Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2024.8

 

rs

Lugano

17 giugno 2024

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2024 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 8 febbraio 2024 emanata da

 

Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1 (__________.1984), cittadina ucraina, è entrata in Svizzera nel novembre 2022 e dal 24 novembre 2022 è in possesso di un permesso S per persone bisognose di protezione provvisoria (cfr. doc. 80; 85; I).

                                  Da quest’ultimo emerge che il suo indirizzo è presso __________ (cfr. doc. 86).

 

                                  Dal mese di dicembre 2022 al mese di ottobre 2023 la medesima ha percepito prestazioni assistenziali (cfr. doc. 77-79).

                          1.2.  Il 17 ottobre 2023 RI 1 ha presentato domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali per il mese di novembre 2023 in cui ha indicato che il suo ospitante/locatore (ospite camera c/o privato) a __________ è __________ (cfr. doc. 184-191).

 

                                  Nella stessa data la medesima ha sottoscritto quanto attestato dallo sportellista dell’Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (URAR), e meglio:

 

" La Signora RI 1 mi conferma che il Signor __________ è il suo compagno da novembre 2022 da quando la signora è entrata in Svizzera.

Il Signor __________ ha il passaporto Svizzero.” (cfr. doc. 182=A5)

 

                                  Sempre il 17 ottobre 2023 l’URAR le ha, quindi, chiesto di trasmettere i dati finanziari del suo partner convivente. Al riguardo è stato precisato che “il richiedente deve fornire ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo che in mancanza di quanto richiesto l’Ufficio potrà decidere di non entrare in materia per il rinnovo della prestazione” (cfr. doc. 183=A6).

 

                          1.3.  __________, il 19 ottobre 2023, ha scritto all’URAR dichiarandosi sorpreso di fronte alla sua richiesta, in particolare si è domandato “come è possibile che un funzionario dell’Amministrazione pubblica chieda ad una rifugiata ucraina con Statuto di protezione S di fornire a voi i dati finanziari di un cittadino svizzero (…)” e ha affermato di aver offerto ospitalità a RI 1 nel novembre 2022 subito dopo che due missili russi hanno colpito la centrale elettrica davanti alla sua abitazione, come pure che “credo che per lo Stato sia pur sempre un vantaggio continuare a poter contare sull’appoggio e la collaborazione anche da parte di privati cittadini contribuenti per l’ospitalità di rifugiati con Statuto di protezione S”.

                                  Egli ha, altresì, chiesto di indicargli quali siano le direttive che regolano le prestazioni assistenziali e l’ospitalità ai rifugiati con statuto S (cfr. doc. 180-181).

 

                          1.4.  Il 26 ottobre 2023 l’amministrazione ha inviato la seguente lettera a RI 1:

 

" in riferimento al vostro scritto del 19.10.2023 le comunico quanto segue:

  in data 17 ottobre 2023 lei ci ha dichiarato una relazione con il signor __________ da novembre 2022. Trattandosi di più di sei mesi di convivenza, il nostro ufficio è tenuto da regolamento URAR a richiedere i dati finanziari del suo convivente.

  In mancanza di tali documenti, saremmo costretti a non entrare in materia per il rinnovo delle prestazioni sociali.” (Doc. 179=A7)

 

                          1.5.  RI 1, con messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2023, ha spiegato:

 

" (…) sono arrivata in Svizzera in Novembre 2022 come una compagna del Signor __________. Comunque le nostre relazioni sono mai state di livello che me permetterebbe di considerare un vero e proprio nucleo familiare, per questo che non l’ho mai menzionato nella mia dichiarazione. Adesso continuo vivere nella casa sua, che lui ha gentilmente offerto, siamo ancora in buoni rapporti ma senza nessuno riferimento alle relazioni famigliari oppure sostegno finanziario.” (Doc. 165)

 

                          1.6.  Il 20 novembre 2023 la medesima ha, inoltre, postulato il rinnovo delle prestazioni assistenziali per il mese di dicembre 2023, specificando che il suo ospitante/locatore è sempre __________ (cfr. doc. 168-175).

 

                          1.7.  Con decisione del 5 dicembre 2023 l’URAR ha respinto la richiesta di RI 1 di assistenza per il mese di novembre 2023, poiché le entrate permettono di far fronte alle necessità economiche (cfr. doc. 160).

 

                                  Con ulteriore decisione del 5 dicembre 2023 l’amministrazione, per lo stesso motivo, ha negato il diritto a una prestazione assistenziale anche per il mese di dicembre 2023 (cfr. doc. 30).

 

                          1.8.  Il 7 dicembre 2023 ha avuto luogo a Bellinzona un incontro tra l’URAR e RI 1 (cfr. doc. 27-28). In tale occasione l’interessata ha segnatamente asserito di aver conosciuto __________ nel mese di maggio 2022 in __________ su un bus quando questi stava tornando dall’Ucraina in quanto __________. Ella ha puntualizzato, da una parte, che da quel momento hanno comunicato tramite social e nel mese di agosto 2022 è venuta in Svizzera dove hanno iniziato una relazione sentimentale. Dall’altra, che nell’ottobre 2022 è esplosa una bomba davanti a casa sua in Ucraina, perciò __________ l’ha invitata a venire in Ticino, dove è arrivata nel mese di novembre 2022 ed è continuato il rapporto sentimentale. Tuttavia, benché si aspettasse che i sentimenti aumentassero e che la relazione andasse a buon fine, il rapporto si è raffreddato.

 

                                  RI 1 ha poi sottolineato di non avere capito bene la dichiarazione firmata il 17 ottobre 2023 (cfr. consid. 1.2.), nel senso che ha interpretato il termine compagno con amico. Al riguardo ella sostiene che lo sportellista ha sempre parlato italiano senza ricorrere all’interprete, nonostante il collaboratore affermi il contrario.

                                  La medesima ha pure precisato che la casa dove vive ha tre camere: una per __________, una per i due figli di quest’ultimo e una per lei, di cercare un lavoro, di avere imparato l’italiano autonomamente in quanto non ha avuto la possibilità di seguire i corsi, di avere seri problemi di salute (__________), di disporre di pochi franchi sul conto bancario, che __________ si è rifiutato di produrre la documentazione richiesta e di avere l’impressione che l’Ufficio faccia apposta ad a chiedere molteplici documenti per non pagare.

                                  Infine in relazione alla domanda “quando è finita la relazione con il Sig. __________” è stato verbalizzato:

 

" (…) non sa dire esattamente una data, non è finita da un giorno con l’altro, ma molto lentamente. A lei sarebbe piaciuto che il loro rapporto si fosse sviluppato positivamente, ma al momento la cosa non pare possibile.

Aggiunge che non riceve denaro dal Sig. __________. Per vivere attualmente riceve aiuto da amici ma non da lui. Si trova in seria difficoltà con le sue finanze personali, ha fatture della cassa malati aperte e non ha soldi per niente. Il signor __________ le garantisce comunque di poter mangiare.” (Doc. 28)

 

                                  L’URAR, dal canto suo, ha in particolare spiegato a RI 1 di avere chiesto la documentazione finanziaria del signor __________, ritenendo che la stessa abbia una relazione con lui e di avere il dovere di aiutare le persone che hanno bisogno, come pure che la legge prevede che nel caso di una coppia è necessario domandare i documenti finanziari del partner.

                                  L’amministrazione ha aggiunto di avere comunicato all’interessata “che ha il diritto di ricevere un appartamento nel caso non volesse più convivere con il signore. La signora ci informa che non ha mai fatto richiesta in quanto può vivere dove si trova attualmente e non vuole pesare ulteriormente sullo Stato” (cfr. doc. 28).

 

                          1.9.  L’8 dicembre 2023 RI 1 ha interposto reclamo contro le decisioni del 5 dicembre 2023 (cfr. consid. 1.7.), asserendo di non avere entrate finanziarie e di non aver prodotto i dati finanziari della persona che la ospita, poiché quest’ultima non le ha consegnato quanto richiesto. Ella ha ribadito di avere probabilmente, secondo la diagnosi dei neurologi, la __________ e di non poter quindi restare senza assicurazione malattia (cfr. doc. 15).

                        1.10.  L’URAR, il 12 dicembre 2023, ha emesso due decisioni con le quali ha annullato e sostituito le precedenti del 5 dicembre 2023, nel senso che le domande del 17 ottobre e del 20 novembre 2023 sono state ritenute irricevibili, ritenuto che non è stata presentata la documentazione richiesta nella lettera del 17 ottobre 2023 entro il termine stabilito (cfr. doc. 153=19=A4; 20=A3).

 

                        1.11.  RI 1, il 14 dicembre 2023, ha inoltrato reclamo contro i provvedimenti del 12 dicembre 2023, facendo valere le stesse argomentazioni esposte nel reclamo dell’8 dicembre 2023, in particolare di non avere potuto ottenere, nonostante i suoi tentativi, i dati finanziari richiesti e che l’Istituto di neurologia dell’Ospedale __________ di __________, il 12 dicembre 2023, le ha confermato la diagnosi di __________, per cui non può restare senza copertura sanitaria (cfr. doc. 13=A2). 

                                 

                        1.12.  Con decisione su reclamo dell’8 febbraio 2024 l’URAR ha confermato le decisioni del 12 dicembre 2023, motivando come segue:

 

" (…)

G.

Le argomentazioni della reclamante circa il riconoscimento di prestazioni assistenziali per i mesi di novembre e dicembre 2023 non possono essere seguite.

La reclamante, in sede di rinnovo del 17 ottobre 2023, ha confermato che "il Signor __________ è il suo compagno da novembre 2022 da quando la signora è entrata in Svizzera.".

Con presa di posizione del 19 ottobre 2023, il signor __________, non ha negato la convivenza con la reclamante ma si è limitato con il suo scritto ad esporre i propri dubbi circa la necessità di fornire i propri dati finanziari.

Non viene in soccorso alla reclamante quanto da ella affermato nel suo scritto e-mail del 20 novembre 2023 "sono arrivata in Svizzera in Novembre 2022 come una compagna del Signor __________. Comunque le nostre relazioni sono mai state di livello che me permetterebbe di considerare un vero e proprio nucleo familiare, per questo che non l'ho mai menzionato nella mia dichiarazione. Adesso continuo vivere nella casa sua, che lui ha gentilmente offerto, siamo ancora in buoni rapporti ma senza nessun riferimento alle relazioni famigliari oppure sostegno economico." ritenuto che al colloquio del 7 dicembre 2023 ella ha riferito di aver conosciuto il signor __________ nel mese di maggio 2022 e di essere giunta in Ticino in agosto 2022' dove è iniziata una relazione sentimentale.

Successivamente, nel, mese di novembre 2022, ella "è arrivata in Svizzera ed è continuato il rapporto sentimentale con il Sig. __________. Quando è arrivata definitiva mente in Ticino si aspettava che sentimenti aumentavano e che la relazione andava a buon fine. Nel frattempo il rapporto sentimentale si è raffreddato.". Ciò nonostante, ella risiede tutt'ora presso il domicilio del compagno che la ospita gratuitamente e le "garantisce comunque di poter mangiare".

(…).

Nel caso concreto, la reclamante ha informato della propria relazione sentimentale e della convivenza con il signor __________ solo all'incontro del 17 ottobre 2023, in occasione del rinnovo delle prestazioni assistenziali, pur essendo la relazione iniziata di fatto prima del suo arrivo in Svizzera. La signora RI 1 ha ottenuto le prestazioni assistenziali facendo dichiarazioni inesatte. Inoltre, nonostante l'URAR abbia più volte chiesto all'interessata di fornire la documentazione finanziaria relativa al proprio compagno al fine di determinare il corretto diritto alle prestazioni assistenziali, la signora RI 1 non vi ha dato seguito, impedendo in tal modo all'Ufficio di poterlo determinare.

Non potendo in concreto definire se il nucleo familiare della signora RI 1 abbia diritto o meno ad una prestazione assistenziale, l'URAR, correttamente, ha respinto la sua domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali.

A titolo abbondanziale si rileva che spetta a colei che richiede le prestazioni assistenziali indicare come sia costituito il suo nucleo familiare e nel caso in cui lo stesso sia composto da più persone produrre i documenti relativi ai redditi e alle spese di queste (cfr.: art. 4, 6 del Regolamento; art. 83 LAsi).

Su questo punto il reclamo è respinto.

 

H.

Infine, in relazione alla richiesta della reclamante di riconoscerle il pagamento dei premi della cassa malati __________ si rileva che, non avendo più diritto alle prestazioni assistenziali, tali spese non possono essere e riconosciute e restano a suo carico. (…)” (cfr. doc. A1 pag. 7-8)

 

                        1.13.  Contro la decisione su reclamo dell’8 febbraio 2024 RI 1 ha tempestivamente ricorso davanti al TCA, chiedendo in buona sostanza l’annullamento della stessa e il riconoscimento delle prestazioni assistenziali.

 

                                  A sostegno delle proprie pretese l’insorgente ha addotto di essersi innamorata di __________ quando ha trascorso insieme a lui una vacanza nell’agosto 2022, dopo averlo conosciuto nel maggio 2022, uscendo dall’Ucraina durante un viaggio in bus. Ella ha indicato, da un lato, di avere avuto grandi aspettative e di avere pensato anche al matrimonio, per cui ha subito accettato la sua proposta di rifugiarsi da lui in Svizzera nel novembre 2022, formulata a seguito di due missili russi abbattutisi davanti a casa sua. Dall’altro, che tali aspettative non corrispondevano a quelle di __________ che ha due figli e non vuole creare una famiglia.

                                  La ricorrente ha affermato di aver comunque accettato la sua ospitalità e di essere stata aiutata da lui a cercare lavoro per diventare finanziariamente indipendente e nell’orientarsi per trovare una diagnosi (__________) al suo handicap fisico che ora richiede cure importanti per contenere il fenomeno degenerativo.

                                  Relativamente alla dichiarazione sottopostale dallo sportellista dell’URAR il 17 ottobre 2023, senza traduzione in ucraino, la medesima ha puntualizzato:

 

" (…) Io ho capito che per compagno si intendesse amico e non fidanzato. Lo stesso 17 ottobre 2023 lo sportellista URAR mi scrive che “… facciamo riferimento alla sua pratica di prestazioni assistenziali e, dalle informazioni da lei dichiarate in data 17.10.2023, risulta che a partire dal mese di novembre 2022 ha instaurato una convivenza con il signor __________”. Questa è una affermazione non corretta da parte dell’URAR: io non ho dichiarato una convivenza nel senso espresso dallo sportellista, io avevo solo dichiarato che è mio amico e basta.

In data 26 ottobre 2023 lo sportellista URAR mi comunica per iscritto (v. allegato) che “… in data 17 ottobre 2023 lei ci ha dichiarato una relazione con il signor __________ da novembre 2022”. Anche questa è una affermazione non corretta e incomprensibile da parte dell’URAR: io in data 17 ottobre avevo solo affermato che è un mio compagno (nel senso di amico).”

 

                                  L’insorgente ha, poi, osservato che, benché durante l’incontro del 7 dicembre 2023, in presenza di tre funzionari dell’URAR tra cui una traduttrice, abbia potuto chiarire la sua situazione personale e il funzionario __________ alla fine si sia scusato per il malinteso, assicurandole che tutto si sarebbe risolto al più presto, il 12 dicembre 2023 le sue domande di prestazioni assistenziali per i mesi di novembre e dicembre 2023 sono nuovamente state respinte, con la motivazione che non ha presentato i documenti richiesti (ovvero dei dati finanziari senza specificare quali, concernenti una persona che l’URAR definisce in modo non corretto “partner convivente”) nella loro lettera del 17 ottobre 2023.

                                  Al riguardo RI 1 ha sottolineato:

 

" (…) Ho di nuovo spiegato la situazione e anche la persona che mi offre ospitalità è intervenuta comunicando all'URAR che la richiesta di consegnare a me e poi all'URAR i suoi dati finanziari era abusiva. Ma l'URAR ha continuato a richiedere i dati finanziari della persona che mi ospita, ignorando in malafede le mie spiegazioni e le informazioni sulla mia situazione personale e rifiutando continuamente le mie richieste di rinnovo delle prestazioni assistenziali poiché non seguivano le indicazioni della lettera URAR del 17 ottobre scorso.

Ho spiegato più volte all'URAR che comunque non mi è stato possibile ottenere i dati finanziari (non specificati dall'URAR) della persona che mi ospita; lui da parte sua ha continuato a comunicare che la richiesta è abusiva.

Ora sono intimorita di fronte a questo comportamento incomprensibile da parte dell'URAR, che continua a mostrarsi prevenuto nei miei confronti.

Ho continuato a mostrare all'URAR che non dispongo di nessun guadagno.” (cfr. doc. I pag. 2)

 

                                  La ricorrente ha concluso, sostenendo che:

 

" Nella sua decisione su reclamo dell'8 febbraio 2024 l'Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati, nel rifiutare la mia richiesta di rinnovo, scrive che "Con presa di posizione del 19 ottobre 2023, il signor __________, non ha negato la convivenza con la reclamante ... ", un'affermazione non corretta e in malafede, in quanto lo scritto menzionato mirava soltanto a segnalare che secondo il signor __________ la richiesta dell'URAR era abusiva. L'URAR non ha chiesto nessuna informazione al signor __________ e gli ha anzi fatto presente che l'unica persona di riferimento sono io.

Nella sua decisione l'URAR continua a riferirsi alla lettera del 17 ottobre 2023 senza mai menzionare in malafede come sia stata mal interpretata da entrambe le parti a causa della mancanza di spiegazione e di traduzione in ucraino, verificabile per altro dall'assenza di una firma della traduttrice sul documento in questione nonostante lo sportellista URAR abbia poi indicato il contrario, offrendo un'informazione falsa ai funzionari dell'URAR nel verbale dell'incontro 7 dicembre 2023.

L'URAR continua in malafede a non prendere in considerazione tutte le informazioni che mi concernono, in particolare quelle registrate a verbale il 7 dicembre 2023, spingendosi in questo modo a parlare addirittura di "dichiarazioni inesatte".

L'URAR scrive che non ho dato seguito all'invito di "fornire la documentazione finanziaria relativa al proprio compagno", ignorando in malafede tutte le spiegazioni che ho presentato con mio grande imbarazzo sia per iscritto che allo sportellista sulla mia impossibilità di ottenere quei dati dalla persona che mi ospita, che non me li ha mostrati né consegnati perché ritiene questa richiesta abusiva. Ho spiegato che non posso mica rubarli.

L'URAR scrive che "Non potendo in concreto definire se il nucleo familiare della signora RI 1 abbia diritto o meno ad una prestazione assistenziale, l’URAR, correttamente, ha respinto la sua domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali"; ma non si capisce a quale nucleo familiare si riferisca in malafede l'URAR. Non ho un nucleo familiare, sono giunta in Svizzera da sola e non sono fidanzata né sposata. Continuo ad accettare l'ospitalità del sig. __________ perché non voglio causare ulteriori costi per un alloggio alla Svizzera che mi accoglie e perché il sig. __________ mi aiuta ad orientarmi con il mio handicap, che l'URAR continua a ignorare nonostante la mia comunicazione.” (Doc. I pag. 2-3)

 

                        1.14.  L’URAR, con risposta dell’11 marzo 2024, si è riconfermato nella decisione su reclamo impugnata, chiedendo la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, nella misura in cui occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                        1.15.  Il 17 marzo 2024 la ricorrente ha presentato delle osservazioni e ha prodotto uno scritto del 1° febbraio 2024 di __________ indirizzato all’URAR, in cui quest’ultimo ha in particolare rilevato che il 17 ottobre 2023, quando lo sportellista dell’URAR ha sottoposto a RI 1 una dichiarazione da firmare immediatamente, senza offrirle spiegazione né traduzione in ucraino, è stata data origine a uno spiacevole malinteso (cfr. doc. V + B).

 

                        1.16.  L’URAR ha preso posizione al riguardo l’8 aprile 2024 (cfr. doc. VII).

 

                        1.17.  L’insorgente, il 12 aprile 2024, si è espressa nuovamente in merito alla fattispecie, comunicando, in particolare, da un lato, di essersi rivolta il 4 aprile 2024 al Punto di affluenza PAF del Cantone Ticino per chiedere un alloggio per sé. Dall’altro, di essere stata cancellata, senza ricevere spiegazioni, dal programma di aiuto per trovare un lavoro, quando il 4 marzo 2024, dopo un colloquio, aveva firmato un contratto di integrazione socioprofessionale per persone con statuto S, che le avrebbe permesso di reperire un impiego e non essere più dipendente dagli aiuti (cfr. doc. IX).

 

                        1.18.  Il 29 aprile 2024 l’URAR ha puntualizzato che “seppur tale tematica esula dall’attuale ricorso, l’URAR tiene ad indicare che non vi è accanimento nei confronti della ricorrente, ma semplicemente che non avendo ella diritto alle prestazioni assistenziali non può beneficiare delle misure di inserimento” (cfr. doc. XI).

 

                          1.9.  Il doc. XI è stato inviato per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. XII).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  L’art. 10 cpv. 3 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), emanato sulla base dell’art. 6 cpv. 1 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (“Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a a)richiedenti l’asilo e b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora”), stabilisce che contro le decisioni su reclamo in materia di prestazioni assistenziali è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 33 Laps.

                                  Nel caso di specie l’URAR, con decisione su reclamo dell’8 febbraio 2024, ha confermato nei confronti di RI 1, persona bisognosa di protezione in possesso di un permesso di soggiorno S (cfr. consid. 1.1.), il rifiuto di entrare nel merito delle sue richieste di prestazioni assistenziali per i mesi di novembre e dicembre 2023 (cfr. doc. A1; consid. 1.12.).

 

                                  Siccome l’insorgente dispone di un permesso di soggiorno S - non quindi di un permesso di dimora (cfr. art. 74 della Legge federale sull’asilo - LAsi; art. 45-46 Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali - OAsi1) - e può, in linea di principio, beneficiare di prestazioni assistenziali fondate sul Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b del menzionato Regolamento), il TCA è competente per trattare il presente tempestivo ricorso contro la decisione su reclamo dell’8 febbraio 2024 (cfr. STCA 42.2024.1 dell’11 aprile 2024 consid. 2.1.; STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid. 2.1.).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  La Legge federale sull’asilo (LAsi), in vigore dal 1° ottobre 1999, all’art. 4 enuncia che la Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata.

 

                                  Ai sensi dell’art. 66 LAsi il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell’articolo 4 (cpv. 1).

                                                                    Prima di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (cpv. 2).

                                  Secondo l’art. 74 LAsi le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attribuite (cpv. 1).

                                  Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria (cpv. 2).

                                  Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare loro il permesso di domicilio (cpv. 3).

                                  L’art. 45 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1), entrato in vigore il 1° novembre 2019, sancisce:

 

" 1 Durante i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono una carta di soggiorno S limitata ad al massimo un anno e rinnovabile. Essa vale come documento d’identità nei confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la frontiera.

2 Dalla durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto di residenza.

3 La carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.”

 

                                  Il Consiglio federale, l’11 marzo 2022, ha attivato per la prima volta lo statuto di protezione S a partire dal 12 marzo 2022, concedendolo alle persone in fuga dall’Ucraina a causa della guerra. In tal modo i profughi hanno ottenuto rapidamente un diritto di soggiorno, senza dover percorrere la procedura d’asilo ordinaria.

 

                                  Lo statuto S consente di accordare protezione collettiva a un determinato gruppo di persone esposte a un grave pericolo generale, in particolare durante una guerra: conferisce un diritto di soggiorno di un anno, prorogabile, e prevede il ricongiungimento familiare. Tale statuto corrisponde in ampia misura alla soluzione adottata dagli Stati dell'UE (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87556.html).

                                  Il 9 novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarebbe stato revocato prima del 4 marzo 2024 (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-91310.html).

                                  Nella seduta del 1° novembre 2023 il Consiglio federale ha, inoltre, stabilito che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina non sarà revocato prima del 4 marzo 2025, a meno che la situazione in Ucraina non si stabilizzi in modo duraturo. Per la prima volta l’esecutivo federale ha, poi, definito un obiettivo per l'integrazione nel mercato del lavoro, secondo cui entro la fine del 2024 il 40 per cento delle persone con statuto S in età lavorativa svolgerà un'attività lucrativa (cfr. https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/medien/mm.msg-id-98405.html#:~:text=Nella%20seduta%20del%201%C2%B0,prima%20del%204%20marzo%202025).

 

                          2.3.  Per quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr. consid. 2.2.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.

 

                                  L’art. 81 LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d’emergenza.

 

                                  Giusta l’art. 82 LAsi:

 

" 1 La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale.

2 Per la durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d’asilo secondo l’articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i richiedenti l’asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Questa disposizione si applica anche se l’esecuzione dell’allontanamento è sospesa.

2bis Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e 2. L’indennizzo è retto dall’articolo 88 capoverso 2.

3 Il sostegno ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.

3bis Nel collocare richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei loro bisogni particolari.

4 Il soccorso d’emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L’entità del sostegno è inferiore all’aiuto sociale versato ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. 

5 Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l’integrazione professionale, sociale e culturale.”

 

                          2.4.  Come visto, l’art. 82 cpv. 1 LAsi prevede che la concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale.

 

                                  L’art. 6 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino enuncia che:

 

" 1 Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a

a) richiedenti l’asilo e

b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

2 Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.

3 II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.”

 

                                  L’art. 1 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), relativo al campo d’applicazione, prevede che:

 

" 1 Il presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni assistenziali alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:

a) richiedenti l’asilo;

b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;

c) persone provvisoriamente ammesse;

d) persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il territorio svizzero.

2 Sono fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni divergenti dell’Ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 1999 (Oasi 2).”

 

                                  Secondo l’art. 8 di tale Regolamento, afferente all’inizio e all’estinzione del diritto alla prestazione assistenziale:

 

" 1 Il diritto alla prestazione assistenziale decorre dal giorno in cui è stata inoltrata la richiesta.

2 Non vengono versate prestazioni assistenziali per i periodi precedenti la richiesta.

3 Sono fatti salvi i casi in cui la domanda di rinnovo delle prestazioni è presentata nei dieci giorni che seguono la data di scadenza delle prestazioni precedentemente erogate.

4 Il diritto alla prestazione assistenziale si estingue definitivamente nei casi previsti dall’art. 20 cpv. 1 lett. a-c OAsi 2.”

 

                                  L’art. 9 del Regolamento, concernente l’entità delle prestazioni assistenziali, enuncia che:

 

" 1 Le prestazioni assistenziali possono essere concesse in natura o in denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a carico dell’alloggio e dei costi della salute.

2 Per il sostentamento (comprendente lo spillatico) vengono concessi i seguenti importi:

a) persona sola                                                              CHF 500.–

b) coniugi                                                                       CHF 750.–

c) supplemento per 1° figlio minorenne                         CHF 317.–

d) supplemento per ogni figlio minorenne, dal 2° in poi CHF 268.–

3 Per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di    CHF 500.–.

4 Per le spese per l’alloggio sono concessi i seguenti importi massimi per appartamento, comprensivi della pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio:

a) persona sola                                                                 CHF 800.–

b) due persone, allorquando condividono un’unica camera (coniugi, conviventi, partner registrati o genitore con figlio in età prescolare)  

                                                                                          CHF 1100.–

c) due persone singole                                             CHF 1250.–

d) tre o più persone                                                          CHF 1500.–

5 Per le persone residenti in alloggi individuali sono inoltre prese a carico le fatture dell’elettricità, dell’assicurazione responsabilità civile e, entro i massimali previsti al cpv. 4, del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie.

6 Per i costi della salute, è assicurato il pagamento del premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei limiti stabiliti dall’Ufficio.

7 È pure riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie e di altre spese straordinarie autorizzate dall’Ufficio.

8 Nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF 200.--. In caso di attività a tempo parziale, l’importo viene ridotto proporzionalmente.

9 La prestazione per il sostentamento può essere ridotta a titolo di sanzione, rispettando il principio di proporzionalità in funzione dell’errore commesso e del danno causato.”

 

                          2.5.  L’art. 83 LASi, concernente le limitazioni delle prestazioni di aiuto sociale, prevede:

 

" 1Le prestazioni di aiuto sociale o le prestazioni ridotte di cui all’articolo 82 capoverso 3 sono rifiutate, ridotte o soppresse totalmente o parzialmente se il beneficiario:

a. le ha ottenute o ha tentato di ottenerle facendo dichiarazioni inesatte o incomplete;

b. rifiuta di informare il servizio competente sulla propria situazione economica o non l’autorizza a chiedere informazioni;

c. non comunica modifiche essenziali della propria situazione;

d. manifestamente non si adopera per migliorare la sua situazione rifiutando segnatamente un lavoro o un alloggio convenienti che gli sono stati attribuiti;

e. senza consultare il servizio competente, scioglie il rapporto di lavoro o di locazione o provoca per sua colpa tale scioglimento aggravando così la sua situazione;

f.  utilizza abusivamente le prestazioni di aiuto sociale;

g. non si conforma agli ordini del servizio competente, pur sotto minaccia di soppressione delle prestazioni di aiuto sociale;

h. espone a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici;

i. è perseguito penalmente o è stato oggetto di una condanna penale;

j. si rende colpevole di una grave violazione del suo obbligo di collaborare, in particolare non rivela la sua identità;

k. espone a pericolo la sicurezza e l’ordine non dando seguito agli ordini dei collaboratori della procedura o delle istituzioni responsabili dell’alloggio.

1bis Il capoverso 1 si applica ai rifugiati solo se la parità di trattamento con le persone residenti in Svizzera è assicurata.

2Le prestazioni di aiuto sociale ottenute indebitamente devono essere restituite integralmente. L’importo da restituire può segnatamente essere detratto da future prestazioni di aiuto sociale. Il Cantone fa valere la pretesa di restituzione. L’articolo 85 capoverso 3 è applicabile.”

 

                                  L'elenco dell'art. 83 LAsi riguardo ai motivi per poter rifiutare, ridurre o sopprimere in tutto o in parte le prestazioni assistenziali non è esaustiva. I cantoni sono liberi di emanare disposizioni supplementari tese a lottare contro gli abusi (cfr. DTF 130 I 82 consid. 3).

 

                          2.6.  Nella presente evenienza l’URAR non è entrato nel merito delle domande della ricorrente tendenti a ottenere prestazioni assistenziali per i mesi di novembre e dicembre 2023, in quanto non è stata presentata la documentazione finanziaria relativa a __________ considerato convivente della stessa (cfr. doc. 183=A6; 179=A7; 153=19=A4; 20=A3; A1).

 

                                  L’insorgente ha contestato tale modo di procedere, facendo valere di non costituire un nucleo familiare con __________, presso la cui abitazione continuava a vivere senza che tra loro ci fosse alcuna relazione familiare o sostegno economico (cfr. doc. 165; consid. 1.5.). Ella ha precisato che il loro rapporto sentimentale, iniziato nel mese di agosto 2022, si è raffreddato e si è concluso giorno dopo giorno lentamente (cfr. doc. 28; consid. 1.8.).

                                  Nel ricorso la medesima ha ribadito di non avere un nucleo familiare in Svizzera e ha affermato di essere giunta in Svizzera da sola, di non essere fidanzata né sposata (cfr. doc. I; consid. 1.13.).

 

                          2.7.  L’art. 4 cpv. 1 lett. a e c Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las) e per analogia ai titolari di un permesso di soggiorno S (ritenuto che ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LAsi la concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale; cfr. consid. 2.4.), prevede che l’unità di riferimento (UR; ossia la cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione; cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5) è costituita, oltre che dal titolare del diritto, segnatamente, dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile.

 

                                  L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:

 

" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

 

                          2.8.  Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. DTF 141 I 153; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

 

                                  La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso (che avevano due abitazioni distinte e un appartamento di vacanza di una delle due, ma che con verosimiglianza preponderante in caso di necessità erano sempre disposte ad aiutarsi), l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

 

                                  Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile.

                                  L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.

                                  Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

                                  Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

 

                                  In una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

 

                                  Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

                                  Il TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

                                  Secondo l’Alta Corte il budget COSAS (dal 2021 CSIAS) ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).

 

                                  Il Tribunale federale, con giudizio 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha confermato quanto stabilito da questa Corte (STCA 39.2018.7 del 24 settembre 2018), ossia il diniego a un’assicurata degli assegni integrativi e di prima infanzia da ottobre 2017, in quanto, sulla base di controlli effettuati dalla Polizia cantonale su richiesta della Cassa, nella sua unità di riferimento è stato considerato anche il padre di sua figlia, nata nell’ottobre 2017, nonostante disponessero di due abitazioni differenti.

                                  La nostra Massima Istanza ha evidenziato che due persone vanno considerate conviventi ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps quando, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia.

 

                                  In una sentenza 8C_307/2022 del 4 settembre 2023, pubblicata un DTF 149 V 250 (cfr. pure Comunicato stampa del Tribunale federale del 3 ottobre 2023), relativa a un uomo al quale l’amministrazione ha dapprima sospeso informalmente i pagamenti dell’assistenza sociale e in seguito con delle decisioni formali ha soppresso con effetto retroattivo il diritto all’aiuto sociale (secondo il TF il modo di operare dell’amministrazione che ha interrotto in modo informale versamenti con effetto immediato diversi mesi prima di decidere formalmente è inammissibile), non avendo inviato la documentazione relativa alla sua partner convivente incinta, l’Alta Corte ha ricordato che non è arbitrario tenere conto di una relazione di concubinato stabile nel contesto della concessione delle prestazioni dell’aiuto sociale in presenza di risorse economiche, benché non esista un dovere legale e reciproco di mantenimento tra i partner. In quest’ottica è concepibile considerare il fatto che questi siano pronti ad assicurarsi mutualmente assistenza.

                                  Di principio è ammissibile computare un contributo di concubinato nel calcolo dell’aiuto sociale riguardante una persona assistita quando vive in relazione di concubinato stabile con una persona non beneficiaria dell’assistenza.

                                  Questione lasciata aperta se lo stesso vale nel caso in cui la persona non sostenuta dall'assistenza sociale sia beneficiaria di prestazioni complementari a una rendita AVS/AI (consid. 5).

                                  Se la persona beneficiaria dell'assistenza sociale rifiuta di collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per il conferimento e la fissazione delle prestazioni di aiuto finanziario, una sospensione di queste prestazioni è ammissibile

 

                          2.9.  Questo Tribunale, dal canto suo, con giudizio 42.2010.13 del 19 agosto 2010, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_796/2010 del 25 marzo 2011, ha altresì stabilito che è possibile ammettere una convivenza non solo in assenza di figli in comune, ma anche in assenza di una comunione domestica durevole e indivisa laddove i componenti sono legati da un rapporto di relazione.

 

                                  In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

                                  In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

                                  Inoltre la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

                               

                                  Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

                                  Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

 

                                  In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

                                  Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.

                                  Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.

 

                                  Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.

 

                                  Con giudizio 42.2016.11 del 12 settembre 2016 il TCA ha giudicato una fattispecie concernente una ricorrente che stava sostenendo il suo convivente da oltre tre anni ritenendo che la loro convivenza era da considerare stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. a Laps e 2a Reg.Laps, siccome i partner erano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci e la convivenza durava da almeno tre anni.

 

                                  In una sentenza 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine settimana e la relazione fosse altalenante.

 

                                  Con giudizio 42.2022.19 del 20 giugno 2022 il TCA ha confermato il diniego del rinnovo delle prestazioni assistenziali, poiché la richiesta era stata presentata soltanto dal ricorrente invece che unitamente alla compagna. L’insorgente, prima di essere avvertito circa possibili conseguenze in relazione al suo diritto all’assistenza sociale, aveva asserito di intrattenere una relazione sentimentale da diversi anni e di convivere stabilmente con la compagna.

                                  Gli atti sono, comunque, stati trasmessi all’USSI, affinché verificasse per il lasso di tempo successivo allo sfratto l’eventuale diritto del ricorrente a prestazioni assistenziali, rispettivamente a un aiuto d’emergenza.

 

                                  In una sentenza 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 questo Tribunale ha deciso che a torto la Cassa aveva chiesto la restituzione di AFI e API, stabilendo che il padre dell’ultimo dei suoi tre figli, benché non legalmente riconosciuto, era parte della sua unità di riferimento sulla sola base della segnalazione al Ministero pubblico, quando però il procedimento penale non era concluso. Gli atti sono stati rinviati per complemento istruttorio ed emissione di un nuovo ordine di restituzione. È stato ad ogni modo precisato che in caso di dubbio, la Cassa aveva comunque la possibilità di attendere l’esito della vertenza penale prima di pronunciarsi nuovamente in merito alla restituzione.

 

                                  Con sentenza 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 il TCA ha, poi, confermato il modo di procedere dell’amministrazione che non era entrata nel merito di una domanda di AFI e API, mancando la documentazione relativa alla persona che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, andava considerata convivente stabile della richiedente, e perciò doveva essere computata nell’unità di riferimento di quest’ultima.

                                  Il ricorso contro la STCA 39.2023.6 è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con pronunzia 8C_61/2023 del 22 marzo 2023.

 

                                  Con giudizio 39.2023.5 del 21 agosto 2023 questa Corte ha stabilito che rettamente la Cassa aveva negato il diritto agli AFI e agli API dal mese di novembre 2022 a un’assicurata, madre di due figlie, nate nel 2008, rispettivamente nel 2022, in quanto nella sua unità di riferimento andava computato anche il padre della secondogenita. In effetti, da un lato, dal Rapporto di Polizia era emerso che quest’ultimo trascorreva molto tempo presso l’abitazione dell’assicurata. Dall’altro, dagli atti risultava che il medesimo e l’insorgente si aiutavano reciprocamente.

                                  In particolare il padre della piccola si recava dall’assicurata al mattino per tenere la bambina e lasciarla quindi riposare e le prestava del denaro. La ricorrente, dal canto suo, gli permetteva di utilizzare la sua autovettura.

                                  Gli atti sono stati, invece, rinviati, per verificare se nell’unità di riferimento dell’assicurata dovesse essere compresa pure la prima figlia di lui, nata nel 2001 da un precedente matrimonio e in prima formazione.

 

                                  In una sentenza 42.2023.36 del 21 febbraio 2024 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’USSI che aveva sospeso l’erogazione delle prestazioni assistenziali a una persona, poiché era stato ritenuto, sulla base in particolare, dei controlli di Polizia, che la stessa convivesse in modo stabile con l’ex marito, nonostante i due avessero preso in locazione due appartamenti distinti in due diverse località.

 

                                  Al riguardo cfr. pure STCA 42.2023.35 del 21 febbraio 2024; STCA 42.2022.90 del 3 aprile 2023; STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; STCA 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

 

                        2.10.  Chiamata a dirimere la presente vertenza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti e tutto ben ponderato, questa Corte ritiene che le carte processuali non consentano di stabilire se RI 1, nei mesi di novembre e dicembre 2023, convivesse in modo stabile con __________ o meno.

 

                                  In effetti, da una parte, emerge che la ricorrente, come ammesso dalla medesima ha iniziato con __________ una relazione sentimentale nell’agosto 2022, dopo essersi conosciuti nel maggio 2022 su un bus in __________ uscendo dall’Ucraina.

                                  Inoltre si evince che la medesima è stata da lui invitata nel novembre 2022 a rifugiarsi in Ticino presso la sua abitazione, dopo che delle bombe erano esplose davanti alla sua casa in Ucraina (cfr. doc. 28; I; consid. 1.8.; 1.13.). __________ ha specificato di averle offerto ospitalità dopo che due missili avevano colpito una centrale elettrica (cfr. doc, 180-181; consid. 1.3.).

 

                                  L’insorgente, inoltre, il 17 ottobre 2023, ha sottoscritto la dichiarazione sottopostale dallo sportellista dell’URAR, ossia che la medesima gli confermava che __________ è il suo compagno da novembre 2022 da quando è entrata in Svizzera (cfr. doc. 182=A5; consid. 1.2.).

 

                                  Dall’altra parte, tuttavia, la ricorrente, il 20 novembre 2023, ha asserito di vivere nella casa di __________, ma che la loro relazione non sarebbe mai stata di un’intensità tale da considerarli un vero e proprio nucleo familiare, di essere sì in buoni rapporti, ma senza una relazione famigliare o sostegno economico (cfr. doc. 165; consid. 1.5.).

 

                                  È vero che tale affermazione è stata formulata, il 20 novembre 2023, ossia dopo che l’URAR, il 17 e il 26 ottobre 2023, ha chiesto all’insorgente di consegnare i dati finanziari di __________ (cfr. doc. 183=A6; 179=A7; consid. 1.2.; 1.4.).

                                  È altrettanto vero, però, che la ricorrente ha fatto valere di avere capito che nell’attestazione del 17 ottobre 2023, di cui non vi sarebbe stata la traduzione in lingua ucraina, il termine compagno era usato solo con l’accezione di amico e non di fidanzato (cfr. doc. 28; I consid. 1.8.; 1.13.).

                                  __________, del resto, nello scritto del 1° febbraio 2024 ha evidenziato che il 17 ottobre 2023, quando lo sportellista dell’URAR ha sottoposto a RI 1 la dichiarazione secondo cui lui sarebbe il suo compagno da firmare immediatamente, non le è stata offerta spiegazione né traduzione in ucraino, dando origine a uno spiacevole malinteso (cfr. doc. B allegato a doc. V; consid. 1.15.).

 

                                  Il 7 dicembre 2023 la ricorrente, in occasione dell’incontro con l’URAR, ha d’altronde indicato che, allorché è giunta in Ticino nel novembre 2022, la relazione sentimentale è sì continuata, ma benché si aspettasse che i sentimenti aumentassero, il rapporto si è raffreddato, finendo un giorno dopo l’altro (cfr. doc. 28; consid. 1.8.).

 

                                  La medesima, nel ricorso, ha altresì affermato che le sue aspettative non corrispondevano a quelle di __________, il quale ha due figli e non vuole creare una famiglia. Egli l’ha comunque ospitata e aiutata a cercare un lavoro, come pure a orientarsi per trovare una diagnosi ai suoi disturbi di salute (__________; cfr. doc. I; 13=A2).

 

                                  Al riguardo si rileva che dalle informazioni del Dipartimento delle istituzioni risulta che “un privato può accogliere al proprio domicilio cittadini ucraini a titolo volontario e gratuito (senza richiesta d’indennità al Cantone). Si tratta di alloggi che parenti, conoscenti o cittadini su base volontaria hanno messo o mettono direttamente a disposizione dei profughi e che non seguono quindi il percorso previsto dal dispositivo cantonale” (cfr. https://www4.ti.ch/di/ucraina/it/statuto-s/ospitalita-da-privati).

 

                                  Infine il 12 aprile 2024 RI 1 ha informato di essersi rivolta il 4 aprile 2024 al Punto di affluenza PAF del Cantone Ticino per chiedere un alloggio per sé (cfr. doc. IX; consid. 1.17.). Ella ha puntualizzato di aver continuato ad accettare l’ospitalità di __________ (fino a quel momento) per non causare ulteriori costi per l’alloggio alla Svizzera (cfr. doc. I; 28).

 

                        2.11.  In simili condizioni (cfr. consid. 2.10.), nel caso di specie si impone un complemento istruttorio al fine di determinare se nei mesi di novembre e dicembre 2023 tra la ricorrente e __________ sussistesse oppure no una convivenza stabile ai sensi del diritto e della giurisprudenza (cfr. consid. 2.7; 2.8.; 2.9.).

 

                                  Qualora l’insorgente convivesse in modo stabile con __________, quest’ultimo andrà inserito nell’unità economica di RI 1.

                                  Conseguentemente l’amministrazione, per poter emanare una decisione di merito, necessiterà delle informazioni personali e finanziarie del convivente.

 

                                  In relazione alla contestazione di __________ riguardante la richiesta dei suoi dati finanziari (cfr. doc. 180-181; consid. 1.3.), questo Tribunale rileva che, nel caso in cui faccia parte dell’unità di riferimento della ricorrente, per poter definire il diritto a prestazioni assistenziali di quest’ultima, per parità di trattamento con i richiedenti l’assistenza sociale giusta la Las svizzeri o stranieri non al beneficio di un permesso di soggiorno S (cfr. art. 8 Cost.; STF 9C_670/2021 del 26 ottobre 2022 consid. 4.3.; STF 2C_644/2020 del 24 agosto 2021 consid. 6), è indispensabile disporre degli elementi finanziari (come pure delle eventuali spese a carico) di tutti i componenti dell’UR (cfr. consid. 2.7.; 2.8.; 2.9.).

                                  A riguardo va, peraltro, ricordato che la giurisprudenza federale ha stabilito che in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. consid. 2.8.).

 

                        2.12.  In concreto si giustifica, pertanto, l’annullamento della decisione su reclamo dell’8 febbraio 2024 e il rinvio degli atti all’URAR per effettuare ulteriori accertamenti.

 

                                  L’amministrazione potrà procedere, segnatamente, all’audizione sia della ricorrente che di __________ per verificare l’evoluzione della relazione esistente al momento dell’arrivo in Ticino dell’insorgente, chiarendo quali specifici motivi hanno indotto __________ a ospitarla, rispettivamente a continuare a ospitarla perlomeno fino al mese di aprile 2024.

                                  Verrà, inoltre, sentito __________, sportellista dell’URAR che il 17 ottobre 2023 ha sottoposto all’insorgente la dichiarazione secondo cui “__________ è il suo compagno dal novembre 2022 da quando la signora è entrata in Svizzera” (cfr. doc. 182=A5; consid. 1.2.), al fine di stabilire se alla ricorrente fosse stata tradotta in ucraino l’attestazione in questione e se ella ha eventualmente posto domande sul senso della stessa o manifestato perplessità.

 

                                  L’URAR, sulla base degli esiti delle indagini che esperirà, emanerà poi una nuova decisione in merito al diritto della ricorrente a prestazioni assistenziali per i mesi di novembre e di dicembre 2023.

                                  In relazione alla questione preliminare dell’esistenza di una convivenza stabile nel periodo determinante, la parte resistente deciderà, se del caso, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195).

 

                        2.13.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale, più in particolare di prestazioni assistenziali per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di soggiorno S, per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.1 dell’11 aprile 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid. 2.10.; STCA 42.2023.32 del 25 settembre 2023 consid. 2.9.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                  §   La decisione su reclamo dell’8 febbraio 2024 è annullata.

                                  §§ Gli atti sono trasmessi all’URAR perché proceda come indicato ai consid. 2.11.-2.12.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti