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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 12 settembre 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 9 settembre 2024 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1968 e al beneficio di prestazioni assistenziali dal mese di luglio al mese novembre 2003 e dall’ottobre 2011 ad oggi per complessivi fr. 344'936.-- (cfr. doc. 2-26; 249; III pag. 2), nel mese di gennaio 2024, allorché stava per scadere - a fine di quel mese - il contratto di inserimento socio-professionale valido allora, ha richiesto un nuovo contratto (cfr. doc. 154; 152).
1.2. Il 5 febbraio 2024 l’Ufficio del sostegno e dell’inserimento (USSI) ha convocato RI 1 presso gli uffici dell’amministrazione per la data del 14 febbraio 2024 (cfr. doc. 149).
1.3. Il 25 marzo 2024 ha inoltrato al TCA un ricorso per denegata giustizia nei confronti dell’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI), limitandosi ad allegare due messaggi di posta elettronica del 12 e del 13 marzo 2024 (cfr. doc. 146).
A seguito della richiesta di completare il ricorso da parte del presidente del TCA (cfr. doc. 156), l’interessata, il 27 marzo 2024, ha precisato di avere espresso con messaggio di posta elettronica del 22 gennaio 2024, da una parte, la propria disponibilità a svolgere un’attività di utilità pubblica (AUP), visto che il relativo contratto, allora valido, era scaduto il 31 gennaio 2024. Dall’altra, la richiesta di quindi concludere un nuovo contratto dal 1° febbraio 2024 per 12 mesi.
L’insorgente ha rilevato di aver ribadito il 30 gennaio 2024 che, indipendentemente se una AUP venga attività o meno, il contratto può essere sottoscritto quando il beneficiario conferma di essere disposto a effettuare un’attività d’inserimento e di avere trasmesso le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024 pubblicate sul bollettino ufficiale delle leggi nr. 41 del 22 dicembre 2023 (punto 2.2 supplementi di integrazione).
La medesima ha poi puntualizzato di avere riconfermato la propria disponibilità durante l’incontro e che la caposervizio e la consulente non hanno saputo rispondere o non potevano fornire informazioni in merito alle domande da lei poste in base alle esperienze vissute durante le attività di utilità pubblica (cfr. doc. 148).
1.4. Il 15 aprile 2024 l’USSI ha inviato a RI 1 un nuovo contratto di inserimento socio-professionale con validità di dodici mesi dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025, in cui è stato indicato che la beneficiaria è ritenuta inseribile in un percorso di inserimento socio-professionale e che la scelta del percorso e delle relative misure è di competenza degli uffici della Sezione del servizio sociale (SdSS), come pure che l’attivazione di ogni misura presuppone la sottoscrizione di un contratto di collaborazione fra la beneficiaria e l’organizzatore incaricato dalla SdSS, che stabilisca modalità e condizioni (cfr. doc. 140).
Dal “Contratto di inserimento socio-professionale” in questione, in effetti, risulta:
" (…) Sulla base della valutazione effettuata relativa alla situazione personale, familiare, lavorativa e di salute il beneficiario è ritenuto inseribile in un percorso di inserimento socio-professionale. Tutte le attività di inserimento hanno l’obiettivo di promuovere il raggiungimento di un’autonomia sociale e un’indipendenza professionale. Si differenziano 3 percorsi principali:
- Percorso professionale: attuazione pratica delegata agli Uffici Regionali di collocamento (URC) della Sezione del lavoro (SdL) – DFE, programma della durata di 12 mesi
- Percorso in formazione: misure pluriennali di sostegno all’ottenimento di competenze professionali elaborate in collaborazione con la Divisione della FORMAZIONE Professionale (DFP) – DECS
- Percorso sociale: misure di inserimento transitorie e misure di accompagnamento atte allo sviluppo di relazioni sociali, alla strutturazione del tempo e all’allenamento ad un ritmo di attività che permetta un futuro inserimento professionale.
La scelta del percorso e delle relative misure è di competenza degli uffici della SdSS e tiene conto della situazione, della motivazione e delle esperienze pregresse del beneficiario. L’attivazione di ogni misura presuppone la sottoscrizione di un contratto di collaborazione fra il beneficiario e l’organizzatore incaricato dalla SdSS, che stabilisca modalità e condizioni. (…)” (Doc. 141 p.to 1)
Al p.to 2, concernente il diritto a prestazioni speciali (art. 31a cpv. 2 lett. c della Legge sull’assistenza sociale - Las), il contratto enuncia in particolare che in aggiunta alle prestazioni ordinarie, dalla prima attivazione in poi e per l’intera durata del contratto, è riconosciuto il diritto ad un supplemento di integrazione vincolato alla partecipazione attiva, per il percorso di inserimento professionale di fr. 100 al mese e di fr. 300 durante il periodo di attivazione in misura (importi non cumulabili), per il periodo di inattività fra misure o fase motivazionale di fr. 100 al mese, per il percorso d’inserimento in formazione e sociale di fr. 300 al mese. Per le misure di accompagnamento “Accanto” non è previsto alcun supplemento di integrazione.
Nelle “disposizioni finali” al p.to 4 è specificato che il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente alla SdSS i cambiamenti che intervengono nella sua situazione personale, familiare e finanziaria, che il beneficiario prende atto che è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie all’attuazione delle misure di inserimento socio-professionali e che il beneficiario autorizza inoltre la SdSS e gli uffici dell’amministrazione cantonale con cui collabora nel campo dell’inserimento socio-professionale, segnatamente la SdL, la DFP e tutti gli organizzatori di misure, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali, a trasmettersi vicendevolmente tutte le informazioni necessarie, compresa la copia degli atti pertinenti alla realizzazione della misura d’inserimento, alla gestione del caso e alla determinazione del diritto alle prestazioni (cfr. doc. 140).
RI 1, 16 aprile 2024, ha sottoscritto il contratto “con riserva” (cfr. doc. 140-141).
1.5. Il 19 aprile 2024 l’USSI ha, quindi, inviato uno scritto all’interessata, con il quale, dopo aver evidenziato, da una parte, il tenore dell’art. 9a Reg.Las concernente la riduzione, sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni assistenziali, dall’altra, che l’Ufficio le ha trasmesso il contratto unicamente per farvi apporre la sua firma quale accettazione dello stesso, senza la possibilità di inserirvi modifiche e/o aggiunte, le ha assegnato un termine di dieci giorni per presentare osservazioni (cfr. doc. 138-139).
RI 1, il 22 aprile 2024, ha asserito in buona sostanza che il testo normativo indicato dall’amministrazione non contempla il divieto per il beneficiario di formulare le proprie osservazioni (cfr. doc. 137).
1.6. Con sentenza 42.2024.9 del 29 aprile 2024 il presidente del TCA ha ritenuto il ricorso per denegata giustizia del 25/27 marzo 2024 (cfr. consid. 1.3.) irricevibile, in quanto RI 1, avendo il 16 aprile 2024 ricevuto dall’USSI quanto inizialmente richiesto nel gennaio 2024, e meglio un nuovo contratto di inserimento valido per un anno che precisa che l’attivazione di una misura presuppone la sottoscrizione di un ulteriore contratto di collaborazione con l’organizzatore incaricato dalla SdSS (cfr. consid. 1.4.), non presentava un interesse degno di protezione pratico e attuale all’emissione di una decisione che motivasse il rifiuto di sottoporle un contratto prima dell’attivazione di un percorso di inserimento.
Inoltre non risultava essere stata ancora emessa una decisione riguardo all’aggiunta “con riserva”. L’insorgente stessa, il 24 aprile 2024, aveva del resto anticipato che l’amministrazione “si esprimerà nei prossimi giorni se considererà il contratto valido” nonostante sia stato firmato “con riserva” (cfr. doc. 121).
1.7. Il 2 maggio 2024 l’USSI ha emesso una decisione con cui ha statuito che, considerate le restrizioni imposte (aggiunta della clausola “con riserva” in calce alla firma) il contratto socio-professionale per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025 non era valido e veniva pertanto annullato (cfr. doc. 92).
1.8. Con ulteriore decisione del 2 maggio 2024 l’amministrazione ha applicato a RI 1 una sanzione di fr. 300 per tre mesi a far tempo dal mese di giugno 2024, avendo con il suo comportamento (sottoscrivendo il contratto d’inserimento socio-professionale con l’aggiunta della clausola “con riserva”), senza giustificati motivi, “compromesso / reso impossibile l’esecuzione / lo scopo di una misura di inserimento” (cfr. art. 9a lett. g Reg.Las; doc. 112-113).
1.9. Inoltre con decisione del 31 maggio 2024 l’USSI ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr 2'281 per il mese di giugno 2024, specificando che l’importo di fr. 300 di tale somma corrispondeva a “trattenuta per sanzione” (cfr. doc. 86).
1.10. A seguito dei reclami interposti da RI 1 il 3 maggio 2024, personalmente, contro i provvedimenti del 2 maggio 2024 (cfr. doc. 109; consid. 1.7; 1.8.) e il 17 giugno 2024 tramite l’avv. __________ contro la decisione del 31 maggio 2024 (cfr. doc. 61; consid. 1.9.), l’USSI, il 9 settembre 2024, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha confermato le proprie precedenti decisioni.
Al riguardo l’amministrazione ha rilevato:
" (…) Alla reclamante, beneficiaria di prestazioni assistenziali dal mese di luglio 2007, è ben noto di dover far tutto il possibile per procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Non vi è alcun dubbio che la signora RI 1 ha firmato il contratto di inserimento socio-professionale, tuttavia ella ha deciso di apporvi una clausola non prevista dallo stesso. In effetti aggiungendo al contratto d'inserimento sociale del 15 aprile 2024 "con riserva" dopo la firma apposta in calce, ha introdotto ulteriori condizioni e modifiche - estranee alla funzione e al contenuto di tale contratto - che permettono di sottoporre alla sua libera decisione la scelta se svolgere o meno una misura prevista, ciò che è contrario alla legge e non corrisponde alla volontà dell'USSI.
Con scritto del 22 aprile 2024 l'assistita non ha fornito delle valide giustificazioni, ella ha unicamente sostenuto che "sul contratto AUP e la legge che lei ha richiamato non prevede il divieto che il beneficiario esprima le sue osservazioni". Nemmeno quanto da lei indicato in sede di reclamo o dal suo rappresentante costituiscono delle valide giustificazioni. Anzi, se è pur vero che quanto indicato dal rappresentante legale è corretto “Si osserva che nei precedenti contratti d'inserimento professionale firmati rispettivamente segnatamente in data 28.10.2015; 27.10.2016; 30.10.2017, 29.11.2018 così come il contratto del 2023, la qui reclamante aveva già espresso delle riserve senza che ciò comportasse alcuna richiesta di spiegazioni né tantomeno sanzioni, avvertimenti o provvedimenti di alcun tipo" è altrettanto vero però che già nel procedimento di fronte al Tribunale cantonale delle assicurazione (sentenza 42.2017.32 del 4 settembre 2017) l'USSI aveva rimproverato all'interessata di aver apposto sul contratto la dicitura "con riserva" e che un simile comportamento non poteva essere tollerato.
L'interessata era dunque ben consapevole di non dover nuovamente modificare unilateralmente il contratto, e dunque di non apporre di fianco alla firma la dicitura "con riserva".
Si rileva inoltre che con sentenza 42.2024.9 del 29 aprile 2024 il Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva osservato che "Per quanto attiene alla possibilità di apporre nel contratto di inserimento socio-professionale del 15 aprile 2024 l'aggiunta "con riserva" (cfr. doc. C3), va osservato che tale questione esula dalla presente vertenza (…). A titolo abbondanziale giova in ogni caso evidenziare che con sentenza 42.2019.32 de dicembre 2019 il TCA ha stabilito che a ragione USSI, a causa delle restrizioni imposte da RI 1 al contratto di inserimento professionale (ossia l'avere negato l'autorizzazione, segnatamente, a datori di lavoro, medici assicurazioni e agli organi ufficiali di fornire agli organi competenti tutte le informazioni necessarie all'adempimento del compito legale loro affidato, rispettivamente all'USSI e all'URC di trasmettersi vicendevolmente tutte le informazioni necessarie, se non previo suo consenso e l'avere firmato il contratto di inserimento professionale con riserva), non aveva attivato la collaborazione URC-USSI
e non aveva quindi posto in vigore il contratto."
Con il suo agire la signora RI 1 ha pertanto violato il suo obbligo di collaborare e di ridurre il danno.
In merito alla contestazione della reclamante circa l'entità della stessa, contrariamente a quanto indicato “si contesta comunque l'entità della sanzione irrogata. In effetti essa è totalmente disproporzionata in quanto ai sensi della Direttiva Servizio prestazioni USSI si tratta della massima sanzione applicabile (ovvero CHF 300.- al mese di decurtazione per tre mesi). Tant'è vero che in questi casi è addirittura previsto un colloquio OSA/consulente URC per valutare l’idoneità dell’inserimento professionale (il che non è avvenuto nella fattispecie che ci occupa)", in base alla disposizione dell'USSI l'atteggiamento tenuto dall'interessata costituisce un comportamento grave.
Considerato tutto quanto sopra si giustifica la sanzione applicata alla signora RI 1 che è adeguata e proporzionata.
La decisione di sanzione del 2 maggio 2024 è pertanto confermata.
Considerato dunque che l'interessata, inserendo una clausola estranea al contratto ha compromesso lo scopo del contratto stesso, l'USSI non lo ha ritenuto più valido ed ha emesso la decisione del 2 maggio 2024, annullandolo.
La decisione del 2 maggio 2024 con la quale l'USSI ha annullato il contratto di inserimento è pertanto corretta e va confermata.
Il reclamo del 3 maggio 2024 contro le decisioni del 2 maggio 2024 è respinto.
I.
Per quanto concerne la contestazione dell'interessata contro la decisione del 31 maggio 2024, nella quale l'USSI ha trattenuto l'importo di CHF 300.- in applicazione della decisione del 2 maggio 2024, si rileva che l'art. 9a cpv.4 prevede che il reclamo contro la decisione di sanzione non ha effetto sospensivo.
La signora RI 1 ha inoltrato regolare reclamo contro la decisione di sanzione del 2 maggio 2024 ma correttamente l'USSI, non essendo dato l'effetto sospensivo, ha proceduto a trattenere, a partire dal mese di giugno 2024, l'importo di CHF 300.- a valere quale sanzione.
Considerato quanto sopra, il reclamo del 17 giugno 2024 con il quale la reclamante ha chiesto l'annullamento della decisione del 31 maggio 2024 e la concessione dell'effetto sospensivo è respinto. (…)” (Doc. I pag. 6-7)
L’USSI ha, altresì, respinto la domanda di gratuito patrocinio, visto che il reclamo non presentava probabilità di esito favorevole e l’intervento straordinario di un legale non era necessario (cfr. doc. A pag. 7-8).
1.11. Contro la decisione su reclamo del 9 settembre 2024 RI 1 ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso, chiedendo l’annullamento della stessa, l’indennizzo quale gratuito patrocinio della spesa del legale di fr. 1'198.90, la restituzione di fr. 900 sottratti dalle prestazioni assistenziali, la riattivazione del contratto di inserimento e il versamento dei supplementi di fr. 100 al mese da aprile 2024 (cfr. doc. I pag. 2).
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:
" (…) La ricorrente contesta la decisione dell'USSI in quanto priva di fondamento e incongruente. A pagina 2 viene erroneamente riportato che l'insorgente è a beneficio dell'assistenza dal luglio 2007.
Le decisioni vanno circostanziate richiamando le basi legali, la dottrina e casi concreti a sostegno. Lo scopo è rendere in modo inequivocabile la ragione della decisione alla ricorrente.
L'USSI afferma che la firma con l'aggiunta "con riserva" costituisce una modifica unilaterale del contratto. Questa premessa presuppone che il beneficiario non è "autorizzato" ad esprimere le sue esigenze. Una simile condizione di imposizione e non di contrattazione va contro il ruolo di questo Ufficio nel promuovere una certa autonomia da parte dei beneficiari. In questa dinamica non serve un contratto, che presume la concordanza tra le parti, bensì solo regole fisse nella legge. Per contro l'USSI non ha fornito la benché minima spiegazione in quale portata il contratto sarebbe compromesso e neppure fornito almeno un esempio di un caso reale. Non risulta nella legge e né sul contratto il divieto al beneficiario di poter esporre delle osservazioni. Una libertà di espressione che viene soppressa o ridotta fintanto non sia all'USSI sconveniente non è compatibile con lo Stato di diritto.
L'USSI si è limitato a richiamare la sentenza 42.2019.32 del 4 dicembre 2019 di questo Tribunale che dava ragione alle sue decisioni soventi discutibili. Si dimentica che i contratti firmati con riserva negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2023 e tutt'ora non ha ravvisato oggettivamente alcun impedimento nella sua esecuzione. Il 2 novembre 2020 la ricorrente aveva denunciato l'USSI alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CCPDT) per le ripetute violazione della privacy della ricorrente. Questa Commissione ha appurato alcune clausole discutibili del contratto di inserimento sullo svincolo dei dati privati a terzi senza l'esplicito consenso della titolare.
La denuncia è stata accolta. Malgrado la pronuncia, l'USSI persiste spregiudicatamente in ignorare un diritto fondamentale dell'uomo che va tutelato.
Per quanto riguarda la sanzione di CHF 300.00 per tre mesi per "grave comportamento" inflitta ai sensi dell'art.9a, lett. g) RLas, la ricorrente ricorda che l'USSI non ha mai suggerito programmi di inserimento alla ricorrente e tal meno espresso sull'idoneità o meno per una misura. È stata sempre l'iniziativa spontanea della ricorrente di voler partecipare a queste proposte di inserimento. Ciò tuttavia, non va confuso che la ricorrente sia disposta o obbligata a seguire i percorsi a qualunque condizione e in posti poco consoni, dove l'USSI stessa non sempre conosce gli organizzatori. (…)” (Doc. I)
1.12. L’USSI, nella risposta del 7 ottobre 2024, ha chiesto di respingere il ricorso, puntualizzando, da un lato, che effettivamente vi è stato un errore di battitura, nel senso che l’insorgente ha beneficiato di prestazioni assistenziali, in un primo periodo, da luglio a novembre del 2003 e non del 2007.
Dall’altro:
" (…)
5.
Contrariamente a quanto indicato dalla ricorrente, l’USSI ha motivato per quali ragioni alla signora RI 1 non è concesso di apporre sul contratto l'aggiunta con riserva. Si ribadisce che la ricorrente, aggiungendo al contratto d'inserimento sociale del 15 aprile 2024 "con riserva" dopo la firma apposta in calce, ha introdotto ulteriori condizioni e modifiche - estranee alla funzione e al contenuto di tale contratto - che permettono in sostanza di sottoporre alla sua libera decisione la scelta se svolgere o meno una misura prevista, ciò che è contrario alla legge e non corrisponde alla volontà dell'USSI. Si ricor-da all'interessata che ella deve fare tutto il possibile per procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza e non può permettersi di scegliere un impiego piuttosto che un altro solo in base alle proprie preferenze.” (cfr. doc. III)
1.13. Il 9 ottobre 2024 la ricorrente ha presentato delle osservazioni (cfr. doc. V) che sono state trasmesse senza indugio alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc. VI).
1.14. L’USSI, il 22 ottobre 2024, su richiesta di questo Tribunale, ha prodotto il contratto di inserimento socio-professionale valido dal 1° febbraio 2023 al 31 gennaio 2024 sottoscritto dall’insorgente il 7 febbraio 2023 (cfr. doc. VII + 1).
Il doc. VII con il relativo allegato è stato inviato alla ricorrente per conoscenza (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Il TCA rileva, innanzitutto, che nel ricorso e nelle osservazioni del 9 ottobre 2024 l’insorgente, affermando che l’amministrazione non ha fornito “alcuna esplicita motivazione, base legale, dottrina, direttive interne, casi concreti” a giustificazione del proprio agire, ha fatto valere la violazione dell’obbligo di motivare la decisione su reclamo del 9 settembre 2024, e quindi una lesione del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione (cfr. doc. I; V).
Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. 8C_532/2022 del 17 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_293/2021 del 1° marzo 2023 consid. 6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Inoltre, purché la comprensione non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 6.2.).
Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su reclamo del 9 settembre 2024, atteso che da quest’ultima, nella quale è peraltro stato fatto riferimento all’art. 9a cpv. 1 lett. g Reg.Las (cfr. consid. 2.3.), emergono chiaramente le ragioni per le quali l’USSI ha applicato alla ricorrente una sanzione di fr. 300.-- da dedurre dalle prestazioni assistenziali correnti della durata di tre mesi, e meglio poiché, aggiungendo nel contratto di inserimento socio-professionale la clausola “con riserva” alla sua firma, senza valide giustificazioni ed essendo ben consapevole di non dovere rivedere unilateralmente il contratto e di dover procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza, la medesima ha introdotto una modifica che permette di sottoporre alla sua libera decisione la scelta se svolgere o meno una misura, ciò che è contrario alla legge e non corrisponde alla volontà dell’amministrazione. La parte resistente ha, altresì, specificato che con il comportamento da lei adottato l’insorgente ha violato il suo obbligo di collaborare e di ridurre il danno (cfr. doc. A; III).
Del resto la ricorrente ha potuto rendersi conto della portata della decisione su reclamo emessa nei suoi confronti e ha potuto contestarla in dettaglio dinanzi a questo Tribunale (cfr. doc. I; consid. 1.11.).
Pertanto la decisione su reclamo del 9 settembre 2024 non risulta carente nella motivazione.
2.2. Il Capitolo IIA della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (Las) è dedicato all'inserimento sociale e professionale e regola il contratto d'inserimento (art. 31a - 31g), l'incentivo all'assunzione presso enti e associazioni che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lavoro (art. 31h Las) e l'assunzione presso le aziende di beneficiari di prestazioni assistenziali il cui collocamento è problematico (art. 31i Las).
Il contratto di inserimento è regolato all'art. 31a Las:
" 1Beneficiari di prestazioni assistenziali hanno diritto alle misure di inserimento sociale e professionale decise dallo Stato.
2Se è fatto uso di tale diritto entro tre mesi dalla concessione della prestazione assistenziale, è sottoscritto con i beneficiari un contratto di inserimento che contiene:
a) gli elementi utili per descrivere la situazione familiare sociale, professionale, finanziaria, sanitaria e abitativa degli interessati;
b) la definizione del progetto di inserimento;
c) le facilitazioni che possono essere offerte per la realizzazione del progetto;
d) lo scadenzario delle modalità e delle attività per la realizzazione del progetto.
3Trascorsi tre mesi dalla concessione delle prestazioni assistenziali l’unità amministrativa designata dal Consiglio di Stato, se sono date le condizioni, può esigere che venga sottoscritto il contratto di inserimento. In caso di rifiuto fa stato l’art. 31 d cpv. 5."
L'oggetto del contratto è così definito all'art. 31b Las:
" Il progetto di inserimento, definito con i beneficiari, può concretarsi nei seguenti modi:
a) attività d’utilità pubblica in un’amministrazione o in un ente senza scopo di lucro;
b) attività o stages d’inserimento professionale definiti tramite accordi con aziende e associazioni professionali;
c) periodi formativi finalizzati all’apprendimento o a un miglioramento d’una qualifica professionale;
d) azioni destinate a favorire il ricupero di una capacità lavorativa;
e) azioni destinate a favorire il ricupero o lo sviluppo dell’autonomia sociale.
La collaborazione è così regolata all'art. 31c Las:
" 1Il contratto di inserimento sociale professionale è sottoscritto con l’unità amministrativa designata.
2Per l’esecuzione del contratto essa si avvale della collaborazione dei servizi pubblici e privati interessati."
L'art. 31d Las precisa le condizioni che il beneficiario deve rispettare:
" 1Unitamente alla domanda di prestazioni assistenziali l’interessato sottoscrive un impegno a partecipare alle attività di inserimento definite con lui conformemente a quanto previsto agli articoli 31a e 31b.
2La prestazione assistenziale iniziale è attribuita per la durata di tre mesi. La durata è prolungata da tre mesi fino ad un anno in funzione del contratto d’inserimento definito dall’art. 31a.
3Se il programma d’inserimento si estende per un periodo più lungo di un anno, la prestazione assistenziale può essere rinnovata per una durata corrispondente.
4Se il contratto non è rispettato, le parti, di comune accordo, possono procedere alla sua revisione.
5Se l’inosservanza è imputabile al beneficiario, l’ammontare della prestazione può essere ridotto o il versamento sospeso, nei limiti dell’art. 23.
6La prestazione può essere ristabilita con la conclusione di un nuovo contratto."
L'art. 31e Las stabilisce che "determinati contributi e rimunerazioni derivati da attività professionali o stages formativi, iniziati con il versamento della prestazione assistenziale, possono essere esclusi completamente o in parte dal calcolo della prestazione, secondo modalità definite per regolamento", mentre, secondo l'art. 31f Las "l’azione del beneficiario per il pagamento delle prestazioni si prescrive dopo due anni dalla data di sottoscrizione del contratto".
Infine, l'art. 31g Las prescrive che:
" 1Allo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale, lo Stato organizza e promuove programmi di occupazione e di formazione, stages e altre azioni.
2Esso può chiedere la collaborazione degli enti pubblici, in particolare dei Comuni, e di organizzazioni private. Ne assicura il coordinamento."
I dettagli relativi ai contratti di inserimento figurano nel Regolamento sull'assistenza sociale del 18 febbraio 2013.
Secondo l'art. 2 Reg.Las l'USSI e l’URAR (Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati) sono competenti per sottoscrivere il contratto d'inserimento professionale o sociale (lett. b) e per emanare le decisioni di riduzione, sospensione o di soppressione delle prestazioni assistenziali (lett. e).
L'art. 2b Reg.Las precisa che "nell’ambito dei progetti d’inserimento professionale (art. 31b Las) definiti dall’USSI ma delegati nell’attuazione pratica alla Sezione del lavoro, la consulenza e il controllo degli assistiti sono assicurati dagli Uffici regionali di collocamento (in seguito: URC)" (cpv. 1) e che "le prestazioni d’inserimento professionale adeguate al singolo caso sono determinate dagli URC e tempestivamente comunicate all’USSI" (cpv. 2).
L'art. 2c Reg.Las sottolinea che "l’USSI può avvalersi di altri servizi dello Stato, segnatamente di quelli della Divisione della formazione professionale e dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, dei Comuni e di altri enti ed organismi e delle organizzazioni cantonali interessate per la consulenza e la ricerca, in particolare, di posti di lavoro (cpv. 1) e che "l’USSI si avvale inoltre della collaborazione della Sezione del lavoro per l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni di inserimento professionale" (cpv. 2).
Le condizioni per partecipare alle prestazioni di inserimento professionale e sociale sono così determinate all'art. 8 Reg.Las:
" 1L’USSI valuta se l’assistito adempie le condizioni per sottoscrivere un contratto di inserimento professionale o sociale.
2In questa valutazione l’USSI tiene conto dell’età dell’assistito, della sua formazione lavorativa, ed esamina se non vi siano dei problemi di salute, o una situazione famigliare o personale, che compromettano in modo importante lo svolgimento di un’attività lavorativa.
3Qualora dai dati medici presenti nell’incarto di un assistito con certificato medico di incapacità lavorativa non fosse possibile determinare se le condizioni necessarie per la sottoscrizione di un contratto di inserimento fossero adempiute, l’USSI può rivolgersi ad un medico di fiducia."
Quali prestazioni di inserimento professionale (art. 31b Las) sono in particolare presi in considerazione i provvedimenti del mercato del lavoro ai sensi della legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 25 giugno 1982, esclusi i periodi di pratica professionale e i provvedimenti speciali secondo tale legislazione (art. 8c Reg.Las).
Secondo l'art. 8d Reg.Las l’assistito potrà beneficiare di una misura di inserimento professionale fissata dalla Sezione del lavoro, solamente se è iscritto presso un URC, è idoneo al collocamento e rispetta le prescrizioni di controllo, segnatamente partecipa ai colloqui di controllo e di consulenza ed intraprende tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per abbreviare la disoccupazione.
L'art. 8e Reg.Las precisa che il progetto di inserimento professionale di un assistito si interrompe segnatamente quando:
a) c’è una violazione grave del contratto d’inserimento;
b) l’assistito inizia una prima formazione o una formazione professionale;
c) se dopo un periodo giudicato sufficiente o adeguato, e malgrado le misure intraprese, la persona non risulta inseribile nel mercato del lavoro;
d) non sono più adempiute le condizioni che danno accesso alle prestazioni assistenziali.
L'art. 8f stabilisce che "fanno parte delle prestazioni di inserimento sociale le prestazioni emanate sulla base dell’art. 31b lett. a), d) ed e) Las" (cpv. 1) e che "i progetti di inserimento sociale concernenti azioni destinate a favorire il ricupero di una capacità lavorativa, oppure il ricupero o lo sviluppo dell’autonomia sociale, possono svolgersi all’interno di pubbliche amministrazioni, di enti senza scopo di lucro o di società anonime di diritto privato i cui azionisti sono a maggioranza enti di diritto pubblico (cpv. 2).
2.3. L’art. 23 cpv. 2 Las enuncia che l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.
Ai sensi dell’art. 9a cpv. 1 lett. g Reg.Las il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura d’inserimento, ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.
Giusta l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici.
Il cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.
Secondo il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps). Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.
2.4. Il p.to F.2. delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), relativo alle sanzioni, prevede:
" 1 Qualora una persona beneficiaria del sostegno non si attenga alle condizioni o violi i suoi obblighi legali, occorre valutare l’opportunità di una riduzione proporzionale delle prestazioni.
2 Una riduzione a titolo di sanzione può interessare:
a. il FM, dal 5% al 30%
b. i supplementi per le prestazioni (FR e SI)
c. le PCi di promozione
3 La riduzione deve essere circoscritta a un massimo di 12 mesi e tener conto dell’entità della manchevolezza. Una riduzione del 20% o superiore deve essere circoscritta a un massimo di 6 mesi. Alla decorrenza di questi termini, le riduzioni possono essere riesaminate e, se del caso, prolungate.
4 Di norma, una volta soddisfatte le condizioni, le riduzioni ivi riferite devono essere abrogate. In caso di manchevolezze ripetute e gravi, le riduzioni possono essere mantenute fino alla decorrenza dei relativi termini.
5 Devono essere prese in considerazione le ripercussioni di una riduzione sui bambini e sui giovani.
6 In caso di concomitanza di una sanzione e di una restituzione, non deve essere superata la riduzione massima del FM, pari al 30%.”
Dalle relative spiegazioni, in merito alla motivazione delle sanzioni, si evince:
" Prima di ordinare una riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione, occorre verificare se:
- la manchevolezza giustifica una sanzione;
- la persona interessata sapeva quale comportamento ci si attendeva da lei e che l’inadempienza poteva comportare una riduzione;
- la persona interessata può addurre motivi rilevanti a giustificazione del suo comportamento.
La proporzionalità di ogni sanzione deve essere verificata individualmente. Ciò impone un modo di procedere differenziato e specifico per ogni singolo caso. La riduzione deve essere proporzionata alla manchevolezza, sia in ottica personale che in ottica materiale e temporale:
- devono essere prese in considerazione le ripercussioni sulle persone coinvolte facenti parte dell’unità di riferimento, in particolare sui bambini e sui giovani adulti;
- nella determinazione della misura della riduzione si deve prestare attenzione all’entità della manchevolezza. La riduzione massima del 30% del forfait di mantenimento è ammessa solo in caso di manchevolezze ripetute e gravi.
Un motivo che giustifica la necessità di esaminare accuratamente l’adeguatezza delle sanzioni risiede nel fatto che gli importi dell’aiuto sociale sono misurati. Il minimo esistenziale sociale garantito dall’aiuto sociale è inferiore sia a quello per la commisurazione delle prestazioni complementari all’AVS e all’AI, sia all’importo di base raccomandato dalla Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera per il calcolo del minimo esistenziale ai sensi della legislazione in materia di esecuzione e fallimento. L’aiuto sociale può pertanto essere ridotto di una determinata percentuale solo in casi motivati e a tempo determinato.”
2.5. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), ha statuito:
" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine entsprechende Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um eine verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018 vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6. Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023 vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur Publikation vorgesehen). “
Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024 citato dall’Alta Corte è ora pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al consid. 2.2. indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.
In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:
" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).
In effetti le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6. L’USSI, con decisione su reclamo del 9 settembre 2024, ha confermato i provvedimenti del 2 e del 31 maggio 2024.
Il 2 maggio 2024 l’amministrazione, da una parte, ha annullato il contratto socio-professionale relativo al periodo dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025, sottoscritto da RI 1 il 16 aprile 2024, in quanto quest’ultima, avendo aggiunto alla propria firma la precisazione “con riserva” (cfr. doc. 140-141), ha imposto delle restrizioni che non rendono valido il contratto (cfr. doc. 92; consid. 1.7.).
Dall’altra, ha inflitto all’insorgente una sanzione di fr. 300 per tre mesi dal mese di giugno 2024, poiché, sottoscrivendo il contratto d’inserimento socio-professionale “con riserva”, ha compromesso / reso impossibile l’esecuzione / lo scopo di una misura di inserimento senza giustificati motivi (cfr. doc. 112-113; consid. 1.8.).
Inoltre l’USSI, con decisione del 31 maggio 2024, concernente la prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente nel mese di giugno 2024 di fr 2'281, ha decurtato tale importo della somma della sanzione, ossia di fr. 300 (cfr. doc. 86; consid. 1.9.).
L’insorgente ha contestato il modo di procedere della parte resistente, poiché esso non promuove una certa autonomia dei beneficiari dell’assistenza sociale. Ella ha sottolineato che la legge e il contratto stesso non vietano di esporre le proprie osservazioni, in virtù della libertà di espressione.
La medesima ha, poi, rilevato che i contratti firmati con riserva negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2023 non hanno impedito che gli stessi venissero eseguiti.
La ricorrente ha, altresì, segnalato che nel novembre 2020 aveva denunciato l’USSI presso la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CCPDT) per ripetute violazioni della privacy e che la CCPDT ha appurato che alcune clausole del contratto di inserimento sullo svincolo dei dati privati a terzi senza l'esplicito consenso della titolare erano discutibili (cfr. doc. I; consid. 1.11.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Con giudizio 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. il Tribunale federale ha, poi, stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Con sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).
Al consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere.
Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha peraltro osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1; DTF 146 I 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. concernente la sussidiarietà e le relative spiegazioni.
2.8. In concreto il TCA evidenzia che la ricorrente stessa nel mese di gennaio 2024, allorché stava per scadere - a fine mese - il contratto di inserimento socio-professionale del febbraio 2023, ha richiesto un nuovo contratto (cfr. doc. 154; 152; VII1; consid.1.1.; 1.3.).
Il 15 aprile 2024 l’USSI le ha, conseguentemente, inviato un nuovo contratto di inserimento socio-professionale con validità di dodici mesi dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025 (cfr. doc. 140; consid. 1.5.).
RI 1, 16 aprile 2024, ha, tuttavia, sottoscritto il contratto “con riserva” (cfr. doc. 140-141), benché dovesse essere cognita del fatto che l’introduzione di riserve non discusse con l’USSI nel contratto di inserimento socio-professionale al momento della firma nell’aprile 2024 avrebbe potuto essere pregiudizievole per il buon esito dell’attuazione dello stesso.
In effetti con sentenza 42.2019.32 del 4 dicembre 2019, cresciuta in giudicato incontestata, il TCA ha stabilito che a ragione l’USSI, a causa delle restrizioni imposte da RI 1 al contratto di inserimento professionale del novembre 2018 (ossia l’avere negato l’autorizzazione, segnatamente, a datori di lavoro, medici assicurazioni e agli organi ufficiali di fornire agli organi competenti tutte le informazioni necessarie all’adempimento del compito legale loro affidato, rispettivamente all’USSI e all’URC di trasmettersi vicendevolmente tutte le informazioni necessarie, se non previo suo consenso e l’avere firmato il contratto di inserimento professionale con riserva), non aveva attivato la collaborazione URC-USSI e non aveva quindi posto in vigore il contratto, visto che le limitazioni inserite dall’insorgente non consentivano un’adeguata attuazione pratica di un progetto di inserimento professionale.
Per quanto attiene ai contratti del 2015, 2016 e 2017 firmati con riserva ma senza conseguenze sull’esecuzione degli stessi, menzionati dalla ricorrente (cfr. doc. I), va osservato che essi sono precedenti al giudizio 42.2019.32 del 4 dicembre 2019.
Inoltre è vero che questa Corte, con sentenza 42.2017.32 del 4 settembre 2017, ha deciso che a torto l’USSI aveva annullato il contratto di inserimento sociale dell’ottobre 2016 con effetto al 31 dicembre 2016 - dopo due mesi di validità -, tra l’altro per il motivo che la ricorrente aveva apposto delle riserve sul contratto, poiché la medesima, a cui l’amministrazione non aveva formulato alcuna osservazione circa le riserve espresse sul contratto d’inserimento sociale del 2015, poteva in buona fede credere che non vi fosse pregiudizio alcuno nell’aggiungere nuovamente tali riserve nel contratto dell’ottobre 2016.
È altrettanto vero, in ogni caso, che nel successivo giudizio 42.2019.32 del 4 dicembre 2019 il TCA ha precisato che dopo le obiezioni formulate nel 2016 dalla parte resistente a RI 1 in merito all’apposizione di riserve sul contratto di inserimento sociale dell’ottobre 2016 e dopo la sentenza 42.2017.32 che ha giustificato il suo comportamento relativo alle limitazioni annotate sul contratto in questione, perché fino a quel momento non le era stato rimproverato tale modo di procedere, all’insorgente doveva risultare chiaro che in linea di principio aggiungere delle restrizioni a un contratto e firmarlo con riserva poteva condurre a conseguenze negative ai fini del perfezionamento dello stesso.
In simili condizioni occorre concludere che la ricorrente, la quale beneficia dell’assistenza sociale in modo continuativo dall’ottobre 2011, firmando nel febbraio 2024 con riserva il contratto di inserimento socio-professionale, non ha dimostrato, in contrasto con il principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.7.) e con l’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.10.; STCA 42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio 8C_344/2019 del15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.), la necessaria collaborazione nei confronti dell’amministrazione.
Alla medesima deve, perciò, essere inflitta una sanzione in applicazione degli art. 31d cpv. 5 e 23 cpv. 2 Las, nonché 9a cpv. 1 lett. g Reg.Las (cfr. consid. 2.2.; 2.3.; 2.4.).
Questa Corte non ignora, in primo luogo, che la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CCPDT), il 12 dicembre 2022, ha emesso una decisione con cui ha accolto, per quanto ricevibile, la denuncia presentata il 2 novembre 2020 da RI 1 contro l’USSI chiedente l’accertamento dell’irregolarità degli atti in relazione con il pagamento di prestazioni assistenziali speciali, in favore direttamente dei fornitori, in violazione della riservatezza dei suoi dati personali (cfr. doc. 75-83).
In secondo luogo, che nonostante l’insorgente abbia firmato con riserva, il 7 febbraio 2023, anche il contratto di inserimento socio-professionale relativo all’arco di tempo 1° febbraio 2023 - 31 gennaio 2024 (cfr. doc. VII1), lo stesso è rimasto valido e non è stato annullato dalla parte resistente (cfr. doc. I).
Tuttavia tali circostanze, tutto ben ponderato, non sono tali da sovvertire l’esito della presente lite dal profilo del principio dell’applicabilità all’insorgente di una penalità.
Infatti il giudizio della CCPDT concerne più che altro la comunicazione al dentista curante della ricorrente da parte di USSI di dati personali degni di protezione, come risulta anche dal relativo dispositivo:
" 1. La denuncia, per quanto ricevibile, è accolta.
2. È conseguentemente accertata la violazione della LPDP commessa dall’USSI, in relazione con la trasmissione dei dati al medico dentista.
3. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
4. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua intimazione, secondo le modalità descritte dall’art. 68 e segg. LPAmm.” (Doc. 83)
La CCPDT ha sì specificato che “le formulazioni contenute nelle suddette convenzioni (n.d.r. convenzione di rinnovo/revisione delle prestazioni assistenziali e contratto di inserimento socio-professionale; cfr. doc. 81-82) riguardanti clausole di svincolo dal segreto d’ufficio e/o dal segreto professionale risultano discutibili, in quanto incompatibili con quanto stabilito dall’art. 11 cpv. 1 lett. c) LPDP (n.d.r. “Dati personali possono essere trasmessi a persone private se la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o le circostanze permettono di presumerlo; trattandosi di dati personali meritevoli di particolare protezione, il consenso deve essere esplicito.”). Benché il richiamo della prima convenzione agli art. 67 Las e 21 Laps, entrambe le formulazioni esaminate appaiono eccessivamente generiche, in modo da non poter giustificare elaborazioni di qualsiasi dato personale della persona interessata, ritenuto in particolare come il trattamento di dati degni di particolare protezione o di profili della personalità necessiti di un esplicito consenso in seguito a debita informazione della persona interessata” (cfr. doc. 83).
Si rileva, però, benché sia auspicabile che l’amministrazione adatti il testo delle proprie convenzioni conformemente alle indicazioni della CCPDT, che in relazione all’applicabilità di una sanzione il giudizio della Commissione non è dirimente.
In casu non si è, infatti, confrontati con la comunicazione di dati personali a terzi (cfr. doc. 140-141).
Si trattava piuttosto di autorizzare l’eventuale scambio di informazioni necessarie tra le figure coinvolte nei percorsi socio-professionali, per cui l’insorgente avrebbe dovuto semmai essere più specifica nel manifestare, se del caso, un eventuale dissenso alla trasmissione di determinati dati, invece di apporre in modo generico e vago la clausola “con riserva”. Quest’ultima, invero, come espressa dalla ricorrente nel contesto del contratto in questione poteva ad ogni modo riferirsi anche all’eventuale percorso proposto, limitando l’efficacia dell’inserimento socio-professionale.
Per quanto riguarda il contratto di inserimento del 2023, giova evidenziare che la ricorrente non poteva comunque misconoscere la chiara portata della sentenza 42.2019.32 emanata dal TCA il 4 dicembre 2019.
La medesima non era legittimata a credere, soltanto poiché l’USSI non aveva reagito alla sua firma con riserva del 7 febbraio 2023, che i principi fissati da questa Corte non avessero più valenza e che una sua imposizione di limitazioni non potesse avere conseguenze.
Non è possibile escludere, in effetti, che la mancata reazione da parte dell’amministrazione all’aggiunta “con riserva” sia dovuta a una svista, per cui, alla luce del giudizio 42.2019.32 emanato dal TCA, le ragioni del modo di procedere dell’USSI avrebbero dovuto essere maggiormente indagate da parte dell’insorgente.
A quest’ultimo riguardo va puntualizzato che, quindi, la medesima, se non in occasione del contratto di inserimento socio-professionale del 2023, perlomeno al momento della firma di quello del 2024, avrebbe dovuto contattare l’USSI e chiedere ragguagli in merito.
2.9. L’USSI ha applicato alla ricorrente una sanzione di fr. 300 mensile per tre mesi (cfr. doc. 112-113; consid. 1.8.).
In effetti la disposizione interna datata 1° settembre 2021 della Sezione del sostegno sociale prevede che, qualora un beneficiario dell’assistenza sociale con il suo comportamento comprometta o renda impossibile l’esecuzione o lo scopo di una misura d’inserimento, senza una valida giustificazione, debba essere comminata una penalità di entità grave (“con conseguente valutazione se convocare l’utente per verificare la collocabilità”; cfr. doc. 34).
Una sanzione grave corrisponde, sempre ai sensi della disposizione interna in questione, all’importo di fr. 300 per tre mesi.
In concreto il TCA, tutto ben considerato, ritiene che ai fini della commisurazione della sanzione debbano comunque essere considerati, da un alto, il fatto che l’insorgente, nel dicembre 2022, aveva comunque ricevuto una decisione da parte della CCPDT nella quale è stato indicato che le formulazioni contenute in particolare nel contratto di inserimento socio-professionale riguardanti clausole di svincolo dal segreto d’ufficio e/o dal segreto professionale risultavano discutibili (cfr. doc. 83; consid. 2.8.).
Dall’altro, la mancata reazione alla firma “con riserva” nel contratto di inserimento socio-professionale del febbraio 2023 (cfr. doc. VII1; consid. 2.8.).
Nel caso di specie risulta, dunque, più conforme al principio di proporzionalità (cfr. STF 8C_38/2012 del 10 aprile 2012 consid. 1.2.; DTF 123 V 150) una sanzione di fr. 100 per tre mesi.
Si sottolinea che l’importo mensile di fr. 100 nemmeno raggiunge il 10% del forfait di mantenimento che per il 2024 corrisponde a fr. 1'031 mensili per una persona sola (cfr. Direttive cantonali riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024; BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 5). La sanzione si rivela, perciò, essere ad ogni modo inferiore all’ammontare massimo ammissibile del 30% della soglia di intervento (cfr. consid. 2.4.; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.13.).
Infine questa Corte, alla luce delle considerazioni che precedono, considera eccessivo l’annullamento del contratto di inserimento socio-professionale dell’aprile 2024.
All’insorgente va sottoposto un nuovo contratto adattato a quanto statuito dalla CCPDT, che per essere attivato dovrà essere sottoscritto dall’interessata senza apporre limitazioni unilaterali non discusse in precedenza con l’amministrazione.
2.10. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
2.11. La ricorrente ha chiesto, pure, di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio per quanto concerne la procedura di reclamo (cfr. doc. I).
Nella procedura di reclamo dinanzi all’USSI la medesima era rappresentata dall’avv. __________ dal 16 maggio al 17 giugno 2024 (cfr. doc. 84).
La decisione su reclamo avrebbe dovuto, altresì, accogliere parzialmente le censure dell’insorgente (cfr. consid. 2.9.).
L'art. 52 cpv. 3 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile nell’ambito dell’assistenza sociale, in virtù del rinvio di cui agli art. 33 cpv. 3 Laps e 65 cpv. 1 Las prevede che di regola nella procedura di opposizione non sono accordate ripetibili.
Tuttavia un assicurato, che in caso di soccombenza avrebbe potuto beneficiare del gratuito patrocinio, ha diritto alle ripetibili se risulta vincente in causa (cfr. STF I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in DTF 130 V 570 e SVR 2005 IV Nr. 36 pag. 133; STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.1., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, ad art. 52 n. 84; ad art. 37 n. 48; STCA 38.2009.62 del 5 ottobre 2009 consid. 2.3.; STCA 38.2003.101 del 2 settembre 2004 consid. 2.17.).
La nostra Massima Istanza, nella DTF 130 V 570, ha lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto pure in altre situazioni eccezionali, oltre a quella in cui nella procedura di opposizione può essere concesso il gratuito patrocinio, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà particolari.
Con sentenza 9C_877/2017 del 28 maggio 2018 consid. 8.2. il Tribunale federale, precisando la DTF 130 V 570, ha stabilito, da un lato, che l’assegnazione di ripetibili alla parte vincente nella procedura di opposizione non può discendere né da principi giuridici generali né da garanzie procedurali conferite dalla Costituzione. Determinante a tal fine è soltanto il diritto di procedura applicabile nel caso concreto. Dall’altro, che nella procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA le ripetibili possono essere accordate unicamente allorché la persona in questione avrebbe avuto diritto, in caso di soccombenza, al gratuito patrocinio (cfr. pure U. Kieser, op. cit., ad art. 52, n. 85).
Al riguardo cfr. STCA 42.2021.11 del 21 giugno 2021; STCA 38.2020.67 del 26 aprile 2021.
2.12. L'art. 37 cpv. 1 LPGA prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio in occasione di una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il cpv. 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 38).
La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265), oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti). La necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione o di reclamo dipende esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; STF 8C_669/2016 del 7 aprile 2017; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 6.2.).
In casu la questione di sapere se la ricorrente dovesse essere sanzionata per la mancata collaborazione in relazione alla conclusione di un nuovo contratto di inserimento socio-professionale nell’aprile 2024, nonché la problematica relativa all’annullamento di quest’ultimo non costituiscono un difficile tema giuridico da chiarire.
Non si giustifica, quindi, l’assistenza di un avvocato durante la procedura di reclamo.
Del resto l’assistenza da parte di un avvocato durante la procedura amministrativa deve restare l’eccezione (cfr. cfr. STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7; STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07 del 7 gennaio 2008 consid. 4.2.-4.3.; DTF 103 V 46).
Ne discende che le condizioni relative al gratuito patrocinio non vanno ritenute ossequiate.
Alla ricorrente non vanno, pertanto, accordate ripetibili per la procedura di reclamo limitatamente alle censure che avrebbero dovuto essere accolte (cfr. consid. 2.11.), né la medesima va ammessa al beneficio del gratuito patrocinio in sede amministrativa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su reclamo del 9 settembre 2024 in relazione al provvedimento del 2 maggio 2024 che ha ritenuto non valido il contratto di inserimento socio-professionale dell’aprile 2024 è annullata. L’USSI procederà come indicato al consid. 2.9.
§§ La decisione su reclamo del 9 settembre 2024, nella misura in cui ha confermato la decisione del 2 maggio 2024 relativa alla sanzione inflitta alla ricorrente, è modificata nel senso che alla medesima è applicata una penalità di fr. 100.-- per tre mesi.
§§§ La decisione su reclamo del 9 settembre 2024 che ha avallato il provvedimento del 31 maggio 2024 è modificata nel senso che la trattenuta dalla prestazione assistenziale ordinaria del mese di giugno 2024 ammonta a fr. 100.--.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio per la procedura di reclamo è respinta.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti