|
redattrice: |
Christiana Lepori, cancelliera |
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 2 aprile 2025 di
|
|
1. RI 1 2. RI 2
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su reclamo del 5 marzo 2025 emanata da |
||
|
|
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
1.1. RI 1 - cittadino svizzero, nato nel 1942 (cfr. doc. 318 ed all. A2 a doc. I) - si è annunciato presso il proprio Comune di domicilio chiedendo il riconoscimento delle prestazioni assistenziali. Consegnatagli la Check-list il 14 dicembre 2023 (cfr. doc. 176), egli ha completato la documentazione richiesta il 26 gennaio 2024 (cfr. doc. 174).
1.2. Con decisione del 15 marzo 2024, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha respinto la domanda di prestazioni Las ritenendo che, per l’unità di riferimento del richiedente, composta dal medesimo e dalla moglie, RI 2 (cittadina svizzera, nata nel 1947), dai calcoli svolti dall’amministrazione non risultava un fabbisogno scoperto, bensì un’eccedenza (cfr. doc. 23-26).
Nei propri calcoli volti a determinare il diritto, o meno, del ricorrente a percepire le prestazioni Las, l’USSI ha tenuto conto:
- a titolo di reddito computabile Las di fr. 4'274.- al mese, pari a fr. 51'299.- annui;
- a titolo di sostanza computabile come reddito Las di fr. 6'842.- su base mensile;
- a titolo di spesa computabile Las di fr. 2'957.- al mese (pari a fr. 35'490.- annui), dei quali fr. 1183.- di spesa alloggio, fr. 1'178.- di premi assicurazioni malattia (poi computate “assunte come altre prestazioni Laps dell’UR – sussidio cassa malati (RIPAM)”) e fr. 594.- quali altre spese computabili Las (con limiti massimali).
Computando, oltre alle precedenti voci di calcolo, un fabbisogno di base Las di fr. 1'577.-, è risultata un’eccedenza di fr. 7'760.- al mese.
In particolare, quali redditi della sostanza, l’USSI, per giungere al totale di fr. 51'299.- suindicati, ha computato il valore locativo dell’abitazione di proprietà di RI 2 nella misura di fr. 14'207.-, le rendite AVS percepite dai due componenti dell’UR per totali fr. 13'902.- ed altri redditi per fr. 24'000.- (importi, questi, tutti calcolati su base annuale).
La sostanza immobiliare relativa all’abitazione primaria, per il cui valore è stato preso in considerazione l’ammontare di fr. 302'642.-, è stata azzerata dai debiti ipotecari che la gravano e dalla quota esente di fr. 100'000.-.
L’ “altra sostanza”, invece, derivante dalla proprietà fondiaria nel Comune di domicilio diversa dall’abitazione primaria, è stata computata per fr. 12'217.-. Calcolata, nella posta di calcolo in esame, è stata anche l’autovettura avente un valore di fr. 14'625.-. Dal totale così ottenuto sono poi stati dedotti fr. 20'000.- di quota esente, ottenendo in tal modo l’importo di fr. 6'842.- poi computato dall’USSI su base mensile come sostanza computabile come reddito.
A titolo di “altre spese Las con limiti massimi”, infine, l’amministrazione ha considerato le spese di gestione e manutenzione dei fondi e fabbricati nel Comune di domicilio per totali fr. 2'841.- annui e gli interessi ipotecari per l’abitazione primaria, di complessivi fr. 4'298.- all’anno (cfr. doc. 23-26).
1.3. RI 1 ha impugnato la decisione resa nei suoi confronti, facendo valere, in particolare, le seguenti argomentazioni:
- le rendite AVS della coppia, sommate, darebbero un totale di fr. 12'000.- (fr. 200.- al mese per il reclamante e fr. 800.- mensili per la moglie), non di fr. 13'092.-;
- non vi sarebbe alcun altro reddito computabile in fr. 24'000.- annui;
- la proprietà fondiaria nel Comune di domicilio diversa dall’abitazione primaria, per la quale l’USSI ha computato fr. 12'217.- all’anno sarebbe il “giardinetto di casa, quindi non edificabile, e che la parte restante consiste nella superficie occupata dall’abitazione. A detta della vostra funzionaria se venduto, il suddetto terreno, ci frutterebbe CHF 67'442.- e per questo, ma in verità anche per quanto sopra, ci avreste negato le prestazioni assistenziali”;
- il “sussidio Cassa malati (RIPAM)” per il quale l’USSI ha “tenuto conto di CHF 1'178.- mensili, che l’Ufficio prestazioni complementari (PC) avrebbe dovuto versare nonostante l’anticostituzionale sospensione delle PC, a che non sta versando”;
- il reddito computabile sarebbe quindi “maggiorato” rispetto alla reale situazione in cui l’allora reclamante ha fatto valere di trovarsi, di fr. “25'092.-”, il totale della sostanza di fr. “12'217.-” e la voce “altre prestazioni Laps dell’UR” di fr. 1'178.- mensili; “Insomma, LA PRESTAZIONE ASSISTENZIALE LAS sarebbe di CHF 80903.- mensili e non di CHF 7'760.-.”;
- “visto che risulta evidente che il vostro calcolo è sbagliato e che esso non corrisponde a verità è poiché l’art. 13 cpv. 1 della Costituzione cantonale stabilisce che “ogni persona nel bisogno ha diritto ad un alloggio, ai mezzi necessari per condurre un’esistenza conforme alle esigenze della dignità umana e alle cure mediche essenziali” e che non è per cui deducibile dal buon senso quanto sostenuto dalla funzionaria incaricato che “l’unica possibilità è di vendere la casa, o di vendere il terreno complementare” (il giardinetto e l’appezzamento su cui è stata eretta ‘abitazione), poiché da nessuna parte troveremmo un affitto di CHF 450.- per un’abitazione per due persone e che ci dia la possibilità di ospitare i nostri figli e le nostre figlie quando ci vengono a trovare, vi chiediamo per cortesia di voler riesaminare il nostro caso di concederci le prestazioni assistenziali cui abbiamo diritto.” (cfr. doc. 19-20)
1.4. Con decisione su reclamo del 5 marzo 2025, l’USSI ha confermato, nel risultato, il diniego delle prestazioni Las sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
M. In relazione alla contestazione della voce 232 “rendite AVS e AI”, si rileva che la decisione impugnata applica i criteri stabiliti dalla legge sull’assistenza e riconosce spese e entrate nel quadro di tale base legale.
Nell’ambito dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione e il diritto all’assistenza è dato allorquando non si hanno più risorse disponibili. Tutti i redditi e la sostanza devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto.
In relazione al reddito, rilevante è l’entrata in quanto tale, ritenuto che il diritto all’assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in questione. Secondo la prassi instaurata dall’USSI relativa al metodo di calcolo, un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente.
Per motivi di puro calcolo il reddito mensile in questione viene fittiziamente riportato su un valore annuale e successivamente diviso per 12 mesi. Va considerato solo l’importo del mese interessato.
Nel caso di specie si rileva che in base agli estratti conto dei signori __________, la signora RI 2 percepisce una rendita mensile di CHF 877.- e il signor RI 1 di CHF 214.- mensili, ossia complessivi CHF 13'092.- annuali.
(…) l’USSI ha quindi correttamente computato alla voce 232 “rendite AVS e AI” CHF 13'092.- annuali quale rendita percepita dai reclamanti. Su questo punto il reclamo è respinto.
N. In merito alla contestazione alla voce 243 “ogni alto reddito”, in applicazione dei criteri esposti al punto precedente, si evince che dagli estratti conto risulta che in data 22 dicembre 2023 sul conto del signor RI 1 sono stati accreditati CHF 2'000.- da __________ e CHF 382.- da __________ e che in data 22 dicembre 2023 sul conto della signora RI 2 sono stati accreditati CHF 1'100.- da __________ per un totale complessivo di CHF 3'482.- che corrisponderebbero a CHF 41'784.- annuali.
L’USSI avrebbe dunque dovuto e potuto tenere in considerazione tale importo e non soli CHF 2'000.- mensili pari a CHF 24'000.- annuali. Considerato però che da tale correzione ne risulterebbe per il reclamante una decisione peggiorativa, si ritiene giustificato in questo contesto non apportare nessuna modifica alla tabella di calcolo.
Anche su questo punto il reclamo è respinto.
O. In riferimento alla contestazione del signor RI 1 “Infine, alla voce “sussidio cassa malati (RIPAM)” avete tenuto conto di fr. CHF 1'178.- mensili, che l’Ufficio prestazioni complementari (PC) avrebbe dovuto versare nonostante l’anticostituzionale sospensione delle PC, ma che non sta versando” si osserva che giusta l’articolo 8 cpv. 1 lett. g Laps (a cui l’art. 22 Las rinvia), quale premio assicurazione obbligatoria contro le malattie vengono computati i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal).
In altre parole, questo significa che l’importo di CHF 1'178.- non si riferisce al sussidio RIPAM delle Prestazioni Complementari ma alla riduzione RIPAM che viene attivata nel momento in cui la decisione di prestazioni assistenziali è accolto. Come si evince dalla tabella di calcolo, il premio assicurazione malattia viene prima aggiunto tra le spese computabili Las ed in seguito dedotto quale “altre prestazioni LAPS” con il conseguente risultato che in realtà lo stesso viene annullato.
Per tale ragione anche se questo punto il reclamo è respinto.
P. Relativamente alla contestazione della voce 401 “proprietà fondiaria nel Comune di domicilio diversa dall’abitazione primaria” si osserva che (…) ai sensi dell’art. 22 lett. a n. 2 Las la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100'000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forma di sostanza, fr. 10'000.- per una persona sola, fr. 20'000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli) e fr. 2000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile.
Nel caso di specie è pacifico che la signora RI 2 è unica proprietaria del fondo n. __________ con un valore di stima di CHF 302'642.- e possiede inoltre 1/6 della comproprietà coattiva del fondo n. __________ con un valore di stima di CHF 613.50 e 1/3 della comproprietà coattiva del fondo n. __________ con un valore di stima di CHF 10'989.65 al citato mappale n. __________.
Considerato che le proprietà coattive sono strettamente dipendenti dal fondo n. __________, contrariamente a quanto effettuato da USSI, in questa particolare circostanza è giustificato considerare l’intera sostanza quale sostanza primaria.
Nonostante alla voce __________ “proprietà fondiaria nel Comune di domicilio abitazione primaria” vada inserito l’importo di CHF 314'245.- corrispondente alla somma dei valori di stima delle tre proprietà come da Catastrino fiscale del Comune di __________ con conseguente stralcio della voce 401 “proprietà fondiaria nel Comune di domicilio diversa dall’abitazione primaria”, dalla nuova tabella di calcolo, seppure considerando la sostanza immobiliare pari a CHF 0.-, risulta che il fabbisogno del signor RI 1 è ad ogni modo coperto.” (cfr. doc. 5-11)
1.5. Con tempestivo ricorso RI 1 e RI 2 hanno impugnato davanti al TCA la decisione su reclamo resa nei loro confronti facendo valere le proprie ragioni come segue:
" (…)
il nostro reclamo è stato respinto con delle motivazioni ingiustificate:
il calcolo su cui si basa il reclamo in questione presenta già diversi errori, poiché innanzitutto alla voce 232 "Rendite AVS e Al" figurano CHF 10'524.- annui, ma in verità, io, RI 1 percepisco CHF 220.- mensili (soltanto CHF 214.- mensili, per il periodo preso in considerazione), ossia CHF 2'568.-annui e io, RI 2 ricevo soltanto CHF 902.- mensili (877.- fino a dicembre 2024), che sommati a quelli percepiti da mio marito per il periodo preso in considerazione, danno CHF 13'092.-. Su questo punto "invertendo i nomi dei beneficiari", il suddetto ufficio dimostra già un alto grado di confusione e di non aver considerato la pratica con la dovuta attenzione.
Inoltre, sotto la voce 243 "Ogni altro reddito" sono stati calcolati CHF 24'000.- all'anno che sono del tutto inesistenti. Attualmente in effetti non percepiamo come reddito (si tratta infatti di prestiti - a parte alcune voci che chiariremo sotto e che sono di altra natura - e non di una rendita familiare) nessun'altra somma di denaro, oltre ai CHF 13'092.- (13'464.- oggi) di AVS.
Infatti l'USSl fa un'estrapolazione da degli imprescindibili aiuti puntuali da parte dei nostri figli __________ e __________ e vorrebbe dimostrare che siccome i nostri figli ci hanno dovuto aiutare perché altrimenti, anche a causa delle decisioni dell'USSl, ci troveremmo a fare la fame per strada, allora avremmo CHF 24'000.- annui extra. L'USSI vorrebbe convertire CHF 3'482.- in una supposta rendita mensile che non è presente in nessun'altra voce degli estratti conto e che in realtà consiste in un aiuto per quel mese per poter pagare l'ipoteca e i servizi e altre spese che con CHF 1'091.- mensili non è possibile coprire in modo alcuno. Se la funzionaria dell'USSl ha così poco tempo da dover fare una stima basandosi sull'estratto conto relativo a un solo mese, risulta inverosimile che il campione preso in considerazione consista in uno dei pochi mesi in cui abbiamo percepito degli aiuti d'emergenza da parte dei nostri figli (che in parte consistono nella restituzione di un prestito che avevamo fatto a nostra figlia __________), data la infausta situazione venutasi a creare, giacché il Dipartimento della sanità e della socialità non sta svolgendo il proprio compito (vedi anche sotto per quanto concerne le prestazioni complementari).
Come se non bastasse, nella voce 401 "Proprietà Fondiaria nel comune di domicilio diversa dall'abitazione primaria" vengono calcolati CHF 12'217.- e per telefono l'incaricata dell’USSl ha fatto riferimento a un terreno complementare, che altro non è che il giardinetto di casa, quindi non edificabile, e che per la parte restante consiste nella superficie occupata dall'abitazione (senza prendere in considerazione le particelle di proprietà coattiva, la cui eventuale vendita non potremmo decidere soltanto noi e che sono boschi). A detta della funzionaria se venduto, il suddetto terreno, ci frutterebbe CHF 67’442.- e che per questo, ma in verità anche per quanto sopra, ci avrebbe l'ufficio in questione negato le prestazioni assistenziali.
Infine, alla voce "Sussidio cassa malati (RIPAM)" avete tenuto conto di CHF 1'178.-mensili, che l'Ufficio Prestazioni Complementari (PC) avrebbe dovuto versare nonostante “anticostituzionale” sospensione delle PC, ma che in realtà non ha versato durante quattro mesi del 2023 e nemmeno per il 2024 ne 2025.
In altre parole, il calcolo dell'USSl è falsato da ben quattro errori fondamentali e determinanti: il (A) TOTALE REDDITO COMPUTABILE LAS è maggiorato di CHF 32'207.-; il (B) TOTALE SOSTANZA COMPUTABILE LAS è maggiorato di CHF 12'217; il RIASSUNTO ALTRE PRESTAZIONI LAPS DELL'UR è maggiorato di CHF 1’178 mensili. Insomma, la PRESTAZIONE ASSISTENZIALE LAS sarebbe di CHF 3'443.- mensili e non di CHF -7'760.-.
Addirittura nel computo redatto per respingere il nostro reclamo, la stessa funzionaria ha maggiorato (A) TOTALE REDDITO COMPUTABILE LAS di ben CHF 56'991.-!
In riassunto, visto che ci troviamo in un periodo di assoluto bisogno e che per questo ci siamo rivolti all'Ufficio sopracitato, procurando ripetute volte svariati documenti e che la nostra domanda è stata rifiutata adducendo a motivi non veritieri, chiediamo un riesame del nostro caso il più presto possibile e chiediamo che per favore e affinché riusciamo i sottoscritti a sopravvivere, ci venga accordata la prestazione assistenziale da noi richiesta. In conclusione, visto che risulta evidente che il calcolo è sbagliato e che esso non corrisponde a verità e poiché l'articolo 13 cpv. 1 della Costituzione cantonale stabilisce che "Ogni persona nel bisogno ha diritto ad un alloggio, ai mezzi necessari per condurre un'esistenza conforme alle esigenze della dignità umana e alle cure mediche essenziali", e che non è per cui vero quanto sostenuto dalla funzionaria incaricata che “l’unica possibilità è di vendere la casa, o di vendere il terreno complementare" (il giardinetto e l'appezzamento su cui è stata eretta l'abitazione, eventualmente la proprietà coattiva), poiché da nessuna parte troveremmo un affitto di CHF 450.- per un'abitazione per due persone e che ci dia la possibilità di ospitare i nostri figli e le nostre figlie quando ci vengono a trovare, vi chiediamo per cortesia di voler far riesaminare il nostro caso e di farci concedere le prestazioni assistenziali cui abbiamo diritto. Infatti è grazie a questo tipo di aiuti conferiti dalla Confederazione elvetica che, dopo aver lavorato tutta una vita, siamo riusciti in passato a fare una vita degna anche se non avevamo versato molti contributi AVS. Inoltre, visto che l'intervento dell'USSl è stato chiesto perché il Servizio prestazioni complementari ha sospeso tali prestazioni dal mese di settembre 2023, cogliamo l'occasione per attirare l'attenzione del vostro Tribunale su altri malfunzionamenti dell'apparato statale e chiediamo un pronto intervento presso il Servizio delle prestazioni complementari dell'lstituto assicurazioni sociali di Bellinzona, affinché riattivi le nostre prestazioni complementari, presso l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento affinché ci aiuti in modo tempestivo e presso la BancaStato affinché in futuro non annunci di non voler rinnovare le ipoteche per ragioni d'età. Infine per chiedere un risarcimento per quanto descritto in questa sede.
(…) Inoltre, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento non ha nemmeno guardato tutta una serie di documenti che abbiamo dovuto procurare e ha sbagliato completamente il calcolo delle prestazioni assistenziali cui avremmo avuto diritto. Dopo quasi un anno è arrivata una risposta al nostro reclamo dell'aprile 2024, respingendo su tutti i punti quanto da noi addotto con delle motivazioni che fanno presagire che vi sia un progetto politico più vasto dietro a queste misure e che non tiene conto delle leggi e delle disposizioni in vigore. Per questo chiediamo pure un risarcimento.
Facciamo notare allo spettabile Tribunale che CHF 1’577.- non coprono d'altronde nemmeno il minimo vitale e che queste disposizioni andrebbero adattate a quanto previsto dalla Costituzione svizzera.” (cfr. doc. I)
Nel prosieguo del gravame sono, poi, state esposte le difficoltà finanziarie della coppia, tra saldo negativo della carta di credito, debiti maturati “per fare fronte alle spese correnti”, fatture scoperte di telefono, elettricità e spese mediche, ipoteca, prestazioni LAMal, problematiche inerenti la mancata o intempestiva consegna di documenti all’Ufficio prestazioni complementari che avrebbe secondo la tesi ricorsuale portato all’interruzione dell’erogazione di quelle prestazioni, altre richieste che i ricorrenti pretendono di avere presentato all’Ufficio in questione, rimaste inascoltate, ecc…
Oltre ad avanzare diverse richieste di risarcimento a vario titolo, i coniugi __________ hanno, infine, chiesto “per quanto riguarda l'ipoteca della nostra casa sita in __________, (…) che il Tribunale intervenga presso la __________ affinché in futuro questa non informi i propri clienti che non ha più l’intenzione di rinnovare le ipoteche per motivi di età giacché secondo l'Articolo 3 della Costituzione ticinese tutti hanno diritto a un alloggio degno. Inoltre, chiediamo che il Tribunale intervenga affinché regni il buon senso già in partenza per quanto riguarda il rispetto dei contratti da parte della Banca, cosa che soltanto nel mese di giugno 2024 è successo nel nostro caso, poiché la Banca in questione ha deciso di prolungare l'ipoteca. Per questo chiediamo un ulteriore risarcimento poiché anche in questo caso siamo rimasti per molto tempo senza una copertura guadagnata con il lavoro di tutta una vita e abbiamo dovuto mobilitare tutti i figli così come per tutto quanto esposto sopra” (cfr. doc. I).
1.6. Nella propria risposta del 24 aprile 2025, l’USSI postula la reiezione del ricorso ed osserva quanto segue:
" (…)
4. Preliminarmente si comunica che la presente risposta è limitata a quanto contestato dagli interessati in relazione all'operato del nostro Ufficio. Non si entra nel merito delle ulteriori contestazioni rivolte agli altri Uffici cantonali.
5. In merito alla contestazione della voce 232 “rendite AVS e AI”, come già esposto nella decisione su reclamo del 5 marzo 2025, si rileva che la decisione impugnata applica i criteri stabiliti dalla legge sull'assistenza e riconosce spese e entrate nel quadro di tale base legale.
Nel caso di specie si rileva che in base agli estratti conto dei signori __________, la signora RI 2 percepisce una rendita mensile di CHF 877.- mentre il signor RI 1 di CHF 214.- mensili, ossia complessivi CHF 1 3'092.- annui, così come confermato dai signori __________ in sede di ricorso. (…) l'USSl, ha quindi correttamente computato alla voce 232 “Rendite AVS e AI” complessivi CHF 13'092.- annui quali rendite percepite dai reclamanti.
6. In relazione alla contestazione della voce 243 "ogni altro reddito", (…) si ribadisce che per motivi di puro calcolo il reddito mensile in questione viene fittiziamente riportato su un valore annuale e successivamente diviso per 12 mesi. Va considerato solo l'importo del mese interessato.
Nel caso di specie, come si evince dagli estratti conto agli atti e dai documenti prodotti dai signori __________ contestualmente al presente ricorso, risulta che in data 22 dicembre 2023 sul conto del signor RI 1 sono stati accreditati CHF 2'000.- da __________ e CHF 382.- da __________ e che in data 22 dicembre 2023 sul conto della signora RI 2 sono stati accreditati CHF 1'100.- da __________ per un totale complessivo di CHF 3'482.- che corrisponderebbero a CHF 41'784.- annui. Come giustamente affermato dai signori __________, tali importi non corrispondono a delle rendite. Come dichiarato dai ricorrenti, gli stessi rappresentano "prestiti" (non riconosciuti dall'USSl), "un aiuto per quel mese per poter pagare l'ipoteca e i servizi e altre spese che con CHF 1'091.- mensili non è possibile coprire in modo alcuni", ossia per far fronte al proprio fabbisogno.
L'USSI avrebbe dunque dovuto tenere in considerazione tutti gli importi sopraindicati e non solo CHF 2'000.- mensili pari a CHF 24'000.- annui. Considerato però che da tale correzione ne sarebbe risultato per i ricorrenti una decisone peggiorativa, si è ritenuto giustificato in questo contesto non apportare nessuna modifica alla tabella di calcolo. Involontariamente, in allegato alla decisione su reclamo del 5 marzo 2025 si è computato il valore di CHF 3'482. Come si evince dalla tabella di calcolo aggiornata, anche considerando solo CHF 2'000.- di entrate, non scaturisce un fabbisogno scoperto bensì un'eccedenza di CHF 918.- e di conseguenza la decisione resta comunque negativa (cfr. tabella di calcolo doc. 1).
7. Relativamente alla contestazione della voce __________ "Proprietà Fondiaria nel comune di domicilio diversa dall’abitazione primaria", come si è rilevato in sede di reclamo, la contestazione dei ricorrenti risultava corretta.
Nel caso di specie è pacifico che la signora RI 2 è unica proprietaria del fondo n. __________ con un valore di stima di CHF 302'642.- e possiede inoltre 1/6 della comproprietà coattiva del fondo n. __________ con un valore di stima di CHF 613.50 e 1/3 della comproprietà coattiva del fondo n. __________ con un valore di stima di CHF 10'989.65 al citato mappale n. __________. Considerato che le proprietà coattive sono strettamente dipendenti al fondo n. __________, contrariamente a quanto effettuato inizialmente dall'USSl, in questa particolare circostanza si è ritenuto giustificato considerare l’intera sostanza quale sostanza primaria. Nonostante si è proceduto ad inserire alla voce __________ "Proprietà Fondiaria nel comune di domicilio abitazione primaria" l'importo di CHF 314'245.- corrispondente alla somma dei valori di stima delle tre proprietà come da Catastrino fiscale del Comune di __________ con conseguente stralcio della voce 401 "Proprietà fondiaria nel comune di domicilio diversa dall’abitazione primaria", dalla nuova tabella di calcolo, seppur considerando una sostanza immobiliare pari a CHF 0.-, è risultato che il fabbisogno dei signori __________ era ad ogni modo coperto (cfr. tabella di calcolo).
8. In riferimento alla contestazione dei signori __________, alla voce "Sussidio cassa malati (RIPAM)" avete tenuto conto di CHF 1'178.-mensili, che l’ufficio Prestazioni Complementari (PC) avrebbe dovuto versare nonostante l’anticostituzionale sospensione delle PC, ma che non sta versando" si osserva che giusta l'articolo 8 cpv. 1 lett. g Laps (a cui l'art. 22 Las rinvia), quale premio dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie vanno computati i premi effettivi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell'importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal). In altre parole, questo significa che l'importo di CHF 1'178.- non si riferisce al sussidio RIPAM delle Prestazioni Complementari ma alla riduzione RIPAM che viene attivata nel momento in cui la decisione di prestazioni assistenziali è accolta. Come si evince anche dalla tabella di calcolo, il premio assicurazione malattia viene prima aggiunto tra le spese computabili Las ed in seguito dedotto quale "altre prestazioni LAPS" con il conseguente risultato che in realtà lo stesso viene annullato e non ha nessuna influenza nel calcolo del fabbisogno.” (cfr. doc. V)
1.7. In data 25 aprile 2025, oltre a trasmettere ai ricorrenti copia della risposta di causa, il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).
In concreto il provvedimento del 5 marzo 2025 concerne esclusivamente il diritto, o meno, per RI 1 e RI 2 di percepire le prestazioni assistenziali richieste per gennaio 2024.
Ogni altra questione, segnatamente relativa all’operato dell’Ufficio prestazioni complementari, a richieste di risarcimento a vario titolo (per le quali non risultano essere state emesse decisioni), ad interventi presso istituti bancari sollecitati nei confronti di questo Tribunale (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I), esula quindi dalla presente vertenza ed è, dunque, irricevibile.
nel merito
2.2. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se correttamente, o meno, l’USSI ha negato per gennaio 2024 l’erogazione delle prestazioni Las a beneficio di RI 1 e RI 2.
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
A decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalle linee guida
CSIAS)
1 persona 1’031.-- / mese
2 persone 1'577.-- / mese
3 persone 1'918.-- / mese
4 persone 2'206.-- / mese
5 persone 2'495.-- / mese
Per ogni persona + 209.-- / mese
supplementare” (cfr. BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)
Nel 2024 non sono state introdotte modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416).
Dal 1° gennaio 2025 il forfait di mantenimento è stato così aumentato:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalle linee guida
CSIAS)
1 persona 1’061.-- / mese
2 persone 1'624.-- / mese
3 persone 1'974.-- / mese
4 persone 2'271.-- / mese
5 persone 2'568.-- / mese
Per ogni persona + 216.-- / mese
supplementare” (cfr. BU del 27 dicembre 2024 pag. 369)
2.5. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1. vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2. la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3. vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
4. non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;
5. non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.
b) Spesa vincolata:
1. non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2. non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3. non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4. le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio:
Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”
Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:
“1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese;
b) ...;
c) ...;
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.
2. Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
3. Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.
4. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”
La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
“1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.
i) ...;
j) …
2. Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."
L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" 1. La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
2. Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."
2.6. Nell’ambito dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
L’assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Con sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).
Al consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).
In una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.
Quando ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid. 8.2.2.; 9.3.).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni.
2.7. Nel caso di specie, come indicato al consid. 1.1., RI 1 - cittadino svizzero, nato nel 1942, coniugato con RI 2 (cfr. doc. 318 ed all. A2 a doc. I) - si è annunciato presso il Comune di domicilio ed ha chiesto il riconoscimento delle prestazioni assistenziali.
Dal preavviso comunale del 6 febbraio 2024 risulta quanto segue:
" (…) il signor RI 1 inoltra domanda di sostegno sociale quale integrativo alle entrate. Divide l’economia domestica con la moglie, entrambi i coniugi sono beneficiari di una rendita AVS. La PC è stata sospesa in quanto i signori non hanno dato seguito ad una richiesta di documentazione da parte dell’IAS. Il richiedente è proprietario di alcuni immobili tra i quali la sua abitazione primaria. Erano soci di alcune attività forniscono gli atti del fallimento delle stesse. Ricevevano inoltre fr. 1'500.- da parte di loro figlio ma quest’ultimo dichiara di non poterli più aiutare.
Informazioni complementari:
Dovranno dare seguito alla richiesta di documenti e sbloccare le PC.
Preavviso ISC / UIS
Si preavvisa favorevolmente la domanda di sostegno sociale. La lacuna secondo i parametri vigenti è di circa fr. 1'000.00.” (cfr. doc. 139)
In particolare, dall’estratto conto del conto intestato a RI 2 presso __________, risultano per il mese di dicembre 2023 le seguenti entrate:
- fr. 214.- in data 4 dicembre 2023 da parte della Cassa cantonale AVS/AI/IPG avente causale intestata al marito, RI 1 (cfr. doc. 244);
- fr. 1'100.- in data 22 dicembre 2023 da parte di __________ (cfr. doc. 244).
Vi è, poi, un addebito di 1'348.38 avente causale “contratto __________ / Ipoteca – Pagamento di interessi e ammortamento (…)” a favore di __________ (cfr. doc. 244). Al 31 dicembre 2023, il saldo del conto in questione era in negativo di fr. (-) 40.13 (cfr. doc. 245).
Il Conto __________ intestato a RI 1 dà, invece, atto dei seguenti accrediti:
- fr. 877.- in data 4 dicembre 2023 da parte della Cassa Cantonale AVS/AI/IPG, a titolo di “RI 2 Prestazioni __________” (cfr. doc. 236);
- fr. 50.- in data 4 dicembre 2023 da parte di RI 1 tramite __________ (cfr. doc. 237);
- fr. 382.- in data 22 dicembre 2023 da parte di __________ “Feliz Navidad” (cfr. doc. 238);
- fr. 2'000.- in data 22 dicembre 2023 da parte di __________, avente causale “Reembolso prestamo” (cfr. doc. 238);
e dei seguenti addebiti, in particolare per quanto concerne la fine del mese:
- fr. 36.80 di data 26 dicembre 2023 per un acquisto alla __________ (cfr. doc. 238);
- fr. 230.50 corrisposti il 28 dicembre 2023 a favore di __________ (cfr. doc. 238);
- fr. 281.10 corrisposti all’Ufficio di esecuzione il 28 dicembre 2023 (cfr. doc. 238);
- fr. 200.- versati il 28 dicembre 2023 a favore di __________ (cfr. doc. 239);
- fr. 1'000.- a valere quale prelievo a contanti (cfr. doc. 239);
- fr. 68.80 e fr. 30.70 per acquisti presso __________ del 28 dicembre 2023 (cfr. doc. 239);
- fr. 46.90 a favore di __________ in data 29 dicembre 2023 (cfr. doc. 239).
Il saldo al 31 dicembre 2023 ammontava a fr. 88.28 (cfr. doc. 239).
Il TCA rileva, peraltro, come oltre a quanto confluito sul conto __________ e sulla relazione __________, il ricorrente e la moglie avrebbero ricevuto, in un momento non meglio precisato, dal figlio __________ anche denaro contante, e meglio come quest’ultimo ha indicato in uno scritto del 24 gennaio 2024 (cfr. doc. 271; “negli scorsi mesi ho dovuto dare ai miei genitori in totale CHF 3'800.- versando alcuni sul loro conto di __________ e altri sul conto __________ e altri in contanti”).
Secondo quanto emerge dal Catastrino del 15 ottobre 2021, RI 2 è proprietaria del fondo n. __________, avente un valore di stima quantificato in fr. 302'642.- (cfr. doc. 258).
Ella risulta inoltre comproprietaria coattiva di 1/3 del fondo n. __________, avente un valore di stima di fr. 10’898.65 e di 1/6 del fondo n. __________, il cui valore di stima ammonta a fr. 613.50 (cfr. doc. 258).
Su richiesta di RI 1 e della moglie del 18 dicembre 2023, l’Ufficio stima, Bellinzona, ha trasmesso loro la “ristampa dell’estratto di stima in vigore” per i tre fondi (cfr. doc. 251).
Dai singoli “aggiornamenti intermedi” così prodotti risultano valori maggiori rispetto ai precedenti, risultanti dal Catastrino, e meglio fr. 32'969.- per il fondo n. __________ (cfr. doc. 256) e fr. 3’681.- per il fondo n. __________ (cfr. doc. 254), mentre la scheda di calcolo della stima per il fondo n. __________ datante del 19 dicembre 2023, infine, dà atto di un valore di stima complessivo (tra edifici e terreno) di fr. 302’642 (cfr. doc. 250).
L’importo relativo all’ipoteca sull’immobile di proprietà di RI 2 dal 1° ottobre 2023 corrispondeva a fr. 383'750.- (cfr. doc. 264). Con un ammortamento trimestrale di fr. 250.-, dal 1° gennaio 2024 l’ipoteca era di fr. 383'500.- (cfr. doc. 259).
RI 2 risulta anche proprietaria del veicolo __________, immatricolato nel 2017 (cfr. doc. 267). In data 27 febbraio 2024 il valore della vettura è stato valutato presso __________ in fr. 14'625.- (cfr. doc. 169-170).
Dagli atti emerge, poi, che con decisione del 14 agosto 2023, avente effetto dal 1° settembre successivo, ai ricorrenti sono state sospese le prestazioni complementari (cfr. doc. 193) che dal 1° gennaio 2023, le PC erogate a favore di RI 1 ammontavano a fr. 1'551.-, cui si aggiungevano fr. 1'182.- a titolo di “premio forfettario assicurazione malattie” (cfr. doc. 101-105)
La rendita di vecchiaia per il 2022 ammontava, per RI 2, a complessivi fr. 10'260.- (cfr. doc. 192) e per il marito, che nel medesimo anno ha percepito PC per totali fr. 18'204.-, a fr. 2'508.- (cfr. doc. 191).
Con decisione del 15 marzo 2024, l’USSI ha, come visto (cfr. supra consid. 1.2.), negato ai ricorrenti il diritto a percepire le prestazioni Las.
Impugnato dagli interessati (cfr. supra consid. 1.3.), il provvedimento in questione è stato confermato con decisione su reclamo del 5 marzo 2025 (cfr. supra consid. 1.4.)
In sede ricorsuale, i ricorrenti hanno presentato un riassuntivo dei debiti maturati nei confronti dei figli (cfr. all. a doc. I).
2.8. Chiamato a pronunciarsi il TCA ritiene, innanzitutto, utile rammentare che nell’ambito dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2. e 2.6..), vige il principio di sussidiarietà, in ragione del quale l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi.
Questa Corte ribadisce, inoltre e come parimenti anticipato al consid. 2.6., che l’Alta Corte ha già stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine (cfr. STF 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1).
2.8.1. Chiamato a pronunciarsi il TCA rileva, innanzitutto, che il quantum delle rendite AVS percepite dai ricorrenti è stato conteggiato correttamente in complessivi fr. 13'092.- annui dall’USSI. Gli interessati ne danno del resto atto nel loro ricorso (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I), lamentando unicamente che sarebbero stati scambiati i loro nominativi in rapporto alle rendite percepite, ciò che in ogni caso non ne modifica l’ammontare, correttamente computato dalla parte resistente.
A fronte del fatto che i ricorrenti in primis ritengono corretto quanto computato dall’amministrazione, cui rimproverano solamente uno scambio di nomi, la censura relativa al computo delle rendite AVS è divenuta priva d’oggetto.
2.8.2. Contestata è, inoltre, la voce di calcolo 243 “Ogni altro reddito”, ove l’USSI ha computato fr. 2'000.- al mese, pari a fr. 24'000.- annui; redditi, questi, che i ricorrenti indicano di non percepire (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I).
In concreto, come visto (cfr. supra consid. 2.7.), il 22 dicembre 2023, sui conti dei ricorrenti sono stati corrisposti dai figli dei medesimi fr. 3'482.-; “si tratta infatti di prestiti”, hanno indicato RI 1 e RI 2, di “imprescindibili aiuti puntuali da parte dei nostri figli” e del rimborso di un mutuo concesso alla figlia (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I).
Di questi fr. 3’482.-, l’USSI, nei propri calcoli, ha in definitiva tenuto conto di fr. 2'000.-, risultati comunque sufficienti per negare alla coppia il diritto alle prestazioni Las (cfr. supra consid. 1.4.).
Chiamato a pronunciarsi, il TCA rileva che l’USSI ha correttamente preso atto degli accrediti di cui i ricorrenti hanno beneficiato da parte dei figli il 22 dicembre 2023, rammentato che l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto, segnatamente, alle prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. supra consid. 2.6.).
Nel principio, l’amministrazione li ha dunque giustamente considerati quali redditi.
Il TCA constata tuttavia che, in concreto, alla fine di quel mese, i saldi due conti bancari della coppia erano prossimi a fr. 0.-.
2.8.3. In una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, il TCA ha stabilito che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo primo dell’assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall’USSI (ed in concreto da questo richiamata nella propria decisione su opposizione; cfr. supra consid. 1.4.), secondo cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.
Questo Tribunale ha, di conseguenza, deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.
In proposito cfr. pure STCA 42.2023.25 del 14 agosto 2023; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.9. e 2.10.; STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2017.30 del 27 luglio 2017; 42.2017.16-22 del 22 maggio 2017; STCA 42.2016.25 del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014 consid. 2.9.
La prassi dell’assistenza sociale di tenere conto di un reddito corrisposto a fine mese per il mese successivo è stata peraltro avallata anche dal Tribunale federale in una sentenza 8C_648/2018 del 7 gennaio 2019 relativa a un caso del Cantone Basilea Città (ordine di restituzione di prestazioni assistenziali di febbraio e marzo 2017 a seguito del computo di un reddito da lavoro versato alla ricorrente il 24 gennaio 2017).
Con giudizio 8C_675/2019 del 26 novembre 2019 l’Alta Corte ha, poi, confermato la sentenza 42.2019.23-24 emanata da questa Corte il 4 settembre 2019 riguardante il caso di un beneficiario di prestazioni assistenziali il cui importo è stato determinato tenendo conto, per luglio 2018, delle indennità giornaliere LAINF versategli dopo il 23 giugno 2018 e per agosto 2018 delle IG LAINF corrispostegli il 31 luglio 2018.
Il TF ha segnatamente indicato:
" 2.3. (…) Il metodo di conteggio sviluppato dall'amministrazione e confermato in più occasioni dalla Corte cantonale (giudizio cantonale, consid. 2.8) è tutt'altro che insostenibile, ma è basato su elementi che tengono anche conto della particolare situazione di ristrettezze finanziarie di cui soffrono le persone al beneficio di prestazioni assistenziali. Del resto, il ricorrente sembra dimenticare che l'assistenza è fondata sul principio della sussidiarietà ed è l'ultima ancora di salvezza per chi cade nel bisogno (da ultimo sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 5.1).”
Per completezza giova rilevare che è vero che con sentenza 8C_31/2020 del 26 marzo 2020 la nostra Massima istanza ha accolto il ricorso di una richiedente le prestazioni assistenziali alla quale erano state negate per il mese di maggio 2018 computando il reddito da attività lavorativa percepito il 19 aprile 2018. È altrettanto vero, tuttavia, che in quel caso, come sottolineato dal TF, tornava applicabile l’art. 27 della Legge del Canton Ginevra sull’inserimento e l’aiuto sociale (LIASI) secondo cui per stabilire l’ammontare delle prestazioni sono determinanti le risorse del mese in corso.
Per quanto attiene, invece, al Cantone Ticino, la Las non prevede alcuna norma analoga.
Il TCA constata che, in concreto, l’amministrazione non ha verificato se effettivamente il reddito percepito nella suindicata forma alla fine di dicembre 2023 serviva a fare fronte alle spese del mese successivo e non era invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.
Alla luce, da una parte, del fatto che sui conti ben poco rimaneva al 31 dicembre 2023, e d’altra parte del fatto che vi è stato, per esempio, un prelievo a contati di fr. 1'000.- senza alcuna giustificazione nel senso dell’immediato pagamento di fatture per dicembre 2023, rispettivamente, che non né dato sapere quanto il figlio dei ricorrenti abbia anche prestato loro somme a contanti ed in che misura (cfr. supra consid. 2.7. e doc. 271), o ancora, che non sono stati valutati gli addebiti sui conti dei coniugi ricorrenti successivi ai versamenti a loro beneficio da parte dei figli, gli atti devono essere rinviati all’USSI affinché verifichi, nel caso concreto, se le entrate derivanti dai “prestiti” dei figli della coppia potevano, o meno, essere conteggiate nel calcolo del mese successivo e quindi per la determinazione del diritto alle prestazioni Las per gennaio.
Su questo punto, dunque, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
2.8.4. Relativamente, poi, alle contestazioni alla voce di calcolo “Proprietà fondiaria nel Comune di domicilio diversa dall’abitazione primaria”, giova rilevare che la stessa è già stata stralciata dall’USSI nei propri calcoli mediante decisione su reclamo.
I valori di stima nelle rispettive quote di proprietà dei fondi n. __________ e __________ sono, infatti, stati computati in aggiunta al valore di stima relativo al fondo n. __________.
Al netto degli oneri ipotecari (che ammontassero a fr. 383'750.- o 383'500.- nulla muta ai fini del risultato) e della quota esente sulla sostanza primaria di fr. 100'000.-, la sostanza immobiliare mediante decisione su reclamo è stata computata al valore di fr. 0.- e la censura dei ricorrenti in tal senso si rivela, dunque, priva di oggetto.
2.8.5. Infine, circa il quarto “errore fondamentale” che avrebbe “falsato” “il calcolo dell’USSI”, e meglio il fatto che “il RIASSUNTO ALTRE PRESTAZIONI LAPS DELL’UR è maggiorato di CHF 1'178.- mensili”, il TCA rileva che, come del resto osservato dall’USSI, l’importo in questione, computato come spese ed in seguito dedotto quale “altre prestazioni Laps”, corrisponde alla riduzione RIPAM che viene attivata al momento in cui vengono riconosciute le prestazioni Las e non ha influenza sul calcolo delle stesse (cfr. supra consid. 1.5.).
Su questo punto, la decisione su reclamo è confermata.
2.9. Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su reclamo del 5 marzo 2025 deve essere annullata ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda a sensi del consid. 2.8.2. e rivaluti, quindi, il diritto di RI 1 e RI 2 alle prestazioni Las per gennaio 2024.
2.10. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su reclamo è annullata.
§ Gli atti vengono rinviati all’USSI affinché proceda ai sensi di quanto indicato al consid. 2.8.3.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti