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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2023 di
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RI 1 |
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contro |
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la decisione su reclamo del 4 dicembre 2023 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 4 dicembre 2023 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato il proprio provvedimento del 31 ottobre 2023 con il quale aveva parzialmente accolto la richiesta di aiuto d’urgenza inoltrata il 24 ottobre 2023 da RI 1 - nata il __________ 1985 e cittadina italiana, la quale ha beneficiato di prestazioni assistenziali ordinarie e/o speciali (ad esempio con lo scopo di far fronte al pagamento dei premi di cassa malati non coperti dai relativi sussidi) dal mese di settembre 2014 al mese di novembre 2014, dal mese di maggio 2015 al mese di luglio 2018 e da novembre 2019 a dicembre 2020, per complessivi fr. 42'408.40 (cfr. STCA 42.2023.26 del 16 ottobre 2023 consid. 1.1.) -, riconoscendole le spese di rimpatrio, ovvero il costo del biglietto del treno per rientrare in Italia (cfr. doc. 280).
Nella decisione su reclamo è stato in particolare rilevato:
" (…) Nel caso di specie, pacifico è che la reclamante, a seguito della decisione del 22 dicembre 2022 dell’Ufficio della migrazione, dal 22 gennaio 2023 è tenuta a lasciare il territorio svizzero.
Le argomentazioni della reclamante non possono essere seguite.
Riguardo alla titolarità del diritto alle prestazioni assistenziali ordinarie ai sensi dell’art. 18 Las, ha diritto a prestazioni a prestazioni assistenziali ordinarie la persona domiciliata giusta l’art. 4 LAS (art. 20 cpv. 1 LAS e art. 5 cpv. 1 LAS), mentre le persone con sola dimora assistenziale ai sensi dell’art. 11 LAS hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati (art. 13 Reg.Las, 21 LAS).
In casu, pertanto, ritenuto che la reclamante non è più autorizzata a dimorare su suolo svizzero a far tempo dal 22 gennaio 2023, a partire da quel giorno non ha diritto all’assistenza sociale nel senso di una prestazione assistenziale completa ordinaria giusta l’art. 18 Las.
In base all’art. 13 cpv. 1 del Regolamento dell’assistenza sociale (Reg.Las) sopracitato la reclamante ha inoltrato il 24 ottobre 2023 una richiesta di aiuto d’emergenza.
L’USSI, ritenuta la situazione della reclamante, nello specifico la decisione del 22 dicembre 2022 dell’Ufficio della migrazione che le ha intimato un ultimo termine di partenza per lasciare la Svizzera il 22 gennaio 2023, ha correttamente deciso di accogliere parzialmente la richiesta di aiuto d’emergenza, riconoscendole le spese per il rimpatrio.
Quanto ai certificati medici redatti dalla Dr.ssa med. __________ (specialista in medicina interna generale) e dal Dr. med. __________ (FMH medico generico), dagli stessi non emerge una situazione tale da non consentirle di tornare in Italia. Dai certificati medici prodotti appare unicamente “non auspicabile” il suo rimpatrio ma non un’impossibilità concreta. Come peraltro indicato dal lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni nella sua sentenza del 16 ottobre 2023 alla ricorrente, cittadina italiana, sarebbero garantite le necessarie cure nel suo Paese d’origine.
A titolo abbondanziale si rileva che nonostante quanto rilevato da entrambi i dottori circa l’incapacità lavorativa della reclamante, quest’ultima è stata in grado di redigere un fitto reclamo. (…)” (Doc. A1 pag. 7)
1.2. RI 1nelli, il 27 dicembre 2023, ha impugnato tempestivamente davanti a questo Tribunale la decisione su reclamo del 4 dicembre 2023, chiedendo l’annullamento di quest’ultima e l’assegnazione dell’aiuto di bisogno ex art. 12 Cost., nel senso di riconoscerle il sostentamento, l’alloggio e le cure mediche a partire dal mese di ottobre 2023.
La medesima ha, inoltre, domandato che al ricorso venga concesso l’effetto sospensivo e l’adozione della misura cautelare più idonea per la tutela della sua situazione giuridica soggettiva (cfr. doc. I pag. 14-15).
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha segnatamente addotto che nel suo caso l’urgenza e il particolare stato di bisogno sussistono in relazione alla sua necessità di un aiuto in situazioni di bisogno, stante il suo stato di malattia e la sua inabilità lavorativa del 100% e il dovere di provvedere mensilmente al minimo vitale, al pagamento dei canoni di locazione rimasti insoluti, che hanno condotto alla disdetta da parte del locatore l’8 novembre 2023, ai premi LAMal e alla copertura delle spese medico sanitarie. Ella ha precisato di non percepire alcuna entrata, nemmeno quale prestazione di perdita di guadagno e di avere pendente una richiesta di prestazioni AI. In proposito la ricorrente ha asserito che l’USSI, in attesa della decisione AI, dovrebbe garantirle l’assistenza indispensabile e strettamente necessaria prevista dall’art. 12 Cost., riservandosi la possibilità di richiederne la restituzione o la compensazione in caso di attribuzione di una rendita AI con effetto retroattivo.
RI 1 ritiene che il diniego dell’assistenza sociale in uno stato di bisogno neppure sia ossequioso delle garanzie costituzionali di rispetto e protezione della dignità umana giusta l’art. 7 Cost. e che debba esserle garantita anche la copertura della degenza ospedaliera nella misura in cui non verrà pagata dall’assicuratore malattia e infortunio. Al riguardo ella lamenta una violazione dell’art. 41 Cost. secondo cui la Confederazione e i Cantoni si impegnano affinché ognuno usufruisca delle cure necessarie alla sua salute, ricordando altresì che l’art. 23 Las enuncia che le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato è personalmente colpevole del suo stato.
Per quanto attiene alle spese di rimpatrio riconosciutele dall’amministrazione, l’insorgente rileva che le stesse mai hanno fatto oggetto della sua richiesta dell’ottobre 2023, la quale era finalizzata a ottenere un aiuto ex art. 12 Cost. per spese di alloggio, sostentamento e spese mediche in attesa della decisione dell’Ufficio AI.
La medesima ha sottolineato che l’aiuto d’urgenza non può essere limitato e che, finché un viaggio di ritorno non è possibile o ragionevolmente esigibile, la persona interessata ha diritto a vitto, alloggio, vestiario e cure mediche di base, specificando, da un lato, che nel suo caso un rientro in Italia non è stato ancora possibile a causa dell’omessa attuazione delle procedure di rimpatrio da parte dell’autorità cantonale competente e da parte dell’autorità italiana competente. Dall’altro, che solo tali procedure le consentirebbero l’accesso alle misure assistenziali italiane.
La ricorrente ha pure indicato che le sue condizioni di salute sarebbero comunque incompatibili con un rimpatrio in Italia.
Ella ha affermato che il termine di partenza dalla Svizzera del 23 gennaio 2023 imposto dall’Ufficio cantonale della migrazione il 22 dicembre 2022 si rifà abusivamente alla sentenza federale del 30 novembre 2022, ossia a una sentenza che non ha mai statuito sul suo allontanamento dal territorio svizzero e che nessuna autorità giudiziaria svizzera si è mai espressa sull’allontanamento, sull’ammissione provvisoria, rispettivamente sulla riammissione in Italia, sulle deroghe alle condizioni di ammissione, ecc.
A mente dell’insorgente, di conseguenza, fino a quando il Cantone non avrà applicato la procedura corretta prevista dalla Legge federale sugli stranieri in sede di allontanamento e fino a quando non avrà lasciato definitivamente e fisicamente la Svizzera, il suo domicilio assistenziale, o in subordine la dimora assistenziale, è in Svizzera (cfr. doc. I).
1.3. Il 22 gennaio 2024 la ricorrente ha sollecitato l’evasione della propria domanda di misure cautelari, chiedendo altresì che l’USSI corrisponda al locatore le pigioni rimaste insolute (cfr. doc. III).
La medesima ha allegato, in particolare, la citazione emessa il 19 gennaio 2024 dalla Pretura di __________ all’udienza di discussione del 15 febbraio 2024 relativa all’istanza d’espulsione formulata il 18 gennaio 2024 dal suo locatore (cfr. doc. III1).
1.4. Con decreto del 30 gennaio 2024 il Presidente del TCA ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi la domanda della ricorrente tendente a ottenere delle misure cautelari pendente la procedura di ricorso.
Questo Tribunale, da un lato, ha in particolare ricordato che il soggiorno in Svizzera dell’insorgente non è regolare, non disponendo di un permesso di dimora valido dalla fine del mese di febbraio 2015.
Dall’altro, il TCA ha rilevato che la ricorrente ha affermato - producendo dei certificati medici, nonché l’istanza di espulsione presentata il 18 gennaio 2024 alla Pretura di __________ dal suo locatore, non avendo la stessa riconsegnato l’appartamento entro il 31 dicembre 2023, come invece previsto nella disdetta del contratto di locazione notificatale l’8 novembre 2023 a seguito del mancato pagamento della pigione - di trovarsi in condizioni di indigenza dovute al suo “stato di malattia e di inabilità lavorativa nella misura del 100%” che l’ha condotta a interporre una richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità tuttora pendente.
Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che in simili condizioni, senza l’esame di determinate circostanze fattuali del caso concreto, non si può negare all’insorgente, pendente causa, l'aiuto in situazioni di bisogno.
Gli atti sono, di conseguenza, stati rinviati all’USSI per un complemento istruttorio volto a stabilire se l’insorgente viva effettivamente in una situazione di indigenza. In tal caso, quale aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost., “le andranno garantiti un alloggio collettivo, se dovesse realmente trovarsi senza abitazione, e dei buoni pasto”, come pure determinate spese di cura.
Per completezza il TCA ha osservato che, nell’ipotesi in cui la ricorrente dovesse sollevare obiezioni riguardo all’alloggio collettivo, facendo riferimento a problematiche di salute, avrebbe dovuto essere stabilito se le sue condizioni fossero effettivamente tali da impedirle una soluzione abitativa di tipo collettivo (cfr. doc. VIII).
1.5. Nel frattempo, il 23 gennaio 2024, l’USSI ha presentato la risposta causa, postulando la reiezione dell’impugnativa e rilevando che la ricorrente non ha comprovato alcun reale impedimento a ritornare nel proprio Stato d’origine, l’Italia, come pure che si ostina a non volere dare seguito all’ordine impartitole dall’Ufficio della migrazione, senza che risulti un’effettiva situazione di bisogno attuale e urgente che le impedisca di rientrare in Italia, violando così ulteriormente il principio di sussidiarietà e l’obbligo di ridurre il danno.
L’amministrazione ha sottolineato che l’insorgente, tuttora titolare della ditta individuale __________, la cui professione risulta in sostanza, tra l’altro, quella di giurista, senza l’ausilio di terzi, è riuscita a redigere un corposo e fitto ricorso nonostante l’inabilità lavorativa al 100% certificata dai suoi medici, le cui attestazioni non descrivono comunque in modo chiaro i suoi problemi di salute (segnatamente non spiegano quali non le consentano di poter lavorare, né quali non le permettano di lasciare la Svizzera, limitandosi a indicare che un eventuale trasferimento peggiorerebbe “lo stato di salute mentale di per sé già fragile”), né motivano bene le conclusioni.
(cfr. doc. V).
Il 25 gennaio 2024, con un complemento alla risposta di causa, l’USSI, relativamente all’istanza di sfratto inoltrata dai locatori di RI 1, ha ribadito che quest’ultima è dal 22 gennaio 2023 che deve lasciare la Svizzera e che la stessa non ha comprovato uno stato di salute tale da non permetterle di lasciare la Confederazione elvetica. È stato, altresì, specificato che per sua scelta ella non intende lasciare il suo appartamento (cfr. doc. VI).
1.6. Il Dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, con scritto spedito il 24 gennaio 2024 e pervenuto a questa Corte il 29 gennaio 2024, su richiesta di RI 1, ha dichiarato di averla preso in carico a partire dal 20 novembre 2023, che presenta una sindrome depressiva ricorrente con attuale episodio di media gravità, oltre a una sindrome da attacchi di panico e a una sindrome somatoforme da dolore persistente, come pure che la stessa è totalmente inabile al lavoro a causa della persistente e grave sintomatologia ansioso-depressiva con correlati algici somatoformi e ripercussioni sul piano cognitivo.
Il medico psichiatra ha, inoltre, asserito che “il quadro psichiatrico, ormai presente sin dal 2022, ha aggravato la situazione socio-economica della paziente, di per sé un soggetto vulnerabile, e l’ha condotta verso una serie di complicanze, prima su tutte la disdetta del contratto di locazione con effetto il 31.12.2023 ed un incombente sfratto. Questa situazione sicuramente presenta importanti ripercussioni sullo stato mentale della sig.ra RI 1 ed ha aggravato, in maniera considerevole, la sintomatologia (…)” (cfr. doc. VII).
1.7. Il 12 febbraio 2024 la ricorrente, dopo aver ricevuto la risposta di causa, il relativo complemento e lo scritto del Dr. med. __________ (cfr. doc. IX; X), ha segnatamente eccepito che il suo caso non deve essere equiparato ad altri stranieri, tenuto conto che ogni caso è soggettivo e che l’esistenza o meno del diritto all’aiuto sociale va determinato di caso in caso.
La medesima ha evidenziato che nella sua situazione il solo biglietto del treno non consente comunque un rimpatrio, visto che bisognerebbe proprio fare un trasloco nel paese di destinazione, oltre che occorrerebbe avere già una zona di destinazione in Italia dove poter risiedere, di cui lei è sprovvista.
L’insorgente ha, inoltre, censurato nuovamente la circostanza che “l’USSI pronuncia un rimpatrio senza considerare che a livello cantonale non risulta attuata alcuna procedura sul rimpatrio”, in quanto, da una parte, il termine di partenza intimato dall’Ufficio della migrazione il 22 dicembre 2022 è una misura prettamente amministrativa che non è mai stata oggetto di un esame giudiziario. Dall’altra, ella non sta lasciando volontariamente il territorio svizzero.
La ricorrente ha precisato di aver allegato i rapporti delle cliniche ospedaliere dove è stata degente per quanto concerne le diagnosi che giustificano l’inabilità al lavoro (cfr. doc. B2-B9) e di non avere ancora venduto la propria auto, poiché è vecchia e le è indispensabile per gli spostamenti relativi alle cure mediche e alle visite specialistiche, tenuto conto dei costi elevati dei biglietti/abbonamenti dei mezzi di trasporto pubblici, come pure per evitare sforzi fisici, avendo perso forza nelle braccia e nelle mani a causa dell’infortunio.
Infine, per quanto attiene alla sua ditta individuale, ella ha asserito di non averla chiusa, perché ha intenzione di ritornare a lavorare non appena risulti nuovamente abile al lavoro e con la chiusura non beneficerebbe di alcun profitto a livello economico, considerato che per avere diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione per ex indipendenti bisogna essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno ed essere abili al lavoro.
A tale proposito ha chiesto “che sia direttamente l’USSI in via preliminare a chiarire con certezza questo diritto di prestazioni all’Ufficio cantonale competente senza che ciò cagioni inutilmente la chiusura della ditta” (cfr. doc. XI).
L’insorgente ha, altresì, prodotto uno scritto del 1° dicembre 2023 dell’Ufficio assicurazione invalidità, nel quale è stato indicato che per chiarire il suo diritto alle prestazioni sarebbe stata sottoposta a una serie di esami medici completi (reumatologico e psichiatrico) nel contesto di una perizia medica bidisciplinare (cfr. doc. B1).
1.8. L’amministrazione, il 26 febbraio 2024, ha in particolare osservato che “contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non spetta all’USSI verificare con le istituzioni italiane competenti a quali aiuti ella avrebbe diritto. È la ricorrente che deve attivarsi in tal senso, d’altronde sono anni che ella non dispone di un permesso valido per risiedere in Svizzera”.
La parte resistente ha, altresì, preso atto che l’insorgente non intende chiudere la sua attività, limitandosi a rilevare che “non spetta all’Ufficio verificare se la stessa ha diritto o meno alle indennità di disoccupazione. È la ricorrente che deve procedervi come peraltro più volte indicatole sia dall’Ufficio sia da codesto lodevole Tribunale” (cfr. doc. XIII).
1.9. Il 1° marzo 2024 l’insorgente si è espressa nuovamente in merito alla fattispecie, evidenziando segnatamente che la Pretura di __________ ha convalidato l’istanza di espulsione avviata dal locatore (cfr. doc. XV).
In effetti il 15 febbraio 2024 il Pretore di __________ ha ordinato lo sfratto immediato di RI 1 dall’appartamento sito a __________ (cfr. doc. C1).
1.10. Il 21 marzo 2024 è pervenuta al TCA, anticipata via posta elettronica il 20 marzo 2024 (cfr. doc. XVII +1), la “Conferma termine di partenza” del 14 marzo 2024 con la quale l’Ufficio della migrazione, preso atto che nella medesima data la Polizia cantonale ha segnalato la ricorrente al Ministero pubblico per soggiorno illegale, che lo sfratto ha avuto luogo il 12 marzo 2024 e che la medesima è stata temporaneamente trasferita presso __________, le ha ribadito che “il termine del 22 gennaio 2023 è tuttora confermato e che lei è quindi tenuta a lasciare il nostro territorio”.
L’insorgente è stata così invitata a procedere alla notifica di partenza per l’estero presso l’Ufficio controllo abitanti competente e l’Ufficio della migrazione nei migliori termini ed è stata informata che “in caso di mancato ottemperamento dell’ordine di partenza dalla Svizzera, questo Ufficio si riserva la facoltà di valutare l’emissione di misure coercitive nei suoi confronti, quale la carcerazione amministrativa in vista di rinvio coatto giusta gli artt.76 segg. LStrl e una proposta di divieto di entrata” (cfr. doc. XVII1; XVIII1).
Il 20 marzo 2024 l’USSI ha pure trasmesso una decisione dell’8 marzo 2024 con la quale ha garantito a RI 1, ritenuta la sua attuale situazione alloggiativa, la permanenza in un alloggio collettivo presso una struttura di prima accoglienza (__________) per un periodo massimo di sette giorni, così da consentirle di organizzarsi per il rimpatrio in Italia, rispettivamente con decisione del 20 marzo 2024 la permanenza presso __________ fino al 27 marzo 2024 (cfr. doc. XVIII2; XVIII3).
1.11. I doc. XVII+1; XVIII+1-3 sono stati inviati per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. XIX).
considerato in diritto
2.1. Ai sensi dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:
" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.
La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.”
L’art. 5 Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:
" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.
2Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.
3Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”
Giusta l’art. 10 Las, poi:
" Il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977."
L’art. 4 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, legge federale sull’assistenza (LAS), relativo al domicilio assistenziale, sancisce che:
" 1La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.
2L’annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”
Ex art. 9 LAS:
" 1Il domicilio assistenziale termina con la partenza del Cantone.
2In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.
3L’entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un’autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.”
L’art. 11 LAS definisce la dimora, e meglio:
" 1Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.
2Se una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora.”
La LAS distingue tra l’assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri (art. 20-23).
Relativamente, in particolare, all’assistenza di stranieri l’art. 20 LAS prevede per gli stranieri domiciliati in Svizzera:
" Gli stranieri domiciliati in Svizzera sono assistiti dal Cantone di domicilio, sempreché la legislazione di questo Cantone, il diritto federale o trattati internazionali lo prevedano. (cpv. 1)
Se uno straniero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, l'articolo 13 s'applica per analogia. (cpv. 2)”
Giusta l’art. 21 LAS riguardante gli stranieri non domiciliati in Svizzera:
" Se uno straniero dimorante in Svizzera ma non quivi domiciliato abbisogna di aiuto immediato, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo. (cpv. 1)1
Il Cantone di dimora provvede affinché l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere contrario del medico. (cpv. 2)”
Ai sensi dell’art. 22 LAS relativo al rimpatrio:
" È riservato il rimpatrio giusta le disposizioni delle convenzioni d'assistenza o della legge federale del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.”
2.2. Nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino con nazionalità straniera, ai sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS (cfr. consid. 2.1.) - è competente il Cantone di domicilio se la persona da assistere è domiciliata in Svizzera (cfr. art. 20 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.1.).
Per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri l’annuncio alla polizia degli abitanti) vale (presunzione) quale costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 LAS; decreto 42.2022.3 consid. 2.4. emesso dal TCA il 31 gennaio 2022, il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_136/2022 del 17 marzo 2022).
Qualora una persona non risulti domiciliata in Svizzera, competente ad assisterla - attribuendole un aiuto immediato e provvedendo affinché l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere contrario del medico - è il Cantone di dimora (cfr. art. 21 cpv. 1 e 2 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).
Al riguardo cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STF 2A.253/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1. e 2.2., come pure STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato versato l’anticipo spese).
2.3. Secondo l'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno, che ha carattere transitorio, è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 4.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 146 I 1 consid. 5.1.; DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70).
L’art. 12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di regola collettivo -, abbigliamento - eventualmente d’occasione; cfr. STF 8C_323/2009 del 28 luglio 2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366).
L’art. 12 Cost. si limita a impedire che una persona non si ritrovi per strada e ridotta alla mendicanza (cfr. STF 8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6).
Nella STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023, destinata alla pubblicazione nella Raccolta Ufficiale, l’Alta Corte ha ribadito che:
" 5.1. A norma dell'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind"; in francese: "pour mener une existence conforme à la dignité humaine").
Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12 Cost. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid. 7.3). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito dall'art. 12 Cost. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la mendicità e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid. 5.3 e 131 I 166 consid. 3.1; sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 12.2; Federica De Rossa Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non inconditionnel], in ZSR/RDS 2019 I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori Werder, in BSK Bundesverfassung, 2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien Müller, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed. 2014, n. 31 ad art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im schweizerischen Recht, 2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg., 812). In parallelo, questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere transitorio. Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea per le persone che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana; infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7 Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2 e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto costituzionale all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto sociale, che è più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 138 V 310 consid. 2.1).”
Cfr. anche la STF 8C_798/2021 del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1.
Nel giudizio 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.1. il Tribunale federale ha, inoltre, evidenziato:
" Il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno sancito dall'art. 12 Cost., trattandosi di un diritto fondamentale che fonda una pretesa di prestazioni positive da parte dello Stato, implica che l'ordinamento giuridico prevede le condizioni alle quali il diritto può essere esercitato, a differenza delle libertà fondamentali per le quali valgono le restrizioni usuali. L'ammissibilità di eventuali limitazioni concretizzate dal legislatore deve essere valutata attraverso la (parziale) applicazione per analogia dell'art. 36 Cost. per verificare se sono compatibili con il contenuto minimo garantito dalla Costituzione (DTF 142 I 1 consid. 7.2.4; 131 I 166 consid. 5.2). Per costante giurisprudenza, la protezione conferita dall'art. 12 Cost. coincide con la sua essenza intangibile (DTF 142 I 1 consid. 7.4; 138 V 310 consid. 2.1; 131 I 166 consid. 3.1; 130 I 71 consid. 4.1). Siccome l'essenza intangibile di un diritto fondamentale non può essere limitata anche qualora i presupposti dell'art. 36 cpv. 1-3 Cost. sarebbero di per sé dati (art. 36 cpv. 4 Cost.), viene a mancare la possibilità di ridurre o negare il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno previsto dall'art. 12 Cost. (DTF 142 I 1 consid. 7.2.4; 131 I 166 consid. 5.3).”
2.4. RI 1, il __________ 2023, ha richiesto un aiuto d’urgenza nella forma di alloggio, sostentamento e spese mediche (cfr. doc. 291).
L’USSI, il 31 ottobre 2023, ha parzialmente accolto la domanda della ricorrente, riconoscendole le spese per il rimpatrio (costo del biglietto del treno; cfr. doc. 280).
Il provvedimento del 31 ottobre 2023 è stato confermato con decisione su reclamo del 4 dicembre 2023 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
L’insorgente, con ricorso del 27 dicembre 2023, ha postulato, in applicazione dell’art 12 Cost., l’assegnazione di prestazioni volte a coprire le spese connesse al proprio sostentamento, all’alloggio e alle cure mediche, stante l’urgenza e lo stato di bisogno a partire dal mese di ottobre 2023 (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
2.5. La ricorrente non dispone di un permesso valido dalla fine del mese di febbraio 2015 (cfr. consid. 1.1; STF 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 e le sentenze ivi citate 2C_204/2017 del 12 giugno 2018 e 2F_13/2018 del 10 agosto 2018; STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 4.2.).
A seguito della sentenza 2C_871/2020 del 2 dicembre 2020 con cui il TF ha confermato la liceità del diniego del rilascio del permesso di dimora UE/AELS statuita sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo l’Ufficio della migrazione, il 21 dicembre 2020, ha fissato all’insorgente la data del 15 gennaio 2021 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera non impugnabile.
Con giudizio 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 il TF ha, poi, confermato la liceità del diniego del rilascio del permesso di domicilio C UE/AELS, del permesso F quale ammissione provvisoria, del permesso B quale caso di rigore richiesti il 22 dicembre 2020 statuita sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale amministrativo.
Conseguentemente l’Ufficio della migrazione, il 22 dicembre 2022, ha fissato alla ricorrente la data del 22 gennaio 2023 quale termine ultimo per lasciare la Svizzera non impugnabile (cfr. STF 2D_17/2023 del 6 settembre 2023).
L’Alta Corte ha peraltro evidenziato che il suo soggiorno in Svizzera non è regolare, non disponendo di un permesso di dimora valido e che, quindi, dal 27 febbraio 2015 “la sua permanenza in Svizzera è stata unicamente tollerata” (cfr. STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 consid. 4.2.).
A quest’ultimo riguardo cfr. pure STF 2C_469/2022 del 25 luglio 2022 consid. 6.2., in cui il Tribunale federale ha precisato che la presenza in Svizzera grazie alla semplice tolleranza delle autorità - ad esempio, in ragione dell’effetto sospensivo concesso durante una procedura di ricorso - non va considerato un soggiorno legale.
Con pronunzia 2D_17/2023 del 6 settembre 2023 l’Alta Corte ha, altresì, ritenuto inammissibile l’impugnativa di RI 1 contro la sentenza del 23 giugno 2023 del Tribunale cantonale amministrativo che aveva tutelato il giudizio con cui il Consiglio di Stato aveva dichiarato irricevibile l'allegato ricorsuale sottopostogli dalla medesima contro la conferma dell’11 gennaio 2023 da parte della Sezione della popolazione del termine di partenza con scadenza il 22 gennaio successivo (a seguito della richiesta del 5 gennaio 2023 di RI 1 di annullare il citato termine di partenza con effetto immediato e di rilasciarle un nuovo permesso di soggiorno).
Per completezza va osservato, da una parte, che il 14 marzo 2024 la Polizia cantonale ha segnalato la ricorrente al Ministero pubblico per soggiorno illegale, dall’altra, che nella stessa data l’Ufficio della migrazione ha confermato il termine del 22 gennaio 2023 e che quindi la medesima è tenuta a lasciare la Svizzera, segnalando che, in caso di mancato ottemperamento dell’ordine di partenza, l’Ufficio si riserva la facoltà di valutare l’emissione di misure coercitive nei suoi confronti, quale la carcerazione amministrativa in vista di rinvio coatto giusta gli artt.76 segg. LStrl e una proposta di divieto di entrata (cfr. consid. 1.10.).
2.6. L’insorgente ha, d’altra parte, affermato di trovarsi in condizioni di indigenza dovute al suo “stato di malattia e di inabilità lavorativa nella misura del 100%” (cfr. doc. I pag. 2) che l’ha condotta a interporre una richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità tuttora pendente (cfr. doc. I; 113).
Al ricorso sono stati allegati dei certificati medici.
In particolare nell’attestazione del 7 novembre 2023 il Dr. med. __________, FMH medico generico, ha indicato che RI 1 è affetta da patologia psichiatrica secondaria ad evento traumatico che ha portato alla perdita della capacità lavorativa, che la stessa è nata e vissuta a __________ fino all’età di 8 anni ed è domiciliata in Ticino dal 2014, che l’integrazione con il territorio e con le persone del posto risulta consolidata e duratura anche in funzione dell’attività di giurista che svolgeva e del ruolo sociale ricoperto e che pertanto non si ritiene auspicabile un eventuale trasferimento fuori dal territorio svizzero e nello specifico dal Ticino, il quale porterebbe a un peggioramento dei disturbi presenti con cronicizzazione degli stessi. Il medico ha precisato che negli ultimi due anni la paziente ha effettuato numerosi ricoveri ospedalieri presso strutture specializzate anche fuori Ticino ed è in atto una presa a carico da parte di uno specialista psichiatra (cfr. doc. A5).
Il Dr. med. __________, il 29 novembre 2023, ha certificato un’incapacità al lavoro del 100% per infortunio dal 29 novembre al 27 dicembre 2023 (cfr. doc. A3).
La Dr. med. __________, spec. in medicina interna generale, dal canto suo, l’8 novembre 2023 ha indicato che la ricorrente soffre di patologie psico-fisiche per le quali non è assolutamente auspicabile il rientro in Italia (cfr. doc. A4) e il 18 dicembre 2023 ha dichiarato la stessa inabile al lavoro al 100% dal 1° gennaio al 31 gennaio 2024 a causa di infortunio (cfr. doc. A2=B2).
Il del Dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, il 18 dicembre 2023, su richiesta dell’insorgente, ha affermato di aver preso a carico la ricorrente dal 20 novembre 2023 e che un rimpatrio in Italia non sia possibile, perché peggiorerebbe in maniera significativa uno stato di salute mentale di per sé già fragile (cfr. doc. A6).
Il 29 gennaio 2024 è peraltro pervenuto a questa Corte un aggiornamento da parte del Dr. med. __________ su domanda della paziente, da cui si evince che ella presenta una sindrome depressiva ricorrente con attuale episodio di media gravità, oltre a una sindrome da attacchi di panico e a una sindrome somatoforme da dolore persistente, che il quadro psicopatologico è molto invalidante sul piano del funzionamento socio-relazionale e lavorativo ed è di gravità tale da aver richiesto, in passato, diverse ospedalizzazioni, come pure che attualmente è seguita regolarmente e trattata sia dal punto di vista psicoterapeutico che farmacologico (cfr. doc. VII; consid. 1.6.).
Pendente causa la ricorrente ha prodotto un rapporto della __________ presso la quale è stata degente dall’8 luglio al 20 ottobre 2023, in cui sono riportate le seguenti diagnosi principali:
" Hauptdiagnose
1. Komplexe und schwere phobische Störung
(…)
2. Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren (EM 09/2021) mit/bei
- klinisch multilokuläres Schmerzsyndrom, betont Wirbelsäule, Arme und Beine
- St. n Treppensturz am 21.09.2021 ohne Kopfanprall mit sekundärem fibromyalgischen Syndrom
- 01/2023: Widesspread-Pain-index 19/19 Punkte, Symptome-Severy-Scale 11/12 Punkte
3. Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome
- Einzelne Episode einer agitierten Depression (…)” (Doc. B6)
Il 2 febbraio 2024 la Dr. med. __________ ha nuovamente attestato un’incapacità lavorativa a causa di infortunio dal 1° al 29 febbraio 2024 (cfr. doc. B3).
Inoltre da uno scritto del 1° dicembre 2023 dell’Ufficio assicurazione invalidità si evince che l’insorgente, la quale, il 15 novembre 2021, ha richiesto l’erogazione di prestazioni dell’assicurazione invalidità, sarebbe stata sottoposta a una perizia medica bidisciplinare (reumatologica e psichiatrica; cfr. doc. B1; consid. 1.7.).
Dalle carte processuali emerge, inoltre, che, a seguito dell’istanza di espulsione del 18 gennaio 2024 inoltrata dal locatore della ricorrente alla Pretura di __________, in quanto la stessa non ha riconsegnato l’appartamento entro il 31 dicembre 2023 come previsto nella disdetta del contratto di locazione notificatale l’8 novembre 2023 a causa del mancato pagamento della pigione, il Pretore, il 15 febbraio 2024, ha ordinato nei confronti di RI 1 lo sfratto immediato (cfr. doc. III1; C1), che è stato eseguito il 12 marzo 2024 (cfr. doc. XVII1).
La ricorrente da allora è stata trasferita momentaneamente a __________ e in seguito presso __________ (cfr. doc. XVII1; doc. XVIII2; XVIII3; consid. 1.10.).
2.7. In simili condizioni, tutto ben ponderato e tenuto conto che il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno sancito dall'art. 12 Cost. è un diritto fondamentale che fonda una pretesa di prestazioni positive da parte dello Stato e per costante giurisprudenza la protezione conferita da tale disposto coincide con la sua essenza intangibile, che non può essere limitata, anche qualora i presupposti dell'art. 36 cpv. 1-3 Cost. sarebbero di per sé dati (cfr. consid. 2.3.; art. 36 cpv. 4 Cost.; cfr. 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.1.), il TCA ritiene che la documentazione agli atti non consenta di stabilire se in concreto l’aiuto d’emergenza da riconoscere alla ricorrente possa o meno essere limitato alle sole spese di rimpatrio.
Nella fattispecie si impone, pertanto, un complemento istruttorio al fine di determinare, in particolare, se le condizioni di salute abbiano impedito da ottobre 2023 e impediscano tuttora all’insorgente di rientrare senza indugio nel suo Stato di appartenenza, ossia l’Italia.
In tal caso alla medesima, in ossequio all’art. 12 Cost., andranno garantiti, a decorrere al più presto dal 24 ottobre 2023, corrispondente alla data della richiesta dell’aiuto d’urgenza (cfr. doc. 291), i costi di un alloggio collettivo (a meno che non vengano debitamente comprovati gravi disturbi di salute che rendono impossibile la condivisione di una sistemazione alloggiativa) e dei buoni pasto (cfr. consid. 2.3.).
Va osservato che non rientra, per contro, nell’aiuto d’urgenza l’erogazione di prestazioni volte a coprire pigioni insolute.
Infatti non va agevolata la presenza illegale in Svizzera di determinate persone (cfr. consid. 2.5.). Sarebbe ingiusto privilegiare lo straniero che si trattiene illecitamente in Svizzera nei confronti di altri cittadini stranieri che ottemperano all'obbligo di lasciare il territorio elvetico dopo la scadenza del loro permesso di soggiorno (cfr. STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014 consid. 4.2.).
All’insorgente saranno parimenti riconosciute determinate spese di cura.
Più specificatamente, considerato che l’aiuto in situazioni di bisogno è sussidiario rispetto alle prestazioni garantite dalle assicurazioni sociali (cfr. 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2.), l’amministrazione, applicando l’art. 12 Cost., si limiterà, se del caso, a pagare (alla cassa malati) la parte dei premi LAMal non coperti dall’eventuale sussidio e la partecipazione ai costi (franchigia, aliquota del 10% dei costi eccedenti la franchigia fino a un massimo di 700 franchi; art. 103 LAMal) effettivamente fatturati.
La ricorrente va, comunque, resa attenta che l’aiuto in situazioni di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. ha unicamente carattere transitorio 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 5.1.), aspetto in merito al quale la stessa è già stata edotta (cfr. STCA 42.2023.26 del 16 ottobre 2023 consid. 2.13.).
2.8. Qualora, per contro, non risultino gravi e validi motivi di salute a giustificazione del fatto che l’insorgente dal 24 ottobre 2023 - data della domanda di aiuto d’urgenza (cfr. doc. 291) - non sia rientrata in Italia, nei suoi confronti andrà confermato l’aiuto d’emergenza esclusivamente nella forma dell’assunzione dei costi di rimpatrio.
La contestazione secondo cui mai un’autorità giudiziaria svizzera ha statuito un suo allontanamento dalla Svizzera è irrilevante (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
L’Ufficio della migrazione, il 22 dicembre 2022, ha impartito a RI 1 il termine di partenza per il 22 gennaio 2023 fondandosi sulla STF 2C_916/2022 del 30 novembre 2022 che aveva respinto il ricorso di quest’ultima contro il diniego del rilascio di un permesso e sulla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione - LStrI (cfr. consid. 2.5.; STCA 42.2023.26 del 16 ottobre 2023 consid. 2.8.).
L’art. 64 cpv. 1 LStrI prevede, infatti, che le autorità competenti emanano una decisione di allontanamento ordinaria nei confronti dello straniero che non è in possesso del permesso necessario (lett. a) o cui il permesso è negato o il cui permesso è revocato o non è prorogato dopo un soggiorno autorizzato (lett. c). Nel Cantone Ticino tale autorità è la Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione (cfr. art. 2 Regolamento della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione - RLALSI).
Ufficio della migrazione che il 14 marzo 2024 ha ribadito alla ricorrente “che il termine del 22 gennaio 2023 è tuttora confermato e che lei è quindi tenuta a lasciare il nostro territorio”. Nella medesima data la Polizia cantonale l’ha segnalata al Ministero pubblico per soggiorno illegale (cfr. consid. 1.10.).
Per quanto attiene alla censura secondo cui l’autorità cantonale competente non avrebbe ancora messo in atto le debite procedure di rimpatrio (cfr. doc. I; XI; consid. 1.2.; 1.7.), giova evidenziare che le pretese procedure di rimpatrio a cui fa riferimento l’insorgente riguardano, se del caso, le autorità competenti in ambito di stranieri e non l’USSI, di cui si avvale il Dipartimento della sanità e della socialità, competente in ambito di assistenza sociale, per eseguire e applicare la legge sull’assistenza sociale e del suo regolamento (cfr. art. 1 Reg.Las).
Ne discende che l’USSI, in concreto, deve unicamente valutare, dal profilo dell’assistenza sociale, in che misura la ricorrente abbia diritto all’aiuto d’urgenza richiesto sulla base degli elementi fattuali relativi alla medesima, ossia, tra gli altri, che ella non è in possesso di un titolo valido per restare in Svizzera, che vi soggiorna illegalmente, come statuito dal Tribunale federale (cfr. consid. 2.5.) e che il rientro nel proprio Paese, l’Italia, nel caso in cui dagli accertamenti emerga che a partire dal mese di ottobre 2023 non sia stato reso impossibile da gravi ragioni di salute, non è impedito da fattori connessi al Paese stesso.
L’Italia è, in effetti, un Paese definito dal Dipartimento affari esteri stabile (cfr. https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/italia/consigli-viaggio-italia.html), che ha sottoscritto la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché tutte le importanti convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo (cfr. https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/temi_globali/diritti_umani/diritti_umani_nelle_ooii/#:~:text=L'Italia%20ha%20aderito%20a,sui%20diritti%20economici%2C%20sociali%20e).
2.9. In concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo del 4 dicembre 2023 e il rinvio degli atti all’USSI per effettuare ulteriori accertamenti.
L’amministrazione, come già indicato nel decreto del 30 gennaio 2024 (cfr. consid. 1.4.), previo l’ottenimento dello svincolo dal segreto professionale da parte dell’insorgente, interpellerà in proposito i medici curanti, i quali saranno tenuti a fornire indicazioni dettagliate e motivate, dal profilo medico, circa le ragioni per le quali ritengono che un rientro della ricorrente in Italia – suo Paese d’origine, dove ha ad ogni modo vissuto buona parte della sua esistenza, seguendo gli studi (liceo, facoltà di giurisprudenza dal 2004 al 2010, corso biennale per l’abilitazione alla difesa d’ufficio), nonché lavorando (cfr. doc. 132-133) e dove è pure rientrata per alcuni mesi nel corso del 2014 e nel 2018 (cfr. sistema informatico concernente la banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino; cfr. Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione, RL 144.100) – non sia auspicato (cfr. consid. 2.6.).
I medici, come pure, se occorrerà, gli specialisti della __________ (cfr. consid. 2.6.), dovranno, d’altronde, indicare, ritenuta peraltro la giovane età dell’insorgente, nata il __________ 1985, se un rimpatrio in Italia sia oppure no assolutamente incompatibile con il suo stato di salute e perché.
I medesimi spiegheranno se un rientro in Italia possa avere effettive e concrete ripercussioni sulle condizioni di RI 1 e, in caso affermativo, quali possano essere, rispettivamente quali accorgimenti adottare per ridurre al minimo tali conseguenze, ritenuto che la stessa potrebbe comunque, in caso di necessità, continuare a essere seguita medicalmente anche in Italia (cfr. STF 9C_287/2019 del 28 maggio 2019 consid. 3).
L’art. 32 della Costituzione italiana sancisce, del resto, che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
La parte resistente contatterà, altresì, l’Ufficio AI per sapere se siano già stati effettuati gli esami medici reumatologico e psichiatrico nel contesto della perizia bidisciplinare (cfr. doc. B1) e se il relativo rapporto sia stato allestito.
In tale ipotesi l’USSI potrà, se del caso, far capo alle conclusioni a cui è giunta la perizia medica AI per decidere in merito a quali prestazioni riconoscere ex art. 12 Cost.
Si rileva, ad ogni modo, che RI 1, come sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. V; consid. 1.5.), nonostante l’inabilità lavorativa al 100%, nella presente procedura ha redatto, senza l’ausilio di un rappresentante, un ricorso corposo e motivato, nonché ha presentato delle puntuali osservazioni il 12 febbraio e il 1° marzo 2024 (cfr. doc. I; XI; XV; consid. 1.2.; 1.7.; 1.9.).
2.10. Dopo aver esperito le necessarie indagini, l’amministrazione, ritenuto quanto indicato ai consid. 2.7. e 2.8., valuterà nuovamente quale tipo di aiuto ex art. 12 Cost., riconoscere a RI 1 da ottobre 2023.
Infine, per inciso, va ricordato che le prestazioni di cui al Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (cfr. art. 6 Las), a cui fa riferimento l’insorgente (cfr. doc. I pag. 8), non corrispondono, contrariamente a quanto sostiene la medesima (cfr. doc. I pag. 7), alle prestazioni comprese nell’aiuto d’urgenza, bensì sono più estese e non limitate a quanto discende dall’art. 12 Cost. (cfr. art. 9 del Regolamento).
Esse possono, se del caso, essere concesse a determinate categorie di persone, ovvero ai richiedenti l’asilo, alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora (ad esempio i titolari di un permesso S; cfr. art. 4 LAsi secondo cui la Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave; 45 OAsi), alle persone provvisoriamente ammesse (cfr. capitolo 2 del Regolamento), fra le quali non figura la ricorrente.
Per le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero, invece, nel Regolamento è previsto il minimo garantito dall’art. 12 Cost.
L’art. 11 enuncia, in effetti, che alle persone di cui all’art. 1 cpv. 1 lett. d, ossia alle persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il territorio svizzero, le quali non dispongono di altri mezzi di sostentamento, viene assicurato il minimo vitale (alloggio, alimentazione, abbigliamento, igiene personale, prestazioni sanitarie indispensabili) al livello più modesto compatibile con il rispetto della dignità umana (cpv. 1).
Le prestazioni per il minimo vitale sono assicurate preferibilmente in natura (cpv. 2).
Se per l’alimentazione e l’igiene personale appare più razionale l’attribuzione di una somma in denaro, questa ammonta a fr. 10.-al giorno per persona (cpv. 3).
2.11. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su reclamo del 4 dicembre 2023 è annullata.
§§ Gli atti sono trasmessi all’USSI perché proceda come indicato ai consid. 2.7.-2.10.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti