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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2023 di
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RI 1
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contro |
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lo scritto del 2 ottobre 2023 emanato da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto in fatto
1.1. Il 9 ottobre 2023 è pervenuto al TCA uno scritto datato 6 ottobre 2023 con il quale RI 1 - il quale, nel periodo tra il 2005 e il 2021, ha beneficiato di prestazioni assistenziali per complessivi fr. 273'069.15 (cfr. doc. A1; A2) - ha contestato la decisione di rifiuto delle prestazioni speciali alle quali sostiene di avere diritto per legge e tutti i rifiuti precedenti.
Egli ha fatto valere di avere subito delle irregolarità, soprattutto successivamente al 2007, al 2008 e al 2020.
Il medesimo ha spiegato, da un lato, che nel 2007, nonostante la sua segnalazione circa il fatto che l’allora convivente non gli riversava il denaro ricevuto dall’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), quest’ultimo ha erogato per due mesi le prestazioni di base e per la pigione a lei.
Dall’altro, che nel 2008 è stato messo in atto in modo illecito un mandato precauzionale nei suoi confronti che è poi stato tolto. È stato precisato che i soldi venivano versati sul conto di suo padre e che nel corso di pochi anni la prestazione è stata diminuita, benché i costi della vita aumentassero.
L’insorgente ha evidenziato di essere andato regolarmente in Svizzera tedesca a lavorare per uscire dal bisogno dell’aiuto sociale, ma che non gli è mai stato riconosciuto il diritto a prestazioni LADI “per termini assurdi che impediscono a lavoratori temporanei sia interinali, sia stagionali, che di altro genere di cumulare i giorni di lavoro necessario ad avere diritto alle prestazioni di disoccupazione (…)”.
Egli ha, poi, asserito di aver avuto bisogno, a causa dei suoi problemi finanziari di un lavoro, che “trovavo quasi solo in Svizzera interna, che doveva essermi garantito dall’assistenza riabilitativa per l’art. 376 CPS, dalla magistratura per evitare la recidiva, recidiva che vi fu (…) non togliendomi la condizionale ma prolungandomela di oltre un anno).”
Il ricorrente ha indicato che nel 2019-2020 vi è stata una sua denuncia contro USSI sempre per comportamenti anomali e per spese dentarie non adeguatamente assunte.
Il medesimo ha altresì precisato che dal 2009 ad oggi gli è successo più volte che dopo le stagioni e i periodi lavorativi gli fosse impedito di stabilirsi nel comune di residenza in Svizzera tedesca (in particolare a __________, __________, __________, __________, __________) per portare avanti la vita lavorativa e sociale e aumentare le possibilità di reperire un impiego adatto, né è stato sostenuto finanziariamente, né socialmente al fine di cercare un nuovo alloggio sia quando aveva un appartamento separato dall’azienda sia quando aveva un appartamento/studio nella “Personalhaus” della ditta o comunque stava in un’abitazione del datore di lavoro.
I rifiuti di stabilirsi in Svizzera interna gli avrebbero ostacolato la ricerca di un impiego adatto alla sua situazione. Egli, in proposito, ha osservato che “dall’AI del Canton __________, che aveva accettato la mia seconda richiesta per il caso di rigore e per i mezzi ausiliari, dopo la prima fatta in Ticino che invece riconobbe solo il pagamento ai mezzi ausiliari ma non l’accompagnamento alla ricerca di un impiego idoneo alla mia situazione come era stato detto dallo specialista medico del __________ di __________ nel certificato post operatorio”.
L’insorgente ha poi sottolineato che le prestazioni speciali (per i trasporti pubblici, per le ricerche di lavoro, i colloqui e le trasferte per le prove di lavoro, per i traslochi, le caparre e il mobilio e per i costi speciali) gli sono state negate parecchie volte ingiustificatamente, nonostante adempisse le condizioni per ottenerle. Al riguardo ha menzionato che “in particolare nel 2020 dopo la stagione completa a __________, nel 2021 poi dopo il periodo di lavoro interrotto per situazione Covid ad __________, nel 2022 a __________ e __________ mi è stato impedito di ottenere le prestazioni alle quali avevo diritto, dicendo che era il Comune e il Cantone di origine, ossia il Ticino che poi diceva l’opposto, ossia che erano i Comuni e i Cantoni dove avevo lavorato, a dovermi dare le prestazioni e in quei periodi non ho dunque ricevuto le prestazioni o le ho ricevute a rate o in ritardo e non tutte”.
RI 1 ha, quindi, chiesto il versamento delle prestazioni non ricevute alle quali ha diritto sia quelle di base per il minimo vitale, sia quelle speciali, come pure di un risarcimento per i torti e il mobbing (ossia le difficoltà continue subite, la diminuzione e i rifiuti delle prestazioni, l’ostacolo alla ricerca di lavoro, i ritardi nei versamenti che hanno causato rinunce a impieghi, depressione) subito dopo le denunce e le segnalazioni fatte.
Egli ha, infine, asserito di avere avuto problemi anche per il pagamento della cassa malati e delle cure mediche (cfr. doc. I).
1.2. Il TCA, il 10 ottobre 2023, ha chiesto a RI 1 di trasmettere la decisione contro la quale ha inoltrato ricorso (cfr. doc. II).
Il 12 ottobre 2023 a questa Corte sono pervenuti svariati documenti da parte dell’insorgente.
Tra gli stessi figurano, da una parte, cinque formulari per la richiesta di una prestazione speciale datati 27 e 28 settembre 2023 e relativi ai costi di trasporto, di trasloco dai __________, alle spese per colloqui di lavoro e per cure medico ospedaliere (cfr. doc. B6), al costo di un Laptop e stampante per svolgere le ricerche di lavoro (cfr. doc. B7), alla rata finale degli apparecchi acustici (cfr. doc. B8) e alle rate di fatture mediche della Dr. med. __________, FMH ORL & chirurgia cervico facciale, che non riesce a coprire (cfr. doc. B9; B10), nonché ad arretrati della cassa malati (cfr. doc. B12; B13-B26).
Dall’altra, lo scritto del 2 ottobre 2023 con il quale l’USSI ha di fatto negato al ricorrente il diritto alle prestazioni speciali postulate, inviandogli la “comunicazione importante” inerente al riconoscimento delle spese speciali (cfr. doc. B1).
Dalla comunicazione menzionata emerge:
" (…) lei beneficia di prestazioni assistenziali ricorrenti erogate secondo le norme della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 17 dicembre 2002 e della Legge sull’assistenza sociale (Las) dell’8 marzo 1971.
Secondo quanto previsto dall’Art. 20 Las possono essere riconosciute delle prestazioni speciali destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio franchigie, partecipazioni, spese dentarie, determinate assicurazioni, …
Richiamato il principio di sussidiarietà che è alla base della Las, le prestazioni della pubblica assistenza hanno un carattere sussidiario. Di conseguenza colui che oggettivamente riesce, rispettivamente è riuscito, a far fronte ai propri impegni con i propri mezzi, non adempie i presupposti legali per beneficiare di queste prestazioni.
Le ricordiamo pertanto che le spese speciali potranno essere riconosciute dal nostro ufficio con una retroattività massima fino all’ultima richiesta di rinnovo da lei presentata. Tutte le richieste relative a prestazioni speciali dovranno essere inoltrate al più tardi in occasione della richiesta di rinnovo. Fatture antecedenti non saranno più considerate.
Per eventuali informazioni la invitiamo a contattare l’USSI, in particolare il suo Operatore di riferimento.” (Doc. B2)
1.3. Il 23 ottobre 2023 l’USSI ha osservato:
" (…) il signor RI 1 contesta, fra le tante, la “decisione dell’USSI (…) di rifiutare prestazioni speciali (…)”, riferendosi nello specifico allo scritto del 2 ottobre 2023 (decisione informale) con il quale l’USSI ha ritrasmesso all’interessato i “Formulario per la richiesta di prestazioni speciale”, da egli precedentemente trasmessi all’Ufficio, e il documento “Comunicazione importante” nel quale è riportato che “Secondo quanto previsto dall’Art. 20 Las possono essere riconosciute delle prestazioni speciali destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio (…) Le ricordiamo pertanto che le spese speciali potranno essere riconosciute dal nostro ufficio con una retroattività massima fino all’ultima richiesta di rinnovo da lei presentata. Tutte le richieste relative a prestazioni speciali dovranno essere inoltrate al più tardi in occasione della richiesta di rinnovo. Fatture antecedenti non saranno più considerate”, negando il riconoscimento all’interessato di prestazioni assistenziali speciali.
Preso atto della contestazione del signor RI 1 contro la decisione informale del 2 ottobre 2023 emessa dall’USSI si rileva che in base all’art. 33 Laps, applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù del rinvio di cui all’art. 65 Las, “Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione”.
Ritenuto che nel caso specifico non è ancora stata emessa una decisione su reclamo si chiede che il ricorso inoltrato da RI 1 sia dichiarato irricevibile e che gli atti siano trasmessi all’USSI affinché possa procedere con l’emissione di una decisione su reclamo.” (Doc. V)
1.4. Il doc. V è stato inviato per osservazioni al ricorrente (cfr. doc. VI). Quest’ultimo è rimasto silente.
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Questo Tribunale, di massima, esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 Lptca).
L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps.
L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che:
" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È’ applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."
Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione su reclamo, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).
2.3. Ora, alla luce di quanto indicato al consid. 2.2., il TCA non può entrare nel merito dello scritto del 6 ottobre 2023 di RI 1, in quanto, come visto, questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo competente (per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2022.77 del 26 settembre 2022; STCA 42.2022.49 del 12 settembre 2022; STCA 42.2021.34 del 18 maggio 2021; STCA 42.2018.26 del 23 luglio 2018; STCA 42.2018.8-11 del 7 febbraio 2018; STCA 42.2017.4-10 del 15 febbraio 2017; STCA 42.2017.2 del 18 gennaio 2017; STCA 42.2010.19 del 7 luglio 2010; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).
Gli atti sono, pertanto, trasmessi all’amministrazione affinché statuisca senza indugio sul reclamo di RI 1 mediante l’emissione di una decisione su reclamo.
Al riguardo va rilevato che l’USSI stesso, il 23 ottobre 2023, da un lato, ha evidenziato che il ricorrente, riferendosi alla decisione informale del 2 ottobre 2023, ha contestato il rifiuto di riconoscergli delle prestazioni assistenziali.
Dall’altro, ha chiesto la trasmissione dell’incarto per procedere all’emanazione di una decisione su reclamo, considerato che quest’ultima non è ancora stata emessa (cfr. doc. V; consid. 1.3.).
Un ricorso potrà essere eventualmente inoltrato a questo Tribunale contro la decisione su reclamo (art. 65 cpv. 1 Las; 33 cpv. 2 Laps).
In relazione alle “opposizioni”, e meglio reclami (cfr. art. 33 cpv. 1 Laps), contro dinieghi di (altre) prestazioni speciali e di base che l’insorgente ha indicato di interporre con l’impugnativa del 6 ottobre 2023 (cfr. doc. I pag. 3), giova osservare che gli stessi, già a prescindere dal fatto che il ricorrente non abbia precisato a quali provvedimenti specifici si riferisce, sono inammissibili, ritenuto, come visto, che questa Corte può esaminare nel merito soltanto decisioni su reclamo.
Ad ogni modo la parte resistente chiarirà contro quali ulteriori decisioni (oltre a quella informale del 2 ottobre 2023) RI 1 ha interposto reclamo con scritto del 6 ottobre 2023 e, nel caso in cui esse siano di competenza dell’USSI, emetterà le relative decisioni su reclamo, dando dapprima la possibilità all’interessato di completare le proprie contestazioni e valutandone la tempestività.
Se, per contro, i reclami concernono provvedimenti di altri Cantoni, l’amministrazione trasmetterà gli stessi alle rispettive autorità competenti.
2.4. Parimenti irricevibile si rivela la richiesta del ricorrente di un risarcimento per i torti e il mobbing subiti (cfr. doc. I; consid. 1.1.).
La costante giurisprudenza federale ha, in effetti, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
In concreto il provvedimento del 2 ottobre 2023, il cui ricorso è peraltro inammissibile (cfr. consid. 2.3.), concerne esclusivamente la domanda di prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Las (cfr. doc. B1; B2; consid. 1.2.).
Non risultano d’altronde essere state emanate decisioni circa eventuali domande di risarcimento (cfr. consid. 2.2.).
2.5. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso del 6 ottobre 2023 è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento affinché proceda conformemente a quanto indicato al consid. 2.3.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti