stRaccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2024.58

 

CL/gm

Lugano

7 aprile 2025  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 dicembre 2024 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 26 novembre 2024 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Con decisione su reclamo del 26 novembre 2024, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato il proprio provvedimento del 23 febbraio 2024 (cfr. doc. doc. 13) e negato ad RI 1 l’erogazione della prestazione speciale da quest’ultima richiesta il 19 febbraio 2024 per far fronte al pagamento del conguaglio delle spese accessorie dell’appartamento da questa locato a Balerna - relative al periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2023, per l’importo di fr. 261.85 - sulla base delle seguenti argomentazioni:

 

" (…) L’art. 9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte da una persona la spesa per l’alloggio è computata fino al massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari AVS/AI per la persona sola, pari a CHF 17'040.- annui, ossia 1'420.- mensile nella regione 2.

Nel caso di specie dal contratto di locazione per l’appartamento sito in __________ (rientrante nella regione 2) sottoscritto il 3 giugno 2023 emerge che la pigione annua è di CHF 15'600.- (pagabili in rate mensili anticipate di CHF 1'300.- cadauna) e le spese accessorie annue di CHF 1'800.- (pagabili in rate mensili anticipate di CHF 150.- cadauna), per un totale di spese per l’alloggio annuale di CHF 17'400.-, pari a CHF 1'450.- mensili.

Considerato che la spesa alloggiativa della signora RI 1 supera di CHF 30.- (CHF 1'450.- / 1'420.-) il limite massimo previsto alla legge, ossia supera l’importo più alto che l’USSI può riconoscere mensilmente per la pigione e le spese accessorie, lo stesso ha correttamente rifiutato la richiesta delle spese di conguaglio (…)” (cfr. all. A a doc. I)

 

                          1.2.  Con tempestivo ricorso al TCA, l’assistita ha impugnato la decisione su reclamo resa nei suoi confronti, chiedendo che le sia riconosciuto il diritto a ricevere l’importo di fr. 261.85. In particolare, a sostegno di quanto postulato, RI 1 ha fatto valere quanto segue:

 

" (…) Premetto che il ragionamento del USSI a mio avviso vale a partire dall’anno 2024, ma non per l’anno 2023 in questione.

 

I fatti:

ho fatto con apposito formulario la richiesta per una prestazione speciale per il conguaglio spese accessorie 2023, che mi è stato rifiutato dal USSI, al quale ho fatto il mio reclamo. Al momento del reclamo, dopo aver letto l’Opuscolo (onestamente non si capisce bene leggendo), ero convinta che il conguaglio spese accessorie facessero parte delle “prestazioni assistenziali circostanziali (speciali)”. In seguito mi hanno spiegato che il conguaglio spese accessorie fa parte dell’importo massimo di CHF 17'400.00 annui ossia CHF 1'420.00 mensili nella regione 2 (prestazioni assistenziali ordinarie) ed era solo una questione di calcolo.

Sono entrata in assistenza a febbraio 2023, per cui il mio anno va da febbraio 2023 a dicembre 2023, nel quale ho traslocato ad aprile 2023 perché l’ultimo dei miei 3 figli è andato a convivere e l’appartamento era troppo grande e costoso per me da sola.

 

Il mio calcolo per l’anno 2023:

febbraio-marzo 2023                    2 x CHF 842.00 =    CHF 1'684.00

aprile-maggio 2023                      2 x CHF 1'420.00 =  CHF 2'840.00

giugno-settembre 2023                4 x CHF 1'420.00 =  CHF 5'680.00

ottobre-dicembre 2023                 3 x CHF 1'420.00 =  CHF 4'260.00

                                                                           Totale  CHF 14'464.00

(…)

Conclusione:

come da calcolo e documentazione, ho ricevuto per l’alloggio annuo 2023 l’importo di CHF 14'464.00, per cui c’è ancora largo margine per arrivare all’importo massimo d’alloggio annuo di CHF 17'040.00. Per questo motivo la mia richiesta per il conguaglio spese accessorie 2023 dell’importo di CHF 261.85 dovrebbe essere accolta” (cfr. doc. I).

 

                          1.3.  Nella propria risposta del 21 gennaio 2025, l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso osservando quanto segue:

 

" (…) in merito alla contestazione della ricorrente circa il rifiuto di riconoscerle le spese di conguaglio, la stessa non può essere condivisa.

Come già indicato dal contratto di locazione per l’appartamento sito in __________ (rientrante nella regione 2) sottoscritto il 3 giugno 2023 emerge che la pigione annua è di CHF 15'600.- (pagabili in rate mensili di CHF 1'300.- cadauna) e le spese accessorie annue di CHF 1'800.- (pagabili in rate mensili anticipate di CHF 150.- cadauna), per un totale complessivo di CHF 17'400.- annui, pari a CHF 1'450.- mensili, quale spesa per l’alloggio.

Considerato che la spesa alloggiativa della signora RI 1 supera di CHF 30.- (CHF 1'450.- ./. CHF 1'420.-) il limite massimo previsto dalla legge, ossia supera l’importo più alto che l’USSI può riconoscere mensilmente per la pigione e le spese accessorie, lo stesso ha correttamente rifiutato la richieste delle spese di conguaglio.” (cfr. doc. III).

                                 

                          1.4.  Con replica del 26 gennaio 2025, la ricorrente ha osservato quanto segue:

 

" (…) Per quanto sono a conoscenza, l’anno amministrativo cantonale va da Gennaio a Dicembre.

Nell’Opuscolo ho letto chiaramente che una persona ha diritto a CHF 17'040.00 per l’alloggio all’anno, che significa complessivamente da Gennaio a Dicembre. Non c’è scritto da nessuna parte per locazione (oggetto, immobile, casa).

Una persona potrebbe traslocare più volte nell’arco dell’anno, per cui non ci si può basare unicamente su un contratto di locazione, ma complessivamente. Il mio contratto di locazione attuale inizia ad aprile 2023 e precedentemente ho percepito spese per l’alloggio molto più basse e nessuna prestazione spese di conguaglio in riguardo. Anche la fattura del conguaglio spese non si riferisce a un anno, ma bensì a 9 mesi, ossia da aprile a dicembre 2023 (…)” (cfr. doc. V).

 

                          1.5.  Con duplica del 7 febbraio 2025 - trasmessa per conoscenza alla ricorrente il 10 febbraio successivo (cfr. doc. VIII) – l’USSI ha osservato:

 

" (…) La signora RI 1 è a beneficio di prestazioni assistenziali dal mese di febbraio 2023 e non da gennaio 2023. Inoltre fino alle fine del mese di marzo 2023, prima di locare l’attuale appartamento in __________, la ricorrente condivideva l’alloggio, in __________, con il figlio __________, facente parte della sua economia domestica ma non della propria unità di riferimento. Già in tale periodo il costo effettivo del suo appartamento superava i massimali previsti dalla Laps e pertanto alla stessa non è possibile riconoscere un conguaglio spese.” (cfr. doc. VII).

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se a ragione, o meno, l’USSI abbia negato ad RI 1 il pagamento di fr. 261.85, pari del conguaglio delle spese accessorie e di energia relative al periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2023 per l’appartamento che la medesima loca. 

 

                                  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                  Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

 

                                  Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                  Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                          2.2.  L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                  Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                  Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                  La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                  Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

 

                                  Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                  Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                  Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                  Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                  L’art.  19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

                                  La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                  L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                  Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

 

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

                                                      (raccomandato dalle linee guida

                                                        CSIAS)

1 persona                                          1’031.-- / mese

2 persone                                          1'577.-- / mese

3 persone                                          1'918.-- / mese

4 persone                                          2'206.-- / mese

5 persone                                          2'495.-- / mese

Per ogni persona                              + 209.-- / mese

supplementare” (cfr. BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)

 

Nel 2024 non sono state introdotte modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416).

 

                                  L'art. 20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:

 

" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f)  spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)."

 

Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

 

                          2.3.   L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

 

" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

                                          a)  Reddito computabile:

1.   vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

2.   la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

3.   vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

4.   non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;

5.   non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

                                         b)   Spesa vincolata:

1.   non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.   non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.   non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.   le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

                                         c)   Spesa per l’alloggio:

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.” (ndr. sottolineatura della redattrice).

 

Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

 

                                 La spesa computabile, è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

 

                                     Giusta l'art. 9 Laps:

 

" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità               importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte         sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

  b) per le unità di                         importo riconosciuto dalla legislazione

      riferimento composte             sulle prestazioni complementari

      da due persone:              all'AVS/AI per i coniugi

  c) per le unità di                         importo riconosciuto dalla legislazione

      riferimento composte da        sulle prestazioni complementari

      più di due persone:                all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20% (cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)."

 

                                     L’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI era pari, sino al 31 dicembre 2020, a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili per la persona sola e a fr. 15'000.-- all’anno, e meglio fr. 1'250.-- al mese per due persone (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b vLPC; art. 2 della Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità – LaLPC).             

Con effetto dal 1° gennaio 2021, gli importi massimi contemplati dalla LPC, alla quale l’art. 9 Laps fa riferimento, sono aumentati. In effetti la modifica della LPC, approvata dal Parlamento il 22 marzo 2019 ed entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021, ha previsto un adeguamento degli importi massimi riconosciuti per la pigione, e meglio, per una persona sola, da fr. 13'200.-- annui a fr. 16'440.-- nella regione 1, rispettivamente a fr. 15'900.-- nella regione 2 e fr. 14'520.-- nella regione 3 (art. 10 cpv. 1 lett. b LPC).

 

                                  A far tempo dal 1° gennaio 2023 gli importi massimi per la pigione per una persona che vive sola giusta l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1 LPC sono stati aumentati a fr.17’580.-- (fr. 1’465.-- mensili) nella regione 1, a fr. 17’040.-- (fr. 1'420.-- mensili) nella regione 2 e a fr. 15’540 (fr. 1’295.-- mensili) nella regione 3. ¨

 

                                  Dal 1° gennaio 2025 gli importi massimi per la pigione per una persona che vive sola secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1 LPC ammontano a fr. 18’900.-- (fr. 1'575.-- mensili) nella regione 1, a fr. 18’300.-- (fr. 1'525.-- mensili) nella regione 2 e a fr. 16’680.-- (fr. 1'390.-- mensili) nella regione 3.

 

                                  Ai sensi dell’art. 22 lett. c Las, relativo al calcolo per la spesa d’alloggio, ed ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene, come suindicato, considerato l’affitto maggiorato delle (sole) spese accessorie fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.

 

                          2.4.  Quanto alle spese per l’alloggio e alle spese accessorie, nelle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2025 (ma analogamente valeva a decorrere dal 1° gennaio 2023), al punto C.4.1. (“Spese di alloggio e spese accessorie in generale”) figurano le seguenti indicazioni:

 

" Principio: alloggio conveniente

1  Ci si attende che i beneficiari del sostegno vivano in alloggi con pigione conveniente. Di principio, i bambini non hanno diritto a una camera ciascuno.

2  Sono computabili le spese di alloggio in conformità alle condizioni locali, incluse le spese accessorie riconosciute ai sensi del diritto di locazione.

 

Spese di alloggio eccessive

3  Le spese di alloggio eccessive vanno prese a carico finché non è disponibile una soluzione ragionevolmente esigibile e più economica. Di norma, si devono rispettare le condizioni di disdetta.

4  Prima di esigere un trasloco, occorre esaminare la situazione che si presenta nel singolo caso. In particolare, si devono prendere in considerazione:

    a.  le dimensioni e la composizione della famiglia

    b.  l’eventuale radicamento in un determinato luogo

    c.  l’età e lo stato di salute dei beneficiari; e

    d.  il loro grado di integrazione sociale

5  In caso di rifiuto di cercare un alloggio più conveniente o di traslocare in un alloggio ritenuto ragionevolmente esigibile e più conveniente, l’interessato non ha nessun diritto alla presa a carico della parte delle spese di alloggio ritenuta eccessiva.

6  Se è comprovato che i beneficiari del sostegno non sono in grado di trovare un alloggio, l’organo dell’aiuto sociale gli sottopone delle offerte per un alloggio di emergenza.

 

Spiegazioni (…) c) pigione, spese accessorie incluse

La copertura dei bisogni primari include la pigione per un alloggio adeguato e le spese accessorie riconosciute ai sensi del diritto di locazione. Compete ai servizi sociali di stabilire, nelle proprie linee guida sulle pigioni, se e in quale misura prendere in considerazione le spese accessorie.

Nella misura in cui sono ammesse dal diritto di locazione, è importante che le spese accessorie vengano assunte nell’ambito della copertura dei bisogni primari. Ciò vale sia per i contributi di acconto che per i conguagli annuali, nella misura in cui la loro scadenza rientri nel periodo di concessione del sostegno. I rimborsi dei pagamenti di acconto corrisposti in eccesso devono essere computati come reddito al momento del versamento”.

 

                                  Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

 

                                  In particolare, poi, le norme sulla locazione prevedono all’art. 257a CO, che “le spese accessorie sono la remunerazione dovuta per le prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in relazione all’uso della cosa” (cpv. 1) e che “sono a carico del conduttore soltanto se specialmente pattuito” (cpv. 2).

                                  Ai sensi dell’art. 257b CO, inoltre, per la locazione di locali d’abitazione o commerciali, “le spese accessorie sono la remunerazione per i costi effettivamente sostenuti dal locatore per prestazioni connesse con l’uso, quali i costi di riscaldamento e di acqua calda e analoghe spese d’esercizio, come pure per tributi pubblici risultanti dall’uso della cosa” (cpv. 1).

 

La Direttiva dell’USSI di ottobre 2020 (reperibile al sito https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Proprietari_d_immobili_spese_accessorie_spese_di_gestione_e_manutenzione.pdf nella versione consultabile il 27 marzo 2025) precisa, in tal senso, che le spese accessorie corrispondono ai:

 

" (…) costi (“spese di gestione” ai sensi della Circolare N. 7/2019 Divisione delle contribuzioni) che, in caso di locazione, possono essere fatturati all’inquilino quali spese accessorie.

Sono in particolare (elenco non esaustivo):

-   le spese d’acqua potabile;

-   le spese per le revisioni periodiche degli impianti/abbonamenti di servizio revisione impianti (ascensore, tank olio combustibile, riscaldamento, bruciatore, climatizzazione, lavatrice, ecc.);

-   le spese per la disinfezione e disinfestazione;

-   le spese di fognatura, ritiro spazzatura e depurazione;

-   le spese d’illuminazione, d’elettricità e pulizia scale e vani comuni;

-   le spese per la manutenzione corrente del giardino;

-   le spese per l’acquisto dell’olio combustibile di riscaldamento e le spese per il riscaldamento in genere;

-   le spese di servizio portineria e di custodia;

-   le spese per lo sgombero della neve;

-   i premi d’assicurazione: o contro gli incendi; o contro i danni dell’acqua; o contro le rotture vetri; o contro la grandine; o di responsabilità civile per immobili.

 

Le spese accessorie effettive possono essere riconosciute ai sensi dell’art. 22 lett. c Las, ovvero fino ad arrivare, unitamente al valore locativo (in sostituzione del costo dell’affitto, cfr. art. 5 cpv. 1 lett. b) RegLaps), al massimo della spesa per alloggio previsto dall’art. 9 Laps. Le spese di mantenimento corrente dell’appartamento (p. es.: sostituzione di lampadine, pulizia, ecc.) sono invece già contemplate nel forfait di mantenimento (COSAS B.2.1).”

 

Si veda anche Roger Weber in Corinne Widmer Lüchinger, David Oser, Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7. Auflage, 2020 Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel, n. 2 ad art. 257a CO.

 

                          2.5.  Nella presente evenienza, dalle carte processuali emerge che RI 1, nata nel 1964, cittadina svizzera, ha beneficiato delle prestazioni Las, stando a quanto risulta dalla decisione su reclamo impugnata (cfr. all. A1 a doc. I), da giugno 2014 al luglio 2018, da settembre 2020 a settembre 2021 ed infine dal febbraio 2023 perlomeno al gennaio 2025 (cfr. doc. 32-35).

 

                                  Da aprile 2023, l’assistita è subentrata nel contratto di locazione già in essere per un appartamento a __________ sino alla fine di quel contratto, avvenuta il 31 agosto 2023.

                                  Nel mese di giugno ed a decorrere dal 1° settembre 2023, ella ha, poi, sottoscritto a nome proprio un contratto di locazione per lo stesso ente, alle stesse condizioni che l’avevano vista occupare i locali in qualità di subentrante.

                                  Dal contratto di locazione in atti – sottoscritto, in qualità di locatrice, dalla ricorrente e, nelle vesti di locatore, dalla __________, il 3 giugno 2023 dal settembre successivo - emerge, infatti, che RI 1 loca un appartamento di 3.5 locali in __________, per una pigione annua pari a fr. 15'600.- (corrispondenti a fr. 1'300.- al mese), oltre spese accessorie di fr. 1'800.- annui (pari a fr. 150.- al mese; cfr. doc. 301 e segg.).

 

                                  Per il periodo da aprile a dicembre 2023, mediante le decisioni del 6 aprile, 15 giugno e 3 ottobre 2023 (cfr. doc. 538-541; 500-503; 477-480), l’USSI ha riconosciuto alla ricorrente le prestazioni Las mensili tenendo conto di una spesa per l’alloggio pari a fr. 1'420.- al mese (che rapportata su base annua dà un totale di fr. 17'040.-), equivalente al massimale di quanto erogabile a tal fine a titolo di prestazione assistenziale ordinaria (cfr. supra consid. 2.3.).

 

                                  Mediante il “formulario per la richiesta di una prestazione speciale” sottoscritto il 19 febbraio 2024, RI 1 ha chiesto il riconoscimento di una prestazione speciale per “conguaglio spese 2023 – __________”, per totali fr. 261.85. (cfr. doc. 14).

                                  In allegato alla propria richiesta, la ricorrente ha prodotto il “conguaglio spese 2023” trasmessole dalla locatrice, relativo al periodo “01.04.2033-31.12.2023”, di totale fr. 261.85 al netto degli acconti versati per totali fr. 1'350.-. (cfr. doc. 16).

                                  Il conteggio trasmesso tiene conto dei dispendi relativi al riscaldamento, alle spese accessorie dello stabile ed a quelle accessorie per l’acqua potabile (cfr. doc. 17).

 

                                  Questa Corte rileva sin d’ora che trattasi di spese accessorie a tutti gli effetti (cfr. supra consid. 2.4.).

 

                                  Con decisione del 23 febbraio 2024, l’USSI ha rifiutato la richiesta dell’assistita sulla base delle seguenti argomentazioni:

 

" (…) considerando che le è già stato riconosciuto il massimale di spese per l’alloggio per l’anno 2023, non è possibile procedere in un riconoscimento della fattura citata. Il costo mensile del suo affitto supera i parametri massimali stabiliti dalla LAS” (cfr. doc. 13).

 

                                  Con reclamo del 4 marzo 2024, RI 1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti, facendo valere come segue le proprie ragioni:

 

" (…) L’affitto dell’alloggio fa parte delle prestazioni assistenziali ordinarie, quello riconosciuto per la Regione 2 per 1 membro di CHF 1'420.00 ed è quello che io ricevo, non ricevo di più come citato nel rifiuto.

È pur vero che il mio affitto è di CHF 1'450.00, ciò di CHF 30.00 in più che on è un importo esorbitante, gestibile tranquillamente con il Forfait globale di mantenimento del fabbisogno mensile di CHF 1'031.00.

Il conguaglio spese in questione fa parte delle prestazioni assistenziali circostanziali (speciali) che vengono date in aggiunta alle prestazioni assistenziali ordinarie. Non vedo perché io debba essere penalizzata.

 

Motivi:

L’anno scorso quando sono stata costretta a cercare un nuovo alloggio più piccolo e meno costoso ho avuto tantissima difficoltà a trovarlo, perché ho un piccolo cane di 15 anni ed anche perché sono una persona in assistenza. Purtroppo la maggior parte dei proprietari d’immobili non affittano a persone con cani e anche le persone in assistenza non sono ben viste né volute. Questa purtroppo è la cruda realtà. Per cui quando dopo tanta ricerca ho trovato l’attuale alloggio ho fatto un’attenta valutazione e ragionamento economico summenzionato.

 

Conclusione:

Nell’introduzione alle prestazioni assistenziali dell’Opuscolo del Cantone Ticino viene descritto che le persone domiciliate che si trovano in una situazione di bisogno e non hanno più risorse per far fronte alle loro spese e mantenimento hanno diritto alle prestazioni assistenziali ordinarie e alle prestazioni assistenziali circostanziali (speciali).

Io mi ritrovo purtroppo per circostanze avvenute e non per mia volontà o colpa in questa brutta situazione e alla soglia dei 60 anni malgrado il mio impegno diventa sempre più difficile. Le persone in difficoltà dovrebbero essere aiutate da voi a ritrovare la normalità e non essere ulteriormente messe in difficoltà con delle penalizzazioni che portano a malora o depressione, questo è il mio pensiero. Quello che viene citato nel rifiuto non lo leggo da nessuna parte nell’Opuscolo, altrimenti gentilmente indicatemi esattamente dove viene scritto.” (cfr. doc. 10-11).

 

                                  In sede ricorsuale e di replica, la ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:

 

-        La decisione USSI di riconoscimento delle prestazioni LAS dal 1° febbraio al 31 marzo 2023, per complessivi fr. 1'874.- al mese, comprensivi di una spesa per alloggio di fr. 842.- (cfr. all. A2 a doc. I);

-        Le decisioni per il periodo da aprile a dicembre 2023, per le quali già si è detto (cfr. supra ed al. A4 e A5 a doc. I);

-        La propria domanda di prestazioni speciali in relazione al conguaglio delle spese accessorie per il periodo aprile-dicembre 2023 (cfr. supra ed all. A6 a doc. I).;

-        La decisione resa dall’USSI nei suoi confronti il 23 febbraio 2024 e relativo reclamo (cfr. supra ed all. A7 e A8 a doc. I);

-        Una mail del 21 ottobre 2024, trasmessa dall’assistita all’USSI che, tra l’altro, riferisce “Oramai sono passati 7 mesi e non ho ricevuto ancora nessuna risposta da parte vostra. Da quello che mi è stato spiegato, c’è da fare solo il calcolo annuale prestazioni dell’alloggio 2023, ove io non ho ricevuto tutti i mesi l’importo di alloggio di CHF 1'420.00 e di conseguenza non arrivo all’importo annuale massimo stabilito nell’Opuscolo di CHF 17'040.00” (cfr. all. A10 a doc. I);

-        La pagina 8 dell’ “Opuscolo informativo per i beneficiari di sostegno sociale” (reperibile al sito internet https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Opuscolo_sostegno_sociale_WEB_Gennaio2024.pdf nella versione consultabile il 27 marzo 2025) redatto dal DSS, dal quale, in relazione alle spese per l’alloggio, emerge, in particolare che:

 

“Le spese di alloggio (comprese le spese accessorie) rientrano nella copertura dei bisogni materiali primari e vengono riconosciute fino a un massimale definito a dipendenza del numero di membri dell’unità di riferimento e della Regione di appartenenza del Comune di domicilio. In Ticino, per il 2024 valgono i seguenti massimali:

Membri dell’UR               Regione 2                     Regione 3

1 membro                        1’420 fr. al mese           1’295 fr. al mese

                                        (17’040 fr. all’anno)      (15’540 fr. all’anno)” (evidenziature della ricorrente; cfr. all. B4 a doc. V).

 

                          2.6.  Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che, come visto (cfr. consid. 2.5.), dalle carte processuali emerge che l’amministrazione, nelle varie decisioni di accoglimento delle domande di prestazioni assistenziali presentate dalla ricorrente per il periodo da aprile a dicembre 2023 - e meglio al lasso temporale al quale è pure riferito il conguaglio spese accessorie presentato da RI 1 -, per la spesa di alloggio ha conteggiato ed erogato l’importo di fr. 1’420.-.

 

                                  Tale ammontare, nel caso concreto, corrisponde alla pigione mensile di fr. 1'300.- ed alla quota parte mensile delle spese accessorie di fr. 150.-, limitato al massimale riconoscibile a favore degli assistiti di fr. 1'420.- e quindi inferiore di fr. 30.- al mese rispetto all’effettiva somma delle due voci di calcolo per la spesa di alloggio (cfr. supra consid. 2.5.).

 

                                  Come visto al consid. 2.3., infatti, ai sensi dell’art. 22 lett. c Las, “per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps”. Massimale che, rapportato alla singola prestazione mensile, corrisponde a fr. 1'420.- (fr. 17'040 / 12 = fr. 1'420.-).

 

                                  Alle spese inerenti l’alloggio che esulano rispetto a quanto riconoscibile ai sensi dell’art. 22 lett. c Las e 9 Laps, l’assistito - salvo in caso di eventuale applicazione dell’art. 20 cpv. 2 Las, non attinente alla fattispecie concreta ritenuto che nel caso di RI 1 non si è confrontati alla necessità di “fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22 Las” (cfr. supra consid. 2.2) - deve provvedere mediante quanto riconosciutogli a titolo di forfait globale di mantenimento (cfr. supra consid. 2.2.).

 

                                  Ora, come peraltro evidenziato dalla ricorrente medesima sulla pagina dell’Opuscolo informativo prodotta in allegato alla propria replica (cfr. supra consid. 2.5.), le spese accessorie (tra le quali, come visto al considerando precedente, risultano quelle oggetto del conteggio del 12 febbraio 2024 di cui al doc. 16) sono comprese nelle spese di alloggio, di modo che, innanzitutto, ad RI 1 è noto che queste non possono, in linea generale ed in concreto, costituire delle prestazioni speciali.

                                  In secondo luogo, ed anche questo risulta anche da quanto prodotto ed evidenziato dalla ricorrente, l’ammontare massimale riconoscibile a titolo di spesa per l’alloggio, spese accessorie comprese, su base mensile, e meglio sulla stessa base sulla quale vengono riconosciute le prestazioni Las, per le unità di riferimento composte da un membro, nella Regione 2, è pari a fr. 1'420.-.

                                  Orbene, per il periodo da aprile a dicembre 2023, quand’ella ha locato l’appartamento di __________, con pigione e spese mensili ammontanti a fr. 1'450.- al mese, ad RI 1 è stato riconosciuto l’importo massimo erogabile a favore di un assistito, pari a fr. 1'420.-.

                                  Non vi è, quindi, spazio per il riconoscimento di altre prestazioni a titolo di spesa per l’alloggio. Tale voce, come indicato, è già comprensiva delle spese accessorie.

 

                                  Stante tutto quanto precede, la decisione su reclamo deve essere confermata.

 

                          2.7.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

 

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti