Raccomandata |
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 24 luglio 2025 di
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RI 1
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contro
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CO 1
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, il 24 luglio 2025, ha inviato al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM), in particolare, uno scritto in lingua tedesca con oggetto “Klage auf Erlass einer Verfügung & Auszahlung Sozialhilfeleistungen” del seguente tenore:
" (…)
hiermit erhebe ich gestützt auf Art. 29 BV, Art. 25a VwVG sowie das kantonale Verwaltungsrecht Klage auf Erlass einer Verfügung sowie auf sofortige Auszahlung der mir zustehenden Sozialhilfeleistungen durch den Sozialdienst __________.
Sachverhalt:
1. Ich habe im Juni 2025 alle Unterlagen eingereicht.
2. Die zuständige Stelle hat meine Bedürftigkeit anerkannt und die Prüfung abgeschlossen.
3. Die von mir unterzeichnete Vollmacht wurde durch die Behörde angenommen und war gültig bis Juli 2025.
4. Dennoch verweigert das Sozialamt die Auszahlung mit dem Hinweis, eine neue Vollmacht sei erforderlich.
5. Eine schriftliche Verfügung wurde trotz expliziter Aufforderung nicht erlassen.
Rechtliche Beurteilung:
- Ein Anspruch auf materielle Hilfe besteht kraft Bundesverfassung (Art. 12 BV) und kantonalen Sozialhilfegesetzen, sobald die Voraussetzungen erfüllt sind.
- Das Sozialamt ist verpflichtet, bei Leistungsentscheidungen eine schriftliche Verfügung zu erlassen (Art. 29 VwVG).
- Das Verhalten der Behörde stellt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, des Anspruchs auf ein faires Verfahren sowie der Fürsorgepflicht dar.
Anträge:
1. Es sei das Sozialamt zu verpflichten, unverzüglich eine rechtsmittelfähige Verfügung betreffend die Sozialhilfeleistungen zu erlassen.
2. Es sei anzuordnen, dass mir rückwirkend die vollen Leistungen ab dem [Datum] auszuzahlen sind.
3. Es sei das Sozialamt zu verpplifchten, im Rahmen einer sozialverträglichen Abmeldung auch alle fianziellen Mittel zur Uebergangasunterstützung bereitzustellen.
4. Es sei die Klage kostenfrei zu führen (unentgeltliche Rechtspflege gemäss Art. 29 Abs 3 BV).” (Doc. Ibis; la sottolineatura è della redattrice)
Egli ha aggiunto:
" Dies kann in einem eigenen Antrag (oder als Punkt 3 im obigen Schreiben) so formuliert werden:
Antrag auf gerichtliche Verpflichtung zur sozialverträglichen Abmeldung mit finanzieller Unterstützung
Ich beantrage das Sozialamt gemäss den Vorgaben der kantonalen Sozialhilfegesetze und unter Beachtung von Treu und Glauben (Art. 5 BV) zu verpfiichten, alle erforderlichen Mittel zur Unterstützung meiner Abmeldung (Rückreise, Neuanfang, Wohnsitzwechsel, medizinischer Versorgung, Transport etc.) bereitzustellen.
Dies betrifft insbesondere die Pflicht der Behörde, für eine sozialverträgliche Beendigung des Unterstützungsverhältnisses zu sorgen und mich nicht in eine existenzielle Notlage zu entlassen.” (Doc. Ibis)
RI 1 ha allegato il seguente testo in lingua italiana:
" Oggetto: Ricorso per mancata emissione di provvedimento e per pagamento delle prestazioni sociali
Egregi Signori,
con la presente presento ricorso ai sensi dell'art. 29 della Costituzione federale, dell'art. 25a della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA / VwVG), nonché delle disposizioni cantonali pertinenti, al fine di:
- ottenere l'emissione immediata di un provvedimento formale da parte del Servizio sociale di __________
- ottenere il pagamento retroattivo e integrale delle prestazioni di assistenza sociale già verificate e riconosciute.
Fatti rilevanti:
1. Nel mese di June ho presentato tutta la documentazione necessaria.
2. La mia situazione di bisogno è stata riconosciuta dal Servizio sociale.
3. La procura depositata era valida fino al [data], ed è stata accettata dall'autorità.
4. Nonostante ciò, il pagamento è stato rifiutato con la motivazione infondata che occorre una nuova delega.
5. Nessun provvedimento scritto è stato emesso, nonostante la mia richiesta.
Valutazione giuridica:
- Il diritto all'aiuto sociale esiste a partire dalla constatazione dello stato di bisogno, indipendentemente da rinnovi burocratici non giustificati.
- L'obbligo di emettere un provvedimento scritto è previsto dall'art. 29 PA / VwVG e dal diritto cantonale.
- Il comportamento del Servizio sociale viola i miei diritti procedurali e materiali, in particolare il diritto di essere sentito, il principio della buona fede (art. 5 Cost.) e l'obbligo di assistenza.
Domande / richieste:
1. Ordinare al Servizio sociale l'emissione immediata di un provvedimento formale.
2. Ordinare il pagamento retroattivo delle prestazioni di assistenza sociale a partire dal [data].
3. Ordinare al Servizio sociale di mettere a disposizione tutti i mezzi economici necessari per una dimissione accompagnata e socialmente sostenibile.
4. Concedere il beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita ai sensi dell’art. 29 cv. 3 Cost.” (Doc. I)
Il medesimo ha annesso la seguente richiesta in italiano:
" (…)
Richiedo inoltre che il Servizio sociale venga obbligato a fornire, in conformità con la legislazione cantonale sull’assistenza, tutte le risorse economiche necessarie per consentire una dimissione sicura, sostenibile e rispettosa della dignità umana.
Questo include - ma non si limita a – contributi per spostamento, nuovo alloggio, sostegno medico, trasporto, vitto e tutti i mezzi per riprendere in modo autonomo la vita in un altro luogo o Cantone, come previsto dal principio della solidarietà e dal dovere istituzionale di assistenza fino alla fine del rapporto di aiuto.” (Doc. I)
1.2. Il 29 luglio 2025 il TRAM ha trasmesso gli scritti di cui al precedente considerando a questa Corte per competenza ed evasione, comunicando tale invio all’interessato (cfr. doc. II).
1.3. Interpellata da questo Tribunale al fine di contestualizzare la fattispecie (cfr. doc. III), la Città di __________ Socialità Servizi di sostegno, il 4 agosto 2025, ha comunicato:
" (…)
Il Signor RI 1 ha notificato il suo arrivo a __________ il 17 aprile 2025. Nel corso di aprile 2025 ha in seguito preso contatto con lo sportello LAPS di __________ per attivare la richiesta di prestazione assistenziale. In data 8 maggio 2025 tenuto conto della difficoltà dell'interessato a reperire la documentazione necessaria all'inoltro, il Comune di __________ per il tramite dello scrivente servizio ha versato come sostentamento d'urgenza per maggio chf 300 sul conto dell'interessato.
Dopo una lunga serie di scambi e-mail dovuti alla reticenza dell'interessato a presentare tutta una serie di documenti atti all'attivazione del suo dossier e dopo innumerevoli tentativi di far firmare la conferma di inoltro della domanda di assistenza, alla fine l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di Bellinzona - cui spettano le decisioni formali dell'assistenza - ha deciso la prestazione assistenziale a favore dell'interessato per i mesi di maggio e giugno 2025.
Parallelamente il medesimo ufficio ha chiesto di produrre dei documenti al Signor RI 1 in occasione del suo eventuale rinnovo della prestazione (indicativamente luglio).
Nel corso del mese di luglio 2025 il Sig. RI 1 ha più volte interpellato il nostro ufficio e quello Cantonale (USSI) invitando gli stessi a versare la prestazione assistenziale a suo avviso dovuta.
Malgrado avere ottenuto le informazioni sulla procedura da adottare - nello specifico avrebbe dovuto firmare il formulario di rinnovo e produrre la documentazione richiesta - il Sig. RI 1 non ha mai dato seguito.
Nel corso del mese di luglio 2025, vista la particolare situazione e considerato che attorno al Sig. RI 1 si stava muovendo la rete per l'attivazione di una misura (ARP), lo scrivente sevizio in data 24 luglio 2025 ha versato eccezionalmente al Sig. RI 1 trattandolo come caso di rigore chf 500 tramite il Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale come aiuto d'urgenza, il tutto in attesa che firmasse e provvedesse all'invio del rinnovo dell'assistenza all'Ufficio del Sostegno sociale e dell'inserimento di Bellinzona.
Ci risulta che non ha mai provveduto a chiedere il rinnovo pe il tramite del formulario, né direttamente all'USSl, né tramite lo sportello LAPS come dovrebbe essere per prassi.
Al contrario di quanto sostenuto dal signor RI 1 nei suoi scritti, il nostro ufficio non è chiamato a versare le prestazioni sociali dell'assistenza, le stesse infatti sono di competenza cantonale (Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento).
Il nostro servizio è intervenuto in urgenza per ben due volte per consentire al Sig. RI 1 di dare seguito; tuttavia, non è tenuto al pagamento di prestazioni ricorrenti (art. 4e del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale) per le quali appunto è competente l'ufficio cantonale, al quale vi invitiamo di chiedere eventuali loro osservazioni. (…)” (Doc. IV)
1.4. Pendente causa questo Tribunale ha chiesto all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) di produrre le decisioni relative alle prestazioni assistenziali riconosciute al ricorrente nei mesi di maggio e giugno 2025, di precisare se contro le stesse sia stato interposto reclamo e di indicare se il medesimo abbia inoltrato domanda di rinnovo per i mesi di luglio e agosto 2025 (cfr. doc. V).
L’USSI ha risposto il 12 agosto 2025 (cfr. doc. VI + 1/5).
1.5. I doc. IV, V e VI + 1/5 sono stati inviati all’insorgente per conoscenza (cfr. doc. VII).
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può, dunque, decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Secondo l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato, non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
Tale disposto corrisponde, peraltro, a quanto contemplato dall’art. 56 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
2.3. Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un determinato termine.
Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 5.1.; STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).
Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
In una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1., già menzionata, l’Alta Corte ha evidenziato che il principio della celerità, benché sia un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194 seg. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).
Del resto in caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia l’oggetto della vertenza riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia realizzata una denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere, infatti, unicamente l’emanazione dell’atto in questione. La lite non si estende, per contro, ai diritti e agli obblighi che possono risultare dal merito della causa. In questo senso il ricorso per denegata/ritardata giustizia non ha un effetto devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2; DTF 130 V 90).
2.4. L’art. 59 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (Las) prevede:
“1La domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.
2II Consiglio di Stato stabilisce una procedura specifica e semplice per i casi di aiuto immediato a persone senza domicilio nel Cantone.
3II richiedente può farsi rappresentare da una persona di fiducia.”
Giusta l’art. 60 Las:
“1Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.
2Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.
3La decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale.”
L’art. 1 del Regolamento sull’assistenza sociale (Reg.Las) enuncia:
" Il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge sull’assistenza sociale e del suo regolamento; esso si avvale della Sezione del sostegno sociale (di seguito SdSS) e dei suoi Uffici, segnatamente dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (di seguito USSI), dell'Ufficio rette, anticipi e incassi (di seguito URAI) e dell’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati (di seguito URAR) limitatamente ai rifugiati.”
Giusta l’art. 2 Reg.Las:
“1L’USSI e l’URAR sono competenti a:
a) decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche;
b) sottoscrivere il contratto d’inserimento professionale o sociale;
c) emanare le decisioni di rimborso;
d) promuovere le azioni di regresso, rappresentando lo Stato nelle relative cause giudiziarie in materia di assistenza e a stare in giudizio, secondo l’art. 329 del Codice civile, contro i parenti tenuti a obblighi assistenziali;
e) emanare le decisioni di riduzione, sospensione o di soppressione delle prestazioni assistenziali;
f) emanare le necessarie direttive di applicazione del presente regolamento;
g) verificare i sospetti abusi da parte dell’assistito, per il tramite dell’ispettorato sociale.
2L’URAI è competente a incassare i crediti dell’USSI e dell’URAR, promuovendo le dovute procedure giudiziarie in rappresentanza degli stessi."
2.5. Come stabilito dall’art. 59 Las (cfr. consid. 2.4.), la procedura da seguire per presentare la domanda di prestazioni assistenziali è determinata dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
L’art. 19 Laps sancisce, del resto, che le prestazioni sociali vengono concesse soltanto su richiesta.
Ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. i Las sono prestazioni sociali ai sensi della legge, segnatamente, le prestazioni assistenziali previste dalla legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.
Secondo l’art. 12 cpv. 1 lett. c e d del Regolamento sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (RLAPS), concernente gli organi competenti per la presentazione della domanda, per la compilazione e l’inoltro della richiesta il cittadino si rivolge all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento per le prestazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. i) della legge se già beneficia di una prestazione o se, in attesa di prendere domicilio civile, ha solo il domicilio assistenziale nel Cantone (lett. c) oppure allo sportello competente negli altri casi (art. 19) (lett. d).
Riguardo agli Sportelli Laps l’art. 17 Reg. Laps prevede:
“1È costituita una rete di sportelli con le competenze di cui all’art. 18.
2L’Istituto delle assicurazioni sociali può trasferire la gestione degli sportelli al Comune in cui sono situati, stipulando con lo stesso un contratto di prestazione. Tali contratti disciplinano pure il compenso finanziario corrisposto ai Comuni interessati.”
L’art. 18 Reg.Laps enuncia:
“1Lo sportello ha il compito di:
a) informare il richiedente sulle prestazioni sociali oggetto della legge;
b) compilare la richiesta di prestazioni o di revisione periodica con il richiedente e ricevere la stessa;[41]
c) determinare l’unità di riferimento e il reddito disponibile residuale;
d) trasmettere la richiesta all’organo competente per la decisione.
2Lo sportello non ha competenze decisionali.
3Esso può rinunciare alla determinazione dell’unità di riferimento e del reddito disponibile residuale se i requisiti di legge per ottenere le prestazioni sociali manifestamente non sono dati; resta salvo il diritto del richiedente di chiedere una decisione formale all’organo competente in virtù dell’art. 21.
Ex art. 19 cpv. 1 cfr. 8 Reg.Laps il comprensorio dello sportello LAPS di __________ comprende il Comune di __________.
Giusta l’art. 15 cpv. 1 Reg.Laps ogni erogazione di una prestazione sociale, così come il suo rifiuto, è oggetto di una distinta decisione formale, emanata dall’organo designato dalla legge speciale, e meglio per le prestazioni assistenziali dall’USSI (cfr. consid. 2.4.).
2.6. L’art. 63 cpv. 1 Las prevede che in casi urgenti o di particolare bisogno dell’interessato gli organi dell’assistenza sociale, previa sommaria indagine, possono assegnare anticipi o altre prestazioni, impregiudicata la decisione sulla domanda.
Ai sensi dell’art. 12 Reg.Las relativo all’aiuto immediato fornito dal Cantone:
“1L’aiuto immediato fornito dall’USSI può di regola essere concesso solo se il richiedente si impegna ad inoltrare nei giorni seguenti, tramite lo sportello, regolare domanda di assistenza.
2L’aiuto immediato viene calcolato secondo le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale con riferimento alla grandezza dell’unità di riferimento e allo stato di bisogno della stessa, tenuto conto del fatto che non dovrebbe di regola coprire il fabbisogno relativo a un lasso di tempo superiore a tre giorni.
3Se la susseguente procedura permette di stabilire che il richiedente soddisfa i requisiti per ottenere prestazioni ordinarie o speciali, l’aiuto immediato è trasformato in anticipo.”
2.7. Il ruolo del Comune è regolato agli art. 51-53 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino (Las).
L’art. 51 Las prevede che in generale il Comune partecipa alla politica del sostegno sociale e dell’inserimento assumendo compiti di:
a) informazione e consulenza;
b) aiuti puntuali; ai sensi dell’art. 53, cpv. 2;
c) spese di sepoltura;
d) inserimento.
Giusta l’art. 52 Las riguardante in particolare l’informazione e la consulenza:
“Il Comune:
a) informa il cittadino sulle prestazioni assistenziali e sulle altre prestazioni sociali prioritarie erogate dal Cantone sulla base della Laps, e sulle condizioni per accedervi;
b) mette a disposizione del richiedente la documentazione e i moduli utili per l’inoltro delle domande di prestazioni sociali cantonali tramite gli sportelli predisposti a tal fine dal Cantone e dai Comuni;
c) aiuta il richiedente ad accedere a tali sportelli ed a procurarsi i documenti richiesti per certificare il suo diritto alle prestazioni;
d) viene informato dal Cantone sui cittadini residenti nel Comune che sono a beneficio di prestazioni assistenziali, e coadiuva i servizi cantonali nelle indagini che si rendessero necessarie per verificare le condizioni economiche e personali che legittimano la continuità di tali prestazioni;
e) può assumere, d’intesa con i servizi cantonali preposti, il compito di erogare al beneficiario la prestazione assistenziale assegnata dal Cantone, ricevendone poi il rimborso integrale.
f) formula all’attenzione del Cantone un preavviso, di principio vincolante, relativamente alle prestazioni di cui agli art. 18 e 20.”
Per quanto attiene agli aiuti puntuali l’art. 53 Las sancisce:
“1Il Comune informa il cittadino che richiede prestazioni puntuali sulle organizzazioni private che gli possono offrire il sostegno necessario, e lo aiuta ad inoltrare la relativa richiesta.
2Il Comune può assumere in proprio la responsabilità e l’onere finanziario di richieste puntuali di sostegno sociale presentate da suoi cittadini in situazione momentanea di bisogno.”
Ai sensi dell’art. 11 Reg.Las relativo alle prestazioni comunali:
" Il Comune può concedere delle prestazioni puntuali (a fondo perso o a titolo di prestito) atte a garantire le necessità immediate in attesa della decisione cantonale e/o orientare il richiedente verso le organizzazioni private che gli possono offrire il sostegno necessario.”
Secondo l’art. 1 cpv. 1 del Regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale adottato dal Consiglio comunale di __________ il 2 ottobre 2023 ed entrato in vigore il 1° settembre 2024 le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente le persone che si trovano in una situazione di momentaneo bisogno. Il cpv. 2 enuncia che le misure previste dal presente regolamento hanno carattere temporaneo e sono intese a prevenire il ricorso alle prestazioni sociali di carattere ricorrente stabilite dalla legislazione federale o cantonale.
Giusta l’art. 2 cpv. 1 relativo al campo di applicazione:
" 1 Le prestazioni comunali sono destinate a coprire bisogni puntuali e si compongono in particolare di contributi per le seguenti spese:
a. per l’abitazione primaria e per il deposito di garanzia per locazione dell’abitazione primaria;
b. per prestazioni di cura, comprese le cure dentarie;
c. per prestazioni scolastiche ed extrascolastiche;
d. per la partecipazione di minorenni a colonie, corsi estivi e doposcuola;
e. per servizi funebri e di sepoltura;
f. per eventi straordinari e altri bisogni puntuali;
g. per formazione e perfezionamento professionale; h. per spese energetiche dell’abitazione primaria.”
L’art. 3 precisa quali siano i beneficiari:
" Le prestazioni comunali possono essere erogate se sono cumulativamente adempiute le condizioni seguenti:
a. mancato conseguimento del reddito disponibile residuale stabilito dall’art. 6;
b. cittadinanza svizzera, possesso del permesso di domicilio C o di dimora B, se iscritti quali domiciliati nel Comune da almeno 3 anni consecutivi con eventuale interruzione complessiva inferiore a 6 mesi.”
L’art. 8, concernente i casi di rigore, prevede che in caso di disagio particolarmente grave, il Municipio può eccezionalmente concedere prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli che precedono.
Secondo l’art. 16 del Regolamento comunale la domanda va inoltrata al Municipio (cpv. 1). Il Municipio disciplina in via di Ordinanza la documentazione da allegare alla domanda (cpv. 2).
Ai sensi dell’art. 20 in caso di delega decisionale a un servizio dell’amministrazione, contro le decisioni di quest’ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione (cpv. 2). Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. La procedura è disciplinata dalla Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2012 (cpv. 3).
2.8. Dalle carte processuali emerge che il Comune di __________ ha versato al ricorrente l’importo di fr. 300.-- nel mese di maggio 2025 come sostentamento d’urgenza e la somma di fr. 500.-- il 24 luglio 2025 a titolo eccezionale quale aiuto d’urgenza trattandolo come caso di rigore in attesa che il medesimo inviasse una richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali all’Ufficio del sostegno sociale dell’inserimento (USSI), il quale gli aveva corrisposto delle prestazioni ordinarie per i mesi di maggio e giugno 2025 di fr. 2'586.-- mensili (cfr. doc. IV+1/5; consid. 1.3.).
L’insorgente, nell’impugnativa del 24 luglio 2025, lamenta la mancata emissione da parte del Servizio sociale di __________ di una decisione riguardante le prestazioni sociali (cfr. doc. I; Ibis; consid. 1.1.).
Nel Cantone Ticino, tuttavia, in virtù degli art. 60 Las, 1 e 2 cpv. 1 lett. a Reg.Las (cfr. consid. 2.4.) competente a decidere in ambito dell’assistenza sociale è il Dipartimento della sanità e della socialità per il tramite dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI).
Anche l’esame di una domanda di aiuto in situazioni di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. spetta all’USSI, quale autorità competente nel settore dell’assistenza sociale designata a livello cantonale (cfr. pure consid. 2.6.).
Contro le decisioni dell’USSI è data facoltà di reclamo allo stesso Ufficio, mentre le decisioni su reclamo sono impugnabili con ricorso al TCA ex art. 65 cpv. 1 Las, 15 cpv. 4 Reg.Laps e 33 Laps.
Lo Sportello Laps, invece, secondo l’art. 18 cpv. 2 Reg.Laps, non ha competenze decisionali (cfr. consid. 2.5.).
Ritenuto che un ricorso può essere interposto davanti al TCA anche qualora una decisione o una decisione su opposizione (o su reclamo) non sia emessa da un assicuratore o dall’autorità competente (cfr. art. 2 Lptca; 56 cpv. 2 LPGA; consid. 2.2.), questa Corte è competente, nell’ambito dell’assistenza sociale, ad esaminare i ricorsi per denegata/ritardata giustizia contro la mancata emanazione da parte dell’USSI di una decisione o di una decisione su reclamo.
In simili condizioni il ricorso per denegata giustizia del 24 luglio 2025 contro il Comune di __________ che non è l’autorità competente a emettere una decisione in materia di assistenza sociale secondo la Las, né in ambito di aiuto in situazioni di bisogno (art. 12 Cost.) è irricevibile (cfr. STCA 42.2024.16 del 14 maggio 2024 consid. 2.8.).
Il ricorrente, il 7 agosto 2025, ha in ogni caso ricorso per denegata/ritardata giustizia anche nei confronti dell’USSI.
Al riguardo è stato aperto un incarto distinto (inc. 42.2025.37).
Va, comunque, osservato che l’USSI, a seguito della richiesta di rinnovo interposta dall’insorgente il 7 agosto 2025 per il mese di luglio 2025, gli ha negato le prestazioni assistenziali con decisione del 7 agosto 2025, ritenendo la domanda tardiva.
Si evidenzia, peraltro, che da uno scritto dell’11 agosto 2025 inviato dall’USSI al ricorrente risulta che “il nostro ufficio ha provveduto a convocarla in data 14.05.2025 e in seguito, su sua richiesta è stato fissato un ulteriore incontro previsto per giovedì 07.08.2025 e ad entrambi i colloqui non si è presentato e non ha fornito giustificazioni valide” (cfr. doc. VI +1/5; consid. 1.4.).
2.9. L’impugnativa si rivela inammissibile anche volendo considerare che l’insorgente abbia postulato l’emanazione da parte del Comune di __________ di un nuovo provvedimento riguardante le prestazioni comunali in ambito sociale in applicazione del relativo Regolamento (cfr. doc. IV; I + Ibis - in particolare lo scritto in tedesco del ricorrente al Servizio sociale di __________ del 24 luglio 2025; consid. 2.7.; 2.8.).
In effetti è vero che ex art. 53 cpv. 2 Las il Comune può assumere in proprio la responsabilità e l’onere finanziario di richieste puntuali di sostegno sociale presentate da suoi cittadini in situazione momentanea di bisogno (cfr. consid. 2.7.).
Il Comune di __________, come visto (cfr. consid. 2.7.), a tale fine, dispone di un Regolamento comunale sulle prestazioni comunali in ambito sociale che all’art. 1 cpv. 1 prevede che le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere puntualmente le persone che si trovano in una situazione di momentaneo bisogno.
Sia il tenore dell’art. 53 cpv. 2 Las (cfr. anche art. 11 Reg.Las) che dell’art. 3 del Regolamento comunale sull’aiuto sociale sono, tuttavia, formulati in modo potestativo (cfr. consid. 2.7.).
In ogni caso, poi, l’art. 20 del Regolamento comunale contempla il diritto di reclamo contro la decisione di un servizio dell’amministrazione comunale al Municipio, nonché il diritto di ricorso al Consiglio di Stato contro le decisioni del Municipio (cfr. consid. 2.7.).
A tale proposito è, del resto, utile osservare che anche l’art. 208 cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC) enuncia che contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.
Giusta l’art. 213 cpv. 3 LOC è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, riservate le disposizioni di altre leggi speciali (cfr. pure art. 20 cpv. 3 del regolamento comunale).
Ex art. 67 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile. In tal caso è dato il medesimo rimedio previsto per impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (cfr. Sentenza del Tribunale cantonale amministrativo 52.2022.1 del 9 marzo 2023; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45).
Il ricorso per denegata/ritardata giustizia in esame, volendo ritenere che il ricorrente abbia chiesto un aggiuntivo aiuto puntuale comunale alfine di sopperire a una situazione di disagio finanziario momentaneo (cfr. art. 1 Regolamento comunale), è, conseguentemente, irricevibile per mancanza di competenza ratione materiae (cfr. STCA 42.2024.16 del 14 maggio 2024 consid. 2.10.).
Siccome, ad ogni modo, dagli scritti del ricorrente non si evince una chiara volontà di postulare ulteriori prestazioni comunali in ambito sociale (cfr. doc. I; Ibis), il TCA si esime dal trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente.
Al ricorrente resta, comunque, la facoltà di interporre ricorso per denegata/ritardata giustizia ex art. 67 LPAmm.
2.10. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.16 del 28 aprile 2025 consid. 2.8.; STCA 42.2024.44 del 20 gennaio 2025 consid. 2.7.; STCA 42.2024.43 del 13 gennaio 2025 consid. 2.6.; STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.16 del 14 maggio 2024 consid. 2.12.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso per denegata/ritardata giustizia del 24 luglio 2025 è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti