Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2024.14

 

rs

Lugano

22 luglio 2024  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

 

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 aprile 2024 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

 

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                           1.1  RI 1, con messaggio di posta elettronica del 30 aprile 2024 indirizzato al Comune di __________, ha chiesto un aiuto d’urgenza (cfr. doc. 3).

 

                          1.2.  Sempre il 30 aprile 2024 il Comune di __________ ha risposto all’interessato, in italiano con traduzione in tedesco:

 

“(…)

1) Per ottenere le prestazioni assistenziali deve ancora portare al nostro sportello LAPS la polizza di cassa malati 2024 e la sentenza di divorzio. Per la sentenza di divorzio, abbiamo fatto noi oggi il pagamento e dovrebbe ricevere il documento alla sua residenza. Per ottenere la polizza di cassa malati 2024 deve inoltrare alla __________ il certificato di domicilio del Comune di __________ e la notifica di partenza dal comune di __________. Il nostro Comune le ha già consegnato gratuitamente il certificato di domicilio a __________ e i nostri operatori si sono messi a disposizione per aiutarla ad ottenere la notifica di partenza dal Comune di __________. Per far fare questo passo, però, abbiamo bisogno del suo consenso esplicito a contattare il Comune di __________, che fino ad oggi non ci ha voluto dare. In mancanza di questo consenso esplicito, non possiamo aiutarla ad ottenere la sua polizza di cassa malati, e non possiamo quindi aiutarla a finalizzare la sua richiesta di prestazioni assistenziali.

Questa procedura è l'unica possibile per ottenere l'aiuto che continua a chiederci ripetutamente.

 

2) Per questioni di salute urgenti, deve recarsi a un pronto soccorso dei nostri ospedali sul territorio, non abbiamo la possibilità di aiutarla in questo ambito.

 

3) In caso avesse bisogno di un alloggio, le segnalo la struttura di __________ a __________, in via __________.

 

4) In caso di ulteriori bisogni materiali, le possiamo erogare una tessera del __________ (https ://www.tischlein.ch/it/).

 

I nostri uffici stanno facendo il massimo per aiutarla, ma senza la sua collaborazione non possiamo fare di più. (…)” (Doc. 2)

 

                          1.3.  Nella medesima data RI 1 ha asserito:

 

" Non capisco bene il problema, secondo la legge sono obbligati a darmi un aiuto immediato. (LAS art. 13.)

Non è possibile che non vogliano aiutare una persona a causa di documenti mancanti.

La sentenza di divorzio non è rilevante, sono divorziato dal 2008, i miei figli hanno tutti più di 20 anni, sono molestie che possono essere presentate in seguito.

Per quanto riguarda la cassa malati, vivo a __________ dal __________. Il controllo dei residenti sapeva che avevo urgentemente bisogno della conferma del domicilio. Anch'io ero presente di persona e ho presentato la domanda il 15.4.24. Dopo ripetute richieste, mi hanno inviato il documento il 25.4.24 senza una parola.

Oggi ho stipulato l'assicurazione malattia. (…)” (Doc. 2)

 

                          1.4.  Il 2 maggio 2024 il Comune di __________ ha scritto all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) quanto segue:

 

" (…) Abbiamo appena domiciliato a __________ un cittadino Svizzero, il signor RI 1, perché si trovava sul nostro territorio e sua figlia vive a __________, attualmente seguita __________. Il signore viene da un domicilio sconosciuto, seppur il suo ultimo comune di domicilio nel 2022 fosse __________ (che lo ha fatto partire per l'esterno, non avendolo più potuto contattare). __________ ha deciso di pagargli una abitazione temporanea a __________ visto che segue la figlia.

Adesso fatica a produrre i documenti per finalizzare la richiesta di assistenza. In particolare manca la polizza di cassa malati 2024 e la sentenza di divorzio (vedi il nostro scambio di mail sotto). Questa mattina ha prodotto ai nostri uffici il documento allegato, quale polizza di cassa malati. A nostro avviso, questo non permette di inoltrarvi la domanda.

 

Potresti per favore confermarci che voi non potete accettare questo documento. Abbiamo già sentito __________ deIl'IAS, che ci ha già confermato che il signore deve inoltrare i documenti. Ma visto che il signore è particolarmente insistente ed esigente, vogliamo essere sicuri. Domani finisce il pagamento di __________ dell'hotel e rischia di trovarsi senza abitazione. (…) (Doc. 1)

 

                          1.5.  La caposervizio dell’USSI, il 3 maggio 2024, ha confermato che il documento allegato non è sufficiente e che per poter inoltrare la domanda USSI è necessaria la polizza della cassa malati.

                                  Inoltre la medesima ha precisato che “se il signore non ha un posto dove alloggiare, si può contattare __________, sicuramente lo potranno aiutare per le pratiche burocratiche” (cfr. doc. 1).

 

                          1.6.  Nel frattempo RI 1, il 27 aprile 2024, ha inviato uno scritto denominato “Richiesta di ingiunzione temporanea” al TCA, pervenuto il 3 maggio 2024, nel quale ha fatto valere:

 

" Sono un cittadino svizzero.

Il Canton Ticino e il Comune di __________/Ufficio dell'assistenza sociale mi rifiutano l'accesso all'aiuto d'urgenza (LAS art. 12/2 + art. 4/2) (CS AN.12)

Dal 12 aprile 2024 sono iscritto al seguente indirizzo

__________,__________. Il certificato di iscrizione è allegato. Attualmente sono disoccupato, non ho diritto all'indennità di disoccupazione e sono senza soldi. La mia domanda di assistenza sociale non è stata accettata perché la mia responsabilità è contestata. Il Comune di __________ mi ha negato il domicilio e l'accesso all'assistenza sociale per 2 mesi.

Attualmente __________ mi sta pagando l'albergo per un mese fino a quando non avrò chiarito la situazione, ma non ricevo alcun denaro per le spese di sostentamento.

Sto facendo richiesta di assistenza legale gratuita.

In alternativa, rivolgetevi al tribunale competente.” (Doc. I)

 

                                  A mano è stato aggiunto che “in diverse occasioni ho richiesto un’ingiunzione impugnabile in Tribunale, che mi è stata rifiutata” (cfr. doc. I)

 

                                  Egli ha, in particolare, annesso il certificato di domicilio rilasciato il 25 aprile 2024 dal Comune di __________ dal quale si evince che il medesimo è domiciliato a Locarno dal __________ (cfr. doc. A1).

 

                          1.7.  L’USSI, con risposta del 16 maggio 2024, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile, con la seguente motivazione:

 

" (…) Nel caso concreto l’USSI non ha ad oggi né ricevuto una richiesta di prestazioni assistenziali ordinarie né una richiesta di aiuto d’urgenza da parte dell’interessato e pertanto non ha ad oggi emesso nei suoi confronti alcun provvedimento.

  A titolo abbondanziale si rileva che l’interessato, nonostante sia stato informato dalla persona di riferimento del Comune di __________, non ha né prodotto la documentazione necessaria per poter valutare un eventuale diritto alle prestazioni assistenziali ordinarie né ha inoltrato una formale richiesta di aiuto d’urgenza e neppure, come suggeritogli, si è presentato a __________ o a ritirare la tessera del __________.

  L’USSI prende atto che l’interessato ha comunque usufruito dell’aiuto da parte di __________. (…)” (Doc. III pag. 4)

 

                          1.8.  Il 27 maggio 2024 l’avv. __________ di __________, ha comunicato, segnatamente, di rappresentare gli interessi di RI 1 e ha postulato, a nome e per conto di quest’ultimo, la concessione dell’assistenza giudiziaria, come pure di essere nominato suo patrocinatore d’ufficio.

                                  Il legale ha annesso il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di __________ (cfr. doc. V+1).

 

                          1.9.  Questo Tribunale, il 28 maggio 2024, ha trasmesso all’avv. __________ gli atti dell’incarto (doc. I-IV con relativi allegati) e ha prorogato, come richiesto dalla parte ricorrente (cfr. doc. V), il termine per presentare osservazioni (cfr. doc. IV) fino al 14 giugno 2024 (cfr. doc. VI).

 

                        1.10.  Il 14 giugno 2024 l’avv. __________ ha prodotto la procura rilasciatagli, il 13 giugno 2024 da RI 1 (cfr. doc. VII1) e ha domandato, ritenuto che il procedimento porterebbe sul beneficio dell’aiuto d’urgenza, di concedere il gratuito patrocinio con effetto retroattivo, e meglio dal 27 maggio 2024 ovvero dalla data del suo scritto al TCA.

                                  Il medesimo ha, altresì, chiesto, da un lato, di decidere dapprima separatamente sulla domanda di gratuito patrocinio senza attendere di determinarsi nel merito.

                                  Dall’altro, di prorogare ulteriormente il termine fino al 12 luglio 2024 (cfr. doc. VII).

 

                                  La proroga richiesta è stata accordata il 17 giugno 2024 (cfr. doc. VIII).

                                 

                        1.11.  Il Presidente del TCA, con decreto del 20 giugno 2022, ha respinto l’istanza dell’insorgente tendente alla designazione dell’avv. __________ quale patrocinatore d’ufficio (cfr. consid. 1.8.), ritenuto in particolare che il ricorrente ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri interessi.

                                  Nemmeno la domanda di gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.8.; 1.10.) è stata accolta, in quanto l’impugnativa non soddisfa il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. doc. VIII).

                        1.12.  Il 28 giugno 2024 l’avv. __________ ha comunicato che il mandato con RI 1 è terminato con effetto immediato (cfr. doc. XI).

 

 

                                  in diritto

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                          2.2.  L’art. 59 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (Las), relativo alla procedura da seguire per inoltrare domanda di prestazioni assistenziali, prevede:

 

“1La domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.

2II Consiglio di Stato stabilisce una procedura specifica e semplice per i casi di aiuto immediato a persone senza domicilio nel Cantone.

3II richiedente può farsi rappresentare da una persona di fiducia.”

 

                                  Giusta l’art. 60 Las:

 

“1Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.

2Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.

3La decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale.”

 

                                  L’art. 1 del Regolamento sull’assistenza sociale (Reg.Las) enuncia:

 

" Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge sull’assistenza sociale e del suo regolamento; esso si avvale della Sezione del sostegno sociale (di seguito SdSS) e dei suoi Uffici, segnatamente dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (di seguito USSI), dell'Ufficio rette, anticipi e incassi (di seguito URAI) e dell’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati (di seguito URAR) limitatamente ai rifugiati.”

 

                                  Giusta l’art. 2 Reg.Las:

 

1L’USSI e l’URAR sono competenti a:

a) decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche;

b) sottoscrivere il contratto d’inserimento professionale o sociale;

c) emanare le decisioni di rimborso;

d) promuovere le azioni di regresso, rappresentando lo Stato nelle relative cause giudiziarie in materia di assistenza e a stare in giudizio, secondo l’art. 329 del Codice civile, contro i parenti tenuti a obblighi assistenziali;

e) emanare le decisioni di riduzione, sospensione o di soppressione delle prestazioni assi­stenziali;

f)  emanare le necessarie direttive di applicazione del presente regolamento;

g) verificare i sospetti abusi da parte dell’assistito, per il tramite dell’ispettorato sociale.

2L’URAI è competente a incassare i crediti dell’USSI e dell’URAR, promuovendo le dovute procedure giudiziarie in rappresentanza degli stessi."

 

                          2.3.  Come stabilito dall’art. 59 Las (cfr. consid. 2.2.), la procedura da seguire per presentare la domanda di prestazioni assistenziali è determinata dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

 

                                  L’art. 19 Laps sancisce, del resto, che le prestazioni sociali vengono concesse soltanto su richiesta.

 

                                  Ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. i Las sono prestazioni sociali ai sensi della legge, segnatamente, le prestazioni assistenziali previste dalla legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.

 

                                  Secondo l’art. 12 cpv. 1 lett. c e d del Regolamento sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (RLAPS), concernente gli organi competenti per la presentazione della domanda, per la compilazione e l’inoltro della richiesta il cittadino si rivolge all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento per le prestazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. i) della legge se già beneficia di una prestazione o se, in attesa di prendere domicilio civile, ha solo il domicilio assistenziale nel Cantone (lett. c) oppure allo sportello competente negli altri casi (art. 19) (lett. d).

 

                                  Riguardo agli Sportelli Laps l’art. 17 Reg. Laps prevede:

 

“1È costituita una rete di sportelli con le competenze di cui all’art. 18.

2L’Istituto delle assicurazioni sociali può trasferire la gestione degli sportelli al Comune in cui sono situati, stipulando con lo stesso un contratto di prestazione. Tali contratti disciplinano pure il compenso finanziario corrisposto ai Comuni interessati.”

 

                                  L’art. 18 Reg.Laps enuncia:

 

“1Lo sportello ha il compito di:

a) informare il richiedente sulle prestazioni sociali oggetto della legge;

b) compilare la richiesta di prestazioni o di revisione periodica con il richiedente e ricevere la stessa;[41]

c) determinare l’unità di riferimento e il reddito disponibile residuale;

d) trasmettere la richiesta all’organo competente per la decisione.

2Lo sportello non ha competenze decisionali.

3Esso può rinunciare alla determinazione dell’unità di riferimento e del reddito disponibile residuale se i requisiti di legge per ottenere le prestazioni sociali manifestamente non sono dati; resta salvo il diritto del richiedente di chiedere una decisione formale all’organo competente in virtù dell’art. 21.”

 

                                  Ex art. 19 cpv. 1 cfr. 7 Reg.Laps il comprensorio dello sportello LAPS di __________ comprende i Comuni di __________.

 

                                  Giusta l’art. 15 cpv. 1 Reg.Laps ogni erogazione di una prestazione sociale, così come il suo rifiuto, è oggetto di una distinta decisione formale, emanata dall’organo designato dalla legge speciale, e meglio per le prestazioni assistenziali dall’USSI (cfr. consid. 2.2.).

 

                          2.4.  L’art. 63 cpv. 1 Las prevede che in casi urgenti o di particolare bisogno dell’interessato gli organi dell’assistenza sociale, previa sommaria indagine, possono assegnare anticipi o altre prestazioni, impregiudicata la decisione sulla domanda.

 

 

 

                                  Ai sensi dell’art. 12 Reg.Las relativo all’aiuto immediato fornito dal Cantone:

 

“1L’aiuto immediato fornito dall’USSI può di regola essere concesso solo se il richiedente si impegna ad inoltrare nei giorni seguenti, tramite lo sportello, regolare domanda di assistenza.

2L’aiuto immediato viene calcolato secondo le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale con riferimento alla grandezza dell’unità di riferimento e allo stato di bisogno della stessa, tenuto conto del fatto che non dovrebbe di regola coprire il fabbisogno relativo a un lasso di tempo superiore a tre giorni.

3Se la susseguente procedura permette di stabilire che il richiedente soddisfa i requisiti per ottenere prestazioni ordinarie o speciali, l’aiuto immediato è trasformato in anticipo.”

 

                          2.5.  Il ruolo del Comune è regolato agli art. 51-53 Las.

 

                                  L’art. 51 Las prevede che in generale il Comune partecipa alla politica del sostegno sociale e dell’inserimento assumendo compiti di:

                                  a) informazione e consulenza;

                                  b) aiuti puntuali; ai sensi dell’art. 53, cpv. 2;

                                  c) spese di sepoltura;

                                  d) inserimento.

 

                                  Giusta l’art. 52 Las riguardante in particolare l’informazione e la consulenza:

 

“Il Comune:

a) informa il cittadino sulle prestazioni assistenziali e sulle altre prestazioni sociali prioritarie erogate dal Cantone sulla base della Laps, e sulle condizioni per accedervi;

b) mette a disposizione del richiedente la documentazione e i moduli utili per l’inoltro delle domande di prestazioni sociali cantonali tramite gli sportelli predisposti a tal fine dal Cantone e dai Comuni;

c) aiuta il richiedente ad accedere a tali sportelli ed a procurarsi i documenti richiesti per certificare il suo diritto alle prestazioni;

d) viene informato dal Cantone sui cittadini residenti nel Comune che sono a beneficio di prestazioni assistenziali, e coadiuva i servizi cantonali nelle indagini che si rendessero necessarie per verificare le condizioni economiche e personali che legittimano la continuità di tali prestazioni;

e) può assumere, d’intesa con i servizi cantonali preposti, il compito di erogare al beneficiario la prestazione assistenziale assegnata dal Cantone, ricevendone poi il rimborso integrale.

f)  formula all’attenzione del Cantone un preavviso, di principio vincolante, relativamente alle prestazioni di cui agli art. 18 e 20.

 

 

 

                                  Per quanto attiene agli aiuti puntuali l’art. 53 Las sancisce:

 

“1Il Comune informa il cittadino che richiede prestazioni puntuali sulle organizzazioni private che gli possono offrire il sostegno necessario, e lo aiuta ad inoltrare la relativa richiesta.

2Il Comune può assumere in proprio la responsabilità e l’onere finanziario di richieste puntuali di sostegno sociale presentate da suoi cittadini in situazione momentanea di bisogno.”

 

                                  Ai sensi dell’art. 11 Reg.Las relativo alle prestazioni comunali:

 

" Il Comune può concedere delle prestazioni puntuali (a fondo perso o a titolo di prestito) atte a garantire le necessità immediate in attesa della decisione cantonale e/o orientare il richiedente verso le organizzazioni private che gli possono offrire il sostegno necessario.”

 

                                  Il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale adottato dal Consiglio comunale di __________ il 20 marzo 2012 e approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128- RE-11941 del 5 settembre 2012 (cfr.https://www.__________.ch/files/documenti/500-1%20R%20Sociale.pdf) all’art. 1 enuncia che le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo.

                                  Secondo l’art. 2 le misure di sussidio contenute nel Regolamento sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente. Esse possono anche essere intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale e professionale.

                                  Ai sensi dell’art. 4 prevede che le prestazioni comunali possono essere erogate alle persone sole, ai coniugi e alle famiglie se sono cumulativamente rispettate le condizioni seguenti:

                                  a.  mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall’art. 6bis;

                                  b.  domicilio o dimora (permesso B) nel Comune da almeno 5 anni.

 

                                  L’art. 7 del Regolamento comunale relativo ai casi di rigore prevede che in casi di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono).

 

                                  Giusta l’art. 16 del Regolamento comunale:

 

" 1 Il Municipio è competente per l’applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

2 Nel caso di delega decisionale ad un servizio dell’amministrazione, contro le decisioni di quest’ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

3 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.”

 

                          2.6.  Come visto, nel Cantone Ticino, in applicazione dell’art. 59 Las (cfr. consid. 2.3.), la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel Cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.

 

                                  Per la compilazione e l’inoltro della richiesta il cittadino si rivolge, giusta l’art. 12 cpv. 1 lett. c Reg.Laps direttamente all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento se già beneficia di una prestazione assistenziale o se, in attesa di prendere domicilio civile, ha solo il domicilio assistenziale nel Cantone, mentre negli altri casi, ai sensi della lett. d, allo sportello competente (che in concreto è lo Sportello Laps di __________), il quale funge da tramite con gli Uffici cantonali (cfr. consid. 2.3.).

 

                                  Il Comune aiuta il richiedente in particolare ad accedere allo Sportello (cfr. art. 52 lett. c Las; consid. 2.5.).

 

                                  Ogni erogazione di una prestazione sociale, fra cui le prestazioni assistenziali, così come il suo rifiuto, è oggetto di una distinta decisione formale, emanata dall’organo designato dalla legge speciale (cfr. art. 15 Reg.Laps; consid. 2.3.).

 

                                  Nel Cantone Ticino, in virtù degli art. 60 Las, 1 e 2 cpv. 1 lett. a Reg.Las (cfr. consid. 2.2.) competente a decidere in ambito dell’assistenza sociale è il Dipartimento della sanità e della socialità per il tramite dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI).

 

                                  Ex art. 65 cpv. 1 Las, 15 cpv. 4 Reg.Laps e 33 Laps contro le decisioni dell’USSI è data facoltà di reclamo allo stesso Ufficio entro 30 giorni dalla data di notificazione, mentre le decisioni su reclamo sono impugnabili con ricorso al TCA sempre entro 30 giorni dalla data di notificazione.

 

                                  Lo Sportello Laps, invece, secondo l’art. 18 cpv. 2 Reg.Laps, non ha competenze decisionali (cfr. consid. 2.3.).

 

                          2.7.  Il TCA, dal canto suo, nell’ambito dell’assistenza sociale, di massima esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 33 cpv. 2 Laps; 1 cpv. 2 e 3 Lptca).

 

                                  Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione su reclamo e a maggior ragione se non è (ancora) stata emanata una decisione formale, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).

                                  In una sentenza 8C_301/2018 del 22 agosto 2019 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che di principio possono essere esaminati e giudicati soltanto i rapporti giuridici in relazione ai quali l’autorità amministrativa competente si è previamente pronunciata tramite l’emanazione di una decisione.

 

                                  La costante giurisprudenza federale ha, peraltro, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

 

                          2.8.  Nel caso di specie RI 1, nel proprio ricorso contro l’USSI, ha fatto valere che “la mia domanda di assistenza sociale non è stata accettata” (cfr. doc. I; consid. 1.6.).

 

                                  L’USSI, quale autorità competente a decidere in ambito di assistenza sociale (cfr. art. 60 Las; 1 e 2 cpv. 1 lett. a Reg.Las; consid. 2.2.), non ha, tuttavia, emesso nei confronti del ricorrente alcuna decisione, non avendo ricevuto una richiesta di prestazioni assistenziali, né una richiesta di aiuto d’urgenza da parte dell’interessato (cfr. doc. III pag. 4; consid. 1.7.).

 

                                  In effetti dalle carte processuali emerge che la domanda di assistenza sociale dell’insorgente presentata al Comune di __________ nell’aprile 2024, mancando dei documenti decisivi, segnatamente la polizza della cassa malati (cfr. consid. 1.2; 1.4.; 1.5.), non ha ancora permesso di fissare un appuntamento con lo Sportello Laps di __________, come previsto dalla legge, il quale poi, una volta determinata l’unità di riferimento e il reddito disponibile residuale, trasmetterà all’USSI la richiesta per l’emissione della relativa decisione (cfr. art. 12; 18 Reg.Laps; 52 Las: consid. 2.3.; 2.5.; 2.6.).

 

                                  Ne discende che l’obiezione del ricorrente riguardo al fatto che la sua richiesta di assistenza sociale non sarebbe stata accettata è irricevibile.

 

                          2.9.  RI 1, nel ricorso del 27 aprile/3 maggio 2024 contro l’USSI, ha altresì censurato il rifiuto, nonostante molteplici richieste, di “un’ingiunzione impugnabile in Tribunale” (cfr. doc. I; consid. 1.6.).

 

                                  Secondo l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato, non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

 

                                                                    Tale disposto corrisponde, peraltro, a quanto contemplato dall’art. 56 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

 

                        2.10.  Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

                                  Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1.; DTF 107 Ib 164 consid. 3b).

 

                                  Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 5.1., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).

                                  In una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. l’Alta Corte ha, ad ogni modo, evidenziato che il principio della celerità, benché sia un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.

 

                                  In una sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009, relativa al diniego di giustizia nel contesto di una domanda di aiuto d'emergenza, il Tribunale federale si è, inoltre, così espresso:

 

" (...)

3.1 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).

 

3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst. et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) peut demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art. 57 al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b)."

 

                                  In caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia l’oggetto della vertenza riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia realizzata una denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere, infatti, unicamente l’emanazione dell’atto in questione. La lite non si estende, per contro, ai diritti e agli obblighi che possono risultare dal merito della causa. In questo senso il ricorso per denegata/ritardata giustizia non ha un effetto devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2).

 

                        2.11.  In concreto, come visto (cfr. consid. 2.8.), l’USSI non è ancora stato investito della procedura concernente la domanda di assistenza sociale e aiuto d’urgenza presentata nel mese di aprile 2024 dal ricorrente (cfr. doc. 3; consid. 1.1.).

 

                                  Pertanto a tale Ufficio, già a prescindere dalla prossimità temporale tra la richiesta di assistenza sociale e aiuto d’urgenza del mese di aprile 2024 e il ricorso al TCA del 27 aprile/3 maggio 2024, non può in ogni caso essere contestato di non essersi pronunciato al riguardo, né può essere imputato un ritardo nell’emanazione di una decisione impugnabile con reclamo all’USSI stesso, contro la cui decisione su reclamo è susseguentemente possibile ricorrere al TCA (cfr. consid. 2.6.).

 

                                  Non risulta, del resto, che quest’ultimo si sia rivolto direttamente all’USSI quando era in attesa di “prendere” il domicilio civile a __________, conformemente all’art. 12 cpv. 1 lett. c Reg.Laps (cfr. consid. 2.3.), oppure per chiedere un aiuto immediato ex art. 63 cpv. 1 Las e 12 Reg.Las (cfr. consid. 2.4.), senza che l’amministrazione provvedesse a emettere una decisione.

 

                                  In simili condizioni, il ricorso per quanto concerne la doglianza relativa alla denegata giustizia (nel non avere emesso “un’ingiunzione impugnabile in Tribunale”; cfr. doc. I; consid. 1.6.), anche considerandola ricevibile, deve comunque essere respinto.

 

                        2.12.  Infine, in relazione all’asserzione di RI 1 secondo cui il Comune di __________ gli ha negato l’accesso all’aiuto d’urgenza (cfr. doc. I; consid. 1.6.), va rilevato che è vero che di regola l’esame di una domanda di aiuto in situazioni di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. spetta comunque all’USSI, quale autorità competente nel settore dell’assistenza sociale designata a livello cantonale (cfr. consid. 2.4.; 2.6.).

                                  Per l’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost. valgono le considerazioni sviluppate al consid. 2.6.

 

                                  È altrettanto vero, però, che ex art. 53 cpv. 2 Las il Comune può assumere in proprio la responsabilità e l’onere finanziario di richieste puntuali di sostegno sociale presentate da suoi cittadini in situazione momentanea di bisogno (cfr. consid. 2.5.).

 

                                  In effetti il Comune di __________dispone di un Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale che agli art. 1 e 2 prima frase prevede che le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni cantonali di carattere ricorrente (cfr. consid. 2.5.).

                                  Giusta l’art. 4 lett. b le prestazioni comunali possono essere erogate alle persone con domicilio o dimora (permesso B) nel Comune da almeno 5 anni.

                                  L’art. 7 del Regolamento comunale relativo ai casi di rigore enuncia, in ogni caso, che in situazioni di disagio particolarmente grave possono essere erogate prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.

 

                                  Sia il tenore dell’art. 53 cpv. 2 Las che degli art. 2 e 7 del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale sono, tuttavia, formulati in modo potestativo (cfr. consid. 2.5.).

 

                                  L’art. 16 del Regolamento comunale contempla comunque il diritto di ricorso al Consiglio di Stato contro le decisioni del Municipio (cfr. consid. 2.5.).

                                  In proposito giova evidenziare che se quest’ultimo non emette un provvedimento riguardo all’aiuto sociale comunale è possibile interporre ricorso per denegata/ritardata giustizia.

 

                                  In effetti anche l’art. 208 cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC) sancisce che contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.

 

                                  Giusta l’art. 213 cpv. 3 LOC è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, riservate le disposizioni di altre leggi speciali.

 

                                  Ex art. 67 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile. In tal caso è dato il medesimo rimedio previsto per impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (cfr. Sentenza del Tribunale cantonale amministrativo 52.2022.1 del 9 marzo 2023; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45).

 

                                  Competente per il contenzioso in merito all’aiuto sociale puntuale da parte del Comune è, dunque, il Consiglio di Stato.

 

                                  Il ricorso in esame, volendo ritenere - a sua tutela - che il ricorrente ha pure, perlomeno implicitamente (sottolineando che il Comune di __________ gli rifiuta l’acceso all’aiuto d’urgenza; cfr. doc. I; consid. 1.6.), postulato, un aiuto sociale da parte del suo Comune di domicilio, nel senso di un aiuto puntuale per persone in situazione di particolare disagio economico a carattere temporaneo (cfr. art. 1 Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale), è, conseguentemente, irricevibile per mancanza di competenza ratione materiae.

 

                                  Limitatamente all’aspetto dell’aiuto sociale previsto dal Regolamento comunale del Comune di __________, gli atti sono ad ogni modo trasmessi al Consiglio di Stato per ragione di competenza (cfr. art. 4 cpv. 1 LPAmm applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca).

 

                        2.13.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

 

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.16 del 14 maggio 2024; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

 

                               

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

 

                             2.  Gli atti sono trasmessi, per competenza, al Consiglio di Stato conformemente a quanto indicato al consid. 2.12.

                             3.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

 

Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni