Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2024.16

 

rs

Lugano

14 maggio 2024  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 3 maggio 2024 di

 

 

1.  RI 1  

2.  RI 2  

tutti rappr. da:   RA 1 

 

 

contro

 

 

 

Municipio di __________

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  I coniugi RI 1 e RI 2, nati il __________ 1950, rispettivamente il __________ 1948, entrambi di nazionalità tedesca (cfr. doc. A5), il 21 novembre 2023, tramite l’avv. RA 1 dello Studio __________ di __________, sede di __________ (__________), hanno chiesto al Comune di __________, Canton __________, l’erogazione dell’assistenza sociale e previamente la concessione di misure provvisionali intese quale riconoscimento di un soccorso d’urgenza (“Nothilfe”), facendo valere, da una parte, di essere domiciliati nel Comune di __________ e di possedere un permesso di domicilio in Svizzera. Dall’altra, che i propri redditi e la sostanza sono stati sequestrati contestualmente alla procedura penale nei loro confronti iniziata nel 2010. Al riguardo è stato indicato che la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale (TPF) del 30 agosto 2021 è stata impugnata davanti alla Corte d’appello del TPF ed è tuttora pendente.

                                  I medesimi hanno, altresì, evidenziato di vivere con soltanto una rendita AVS ridotta di fr. 626.--, rispettivamente di fr. 511.--mensili (cfr. doc. A3).

 

                          1.2.  Il 6 dicembre 2023 il Comune di __________ ha trasmesso la domanda del 21 novembre 2023 all’Agenzia comunale AVS del Comune di __________, poiché la coppia dal 2018 dimora nel Cantone Ticino, specificatamente ad __________, per cui la competenza ad assistere le persone nel bisogno ex art. 4 LAS spetta al Cantone Ticino.

                                  Dallo scritto del Comune di __________ si evince al riguardo:

 

“(…)

Unsere bisherigen Abklärungen haben Folgendes ergeben:

- Herr RI 2 und Frau RI 1 waren von Mai 2009 bis Juli 2018 an der __________, einem Ortsteil von __________, gemeldet. Per 3. Juli 2018 haben sie sich an die __________ umgemeldet. Beide Liegenschaften gehören der __________, wobei letztere die Domiziladresse der __________ ist.

- Germäss Auskunft des bevollmächtigten Anwaltes wohnt das Ehepaar seit 2018 an der __________, ebenfalls in einer Wohnung der __________, und hat dort seinen Lebensmittelpunkt. Das Ehepaar hat es vermutlich bisher unterlassen, sich im Einwohnerregister der Gemeinde __________ eintragen zu lassen. (…)” (Doc. A4)

 

                          1.3.  L’8 febbraio 2024 l’Ufficio controllo abitanti di __________ ha certificato che RI 1 e RI 2 sono domiciliati ad __________ ai sensi dell’art. 23 Codice civile svizzero dal 1° dicembre 2023 (cfr. doc. A7a; A7b).

 

                          1.4.  L’Ufficio comunale socialità di __________, il 20 marzo 2024, in merito alla richiesta di prestazioni Laps ha inviato a RI 1 la seguente lettera:

 

“Come concordato in allegato le trasmettiamo i documenti per la richiesta delle prestazioni assistenziale:

• Check-list con indicato tutti i documenti da consegnare

• Procura da firmare da tutti gli adulti

• Formulario situazione personale

I documenti richiesti sono per tutti i membri dell'unità di riferimento.

Vi invitiamo a voler verificare tutta la Check-list per verificare se ci sono altri punti che fanno il caso vostro.

Il formulario situazione personale serve allo sportello LAPS per capire la vostra situazione personale e famigliare, è quindi da compilare in maniera più precisa possibile, descrivendo la situazione per tutti i membri dell'unità di riferimento (occupazione, situazione finanziaria, debiti, assegni da versare).

La documentazione completa sarà da consegnare (non fronte retro) presso il nostro sportello.

Se siete al beneficio di una rendita AVS svizzera, vi invitiamo anche a voler compilare il formulario per la richiesta di una prestazione complementare. (…)” (Doc. A5)

 

                          1.5.  L’avv. RA 1, per conto dei coniugi RI 1 e RI 2, il 17 aprile 2024, ha scritto al Comune di __________, ribadendo che questi ultimi, a causa della loro situazione economica attuale, necessitano urgentemente di un aiuto finanziario e ha riproposto le richieste di cui alla domanda del 21 novembre 2023 (cfr. consid. 1.1.). In proposito è stato indicato che l’opposizione contro il rifiuto di attribuzione delle prestazioni complementari da parte delle autorità __________ del 10 ottobre 2023 è ancora pendente e che la richiesta di un assegno per grandi invalidi a favore di RI 2 non è ancora stata evasa (cfr. doc. A5).

 

                          1.6.  Il 23 aprile 2024 il Municipio del Comune di __________, tramite l’Ufficio comunale socialità, ha risposto:

 

" abbiamo verificato la documentazione che ci ha inviato, e per poter far procedere la documentazione ci necessita ancora i seguenti documenti:

• Ultima notifica di tassazione

• Copia estratti conto da ottobre 23 a marzo 24 (2x __________, 1x __________)

• Polizza cassa malati 2024, aggiornati con il domicilio ad Ascona

• Semplice dichiarazione scritta, in italiano, di come hanno vissuto (con che fondi)

Vi rendiamo attenti che questi documenti sono indispensabili, senza la quale la richiesta di aiuto non può andare a buon fine.

Rendiamo anche attenti che in Ticino non c'è la Nothilfe, e per poter percepire l'assistenza bisogna consegnare i documenti indicati. (…)” (Doc. A2)

 

                          1.7.  RI 1 e RI 2, sempre rappresentati dall’avv. RA 1, il 3 maggio 2024, hanno inoltrato al TCA un ricorso per denegata - ritardata giustizia contro il Municipio di __________, chiedendo:

 

“1.    Il diniego di giustizia e la giustizia rinviata devono essere

      accertati.

2.     La convenuta deve essere condannata a versare ai denuncianti un aiuto materiale mediante un provvedimento superprovvisionale, o eventualmente a versare loro un soccorso d’emergenza retroattivamente mediante un provvedimento cautelare a partire dalla presentazione della domanda.

3.     La “decisione” della convenuta del 23 aprile 2024 deve essere annullata.

 

4.     Ai denunciati deve essere concesso il gratuito patrocinio integrale della giustizia con il sottoscritto come suo gratuito patrocinio.

5.     Tutte le spese e conseguenze risarcitorio a carico della convenuta (più IVA).”

 

                                  A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto:

 

" (…)

10. Con la richiesta datata 21 novembre 2023, i denuncianti si sono rivolti al Comune di __________ a __________ e hanno richiesto l'assistenza sociale. Allo stesso tempo, hanno richiesto un'assistenza di emergenza (= Nothilfe) come provvedimento cautelare in attesa di una decisione sulla domanda di assistenza sociale. Il Comune di __________ ha quindi inoltrato la richiesta di assistenza sociale al Comune di __________ con lettera del 6 dicembre 2023.

Entrambi i comuni si sono finora astenuti dal prendere una decisione sulla domanda cautelare dei denuncianti. Hanno subordinato la decisione alla registrazione della residenza ad __________.

 

11. Nel frattempo, i denuncianti hanno registrato il loro domicilio ad __________. Il Comune di __________ riteneva che non si potesse prendere una decisione sulla richiesta di assistenza sociale finché la residenza non fosse stata ufficialmente registrata nuovamente. Poiché i denuncianti non hanno ricevuto alcun riscontro dal Comune di __________ in merito alla registrazione della residenza per un certo periodo di tempo, hanno contattato il Comune per informarsi sullo stato della questione. AI telefono è stato detto loro che il modulo di registrazione della residenza era stato smarrito.

 

Prove:    Interrogatorio delle parti

              __________

              come testimone

 

12. Dopo l'esito positivo della registrazione della residenza, è trascorso altro tempo senza che venisse presa una decisione sulla richiesta di assistenza sociale, né tantomeno sul provvedimento cautelare. In seguito a una richiesta telefonica del 20 marzo 2024 all'ufficio anagrafe di __________, ai denuncianti è stato detto che avrebbero dovuto compilare anche un modulo. Tuttavia, il modulo di 27 pagine è stato inviato ai denuncianti solo su esplicita richiesta. La convenuta ha insistito per compilare il modulo, anche se tutte le informazioni, le dichiarazioni e i documenti disponibili erano già stati trasmessi al Comune di __________ con la richiesta di assistenza sociale del 21 novembre 2023. Con lettera del 17 aprile 2024, sono stati inviati al Comune di __________ i documenti, il modulo di domanda compilato e ulteriori spiegazioni sulla situazione dei denuncianti. Inoltre, i denuncianti hanno ripetutamente affermato che la domanda di provvedimento cautelare era stata originariamente presentata con la richiesta del 21 novembre 2023.

 

Con lettera del 23 aprile 2024, il Comune di __________ ha richiesto ulteriori documenti.

 

(…) Al contrario, vengono costantemente richiesti nuovi documenti, alcuni dei quali non sono disponibili per i denuncianti a causa del procedimento penale in corso o semplicemente non sono rilevanti per la valutazione della richiesta. I denuncianti hanno già spiegato la situazione più volte. Inoltre, non è stata ancora presa alcuna decisione sulla richiesta di provvedimento cautelare, sebbene la convenuta ne sia stata esplicitamente informata. Il motivo addotto è che il Canton Ticino non riconosce il «Nothilfe» (ciò significa: un soccorso d'emergenza).

 

Prove :    Interrogatorio delle parti

               Copia richiesta di assistenza sociale dal 21.11.2023   Documento 3

                 Copia lettera del __________ a

                 Borgo di __________ dal 06.12.2023                                  Documento 4

                 Copia lettera denuncianti dal 17.04.2024                     Documento 5

               Copia lettera convenuta dal 23.04.2024                       Documento 2

 

14. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, anche il Canton Ticino riconosce il diritto alla sicurezza dei mezzi di sussistenza sotto forma di aiuto d'emergenza. Infine, l'aiuto d'emergenza si basa sul diritto costituzionalmente garantito dell'art. 12 Costituzione federale (diritto fondamentale ai mezzi di sussistenza). (…)

 

17. Rifiutando la domanda cautelare di assistenza sociale con la tetra motivazione che il Canton Ticino non riconosce «Nothilfe», il Comune di __________ non solo viola il diritto costituzionalmente protetto al sostentamento ai sensi dell'art. 12 della Costituzione svizzera, ma contraddice anche le disposizioni della legge cantonale sull'assistenza sociale.

Si tratta chiaramente di una forma di diniego di giustizia. Un diniego di giustizia sussiste se l'autorità o il tribunale non decide o non agisce sebbene sarebbe obbligato a farlo (Decisione del Kantonsgericht Basel-Landschaft del 3 febbraio 2010 (810 09 112), E. 3.1). (…)

 

19. Contrariamente all'opinione della parte convenuta, secondo la quale si doveva attendere prima la registrazione del domicilio ad Ascona, in quanto il luogo di residenza è determinante per il pagamento dell'assistenza sociale, si deve notare che non è così. Se il luogo di residenza non è chiaro o il comune di residenza non è chiaramente stabilito, si utilizza come base il luogo di residenza (domicilio assistenziale) del richiedente. Il comune di residenza è quello in cui la persona soggiorna effettivamente. (…)” (Doc I pag. 5-7; 8; 10)

 

                                  Il ricorso è stato così concluso:

 

" 22. Come sopra esposto, la convenuta ha irragionevolmente prolungato il presente procedimento senza fornire motivazioni comprensibili. Ad oggi, non è stata presa alcuna decisione sulla domanda di provvedimento cautelare. Si tratta chiaramente di un caso di denegata giustizia e giustizia rinviata. I denuncianti si trovano in una situazione di grave emergenza. Non si può ragionevolmente pretendere che attendano ancora una decisione.

 

23. Inoltre, la convenuta rende inutilmente difficile per i denuncianti presentare una domanda di assistenza sociale. Nonostante sia già stata presentata una domanda scritta con tutte le spiegazioni e i documenti essenziali, la convenuta ordina ai denuncianti di compilare un modulo aggiuntivo di oltre 20 pagine e di presentare ulteriori documenti di scarsa utilità per il procedimento, dopo che per settimane non ha risposto alla domanda dei denuncianti. Il presente caso di denegata giustizia è grave.” (Doc. I pag. 11)

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Secondo l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato, non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

 

                                                                    Tale disposto corrisponde, peraltro, a quanto contemplato dall’art. 56 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

 

                          2.3.  Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

                                  Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1.; DTF 107 Ib 164 consid. 3b).

 

                                  Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 5.1., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).

 

                                  In una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. l’Alta Corte ha, ad ogni modo, evidenziato che il principio della celerità, benché sia un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.

 

                                  In una sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009, relativa al diniego di giustizia nel contesto di una domanda di aiuto d'emergenza, il Tribunale federale si è, inoltre, così espresso:

 

" (...)

3.1 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).

 

3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst. et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) peut demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art. 57 al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b)."

 

                                  In caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia l’oggetto della vertenza riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia realizzata una denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere, infatti, unicamente l’emanazione dell’atto in questione. La lite non si estende, per contro, ai diritti e agli obblighi che possono risultare dal merito della causa. In questo senso il ricorso per denegata/ritardata giustizia non ha un effetto devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2).

 

                          2.4.  L’art. 59 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (Las) prevede:

 

“1La domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.

2II Consiglio di Stato stabilisce una procedura specifica e semplice per i casi di aiuto immediato a persone senza domicilio nel Cantone.

3II richiedente può farsi rappresentare da una persona di fiducia.”

 

                                  Giusta l’art. 60 Las:

 

“1Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.

2Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.

3La decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale.”

 

                                  L’art. 1 del Regolamento sull’assistenza sociale (Reg.Las) enuncia:

 

" Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge sull’assistenza sociale e del suo regolamento; esso si avvale della Sezione del sostegno sociale (di seguito SdSS) e dei suoi Uffici, segnatamente dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (di seguito USSI), dell'Ufficio rette, anticipi e incassi (di seguito URAI) e dell’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati (di seguito URAR) limitatamente ai rifugiati.”

 

                                  Giusta l’art. 2 Reg.Las:

 

1L’USSI e l’URAR sono competenti a:

a) decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche;

b) sottoscrivere il contratto d’inserimento professionale o sociale;

c) emanare le decisioni di rimborso;

d) promuovere le azioni di regresso, rappresentando lo Stato nelle relative cause giudiziarie in materia di assistenza e a stare in giudizio, secondo l’art. 329 del Codice civile, contro i parenti tenuti a obblighi assistenziali;

e) emanare le decisioni di riduzione, sospensione o di soppressione delle prestazioni assi­stenziali;

f) emanare le necessarie direttive di applicazione del presente regolamento;

g) verificare i sospetti abusi da parte dell’assistito, per il tramite dell’ispettorato sociale.

2L’URAI è competente a incassare i crediti dell’USSI e dell’URAR, promuovendo le dovute procedure giudiziarie in rappresentanza degli stessi."

 

                          2.5.  Come stabilito dall’art. 59 Las (cfr. consid. 2.4.), la procedura da seguire per presentare la domanda di prestazioni assistenziali è determinata dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

 

                                  L’art. 19 Laps sancisce, del resto, che le prestazioni sociali vengono concesse soltanto su richiesta.

 

                                  Ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. i Las sono prestazioni sociali ai sensi della legge, segnatamente, le prestazioni assistenziali previste dalla legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.[

 

                                  Secondo l’art. 12 cpv. 1 lett. c e d del Regolamento sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (RLAPS), concernente gli organi competenti per la presentazione della domanda, per la compilazione e l’inoltro della richiesta il cittadino si rivolge all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento per le prestazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. i) della legge se già beneficia di una prestazione o se, in attesa di prendere domicilio civile, ha solo il domicilio assistenziale nel Cantone (lett. c) oppure allo sportello competente negli altri casi (art. 19) (lett. d).

 

                                  Riguardo agli Sportelli Laps l’art. 17 Reg. Laps prevede:

 

“1È costituita una rete di sportelli con le competenze di cui all’art. 18.

2L’Istituto delle assicurazioni sociali può trasferire la gestione degli sportelli al Comune in cui sono situati, stipulando con lo stesso un contratto di prestazione. Tali contratti disciplinano pure il compenso finanziario corrisposto ai Comuni interessati.”

 

                                  L’art. 18 Reg.Laps enuncia:

 

“1Lo sportello ha il compito di:

a) informare il richiedente sulle prestazioni sociali oggetto della legge;

b) compilare la richiesta di prestazioni o di revisione periodica con il richiedente e ricevere la stessa;[41]

c) determinare l’unità di riferimento e il reddito disponibile residuale;

d) trasmettere la richiesta all’organo competente per la decisione.

2Lo sportello non ha competenze decisionali.

3Esso può rinunciare alla determinazione dell’unità di riferimento e del reddito disponibile residuale se i requisiti di legge per ottenere le prestazioni sociali manifestamente non sono dati; resta salvo il diritto del richiedente di chiedere una decisione formale all’organo competente in virtù dell’art. 21.

 

                                  Ex art. 19 cpv. 1 cfr. 7 Reg.Laps il comprensorio dello sportello LAPS di __________ comprende i Comuni di __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________.

 

                                  Giusta l’art. 15 cpv. 1 Reg.Laps ogni erogazione di una prestazione sociale, così come il suo rifiuto, è oggetto di una distinta decisione formale, emanata dall’organo designato dalla legge speciale, e meglio per le prestazioni assistenziali dall’USSI (cfr. consid. 2.4.).

 

                          2.6.  L’art. 63 cpv. 1 Las prevede che in casi urgenti o di particolare bisogno dell’interessato gli organi dell’assistenza sociale, previa sommaria indagine, possono assegnare anticipi o altre prestazioni, impregiudicata la decisione sulla domanda.

 

                                  Ai sensi dell’art. 12 Reg.Las relativo all’aiuto immediato fornito dal Cantone:

 

“1L’aiuto immediato fornito dall’USSI può di regola essere concesso solo se il richiedente si impegna ad inoltrare nei giorni seguenti, tramite lo sportello, regolare domanda di assistenza.

2L’aiuto immediato viene calcolato secondo le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale con riferimento alla grandezza dell’unità di riferimento e allo stato di bisogno della stessa, tenuto conto del fatto che non dovrebbe di regola coprire il fabbisogno relativo a un lasso di tempo superiore a tre giorni.

3Se la susseguente procedura permette di stabilire che il richiedente soddisfa i requisiti per ottenere prestazioni ordinarie o speciali, l’aiuto immediato è trasformato in anticipo.”

 

                          2.7.  Il ruolo del Comune è regolato agli art. 51-53 Las.

 

                                  L’art. 51 Las prevede che in generale il Comune partecipa alla politica del sostegno sociale e dell’inserimento assumendo compiti di:

                                  a) informazione e consulenza;

                                  b) aiuti puntuali; ai sensi dell’art. 53, cpv. 2;

                                  c) spese di sepoltura;

                                  d) inserimento.

 

                                  Giusta l’art. 52 Las riguardante in particolare l’informazione e la consulenza:

 

“Il Comune:

a) informa il cittadino sulle prestazioni assistenziali e sulle altre prestazioni sociali prioritarie erogate dal Cantone sulla base della Laps, e sulle condizioni per accedervi;

b) mette a disposizione del richiedente la documentazione e i moduli utili per l’inoltro delle domande di prestazioni sociali cantonali tramite gli sportelli predisposti a tal fine dal Cantone e dai Comuni;

c) aiuta il richiedente ad accedere a tali sportelli ed a procurarsi i documenti richiesti per certificare il suo diritto alle prestazioni;

d) viene informato dal Cantone sui cittadini residenti nel Comune che sono a beneficio di prestazioni assistenziali, e coadiuva i servizi cantonali nelle indagini che si rendessero necessarie per verificare le condizioni economiche e personali che legittimano la continuità di tali prestazioni;

e) può assumere, d’intesa con i servizi cantonali preposti, il compito di erogare al beneficiario la prestazione assistenziale assegnata dal Cantone, ricevendone poi il rimborso integrale.

f) formula all’attenzione del Cantone un preavviso, di principio vincolante, relativamente alle prestazioni di cui agli art. 18 e 20.

 

                                  Per quanto attiene agli aiuti puntuali l’art. 53 Las sancisce:

 

“1Il Comune informa il cittadino che richiede prestazioni puntuali sulle organizzazioni private che gli possono offrire il sostegno necessario, e lo aiuta ad inoltrare la relativa richiesta.

2Il Comune può assumere in proprio la responsabilità e l’onere finanziario di richieste puntuali di sostegno sociale presentate da suoi cittadini in situazione momentanea di bisogno.”

 

 

                                  Ai sensi dell’art. 11 Reg.Las relativo alle prestazioni comunali:

 

" Il Comune può concedere delle prestazioni puntuali (a fondo perso o a titolo di prestito) atte a garantire le necessità immediate in attesa della decisione cantonale e/o orientare il richiedente verso le organizzazioni private che gli possono offrire il sostegno necessario.”

 

                                  Il Regolamento sull’aiuto sociale adottato dal Consiglio comunale di __________ il 20 giugno 2017 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2018 all’art. 1 prevede, quale scopo, che l’aiuto sociale comunale è istituito a favore di persone e famiglie che, per ragioni particolari, necessitano di un aiuto puntuale alfine di sopperire a una situazione di disagio finanziario momentaneo riconducibile a bisogni di prima necessità (art. 53 cpv 2 Legge sull'assistenza sociale).

 

                                  L’art. 2 precisa quali siano i beneficiari:

 

" L'aiuto comunale può essere concesso dal Municipio su richiesta dell'interessato:

1.     a persone o famiglie domiciliate da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;

2.     agli stranieri in possesso di un permesso di dimora annuale (permesso B) residenti nel Comune da almeno un anno.

ln entrambi i casi l'interessato deve dimostrare al momento della richiesta di non poter beneficiare di prestazioni da parte di altri enti pubblici o privati, nell'ambito specifico della domanda di aiuto formulata.

 

                                  Ex art. 5 l'aiuto può essere concesso sotto forma di sussidio o prestito senza interessi.

 

                                  Secondo l’art. 6 del Regolamento comunale la domanda va inoltrata all'ufficio comunale designato dal Municipio. Vanno fornite tutte le informazioni, anche di carattere confidenziale, necessarie per la presa di decisione.

                                  Il Municipio, sentito il preavviso dell'ufficio comunale designato e della Commissione dell'assistenza sociale, decide sulla domanda.

 

                                  Ai sensi dell’art. 9 concernente i rimedi di diritto contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.

 

                          2.8.  Come visto, nel Cantone Ticino, in applicazione dell’art. 59 Las (cfr. consid. 2.4.), la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel Cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.

 

                                  Per la compilazione e l’inoltro della richiesta il cittadino si rivolge, giusta l’art. 12 cpv. 1 lett. c Reg.Laps direttamente all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento se già beneficia di una prestazione assistenziale o se, in attesa di prendere domicilio civile, ha solo il domicilio assistenziale nel Cantone, mentre negli altri casi, ai sensi della lett. d, allo sportello competente (che in concreto è lo Sportello Laps di __________), il quale funge da tramite con gli Uffici cantonali (cfr. consid. 2.5.).

 

                                  Il Comune aiuta il richiedente in particolare ad accedere allo Sportello (cfr. art. 52 lett. c Las; consid. 2.7.).

 

                                  Ogni erogazione di una prestazione sociale, fra cui le prestazioni assistenziali, così come il suo rifiuto, è oggetto di una distinta decisione formale, emanata dall’organo designato dalla legge speciale (cfr. art. 15 Reg.Laps).

 

                                  Nel Cantone Ticino, in virtù degli art. 60 Las, 1 e 2 cpv. 1 lett. a Reg.Las (cfr. consid. 2.4.) competente a decidere in ambito dell’assistenza sociale è il Dipartimento della sanità e della socialità per il tramite dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI).

 

                                  Contro le decisioni dell’USSI è data facoltà di reclamo allo stesso Ufficio, mentre le decisioni su reclamo son impugnabili con ricorso al TCA ex art. 65 cpv. 1 Las, 15 cpv. 4 Reg.Laps e 33 Laps.

 

                                  Lo Sportello Laps, invece, secondo l’art. 18 cpv. 2 Reg.Laps, non ha competenze decisionali (cfr. consid. 2.5.).

 

                                  Ritenuto che un ricorso può essere interposto davanti al TCA anche qualora una decisione o una decisione su opposizione (o su reclamo) non sia emessa da un assicuratore o dall’autorità competente (cfr. art. 2 Lptca; 56 cpv. 2 LPGA; consid. 2.2.), questa Corte è competente, nell’ambito dell’assistenza sociale, ad esaminare i ricorsi per denegata/ritardata giustizia contro la mancata emanazione da parte dell’USSI di una decisione o di una decisione su reclamo.

 

                                  Nel caso di specie la domanda di prestazioni assistenziali dei ricorrenti, inoltrata dapprima al Comune di __________ che l’ha trasmessa al Comune di __________, a causa della mancanza di alcuni documenti (cfr. doc. A5; A2; consid. 1.4.; 1.6.), non ha ancora permesso di fissare un appuntamento con lo Sportello Laps di __________, come previsto dalla legge, il quale poi, una volta determinata l’unità di riferimento e il reddito disponibile residuale (cfr. art. 13 Reg.Laps), trasmetterà all’USSI, quale autorità competente ex art. 60 Las, 1 e 2 cpv. 1 lett. a Reg.Las, la richiesta per l’emissione della relativa decisione (cfr. consid. 2.4.).

 

                                  A questo stadio all’USSI, dunque, non è ancora pervenuta alcuna domanda di prestazioni assistenziali in relazione alla quale poteva e doveva emanare una decisione.

 

                                  Non risulta, peraltro, che gli insorgenti, quando erano in attesa di “prendere” il domicilio civile ad __________ (o meglio di regolarizzare il domicilio, visto che dagli atti emerge che già dal 2018 i medesimi abitavano ad __________ dove avevano il centro dei loro interessi; cfr. doc. A4; consid. 1.2.), si siano rivolti direttamente all’USSI conformemente all’art. 12 cpv. 1 lett. c Reg.Laps (cfr. consid. 2.5.) senza che quest’ultimo provvedesse a emettere una decisione.

 

                                  In simili condizioni, siccome l’USSI non è ancora stato investito della procedura concernente la domanda di assistenza sociale dei ricorrenti, il ricorso per denegata giustizia del 3 maggio 2024 contro il Comune di __________ che non è l’autorità competente a emettere una decisione in materia di assistenza sociale secondo la Las è irricevibile.

 

                          2.9.  L’impugnativa si rivela comunque inammissibile anche per quanto riguarda specificatamente il modo di operare del Comune resistente.

 

                                  In primo luogo, la parte ricorrente, censurando la circostanza che l’Ufficio comunale socialità continui a chiedere nuovi documenti, quando “tutte le informazioni, le dichiarazioni e di documenti disponibili erano già stati trasmessi al Comune di __________ con la richiesta di assistenza sociale del 21 novembre 2023” (cfr. doc. I pag. 6), senza che venga emessa una decisione, sostiene di fatto che l’Ufficio del Comune di __________ che si sta occupando della domanda di assistenza sociale con richiesta in via cautelare di un soccorso d’emergenza (cfr. doc. A3 pag. 2; consid. 1.1.) dei coniugi RI 1 e RI 2 impedisca il prosieguo dell’iter procedurale.

 

                                  Al riguardo dall’esame delle carte processuali emerge che l’Ufficio comunale socialità ha richiesto dei documenti rilevanti (come, nel recente scritto del 23 aprile 2024 – il quale, contrariamente a quanto indicato nel ricorso, non costituisce una decisione informale, non trattandosi di un atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica concreta e individuale in maniera imperativa; cfr. art. 5 cpv. 1 PA; DTF 139 V 143 consid. 1.2.; STF 8C_141/2009 del 2 luglio 2009 consid. 2; DTF 122 V 189 consid. 1, 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463 –, l’ultima notifica di tassazione, copia degli estratti conto bancari da ottobre 2023 a marzo 2024, ecc.; cfr. doc. A2; consid. 1.6.) per determinare il diritto alle prestazioni assistenziali o comunque uno stato di indigenza che dia diritto all’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost. (cfr. doc. A2; A5).

 

                                  Se, tuttavia, gli insorgenti ritengono di avere validi motivi che possono rendere tali documenti non necessari, dovrebbero fornirne le ragioni all’Ufficio comunale socialità e chiedere di procedere a fissare l’appuntamento con lo Sportello Laps di __________, coinvolgendo se del caso direttamente anche il Municipio.

 

                                  Si ricorda, infatti, che la gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti comunali compete esclusivamente al Municipio (cfr. art. 110 cpv. 1 lett. e LOC; 106 lett. a e d LOC; art. 125 ss. LOC). L'Autorità di vigilanza, ovvero di regola la Sezione degli enti locali, non ha per contro alcun potere di intervento e di sorveglianza sui collaboratori comunali (cfr. https://www4.ti.ch/di/sel/comuni/vigilanza).

                               

                                  Lo stesso vale per il TCA, per cui anche da questo profilo il ricorso per denegata giustizia a tale proposito è irricevibile.

 

                        2.10.  In secondo luogo, giova osservare che con la domanda di prestazioni assistenziali del 21 novembre 2023 trasmessa per competenza all’Agenzia comunale AVS del Comune di __________ dal Comune di __________ (cfr. doc. A3; consid. 1.1.) e con lo scritto del 17 aprile 2024 dell’avv. RA 1 al Municipio di __________ - Ufficio comunale socialità (cfr. doc. A5; consid. 1.5.) i coniugi RI 1 e RI 2 hanno postulato la concessione di un soccorso d’urgenza (“Nothilfe”) quale misura provvisionale.

 

                                  È vero che di regola l’esame di una domanda di aiuto in situazioni di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. spetta comunque all’USSI, quale autorità competente nel settore dell’assistenza sociale designata a livello cantonale (cfr. pure consid. 2.6.).

                                  Per l’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost. valgono le considerazioni sviluppate al consid. 2.8.

 

                                  È altrettanto vero, però, che ex art. 53 cpv. 2 Las il Comune può assumere in proprio la responsabilità e l’onere finanziario di richieste puntuali di sostegno sociale presentate da suoi cittadini in situazione momentanea di bisogno (cfr. consid. 2.7.).

 

                                  In effetti il Comune di __________ dispone di un Regolamento comunale sull’aiuto sociale (cfr. consid. 2.7.) che all’art. 1, facendo riferimento all’art. 53 cpv. 2 Las, prevede che l'aiuto sociale comunale è istituito a favore di persone e famiglie che, per ragioni particolari, necessitano di un aiuto puntuale alfine di sopperire a una situazione di disagio finanziario momentaneo riconducibile a bisogni di prima necessità.

 

                                  Sia il tenore dell’art. 53 cpv. 2 Las che dell’art. 2 del Regolamento comunale sull’aiuto sociale sono, tuttavia, formulati in modo potestativo (cfr. consid. 2.7.).

                                  Inoltre l’art. 2 del Regolamento in questione sancisce pure che l'interessato deve dimostrare al momento della richiesta di non poter beneficiare di prestazioni da parte di altri enti pubblici o privati, nell'ambito specifico della domanda di aiuto formulata.

 

                                  In ogni caso, siccome l’art. 9 del Regolamento comunale sull’aiuto sociale contempla il diritto di ricorso al Consiglio di Stato contro le decisioni del Municipio (cfr. consid. 2.7.), se quest’ultimo non emette un provvedimento riguardo all’aiuto sociale comunale è possibile interporre ricorso per denegata/ritardata giustizia.

 

                                  A tale proposito è del resto utile osservare che anche l’art. 208 cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC) enuncia che contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.

 

                                  Giusta l’art. 213 cpv. 3 LOC è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, riservate le disposizioni di altre leggi speciali.

 

                                  Ex art. 67 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile. In tal caso è dato il medesimo rimedio previsto per impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (cfr. Sentenza del Tribunale cantonale amministrativo 52.2022.1 del 9 marzo 2023; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45).

 

                                  Competente per il contenzioso in merito all’aiuto sociale puntuale da parte del Comune è, dunque, il Consiglio di Stato.

 

                                  Il ricorso per denegata/ritardata giustizia in esame, volendo considerare che i ricorrenti, chiedendo un soccorso d’emergenza provvisionale fino alla crescita in giudicato della decisione in merito alle prestazioni assistenziali, hanno postulato un aiuto sociale da parte del Comune di __________, nel senso di un aiuto puntuale alfine di sopperire a una situazione di disagio finanziario momentaneo riconducibile a bisogni di prima necessità (cfr. art. 1 Regolamento comunale sull’aiuto sociale), è, conseguentemente, irricevibile per mancanza di competenza ratione materiae.

 

                                  Il TCA non ignora che il Comune di __________, il 6 dicembre 2023, ha trasmesso la richiesta di aiuto sociale degli insorgenti del 21 novembre 2023 (cfr. doc. A4; consid. 1.2.), rispettivamente l’avv. RA 1 ha inviato lo scritto del 17 aprile 2023 (cfr. doc. A5; consid. 1.4.), all’Ufficio comunale socialità e non al Municipio, competente in ambito di aiuto sociale comunale secondo il relativo Regolamento.

                                  Tuttavia la richiesta iniziale dei ricorrenti del 21 novembre 2023 stata inoltrata direttamente al Comune di __________, mediante l’avv. RA 1 (cfr. doc. A3; consid. 1.1.), il quale, il 17 aprile 2024, ha fatto esplicito riferimento a tale circostanza e alla domanda di un soccorso d’emergenza (“Nothilfe”) del 21 novembre 2023 (cfr. doc. A5).

 

                                  Ne discende che a tutela degli insorgenti, limitatamente all’aspetto dell’aiuto sociale previsto dal Regolamento comunale del Comune di __________, gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per ragione di competenza (cfr. art. 4 cpv. 1 LPamm applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca).

 

               2.11.  Per completezza è utile rilevare che nell’impugnativa è stato fatto riferimento alla sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo VB.2019.00742 consid. 1.1., dove è indicato che Der Rechtsweg für die Rechtsverzögerungs- bzw. Rechtsverweigerungsbeschwerde folgt jenem, der auch gegen die aus Sicht der beschwerdeführenden Person verzögerte oder verweigerte Anordnung zur Verfügung stünde (statt vieler VGr, 24. Mai 2018, VB.2017.00751, E. 1.4, mit Hinweis auf RB 2005 Nr. 13). In sozialhilferechtlichen Angelegenheiten steht gegen bezirksrätliche Rekursentscheide die Beschwerde an das Verwaltungsgericht offen. Dieses ist demzufolge auch für die Behandlung der vorliegenden Rechtsverzögerungs- bzw. Rechtsverweigerungsbeschwerde zuständig” (cfr. doc. I).

 

                                  Tale principio è corretto ed è stato menzionato anche al consid. 2.10. in relazione all’art. 67 LPAmm.

                                  In concreto, però, esso non può essere richiamato per giustificare un’eventuale competenza del TCA.

 

                                  Da un lato, infatti, nel Cantone Ticino, come esposto sopra, competente per emanare le decisioni relative alle prestazioni assistenziali è l’USSI.

                                  Le stesse possono essere impugnate con reclamo all’USSI stesso, mentre le decisioni su reclamo con reclamo al TCA (cfr. art. 65 cpv. 1 Las e 33 Laps).

                                  Di conseguenza questa Corte è pure competente per i ricorsi per denegata giustizia contro l’USSI qualora si contesti la mancata emanazione da parte di tale Ufficio di un determinato provvedimento.

                                  Dall’altro, il ricorso del 3 maggio 2024 al TCA è stato, invece, interposto nei confronti del Municipio di __________ le cui risoluzioni in linea di principio vanno contestate non dinanzi al TCA, bensì con ricorso al Consiglio di Stato (cfr. consid. 2.10.).

 

                        2.12.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

 

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

 

                        2.13.  Deve ancora essere verificato se i ricorrenti possono essere posti al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 2).

 

                                  Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

 

                                  L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede che l’assistenza giudiziaria (che si estende in particolare all’ammissione al gratuito patrocinio; cfr. art. 3 cpv. 1 LAG) garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

 

                                         L’altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

 

" Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante.”

 

                                  I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

                        2.14.  La condizione secondo cui il procedimento non deve essere palesemente privo di probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 512/2017 del 12 ottobre 2017 consid 3.2.; STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

 

                                  A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del 9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto 2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

 

                                  Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. STF 8C_674/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 9C_168/2021 del 22 giugno 2022 consid. 2; STF 8C_56/2021 del 17 marzo 2021 consid. 8.1.; STF 8C_941/2015 del 15 febbraio 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022 consid. 2.13.; del STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 consid. 2.11.

 

                        2.15.  Nella concreta fattispecie il TCA ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STF U 220/99 del 26 settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

 

                                  Alla luce, in particolare, della Las, della Laps, dei relativi Regolamenti e della LOC, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

 

                                  In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, tenuto conto della documentazione agli atti, in particolare del fatto che competente per emettere decisioni concernenti il diritto a prestazioni assistenziali secondo la Las è l’USSI e non direttamente l’Autorità comunale, rispettivamente che per quanto attiene all’aiuto sociale comunale e quindi per quanto di competenza del Comune, l’autorità di ricorso è il Consiglio di Stato, emerge in modo indubbio che l’impugnativa degli insorgenti per denegata/ritardata giustizia contro il Municipio di __________, già di primo acchito, si rivelava irricevibile.

 

                                  Al riguardo cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2019.26 del 20 agosto 2019 consid. 2.4., il cui ricorso al TF è stato respinto con giudizio 8C_655/2019 dell’8 gennaio 2020.

 

                                  Non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è irricevibile.

                                  § Gli atti sono trasmessi, per competenza, al Consiglio di Stato conformemente a quanto indicato al consid. 2.10.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

 

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti