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redattrice: |
Christiana Lepori, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 12 gennaio 2023 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto in fatto
1.1. Tra l’aprile 2020 ed il giugno 2022 RI 1 ha percepito prestazioni assistenziali per complessivi fr. 48'404.95 (cfr. doc. 61-64).
Dalla vendita di una proprietà immobiliare sita a __________ avvenuta nel maggio 2022 (cfr. doc. 68-69) l’assistita ha tratto un ricavo quantificato dal notaio rogante in fr. 125'006.95, cui devono essere aggiunti fr. 2'235.- indicati dal medesimo quale “trattenuta per restituzione al Cantone” (cfr. doc. 70).
Con decisione su reclamo del 12 gennaio 2023 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la propria decisione del 20 giugno 2022 (cfr. doc. 53-54) con la quale aveva chiesto a RI 1 il rimborso di complessivi fr. 35'629.45 sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) Nel caso di specie, incontestato è il fatto che per il periodo dal mese di aprile 2020 sino al mese di giugno 2022 la reclamante ha beneficiato di prestazioni assistenziali per complessivi CHF 48'404.95 e che in data 22 marzo 2022 ella ha parzialmente rimborsato all’USSI CHF 12'775.50 e che, pertanto, la differenza di quanto ancora dovuto all’amministrazione risultava al 20 giugno 2022 essere CHF 35'629.45.
Le ragioni addotte dalla reclamante secondo cui vi siano state, da una parte, “una violazione del principio di buona fede e legittimo affidamento” e, dall’altra, “una violazione del diritto di essere sentiti” non possono essere seguite.
In merito alla violazione del principio di buona fede e legittimo affidamento si rileva che già occasione dell'incontro del 4 agosto 2021, presso gli uffici dell'USSl, incontro peraltro chiesto dall'interessata per discutere della vendita del proprio immobile, alla reclamante era stato indicato che "a dipendenza dell’ammontare le viene comunicato che il nostro Ufficio inoltrerà richiesta di rimborso delle PA finora erogate a suo favore.".
Sin da tale incontro alla signora RI 1 era stata preventivata la possibilità che, in caso di vendita, l'USSl avrebbe emesso una decisione formale di rimborso.
Pacifico inoltre che la reclamante nel suo scritto e-mail del 1º aprile 2022 ha indicato che "ho apportato una modifica alla dichiarazione visto che il rimborso viene da voi richiesto se il prezzo di vendita è sufficiente a lasciare un saldo utile allo scopo. Se non dovessi concludere la vendita attuale e dovessi vendere senza utile o con un utile ridotto il rimborso non sarebbe richiesto come indicatomi in un colloquio presso i vostri uffici". In allegato allo scritto del 1º aprile 2022, di cui sopra, la signora RI 1 ha trasmesso una dichiarazione indicante "non appena avrò ricevuto dal notaio sul mio conto il saldo della vendita della mia proprietà di __________, e nella misura in cui lo stesso sia dell’entità indicata nella bozza di rogito (derivante da prezzo di vendita uguale o superiore ai 600'000.- franchi) mi impegno a riversare l'importo che mi verrà indicato da USSI quale rimborso delle indennità ricevute", ne consegue che nemmeno viene in aiuto alla reclamante quanto da ella indicato nel suo reclamo e meglio che "la Signora RI 1 ha nuovamente chiesto ulteriori delucidazioni direttamente alla Signora __________ in ordine all'eventuale rimborso di prestazioni assistenziali ricevute che sarebbe stato domandato dall'USSl qualora la stessa avesse deciso di vendere l'immobile di sua proprietà e, in caso affermativo, l'importo di tale rimborso. Ciò al fine di prendere una scelta consapevole e ponderata sull'opportunità, o meno, di concludere la vendita dell'immobile.". Infatti, dalla dichiarazione da ella redatta in data 1° aprile 2022, riferendosi al saldo della vendita, si è resa disponibile a rimborsare l’USSI “nella misura in cui lo stesso sia dell’entità indicata nella bozza di rogito (derivante dal prezzo di vendita uguale o superiore a 600'000.- franchi) mi impegno a riversare l'importo che mi verrà indicato da USSI quale rimborso delle indennità ricevute" poiché tale decisione di vendere l'immobile a CHF 600'000.- era già stata presa prima che l’USSl le abbia indicato l'importo da rimborsare.".
In relazione alla e-mail del 13 aprile 2022 con cui l'USSl, rispondendo alla e-mail del 1° aprile 2022, e meglio alla domanda "(...) Sarebbe possibile avere conferma del capitale dovuto, fatto salvo il conteggio preciso al momento in cui saremo in grado di comunicarle la presumibile data del bonifico?(...)", avrebbe, a mente della reclamante, ingenerato nella stessa un "legittimo affidamento in ordine di correttezza", si rileva che al 13 aprile 2022, il debito nei confronti dell'USSl, dedotto l'importo di CHF 12'775.50, risultava essere di CHF 32'235.-. All'interessata è stato illustrato un esempio di quanto le potesse essere chiesto in rimborso qualora dalla vendita avesse ricavato un importo ipotetico uguale al debito (utile netto vendita immobile CHF 32'235.- / quota patrimoniale esente di CHF 30'000.- = rimborso CHF 2'235 a fronte di CHF 32'235.-).
La quota patrimoniale esente va dedotta dal ricavato netto della vendita e non dal debito dell'utente nei confronti dell'USSl come indicato erroneamente dall'avv. __________ nell’ e-mail del 20 giugno 2022 "per quanto provvisorio, ipotizzava: un debito nei vostri confronti di fr. 32'235 e un saldo restante in favore della signora RI 1, dopo la vendita, superiore a fr. 30'000.- e cioè fr. 32'235, arrivando ad un saldo in favore dello stato di fr. 2’235 (debito nei vostri confronti – 30'000 esenti = 2'235)."
In calce alla e-mail del 13 aprile 2022 l'USSl aveva inoltre indicato che "A fronte di ciò, il nostro ufficio necessita avere al più presto il conteggio ufficiale/saldo a suo favore della compravendita immobiliare al netto del rimborso del prestito ipotecario e della TUI di modo da poter allestire la decisione di rimborso per vendita di sostanza che le verrà inviato per posta ordinaria. Solo dopo l’allestimento di tale decisione, il debito nei nostri confronti potrà essere rimborsato. La presente e-mail è pertanto unicamente informativa e non è un documento ufficiale per il rimborso del debito. In attesa di ricevere il saldo della compravendita immobiliare a suo favore" in seguito ulteriormente ribadito nella mail del 20 giugno 2022 "Non essendo in possesso degli importi corretti il conteggio non poteva essere un conteggio reale ma solo dimostrativo. Infatti nella stessa e-mail viene riportato che non si tratta di un conteggio ufficiale e che restavamo in attesa dei dati reali.".
Ritenuto tutto quanto sopra l'USSl non ha violato il principio di buona fede e legittimo affidamento fatto valere dalla reclamante, avendo a più riprese confermato l'entità del debito che ella aveva nei confronti dell'USSl e che per definire in concreto se la stessa era in grado di poter rimborsare le prestazioni debitamente riconosciute necessitava di attendere gli importi reali della vendita, dovendo l'USSl applicare una quota patrimoniale esente di CHF 30'000.- sull'eventuale utile della vendita.
Per quanto concerne infine la presunta violazione del diritto di essere sentiti, si rileva che con scritto e-mail del 4 luglio 2022 il rappresentante della signora RI 1 ha chiesto all'USSl "copia della parte dell’incarto della signora RI 1 che riguarda la vendita oggetto della decisione in questione". L'USSI in risposta a tale scritto, con e-mail del 20 luglio 2022, ha indicato che la documentazione inerente la vendita dell'immobile era già in possesso della reclamante, avendo trasmesso quest'ultima la documentazione all'USSl. Nessuna ulteriore richiesta è giunta all'USSl pertanto non si ravvede in tal senso alcuna violazione del diritto di essere sentiti.
Ritenuto tutto quanto sopra, considerato l'utile netto conseguito dalla reclamante in CHF 127'006.95, non come erroneamente indicato dall'USSl nella sua decisione di rimborso del 20 giugno 2022 di CHF 125'006.95, e il debito nei confronti dell'USSl pari a complessivi CHF 35'629.45, in applicazione del citato art. 33 lett. b Las, l'USSl ha correttamente chiesto il rimborso delle prestazioni assistenziali versate dal mese di aprile 2020 sino al mese di giugno 2022 in considerazione dell’acquisizione di una sostanza rilevante. L'importo che la reclamante è chiamata a rimborsare è altresì corretto e considera la somma che deve essere lasciata alla sua libera disposizione conformemente alle direttive CSIAS, ossia CHF 30'000.- (LG-CSIAS E.2.1.).
Ritenuto tutto quanto sopra, si conferma la richiesta di rimborso dell'importo totale di CHF 35'629.45.
Il reclamo è respinto. Si rileva che tale importo è già stato rimborsato il 24 giugno 2022 da parte dell'avv. __________” (cfr. doc. 2-12).
1.2. Contro la decisione su reclamo l’assistita, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, la riquantificazione di quanto dovuto in rimborso all’USSI in fr. 5'629.-, la conseguente rifusione di fr. 30'000.45 e protestando spese, tasse e ripetibili.
A sostegno delle pretese di RI 1, il legale, pretendendo che sarebbe stato dalla “primavera del 2022 che la Signora RI 1 ha incominciato a vagliare la possibilità di vendere l’immobile di sua proprietà”, ha fatto valere quanto segue:
" (…)
15. Nella decisione del 20 giugno 2022, poi riconfermata nella decisione 12 gennaio 2023, I'USSI ha domandato alla ricorrente il rimborso di prestazioni assistenziali percepite per un importo di CHF: 35'629.45.-.
II metodo di calcolo utilizzato è stato il seguente:
è stato considerato l'utile netto conseguito dalla compravendita (CHF 125'006.95); dedotta la quota esente (CHF 30'000); e dall'importo restante (95'006.95) domandato il rimborso dell'intero debito accumulato pari a CHF 35'629.45.
16. II metodo di calcolo utilizzato in entrambe le decisioni risulta essere totalmente diverso rispetto a quello prospettato dalla Signora __________ nella e-mail del 13 aprile 2022.
Segnatamente, nella sopra citata e-mail, la funzionaria ha prospettato un esempio di calcolo dove dal debito accumulato dalla Signora RI 1 (allora pari a CHF. 32'235.00) veniva dedotta la quota esente fissata per legge (CHF. 30'000) e l'importo da restituire allo Stato sarebbe quindi stato pari a CHF. 2'235.00.”
17. È di tutta evidenza come l’USSI, avendo fatto applicazione nella decisione impugnata di un metodo di calcolo completamente diverso rispetto a quello dallo stesso ufficio prospettato alla signora RI 1, è incorso in una violazione del principio di buona fede e legittimo affidamento e, per l'effetto, Ia decisione oggi ricorsa deve essere annullata.
18. Nel caso che ci occupa, è evidente come le informazioni ricevute dalla Sig.ra RI 1 con la e-mail del 13 aprile 2022 inviata dall'USSI abbiano a giusto titolo ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento in ordine correttezza delle stesse, posto come provenivano proprio dalla funzionaria che, in rappresentanza dell'ufficio competente, gestiva il dossier.
19. Gli argomenti addotti dall'amministrazione per motivare la asserita correttezza della decisione di rimborso risultano invero documentalmente sconfessati.
In particolare, non corrisponde al vero quanto sostenuto con riferimento alla e- mail del 13 aprile 2022 e, precisamente, che la precitata e-mail illustrava un esempio di quanto avrebbe potuto essere domandato in rimborsò qualora dalla vendita la ricorrente “avesse ricavato un importo ipotetico uguale al debito (utile netto vendita immobile CHF 32'235.- / quota patrimoniale esente di CHF 30'000.- = rimborso CHF 2'235.- a fronte di CHF 32'235.-)" (cfr. pag. 9 decisione su reclamo 12.1.2023).
Infatti, leggendo integralmente il contenuto della e-mail in discussione è di palmare evidenza come l'impiegata dell'USSÍ avesse preso in considerazione un utile di importo pari a CHF 600'000 e non, come vorrebbe far credere l'amministrazione nella decisione su reclamo, un utile pari al debito accumulato. (…).
20. Inoltre, si rileva che anche il fatto che la funzionaria, nella mail del 13 aprile, avesse detto che il calcolo era provvisorio, e che aspettava gli importi definitivi per allestire la decisione, non è suscettibile di inficiare il legittimo affidamento che la stessa ha creato nella ricorrente, come invece sostenuto dall'USSI (cfr. pag. 10 decisione su reclamo); ciò in quanto ad essere provvisorio era unicamente e chiaramente l'importo da restituire, non certo il metodo di calcolo.
Pertanto, se anche considerassimo i dati (in termini di debito accumulato) aggiornati al giugno 2022, il calcolo da effettuare (seguendo quanto prospettato dalla funzionaria) avrebbe dovuto essere il seguente:
debito attuale CHF 35'629.-
- quota esente CHF 30'000.-
= saldo in favore dell'USSI di CHF 5’629.-.
21. Infine, l'interpretazione che l'amministrazione fornisce della e-mail inviata dalla signora RI 1 il 30 marzo 2022, risulta chiaramente strumentale all'avallo della propria tesi, seppur non conforme al vero. Infatti, anzitutto vi è da premettere che con la dichiarazione del 30 marzo 2022 (modificata il 1º aprile 2022) la Sig.ra RI 1 ha dato seguito ad una precisa richiesta dell'USSI che le aveva appunto domandando di effettuare una dichiarazione di disponibilità al rimborso delle indennità percepite. Tale dichiarazione, ad ogni buon conto, non risulta suscettibile di costituire alcun riconoscimento di debito da parte della ricorrente nei confronti dell'USSI, posto come l'importo del debito non era né determinato né facilmente determinabile.
A riguardo, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.
Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, II rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in: Rep 1989 pag. 338 con riferimenti). Nel caso che ci occupa è manifesto che nel momento in cui la ricorrente ha dato seguito alla richiesta dell'USSI, scrivendo la comunicazione e-mail del 30 marzo / 1º aprile 2022, la somma di denaro da restituire non fosse né determinata né facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti.
Tant'è che i fatti hanno dimostrato come l'amministrazione abbia modificato i criteri (il metodo di calcolo) utilizzati per determinare il quantum dell'importo da restituire.
In conclusione, la comunicazione di disponibilità al rimborso inviata dalla ricorrente, per i motivi sopra esposti, non può essere posta a fondamento della richiesta di rimborso da parte dell'USSI.”.
22. Alla luce di tutto quanto argomentato, è a giusto diritto che ad oggi la Signora RI 1 esige che I'USSI rispetti le promesse e le spiegazioni rese dalla funzionaria nella e-mail del 13 aprile 2022 e che, per l'effetto, annulli la decisione su reclamo del 12 gennaio 2023 ed emetta una nuova decisione facendo applicazione del metodo di calcolo sul quale la Signora RI 1 ha risposto un legittimo affidamento e, in base al quale, ad oggi, l'importo da rimborsare a codesto Ufficio risulta pari a CHF. 5'629.- (per la determinazione del quantum dell'importo dovuto si rimanda al considerando 20 del presente ricorso).
Di conseguenza, posto come per evitare l'accumularsi di interessi la Signora RI 1 e, per essa, il Notaio rogante, hanno già provveduto al pagamento di CHF. 35'629.45 in favore dell'USSI alla reclamante deve essere restituita la somma di CHF. 30'000.45.-. (doc. I: e-mail Avv. __________, 23 giugno 2022).
Quest'ultima, infatti, per i motivi infra descritti, costituisce un indebito arricchimento che, come tale, deve essere rimborsato alla ricorrente.”.
Il legale ha, poi, fatto valere che l’USSI sarebbe incorso in una violazione del diritto di essere sentiti e questo “per un duplice ordine di ragioni”:
" (…) In primo luogo, la decisione oggi ricorsa è stata emessa facendo applicazione dì un metodo di calcolo totalmente ignoto all'odierna reclamante, e del tutto diverso rispetto alle rassicurazioni ed ai chiarimenti forniti da codesto Ufficio, sui quali la ricorrente aveva legittimamente riposto un affidamento;
Inoltre, l'Avv. RA 1, assunto il mandato legale, ha domandato di poter ricevere copia dell'incarto inerente la Signora RI 1 ma, in modo del tutto illegittimo ed ingiustificato, tale richiesta è stata respinta dall' Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.
Nella decisione su reclamo del 12 gennaio 2023 I'USSI, per quanto concerne la prima violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, già censurata nel reclamo alla decisione del 20 giugno 2022, ha omesso del tutto di esprimersi; rispetto al secondo, circa la mancata trasmissione del fascicolo, le osservazioni dell'USSI non risultano idonee a provare alcunché.
In particolare, l'Avv. RA 1 non era tenuto ad inviare più di una richiesta, piuttosto che a richiedere unicamente documenti di cui la ricorrente si suppone non disponesse, al contrario, è ovvio che ogni incarto di cui si domanda ricevere copia contenga anche, e almeno in parte, documenti di cui il cliente, rispettivamente l'utente, già dispone.
Ne consegue che le osservazioni dell'USSI non risultano idonee a sconfessare il lamentato vizio del diritto di essere sentita in cui è incorso l’ufficio.
Pertanto, anche alla luce dei citati vizi, la legalità della decisione ricorsa è da censurare; di tal che la stessa deve essere annullata.” (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 10 giugno 2022, l’USSI propone di respingere il ricorso, rinviando alla decisione impugnata ed osserva quanto segue:
" Si ribadisce che in virtù dell'articolo 33 Las le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate: (...) b) in caso di acquisizione di una sostanza rilevante (...)”.
Giusta l'art. 35 cpv. 1 Las non vi è obbligo di rimborso per le prestazioni assistenziali per il beneficiario di prestazioni assistenziali da lui ottenute prima dell'età di 18 anni compiuti (lett. a); (lett. b abrogata); per le prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell'inserimento sociale e professionale previsto dal Capitolo Ila (lett. c).
(…) Le Linee guida CSIAS, nel caso di prestazioni percepite debitamente, al capitolo E.2. 1 prevedono che: "(...) 2. In caso di condizione agiate conseguenti a un incremento patrimoniale, devono essere accordate le seguenti quote patrimoniali esenti:
a. fr. 30'000.00 per persona singola
b. fr. 50’000.00 per coniugi e partner registrati
c. fr. 15'000.00 per ogni figlio minorenne (...)".
Contrariamente a quanto indicato dalla ricorrente, il metodo di calcolo utilizzato dall'USSl è sempre stato il medesimo.
Con e-mail del 13 aprile 2022 l'USSl, non avendo informazioni sull’utile netto della vendita, ma solo il prezzo di vendita di CHF 600'000.-, a cui andavano dedotti i debiti gravanti il bene immobile e le spese derivanti dalla compravendita, l'operatrice socio-amministrativa ha ipotizzato un utile netto pari al debito che ella aveva nei confronti dell'USSl.
Pertanto, se il debito a quel momento ammontava a CHF 32'235.- ed il ricavo netto della vendita fosse stato di soli CHF 32'235.-, dedotta la quota esente, alla signora sarebbe stato chiesto un rimborso di CHF 2'235.-. Tuttavia, ritenuto che l'utile dalla vendita dell'immobile a favore della signora RI 1 risultava essere di oltre CHF 125'000.-, alla stessa, applicata la quota patrimoniale esente di CHF 30'000.-, rimaneva un importo di oltre CHF 95'000.- per poter rimborsare la totalità delle prestazioni assistenziali ad essa erogate. (…)
La ricorrente, come in sede di reclamo, incorre in un errore. La quota esente non va posta in deduzione del debito che la signora RI 1 ha con I'USSI ma va messa in deduzione con il ricavo netto dalla vendita dell'immobile. La quota esente ha infatti lo scopo di permettere all'utente di poter conservare un importo minimo (CHF 30'000.-) da utilizzare per poter vivere.
Si rileva inoltre che il principio della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost., invocato dalla ricorrente è applicabile unicamente se tutte le condizioni cumulative sono date.
Nel caso concreto, i punti 3. e 4., ossia “l’amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta" e "facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio", non risultano adempiuti.
La signora RI 1 è stata più volte informata sull'entità del suo debito nei confronti dell'USSl, e le è stato spiegato quale fosse lo scopo della quota esente, pertanto, ella doveva immediatamente accorgersi dell'errore. Inoltre, la signora non ha preso delle disposizioni non reversibili a causa della presunta informazione ricevuta, ritenuto che il suo intento di vendere l'immobile sussisteva già nel 2021.
In ultimo, per quanto attiene la violazione del diritto di essere sentito, si ritiene che l'USSl abbia sempre concesso ai suoi utenti la possibilità di visionare gli atti che li concernono.
Ritenuto tutto quanto sopra, considerato l'utile netto conseguito dalla reclamante in CHF 127'006.95 e il debito nei confronti dell'USSl pari a complessivi CHF 35'629.45, in applicazione del citato art. 33 lett. b Las, l'USSl ha correttamente chiesto il rimborso delle prestazioni assistenziali versate dal mese di aprile 2020 sino al mese di giugno 2022 in considerazione dell'acquisizione di una sostanza rilevante. L'importo che la reclamante è chiamata a rimborsare è altresì corretto e considera la somma che deve essere lasciata alla sua libera disposizione conformemente alle Linee guida CSIAS, ossia CHF 30'000.- (LG-CSIAS E.2.1.).
Alla luce di quanto esposto si chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.” (cfr. doc. III).
1.4. Con replica del 13 marzo 2023, il rappresentante della ricorrente si è così espresso:
" (…) Segnatamente, contrariamente a quanto affermato dall'ufficio resistente (…) la ricorrente non sta incorrendo in alcun errore.
Infatti, ciò che sta censurando è la violazione del principio della buona fede e del legittimo affidamento ingenerato, per l'appunto, dall'errore in cui è incorso l’USSI.
3. A tal riguardo, è doveroso ri-precisare che gli argomenti addotti dall'amministrazione per motivare la -asserita- correttezza della decisione di rimborso risultano invero documentalmente sconfessati.
In particolare, non corrisponde al vero quanto sostenuto con riferimento alla e- mail del 13 aprile 2022 e, precisamente, che nella precitata e-mail l'ufficio avrebbe prospettato un esempio con un utile netto pari al debito che la ricorrente aveva nei confronti dell'USSI.
Il testo della e-mail, che non lascia margine di interpretazione, espressamente si legge: "-omissis- e che il saldo restante a suo favore dovrebbe essere superiore a CHF 30.000."
Appare indiscusso che l'USSI, per errore imputabile allo stesso Ufficio, avesse prospettato un metodo di calcolo in base al quale la quota esente veniva dedotta dal debito.
4. Per rapporto alle considerazioni svolte nell'allegato di risposta, la ricorrente intende inoltre precisare che il testo della e-mail del primo aprile dalla stessa inviata all'USSI (ferme restando le considerazioni operate nel ricorso, quanto alla impossibilità di configurarlo come riconoscimento di debito) rendono palese il totale legittimo affidamento e buona fede che la Sig.ra aveva riposto nelle informazioni - poi rivelatesi errate - dell'amministrazione.
In particolare, nel colloquio che aveva avuto presso gli uffici dell'USSÌ alla ricorrente non era stato chiarito, in alcun modo, cosa dovesse intendersi per “sostanza rilevante"; l'esempio che le era stato offerto, era che nel suo caso, considerata un prezzo ipotetico di vendita di Fr 600'000 a fronte di una ipoteca di Fr 440'000, dedotte le imposte, l'utile conseguito sarebbe stato da considerarsi indubbiamente ridotto.
Tanto è vero che sulla base di queste informazioni oralmente fornite dall'USSI, nella precitata e mail la ricorrente, quasi a volersi sentire nuovamente rassicurata sul punto, affermava;"-omissis- Se non dovessi concludere la vendita attuale e dovessi vendere senza utile o con utile ridotto il rimborso non sarebbe richiesto come indicatomi presso i vostri uffici (..) attendo il suo ok...?” (grassetto della scrivente).
5. Infine, si prende atto del fatto che anche I'USSI riconosca, incidentalmente, l’errore che lo scrivente legale ha da subito segnalato con il ricorso e che si pone in nesso causale diretto con il legittimo affidamento posto dalla ricorrente che, in fin dei conti, determina la legittima pretesa all'annullamento della decisione di rimborso.
Segnatamente, (fr pag. 8 della risposta) si legge: “-omissis- ella doveva immediatamente accorgersi dell'errore". L'errore di cui sopra, non può essere altro che quello attinente il metodo di calcolo in cui è incorsa I'USSI nel contenuto della e-mail del 13 aprile 2022.
Ha dell'assurdo, per contro, la tesi di controparte in base alla quale la signora RI 1 avrebbe dovuto accorgersi immediatamente che le informazioni fornite dall'USSI medesima, erano errate.
6. Alla luce di tutto quanto argomentato e provato nel ricorso del 13 febbraio 2023, nonché del presente allegato è a giusto diritto che ad oggi la Signora RI 1 esiga che l'USSI rispetti le promesse e le spiegazioni rese dalla funzionaria nella e-mail del 13 aprile 2022 e che, per l'effetto, annulli la decisione su reclamo del 12 gennaio 2023 ed emetta una nuova decisione facendo applicazione del metodo di calcolo sul quale la Signora RI 1 ha risposto un legittimo affidamento e, in base al quale, ad oggi, l'importo da rimborsare a codesto Ufficio risulta pari a Fr. 5'629.- (per la determinazione del quantum dell'importo dovuto si rimanda al considerando 20 del presente ricorso). (cfr. doc. V)
1.5. Con duplica del 24 marzo 2023 - trasmessa, per conoscenza, al legale della ricorrente il 27 marzo 2023 (cfr. doc. VIII) -, l’USSI ha, da parte sua, osservato quanto segue:
" (…) contrariamente a quanto indicato dalla signora RI 1 nella propria replica spontanea "L'errore di cui sopra, non può essere altro che quello attinente il metodo di calcolo in cui è incorsa l’USSl nel contenuto della e-mail del 13 aprile 2022: l'USSl ha sempre utilizzato il medesimo metodo di calcolo. L'affermazione di cui sopra è un'ulteriore interpretazione della reclamante, come l'interpretazione da essa data a che la quota esente vada posta in deduzione del debito e non del ricavo netto della vendita dell'immobile.
L'USSI, il 13 aprile 2022, non aveva ancora a disposizione dalla ricorrente l'utile netto derivante dalla vendita dell'immobile. Tale e-mail era pertanto atta unicamente a ribadire il funzionamento della quota esente, spiegazione già resa alla ricorrente in sede di colloquio il 4 agosto 2021. D'altronde la signora RI 1 ha beneficiato di prestazioni assistenziali ordinarie dal mese di aprile 2020 sino al mese di giugno 2022 per complessivi CHF 48'404.95 e in data 22 marzo 2022 di tale importo ella aveva già rimborsato CHF 12'775.50. Non è verosimile che ella ritenesse dover rimborsare unicamente CHF 2'235.- a fronte dell'importo ancora dovuto di CHF 35'629.45 ritenuto che dalla vendita dell'immobile la ricorrente ha ricavato un utile netto di CHF 127'006.95.” (cfr. doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. L’insorgente ha invocato una lesione del diritto di essere sentita poiché d’un lato, l’avv. RA 1 “assunto il mandato legale, ha domandato di poter ricevere copia dell'incarto inerente la Signora RI 1 ma, in modo del tutto illegittimo ed ingiustificato, tale richiesta è stata respinta dall' Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento”.
D’altro lato, l’USSI non si sarebbe confrontata con le censure relative al preteso utilizzo di un metodo di calcolo di volta in volta diverso per quantificare il rimborso chiesto all’assistita (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I).
Questa Corte ricorda che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Tuttavia, la giurisprudenza federale, ha stabilito che la violazione del diritto di essere sentita è sanabile se l'interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr. STF 8C_561/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 4.3.; STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2.; STF 8C_414/2015 consid. 2.3.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.; DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Dagli atti emerge che il 4 luglio 2022, l’avv. RA 1 ha preso contatto via mail con l’USSI, cui ha trasmesso copia della procura rilasciatagli dalla ricorrente e chiesto di avere “copia della parte dell’incarto della signora RI 1 che riguarda la vendita oggetto della decisione in questione” (cfr. doc. 43).
In risposta, la resistente ha comunicato al legale di “non poter entrare nel merito della sua richiesta”, invitandolo a rivolgersi alla propria assistita, “già in posso di tutta la documentazione” (cfr. doc. 41).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA rileva che con reclamo del 23 agosto 2022 (cfr. doc. 16-39), il legale ha fatto valere argomentazioni analoghe a quelle che ha, poi, riproposto in sede ricorsuale, allegando i medesimi documenti; ne consegue che gli stessi erano, quindi, effettivamente già a sua disposizione nonostante il diniego dell’USSI.
Ad ogni modo, anche volendo ritenere che il diritto di essere sentito dell’insorgente sia stato violato, tale lesione andrebbe considerata sanata dal momento che l’avv. RA 1, presso la Cancelleria di questo Tribunale, aveva la possibilità di visionare l’intera documentazione. Richiesta, quella di visionare gli atti, che il legale non ha però formulato.
Il TCA rileva, poi, che il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende anche la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su reclamo del 12 gennaio 2023, atteso che da quest’ultima emerge chiaramente il motivo per cui l’amministrazione ha confermato la propria richiesta di rimborso del 20 giugno 2022. Il provvedimento precisa, peraltro, da un lato, quale metodo di calcolo è stato applicato e, d’altro lato, che tale metodo non si discosta da quello di cui alla mail del 13 aprile 2022.
Del resto dal tenore dell’impugnativa (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I) emerge che l’insorgente e per la medesima il suo legale ha potuto rendersi conto della portata della decisione su reclamo emessa nei suoi confronti e contestarla dinanzi a questo Tribunale con cognizione di causa.
Le censure sollevate dall’avv. RA 1 circa la violazione del diritto di essere sentiti si rivelano, dunque, infondate.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se, a ragione o meno, l’USSI abbia chiesto a RI 1 il rimborso di prestazioni assistenziali percepite debitamente nella misura di complessivi fr. 35'629.45 a seguito dell’acquisizione, da parte di quest’ultima, di una sostanza rilevante grazie alla vendita di un immobile di sua proprietà.
2.3. L'art. 33 Las prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:
a) quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps);
b) in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;
c) in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.
A proposito di questa disposizione legale nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla Modifica della legge sull'assistenza sociale il Consiglio di Stato si era così espresso:
" Il nuovo art. 33, rispetto a quello attualmente in vigore, limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali, in adeguamento alla prassi già attualmente diffusa (e in riferimento alle norme della CSIAS riviste nel 1998 e nel 2000): sono considerate unicamente le situazioni in cui le prestazioni assistenziali sono versate quali anticipo su prestazioni assicurative e i casi di acquisizione di sostanza (vincite, eredità).
Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con la minaccia di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni assistenziali (evitare la cosiddetta - trappola della povertà)."
Nel suo rapporto del 5 novembre 2002 la Commissione della gestione e delle finanze aveva al riguardo rilevato:
" II nuovo art. 33 limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali.
In base alle direttive della COSAS il rimborso deve avvenire nei seguenti casi:
- prestazioni di sostegno sociale indebitamente percepite;
- versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte;
- eredità lasciata dal beneficiario deceduto;
- acquisizione di una sostanza rilevante durante il periodo in cui sono state versate delle prestazioni di sostegno sociale o successivamente, durante il periodo di prescrizione previsto dalla legislazione cantonale."
Nel rapporto del 28 giugno 2017 della Commissione della legislazione sull’iniziativa parlamentare 20 giugno 2016 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare la prescrizione nel diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali, figurano in particolare le seguenti considerazioni:
" (…) Il Direttore ha sottolineato come la questione del rimborso tocca tutte le prestazioni sociali e in generale le assicurazioni sociali e che il termine di cinque anni è un termine generale sia a livello federale che cantonale.
Importante è sottolineare che il servizio prestazioni gestisce le richieste di assistenza sociale fornisce una prima consulenza personalizzata, previo consegna la lista della documentazione necessaria, fissando in seguito un appuntamento presso lo Sportello Laps del proprio comprensorio. Il Cantone tiene conto delle raccomandazioni e delle norme per il calcolo dell'aiuto sociale, edite dalla Conferenza svizzera delle istituzioni d'azione sociale (COSAS). Gli importi riconosciuti e le disposizioni specifiche per il Ticino sono pubblicati annualmente sul Bollettino ufficiale
L'assistenza sociale prevede una prestazione ordinaria, ovvero che possa coprire il fabbisogno di base calcolato sulla base della propria situazione familiare e personale. Ad essa alla possono essere aggiunte delle prestazioni speciali per far fronte a bisogni particolari o puntuali della persona.
Quest’ultima per beneficiare dell’assistenza sociale deve collaborare attivamente, fornendo tutte le informazioni del caso per stabilire il diritto alla prestazione o se alternativamente intraprendere un percorso di inserimento sia esso sociale o professionale. In caso di indicazioni non conformi o di mancata collaborazione, possono essere applicate delle sanzioni pecuniarie sottoforma di riduzione della prestazione e nei casi più gravi è prevista la possibilità di sospendere la prestazione.
Tra gli obiettivi principali dell'assistenza sociale - oltre a garantire il minimo vitale - vi è anche quello di favorire l'inserimento sociale e professionale per far sì che la persona che fa capo a questo aiuto statale possa fare a meno della prestazione assistenziale.
Si distinguono dunque due percorsi di inserimento:
professionale: per i beneficiari di prestazioni che dimostrano di poter rientrare nel mondo del lavoro in tempi brevi
sociale: per i beneficiari che non sono in grado di accedere al mercato del lavoro, ma che aspirano a una maggiore autonomia economica-sociale o ancora che necessitano di un periodo di accompagnamento.
Cionondimeno dopo i 18 anni d’età compiuti chi ha ottenuto prestazioni di sostegno sociale, è tenuto a rimborsarle quando la sua situazione economica risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano sufficientemente agiate, ma che non di meno non compromettano la sua indipendenza e possa indurla a ritornare a richiedere tale aiuto al Cantone.
In ogni casi i principali motivi per cui lo Stato si mette a capo di un’azione di rimborso sono:
- le prestazioni indebitamente percepite (casi di abuso come ad es. stipendio in nero – art. 36 LAS)
- le prestazioni anticipate in attesa di altre prestazioni assicurative (art. 33 a) LAS)
- l’acquisizione di sostanza rilevante o un’eredità lasciata dal beneficiario di prestazioni
- un’eredità lasciata dal beneficiario deceduto (art.33 c) LAS)
Vi è poi la questione di coloro che richiedono una prestazione assistenziale essendo proprietari di immobili (art.44 LAS). In questo caso l’Ufficio chiede – a titolo cautelativo – la costituzione di un’ipoteca legale sull’immobile.
Nei casi appena elencati portano a un incasso complessivo di 1.6 milioni di franchi, cifra contenuta in quanto le differenti situazioni degli assistiti si risolvono lentamente e con difficoltà.
Se una persona rientra nel mondo del lavoro (o se si assiste a uno dei casi sopra citati) è tenuta a rimborsare le prestazioni assistenziali nella misura in cui si rileva un cambiamento rilevante nella sua situazione economica. Infatti se rientra nel mondo del lavoro, ma il rimborso implicherebbe un ritorno allo stato di precarietà e conseguentemente a domandare nuovamente una prestazione assistenziale, lo Stato rinuncia al rimborso.
Art. 43 LAS
L’autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (…)”
Questa Corte rammenta che, in ogni caso, l’art. 43 Las è una mera disposizione potestativa (cfr. STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4).
2.4. Nelle Direttive CSIAS del 2005, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2023 (e che analogamente prevedevano a valere per il 2022), al punto E.2. (“Prestazioni debitamente percepite”) figurano le seguenti indicazioni:
" E.2.1.
1 Le prestazioni di sostegno percepite debitamente devono essere restituite se una persona antecedentemente beneficiaria viene a trovarsi in condizioni agiate.
2 In caso di condizione agiate conseguenti a un incremento patrimoniale, devono essere accordate le seguenti quote patrimoniali esenti:
a. fr. 30’000.00 per persona singola
b. fr. 50’000.00 per coniugi e partner registrati
c. fr. 15’000.00 per ogni figlio minorenne
3 In caso di condizioni agiate conseguenti a redditi da attività lucrativa, si deve rinunciare a richiedere una restituzione. Laddove le basi legali prevedono una restituzione attingendo ai redditi da attività lucrativa, si deve accordare un limite di reddito generoso e limitare la durata della restituzione.”.
Riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:
" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).
Sulla portata delle direttive amministrative cfr. STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.5. In una sentenza 8C_418/2020 del 25 maggio 2020, il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato contro la decisione 42.2020.2 del 25 maggio 2020, con cui questa Corte, nel caso di un assistito che aveva percepito prestazioni assistenziali da gennaio 2010 a giugno 2019 ed al beneficio del quale a giugno 2019 era stata accreditata una quota parte ereditaria, ha confermato la richiesta di rimborso emessa dall’USSI, ritenuto, in particolare, che la percezione dell’eredità corrisponde all’acquisizione di una sostanza rilevante ed è una circostanza a seguito della quale le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. b Las e consid. 2.3.) e che rettamente l’amministrazione aveva lasciato alla libera disposizione del ricorrente la somma adeguata di fr. 25’000.- conformemente alle direttive COSAS allora in vigore.
Con sentenza 42.2013.12 del 21 novembre 2013 questa Corte ha confermato la richiesta di rimborso dell’USSI nei confronti di una beneficiaria dell’assistenza sociale di un importo pari a fr. 133'199.30, corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite dall’agosto 2007 al luglio 2012. Il rimborso si giustificava in virtù dell’art. 33 lett. b Las, in quanto la ricorrente, nell’agosto 2012, aveva annunciato all’amministrazione di avere ricevuto un acconto sull’eredità del padre di Euro 350'000, somma poi corretta nel reclamo a Euro 290'000.
In proposito cfr. pure STF 8C_145/2021 dell’11 marzo 2021; STF 8C_405/2019 del STF 8C_254/2011 del 7 luglio 2011 e STF 8C_462/2013 del 29 agosto 2013 in relazione alla sentenza 605.2012.396 del 6 giugno 2013 del Tribunale cantonale, Corte delle assicurazioni sociali del Canton Friborgo, citate nella STCA 42.2013.12 del 21 novembre 2013 consid. 2.3.
Con sentenza 42.2018.18 del 10 dicembre 2018, cresciuta in giudicato incontestata, questo Tribunale ha confermato la richiesta dell’USSI di rimborso delle prestazioni assistenziali percepite da una persona per alcuni anni precedenti il riconoscimento di una rendita di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAVS, nonché il versamento a suo favore del capitale LPP di circa fr. 240'000.--.
Secondo il TCA a ragione l’amministrazione aveva, infatti, tenuto conto di tale capitale LPP - nonostante poco dopo averlo ricevuto sia stato trasferito al nipote - ai fini del rimborso dell’assistenza sociale, ritenuto del resto che a quel ricorrente sarebbe comunque restato un importo maggiore di fr. 90'000.--.
Questi principi sono stati confermati dal TCA con sentenza 42.2020.19 dell’8 febbraio 2021 (confermata dall’Alta Corte con la decisione 8C_211/2021 del 24 giugno 2021), dopo che il Tribunale federale, con sentenza 8C_222/2020 del 1° settembre 2020 aveva accolto il ricorso presentato contro la STCA 42.2019.26 del 24 febbraio 2020, rinviando gli atti a questa Corte affinché venisse emesso un nuovo giudizio.
In quella fattispecie, ad un’assicurata con cui l’USSI aveva concluso dei contratti di inserimento sociale comportanti lo svolgimento di attività di utilità pubblica e che aveva ricevuto un capitale di previdenza professionale a seguito del riconoscimento a suo favore di una rendita AVS anticipata (ricordato che l’USSI aveva considerato l’importo di capitale che supera la somma di fr. 25'000.--), il TCA ha anche rilevato che:
" (…) le attività di pubblica utilità contestuali ai contratti di inserimento sociale sottoscritti dalla ricorrente - da gennaio a dicembre 2015, nei mesi di novembre e dicembre 2016, da gennaio a dicembre 2017 e nel mese di gennaio 2018 (cfr. consid. 2.2.; doc. L-P) - non sembrano essere state degli impieghi veri e propri.
Di conseguenza le prestazioni assistenziali percepite nei periodi menzionati risulterebbero soggette a rimborso, ad eccezione degli incentivi e delle prestazioni di trasferta e di doppia economia domestica (cfr. STF 8C_222/2020 del 1° settembre 2020 consid. 8.6.).
2.10.
Ad ogni modo la questione dello svolgimento di un lavoro a tutti gli effetti, in casu, non è decisiva e non va perciò ulteriormente approfondita.
Anche volendo per ipotesi considerare che l’insorgente abbia effettivamente esercitato un’attività lucrativa vera e propria, deve comunque rimborsare a USSI quanto richiestole.
In effetti, da una parte, per i mesi in cui ha effettuato le AUP ha comunque ricevuto le prestazioni assistenziali ordinarie e speciali, oltre a un supplemento di integrazione di fr. 200.-- o 300.-- al mese e al rimborso spese dell’abbonamento Arcobaleno e di doppia economia domestica.
Il TF, nella sentenza 8C_222/2020 del 1° settembre 2020 consid 8.7., ha peraltro precisato che non occorre chiedersi se ella abbia ricevuto un salario adeguato per le misure di integrazione eseguite, poiché, anche se la ricorrente ha ricevuto prestazioni assistenziali, ma non si facesse luogo a un obbligo di rimborso, ella non subirebbe alcun danno (cfr. consid. 1.6.).
Dall’altra, va considerato che in concreto l’amministrazione, per il periodo 2014-2018 in cui l’insorgente ha percepito complessivamente fr. 107'121 da parte dell’assistenza sociale, ha chiesto il rimborso di fr. 34'643.--.
Ora, il rimborso di tale somma si giustifica già tenendo conto delle prestazioni assistenziali ricevute nell’arco di tempo in cui non è stata effettuata alcuna AUP, e meglio nei mesi di novembre e dicembre 2014, da gennaio a ottobre 2016 e da febbraio ad aprile 2018.
Come visto sopra (cfr. consid. 2.8.) e contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente (cfr. doc. VIII; consid. 1.9), rilevante per stabilire i periodi in cui l’insorgente ha partecipato ad AUP non è il periodo di validità dei contratti di inserimento sociale conclusi con l’USSI, bensì il lasso di tempo in cui la medesima ha di fatto collaborato con la ____________ tramite accordi specifici successivi alle assunzioni per i programmi occupazionali AUP da parte del _____________.
In proposito è utile evidenziare che dal conteggio allestito dall’USSI nell’ottobre 2020 (cfr. doc. VI1; VI2; VI3) e non contestato in quanto tale dalla parte ricorrente, si evince che le prestazioni assistenziali ordinarie comprensive del premio della cassa malati corrisposte all’insorgente per i mesi di novembre e dicembre 2014, da gennaio a ottobre 2016 e da febbraio ad aprile 2018 ammontano a circa fr. 31’800.--. Aggiungendo le prestazioni speciali - ad esempio franchigie e partecipazioni ai costi dell’assicurazioni malattie, contributi minimi AVS - si ottiene un importo di circa fr. 38'000.-- (cfr. doc. VI1; VI2; VI3), maggiore di quello chiesto quale rimborso.”.
Si veda anche la STCA 42.2022.30 del 26 settembre 2022.
2.6. In concreto, dagli atti risulta che RI 1 era proprietaria del mapp. __________ e del relativo immobile (cfr. doc. 177-178), nonché dell’immobile sito sul fondo di cui al mapp. __________, nella zona di __________ (__________, cfr. doc. 179-180, a tutt’oggi di sua proprietà).
Dall’incarto emerge, pure, che la ricorrente d’un lato, aveva maturato sin dal 2021 l’idea di vendere la proprietà di __________, e d’altro lato, di trasferirsi, successivamente alla vendita, in quella di __________ (cfr. doc. 153-154).
Come parimenti verrà compiutamente indicato di seguito, la vendita del bene immobile di __________ si è perfezionata nel maggio 2022. Da tale operazione, la ricorrente, dedotti i debiti ipotecari, il “deposito TUI”, l’“indennità locazione giugno 2022” e l’“anticipo onorario avvocato”, ha conseguito un ricavo quantificato dal notaio rogante in fr. 125'006.95 quale “versamento saldo del prezzo” cui si aggiungono fr. 2'235.- di “trattenuta per restituzione al Cantone” (cfr. supra consid. 1.1., infra e doc. 70).
Come visto l’acquisizione di una sostanza rilevante, è una delle circostanze a seguito delle quali le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni vanno rimborsate (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. b Las e consid. 2.3).
In concreto, dal “rapporto/verbale” del 4 agosto 2021, emerge, in particolare, quanto segue:
" In data odierna, come richiesto dall’utente, riceviamo la stessa (__________) per rispondere alle sue domande circa la sostanza immobiliare di sua proprietà a __________. L’utente desidera vendere la casa per rimborsare il debito ipotecario di CHF 440'000.00. Tramite canali social, internet, ha pubblicato gli annunci di vendita ma finora sebbene ci siano state diverse persone che hanno visto la casa, non si è concretizzata la vendita della stessa, in quanto l’anno di costruzione risale al 1959, non è mai stata fatta la manutenzione, ha i riscaldamenti elettrici, non è isolata pertanto la cifra da lei richiesta, pari a CHF 650'000.00, considerando che l’eventuale acquirente dovrà investire molti soldi per ristrutturare la casa, sarà difficile realizzare la vendita. (…) La stessa viene informata che qualora riuscisse a vendere la casa, fino a CHF 30'000.00 la sostanza non viene considerata nella tabella di calcolo delle PA, mentre l’eccedenza viene considerata ed a dipendenze dell’ammontare le viene comunicato che il nostro Ufficio inoltrerà richiesta di rimborso delle PA finora erogate a suo favore.” (cfr. doc. 126).
Dagli atti emerge che l’immobile in questione è stato inserito per la vendita sul portale internet __________ sin da inizio estate 2021 ed ha ricevuto la visita di 40 potenziali acquirenti, e meglio come risulta dagli “aggiornamenti su vendita casa __________” trasmessi dalla ricorrente alla resistente il 17 dicembre 2021 (cfr. doc. 124).
Con mail del 10 marzo 2022, RI 1 ha comunicato alla collaboratrice __________ dell’USSI di avere trovato “due seri interessati all’acquisto della mia casa di __________” e che “il prezzo non sarà inferiore ai 600'000 come concordato con __________ [recte: __________]”. La ricorrente ha, inoltre, precisato che “non appena avrò più info chiederò a notaio la bozza del contratto in modo che possiate effettuare il calcolo del rimborso che vi devo” (cfr. doc. 158).
Nel corso di marzo 2022, l’assicurazione __________ ha quantificato in fr. 16'710.- i danni occasionati da violente precipitazioni allo stabile di __________ (cfr. doc. 156). In relazione a tale importo, agli atti figura uno scambio di mail tra la resistente e la ricorrente dal quale si evince che il sinistro è stato liquidato, al netto della franchigia e del “15% del margine di guadagno”, per un ammontare di fr. 12'775.50 (cfr. doc. 142-144), corrisposto alla ricorrente dall’assicurazione mediante due versamenti avvenuti il 21 marzo 2022, rispettivamente di fr. 9'580.50 l’uno e di fr. 3'195.- l’altro (cfr. doc. 140-141) e poi versato da RI 1 all’amministrazione il giorno stesso (cfr. doc. 131-132) a valere quale parziale rimborso delle prestazioni Las erogatele.
Con mail del 28 marzo 2022, RI 1 ha trasmesso all’USSI la bozza del rogito di compravendita dell’immobile di __________ (cfr. doc. 116). La proprietà in vendita era gravata da ipoteche per complessivi fr. 440'000.- ed il prezzo di compravendita era fissato in fr. 600'000.- (di cui il 4% sarebbe poi stato trattenuto a titolo di deposito ex art. 253a LT; cfr. doc. 117-123).
Il 30 marzo 2022, l’USSI, visionata la bozza del rogito di compravendita immobiliare, ha comunicato alla ricorrente quanto segue:
" (…) sarebbe preferibile che il notaio versasse i soldi direttamente al nostro ufficio. Se però ciò non fosse possibile, necessitiamo una dichiarazione scritta da parte sua che si impegna a rimborsare, immediatamente ricevuto il saldo della compravendita immobiliare sul suo conto, il debito nei nostri confronti (il conteggio le verrà inviato non appena ci comunicherà la data della ricezione dell’importo sul suo conto corrente)” (cfr. doc. 113).
Della dichiarazione richiestale dall’USSI, la ricorrente ha trasmesso all’amministrazione diverse copie e versioni.
Nella prima, datata 30 aprile 2022, RI 1, ha dichiarato quanto segue:
" (…) come richiesto dall’USSI di Bellinzona, non appena avrò ricevuto dal notaio sul mio conto il saldo della vendita della mia proprietà di __________, mi impegno a riversare l’importo che mi verrà indicato da USSI quale rimborso delle indennità ricevute (dedotti i 12'755.50 franchi già rimborsati recentemente)” (cfr. doc. 112).
Accortasi di aver erroneamente datato la dichiarazione citata 30 aprile 2022, la ricorrente l’ha ritrasmessa, invariata nel contenuto, alla resistente via mail con data 30 marzo 2022 (cfr. doc. 108-109).
Il 1° aprile 2022, però, RI 1 ha inviato all’USSI, sempre via mail, una nuova dichiarazione, con le seguenti modifiche rispetto alla precedente:
" (…) come richiesto dall’USSI di Bellinzona non appena avrò ricevuto dal notaio sul mio conto il saldo della vendita della mia proprietà di __________, e nella misura in cui lo stesso sia dell’entità indicata nella bozza di rogito (derivante da prezzo di vendita uguale o superiore ai 600'000.- franchi) mi impegno a riversare l’importo che mi verrà indicato da USSI quale rimborso delle indennità ricevute (dedotti i 12'755.50 franchi già rimborsati recentemente)” (cfr. doc. 100-101)
ed ha comunicato all’amministrazione di avere “apportato una modifica alla dichiarazione visto che il rimborso viene da voi richiesto se il prezzo di vendita è sufficiente a lasciare un saldo utile allo scopo. Se non dovessi concludere la vendita attuale e dovessi vendere senza utile o con un utile ridotto il rimborso non sarebbe richiesto come indicatomi in un colloquio presso i vostri uffici con __________ e __________ [recte: __________]. Attendo il suo ok e poi le invio per posta” (cfr. doc. 104 e 105).
Con mail dell’11 aprile 2022, l’USSI ha autorizzato l’assistita “a firmare il contratto di compravendita immobiliare come da bozza in nostro possesso” (cfr. doc. 95).
Pure con mail dell’11 aprile 2022, l’avv. __________, notaio rogante per la compravendita, ha chiesto all’USSI quanto segue:
" (…) proceduralmente, firmeremo l’atto, questo verrà inoltrato a registro fondiario per l’iscrizione e a quel punto io sono autorizzata ad eseguire i pagamenti. Lei necessita di qualche conferma, dichiarazione o impegno da parte mia? Sarebbe possibile avere una conferma del capitale dovuto, fatto salvo il conteggio preciso al momento in cui saremo in grado di comunicarle la presumibile data del bonifico?” (cfr. doc. 85).
Di risposta, il 13 aprile successivo __________ ha comunicato all’assistita quanto segue:
" (…) Se lei non richiede ulteriori aiuti, ad oggi il debito nei nostri confronti ammonta a CHF 32'235.00 (in data 22.3.2022 è stato registrato il versamento proveniente dall’assicurazione ammontante a CHF 12'775.50), v. estratto allegato. Considerato che la quota patrimoniale esente per persona singola ammonta a CHF 30'000.-, che il prezzo di compravendita immobiliare ammonta a CHF 600'000.- e che il saldo restante a suo favore dovrebbe essere superiore a CHF 30'000, il saldo che dovrà essere rimborsato allo Stato dovrebbe ammontare a CHF 2'235.00.
A fronte di ciò, il nostro ufficio necessita al più presto il conteggio ufficiale/saldo a suo favore della compravendita immobiliare al netto del rimborso del prestito ipotecario e della TUI di modo da poter allestire la decisione di rimborso per la vendita di sostanza che le verrà inviata per posta ordinaria. Solo dopo l’allestimento di tale decisione, il debito nei nostri confronti potrà essere rimborsato.
La presente e-mail è pertanto unicamente informativa e non è un documento ufficiale per il rimborso del debito.” (cfr. doc. 84).
Dall’estratto conto allegato alla mail emerge che, tra l’aprile 2020 ed aprile 2022, l’USSI aveva erogato a favore della ricorrente complessivi fr. 45'010.50, 12'775.50 dei quali rimborsati dall’interessata nel mese di marzo 2022, di modo che il saldo a quel momento si presentava in totali fr. 32'235.- (cfr. doc. 91-94).
Di tale comunicazione la ricorrente ha preso atto senza sollevare alcuna perplessità (cfr. doc. 83).
In data 8 giugno 2022, il notaio rogante ha trasmesso all’USSI l’istanza di iscrizione della compravendita immobiliare relativa alla proprietà di __________, indicante un prezzo di vendita di fr. 600'000.- (cfr. doc. 77-81).
Il 14 giugno 2022, la resistente ha chiesto al notaio, e meglio al fine di allestire l’ordine di rimborso relativo a RI 1, il conteggio “dal quale risulta quale importo l’utente riceverà dal prezzo di vendita dell’immobile, al netto delle spese (TUI, ev. spese notarili e ipotecarie)” (cfr. doc. 71).
La scheda contabile in questione è stata trasmessa all’USSI il 15 giugno 2022. Ne risultano fr. 125'006.95 a valere quale “versamento saldo del prezzo”, cui si aggiungono fr. 2'235.- computati quali “trattenuta per restituzione al Cantone”, per un totale di fr. 127'241.95 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 65-70).
Con decisione del 17 giugno 2022, l’USSI ha chiesto a RI 1 il rimborso di fr. 35'629.45 (cfr. doc. 59-60).
Con mail del 17 giugno 2022, l’avv. notaio __________, preso atto del provvedimento, ha comunicato all’USSI quanto segue:
" (…) dando seguito alla telefonata appena intercorsa, le chiedo cortesemente di ricontrollare lo scritto inviato alla signor __________ [recte: RI 1]” (cfr. doc. 55).
Sandra __________, per l’USSI, ha fornito il seguente riscontro:
" (…) effettivamente c’è un errore nel primo paragrafo della nostra decisione di rimborso del 17 giugno 2022, provvederò la più presto a farle avere la correzione.
In merito al calcolo invece posso confermarle che è corretto. Per quanto concerne la mia e-mail del 13 aprile 2022 trasmessa all’utente, la stessa era basata su un utile di CHF 30'000.-, non su un utile di CHF 125'006.95. Non essendo in possesso degli importi corretti il conteggio non poteva essere un conteggio reale ma solo dimostrativo. Infatti nella stessa e-mail viene riportato che non si tratta di un conteggio ufficiale e che restavamo in attesa dei dati reali” (cfr. doc. 55).
Con decisione del 20 giugno 2022, l’USSI ha quindi annullato e sostituito il precedente provvedimento, mantenendo invariata la richiesta di rimborso in totali fr. 35'629.45, chiesti alla ricorrente sempre in conseguenza dell’acquisizione, da parte della medesima, di una sostanza rilevante. Questo il calcolo operato dall’amministrazione:
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Importo da rimborsare |
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Prestazioni di sostegno sociale erogate a suo favore periodo: aprile 2020 – giugno 2022 (estratto allegato) |
CHF 35'629.45 |
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Utile a suo favore in seguito alla vendita della sostanza immobiliare |
CHF 125'006.95 |
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Quota patrimoniale esente (per persona singola) |
- CHF 30’000 |
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totale |
CHF 35'629.45 |
(cfr. doc. 53-54).
Dall’estratto conto di data 17 giugno 2022 emerge che, tra l’aprile 2020 e il giugno 2022, l’USSI ha erogato a favore della ricorrente complessivi fr. 48'404.95, 12'775.50 dei quali rimborsati dall’interessata nel mese di marzo 2022, per un saldo aggiornato di fr. 35'629.45 (cfr. doc. 61-64).
Ciononostante, con mail del 20 giugno 2022, l’avv. notaio __________ ha comunicato all’USSI che la sua assistita “mi dice di avere già versato l’importo di fr. 11'000 che non vede in deduzione del dovuto”, chiedendo alla collaboratrice dell’amministrazione una verifica in tal senso (cfr. doc. 48).
Con successiva mail, sempre del 20 giugno 2022, la legale ha, poi, comunicato quanto segue:
" Gentile signora __________, la ringrazio per la sua cortesia e per aver risposto al telefono alla domanda di cui alla mail qui sotto. Rivedendo il tutto, mi sorge però un ulteriore dubbio riguardo alla deduzione della quota patrimoniale esente. Mi sono riletta la sua mail del 13 aprile 2022 alla signora RI 1 e il calcolo, per quanto provvisorio, ipotizzava: un debito nei vostri confronti di fr. 32'235 e un saldo restante a favore della signora RI 1, dopo la vendita, superiore a fr. 30'000 e cioè fr. 32'235, arrivando ad un saldo a favore dello Stato di fr. 2'235 (debito nei vostri confronti – 30'000 esenti = 2'235).
Analogamente a conti definitivi, dovrebbe essere effettuato il calcolo seguente: debito attuale 35'629 – quota esente di fr. 30'000, saldo in vostro favore fr. 5'629. Dove sbaglio?” (cfr. doc. 47).
A tale comunicazione, la collaboratrice dell’USSI ha fornito immediatamente riscontro:
" (…) la somma esente sull’importo che un utente riceve per la vendita di sostanza ammonta a fr. 30'000.-. Ad esempio, se l’utente avesse ricevuto prestazioni USSI per CHF 200'000.- avrebbe dovuto rimborsare al nostro ufficio CHF 95'000.- (CHF 125'000.- dedotto CHF 30'000.-). Se avesse ricevuto solo CHF 20'000.- non avrebbe dovuto rimborsare nulla. Siccome ha incassato ca. CHF 125'000.- dovrà rimborsare l’importo di ca. CHF 35'000.-.” (cfr. doc. 46).
Il 23 giugno successivo, l’avv. notaio __________ ha comunicato all’USSI quanto segue:
" (…) la signora RI 1 non è d’accordo con il calcolo da voi effettuato. Il motivo, tra l’altro, è il contenuto della sua mail di data 13 aprile alla signora RI 1 che evidenza una metodologia di calcolo completamente diversa. La signora RI 1 si è consultata con un suo consulente esperto in materia, il quale le ha consigliato di ricorrere contro la decisione di rimborso, soprattutto ma non solo per il fatto che il calcolo del 13 aprile, per quanto provvisorio, evidenziava una metodologia diversa a favore della signora RI 1, sulla base della quale la signora ha deciso di vendere l’immobile a un determinato prezzo. (…) Per evitare l’accumularsi di interessi, ha comunque provveduto al pagamento dell’importo richiesto. Il pagamento non significa in nessun modo accettazione della decisione di rimborso che viene formalmente contestata e che sarà oggetto di ricorso ad opera del professionista che la signora RI 1 deciderà di incaricare” (cfr. doc. 45-46).
Con reclamo del 23 agosto 2022, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha impugnato la decisione del 20 giugno 2022 con argomenti sostanzialmente analoghi a quelli poi ripresentati in sede ricorsuale (cfr. doc. 16-39).
Sulla decisione su reclamo con la quale l’USSI ha respinto il gravame dell’assistita, già si è detto (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 2-12).
2.7. In concreto, come visto (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), il legale di RI 1 pretende, innanzitutto, che il metodo di calcolo utilizzato dall’amministrazione tanto nella decisione del 20 giugno 2022 quanto in quella su reclamo del 12 gennaio 2023 sarebbe difforme da quello prospettato alla ricorrente dalla funzionaria dell’USSI con mail del 13 aprile 2022. Ciò, a mente dell’avv. RA 1, comporterebbe una “violazione del principio di buona fede e legittimo affidamento” e giustificherebbe l’annullamento dei provvedimenti tesi al rimborso.
In particolare, sarebbe “evidente come le informazioni ricevute dalla sig.ra RI 1 con la e-mail del 13 aprile 2022 inviata dall’USSI abbiano a giusto titolo ingenerato nella ricorrente un legittimo affidamento in ordine alla correttezza delle stesse, posto come provenivano proprio dalla funzionaria che, in rappresentanza dell’ufficio competente, gestiva il dossieri”, e questo tanto in punto alla metodologia di calcolo, quanto all’importo da rimborsare, pari, stando alla mail in questione, a soli fr. 2'235.- (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I).
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:
1. si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;
2. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
3. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
4. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
5. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
6. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;
7. l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede.
(cfr. STF 9C_29/2022 del 6 dicembre 2022 consid. 4.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).
La tutela della buona fede non presuppone però sempre l'esistenza di un'informazione o di una decisione sbagliata. Il diritto alla tutela della buona fede può così anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare nascere nell'amministrato determinate aspettative. In tale evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC, prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano, non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (cfr. STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 4.1.; RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b).
2.8. Nella presente fattispecie a proposito del metodo di calcolo relativo al rimborso delle prestazioni percepite debitamente, il TCA rileva che determinante per il rimborso delle prestazioni assistenziali debitamente percepite, ai sensi dell’art. 33 lett. b LAS, è la sostanza effettivamente acquisita dall’interessata.
È sull’incremento patrimoniale, infatti, che vengono accordate le quote patrimoniali esenti, in concreto pari a fr. 30'000.-, non, per esempio e per quanto attiene al caso di specie, sul prezzo di vendita di un immobile (cfr. supra consid. 2.3.). Circostanza, questa, che doveva essere peraltro ben nota anche al notaio rogante che, per conto della ricorrente, aveva a suo tempo preso contatto con l’amministrazione in relazione all’importo che RI 1 avrebbe dovuto rimborsare (cfr. supra consid. 2.6.).
Nella mail del 13 aprile 2022 e quindi nel relativo calcolo, l’USSI, nella persona di __________, ha preso in considerazione:
- l’ammontare del debito che a quel momento l’assistita aveva nei confronti dell’amministrazione, pari a fr. 32'235.-, e meglio come emerge dal relativo estratto conto in atti;
- fr. 600'000.- a valere quale prezzo della compravendita immobiliare, e meglio come emergeva dalla bozza di rogito a sua disposizione;
- che in favore dell’assistita vi sarebbe stato un saldo “superiore a fr. 30'000.-”;
- che la quota esente per persona singola ammonta a fr. 30'000 (cfr. supra consid. 2.6.).
Analogamente, tanto nella decisione del 20 giugno 2022, quanto in quella su reclamo del 12 gennaio 2023, l’USSI ha tenuto conto:
- del debito che la ricorrente aveva nei confronti dell’amministrazione, riquantificato in fr. 35'629.45 tenendo conto delle prestazioni nel frattempo erogate a beneficio dell’assistita;
- della quota esente per persone singole di fr. 30'000.-;
- del saldo effettivamente andato a favore della ricorrente in conseguenza della vendita dell’immobile ad un prezzo fr. 600'000.-, ossia di quanto in precedenza aveva considerato come “superiore a fr. 30'000.-” senza, però, e meglio in assenza della documentazione pervenuta alla resistente in data 15 giugno 2022, averlo, prima, potuto quantificare con precisione (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 65-70).
Il metodo di calcolo impiegato dall’amministrazione, pertanto, contrariamente alla tesi ricorsuale, non è variato tra aprile e giugno 2022/gennaio 2023.
La sola differenza, tra il calcolo di aprile 2022 ed il successivo sta nel fatto che solo in un secondo momento l’amministrazione ha potuto quantificare con precisione una delle variabili di quello stesso calcolo, e meglio l’incremento di sostanza di cui ha giovato la ricorrente a seguito della vendita.
Prima del 15 giugno 2022 l’USSI non disponeva, infatti, dell’ammontare del ricavo netto, di modo che la resistente si è limitata ad indicare che sarebbe stato comunque superiore a fr. 30'000.-, ciò che equivale a dire che, essendo maggiore l’aumento di sostanza rispetto alla quota esente, la ricorrente, dopo aver alienato l’immobile, avrebbe in ogni caso dovuto procedere ad un rimborso delle prestazioni Las percepite debitamente.
In che misura, ad aprile 2022, non poteva essere stabilito ritenuto che la variabile di calcolo determinante era, in quel momento, sì quantificabile come superiore a fr. 30'000.- ma non altrimenti nota.
A mente di questa Corte, in assenza dell’incremento di sostanza effettivo, e quindi dell’elemento fondamentale per determinare a quanto, poi, in concreto, il rimborso doveva ammontare, quanto comunicato alla ricorrente ad aprile 2022 non poteva che avere valore esemplificativo (come peraltro indica la mail in questione laddove precisa che “La presente e-mail è pertanto unicamente informativa e non è un documento ufficiale per il rimborso del debito”; cfr. supra consid. 2.6.).
Del resto, dagli atti emerge come la ricorrente, d’un lato, era stata resa edotta del fatto che l’importo da rimborsare sarebbe stato calcolato tenendo conto che “fino a CHF 30'000 la sostanza non viene considerata (…) mentre l’eccedenza viene considerata” sin dall’incontro dell’agosto 2021 (cfr. doc. 126-127).
D’altro lato, risulta pure che l’interessata ben aveva compreso quanto così indicatole dall’amministrazione, e di questo vi è evidenza già prima della mail del 13 aprile 2022.
Che RI 1 fosse conscia del fatto che la quota esente sarebbe stata accordata/computata sull’utile che la medesima avrebbe ricavato dalla vendita dell’immobile e che, se l’utile in questione fosse stato maggiore rispetto alla quota esente, ella avrebbe dovuto procedere al rimborso, risulta infatti da quanto la medesima ha comunicato all’USSI con mail del 1° aprile 2022:
" (…) il rimborso viene da voi richiesto se il prezzo di vendita è sufficiente a lasciare un saldo utile allo scopo. Se (…) dovessi vendere senza utile o con un utile ridotto il rimborso non sarebbe richiesto come indicatomi in un colloquio presso i vostri uffici con __________ e __________” (cfr. doc. 104).
Premesso quindi che, alla luce di quanto precede, per il TCA quello di cui alla mail del 13 aprile 2022 non poteva essere che un calcolo esemplificativo di come viene regolato il rimborso delle prestazioni percepite debitamente in caso di acquisizione di una sostanza rilevante (art. 33 lett. b Las), questa Corte rileva che, avendo compreso la ricorrente come l’importo chiesto in rimborso sarebbe stato calcolato una volta effettivamente avvenuta la vendita dell’immobile e onorati i debiti, e quindi successivamente alla determinazione dell’utile netto che ne avrebbe ricavato, in caso di dubbi, ella avrebbe dovuto chiedere maggiori informazioni all’USSI. Ciò che non ha fatto.
In tal senso, non merita tutela la tesi ricorsuale secondo la quale, con la mail del 1° aprile 2022, laddove ha comunicato all’amministrazione “attendo il suo ok”, RI 1 avrebbe voluto essere “nuovamente rassicurata sul punto”. L’attesa di una conferma da parte della ricorrente era infatti volta unicamente a sapere se la modifica apportata alla dichiarazione richiestale dall’USSI era, o meno, conforme alle pretese dell’amministrazione e se ella poteva, quindi, trasmettere, oppure no, alla resistente il documento in originale via posta, e meglio come si evince leggendo le parole successive di quella comunicazione alla resistente, nonché la seguente:
- “attendo il suo ok e poi le invio per posta” (cfr. doc. 104);
- “va bene la bozza o no?” (cfr. doc 102).
Nemmeno deve essere dimenticato che il fatto che l’obbligo di rimborso ai sensi dell’art. 33 Las era già noto alla ricorrente emerge anche alla luce del fatto che, prima di perfezionare la vendita dell’immobile di __________, la medesima - nel mese di marzo 2022 - aveva già rimborsato oltre fr. 12'000.- a copertura parziale del proprio scoperto (cfr. supra consid. 2.6.).
In concreto, poi, anche volendo, per mera ipotesi di lavoro, considerare che l’amministrazione abbia fornito all’assistita un’informazione errata, e che quindi il calcolo del 13 aprile 2022 non sia da considerarsi meramente esemplificativo, la pretesa buona fede della ricorrente, comunque, non merita tutela.
In primo luogo, infatti, a mente di questa Corte, la comunicazione del 13 aprile 2022 non è stata fornita senza riserve, ritenuto che dalla mail risultava chiaramente che all’amministrazione mancava il dato essenziale per procedere al conteggio definitivo (“il nostro ufficio necessita al più presto il conteggio ufficiale/saldo a suo favore della compravendita immobiliare al netto del rimborso del prestito ipotecario e della TUI di modo da poter allestire la decisione di rimborso per la vendita di sostanza che le verrà inviata per posta ordinaria”; cfr. supra consid. 2.6.) e che la stessa è sin da subito stata qualificata come avente “unicamente” portata “informativa”, non essendo “un documento ufficiale per il rimborso del debito” (cfr. supra consid. 2.6.).
Secondariamente, essendo noto alla ricorrente quale fosse il metodo di calcolo per determinare quanto dovuto in rimborso delle prestazioni percepite debitamente ed avendo RI 1, da parte sua, una conoscenza quantomeno indicativa di quanto ella avrebbe effettivamente percepito, a netto, dalla vendita dell’immobile, l’assistita si sarebbe dovuta accorgere immediatamente che la cifra indicata nella mail del 13 aprile 2022 non poteva corrispondere a quanto effettivamente ella avrebbe, poi, dovuto rimborsare.
Da ultimo, ritenuto che sin da agosto 2021 l’assistita voleva vendere l’immobile e che il prezzo di vendita era stata fissato in almeno fr. 600'000.- ben prima del 13 aprile 2022 (cfr. supra consid. 2.6.), non si comprende quale comportamento o omissione a lei pregiudizievole RI 1 avrebbe adottato in conseguenza dell'informazione errata ricevuta dall’amministrazione, posto come, per le ragioni appena esposte, non si può ritenere - come invece comunicato dal notaio rogante all’USSI il 23 giugno 2022 (cfr. supra consid. 2.6.) - che la ricorrente abbia “deciso di vendere l’immobile a un determinato prezzo” unicamente in base alla comunicazione del 13 aprile 2022 secondo cui avrebbe dovuto rimborsare solamente fr. 2'235.-.
Del resto, a maggior ragione ritenuto che la ricorrente disponeva, allora, di due proprietà (__________ e __________), e considerato che, in ambito di prestazioni assistenziali, non sussiste, per principio, di un diritto a conservare una sostanza immobiliare in Svizzera o all’estero (cfr. STCA 42.2020.20 dell’8 febbraio 2021; STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con STF 8C_418/2019 dell’8 luglio 2019, in quanto non adempiva le esigenze di motivazione; STCA 42.2018.42 dell’11 febbraio 2019; STCA 42.2018.30 del 20 dicembre 2018; 42.2017.52 del 15 marzo 2018; STCA 42.2015.28 del 29 febbraio 2016; STCA 42.2015.3 del 31 agosto 2015; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012; STCA 42.2009.19 dell’8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag. 50; STCA 42.2008.7 del 29 settembre 2008), una mancata vendita dell’immobile, in sostanza, dovuta al fatto che se l’importo da rimborsare fosse stato maggiore rispetto a fr. 2'235.- sarebbe stato considerato da RI 1 troppo elevato, mal si concilierebbe con l’obbligo di ridurre il danno che incombe agli assistiti (art. 2 Las).
Venendo, infine, all’importo di cui è stato chiesto il rimborso, pari a fr. 35'629.45, il TCA rileva che anche da questo profilo l’operato dell’USSI merita tutela.
Ciò ritenuto, che tra aprile 2020 e giugno 2022 a favore di RI 1 sono state erogate prestazioni assistenziali per complessivi fr. 48'404.95 (cfr. supra consid. 2.1. e 2.6.).
Di questi, fr. 12'775.50 erano già stati rimborsati dall’interessata nel marzo 2022, di modo lo scoperto ammontava a fr. 35'629.45 (cfr. supra consid. 2.6.).
A fronte dell’acquisizione di una sostanza di complessivi fr. 127'241.95 (laddove in concreto il risultato sarebbe il medesimo computando i fr. 125'006.95 tenuti in considerazione dall’USSI nella decisione del 20 giugno 2022; cfr. supra consid. 1.1.) e di una quota esente di fr. 30'000.- (cfr. supra consid. 2.4.) è a giusta ragione che l’amministrazione ha chiesto il rimborso dell’intero saldo scoperto e quindi di fr. 35'629.45.
2.9. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti