Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2025.21

 

CL/DC/gm

Lugano

1° settembre 2025      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 maggio 2025 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 10 aprile 2025 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1 - cittadina svizzera nata nel 1963 (cfr. doc. 59) - si è annunciata presso il proprio Comune di domicilio chiedendo il riconoscimento delle prestazioni assistenziali. Consegnatale la Check-list il 16 settembre 2024, ella ha completato la documentazione richiesta il 1° ottobre successivo, e meglio come risulta dall’ “annuncio presso il Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps” sottoscritto il 25 settembre 2024 dall’interessata e dal collaboratore o dalla collaboratrice dello sportello Laps della __________. L’incontro presso lo sportello è stato fissato per il successivo 14 ottobre (cfr. doc. 55).

 

                          1.2.  Con decisione del 17 ottobre 2024 (per la “domanda del 11-10-2024”), l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha respinto la domanda di prestazioni Las ritenendo che, per l’unità di riferimento della richiedente, composta dalla medesima e dal marito, __________ (cittadino svizzero nato nel 1963), non risultava un fabbisogno scoperto, bensì un’eccedenza (cfr. doc. 9-11).

 

                                  Nei propri calcoli volti a determinare il diritto, o meno, della ricorrente a percepire le prestazioni Las, l’USSI ha tenuto conto:

 

-        a titolo di reddito computabile Las di fr. 5’313.- al mese, pari a fr. 63’756.- annui. In particolare, tale ammontare deriva, secondo quanto indicato dall’USSI, dal computo dei redditi di __________ (pari a fr. 57'361.- all’anno, dedotta la franchigia reddito da lavoro di fr. 6'000.-) e delle indennità di disoccupazione percepite dalla ricorrente, pari a fr. 12'395.- annui;

-        a titolo di sostanza computabile come reddito Las di fr. 0.-;

-        a titolo di spesa computabile Las di fr. 3'526.- al mese (pari a fr. 42'319.- annui), dei quali fr. 1'320.- di spesa alloggio, fr. 1'178.- di premi assicurazioni malattia (poi computate “sussidio cassa malati (RIPAM)”) e fr. 1'027.- quali altre spese computabili Las (che tengono conto di contributi AVS/AI/IPG, contributi della previdenza professionale, spese professionali di trasporto e spese professionali di doppia economia domestica per __________).

 

                                  Computando, oltre alle precedenti voci di calcolo, un fabbisogno di base Las di fr. 1'577.-, è risultata un’eccedenza di fr. 1'388.- al mese (cfr. doc. 10-11).

 

                          1.3.  RI 1 ha impugnato la decisione resa nei suoi confronti con una “seconda opposizione” dell’11 novembre 2024, facendo valere – oltre al fatto di aver interposto un primo reclamo nel mese di ottobre di cui il TCA rileva non esservi traccia agli atti -, in particolare, che:

 

-        nel mese corrente (novembre) dopo aver richiesto una proroga, abbiamo dovuto pagare 4 fatture della cassa malati (due mie e due di mio marito) ma, non possiamo pagare l’affitto; il prossimo mese dovremo pagare due affitti ma, non potremo pagare la cassa malati (dovremo richiedere di nuovo una proroga), senza contare il resto delle fatture che fatichiamo non poco a pagare. Dobbiamo anche mangiare, abbiamo due gatti da 14 anni e anche loro devono mangiare dato che fanno parte della famiglia”;

-        di essere stata licenziata all’età di 59 anni “in modo falso e ignobile”, da parte di un datore di lavoro “senza scrupoli (…) pur sapendo che non avrei trovato un nuovo lavoro”;

-        il marito utilizza l’autoveicolo per “recarsi a lavoro e quindi serve la benzina, inoltre, consuma i pasti fuori casa”;

-        il rifiuto da parte di un ente preposto è da ritenere un indebitamento indotto da parte dello stesso, cosa che la legge non approva”;

-        lo stipendio netto di mio marito non basta a coprire vitto, alloggio, vestiario e altre spese”;

-        andrebbe tenuto in considerazione il fatto che usufruirebbe “del vostro aiuto per meno di quattro anni, fino all’età della pensione” (cfr. doc. 16-17).

 

                          1.4.  Con decisione su reclamo del 10 aprile 2025, l’USSI ha confermato il diniego delle prestazioni Las sulla base delle seguenti argomentazioni:

 

" (…)

L. Preliminarmente si osserva che nel mese di ottobre all’USSI non è pervenuto nessun reclamo. Le contestazioni della signora RI 1 verranno evase nella presente decisione.

M. In merito alle contestazioni della reclamante, pur comprendendo la situazione in cui verte, si rileva che la decisione del 17 ottobre 2024 applica i criteri stabiliti dalla legge sull’assistenza e che essa riconosce spese e entrate nel quadro di tale base legale (…).

Le “direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024” stabiliscono un fabbisogno di CHF 1'577.- mensili per due persone, il quale, secondo le linee guida CSIAS, include le spese di alimentazione, bevande e tabacco, abbigliamento e calzature, consumi energetici (escluse le spese accessorie), gestione generale dell’economia domestica, cura personale, spese di trasporto, comunicazioni a distanza, internet, radio/TV, formazione, tempo libero, sport, intrattenimento, altre.

Nell’ambito dell’assistenza vige il principio di sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione e il diritto all’assistenza è dato allorquando non si hanno più risorse disponibili. Tutti i redditi e la sostanza devono essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto.

In relazione al reddito, rilevante è l’entrata in quanto tale, ritenuto che il diritto all’assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in questione di tutta l’unità di riferimento.

Per quanto riguarda il reddito da lavoro, lo stesso viene calcolato su una media annuale del salario lordo comprensivo della tredicesima dal quale viene dedotta la franchigia del 20% fino al massimo di CHF 500.- mensili.

Secondo la prassi instaurata dall’USSI relativa al metodo di calcolo, un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente. Per motivi di puro calcolo il reddito mensile in questione viene fittiziamente riportato su un valore annuale e successivamente diviso per 12 mesi. Va considerato solo l’importo del mese interessato.

Nel caso di specie è pacifico che, in base al conteggio di salario del signor __________, quest’ultimo nel mese di agosto 2024, più precisamente il 23 agosto 2024, ha percepito dalla soc. __________ un salario lordo di CHF 4'407.-. Inoltre, dal conteggio della Cassa Disoccupazione __________ relativo al mese di agosto 2024 del 3 settembre 2024, risulta un’indennità di disoccupazione a favore della signora RI 1 di CHF 1'032.90 lordi.

L’USSI, tenendo conto del fabbisogno, della spesa alloggiativa e dei premi di cassa malati, ha quindi correttamente proceduto a computare le citate entrate quale reddito, deducendone gli oneri sociali.

È altresì corretto che l’USSI le abbia considerate per il mese di settembre 2024 in quanto percepiti dagli interessati tra la fine di agosto 2024 e inizio settembre 2024.” (cfr. doc. 1-6).

                               

                          1.5.  Con tempestivo ricorso, RI 1 ha impugnato davanti al TCA la decisione su reclamo resa nei suoi confronti facendo valere le proprie ragioni come segue:

 

" (…) Nel 2024 dopo 2 anni di disoccupazione, durante i quali ho spedito centinaia di ricerche di lavoro, ho richiesto l’apertura di un nuovo termine quadro che mi è stato rifiutato perché nei due anni precedenti non ho lavorato, come avrei potuto ero disoccupata e nessuna mi ha assunta. (…) Ho fatto (…) richiesta all’assistenza, ho consegnato ogni documento richiestomi (…) e alla fin la richiesta mi è stata rifiutata. Ho fatto ricorso due volte: ad ottobre 2024 tramite Sindacato e a novembre di mio pugno.

Soltanto dopo mesi (ottobre 2024 – aprile 2025) la signora __________ mi ha contattato per iscritto comunicandomi il rifiuto al ricorso.

La signora __________ ha giustificato il rifiuto sostenendo che nel mese di agosto 2024, sommando lo stipendio lordo di mio marito e le mie indennità di disoccupazione lorde, abbiamo guadagnato abbastanza, pagato affitto, cassa malati per due persone e tutto il resto delle spese che ci sarebbe rimasto di che vivere.

L’ottimismo della signora __________ è commovente ma, la realtà è tutt’altra cosa. Se la signora __________ avesse visionato stipendi e indennità al netto si sarebbe accorta che non è tutto così roseo, immagino che lo sportello di __________ glieli abbia spediti.

Resta il fatto che da settembre 2024 io non ho nessuna entrata economica, viviamo con lo stipendio di mio marito e gestirlo fra affitto, cassa malati (di cui non abbiamo ancora il sussidio dell’anno 2025) e tutte le altre spese, compreso il cibo, non è facile: in tutta la mia vita non ho mai visto il nostro frigorifero così desolato ed è spaventoso. La nostra situazione è motivo di sgomento e frustrazione.

Non sono felice di dover chiedere aiuto, tutto ciò mi umilia e mi umilia ancora di più l’essere trattata come qualcosa di inutile da enti che potrebbero dare una mano a chi chiede il loro aiuto per sopravvivere in un presente sempre più esigente e costoso. (…) Ho ormai 62 anni, fra meno di tre anni andrò in pensione, spero, usufruirei dell’aiuto dell’Assistenza solo per un breve periodo” (cfr. doc. I).

 

                          1.6.  Nella propria risposta del 20 maggio 2025, l’USSI ribadisce che nel mese di ottobre 2024 (…) non né pervenuto nessun reclamo” e postula la reiezione del ricorso sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe a quanto già risulta dalla decisione su reclamo (cfr. doc. III).

 

                          1.7.  Con replica del 28 maggio 2025 – trasmessa per conoscenza alla parte resistente il 30 maggio 2025 (cfr. doc. VI) – RI 1 osserva quanto segue:

 

" (…) Per me era ovvio e palese che l’iscrizione di metà settembre 2024 sarebbe stata ufficiale da ottobre 2024 non ho mai preteso indennità né per agosto 2024 né per settembre 2024, ho soltanto dichiarato le mie difficoltà di questi ultimi mesi.

La mia attuale perplessità nel constatare che, per ammissione della capo ufficio signora __________, tutto si sia basato su un calcolo fittizio, cioè privo di corrispondenza con la realtà, finto, mentre la mia situazione vera e concreta di bisogno sussiste da ottobre 2024 e questo è un dato di fatto.

Chiedo, per quanto possibile, che il calcolo per un eventuale diritto ad una indennità venga riesaminato con dati reali tenendo conto della cessazione delle indennità di disoccupazione, della documentazione già agli atti e di quanto succitato” (cfr. doc. V).

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

 

In concreto il provvedimento del 10 aprile 2025 concerne esclusivamente il diritto, o meno, per RI 1 di percepire le prestazioni assistenziali per settembre 2024 (cfr. supra consid. 1.4. in fine “(…) È altresì corretto che l’USSI le abbia considerate per il mese di settembre 2024 in quanto percepiti dagli interessati tra la fine di agosto 2024 e inizio settembre 2024.”).

Ogni altra questione, segnatamente relativa a prestazioni assistenziali per mesi successivi, esula dalla presente vertenza ed è, dunque, irricevibile (cfr. comunque il consid. 2.10).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto della presente vertenza è, dunque, la questione di sapere se correttamente, o meno, l’USSI ha negato per settembre 2024 l’erogazione delle prestazioni Las a beneficio dell’UR composta da RI 1 e __________.

 

                          2.3.  L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                  Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                  L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                  Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                          2.4.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                  Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                  La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                  Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                  Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

 

                                  Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                  Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"

 

                                  Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                  L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

                                  La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                  L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                  Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                  A decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

 

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

                                                      (raccomandato dalle linee guida

                                                        CSIAS)

1 persona                                          1’031.-- / mese

2 persone                                          1'577.-- / mese

3 persone                                          1'918.-- / mese

4 persone                                          2'206.-- / mese

5 persone                                          2'495.-- / mese

Per ogni persona                              + 209.-- / mese

supplementare” (cfr. BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)

 

                                  Nel 2024 non sono state introdotte modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416).

 

                                  Dal 1° gennaio 2025 il forfait di mantenimento è stato così aumentato:

 

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

                                                      (raccomandato dalle linee guida

                                                        CSIAS)

1 persona                                          1’061.-- / mese

2 persone                                          1'624.-- / mese

3 persone                                          1'974.-- / mese

4 persone                                          2'271.-- / mese

5 persone                                          2'568.-- / mese

Per ogni persona                              + 216.-- / mese

supplementare” (cfr. BU del 27 dicembre 2024 pag. 369)

 

                          2.5.  L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

 

" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

 

a)     Reddito computabile:

1.     vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

2.     la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

3.     vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

4.     non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;

5.     non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

 

b)     Spesa vincolata:

1.     non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.     non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.     non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.     le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c)    Spesa per l’alloggio:

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”

 

                                  Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

 

                                  L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:

 

                                         “1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a)     i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese;

b)     ...;

c)     ...;

d)     i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e)     tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)       1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.

2. Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

3. Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.

4. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”

 

                                  L’art. 6 cpv. 1 lett. a) Laps, quindi, indica quali redditi devono essere considerati facendo riferimento ai redditi previsti agli art. 15-22 della Legge tributaria (LT). In particolare gli art. 16 e 17 LT prevedono che sono imponibili il reddito da attività dipendente e il reddito da attività indipendente e l’art. 22 cpv. 1 lett. a LT che è imponibile qualsiasi provento sostitutivo di provento da attività lucrativa (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 7 e 18 ad art. 23 LIFD, pp. 407 e 409; Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 7 ad art. 23 LIFD, p. 401; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil 2001, n. 16 e 22 ad art. 23 LIFD, pp. 583 e 585; sentenza CDT 80.2009.164 del 17.8.2010). 

                                  Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere.

 

                                  La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

                                  Ai sensi dell'art. 8 Laps:

 

                                         “1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a)     le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b)     gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c)     le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d)     gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e)     i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)       i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g)     i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);

h)     i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.

i)       ...;

j)      

                                         2.   Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a)     per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b)     per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."

 

                                  L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

 

" 1. La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

 

a) per le unità                             importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte          sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

 

  b) per le unità di                         importo riconosciuto dalla legislazione

      riferimento composte             sulle prestazioni complementari

      da due persone:                     all'AVS/AI per i coniugi

 

  c) per le unità di                         importo riconosciuto dalla legislazione

      riferimento composte da        sulle prestazioni complementari

      più di due persone:                 all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

 

2. Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."

 

                          2.6.  Nell’ambito dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

 

                                  Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

 

                                  Con sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

 

                                  Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

                                  L’assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

 

                                  Con sentenza 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).

 

                                  Al consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).

 

                                  In una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.

                                  Quando ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid. 8.2.2.; 9.3.).

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni.

 

                          2.7.  Nel caso di specie, come indicato al consid. 1.1., RI 1 si è annunciata presso il proprio Comune di domicilio chiedendo il riconoscimento delle prestazioni assistenziali nelle tempistiche già indicate (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 55).

 

                                  Dal “rapporto del Comune di domicilio” del 1° ottobre 2024 risulta che la prestazione assistenziale è stata richiesta dal “01.09.2024” per l’UR composta dai due coniugi senza figli (cfr. doc. 57).

                                  Lo sportello regionale Laps di __________ ha preavvisato favorevolmente la “domanda USSI con inizio diritto 01.09.2024” della ricorrente in data 11 ottobre 2024 (cfr. doc. 56).

 

                                  Dai conteggi stipendi in atti risulta che __________ è attivo a tempo pieno alle dipendenze della __________ e che ha uno stipendio lordo di fr. 4'407.- al mese (cfr. doc. 152 e 154).

 

                                  RI 1, invece, era a beneficio delle prestazioni LADI sino al 31 agosto 2024 (cfr. doc. 148). Per il mese di agosto 2024, e meglio come risulta dal conteggio della Cassa disoccupazione __________ in atti, ella ha percepito un’indennità LADI mensile di fr. 1'032.90 lordi, pari a fr. 952.65 netti, corrispostile il 3 settembre 2024 (cfr. doc. 150).

 

                                  Dalla licenza di circolazione in atti risulta che __________ è proprietario di una __________ immatricolata nel 2000 (cfr. doc. 142).

 

                                  Dal novembre 2015, i coniugi __________ locano un appartamento di 2 locali e mezzo a __________, per il quale corrispondono una pigione mensile di fr. 1'320.- (cfr. doc. 130-136).

 

                                  Sul conto __________ avente IBAN __________ intestato alla coppia, nel corso del mese di agosto 2024, sono stati effettuati i seguenti accrediti:         

-        9 agosto 2024: fr. 3.50 da parte di __________ via Twint (cfr. doc. 83);

-        10 agosto 2024: fr. 4.30 da parte di __________ via Twint (cfr. doc. 84);

-        23 agosto 2024: fr. 3'669.55 dalla __________ (cfr. doc. 84);

-        24 agosto 2024: fr. 17.- da parte di __________ via Twint (cfr. doc. 88).

-         

                                  In data 31 agosto 2024 il conto presentava un saldo negativo di fr. 761.39 (cfr. doc. 91).

 

                                  In relazione ai versamenti Twint da parte di __________, da uno scritto del ricorrente di data 30 settembre 2024 emerge come gli stessi siano riconducibili a “rimborsi” da parte di __________, collega di __________ che al riguardo di analoghe transazioni per i mesi di marzo ed aprile aveva precisato: 

 

" (…) sono semplicemente dei rimborsi che io __________ ho ricevuto da alcuni colleghi di lavoro; durante la pausa pranzo siamo soliti preparare il pranzo in sala pausa. Ognuno di noi a turno, ci occupiamo di fare la spesa e di cucinare, in seguito il costo della spesa viene suddiviso in parti uguali quindi c’è chi rimborsa in contanti e chi utilizza twint” (cfr. doc. 66).

 

                                  Dalla documentazione in atti risulta, poi, che un conto di risparmio __________, intestato alla ricorrente aveva, tanto al 30 giugno 2024, quanto al 26 settembre successivo, un saldo di fr. 37.99 (cfr. doc. 80).

 

                                  Sul conto privato __________ della ricorrente, avente IBAN __________, invece, sempre per il mese di agosto 2024, vi è stato il solo accredito del 2 agosto 2024 di fr. 995.95 da parte della Cassa disoccupazione (cfr. doc. 68). Alla fine del mese il saldo era negativo di qualche franco (cfr. doc. 69).

 

                                  Dalla polizza assicurazione di base __________ risulta, inoltre, che il costo mensile della cassa malati tanto di RI 1, quanto di __________ corrisponde a fr. 602.95 (cfr. doc. 61-62).

 

                                  Con decisione del 17 ottobre 2024, l’USSI ha negato alla ricorrente l’erogazione delle prestazioni Las per settembre 2024 sulla base delle motivazioni per le quali già si è detto (cfr. supra consid. 1.2.), confermate, poi, in sede di decisione su reclamo (cfr. supra consid. 1.4.).

 

                                  In sede ricorsuale RI 1 ha trasmesso a questa corte in copia:

-        la prima pagina del contratto di locazione per l’appartamento di __________, dal quale risulta “affitto attuale fr. 1320.-” (cfr. all. A2 a doc. I);

-        le nuove polizze LAMal per sé e per il marito, dalle quali risulta un premio mensile di fr. 632.85 a testa (cfr. all. A3-A4 a doc. I);

-        conteggio stipendio di __________ di agosto 2024, dal quale risulta che a fronte di uno stipendio lordo di fr. 4'407.- egli ha percepito fr. 3'709.55 netti (cfr. all. A5 a doc I);

-        il conteggio agosto 2024 della Cassa disoccupazione __________, dal quale risulta che le indennità di disoccupazione lorde spettanti per quel mese all’assicurata ammontavano a fr. 1'032.90 (cfr. all. A6 a doc. I);

-        l’estratto del proprio conto privato __________ di settembre 2024, dal quale risulta che alla medesima sono state corrisposte le prestazioni LADI di fr. 952.62 in data 3 settembre 2024 e che il 5 settembre ella ha proceduto ad un prelievo a contanti di fr. 800.- ed ad un altro di fr. 100.- l’11 settembre 2024 (cfr. all. A8 a doc I);

-        l’estratto del proprio conto privato __________ per i mesi da ottobre 2024 a marzo 2025 (eccettuato dicembre 2024), dal quale emerge un saldo negativo di qualche decina di franchi (cfr. all. A9-A13 a doc. I);

-        la comunicazione __________ del 1° aprile 2025, dalla quale risulta che il saldo negativo del conto in questione perdurava da ottobre 2024, motivo per il quale è stato disposto il blocco del conto e della relativa carta (cfr. all. A14 a doc. I);

 

                          2.8.  Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene, innanzitutto, utile rammentare che nell’ambito dell’assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2. e 2.6.), vige il principio di sussidiarietà, in ragione del quale l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi.

                                  Questa Corte ribadisce, inoltre e come parimenti anticipato, che l’Alta Corte ha già stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine (cfr. STF 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1).

 

                                  Il TCA rileva, poi, che ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 Las che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda (cfr. al riguardo STCA 42.2017.46 del 14 novembre 2017 consid. 2.5.).

 

                                  Ai fini della decorrenza del diritto alle prestazioni per il regime Las è determinante, come per la Laps (cfr. supra consid. 2.3.; STCA 39.2006.3 del 20 luglio 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81), il giorno in cui presso il Comune viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps e non il giorno in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio (cfr. STCA 39.2023.6 del 15 settembre 2023; STCA 42.2012.18 del 14 agosto 2013; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011; STCA 42.2010.21. del 14 aprile 2011; STCA 42.2008.1 del 6 marzo 2008).

 

                                  In concreto, RI 1 si è annunciata presso il proprio Comune di domicilio chiedendo il riconoscimento delle prestazioni assistenziali il 16 settembre 2024. Contestualmente le è stata consegnata la Check-list.

                                  Il 25 settembre 2024 è stato fissato per il 14 ottobre successivo l’appuntamento presso lo sportello Laps ed il 1° ottobre 2024 è stata completata la documentazione richiesta (cfr. supra consid 1.1 e doc. 55).

                                  Correttamente, quindi, l’USSI ha valutato il diritto alle prestazioni per il mese di settembre 2024.

 

                       2.8.1.  Per quanto attiene al reddito computabile Las, l’USSI preso in considerazione l’importo di totali fr. 63'756.-.

 

                                  Chiamato a pronunciarsi, il TCA rileva che le prestazioni LADI percepite dalla ricorrente ad inizio settembre 2024 sono state correttamente computate, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps e dall’art. 22 LT (cfr. supra consid. 2.5.), nella misura di quanto emerge dal conteggio OCST di agosto (fr. 1'032.90, pari, per dodici mesi, a 12'394.80).

 

                                  I redditi conseguiti da __________ sono stati computati in fr. 57'361.-.

                                  Ora, dagli atti emerge, come visto, che il certificato di salario di agosto 2024 dava atto di redditi lordi pari a fr. 4'407.-.

                                  Questa Corte rileva che il “Contratto collettivo di lavoro nazionale (CCLN) per il __________” prevede, all’art. 33.1. che “Le collaboratrici/i collaboratori hanno diritto a una tredicesima mensilità per ogni anno civile. Se, consultato online l’8 agosto 2025; sull’utilizzo di internet e i suoi limiti, cfr. STF 9C_245/2024 del 5 maggio 2025 consid. 3.2.; STF 8C_724/2021 dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2. STF I 425/06 del 6 giugno 2007 consid. 4.3).

                                  L’importo di fr. 4'407.- moltiplicato per 13 mensilità dà un totale di 57'291 (non di fr. 57'361.- come computato dall’USSI, sebbene tale differenza, come si vedrà, non influisce sull’esito della presente vertenza).

                                  Dal reddito computabile così ottenuto è stata correttamente dedotta la franchigia massima di fr. 500.- al mese, per un totale di fr. 6'000.-.

 

                                  Se nel principio il computo dei redditi di __________ risulta corretto, questo Tribunale ricorda, però, che in una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007 ha stabilito che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo primo dell’assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall’USSI (ed in concreto da questo richiamata nella propria decisione su opposizione; cfr. supra consid. 1.4.), secondo cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.

                                  Il TCA ha, di conseguenza, deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.

 

                                  In proposito cfr. pure STCA 42.2023.25 del 14 agosto 2023; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.9. e 2.10.; STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2017.30 del 27 luglio 2017; 42.2017.16-22 del 22 maggio 2017; STCA 42.2016.25 del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014 consid. 2.9.

 

                                  La prassi dell’assistenza sociale di tenere conto di un reddito corrisposto a fine mese per il mese successivo è stata peraltro avallata anche dal Tribunale federale in una sentenza 8C_648/2018 del 7 gennaio 2019 relativa a un caso del Cantone Basilea Città (ordine di restituzione di prestazioni assistenziali di febbraio e marzo 2017 a seguito del computo di un reddito da lavoro versato alla ricorrente il 24 gennaio 2017).

 

                                  Con giudizio 8C_675/2019 del 26 novembre 2019 l’Alta Corte ha, poi, confermato la sentenza 42.2019.23-24 emanata da questa Corte il 4 settembre 2019 riguardante il caso di un beneficiario di prestazioni assistenziali il cui importo è stato determinato tenendo conto, per luglio 2018, delle indennità giornaliere LAINF versategli dopo il 23 giugno 2018 e per agosto 2018 delle IG LAINF corrispostegli il 31 luglio 2018.

 

                                  Il TF ha segnatamente indicato:

 

" 2.3. (…) Il metodo di conteggio sviluppato dall'amministrazione e confermato in più occasioni dalla Corte cantonale (giudizio cantonale, consid. 2.8) è tutt'altro che insostenibile, ma è basato su elementi che tengono anche conto della particolare situazione di ristrettezze finanziarie di cui soffrono le persone al beneficio di prestazioni assistenziali. Del resto, il ricorrente sembra dimenticare che l'assistenza è fondata sul principio della sussidiarietà ed è l'ultima ancora di salvezza per chi cade nel bisogno (da ultimo sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 5.1).”

 

                                  Per completezza giova rilevare che è vero che con sentenza 8C_31/2020 del 26 marzo 2020 la nostra Massima istanza ha accolto il ricorso di una richiedente le prestazioni assistenziali alla quale erano state negate per il mese di maggio 2018 computando il reddito da attività lavorativa percepito il 19 aprile 2018.

                                  È altrettanto vero, tuttavia, che in quel caso, come sottolineato dal TF, tornava applicabile l’art. 27 della Legge del Canton Ginevra sull’inserimento e l’aiuto sociale (LIASI) secondo cui per stabilire l’ammontare delle prestazioni sono determinanti le risorse del mese in corso.

                                  Per quanto attiene, invece, al Cantone Ticino, la Las non prevede alcuna norma analoga.

 

                       2.8.2.  Il TCA constata che, in concreto, l’amministrazione ha tenuto conto dell’integralità dei redditi percepiti da __________ il 23 agosto 2024, senza però verificare se effettivamente tali entrate servivano a fare fronte alle spese del mese successivo (settembre 2024) e non erano invece state utilizzate immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui sono state percepite.

                                  Al riguardo, il TCA rileva che il conto __________ sul quale il 23 agosto 2024 è stato accreditato il salario netto di fr. 3'669.55 presentava, prima di quel versamento, un saldo negativo di quasi fr. 1'000.-.

                                  Ricevuto l’accredito in questione, sono stati disposti diversi addebiti, tanto che già il giorno stesso il conto si ripresentava, poi, in negativo di fr. (-)89.53 e che al 31 agosto 2024 era di in negativo di oltre fr. 750.-.

 

                                  Per maggiore tranquillità e considerato che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), il TCA ritiene, dunque, che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata dall’USSI.

 

                                  A proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

                                 

                                  Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

 

                                  In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed ha rilevato:

 

" (…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

 

                                  Secondo questo Tribunale nel caso di specie si giustifica, quindi, l’annullamento della decisione su reclamo e il rinvio degli atti all’USSI affinché verifichi se il salario percepito da __________ il 23 agosto 2024 poteva, o meno, essere conteggiato nel calcolo del mese successivo e quindi tenuto in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni Las per settembre 2024, valutando la natura degli addebiti contabilizzati il giorno stesso e rammentato che i debiti non rientrano, di regola, tra i bisogni che possono essere soddisfatti tramite l’erogazione di una prestazione ordinaria.

                                  In tal senso, il TCA rileva che diversi pagamenti, per esempio a favore di __________, erano già scaduti al momento in cui sono stati addebitati sul conto della coppia (in tal senso cfr. ad esempio, “pagabile il 01.07.2024” e “pagabile il 01.08.2024” al doc. 85).

                                  Altri, sono invece avvenuti largamente in anticipo rispetto alla data di scadenza (cfr. addebito __________ del 23 agosto 2024 con indicazione “pagabile il 01.10.2024” di cui al doc. 87).

 

Su questo punto, dunque, il ricorso deve essere parzialmente accolto.

 

                       2.8.3.  La spesa computabile Las è stata presa in considerazione correttamente dall’amministrazione che, in particolare, ha tenuto conto della spesa di alloggio effettiva di complessivi fr. 15'840.- su base annua, pari a fr. 1'320.- al mese, e meglio come prevede il contratto di locazione in atti (cfr. supra consid. 2.7.).

                                  Il computo dei contributi della previdenza professionale di __________ (fr. 262.10 al mese, per totali fr. 3'146.- annui), rispettivamente, dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP (fr. 443.60 al mese, pari, per tredici mensilità annue, a fr. 5'766.80 arrotondati a fr. 5'767.-), peraltro non oggetto di contestazione, non presta fianco a critiche.

                               

                                  Su questo punto, la decisione su reclamo è dunque confermata.

 

                          2.9.  Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su reclamo del 10 aprile 2025 deve essere annullata ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda a sensi del consid. 2.8.1. e rivaluti, quindi, il diritto della ricorrente alle prestazioni Las per settembre 2024.

 

                        2.10.  In sede di replica, la ricorrente ha fatto valere che per lei “era ovvio e palese che l’iscrizione di metà settembre 2024 sarebbe stata ufficiale da ottobre 2024 non ho mai preteso indennità né per agosto né per settembre 2024 (…)” (cfr. supra consid. 1.7.).

                                 

                                  Come visto, dagli atti emerge che la consegna della documentazione richiesta per la domanda di prestazioni Las è stata completata dalla ricorrente il 1° ottobre 2024.

                                  Il 14 ottobre 2024 si è tenuto l’incontro presso lo sportello Laps (cfr. supra consid. 1.1.).

                                  Pure di ottobre, e meglio del 17, è la decisione di diniego delle prestazioni resa dall’USSI, che ha peraltro indicato di pronunciarsi sulla domanda del “11-10-2024” (cfr. supra consid. 1.2.). Questo provvedimento, peraltro, non specifica quali prestazioni vengono negate, e meglio se si tratta unicamente di quelle per il mese di settembre o anche per i mesi successivi, con particolare riferimento a quelli di ottobre e novembre.

                                  Da notare che in questi mesi si è effettivamente prodotto un cambiamento della situazione economica dell’UR della ricorrente, visto che a RI 1 non sono più state corrisposte prestazioni LADI.

 

                                  Nel proprio reclamo dell’11 novembre 2024, la ricorrente fa riferimento al fatto di non avere “più nessuna entrata finanziaria” che la riguardi da ottobre, precisando quindi che è da quel mese che la situazione economica della sua UR ha subito una modifica, in negativo.

 

                                  Alla luce di quanto appena esposto, gli atti vengono rinviati all’amministrazione affinché si pronunci sull’eventuale diritto di RI 1 di percepire le prestazioni Las per i mesi di ottobre e novembre 2024, emettendo a tal riguardo una decisione formale.

 

                        2.11.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

 

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

 

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

 

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

                                  In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su reclamo del 10 aprile 2025 è annullata.

                                  § Gli atti vengono rinviati all’USSI affinché proceda ai sensi di quanto indicato ai consid. 2.8.2. e 2.10.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti