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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2023 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 29 novembre 2023 emanata da |
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Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1 (__________.1992), cittadina ucraina, è entrata in Svizzera nell’aprile/maggio 2022 e dall’11 agosto 2022 è in possesso di un permesso S per persone bisognose di protezione provvisoria (cfr. doc. 1, 5; 6; 289; A; V; A1).
La medesima, in un primo periodo, è stata aiutata finanziariamente da un parente (cfr. doc. 296), mentre per il periodo dal 6 al 31 marzo 2023 l'Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (in seguito: URAR), con decisione del 24 maggio 2023, le ha riconosciuto l’importo di fr. 433.-- a titolo di prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 287; 209).
1.2. Con decisione del 20 luglio 2023 l’URAR ha negato a RI 1 il versamento di una prestazione assistenziale richiesto il 30 maggio 2023 (cfr. doc. 271), ritenuto che l’alloggio in cui risiede non soddisfa i criteri stabiliti dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. 215).
Nella lettera accompagnatoria della medesima data l’amministrazione ha precisato che “abbiamo provveduto al rifiuto della prestazione assistenziale per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023” (richieste il 30 maggio, il 9 e il 27 giugno; cfr. doc. 271; 250; 223). All’interessata è stata, quindi, trasmessa la fattura relativa i premi di cassa malati per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023 (cfr. doc. 214).
1.3. Con decisione su reclamo del 29 novembre 2023 l’URAR ha confermato il provvedimento del 20 luglio 2023, motivando come segue:
" (…) Con il rinnovo del 30 maggio 2023 la reclamante, senza averne dato previamente comunicazione all'Ufficio preposto, non solo ha trasmesso all'URAR un contratto di locazione datato 1° marzo 2023 per un monolocale nello stesso stabile in cui ella sin dal suo arrivo in Svizzera risiedeva con lo zio __________ ma ha anche indicato quale creditore della pigione lo stesso zio, nonostante il locatore risulti essere la __________ rappresentata dal signor __________.
A ciò si aggiunge che il monolocale dato in locazione alla reclamante è emerso essere sprovvisto di cucina il che rende verosimile che la reclamante continui ad oggi ad usufruire dell'aiuto dello zio.
Se ciò non bastasse, contrariamente a quanto riferito dalla
reclamante, circa il non avere alcun impiego, ella risulta essere dal 31 marzo
2022 membro con firma individuale della __________, società il cui scopo a
registro di commercio risulta essere "L'acquisizione, la detenzione, l'amministrazione,
la gestione e la cessione di partecipazioni sotto qualsiasi forma (holding) in
società ed imprese commerciali e il loro finanziamento nonché l'esecuzione di
operazioni finanziarie ed investimenti di qualunque genere; l'acquisto, vendita
e gestione di immobili, costruzione e promozione immobiliare di qualsiasi
genere; la società potrà fare import-export di qualunque genere e svolgere
tutte le operazioni che hanno un rapporto con lo scopo sociale." e a tal
proposito, si rileva che tale società è proprietaria dell'appartamento in
locazione alla reclamante. Infine dal 31 ottobre 2023 ella riveste il ruolo di
amministratrice unica, con firma individuale.
A titolo abbondanziale si rileva che I'URAR, con scritto del 1° giugno 2023, ha chiesto alla reclamante "Conferma di pagamento dell'affitto dell'appartamento da parte di __________ per i mesi di marzo, aprile e maggio 2023" informandola che "il rinnovo della prestazione assistenziale potrà essere valutato unicamente in possesso dei documenti richiesti". La reclamante non vi ha mai dato seguito.
Ritenuto quanto sopra, l'URAR ha correttamente rifiutato all'interessata il riconoscimento di una prestazione assistenziale. Ella infatti non solo non ha dato seguito alle richieste dell'Ufficio ma ha addirittura, senza previamente consultarlo, preso in locazione un monolocale di proprietà della società per la quale ella risulta amministratrice unica con firma individuale senza che tale soluzione abitativa risulti persino idonea.
Non avendo diritto alle prestazioni assistenziali, l'URAR non ha, correttamente, riconosciuto i premi cassa malati. (…)” (Doc. A pag. 8)
In relazione alla contestazione di RI 1 circa la violazione dell’art. 12 Cost., l’amministrazione ha rilevato che la medesima non ha comprovato un reale stato di bisogno.
Al riguardo è stato precisato, da un lato, che ha un alloggio a sua disposizione, di proprietà della società di cui ella è attualmente amministratrice unica, posizione dalla quale si desume tragga un profitto. Dall’altro, che dall’analisi delle poche transazioni trasmesse dalla reclamante risulta che ella può permettersi persino di viaggiare per la Svizzera (cfr. doc. A pag. 9).
1.4. Con scritto del 2 gennaio 2024 (cfr. doc. II) l’URAR ha trasmesso al TCA per competenza una lettera raccomandata del 27 dicembre 2023 di RI 1, spedita lo stesso giorno, che riporta quale oggetto in particolare “opposizione alla decisione del 29 e 30 novembre 2023”. Il tenore dello scritto menzionato è il seguente:
" Con riferimento alla sua decisione, che ho ricevuto il 29 e 30 novembre 2023, desidero informarvi che non sono d’accordo con la vostra decisione e, per potervi rispondere compiutamente, mi riservo di approfondire le vostre argomentazioni entro un periodo di tempo ragionevole” (Doc. I)
1.5. Il presidente del TCA, in applicazione dell’art. 4 cpv. 3 Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), ha assegnato all’insorgente un termine di quindici giorni per completare il ricorso tramite una concisa esposizione dei fatti, una breve motivazione e le conclusioni finali, con la comminatoria che trascorso infruttuoso il termine assegnato, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (cfr. doc. III).
1.6. A seguito dell’assegnazione del 1° febbraio 2024 di un ultimo termine di dieci giorni (doc. IV), la ricorrente, il 5 febbraio 2024 ha inviato a questo Tribunale la completazione della propria impugnativa, nella quale ha chiesto la concessione delle prestazioni sociali dal 17 maggio 2022, tramite il pagamento dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie e l’alloggio, come pure il versamento delle prestazioni assistenziali.
Ella sostiene di avere diritto alle prestazioni sociali da quando è arrivata in Svizzera, in quanto risiede nel Cantone Ticino, è in possesso di un permesso S e (fino al 1° luglio 2023) - non aveva reddito.
La medesima ha precisato di essere stata gravemente malata a causa dei combattimenti in Ucraina, dove è stata salvata da __________ e di aver avuto bisogno, di conseguenza, di una terapia di supporto con una psicoterapeuta e di farmaci.
L’insorgente ha poi fatto valere che l’azienda in cui attualmente lavora (dal 1° luglio 2023 per 4 ore alla settimana con una retribuzione di fr. 420.-- al mese e dal 1° ottobre 2023 per 16 ore alla settimana con un salario di fr. 1'680.-- al mese) non è di sua proprietà e che non le appartiene alcuna azione.
Per quanto concerne gli spostamenti in Svizzera, la ricorrente ha puntualizzato che dall’estratto conto di luglio 2023 emerge una spesa di fr. 18.60 per un panino a __________, dove è stata con l’auto del suo parente, senza aver dovuto pagare alcunché, quale accompagnatrice in occasione del trasferimento presso la clinica dove è in cura il medesimo (cfr. doc. V).
1.7. L’URAR, con risposta del 27 febbraio 2024, si è riconfermato nella decisione su reclamo impugnata, chiedendo, in quanto ricevibile, la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, nella misura in cui occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).
1.8. Il 28 febbraio 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VIII). Esse sono rimaste silenti.
considerato in diritto
in ordine
2.1. L’art. 10 cpv. 3 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), emanato sulla base dell’art. 6 cpv. 1 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (“Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a a)richiedenti l’asilo e b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora”), stabilisce che contro le decisioni su reclamo in materia di prestazioni assistenziali è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 33 Laps.
Nel caso di specie l’URAR, con decisione su reclamo del 29 novembre 2023, ha confermato nei confronti di RI 1, persona bisognosa di protezione in possesso di un permesso di soggiorno S (cfr. consid. 1.1.), il rifiuto delle prestazioni assistenziali da maggio 2023 (cfr. consid. 1.2.; 1.3.).
Siccome l’insorgente dispone di un permesso di soggiorno S - non quindi di un permesso di dimora (cfr. art. 74 della Legge federale sull’asilo - LAsi; art. 45-46 Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali - OAsi1) - e può, in linea di principio, beneficiare di prestazioni assistenziali fondate sul Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b del menzionato Regolamento), il TCA è competente per trattare il presente tempestivo ricorso contro la decisione su reclamo del 13 settembre 2023 (cfr. STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid. 2.1.).
2.2. In relazione al riferimento implicito della ricorrente alla ritardata giustizia, poiché l’URAR ha emesso la decisione su reclamo del 29 novembre 2023 tre mesi dopo il suo reclamo dell’agosto 2023 (cfr. doc. V), giova osservare che in ogni caso, come appena esposto, l’USSI ha emanato la decisione su reclamo in questione. La stessa è peraltro stata impugnata nel merito dall’insorgente con ricorso del 27 dicembre 2023 e completazione del 5 febbraio 2023 (cfr. doc. I; V; consid. 1.3.; 1.6.).
La causa da questo profilo è, pertanto, priva di oggetto (in questo senso, cfr. STF 9C_220/2022 dell11 agosto 2022; ordinanza del TF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.1.; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018; STCA 35.2017.57 del 22 giugno 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno 2014 consid. 2.2.).
nel merito
2.3. La Legge federale sull’asilo (LAsi), in vigore dal 1° ottobre 1999, all’art. 4 enuncia che la Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata.
Ai sensi dell’art. 66 LAsi il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell’articolo 4 (cpv. 1).
Prima di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (cpv. 2).
Secondo l’art. 74 LAsi le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attribuite (cpv. 1).
Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria (cpv. 2).
Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare loro il permesso di domicilio (cpv. 3).
L’art. 45 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1), entrato in vigore il 1° novembre 2019, sancisce:
" 1 Durante i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono una carta di soggiorno S limitata ad al massimo un anno e rinnovabile. Essa vale come documento d’identità nei confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la frontiera.
2 Dalla durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto di residenza.
3 La carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.
Il Consiglio federale, l’11 marzo 2022, ha attivato per la prima volta lo statuto di protezione S a partire dal 12 marzo 2022, concedendolo alle persone in fuga dall’Ucraina a causa della guerra. In tal modo i profughi hanno ottenuto rapidamente un diritto di soggiorno, senza dover percorrere la procedura d’asilo ordinaria.
Lo statuto S consente di accordare protezione collettiva a un determinato gruppo di persone esposte a un grave pericolo generale, in particolare durante una guerra: conferisce un diritto di soggiorno di un anno, prorogabile, e prevede il ricongiungimento familiare. Tale statuto corrisponde in ampia misura alla soluzione adottata dagli Stati dell'UE (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87556.html).
Il 9 novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarebbe stato revocato prima del 4 marzo 2024 (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-91310.html).
Nella seduta del 1° novembre 2023 il Consiglio federale ha, inoltre, stabilito che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarà revocato prima del 4 marzo 2025, a meno che la situazione in Ucraina non si stabilizzi in modo duraturo. Per la prima volta l’esecutivo federale ha, poi, definito un obiettivo per l'integrazione nel mercato del lavoro, secondo cui entro la fine del 2024 il 40 per cento delle persone con statuto S in età lavorativa svolgerà un'attività lucrativa (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/medien/mm.msg-id-98405.html#:~:text=Nella%20seduta%20del%201%C2%B0,prima%20del%204%20marzo%202025).
2.4. Per quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr. consid. 2.3.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.
L’art. 81 LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d’emergenza.
Giusta l’art. 82 LAsi:
" 1 La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale.
2 Per la durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d’asilo secondo l’articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i richiedenti l’asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Questa disposizione si applica anche se l’esecuzione dell’allontanamento è sospesa.
2bis Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e 2. L’indennizzo è retto dall’articolo 88 capoverso 2.
3 Il sostegno ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.
3bis Nel collocare richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei loro bisogni particolari.
4 Il soccorso d’emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L’entità del sostegno è inferiore all’aiuto sociale versato ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
5 Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l’integrazione professionale, sociale e culturale.”
2.5. Come visto, l’art. 82 cpv. 1 LAsi prevede che la concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale.
L’art. 6 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino enuncia che:
" 1 Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a) richiedenti l’asilo e
b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
2 Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.
3 II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.”
L’art. 1 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), relativo al campo d’applicazione, prevede che:
" 1 Il presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni assistenziali alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:
a) richiedenti l’asilo;
b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;
c) persone provvisoriamente ammesse;
d) persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il territorio svizzero.
2 Sono fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni divergenti dell’Ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 1999 (Oasi 2).”
Secondo l’art. 8 di tale Regolamento, afferente all’inizio e all’estinzione del diritto alla prestazione assistenziale:
" 1 Il diritto alla prestazione assistenziale decorre dal giorno in cui è stata inoltrata la richiesta.
2 Non vengono versate prestazioni assistenziali per i periodi precedenti la richiesta.
3 Sono fatti salvi i casi in cui la domanda di rinnovo delle prestazioni è presentata nei dieci giorni che seguono la data di scadenza delle prestazioni precedentemente erogate.
4 Il diritto alla prestazione assistenziale si estingue definitivamente nei casi previsti dall’art. 20 cpv. 1 lett. a-c OAsi 2.”
L’art. 9 del Regolamento, concernente l’entità delle prestazioni assistenziali, enuncia che:
" 1 Le prestazioni assistenziali possono essere concesse in natura o in denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a carico dell’alloggio e dei costi della salute.
2 Per il sostentamento (comprendente lo spillatico) vengono concessi i seguenti importi:
a) persona sola CHF 500.–
b) coniugi CHF 750.–
c) supplemento per 1° figlio minorenne CHF 317.–
d) supplemento per ogni figlio minorenne, dal 2° in poi CHF 268.–
3 Per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di CHF 500.–.
4 Per le spese per l’alloggio sono concessi i seguenti importi massimi per appartamento, comprensivi della pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio:
a) persona sola CHF 800.–
b) due persone, allorquando condividono un’unica camera (coniugi, conviventi, partner registrati o genitore con figlio in età prescolare) CHF 1100.–
c) due persone singole CHF 1250.–
d) tre o più persone CHF 1500.–
5 Per le persone residenti in alloggi individuali sono inoltre prese a carico le fatture dell’elettricità, dell’assicurazione responsabilità civile e, entro i massimali previsti al cpv. 4, del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie.
6 Per i costi della salute, è assicurato il pagamento del premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei limiti stabiliti dall’Ufficio.
7 È pure riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie e di altre spese straordinarie autorizzate dall’Ufficio.
8 Nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF 200.--. In caso di attività a tempo parziale, l’importo viene ridotto proporzionalmente.
9 La prestazione per il sostentamento può essere ridotta a titolo di sanzione, rispettando il principio di proporzionalità in funzione dell’errore commesso e del danno causato.”
2.6. L’art. 83 LASi, concernente le limitazioni delle prestazioni di aiuto sociale, prevede:
" 1Le prestazioni di aiuto sociale o le prestazioni ridotte di cui all’articolo 82 capoverso 3 sono rifiutate, ridotte o soppresse totalmente o parzialmente se il beneficiario:
a. le ha ottenute o ha tentato di ottenerle facendo dichiarazioni inesatte o incomplete;
b. rifiuta di informare il servizio competente sulla propria situazione economica o non l’autorizza a chiedere informazioni;
c. non comunica modifiche essenziali della propria situazione;
d. manifestamente non si adopera per migliorare la sua situazione rifiutando segnatamente un lavoro o un alloggio convenienti che gli sono stati attribuiti;
e. senza consultare il servizio competente, scioglie il rapporto di lavoro o di locazione o provoca per sua colpa tale scioglimento aggravando così la sua situazione;
f. utilizza abusivamente le prestazioni di aiuto sociale;
g. non si conforma agli ordini del servizio competente, pur sotto minaccia di soppressione delle prestazioni di aiuto sociale;
h. espone a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici;
i. è perseguito penalmente o è stato oggetto di una condanna penale;
j. si rende colpevole di una grave violazione del suo obbligo di collaborare, in particolare non rivela la sua identità;
k. espone a pericolo la sicurezza e l’ordine non dando seguito agli ordini dei collaboratori della procedura o delle istituzioni responsabili dell’alloggio.
1bis Il capoverso 1 si applica ai rifugiati solo se la parità di trattamento con le persone residenti in Svizzera è assicurata.228
2Le prestazioni di aiuto sociale ottenute indebitamente devono essere restituite integralmente. L’importo da restituire può segnatamente essere detratto da future prestazioni di aiuto sociale. Il Cantone fa valere la pretesa di restituzione. L’articolo 85 capoverso 3 è applicabile.”
L'elenco dell'art. 83 LAsi riguardo ai motivi per poter rifiutare, ridurre o sopprimere in tutto o in parte le prestazioni assistenziali non è esaustiva. I cantoni sono liberi di emanare disposizioni supplementari tese a lottare contro gli abusi (cfr. DTF 130 I 82 consid. 3).
2.7. Nella presente evenienza la ricorrente, entrata in Svizzera nell’aprile/maggio 2022 (cfr. consid. 1.1.), ha chiesto la protezione provvisoria il 5 agosto 2022. Il relativo permesso S le è stato concesso l’11 agosto 2022 (cfr. doc. 1; 6).
In un primo periodo ella è stata aiutata finanziariamente da un parente (cfr. doc. 296).
In effetti nella decisione dell’11 agosto 2022 della Segreteria di Stato della migrazione risulta, quale indirizzo dell’insorgente, “c/o __________” (cfr. doc. 1), frazione di __________.
La Cancelleria del Comune di __________, il 2 agosto 2023, ha del resto dichiarato che RI 1 risiede nel Comune dal 17 maggio 2022 (cfr. doc. 205).
A seguito della richiesta di assistenza sociale da parte della ricorrente, avvenuta “prendendo appuntamento allo sportello” il 6 marzo 2023 (cfr. doc. VII pag. 5), l’URAR, con decisione emessa il 24 maggio 2023, le ha riconosciuto l’importo di fr. 433.-- a titolo di prestazioni assistenziali ordinarie per il periodo 6-31 marzo 2023 (cfr. doc. 287; 209; consid. 1.1.).
Il 30 maggio 2023 l’insorgente ha postulato il rinnovo delle prestazioni (cfr. doc. 271-277), allegando un contratto di locazione concluso il 1° marzo 2023 con la __________, rappresentata da __________, in relazione a un appartamento ammobiliato di 1 locale, app. __________ di 17,01 m2, in __________. Il canone di locazione è stato fissato in fr. 500.-- al mese. Inoltre è stato precisato che la pigione sarebbe stata versata anticipatamente ad __________ tramite bonifico sul suo conto bancario presso __________ (cfr. doc. 280-285)
Nella società __________, la cui sede è in __________ e il cui scopo sociale è la “l'acquisizione, la detenzione, l'amministrazione, la gestione e la cessione di partecipazioni sotto qualsiasi forma (holding) in società ed imprese commerciali e il loro finanziamento nonché l'esecuzione di operazioni finanziarie ed investimenti di qualunque genere; l'acquisto, vendita e gestione di immobili, costruzione e promozione immobiliare di qualsiasi genere; la società potrà fare import-export di qualunque genere e svolgere tutte le operazioni che hanno un rapporto con lo scopo sociale” (cfr. estratto del RC, reperibile nel sito www.zefix.ch), era iscritto dal 31 marzo 2022, quale presidente del consiglio di amministrazione con firma individuale (in precedenza dal 24 giugno 2020 era amministratore unico con firma individuale; cfr. FUSC del 29 giugno 2020), __________ (cfr. estratto RC; FUSC del 3 novembre 2023; FUSC del 5 aprile 2022). Dall’ottobre 2023 è stata iscritta RI 1, in qualità di amministratrice unica con firma individuale, la quale era già membro del consiglio di amministrazione con firma individuale dal 31 marzo 2022 e membro con firma collettiva a due dal 10 maggio 2022 (cfr. FUSC del 13 maggio 2022; FUSC del 5 aprile 2022).
Inoltre l’insorgente, il 20 giugno 2023, ha concluso con la __________ un contratto di lavoro con inizio dal 1° luglio 2023 e con la funzione di vice-direttore, responsabile commerciale. Il grado di occupazione era del 10%, pari a 4 ore alla settimana e la retribuzione lorda di fr. 420.-- al mese. È stato precisato che il salario include l’uso dell’auto aziendale (cfr. doc. A5).
Il 4 ottobre 2023 la ricorrente e la SA hanno stipulato una modifica del contratto valida dal mese di ottobre 2023, ossia il grado di occupazione è aumentato al 40% (16 ore alla settimana) e lo stipendio lordo è stato pattuito in fr. 1'680.--. Le altre clausole sono rimaste invariate (cfr. doc. A4).
Nelle osservazioni del formulario concernente la richiesta di rinnovo del 27 giugno 2023, sottoscritto dall’insorgente, è stato indicato che “la ragazza mi comunica che per il pagamento dell’affitto dei seguenti mesi, marzo, aprile, maggio, ha ricevuto i soldi in prestito dal signor __________ (parente). In seguito ha pagato direttamente lei l’appartamento” (cfr. doc. 226).
Con decisione del 20 luglio 2023 l’URAR ha negato a RI 1 il versamento di una prestazione assistenziale richiesto il 30 maggio 2023, ritenuto che l’alloggio in cui risiede non soddisfa i criteri stabiliti dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. 215; consid. 1.2.).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su reclamo del 29 novembre 2023 (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).
2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che la ricorrente, fin dal suo arrivo in Svizzera, risiede ad __________, dove vive il suo parente __________ (cfr. consid. 2.7.).
Il contratto di locazione del 1° marzo 2023 concernente il monolocale ad __________ in __________ è stato, poi, concluso autonomamente dalla ricorrente, senza darne comunicazione preventivamente all’URAR o perlomeno chiedere ragguagli al riguardo, nonostante solo pochi giorni dopo abbia preso appuntamento allo sportello per chiedere le prestazioni assistenziali (cfr. doc. VII pag. 5).
È altamente verosimile, dunque, che quando è stato stipulato il contratto di locazione, l’insorgente avesse già l’intenzione di rivolgersi all’assistenza sociale.
Sorprende d’altronde, in primo luogo, che l’appartamento in questione sia di proprietà della __________, società di cui la ricorrente, da una parte, è stata membro del consiglio di amministrazione dall’aprile 2022 e ne è amministratrice unica dall’ottobre 2023. Dall’altra, è dipendente quale vice direttore, responsabile commerciale dal mese di luglio 2023 (cfr. consid. 2.7.).
In secondo luogo, che il beneficiario delle pigioni sia il suo parente __________, il quale l’ha aiutata dal suo arrivo in Svizzera anche finanziariamente, in particolare le ha prestato il denaro per pagare i canoni di locazione di marzo, aprile e maggio 2023, come risulta dal modulo di richiesta del 27 giugno 2023, firmato dalla medesima (cfr. doc. 226; consid. 2.7.).
Da tale formulario emerge, altresì, che in seguito - successivamente al mese di maggio 2023 - ha pagato direttamente lei l’appartamento (cfr. doc. 226; consid. 2.7.).
Il recapito di __________ corrisponde, peraltro, all’indirizzo del __________, elegante _________ a cinque stelle che “racchiude, in una cornice esc).
Il TCA non ignora che talvolta l’insorgente ha indicato di abitare in __________ (cfr. doc. I; doc. 162).
In proposito si segnala che nella maggior parte delle occasioni la stessa ha, tuttavia, menzionato la __________ (cfr. doc. 158; 185; 271; 223), l’ultima volta nello scritto inviato al TCA il 5 febbraio 2024 (cfr. doc. V).
Inoltre va, in ogni caso, osservato che gli ultimi numeri civici della __________ sono il __________ e il __________ (__________), poi la strada finisce (cfr. __________). I differenti numeri civici __________ si riferiscono sempre al __________ (cfr. Sistema d'informazione fondiaria del Canton Ticino - SIFTI).
Nemmeno va dimenticato che la ricorrente ha interposto la prima domanda di prestazioni assistenziali soltanto nel marzo 2023, dopo circa undici mesi dalla sua entrata in Svizzera.
In simili condizioni, tutto ben ponderato, occorre concludere che a ragione l’amministrazione ha negato all’insorgente il diritto alle prestazioni assistenziali richieste il 30 maggio 2023.
Non risulta, infatti, che la medesima non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento ai sensi dell’art. 81 LAsi (cfr. consid. 2.4.).
2.9. Per completezza, relativamente alla richiesta della ricorrente tendente a ottenere delle prestazioni assistenziali già per il lasso di tempo dal 17 maggio 2022 (cfr. doc. V; consid. 1.6.), va osservato che, come appena ricordato, la medesima ha postulato per la prima volta la concessione di prestazioni dell’aiuto sociale nel marzo 2023.
Non vi è, perciò, una decisione riguardante il periodo antecedente al marzo 2023.
Nella procedura di ricorso in materia amministrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione. Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (oppure una decisione su opposizione o su reclamo), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; DTF 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).
In una sentenza 8C_301/2018 del 22 agosto 2019 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che di principio possono essere esaminati e giudicati soltanto i rapporti giuridici in relazione ai quali l’autorità amministrativa competente si è previamente pronunciata tramite l’emanazione di una decisione.
La costante giurisprudenza federale ha, peraltro, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Ne discende che la richiesta dell’insorgente per il periodo a decorrere dal 17 maggio 2022 fino alla prima domanda del marzo 2023, conformemente a quanto affermato dalla parte resistente (cfr. doc. VII pag. 7), è irricevibile.
2.10. Per quanto attiene al riferimento ricorsuale all’art. 12 Cost. (cfr. doc. V), è utile evidenziare che tale disposto prevede che chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno, che ha carattere transitorio, è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 4.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 146 I 1 consid. 5.1.; DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70).
L’art. 12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (vitto in natura, alloggio - di regola collettivo -, abbigliamento - eventualmente d’occasione; cfr. STF 8C_323/2009 del 28 luglio 2009 - e cure medico-sanitarie di base; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 4.1.; DTF 135 I 119; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366).
L’art. 12 Cost. si limita a impedire che una persona non si ritrovi per strada e ridotta alla mendicanza (cfr. STF 8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6).
Nella STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023, destinata alla pubblicazione nella Raccolta Ufficiale, l’Alta Corte ha ribadito che:
" 5.1. A norma dell'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind"; in francese: "pour mener une existence conforme à la dignité humaine").
Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12 Cost. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid. 7.3). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito dall'art. 12 Cost. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la mendicità e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid. 5.3 e 131 I 166 consid. 3.1; sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 12.2; Federica De Rossa Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non inconditionnel], in ZSR/RDS 2019 I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori Werder, in BSK Bundesverfassung, 2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien Müller, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed. 2014, n. 31 ad art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im schweizerischen Recht, 2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg., 812). In parallelo, questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere transitorio. Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea per le persone che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana; infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7 Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2 e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto costituzionale all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto sociale, che è più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 138 V 310 consid. 2.1).”
Cfr. anche la STF 8C_798/2021 del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1.
2.11. In concreto la ricorrente, nonostante abbia asserito di presentare una condizione di “senzatetto” (cfr. doc. 159), continua a risiedere ad __________ in __________ (cfr. consid. 2.8.) dal suo arrivo in Svizzera nell’aprile/maggio 2022.
Ella non ha, d’altronde, debitamente comprovato un particolare stato di indigenza.
Al contrario dagli elementi fattuali risulta che la stessa non si trovi in una situazione tale da obbligarla alla mendicità. L’art. 12 Cost. si limita, del resto, a impedire tale condizione (cfr. consid. 2.10.; STF 8C_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6).
Pertanto nella presente fattispecie non si è confrontati con un’effettiva situazione di bisogno che giustifichi l’assegnazione di una prestazione d’emergenza.
2.12. Stante quanto precede, la decisione su reclamo del 29 novembre 2023 deve essere confermata.
2.13. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale, più in particolare di prestazioni assistenziali per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di soggiorno S, per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid. 2.10.; STCA 42.2023.32 del 25 settembre 2023 consid. 2.9.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile e non privo di oggetto, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti