Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2025.10

 

rs

Lugano

7 aprile 2025

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul “ricorso” del 20 febbraio 2025 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 14 febbraio 2025 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Il 20 febbraio 2025 RI 1 ha consegnato brevi manu a questa Corte uno scritto con oggetto “Reclamazione per mancato versamento della prestazione speciale IAS AVS 2024 e incarti precedenti”, con il quale ha contestato il fatto che l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) gli abbia riconosciuto unicamente la somma di fr. 131.15, rispetto all’importo complessivo di fr. 393.45 richiesto in relazione ai contributi personali AVS dell’anno 2024 e ha postulato il versamento dell’ammontare mancante di fr. 262.30.

                                  Egli ha, inoltre, domandato che l’USSI sia condannato a rimborsargli le spese sostenute per rivolgersi al TCA, in questa occasione e nelle precedenti (42.2024.43 + 42.2024.22), corrispondenti alla somma di fr. 738.30, comprensiva dei costi del treno, della carta, dell’inchiostro e del tempo di redazione di 10 ore a fr. 20.-- all’ora (cfr. doc. I).

 

                          1.2.  Il 3 marzo 2025 l’amministrazione ha osservato:

 

" (…) Il signor RI 1 ha inoltrato in data 11 febbraio 2025 un formulario di “Richiesta di una prestazione speciale” con lo scopo di ottenere il rimborso per “Pagamenti AVS 2024-2025 IAS Allegati settagli transazione Conto UBS (3)” pari a complessivi CHF 393.45.

In allegato a tale richiesta l’interessato ha inoltrato il conteggio n. 4.167.166 relativo ai contributi personali AVS per il periodo dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 emesso dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/Al/IPG in data 4 dicembre 2024 e tre documenti "Dettagli della transazione di conto" relativi ai pagamenti da egli effettuati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/Al/IPG nelle date del 24 giugno 2024 di CHF 131.15, del 12 settembre 2024 di CHF 131.15 e dell'11 febbraio 2025 di CHF 131.15.

Con decisione del 14 febbraio 2025 l'USSl ha accolto una prestazione speciale pari a CHF 131.15 relativa ai contributi minimi AVS per il periodo dal mese di ottobre 2024 al mese di dicembre 2024.

In calce alla decisione l'Ufficio ha sia indicato "Rimborso contributi minimi AVS per il IV trimestre 2024. Il nostro ufficio non può entrare in merito del rimborso di fatture con data antecedente i tre mesi dalla richiesta, pertanto non possiamo riconoscere il rimborso dei contributi minimi AVS del II e del III trimestre 2024." sia informato l'interessato in merito alla possibilità di inoltrare reclamo contro la decisione all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

L'USSI prende atto del reclamo datato 20 febbraio 2025 inoltrato dall'interessato contro la decisione del 14 febbraio 2025 emessa dall'USSl.

Ritenuto che nel caso specifico non è ancora stata emessa una decisione su reclamo si chiede che il ricorso inoltrato dal signor RI 1 sia dichiarato irricevibile e che gli atti siano trasmessi all'USSl affinché possa procedere con l'emissione di una decisione su reclamo.” (Doc. III)

 

                          1.3.  In effetti RI 1, il 20 febbraio 2025, oltre ad avere inviato uno scritto al TCA (cfr. consid. 1.1.), ha interposto reclamo davanti all’USSI (cfr. doc. C) contro l’assegnazione, tramite decisione del 14 febbraio 2025 (cfr. doc. III1), di una prestazione speciale di fr. 131.15 relativi ai contributi minimi AVS per il quarto trimestre (ottobre - dicembre) del 2024 (cfr. doc. III3), in quanto non gli è stato riconosciuto il rimborso dei contributi minimi AVS dei trimestri aprile - giugno 2024 e luglio - settembre 2024 (cfr. doc. B).

 

                          1.4.  Il ricorrente, il 26 marzo 2025, si è espresso in merito alla presa di posizione dell’USSI del 3 marzo 2025 (cfr. doc. V).

 

                          1.5.  Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                          2.2.  Questo Tribunale, di massima, esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 Lptca).

 

                                  L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps.

 

                                  L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che:

 

" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È’ applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."

 

 

                                  Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione o una decisione su reclamo, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).

 

                          2.3.  Ora, alla luce di quanto indicato al consid. 2.2., il TCA non può entrare nel merito dello scritto del 20 febbraio 2025 di RI 1 (cfr. doc. I; consid. 1.1.), in quanto, da un lato, come visto, questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo competente.

                                  Dall’altro, nel caso di specie, difetta una decisione su reclamo.

 

                                  Per dei casi analoghi cfr. STF 8C_474/2024 del 9 ottobre 2024; STCA 42.2024.13 del 10 giugno 2024 consid. 2.3., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_418/2024 del 4 settembre 2024; STCA 42.2023.37 del 20 novembre 2023; STCA 42.2022.77 del 26 settembre 2022; STCA 42.2022.49 del 12 settembre 2022; STCA 42.2021.34 del 18 maggio 2021; STCA 42.2018.26 del 23 luglio 2018; STCA 42.2017.2 del 18 gennaio 2017; STCA 42.2010.19 del 7 luglio 2010; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004.

 

                                  Del resto la decisione emanata dalla parte resistente il 14 febbraio 2025 relativa all’assegnazione di una prestazione speciale per i contributi minimi AVS da ottobre a dicembre 2024 di fr. 131.15 (cfr. doc. III1; III3) contempla, quale rimedio di diritto, la possibilità di interporre reclamo all’USSI entro trenta giorni dalla notifica (cfr. doc. III1).

                                  Di tale opportunità l’insorgente ha fatto uso il 20 febbraio 2025 parallelamente all’invio dello scritto al TCA (cfr. doc. C; I; consid. 1.3.; 1.1.).

 

                                  Gli atti sono, pertanto, trasmessi all’USSI affinché statuisca senza indugio sul reclamo di RI 1 contro il provvedimento del 14 febbraio 2025 mediante l’emanazione di una decisione su reclamo.

 

                                  Un ricorso potrà essere eventualmente inoltrato a questo Tribunale contro la decisione su reclamo (cfr. art. 65 cpv. Las; 33 cpv. 2 Laps; consid. 2.2.).

                          2.4.  Parimenti irricevibile si rivela la richiesta del ricorrente di un risarcimento per le spese sostenute per l’inoltro al TCA della presente impugnativa e dei ricorsi per denegata giustizia 42.2024.22 e 42.2024.43 (cfr. doc. I; consid. 1.1.), sfociati, il 14 ottobre 2024 e il 13 gennaio 2025, in due stralci dai ruoli, avendo l’USSI, pendente causa, emesso le relative decisioni.

 

                                  La costante giurisprudenza federale ha, in effetti, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

 

                                  In concreto il provvedimento del 14 febbraio 2025, contestato peraltro davanti a questo Tribunale in modo inammissibile (cfr. consid. 2.3.), concerne esclusivamente la domanda di prestazioni speciali per i contributi minimi AVS ai sensi dell’art. 20 Las (cfr. doc. III1).

                                  Non risultano, d’altronde, essere state emanate decisioni circa eventuali domande di risarcimento (cfr. consid. 2.2.).

 

                          2.5.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.13 del 10 giugno 2024 consid. 2.7., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_418/2024 del 4 settembre 2024; STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.10 del 27 maggio 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso del 20 febbraio 2025 è irricevibile.

                                    § Gli atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento affinché proceda conformemente a quanto indicato al consid. 2.3.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti