Incarto n.
42.2024.37

 

CL/gm

Lugano

30 dicembre 2024    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 settembre 2024 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 5 settembre 2024 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione del 4 aprile 2024 e per il mese di aprile 2024 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (di seguito: USSI) ha assegnato a RI 1 - a beneficio dell’assistenza sociale, prima dal giugno al settembre 2016, poi dal gennaio 2019 a luglio 2024 (cfr. doc. 2-22) - una prestazione assistenziale ordinaria pari a fr. 322, tenendo conto, da una parte, di un’unità di riferimento composta unicamente della medesima e, d’altra parte, alla voce “ogni altro reddito” degli alimenti versati a suo figlio da parte del padre di quest’ultimo, corrispondenti a fr. 1'050 mensili, in concreto accreditati in data 2 aprile 2024 (cfr. doc. 108-111 e 567).

                                  L’amministrazione ha inoltre indicato, nella propria decisione, la seguente precisazione “prestazione integrativa al computo degli alimenti del figlio in quanto utilizzati per sue fatture e non per le spese del figlio” (cfr. doc. 108).

 

                          1.2.  A seguito del reclamo interposto il 17 aprile 2024 personalmente dall’assistita (cfr. doc. 96-101), il 5 settembre 2024 l’USSI, ha emanato una decisione su reclamo con cui ha parzialmente accolto il gravame presentato da RI 1, rilevando:

 

" (…)

M. Per quanto concerne la contestazione dell’interessata si rileva innanzitutto che l’USSI ha considerato per il calcolo della prestazione assistenziale del mese di aprile 2024 un’unità di riferimento composta unicamente dall’interessata e non anche dal figlio __________.

Occorre quindi valutare se in concreto sono soddisfatte le condizioni poste dalla legge e chiarite dalla giurisprudenza affinché si possa considerare un’unità composta unicamente dalla reclamante. In altre parole occorre valutare se il figlio __________, che è maggiorenne, è in prima formazione e non economicamente indipendente.

Nel caso in esame, dagli atti e dalle dichiarazioni rese dalla madre in merito ai corsi che il figlio svolge e circa la durata degli stessi, si deve ritenere che __________ è ancora in prima formazione. Egli peraltro non risulta economicamente indipendente, la reclamante stessa, in sede di reclamo, conferma che ella provvede alle spese del figlio con l’aiuto del padre, __________.

Ritenuto quanto sopra, non vi sono motivi per ritenere di scorporare __________ dall’unità di riferimento della madre. Egli va pertanto inserito nell’unità di riferimento della reclamante e vanno dunque adeguati in tal senso il reddito computabile Las e la spesa computabile Las.

Ciò premesso, in merito alla contestazione della reclamante circa il computo degli alimenti si rileva che nell’ambito dell’assistenza vige il principio della sussidiarietà in base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto all’assistenza. Tutti i redditi e la sostanza dell’unità di riferimento devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto.

Si rileva che la Sentenza pronunciata dalla Pretura del Distretto di __________ il 20 dicembre 2007 stabilisce il contributo alimentare dovuto dal padre, signor __________, per il figlio __________ in CHF  1'050.-.

Visto il principio di sussidiarietà, l’USSI correttamente deve computare nella tabella di calcolo volta alla definizione del diritto alla prestazione assistenziale della signora RI 1 l’importo di CHF 1'050.- mensili pari a CHF 12'600.- annui quali “alimenti per figli minorenni”.

Con la decisione del 4 aprile 2024 l’USSI ha riconosciuto all’interessata una prestazione assistenziale pari a CHF 322.-. Considerato quanto sopra, alla signora RI 1 va riconosciuta una prestazione assistenziali pari a complessivi CHF 566.- per il mese di aprile 2024 (cfr. tabella di calcolo allegata).

Avendo già ricevuto un importo di CHF 322.-, alla crescita in giudicato della presente decisione, l’USSI verserà all’interessata la differenza di CHF 244.- (CHF 566.-/CHF 322.-).

Infine, in relazione alla richiesta della reclamante di rimborsarle la fattura n. __________ in relazione alla prestazione mediche ricevute dal figlio __________ pari a CHF 72.05 si rileva che essendo il figlio ____________ un componente dell’unità di riferimento dell’interessata, allo stesso va riconosciuto il rimborso di tale spesa” (cfr. all. F a doc. I).

 

                          1.3.  RI 1 ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo mediante ricorso dinanzi al TCA facendo valere come segue le proprie ragioni:

 

" (…) Come prima cosa vorrei capire come mai se nella decisione presa dalla signora __________ c’era scritto che potevo fare reclamo scrivendo all’ufficio giuridico (al quale è intestata la mia raccomandata del 17 aprile 2024) però mi ritrovo a ricevere la risposta dalla collega della signora __________ e non dall’Ufficio giuridico, collega che mi aveva già anticipato telefonicamente che molto probabilmente non avrei avuto i miei soldi indietro perché la signora __________ aveva sbagliato, e altrimenti avrei potuto dover ridare io dei soldi all’assistenza.

Dalla risposta che ho ricevuto dalla signora __________ in data 5 settembre (ricevuta il 7 settembre) è evidente che, come al solito, il mio reclamo non è stato neanche preso in considerazione, rispondono in base a quello che preferiscono o per coprire i propri errori.

Riassumo il problema del ricorso in quanto la lettera che ho scritto all’ufficio giuridico dell’assistenza (mai arrivata a suddetto ufficio) conteneva anche altre lamentele inerenti il comportamento della signora __________ che qui non hanno pertinenza.

A settembre 2023 mio figlio ha iniziato un corso di lingua inglese a __________, ho comunicato subito alla signora __________ questa decisione e quando mi è stato chiesto chi avrebbe pagato il corso, ho spiegato che avrei pagato io, anche con il mantenimento che sua padre versava ogni mese. Nel mese di ottobre 2023 il mio contributo d’assistenza è passato da chf 690 a chf 1360, questo perché non potevo più contare sui 1050 chf del mantenimento di mio figlio da parte del padre in quanto aveva deciso di frequentare questo corso di lingue. Tutto procede normalmente, sino a gennaio quando mio figlio decide di iscriversi al corso in __________ dal 1 febbraio 2024 al 21 giugno 2024. In questo caso non ho potuto pagare il corso mensilmente ma abbiamo dovuto pagare subito tutti i 5 mesi in una sola rata circa 8600 chf a questo punto la signora __________ mi chiede chi pagherà il corso, io le ho spiegato che mia sorella aveva anticipato l’intero importo e poi ogni mese le avrei versato il mantenimento del signor __________, padre di mio figlio, sino ad arrivare a coprire la cifra che mia sorella aveva anticipato. Sino a qui nessun problema, la signora __________ mi ha però obbligato a versarli interamente ogni mese a mia sorella, va bene, nessun problema ma, non avevo una data fissa, a febbraio li ho versati il 14 marzo a marzo il 28, sempre in giorni diversi ma, mai, la signora __________ mi ha detto di versarli il giorno seguente all’arrivo dell’accredito di mantenimento.

A marzo, forse perché ha visto che il controllo era stato superato brillantemente, e io ho chiesto di poter avere un prestito dai miei genitori o da mia sorella, si è inventata questa richiesta, che non rientra neanche nella normalità, il mese di marzo, nonostante i soldi siano stati accreditati a mia sorella, ricevuto il bonifico normalmente, per il mese di aprile non mi versa le mie spettanze, e o meglio le riduce a 322 chf al posto di1366 perché non ho versato nell’immediato, cioè il giorno 2 aprile i soldi a mia sorella e, cosa ancor più grave si permette di scrivere che non mi versa quanto mi spetta perché “ho usato i soldi del mantenimento di mio figlio per pagare le mie spese …”.

A questo punto interviene il Comune di __________, ma senza alcun successo (…) io finisco in pronto soccorso e la signora __________ sparisce sino a fine giugno.

(…) Durante i mesi successivi maggio e giugno, quando la signora __________ non c’era ho ricevuto l’accredito senza alcuna problema. A giugno torna la signora __________ e ricominciano i problemi, infatti, al 10 luglio 2024, nonostante mi abbia obbligato a versare i 1050 chf a mia sorella come sempre, subito dopo l’accredito del padre, mi presenza dei conteggi nuovi, dove andrei a percepire 565.00 chf mensili. (…)

Sono a richiedere che i soldi che mi vengano restituiti non siano 244 chf (tra l’altro hanno dovuto anche restituire la fattura che la signora __________ mi aveva fatto pagare per gli esami medici di mio figlio) ma 1049 chf perché anche nei mesi successivi ho percepito 1366 chf e non 65 chf come ha deciso lei di versarmi dal 1 luglio 2024, per cui devono essermi versati anche chf 806 per il mese di luglio in quanto, mi ha comunque obbligato a versare i 1050 chf al 3 di luglio a mia sorella pertanto ha sbagliato anche in questo caso, per cui un totale da rimborsare di chf 1855, se voleva ricominciare a farmi usare i soldi del mantenimento di mio figlio avrebbe dovuto farlo quando avessi finito di pagare le rate della scuola a mia sorella. Chiedo inoltre e questo proprio lo esigo che la signora __________, porga delle scuse a me per il comportamento che ha sempre tenuto e, a mia sorella, alla quale non si è degnata neanche di risponderle. Vorrei anche delle spiegazioni del perché non ho ricevuto risposta dall’ufficio giuridico, organo preposto a cui inviare i reclami o ricorsi, a mio parere questo reclamo non è mai stato visionato dall’ufficio giuridico” (cfr. doc. I).

 

                          1.4.  Con risposta del 24 ottobre 2024, l’USSI ha chiesto la reiezione del ricorso presentato da RI 1 rinviando e riprendendo, sostanzialmente, le motivazioni della propria decisone su reclamo ed osservando, “in relazione all’oggetto litigioso”, che “la decisione su reclamo, qui impugnata dalla signora RI 1, riguarda unicamente il diritto della stessa alla prestazione assistenziale relativa al mese di aprile 2024. Ogni altra questione sollevata dall’interessata in questa sede è pertanto irricevibile” (cfr. doc. III).

 

                          1.5.  Con replica del 5 novembre 2024, la ricorrente ha osservato quanto segue:

 

" (…)

2.

Ha parzialmente accolto il reclamo in base a quello che loro ritengono sia corretto, ma il lavoro della signora __________ non è stato corretto e, soprattutto la storia di un’unità di riferimento composta da me e mio figlio e, gli alimenti versati dal padre, non hanno alcuna rilevanza con l’errore, o preferisco chiamarlo con il suo nome, il dispetto fatto dalla signora __________.

3.

Trovo estremamente inutile riscrivere la mia lettera e voi indirizzata e, precisare che “la decisione su reclamo, quindi impugnata dalla signora RI 1 riguarda unicamente il diritto della stessa alla prestazione assistenziale relativa al mese di aprile 2024” più che altro perché l’avevo già scritto io “Riassumo il problema del ricorso in quanto la lettera che ho scritto all’ufficio giuridico dell’assistenza (mai arrivata a suddetto ufficio) conteneva anche altre lamentele inerenti il comportamento della signora __________ che qui non hanno pertinenza”.

4.

Corretto, con l’aggiunta di prestazioni che la signora __________, sbagliando, perché questo è già stato appurato, non mi ha pagato, e i mesi successivi non hanno avuto problemi perché la signora __________ non era presente in ufficio ma, si sono ripresentati il giorno stesso in cui è tornata, ovviamente non potevo mettere in un reclamo del mese di aprile, fatti accaduti successivamente.

5.

(…) Mi sembra d’essere stata molto chiara nel mio ricorso, ho consegnato documentazione che prova quello che dico, e il solo fatto che abbiano capito che la signora __________ ha sbagliato a non versarmi l’intero importo per il mese di aprile lo dimostra, certo è che l’importo deve essere quello che percepivo non quello che secondo la signora __________ avrei dovuto percepire dal momento in cui mio figlio non avesse più frequentato il corso in __________, per cui ripeto, il rimborso deve essere dato per il mese di aprile 2024 con il conteggio reale, che è poi lo stesso che ho percepito nei mesi seguenti, il rimborso del mese di giugno [recte: luglio] 2024, quando la signora __________ ha versato solo 566 fr, senza preavviso ed obbligandomi comunque a versare i 1050 fr a mia sorella, più le spese mediche, che sosteneva non dovesse pagarmi, mentre anche nella decisione interna risulta debbano essere pagate, e le rate AVS di mio figlio che anche in questo caso devono essere pagate, che sono 1 rata AVS non pagata dal 1.10.23 al 31.12.23, seconda rata dal 01.01.24 al 31.03.24, 3 rata dal 01.04.24 al 30.06.24.

In allegato metto copia della lettera della signora __________ del dicembre 2023, dove mi comunica che non pagherà l’AVS di mio figlio, il secondo conteggio e purtroppo mi manca il terzo che non riesco a trovare, ma posso richiederlo all’ufficio AVS e spedirlo se necessario, allego in ogni caso la copia del bonifico per il suddetto pagamento.

Allego anche la decisione delle prestazioni dal 01 ottobre 2023 al maggio 2024, per il mese di giugno 2024 allegato accredito bancario perché non ho la cedola della decisione, e la stessa cosa per il mese di luglio quanto la signora __________ è tornata e ha deciso d’abbassare la prestazione a 565 fr.

Le carte parlano chiaro, anzi chiarissimo, e, faccio presente, che nella loro risposta hanno usato ancora i soliti modi arroganti, mettendo articoli sopra articoli che non hanno alcun senso con quello che era il reclamo, ostinandosi a non voler ammettere l’errore e, cosa ancora più grave, senza chiedere le scuse che avevo richiesto e, senza motivato il perché io abbia scritto, come richiesto, il mio ricorso all’ufficio giuridico e, abbia ricevuto risposta dalla collega della signora __________. Mi rammarica anche leggere una risposta firmata dalla capo ufficio signora __________ e dal giurista signor __________, con la chiara ed evidente conferma che non hanno letto o almeno consultato le carte per capire se in effetti ci fosse stato un errore.

Rimborso fr. 1371-322= fr. 1049 mese di aprile

Rimborso fr. 1371-565= fr. 896 mese di luglio

Rimborso AVS __________ 131.30+151.30+131.30= fr. 413.90

Rimborso ft. __________ fr. 72.50 __________

Rimborso ft. __________ fr. 11.00

(la signora __________ ha rimandato indietro la fattura 3477-4612 insieme ad altre fatture sostenendo fossero fatture di agosto, peccato però che i trattamenti siano di maggio ce ne sarebbero anche altre che ha mandato indietro quando dovevano essere pagate, ma onestamente in questo moment non ho tempo per cercarle, mi limito ad inviare questa di soli 11 Fr.

Totale rimborso richiesto fr. 2442.40” (cfr. doc. V).

 

                          1.6.  L’USSI, in duplica, ha osservato:

 

" (…) che non sono invocati argomenti né addotto prove atte a modificare la valutazione del caso in oggetto da parte dell’USSI.

L’USSI ribadisce unicamente che la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all’esame giudiziale. In concreto la decisione su reclamo contestata riguarda esclusivamente la prestazione assistenziale del mese di aprile 2024. Ogni altre questione esula dalla presente contestazione.

Infine, in relazione alle fatture menzionate dalla ricorrente, l’USSI, una volta verificato l’effetto inoltro tempestivo delle stesse da parte della ricorrente, valuterà un loro eventuale riconoscimento” (cfr. doc. VII).

 

                          1.7.  Infine, con scritto del 25 novembre 2024 (trasmesso, per conoscenza, all’USSI il giorno seguente; cfr. doc. X), la ricorrente ha così preso posizione:

 

" (…) con riferimento alla lettera che vi è stata inviata in data 21 novembre dall’USSI, la trovo estremamente priva di contenuti, il loro continuare a ripetere che la decisione su reclamo, faccio ulteriore notare, non formulata dall’Ufficio giuridico ma, dalla collega della signora __________, riguarda esclusivamente la prestazione assistenziale del mese di aprile è abbastanza ridicolo, appurato che ho scritto nell’immediato (17 aprile 2024), e che dopo vari e vari solleciti, sono riuscita ad avere una risposta, ripeto ancora, non dall’ufficio giuridico, che a mio parere non ha neanche visto il mio reclama, ma dalla collega della signora __________, penso a luglio 2024, non ricordo con precisione, mi sembra ovvio che se nel frattempo la signora __________, ritorna al lavoro e a fine giugno, commette lo stesso errore, io abbia tutto il diritto, nella causa aperta d’inserire le richieste anche per l’errore successivo.

Gli errori sono chiari e, ben documentati, a volte è meglio avere il coraggio di prendersi le proprie responsabilità, chiedendo scusa, e cercare di riparare il danno, perché fare passare inutilmente mese e mesi, aggrava ancora di più la posizione della persona a cui, per loro negligenza, hanno creato un danno” (cfr. doc. IX).

 

 

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Il TCA rileva, innanzitutto, che per costante giurisprudenza federale è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

 

                                  In concreto, oggetto della decisione su reclamo è la decisione del 4 aprile, avente quale oggetto unicamente le prestazioni assistenziali per il mese di aprile 2024 (ed una fattura n. __________ di fr. 72.50, il cui riconoscimento, alla crescita in giudicato del proprio provvedimento, è stato confermato dalla parte resistente).

                                  Nella decisione su reclamo alla ricorrente sono stati riconosciuti fr. 566 a titolo di prestazioni LAS invece dei fr. 322 di cui alla decisione dell’aprile 2024 (cfr. supra consid. 1.1. e 1.2.; doc. 96-102 e 108-111).

 

                                  Ne discende che le contestazioni in merito alla decisione relativa all’ammontare delle prestazioni assistenziali riconosciute a RI 1 per il mese di luglio 2024, rispettivamente, il “rimborso” di quanto dalla medesima versato a titolo di contributi AVS per il figlio (cfr. supra consid. 1.5.), o ancora, di altre fatture (cfr. doc. V), esulano dalla presente vertenza e sono pertanto irricevibili.

 

                                  Al proposito, il TCA rileva, da una parte, che l’USSI si è già impegnato “una volta verificato il tempestivo inoltro delle stesse da parte della ricorrente” a valutare “un eventuale loro riconoscimento” (cfr. supra consid. 1.6. e doc. VII).

 

                                  D’altra parte, e per quanto attiene alle prestazioni Las di luglio 2024, riconosciute dall’USSI con decisione del 5 luglio 2024 nella misura di fr. 565 (cfr. doc. 476), il TCA rileva che dalla documentazione contenuta nell’incarto non risulta che tale provvedimento sia stato oggetto di reclamo innanzi all’USSI.

                                  Gli atti sono, pertanto, trasmessi all’amministrazione affinché statuisca senza indugio sul gravame presentato innanzi a questa Corte dalla ricorrente, sia nel proprio ricorso (cfr. supra consid. 1.3. e doc. I “a giugno torna la signora __________ e ricominciano i problemi, infatti, al 10 luglio 2024, nonostante mi abbia obbligato a versare i 1050 chf a mia sorella come sempre, subito dopo l’accredito del padre, mi presenta dei conteggi nuovi, dove andrei a percepire 565.00 chf mensili”) sia, più esplicitamente, in sede di replica (cfr. supra consid. 1.5. e doc. V), mediante l’emissione di una decisione su reclamo che valuti la fattispecie, tra gli altri ed innanzitutto anche dal profilo della tempestività delle censure mosse dalla ricorrente, che potrà, poi, eventualmente inoltrare un ricorso a questo Tribunale contro la decisione su reclamo (art. 65 cpv. 1 Las33 cpv. 2 Laps).

 

Per quanto concerne, infine, i contributi AVS relativi al figlio __________, studente senza attività lucrativa, va, invece, rilevato che l'art. 11 cpv. 2 LAVS prevede che se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, il contributo può essere condonato, a specifica richiesta dell'interessato e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio che paga il contributo minimo.

L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11 cpv. 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.

Giusta l'art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS).

 

Per l'art. 17 del Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota mensile di fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.

Pertanto, quando la Cassa di compensazione ha ridotto il contributo al minimo di legge, l'assicurato debitore può domandare il condono.

In effetti, il condono dei contributi è possibile solo quando l'assicurato è unicamente debitore del contributo minimo annuale. La legge, in proposito, è molto chiara: è il contributo minimo, il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente, che può essere esonerato (art. 11 cpv. 2 LAVS).

Il condono del contributo minimo può essere concesso solo ad assicurati che si troverebbero in una situazione insostenibile se dovessero pagare i contributi. Ciò significa che il condono dei contributi minimi è una misura straordinaria e può essere concesso solo quando l'assicurato vive in grande povertà (N. 3071 DIN).

La situazione insostenibile quale condizione per il condono del contributo giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS deve essere esaminata secondo il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione (DTF 113 V 252 = RCC 1988 pag. 117; N. 3072 DIN).

La citata norma legale prevede inoltre che le Casse di compensazione sottopongano tutte le richieste di condono all'autorità designata dal Cantone di domicilio (per il Cantone Ticino: Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento), la quale si accolla, se sono dati gli estremi, il pagamento del contributo minimo.

 

                                  In concreto, non risulta che sia stato chiesto il condono del contributo minimo AVS di __________ (cfr. doc. all. a doc. V), misura comunque prioritaria rispetto al computo nel calcolo dell’assistenza sociale (al riguardo cfr. STCA 30.2013.46 del 27 febbraio 2014 e la STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015).

 

                          2.2.  La ricorrente contesta, poi, dal profilo formale, il fatto che la decisione su reclamo impugnata sia stata emessa dalla parte resistente e “dalla collega della signora __________” (cfr. supra consid. 1.7. e doc. IX) e non dall’ “Ufficio giuridico (al quale è intestata la mia raccomandata del 17 aprile 2024” (cfr. supra consid. 1.3. e doc. I).

 

                                  In concreto, il TCA rileva, innanzitutto, da una parte, che la decisione del 4 aprile 2024 indica, quale “possibilità di reclamo” che “contro la presente è possibile inoltrare un reclamo all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Viale Officine 6, 6500 Bellinzona, entro 30 giorni dalla notifica (…)” (cfr. doc. 109).

                                  D’altra parte, questa Corte pone in evidenza il fatto che il reclamo presentato da RI 1 contro la decisione resa nei suoi confronti il 4 aprile 2024 è all’indirizzo della “Direzione e servizi generali Servizio giuridico Via Ghiringhelli 15a 6501 Bellinzona” (cfr. doc. 96 e 102).

 

                                  Al riguardo va rilevato che l’art. 65 cpv. 1 Las enuncia che:

 

" Contro la decisione concernente l’erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritti di cui all’art. 33 Laps.”.

 

                                  Giusta l’art. 33 cpv. 1 Laps contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

 

                                                   Nel caso concreto, la decisione del 4 aprile 2024 con annessa la tabella di calcolo della prestazione assistenziale per quel mese è stata emessa dalla funzionaria incaricata dall’USSI, __________ (cfr. doc. 108), mentre il reclamo è stato trattato dalla Capo servizio dell’USSI, __________ (cfr. doc. all. F a doc. I).

 

                                  I nominativi della funzionaria __________ e della Capo servizio __________ appaiono, del resto, chiaramente sia sulla decisione del 4 aprile 2024, che sulla decisione su reclamo del 5 settembre 2024, rendendo così immediatamente evidente la separazione personale e gerarchica tra colei che ha deciso in prima battuta e colui che ha esaminato il reclamo ed emanato la decisione su reclamo.

 

                                  Questa soluzione di separazione personale e gerarchica tra colui che decide e colui che tratta il reclamo risulta conforme all’art. 33 cpv.1 Laps.

 

                                  In proposito giova osservare, in primo luogo, che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_412/2007 del 9 luglio 2008 consid. 2, relativa al settore dei contributi AVS, ha deciso che:

 

" (…)

2.

Come in sede cantonale, la ricorrente contesta, dal profilo formale, l'agire della Cassa che, a suo parere, avrebbe affidato la trattazione dell'intera vertenza al medesimo funzionario, e più precisamente al capo servizio ispettorato M.________. Per quanto accertato in maniera sostenibile e pertanto vincolante dai primi giudici, che hanno rilevato una separazione personale e gerarchica tra chi (M.________) ha adottato le decisioni e chi (R.________, capo ufficio contributi) ha esaminato l'opposizione, questo Tribunale non vede tuttavia motivo per sanzionare l'operato dell'amministrazione (sull'opportunità di operare una separazione personale e gerarchica nella procedura di decisione e di decisione su opposizione cfr. SVR 2005 AHV no. 9 pag. 30 [H 53/04], consid. 1.3.1 con riferimenti nonché la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 6/04 del 16 febbraio 2005, consid. 4.1).”

 

                                  In secondo luogo, che nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione in cui vige la procedura di opposizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA (“Le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.”) il TCA ha stabilito che la soluzione di separazione personale e gerarchica tra colui che decide e colui che esamina l'opposizione, anche se appartenenti al medesimo ufficio, ad esempio all’Ufficio regionale di collocamento, è conforme all'art. 52 cpv. 1 LPGA e all'art. 127 cpv. 2 vOADI in vigore fino al 31 marzo 2011 (“i Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b LADI. (cpv. 1) In tutti gli altri casi è competente in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione. (cpv. 2)”; cfr. STCA 38.2003.89 del 27 maggio 2004; STCA 38.2003.28 del 24 marzo 2003; STCA 38.2003.34 del 6 giugno 2003; STCA 38.2003.30 del 18 agosto 2003; STCA 38.2003.32 dell'8 settembre 2003; STCA 38.2003.49 del 24 novembre 2003; STCA 38.2003.51 del 9 febbraio 2004).

 

                                  In simili condizioni, in concreto non vi è motivo per censurare l’operato dell’USSI (cfr. anche, in materia di assistenza sociale, la STCA 42.2012.18 del 14 agosto 2013).

 

                                  Le ragioni per le quali, invece, l’assistita abbia presentato il proprio reclamo, datato 17 aprile 2024, ma trasmesso per raccomandata il 23 aprile successivo (cfr. track and trace dell’invio __________ sul sito www.posta.ch), alla “Direzione e servizi centrali, Servizio giuridico, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona”, anziché alla parte resistente, a maggior ragione a fronte della chiara indicazione (“contro la presente è possibile inoltrare un reclamo all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Viale Officine 6, 6500 Bellinzona, entro 30 giorni dalla notifica”) presente sul provvedimento impugnato circa i rimedi di diritto, rimangono sconosciute.

 

                          2.3.  Nella presente fattispecie, il TCA è chiamato a stabilire se l’USSI, mediante la propria decisione su reclamo del 5 settembre 2024, ha rettamente, o meno, riconosciuto alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 566.- mensili per il mese di aprile 2024.

 

                                  Al riguardo andrà esaminato se a ragione oppure no l’amministrazione, nell’unità di riferimento della ricorrente, abbia considerato anche il figlio maggiorenne della ricorrente (che in quel periodo svolgeva un corso linguistico all’estero), rispettivamente, gli alimenti versati per quest’ultimo dal padre ai fini di determinare le prestazioni assistenziali di diritto per il mese di aprile 2024.

 

                          2.4.  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                  Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

 

                                  Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                  Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                                  L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                  Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                  L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                  Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                          2.5.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                  Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                  La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                  Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                  Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

 

                                  Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                  Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"

 

                                  Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                  L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

                                  La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni (cfr. Rapporto del 5 novembre 2002 sul Messaggio n. 5250, p.tp 3.3).

                                  L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (CSIAS; cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                  Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                  Per l’anno 2024 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

 

" Persone dell’unità di riferimento -  Forfait globale per il

                                                      mantenimento

                                                        (raccomandato dalla COSAS)

                                                        (CHF/mese)

 

1 persona                                          1’031.--

2 persone                                          1'577.--

3 persone                                          1'918.--

4 persone                                          2'206.--

5 persone                                          2'495.--

Per ogni persona                               + 2029.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024, in BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 417-418).

 

                                  Le Direttive, inoltre, enunciano:

 

" (…)

1.2 Forfait globale giovani adulti

Condizioni abitative e di vita particolari possono giustificare un adeguamento del forfait per il mantenimento dei giovani adulti (18 - 25 anni compiuti).

a. Giovani adulti che vivono con i genitori

In questi casi è riconosciuto un forfait mensile di 600 franchi.

L’USSI può chiedere, salvo in caso di conflitti insormontabili, di continuare a vivere con i genitori, fintanto che non sarà raggiunta l’indipendenza economica e non garantisce ulteriori prestazioni se il trasferimento non viene autorizzato.

b. Giovani adulti che hanno un’economia domestica propria

 Il forfait mensile si riduce del 20% nei casi in cui il/i giovane/i adulto/i:

· non segue una formazione;

· non partecipa a misure orientate all’inserimento verso il mercato del lavoro;

· non svolge alcuna attività lucrativa adeguata;

· non accudisce figli propri.”

 

                          2.6.  L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

 

                                  Ai sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las):

 

" 1L’unità di riferimento è costituita:

a)   dal titolare del diritto;

b)   dal coniuge o dal partner registrato;

c)   dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;

d)   dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e)   dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

 

                                  L’art. 21 Las prevede che

 

" 1In deroga all’art. 4 Laps, se il titolare del diritto è un figlio maggiorenne non economicamente indipendente e il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento supera la soglia di intervento delle prestazioni assistenziali, dall’unità di riferimento vengono esclusi i genitori che non ottemperano al loro obbligo di mantenimento ai sensi dell’art. 277 CCS.

2In caso di rigore, l’autorità competente può pure escludere dall’unità di riferimento altri membri che non ottemperano ai loro obblighi di mantenimento o di assistenza nei confronti del titolare del diritto, ai sensi degli art. 159, 163, 276, 328 e 329 CCS.”

 

                                  Relativamente al concetto di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps, l’art. 2 Reg.Laps enuncia:

 

" 1Una persona maggiorenne non è economicamente indipendente se, cumulativamente:

a) ha meno di 30 anni;

b) non è sposata, legalmente divorziata, separata o vedova, non è o non è stata vincolata da un’unione domestica registrata;

c) non ha figli;

d) è in prima formazione.

2Vi è prima formazione ai sensi del cpv. 1 lett. d) quando, senza interruzione del percorso formativo superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una formazione del livello seguente:

a) primario, secondario 1, oppure secondario 2 di tipo propedeutico;

b) secondario 2 di tipo professionale o terziario non universitario, se non possiede già un titolo dello stesso livello o di livello superiore;

c) terziario di tipo universitario professionale e accademico compresa la frequenza del biennio che completa la laurea breve o del master che completa il bachelor, se non possiede già un titolo di livello terziario;

d) perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello secondario 2.

3…”

 

                                  L’art. 276 CC, concernente il mantenimento da parte dei genitori, prevede:

 

" 1Il mantenimento consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie.

2 I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.

3 I genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi.”

 

                                  L’obbligo di mantenimento è un effetto della filiazione nel senso giuridico del termine.

                                  La privazione dell’autorità parentale o della custodia, come pure la mancanza di comunione domestica o il rifiuto del figlio di accettare delle relazioni personali con il genitore debitore - ad eccezione del caso di abuso di diritto manifesto ex art. 2 cpv. 2 CC - non pongono termine all’obbligo di mantenimento (cfr. DTF 120 II 177; Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2018, P. Breitschmid, ad Art. 311 N. 1; Commentaire romand Code civil I, 2010, P. Meier, ad art. 311 N. 2; P. Meier/M. Stettler, Droit de la filiation, Zurigo 2009, n. 941 pag. 541; C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berna 1990, n. 20.02 pag. 131).

 

                                  L’art. 277 CC, relativo alla durata dell’obbligo di mantenimento da parte dei genitori, enuncia:

 

" 1L’obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.

2 Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione

appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.”

 

                                  Relativamente ai figli maggiorenni, l’art. 277 cpv. 2 CC contempla, quindi, da parte dei genitori un obbligo di mantenimento ragionevole nella misura in cui il figlio stia ancora seguendo una formazione adeguata. Il concetto “per quanto si possa ragionevolmente pretendere” dai genitori richiede di mettere a confronto la situazione economica di questi ultimi con la capacità lavorativa del figlio maggiorenne (cfr. STF 8C_882/2009 del 19 febbraio 2010, pubblicata in DLA 2011 N. 2 pag. 61).

 

                                  Nella sentenza 8C_882/2009 del 19 febbraio 2010, pubblicata in DLA 2011 N. 2 pag. 61, appena citata il TF ha, inoltre, sottolineato che la responsabilità individuale del figlio maggiorenne è, in ogni caso, prioritaria rispetto all’obbligo di mantenimento da parte dei genitori (cfr. art. 276 cpv. 3 CC), per cui il figlio durante la formazione è tenuto a sfruttare, per quanto compatibile con quest’ultima, tutte le possibilità per provvedere al proprio sostentamento, in particolare deve dedicarsi a un’attività lavorativa, in relazione alla quale va semmai computato un reddito ipotetico.

 

                          2.7.  Per quanto concerne i figli maggiorenni, con sentenza 39.2011.6 del 21 maggio 2012, pubblicata in RtiD I-2013 N. 9 pag. 25 segg., questa Corte ha stabilito che per valutare se un figlio maggiorenne con meno di 30 anni non sposato, legalmente divorziato, separato o vedovo, non vincolato da un’unione domestica registrata, senza figli e in prima formazione (art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c, d Reg.Laps) vada o meno considerato nell’unità di riferimento dei genitori non si può prescindere dall’esame della sua situazione economica.

                                  Il TCA ha, in primo luogo, rilevato che in effetti dai lavori preparatori si evince che per definire il figlio maggiorenne non economicamente indipendente di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps l’art. 2 Reg.Laps si riferisce all’art. 277 CC, ossia al concetto di figli maggiorenni che stanno ancora seguendo una formazione appropriata di cui al cpv. 2 di tale disposto, la cui situazione finanziaria è un elemento essenziale per stabilire se si possa pretendere o meno dai genitori il suo mantenimento.

                                  In secondo luogo, questo Tribunale ha osservato che non procedendo a una verifica dello stato finanziario del figlio maggiorenne, nell’eventualità in cui questi abbia risorse proprie (reddito da lavoro, rendite, patrimonio) sufficienti per il proprio mantenimento, il regime introdotto dall’art. 2 Reg.Laps per definire il figlio maggiorenne non economicamente indipendente che va considerato nell’unità di riferimento dei genitori non sarebbe, dunque, conforme all’art. 277 cpv. 2 CC, in relazione all’art. 276 cpv. 3 CC che contempla l’esenzione dei genitori dall’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni ancora in formazione allorché questi possono con le proprie risorse far fronte al proprio sostentamento.

                                  In tale ipotesi l’art. 2 Reg.Laps si rivelerebbe pure contrario all’art. 328 CC.

                         Infatti, qualora le sue entrate fossero anche lievemente superiori al suo fabbisogno minimo, si imporrebbe al figlio maggiorenne minore di 30 anni in prima formazione di aiutare i genitori ed eventuali fratelli nel loro rispettivo mantenimento.

                                  Tuttavia l’art. 328 CC comporta, in primo luogo, che il soccorso avvenga unicamente tra parenti in linea ascendente e discendente (non tra fratelli e sorelle), in secondo luogo, che il parente sia sì tenuto a intaccare il suo patrimonio, ma soltanto se questo non deve rimanere intatto per garantire a lungo termine il suo sostentamento, in particolare con riferimento alla vecchiaia.

 

                                  Questa Corte ha, pertanto, deciso che l’art. 2 cpv. 1 Reg.Laps deve essere interpretato conformemente agli art. 277 cpv. 2, 276 cpv. 3 e 328 CC, al fine di non violare il principio della forza derogatoria del diritto federale codificato all’art. 49 cpv. 1 Cost.

                                  Se il figlio ossequia i quattro presupposti di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c, d Reg.Laps e non risulta in grado di provvedere al proprio sostentamento, in quanto non dispone di alcuna risorsa o comunque le sue risorse non sono sufficienti a coprirne il fabbisogno, egli rientrerà nell’unità di riferimento dei genitori.

                                  Se, per contro, il figlio adempie le quattro condizioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a, b, c, d Reg.Laps ma, grazie alle proprie risorse può mantenersi completamente, egli non sarà compreso nell’unità di riferimento dei genitori, a meno che lo stesso viva in condizioni agiate ai sensi dell’art. 328 CC e sia, quindi, tenuto all’assistenza tra parenti in linea ascendente.

 

                                  Relativamente alla nozione di prima formazione, cfr. pure STCA 42.2015.4 del 5 novembre 2015, pubblicata in RtiD II-2016 N. 4 pag. 23 segg.

                                  Questo Tribunale, nella sentenza menzionata, ha stabilito che l’unità di riferimento di una richiedente di prestazioni assistenziali ordinarie dall’ottobre 2014, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, era composta anche del figlio, in quanto quest’ultimo doveva essere considerato economicamente non indipendente. In effetti il figlio maggiorenne di meno di 30 anni, non sposato, né legalmente divorziato, separato o vedovo, non vincolato da un’unione registrata e senza figli era ancora in prima formazione. La prima formazione non era stata interrotta per più di 24 mesi, siccome tra l’agosto 2011, quando, conseguendo l’attestato federale di capacità quale impiegato di commercio profilo esteso E, aveva concluso una formazione di livello secondario 2 corrispondente a prima formazione ex art. 2 cpv. 2 lett. b Reg. Laps, e il settembre 2013, allorché aveva iniziato il corso di maturità professionale commerciale, poi ottenuta a fine giugno 2014, anch’essa facente parte della formazione secondaria 2, aveva svolto due corsi linguistici all’estero della durata di 12 o più settimane di 25, rispettivamente 30 ore alla settimana che costituiscono un perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello 2 previsto dall’art. 2 cpv. 2 lett. d Reg. Laps quale prima formazione. Inoltre, anche dopo l’ottenimento nel giugno 2014 della maturità professionale, il figlio, frequentando un ulteriore corso linguistico intensivo all’estero della durata di circa 8 mesi con 25 lezioni alla settimana, aveva effettuato un perfezionamento linguistico ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. d Reg. Laps. Il TCA ha, pertanto, rinviato gli atti all’USSI per determinare il diritto della ricorrente alle prestazioni assistenziali richieste nell’ottobre 2014 tenendo conto nell’unità di riferimento anche del figlio.

 

                                  Per un caso in cui, invece, dall’unità di riferimento di una ricorrente, madre, sono state escluse le due figlie, laddove non vi era alcun rapporto di dipendenza economica di quest’ultime nei confronti della genitrice, cfr. la STCA 42.2021.24 del 16 agosto 2021.

 

                          2.8.  Il Consiglio federale, il 25 maggio 2016, ha proposto di respingere la mozione 16.3212 “Mantenimento del figlio. Modifica dell'articolo 277 CC tesa ad eliminare la disparità di trattamento tra genitori di giovani in formazione e non” presentata il 18 marzo 2016 dal Consigliere nazionale Laurent Wehrli, Gruppo liberale radicale PLR. Liberali Radicali, indicando:

 

" In linea di massima l'obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio (art. 277 cpv. 1 del Codice civile svizzero, CC; RS 210). I genitori devono inoltre procurare al figlio un'appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni (art. 302 cpv. 2 CC). I genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono quindi continuare a provvedere al suo mantenimento anche dopo la maggiore età, fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC).

La richiesta dell'autore della mozione di estendere l'obbligo di mantenimento oltre la maggiore età e fino ai 25 anni non si ricollega all'articolo 302 capoverso 2 CC e non è nemmeno subordinata a condizioni. In concreto si tratta di un'estensione dell'obbligo di assistenza ai sensi degli articoli 328 e seguenti del Codice civile in cui si rinuncia al requisito secondo cui i genitori devono vivere "in condizioni agiate". L'introduzione di un obbligo di assistenza tanto esteso costituirebbe un cambio fondamentale di sistema, che andrebbe introdotto soltanto dopo un esame approfondito e tenendo conto delle possibili alternative.

L'estensione dell'obbligo di mantenimento dei genitori quale possibile misura per sgravare l'aiuto sociale è già stata discussa dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS). È un dato di fatto che la quota dei giovani di età compresa tra 18 e 25 anni dipendenti dall'aiuto sociale è proporzionalmente elevata: nel 2013 la quota di aiuto sociale dei giovani adulti era nettamente superiore a quella di tutta la popolazione (3,9 per cento vs. 3,1 per cento). S'impone un intervento: più a lungo i giovani adulti percepiscono l'aiuto sociale, più difficile diventa reintegrarli nel mercato del lavoro. Questo problema non può tuttavia essere risolto trasferendo l'onere dei costi dallo Stato ai genitori. Occorre invece sostenere i giovani adulti a raggiungere l'indipendenza in modo da essere in grado di provvedere al loro sostentamento. Per questo motivo, il 12 dicembre 2014 e il 9 giugno 2015 il Parlamento ha accolto la mozione 14.3890, "Strategia per ridurre la dipendenza dei minorenni e dei giovani adulti dall'aiuto sociale". Uno studio dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nell'ambito del programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà (2014-2018) esaminerà quali misure consentono di affrontare al meglio il problema. Il Consiglio federale non ritiene opportuno mettere fondamentalmente in discussione il sistema vigente prima della presentazione di questo rapporto.” (cfr. https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163212)

 

                                  La mozione 14.3890 Strategia per ridurre la dipendenza dei minorenni e dei giovani adulti dall'aiuto sociale” depositata dal Gruppo socialista il 25 settembre 2014 è stata stralciata dai ruoli nel giugno 2019, in quanto adempiuta con il rapporto del Consiglio federale del 18 aprile 2018 «Ergebnisse des Nationalen Programms zur Prävention und Bekämpfung von Armut 2014–2018» (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143890; FF 2019 2559 (2567)).

 

                         2.9.  In relazione ai giovani adulti va ancora rilevato che in dottrina Guido Wizent, in Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit Ein Handbuch, Dike Verlag AG, Zurigo/San Gallo 2014, pag. 386-388, ha sottolineato:

 

" (…) Die jungen Erwachsenen zwischen dem vollendeten 18. Altersjahr und dem vollendeten 25. Altersjahr1 unterliegen im Wesentlichen in zweifacher Hinsicht einem sozialhilferechtlichen Sonderregime. Zunächst wird der (beruflichen und sozialen) Integrationsförderung ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt. Das zuständige Sozialamt ist verpflichtet, den jungen Erwachsenen rasch mit spezifischer Hilfe zur Seite zu stehen.

Hohe Bedeutung wird der vernetzten Zusammenarbeit (Jugendhilfe, Berufsberatung, Arbeitslosen- und Invalidenversicherung, usw.) und dem Gegenleistungsgedanken eingeräumt (s. Kap. H 11-1 und 2 SKOS-RL). Das wohlklingende Wort „Integrationsförderung“ darf nicht darüber hinweg täuschen, dass bei jungen Erwachsenen starkes Gewicht auf das Einfordern von Gegenleistungen gelegt wird, womit eine eigentliche soziale Disziplinierung erreicht werden soll.

Das Sozialhilferecht setzt mit dem Integrationsauftrag zeitlich nahtlos fort, was von Verfassung wegen nur für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Altersjahres gilt. Diese haben Anspruch auf Förderung ihrer Entwicklung (Art. 11 Abs. 1 BV), die als Querschnittsaufgabe von Bund und Kantonen zu erfüllen ist (Art. 67 Abs. 1 BV) und programmatisch auch im Sozialzielkatalog zum Ausdruck kommt (Art. 41 Abs. 1 lit. f und g BV). Die Problemlagen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich beide in der heiklen “Phase zwischen Schule, Berufsbildung und Arbeitsaufnahme” (Kap. H 11-1 SKOS-RL) befinden, sind indes durchaus vergleichbar. So nennt z.B. die Marginalie von Art. 10 SHV 1 GR die Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht zu Unrecht in einem Zug und geht etwa die Basler Strategie zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit richtigerweise von einem sowohl die Kinder, die Jugendlichen als auch die jungen Erwachsenen umfassenden Ansatz aus, der die drei Handlungsfelder (Vor-)Schulphase, Übergänge von der Schule in die Berufsbildung und den Arbeitsmarkt sowie berufliche Desintegration (Verhinderung einer Negativspirale) beinhaltet.

Des Weiteren können bei den jungen Erwachsenen tiefere Bedarfsansätze zur Anwendung kommen. Dies fand in der Literatur bisher kaum Beachtung und beschäftigte offenbar auch die Gerichte nur wenig, interessiert vorliegend aber näher: Ist ein geringerer Bedarfsansatz überhaupt rechtlich vertretbar?

Die SKOS-RL ziehen in Anwendung ihres Grundsatzes der Angemessenheit der Hilfe einen Vergleich der unterstützten jungen Erwachsenen mit solchen, die nicht von der Sozialhilfe unterstützt werden und sich in einer ähnlichen Lebenslage befinden. Weil erstere nicht besser gestellt werden sollen als letztere, rechtfertigten sich geringere Grundbedarfs- und Wohnkostenbeiträge.

Dieser Argumentation kann im Grundsatz zugestimmt werden, auch wenn sie nicht zwingend ist. Es handelt sich um eine spezifische, mit dem jungen Alter verbundene integrationstendierte Ausprägung des Selbsthilfe und Minderungsgedankens, die auch vor dem Hintergrund des Aktivierungsparadigmas (aktivierende Sozialhilfe) zu sehen ist – die „monetäre Anpassung der Sozialhilfe soll verhindern, dass die Integration durch falsche Anreize in Frage gestellt wird”. Die Ungleichbehandlung ergibt sich mithin aus der Stoss- und Zielrichtung der Sozialhilfe (Integration, Prävention).

Jungen Erwachsenen ist i.d.R. zumutbar, bei den Eltern oder günstig in einer Wohngemeinschaft (Zimmerbenutzung) oder ähnlichem zu leben und ihr Ausgabeverhalten demjenigen vergleichbarer, nicht unterstützter junger Erwachsener anzupassen. Dies kann bedeuten, jungen Erwachsenen nur geringere bzw. gar keine (externen) Wohnkosten sowie einen niedrigeren GBL zu vergüten.

Die jungen Erwachsenen dürfen aber nicht alle über den gleichen Kamm gezogen werden. Dem Individualisierungsprinzip folgend ist im Einzelfall stets nach der Zumutbarkeit und der konkreten Reichweite der Minderungspflicht zu fragen. So kann es einer Person nicht (mehr) zumutbar sein, bei den Eltern oder günstig in einer Wohngemeinschaft zu leben. In Betracht kommen schwerwiegende Konflikte mit den Eltern, medizinische Gründe oder das Vorhandensein eigener Kinder. Auch das Bestehen eines eigenen Haushalts oder eine bereits erfolgreich absolvierte Erstausbildung bei Unterstützungsaufnahme kann einer Aberkennung eines eigenen Haushalts entgegenstehen.”

 

                        2.10.  L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

 

" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

 

a)     Reddito computabile:

1.     vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

2.     la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

3.     vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

4.     non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;

5.     non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

 

b)     Spesa vincolata:

1.     non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.     non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.     non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.     le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c)    Spesa per l’alloggio:

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”

 

                                  Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

 

                                  L’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui rinvia l’art. 22 Las, prevede che il reddito computabile è costituito dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria (LT). Tra questi, non si annoverano i contributi di mantenimento mensili per i figli maggiorenni agli studi imposti dall’art. 277 cpv. 2 CC, che sono esenti dall’imposta sul reddito in quanto rientrano nel campo di applicazione dell’art. 23 lett. e LT e del 24 lett. e LIFD (cfr. in tal senso, per esempio, la SCDT 80.2008.149 del 21 luglio 2010, o la SCTD 80.2016.75 del 29 maggio 2017 e, in ambito Las, la STCA 42.2008.17 del 20 aprile 2009).

 

                                         Il TCA rileva che le deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del richiedente.

                                  Alcune entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, infatti, incluse fra i redditi della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).

                                  Anche la sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito Laps.

                                  Dal calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).

                                  Infine il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d, j Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5, STCA 42.2005.1 dell’11 luglio 2005).

 

                                  Dal Rapporto del 5 novembre 2002, relativo al messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, al pto 3.5. e con riferimento al reddito disponibile residuale, risulta che:

 

" L'art. 22 indica le deroghe, sempre per rapporto alla Laps, riguardanti il calcolo del reddito computabile. Si tratta per lo più di deroghe a carattere restrittivo volte a determinare un reddito disponibile che definisca ancor meglio la reale situazione di bisogno della persona che inoltra una richiesta di assistenza..

 

                                  In tale contesto va ricordato, da una parte, che lo scopo della pubblica assistenza enunciato dalla Las è quello di intervenire ogni qualvolta una persona si trovi in una situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 Las).

                                  Il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza garantito dall’art. 12 Costituzione federale e dall’art. 13 Costituzione cantonale contempla il diritto di essere aiutati quando si è nel bisogno.

                                  D’altra parte che l’aiuto in situazioni di bisogno è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. L’aiuto sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008).

 

                        2.11.  Le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024, al punto D.1., concernente la commisurazione delle prestazioni ed in particolare le entrate da considerare a tal fine, prevedono:

 

" 1Nella commisurazione delle prestazioni finanziarie dell’aiuto sociale sono prese in considerazione tutte le entrate disponibili.

2Le entrate dei minorenni sono da computare nel budget complessivo dell’economia domestica solo fino a concorrenza della quota loro imputabile.”

 

                                  Le relative spiegazioni in merito indicano:

 

" a) Concetto di entrate disponibili

Si annoverano nelle entrate tutti gli afflussi di denaro a disposizione di una persona beneficiaria del sostegno.

Nella commisurazione delle prestazioni finanziarie dell’aiuto sociale sono, tra l’altro, prese in considerazione le entrate seguenti:

· i redditi da lavoro, le gratifiche, la tredicesima mensilità o gli assegni unici;

· le rendite, le pensioni e altre prestazioni ricorrenti, incluse le rendite AVS/AI/AINF nonché le prestazioni complementari e i sussidi supplementari;

· gli assegni familiari (come gli assegni per i figli, gli assegni di formazione, gli assegni di mantenimento);

· i contributi di mantenimento previsti dal diritto di famiglia (stabiliti dal giudice o concordati dalle parti), i contributi dell’anticipo degli alimenti e dell’assistenza fra parenti (D.4.3);

· i sussidi all’istruzione (borse di studio, prestiti di studio);

· i rimborsi di pagamenti d’acconto versati in eccesso (imposte, spese accessorie);

· le devoluzioni volontarie di terzi, salvo eccezioni ammesse;

· le prestazioni assicurative, nella misura in cui superano i costi necessari al risarcimento del danno.

(…)

 

 

b) Momento ed estensione del computo e del versamento

Le entrate disponibili sono computate al momento del versamento e ci si attende che il denaro venga impiegato per il finanziamento dei bisogni vitali (cosiddetta “Zuflusstheorie”). Nell’ambito del computo nel budget mensile, occorre tener conto del mese per il quale le entrate sono effettivamente destinate. Pertanto, i pagamenti del salario effettuati alla fine di un mese devono essere presi in considerazione come entrate nel mese successivo. In caso di sostegno corrente, le entrate disponibili sono computate integralmente; non è concessa nessuna franchigia. Fondamentalmente ciò vale anche per le prestazioni versate retroattivamente ed effettivamente destinate a un periodo antecedente l’inizio del sostegno. Sono fatte delle eccezioni per le prestazioni a titolo di indennità per torto morale o di indennità per menomazione dell’integrità, per le quali è accordata una franchigia anche in caso di sostegno corrente (D.3.1).

Il Tribunale federale si è pronunciato sulla “Zuflusstheorie” nella decisione 8C_79/2012. Riguardo al computo nel budget di sostegno attuale di una prestazione di indennità per perdita di guadagno concernente un periodo antecedente l’inizio del sostegno, il TF precisa (consid. 2.2): «In questo contesto, il fatto che l’afflusso di denaro sia destinato a saldare eventuali pretese risalenti a un periodo antecedente al percepimento delle prestazioni finanziarie dell’aiuto sociale è comunque irrilevante. È unicamente decisivo il fatto che è affluito del denaro che sarebbe potuto servire per provvedere al mantenimento corrente.»

L’aiuto sociale è di norma versato in via anticipata, vale a dire che il sostegno deve essere erogato in modo tale che le persone che si trovano in una situazione di bisogno possano adempiere i loro obblighi riconosciuti e che il fabbisogno sia coperto.”.

 

                                  Riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

 

" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).

 

                                  Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

 

                        2.12.  Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, cittadina italiana a beneficio di un permesso di domicilio tipo “C”, nata il __________ 1966 (cfr. doc. 45) ha un figlio, __________, cittadino svizzero nato il __________ 2002 (cfr. doc. 42).

 

                                  Dalla sentenza resa dal segretario assessore della Pretura di __________ il 20 dicembre 2007 emerge che il contributo di mantenimento mensile a favore di __________ da parte del padre di quest’ultimo ammonta a fr. 1'050.- “fino al raggiungimento della maggiore età”, “riservata l’applicazione dell’art. 277 cpv. 2 CCS” (cfr. doc. 276-279 e, in relazione all’art. 277 CCS, supra consid. 2.6.).

 

                                  In concreto, per quel che concerne i corsi di lingua all’estero seguiti dal figlio della ricorrente, il TCA rileva che quest’ultima, in data 26 settembre 2023, aveva comunicato all’USSI che il 2 ottobre 2023 __________ (sino all’anno scolastico 2022-2023 iscritto presso il __________, specializzazione Grafica e comunicazione; cfr. doc 254) “inizierà un percorso di studi di lingua inglese e tedesca all’estero, (…) il tutto per potersi iscrivere l’anno prossimo al __________, per cui il suo nuovo percorso di studi, dopo la maturità partirà dal perfezionamento della lingua inglese, e dall’apprendimento della lingua tedesca” (cfr. doc. 251).

                                  In particolare per quanto attiene al corso di tedesco che __________ ha svolto ad __________, dal 5 febbraio 2024 al 21 giugno 2024 e quindi anche nel momento determinante ai fini della presente vertenza, giova rilevare che dalla “fattura e conferma” del 17 gennaio 2024 di “L’altra lingua viaggiare in tutte le lingue del mondo” risulta che il costo del medesimo è stato pari a fr. 8'637.80, che lo stesso comportava “25 lez/sett” e sarebbe durato 20 settimane, tra inizio febbraio e metà giugno 2024 (cfr. doc. 252).

 

                                  Il TCA rileva che nelle decisioni relative al riconoscimento delle prestazioni Las per il periodo dal settembre 2023 al marzo 2024, compresi, l’USSI aveva così stabilito le prestazioni spettanti alla ricorrente:

 

-        Per il mese di settembre 2023, l’amministrazione, tenendo conto di un’unità di riferimento composta da RI 1 e dal figlio e computando i contributi versati dal padre per quest’ultimo, pari a fr. 1'050 al mese, aveva riconosciuto il diritto alle prestazioni assistenziali per complessivi fr. 718 (cfr. doc. 770-773);

-        Per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, nonché per il periodo da gennaio a marzo 2024 (compresi), l’amministrazione, tenendo conto di un’unità di riferimento composta unicamente da RI 1 e non computando i contributi versati dal padre di __________, aveva riconosciuto il diritto alle prestazioni assistenziali per complessivi fr. 1’371 (cfr. doc. 751-754; 705-708, 675-678, 679-682).

 

                                  Con richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali scadenti il 31 marzo 2024 e datata 20 marzo 2024, RI 1 ha consegnato all’USSI una serie di documenti, ed in particolare:

 

 

 

-        estratto del conto privato __________:

o   per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2024, dal quale emerge, tra gli altri, che il 3 gennaio 2024 la ricorrente ha ricevuto un accredito di fr. 1'050 da __________, avente causale “retta mese di gennaio 2024” ed il 4 gennaio 2024 fr. 1'371 pari alle prestazioni Las ordinarie riconosciutele con decisione del 22 dicembre 2023 (cfr. doc. 642-643 e 705);

o   per il mese di febbraio 2024, dal quale risulta che la ricorrente, l’8 febbraio 2024, quando il suo conto mostrava un negativo di fr. 294.10, ha ricevuto un accredito di fr. 1'050 da __________, avente causale “retta mese di febbraio 2024”, mentre il giorno successivo le sono stati accreditati fr. 1'371, pari alle prestazioni Las ordinarie. Il 29 febbraio 2024 le sono stati corrisposti altri fr. 1'050 dal padre di __________, con causale “retta mese di marzo 2024”. Emerge, pure, dall’estratto conto in questione, che il14 febbraio 2024 RI 1 ha versato a __________ fr. 1'050 aventi causale “acconto scuola __________ in __________” (cfr. doc. 652, 655);

-        estratto del conto intestato alla ricorrente presso __________ per il periodo dal 1° gennaio al 29 febbraio 2024, dal quale risulta che la ricorrente ha fatto fronte ad una serie di pagamenti e da un saldo di fr. 2'653.10 è passata a fr. 452.73, in particolare pagando il “fondo di rinnovamento 2023 __________” per fr. 1'450 (cfr. doc. 659).

 

                                  La documentazione __________ relativa, invece, al mese di marzo 2023, è stata trasmessa dalla ricorrente all’USSI in un secondo momento, e meglio dopo il seguente scambio di scritti tra le due parti in causa:

 

-        il 28 marzo 2024 __________, collaboratrice del Servizio prestazioni dell’USSI, ha chiesto alla ricorrente, “per poter evadere la sua richiesta di rinnovo delle prestazioni del 20.03.2024”, copia dell’“estratto conto postale per il mese di marzo dove si vede l’accredito della retta pagata dal papà per ___________ e l’addebito a sua sorella come rimborso/acconto per la scuola in __________” (cfr. doc. 629)

-        il medesimo giorno, la ricorrente ha trasmesso all’USSI “l’accredito del papà e il bonifico a mia sorella” (cfr. doc. 629);

-        l’USSI ha, poi, chiesto a RI 1 di produrre anche “quello che riguarda il mese di aprile”, precisando che “in teoria dovrebbe ricevere oggi/domani l’accredito dal papà ed appena fa l’addebito a sua sorella” l’amministrazione ha chiesto alla ricorrente di trametterne copia (cfr. doc. 628);

-        il 29 marzo 2024, la ricorrente ha fornito all’USSI il seguente riscontro:

                                              “(…) oggi per le banche italiane è già un giorno festivo per cui non riceverò il bonifico prima del 2/3 aprile, appena lo ricevo le invierò una copia, per quanto riguarda il bonifico a mia sorella non potrò farlo nell’immediato perché come cercavo di comunicarle, a fine mese ho da pagare 1900 chf di spese condominiali più il mutuo (che fortunatamente ho sul conto __________) e 820 di complementari, per cui quanto riceverò anche il vostro bonifico devo pagare le spese condominiali, poi durante il mese al ricevimento di qualche rimborso di cui sono in attesa verserò i soldi a mia sorella, l’importante penso sia di versarli entro il mese, visto che non mi è concesso che qualsiasi persona mi faccia un prestito, durante un mese difficoltoso, non potrò pagare gli 800 di complementari, non potrò fare la spesa nel mese di aprile, e di conseguenza dovrò organizzarmi con pranzi e cene dai miei genitori e mia sorella, non potrò pagare __________, AVS di mio figlio, senza contare che nonostante la mia difficile situazione medica non potrò effettuare visite, non potrò fare riflessologia dal mia agopunturista, per me basilari, ecc. ecc. per cui per salvare almeno la casa e pagare le spese condominiali non posso fare altro che muovermi in questo modo, e dare i soldi a mia sorella sempre nel mese di aprile ma appena riceverò dei rimborsi o comunque appena mi sarà possibile, può anche essere che dopo 7 anni si riesca a chiudere la questione dell’invalidità che tutt’ora è in Tribunale e tutto sia risolto.” (cfr. doc. 115); al riguardo cfr. STCA 32.2023.143 de 3 luglio 2024 ed il successivo ricorso dichiarato irricevibile dal Tribunale federale, cfr. STF 9C_412/2024 del 9 ottobre 2024;

-        Il 2 aprile 2024 la ricorrente ha quindi inviato all’USSI “la ricevuta dell’accredito del mensile da parte del padre di mio figlio e il certificato medico aggiornato” (cfr. doc. 628);

-        Il giorno seguente, __________ ha chiesto a RI 1 “per poter evadere un eventuale rinnovo a suo favore”, di trasmettere anche l’evidenza dell’“addebito fatto alla sorella”, precisando che “questo deve essere fatto nell’immediato quanto riceve i soldi per il figlio” (cfr. doc. 627);

-        Di tutta risposta la ricorrente ha osservato quanto segue:

                                              “(…) con i pagamenti fissi che sono già passati, sul conto ho 550 chf, per cui sino a quando non ricevo il vostro addebito [recte: accredito] non riesco neanche volendo a fare il bonifico a mia sorella. A questo punto penso che mi muoverò in altro modo e molto probabilmente partirà qualche denuncia, non verso di lei ovviamente, ma qui c’è qualcosa che non funziona…” (cfr. doc. 627).

 

                                  La documentazione bancaria versata agli atti per i mesi di marzo ed aprile 2024 dà atto, in particolare, dei seguenti movimenti:

 

-        estratto del conto privato __________:

o   per il periodo dal 1° al 31 marzo 2024, emergono vari addebiti riferiti, per esempio, alle imposte comunali per il 2022, a spese in tabaccheria e generi alimentari, alla riflessologia, alla __________, ecc.

Risulta, in particolare, che in data 25 marzo 2024, la ricorrente ha fatto un versamento a beneficio della sorella, per fr. 1'050, avente causale “II acconto scuola __________ in __________” (cfr. doc. 569-574);

o   nel mese di aprile 2024, RI 1, il 2 aprile 2024, allorquando il suo conto presentava un saldo negativo di una trentina di franchi, si è vista accreditare da parte di __________ fr. 1'050 (causale “retta mese di aprile 2024”). Il medesimo giorno vi è stato un addebito diretto di fr. 126 a favore di __________. Il giorno seguente, invece, RI 1 ha corrisposto fr. 114 ad __________, fr. 75.80 a __________, fr. 50 quale “restituzione assegno familiare” alla Cassa __________, fr. 36 ad __________, fr. 62.95 a __________ ed ha ricaricato la carta di credito di fr. 100.

Il 4 e 5 aprile 2024, invece, la ricorrente ha provveduto a versare, mediante ordine permanente, fr. 150 a __________, fatto acquisti presso la farmacia di __________ per fr. 70 e ricaricato la propria carta di credito, portando, a quel momento, il saldo del conto a fr. 12.44.

Grazie agli accrediti di fr. 322 dalla “Ufficio tesoreria e fatturazioni, Bellinzona” del 9 aprile 2024, rispettivamente, di fr. 400.- da __________ del 12 aprile 2024, e sempre da __________ per fr. 420.- in data 26 aprile 2024, la ricorrente ha fatto altri acquisti.

Il 30 aprile 2024, infine, RI 1 si è vista accreditare la “retta mese di maggio 2024” di fr. 1'050 da __________.

Nessun versamento risulta, per contro, essere stato fatto a beneficio di __________ nel mese di aprile 2024, nel corso del quale vi sono stati addebiti per fr. 1'535.08 ed accrediti di fr. 3'242 (cfr. doc. 563-567).

-        estratto del conto intestato alla ricorrente presso __________:

o   il 1° marzo 2024 a RI 1 sono stati accreditati fr. 500.- dalla Cassa __________, mentre il 29 marzo 2024 ella ha pagato fr. 451.95 di “ipoteca” (cfr. doc. 581-582);

o   nel mese di aprile 2024, la ricorrente ha pagato in data 3 aprile 2024 fr. 493 di “ipoteca” e si è vista accreditare da __________ totali fr. 491.25. (cfr. doc. 579-580).

 

                                  Con decisione del 4 aprile 2024, come visto (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 108-111), per il mese di aprile 2024 l’USSI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali per totali fr. 322.

 

                                  Con reclamo del 17 aprile 2024, l’assistita ha fatto valere le seguenti argomentazioni:

 

-        fr. 1'050 al mese è quanto le viene accreditato dal padre di suo figlio a titolo di alimenti per quest’ultimo. A mente della ricorrente, tale importo non dovrebbe essere considerato dall’USSI ai fini del calcolo per determinare le prestazioni Las poiché, così facendo, i collaboratori dell’amministrazione, indica RI 1, “mi obbligano ad usare il contributo di mio figlio, che deve essere usato solo ed esclusivamente per lui, per le spese del mio mutuo, il cibo per me, i miei medici, ecc. ecc. sono anni che non verso la quota di mantenimento di mio figlio e uso questi soldi per pagare spese mie personali. Se suo padre dovesse venire a sapere una cosa del genere sono passibile di denuncia (…)”;

-        di avere comunicato all’USSI, nel mese di settembre 2023, che il figlio avrebbe “frequentato un corso di circa 3 mesi di lingua inglese a __________”;

-        che ad ottobre la prestazione riconosciutale è passata da fr. 713 al mese a fr. 1'371;

-        che a dicembre 2023, __________, dopo il primo soggiorno linguistico all’estero a __________ ha fatto rientro al domicilio;

-        che l’USSI, a torto, ha rifiutato il pagamento di una fattura medica riconducibile al figlio ritenendo che il medesimo non facesse parte dell’unità di riferimento della madre poiché all’estero;

-        che aveva “tentato più volte di parlare con la signora __________ perché a fine marzo avrei dovuto pagare 1900 fr. di spese condominiali, più 800 fr. d’anticipo sulle complementari per l’aiuto domiciliare e più di 800 fr. per l’ipoteca”, ma di non essere mai riuscita a raggiungerla, parlando “sempre con chi era al centralino”, a cui ha spiegato di voler prendere contatto con __________ “per chiederle se per il mese di marzo avessi potuto avere un prestito a mia sorella o dai miei genitori, oppure non versare i 1050 fr. del mantenimento di mio figlio (che stavo girando a mia sorella ogni mese perché ha anticipato la somma per il corso)”. Precisando che tale richiesta sarebbe giunta a __________, RI 1 ha quindi indicato che la medesima le avrebbe negato questa possibilità;

-        richiamando lo scambio di mail avuto con la collaboratrice USSI tra fine marzo ed inizio aprile 2024 (cfr. supra), la ricorrente ha precisato di avere trasmesso a __________ “copia dell’accredito da parte del signor __________, ma non l’accredito a mia sorella perché avendo dei pagamenti in scadenza a fine mese, quando entrano i soldi in banca le fatture tipo __________, __________, __________, __________ vengono prelevate immediatamente, per cui scrivo (…) che non posso farlo sino a quanto ricevo l’accredito dall’assistenza”;

-        facendo valere che la collaboratrice della parte resistente non l’avrebbe previamente avvisata del fatto che se non avesse corrisposto alla sorella fr. 1'050 in data 2 aprile 2024 le sarebbe stata “tolta l’assistenza” e che avrebbe proceduto come fatto tra fine marzo ed inizio aprile sin da quando ha ricevuto i soldi dalla sorella a valere quale anticipo dei costi del corso di lingua del figlio, RI 1 ha precisato di essersi dovuta recare, quel giorno, al pronto soccorso. L’allora reclamante ha altresì lamentato un preteso comportamento scorretto di __________ nei suoi confronti, facendo anche riferimento ad una mail che la propria sorella avrebbe inviato all’USSI senza ricevere alcun riscontro;

-        censurando il fatto che i collaboratori USSI dovrebbero “avvisare le persone se esistono degli obblighi, che a mio parere non esistono perché una legge così non può essere contemplata” e di avere fatto fronte, con quei fr. 1'050 nel mese di aprile, a spese anche del figlio (al cui soggiorno in __________ ella precisa di avere, pure, contribuito, con biglietti per i mezzi di trasporto e spese per il cibo) e non solo proprie, RI 1 ha infine trasmesso in allegato al proprio reclamo una mail della propria sorella, __________, asseritamente trasmessa all’USSI (cfr. doc. 96-100);

-        dallo scritto di __________ risulta che la medesima, “per permettere” al nipote “un’opportunità di studio di 5 mesi”, ha deciso di propria “spontanea volontà d’anticipare l’intera somma, obbligatoria al momento dell’iscrizione”; “d’accordo con mia sorella e il signor __________, mia sorella ogni mese mi avrebbe restituito la somma di 1050 fr.”. __________ ha, poi, precisato di avere “detto chiaramente a mia sorella di pagare tutte le spese che hanno scadenza a fine mese o nei primi giorni del mese e poi di saldarmi la rata del prestito” ed ha chiesto all’amministrazione “di mandare a mia sorella per iscritto gli obblighi che ha per poter beneficiare di questi soldi che l’assistenza le ha concesso per sopravvivere” (cfr. doc. 101).

                                  Nel frattempo, l’USSI, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2024, ha erogato le seguenti prestazioni assistenziali a beneficio di RI 1:

 

-        per i mesi di maggio e giugno 2024, l’amministrazione, tenendo conto di un’unità di riferimento composta unicamente da RI 1 e non computando i contributi versati dal padre di __________, ha riconosciuto il diritto alle prestazioni assistenziali per complessivi fr. 1’366 (cfr. doc. 594-597 e 554-557);

-        per il mese di luglio 2024, tenendo conto di un’unità di riferimento composta da RI 1 e dal figlio e computando i contributi versati dal padre per quest’ultimo, pari a fr. 1'050, ha riconosciuto il diritto alle prestazioni assistenziali per complessivi fr. 565 (cfr. doc. 476-479).

 

                                  Con la decisione su reclamo del 5 settembre 2024, l’USSI ha, come visto (cfr. supra consid. 1.2.) parzialmente accolto il reclamo presentato da RI 1.

 

                                  In sede ricorsuale, la ricorrente ha prodotto altri documenti, e meglio:

 

-        gli accrediti relativi alle prestazioni Las percepite da agosto 2023 a luglio 2024 (cfr. all. 1 a doc. I);

-        i dettagli dei versamenti fatti a beneficio della sorella, __________, per fr. 1'050, aventi causale “Acconto scuola __________” o simile, di data 14 febbraio 2024, 25 marzo 2024, 1° maggio 2024, 3 giugno 2024, 3 luglio 2024, per un totale di cinque pagamenti e fr. 5'250 “rimborsati” (sino a luglio 2024) alla sorella a fronte di un anticipo di fr. 8'600 circa da parte di quest’ultima (cfr. all. B a doc. I);

-        la panoramica dei movimenti sulla propria relazione __________ relativa agli accrediti mensili ricevuti da __________ per fr. 1'050 da ottobre 2023 a ottobre 2024 (cfr. all. C a doc. I);

-        lo scritto di data 22 dicembre 2023 dell’USSI, dal quale risulta che “in allegato le ritorniamo la fattura inerenti i contributi personali per il periodo 1.10.2023-31.12.2023 riguardanti il figlio in quanto, non essendo al domicilio, non vengono riconosciuti dal nostro ufficio” (cfr. all. G10 a doc. V);

-        la fattura d’acconto AVS di fr. 151.39 di __________ del 5 marzo 2024 (cfr. all. G11 a doc. V);

-        il pagamento effettuato il 21 agosto 2024 da RI 1 alla Cassa __________ con causale “AVS __________” (cfr. all. G12 a doc. V);

-        il conteggio delle prestazioni mediche inerenti il trattamento del 18 dicembre 2023 di __________ (cfr. all. G 13 a doc. V).

 

                        2.13.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce, innanzitutto e per quanto concerne l’unità di riferimento dell’assistita, che giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps nell’unità di riferimento di un genitore rientrano i figli maggiorenni non economicamente indipendenti, ossia, ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 Reg.Laps, i figli che hanno meno di trent’anni, non sposati ed in prima formazione (cfr. supra consid. 2.6.).

                                  L’art. 2 cpv. 2 Reg. Laps prevede, inoltre, che vi è una prima formazione quando, senza interruzione di un percorso formativa superiore ai 24 mesi, una persona maggiorenne frequenta una formazione tra i cui livelli rientra il perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello secondario 2 (art. 2 cpv. 2 lett. d Reg. Laps).

 

                                  In concreto, è pacifico che __________ ha meno di trent’anni, non sia sposato, né legalmente divorziato, separato o vedovo, non sia vincolato o non sia stato vincolato da un’unione domestica e non abbia figli.

 

                                  L’insorgente ha sottolineato che al sostentamento del ragazzo provvedono il padre del medesimo e la ricorrente medesime con vitto ed alloggio, di modo che __________ (cfr. doc. I).

 

                                  L’USSI, poi, rettamente ha ritenuto che il medesimo, dopo aver frequentato il __________, aver ottenuto la maturità ed in attesa di iscriversi al __________, ad aprile 2024, quando stava approfondendo le proprie conoscenze linguistiche nella lingua tedesca, era in prima formazione.

 

                                  Come visto sopra, una persona maggiorenne può essere considerata non economicamente indipendente se, in particolare, è in prima formazione (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. d Reg.Laps), ovvero se, senza interruzione del percorso formativo superiore ai 24 mesi, frequenta una formazione di livello secondario 2 di tipo professionale oppure un perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello secondario 2 (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. b e d Reg.Laps).

 

                                  Per formazione di livello secondario 2 si intende la formazione professionale di base che interviene al termine del ciclo della scolarità obbligatoria successivo alle scuole elementari, ovvero alle scuole medie (livello secondario 1; https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/formazione-scienza/persone-formazione/scuola-obbligo.html), come ad esempio il tirocinio quale impiegato di commercio (cfr. www.sta.ti.ch).

                                  Il livello secondario 2 si snoda su due grandi assi. Da un lato la formazione professionale di base che sfocia nel conseguimento di un attestato federale di capacità (AFC) o su un certificato federale di formazione pratica (CFP). Dall’altro, le formazioni generali che riuniscono i programmi che portano alla maturità (liceale, professionale e specializzata) come anche una formazione di cultura generale. Le formazioni transitorie e complementari completano l’offerta del livello secondario 2 (cfr. https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/formazione-scienza/persone-formazione/livello-secondario-II.html).

 

È peraltro utile rilevare che dalle Direttive Laps emesse dal Servizio centrale di prestazioni sociali dell’IAS relative al concetto di unità di riferimento e in particolare di prima formazione, in primo luogo, emerge che la formazione di livello secondario 2 ai sensi dell’art. 2 Reg. Laps presuppone il superamento del livello secondario 1 (scuola media), salvo per il tirocinio in azienda. Inoltre la formazione di livello secondario 2 è stata suddivisa in tre tipi: il tipo 1 comprende formazioni che non conferiscono un diploma abilitante all’esercizio di una professione (ad esempio liceo), il tipo 2 comprende le formazioni che conferiscono un diploma abilitante all’esercizio di una professione (ad esempio tirocinio in azienda, tirocinio presso una scuola d’arti e mestieri; scuola cantonale di commercio) e il tipo 3 comprende le formazioni che succedono al livello secondario 2, tipo 1 o 2 (ad esempio la maturità professionale).

 

In secondo luogo, dalle Direttive menzionate si evince che il perfezionamento linguistico presuppone il superamento del livello secondario 2 e che lo standard minimo richiesto per considerare “in formazione” chi lo segue prevede che a) il corso deve comprendere un minimo di 25 lezioni (unità di didattiche o ore) e b) il corso deve avere una durata minima di 12 settimane (cfr. anche la STCA 42.2015.4 del 5 novembre 2015, pubblicata in RtiD II/2016 N. 4 pagg. 23 e segg.).

 

In concreto, nel periodo oggetto della presente vertenza, dopo aver conseguito la maturità e prima di iscriversi al __________, __________, ha soggiornato all’estero a due riprese per perfezionare le proprie conoscenze linguistiche. Questo era il caso anche ad aprile 2024, allorquando egli si trovava in __________, ove frequentava un “corso intensivo di tedesco di 25 lez/sett”, della durata di 20 settimane (dal 5 febbraio al 21 giugno 2024; cfr. doc. 92), ciò che, dopo una formazione di livello 2 e come previsto dall’art. 2 cpv. 2 lett. d Reg.Laps, costituisce un perfezionamento linguistico.

 

In simili condizioni occorre concludere che il figlio dell’insorgente nel periodo determinante nella fattispecie era in prima formazione e non ha interrotto la sua formazione per più di 24 mesi, avendo svolto due periodi di perfezionamento linguistico dopo una formazione di livello secondario 2 ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 lett. d Reg.Laps.

 

Pertanto __________, anche ad aprile 2024, quando la madre ha richiesto l’assegnazione di una prestazione assistenziale, era ancora in prima formazione secondo l’art. 2 Reg. Laps e conseguentemente, date in concreto le ulteriori condizioni previste dall’art. 2 cpv. 1 Reg.Laps (cfr. supra consid. 2.6.), egli era non era economicamente indipendente giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps.

 

Rettamente, quindi, e con riferimento al periodo oggetto della presente vertenza, vale a dire al mese di aprile 2024, l’USSI, nella propria decisione su reclamo del 5 settembre 2024, ha computato, nell’unità di riferimento della richiedente, suo figlio ___________.

 

                        2.14.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie dal profilo del computo, da parte dell’USSI, degli alimenti che il padre di __________ versa alla madre di quest’ultimo, ma di pertinenza del figlio, per totali fr. 1'050 mensili, questa Corte rileva che correttamente l’amministrazione li ha computati ai fini del calcolo delle prestazioni Las per il mese di aprile 2024, e meglio ai sensi di quanto dispone l’art. 22 Las (“vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente”).

 

                                  Ciò ritenuto che i contributi di mantenimento a favore dei figli maggiorenni, pur non rientrando tra le entrate di cui agli artt. 15-22 LT, ai fini della determinazione del diritto, o meno, alle prestazioni assistenziali, devono, in deroga a quanto prevedono gli art. 5-9 Laps, essere presi in considerazione (cfr. supra consid. 2.10.), al fine, come visto, “di determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del richiedente”.

 

                                  In concreto, la ricorrente, nel chiedere che i fr. 1'050 mensilmente versati da __________ non venissero computati nel calcolo volto a determinare le prestazioni Las, ha fatto valere che quanto ricevuto dal padre di __________ quale contributo di mantenimento per quest’ultimo, doveva essere, anche per il mese di aprile 2024, “restituito” alla zia del ragazzo e sorella di RI 1, mensilmente, sino a raggiungere l’importo da questa anticipato per permettere al nipote di frequentare il corso di tedesco tra febbraio e giugno 2024, pari a circa fr. 8'600.

 

                                  In tal senso, e con riferimento a quello che di fatto è stato un prestito di __________ all’unità di riferimento della ricorrente, questa Corte, rammenta che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

 

                                  Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

 

                                  Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

 

                                  Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

 

                                  L’assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

 

                                  Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

 

                                  Pertanto l’assistenza sociale, qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).

 

                                  Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha del resto evidenziato che il principio di sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

 

                                  In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha altresì osservato:

 

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”

 

                                  Al riguardo cfr. pure e tra le altre STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024; STCA 42.2023.25 del 14 agosto 2023; STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020 consid. 2.14 e STCA 42.2022.78 del 21 novembre 2022 consid. 2.4. e 2.6.

 

                                  Nel caso di specie, a giusta ragione l’USSI ha computato, tra le entrate dell’unità di riferimento composta dalla ricorrente e dal figlio, il contributo di mantenimento corrisposto per quest’ultimo dal padre, pari a fr. 1'050 al mese.

                                  Ciò a maggior ragione se si pon mente al fatto che, peraltro - e ritenuto che comunque in virtù del principio di sussidiarietà quanto mutuato all’insorgente dalla sorella doveva essere in primo luogo utilizzato per il proprio sostentamento – nel mese di aprile 2024 RI 1 ha utilizzato proprio quei fr. 1'050, allorquando il suo conto corrente postale risultava scoperto, per far fronte alle spese quotidiane (cfr. supra consid. 2.12.) e non per restituire alla sorella quanto da questa anticipato per il perfezionamento linguistico di __________.

 

                        2.15.  Stante tutto quanto precede, tenendo conto sia del figlio nell’unità di riferimento della madre e qui ricorrente, che di quanto il padre corrisponde mensilmente a __________, rettamente l’USSI ha stabilito, per il mese di aprile 2024, le prestazioni Las di diritto in fr. 566.

                                  La decisione su reclamo deve, quindi, essere confermata.

 

                        2.16.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

 

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                  § Gli atti sono trasmessi all’USSI affinché proceda ai sensi del consid. 2.1.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti