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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo dell’11 novembre 2024 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1964, è stato al beneficio dell’assistenza sociale da giugno 2009 a marzo 2010, da gennaio ad aprile 2012, da gennaio a maggio 2013, nonché da febbraio 2015 a dicembre 2022 per complessivi fr. 263'609.50 (cfr. doc. A pag. 2; 1714-1747).
1.2. L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), il 29 marzo 2023, ha emesso un ordine di restituzione dell’importo di fr. 145'167.10 corrispondenti alle prestazioni assistenziali versate a RI 1 nel periodo gennaio 2018 - dicembre 2022 (cfr. doc. 2837-2840).
Tale provvedimento è stato motivato come segue:
" (…) dall’istruttoria condotta dal Servizio ispettorato sociale è emerso che la sua sostanza immobiliare sita a __________ (Italia) dal mese di giugno2015 è regolarmente affittata e dalla stessa ricava un’entrata di Euro 550.00 al mese. Inoltre, negli anni, il suo mutuo ipotecario è stato parzialmente ammortizzato da Euro 120'000 (31.10.2007) a Euro 82'633 (31.10.2022) grazie all’entrata in precedenza descritta e grazie anche ad altri aiuti finanziari, e da ultimo dall’anno 1991 lei riceve una rendita INPS.
Considerati questi elementi, tutti sottaciuti al nostro Ufficio, portano a ricalcolare il diritto alle prestazioni di sostegno sociale degli ultimi 5 anni (art. 26 Laps) ed emerge che lei non aveva diritto a percepire le prestazioni assistenziali (cfr. tabelle di calcolo allegate). (…)” (Doc. 2837)
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, il 15 maggio 2023, ha interposto reclamo, chiedendo principalmente l’annullamento dell’ordine di restituzione (cfr. doc. 2796 pag. 36).
Il reclamante ha, segnatamente, fatto valere di aver fornito, sin dalle prime domande di prestazioni assistenziali, l’intera documentazione comprovante la propria situazione economico-finanziaria in Svizzera e all’estero, comprensiva di riguardante l’immobile sito nel Comune di __________ (__________, Italia). È stato precisato, da un lato, che anche il 21 giugno 2022 RI 1, quando è stato sentito dal Capo Servizio Ispettorato sociale, __________, ha messo al corrente quest’ultimo nel dettaglio circa il proprio difficile quadro personale, conformemente all’obbligo di informazione e collaborazione. Dall’altro, che l’USSI è sempre stato perfettamente a conoscenza della sua situazione personale e finanziaria, per cui tale Ufficio non può pretendere di aver saputo solo recentemente della proprietà all’estero.
Inoltre è stato asserito che le entrate fisse di RI 1, ovvero le pigioni ottenute dalla locazione dell’immobile e la rendita INAIL, che la banca gestisce autonomamente e denomina “pensione”, sono sempre state assorbite dalle mensilità del mutuo - quota capitale e quota interessi (cfr. doc. 2796 pag. 8-11, 17-25).
In subordine il reclamante ha postulato il condono della restituzione, indicando che la sostanza immobiliare non è liquidabile e che gli introiti fissi non possono essere considerati somme libere a disposizione. Egli ha puntualizzato che per questo motivo viveva unicamente delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. 2796 pag. 29, 30, 37).
Il medesimo ha, altresì, chiesto di essere ammesso al beneficio all’assistenza giudiziaria e a gratuito patrocinio (cfr. doc. 2797 pag. 31, 34).
1.4. Con sentenza 42.2023.20 del 14 agosto 2023 questa Corte ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso inoltrato da RI 1 contro la decisione su reclamo dell’11 aprile 2023, con la quale l’USSI gli aveva riconosciuto una prestazione assistenziale di fr. 1'233.-- per il mese di gennaio 2023 non conteggiando il valore della sostanza immobiliare sita in Italia di sua proprietà (computata, per contro, nella decisione formale dell’11 gennaio 2023 di diniego dell’assistenza sociale per il mese di gennaio 2023).
Il TCA ha stabilito che a ragione l’amministrazione, in applicazione, in particolare, del principio di sussidiarietà e dell’obbligo di ridurre il danno, aveva considerato nel calcolo volto a determinare la prestazione assistenziale ordinaria spettante al ricorrente nel mese di gennaio 2023 la rendita INAIL e il reddito della sua sostanza immobiliare sita in __________.
Tuttavia a titolo di reddito della sostanza andava tenuto conto non del valore locativo, bensì dell’ammontare delle pigioni che vengono versate all’insorgente dall’inquilino, essendo l’entrata effettiva che RI 1 percepisce dal suo immobile sito in Italia.
Questo Tribunale ha evidenziato che il fatto che tali entrate siano state cedute alla banca in relazione al mutuo contratto con la stessa e utilizzate per far fronte alla sua condizione debitoria non era decisivo. In effetti i debiti non rientrano di regola tra i bisogni che possono essere soddisfatti tramite l’erogazione di una prestazione ordinaria.
Gli atti sono stati ad ogni modo rinviati alla parte resistente per effettuare un nuovo calcolo della prestazione assistenziale ordinaria spettante al ricorrente nel mese di gennaio 2023, conteggiando, nei redditi computabili Las, un reddito della sostanza immobiliare costituito dalle pigioni, come pure le rendite INAIL, nelle spese computabili Las, contrariamente a quanto effettuato nella decisione su reclamo, le spese e gli interessi passivi limitatamente all’importo del reddito di sostanza ai sensi dell’art. 22 lett. b cfr. 4 Las.
L'USSI è stato anche incaricato di valutare, con la collaborazione del ricorrente, se e in che misura tenere conto di un'eventuale eredità da parte della madre, deceduta il 3 dicembre 2021, siccome era emerso che quest’ultima per anni aveva aiutato finanziariamente il figlio.
Con giudizio 8C_609/2023 del 2 novembre 2023 il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il ricorso di RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, contro la sentenza del 14 agosto 2023.
1.5. Con decisione su reclamo dell’11 novembre 2024 l’USSI ha parzialmente accolto il reclamo del 15 maggio 2023 (cfr. consid. 1.3.), nel senso che l’importo da restituire è stato ridotto a fr. 56'350.70, non tenendo conto della sostanza immobiliare sita in Italia per determinare le prestazioni assistenziali indebitamente percepite.
Al riguardo l’amministrazione ha rilevato:
" (…) l’USSI, essendo venuto a conoscenza del percepimento delle pigioni relative all'immobile italiano di proprietà del signor RI 1, della rendita INAIL e dei numerosi accrediti ricevuti da terzi e dalla madre, solo il 21 giugno 2022 - in sede di verbale di audizione davanti all'Ispettorato sociale - non ne ha potuto tenere debitamente conto per la definizione delle prestazioni assistenziali del reclamante per il periodo dal mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2022.
Le prestazioni assistenziale mensili versate al reclamante dal mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2022 erano state calcolate, nelle relative decisioni, non tenendo in considerazione le citate entrate. Lo fossero invece state, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che il reclamante non aveva diritto all'ammontare delle prestazioni erogate dall'USSl.
L'USSI ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 29 marzo 2023, considerando le citate entrate e quindi ripristinando, da un punto di vista oggettivo, il giusto diritto all'assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso.
Tuttavia in relazione all'importo chiesto in restituzione pari a CHF 145’167.10 si rileva che esso non risulta corretto.
E meglio, considerato che l'USSl era a conoscenza dell'esistenza della sostanza in Italia dal 2013 e che solo nel mese di aprile 2021 ha provveduto a far firmare all'interessato l'impegno di vendita, senza più impartirgli un ultimo termine per procedere con la vendita della stessa o comprovarne perlomeno gli sforzi, l'USSl non avrebbe dovuto considerare tale sostanza per determinare le prestazioni indebitamente percepite se non, come poc’anzi esposto, le pigioni relative all'immobile in Italia, la rendita italiana INAIL e i numerosi accrediti.
Ne consegue che la decisione del 29 marzo 2023 viene parzialmente riformata come segue: "Le è quindi stato versato un importo non dovuto di CHF 56'350.70" come da tabella allegata. (…)” (Doc. A pag. 11)
1.6. Contro la decisione su reclamo dell’11 novembre 2024 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, in ordine, la concessione dell’effetto sospensivo.
Nel merito è stato postulato l’annullamento dei provvedimenti dell’11 novembre 2024 e del 29 marzo 2023 e di conseguenza, in via principale, “RI 1 non deve versare l’importo di CHF 56'350.70, a rifusione delle prestazioni assistenziali ricevute per il periodo gennaio 2018 - dicembre 2022”, in via subordinata, “RI 1 non deve versare l’importo di CHF 56'350.70, a rifusione delle prestazioni assistenziali ricevute per il periodo gennaio 2018 - dicembre 2022, in quanto lo stesso è condonato” (cfr. doc. I pag. 41-42)
È stata altresì presentata istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio nella persona dell’avv. RA 1 per la procedura dinanzi al TCA e per la procedura di reclamo (cfr. doc. I pag. 36-37; 39).
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha segnatamente ribadito, da una parte, che RI 1 ha prodotto all’USSI, sin da principio, l’intera documentazione comprovante la propria situazione economico-finanziaria in Svizzera e all’estero, rendendosi sempre disponibile a ulteriori informazioni e ragguagli. Dall’altra, che evidentemente le costanti corresponsioni di aiuti pubblici, senza interruzione, non possono certo essere fondati su dati lacunosi, mancanti, incerti, come pure che vi sono stati diversi incontri con l’amministrazione, l’ultimo ha avuto luogo il 21 giugno 2022.
È stato addotto che in quell’occasione, in cui è stato sentito dall’Ispettorato sociale, l’insorgente ha fornito ogni dettaglio circa il proprio difficile quadro personale.
L’insorgente è sorpreso, quindi, dal fatto che l’amministrazione, con decisione dell’11 gennaio 2023, gli abbia negato il versamento delle prestazioni assistenziali, gettandolo in gravissima indigenza, e che il 29 marzo 2023, pendente un ricorso al TCA contro la decisione su reclamo dell’11 aprile 2023 che aveva confermato il provvedimento dell’11 gennaio 2023, abbia ordinato la restituzione di fr. 145'167.10 relativi al lasso di tempo gennaio 2018 - dicembre 2022, poi ridotti con la decisione su reclamo dell’11 novembre 2023 impugnata a fr. 56'350.70.
Il patrocinatore di RI 1, per conto di quest’ultimo, ha invocato la violazione dei principi della buona fede, dell’uguaglianza di trattamento e del divieto di arbitrio.
È stato sottolineato che l’USSI, nonostante fosse al corrente della situazione dell’insorgente (il quale mai ha fatto mistero di detenere un immobile in Italia, né di avere una relazione bancaria, dove dal 2015 confluisce una pigione mensile che insieme alla rendita INAIL – conseguente a un infortunio del 1991 – sono state cedute alla banca creditrice per l’ipoteca, e meglio a garanzia delle rate mensili del prestito e servono al pagamento delle stesse), ha continuato ad allestire le varie tabelle di calcolo, scegliendo di proposito e arbitrariamente come e quando inserire le entrate le uscite e i debiti.
In proposito la parte ricorrente ha affermato che le entrate figuravano nelle svariate domande di concessione e di rinnovo delle prestazioni assistenziali che RI 1 presentava, di volta in volta, regolarmente allo sportello Laps o direttamente all’USSI.
La medesima ha, altresì, rilevato che durante il colloquio del 21 giugno 2022 l’insorgente ha spiegato che, “dopo un periodo di difficoltà finanziaria, dettata principalmente dall’impossibilità di reperire un lavoro e dalla propria grave condizione di salute, egli ha dovuto procedere – inevitabilmente (per scongiurare la vendita all’asta dell’immobile) – alla sospensione dell’originario prestito e alla sua conseguente e successiva estensione con rinegoziazione a tassi notevolmente superiori” e di mai avere avuto a disposizione le rendite INAIL, né le pigioni, visto che tutti i proventi sono sempre confluiti direttamente e automaticamente nell’ipoteca, come era noto, nel suo complesso, all’amministrazione. È stato, di conseguenza, asserito che “le “entrate” a cui fa illegittimamente riferimento l’USSI (doc. A, consid. P, pagg. 10 e 11) non esistono” (cfr. doc. I pag. 7-22).
Il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria aggiornato e vidimato dal Comune di __________, quartiere di __________, e la relativa documentazione sono stati prodotti il 10 gennaio 2025 (cfr. doc. III; VI+N+1-5).
1.7. Nella sua risposta del 20 gennaio 2025 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).
1.8. Il 3 febbraio 2025 l’avv. RI 1, per conto del ricorrente ha evidenziato che quest’ultimo si trova in stato di assoluto bisogno, che ha dato avvio alle pratiche di rinuncia all’eredità in Italia e che non è minimamente in posizione di poter dare seguito all’ordine di restituzione (cfr. doc. IX).
È stato allegato un rapporto medico psichiatrico allestito il 20 gennaio 2025 da __________, psicologo clinico e dal Dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, da cui emerge un progressivo peggioramento delle condizioni psico-fisiche di RI 1, il quale manifesta una marcata sindrome paranoide con umore severamente compromesso, caratterizzato da un profondo stato depressivo, associato a marcata agitazione psicomotoria, nonché numerose problematiche somatiche (cfr. doc. M1).
1.9. La parte resistente, il 13 febbraio 2025, in merito alle asserzioni del patrocinatore dell’insorgente, ha osservato che in ogni caso RI 1, dal mese di giugno 2023 al mese di agosto 2024, non ha inoltrato alcuna richiesta di prestazioni assistenziali, per cui si chiede come abbia fatto a vivere durante questo periodo “a fronte del fatto che egli ancora oggi non fornisce alcun documento relativo alle eredità dei propri genitori limitandosi unicamente ad indicare “di aver dato avvio alle pratiche di rinuncia all’eredità, in Italia”.
L’amministrazione ha, poi, ricordato all’interessato che egli ha il dovere di ridurre il proprio danno e pertanto ha il dovere di procedere con l'accettazione delle eredità e non di rifiutarle.
Infine l’USSI ha puntualizzato:
" (…) sia codesto lodevole Tribunale, con sentenza 42.2023.20, sia l'USSl, con decisione su reclamo del 27 luglio 2023, hanno ribadito che, in base al principio di sussidiarietà, non sussiste un diritto alla conservazione della sostanza e che pertanto egli deve procedere con la vendita del suo immobile in Italia. Agli atti figura unicamente un annuncio-postato sul sito internet "idealista", insufficiente per comprovare un reale sforzo del ricorrente nel vendere il suo immobile, immobile che si ricorda essere stato dato in locazione dal medesimo dal 1º giugno 2015 senza averne mai informato l'USSl, come mai è stato informato della propria rendita italiana (INAIL). Da qui l'emissione da parte dell'Ufficio della decisione (ordine di restituzione) del 29 marzo 2023.” (Doc. XI)
1.10. Il doc. XI è stato trasmesso per conoscenza al rappresentante del ricorrente (cfr. doc. XII).
considerato in diritto
2.1. La parte ricorrente ha invocato la violazione del diritto di essere sentito, in quanto l’USSI gli avrebbe “impedito di compiutamente sostanziare le proprie ragioni e dimostrare quanto da lui dettagliatamente sostenuto”, non prendendo in considerazione le sue numerose richieste probatorie, segnatamente la domanda di essere ascoltato e quella di ricevere dalla parte resistente tutta una serie di documenti attestanti la propria situazione, come l’integralità degli atti concernenti l’abitazione secondaria di __________ (__________, Italia), la corrispondenza intercorsa tra lui e ogni funzionario che si è occupato della sua pratica, nonché ogni verbale inerente il suo incarto e le garanzie in favore dell’amministrazione per la rifusione degli importi assistenziali erogati, in caso di futura vendita della proprietà in Italia (cfr. doc. I pag. 26-29).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e dell’art. 42 LPGA, le parti hanno diritto di essere sentite. Dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 8C_846/2016 del 24 maggio 2017 consid. 3.2.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.1.; DTF 132 V 387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130).
L’art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di esprimersi oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale. Ora, la Las, la Laps, come pure la Lptca e l'art. 42 LPGA, applicabili in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps, non prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. STF_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 5.1.; STF 8C_62/2014 del 29 novembre 2014 consid. 2.3.2.; STF 9C_657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9; DTF 134 I 140).
L’insorgente, nel caso concreto, ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. dinanzi all’amministrazione in sede di reclamo dove era già patrocinato dall’avv. RA 1 (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018; consid. 1.2.).
Per quanto riguarda la censura secondo cui l’USSI non avrebbe messo a disposizione del ricorrente determinati documenti, va osservato, in primo luogo, che gli atti inerenti l’abitazione secondaria di __________ (Italia), concernendo un bene immobile di sua proprietà, dovrebbero essere noti all’insorgente.
In secondo luogo, che in ogni caso, anche volendo ammettere, per ipotesi, che il diritto di essere sentito del ricorrente sia stato leso, tale violazione risulta comunque sanata (cfr. STF 8C_460/2024 del 27 novembre 2024 consid. 3.2.; STF 8C_395/2022 del 24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; DTF 127 V 431 consid. 3d/aa) con l’inoltro dell’impugnativa al TCA, in quanto, da un lato, al medesimo è stata offerta la possibilità di consultare il proprio incarto completo - richiesto da questa Corte all’USSI il 13 dicembre 2024 (cfr. doc. II) e prodotto con la risposta di causa (cfr. doc. VII; 1-3561) - in sede ricorsuale, dall’altro, l’insorgente ha avuto la possibilità di esprimersi dinanzi a questo Tribunale che è dotato di pieno potere sui fatti e sul diritto (cfr. STF 9C_407/20220 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012 consid. 2.1.) e che, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 16, 31 Lptca; 61 lett. c LPGA).
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”
Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”
2.3. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 pag. 547; RCC 1985 pag. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Giova ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).
2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere.
Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
Il TF, in un giudizio 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi sottolineato che, nonostante l’assistenza sociale e le prestazioni complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono l’indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, l’assistenza sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr. consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”
In una sentenza 8C_444/2019 del 6 febbraio 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.
Quando ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid. 8.2.2.; 9.3.).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6; STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. relativo alla sussidiarietà e le relative spiegazioni.
2.5. Il TCA rileva, innanzitutto, che la parte resistente con la decisione su reclamo dell’11 novembre 2024, ha ridotto l’importo chiesto in restituzione per il periodo dal mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2022 da fr. 145'167.10 (cfr. doc. 2837: decisione del 19 marzo 2023; consid. 1.2.) a fr. 56'350.70, computando nei nuovi conteggi delle prestazioni assistenziali delle entrate emerse dall’istruttoria condotta dall’Ispettorato della Sezione del sostegno sociale, ossia le pigioni relative all'immobile italiano di proprietà del signor RI 1, le rendite INAIL e dei numerosi accrediti ricevuti da terzi e dalla madre, ma non tenendo più conto della sostanza immobiliare sita in Italia, “considerato che l'USSl era a conoscenza dell'esistenza della sostanza in Italia dal 2013 e che solo nel mese di aprile 2021 ha provveduto a far firmare all'interessato l'impegno di vendita, senza più impartirgli un ultimo termine per procedere con la vendita della stessa o comprovarne perlomeno gli sforzi (…)” (cfr. doc. A pag. 11; consid. 1.5.).
Giova evidenziare che l’immobile (terreno di circa 2’400 m2 con abitazione - composta di “3 stanze da letto, 2 bagni, una sala molto grande, una cucina grand) è stato acquistato dal ricorrente per 110 milioni di lire nel 1997. La casa era allo stato grezzo. L’insorgente ha poi effettuato alcuni lavori e vi ha abitato con i familiari fino al 2000 quando si sono trasferiti in Svizzera (cfr. doc. 2269-2270: verbale di audizione davanti all’Ispettorato della Sezione del sostegno sociale del 21 giugno 2022).
Il valore di stima catastale del fondo determinato dall’USSI utilizzando il sito web italiano https://www.catastoinrete.it/calcolo-valore-catastale.asp e conteggiato nel calcolo dell’11 gennaio 2023 ammonta a Euro 135’873 (cfr. doc. 1650-1652; 1570).
Dalla valutazione di stima allestita il 26 luglio 2022 dal geometra __________ risulta un valore di stima secondo il criterio “valore di mercato” di 241'300 Euro (cfr. doc. 2289-2290).
Al riguardo cfr. pure STCA 42.2023.20 del 14 agosto 2023 consid. 2.7.
Ritenuto, comunque, l’esito della procedura di reclamo che ha condotto allo stralcio della sostanza immobiliare ai fini della determinazione dell’ammontare delle prestazioni assistenziali ricevute a torto dal ricorrente nell’arco di tempo gennaio 2019 - dicembre 2022, tale questione non è più oggetto della presente lite (cfr. STCA 42.2023.20 del 14 agosto 2023 consid. 2.7.).
2.6. Nel caso in esame dalle carte processuali emerge che il 4 maggio 2022 all’USSI è giunta una segnalazione tramite l’Istituto delle assicurazioni sociali secondo cui “(…) Il Sig. RI 1 è anche proprietario di un a casa in __________ che affitta a terzi da vari anni (…)” (cfr. doc. 2207).
Il 21 giugno 2022 l’insorgente è stato sentito dall’Ispettorato della Sezione del sostegno sociale (cfr. doc. 2266).
Dal verbale di audizione risulta sostanzialmente che la casa di sua proprietà in __________, a __________, dove ha abitato con la sua famiglia fino al 2000, quando poi si sono trasferiti in Svizzera, “dal 2016 è regolarmente e costantemente in affitto sempre al medesimo inquilino” e che l’abitazione, da maggio 2016, è stata messa in affitto a Euro 550 al mese per comprovare un’entrata a garanzia dell’estensione del nuovo mutuo (cfr. doc. 2269-2270).
Dal contratto di locazione ad uso abitativo concernente l’abitazione di __________ si evince, invero, che esso è stato stipulato per la durata di quattro anni dal 1° giugno 2015 al 31 maggio 2019, rinnovabile e che la pigione ammonta a Euro 6'600 annui, pari a Euro 550 mensili (cfr. doc. 2291-2296).
Le tabelle relative al conto corrente presso __________ allestite dall’Ispettorato per l’arco di tempo dal gennaio 2015 al dicembre 2022 indicano in ogni caso che le pigioni sono state corrisposte a decorrere dal mese di febbraio 2016 (cfr. doc. 2301-2303; 3104).
Rispondendo a dei quesiti posti dall’Ispettorato (cfr. doc. 2297), la parte ricorrente, il 31 agosto 2022, ha poi precisato:
" (…) In merito poi all’atto 12 agosto 2022 e all’annessa tabella, RI 1 sottolinea figurarvi la voce “pensione italiana”.
Egli, tuttavia, non percepisce pensione alcuna.
Trattasi di rendita dell’istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL), conseguente a infortunio sul lavoro del 1991 che a Banca gestisce autonomamente e denomina, negli estratti conti, con la dicitura “pensione”. (…)” (Doc. 2306)
Nel “Rapporto Ispettorato - chiusura caso” del 15 dicembre 2022 (cfr. doc. 2197-2199) è stato in particolare concluso che dal conto corrente bancario italiano di RI 1 erano emersi molteplici bonifici effettuati negli anni a suo favore per motivi diversi.
Più nel dettaglio l’Ispettorato ha riscontrato che il ricorrente aveva commesso delle violazioni, ossia non aveva tempestivamente informato l’USSI di percepire dal 1991, ogni mese, una rendita conseguente a un infortunio sul lavoro, di aver affittato il suo immobile in Italia partire dal 2015/2016 fino a quel momento a Euro 550 mensili, usati per pagare gli interessi e l’ammortamento del mutuo e di aver ricevuto altri accrediti per ragioni diverse da terzi (cfr. doc. 2198).
2.7. Questa Corte, del resto, con giudizio 42.2023.20 del 14 agosto 2023, il cui ricorso al Tribunale federale di RI 1, è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_609/2023 del 2 novembre 2023 (cfr. consid. 1.4.), ha stabilito:
" (…)
2.10. In concreto a ragione l’USSI, ritenuti, da una parte, gli art. 6 cpv. 1 lett. c Laps, 20, 21 e 22 LT, dall’altra, il principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.3., 2.6.) e l’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr. STF 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. citata sopra; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.), ha computato nel calcolo volto a determinare la prestazione assistenziale ordinaria spettante al ricorrente nel mese di gennaio 2023 la rendita INAIL e il reddito della sostanza immobiliare sita in __________ di sua proprietà.
A titolo di reddito della sostanza va, tuttavia, tenuto in considerazione nel caso di specie non il valore locativo, bensì l’ammontare delle pigioni che vengono versate all’insorgente dall’inquilino con il quale ha concluso un contratto di locazione in relazione alla casa di __________ dal mese di giugno 2015 (cfr. doc. 2291-2296), concordando una pigione mensile di Euro 550.--, corrispondenti, applicando un tasso di cambio euro-franco svizzero di 0.9962 per il mese di gennaio 2023 (cfr. https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-sul-valore-aggiunto/rendiconto-iva/iva-corsi-delle-valute-estere/tassi-cambio-storici/archivio-2023/gennaio-2023.html), a fr. 547.90, pari a circa 6’575.-- annui.
Le pigioni, infatti, sono l’entrata effettiva che il ricorrente percepisce dal suo immobile sito in Italia. (…)”
Per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui l’insorgente mai ha avuto a disposizione le rendite INAIL, né le pigioni, visto che tutti i proventi sono sempre confluiti direttamente e automaticamente nell’ipoteca e sono stati assorbiti dalle mensilità del mutuo - quota capitale e quota interessi (cfr. doc. I; 2796; consid. 1.6.; 1.3.), già sollevata nella precedente procedura davanti al TCA sfociata nella sentenza 42.2023.20 del 14 agosto 2023, questo Tribunale si limita a ribadire quanto già deciso nel giudizio appena menzionato:
" 2.11. Il fatto che tali entrate siano state cedute alla banca in relazione al mutuo contratto con la stessa e utilizzate per far fronte alla sua condizione debitoria (cfr. doc. I; consid. 1.4.) non è decisivo. In effetti i debiti non rientrano di regola tra i bisogni che possono essere soddisfatti tramite l’erogazione di una prestazione ordinaria.
Soltanto eccezionalmente l’assistenza sociale può farsi carico dei debiti, allorché il loro mancato pagamento potrebbe creare una nuova situazione d’urgenza a cui solamente l’aiuto sociale può porre rimedio, ad esempio nel caso di un debito per pigioni arretrate. Il TF ha precisato che l’autorità decide la presa a carico dei debiti caso per caso sulla base della ponderazione degli interessi (cfr. STF 8C_21/2022 del 14 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_124/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015 consid. 4.2.1).
Nel caso concreto, come rilevato dall’USSI (cfr. doc. VIII; consid. 1.7.), nel caso di mancato computo delle entrate in questione, l’assistenza sociale assumerebbe indirettamente il debito, nella misura in cui il reddito della sostanza immobiliare e le rendite INAIL servono all’ammortamento del debito. La mancata assunzione del debito con la banca non genererebbe, però, una nuova situazione d’urgenza alla quale unicamente l’assistenza sociale potrebbe fare fronte, come invece, a titolo esemplificativo, il rischio di sfratto qualora siano dovute pigioni arretrate dell’abitazione in cui il richiedente vive effettivamente. Pertanto il debito con la __________ non deve essere a carico dell’assistenza sociale. (…)”
2.8. Nella concreta evenienza, sulla base del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.4.) e dell’obbligo di ridurre il danno che incombe ai richiedenti l’assistenza sociale, rispettivamente ai beneficiari della stessa (cfr. STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.15.1.; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.10.; STCA 42.2019.10-11 dell’11 aprile 2019 consid. 2.9., confermata dal TF con giudizio 8C_344/2019 del 15 novembre 2019; 42.2018.36 del 12 dicembre 2018 consid. 2.8.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.9.; STCA 42.2018.1 del 17 febbraio 2018 consid. 2.7., pubblicata in RtiD II-2018 N. 23 pag. 106 segg.), il ricorrente, per far fronte alle proprie spese primarie, avrebbe dovuto utilizzare prioritariamente, rispetto alle prestazioni assistenziali, le rendite versategli dall’Istituto nazionale (italiano) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) a seguito di un infortunio sul lavoro del 1991, che, in particolare, nell’agosto 2022 corrispondevano a Euro 202.73 mensili (cfr. doc. 2291-2296; 2306; 2311; 2313; STCA 42.2023.20 del 14 agosto 2023 consid. 2.9.), le pigioni di Euro 550 mensili derivanti dal contratto di locazione della casa di sua proprietà a __________, concluso nel mese di giugno 2015 (cfr. consid. 2.6.) e i vari accrediti da terzi (cfr. consid. 2.6.).
Va, d’altronde, considerato che giusta l'art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui l’art. 22 Las rinvia e che regolamenta il reddito computabile, quest’ultimo è costituito, segnatamente, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT.
Giusta l’art. 15 cpv. 1 della Legge Tributaria (LT) sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici.
L’art. 20 LT, relativo al reddito da sostanza immobiliare, sancisce:
" 1È imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:
a) i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento;
b) il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;
c) i proventi da contratti di superficie;
d) i proventi dall’estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.
2Il valore locativo, tenuto conto della promozione dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60 - 70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.[52]
3La riduzione di cui al capoverso 2 è ammessa solo per gli immobili utilizzati come residenza primaria.
L’art. 21 LT, concernente i redditi da fonti previdenziali, enuncia:
" 1Sono imponibili tutti i proventi dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.
2I proventi dalla previdenza professionale comprendono segnatamente le prestazioni delle casse previdenziali, delle assicurazioni di risparmio e di gruppo, come anche le polizze di libero passaggio.
3Le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per cento.
4E’ riservato l’articolo 23 lettera b).”
Ai sensi dell’art. 22 lett. a) e b) LT sono parimenti imponibili in particolare qualsiasi provento sostitutivo di provento da attività lucrativa e le somme uniche o periodiche versate in seguito a decesso, danno corporale permanente o pregiudizio durevole della salute.
L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale (per le persone fisiche con domicilio o dimora fiscali nel Cantone; cfr. art. 2 cpv. 1 LT) è illimitato, ossia il contribuente è tenuto a dichiarare l’insieme di tutti i suoi redditi conseguiti in Svizzera (compresi quelli in altri cantoni) e all’estero (cfr. art. 5 cpv. 1 LT; cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2022 delle persone fisiche pag. 13; doc. 1666-1671).
2.9. Nel periodo da gennaio 2018 a dicembre 2022 la situazione finanziaria dell’insorgente, avendo beneficiato di entrate (pigioni, e rendite INAIL; cfr. consid. 2.6.; 2.7.), come pure di accrediti diversi (cfr. consid. 2.6.) che non sono stati annunciati all’USSI senza indugio, era differente rispetto a quanto a conoscenza dell’amministrazione al momento in cui ha allestito i conteggi relativi alle prestazioni assistenziali relative ai mesi da gennaio 2018 a dicembre 2022, nei quali non aveva computato alcuna rendita e alcun reddito da sostanza immobiliare (cfr. ad esempio doc. 760; 763; 806; 809; 816; 819; 1102, 1105; 1121; 1124; 1455; 1458; 1470; 1473; 1492; 1495; 1553; 1556).
Nella fattispecie sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.3.).
In effetti dall’istruttoria esperita dall’Ispettorato della Sezione del sostegno sociale nel 2022 (il Rapporto di chiusura del caso risale al 15 dicembre 2022) l’USSI è venuto a conoscenza delle entrate conseguite dal ricorrente, specificatamente delle rendite INAIL, delle pigioni versategli dall’inquilino della casa a __________ e degli accrediti vari da terzi (cfr. consid. 2.6.; 2.7.). Sono, perciò, emersi dei fatti nuovi atti a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali da gennaio 2018 a dicembre 2022.
È, quindi, evidente che per tali mesi i calcoli delle prestazioni assistenziali andavano rivisti in base alle effettive entrate dell’insorgente.
Quest’ultimo, da un profilo oggettivo (cfr. consid. 2.3.), ha effettivamente percepito indebitamente parte delle prestazioni assistenziali concernenti i mesi da gennaio 2018 a dicembre 2022.
Il diritto dell’USSI di richiedere la restituzione delle prestazioni assistenziali non era, peraltro, perento al momento dell’emissione, il 29 marzo 2023, dell’ordine di restituzione relativo alle prestazioni assistenziali percepite da gennaio 2018 a dicembre 2022, considerato, da una parte, che l’art. 26 cpv. 2 Laps enuncia che il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione (cfr. consid. 2.3.), dall’altra, che l’amministrazione ha saputo delle entrate specifiche non dichiarate del ricorrente concernenti il periodo gennaio 2018 - dicembre 2022 a seguito dell’istruttoria esperita dall’Ispettorato e terminata con il Rapporto di chiusura del caso del 15 dicembre 2022 (cfr.doc. 2197).
In effetti, contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, ovvero che le sue entrate figuravano nelle svariate domande di concessione e di rinnovo delle prestazioni assistenziali presentate, di volta in volta, regolarmente allo sportello Laps o direttamente all’USSI (cfr. doc. I; consid. 1.6.), dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, mentre aveva messo al corrente la parte resistente della sostanza immobiliare di sua proprietà in Italia perlomeno dal 2013 (cfr. doc. A pag. 11; 2261; 2263: già nell’aprile 2013, oltre che nell’aprile 2021 - cfr. doc. 1954 -, il ricorrente si era peraltro impegnato a realizzare la sostanza e, in caso di vendita, a rimborsare l’importo che l’USSI gli avrebbe richiesto; 2265), fino al 2022 (cfr. doc. 2266: verbale di audizione davanti all’Ispettorato del 21 giugno 2022; doc. 2197: Rapporto di chiusura del caso dell’Ispettorato del 15 dicembre 2022) non le ha segnalato di percepire delle pigioni in relazione alla casa in Italia, né la rendita INAIL, né ha annunciato gli altri accrediti da terzi di cui ha beneficiato, nonostante le decisioni di rinnovo delle prestazioni assistenziali di cui il medesimo ha beneficiato, in particolare dal 2015 a inizio 2022, rispettivamente le richieste di rinnovo, riportino la chiara indicazione di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica, come ad esempio l’aumento del reddito (cfr. doc. 1496; 1488; 1481; 1474; 1531; 1540; 1551; 1554; 1246; 1256; 828; 833; 837; 173; 176; 216; 362; 359).
A quest’ultimo proposito si rileva che l’insorgente, il 25 ottobre 2019, facendo riferimento allo scritto dell’USSI del 30 aprile 2019 con cui gli aveva chiesto alcuni documenti, tra i quali “certificato di pensione italiana (ILPS)” (cfr. doc. 1233), si è limitato a rispondere che “non ricevo nessuna pensione INPS (e penso che mai la riceverò)” (cfr. doc. 1973).
Cfr. pure STCA 42.2023.20 del 14 agosto 2023 consid. 2.13.
2.10. Relativamente all’importo chiesto in restituzione a RI 1 di fr. 56'350.70, va rilevato che l’amministrazione ha determinato tale ammontare fondandosi sulle entrate - costituite dalle rendite INAIL che, in particolare, nell’agosto 2022 corrispondevano a Euro 202.73 mensili, dalle pigioni corrisposte dall’inquilino dell’abitazione di sua proprietà a __________ di Euro 550 al mese e da altri bonifici da parte di terzi accreditati sul suo conto bancario italiano - da lui percepite dal mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2022 (cfr. consid. 2.6.; 2.7.; 2.8.), convertite in franchi svizzeri applicando il tasso di cambio valido per ogni mese considerato, come risulta dalla tabella dettagliata allegata alla decisione su reclamo dell’11 novembre 2024 impugnata (cfr. annesso a doc. A).
L’insorgente non ha, peraltro, contestato l’entità delle entrate non dichiarate.
L’USSI, tuttavia, per stabilire le prestazioni assistenziali spettanti realmente al ricorrente, tenendo conto dei suoi introiti esteri non annunciati, e quindi per quantificare la somma da restituire, non ha considerato quanto contemplato dall’art. 22 lett. b cfr. 4 Las, e meglio che nella spesa vincolata Las vengono riconosciuti le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8 cpv. 2, lett. a) Laps).
Computando il reddito della sostanza immobiliare di proprietà dell’insorgente, nei nuovi calcoli delle prestazioni assistenziali ordinarie di diritto devono, infatti, essere conteggiati anche le spese e gli interessi passivi limitatamente all’importo del reddito di sostanza ai sensi dell’art. 22 lett. b cfr. 4 Las (cfr. STCA 42.2023.20 del 14 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 42.2008.7 del 29 settembre 2008 consid. 2.15.).
2.11. Gli atti vanno, di conseguenza, rinviati all’USSI perché, dopo aver proceduto al complemento istruttorio relativo alla definizione delle spese e degli interessi passivi ex art. 22 lett. b cfr. 4 Las (cfr. consid. 2.10.), stabilisca nuovamente la somma di prestazioni assistenziali percepita indebitamente da RI 1 da gennaio 2018 a dicembre 2022 da restituire.
2.12. Il ricorrente ha chiesto di essere sentito “per meglio esplicitare la propria personale situazione e per esprimersi sulle modalità “manu militari”, nonché sul contenuto dell’interrogatorio 12 giugno 2021 (recte: 2022)” - quest’ultimo relativo alle proprie dichiarazioni e firmato dal medesimo senza riserve (cfr. doc. 2266-2272) - e di esperire altre prove (sopralluoghi, testimonianze, perizie, documenti, ecc.; cfr. doc. I pag. 6; 7; 23).
Per quanto concerne la domanda di edizione del suo intero incarto da parte dell’USSI (cfr. dc, I pag. 23-24), quest’ultimo l’ha trasmesso unitamente alla risposta di causa, come d’altronde già rilevato (cfr. consid. 2.1.).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 9C_551/2023 del 28 marzo 2024 = SVR 2024 BVG Nr. 30 pag. 104; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel caso di specie il ricorrente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie (cfr. doc. I).
L’insorgente, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella presente evenienza, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione del ricorrente, come pure l’assunzione di ulteriori prove, non metterebbero in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Si prescinde, pertanto, dal sentire l’insorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.) e dal dare seguito alla richiesta ricorsuale di esperire altre prove, peraltro indicate in termini generici.
2.13. Con il ricorso l’insorgente, in via subordinata, ha chiesto il condono dell’importo da restituire, poiché, da un lato, gli introiti fissi non sono averi liberi a sua disposizione (al riguardo cfr. consid. 2.7.), dall’altro, si trova in stato di assoluta indigenza (cfr. doc. I pag. 24-26; 42).
Il 3 febbraio 2025 l’avv. RA 1, per conto del ricorrente ha rilevato che quest’ultimo non è minimamente in posizione di poter dare seguito all’ordine di restituzione, trovandosi in stato di assoluto bisogno (cfr. doc. IX; consid. 1.8.).
L’art. 26 cpv. 3 Laps prevede, in effetti, che “la restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave".
Tuttavia, per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Ne discende che la richiesta di condono formulata nell’impugnativa è irricevibile.
L’USSI, nella risposta di causa, ha ad ogni modo affermato che tale domanda verrà evasa una volta cresciuto in giudicato l’ordine di restituzione (cfr. doc. VII pag. 4).
2.14. L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda del ricorrente tendente alla concessione dell’effetto sospensivo (cfr. doc. I pag. 3-6; 40; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 38.2013.2 dell’11 settembre 2013 consid. 2.11.).
2.15. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (al riguardo cfr. ad ogni modo Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.42 del 5 febbraio 2024 consid. 2.11.; STCA 42.2023.37 del 20 novembre 2023 consid. 2.5.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
2.16. Il ricorrente, parzialmente vincente in causa, rappresentato da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1’400.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).
Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I; consid. 1.6.), relativa alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6).
2.17. Per la parte del ricorso in cui è soccombente, il ricorrente può, invece, di principio essere posto al beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui adempiano le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).
La domanda dell’insorgente deve, infatti, essere intesa solo come richiesta di assunzione delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).
Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
2.18. La condizione secondo cui il procedimento non deve essere palesemente privo di probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 512/2017 del 12 ottobre 2017 consid 3.2.; STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del 9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto 2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. STF 8C_674/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Al riguardo cfr. pure STF 9C_551/2023 del 28 marzo 2024 consid. 5.3.2.; STF 9C_168/2021 del 22 giugno 2022 consid. 2; STF 8C_56/2021 del 17 marzo 2021 consid. 8.1.; STF 8C_941/2015 del 15 febbraio 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022 consid. 2.13.; del STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 consid. 2.11.
2.19. Nella concreta fattispecie il TCA ritiene che, già indipendentemente dalla questione di sapere se l’assistenza di un avvocato vada ritenuta o meno necessaria o almeno indicata (è infatti piuttosto nella procedura di reclamo davanti all’amministrazione che si ammette soltanto eccezionalmente l’adempimento di tale presupposto e che l’esame dello stesso avviene in base a criteri più severi; cfr. STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7; STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07 del 7 gennaio 2008 consid. 4.2.-4.3.; DTF 103 V 46), non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STF U 220/99 del 26 settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Alla luce della Las, della Laps, della giurisprudenza pubblicata, segnatamente, nei siti www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch, la presente vertenza relativa alla questione di sapere se l’USSI, per determinare l’importo di prestazioni assistenziali percepite da gennaio 2018 a dicembre 2022 da restituire, abbia correttamente tenuto conto delle entrate estere non dichiarategli, appariva, dopo un esame degli atti forzatamente sommario, destinata all'insuccesso, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti dalla rilevante documentazione agli atti, comprensiva della STCA 42.2023.20 del 14 agosto 2023 (cfr. consid. 1.4.; 2.7.), emergeva in modo indubbio che il tema non risultava complesso e che le rendite INAIL, le pigioni relative alla locazione della casa di sua proprietà in Italia, come pure gli ulteriori accrediti da terzi andavano computati al fine di stabilire l’ammontare da restituire.
Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022 consid. 2.13.; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 consid. 2.11.).
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
Per quanto riguarda un caso di attribuzione di ripetibili (parziali) e di rifiuto, per la parte del ricorso in cui l’assicurato era soccombente, del gratuito patrocinio cfr. STCA 42.2023.38 del 15 gennaio 2024 consid. 2.9.; STCA 42.2021.11 del 21 giugno 2021 consid. 2.18.; STCA 38.2019.11 del 27 maggio 2019; STCA 38.2018.17 dell’11 giugno 2018 consid. 2.9. il cui ricorso al TF, con giudizio 8C_505/2018 del 2 aprile 2019, è stato considerato inammissibile in relazione alla censura della mancata concessione del gratuito patrocinio in sede cantonale, mentre è stato respinto nel merito.
2.20. Infine RI 1 ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio anche per quanto concerne la procedura di reclamo (cfr. doc. I pag. 32-35; 39; consid. 1.6.).
Nella procedura di reclamo dinanzi all’USSI il medesimo era già rappresentato dall’avv. RA 1.
La decisione su reclamo ha parzialmente accolto il reclamo, non considerando ai fin della restituzione la sostanza immobiliare sita in Italia (cfr. doc. A; consid. 1.5.). Tale provvedimento avrebbe dovuto comunque tenere conto anche di altre voci a favore del ricorrente, e meglio chiarire l’importo di spese e interessi passivi da computare ai sensi dell’art. 22 lett. b cfr. 4 Las (cfr. consid. 2.10.; 2.11.).
L'art. 52 cpv. 3 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile nell’ambito dell’assistenza sociale, in virtù del rinvio di cui agli art. 33 cpv. 3 Laps e 65 cpv. 1 Las prevede che di regola nella procedura di opposizione non sono accordate ripetibili.
Tuttavia un assicurato, che in caso di soccombenza avrebbe potuto beneficiare del gratuito patrocinio, ha diritto alle ripetibili se risulta vincente in causa (cfr. STF I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in DTF 130 V 570 e SVR 2005 IV Nr. 36 pag. 133; STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.1., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche-rungsrechts ATSG, 4. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, ad art. 52 n. 84; ad art. 37 n. 48; STCA 38.2009.62 del 5 ottobre 2009 consid. 2.3.; STCA 38.2003.101 del 2 settembre 2004 consid. 2.17.).
La nostra Massima Istanza, nella DTF 130 V 570, ha lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto pure in altre situazioni eccezionali, oltre a quella in cui nella procedura di opposizione può essere concesso il gratuito patrocinio, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà particolari.
Con sentenza 9C_877/2017 del 28 maggio 2018 consid. 8.2. il Tribunale federale, precisando la DTF 130 V 570, ha stabilito, da un lato, che l’assegnazione di ripetibili alla parte vincente nella procedura di opposizione non può discendere né da principi giuridici generali né da garanzie procedurali conferite dalla Costituzione. Determinante a tal fine è soltanto il diritto di procedura applicabile nel caso concreto. Dall’altro, che nella procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA le ripetibili possono essere accordate unicamente allorché la persona in questione avrebbe avuto diritto, in caso di soccombenza, al gratuito patrocinio (cfr. pure U. Kieser, op. cit., ad art. 52, n. 85).
Al riguardo cfr. STCA 42.2021.11 del 21 giugno 2021 consid. 2.19.; STCA 38.2020.67 del 26 aprile 2021.
2.21. L'art. 37 cpv. 1 LPGA, applicabile in casu quale diritto sussidiario in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca a cui rimanda l’art. 33 cpv. 3 Laps (cfr. pure art. 65 Las;), prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio in occasione di una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il cpv. 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (cfr. STF 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161).
Al riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer 1/05 pag. 70-71; SVR 2004 EL Nr. 4; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.
La necessità di patrocinio da parte di un legale – eccezionale nella procedura amministrativa (cfr. STF 8C_779/2023 del 2 settembre 2024 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2024 N.16 pag. 435; STF 8C_397/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 3.2.; STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7) – dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265), oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti). La necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; STF 8C_669/2016 del 7 aprile 2017; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 6.2.).
Tutto ben considerato, le questioni di sapere se e quali redditi esteri conteggiare nel calcolo della prestazione, possono essere definite, in casu, quali temi giuridici complessi da chiarire.
Contrariamente a quanto stabilito dall’USSI (cfr. doc. A pag. 12), si giustifica, quindi, l’assistenza di un avvocato durante la procedura di reclamo.
Ne consegue che le condizioni relative al gratuito patrocinio vanno ritenute ossequiate.
L’indigenza attualmente deve essere ammessa, come pure il presupposto della probabilità di esito favorevole del reclamo, per la parte accolta (stralcio della sostanza immobiliare sita in Italia per calcolare l’importo da restituire), tenendo conto che avrebbe dovuto esserlo in maniera più ampia (computando le spese e gli interessi passivi ex art. 22 lett. b cfr. 4 Las; cfr. consid. 2.10.; 2.11.).
Al ricorrente vanno, dunque, accordate ripetibili per la procedura di reclamo - che l’USSI quantificherà debitamente - nella misura in cui il reclamo, da un lato, è stato parzialmente accolto con il provvedimento impugnato dell’11 novembre 2024, dall’altro, avrebbe dovuto essere accolto più ampiamente (computo, nella spesa vincolata Las, delle spese e degli interessi connessi al mutuo; cfr. consid. 2.10.; 2.11.).
Il gratuito patrocinio per la procedura di reclamo, per quanto attiene alla contestazione della presa in considerazione dei redditi italiani al fine del calcolo dell’importo da restituire, invece, non va riconosciuto.
Stante quanto esposto al consid. 2.19. in merito al fatto che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole per tale aspetto, il gratuito patrocinio deve essere negato anche per la procedura di reclamo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su reclamo impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’USSI per determinare nuovamente, tenendo conto di quanto indicato ai consid. 2.10. e 2.11., l’importo di prestazioni assistenziali percepite dal ricorrente da gennaio 2018 a dicembre 2022 da restituire.
§§ L’USSI riconoscerà all’insorgente le ripetibili per la procedura di reclamo come indicato al consid. 2.21.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’USSI verserà al ricorrente l’importo di fr. 1’400.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili per la procedura davanti al TCA.
3. L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio dinanzi al TCA, in quanto non divenuta priva di oggetto, è respinta.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti