente stati accreditati nel seguente modo:
Novembre 2020
IPG netta di diritto novembre 2020 CHF 5'519.65
./. compensazione interna Cassa __________ CHF -2’273.40
./. compensazione CO 1 CHF -3'246.25
Eventuale saldo per il pagamento CHF 0.00
dicembre 2020
IPG netta di diritto dicembre 2020 CHF 5'703.65
./. compensazione interna Cassa __________ CHF -2'349.20
./. compensazione CO 1 CHF -3'354.45
Eventuale saldo per il pagamento CHF 0.00
Si tiene a precisare che le compensazioni interne della nostra Cassa concernono le richieste di restituzioni del 20 giugno 2023, per le IPG Corona erroneamente pagate per l’attività indipendente, disconoscendo l’attività salariata svolta da RI 2, per la quale è stata rivendicata e ottenuta un’indennità per perdita di guadagno in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus.” (doc. VI)
Va a questo proposito evidenziato che il 16 novembre 2022 il ricorrente ha scritto alla Cassa di compensazione CO 1, cui ha allegato una lettera del 6 ottobre 2022 della Cassa __________ a RI 2, secondo cui:
" (…) In seguito ad un controllo, la nostra Cassa risulta essere competente per analizzare il diritto dell’indennità IPG Corona per la sua attività salariata e quindi di persona assimilabile ad un datore di lavoro.
La Cassa ha calcolato e ripartito le indennità per la parte di indipendente e per quella di salariato compensando le differenze” (allegato doc. 35)
Negli allegati conteggi del 5 ottobre 2022 figurano gli importi riconosciuti a RI 2 quale indipendente nel gennaio 2021, febbraio 2021, marzo 2021, aprile 2021 e come salariato per gli stessi mesi oltre che per novembre e dicembre 2021.
Gli importi riconosciuti quale indipendente (fr. 1'290.25; fr. 1'165.40; fr. 1'290.25 e fr. 1'248.60), corrispondono a quelli figuranti nell’email del doc. F alla voce “trattenuti quale compensazione dell’ordine di restituzione”, tranne per il mese di novembre 2021, dove figura solo l’importo complessivo di fr. 5'503.70 e non vi è la suddivisione tra i fr. 4'096.70 trattenuti quale compensazione dell’ordine di restituzione e i fr. 1'407.00 versati sul conto bancario di RI 2.
Visto quanto sopra, ed in seguito alle osservazioni prodotte dalla ricorrente, il TCA ha nuovamente interpellato la Cassa __________, chiedendo:
" (…) Dal vostro scritto del 17 ottobre 2023 risulta che avete versato alla Cassa di compensazione CO 1 un importo di fr. 6'600.70 per le IPG Corona per i mesi di novembre e dicembre 2020.
Dall’email del 4 maggio 2023, qui nuovamente allegata, alla voce “trattenuti quale compensazione dell’ordine di restituzione”, risulta un importo fr. 9'901.20 (1'290.25 + 1'165.40 + 1'290.25 + 1'248.60 + 4'096.70).
I singoli importi che compongono l’ammontare complessivo di fr. 9'901.20 possono essere in parte ricostruiti in base ai conteggi da voi emessi in data 5 ottobre 2022 e relativi anche all’attività di indipendente esercitata da RI 2 (cfr. la qui allegata vostra lettera del 6 ottobre 2022 a RI 2, con 10 conteggi; tutti allegati al doc. 35 dell’incarto della Cassa di compensazione CO 1).
L’unico importo che non trova una perfetta corrispondenza è quello del mese di novembre 2021, ritenuto che nel conteggio del 5 ottobre 2022 l’ammontare di fr. 5'503.70 non è stato suddiviso, come invece accaduto con gli altri conteggi.
Ad esempio, per il mese di gennaio 2021 (che nell’email del 4 maggio 2023 figura con l’indicazione “CHF 5'702.15 (di cui CHF 1'290.25 trattenuti quale compensazione dell’ordine di restituzione e CHF 4'411.90 versati sul conto bancario del signor RI 2)”), vi è un conteggio del 5 ottobre 2022 con un importo di fr. 1'290.25 ed un conteggio del 5 ottobre 2022 con un importo fr. 4'411.90 per complessivi fr. 5'702 che corrisponde a quanto indicato nell’email.
Per il mese di novembre 2021 agli atti vi è solo un conteggio del 5 ottobre 2022 con un importo di fr. 5'503.70.
1. Vi chiediamo di spiegare cosa significa la voce “trattenuti quale compensazione dell’ordine di restituzione” (È una compensazione interna alla Cassa?).
2. Vi chiediamo di spiegare se per il mese di novembre 2021 sono stati emessi altri conteggi, con le suddivisioni indicate nell’email del 4 maggio 2023 e di trasmetterceli (“01.11.2021 al 30.11.2021 – CHF 5'503.70 (di cui CHF 4'096.70 trattenuti quale compensazione dell’ordine di restituzione e CHF 1'407.00 versati sul conto bancario del signor RI 2)”; sottolineatura del redattore). In caso di risposta negativa vi chiediamo di voler precisare per quale motivo nell’email vi è una suddivisione che però non è stata effettuata.
Inoltre nell’email del 4 maggio 2023, verso la fine, figura che “(…) poi provvederemo a correggere il pagamento compensando indennità sul vostro conto bancario come già fatto nel mese di marzo 2023 (circa CHF 8'683.75)” (sottolineatura del redattore).
Negli atti in nostro possesso vi è solo un conteggio del 9 marzo 2023 per una compensazione di fr. 5'687.15 con la CO 1 per il mese di gennaio 2022 (doc. 43).
3. Vi chiediamo di indicarci se vi sono state altre compensazioni (oltre a quelle per i mesi di novembre e dicembre 2020 e quella per il mese di gennaio 2022) con la Cassa di compensazione CO 1 e di voler precisare se l’importo citato di fr. 8'683.75 comprende quello di fr. 5'687.15 e a cosa è dovuta la differenza di fr. 2'996.60.
4. Eventuali osservazioni.” (doc. XII)
Il 30 novembre 2023 la Cassa __________ ha affermato:
" (…)
1. La voce “trattenuti quale compensazione dell’ordine di restituzione”, menzionata nell’e-mail del 4 maggio 2023, corrisponde alla compensazione dell’IPG corona dovuta al signor RI 2 con la richiesta di restituzione della nostra Cassa, a seguito dell’apprezzamento della quota IPG per la parte salariata dell’assicurato.
2. L’indennità di diritto per il mese di novembre 2021, calcolata in data 5 ottobre 2022, è stata in parte (CHF 4'096.70) trattenuta a saldo della richiesta di restituzione della nostra Cassa (cfr. decisioni di restituzione del 5 ottobre 2022) per le IPG corona precedentemente ed erroneamente concesse (senza la quota IPG per la parte salariata) per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 aprile 2021. Purtroppo per un problema di aggiornamento informatico il conteggio IPG corona per il mese di novembre 2021, emesso il 5 ottobre 2022, non ha incluso il dettaglio della compensazione e neppure la differenza pagata all’assicurato (CHF 1'407.00).
3. L’importo esposto nell’e-mail del 4 maggio 2023 di “circa CHF 8'683.75” corrispondeva a una stima di quanto avremmo pagato quale differenza per i mesi di novembre e dicembre 2020, successivamente all’accoglimento del ricorso (cfr. sentenza del 17 aprile 2023 del Tribunale cantonale delle assicurazioni di Lugano, incarto 42.2023.6). Diversamente da quanto specificato, l’importo effettivamente corrisposto (in compensazione) alla Cassa di compensazione CO 1 per i mesi di novembre e dicembre 2020 si è elevato sino a CHF 6'600.70 (cfr. vedi conteggi allegati).
Oltre a quanto descritto, la nostra Cassa non [ha] altre osservazioni da postulare al rispetto dei quesiti postici.” (doc. XV)
2.7. Questo Tribunale, alla luce degli accertamenti effettuati, per i motivi che seguono, deve confermare l’ammontare dell’importo chiesto in restituzione, per complessivi fr. 43'864.10 (fr. 50'464.80 – fr. 6’600.70).
Dalla documentazione agli atti emerge infatti che la Cassa __________ ha versato alla CO 1 unicamente due importi di fr. 3'246.25 per il mese di novembre 2020 e di fr. 3'354.45 per il mese di dicembre 2020 (doc. 49), per un totale di fr. 6'600.70 (cfr. anche la richiesta di compensazione del 22 maggio 2023, doc. 47).
La cifra complessiva di fr. 9'901.20, cui fa riferimento la ricorrente, composta dagli importi di fr. 1'290.25 + fr. 1'165.40 + fr. 1'290.25 + fr. 1'248.60 + fr. 4'096.70, figuranti nell’email del 4 maggio 2023 della Cassa __________ alla voce “trattenuti quale compensazione dell’ordine di restituzione” (doc. F), non concerne invece il rimborso delle indennità alla CO 1, ma, come emerge pure dai conteggi del 5 ottobre 2022 prodotti il 18 novembre 2022 da RI 2 (doc. 35), riguarda la trattenuta a saldo della richiesta di restituzione della medesima Cassa __________ per le IPG Corona versate a RI 2 quale indipendente per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 aprile 2021, in seguito all’aumento della quota delle indennità per la parte salariata (doc. XV, risposta 1 e 2).
Quanto all’importo di “circa CHF 8'683.75” citato nello stesso email del 4 maggio 2023, la Cassa __________ ha spiegato che esso corrispondeva ad una “stima” di quanto avrebbe dovuto versare alla CO 1 in seguito alla STCA 43.2023.6 del 17 aprile 2023. In seguito ai calcoli definitivi, l’importo definitivo è poi stato fissato in fr. 6'600.70.
Infine, l’ammontare di fr. 5'687.15 citato nell’email del 4 maggio 2023 come segue: “01.01.2022 al 31.01.2022 – CHF 5'687.15 (importo versato sul vostro conto bancario quale compensazione)”, non concerne il periodo in esame ma si riferisce a quanto rimborsato dalla Cassa __________ alla CO 1 quale compensazione per l’indennità versata nel mese di gennaio 2022 e che ha portato la Cassa convenuta a stralciare l’opposizione inoltrata da RI 2 (cfr. consid. 1.7). Esso non è stato citato nelle prese di posizione della Cassa __________ (doc. VI e XV), poiché esula dal periodo oggetto del contendere.
In queste condizioni, il calcolo effettuato da CO 1 va confermato e l’importo da restituire va fissato in fr. 43'864.10.
2.8. L’insorgente sostiene inoltre di dover versare al massimo l’importo di fr. 18'485.30, poiché i restanti fr. 22’888.30 (fr. 41'373.60 [secondo il calcolo, come visto non corretto, della ricorrente] – 22'888.30), dovrebbe richiederli al suo dipendente, avendoglieli già versati. Ciò non sarebbe proponibile poiché RI 2 li avrebbe utilizzati per il suo sostentamento durante la pandemia e la società pagherebbe in doppio: da un lato le indennità sono state versate al dipendente, dall’altro deve retrocederle a CO 1.
Tale circostanza esula dalla vertenza in esame e riguarda unicamente i rapporti interni tra la ricorrente ed il proprio dipendente. Essa non concerne la Cassa convenuta.
La censura va di conseguenza respinta.
2.9. Va infine evidenziato che a questo stadio non è rilevante sapere se l'interessata era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione e se la restituzione costituisce un onere troppo grave (cfr. STCA 42.2022.42 del 3 ottobre 2022, consid. 2.4). La questione della buona fede e dell’onere gravoso è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e), nella misura in cui l’insorgente lo chiederà nei modi e nei tempi previsti dalla legge (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA per il quale il condono, se dati i presupposti, è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato).
2.10. La ricorrente ha chiesto l’assunzione di numerose prove:
- richiamo/edizione dell’integralità dell’incarto dalla Cassa __________ e dalla Cassa di compensazione CO 1 della società e di RI 2, dell’incarto 42.2023.6 dal TCA e delle domande di indennità per conto dell’insorgente e di RI 2 della __________;
- testimone: __________ c/o __________;
- interrogatorio/deposizione di RI 2;
Secondo la società, “occorre riscostruire integralmente la situazione, anche interna alla Cassa __________”. A tal fine ribadisce la necessità di assumere agli atti l’integralità degli incarti in possesso della Cassa __________ riferiti a RI 2 e/o alla RI 1, compresi i giustificativi di versamento bancari delle indennità sia in favore dei ricorrenti, che della CO 1.
Questo Tribunale, alla luce della documentazione prodotta dalle parti e degli accertamenti effettuati pendente causa, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove poiché gli atti contenuti nell’incarto permettono di decidere nel merito della vertenza senza la necessità di acquisire ulteriori elementi probatori.
In particolare, le risposte fornite dalla Cassa __________ il 17 ottobre 2023 (doc. VI) ed il 30 novembre 2023 (doc. XV), nonché i conteggi del 20 giugno 2023 (doc. 49) e del 5 ottobre 2022 (allegati doc. 35), permettono di ricostruire l’importo esatto da dedurre dall’importo chiesto in restituzione da CO 1 senza dover procedere ad ulteriori accertamenti.
Il richiamo di altri documenti, oltre a quelli già prodotti in questa sede, nonché la testimonianza di __________ e la deposizione/interrogatorio di RI 2 non apporterebbero alcun elemento di novità ai fini della risoluzione della vertenza.
Va qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.11. L’art. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti