Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2024.51

 

CL/gm

Lugano

24 marzo 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2024 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 12 novembre 2024 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione su reclamo del 12 novembre 2024, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha parzialmente accolto il reclamo presentato da RI 1 contro la decisione di restituzione resa dall’amministrazione nei suoi confronti il 16 gennaio 2024 (cfr. doc. 29-30).

                                  A fronte di una richiesta di restituzione delle prestazioni Las inizialmente corrispondente a fr. 750.- (dei quali fr. 150.- percepiti, secondo l’amministrazione, a torto dall’interessato nell’agosto 2023 e fr. 600.- per il mese successivo; cfr. doc. 29-30), con la decisione su reclamo del 12 novembre 2024, l’USSI ha chiesto la restituzione di fr. 600.-, pari alle sole prestazioni che RI 1 avrebbe percepito indebitamente nel mese di settembre 2023 (cfr. all. A a doc. I).

 

                                  L’amministrazione, rammentato che “per costante giurisprudenza è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione (…)” ed impegnatasi ad attivare, poi, d’ufficio tale procedura (cfr. all. A a doc. I, pag. 5) ha motivato il proprio provvedimento come segue:

 

" (…)

I. Nell’ambito dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto all’assistenza. Tutti i redditi devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto. Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il fabbisogno corrente e non per rimborsare eventuali debiti o fungere da tramite per altre persone.

Si evidenzia che irrilevante per la restituzione è sapere per far fronte a quali spese siano stati investiti gli importi ricevuti. Rilevante è l’entrata in quanto tale, ritenuto che il diritto all’assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in questione. Secondo la prassi instaurata dall’USSI relativa al metodo di calcolo, un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente.

Nel caso in esame, è pacifico, che l’USSI abbia riconosciuto al richiedente l’importo di CHF 600.- a titolo di spesa alloggiativa per il mese di settembre 2023.

La giustificazione resa dall’interessato, secondo cui “(…) Nei 2 mesi successivi, settembre e ottobre, anche a causa del procrastinare del trattamento della mia domanda in merito al mio alloggio in subaffitto, c’è stato indiscutibilmente un lungo periodo di stress psicoemotivo e un estremo caos a dir poco sfinente. In quel periodo di bisogno economico evidente, i soldi ricevuti sono passati inosservati e sono stati usati per affrontare le spese straordinarie: pasti fuori casa, abbigliamento, accessori, alloggi, depositi (…)”, non può essere seguita. A seguito degli eventi naturali intercorsi, nel mese di settembre 2023, il signor RI 1 non ha più vissuto presso l’appartamento menzionato, e tuttavia l’importo di CHF 600.- era stato riconosciuto al reclamante proprio a copertura della spesa alloggiativa per il citato mese di settembre 2023. Alla luce di ciò non si giustifica la somma ricevuta dall’interessato, nonché la prestazione assistenziale. Su questo punto il reclamo è respinto.

 

L. Relativamente all’importo di CHF 150.- restituito all’utente in data 23 ottobre 2023, pacifico è che il Consiglio parrocchiale abbia proceduto alla restituzione dell’importo di CHF 150.- a titolo di riduzione della pigione per il periodo di inagibilità dell’oggetto locato. Le argomentazioni fornite dal reclamante, in base alle quali “Il 25 agosto 2023 la grandinata ha fatto allegare completamente la mia casa. Da un giorno all’altro, ho perso la casa e sono andate distrutte molte delle mie cose necessarie alla vita quotidiana.”, meritano di essere seguite. A questo proposito si rileva che tale importo non andava computato nel calcolo volto a definire la prestazione assistenziale per il mese di agosto 2023 in quanto utilizzato per far fronte alle spese alloggiative straordinarie occorse immediatamente dopo la grandinata già ricordata. Su questo punto il reclamo è accolto.

 

M. Ritenuto quanto sopra, la decisione impugnata viene parzialmente riformata, limitatamente al mese di agosto 2023. Al signor RI 1 è pertanto stato versato un importo dovuto di CHF 600.-.

La prestazione assistenziale mensile versata al reclamante nel mese di settembre 2023 era stata calcolata, nella relativa decisione, non tenendo in considerazione la spesa alloggiativa non dovuta. Lo fosse invece stata, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che l’interessato non aveva diritto all’ammontare della prestazione erogata dall’USSI. L’Ufficio ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 16 gennaio 2024, considerando la spesa per l’alloggio non dovuta, e quindi ripristinando da un punto di vista oggettivo il giusto diritto all’assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso.

L’ordine di restituzione stabilisce unicamente che il reclamante ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e che, di conseguenza, in quanto indebitamente ricevuta, va restituita.

Si ribadisce che, a questo stadio è, come visto, irrilevante sapere se il reclamante era in buona fede oppure no quando ha ricevuto CHF 600.- a titolo di prestazioni assistenziali non dovute e indebitamente ricevute” (cfr. all. A a doc. I)

 

                          1.2.  Contro la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha contestato le conclusioni dell’amministrazione e nuovamente ribadito la richiesta di condono già formulata in sede di reclamo, facendo valere tanto il fatto di essere stato in buona fede quanto che la restituzione richiestagli lo porrebbe in una situazione di difficoltà economica (in tal senso cfr. infra consid. 2.7. e 2.8.).

                                  In particolare, con riferimento all’importo residuo di fr. 600.- chiesto in restituzione dall’USSI nella propria decisione su reclamo, il ricorrente ha fatto valere quanto segue:

 

" (…)

H. Sì è vero che nel mese di settembre 2023 non ho vissuto nell’appartamento menzionato, è vero che ho ricevuto CHF 600.- a copertura della spesa alloggiativa. Ma non ritengo assolutamente irrilevante né sotto il profilo giuridico né sotto l'aspetto umano, la questione relativa all’utilizzo degli importi ricevuti, in quanto è fondamentale comprendere a che tipo di spese siano stati destinati tali fondi. Non si tratta semplicemente di una questione formale o marginale, ma di un elemento che è essenziale per valutare correttamente la legittimità della restituzione di tali somme. Le risorse ricevute non sono state utilizzate in modo frivolo o per scopi non necessari, ma sono state destinate in maniere selettiva ed esclusiva a far fronte a spese straordinarie di assoluta necessità, legate alla mia sopravvivenza e al mantenimento delle mie condizioni m'minimali di dignità. Questi fondi sono stati impiegati in una situazione di bisogno economico evidente per coprire necessità vitali e primarie, come pasti fuori casa, l'acquisto di accessori di prima necessità, il pagamento di alloggi temporanei e depositi. In un contesto giuridico, non può essere ritenuto irrilevante, lo scopo per cui sono state utilizzate tali somme. Ignorare i motivi dell'utilizzo di queste somme per rispondere a necessità vitali di bisogno significa non tenere conto della realtà oggettiva.

 

I. "Il principio di sussidiarietà conferma che una persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto all’assistenza." Esattamente! Tutte le risorse disponibili sono state usate per coprire il fabbisogno corrente. In preda al caos di quei giorni, non avevo neppure ragionato che i CHF 600.- erano stati versati per l'affitto di settembre 2023. Umanamente, non può essere irrilevante sapere per cosa sia stati utilizzati i soldi, né il contesto in cui sono stati utilizzati. Certo non ho vissuto presso l’appartamento menzionato. Ma da qualche parte dovevo pur vivere?

 

L. Cito: "A questo proposito si rileva che tale importo non andava computato nel calcolo volto a definire la prestazione assistenziale per il mese di agosto 2023 in quanto utilizzato per far fronte alle spese alloggiative straordinarie occorse immediatamente dopo la grandinata". Su questo punto, magnificenza. Il reclamo è accolto e la decisione parzialmente riformata. Nel punto precedente, invece mi è stato negato ogni tipo di considerazione riguardo l'utilizzo degli importi ricevuti, come se io non avessi neanche il diritto di esistere come persona, e che non è rilevante capire a quali spese siano stati destinati i fondi. Ora, tuttavia, si fa riferimento a una somma di CHF 150.-, di cui in realtà CHF 135.- sono stati rimborsati per coprire una spesa alloggiativa relativa al mese di agosto 2023, in un contesto che appare misteriosamente mutato. La questione solleva interrogativi legittimi: se in precedenza il mio utilizzo di quelle risorse di CHF 600.-, impiegate per soddisfare bisogni primari e urgenti, e stato considerato irrilevante e non giustificato, com'è possibile che ora, una cifra altrettanto modesta come quella di CHF 150.-, venga messa in evidenza e presa in considerazione in maniera differente? Non è chiaro perché, da una parte, le motivazioni che giustificano l'utilizzo delle risorse per sopravvivere e fronteggiare le emergenze siano state completamente ignorate. Dall’altra parte, si attribuisce ora un peso inaspettato ad una cifra che, resta ben lontana dall’essere sufficiente a coprire le reali necessità derivanti dalla mia condizione di emergenza abitativa. La discrepanza nella valutazione di queste circostanze solleva dubbi sulla coerenza e sull'equità delle decisioni prese fino ad ora. A questo punto, il principio di giustizia e di trasparenza impone che vengano rivalutate le motivazioni alla base dell'utilizzo delle somme ricevute, riconoscendo la buona fede, e che tutti gli importi sono stati spesi per soddisfare necessità vitali, e non per fini discrezionali.

(…) L'emergenza abitativa che ho vissuto sarebbe stata temporanea e risolvibile in 7 giorni, se USSI non avesse procrastinato le decisioni e mi avesse concesso immediatamente uno degli alloggi temporanei in subaffitto che io ho subito proposto pochi giorni dopo. Una sistemazione del genere, che era subito disponibile dopo pochi giorni, seppur provvisoria, mi avrebbe permesso di affrontare la situazione in modo merio gravoso, senza la necessità di dover ricorrere ai fondi ricevuti per coprire il canone di affitto di settembre 2023. L’assenza di un alloggio stabile per un periodo così prolungato, mi ha costretto, infatti, in una di situazione dì bisogno economico evidente, a utilizzare tutte le risorse a mia disposizione per far fronte a necessità di primarie e urgenti, con l'obiettivo di sopravvivere in modo più o meno dignitoso.

Se avessi avuto la possibilità di accettare le soluzioni temporanee in subaffitto, come richiesto, l'emergenza sarebbe stata affrontata in maniera diversa, e senza dover attingere a quelle somme per delle necessità straordinarie. In questo contesto, la mia condizione è rimasta irrisolta per un periodo ingiustificabile di2 mesi, privandomi non solo di un alloggio stabile, ma anche dei diritti umani fondamentali riportati nella costituzione legati al diritto a una vita dignitosa. (…)

Ho immediatamente comunicato la disdetta dell'alloggio a USSI, perché USSI non ha bloccato immediatamente il versamento del Canone di affitto di settembre 2023? C'era tutto il tempo necessario per bloccare il versamento. Data la straordinarietà della situazione in cui mi sono trovato, perché invece di sottopormi a una pena con un ordine di restituzione, nessun operatore socio-amministrativo mi ha detto che i CHF 600.- forse potevano invece essere trasformate in una "prestazione speciale"? Ai sensi dell’art. 20 Las "Le prestazioni speciali sono destinate a coprire bisogni particolari e sono riconosciute di volta in volta secondo l'esigenza". Ritengo pertanto che potrebbe essere ragionevole considerare questi CHF 600.- come una prestazione speciale, riconoscendo il contesto eccezionale e le difficoltà estreme che ho dovuto affrontare, e che tali spese siano state giustificate dalla necessità di garantire un'esistenza dignitosa durante quei mesi critici. (…)” (cfr. doc. I).

 

                          1.3.  Nella sua risposta del 20 gennaio 2025, l’USSI propone di respingere il ricorso. In merito all’importo di fr. 150.- (fr. 135.-, secondo il ricorrente), l’amministrazione osserva che:

 

" (…) con decisione su reclamo del 12 novembre 2024, ha già stabilito che tale importo non andava computato nel calcolo volto a definire la prestazione assistenziale per il mese di agosto 2023 e dunque non ne andava richiesta la restituzione.

Su tale punto il ricorso è privato d’oggetto.” (cfr. doc. IV).

 

                                  Quanto alla confermata restituzione dell’importo di fr. 600.-, invece, l’USSI, oltre a ribadire che nell’ambito dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà, osserva quanto segue:

 

" (…) Irrilevante per la restituzione è sapere per far fronte a quali spese siano stati investiti gli importi ricevuti. Rilevante è l’entrata in quanto tale, ritenuto che il diritto all’assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in questione. Secondo la prassi instaurata dall’USSI relativa al metodo di calcolo, un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente.

Nel caso in esame, è pacifico che l’USSI abbia riconosciuto al richiedente l’importo di CHF 600.- a titolo di spese alloggiativa per il mese di settembre 2023.

Le giustificazioni rese dall’interessato non possono essere seguite. A seguito degli eventi naturali intercorsi, nel mese di settembre 2023, il signor RI 1 non ha più vissuto presso l’appartamento menzionato, e tuttavia l’importo di CHF 600.- era stato riconosciuto al reclamante [recte: ricorrente] proprio a copertura della spesa alloggiativa per il citato mese di settembre 2023. Alla luce di ciò non si giustifica la somma ricevuta dall’interessato. L’USSI ha pertanto confermato l’ordine di restituzione per l’importo di CHF 600.-.” (cfr. doc. IV).

 

                                  Da ultimo, l’USSI ribadisce che “è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione” e precisa che “il concetto di buona fede sollevato dal ricorrente e le precarie condizioni economiche invocate nella procedura di reclamo e confermate nel proprio atto di ricorso verranno esaminate dall’USSI con separata decisione, dopo che la decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato” (cfr. doc. IV).

 

                          1.4.  Il 21 gennaio 2025, il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova. L’invio raccomandato non è stato ritirato dal ricorrente.

                                  Questa Corte ha quindi proceduto a trasmetterlo a RI 1 per posta semplice il 3 febbraio 2025 (cfr. doc. V).

                                  Le parti sono rimaste silenti.

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Il TCA rileva, innanzitutto, che come osservato dall’USSI nella propria risposta di causa, per l’importo di fr. 150.-, l’amministrazione, nella decisione su reclamo che RI 1 ha impugnato “ha già stabilito che tale importo non andava computato nel calcolo volto a definire la prestazione assistenziale per il mese di agosto 2023 e dunque non ne andava richiesta la restituzione” e conseguentemente accolto il reclamo per quanto concerne questo punto (cfr. supra consid. 1.3. e doc. doc. IV).

 

                                  Di conseguenza le censure ricorsuali in merito all’importo chiesto in restituzione di fr. 150.- sono prive d’oggetto.

 

                          2.2.  Oggetto del contendere è dunque unicamente la questione di sapere se, a ragione o meno, l’USSI abbia chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 600.-, corrispondenti alla parte delle prestazioni assistenziali percepita, secondo la parte resistente, indebitamente per il mese di settembre 2023.

 

                                  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                  Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

 

                                  Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                  Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                          2.3.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                  Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                  La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                  Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

 

                                  Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                  Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                  Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

 

                                  Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                  L’art.  19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

                                  La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                  L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                  Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                  A decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedevano i seguenti forfait di mantenimento:

 

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

                                                      (raccomandato dalla COSAS)

1 persona                                          1’031.-- / mese

2 persone                                          1'577.-- / mese

3 persone                                          1'918.-- / mese

4 persone                                          2'206.-- / mese

5 persone                                          2'495.-- / mese

Per ogni persona                              + 209.-- / mese

supplementare”

 

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2023, in BU 1/2023 del 13 gennaio 2023, pag. 5 e segg.).

 

                          2.4.   L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

 

" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

 

a)   Reddito computabile:

      1.  vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

      2.  la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

      3.  vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

      4.  non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;

      5.  non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

b)   Spesa vincolata:

      1.  non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

      2.  non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

      3.  non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

      4.  le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c)   Spesa per l’alloggio:

      Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”

 

Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

 

                                  La spesa computabile, è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

                                  Giusta l'art. 9 Laps:

 

 

 

 

 

" 1La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le unità di riferimento composte da una persona:

importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

b) per le unità di riferimento composte da due persone:

importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di riferimento composte da più di due persone:

importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni

complementari all’AVS/AI per i coniugi maggiorato del

20%

2Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."

 

                                  Con effetto dal 1° gennaio 2023, gli importi massimi contemplati dalla LPC, alla quale l’art. 9 Laps fa riferimento, per la pigione, e meglio, per una persona sola ammontavano a fr. 17'580.-- nella regione 1, a fr. 17'040-- nella regione 2 ed a fr. 15'540.-- nella regione 3(art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC; Ordinanza del DFI sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e la legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, Stato al 1° gennaio 2023).

 

                                  Ai sensi dell’art. 22 lett. c Las, relativo al calcolo per la spesa d’alloggio, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto maggiorato delle (sole) spese accessorie fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.

 

                          2.5.  Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

 

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

 

                                  Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

 

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)."

 

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale (TF) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

 

Secondo l'art. 21 cpv. 4 RLaps "L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

 

                                     Ai sensi degli art. 48 Las e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle domande d’assistenza, come pure sulle relative modifiche, nonché in materia di rimborso è l’USSI.

 

                          2.6.  Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

                                  Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

 

                                  È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., parzialmente pubblicata in DTF 147 V 417; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STF C 25/00 del 20 ottobre 2000).

 

                          2.7.  Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, nato nel 1970, ha beneficiato delle prestazioni assistenziali da gennaio ad ottobre 2004, da agosto 2015 a gennaio 2016, da maggio a giugno 2016, da settembre 2016 ad agosto 2018 e da marzo 2020 ad oggi (cfr. all. a doc. VI).

                                  Le prestazioni Las riconosciutegli ammontano, stando al conteggio di data 28 febbraio 2025, a totali fr. 179'614.50 (cfr. all. a doc. VI).

 

                                  Dal 1° gennaio 2014, il ricorrente locava presso il Comune di __________, un appartamento di proprietà della __________, composto da 3 locali, per una pigione annua di fr. 7'200.-, pari a fr. 600.- mensili (cfr. all. a doc. VI).

 

                                  Con decisione del 27 luglio 2023, l’USSI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a percepire le prestazioni assistenziali per fr. 1'631.- al mese da agosto a dicembre 2023.

                                  In particolare, per determinare le prestazioni Las di diritto, l’amministrazione, a titolo di “spesa alloggio”, ha computato l’importo mensile di fr. 600.- (cfr. doc. 39-42).

                                  In sostituzione di tale provvedimento e per il periodo da ottobre a dicembre 2023, con decisione del 20 settembre 2023 l’USSI ha, poi, rivisto le prestazioni assistenziali del ricorrente in totali fr. 1'031.- mensili (cfr. doc. 609-612).

                                  Nel ricalcolo della prestazione Las spettante a RI 1 per i tre mesi in questione, l’amministrazione non ha computato nulla a titolo di spesa per l’alloggio.

                                  La decisione del 20 settembre 2023 è poi stata integrata, per il mese allora in corso, da quella del 7 novembre 2023 - mediante la quale, per il mese di novembre l’USSI ha riconosciuto a RI 1 il diritto a percepire a titolo di “spesa alloggio” ulteriori fr. 875.- in base al contratto di sublocazione sottoscritto dal ricorrente (cfr. 581-583) - e sostituita da un’altra di data 7 novembre 2023 per il mese di dicembre 2023, per il quale l’USSI ha riconosciuto al ricorrente il diritto ad una prestazione Las mensile di fr. 1’906.- (cfr. doc. 577-580).

 

                                  La prestazione assistenziale di fr. 1'631.- relativa al mese di settembre e calcolata a fine luglio 2023 (cfr. supra) è stata versata al ricorrente il 6 settembre 2023.

                                  Il giorno stesso, egli ha prelevato in contanti la somma di fr. 600.- dal proprio conto privato (cfr. doc. 529).

 

                                  Il 4 settembre 2023, la __________, in qualità di locatore, ha disdetto con effetto immediato il contratto di locazione dell’appartamento ove risiedeva il ricorrente sin dal 1° gennaio 2024 “a seguito dei danni della natura del 25 agosto 2023”. La disdetta è stata contestualmente sottoscritta da RI 1 (cfr. doc. 36).

 

                                  L’8 settembre 2023, il ricorrente ha fatto richiesta di una “prestazione speciale per trasloco / mobilio”, indicando che il contributo veniva richiesto per la “spesa per trasloco CHF 1'000” (cfr. doc. 614).

                                  Il 15 settembre 2023, l’USSI ha comunicato all’assistito di non poter “entrare nel merito della sua richiesta in quanto non vi è ancora stato un cambiamento di domicilio/appartamento”, precisando che “qualvolta decidesse di cambiare domicilio, la informiamo che prima di sottoscrivere il contratto, dovrà trasmettere una bozza del contratto per la dovuta autorizzazione. Per eventuali danni legati al maltempo, la invitiamo a voler contattare il suo locatore e/o la sua assicurazione di economia domestica __________” (cfr. doc. 613).

 

                                  Con scritto del 25 settembre 2023, RI 1 ha trasmesso all’USSI una “richiesta urgente di accettazione alloggio”, ove ha indicato che a causa della grandinata che ha colpito il __________ il 25 agosto 2023, “il tetto del mio alloggio in __________ si è completamente distrutto, l’acqua è immediatamente entrata copiosa allagando i locali rovinando ogni cosa, lasciandomi senza elettricità”. Trascorso un mese dall’evento, ha poi precisato il ricorrente, “sono ancor senza un alloggio, ospitato da persone”, poiché:

 

" (…) Ho chiamato moltissime agenzie immobiliari, ho risposto agli annunci, ma a causa dei miei debiti, nessuno è disponibile a concedermi un contratto di locazione.

4. Lei mi propone gentilmente una sistemazione in albergo. Ma può essere questa la soluzione a questo problema? Stare in albergo è una situazione simile a quella attuale, è comunque una sistemazione provvisoria.

(…) ho trovato una valida soluzione di alloggio. Un’amica mi ha proposto di affittarmi una camera. (…) Mi può ospitare nel suo appartamento (…) fino a quando sarà necessario o troverò un’altra sistemazione a patto che le spese vengano equamente condivise a metà” (cfr. doc. 33).

 

                                  Il 24 ottobre 2023 l’USSI ha autorizzato il subaffitto da parte del ricorrente presso una sua conoscente per un periodo di sei mesi (cfr. doc. 31-32).

 

                                  Il 16 gennaio 2024, per quanto di interesse ai fini della presente vertenza, l’USSI ha chiesto la restituzione di fr. 600.- a valere quale “spesa alloggio” riconosciuta a versata a RI 1 per il mese di settembre, ritenuto che “a partire dal 25 agosto 2023 la spesa alloggiativa non è più dovuta”, sebbene per settembre 2023 gli fosse “stata riconosciuta (…) per intero” (cfr. doc. 29-30)

 

                                  Tale provvedimento è stato impugnato dall’interessato sulla base delle seguenti argomentazioni:

 

" (…)

1.     Mi spiace per l’accaduto ma a causa della mia situazione disagio, il vostro versamento indebito della pigione di settembre, in buona fede mi è completamente sfuggito.

2.     Il 25 agosto 2023 la grandinata ha fatto allegare completamente la mia casa. Da un giorno all’altro, ho perso la casa e sono andate distrutte molte delle mie cose necessarie alla vita quotidiana.

3.     Nei 2 mesi successivi, settembre e ottobre, anche a causa del procrastinare del trattamento della mia domanda in merito al mio alloggio in subaffitto, c’è stato indiscutibilmente un lungo periodo di grande stress psicoemotivo e un estremo caos a dir poco sfinente. In quel periodo di bisogno economico evidente, i soldi ricevuti sono passati inosservati e sono stati usati per affrontare le spese straordinarie: pasti fuori casa, abbigliamento, accessori, alloggi, depositi (…)

Al momento dei fatti ero in buona fede, in una gravissima condizione di emergenza, stress e disagio economico. Oggi, per me, la restituzione costituisce un onere troppo grave, in quanto le mie condizioni economiche sono modeste e anche un pagamento rateale mi mette in un’ulteriore difficoltà economica in viste delle nuove spese straordinarie. Chiedo il condono (…)” (cfr. doc. 28).

 

                                  In data 5 marzo 2024, l’USSI ha chiesto a RI 1 di specificare se il suo scritto era da considerarsi “unicamente quale richiesta di condono oppure anche (…) reclamo formale” (cfr. doc. 24).

                                  In assenza di un riscontro, tale richiesta è stata ripresentata al ricorrente il 21 marzo 2024 (cfr. doc. 23).

                                  Il 22 marzo 2024, RI 1 ha innanzitutto indicato “non capisco il fine della sua domanda e non posso entrare nel merito a una risposta da parte mia”, per poi precisare:

 

" (…) A pagina 2 di 2 del suo scritto del 16.01.2024, alla voce “mezzi di diritto” è citato “contro la presente è possibile inoltrare reclamo all’ufficio…”, “la richiesta di condono deve essere motivata e inviata allo scrivente ufficio”. Di fatto come scritto una cosa non esclude l’altra. Per come avete scritto voi, il reclamo è inteso come la parte scritta di spiegazione che precede le motivazioni e la richiesta per il condono.

Non mi è chiaro il suo accanimento nel ricevere una risposta da parte mia. Nella sua richiesta non c’è nessuna trasparenza sul caso, né delucidazione precise, né spiegazioni delle conseguenze giuridiche di un’eventuale (non citata) differenza tra una missiva di “richiesta di condono” e/o di “reclamo formale”. Per questi motivi non è assolutamente chiara la sua domanda-richiesta informazioni del 21.03.2024 e di conseguenza non posso entrare nel merito finché non mi spiega esattamente i suoi obiettivi e le conseguenze (…)” (cfr. doc. 22).

 

                                  Con scritto di data 11 aprile 2024, l’USSI ha quindi comunicato al ricorrente quanto segue:

 

" (…)

·        Il reclamo è una richiesta formale mediante la quale si contesta una decisione amministrativa. Il reclamo non riguarda la regolarizzazione del debito bensì la contestazione della decisione amministrativa.

·        Il condono è un provvedimento amministrativo mediante il quale si richiede la regolarizzazione del debito. Il debito può essere condonato, in tutto od in parte, se cumulativamente il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave (art. 26 cpv. 3 Laps).

Se il suo scritto è da intendersi unicamente quale richiesta di condono, concorda con quanto indicato nella nostra decisione del 16 gennaio 2024. In caso di reclamo, contesta la decisione. Mediante lo stesso scritto può essere presentato sia il reclamo che il condono” (cfr. doc. 20-21).

 

                                  Il 16 aprile 2024 RI 1 ha quindi precisato che intendeva sia interporre reclamo, che chiedere il condono di quanto chiesto in restituzione, precisando, quanto alla propria buona fede, che tra settembre ed ottobre 2023 “il funzionario incaricato non mi ha mai informato sulla possibilità di ricevere un aiuto extra e/o una prestazione una tantum per far fronte a delle spese straordinarie in caso di grave emergenza. Inoltre a causa del procrastinare delle decisioni del funzionario incaricato, ho dovuto vivere 2 mesi senza un alloggio arrangiandomi con mezzi di fortuna e ho avuto la necessità di affrontare spese extra per la mia sopravvivenza.” (cfr. doc. 19).

                                  Con la decisione su reclamo del 12 novembre 2024, come visto e per quanto attiene alla restituzione delle “spese alloggiative” di fr. 600.- corrisposte per il mese di settembre 2023, l’USSI ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.).

 

                          2.8.  Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che quando l’USSI, con decisione del 27 luglio 2023, ha stabilito le prestazioni di diritto di RI 1, tra gli altri, anche per il mese di settembre 2023, ha tenuto conto anche della spesa alloggiativa, per un totale di fr. 600.- (cfr. supra consid. 2.7.).

                                  Sennonché, sin dal 25 agosto 2023, di fatto, il ricorrente non usava più quei locali, divenuti inagibili a seguito della grandinata che quel giorno ha colpito il Locarnese.

                                  Tant’è che il contratto di locazione è stato disdetto con effetto immediato il 4 settembre 2024 dal locatore, che ha altresì restituito al ricorrente la parte della pigione relativa ai giorni del mese di agosto in cui l’ente locato non aveva potuto essere utilizzato (cfr. doc. 35, “l’obbligo del proprietario è limitato ad una riduzione dell’affitto per il periodo di inagibilità dell’oggetto”).

                                  Dell’inutilizzabilità dei locali locati da parte di RI 1, così come della disdetta immediata del contratto di locazione, l’USSI risulta dagli atti essere stato informato solo successivamente all’avvenuto versamento dell’intera prestazione assistenziale del 6 settembre 2023 (cfr. supra 2.7.).

 

                                  In concreto, quindi, in conseguenza dell’erroneo computo quale spesa di alloggio del canone locativo di fr. 600.- per settembre 2023, RI 1 ha beneficiato di prestazioni assistenziali più elevate in rapporto a quanto, effettivamente, avrebbe avuto diritto.

 

                                  Il calcolo delle prestazioni assistenziali andava quindi rivisto in base alle spese di alloggio effettivamente computabili.

                                  Nel mese di settembre 2023, il ricorrente ha fatto valere di essere stato “ospitato da persone” (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 33).

                                  Non ha, per contro, preteso che tale ospitalità fosse, in qualche modo, onerosa, né ha prodotto documentazione che permetta di giungere a tale conclusione.

                                  Egli, quindi, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente parte delle prestazioni assistenziali afferenti a quel mese, di modo che rettamente l’USSI ha provveduto ad emanare l’ordine di restituzione per i fr. 600.- riconosciuti a valere quale spesa per l’alloggio.

 

                                  Circa le argomentazioni sollevate, tanto in sede di reclamo (cfr. supra consid. 2.7.), quanto ricorsuale (cfr. supra consid. 1.2.), dal ricorrente sulla propria buona fede e sulle sue difficoltà finanziarie (cfr. supra consid. 1.2. e doc. I), il TCA rileva che tali argomentazioni esulano dalla presente vertenza, concernendo i presupposti del condono (cfr. art. 26 cpv. 3 Laps; supra consid. 2.5. e 2.6.) che, a questo stadio, non è oggetto della lite.

 

                                  Nel caso di specie, l’USSI si è peraltro già impegnato ad esaminare d’ufficio con separata decisione, nella procedura successiva, se le condizioni del condono sono in concreto date, oppure no (cfr. supra consid. 1.1. e all. A1 a doc. I, nonché consid. 1.3.).

 

                                  Sull’eventuale possibilità di procedere alla restituzione rateale di quanto indebitamente percepito, a suo tempo menzionata dal ricorrente come comunque problematica alla luce della sua situazione finanziaria (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 28), il TCA rileva che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze economiche di RI 1 dovrà, a dipendenza dell’esito della domanda di condono che l’amministrazione si è già impegnata ad esaminare, eventualmente essere concordata con l’amministrazione.

                                  Questo tema non è, comunque, oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 42.2013.6 del 2 aprile 2014 consid. 2.12.; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid. 2.15.; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; STCA 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

 

                          2.9.  Questa Corte rileva pure che l’importo chiesto in restituzione dall’amministrazione (peraltro non contestato per quanto concerne il suo ammontare), è pari alla somma che il ricorrente ha percepito indebitamente a titolo di spesa per l’alloggio per il mese di settembre 2023 (fr. 600.-; cfr. all. a doc. VI) in relazione ai locali che non occupava più dalla fine di agosto 2023 e si rivela, quindi corretto.

 

                        2.10.  Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su reclamo impugnata da RI 1 deve, pertanto, essere confermata.

 

                        2.11.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

 

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso, nella misura in cui non è privo d’oggetto, è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti