Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2024.18

 

CL/sc

Lugano

22 luglio 2024  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

 

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2024 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 7 maggio 2024 emanata da

 

Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione su reclamo del 7 maggio 2024, l’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati (in seguito: URAR) ha confermato il provvedimento reso il 7 agosto 2023 nei confronti di RI 1 e quindi la decisione di rimborso di prestazioni assistenziali versate a quest’ultimo tra il 17 novembre 2021 ed il 31 luglio 2022 per complessivi fr. 3'386.70. Ciò in considerazione del fatto che in quel periodo aveva ricevuto retroattivamente degli assegni familiari (cfr. all. A1 a doc. I).

 

                          1.2.  Con ricorso del 13 giugno 2024, trasmesso a questa Corte “in opposizione alla decisione del 07 maggio 2024 dell’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati”, RI 1 ha impugnato la decisione su reclamo emessa dall’URAR.

                                  Egli ha indicato di non accettarla, facendo valere, in sostanza, di non essersi mai visto accreditare gli assegni familiari (dei quali pretende di non avere, quindi, beneficiato) alla base della richiesta di rimborso delle prestazioni assistenziali. Il relativo ammontare, secondo la tesi ricorsuale, sarebbe invece stato versato “sul conto della __________” (cfr. doc. I).

 

                          1.3.  Nella sua risposta di causa del 3 luglio 2024 l’URAR ha proposto, innanzitutto, di ritenere il ricorso irricevibile, in quanto tardivo, chiedendo, poi, la reiezione dell’impugnativa nel caso in cui il TCA dovesse considerarla tempestiva (cfr. doc. III).

 

                          1.4.  Con replica del 14 luglio 2024 (pervenuta a questa Corte il 17 luglio successivo), il ricorrente, in relazione al fatto che a mente della controparte il suo ricorso sarebbe tardivo, fa valere quanto segue:

 

" (…) Innanzitutto la lettera inviatami da URAR è stata recapitata per raccomandata. Sulla busta contenente l’articolo che ho allegato è scritta la data 15.05.2024. Dato che è stata scritta questa data, ho inteso il 15.06.2024 come ultimo giorno per oppormi. Per questo motivo, se ho frainteso e superato i termini, vi chiedo perdono e chiedo che il mio ricorso venga valutato. Perché c’è una vittimizzazione molto grave. Questo denaro mi viene richiesto ingiustamente anche se non ho ricevuto alcun assegno per figlio o familiari durante il mio soggiorno al __________.” (cfr. doc. V)

 

 

                                  in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps.

                                  L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che:

 

" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."

 

                          2.3.  Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.2.), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

                                  Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

 

                                  Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

                                  Ex art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

                                  Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

 

                                  L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

                                  Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

                                  Ai sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

 

                                  Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).

 

                                  Secondo l’art. 38 cpv. 2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

 

                                  Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

                                  Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

 

                                  L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

                                  Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

 

                                  A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.

                                  Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

 

                                  Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

 

                          2.4.  Nella presente evenienza, la decisione su reclamo emessa il 7 maggio 2024 riporta l’indicazione “raccomandata” (cfr. all. A1 a doc. I) ed in effetti è come invio raccomandato che è stata inviata quello stesso giorno. Ciò risulta dal sistema di tracciamento degli invii della Posta, presente agli atti, dal quale emerge pure che l’invio n. __________ è stato recapitato al destinatario, RI 1, l’8 maggio 2024, alle ore 07:57:59 (cfr. doc. 6).

 

                                  Il termine di 30 giorni per impugnare davanti al TCA il provvedimento citato ha iniziato a decorrere il giorno seguente, vale a dire da giovedì 9 maggio 2024, ed è giunto a scadenza venerdì 7 giugno 2024 (non lunedì 10 giugno, come indicato in sede di risposta di causa dall’URAR; cfr. supra consid. 1.3.).

 

                                  Il ricorso del 13 giugno 2024, inviato per raccomandata da RI 1 contro la decisione del 7 maggio 2024 è, pertanto, tardivo, poiché posteriore alla scadenza del termine di trenta giorni per ricorrere a questa Corte (7 giugno 2024).

 

                                  In tal senso, non soccorre la posizione del ricorrente la censura secondo cui “Sulla busta contenente l’articolo che ho allegato è scritta la data 15.05.2024” (cfr. supra consid. 1.4.).

                                  Giova, innanzitutto, rilevare che l’etichetta con l’indicazione “15.05 scaden” apposta sulla busta dell’invio raccomandato dell’URAR non è riconducibile all’amministrazione.

                                  L’adesivo in questione è, infatti, chiaramente stato affrancato da “La Posta __________” ed indica unicamente il termine di giacenza dell’invio di sette giorni (a partire dal giorno successivo all’intimazione; consid. 2.3.) in caso di mancato ritiro e di deposito nella buca delle lettere di avviso di ritiro.

                                  RI 1, invece, ha immediatamente provveduto al ritiro senza che nella sua cassetta postale sia stato depositato alcun avviso di ritiro. Allo stesso, dunque, non si applicano in ogni caso i 7 giorni supplementari di giacenza per il computo del termine di 30 giorni (cfr. supra consid. 2.3).

 

                                  È, del resto, utile evidenziare che il Tribunale federale ha puntualizzato che la possibilità concessa dalla Posta ai suoi clienti di protrarre il periodo di giacenza dell'invio non permette di posticipare a piacimento il momento della notificazione, determinante ad esempio per il computo dei termini ricorsuali, che interviene per legge al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di consegna (cfr. STF 6F_7/2015 del 21 aprile 2015 consid. 5).

                               

                                  In proposito cfr. anche STF 9C_584/2021 del 5 gennaio 2022; STF 8C_400/2019 del 13 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; STCA 38.2018.34 del 22 novembre 2018 consid. 2.2.

 

                          2.5.  Va ora esaminato se l’insorgente può prevalersi della restituzione del termine.

 

                                  L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

 

                                  Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

 

                                  Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

                                  L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

 

                                  La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_72872022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                                  Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

                                  Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

 

                                  Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

                                  Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

 

 

                          2.6.  Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su reclamo del 7 maggio 2024.

 

                                  In effetti il TCA non ravvede alcuna valida ragione che renda scusabile l’inoltro tardivo del ricorso.

 

                                  Per quanto attiene all’indicazione sulla busta di invio della decisione su reclamo (“15.05 scaden”), questo Tribunale rileva che RI 1, da una parte ben era a conoscenza del giorno in cui la decisione del 7 maggio 2024 gli è stata notificata, avendo egli provveduto personalmente al ritiro dell’invio raccomandato in data 8 maggio 2024 (cfr. supra consid. 2.3.; 2.4. e doc. 6) e, d’altra parte, che la decisione su reclamo indica, chiaramente, che “contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro 30 giorni dalla notifica” (sottolineatura della redattrice; cfr. all. A1 a doc. I).

 

                                  Pertanto tale aggiunta, peraltro effettuata da parte della Posta, non permetteva al ricorrente di legittimamente credere che il termine per presentare ricorso contro la decisione su reclamo dell’URAR, ritirata l’8 maggio 2024 ed indicante un termine di 30 giorni dalla notifica per potere essere impugnata, sarebbe giunto a scadenza il 15 giugno 2024.

 

                                  Nemmeno l’asserzione secondo cui il ricorrente non comprenderebbe “molto bene l’italiano”, sollevata d’altronde per la prima volta unicamente dopo che l’URAR si è pronunciato sull’intempestività del gravame di RI 1, ne soccorre la posizione.

                                  Ciò ritenuto che il medesimo, asseritamente “utilizzando la traduzione”, ha dimostrato di essere in grado tanto di comprendere il contenuto delle decisioni rese nei suoi confronti, quanto di impugnarle nei termini (in tal senso, vedasi anche il reclamo interposto il 20 marzo 2023 contro un’altra decisione di rimborso in atti; cfr. doc. 34-39) ed ha seguito dei corsi di italiano di livello B1 (cfr. doc. 263-264).

                                  Posto quindi che in ogni caso l’indicazione relativa al termine di 30 giorni per interporre ricorso di cui alla decisione su reclamo del 7 maggio 2024 è chiara e comprensibile, il TCA rileva che, valutando per mera ipotesi di lavoro l’eventualità che l’etichetta apposta dalla Posta sulla busta nella quale il provvedimento è stato intimato fosse stata suscettibile di far sorgere qualche dubbio al destinatario, l’assistito, in forza del fatto che l’indicazione “15.05 scaden” contrastava con quelle sui rimedi di diritto presenti nella decisione intimatagli (cfr. all. A1 a doc. I), avrebbe, comunque, dovuto chiedere ragguagli all’URAR, ciò che egli invece non ha fatto.

 

                           2.7  Alla luce di tutto quanto appena esposto, il ricorso di RI 1 contro la decisione su reclamo del 7 maggio 2024, inoltrato tardivamente il 13 giugno 2024, risulta irricevibile.

 

                          2.8.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

 

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”.

 

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.37 del 20 novembre 2023 consid. 2.5.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è irricevibile.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

 

Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni