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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 9 luglio 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 14 giugno 2024 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1 (__________1986), il quale ha conseguito l’AFC come giardiniere paesaggista nel 2010, l’AFC quale frutticoltore nel giugno 2022, nonché il brevetto federale come apicoltore, nel 2016 ha iniziato la propria attività indipendente di costruzione e manutenzione giardini, specializzata in frutticoltura (cfr. doc. 18-21; 177; 203-207).
Egli, nel mese di settembre 2022, ha iniziato a seguire i corsi di preparazione al brevetto federale di arboricoltore (cfr. doc. 29; 187; 177; __________________).
Tale formazione ha una durata di due anni e consente di svolgere la maestria federale di un anno (cfr. doc. 177; __________).
1.2. Il medesimo ha, altresì, beneficiato dell’assistenza sociale per alcuni mesi sia nel 2015 che nel 2016, nel settembre 2022 e dal dicembre 2022 al maggio 2024 (cfr. doc. A).
1.3. L’Ufficio degli aiuti allo studio, il 9 febbraio 2023, in relazione alla domanda di RI 1 per l’anno scolastico 2022-23 e ritenute soddisfatte le condizioni per poter beneficiare di un aiuto, gli ha concesso un aiuto al perfezionamento professionale di fr. 2'270.
L’Ufficio competente ha precisato che “la presente decisione è da considerarsi provvisoria; a tempo opportuno le chiediamo di volerci trasmettere una documentazione completa che attesti le sue entrate complessive durante il periodo del corso e copia del diploma conseguito” (cfr. doc. 228).
1.4. Il 25 maggio 2023 ha avuto luogo un incontro tra l’USSI e RI 1, durante il quale è emerso, in particolare, che l’attività quale indipendente di quest’ultimo dal mese di novembre 2022 non frutta alcun reddito e che la formazione quale frutticoltore gli permetterebbe uno sbocco futuro per un’indipendenza personale (maestria, corsi specifici, ecc.; cfr. doc. 63=125).
1.5. Con decisione del 6 settembre 2023 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) gli ha riconosciuto una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'231 mensili per i mesi di luglio e agosto 2023, non computando alcun reddito del lavoro, ma soltanto la somma d fr. 2'400 a titolo di “altri redditi” (cfr. doc. 31-34).
Nello scritto allegato al provvedimento l’amministrazione ha reso attento l’interessato che “ritenuto che lei ha già conseguito un AFC spendibile sul mercato del lavoro, l’apprendistato da lei intrapreso non costituisce prima formazione, di conseguenza il nostro Ufficio non può entrare nel merito del riconoscimento delle relative spese. Pertanto dovrà rivolgersi all’Ufficio degli aiuti allo studio o a delle fondazioni private per far fronte alle spese della formazione” (cfr. doc. 30).
1.6. L’USSI, inoltre, il 7 settembre 2023 ha indicato a RI 1:
" (…) la sua attività indipendente quale giardiniere è in essere da più anni senza averle a tutt’ora permesso di raggiungere l’indipendenza economica e uscire dall’assistenza sociale.
Un’attività indipendente non redditizia, non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite l’assistenza sociale rispettivamente deve essere evitata una distorsione della concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere prestazioni assistenziali.
Tenuto conto che fino ad oggi la situazione non è migliorata, le assegniamo un termine di 6 mesi fino al 31.03.2024 quale periodo transitorio per raggiungere l'indipendenza economica dalle prestazioni assistenziali.
Se non dovesse raggiungere l'indipendenza economica entro tale data, per poter continuare a beneficiare di prestazioni assistenziali, dovrà procedere alla chiusura della sua attività, allo stralcio dall'AVS quale indipendente e all'inoltro della richiesta per l'ottenimento delle eventuali indennità straordinarie di disoccupazione quale ex-indipendente (ISD) per il tramite del suo comune di domicilio.
La informiamo che nel caso volesse continuare la sua attività indipendente nonostante l’esito sfavorevole, l’USSI potrà decidere di rifiutare o sospendere le prestazioni assistenziali a suo favore (art. 9a regolamento sull’assistenza sociale).” (Doc. 13)
1.7. Il 21 settembre 2023 RI 1 ha interposto reclamo contro gli scritti del 6 e del 7 settembre 2023 (cfr. consid. 1.2.; 1.3.), chiedendo all’USSI di rivedere le proprie decisioni.
Il medesimo ha fatto valere di effettuare dei sacrifici al fine di migliorare in un futuro prossimo la sua situazione finanziaria. In proposito egli ha spiegato di svolgere una formazione che gli permette di essere molto competitivo sul mercato del lavoro, visto che in pochi in Ticino ottengono il relativo diploma, e meglio l’ultima volta è stato conseguito vent’anni prima.
L’interessato ha, poi, specificato che le condizioni per ottenere un brevetto e una maestria sono la partecipazione ai corsi e la pratica nella sua attività indipendente, per cui la richiesta di mettere fine a quest’ultima equivale a domandare di terminare la sua formazione, che sta seguendo per raggiungere un’indipendenza economica. Egli ha aggiunto:
" (…) Ho già concluso 3 anni, e se tutto va bene mi mancano “solo” 2 anni per conseguire il diploma di cui sopra. Vi prego di sostenermi in questo mio obiettivo e di aiutarmi con le spese relative alla scuola che ne conseguono.
A riguardo tengo infatti a precisare che non si tratta di un altro apprendistato come da voi dichiarato nella lettera per il rinnovo del 06.09.2023 (con la lista dei documenti da presentare), ma bensì di una formazione successiva all’AFC, nello specifico si tratta di un brevetto federale con maestria federale. (…)” (cfr. doc. 12).
1.8. L’Ufficio degli aiuti allo studio, il 29 aprile 2024, ha respinto il reclamo contro la decisione del 9 febbraio 2024 con la quale aveva negato a RI 1 un aiuto allo studio per l’anno scolastico 2023-24 (cfr. doc. 273).
1.9. Il 14 giugno 2024 l’USSI ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha confermato le proprie decisioni informali del 6 e del 7 settembre 2023 (cfr. consid. 1.2.; 1.3.).
L’amministrazione, in relazione alla nuova formazione intrapresa da RI 1, ha indicato:
" G.
In merito alla contestazione del reclamante circa la decisione del 6 settembre 2023 con la quale l'USSI ha indicato che "ritenuto che lei ha già conseguito un AFC spendibile sul mercato del lavoro (...) il nostro Ufficio non può entrare nel merito del riconoscimento delle relative spese" si rileva che per il diritto alle prestazioni assistenziali va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, le disposizioni che garantiscono il minimo di sopravvivenza hanno un carattere sussidiario. Di conseguenza colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze - in particolare accettando un lavoro adeguato - i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza, non adempie i presupposti legali per beneficiare di questa prestazione (cfr. DTF 130 I 71, consid. 4.3; STF del 17 ottobre 2005 nella causa X., 2P.156/2005; STF dell'11 settembre 2001 nella causa A., 2P.115/2001).
Secondo le linee guida CSIAS possono essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica professionale se la prima formazione non permette di conseguire un reddito tale da assicurare l'esistenza (LG-CSIAS C.6.2.).
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha già esaminato, in una sentenza di principio, la questione concernente l'eventuale assunzione dei costi di una seconda formazione da parte dell'assistenza sociale (cfr. Sentenza TCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011).
Soltanto qualora la prima formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l'ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro, eccezionalmente viene assunta dall'assistenza sociale una seconda formazione.
Nel caso in esame risulta che l'interessato è in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) in Frutticoltura.
La prima formazione conclusa risulta come tale oggettivamente idonea per trovare e per svolgere un'attività lavorativa atta a garantire un reddito sufficiente per il suo fabbisogno.
La decisione di svolgere un'ulteriore formazione per il conseguimento del Brevetto federale di arboricoltura è una scelta personale e non si può ritenere che la stessa oggettivamente aumenti notevolmente le possibilità di impiego. Inoltre essa, di ben due anni, non è di breve durata.
In tali circostanze, la concessione dell'assistenza durante lo svolgimento della citata formazione, alla luce della legge e·della giurisprudenza, non si giustifica, non rientrando nello scopo dell'assistenza. (…)” (Doc. A pag. 4-5)
Riguardo alla questione dell’attività indipendente dell’interessato, l’USSI ha affermato:
" H.
Per quanto concerne infine la contestazione del reclamante circa “la chiusura della sua attività, allo stralcio dall'AVS quale indipendente e all'inoltro della richiesta per l'ottenimento delle eventuali indennità straordinarie di disoccupazione quale ex-indipendente (ISO) per il tramite del suo comune di domicilio" entro il 31 marzo 2024 si rileva che le prestazioni assistenziali non solo sono sussidiarie ad ogni altra risorsa della persona che ne chiede il versamento, ma sono anche complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali (art. 2 cpv. 1 LAS).
L'assistenza fornisce l'aiuto economico al sostentamento della persona senza mezzi, la quale deve in ogni caso fare il possibile per raggiungere la propria autonomia. La prosecuzione di un'attività indipendente che continua a non garantire un guadagno risulta in contrasto con tale requisito e non giustifica la concessione di prestazioni assistenziali che non sono intese a sostituire il reddito di un'attività indipendente non redditizia.
Nel caso di specie, pacifico è che dal 10 gennaio 2021 il reclamante risulta essere registrato alla Cassa __________ quale indipendente e che dal mese di dicembre 2022 a tutt'oggi al signor RI 1 vengono riconosciute le prestazioni assistenziali.
In base a quanto dichiarato dal signor RI 1 all'incontro del 26 maggio 2023, l'attività quale indipendente dal mese di novembre 2022 non frutta nessun reddito.
Ritenuto che la sopravvivenza economica dell'attività del reclamante non è per nulla presumibile e comunque da ormai lungo tempo non procura un reddito idoneo al sostentamento dell'unità di riferimento, a ragione l’USSI ha indicato al reclamante di chiuderla se entro il 31 marzo 2024 egli non avesse raggiunto l'indipendenza economica dalle prestazioni assistenziali. Si rileva che l'USSI ha informato l'interessato che "in caso volesse continuare la sua attività indipendente nonostante l'esito sfavorevole, l'USSI potrà decidere di rifiutare o sospendere le prestazioni assistenziali a suo favore". (…)” (Doc. A pag. 5)
1.10. L’amministrazione, il 25 giugno 2024, ha poi statuito, con riferimento alla domanda di rinnovo dell’interessato dell’11 giugno 2024, che “non si giustifica più il versamento di una prestazione assistenziale mensile”, rilevando che “1. con scritto del 07.09.2023 il nostro Ufficio le ha intimato un termine di sei (6) mesi, ossia entro il 31.03.2024, per aggiungere l’indipendenza economica dalle prestazioni assistenziali 2. Entro il termine citato non ha provveduto a chiudere la sua attività procedendo con lo stralcio dall’AVS quale indipendente e all’inoltro della richiesta per l’ottenimento delle eventuali indennità straordinarie di disoccupazione per ex-indipendenti (ISD) (…)” (cfr. doc. 272).
1.11. Contro la decisione su reclamo RI 1, il 9 luglio 2024, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto di rivedere il provvedimento, considerando che senza l’assistenza sociale non raggiunge il minimo vitale mensile (cfr. doc. I pag. 3).
A sostegno della propria pretesa egli ha addotto:
" (…)
Introduzione
Nel 2015 dopo una ricerca infruttuosa di un posto di lavoro, ho avviato la mia attività indipendente quale giardiniere paesaggista specializzato in frutticoltura, nel periodo 2015 - 2018 la mia attività funzionava bene ed era redditizia, con l'arrivo della pandemia di Covid nel 2019 ho riscontrato un’importante diminuzione del fatturato, pertanto, dapprima ho iniziato una collaborazione saltuaria con alcuni colleghi, ma ho constatato che la strada della collaborazione poteva essere unicamente una pista provvisoria, di conseguenza nel 2020 ho deciso di intraprendere una nuova formazione per l'ottenimento della maestria federale in frutticoltura allo scopo di rialzare la mia attività indipendente senza farla cadere, visto l'andamento degli ultimi anni. Tengo a precisare che non è stata una decisione presa sprovvedutamente, in quanto il certificato rilasciato dalla mia formazione è posseduto solo da 2 persone nel Canton Ticino ed è molto richiesto. Questa formazione mi darebbe possibilità anche di lavorare nel campo della ricerca e dell'insegnamento, pertanto avrei maggiori possibilità in tutti i sensi. Inoltre negli anni precedenti ho potuto constatare che il mio diploma attuale non mi ha permesso né di trovare un'altra buona occupazione, né di ampliare la mia attività indipendente, mio obiettivo. Vi chiedo di avere una visione più a lungo termine.
Conseguentemente, contrariamente a quanto scritto al punto H, la mia iscrizione quale contribuente AVS indipendente risale al gennaio 2016 (in parte a __________ e durante gli anni 2018 - 2020, alla cassa compensazione di __________).
Ad inizio 2020, quindi ad inizio formazione, dopo una discussione in famiglia, allo scopo di aiutarmi in questo periodo formativo, mia madre mi ha garantito che in caso di necessità avrebbe coperto le spese di affitto dell'appartamento e mia nonna, oltre a non chiedermi un contributo spese e affitto e spese annesse mi ha garantito nel limite del possibile un aiuto nel caso di bisogno. Inoltre all'inizio della formazione per l'AFC in frutticoltura nel 2020, ho inoltrato domanda regolare per ottenere un aiuto allo studio, la quale mi è stata rifiutata con la motivazione che non era possibile erogare una borsa di studio già erogata per il medesimo livello di studio ma avrei potuto inoltrarla nuovamente al termine dell'AFC per il brevetto federale, cominciato nel 2022. Di conseguenza nel 2022 avendo terminato l'AFC, dopo l'iscrizione al brevetto ho inoltrato nuovamente regolare domanda di aiuto allo studio, la quale mi è stata nuovamente rifiutata in quanto il brevetto federale e la maestria federale sono delle formazioni di perfezionamento professionale. Dopo un ricorso alla decisione, l'ufficio competente ha deciso di concedermi un sostegno Fr. 2270. - una tantum.
Inoltre alla fine di luglio del 2023 mia nonna (87 anni), ha avuto dei gravi problemi di salute, dopo un ricovero in ospedale, al rientro a casa è seguita dal personale infermieristico a domicilio, di conseguenza le spese medicali hanno subito un brusco aumento, e nell'ultimo anno il volume di lavoro è ancora diminuito, a causa di molti decessi tra i miei clienti. Inoltre nel settembre 2023 mia madre ha deciso di trasferirsi definitivamente in __________ con il suo compagno non più garantendomi il pagamento dell'affitto in caso di necessità. Tutto ciò mi ha spinto a rivolgermi al servizio sociale per l'inoltro formale di una richiesta di assistenza.
Voglio inoltre precisare che mia nonna pur trovandosi in una situazione finanziaria molto precaria spesso ha rinunciato a delle cure medicali non di prima necessità al fine di sostenermi finanziariamente in questo percorso formativo in quanto ne comprende pienamente l'importanza. Mia nonna mi ha sempre sostenuto finanziariamente ma essendo in pensione è davvero in difficoltà e vorrei evitare di essere ancora sulle sue spalle.
In merito al punto 3 si può osservare che USSI ha una visione molto limitata nel tempo, (soli 6 mesi), tuttavia il cambio di strategia aziendale, passando per un percorso di formazione, richiede una visione sul lungo termine. Come potete constatare dalla documentazione in vostro possesso e dall'introduzione il mio percorso formativo e professionale, è stato molto lungo con una visione a lungo termine sulla mia carriera professionale e sulla mia vita.
La decisione di iniziare un nuovo percorso professionale è il culmine di una lunga riflessione e un'analisi economica. Debbo purtroppo constatare che il carico di lavoro dal 2019 ad oggi è diminuito, tuttavia le spese formative sono le medesime o addirittura in certi momenti sono aumentate, di conseguenza in questo periodo senza l'aiuto esterno non riuscirei a concludere gli studi avendo investito per 4 anni enormi energie e risorse economiche con ottimi risultati scolastici ma senza nessun certificato che mi permetta di raggiungere gli obiettivi fissati per un reale miglioramento economico durabile sul lungo termine.
Come già esposto, la decisione di chiusura della ditta comporterebbe la fine della formazione in quanto il regolamento per lo svolgimento di un brevetto e di una maestria federale impone un'attività lavorativa con possibilità d'accesso alla contabilità in parallelo alla formazione. Quindi la decisone è di fondo, o proseguo con la situazione attuale (sperando che il volume di lavoro ritorni a quello del 2019) e al termine della formazione possa realmente avere le carte per una soluzione economica stabile sul lungo termine, o altrimenti chiudo la mia attività (come da voi richiesto), interrompo la formazione e mi ritrovo senza nessuna possibilità concreta di stabilità economica sul lungo termine e inoltre ho gettato dalla finestra per 4 anni tutte le risorse economiche in mio possesso e le risorse economiche di mia nonna.
Ipotizzando che io debba davvero chiudere la mia attività e percepire le ISD in seguito, dopo 6 mesi, sarei punto e a capo e, soprattutto, avrei buttato via tutti questi anni di sacrifici con il rischio che sarei completamente sulle spalle del Cantone, senza nemmeno una minima entrata. Adesso che ho concluso con successo tre quarti di formazione vi chiedo di darmi la possibilità di terminarla, in seguito se dovessi necessitare ancora del Cantone malgrado il mio nuovo diploma, sarebbe sicuramente una valutazione che sarò costretto a fare quella di chiudere l'attività in quanto sono il primo a non voler dipendere dallo Stato.
Punto F, effettivamente chiedo l'annullamento dalla richiesta di cessare l'attività in quanto questa comporterebbe l'interruzione definitiva degli studi, tuttavia non chiedo il riconoscimento delle spese di formazione in quanto queste non sono di competenza del vostro ufficio ma piuttosto le spese per la sussistenza, affitto, spese annesse (acqua, elettricità, et.), spese di trasporto e di sostentamento.
Tengo inoltre a specificare che i soldi da voi percepiti li utilizzo per il mio sostentamento, non di certo per la mia attività indipendente.
Sempre in merito alla richiesta di cessare l'attività l'orario scolastico irregolare, le trasferte oltre Gottardo sono un primo ostacolo per trovare un posto di lavoro come dipendente.
Il secondo ostacolo, tutt'altro che trascurabile, è quello di trovare un datore di lavoro che sia disposto a darmi completo accesso all'amministrazione della ditta. Come risulta dal regolamento una delle condizioni per lo svolgimento della formazione per l'ottenimento della maestria federale è quello di acquisire tutte le competenze necessarie per la gestione di una azienda dalla A alla Z. Non da ultimo in Ticino non è presente nessuna azienda frutticola con personale qualificato atto a formarmi.
Pur comprendendo il quadro legale nel quale operate come le motivazioni da voi esposte, ritengo che con la vostra decisione non vengano presi in considerazione i sacrifici e gli sforzi che da anni sostengo in prima persona e con il sostegno di mia nonna, non per un piacere personale ma al fine di ottenere quegli strumenti necessari per una stabilità economica durabile. Inoltre si perde di vista la durata ancora molto limitata di questa formazione, terminata per oltre tre quarti.
Questa formazione ha un valore aggiunto alla mia formazione attuale, non è paragonabile in quanto precedentemente avevo effettuato un AFC ormai terminato nel 2022. Ciò che sto svolgendo ora è un valore aggiunto e mi permetterebbe, come già ribadito più volte, di migliorare la mia situazione finanziaria a studi terminati. (…)” (Doc. I)
1.12. Con risposta del 3 settembre 2024 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.13. Il 4 settembre 2024 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI+). Esse sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere, da una parte, se a ragione o meno l’USSI abbia rifiutato di assumere il costo della nuova formazione intrapresa da RI 1.
Dall’altra, se l’amministrazione abbia correttamente impartito al ricorrente un termine di sei mesi per chiudere la propria attività indipendente.
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni (cfr. Rapporto del 5 novembre 2002 sul Messaggio n. 5250, p.tp 3.3).
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (CSIAS; cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
2.5. Nell’evenienza concreta l’USSI, da una parte, ha deciso che la concessione dell'assistenza sociale durante lo svolgimento della formazione per ottenere il brevetto federale quale arboricoltore non si giustifica, in quanto il ricorrente, essendo già in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) in frutticoltura, dispone di una prima formazione conclusa, oggettivamente idonea per trovare e per svolgere un'attività lavorativa atta a garantire un reddito sufficiente per il suo fabbisogno.
Dall’altra, ha stabilito che il medesimo era tenuto, entro il 31 marzo 2024, a chiudere la sua attività indipendente di giardiniere paesaggista, specializzato in frutticoltura, poiché la stessa da ormai lungo tempo non procura un reddito idoneo al suo sostentamento e non ne è presumibile la sopravvivenza economica (cfr. doc. A; V).
L’insorgente ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione, affermando che la formazione attuale gli consentirà di migliorare la sua situazione finanziaria, diventando molto competitivo sul mercato del lavoro, visto che pochi in Ticino hanno tale brevetto e permettendogli anche di lavorare nel campo della ricerca e dell’insegnamento.
Egli ha fatto, altresì, valere che, nel caso di chiusura della sua attività, dovrà terminare pure la formazione, siccome il suo lavoro in proprio è necessario per l’ottenimento del brevetto e della maestria federale, il cui regolamento impone un'attività lavorativa con possibilità d'accesso alla contabilità in parallelo alla formazione.
Il ricorrente ha puntualizzato che qualora percepisse le ISD, dopo sei mesi, sarebbe “punto e a capo e, soprattutto, avrei buttato via tutti questi anni di sacrifici con il rischio che sarei completamente sulle spalle del Cantone, senza nemmeno una minima entrata”.
Il medesimo ha, infine, sottolineato, riguardo alla richiesta di cessare l'attività, che l'orario scolastico irregolare e le trasferte oltre Gottardo sono un primo ostacolo per trovare un posto di lavoro come dipendente e che un secondo ostacolo è rappresentato dal fatto di trovare un datore di lavoro che sia disposto a dargli completo accesso all'amministrazione della ditta, come richiesto dal regolamento concernente la formazione in questione, tenendo conto, peraltro, che in Ticino non è presente alcuna azienda frutticola con personale qualificato atto a formarlo (cfr. doc. 12; I).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.).
L’art. 13 Laps prevede segnatamente che le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, e meglio:
" 1Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa Legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;]
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”
Dal principio di sussidiarietà risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Con giudizio 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. il Tribunale federale ha, poi, stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Con sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).
Al consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere.
Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha peraltro osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
In una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.
Quando ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid. 8.2.2.; 9.3.).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. relativo alla sussidiarietà e le relative spiegazioni.
2.7. Il p.to C.6.2. delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), riguarda la formazione:
" 1 La frequentazione di una scuola, di un corso o di una formazione può comportare spese supplementari non incluse nel FM.
2 Le spese supplementari per gli acquisti e le attività richiesti dalla scuola o dall’istituto di formazione devono essere presi a carico a titolo aggiuntivo.
3 Ulteriori misure di formazione possono essere prese a carico se incentivano uno sviluppo positivo dei beneficiari del sostegno.
4 Le spese di formazione continua e di perfezionamento professionale possono essere prese a carico se contribuiscono all’inserimento professionale e/o all’integrazione sociale dei beneficiari del sostegno.
5 Possono essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica professionale se la prima formazione non permette di conseguire un reddito tale da assicurare l’esistenza.” (https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_2?effective-from=20210101)
Dalle relative spiegazioni, in merito alla seconda formazione e alla riqualifica professionale, si evince:
" Possono essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica professionale solo se la prima formazione non permette di conseguire un reddito tale da assicurare l’esistenza e, con una seconda formazione o con una riqualifica professionale, questo obiettivo potrà prevedibilmente essere raggiunto. Una seconda formazione o una riqualifica professionale devono essere parimenti sostenute se migliorano l’idoneità al collocamento della persona interessata. Dovrebbe essere presa in considerazione solo una formazione o una riqualifica professionale riconosciuta. Per le relative valutazioni, ci si potrà avvalere dei servizi specializzati (orientamento professionale e di carriera, uffici regionali di collocamento ecc.). Le inclinazioni personali non rappresentano un motivo sufficiente per sostenere una seconda formazione o una riqualifica professionale.” (https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_2?effective-from=20210101)
Relativamente alla formazione continua e al perfezionamento professionale, è indicato:
" Le spese connesse alle misure di formazione continua e di perfezionamento professionale nonché ai corsi per lo sviluppo della persona possono essere prese in considerazione nel budget di sostegno individuale se contribuiscono al mantenimento o al miglioramento delle qualifiche professionali o delle competenze sociali.” (https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_2?effective-from=20210101)
2.8. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), ha statuito:
" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine entsprechende Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um eine verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018 vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6. Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023 vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur Publikation vorgesehen).”
Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024 citato dall’Alta Corte è ora pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al consid. 2.2. indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.
In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:
" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).
In effetti le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.9. Riguardo alla questione concernente l’eventuale erogazione di prestazioni assistenziali durante una seconda formazione, questo Tribunale, in una sentenza di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta in giudicato incontestata e pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, ha analizzato la prassi dell'amministrazione e le considerazioni della dottrina in merito. Da tale esame è emerso che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la prima formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.
In quell’occasione questa Corte ha, quindi, stabilito che il titolare di un Master (Bacellierato) in teologia, in virtù del principio della sussidiarietà vigente in ambito di assistenza sociale, non aveva diritto a prestazioni assistenziali per il periodo in cui svolgeva una specializzazione in diritto comparato delle religioni e diritto canonico, benché presenti una lacuna di reddito. In effetti il Master in teologia, che viene attribuito dopo cinque anni di studi universitari, permette l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.
In concreto decisiva è stata comunque la circostanza che i presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale non erano adempiuti. La specializzazione in diritto comparato delle religioni, svolgendosi su due anni, non risultava di breve durata e il richiedente l’assistenza sociale non aveva dimostrato che tale specializzazione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, non avendo elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione. L’ulteriore percorso formativo intrapreso avrebbe potuto, del resto, essere teoricamente finanziato con un prestito di studio o facendo ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione.
In una successiva sentenza 42.2011.7 del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata sul caso di un ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso un’ulteriore formazione quale infermiere.
Il TCA ha deciso, da un lato, che sulla base della documentazione medica, contrariamente al parere dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura non era più conforme alle sue condizioni di salute.
Dall’altro, che malgrado ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate nell’agosto 2010 doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario dell’intervento dell’assistenza sociale.
Al riguardo il TCA ha indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non era di breve durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS su tre anni.
In secondo luogo, che prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli assegni di studio.
Questo Tribunale ha evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al beneficio di un assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio 2011.
Con giudizio 42.2011.3 del 17 ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio della sussidiarietà, ha confermato il diniego del diritto alle prestazioni assistenziali deciso dall’USSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che aveva conseguito il certificato di capacità nel settore della vendita e che in un secondo tempo aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro.
Questo Tribunale ha, in effetti, ritenuto che la prima formazione della ricorrente permettesse l’accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.
Inoltre nemmeno erano adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in applicazione delle disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.
In primo luogo, il nuovo percorso formativo intrapreso dall’insorgente, svolgendosi su tre anni, non era di breve durata.
In secondo luogo, non è stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
È stato, poi, rilevato che la ricorrente beneficiava di un assegno di studio.
Il TCA, al riguardo, ha precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l’importo sono differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione assistenziale.
Dall’altra, che non è pertanto escluso che, nonostante la concessione di un assegno di studio, dal conteggio della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito.
Questa Corte ha, tuttavia, evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non sono adempiuti i presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione, non sussiste il diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire tale lacuna.
Con sentenza 42.2010.36 del 21 novembre 2011 questo Tribunale ha respinto il ricorso contro il diniego di assunzione dei costi di una seconda formazione presso la Scuola superiore Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata di commercio con attestato federale di capacità. In quel caso questa Corte ha considerato che, anche volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la ricorrente poteva svolgere grazie alla sua prima formazione come non più conforme al suo stato di salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era giustificato poiché la nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di scuola e due semestri di “stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente già nel primo anno scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al beneficio di una borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un prestito di studio.
Con giudizio 42.2013.11 dell’11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la formazione quale attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un reddito sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle prestazioni assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo, il nuovo percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso, svolgendosi su due anni a tempo pieno, non era di breve durata.
In secondo luogo, il ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in sceneggiatura migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Con sentenza 42.2013.22 del 13 marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag. 65 segg., questa Corte ha, poi, stabilito che a una persona già in possesso di un Bachelor in diritto conseguito all’estero, nonché di un Master in diritto ottenuto in Svizzera e che ha successivamente seguito i corsi relativi al Bachelor in diritto anche in Svizzera non spettava alcuna prestazione assistenziale durante la pratica legale per accedere agli esami di avvocato.
In effetti la formazione completa in diritto (Bachelor + Master) - della durata di quattro anni e mezzo / cinque - le permetteva l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere, per cui lo svolgimento della pratica legale non risultava necessario a tal fine.
Pertanto, in virtù del principio di sussidiarietà, la ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività lavorativa che le permettesse di mettere a frutto le conoscenze acquisite con i suoi studi universitari in diritto.
Il TCA ha, inoltre, deciso che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto improbabile -, che le attività lavorative che l’insorgente avrebbe potuto svolgere grazie ai suoi studi universitari in diritto non erano atte a permetterle di conseguire un reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni assistenziali avrebbe dovuto comunque essere confermato. Non risultavano, infatti, adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale. La pratica legale (due anni) non è di breve durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione.
Con sentenza 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014 (il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_803/2014 del 14 gennaio 2015) questa Corte ha confermato l’operato dell’USSI che aveva negato il finanziamento (tasse semestrali, materiale scolastico, mezzi di trasporto, doppia economia domestica) di una formazione “Master in International Tourism” presso un’università svizzera a una persona che disponeva già di una formazione universitaria conseguita all’estero e di vasta esperienza professionale.
In effetti in quel caso di specie non erano date le condizioni per riconoscere la copertura di una seconda formazione. Il Master non era di breve durata, avendo una durata di 4 semestri a tempo pieno. Inoltre il ricorrente non aveva dimostrato che il Master in questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli non aveva elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione.
Con sentenza 42.2014.18 del 15 gennaio 2015 il TCA ha confermato la decisione su reclamo dell’USSI con la quale aveva negato l’assunzione di una successiva formazione (Bachelor in Lingua presso un’università svizzera) a un ricorrente, già in possesso di un attestato federale di capacità quale impiegato di commercio al dettaglio.
Il TCA ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato che tale Bachelor migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, indicando che egli non aveva elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione. Elemento decisivo per il diniego dell’assunzione del Bachelor è stato però il fatto che esso si svolgeva su tre anni a tempo pieno e pertanto il percorso intrapreso non era evidentemente di breve durata.
Con giudizio 42.2017.1 del 29 marzo 2017 questa Corte ha tutelato la decisione su reclamo con la quale l’USSI ha negato a una persona in possesso di un AFC quale specialista in fotografia e della maturità artistica il diritto a prestazioni assistenziali durante una seconda formazione con indirizzo Design industriale presso una scuola specializzata.
Il TCA ha in particolare rilevato che l’insorgente non ha allegato prove sufficienti concernenti le difficoltà riscontrate nella ricerca di un posto di lavoro e che la medesima avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività lucrativa che le permettesse di far fronte alla sua situazione di bisogno economico, cercando e accettando anche un’attività al di fuori del proprio settore professionale. In ogni caso decisiva è stata la circostanza che la seconda formazione, svolgendosi su due anni a tempo pieno e concludendosi con uno stage di fine formazione della durata minima di tre mesi, non era di breve durata.
Questo Tribunale ha, inoltre, osservato che le preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale come si evince dalle disposizioni COSAS al punto H6.
In una sentenza 42.2017.24 del 24 maggio 2017 il TCA ha confermato il diniego da parte dell’USSI di erogare prestazioni assistenziali ordinarie a una persona, che disponeva di un AFC quale impiegata di commercio, iscrittasi al primo anno del corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche presso la facoltà di psicologia di un’Università telematica.
In quell’occasione questa Corte ha rilevato che l’attestato di capacità quale impiegata di commercio apre una vasta gamma di possibilità di impiego atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere. Determinante si è comunque rivelato il fatto che il percorso formativo intrapreso di tre anni non era di breve durata.
Con giudizio 42.2017.34 del 10 agosto 2017 questo Tribunale ha confermato la decisione su reclamo con cui l’amministrazione aveva negato l’assistenza sociale a un ricorrente, già in possesso di un AFC come fotografo, del diploma di formatore con attestato professionale federale, nonché del diploma in Organo e composizione organistica, che si era iscritto a un Master of Arts (doppio titolo) in Pedagogia musicale con specializzazione in Educazione musicale elementare e in Insegnamento dell’educazione musicale per il livello secondario I della durata di tre anni. Il TCA, in proposito, ha evidenziato che l’attestato di capacità quale fotografo apre una vasta gamma di possibilità di lavoro permettenti di ottenere un guadagno sufficiente per far fronte al proprio sostentamento. Decisiva è stata in ogni caso la circostanza che la nuova formazione non era di breve durata.
In una sentenza 42.2019.8 del 17 aprile 2019 questa Corte ha tutelato il modo di procedere dell’USSI che aveva respinto la richiesta di un beneficiario di prestazioni assistenziali al relativo rinnovo, in quanto lo svolgimento di una seconda formazione (corso di pratica assistita di un anno per poter accedere al Bachelor in ingegneria elettronica della durata di tre anni) – a fronte del possesso di un AFC nella professione di cuoco e della maturità professionale – non risultava necessario per conseguire un reddito sufficiente per vivere. Nemmeno era adempiuto del resto il presupposto del raggiungimento della propria autonomia in tempi utili.
Il ricorso dell’insorgente al Tribunale federale contro il giudizio 42.2019.8 è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_350/2019 del 6 giugno 2019, in quanto non soddisfaceva le esigenze di motivazione. L’Alta Corte ha in ogni caso osservato che:
" (…) il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato diffusamente (giudizio cantonale, consid. 2.7-2.9) fra l'altro come il ricorrente non potesse beneficiare di una seconda formazione a carico della pubblica assistenza sia per i titoli di studio e l'esperienza conseguiti sia per la durata della formazione di ingegneria elettronica, non di breve durata come invece richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione, (…)”
Infine, con giudizio 38.2019.18 del 2 settembre 2019, il TCA ha confermato il diniego del diritto a prestazioni assistenziali a una persona con formazione socio-sanitaria che aveva iniziato un tirocinio in un settore differente. In primo luogo, il nuovo percorso formativo, svolgendosi su quattro anni a tempo pieno, non era di breve durata. In secondo luogo, il ricorrente non aveva dimostrato che la formazione intrapresa migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
2.10. Da quanto esposto ai considerandi precedenti, e meglio sia dalle direttive CSIAS (cfr. consid. 2.7.), sia dalla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.9.), emerge che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la prima formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.
Nella presente fattispecie il ricorrente, come visto (cfr. consid. 1.1.), ha conseguito nel 2010 l’attestato federale di capacità AFC come giardiniere paesaggista, nel 2020 il brevetto federale come apicoltore e nel giugno 2022 l’AFC quale frutticoltore.
Secondo l’USSI l’AFC in frutticoltura già ottenuto consente all’insorgente di trovare e svolgere un’attività lavorativa atta a garantirgli un reddito sufficiente per il suo fabbisogno (cfr. doc. A; V).
Il ricorrente sostiene, invece, che il suo attuale diploma non gli ha permesso di trovare un’altra buona occupazione, né di ampliare la propria attività indipendente (cfr. doc. I; consid. 1.11.).
Al riguardo questa Corte, tutto ben ponderato, ritiene che in relazione alla possibilità o meno per RI 1 di realizzare un reddito sufficiente grazie ai titoli di studio di cui già dispone, si possa prescindere dall’effettuare ulteriori accertamenti, segnatamente volti a chiarire se il medesimo abbia intrapreso eventuali ricerche di lavoro per un impiego quale dipendente e il loro esito.
È ad ogni modo utile evidenziare che la giurisprudenza federale prevede che, in virtù del principio di sussidiarietà, una persona debba impedire una situazione di bisogno assumendo attività anche al di fuori del proprio settore professionale (cfr. consid. 2.6.; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2.; STCA 42.2019.18 del 2 settembre 2019 consid. 2.8.; STCA 42.2013.22 del 13 marzo 2014 consid. 2.8.; STCA 42.2019.8 del 17 aprile 2019 consid. 2.7., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_350/2019 del 6 giugno 2019 menzionato al consid. 2.7.).
In casu, anche volendo ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che effettivamente la formazione già conseguita dall’insorgente non gli consenta di ottenere un guadagno che gli permetta di provvedere al proprio mantenimento e pur considerando che l’Ufficio degli aiuti allo studio, il 29 aprile 2024, ha confermato il diniego di un aiuto allo studio per l’anno scolastico 2023-24 (cfr. doc. 273; consid. 1.8.), il rifiuto delle prestazioni assistenziali dovrebbe comunque essere confermato, non essendo adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.9.).
In effetti il ricorrente non ha dimostrato che l’ottenimento del brevetto federale quale arboricoltore e della maestria federale migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli non ha elencato in maniera concreta e dettagliata le attività professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata tale formazione, rispetto a un giardiniere paesaggista (AFC) con AFC anche quale frutticoltore, ma si è limitato a indicare che la maestria in frutticoltura è stata conseguita in Ticino da sole due persone, che è molto richiesta, che “questa formazione mi darebbe possibilità anche di lavorare nel campo della ricerca e dell'insegnamento, pertanto avrei maggiori possibilità in tutti i sensi” e che si tratta di un valore aggiunto che gli permetterebbe di migliorare la sua situazione finanziaria (cfr. doc. I; consid. 1.11.; STCA 42.2029.18 d
), non è del resto di breve durata (cfr. consid. 2.9.; STCA 42.2013.22 del 13 marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag. 65 segg.; STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28; STCA 42.2017.1 del 29 marzo 2017; STCA 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014; STCA 42.2013.11 dell’11 dicembre 2013; STCA 42.2010.36 del 21 novembre 2011).
Ne discende che, pur comprendendo l’interesse personale del ricorrente a un perfezionamento professionale nell’ambito dell’attività lavorativa da lui scelta, a ragione la parte resistente ha negato al ricorrente la concessione di prestazioni assistenziali durante lo svolgimento della formazione volta al conseguimento del brevetto federale quale arboricoltore e della maestria federale.
2.11. Per quanto attiene ai richiedenti l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente, va evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004, si è così espressa:
" Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.
(...)
7.
Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique du canton de Genève."
Dalla sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).
Con sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di prestazioni assistenziali deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da parte dell’assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d’indipendente.
Il TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che l’oggetto della contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale ordinario ai sensi della legge cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid. 3.3.) e non sull’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost.
Dall’altro, che il diniego dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi (consid. 3.3.: “L’art.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois”) era dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al suo statuto d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni sociali. Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta l’art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal senso senza richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.
Al riguardo per completezza è utile rilevare che nel maggio 2022 il Consiglio di Stato del Canton Ginevra ha presentato il progetto di legge sull’aiuto sociale e la lotta contro la precarietà (Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité - LASLP) che costituisce una riforma profonda della legge sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale (LIASI) con lo scopo, tra l’altro, di sostenere meglio le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, ad esempio prolungando da tre a sei mesi (rinnovabili) la durata dell’aiuto sociale a loro favore (cfr. https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-4-mai-2022#extrait-28540; https://www.ge.ch/document/28585/telecharger).
Il 10 gennaio 2023 la Commissione degli affari sociali si è però rifiutata di entrare in materia su tale progetto.
La revisione della legge concernente l’aiuto sociale sarebbe così stata oggetto di dibattito in Gran Consiglio soltanto dopo le elezioni cantonali del mese di aprile 2023 (cfr. https://www.tdg.ch/la-reforme-sociale-de-thierry-apotheloz-prend-leau-379349661567; https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/la-reforme-de-l-aide-sociale-a-ete-balayee-par-la-commission-des-affaires-sociales-du-grand-conseil-genevois-25892015.html?id=25892018).
In effetti la LASLP è stata adottata dal Gran Consiglio del Cantone Ginevra il 23 giugno 2023 (cfr. https://artias.ch/2023/07/geneve-adoption-de-la-loi-sur-laide-sociale/) ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 (cfr. https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-18-octobre-2023; https://www.hospicegeneral.ch/fr/laslp-la-nouvelle-loi-sur-laide-sociale-sera-en-vigueur-des-janvier-2025).
L’Alta Corte, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi evidenziato che pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale interrompa entro un adeguato termine un’attività indipendente che non consente di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di trattamento, né il divieto dell’arbitrio.
In tale giudizio il Tribunale federale ha rilevato che le disposizioni COSAS prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo in caso di violazione del principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione valida dal 1° gennaio 2021).
In quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava un’attività indipendente non redditizia che aveva comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva essere imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019, bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni fissate dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).
In proposito cfr. STF 8C_267/2022 del 15 giugno 2022 con cui l’Alta Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso interposto contro la sentenza A1 21 212 emanata dal Tribunale cantonale del Vallese il 6 aprile 2022 da una persona alla quale era stata rifiutata l’assistenza sociale poiché la sua attività di consulenza, iscritta al Registro di commercio, non aveva potenzialità di sviluppo entro un termine di sei mesi.
Il TCA, dal canto suo, in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI che ha negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale in quanto alla conclusione di quel periodo la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente un turnaround (l’espressione “turnaround” rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite; cfr. www.tesionline.it) della stessa.
Inoltre in un giudizio 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente.
Il ricorso interposto contro la sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta Corte è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).
Con sentenza 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 questo Tribunale ha deciso che a ragione l’USSI aveva rifiutato dal dicembre 2020 di erogare nuovamente prestazioni assistenziali, ritenuta l’intenzione della ricorrente di continuare con l’attività professionale indipendente, nonostante le fosse stato intimato, già un anno prima, di chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di disoccupazione. Il TCA ha precisato che del resto la sua situazione finanziaria non era cambiata, né era imminente un turnaround.
L’ istanza di revisione della STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 è stata respinta con giudizio 42.2022.37 del 29 agosto 2022, cresciuta in giudicato incontestata. Questa Corte ha rilevato che, indipendentemente dal rispetto dei termini per presentare domanda di revisione di una sentenza, non sussistevano fatti e prove nuovi tali da far emergere una differente fattispecie riguardo al diritto a prestazioni assistenziali dal mese di dicembre 2020, rispetto alla situazione fattuale in merito alla quale si era pronunciato il TCA con la pronunzia 42.2021.5-6.
Con sentenza 42.2022.44 del 29 agosto 2022, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022, questo Tribunale ha confermato il rifiuto di prestazioni assistenziali richieste nel dicembre 2021 e dell'aiuto d'urgenza domandato nel novembre 2021, poiché, da un lato l’insorgente aveva continuato a svolgere la propria attività indipendente non redditizia. Dall'altro, la medesima non aveva reso perlomeno verosimile di essere confrontata con una reale situazione di bisogno attuale e urgente.
In un giudizio 42.2022.99 del 2 maggio 2023 il TCA ha avallato il modo di procedere dell’USSI che con decisione del 12 agosto 2022, confermata dalla decisione su opposizione del 18 novembre 2022, aveva indicato a una persona che dal 30 settembre 2022 non le avrebbe più corrisposto le prestazioni assistenziali, precisando che per continuare a beneficiarne avrebbe dovuto, entro tale data, stralciarsi dai ruoli di una società con sede all’estero vendendo le sue quote, abbandonare ogni ruolo all’interno dell’azienda, verificare l’eventuale diritto alle indennità di disoccupazione e rendersi disponibile al 100% alla partecipazione delle misure di inserimento sociale e professionale decise dall’USSI.
L’Alta Corte, con sentenza 8C_382/2023, 383/2023 del 3 luglio 2023 ha ritenuto inammissibile il ricorso della persona interessata, dopo aver ricordato, al consid. 3.1.1., che:
" (…) la Corte cantonale ha innanzitutto richiamato la giurisprudenza sulla continuazione di un'attività indipendente - infruttuosa - pur essendo a beneficio dell'assistenza sociale (cfr. sentenze 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4; 8C_782/2019 del 9 settembre 2020), nonché ricordato il carattere sussidiario della medesima rispetto alle assicurazioni sociali. I giudici ticinesi hanno quindi tutelato la decisione su reclamo dell'opponente del 18 novembre 2022, sostanzialmente poiché l'attività esercitata nella predetta società non generava un salario per il ricorrente e che fosse poco verosimile che lo stesso potesse, come dichiarato, rendersi disponibile al 100% per misure di inserimento professionale.”
2.12. Nel caso di specie il ricorrente stesso ha indicato che la propria attività indipendente quale giardiniere paesaggista, specializzato in frutticoltura, negli ultimi anni non è stata redditizia e, in considerazione della sua richiesta ricorsuale (cfr. doc. I pag. 3; consid. 1.11.), che non gli permette di raggiungere il minimo vitale mensile (cfr. doc. I).
In effetti egli, dal dicembre 2022 al maggio 2024, ha percepito prestazioni assistenziali (cfr. consid. 1.2.).
Nemmeno risulta che la situazione finanziaria dell’attività della sua ditta sia concretamente cambiata, né che sia imminente un turnaround della stessa (cfr. consid. 2.11.).
Pertanto, tenuto conto del fatto che l’assistenza sociale ha carattere sussidiario in particolare rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali, nonché della giurisprudenza federale e cantonale (cfr. art. 2 Las; 13 Laps; consid. 2.3.; 2.6.), rettamente l’amministrazione ha deciso che l’insorgente, nel termine di sei mesi, avrebbe dovuto rinunciare alla propria attività se non gli avesse consentito l’indipendenza economica e, segnatamente, verificare il suo eventuale diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione (cfr. in particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 citata al consid. 2.6.).
Un’attività indipendente i cui proventi non consentono di far fronte al fabbisogno della propria unità di riferimento non può, infatti, essere svolta a carico dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.11.).
Un’attività indipendente non redditizia non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4.).
2.13. Stante quanto precede, la decisione su reclamo del 14 giugno 2024 deve essere confermata.
2.14. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti