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redattrice: |
Christiana Lepori, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 1° luglio 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 6 giugno 2024 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione informale del 6 novembre 2023, e precisamente in occasione di un colloquio tenutosi quel giorno presso l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI), l’amministrazione ha comunicato a RI 1 quanto segue:
" (…) il colloquio si è tenuto come incontro conoscitivo in quanto è stata presentata una nuova domanda con diritto alla prestazione assistenziale dal 01.09.2023 (consegna documentazione al Comune di domicilio 22.09.2023). La richiesta di prestazione assistenziale è stata resa necessaria in quanto è venuto a cadere il diritto agli Assegni di Prima Infanzia (revisione del 31.07.2023). A tale proposito il curatore è stato informato che il diritto ad una prestazione retroattiva non sussiste in quanto la domanda USSI è stata presentata con diritto da settembre 2023. Il curatore non è d’accordo, inoltrerà reclamo.
I signori sono stati convocati anche per poter apportare chiarezza sulla situazione abitativa e di trasferimento presso il Comune di __________ dal 01.11.2023. Difatti, i signori __________ e RI 1 hanno una relazione e dalla stessa è nata la figlia __________. In sede di colloquio è stato spiegato il motivo per il quale l’UR (unità di riferimento) è composta da tre persone, ovvero i due vivono nello stesso stabile a Tresa (situazione fino al 31.10.2023), hanno una figlia in comune ed hanno una relazione. In vista del trasferimento nel Comune di __________ dal 01.11.2023, il signor __________ conferma la sua volontà di volersi trasferire insieme alla compagna. A tal proposito, il signor __________ chiederà all’amministrazione della stabile un aggiornamento del contratto di locazione (aggiunta conduttore) (…)” (cfr. doc. 58-59).”
Con decisione formale del 17 novembre 2023, l’USSI ha, poi, concesso a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'904 per il mese di settembre 2023 (cfr. doc. 49-52). Nulla le è, per contro, stato riconosciuto per periodi precedenti.
1.2. Con reclamo presentato il 6 novembre 2023, quindi contro quanto comunicatogli quello stesso giorno all’incontro presso l’USSI, RA 1, curatore di RI 1 - nei confronti della quale è istituita dal gennaio 2021 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (cfr. doc. 87-89) - ha contestato quanto prospettato dall’amministrazione circa la decorrenza del diritto alle prestazioni Las, chiedendone il riconoscimento anche per il periodo da maggio ad agosto 2023, compresi (cfr. doc. 12-13).
1.3. Con decisione su reclamo del 6 giugno 2024, l’USSI ha confermato il proprio precedente provvedimento e quindi, da una parte, il riconoscimento, a beneficio della reclamante, del diritto alle prestazioni assistenziali dal mese di settembre 2023 e, d’altra parte, il diniego delle prestazioni per i mesi precedenti.
L’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha rilevato che:
" (…) Nel caso in oggetto è pacifico che la richiedente si è annunciata e le è stata consegnata la Check-list il 18 [ndr: 16/18] agosto 2023, con l’espressa indicazione di completarla entro 30 giorni dalla data della consegna e con l’avvertimento che, in caso contrario, senza comprovati motivi, la domanda sarebbe stata considerata depositata solamente al momento del completamento.
Dal formulario “Annuncio presso il Comune di domicilio è appuntamento allo sportello Laps” si evince che la documentazione è stata completata il 22 settembre 2023, ossia oltre il termine di 30 giorni.
Nello spazio dedicato “motivazione obbligatoria se tra la data di consegna della CheckList e la documentazione completata trascorrono più di 30 giorni” è stato indicato che “sono trascorsi più di trenta giorni in quanto la richiesta iniziale con relativa documentazione era per la signora RI 1 e la figlia. A seguito dell’annuncio presso il nostro Comune di __________ (padre della bambina), abbiamo dovuto provvedere ad aggiornare la situazione e di conseguenza i documenti in nostro possesso”.
La reclamante afferma che il ritardo nell’inoltro della domanda di prestazioni assistenziali è dovuto sia al ricevimento tardivo della decisione del 31 luglio 2023 dell’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) concerne il rifiuto dell’assegno di prima infanzia (API) sia al cambiamento occorso all’unità di riferimento dell’interessata e meglio al riconoscimento del permesso di dimora (B) al compagno della reclamante.
Tali motivazioni non comportano tuttavia di riconoscere all’interessata il diritto alle prestazioni assistenziali a partire dal mese di maggio 2023. (…) le prestazioni assistenziali possono essere riconosciute unicamente dal mese di deposito della domanda e in caso di ritardo, al suo completamento.
Non si giustifica quindi di riconoscere le prestazioni assistenziali dal mese di maggio 2023. L’USSI ha pertanto correttamente riconosciuto il diritto alla prestazione assistenziale a partire dal mese di settembre 2023” (cfr. doc. I).
1.4. Con tempestivo ricorso, il curatore di RI 1 ha impugnato il provvedimento reso dall’USSI nei confronti di quest’ultima facendo valere, in particolare, le seguenti argomentazioni:
" (…) oltre a quanto indicato nel reclamo datato 06.11.2023, osservo, come si evince dai documenti forniti con il reclamo e dallo scambio di e-mail allegato, che:
- La richiesta di prestazione è stata fatta a maggio 2023 in quanto il rifiuto della prestazione API, a decorrere da maggio 2023, ci è stato comunicato unicamente il 12.08.2023;
- I documenti per completare la richiesta sulla base della check-list del 18.08.2023 sono stati forniti in maniera completa in data 22.08.2023;
- Il 05.09.2023 la funzionaria del Comune di __________ mi comunica che il compagno della sig.a RI 1 ha annunciato l’arrivo presso il Comune di __________, richiedendo ulteriori documenti per il compagno senza nel frattempo aver elaborato/inoltrato la domanda per la sig.a RI 1 con la figlia.
Alla luce di quanto sopra vi chiedo di rivalutare il reclamo inoltrato e considerato la fattispecie, viene richiesto di rivalutare il versamento retroattivo della prestazione assistenziali dal mese di maggio 2023 o almeno dal mese di agosto 2023, mese in cui TUTTI i documenti richiesti nella checklist del mese di agosto per RI 1 e __________ erano stati forniti in brevissimo tempo ma purtroppo la funzionaria del Comune di __________ non ha elaborato la pratica celermente per a me sconosciuti motivi.
A seguito della tardiva risposta dell’ufficio API ed alla mancata elaborazione celere da parte del Comune di __________, alla sig.a RI 1 non sono state versate le prestazioni assistenziali per ben 4 mesi considerato che l’errore non è riconducibile alla sig.a RI 1.” (cfr. doc. I).
1.5. L’USSI, con risposta del 5 agosto 2024 - trasmessa alla parte ricorrente, rimasta silente, il giorno successivo (cfr. doc. VI) -, ha postulato la reiezione dell’impugnativa sulla base sulla base di argomentazioni analoghe a quelle contenute nel provvedimento impugnato da RI 1 osservando, inoltre, quanto segue:
" (…) Nel caso in oggetto, contrariamente a quanto indicato dalla ricorrente “la richiesta di prestazione è stata fatto a maggio 2023 in quanto il rifiuto della prestazione API, a decorrere da maggio 2023, ci è stato comunicato unicamente il 12.08.2023” è pacifico che la richiedente si è annunciata e le è stata consegnata la Check-list il 18 agosto 2023, con l’espressa indicazione di completarla entro 30 giorni dalla data della consegna e con l’avvertimento che, in caso contrario, senza comprovati motivi, la domanda sarebbe stata considerata depositata solamente al momento del completamento. Dal formulario “annuncio presso il Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps” si evince che la documentazione è stata completata il 22 settembre 2023, ossia oltre il termine di 30 giorni. (…)” (cfr. doc. V).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’USSI ha, a ragione o meno, assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale a far tempo dal mese di settembre 2023 e non già da maggio 2023, come invece richiesto dalla ricorrente medesima.
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide segnatamente dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie in particolare a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento armonizzate vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt);
c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla LASt;
d) l’assegno di formazione terziaria sociosanitaria previsto dalla LASt;
e) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla LASt;
f) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc);
g) l’assegno integrativo previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
h) l’assegno di prima infanzia previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
i) le prestazioni assistenziali previste dalla legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”
2.3. L’art. 59 Las, relativo alla domanda di prestazioni assistenziali, prevede:
" 1La domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.
2II Consiglio di Stato stabilisce una procedura specifica e semplice per i casi di aiuto immediato a persone senza domicilio nel Cantone.
3II richiedente può farsi rappresentare da una persona di fiducia.”
Giusta l’art. 60 Las:
" 1Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.
2Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.
3La decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale.”
L’art. 61 cpv. 1 Las enuncia che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda (cfr. al riguardo STCA 42.2017.46 del 14 novembre 2017 consid. 2.5.).
Ai sensi dell’art. 19 Laps:
" 1Le prestazioni sociali vengono concesse soltanto su richiesta.
2I beneficiari di prestazioni ai sensi di questa legge sono esentati dal presentare l’istanza di riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
3Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o è trasmessa ad un servizio incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta oppure è stata inoltrata a tale servizio.”
L’art. 11 Reg.Laps stabilisce:
" 1Prima di inoltrare una richiesta per l’ottenimento di una delle prestazioni sociali di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a), d), e), f), g) e h) il cittadino si rivolge al suo Comune di domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere la documentazione e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente.
2Il Comune assiste il richiedente ad accedere allo sportello ed a procurarsi i documenti necessari.
3Il Comune trasmette allo sportello la documentazione completa almeno tre giorni prima dell’appuntamento allo sportello.”
L’art. 12 Reg.Laps riguarda gli organi competenti ai quali inoltrare la richiesta.
In particolare le lett. c e d prevedono:
" c)all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento per le prestazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. h) della legge se già beneficia di una prestazione o se, in attesa di prendere domicilio civile, ha solo il domicilio assistenziale nel Cantone;
d)allo sportello competente negli altri casi (art. 19).”
Giusta l’art. 14 Reg.Laps:
" 1Il richiedente deve fornire allo sportello ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta.
2Egli deve in particolare comprovare ogni cambiamento della situazione personale o finanziaria di ogni membro dell’unità di riferimento rispetto ai dati relativi all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato.
3Se il richiedente o altre persone che compongono l’unità di riferimento, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’organo designato dalla legge speciale può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o decidere di non entrare in materia.”
Il tenore dell’art. 14 cpv. 3 Reg.Laps corrisponde a quello dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, peraltro applicabile per analogia in ambito di assistenza sociale, che prevede che se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.
2.4. Nella presente evenienza, dagli atti formanti l’incarto emerge che in data 16 (cfr. doc. 38) /18 agosto 2023 a RI 1 è stata consegnata la Check-list “documentazione per la richiesta di prestazioni LAPS”. In tale documento è, in particolare, indicato quali dati ella doveva fornire con riferimento a sé stessa ed alla figlia. Tra la documentazione che RI 1 avrebbe dovuto presentare, si annoveravano anche, con riferimento a “__________” “documenti attestanti o dichiarazione che non è più in possesso del permesso G” (cfr. doc. 38-41).
In particolare, la Check-list rendeva attenta la richiedente circa il fatto che:
" (…) la documentazione richiesta (…) dev’essere completata entro 30 giorni dalla data della consegna (…); in caso contrario la domanda sarà considerata depositata solamente al momento in cui la documentazione è completa ed esaustiva.” (cfr. doc. 38)
Dallo scambio di mail in atti emerge che il 22 agosto 2023 il curatore della ricorrente ha comunicato alla dipendente del Comune di __________ (__________; funzionaria amministrativa) che “questa sera metterò nella vostra bucalettere tutti i documenti richiesti come da checklist (…)” (cfr. doc. 28).
Il 28 agosto 2023, la collaboratrice comunale ha confermato di avere “ricevuto la documentazione riguardante la signora RI 1” (cfr. doc. 28).
Interpellata il 4 settembre successivo da RA 1, il quale voleva sapere a che punto si trovasse la pratica della sua curatelata, ritenuto che “ad oggi ha l’unica entrata API e pertanto [ndr: è] impossibilitata nel pagamento dell’affitto e altre spese”, il 5 settembre 2023 __________ ha comunicato alla parte ricorrente quanto segue:
" (…) a seguito [ndr: della consegna] della documentazione riguardante la signora RI 1 e figlia, che ho provveduto a controllare, si è presentato presso il nostro sportello il signor __________, compagno della signora RI 1 e padre della bambina, annunciando il suo arrivo presso il nostro Comune.
Visto che avevo un dubbio circa l’aggiunta del signor __________ nella richiesta della signora, ho contattato lo sportello LAPS, che ci legge in copia, spiegando la situazione e mi hanno confermato che, dal momento in cui ha annunciato il suo arrivo, ha trovato un’attività lucrativa ed ha richiesto il permesso B, deve purtroppo essere considerato nella richiesta di prestazione assistenziale della signora RI 1.
In giornata provvederò quindi ad inoltrarle una nuova check list, con l’aggiunta della situazione del signor __________, la quale dovrò ricevere anche i suoi documenti.
Andrà inoltre informato l’ufficio AFI/API per la parte di cui la signora beneficia.” (cfr. doc. 27).
La Check-list con le indicazioni successive al momento in cui il Comune ha saputo dell’arrivo in Svizzera del compagno della ricorrente da considerare quale terzo membro dell’UR, rispetto alla precedente ove le indicazioni concernevano unicamente RI 1 e __________ (cfr. doc. 38), comprende anche le richieste dei documenti riguardati __________ (cfr. doc. 34), e risulta essere stata completata il 22 settembre 2023 (cfr. doc. 42).
Questi i motivi ai quali è da ricondurre il fatto che la consegna della documentazione richiesta sia avvenuta oltre 30 giorni dopo rispetto a quando a RI 1 è stata messa a disposizione la Check-list a metà agosto 2023:
" (…) sono trascorsi più di trenta giorni in quanto la richiesta iniziale con relativa documentazione era per la signora RI 1 e la figlia. A seguito dell’annuncio presso il nostro Comune di __________ (padre della bambina), abbiamo dovuto provvedere ad aggiornare la situazione e di conseguenza i documenti in nostro possesso” (cfr. doc. 42).
Con riferimento alla censura ricorsuale secondo cui la domanda di prestazioni assistenziali è, in sostanza, da ricondurre al fatto che a RI 1, con decisione del 31 luglio 2023 è stato rifiutato l’assegno di prima infanzia (API) a decorrere dal 1° maggio 2023, giova rilevare che dalla decisione sul diritto a tali prestazioni (API) emerge, tra gli altri, come l’unità di riferimento già tenuta in considerazione dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: Cassa) fosse composta - e questo, quindi, già da maggio 2023 - tanto dalla ricorrente, quanto dalla figlia, quanto dal padre di quest’ultima, indicato quale “convivente” (cfr. doc. 22-24)
Analogamente emerge dalla decisione dello IAS, pure del 31 luglio 2023, riguardante l’assegno familiare integrativo (AFI) dal 1° maggio precedente, laddove l’amministrazione ha nuovamente tenuto conto di un’unità di riferimento composta da tre persone (cfr. doc. 17-21).
Dagli atti, segnatamente dalla “dichiarazione sostitutiva” dell’Ufficio della migrazione, risulta, poi, che __________ è entrato in Svizzera l’11 agosto 2023, chiedendo il rilascio di un permesso di dimora “B” e indicando, quale proprio indirizzo nel nostro Paese “__________” (cfr. doc. 104). Decorre pure dall’11 agosto 2023 la polizza di assicurazione 2023 LAMal del compagno della ricorrente (cfr. doc. 184-185).
Quanto precede, attesta, quindi, che __________, al momento in cui alla madre della figlia è stata consegnata la check-list, già si trovava a __________ e non vi è arrivato più tardi.
Precedentemente, __________ disponeva di un permesso per frontalieri “G”, giunto a scadenza il 20 giugno 2023 (cfr. doc. 142).
Dalla copia dello scritto di data 5 settembre 2023 in atti, trasmesso dall’“__________” a __________ ed a __________, risulta che “con la presente accettiamo che vostro figlio __________ nato il __________.2000 venga ad abitare con voi nell’appartamento al __________” (cfr. doc. 133).
Nel mentre, RI 1 abitava in un appartamento di 3.5. locali ch’ella locava da marzo 2022 nello stesso stabile ove risiedevano i genitori del suo compagno nonché padre della figlia, a __________ (cfr. doc. 193-198).
In data 27 settembre 2023, la ricorrente, rappresentata dal curatore, ha disdetto il contratto di locazione per l’appartamento di __________ con effetto al 31 dicembre 2023 (cfr. doc. 201).
Dal contratto di locazione in atti, sottoscritto il 4 ottobre 2023 dalla ricorrente, emerge che la medesima ha locato, a decorrere dal 1° novembre 2023, un appartamento ad __________, composto da 3.5 locali, destinato ad abitazione familiare per due persone, impegnandosi a corrispondere una pigione mensile di fr. 1'300 oltre fr. 200 di spese (cfr. doc. 91-92).
Dall’ “addendum” del 26 novembre 2023 al contratto di locazione sottoscritto da RI 1 per l’appartamento di __________, ove la ricorrente, la figlia ed il compagno si sono trasferiti dal 1° novembre 2023 (cfr. doc. 199 e 200), risulta che “a far data dal 01.11.2023 il presente contratto sarà intestato sia alla signora RI 1 che al signor __________” (cfr. doc. 90).
Giova, poi, rilevare, che da uno scambio di mail intercorso tra la collaboratrice dello sportello LAPS di __________ ed il curatore della ricorrente il 29 settembre 2023, risulta, da una parte, che il dossier di RI 1 ancora non risultava completo mancando diversa documentazione relativa a __________ (polizza della cassa malati, dichiarazione sostitutiva della Sezione della migrazione, giustificativi delle entrate ed usciti dai conti correnti, ecc).
D’altra parte, il curatore ha comunicato che “per quanto riguarda la domanda retroattiva è data dal fatto che la decisione del 31.7 che copriva il periodo da maggio 2023, è pervenuta il 12.08.2023 e da lì è stata fatta domanda d’assistenza. La decisione per il mese di aprile era arrivata già con il salario ipotetico considerato, avevo chiamato USSI e avevano detto che con la convenzione di mantenimento in possesso avrebbero rifatto il calcolo, convenzione inviata a USSI non appena in possesso e confermata la decisione di mantenimento del salario ipotetico” (cfr. doc. 148-149).
La medesima collaboratrice dello sportello LAPS di __________ aveva, qualche giorno prima, comunicato anche con la funzionaria amministrativa del Comune di __________, __________, ed alla richiesta di quest’ultima di fissare un appuntamento “per la richiesta di prestazione assistenziale di RI 1”, aveva risposto, tra gli altri “scusa la domanda, è stata chiarita la situazione abitativa /UCA del compagno? Ci sono anche i suoi documenti (tutti)?”.
__________ aveva risposto alla propria interlocutrice “Personalmente ho un dubbio che la situazione sia reale. Ovvero, la famiglia __________ risulta risiede nello stesso stabile di RI 1, ma in appartamenti differenti” (cfr. doc. 151-152).
Dal “rapporto del Comune di domicilio” sottoscritto il 26 settembre 2023 risulta, poi, che la prestazione assistenziale è stata richiesta a decorrere da agosto 2023, che l’unità di riferimento era composta da “partner con domicili separati” e da due membri, con la seguente annotazione:
" (…) La signora RI 1 vive con la figlia, __________, in un appartamento sito a __________. Il padre della bambina, signor __________, non vive con la signora RI 1, ma nello stesso stabile, assieme alla sua famiglia. Il signor __________ ha trovato da poco un’attività lucrativa al 30%. Siccome i due ragazzi vivono nello stesso stabile, ed il signor __________ ha un conto bancario italiano, che come lui ha dichiarato avrà intenzione di chiudere, provvederemo ad effettuare dei controlli per verificare che effettivamente la signora RI 1 e il signor __________ non vivano nella stessa economia domestica e che il ragazzo non abbia un domicilio fittizio” (cfr. doc. 153).
Nella propria nota del 9/11 ottobre 2023, la collaboratrice dello sportello Laps ha, da parte sua, annotato quanto segue:
" (…) nuova richiesta in seguito al computo reddito ipotetico nel calcolo API.
La signora è priva di entrate, non lavora e si occupa della cura della casa e della figlia.
Il compagno invece ha una situazione lavorativa “variabile”.
Nel mese di aprile, quando è stata elaborata la revisione afi api, il compagno aveva domicilio in Italia ma risultava risiedere in Svizzera, __________, presso i propri genitori che vivono nello stesso stabile della compagna. Il calcolo Laps è stata quindi adattato alla nuova situazione, inserendolo in UR. In quel momento lui aveva un permesso G ed era senza attività. L’allestimento della domanda di revisione è stato lungo e faticoso; il curatore della richiedente ed il Comune di __________ faticavano a farsi consegnare i giustificativi del compagno della richiedente.
Considerato quanto precede la presente richiesta è da intendersi con effetto retroattivo poiché si chiede il riconoscimento delle prestazioni a copertura della lacuna dovuto al computo del reddito ipotetico.” (cfr. doc. 154).
Anche dalla conferma di inoltro dalla domanda di prestazione assistenziale del 9 ottobre 2023 (sottoscritta da curatore della ricorrente, allorquando si è tenuto l’appuntamento presso lo sportello Laps) risulta che l’unità di riferimento era composta da RI 1, da __________ e da __________ (cfr. doc. 43-45).
In data 26 ottobre 2023 l’USSI ha convocato presso i propri uffici, per un colloquio, la ricorrente ed il compagno (cfr. doc. 57).
In tale occasione l’amministrazione ha comunicato a RI 1, al suo curatore ed a compagno, la decisione informale di diniego delle prestazioni assistenziali per il periodo da maggio ad agosto 2023 (compresi), riconoscendole il diritto alle prestazioni Las da settembre 2023, calcolato sulla base di un’unità di riferimento composta da tre persone, e meglio l’insorgente, il compagno e la figlia della coppia (cfr. doc. 58-59 e supra consid. 1.1.).
2.5. Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte rammenta che la ricorrente postula, in via principale, il riconoscimento delle prestazioni assistenziali da maggio 2023, mese dal quale non le sono stati riconosciuti gli API, e, in via subordinata, che le prestazioni Las le siano riconosciute al più tardi a decorrere dal mese di agosto 2023. Ciò ritenuto, in particolare, che sul finire di agosto 2023 e quindi entro i 30 giorni dalla consegna della Check-list, ella aveva provveduto a consegnare tutta la documentazione relativa a sé stessa ed alla figlia.
L’amministrazione, da parte sua, postula la reiezione dell’impugnativa.
Nella presente fattispecie, questa Corte ritiene che l’operato dell’USSI meriti tutela. Al riguardo il TCA rileva innanzitutto che dagli atti emerge, da una parte, che la consegna della Check-list alla ricorrente data del 16/18 agosto 2023 (cfr. consid. 2.4.).
D’altra parte, risulta che, successivamente alla consegna della Check-list, il Comune di __________ è stato informato del trasferimento dall’Italia, nel medesimo stabile in cui viveva RI 1, di __________, compagno di quest’ultima e padre di sua figlia. Trasferimento, questo, che però ha avuto luogo prima che la Check-list venisse consegnata alla ricorrente, e meglio dall’11 agosto 2023.
Giova, poi, rammentare che __________ già nei calcoli volti a stabilire il diritto, o meno, della donna ad API ed AFI per il periodo da maggio 2023 era stato computato nella sua unità di riferimento (come “convivente”; cfr. supra consid. 2.4.).
Ne consegue, quindi, che RI 1, al momento in cui le è stata consegnata la check-list, già doveva essere consapevole della necessità di presentare, oltre ai propri documenti ed a quelli relativi alla figlia, anche quelli inerenti a __________.
Sebbene al riguardo nessuna censura sia stata sollevata in sede ricorsuale, giova in ogni caso rilevare che, a mente di questa Corte - valutando la situazione della coppia anche solamente in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) – è, del resto, a ragione che anche l’USSI ha tenuto conto pure del compagno di RI 1 nell’unità di riferimento della ricorrente.
Oltre ad essere legato sentimentalmente alla ricorrente (laddove la relazione è importante al punto che il curatore li identifica come “coniugi”; cfr. all. B2 a doc. III), __________, infatti, è il padre della figlia di RI 1, si è trasferito in Svizzera nello stesso immobile dove queste ultime abitano ad agosto 2023 ed ha poi deciso, nemmeno tre mesi dopo il suo arrivo, di spostarsi con la compagna e la bambina in un appartamento ad __________.
Come visto (cfr. supra consid. 2.4.), la documentazione relativa all’intera unità di riferimento della ricorrente, comprensiva sin dall’11 agosto 2023 di __________, è stata completata e dunque depositata non il 22 agosto 2023, allorquando solo i documenti per RI 1 e __________ erano stati consegnati, ma un mese più tardi, quindi oltre i trenta giorni dalla data di consegna della Check-list.
Alla luce dell’art. 61 cpv. 1 Las (cfr. supra consid. 2.3.), secondo cui il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda, giustamente l’USSI ha attribuito all’interessata le prestazioni assistenziali a partire dal 1° settembre 2023.
Ciò ritenuto che ai fini della decorrenza del diritto alle prestazioni per il regime Las è determinante, come per la Laps (cfr. supra consid. 2.3.; STCA 39.2006.3 del 20 luglio 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81), il giorno in cui presso il Comune viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps e non il giorno in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio (cfr. STCA 39.2023.6 del 15 settembre 2023; STCA 42.2012.18 del 14 agosto 2013; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011; STCA 42.2010.21. del 14 aprile 2011; STCA 42.2008.1 del 6 marzo 2008).
A nulla di diverso possono portare le argomentazioni della ricorrente, che pretende, in sostanza, che la concessione delle prestazioni assistenziali le sia riconosciuta almeno dal mese di agosto 2023 facendo valere che “A seguito della (…) mancata elaborazione celere da parte del Comune di __________, alla sig.a RI 1 non sono state versate le prestazioni assistenziali per ben 4 mesi considerato che l’errore non è riconducibile alla sig.a RI 1” (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I).
In tal senso, questo Tribunale rammenta innanzitutto che della necessità di produrre la documentazione richiesta nella Check-list entro 30 giorni - poiché, “in caso contrario la domanda sarà considerata depositata solamente al momento in cui la documentazione è completa ed esaustiva” (cfr. supra consid. 2.4.) - RI 1 e per essa anche il suo curatore avevano preso atto.
A fronte del fatto che la Check-list è stata consegnata a RI 1 il 16/18 agosto 2023, quando il 5 settembre 2023 il curatore della medesima è stato informato del fatto che anche il compagno della sua pupilla, nonché padre della figlia piccola di quest’ultima, doveva essere considerato nell’unità di riferimento (ciò che del resto per lo IAS era stato il caso da mesi) ai fini dei calcoli relativi al riconoscimento, o meno, delle prestazioni Las, il termine di 30 giorni indicato nella Check-list era ancora ben lungi dallo scadere, di modo che la documentazione relativa a tutta l’unità di riferimento, comprensiva di __________, avrebbe potuto essere consegnata per tempo.
2.6. Sebbene, poi, l’insorgente, per il tramite del proprio curatore, non si sia appellata espressamente all’art. 61 cpv. 2 Las, secondo cui l’autorità competente può, per un periodo limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano, con riferimento alla richiesta di concessione delle prestazioni Las con effetto retroattivo da maggio 2023 giova, in ogni caso, rilevare che la disposizione normativa in questione non soccorre la posizione di RI 1.
L’art. 5 Reg. Las prevede che la retroattività delle prestazioni assistenziali è limitata a tre mesi.
Al riguardo va tuttavia evidenziato che la concessione di prestazioni retroattive rappresenta una facoltà dell’amministrazione.
La possibilità contemplata dalla Las di corrispondere prestazioni assistenziali retroattive limitatamente a tre mesi va applicata a titolo eccezionale per i casi di rigore, allorché la copertura di spese arretrate evita un aggravamento ulteriore della situazione di bisogno (cfr. Messaggio dell’8 maggio 2002 n. 5250 attinente alla modifica della legge sull’assistenza sociale, p.to 2 ad art. 61; Messaggio aggiuntivo n. 5723a del 7 giugno 2006, p.to 1b).
L’assistenza sociale, poi, non ha come scopo quello di estinguere i debiti, bensì di permettere al beneficiario di prestazioni assistenziali di far fronte a necessità contingenti. In una sentenza 8C_433/2009 del 12 febbraio 2010, pubblicata in DTF 136 I 129 il Tribunale federale, a tale proposito, ha puntualizzato che:
" (…)
1.3 Enfin, l'aide sociale a pour but de couvrir les besoins actuels. Elle ne peut en principe servir à amortir des dettes. Des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Ainsi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (WOLFFERS, op. cit., p. 152; HÄNZI, op. cit., p. 137).”
Al riguardo vedi pure la STF 8C_521/2010 del 27 settembre 2010 consid. 7.1, pubblicata in DTF 136 V 351.
Anche dal p.to 1.b del Messaggio aggiuntivo 5723a del 7 giugno 2006 relativo alla modifica della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps), già citato sopra, si evince che le prestazioni Laps in generale, e quella assistenziale in particolare, non servono a pagare i debiti di una persona in situazione di bisogno; il loro scopo è quello di garantire il minimo vitale e di evitare che la persona debba in seguito indebitarsi per poter vivere (cfr. anche STCA 42.2012.1 dell’8 agosto 2012; STCA 42.2010.21 del 14 aprile 2011; STCA 42.2006.14 dell’11 gennaio 2007 confermata dalla STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007).
È vero che l’Alta Corte, nella DTF 136 I 129, ha indicato che al principio dell’esclusione dell’assunzione dei debiti da parte dell’assistenza sociale possono essere ammesse delle eccezioni, tuttavia il TF ha specificato che delle deroghe possono essere prese in considerazione allorché il mancato pagamento di debiti potrebbe comportare una nuova situazione d’urgenza a cui solo l’intervento dell’assistenza sociale potrebbe porre rimedio.
Nel caso di specie il TCA rileva, innanzitutto, che l’insorgente non ha fatto valere nessuna spesa concreta relativa ai mesi da maggio ad agosto 2023 che sarebbe effettivamente rimasta inevasa.
Ella, nel suo ricorso, nulla specifica in tal senso, limitandosi a riferire del “mancato versamento delle prestazioni assistenziali per ben 4 mesi” (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I), mentre negli scambi di mail con la funzionaria comunale, il curatore aveva accennato soltanto e genericamente al fatto che “ad oggi ha l’unica entrata API e pertanto è impossibilitata nel pagamento dell’affitto e altre spese” (cfr. doc. 27).
Al riguardo questa Corte ricorda che, se da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, in base al quale i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra questo principio non è però assoluto, visto che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In concreto la ricorrente non ha comprovato eventuali debiti, peraltro nemmeno concretamente fatti valere in sede ricorsuale.
2.7. Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su reclamo deve essere confermata.
2.8. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti