Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
42.2025.31-32

 

CL/DC/gm

Lugano

1° dicembre 2025            

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 10 luglio 2025 di

 

 

RI1, ______

rappr. da: avv. RA1, ______

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 6 giugno 2025 e la decisione su reclamo del 10 giugno 2025 emanate da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Il 16 dicembre 2024, RI1 - cittadino svizzero, nato nel 1970 (cfr. doc. 444) - si è annunciato presso il proprio Comune di domicilio (cfr. doc. 397) ed il 17/21 gennaio 2025 ha chiesto l’erogazione delle prestazioni Las (cfr. doc. 351 e 393).

                                  Con decisione del 28 gennaio 2025, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) gli ha riconosciuto il diritto di beneficiare delle prestazioni assistenziali per il mese di gennaio 2025 (cfr. doc. 351-353).

                                  Contro questa decisione, in data 11 febbraio 2025 RI1 ha interposto un reclamo nel quale ha sostenuto che le prestazioni Las assegnategli erano troppo esigue.

                                  La decisione del 28 gennaio 2025 è stata confermata con decisione su reclamo del 5 giugno 2025 (cfr. doc. 88-94).

                                  Contro questo provvedimento RI1 non ha inoltrato ricorso innanzi a questa Corte (cfr. infra consid. 1.9. e doc. I).

 

                          1.2.  Con un’ulteriore decisione del 29 gennaio 2025, intitolata “assegnazione ultimo termine per stralcio da ______ Sagl”, l’amministrazione ha assegnato a RI1 un termine per provvedere, entro il 10 febbraio 2025, al proprio stralcio dalla ______ Sagl, della quale, a quel momento, egli era socio, motivando il proprio provvedimento come segue:

 

" (…)

Considerato che la Cassa di disoccupazione ______ con decisione del 12.12.2024 ha emesso un rifiuto del suo diritto alle indennità, la invitiamo a voler provvedere allo stralcio dal registro di commercio e verificare al più presto il diritto alle indennità di disoccupazione.

La informiamo che l’art. 2 cpv. 1 della Legge sull’assistenza dell’8 marzo 1971 determina che “le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quella della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali”.

In considerazione di quanto sopra le assegniamo un termine di 10 giorni, più precisamente entro il 10.02.2025, per procedere con lo stralcio. Entro tale termine la invitiamo pertanto a trasmetterci la documentazione sottostante:

·        Conferma stralcio da ______ Sagl da qualsiasi carica in seno alla società (quote comprese);

·        Conferma iscrizione all’Ufficio regionale di collocamento per verificare il diritto alle indennità LADI da effettuare entro e non oltre il 10.02.2025;

·        Formulario “cessione di credito” firmato e datato; lo stesso ci deve essere ritornato in formato originale tramite la Posta entro il 10.02.2025;

·        Decisione della Cassa disoccupazione, completa di tutte le pagine, circa il diritto a percepire le indennità LADI.” (cfr. doc. 347-348).

 

                          1.3.  Con reclamo del 6 febbraio 2025, RI1 - oltre a trasmettere il formulario “cessione di credito” richiestogli (cfr. doc. 344-345) - ha impugnato la decisione del 29 gennaio 2025.

                                  In particolare, ha fondato il proprio gravame sugli allegati contestualmente trasmessi, segnatamente sullo scritto del 6 febbraio 2025 della ______ Sagl, sottoscritto da ______, dal quale risulta quanto segue:

 

" (…) come richiestoci confermiamo che a partire dal 1° giugno 2024 la ______ Sagl ha cessato la propria attività. Il signor RI1, che non ha mai avuto potere decisionale all’interno dell’organo amministrativo della società, come dipendente della ______ Sagl ha prestato la sua attività sino al 30.09.2024 per poter portare a termine tutte le pratiche relative alla chiusura dell’attività e pertanto ha percepito lo stipendio sino al 30.09.2024.

Dal 1.10.2024 il signor RI1, che non è che socio di maggioranza, non percepisce più alcuno stipendio, precisando che per ragioni contabili non possiamo procedere con lo stralcio della società in quanto è ancora in essere il prestito Covid ottenuto nel 2020 da ______ Sagl.” (cfr. doc. 341).

 

                          1.4.  Con decisione del 14 marzo 2025, l’USSI ha, poi, rifiutato a RI1 l’erogazione delle prestazioni Las scadute il 31 gennaio 2025 e richieste con domanda di rinnovo del 25 febbraio 2025 (cfr. doc. 195-197).

                                  L’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento come segue:

 

" (…) Tenuto conto che l’art. 2 cpv. 1 della Legge sull’assistenza dell’8 marzo 1971 determina che “le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quella della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali” e considerato che entro il termine stabilito (10.02.2025) lei non ha provveduto allo stralcio da ______ Sagl da qualsiasi carica, non si giustifica il versamento di una prestazione a decorrere dal 01.02.2025.” (cfr. doc. 194).

 

                          1.5.  Con reclamo del 25 marzo 2025, RI1 ha impugnato anche la decisione resa nei suoi confronti dall’USSI il 14 marzo 2025, facendo valere le seguenti motivazioni:

 

" (…) In riferimento alla mia richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali in data 25.02.2025 (…) ho esposto dettagliatamente la mia situazione di bisogno e ho fornito la documentazione necessaria a comprovare la mia condizione. Tuttavia, con mia grande sorpresa, ho ricevuto una comunicazione di rifiuto, le cui motivazioni non mi appaiono né chiare né fondate.

Voglio sottolineare che l’art. 12 della Costituzione federale garantisce a ogni individuo i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa, motivo per cui le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato è personalmente colpevole del suo stato.

In particolare, desidero contestare quanto segue:

·        Mancata valutazione adeguata della mia situazione economica.

Inoltre, in merito alla richiesta di stralcio del credito ______ Sagl, desidero precisare che, come già esposto nella mia lettera di reclamo del 06 febbraio 2025 (…) tale stralcio non è possibile al momento a causa del credito COVID ancora aperto.

Pertanto, chiedo che la mia richiesta di prestazioni assistenziali venga riesaminata alla luce delle seguenti considerazioni:

·        La mia situazione di bisogno è reale e documentata;

·        La situazione del credito Covid è ancora aperta.” (cfr. doc. 189-190).

 

                          1.6.  Il 28 marzo 2025, RI1 ha postulato l’erogazione delle prestazioni assistenziali per il periodo successivo al 28 febbraio 2025 (cfr. doc. 133-135).

                                  Il 1° aprile 2025, l’USSI ha comunicato al ricorrente che sino al ricevimento della documentazione che gli ha contestualmente chiesto di produrre entro il 14 aprile successivo, non avrebbe potuto dare seguito alla sua richiesta. In particolare, l’amministrazione ha chiesto a RI1 di trasmettere la conferma dello “stralcio dalla carica di socio (…) (quote comprese)”, la conferma dell’iscrizione all’URC, la decisione della Cassa di disoccupazione ed il “conteggio di indennità LADI” qualora gli fosse stato riconosciuto il diritto a percepirle (cfr. doc. 132).

 

                         Con decisione dell’8 maggio 2025 (cfr. doc. 26), avversata con reclamo del 10 giugno 2025 (cfr. doc. 19-24), l’USSI ha ulteriormente rifiutato l’erogazione delle prestazioni assistenziali e ha precisato che “non si giustifica il versamento di una prestazione a decorrere dal 01.04.2025” (cfr. doc. 34-36).

 

                                  Con decisione del 22 maggio 2025, l’USSI, preso atto che la ______ Sagl era stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato a valere dal 23 maggio 2025 (cfr. doc. 27) e che RI1 si era iscritto all’Ufficio di collocamento (cfr. doc. 31), ha riconosciuto a quest’ultimo le prestazioni assistenziali ordinarie per il mese di maggio 2025 (cfr. doc. 99-102).

 

                          1.7.  Con decisione su reclamo del 6 giugno 2025, l’USSI ha confermato il proprio provvedimento del 29 gennaio 2025 (cfr. supra consid. 1.2.) sulla base delle seguenti argomentazioni:

 

" (…)

L.

Nel caso in esame (…) l’USSI, con decisione del 29 gennaio 2025, ha assegnato al signor RI1 un ultimo termine per stralciarsi dalla ________ Sagl. RI 1

 ha precisato che “per ragioni contabili non possiamo procedere con lo stralcio della società in quanto è ancora in essere il prestito Covid ottenuto nel 2020”.

M.

Le prestazioni sociali non solo sono sussidiarie ad ogni altra risorsa della persona che ne chiede il versamento, ma sono anche complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali (art. 2 cpv. 1 LAS). L’assistenza fornisce l’aiuto economico al sostentamento della persona senza mezzi, la quale deve in ogni caso fare il possibile per raggiungere la propria autonomia. La prosecuzione di un’attività indipendente che continua a non garantire un guadagno risulta in contrasto con tale requisito e non giustifica la concessione di prestazioni assistenziali che non sono intese a sostituire il reddito di un’attività indipendente non redditizia.

Nel caso di specie, pacifico è che il signor RI1 a febbraio 2025 figurava quale socio senza diritto di firma e detentore di no. 10 quote societarie del valore di CHF 1'000.- cadauna della ______ Sagl.

Le giustificazioni fornite dal reclamante “dal 1.10.2024 il signor RI1, che non è che socio di maggioranza, non percepisce più alcuno stipendio, precisando che per ragioni contabili non possiamo procedere con lo stralcio della società in quanto è ancora in essere il prestito Covid ottenuto nel 2020 da ______ Sagl” non possono essere seguite.

Come si evince dalla decisione del 12 dicembre 2024 della Cassa di disoccupazione ______, l’interessato era già debitamente informato di dover procedere a stralciarsi da ogni ruolo nella società e di dover attivarsi per cedere le proprie quote. Ciò nonostante egli non solo non vi ha dato seguito ma nemmeno si è reso disponibile ad effettuare quanto richiesto, limitandosi ad inoltrare una domanda di prestazioni assistenziali.

L’USSI, valutato il diritto alla prestazione assistenziale dell’assicurato, ha dapprima riconosciuto con decisione del 28 gennaio 2025 una prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2025 ma ha, d’altro lato, a ragione, assegnato con decisione del 29 gennaio 2025 un termine al reclamante per procedere, in conformità con il principio di sussidiarietà e al dovere di ridurre il proprio danno, a stralciarsi da ______ Sagl da qualsiasi carica in seno alla società e di venderne le quote.

A titolo abbondanziale si rileva che un eventuale stralcio da parte dell’interessato in seno alla società e la rispettiva cessione delle proprie quote non ha alcuna rilevanza con il contratto di credito Covid-19 fatto valere in sede di reclamo (…)” (cfr. all. B a doc. I).

 

                          1.8.  Con una seconda decisione su reclamo, di data 10 giugno 2025, l’USSI ha confermato anche la propria decisione del 14 marzo 2025 (cfr. supra consid. 1.4.), argomentando come segue il proprio provvedimento:

 

" (…)

M. Preliminarmente, in merito alla contestazione del signor RI1 “voglio sottolineare che l’articolo 12 della Costituzione federale garantisce a ogni individuo i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa, motivo per cui le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato è personalmente colpevole del suo stato” si rileva che l’art. 12 della Costituzione federale prevede che chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa. L’aiuto interviene soltanto quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando ogni altra fonte d’aiuto disponibile non può essere ottenuta in tempo utile o in maniera adeguata.

Nel caso concreto si rileva che con decisione del 12 dicembre 2024 la Cassa di disoccupazione ______ ha rifiutato all’interessato il riconoscimento di indennità di disoccupazione poiché il medesimo si è rifiutato di stralciarsi da qualsiasi carica della ______ Sagl e di cederne le quote.

Il signor RI1 era ben informato su quali erano i passi da intraprendere per ottenere il riconoscimento delle indennità di disoccupazione. Se ciò non bastasse l’USSI, con decisione del 28 gennaio 2025, ha riconosciuto al medesimo una prestazione assistenziale per il mese di gennaio 2025 ma ha, al contempo, assegnato al signor RI1, con decisione del 29 gennai 2025, un termine per procedere, in conformità al principio di sussidiarietà e al dovere di ridurre il danno, a stralciarsi dalla ______ Sagl da qualsiasi carica, di cederne le quote e chiedere il riconoscimento delle indennità di disoccupazione. Egli, tuttavia, non vi ha provveduto.

Ad ogni buon conto il reclamante non ha comprovato in alcun modo di trovarsi in una situazione di bisogno urgente ritenuto che, da quanto emerso agli atti, egli ha beneficiato nelle date del 3 febbraio e del 10 febbraio 2025 di accrediti per complessivi CHF 2'400.- da parte di terzi sebbene il reclamante ha inoltrato il rinnovo della prestazione assistenziale scaduta il 31 gennaio 2025 solamente in data 25 febbraio 2025. Su tale punto il reclamo è respinto.

 

N.

In relazione alla contestazione del reclamante “inoltre, in merito alla richiesta di stralcio del credito da ______ Sagl, desidero precisare che, come già esposto nella mia lettera di reclamo del 06 febbraio 2025 (allegata alla presente), tale stralcio non è possibile al momento a causa del credito COVID ancora aperto. Pertanto, chiedo che la mia richiesta di prestazioni assistenziali venga riesaminata alla luce delle seguenti considerazioni: La mia situazione di bisogno è reale e documentata, la situazione del credito Covid è ancora aperta” si rileva che contrariamente a quanto da lui sostenuto, l’esistenza del contratto di credito Covid-19 non ha alcun impatto sulla possibilità per il medesimo di procedere ad un suo stralcio dalla società e alla cessione delle sue quote. Il reclamante a tal proposito non solo non comprova di aver tentato la cessione delle sue quote ma si limita a riferire che un suo stralcio è impossibile.

L’USSI, ritenuta l’inattività del reclamante nonostante le indicazioni impartite, ha correttamente rifiutato al medesimo, in base al principio di sussidiarietà e al dovere di ridurre il danno, il riconoscimento di una prestazione assistenziale per il mese di febbraio 2025” (cfr. all. C a doc. I).

 

                          1.9.  Il 10 luglio 2025, RI1, rappresentato dall’avv. RA1, ha inoltrato un tempestivo ricorso sia contro la decisione su reclamo del 6 giugno 2025 (cfr. supra consid. 1.6.), che contro quella del 10 giugno 2025 (cfr. supra consid. 1.7.), chiedendo che “le decisioni impugnate sono annullate e riformate nel senso che all’insorgente sono riconosciute le prestazioni assistenziali di legge”, oltre a protestare il riconoscimento di “tasse, spese e ripetibili”.

                                  A sostegno delle pretese del proprio assistito, l’avv. RA1 ha, in particolare, fatto valere le seguenti motivazioni:

 

" (…) come risulta dal Registro di commercio, (…) l’insorgente risulta socio senza diritto di firma dal 15 febbraio 2024 (doc. D) e meglio titolare di 10 quote sociali da CHF 1'000.00 ciascuna.

A ciò si aggiunge il fatto che, come risulta dal Registro di commercio, il 22 maggio 2025 è stato pronunciato il fallimento della società.

Per l’insorgente è risultato impossibile ovvero oltremodo difficile, ancor più dal momento in cui la società è stata posta in liquidazione (9 maggio 2025), rispettivamente fallita (22 maggio 2025), “procedere ad un suo stralcio dalla società e alla cessione delle sue quote” come preteso dall’USSI. Si ricorderà che la compravendita (ma anche la donazione) è un contratto che, come tale, prevede due parti allo stesso, il venditore e l’acquirente (rispettivamente il donante e il donatario). L’insorgente non ha purtroppo reperito alcun acquirente disposto a rilevare le quote di una società oramai inattiva da metà 2024 e successivamente posta in liquidazione.

Non si giustifica in alcun modo penalizzarlo per questa circostanza, anche perché l’istituto della derelizione di una quota sociale non esiste (come invece è previsto tale istituto in materia fondiaria, art. 666 CC), posta che la possibilità offerta dall’art. 822 CO non avrebbe manifestamento permesso di ossequiare il breve “termine di 10 giorni, più precisamente entro il 10.02.2024” fissato al ricorrente il 29 gennaio 2025 visto che si tratta di una “procedura [che] non è, tuttavia, immediata e richiede tempo” (TCA 24 settembre 2012 inc. n. 38.2021.27 (recte: 38.2012.27, ndr) consid. 2.8.).

Si ribadisce inoltre che il ricorrente non ricopre (ricopriva) un ruolo privo di rilievo all’interno della società ______ Sagl, che non gli giova peraltro alcun beneficio economico. La richiesta dell’USSI, e prima ancora della Cassa di disoccupazione, di essere “stralciato” dalla società non si giustificava per alcun motivo. Va peraltro evidenziato che egli non disponeva delle maggioranze necessarie per imporre lo scioglimento della società (che ha potuto implementare a inizio maggio 2025, dopo opera di convincimento dell’altro socio) e che il recesso della società è soggetto alle seguenti condizioni statutarie:

 

VII. Recesso

Articolo 35

1 Ogni socio ha il diritto di recedere dalla società quando, cumulativamente:

a.      Osserva un termine di disdetta di sei mesi per la fine di un anno d’esercizio;

b.      Al momento della ripresa, la società dispone di fondi propri disponibili fino a concorrenza dei mezzi necessari per acquisire le quote sociali dei suoi soci uscenti al loro valore reale;

c.      Al momento della ripresa la società non eccede il limite massimo del 35% delle proprie quote sociali.

3 I mezzi necessari devono coprire la ripresa delle quote sociali e la costituzione delle riserve corrispondenti conformemente al CO (art. 659 a cpv. 2 CO i. r. c. art. 784 cpv. 4 CO);

4 Questa disposizione può essere cambiata o abolita solo con decisione unanime da parte di tutti i soci;

5 Ogni socio può chiedere al giudice l’autorizzazione di recedere dalla società per gravi motivi

 

Appare quindi errato e ingiusto penalizzare il ricorrente per una situazione che non è dipesa dal proprio volere. (…)

4. Va infine ricordato che l’ultimo stipendio che l’insorgente ha percepito da ______ Sagl in qualità di dipendente, come più volte sottolineato dal ricorrente, risale al 30 settembre 2024. Con riferimento a questo dato, va ricordato anche che la domanda presentata alla Cassa disoccupazione per ottenere l’indennità LADI è stata ingiustamente rifiutata.

Quanto appena esposto, in aggiunta agli atti di causa integralmente richiamati, fa emergere con evidenza e senza possibilità di dubbio lo stato di bisogno del ricorrente” (cfr. doc. I).

 

                        1.10.  Nella risposta di causa del 5 agosto 2025, l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                        1.11.  Il 6 agosto 2025, il TCA ha trasmesso al ricorrente la risposta di causa ed intimato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr. doc. IV).

 

considerato                 in diritto

 

in ordine

 

                          2.1.  Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

 

                                  Nella concreta evenienza, contro due decisioni su reclamo emesse dall’USSI nei confronti di RI1, relative, da una parte alla richiesta di stralcio entro il 10 febbraio 2025 del ricorrente dalla ______ Sagl e, d’altra parte al diniego delle prestazioni Las dal mese di febbraio 2025 in conseguenza del mancato stralcio.

                                  I fatti oggetto delle due decisioni su opposizione, quindi, sono perlomeno parzialmente di ugual natura e pongono sostanzialmente gli stessi temi di diritto materiale.

                                  È dunque accertata la connessione tra loro.

 

                                  Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2025.31 e 42.2025.32 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia, dapprima, impartito al ricorrente un termine entro cui stralciarsi dalla ______ Sagl (di cui era socio, con dieci quote da fr. 1'000.- l’una) e, d’altra parte, gli abbia poi negato il diritto alle prestazioni Las da febbraio 2025, non avendo RI1 effettuato quanto richiestogli dall’amministrazione.

 

                          2.3.  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                  Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

 

                                  L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                  Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                  L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

 

                                  Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                          2.4.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                  Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                  La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                  Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

 

                                  Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                  Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                  Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                          2.5.  Nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.).

                                  L’art. 13 Laps prevede segnatamente che le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, e meglio:

 

" 1Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa Legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;

c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;]

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f)  l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”

 

                                  Con sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 il Tribunale federale ha confermato il diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto coprire i costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti da terzi.

 

                                  Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha, del resto rilevato, che il principio di sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

 

                                  In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima Istanza ha peraltro osservato:

 

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6; STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni.

 

                          2.6.  Nel caso di specie, con decisione del 29 gennaio 2025, confermata dalla decisione su reclamo del 6 giugno 2025 (cfr. supra consid. 1.2. e 1.6.), l’USSI ha intimato al ricorrente di procedere con le sue dimissioni e con lo stralcio dalla ______ Sagl entro il 10 febbraio 2025.

 

                                  L’amministrazione ha preso questa decisione “considerato che la cassa di disoccupazione ______ con decisione del 12.12.2024 ha emesso un rifiuto del suo diritto alle indennità” (cfr. doc. 347-348).

 

                                  Al riguardo, il TCA rileva che con decisione del 12 dicembre 2024 la Cassa disoccupazione ______ (in seguito: la Cassa) ha negato al ricorrente l’erogazione delle prestazioni LADI con la seguente motivazione:

 

" (…) in data 30.07.2024 la ______ Sagl le ha inoltrato disdetta del contratto di lavoro con termine 30.09.2024. In data 27.09.2024 si è annunciato c/o URC mentre in data 16.10.2024 si è recato c/o i nostri sportelli dove le è stata consegnata una lista di documenti da riportare e, dove era annotato che la Cassa sarebbe entrata in merito al diritto unicamente qualora si fosse stralciato da qualsiasi carica in seno alla società (quote comprese). Con lettera del 26.11.2024 ______ Sagl ha inoltrato uno scritto all’Ufficio del registro di commercio dove comunicava di cancellare il diritto di firma [ndr: ma] che sarebbe mantenuta la funzione di socio. Difatti, risulta ancora essere socio senza diritto di firma e di detenere quote no. 10 da chf 1'000 cadauna.

Per i motivi sopra elencati, siamo tenuti a rifiutare il suo diritto a percepire le indennità” (cfr. doc. 335-336).

 

                                  La ______ Sagl, ora in liquidazione, era attiva nella prestazione di servizi di ogni genere nel settore della sicurezza, nella sorveglianza, nel trasporto di persone e beni e nell’organizzazione di eventi e manifestazioni (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile al sito internet www.zefix.ch).

                                  Il ricorrente, che già disponeva, senza rivestire alcuna funzione registrata, di una procura collettiva a due, nell’aprile 2023 è diventato socio della ______ Sagl, con cinque quote da fr. 1'000.- ciascuna.

                                  A febbraio 2024, RI1 ha aumentato la propria partecipazione societaria a dieci quote da fr. 1'000.- l’una, con procura individuale.

                                  La procura individuale è poi stata stralciata dal RC - per i motivi indicati dalla Cassa nella propria decisione del 12 dicembre 2024 - il 4 dicembre 2024, data dalla quale il ricorrente non ha più goduto del diritto di firma, ma è rimasto socio detenendo le dieci quote.

 

                                  Nel contesto della domanda di prestazioni assistenziali, RI1, il 3 gennaio 2025 ha dichiarato che “l’azienda non ha personale attivo ed è in fase di liquidazione” (cfr. doc. 453). Dall’estratto RC risulta che la società, in realtà, è stata sciolta con decisione dell'assemblea dei soci del 9 maggio 2025.

                                  Da quel momento, ______, che già deteneva il restante delle quote societarie, è passato dall’essere socio e presidente della gerenza, con firma individuale, ad esserne anche liquidatore con firma individuale.

                                  Infine, la ______ Sagl è stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di ______ del 22 maggio 2025 a far tempo dal giorno seguente.

 

                                  Dagli atti risulta, poi, che il rapporto di lavoro in essere da giugno 2017 tra il ricorrente e la società è stato disdetto il 30 luglio 2024 con effetto al 30 settembre successivo.

                                  La lettera di disdetta riporta la medesima firma sia per quanto attiene al ricorrente, che l’ha sottoscritta “per accettazione”, che per la direzione societaria (cfr. doc. 376).

 

                          2.7.  Riguardo ai richiedenti l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente, va evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004, si è così espressa:

 

" Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.

(...)

7.

Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique du canton de Genève."

 

                                  Dalla sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).

                                  Con sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di prestazioni assistenziali deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da parte dell’assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d’indipendente.

                                  Il TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che l’oggetto della contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale ordinario ai sensi della legge cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid. 3.3.) e non sull’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost.

                                  Dall’altro, che il diniego dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi (consid. 3.3.: “L’art.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois”) era dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al suo statuto d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni sociali. Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta l’art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal senso senza richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.

 

                                  Per quel che riguarda il Canton Ginevra, è utile rilevare che nel maggio 2022 il Consiglio di Stato ha presentato il progetto di legge sull’aiuto sociale e la lotta contro la precarietà (Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité - LASLP) che costituisce una riforma profonda della legge sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale (LIASI) con lo scopo, tra l’altro, di sostenere meglio le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, ad esempio prolungando da tre a sei mesi (rinnovabili) la durata dell’aiuto sociale a loro favore (cfr. https://www.ge.ch/document/communique-hebdomadaire-du-conseil-etat-du-4-mai-2022#extrait-28540; https://www.ge.ch/document/28585/telecharger).

                                  Il 10 gennaio 2023 la Commissione degli affari sociali si è però rifiutata di entrare in materia su tale progetto. Pertanto la revisione della legge concernente l’aiuto sociale sarà oggetto di dibattito in Gran Consiglio soltanto dopo le elezioni cantonali del mese di aprile 2023 (cfr. https://www.tdg.ch/la-reforme-sociale-de-thierry-apotheloz-prend-leau-379349661567https://www.tdg.ch/la-reforme-sociale-de-thierry-apotheloz-prend-leau-379349661567https://www.rts.ch/audio-podcast/2023/audio/la-reforme-de-l-aide-sociale-a-ete-balayee-par-la-commission-des-affaires-sociales-du-grand-conseil-genevois-25892015.html?id=25892018).

                                  La nuova legge sull’aiuto sociale è stata approvata dal parlamento del Cantone Ginevra il 23 giugno 2023 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2025.

 

                                  Il Tribunale federale, in una sentenza 8D_13/2020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4., ha poi evidenziato che pretendere che un beneficiario dell’assistenza sociale interrompa entro un adeguato termine un’attività indipendente che non consente di far fronte al proprio fabbisogno non viola il principio della parità di trattamento, né il divieto dell’arbitrio.

                                  In tale giudizio l’Alta Corte ha rilevato che le disposizioni COSAS (CSIAS dal 1° gennaio 2021) prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo se non viene rispettato il principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione valida dal 1° gennaio 2021).

                                  In quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava un’attività indipendente non redditizia che aveva comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva essere imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019, bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni fissate dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).

 

                          2.8.  Questa Corte in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI il quale aveva negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale, in quanto, alla conclusione di quel periodo, la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente un turnaround (l’espressione “turnaround” rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite; cfr. www.tesionline.it).

                               

                                  Inoltre in un giudizio 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente.

 

                                  Il ricorso interposto contro la sentenza sopra citata all’Alta Corte dall’interessato è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).

 

                                  Con sentenza 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 questo Tribunale ha deciso che a ragione l’USSI aveva rifiutato dal dicembre 2020 di erogare nuovamente prestazioni assistenziali, ritenuta l’intenzione della ricorrente di continuare con l’attività professionale indipendente, nonostante le fosse stato intimato, già un anno prima, di chiudere e di inoltrare domanda di indennità straordinarie di disoccupazione. Il TCA ha precisato che del resto la sua situazione finanziaria non era cambiata, né era imminente un turnaround.

                                  L’ istanza di revisione della STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 è stata respinta con giudizio 42.2022.37 del 29 agosto 2022, cresciuta in giudicato incontestata. Questa Corte ha rilevato che, indipendentemente dal rispetto dei termini per presentare domanda di revisione di una sentenza, non sussistevano fatti e prove nuovi tali da far emergere una differente fattispecie riguardo al diritto a prestazioni assistenziali dal mese di dicembre 2020, rispetto alla situazione fattuale in merito alla quale si era pronunciato il TCA con la pronunzia 42.2021.5-6.

 

                                  Con giudizio 42.2022.44 del 29 agosto 2022, il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_570/2022 del 9 novembre 2022, questo Tribunale ha confermato il rifiuto di prestazioni assistenziali richieste nel dicembre 2021 e dell'aiuto d'urgenza domandato nel novembre 2021, poiché, da un lato l’insorgente aveva continuato a svolgere la propria attività indipendente non redditizia. Dall'altro, la medesima non aveva reso perlomeno verosimile di essere confrontata con una reale situazione di bisogno attuale e urgente.

 

                                  Al riguardo cfr. pure STCA 42.2023.26 del 16 ottobre 2023.

 

                                  In una sentenza 42.2022.96 del 20 marzo 2023, pubblicata in RtiD II-2023 N. 25 pag. 89 segg., il TCA, da un lato, ha stabilito che a ragione l’USSI, considerato il carattere sussidiario dell’assistenza sociale, aveva deciso che il ricorrente, che da diversi anni esercitava un’attività indipendente quale geologo che non gli consentiva l’autonomia finanziaria, dovendo ricorrere alle prestazioni assistenziali per provvedere al proprio sostentamento, doveva rinunciare a tale attività, stralciandosi conseguentemente dalla relativa iscrizione all’AVS e verificando il suo diritto alle indennità straordinarie di disoccupazione. Dall’altro, questo Tribunale ha, tuttavia, ritenuto, per quanto atteneva alla data entro la quale il ricorrente doveva procedere alla chiusura della propria attività indipendente, fissata dall’amministrazione al 31 dicembre 2022, che all’insorgente andava prima permesso di concludere il proprio incarico quale perito, segnalato peraltro all’USSI già nel mese di aprile 2022, in particolare per non intralciare il buon funzionamento della giustizia e per non ritardare la procedura in corso con un cambiamento di perito.

                                  Il ricorrente avrebbe comunicato, però, senza indugio all’USSI la conclusione del suo ruolo di perito e, salvo modifiche rilevanti della sua situazione finanziaria dovute a un’evoluzione positiva dell’attività indipendente, a quel momento sarebbe stato tenuto a chiudere quest’ultima e a richiedere le indennità straordinarie di disoccupazione. Gli atti sono stati, conseguentemente, trasmessi all’amministrazione perché emettesse una decisione concernente il diritto alle prestazioni assistenziali spettanti al ricorrente per il mese di gennaio 2023, effettuando il relativo conteggio.

 

                                  Infine, con STCA 42.2025.30 del 20 ottobre 2025 (impugnata davanti al Tribunale federale, cfr. inc. 8C_680/2025), il TCA ha confermato la decisione dell’USSI che per ottobre 2024 aveva negato ad un beneficiario delle prestazioni assistenziali il rinnovo delle stesse in quanto la sua attività indipendente, che non gli consentiva di raggiungere l’indipendenza economica, era ancora attiva, benché egli fosse al corrente dal marzo precedente di doverla chiudere.

 

                          2.9.  Con giudizio 42.2022.99 del 2 maggio 2023 questa Corte ha avallato il modo di operare dell’USSI che nel giugno 2022, vista l’attività non redditizia svolta da un beneficiario di prestazioni assistenziali, socio al 30% di una società estera di cui era CEO e si occupava della contabilità, del business analisys e del marketing, aveva informato quell’assistito del fatto che le prestazioni Las gli sarebbero state erogate sino al 30 settembre 2022, termine entro il quale avrebbe dovuto o essere economicamente indipendente oppure, ed in caso contrario, “chiudere l’attività (stralciarsi dal ruolo)”, quindi vendere le proprie quote, abbandonare ogni ruolo in seno alla società e verificare il suo eventuale diritto alle indennità di disoccupazione.

                                  Con decisione del 12 agosto 2022, poi, l’USSI aveva confermato quanto già anticipato a quel ricorrente a giugno 2022, e meglio la data del 30 settembre successivo quale termine per procedere con lo stralcio quale socio dalla ditta.

                                  Nella propria sentenza, il TCA ha approvato l’operato dell’amministrazione e si è così espresso:

 

" (…)

2.6.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che dal verbale del colloquio del 5 novembre 2021, sottoscritto dall’insorgente – il quale ha beneficiato dell’intervento dell’assistenza sociale da gennaio a dicembre 2019 e da marzo 2020 ad agosto 2022 (cfr. consid. 1.1.) – emerge che “ad oggi l’azienda collabora attivamente con 5 enti del settore (demolitori) che però non garantiscono delle entrate per far sì che il signor RI 1 riesca a percepire uno stipendio per sostenersi”.

Dal reclamo del 14 settembre 2022 si evince che l’azienda non genera alcun utile e non ha la possibilità di versare salari o dividendi (cfr. doc. C=169; consid. 1.4.).

Il ricorrente, il 22 settembre 2022, ha peraltro affermato, da un lato, di lavorare gratuitamente per la società __________, fondata nel 2018 con sede in __________, in quanto la cifra d’affari permette soltanto di pagare gli stipendi dei quattro collaboratori (due operatori IT + due persone che digitalizzano) ma non dei quattro soci collaboratori. Dall’altro, che “il fatturato deve essere utilizzato per mantenere in vita l’azienda non ne resta per me e i soci” (cfr. doc. 358-359).

 

Inoltre già in occasione dell’incontro del 26 giugno 2020 l’USSI ha reso attento l’insorgente che non avrebbe potuto sostenerlo “vita natural durante” (cfr. doc. 1390).

 

Durante il citato colloquio del 5 novembre 2021 la parte resistente ha poi spiegato all’insorgente che “il sostegno alle persone che esercitano un’attività indipendente è temporaneo (circa 6 mesi). Le prestazioni finanziate dall’ufficio del sostegno sociale consistono nell’assicurare al beneficiario (a titolo complementare) il minimo esistenziale per una durata limitata al fine di superare una situazione precaria temporanea” e che avrebbero potuto essergli erogate prestazioni assistenziali fino al 31 dicembre 2021 (cfr. doc. 63).

 

Il 22 giugno 2022 ha avuto luogo un ulteriore incontro in cui l’USSI ha ribadito, quanto già spiegato il 26 giugno 2020 nonché il 5 novembre 2021 e gli è stato comunicato, da una parte, che le prestazioni assistenziali avrebbero, pertanto, potuto essergli corrisposte solo fino al 30 settembre 2022. Dall’altra, che in seguito, se non fosse stato economicamente indipendente e avesse voluto continuare a percepire prestazioni assistenziali, avrebbe dovuto chiudere l’attività (stralciarsi dal ruolo) e partecipare alle misure d’inserimento al 100% (cfr. doc. M, consid. 1.2.).

 

Con la decisione del 12 agosto 2022 la parte resistente, visto che l’attività connessa alla società __________ era in essere da più anni senza consentire a RI 1 di raggiungere l’indipendenza economica e uscire dall’assistenza sociale, gli ha formalmente stabilito quale ultimo termine la data del 30 settembre 2022 per stralciarsi dai ruoli della società vendendo le sue quote, abbandonare ogni ruolo all’interno della società, verificare l’eventuale diritto alle indennità di disoccupazione e rendersi disponibile al 100% alla partecipazione delle misure di inserimento sociale e professionale decise dall’USSI (cfr. doc. B; consid. 1.3.).

 

In simili condizioni, tenuto conto del fatto che l’assistenza sociale ha carattere sussidiario in particolare rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali, nonché della giurisprudenza federale e cantonale (cfr. art. 2 Las; 13 Laps; consid. 2.2.; 2.4.; 2.5.), a ragione l’amministrazione ha deciso che l’insorgente deve rinunciare alla propria attività per la __________ e, segnatamente, verificare il suo eventuale diritto alle indennità di disoccupazione, come pure rendersi disponibile al 100% alla partecipazione delle misure di inserimento sociale e professionale (cfr. in particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 citata al consid. 2.6.).

 

Un’attività indipendente non redditizia non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4.). (…)” (consid. 2.6.).

 

                                  La nostra Massima Istanza, il 3 luglio 2023, ha considerato inammissibile l’impugnativa dell’interessato (cfr. STF 8C_382/2023, 8C_383/2023).

 

                        2.10.  La Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), nel proprio contributo “Aide aux travailleurs indépendants”, Berna 2021, se, da una parte, ha indicato che il diritto all’assistenza sociale non presuppone in tutti i casi la cessazione dell’attività indipendente, dall’altra, ha precisato che l’aiuto può essere fornito soltanto se determinate condizioni sono ossequiate - in particolare in applicazione del principio di sussidiarietà - e per un periodo di durata limitata.

                                  Al riguardo è stato evidenziato, in primo luogo, che in effetti l’assistenza sociale non ha per vocazione di aiutare le persone nel bisogno a sviluppare un’attività indipendente. Tale misura è concepita a titolo eccezionale.

                                  In secondo luogo, che il beneficiario dell’assistenza sociale può continuare a esercitare la propria attività indipendente unicamente nel caso in cui adempia il presupposto della sostenibilità economica, ossia se la stessa permetta di far fronte in modo duraturo ai bisogni materiali di base dell’interessato e delle persone rientranti nella sua unità di riferimento.

                                  Inoltre è stato affermato che di principio l’aiuto sociale è concesso agli indipendenti nell’idea che la loro attività sarà economicamente redditizia entro un termine fino a sei mesi.

                                  Il diritto all’assistenza può essere prolungato oltre questo termine, qualora si possa ragionevolmente ritenere che tale scopo sarà raggiunto entro un termine supplementare.

 

                                  La CSIAS ha sottolineato che la decisione di assegnare o no delle prestazioni assistenziali agli indipendenti, così come le modalità di tale aiuto devono tenere conto delle possibili distorsioni della concorrenza.

                                  La medesima ha spiegato che in linea generale sono considerate atte a falsare la concorrenza quelle situazioni in cui un’attività non può essere svolta che con il sostegno dell’assistenza sociale e in cui il beneficiario si trova conseguentemente avvantaggiato rispetto agli altri attori del ramo che devono procurarsi i mezzi per la sopravvivenza con la loro attività. Se la sostenibilità economica non è dimostrata o se non è realizzata nel termine impartito malgrado le buone previsioni, i lavoratori indipendenti devono porre fine alla loro attività, segnatamente per prevenire la distorsione della concorrenza a più lungo termine che risulterebbe dal sostegno attribuito dall’assistenza sociale.

 

                                  È, altresì, stato specificato che le persone che desiderano esercitare un’attività indipendente a titolo principale (ovvero allorché un’attività costituisce un ostacolo al collocamento sul mercato del lavoro) sono sostenute unicamente durante un lasso di tempo limitato e a determinate condizioni. Quando, invece, si tratta di un’attività indipendente accessoria (ossia che non è d’ostacolo all’integrazione professionale in vista dell’ottenimento di un reddito di sussistenza), l’assistenza sociale interviene con riserbo, in quanto non le compete pronunciarsi sulle attività per il tempo libero dei beneficiari, consapevole, in ogni caso, che la linea di demarcazione tra l’attività accessoria e l’attività ricreativa è labile.

 

                                  Infine la CSIAS ha osservato che, allorché l’organo dell’assistenza sociale termina di accettare l’attività indipendente in ragione dei pronostici economici sfavorevoli oppure del mancato raggiungimento degli obiettivi, i beneficiari sono tenuti a iscriversi all’Ufficio regionale di collocamento al fine di cercare e accettare un impiego che assicuri loro i mezzi di sussistenza a condizione che esso sia adeguato al loro stato di salute.

                                  In proposito è stato puntualizzato che certi Cantoni, come il Ticino, prevedono delle prestazioni particolari per gli indipendenti dopo che sono stati costretti a cessare la loro attività.

 

                                  Nel Cantone Ticino, in effetti, giusta l’art. 11 cpv. 1 della Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) ai disoccupati che hanno cessato da sei mesi al massimo un’attività indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a carico del Cantone.

 

                                  Sul tema cfr. anche Ingrid Hess, “Travail indépendant: qui a droit à l’aide social?(pag. 4) in Soziale Sicherheit CHSS del 12 settembre 2023; STCA 42.2025.30 del 20 ottobre 2025 non ancora cresciuta in giudicato.

 

                        2.11.  Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che nella presente fattispecie RI1, annunciatosi presso il proprio Comune di domicilio il 16 dicembre 2024, con domanda del 17/21 gennaio 2025 ha chiesto di essere posto al beneficio di prestazioni assistenziali (cfr. supra consid. 1.1.), dopo che con decisione formale del 12 dicembre 2024 la Cassa disoccupazione ______ gli aveva negato il diritto all’indennità di disoccupazione in assenza di un requisito fondamentale (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a LADI e 10 LADI), vista la sua situazione di persona con posizione analoga a un datore di lavoro ricoperta dal ricorrente in quanto in possesso di metà delle quote sociali della ______ Sagl.

 

                                  In tale contesto va, innanzitutto, ricordato che, per costante giurisprudenza federale in materia di assicurazione contro la disoccupazione, il socio di una ______ Sagl e il membro del consiglio di amministrazione di una SA sono esclusi ex lege dal diritto, in particolare, alle indennità di disoccupazione, poiché godono di un notevole potere decisionale e rivestono, perciò, una posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a, art. 10 e art. 31 cpv. 3 lett. c LADI; DTF 145 V 200; DTF 123 V 234; STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014) (sottolineature del TCA).

 

                                  In una STF 8C_609/2024 del 26 giugno 2025, pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 24, al consid. 6.1 il Tribunale federale ha stabilito che “Die Kasse weist zutreffend darauf hin, dass sich der massgebliche Einfluss eines Gesellschafters oder einer Gesellschafterin einer GmbH (mit oder ohne Geschäftsführerfunktion) gemäss ständiger Rechtsprechung ohne Weiteres aus der Gesellschafterstellung an sich ergibt (BGE 145 V 200; E. 4 hiervor). Eine Prüfung des Einzelfalles ist diesfalls nicht erforderlich, denn die massgebliche Entscheidungsbefugnis geht (zwingend) aus dem Gesetz selbst hervor (vgl. Art. 804 ff. OR; BGE 145 V 200 E. 4.2).(sottolineatura della redattrice).

 

                                  Come visto, con la decisione del 28 gennaio 2025, l’USSI ha riconosciuto al richiedente il diritto alle prestazioni assistenziali per il mese di gennaio 2025, senza nessuna considerazione sul suo statuto di socio della ______ Sagl (in particolare nulla indicando su un eventuale obbligo di cedere le sue quote e stralciarsi; cfr. supra consid. 1.1. e doc. 349-350).

 

                                  Con decisione del 29 gennaio 2025 (confermata con decisione su reclamo del 6 giugno 2025; cfr. supra consid. 1.7.), l’USSI ha assegnato a RI1 un termine scadente il 10 febbraio 2025 per effettuare lo stralcio dal registro di commercio (ed in particolare per procedere alla cessione delle proprie quote).

 

                                  Con un’altra decisione del 14 marzo 2025 (confermata con decisione su reclamo del 10 giugno 2025; cfr. supra consid. 1.4. e 1.8.) l’USSI ha negato al ricorrente il diritto di beneficiare delle prestazioni assistenziali a partire dal 1° febbraio 2025, in quanto RI1 non ha provveduto allo stralcio richiesto.

 

                                  Sciolta la società con decisione dell’assemblea dei soci del 9 maggio 2025, in seguito al fallimento pronunciato a far tempo dal 23 maggio successivo ed iscrittosi l’assicurato per il collocamento presso l’URC in vista dell’ottenimento delle indennit di disoccupazione LADI, l’USSI ha, poi, riconosciuto al ricorrente il diritto alle prestazioni Las dal mese di maggio 2025 (cfr. supra consid. 1.6. e doc. 99-102).

 

                                  Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene, innanzitutto, corretta l’imposizione dell’USSI al ricorrente di alienare le proprie quote della società, così da dapprima valutare appieno se egli poteva, o meno, beneficiare del diritto all’indennità di disoccupazione (al riguardo, e in relazione ai presupposti dell’art. 8 cpv. 1 lett. e dell’art. 13 LADI, si ricorda che l’assicurato ha lavorato per la ______ Sagl come dipendente dal 2017 al 30 settembre 2024), visto il carattere sussidiario dell’assistenza sociale.

                                  Tanto più che la ______ Sagl aveva cessato ogni attività da giugno 2024 e l’assicurato ne è rimasto dipendente fino a fine settembre, per “poter portare a termine tutte le pratiche relative alla chiusura dell’attività” (cfr. doc. 192).

 

                                  Infatti, il mantenimento del ruolo di socio comporta comunque un rischio di abuso che non deve ricadere sull’assistenza sociale (cfr. supra consid. 2.9. e STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023) e che le prestazioni assistenziali hanno carattere sussidiario in particolare rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali (cfr. supra consid. 2.6. e 2.7., art. 2 Las e 13 Laps).

 

                                  D’altra parte però, secondo questo Tribunale, il termine di circa dieci giorni assegnato il 29 gennaio 2025 al ricorrente, la cui richiesta di prestazioni Las risale al 17/21 gennaio 2025 (cfr. consid. 1.1.), al fine di trasmettere all’amministrazione “conferma dello stralcio da ______ Sagl da qualsiasi carica in seno alla società (quote comprese)” (cfr. doc. 347-348; consid. 1.2.), è troppo breve.

 

                                  Con decisione del 14 marzo 2025, come visto, l’USSI ha, peraltro, negato al ricorrente l’erogazione delle prestazioni assistenziali già dal 1. febbraio 2025, e quindi da ancora prima dello scadere del termine assegnatogli del 10 febbraio 2025.

 

                                  In concreto, come sottolineato da questa Corte nella STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012, richiamata in sede ricorsuale (cfr. supra consid. 1.9.), l’alienazione delle quote societarie, è una procedura non “immediata e richiede del tempo”.

                                  Tempo che, nella fattispecie, doveva quantomeno essere pari a quello necessario a convocare l’assemblea dei soci (venti giorni, ai sensi dell’art. 805 cpv. 3 CO), ritenuto che lo statuto societario prevedeva delle condizioni cumulative per il recesso del socio (cfr. supra consid. 1.9.), modificabili o abolibili “solo con decisione unanime da parte di tutti i soci”.

                                  Quanto precede fatto, poi, salvo il diritto di recedere dalla società per gravi motivi, da richiedersi al giudice.

 

                                  Trattasi, quindi, come anticipato, di passi che per essere intrapresi richiedono comunque del tempo, non essendo immediatamente attuabili (a prescindere dal fatto che l’asserzione ricorsuale relativa alla pretesa impossibilità di alienare le quote in ragione del credito Covid-19 richiesto ed ottenuto dalla società non trova, comunque, spiegazione).

 

                                  Questa Corte non ignora che nel caso sfociato nella STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 l’assicurato aveva, ad ogni modo, almeno tentato, seppure senza successo, di vendere le quote al proprio socio.

Nella fattispecie che qui ci concerne, invece, nonostante al ricorrente fosse ben chiaro che doveva muoversi in tal senso, essendogli già state rifiutate (anche) le prestazioni LADI in ragione essenzialmente del suo ruolo e della sua partecipazione societaria (cfr. supra consid. 2.6.), egli non ha neppure comprovato di avere almeno tentato di attivarsi per alienare la propria partecipazione societaria.

 

                                  Tuttavia nel caso concreto, in considerazione di una tempistica minima per almeno tentare di agire in tal senso a RI1 non avrebbe dovuto essere assegnato un termine scadente già il 10 febbraio 2025, bensì un termine più ragionevole, e meglio fino al 31 marzo 2025 per alienare le proprie quote e per stralciarsi, di conseguenza, dalla qualità di socio.

 

                                  La prima decisione su reclamo impugnata deve quindi essere modificata in tal senso.

 

                                  Per quanto attiene alla seconda decisione su reclamo emessa nei confronti di RI1 e da questi contestata, mediante la quale l’amministrazione ha negato il diritto alle prestazioni assistenziali dal 1° febbraio 2025, l’USSI, alla luce di quanto poc’anzi stabilito in relazione al termine per alienare le proprie quote e stralciarsi dalla qualità di socio, dovrà, invece, valutare se sulla base della sua situazione economica e personale egli vi aveva, o meno, diritto e questo sino al 31 marzo 2025.

 

                        2.12.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

 

1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.47-48 del 31 marzo 2025 consid. 2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

 

                        2.13.  L’insorgente, parzialmente vincente in causa e rappresentato dall’avv. RA1, ha diritto all’importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della parte resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Le cause 42.2025.31 e 42.2025.32 sono congiunte.

 

                             2.  Il ricorso è parzialmente accolto.

 

                          3.1.  La decisione su reclamo del 6 giugno 2025 è riformata nel senso che il termine assegnato al ricorrente scade il 31 marzo 2025.

                          3.2.  La decisione su reclamo del 10 giugno 2025 è annullata e gli atti sono rinviati all’USSI per determinare, sulla base di quanto stabilito al consid. 2.11., il diritto di RI1 alle prestazioni Las per febbraio e marzo 2025.

 

                             4.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                  L’USSI verserà al ricorrente l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                             5.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti