Raccomandata |
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Incarto
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 1° ottobre 2024 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 17 ottobre 2023 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI) ha ordinato a RI 1, il quale ha beneficiato dell’assistenza sociale da giugno 2019 a luglio 2022 e da settembre 2022 a marzo 2024 (cfr. doc. A1), di restituire l’importo di fr. 5'838 corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite indebitamente dal mese di febbraio al mese di agosto 2023, in quanto nel relativo calcolo non era stato computato l’assegno di formazione accordatogli per l’anno scolastico 2022-2023 (cfr. doc. 26).
1.2. Con decisione su reclamo del 1° ottobre 2024 l’USSI ha confermato il precedente provvedimento, rilevando:
" (…) Le argomentazioni del reclamante non possono essere seguite. Nel caso di specie, pacifico è che, in occasione del rinnovo del 30 marzo 2023 delle prestazioni assistenziali scadenti il 31 marzo 2023, il signor RI 1 ha trasmesso all'USSI copia della decisione dell'Ufficio degli aiuti allo studio del 9 gennaio 2023 in cui gli è stato concesso un assegno di formazione terziaria di complessivi CHF 13'149.-, per l'anno scolastico 2022-2023, da versare in due rate. In medesima data il signor RI 1 ha fornito l'estratto conto bancario per il mese di febbraio 2023 dal quale è emerso l'importo di CHF 6'574.- riconducibile alla prima rata dell'assegno di formazione.
Dalla documentazione trasmessa con l'inoltro del rinnovo del 1° settembre 2023 delle prestazioni assistenziali scadute il 31 agosto 2023 è emerso, sul conto bancario del reclamante, l'importo di CHF 6'575.- riconducibile alla seconda rata dell'assegno di formazione.
Il computo da parte dell'USSI di tali entrate è corretto, in quanto rientranti tra quelle che costituiscono il reddito computabile regolamentato dall'art. 6 Laps.
Le prestazioni assistenziali mensili versate al reclamante nel periodo dal mese di febbraio 2023 al mese di agosto 2023 erano state calcolate, nelle relative decisioni, non tenendo in considerazione le citate entrate. Lo fossero invece state, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore.
Ne consegue che il reclamante non aveva diritto all'ammontare delle prestazioni erogate dall'USSI.
L'USSI ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 17 ottobre 2023, considerando le citate entrate e quindi ripristinando da un punto di vista oggettivo il giusto diritto all'assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso.
L'ordine di restituzione stabilisce unicamente che il reclamante ha beneficiato di prestazioni assistenziali cui, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e che, di conseguenza, le prestazioni indebitamente ricevute vanno restituite. (…)” (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su reclamo del 1° ottobre 2024 RI 1, il 6 novembre 2024, ha inoltrato un ricorso pervenuto al TCA il 7 novembre 2024.
Il medesimo si è espresso come segue:
" Mi scuso per il ritardo ma purtroppo in questo periodo oltre a lavorare sto cercando lavoro e effettuando dei corsi extra lavorativi.
Con la seguente lettera intendo fare ricorso riguardo all'ordine di restituzione dell'1 ottobre del valore di 5'838 franchi. Nel periodo in cui mi sono stati dati dei sussidi ero uno studente e tramite l'agenzia comunale AVS di __________ ho sempre presentato tutti i documenti richiesti tempestivamente e correttamente. Ho sempre documentato tutto, ad oggi mi ritrovo con questo debito a dover restituire dei soldi utilizzati solo ed esclusivamente per sostenermi durante i miei studi.
Non avrei mai immaginato di ritrovarmi a dover restituire tale cifra di denaro, attualmente il mio contratto di lavoro sta per scadere e sono in difficoltà economica. Tale cifra è eccessiva, sono sempre stato corretto (...)” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 21 novembre 2024 l’USSI ha proposto, in via principale, di ritenere il ricorso irricevibile, in quanto tardivo, in via subordinata, la reiezione dell’impugnativa.
Per quanto attiene al merito della vertenza, l’amministrazione ha evidenziato:
" (…) si rileva che nel caso di specie, pacifico è che, in occasione del rinnovo del 30 marzo 2023 delle prestazioni assistenziali scadenti il 31 marzo 2023, il signor RI 1 ha trasmesso all'USSI copia della decisione dell'Ufficio degli aiuti allo studio del 9 gennaio 2023 in cui gli è stato concesso un assegno di formazione terziaria di complessivi CHF 13'149.-, per l'anno scolastico 2022-2023, da versare in due rate.
In medesima data il signor RI 1 ha fornito l'estratto conto bancario per il mese di febbraio 2023 dal quale è emerso l'importo di CHF 6'574.- riconducibile alla prima rata dell'assegno di formazione.
Dalla documentazione trasmessa con l'inoltro del rinnovo del 1° settembre 2023 delle prestazioni assistenziali scadute il 31 agosto 2023 è emerso, sul conto bancario del ricorrente, l'importo di CHF 6'575.- riconducibile alla seconda rata dell'assegno di formazione.
Il computo da parte dell'USSI di tali entrate è corretto, in quanto rientranti tra quelle che costituiscono il reddito computabile regolamentato dall'art. 6 Laps.
Le prestazioni assistenziali mensili versate al ricorrente nel periodo dal mese di febbraio 2023 al mese di agosto 2023 erano state calcolate, nelle relative decisioni, non tenendo in considerazione le citate entrate. Lo fossero invece state, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che il ricorrente non aveva diritto all'ammontare delle prestazioni erogate dall'USSI.
L'USSI ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 17 ottobre 2023, considerando le citate entrate e quindi ripristinando da un punto di vista oggettivo il giusto diritto all'assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso. (…)” (Doc. IV)
1.5. Il 22 novembre 2024 il TCA ha assegnato al ricorrente un termine di dieci giorni per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. V). Egli è rimasto silente.
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps.
L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che:
" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."
2.3. Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.2.), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Ex art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Ai sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pag. 130 seg.).
Secondo l’art. 38 cpv. 2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 9C_415/2024 del 5 novembre 2024 consid. 6.2.; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.4. Nella presente evenienza la decisione su reclamo emessa il 1° ottobre 2024 riporta l’indicazione “raccomandata” (cfr. doc. A1).
Dal sistema di tracciamento degli invii della Posta, presente agli atti (cfr. doc. 1), si evince che la stessa è stata spedita il medesimo giorno della sua emanazione ed è stata recapitata allo sportello giovedì 3 ottobre 2024.
Il termine di 30 giorni per impugnare davanti al TCA il provvedimento citato ha iniziato a decorrere il 4 ottobre 2024 ed è scaduto lunedì 4 novembre 2024, essendo l’ultimo giorno del termine un sabato (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA).
Il ricorso contro la decisione del 1° ottobre 2024 datato 6 novembre 2024 e spedito il medesimo giorno tramite Posta A (cfr. doc. I + busta d’intimazione) è, pertanto, tardivo, poiché posteriore alla scadenza del termine di trenta giorni per ricorrere a questa Corte (4 novembre 2024).
2.5. Va ora esaminato se l’insorgente può prevalersi della restituzione del termine.
L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_72872022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.6. Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su reclamo del 1° ottobre 2024.
In effetti il TCA non ravvede alcuna valida ragione che renda scusabile l’inoltro tardivo del ricorso.
Quanto fatto valere dall’insorgente nel ricorso, ossia che il ritardo con cui è stata contestata la decisione su opposizione del 1° ottobre 2024 è dovuto alla circostanza che in quel periodo, oltre a lavorare, stava cercando ed effettuando dei corsi extra lavorativi (cfr. doc. I; consid. 1.3.), non consente, peraltro, di giustificare l’inoltro tardivo dell’impugnativa.
In effetti la giurisprudenza federale ha già chiarito che il sovraccarico di lavoro - a cui possono essere associati per analogia gli impegni connessi allo svolgimento di corsi - non configura un motivo scusabile (cfr. consid. 2.5.).
2.7. Stante quanto precede, il ricorso di RI 1 contro la decisione su reclamo del 1° ottobre 2024 interposto tardivamente il 6 novembre 2024 risulta irricevibile.
2.8. A titolo abbondanziale giova in ogni caso evidenziare, da un lato, che è tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è, quindi, stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).
Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze all’amministrazione è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017 dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2022.88 del 6 marzo 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF dell’insorgente è stato respinto con giudizio 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023; STCA 38.2012.47 del 3 ottobre 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.13 del 2 settembre 2013 consid. 2.9.; 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.
Dall’altro, va osservato che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
L’art. 13 Laps prevede segnatamente che le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, e meglio:
" 1Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa Legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;]
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”
Dal principio di sussidiarietà risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).
Al consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti.
L’aiuto sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere.
Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. il Tribunale federale ha peraltro osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6; STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1; DTF 146 I 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. concernente la sussidiarietà e le relative spiegazioni.
2.8.1. In concreto con decisione del 9 gennaio 2023 l’Ufficio degli aiuti allo studio ha concesso all’insorgente un assegno di formazione terziaria sociosanitaria di fr. 13'149 per l’anno scolastico 2022-23 (cfr. doc. 63).
La somma di fr. 13'149 è composta di fr. 3'141 per la copertura dei costi di formazione e di fr. 10'008 per la copertura dei costi generali (cfr. doc. 18).
Tale ammontare è stato accreditato al ricorrente in due rate, la prima di fr. 6'574 il 1° febbraio 2023 e la seconda di fr. 6'575 il 17 aprile 2023 (cfr. doc. 85; 70).
Nei calcoli volti a determinare il diritto di RI 1 alle prestazioni assistenziali da febbraio ad agosto 2023 non è, però, stato tenuto conto dell’assegno di formazione.
Al riguardo va ricordato che, in virtù dell’ordine di priorità concernente le prestazioni sociali di complemento armonizzate di cui all’art. 13 Laps (cfr. consid. 2.8.), le prestazioni assistenziali sono sussidiarie rispetto agli assegni erogati sulla base della Legge sugli aiuti allo studio.
È vero che l’insorgente ha asserito (cfr. doc. I), come d’altronde riconosciuto dall’amministrazione (cfr. doc. A1; IV), di aver allegato la decisione dell’Ufficio degli aiuti allo studio e l’estratto conto bancario del febbraio 2023 in occasione della richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 30 marzo 2023 (cfr. doc. 78), nonché l’estratto conto bancario di aprile 2023 contestualmente alla richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 1° aprile 2023 (cfr. doc. 67).
È altrettanto vero, tuttavia, che, come esposto precedentemente, vanno restituite le prestazioni erogate in contrasto con la legge. Ogni persona che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto è tenuta alla restituzione della stessa, indipendentemente dalla circostanza che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze all’amministrazione (cfr. consid. 2.8.).
2.9. Per quanto concerne, infine, la domanda di condono (art. 26 cpv. 3 Laps: “la restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave") formulata dal ricorrente (cfr. doc. I), va rilevato, come del resto ricordato dall’USSI nella decisione su reclamo e nella risposta di causa (cfr. doc. A1; IV), che per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Pertanto le censure sollevate dal ricorrente nell’impugnativa relative alla sua buona fede e alla seria difficoltà in cui si trova con il debito nei confronti dell’USSI saranno esaminate con separata decisione nella procedura successiva relativa al condono, conformemente a quanto indicato dalla parte resistente (cfr. doc. A1; IV).
2.10. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.42 del 5 febbraio 2024 consid. 2.11.; STCA 42.2023.37 del 20 novembre 2023 consid. 2.5.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso contro la decisione su reclamo del 1° ottobre 2024 è irricevibile .
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti