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redattrice: |
Christiana Lepori, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 16 ottobre 2023 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 16 ottobre 2023, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato il proprio precedente provvedimento del 28 aprile 2023 (cfr. doc. 13), mediante il quale aveva chiesto a RI 1 (nato il __________ 1998, a beneficio delle prestazioni assistenziali da aprile 2017 a giugno 2018, da novembre 2018 a maggio 2019, da dicembre 2019 a gennaio 2020, da febbraio 2021 a gennaio 2022, da marzo 2022 a marzo 2023, per un totale di prestazioni erogate in suo favore di fr. 56'258.25; cfr. doc. 10, 27-37) la restituzione di fr. 3'935.- a titolo di prestazioni Las percepite indebitamente nel periodo da marzo a luglio 2022.
L’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento come segue:
" (…)
N. Nel caso in esame è emerso (…) che l’USSI aveva ritenuto una quota parte spese per l’alloggio a favore del signor RI 1 nel periodo dal mese di marzo 2022 al mese di luglio 2022 (…).
(…).
P. Il signor RI 1 ritiene implicitamente ingiustificato chiedere la restituzione di una prestazione precedentemente riconosciuta e non considerare una sua quota di partecipazione alla spesa per l’alloggio, prendendo in considerazione i redditi della madre.
(…) pacifico è che RI 1 nel periodo in esame risultava convivere presso il domicilio della madre __________ a __________. (…) vige il principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economia domestica. Tuttavia nella presente fattispecie, non si giustifica di applicare tale regola. Infatti, bisogna tenere in considerazione l’autonomia finanziaria della madre, in particolare il capitale LPP di CHF 134'623.97 al 1° marzo 2022, che ha comportato il diniego di prestazioni complementari dell’AVS/AI ed il legame particolare tra i soggetti coinvolti, in quanto si tratta di madre e figlio, non di due sconosciuti che condividono un appartamento con l’unico scopo di dividerne le spese.
Ritenuto tutto quanto esposto, si giustifica di esigere che la madre si prenda a carico l’intera pigione, che assista il figlio e di conseguenza non gli venga riconosciuta la quota parte spesa per l’alloggio. A titolo abbondanziale si rileva che, se l’USSI concedesse al reclamante la quota parte dell’affitto quale prestazione assistenziale, si otterrebbe un finanziamento indiretto di persone che non hanno diritto a tali prestazioni.
La prestazione assistenziale mensile versata al reclamante per il periodo dal mese di marzo 2022 al mese di luglio 2022 era stata calcolata, nelle relative decisioni, non tenendo in considerazione l’autonomia finanziaria della madre. Lo fosse invece stata, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che il reclamante non aveva diritto all’ammontare delle prestazioni erogate dall’USSI.” (cfr. all. A a doc. I)
1.2. Contro la decisione su reclamo l’assistito ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.
In particolare, RI 1 ha fatto valere quanto segue:
" (…)
- Ho inviato una lettera (09.05.2023) dove spiega la situazione generale all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che non è stata presa in conto per nessuno dei motivi elencati.
- L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha accettato e riconosciuto la spesa alloggiativa mensile dal marzo 2022 al luglio 2022 visto la mia situazione complicata.
- Questa decisione è stata accettata e riconosciuta dopo un’attesa di più di 14 mesi dove hanno avuto abbastanza tempo per deliberare sul mio caso.
- Non possono rendermi colpevole e richiedermi la restituzione della somma pagata di CHF 3'935.- dicendomi che hanno sbagliato loro i versamenti sostenendosi l’indebitamente.
Per di più, come già anticipato nella mia lettera del 09.05.2023, sono attualmente apprendista, faccio veramente fatica a chiudere ogni mese e sono nell’incapacità di restituire tale somma.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 17 novembre 2023, l’USSI propone di respingere il ricorso con argomentazioni analoghe a quelle poste a fondamento della decisione su reclamo (cfr. doc. III).
1.4. Il 20 novembre 2023, il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr. doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se, a ragione o meno, l’USSI abbia chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 3’935.-, corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite indebitamente tra marzo e luglio 2022.
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Dal 1° gennaio 2021, gli importi del forfait di mantenimento previsti dalle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali erano i seguenti:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 1’006.--
2 persone 1'539.--
3 persone 1'871.--
4 persone 2'153.--
5 persone 2'435.--
Per ogni persona + 204.--
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 28 dicembre 2020, pag. 2)
e sono poi rimasti invariati per il 2022 (cfr. BU 2/2022 del 7 gennaio 2022).
Il punto 1.2. delle Direttive per l’anno 2022 enunciava, inoltre, che per i giovani adulti che vivevano con i propri genitori era riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.-.
L’art. 4 Laps dispone che:
" L’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;[8]
c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;[9]
d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.”,
mentre, ai sensi dell’art. 21 Las:
" In deroga all’art. 4 Laps, se il titolare del diritto è un figlio maggiorenne non economicamente indipendente e il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento supera la soglia di intervento delle prestazioni assistenziali, dall’unità di riferimento vengono esclusi i genitori che non ottemperano al loro obbligo di mantenimento ai sensi dell’art. 277 CCS. (cpv. 1)
In caso di rigore, l’autorità competente può pure escludere dall’unità di riferimento altri membri che non ottemperano ai loro obblighi di mantenimento o di assistenza nei confronti del titolare del diritto, ai sensi degli art. 159, 163, 276, 328 e 329 CCS. (cpv. 2)”.
2.5. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1. vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2. la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3. vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
4. non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;
5. non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.
b) Spesa vincolata:
1. non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2. non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3. non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4. le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio:
Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”
Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" 1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.
i) ...;
2. Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui
al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."
L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" 1. La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le persone unità importo riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
2.Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente.".
Gli importi massimi contemplati dalla LPC, alla quale l’art. 9 Laps fa riferimento, sono aumentati con effetto dal 1° gennaio 2021. In effetti la modifica della LPC, approvata dal Parlamento il 22 marzo 2019 ed entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021, ha previsto un adeguamento degli importi massimi riconosciuti per la pigione, e meglio, per una persona sola, da fr. 13'200.-- annui a fr. 16'440.-- nella regione 1, rispettivamente a fr. 15'900.-- nella regione 2 e fr. 14'520.-- nella regione 3.
Se più persone vivono nella stessa economia domestica va aggiunto un supplemento di fr. 3'000.-- in tutte e tre le regioni per la seconda persona, un supplemento di fr. 2'160.-- franchi nella regione 1 e di fr. 1'800.-- nelle regioni 2 e 3 per la terza persona, nonché un supplemento di fr. 1'920.-- nella regione 1, di fr. 1'800.-- nella regione 2 e di fr. 1'560.-- nella regione 3 per la quarta persona (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b cfr. 1 e 2 LPC; l’Ordinanza del DFI sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 12 marzo 2020, stato al 1° gennaio 2021 e l’Allegato 1; RU 2020 6291; STCA 42.2020.27 del 22 marzo 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2020.21 del 26 maggio 2021 consid. 2.6.).
Ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 Laps, se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente.
Il principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economia domestica è stato ripreso dal settore delle prestazioni complementari.
L’art. 16c OPC-AVS/AI, entrato in vigore il 1° gennaio 1998, prevede, infatti, che quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.
Nella DTF 127 V 10 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF 105 V 272 consid. 1).
La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 130 V 268; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).
Nel caso evaso dalla DTF 105 V 272, citata dalla ricorrente nell’impugnativa (cfr. doc. I), l'allora TFA ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dall’infermiere in pensione che divideva con lei l'appartamento; in caso contrario essa avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere conto delle condizioni reali, una deroga al principio era possibile (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs Müller, op. cit., pag. 80).
Nella DTF 130 V 263 la nostra Massima istanza si è chinata sul principio della ripartizione della pigione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI), indicando la possibilità di derogare a questo principio in virtù dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI e di provocare una diversa ripartizione della pigione, come nei casi in cui la vita in comune si fonda su un obbligo morale o giuridico.
Nel caso di una richiedente che viveva separata dal proprio coniuge e che aveva un obbligo di mantenimento ex art. 276 CC nei confronti della figlia non ancora diciottenne vivente in comunione domestica con lei, il Tribunale federale ha confermato che la partecipazione della figlia alle spese di pigione doveva essere stabilita, considerate le circostanze del caso, in un quarto (cfr. consid. 5.3).
Nella DTF 142 V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) il Tribunale federale ha ribadito il principio della suddivisione in parti uguali fra le singole persone del canone locativo, se una casa unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono incluse nel calcolo delle PC. Nel caso giudicato la nipote (abiatica) viveva con la nonna senza versare un contributo al canone siccome si prendeva cura dell’anziana, aspetto non ritenuto sufficiente a fondare l’eccezione.
Si veda anche la STCA 42.2019.38 del 20 gennaio 2020, consid. 2.8.
2.6. Le Direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS) nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022, in relazione ai giovani adulti prevedevano quanto segue:
Al punto C.3.2. Fabbisogno di base: in particolare, spiegazione c):
" Giovani adulti
Nell’ambito dell’aiuto sociale, per «giovani adulti» si intendono tutte le persone di età compresa fra i 18 e i 25 anni (entrambi compiuti). Dal giorno del compimento del 25° compleanno, la persona non è più designata quale giovane adulto.
Al punto C.4.2. Spese di alloggio particolari, n. 4-6:
" Spese di alloggio per giovani adulti
4 Dai giovani adulti che non hanno terminato la loro prima formazione ci si attende che abitino presso i loro genitori, salvo sussistano conflitti insormontabili.
5 La quota parte delle spese di alloggio dei giovani adulti che vivono nell’economia domestica dei genitori è computata solo se ai genitori, in considerazione della globalità delle circostanze (come, per es., i rapporti personali e la situazione finanziaria), non è ragionevolmente imputabile la totalità di tali spese.
6 Qualora si giustifichi un alloggio al di fuori dell’economia domestica dei genitori, i giovani adulti devono allora cercare una soluzione abitativa conveniente in una comunità abitativa. La conduzione di un’economia domestica composta da una sola persona è finanziata solo in casi eccezionali.
Al punto C.6.2. Formazione, spiegazione c):
" c) Prima formazione dei giovani e dei giovani adulti
All’inserimento professionale durevole dei giovani e dei giovani adulti deve essere attribuita la massima priorità. Essi devono portare a termine una prima formazione consona alle loro capacità.
La situazione particolare in cui si trovano i giovani adulti al momento della transizione dalla scuola dell’obbligo al mondo del lavoro richiede un’adeguata combinazione di offerte e programmi strutturati, che ponga l’accento sulla consulenza, sulla motivazione e sul coaching. Per accrescere le possibilità formative e di accesso al mondo del lavoro dei giovani adulti, a complemento delle misure esistenti si dovranno eventualmente predisporre offerte supplementari nell’ambito della valutazione, della qualificazione e dell’inserimento. Il tempismo di tali passi è decisivo.”.
Al punto D.4.2. Obblighi di mantenimento dei genitori:
" 1 I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.
2 L’obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio o fino al momento della conclusione di una formazione appropriata.
3 La fissazione della pretesa di mantenimento non compete al servizio sociale. Nei limiti del possibile, deve essere stipulata una convenzione vertente sulla corresponsione dei contributi dei genitori che dovrà essere approvata dall’autorità di protezione dei minori e degli adulti. Se un accordo non è possibile, la pretesa deve essere fatta valere dinnanzi al tribunale civile.
4 Se l’organo dell’aiuto sociale provvede al mantenimento di un figlio avente diritto al mantenimento, la pretesa di mantenimento e tutti i diritti ivi connessi passano all’organo dell’aiuto sociale.
5 In caso di cambiamento della situazione finanziaria dei genitori tenuti al mantenimento, si può esigere un adeguamento della pretesa di mantenimento.
Spiegazioni:
a) Obblighi di mantenimento dei genitori secondo il CC
Al mantenimento del figlio devono provvedere i genitori. Vi sono incluse le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela. Il mantenimento consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie.
Se un genitore tenuto al mantenimento non vive con il figlio, la parte di mantenimento a suo carico consiste principalmente in prestazioni pecuniarie. Mediante le prestazioni pecuniarie devono essere coperte le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a tutela del figlio. La quota destinata alla cura (contributo di accudimento) è concepita quale componente del mantenimento del figlio, ossia il figlio ne ha legalmente diritto, ma serve alla copertura delle spese di mantenimento del genitore che si occupa del figlio.
I genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC, cfr. Entrate dei minorenni (D.1).
Nell’ambito del diritto di mantenimento, sono in primo luogo considerati genitori quelle persone che hanno un rapporto di filiazione ai sensi del diritto civile (art. 252 CC). Una privazione dell’affidamento o del diritto di determinare il luogo di dimora non influisce sull’obbligo di mantenimento dei genitori.
Il patrigno e la matrigna devono adeguata assistenza al coniuge nell’adempimento dell’obbligo verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). In tale ambito si deve tener presente che il patrigno e la matrigna potrebbero avere un obbligo di mantenimento prioritario nei confronti dei propri figli (art. 276a CC).
Se il genitore tenuto al mantenimento non adempie l’obbligo di mantenimento approvato dal tribunale o dall’autorità, sussiste un diritto all’aiuto all’incasso (art. 290 CC) o alle anticipazioni (art. 293 cpv. 2 CC).
b) Esercizio da parte dell’organo dell’aiuto sociale del diritto al mantenimento da parte dei genitori
Se l’organo dell’aiuto sociale provvede al mantenimento di un figlio avente diritto al mantenimento, la pretesa di mantenimento con tutti i diritti ivi connessi si trasmette per legge all’organo dell’aiuto sociale (art. 289 cpv. 2 CC). L’organo dell’aiuto sociale acquisisce così la qualità di parte nella procedura in materia di mantenimento, cosicché si deve chiarire chi è autorizzato a far valere il diritto al mantenimento da parte dei genitori, ossia chi ha la legittimazione attiva.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i diritti costitutivi e processuali del figlio non vanno persi con il trasferimento della pretesa di mantenimento all’organo dell’aiuto sociale (cfr. DTF 143 III 177). Il figlio perde dunque il diritto al mantenimento, ma non la possibilità legale di citare in giudizio un genitore per la corresponsione del contributo di mantenimento. L’azione di mantenimento per un figlio beneficiario del sostegno può quindi essere fatta valere giudizialmente sia dall’organo dell’aiuto sociale che dal figlio interessato, sia dall’altro genitore in sua rappresentanza.
c) Caso particolare: mantenimento per i maggiorenni/i giovani adulti
In linea di massima, l’obbligo di mantenimento si protrae fino alla maggiore età del figlio. Se il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 CC).
Unicamente i maggiorenni che seguono effettivamente e in modo serio una prima formazione hanno un diritto al mantenimento nei confronti dei loro genitori.
Dai giovani adulti che non hanno terminato la loro prima formazione ci si attende che abitino presso i loro genitori, salvo sussistano conflitti insormontabili. La loro quota parte delle spese di alloggio è presa in considerazione solo se ai genitori, in considerazione della globalità delle circostanze (come, per es., i rapporti personali, la situazione finanziaria), non è ragionevolmente imputabile la totalità di tali spese (C.4.2). Ciò vale anche nel caso in cui il figlio non stia al momento seguendo una prima formazione. (…)”.
Riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:
" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. (…)” (pag. 171)
2.7. Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.
2.8. L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”
Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”
2.9. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3).".
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale (TF) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
Giova ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
2.10. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che il ricorrente, nato il __________ 1998, ha beneficiato delle prestazioni assistenziali da aprile 2017 a giugno 2018, da novembre 2018 a maggio 2019, da dicembre 2019 a gennaio 2020, da febbraio 2021 a gennaio 2022, da marzo 2022 a marzo 2023, per un totale di prestazioni erogate in suo favore di fr. 56'258.25 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 10, 27-37).
RI 1, nel periodo oggetto della presente vertenza, viveva con la madre nell’ente di 4.5 locali da quest’ultima locato in __________, per una pigione di fr. 1'380.- mensili oltre acconto spese accessorie di fr. 200.-/mese (cfr. doc. 74-75).
Per quanto attiene al percorso formativo del ricorrente, che al momento determinante per quanto qui ci concerne non aveva ancora conseguito una prima formazione, giova rilevare che dal curriculum vitae in atti emerge che il medesimo nel 2014 ha terminato la scuola media, per l’anno 2014-2015 è stato iscritto presso il __________ come apprendista impiegato di commercio al dettaglio (__________), superando il primo anno di corso, dopodiché ha seguito un “semestre di motivazione”, a __________, per poi reiscriversi nel 2016-2017 al __________ di __________ come apprendista impiegato di commercio al dettaglio (__________). Nel 2018 RI 1 ha svolto la scuola reclute (4 mesi), nel 2019 ha lavorato 6 mesi presso l’__________ e nel 2020 è stato all’estero, per un viaggio (cfr. doc. 108-109).
In data 20 maggio 2021, RI 1 ha sottoscritto un contratto di tirocinio con il __________ come “operatore per la promozione dell’attività fisica e della salute (OPAFS)”, valido dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2024. La retribuzione è fissata in fr. 600.- mensili per il primo anno, fr. 800.- per il secondo e fr. 1'125.- per il terzo anno (cfr. doc. 94-95).
In data 10 marzo 2022, il ricorrente ha inoltrato una richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali scadute il 28 febbraio 2022 (cfr. doc. 315-317). Contestualmente, ha risposto “no” alla domanda a sapere se i redditi e la sostanza della sua economia domestica fossero cambiati e comunicato di aver percepito dal padre fr. 344.65 “per l’inizio degli studi”.
Con decisione del 14 marzo 2022 l’USSI ha riconosciuto all’assistito il diritto alle prestazioni Las per il periodo da marzo a luglio 2022, nella misura di fr. 1'060.- al mese (cfr. doc. 311-312).
Dalla relativa tabella di calcolo risulta che per l’unità di riferimento composta dal solo ricorrente, l’USSI ha computato un reddito computabile Las di fr. 806.- mensili, una spesa computabile di fr. 1'242.- al mese, di cui fr. 787.- per l’alloggio, fr. 382.- come premi per assicurazione malattia e fr. 72.- come “altre spese computabili Las” (cfr. doc. 313-314).
Contestualmente, l’USSI ha chiesto all’assistito di produrre, in occasione della successiva richiesta di rinnovo, tra gli altri, “copia della decisione prepensionamento AVS __________ con l’indicazione a quanto ammonta “la rendita per figli per rendita AVS della madre”” (cfr. doc. 310).
In occasione della successiva richiesta di prestazioni Las, e meglio il 9 agosto 2022, l’USSI ha chiesto a RI 1 di trasmettere “copia della decisione di prestazioni complementari di __________ e copia del suo inoltro” (cfr. doc. 270). Tale richiesta è stata reiterata dall’amministrazione il 18 agosto successivo (cfr. doc. 269).
La documentazione pervenuta alla parte resistente il 23 agosto da parte dell’assistito si compone di:
- “Decisione prestazione rendita AVS” del 28 marzo 2022 inerente la persona di __________ che riconosce a quest’ultima una prestazione di rendita mensile di fr. 1'078.- (cfr. doc. 22-23);
- “Decisione prestazione complementare all’AVS/AI” del 3 maggio 2022, inerente la persona di __________, dalla quale emerge che quest’ultima aveva fatto richiesta di prestazioni complementari in data 18 febbraio 2022, richiesta che è stata respinta in ragione del fatto che “la sostanza netta supera la soglia di sostanza. Le condizioni del diritto alle prestazioni complementari non sono perciò soddisfatte. (…) Nel caso concreto, dalla documentazione in nostro possesso risulta che dispone di una sostanza netta quantificabile in CHF 134'623.97 (stato 01.03.2022) composta nel seguente modo: capitale LPP __________ CHF 134'623.97” (cfr. doc. 20-21)
Giova rilevare che successivamente alla richiesta di rinnovo delle prestazioni scadute il 31 luglio 2022, formulata dall’assistito il 3 agosto 2022 (cfr. doc. 271-273), con decisione del 19 settembre 2022 - che il ricorrente non ha impugnato - l’USSI ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale per il mese di agosto pari a fr. 603.- tenendo in considerazione un reddito computabile Las di fr. 475.- mensili, una spesa computabile Las di fr. 454.-, pari ai “premi assicurazione malattia” (fr. 382.-) e “altre spese computabili Las” (fr. 71.-) (cfr. doc. 262-265).
Da agosto 2022, quindi, l’USSI non ha più accordato la quota parte della spesa per l’alloggio che nei mesi precedenti aveva riconosciuto, con versamento diretto a favore del ricorrente.
Con ordine di restituzione del 28 aprile 2023, l’USSI ha conseguentemente chiesto all’assistito la restituzione di fr. 3'935.- e meglio delle prestazioni riconosciutegli nel periodo da marzo a luglio 2022 a titolo di spesa alloggiativa (fr. 787.- al mese). Quanto precede sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) dagli accertamenti svolti e in particolare dalla documentazione in nostro possesso, risulta che è stata rifiutata la richiesta di Prestazione Complementare (PC) a sua madre, Signora __________. Considerando che condivide l’economia domestica con sua madre, a partire dal 1° marzo 2022 (inizio diritto rendita AVS di sua madre) non avrebbe più diritto alla quota parte dell’affitto. Per il periodo 1° marzo 2022 – 31 luglio 2022, le è pertanto stata riconosciuta una spesa alloggiativa alla quale non avrebbe avuto diritto.” (cfr. doc. 13).
Con reclamo del 9 maggio 2023, RI 1 ha fatto valere di non capire “perché devo restituire la spesa alloggiativa riconosciuta mensile dal marzo 2022 al luglio 2022 visto che (…) è stata riconosciuta”. Appellandosi all’art. 68 cpv. 1 Las, l’assistito ha fatto valere di avere sempre segnalato “nella misura della” sua “comprensione” ogni cambiamento, aggiungendo “per di più, ho sempre consegnato la documentazione richiesta per l’assistenza sociale che ha deciso e riconosciuto le spese”. Precisando di non potere “essere responsabile di una decisione che avete prese e riconosciuto, per di più dopo 14 mesi di attesa”, l’allora opponente ha poi fatto valere di non poter provvedere finanziariamente alla restituzione richiestagli “visto che sono apprendista e faccio veramente fatica a chiudere ogni mese” (cfr. doc. 12).
Con la decisione su reclamo del 16 ottobre 2023, l’USSI ha, come visto, confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.).
2.11. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA rileva, innanzitutto, che la buona fede e l’onere troppo grave costituiscono i presupposti del condono (cfr. supra consid. 2.9.).
Come visto, per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. supra consid. 2.9; STF 8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Le censure sollevate in questo senso nell’impugnativa (cfr. supra consid. 1.2.) sono, pertanto, qui inammissibili e saranno esaminate nella procedura successiva relativa al condono, che l’amministrazione si è del resto già impegnata ad attivare d’ufficio (cfr. all. A a doc. I).
Questa Corte rileva che dalle carte processuali emerge che. quantomeno da febbraio 2021 e sino a luglio 2022, nelle varie decisioni di accoglimento delle domande di prestazioni assistenziali formulate nel tempo da RI 1, considerato quale unico componente della sua unità di riferimento, l’USSI ha sempre erogato (a lui direttamente, non alla madre) una quota parte affitto a suo beneficio, e meglio di fr. 788.-/790.- (cfr. doc. 311-314; 368-372; 426-430).
Successivamente alla decisione con cui a beneficio del ricorrente erano state erogate le prestazioni Las per il periodo marzo-luglio 2022, e meglio dagli atti trasmessi alla parte resistente ad agosto 2022, è emerso che la domanda di prestazioni complementari presentata dalla madre del ricorrente è stata respinta poiché la medesima disponeva di una sostanza quantificata in fr. 134'623.97 al 1° marzo 2022 (cfr. supra consid. 2.10. e doc. 20-21).
__________, inoltre, dal 1° marzo 2022 percepisce, a titolo di rendita AVS, mensili fr. 1'078.- (cfr. supra consid. 2.10. e doc. 22-23).
La parte resistente ha così chiesto la restituzione di quanto erogato a favore del ricorrente tra marzo e luglio 2022 a titolo di quota parte della locazione dell’ente ove egli vive con la madre, ritenuto come in concreto “non si giustifica di applicare” il “principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economia domestica”, mentre “si giustifica di esigere che la madre si prenda a carico l’intera pigione, che assista il figlio e che di conseguenza non gli venga riconosciuta la quota parte spesa per l’alloggio” (cfr. supra consid. 1.1. ed all. A a doc. I).
A mente di questa Corte, tuttavia, in concreto ed in assenza di accertamenti in tal senso, l’USSI doveva verificare se, a fronte del capitale LPP e della rendita AVS percepita mensilmente, la madre, poteva e doveva, effettivamente assumere a proprio carico anche la quota parte del canone locativo del ricorrente (cfr. direttive CSIAS nei punti riprodotti al consid. 2.6.), rispettivamente, in che misura.
Posto che, per il periodo antecedente a quello oggetto della presente vertenza (marzo-luglio 2022), la quota parte della locazione era stata riconosciuta e corrisposta al ricorrente e non è, poi, stata messa in discussione, l’unico fattore che ha condotto l’USSI a chiedere la restituzione di quanto a tale titolo erogato all’assistito da marzo 2022 è costituito dalla percezione da parte della madre di RI 1 della rendita mensile AVS e del capitale LPP.
A mente di questa Corte, tuttavia, non è sufficiente contestarle di avere ricevuto il capitale LPP (avente scopo previdenziale) per poter concludere ch’ella doveva e poteva far fronte anche alla quota parte delle spese di alloggio relativa al figlio, senza prima esaminare e valutare l’insieme delle circostanze, quindi sia personali che finanziarie, della donna (in particolare raffrontando la sua situazione economica successiva al riconoscimento della rendita AVS e del capitale LPP con quella precedente, quando al figlio era in ogni caso stata computata la quota parte della pigione del loro alloggio) e dell’assistito, come peraltro indicato nelle direttive riprodotte al consid. 2.6.
Gli atti devono, pertanto, essere ritornati alla parte resistente perché provveda nel senso di quanto indicato.
2.12. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile, ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Gli atti vengono trasmessi all’USSI affinché proceda conformemente a quanto indicato al consid. 2.11.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti