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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 28 novembre 2024 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 29 ottobre 2024 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1 ha beneficiato dell’assistenza sociale nel periodo novembre 2017 - luglio 2021 e dal mese di dicembre 2021 a perlomeno il mese di dicembre 2024 (cfr. doc. A1; STCA 42.2024.41 del 27 gennaio 2025 consid. 1.1.).
1.2. Con raccomandata del 27 settembre 2023 RI 1 ha disdetto per il 31 dicembre 2023 il proprio contratto di locazione concluso il 31 marzo 2014 relativo all’appartamento di 3 locali in __________ (pigione di fr. 1'200.-- al mese, corrispondenti a fr. 14'400.-- annui e spese accessorie mensili di fr. 100.-- - pari a fr. 1'200.-- all’anno - dove viveva con la figlia __________, nata nel 2014 (cfr. doc. A11 allegati C e A).
La disdetta è stata accettata dal locatore (cfr. doc. A11 allegato D; doc. 25 +32 inc.42.2024.41).
Il 18 dicembre 2023 la medesima ha chiesto alla __________, rappresentante di __________, proprietario dall’aprile 2023 del fondo dove sorge la palazzina di __________ in questione, di stipulare un nuovo contratto di locazione dell’appartamento in __________, in quanto “nel quartiere di __________ non sono attualmente disponibili appartamenti aventi la pigione mensile uguale o inferiore a quella che pago; pertanto avendo a disposizione quel budget e volendo permettere a mia figlia di poter continuare il percorso scolastico nella scuola che frequenta adesso, ho deciso di rinunciare al trasferimento” (cfr. doc. A11 allegato E).
Il locatore, il 21 dicembre 2023, ha risposto di non poter accordare l’annullamento della disdetta del contratto di locazione, poiché lo scoperto di pigioni e del conguaglio spese accessorie ammontava a fr. 11'701.10 e di poter riconsiderare la decisione solo ed unicamente a condizione di ricevere un acconto di almeno il 50% dello scoperto, ovvero fr. 5'850.50 entro il 27 dicembre 2023 e il saldo entro il 31 gennaio 2024. In caso contrario la disdetta sarebbe stata confermata con il termine del 31 dicembre 2023 (cfr. doc. A11 allegato E).
1.3. __________, per conto di __________, il 12 gennaio 2024, ha postulato lo sfratto di RI 1, nonché il pagamento dal 1° gennaio 2024 di un’indennità per occupazione illecita dell’appartamento, pari a fr. 1'300.-- (corrispondenti alla pigione e alle spese accessorie risultanti al contrato di locazione del 2014; cfr. doc. A11 allegato A), visto che la conduttrice non aveva riconsegnato i locali entro il 31 dicembre 2023 (cfr. doc. 25 +32 inc.42.2024.41).
Il Pretore del Distretto di __________, avv. __________, con decisione del 19 febbraio 2024, ha ordinato a RI 1 di mettere a libera disposizione della parte locatrice l’appartamento di __________ entro trenta giorni e l’ha condannata a versare l’importo di fr. 1'300.-- mensili dal 1° gennaio 2024 fino alla completa liberazione dei locali a titolo di indennità per illecita occupazione (cfr. doc. A15; doc. 32-35 inc. 42.2024.41).
1.4. Il 13 marzo 2024 RI 1 ha postulato il riconoscimento di una prestazione speciale di fr. 1'500.-- (costo effettivo fr. 1'550.-) per trasloco dovuto a cambio di domicilio in seguito alla decisione emessa dalla Pretura (cfr. doc. 37 inc. 42.2024.41).
1.5. L’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI), con decisione del 20 marzo 2024, ha rifiutato la prestazione speciale, motivando come segue:
" (…) Abbiamo attentamente esaminato la sua situazione, considerato che non si giustifica il trasferimento in un nuovo appartamento, il nostro ufficio non potrà rilasciare alcuna prestazione a copertura delle spese per il pagamento trasloco ed ev. deposito di garanzia.” (Doc. 36 inc. 42.2024.41)
1.6. A fine marzo 2024 RI 1 si è trasferita in un nuovo appartamento in __________ (cfr. doc. 13-15 inc. 42.2024.41).
Il 18 marzo 2024 la medesima aveva, in effetti, concluso un contratto di locazione dal 1° aprile 2024 con __________ relativo a un appartamento di 3 ½ locali sito a __________ con pigione di fr. 1'480.-- mensili comprensivi di garage, pari a fr. 17'760.-- annui e spese accessorie di fr 200.-- al mese, corrispondenti a fr. 2'400.-- all’anno (cfr. doc. 394-395 inc. 42.2024.41).
1.7. Con messaggio di posta elettronica del 28 marzo 2024 l’interessata ha nuovamente domandato all’USSI una prestazione speciale in relazione alle spese di trasloco, precisando di avere ricevuto da __________ del denaro, ossia la somma di fr. 1'550.-- (cfr. doc. 21 inc. 42.2024.41), “esclusivamente ad uso del trasloco” (cfr. doc. 20 inc. 42.2024.41).
Sempre il 28 marzo 2024 ella ha compilato un ulteriore modulo “Richiesta prestazione speciale per trasloco / mobilio”, indicando che l’importo domandato per il trasloco corrispondeva a fr. 1'500.-- e che il motivo consisteva nel “cambio di domicilio a seguito di istanza di espulsione (…)” (cfr. doc. 22 inc. 42.2024.41).
1.8. Il 15 aprile 2024 RI 1 ha, inoltre, interposto reclamo contro il provvedimento del 20 marzo 2024 (cfr. consid. 1.5.), rilevando segnatamente di non avere infranto alcuna regola né di avere mancato di adempiere ad alcun obbligo quale persona beneficiaria della prestazione assistenziale ordinaria, né tanto meno di avere sottratto denaro o percepito denaro indebitamente. Ella ha asserito, da un lato, di avere comunicato il cambio di domicilio lo stesso giorno in cui ha ricevuto la notizia di potere avere in concreto un domicilio in cui trasferirsi, dall’altro, di non avere scelto di cambiare abitazione, ma di avere ricevuto l’ordine di espulsione dalla Pretura di __________ a seguito dell’istanza inoltrata dal precedente locatore contrario a stipulare un nuovo contratto di locazione.
La reclamante ha, poi, osservato di essere un’amica di lunga data di __________, alla quale ha chiesto aiuto nel momento in cui, a due giorni dal trasloco, le è stata notificata la decisione di rifiuto dell’assunzione della relativa spesa da parte dell’USSI.
La medesima ha aggiunto che il fatto che sia sua amica non significa che non debba restituire in futuro il denaro a __________ e che avrebbe voluto procedervi ancora nel 2024 (cfr. doc. 10-11 inc. 42.2024.41).
1.9. L’USSI, il 29 ottobre 2024, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha confermato il provvedimento del 20 marzo 2024. Al riguardo è stato indicato:
" (…) Nel caso concreto la reclamante non solo non ha preventivamente avvisato l’USSI circa i motivi del cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento e l’importo previsto quale deposito di garanzia, ma ha addirittura volontariamente dato la disdetta alla locatrice con preavviso di 3 mesi senza disporre di un nuovo alloggio.
La signora RI 1 ha inoltre aggravato la propria situazione non avendo pagato alcune mensilità cosicché, quanto nel mese di dicembre ha chiesto alla locatrice di prolungare il contratto, la stessa non ha accettato, avviando di conseguenza un’istanza di sfratto, accolta in data 19 febbraio 2019 dal Pretore.
Solo a seguito della decisione della Pretura e quindi ben 6 mesi dopo l’inoltro della disdetta la signora RI 1 ha deciso di rivolgersi all’USSI chiedendo le spese di trasloco senza tra l’altro una valida motivazione. (…)” (Doc. AI pag. 6)
1.10. Con decisione del 30 ottobre 2024 l’amministrazione ha altresì rifiutato la richiesta di rimborso dei costi di trasloco del 28 marzo 2024 (cfr. consid. 1.7.), indicando che “(…) considerato che il nostro Ufficio non ha ritenuto giustificato il trasferimento in un nuovo appartamento (come da nostra decisione del 20 marzo 2024) e che, dalla successiva richiesta del 28 marzo 2024, il trasloco risulta essere stato pagato dalla signora __________, il nostro ufficio non può accogliere la sua richiesta di rimborso delle spese di trasloco in base all’art, 2 della Legge sull’assistenza sociale, relativo al principio di sussidiarietà.” (cfr. doc. A2).
1.11. Contro la decisione su reclamo del 29 ottobre 2024 RI 1 ha inoltrato un ricorso, datato 28 novembre 2024, ma spedito con raccomandata il 17 dicembre 2024 e pervenuto al TCA il 18 dicembre 2024, nel quale ha fatto valere:
" (…) All’Ufficio ho scritto diverse lettere – che allego – riguardanti dapprima la richiesta del cambio di domicilio; poi dell’invio della disdetta ordinaria; e infine dell’evolversi della situazione abitativa di me e di mia figlia fino al cambio d’appartamento.
A nessuna di quelle lettere ho ricevuto risposta scritta o telefonica da parte dell’Ufficio, sino al 12 marzo 2024, ovvero il giorno che ho potuto parlare al telefono con la funzionaria amministrativa che segue il mio caso sin dal novembre 2017, per annunciarle che il proprietario dell’appartamento di __________ aveva accettato di affittarlo a me con mia figlia e il nostro gatto a carico.
Durante la telefonata mi è stato detto che l’unica comunicazione ricevuta fino a quel momento era stata quella da parte della signora __________, l’assistente sociale dell’__________ che mi aiuta a mantenere stabile ed efficiente la parte burocratica, in cui veniva inoltrato il nuovo contratto d’affitto e la richiesta speciale della copertura della spesa del trasloco. Pertanto l’Ufficio, non essendo stato avvisato del cambio di domicilio, avrebbe rifiutato ogni richiesta di prestazione speciale inerente il cambio di domicilio, così come eventuali richieste di acquisti di mobilia nuova.
L’ultima comunicazione da me inviata all’USSI prima della telefonata del 12 marzo, risale al 22 febbraio 2024, nella quale comunicavo la data dello sfratto decisa sia dalla Pretura di __________, sia accordata con __________.
Dal 22 febbraio 2024 al 12 marzo 2024 non ho inoltrato alcuna comunicazione perchè non ce n’erano; solamente nella mattina del 12 marzo 2024 il proprietario di casa aveva dato una risposta positiva.
Certamente, nei confronti di __________M ero in mora, e l’USSI ne era a conoscenza (nel maggio del 2022 ho ricevuto una penale di 300 chf per quel proposito).
Ho ampiamente descritto la situazione di mora nel ricorso all’istanza di espulsione datato 26 gennaio 2024, anch’esso allegato. Nonostante il debito, la situazione con __________ si è inasprita a partire da aprile 2023, dopo che ho sollevato la questione della differenza degli affitti tra il mio e quello degli altri inquilini. Io ho detto la mia, cercando di trovare sin da subito un compromesso favorevole per entrambe le parti. Per l’ennesima volta ho esposto all’amministrazione anche tutte le falle che presentava non solo l’appartamento, ma anche quelle riguardanti l’intero stabile divenuto ormai fatiscente. Dal canto proprio, __________ ha negato ogni richiesta, e di certo quando ha depositato in Pretura l’istanza di espulsione, si è ben guardata dal menzionare la parte di situazione in cui, in qualità di amministrazione non ha ma adempito ai propri doveri, ad eccezione del cambio della caldaia risalente all’anno di costruzione dello stabile (1961).
Come ho detto di recente a __________, se avessi avuto i mezzi finanziari, avrei fatto loro causa.
La signora __________, avendone avuto la possibilità, mi ha prestato in emergenza la somma in denaro pari a 1'550 chf per pagare la spese di trasloco. (…)” (Doc. I)
Nel frattempo con messaggio di posta elettronica del 16 dicembre 2024 RI 1 ha comunicato di avere inviato il ricorso quella mattina e che il ritardo era dovuto al fatto che nella giornata del 3 dicembre 2024 si era sentita male ed era stata ricoverata d’urgenza, con degenza durata undici giorni fino a sabato 14 dicembre 2024 (cfr. doc. II).
Da un documento dell’__________ del 14 dicembre 2024 risulta che effettivamente la ricorrente è stata degente in ospedale per undici giorni a causa di un fecaloma ostruttivo (cfr. doc. A3)
1.12. Nella sua risposta del 21 gennaio 2025 l’USSI ha proposto, in primo luogo, di ritenere il ricorso irricevibile, in quanto intempestivo, precisando:
" (…) la decisione su reclamo del 29 ottobre 2024 è stata consegnata alla Posta lo stesso giorno ed è stata recapitata in data 8 novembre 2024.
Considerato che la decisione su reclamo è stata notificata l’8 novembre 2024, il termine ha iniziato a decorrere il 9 novembre 2024 e, tenuto conto che l’ultimo giorno sarebbe stato di domenica, lo stesso sarebbe venuto a scadere lunedì 9 dicembre 2024.
Pur comprendendo il disagio, la degenza in ospedale non è di per sè un motivo sufficiente per ottenere la restituzione del termine. Nell’incarto non vi è nessuna evidenza che dimostri che la signora RI 1 non avrebbe potuto incaricare una terza persona per spedire il ricorso. Tanto più che nell’email inviata all’USSI lo stesso giorno del ricovero la stessa ha affermato che stava per procedere all’invio e che il ritardo era dovuto alla mancanza di liquidità. (…)” (Doc. IV pag. 2-3)
In secondo luogo, l’amministrazione ha postulato la reiezione dell’impugnativa nel caso in cui questo Tribunale la ritenesse tempestiva. Al riguardo è stato, in particolare, addotto:
" (…) contrariamente a quanto indicato dall’interessata, all’USSI non sono state recapitate le lettere del 27 luglio 2023, 30 settembre 2023, 18 dicembre 2023, 26 gennaio 2024 e 22 febbraio 2024 che la signora RI 1 sostiene di aver spedito. Scritti ai quali l’Ufficio avrebbe sicuramente dato riscontro se li avesse ricevuti come è stato fatto per esempio per le richieste di prestazioni speciali relative al riconoscimento delle spese di mobilio per l’acquisto di un divano (richiesta 28 novembre 2023), per rimborso franchigia e partecipazione ai costi della cassa malati, o per ogni richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali. (…)” (Doc. IV pag. 3)
1.13. Con decisione su reclamo del 22 gennaio 2025 l’USSI ha ritenuto irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo interposto contestualmente al ricorso del 28 novembre 2024, inviato il 17 dicembre 2024 al TCA (cfr. consid. 1.11.), contro il provvedimento del 30 ottobre 2024 intimatole tramite posta A-Plus (cfr. doc. A2; X1; consid. 1.10.).
La decisione su reclamo del 22 gennaio 2025 è cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc. X1).
1.14. Il 3 febbraio 2025 l’insorgente ha preso posizione sia per quanto attiene alla tempestività del ricorso, sia in relazione al merito della vertenza (cfr. doc. VI).
1.15. La parte resistente si è espressa al riguardo con scritto del 7 marzo 2025 (cfr. doc. VIII).
1.16. Il 10 marzo 2025 il doc. VIII è stato inviato per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. IX).
considerato in diritto
in ordine
2.1. L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps.
L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che:
" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È’ applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."
2.2. Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.1.), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 9C_415/2024 del 5 novembre 2024 consid. 6.2.; STF 8C_700/2022 del 17 gennaio 2023 consid. 3.1.; STF 9C_584/2021 del 5 gennaio 2022; STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
Del resto giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.3. L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_711/2024 del 4 febbraio 2025; STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_72872022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente, se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
In proposito cfr. pure STF 8C_73/2014 del 14 maggio 2024.
Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.4. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti, in particolare dal sistema di tracciamento degli invii della Posta, emerge che la decisione su reclamo del 29 ottobre 2024 è stata spedita per plico raccomandato il medesimo giorno della sua emanazione (cfr. doc. 952).
Il 30 ottobre 2024 la ricorrente è stata avvisata per il relativo ritiro scadente il 6 novembre 2024 (cfr. doc. 952).
La decisione su reclamo contestata non è, tuttavia, stata ritirata entro tale termine dall’interessata, la quale, invece, il 7 aprile 2024 ha dato ordine alla Posta di prolungare il termine di giacenza, che è stato prorogato fino al 27 novembre 2024 (cfr. doc. 952).
La missiva è stata recapitata allo sportello venerdì 8 novembre 2024.
Come visto sopra (cfr. consid. 2.2.), il termine di giacenza di sette giorni relativo alla notificazione fittizia non può essere prolungato.
Pertanto nel caso in esame l’ultimo giorno del termine di giacenza di sette giorni, che definisce il giorno in cui ha luogo la notifica di una decisione spedita per raccomandata (in casu il 29 ottobre 2024) ma non ritirata fino all’8 novembre 2024, corrisponde al 6 novembre 2024.
Ciò vale a più forte ragione in concreto, visto che la ricorrente doveva attendersi, secondo il principio della buona fede, l’emanazione di una decisione su reclamo da parte dell’USSI, avendo la stessa, il 15 aprile 2024, inoltrato reclamo contro il provvedimento del 20 marzo 2024 di rifiuto di una prestazione speciale per la copertura delle spese di trasloco (cfr. consid. 1.5.; 1.8.; 2.2.)
L’insorgente era tenuta a provvedere affinché la decisione su reclamo potesse esserle agevolmente notificata (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.) e non limitarsi a semplicemente ordinare alla Posta, il 7 novembre 2024, il prolungamento del termine di ritiro dopo aver appreso dell’invito di ritiro della raccomandata del 30 ottobre 2024 (cfr. doc. 952).
Il termine di 30 giorni per impugnare davanti al TCA il provvedimento citato (cfr. consid. 2.1.; 2.2.) ha iniziato, quindi, a decorrere il 7 novembre 2024 ed è scaduto venerdì 6 dicembre 2024.
L’atto ricorso contro la decisione su reclamo del 29 ottobre 2024 è sì datato 28 novembre 2024, tuttavia è stato spedito soltanto il 17 dicembre 2024 tramite raccomandata (cfr. doc. I + busta d’intimazione), ossia successivamente alla scadenza del 6 dicembre 2024, per cui lo stesso risulterebbe tardivo.
2.5. È vero, però, che il 3 dicembre 2024 RI 1 ha inviato all’USSI e al TCA un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:
" (…) con la presente desidero scusarmi per il ritardo con il quale riceverete il mio ricorso contro la decisione su reclamo datata 29 ottobre 2024.
Il ritardo dell’invio è dovuto al costo della preparazione del dossier: più di 10 chf in fotocopie ai quali aggiungere 7.40 chf dell’affrancatura della posta raccomandata.
Ho prelevato gli ultimi 80 chf franchi a mia disposizione il 23 novembre per fare la spesa, e me ne sono rimasti 4.60.
Stamattina sono arrivati i soldi dell’AF di base e procederò all’invio del dossier.” (Doc. II)
Dallo scritto del 3 febbraio 2025 dell’insorgente (cfr. doc. VI) emerge poi che il 3 dicembre 2024 dopo aver avuto, nel pomeriggio, la seduta di psicoterapia a __________ presso la Clinica __________ la medesima non si è sentita bene e ha dovuto essere accompagnata al Pronto soccorso dell’Ospedale __________, dove è stata ricoverata fino al 14 dicembre 2024, come risulta dal documento “Dimissioni per ricovero paziente in epigrafe, degenza ospedaliera di gg 11” rilasciato il 14 dicembre 2024 dalla Dr. med. __________ e prodotto con il ricorso (cfr. doc. A3).
In simili condizioni vi è, quindi, da chiedersi se nel caso in esame il contenuto del messaggio del 3 dicembre 2024 possa o meno essere considerato quale dichiarazione di ricorso, la quale avrebbe poi dovuto essere completata e firmata (cfr. DTF 142 V 152 = SVR 2014 UV Nr. 33 pag. 108; STF 8C_346/2016 del 13 luglio 2016 consid. 3.1.; STF 9C_191/2016 del 18 maggio 2016 consid.2.; STF 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 consid. 5.3; DTF 121 II 252; STCA 42.2022.50 del 26 settembre 2022) - in casu tramite l’atto pervenuto al TCA il 18 dicembre 2024 -, con la conseguenza di ritenere l’impugnativa tempestiva.
2.6. Nella presente evenienza occorrerebbe, altresì, esaminare - qualora il ricorso contro la decisione su reclamo del 29 ottobre 2024 fosse effettivamente tardivo - se la ricorrente possa oppure no prevalersi della restituzione del termine (cfr. consid. 2.3.), visto che per motivi di salute la medesima è stata ospedalizzata nel mese di dicembre 2024 per undici giorni fino al 14 dicembre 2024 (cfr. doc. A3; consid. 2.5.).
Al riguardo va osservato che l’insorgente ha comunque dichiarato che il giorno del ricovero, 3 dicembre 2024, “quando i miei genitori sono giunti in ospedale per prendere le chiavi di casa mia, ho consegnato loro il dossier del ricorso incompleto, spiegando l’urgenza di terminare di fotocopiare i fogli e di inviare tutto per posta raccomandata l’indomani. Ho dato loro anche la mia carta di debito e a password per prelevare il denaro necessario così che non mi anticipassero soldi” (cfr. doc. VI pag. 3)
La ricorrente, pertanto, non soffriva di una malattia di una gravità tale da impedirle di far capo all’aiuto di terzi per rispettare il termine di ricorso (cfr. consid. 2.3.; STF 9C_711/2024 del 4 febbraio 2025).
La medesima ha pure asserito che “sabato 14 dicembre 2024 sono tornata a casa con l’aiuto dei miei genitori, e trovando sul tavolo da pranzo il dossier incompleto così come gliel’avevo consegnato, ho chiesto loro informazioni. Inizialmente i hanno risposto che non ricordavano nulla a proposito del dossier, e successivamente mia mamma mi ha detto che presa dall’agitazione del mio ricovero si era dimenticata di inviarlo. (…)” (cfr. doc. VI pag. 3).
In proposito è utile evidenziare che per costante giurisprudenza, in linea di principio, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti, in particolare se si tratta di un mandatario professionale, ad esempio un avvocato (cfr. STF 8C_142/2024 del 3 settembre 2024 consid. 4; STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019 consid. 5.3.; STF 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019 consid. 4.3.; DTF 143 I 284; STF 8C_915/2014 del 26 febbraio 2015 consid. 4.1.; DLA 2002 pag. 259; STCA 35.2019.75 del 23 gennaio 2020, confermata dal TF con giudizio 8C_171/2020 del 14 aprile 2020; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2014.42 del 20 novembre 2014 consid. 2.6.; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006 consid. 2.7.; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003).
Nel caso di specie ci si può, ad ogni modo, domandare se lo stato di preoccupazione dei genitori dell’insorgente a causa del suo ricovero improvviso possa validamente giustificare la loro mancanza nel non avere spedito il ricorso contro la decisione su reclamo del 29 ottobre 2024, come invece chiesto dalla figlia il 3 dicembre 2024, e perciò il ritardo nell’invio dell’impugnativa.
2.7. In concreto le questioni di sapere se il ricorso contro la decisione su reclamo del 29 ottobre 2024 possa essere considerato tempestivo alla luce del messaggio di posta elettronica inviato il 3 dicembre 2024 dalla ricorrente, in particolare, al TCA, rispettivamente, in caso di risposta negativa al quesito appena esposto, se l’inoltro tardivo del ricorso sia scusabile, ovvero siano dati i presupposti per restituire il termine impugnare la decisione su reclamo in questione (cfr. consid. 2.5. e 2.6.) possono restare insolute.
Le problematiche connesse alla tempestività o meno del ricorso inviato al TCA il 17 dicembre 2024 e all’eventuale restituzione del termine non meritano, infatti, di essere ulteriormente approfondite, in quanto l’impugnativa deve in ogni caso essere respinta nel merito (cfr. STFA I 366/04 del 27 aprile 2005; STCA 38.2022.78 del 16 gennaio 2023 consid. 2.3.), come verrà più dettagliatamente esposto nei prossimi considerandi.
nel merito
2.8. Litigioso è il rifiuto di rimborsare, a titolo di prestazioni speciale, le spese di trasloco a cui ha dovuto far fronte la ricorrente nel mese di marzo 2024.
2.9. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.10. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.11. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
L'art. 20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:
" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"
Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
L’art. 20 cpv. 1 Las prevede un elenco di prestazioni non esaustivo.
In effetti la lista di prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.
2.12. L’art. 8g Reg.Las prevede che le prestazioni speciali vengono stabilite tenendo conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.
Le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale - CSIAS al p.to C.6.6. cpv. 2 enunciano che in caso di trasloco sono di norma prese a carico le spese necessarie, in particolare per un veicolo a noleggio o per lo smaltimento degli ingombranti. Le spese delle ditte di trasporto e di pulizia sono prese a carico solo in casi motivati.
Dal canto loro le “Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024” del 22 dicembre 2023 emesse dal Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino (cfr. BU N. 41 del 22 dicembre 2023 pag. 416 segg.) ai p.ti 4 e 4.2.b prevedono:
" 4. Prestazioni speciali
Le prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Las sono destinate a coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute su richiesta. Le sottostanti prestazioni sono riconosciute, secondo le seguenti modalità e/o rispettivi importi. Non vengono riconosciute prestazioni speciali effettuate all’estero.
Il beneficiario deve richiedere all’USSI subito o al più tardi entro tre mesi il riconoscimento della prestazione speciale allegando i relativi giustificativi dettagliati.
(…)
4.2 Prestazioni speciali
Il trasferimento in un nuovo appartamento genera dei costi supplementari, legati ad esempio al trasloco, al mobilio e al deposito di garanzia. Per questo motivo, il beneficiario che intende trasferirsi in un nuovo appartamento deve previamente informare l’USSI, precisando i motivi del cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento e l’importo previsto quale deposito di garanzia. L’USSI può riconoscere questi costi, così come quelli relativi all’acquisto di mobilio, unicamente se sono stati oggetto di una richiesta formale preventiva. Tali richieste, che devono essere debitamente documentate e motivate, devono rientrare nelle seguenti casistiche:
· una comprovata necessità, segnatamente per la nascita di un figlio, l’inizio di un’attività lavorativa o formazione al fine di ridurre costi di trasferta e di doppia economia domestica oppure;
· una riduzione dei costi della pigione rispetto al precedente appartamento oppure;
· altri motivi comprovati, segnatamente uno sfratto già esecutivo se non sono possibili soluzioni alternative. Le richieste inerenti il mobilio che non dipendono dalla modifica del domicilio devono comunque essere richieste preventivamente e validate dall’USSI secondo i criteri ripresi sopra. Le singole prestazioni per l’alloggio sono riconosciute per l’unità di riferimento entro i limiti temporali e di spesa indicate nelle lettere a – d. Se nell’abitazione o appartamento convivono altre persone che non fanno parte dell’unità di riferimento del richiedente, per definire il limite di spesa viene considerato il numero totale delle persone che occupano l’abitazione; la prestazione è in seguito concessa fino ad un massimo pari alla quota-parte imputabile ai membri dell’unità di riferimento.
(…)
b. Trasloco
La spesa per il trasloco è riconosciuta ogni 5 anni (60 mesi) e se il cambio domicilio è previamente autorizzato dall’USSI (vedi disposizioni generali). Il contributo è riconosciuto con i seguenti importi massimi:
· per unità di riferimento quale persona sola: fino ad un massimo di 1’000 franchi;
· per unità di riferimento di due persone: fino ad un massimo di 1’500 franchi;
· per ogni persona supplementare: 300 franchi fino ad un massimo di 3’000 franchi. (…)”
Il tenore dei p.ti 4 e 4.1.b delle “Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2025” del 13 dicembre 2024 (cfr. BU N. 43 del 13 dicembre 2024 pag. 368 segg.) è il medesimo di quello delle Direttive per il 2024, con la sola eccezione che, oltre all’USSI, quale autorità competente è stato aggiunto l’URAR (Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati).
2.13. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 cosnid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.14. Dalle Direttive cantonali concernenti i costi supplementari connessi al trasferimento in un nuovo appartamento menzionate al consid. 2.12. si evince, da un lato, che l’assistenza sociale può riconoscere a titolo di prestazioni assistenziali speciali delle spese riguardanti l’alloggio, e meglio il deposito di garanzia per l’appartamento, i costi di trasloco, la spesa per l’acquisto di mobilio e per l’assicurazione RC ed economia domestica.
Dall’altro, che per poter beneficiare, in particolare, dell’assunzione dei costi relativi al trasloco è, però, indispensabile che l’USSI abbia previamente autorizzato il cambio domicilio sulla base di una domanda che precisi i motivi del cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento e l’importo previsto quale deposito di garanzia.
La condizione del rilascio di un’autorizzazione preliminare al trasferimento in un nuovo appartamento da parte dell’amministrazione imposta a coloro che desiderano richiedere delle prestazioni assistenziali speciali afferenti all’alloggio consente all’USSI di avere un controllo preventivo dei motivi del cambiamento e dei costi, così da limitare tali spese. Un ulteriore vantaggio, fondamentale per i richiedenti e a loro vantaggio, risulta essere quello di evitare che questi ultimi- i quali si trovano già in una difficile situazione finanziaria - concludano contratti di locazione con pigioni elevate e conseguentemente si indebitino, ossia debbano sostenere una spesa che non potrà essere assunta totalmente dall’USSI (giusta l’art. 22 lett. c Las, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps. Secondo l’art. 9 cpv. 1 lett. a e b Laps per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola.
Per le unità di riferimento composte di due persone la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi; per quanto concerne gli importi massimi validi per agli anni 2023, 2024, e 2025 cfr. STCA 42.2024.41 del 27 gennaio 2025 consid. 2.5.).
2.15. In concreto dalle carte processuali si evince che la ricorrente, il 27 settembre 2023, ha disdetto per il 31 dicembre 2024 il proprio contratto di locazione concluso nel marzo 2014 relativo all’appartamento sito in __________ (cfr. consid. 1.2.), rispettivamente il 18 marzo 2024 ha stipulato un nuovo contratto di locazione a decorrere dal 1° aprile 2024 relativo a un alloggio in __________ (cfr. consid. 1.6.) senza previamente informare l’USSI, precisando i motivi del cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento e l’importo del deposito di garanzia (cfr. consid. 2.12.).
È vero che l’insorgente sostiene di aver inviato all’USSI una lettera il 27 luglio 2023 richiedendo di cambiare appartamento (cfr. doc. I; VI).
In effetti ella ha prodotto con il ricorso alcuni suoi scritti indirizzati all’amministrazione e datati 27 luglio, 30 settembre, 18 dicembre 2023 e 26 gennaio 2024 con oggetto “richiesta cambio di abitazione” (cfr. doc. A4), “disdetta ordinaria di locazione” (cfr. doc. A5), “revoca disdetta ordinaria contrato d’affitto” (in cui avrebbe comunicato la rinuncia al cambiamento di appartamento, “poiché gli appartamenti liberi a __________ aventi un costo adeguato e le altre caratteristiche elencate in precedenza, sono stati assegnati ad altri inquilini”; cfr. doc. A6) e “evoluzione situazione abitativa” (nel quale ella ha specificato che il proprietario non ha voluto concludere un nuovo contratto di locazione dal 1° gennaio 2024 e che il 16 gennaio 2024 aveva ricevuto un’istanza di espulsione da parte della Pretura; cfr. doc. A7)
Inoltre la medesima ha indicato di aver chiamato l’USSI dopo ferragosto 2023, non avendo ottenuto risposta alla sua lettera del 27 luglio 2023 e che il centralino le avrebbe detto di aver ricevuto tale scritto, il quale era visibile al computer, e che per adeguare la prestazione COSAS, come pure per erogare eventuali prestazioni speciali, rimanevano in attesa del nuovo contratto di locazione (cfr. doc. VI pag. 5).
È altrettanto vero, tuttavia, che l’USSI ha dichiarato che mai gli sono pervenute le lettere allegate all’impugnativa (cfr. doc. IV; VIII).
In proposito va rilevato che non vige l’obbligo di spedire all’amministrazione i documenti tramite raccomandata o posta A-Plus.
Per costante dottrina e giurisprudenza, però, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag. 65segg.; per quanto concerne gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9., pubblicata in DTF 136 V 295). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (Catenazzi, op. cit., pag. 67; cfr., pure, Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, pag. 288; per quanto concerne gli invii da parte dell’autorità cfr. STF 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 5.9., pubblicata in DTF 136 V 295).
Non avendo comprovato l’invio all’USSI delle lettere in questione, come pure il preteso colloquio telefonico intercorso con il centralino dell’amministrazione, la ricorrente deve sopportarne le conseguenze giuridiche.
Sorprende, del resto, che il centralino possa avere detto che l’amministrazione restava in attesa del nuovo contratto di locazione, quando il cambio di appartamento, secondo le Direttive, deve essere previamente autorizzato (cfr. consid. 2.12.).
Ne discende che la trasmissione delle lettere datate 27 luglio, 30 settembre, 18 dicembre 2023 e 26 gennaio 2024, nonché lo svolgimento dell’asserito colloquio telefonico dell’agosto 2024 devono essere considerati come non avvenuti.
In simili condizioni, ritenuto che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024 prevedono che la spesa per il trasloco è riconosciuta se il cambio domicilio è previamente autorizzato dall’USSI (cfr. consid. 2.12.), a ragione la parte resistente ha negato alla ricorrente il rimborso del costo del trasloco.
Il TCA non ignora che l’insorgente ha affermato di aver disdetto il contratto di locazione relativo all’appartamento in __________, poiché sarebbe sussistita una differenza di pigione tra il suo alloggio e quello degli altri inquilini, nonché vi sarebbero state delle problematiche in relazione sia alla sua abitazione, che all’intero stabile divenuto ormai fatiscente (cfr. doc. I; consid. 1.11.).
Tuttavia tali questioni non risultano a tal punto gravi da costituire delle valide ragioni per non avere richiesto l’autorizzazione all’USSI di cambiamento di abitazione. In effetti non va dimenticato che la ricorrente stessa, dopo aver disdetto il contratto di locazione il 27 settembre 2023, il 18 dicembre 2023 ha domandato alla rappresentante del locatore di stipulare un nuovo contratto sempre per il medesimo appartamento in __________ (cfr. consid. 1.2.), richiesta rifiutata a causa dell’importante scoperto di canoni di locazione (cfr. consid. 1.2.).
L’insorgente neppure ha peraltro avvertito l’amministrazione della conclusione del nuovo contratto di locazione in __________, informandola segnatamente in merito all’entità della pigione.
2.16. Stante quanto precede, la decisione su reclamo del 29 ottobre 2024 impugnata deve essere confermata.
2.17. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti