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Raccomandata |
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Incarto
n.
RS |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretaria: |
Stefania Cagni |
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statuendo sul ricorso del 22 aprile 2025 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 15 aprile 2025 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 14 febbraio 2025 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), in riferimento alla richiesta di RI 1 dell’11 febbraio 2025 tendente a ottenere una prestazione assistenziale speciale di fr. 393.45 per il pagamento dei contributi AVS (cfr. doc. 14 inc. 42.2025.18), gli ha assegnato una prestazione di fr. 131.15 relativi ai contributi personali AVS per il quarto trimestre (ottobre - dicembre) del 2024.
L’amministrazione, in tale provvedimento, ha precisato:
" Rimborso contributi minimi AVS per il IV trimestre 2024. Il nostro ufficio non può entrare in merito del rimborso di fatture con data antecedente i tre mesi dalla richiesta, pertanto non possiamo riconoscere il rimborso dei contributi minimi AVS del II e del III trimestre 2024.” (Doc. 11 inc. 42.2025.18)
1.2. RI 1, il 20 febbraio 2025, ha interposto reclamo contro la decisione del 14 febbraio 2025 davanti all’USSI (cfr. doc. 10 inc. 42.2025.18), postulando il versamento dell’ammontare mancante di fr. 262.30 rispetto all’importo complessivo di fr. 393.45 richiesto in relazione ai contributi personali AVS dell’anno 2024 (cfr. doc. 14 inc. 42.2025.18).
1.3. Con sentenza 42.2025.10 del 7 aprile 2025 questo Tribunale ha ritenuto irricevibile il “ricorso” inoltrato da RI 1 il 20 febbraio 2025 dinanzi al TCA contro il provvedimento del 14 febbraio 2025 (cfr. doc. B inc. 42.2025.18), poiché difettava una decisione su reclamo in relazione al riconoscimento di una prestazione speciale per il pagamento dei contributi AVS per l’anno 2024.
Gli atti sono stati trasmessi all’USSI affinché statuisse senza indugio sul reclamo del 20 febbraio 2025 contro il provvedimento del 14 febbraio 2025 mediante l’emanazione di una decisione su reclamo.
Parimenti inammissibile è stata considerata la richiesta di un risarcimento per le spese occasionate dall’inoltro a questo Tribunale dell’impugnativa del 20 febbraio 2025 e dei ricorsi per denegata giustizia del 10 luglio 2024 (inc. 42.2024.22) e del 14 novembre 2024 (inc. 42.2024.43; cfr. consid. 1.3.), sfociati, il 14 ottobre 2024 e il 13 gennaio 2025, in due stralci dai ruoli, avendo l’USSI, pendenti le procedure davanti al TCA, emesso le relative decisioni. In effetti non risultavano essere state emanate decisioni circa eventuali domande di risarcimento.
1.4. Questa Corte, con giudizio 42.2025.20 del 5 maggio 2025, ha poi, segnatamente, deciso che la domanda del 16 aprile 2025 di risarcimento nei confronti di USSI (inviata da RI 1 al Tribunale cantonale amministrativo e da quest’ultimo trasmessa per competenza al TCA) per i costi connessi alle procedure avviate davanti a questo Tribunale - alla quale risultava applicabile per analogia il disposto concernente la responsabilità di cui all’art. 78 LPGA - era irricevibile, mancando una decisione impugnabile dinanzi al TCA.
Gli atti, ad ogni modo, sono stati trasmessi all’amministrazione per statuire sulla domanda di indennizzo formulata da RI 1.
1.5. L’11 giugno 2025 il presidente del TCA, con giudizio 42.2025.18, ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata giustizia del 14 aprile 2025, in cui RI 1 aveva lamentato il fatto che l’USSI non avesse dato seguito al suo reclamo del 20 febbraio 2025 contro la decisione del 14 febbraio 2025, nel quale aveva domandato l’assegnazione di una prestazione assistenziale speciale dell’importo di fr. 262.30, corrispondente all’ammontare mancante dei contributi AVS per il 2024 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.).
Pendente causa, e meglio il 15 aprile 2025, l’amministrazione aveva, in effetti, emesso la relativa decisione su reclamo (cfr. doc. A).
1.6. Con decisione su reclamo del 15 aprile 2025 l’USSI ha confermato il proprio provvedimento del 14 febbraio 2025 (cfr. consid. 1.1.), rilevando che RI 1 aveva chiesto il rimborso delle fatture del 7 giugno e del 4 settembre 2024 riguardanti i contributi personali AVS dal 1° aprile al 30 giugno 2024 (di fr. 131.15), rispettivamente dal 1° luglio al 30 settembre 2024 (di fr. 131.15) soltanto l’11 febbraio 2025, ossia posteriormente al termine di tre mesi - previsto nelle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2025 del 13 dicembre 2024 - a partire da quando aveva ricevuto i conteggi dei contributi (cfr. doc. A).
1.7. RI 1, il 22 aprile 2025, ha ricorso tempestivamente contro la decisione su reclamo del 15 aprile 2025, postulando il versamento della prestazione assistenziale speciale mancante di fr. 262.30 relativi ai contributi personali AVS del secondo e del terzo trimestre 2024, non essendo ancora stata pagata, nonostante il reclamo contro il provvedimento del 14 febbraio 2025 fosse del febbraio 2025 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.).
Egli ha precisato di rassicurare l’USSI informando di avere già pianificato per l’inizio del 2026 la sua partenza dal Cantone.
L’insorgente ha, altresì, chiesto l’apertura di un’inchiesta amministrativa sull’attività degli ultimi cinque anni dell’USSI, considerata la seguente riflessione: “quante altre volte negli ultimi 5 anni queste irregolarità si sono manifestate sulla base di ritardi nell’erogazione delle indennità ordinarie e nel rifiuto del riconoscimento di prestazioni speciali. È forse il caso di aprire un’inchiesta amministrativa di controllo a carico dell’unità pagante, anche se dichiaratamente si “vendono” come sovraccarichi di pratiche?” (cfr. doc. I).
1.8. Nella propria risposta del 19 maggio 2025 l’amministrazione ha chiesto di respingere l’impugnativa, con argomentazioni analoghe a quelle sviluppate nella decisione su reclamo del 15 aprile 2025 (cfr. doc. III; consid. 1.6.).
1.9. RI 1, il 26 maggio 2025, ha presentato le proprie osservazioni (cfr. doc. V).
1.10. Il doc. V è stato trasmesso all’USSI per conoscenza (cfr. doc. VI).
in diritto
in ordine
2.1. Questa Corte rileva innanzitutto che la richiesta di aprire un’inchiesta amministrativa sull’attività degli ultimi cinque anni dell’USSI (cfr. doc. I; consid. 1.7.) è irricevibile.
In effetti, conformemente a quanto già esposto al consid. 2.8. della sentenza 42.2025.20 del 5 maggio 2025 (cfr. consid. 1.4.) e al consid. 2.6. del giudizio 42.2025.18 dell’11 giugno 2025 (cfr. consid. 1.5.), da una parte, il TCA, di massima, esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 Lptca; art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971; art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000), ad eccezione dei ricorsi per denegata e ritardata giustizia (cfr. art. 2 Lptca).
Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione o una decisione su reclamo, come in casu per quanto attiene alla richiesta di un’inchiesta amministrativa, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).
Dall’altra, l’avvio di un’eventuale inchiesta amministrativa è comunque competenza del Consiglio di Stato, il quale, giusta l’art. 3 cpv. 5 del Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione, vigila sull’amministrazione cantonale e assicura che la sua attività sia conforme al diritto
2.2. Parimenti inammissibile è la richiesta del ricorrente tendente a ottenere un risarcimento per le spese sostenute in relazione all’inoltro dinanzi al TCA della presente impugnativa e dei ricorsi per denegata giustizia 42.2024.22 e 42.2024.43 (cfr. doc. V), sfociati, il 14 ottobre 2024 e il 13 gennaio 2025, in due stralci dai ruoli, avendo l’USSI, pendente causa, emesso le relative decisioni.
In concreto, infatti, non risulta essere (ancora) stata emessa una decisione circa la domanda di indennizzo dell’insorgente.
Pertanto questa Corte non può chinarsi su tale questione (cfr. consid. 2.1.; 1.3.; STCA 42.2025.10 del 7 aprile 2025 consid. 2.4.).
In proposito giova ricordare che con STCA 42.2025.20 del 5 maggio 2025 consid. 2.5. gli atti sono stati trasmessi all’USSI per decidere in applicazione dell’art. 78 LPGA riguardo alla richiesta di risarcimento del ricorrente (cfr. consid. 1.4.).
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia negato al ricorrente la concessone di una prestazione assistenziale speciale per la copertura dei contributi personali AVS per il secondo e il terzo trimestre del 2024, riconoscendo soltanto l’importo di fr. 131.15 per il trimestre da ottobre a dicembre 2024.
2.4. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.5. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps).
2.6. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
L'art. 20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:
" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)."
Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
L’art. 20 cpv. 1 Las prevede un elenco di prestazioni. Questo elenco non è, tuttavia, esaustivo.
In effetti la lista di prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.
2.7. Le “Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024” del 22 dicembre 2023 emesse dal Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino (cfr. BU N. 41 del 22 dicembre 2023 pag. 416 segg.) ai p.ti 4 e 4.3.c prevedono:
" 4. Prestazioni speciali
Le prestazioni speciali ai sensi dell’art. 20 Las sono destinate a coprire dei bisogni particolari e sono riconosciute su richiesta. Le sottostanti prestazioni sono riconosciute, secondo le seguenti modalità e/o rispettivi importi. Non vengono riconosciute prestazioni speciali effettuate all’estero.
Il beneficiario deve richiedere all’USSI subito o al più tardi entro tre mesi il riconoscimento della prestazione speciale allegando i relativi giustificativi dettagliati.
(…)
4.3 Altre prestazioni speciali
(…)
c. Contributi minimi AVS
Il contributo minimo quale persona senza attività lucrativa è riconosciuto per l’anno in corso (ogni trimestre). Il beneficiario deve richiederne il riconoscimento all’USSI allegando la fattura originale. Per contributi arretrati (precedenti il diritto all’assistenza sociale), il beneficiario dovrà richiedere il condono al competente ufficio amministrativo.”
Il tenore dei p.ti 4 e 4.3.c delle “Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2025” del 13 dicembre 2024 (cfr. BU N. 43 del 27 dicembre 2024 pag. 368 segg.) è il medesimo di quello delle Direttive per il 2024, con la sola eccezione che, oltre all’USSI, quale autorità competente è stato aggiunto l’URAR.
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_79/2024 del 6 febbraio 2025 consid. 4.3., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.8. Come risulta da quanto esposto al considerando precedente, le prestazioni speciali, tra cui figurano i contributi personali AVS, sono riconosciute se richieste all’USSI immediatamente o al più tardi entro tre mesi, allegando i relativi giustificativi dettagliati.
Il termine di tre mesi entro il quale far valere le proprie domande di prestazioni speciali non è censurabile, ritenuto che l’assistenza sociale non ha come scopo quello di estinguere i debiti, bensì di permettere al beneficiario di prestazioni assistenziali di far fronte a necessità contingenti (cfr. STF 8C_42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.5.; STF 8C_21/2022 del 14 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015; STF 8C_75/2014 del 16 luglio 2014; STF 8C_521/2010 del 27 settembre 2010 consid. 7.1, pubblicata in DTF 136 V 351; STF 8C_433/2009 del 12 febbraio 2010 consid. 1.3., pubblicata in DTF 136 I 129).
L’Alta Corte ha, sì, indicato che al principio dell’esclusione dell’assunzione dei debiti da parte dell’assistenza sociale possono essere ammesse delle eccezioni. Il TF ha, però, specificato che delle deroghe possono essere prese in considerazione allorché il mancato pagamento di debiti potrebbe comportare una nuova situazione d’urgenza a cui solo l’intervento dell’assistenza sociale potrebbe porre rimedio (cfr. STF 8C_21/2022 del 14 novembre 2022 consid. 4.3.; STF 8C_42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.5.; DTF 136 I 129).
Del resto l’art. 60 cpv. 1 Las enuncia che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali (in particolare ordinarie) decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda.
È vero che ai sensi del cpv. 2 di tale disposto l’autorità competente può tuttavia, per un periodo limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano.
Tuttavia, giusta l’art. 5 Reg.Las, la retroattività delle prestazioni assistenziali è in ogni caso limitata a tre mesi.
Inoltre la concessione di prestazioni retroattive rappresenta in ogni caso una facoltà dell’amministrazione.
La possibilità contemplata dalla Las di corrispondere prestazioni assistenziali retroattive limitatamente a tre mesi va applicata a titolo eccezionale per i casi di rigore, allorché la copertura di spese arretrate evita un aggravamento ulteriore della situazione di bisogno (cfr. Messaggio dell’8 maggio 2002 n. 5250 attinente alla modifica della legge sull’assistenza sociale, p.to 2 ad art. 61; Messaggio aggiuntivo n. 5723a del 7 giugno 2006, p.to 1b).
2.9. In concreto i conteggi dei contributi AVS per il secondo e il terzo trimestre del 2024 emessi il 7 giugno 2024, rispettivamente il 4 settembre 2024 sono stati sottoposti all’USSI soltanto l’11 febbraio 2025 (cfr. doc. 10 inc. 42.2025.18; doc. A pag. 2), ossia ben più di tre mesi dopo la loro emissione.
Inoltre gli importi di fr. 131.15 per trimestre sono comunque stati versati alla Cassa di compensazione dal ricorrente tramite transazione bancaria già il 24 giugno 2024 e il 12 settembre 2024 (cfr. doc. 17; 18 inc. 42.2015.18).
Ne discende che nella presente fattispecie non risulta alcuna spesa concreta relativa a contributi AVS a carico dell’insorgente che sarebbe rimasta inevasa e che potrebbe ingenerare una particolare situazione d’urgenza finanziaria (cfr. STCA 42.2021.43-44 del 27 settembre 2021 consid. 2.13.; STCA 42.2019.9 del 17 giugno 2019, il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_514/2019 del 16 ottobre 2019; STCA 42.2017.46 del 14 novembre 2017 consid. 2.6.-2.7.).
Il modo di operare dell’USSI, che ha rifiutato di versare al ricorrente una prestazione assistenziale speciale per il pagamento dei contributi AVS dei periodi aprile – giugno 2024 e luglio – settembre 2024, non presta, dunque, il fianco a critica alcuna.
La decisione su reclamo del 15 aprile 2025 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.10. A titolo abbondanziale il TCA ritiene utile rilevare, anche con riferimento alle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024 e per il 2025 p.to 4.3.c (cfr. consid. 2.7.), che giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l'assicurato, il contributo può essere condonato, a specifica richiesta motivata dell'interessato e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio che paga il contributo minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo (cfr. SVR 2018 AHV Nr. 1).
L'art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all'autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere.
Secondo l'art. 32 cpv. 2 OAVS la cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo.
Inoltre ex art. 32 cpv. 3 OAVS una copia della decisione di condono deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell'art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA.
Per l'art. 17 del Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell'Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (dal 15 marzo 2002: Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota mensile di fr. 1.- è a carico dell'assistenza pubblica.
Pertanto, quando la Cassa di compensazione ha ridotto il contributo al minimo di legge, l'assicurato debitore può domandare il condono.
In effetti, il condono dei contributi è possibile solo quando l'assicurato è unicamente debitore del contributo minimo annuale (cfr. Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG - DIN -, valide dal 1° gennaio 2008, stato: 1° gennaio 2025, N. 3070). La legge, in proposito, è molto chiara: è il contributo minimo, il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente, che può essere esonerato (art. 11 cpv. 2 LAVS).
Il condono del contributo minimo può essere concesso solo ad assicurati che si troverebbero in una situazione insostenibile se dovessero pagare i contributi. Il condono dei contributi minimi è una misura straordinaria e può, quindi, essere concesso solo quando l'assicurato vive in grande povertà, situazione in cui si trovano di regola i beneficiari di prestazioni dell’aiuto sociale (N. 3073 DIN).
La situazione insostenibile quale condizione per il condono del contributo giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS deve essere esaminata secondo il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione (DTF 113 V 252 = RCC 1988 pag. 117; N. 3074 DIN).
La citata norma legale prevede, altresì, che le Casse di compensazione sottopongano tutte le richieste di condono all'autorità designata dal Cantone di domicilio (per il Cantone Ticino: Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento), la quale si accolla, se sono dati gli estremi, il pagamento del contributo minimo.
Al riguardo cfr. STCA 30.2021.11 del 15 novembre 2021; STCA 42.2015.6 del 28 settembre 2015; STCA 30.2013.46 del 27 febbraio 2014.
2.11. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.50 del 3 febbraio 2025 consid. 2.11.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni