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redattrice: |
Christiana Lepori, cancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 29 luglio 2025 di
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contro |
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le decisioni su reclamo del 3 e del 7 luglio 2025 emanate da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 3 luglio 2025 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la propria decisione del 15 aprile 2025 (cfr. doc. 528) nella misura in cui, limitatamente alle prestazioni Las per febbraio 2025, non è entrato nel merito della domanda di rinnovo di prestazioni assistenziali ordinarie inoltrata da RI1 il 27 dicembre 2024, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
2. Con formulario di rinnovo del 16 dicembre 2024, vidimato dallo sportello regionale Laps di ______ il 27 dicembre 2024, il signor RI1 ha chiesto il rinnovo della prestazione assistenziale scadente il 31 dicembre 2024.
3. Con decisione del 30 dicembre 2024 l’USSI ha riconosciuto all’interessato una prestazione assistenziale pari a CHF 2'131.- per i mesi di gennaio e febbraio 2025.
In calce alla decisione l’USSI ha indicato “per motivi tecnici, la presente decisione è calcolata tenendo conto dei parametri 2024. Ad inizio 2025 verrà emessa una nuova decisione che annullerà e sostituirà la presente, limitatamente al 2025, a seguito dell’adeguamento ai nuovi parametri di calcolo validi dal 01.01.2025”.
4. Con decisione del 2 gennaio 2025 l’USSI ha annullato e sostituito la sua precedente decisione a seguito dell’adeguamento ai nuovi parametri di calcolo validi a partire dal 1° gennaio 2025 riconoscendo all’interessato una prestazione assistenziale mensile pari a CHF 2'161.- per i mesi di gennaio e febbraio 2025. (…)
Nel caso concreto, l’Ispettorato sociale della Sezione del sostegno sociale, dopo aver assunto parte della documentazione dal Gruppo richiesta Antifrode doganale dell’UDSC, con primo scritto del 13 gennaio 2025, ha chiesto al reclamante informazioni relative a diverse carte di credito in suo possesso e mai annunciate all’USSI, indicando quale termine per l’inoltro della documentazione il 21 gennaio 2025. Non avendo ricevuto alcuna risposta l’Ispettorato sociale ha tramesso un ulteriore scritto datato 24 gennaio 2025 con l’indicazione di produrre la documentazione entro il 31 gennaio 2025.
Le giustificazioni addotte dal signor RI1 non possono essere seguite. È vero che il medesimo ha trasmesso il 4 aprile 2025, a seguito dell’audizione con l’Ispettorato sociale avvenuta in data 11 marzo 2025, parte della documentazione richiesta. Tuttavia, egli non solo non l’ha trasmessa entro il termine ultimo indicato dall’Ispettorato sociale, ossia il 21 marzo 2025, ma egli ha inoltre ancora omesso della documentazione ancora necessaria per stabilire il diritto del medesimo al riconoscimento di una prestazione assistenziale.
L’Ispettorato sociale con rapporto del 9 aprile 2025 ha infatti rilevato, in relazione alla documentazione trasmessa tramite posta elettronica al reclamante il 4 aprile 2025, che “dall’analisi di tutta la documentazione inviata dall’utente non è ancora possibile né valutare correttamente l’ultima domanda di rinnovo di prestazioni assistenziali (…)”.
Correttamente l’USSI ha dunque emesso in data 15 aprile 2025 una decisione di non entrata in materia ritenuto che per lo stesso era ed è tuttora impossibile verificare il diritto o mano del reclamante alle prestazioni assistenziali a partire dal mese di febbraio 2025.”.
1.2. Con una seconda decisione su reclamo, di data 4 luglio 2025, l’USSI ha confermato l’ordine di restituzione emesso il 17 aprile 2025 nei confronti del ricorrente, mediante il quale in ragione dell’ “assenza di documentazione finanziaria” e della “mancata comunicazione di permanenza all’estero”, impossibilitata a “stabilire un eventuale diritto alle prestazioni assistenziali”, l’amministrazione aveva richiesto la restituzione delle prestazioni riconosciute ad RI1 dal maggio 2020 al gennaio 2025 (cfr. doc. 487-492).
Nella propria decisione su reclamo, l’USSI ha stabilito quanto segue:
" (…) Nel caso in esame, pacifico è che il reclamante ha registrato a suo nome la ditta individuale “______” il 7 settembre 2022 (radiata il 9 febbraio 2023), tramite la quale egli ha esercitato un’attività redditizia e che dal 14 dicembre 2023 egli opera quale “Operation Manager” presso la ditta “______” di ______ per un compenso mensile pari a circa CHF 3'773.-.
Non da meno, nonostante più volte richiesto al reclamante, egli non ha mai fornito tutti gli estratti dei conti a lui intestati nei vari istituti di credito, mai annunciati all’USSI e solo in seguito scoperti dall’Ispettorato sociale. D’altro canto egli non ha fornito alcuna indicazione quando ha aperto la relazione bancaria presso ______ SA, né tantomeno ha fornito indicazioni complete sui numerosi altri conti a lui intestati. Contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante, agli atti non solo non risulta alcun documento che smentisce la partecipazione alle attività sopraindicate ma nemmeno che il suo permesso di lavoro negli ___________ era decaduto. Inoltre appare inverosimili che gli istituti di credito presso i quali egli risulta possedere dei conti e da lui interpellati non hanno dato seguito alle sue richieste di informazione e fornitura della documentazione mancante.
Il reclamante è a conoscenza del suo obbligo di segnalare all’USSI ogni cambiamento della propria situazione personale e finanziaria. a questo proposito si rileva che egli non ha mai annunciato all’USSI né i conti in suo possesso, né le attività lavorative da lui svolte.
Le prestazioni mensili versate al reclamante per il periodo dal mese di maggio 2020 al mese di gennaio 2025 erano state calcolate, nelle relative decisioni, non tenendo in considerazione le informazioni emerse in sede di istruttoria da parte dell’Ispettorato sociale. Nonostante all’interessato siano state richieste tutte le informazioni per poter ricalcolare il corretto diritto alle prestazioni assistenziali, egli non vi ha provveduto. Ne consegue che l’USSI, non potendo stabilire il diritto dell’interessato alle prestazioni assistenziali, ha correttamente rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 17 aprile 2025 tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali a lui versate per complessivi CHF 115'493.15.” (cfr. doc. 4425-435).
1.3. Con una terza decisione su reclamo del 7 luglio 2025 l’USSI ha confermato anche un secondo provvedimento emesso il 15 aprile 2025 nei confronti di RI1, mediante il quale l’amministrazione ha sanzionato il ricorrente per non avere “annunciato un reddito da attività professionale”, non avere “annunciato tutte le sue relazioni finanziarie” e non avere “annunciato le sue assenze all’estero”, il tutto senza fornire “giustificazioni valide” entro il termine assegnatogli (cfr. doc. 529).
Nella propria decisione su reclamo del 7 luglio 2025, l’USSI ha esposto le seguenti motivazioni:
" (…) Preliminarmente si rileva che, non avendo il reclamante avuto diritto alle prestazioni assistenziali dal mese di febbraio 2025, la sanzione non risulta essere stata applicata.
Contrariamente a quanto indicato dal reclamante, egli ho omesso di indicare l’apertura della ditta individuale “______”, nonché l’attività professionale quale “Operation Manager” presso una ditta di ______ e le numerose sue relazioni finanziarie. Egli nei numerosi formulari di rinnovo delle prestazioni assistenziali non ha mai dichiarato quanto a lui sopra contestato. In sede di audizione di fronte all’Ispettorato sociale ha confermato di aver annunciato all’USSI unicamente il conto presso Banca ______.
Al reclamante, beneficiario delle prestazioni assistenziali dal mese di ottobre 2019, era infatti ben noto il suo dovere di informare l’USSI circa ogni cambiamento della propria situazione personale ed economica. Nonostante ciò egli ha deciso di omettere tali informazioni. L’assistito non ha fornito idonee giustificazioni e il suo grave comportamento giustifica la sanzione, che è quindi adeguata e proporzionata.” (cfr. doc. 415-424).
1.4. Mediante un ricorso intitolato “oggetto: formale contestazione della decisione su reclamo del 3 luglio 2025”, RI1 ha chiesto “la revoca integrale della decisione del 3 luglio 2025”, la “riammissione al beneficio delle prestazioni assistenziali con effetto retroattivo a febbraio 2025” e la “sospensione immediata di ogni azione di recupero (fr. 115'493.15) fintanto che non venga accertata la reale disponibilità reddituale e patrimoniale”. A sostegno delle proprie pretese, RI1 ha, in particolare, fatto valere le seguenti argomentazioni:
" (…) 1. Contestazione al punto 5 della decisione – attività legata al traffico di sigarette
Rifiuto la vostra ricostruzione secondo cui sarei stato l’unico responsabile del traffico di sigarette. Come dichiarato dettagliatamente nel verbale d’audizione del giorno 11 marzo 2025 (v. pag. 8 righe 18-37), l’attività in questione era gestita principalmente da mio zio, il quale – essendo cittadino straniero – non poteva agire formalmente in Svizzera. Per questo motivo, ho assunto il ruolo di prestanome, limitandomi a fornire i miei documenti per aprire i conti e registrare la ditta “______” senza aver mai avuto il controllo effettivo dell’attività né la disponibilità esclusiva del denaro generato.
Ribadisco che mio zio disponeva di una delle carte di debito della Banca ______, utilizzata per la gestione operativa dei fondi (v. verbale 11.03.2025, pag. 7).
2. Contestazione al punto 10 – attività presso la ditta ______
La ditta individuale “______” è stata costituita esclusivamente per mio zio, come da mia deposizione a pagina 5-6 del verbale dell’11.03.2025. La mia funzione era formale e meramente logistica. Dunque non può configurarsi un’attività professionale da parte mia con un ritorno economico diretto.
3. Contestazione sull’attività con ______.
Come dichiarato e verbalizzato (v. verbale 11.03.2025, pagina 7, righe 9-15), la società ______. non ha mai svolto una reale attività. La documentazione presentata (lettera di assunzione e certificato salariale) è stata predisposta unicamente per ottenere il permesso di soggiorno negli ___________, al solo fine di registrare l’autovettura ________ acquistata da mio zio con il solo scopo di importarla nel territorio svizzero e provare a rivenderla (finanziato tutto da mio zio).
Non esiste un’attività professionale reale; non ho ricevuto salario né svolto mansioni operative per conto di tale società. Inoltre, come documentato, non vi sono prove di viaggi frequenti negli ___________, ma un solo ingresso, come dimostrato dalle copie del mio passaporto inviate via email il 4 aprile 2025 al sig. ______.
4. Errata valutazione della documentazione trasmessa – email del 4 aprile 2025
Alla data del 4 aprile 2025, ho trasmesso per email a ___________@_________ in mio possesso. È vero che non sono riuscito a fornire alcuni estratti conti, ma ho dimostrato la mia piena volontà collaborativa, chiedendo anche di essere accompagnato personalmente in filiale per ottenerli. Nessuna risposta è però giunta da parte vostra.
La mancata trasmissione completa di:
· Estratto conto ______ AG
· Estratto conto ______
· Estratto conto ______
· Estratto conto Banca ______
Non dipende da mia negligenza ma da mancate risposte degli istituti o da vostra assenza di supporto.
5. Contestazione punto 13 della decisione – presunta mancata dichiarazione di attività, relazioni finanziarie e assenze
Le accuse mosse secondo cui:
· Non avrei annunciato un’attività professionale: confutato sopra, né con ______ né con ______ vi era attività effettiva
· Non avrei annunciato relazioni finanziarie: ho dichiarato i conti a mia disposizione e giustificato quelli utilizzati da mio zio, in cui io fungevo solo da prestanome
· Non avrei annunciato assenze all’estero: ho fornito copie integrali del mio passaporto e spiegato che i viaggi erano isolati e giustificati. Le vostre deduzioni sono arbitrarie.
· Non avrei fornito giustificazioni valido: vi invito a rileggere la corrispondenza email inviata il 4 aprile 2024 e il verbale dell’11 marzo 2025
6. Conseguenze materiali e violazione del principio di proporzionalità
La sospensione delle prestazioni da febbraio 2025 mi ha lasciato privo di dimora, senza mezzi di sussistenza, causando gravi disagi personali e sfociando persino in una denuncia penale (Pretura di ______) legata a un aprovigione alimentare dovuto a fame e necessità. La vostra inazione ha violato il principio costituzionale di dignità umana e proporzionalità amministrativa (art. 36 Cost. Federale).” (cfr. doc. I).
1.5. Nella propria risposta del 28 agosto 2025, l’USSI – con la premessa che “nella presente risposta di affronteranno le contestazioni che attengono alla decisione impugnata del 3 luglio 2025, ossia la decisone di non entrata in materia per mancanza di documentazione” (cfr. doc. IV) - ha chiesto la reiezione del ricorso.
In particolare, l’amministrazione ha osservato quanto segue:
" (…) Ad 1. “Contestazione al punto 5 della decisione – attività legata al traffico di sigarette”
Ci si limita ad osservare che il conto IBAN ______ ____ ____ ____ ____ _ legato alle carte di debito della Banca ______ è intestato al signor RI1. Tale conto risulta peraltro aperto ma sequestrato dal Gruppo inchieste Antifrode doganale dell’UDSC e per tale ragione non ha nessuna influenza sulla determinazione attuale del diritto alle prestazioni assistenziali.
Ad 2. “Contestazione al punto 10 – attività presso la ditta ______”
Dalla documentazione acquisita risulta che la ditta individuale “______” è stata radiata dal registro di commercio in data 9 febbraio 2023. L’esercizio di tale professione non ha dunque nessuna influenza ai fini della determinazione attuale del diritto alle prestazioni assistenziali. Ad ogni modo si evidenza che il signor RI1 risulta essere unico titolare della ditta e che la stessa non è mai stata dichiarata all’USSI.
Ad 3. “Contestazione sull’attività con ______.”
Come riportato dal Rapporto ispettorato del 4 aprile 2025 e ripreso al pto. 2.10 dell’addenudm del 9 aprile 2025, in relazione al rapporto di lavoro con ______, l’utente ha inizialmente fornito una lettera di conferma che lo stesso “era alle loro dipendenze e he riceveva uno stipendio mensile; a prova di ciò ha anche documentato il possesso di un permesso di soggiorno/lavoro negli ___________. In occasione della sua audizione l’utente ha dichiarato che erano documenti falsi: pertanto l’Ispettorato lo ha invitato a documentare la sua dichiarazione. Con e-mail del 04.04.2025, l’utente ha inviato una serie di screenshot dal PC con ricerche sulla ditta al fine di dimostrare che la stessa non esiste più”.
L’interessato non ha comprovato le sue dichiarazioni e non ha mai fornito alcuna prova della cessazione di questa attività. Pertanto, la documentazione inviata non permette di stabilire con sufficiente sicurezza che la relazione con il datore di lavoro sia terminata e di conseguenza il diritto alle prestazioni assistenziali.
Ad 4. “Errata valutazione della documentazione trasmessa – email del 4 aprile 2025”
Se presumibilmente i conti presso ______ AG e ______ sono stati chiusi tra la fine del 2024 e l’inizio de 2025 e una mancata presentazione dei relativi estratti conto ha una valenza solo per determinare il diritto alle prestazioni assistenziali per il periodo precedente la chiusura, diversa è la questione per il conto presso ______ AG e il conto ______ ____ ____ ____ ____ presso Banca ______.
In relazione al conto ______ AG l’Ispettorato sociale ha rilevato che “inizialmente l’utente non ha consegnato nessun documento inerente questo conto. Nel secondo invio (04.04.2025) l’utente ha consegnato uno scambio e-mail con _________ nel qua______03.2025) è presente la richiesta di avere tutti gli estratti conto mensili e nella risposta della banca del 19.03.2025 l’utente viene invitato a fornire una serie di documenti per la corretta identificazione del richiedente così da potergli inviare i dati richiesti. L’utente dichiara di aver inviato i documenti richiesta (senza fornire prova dell’invio) ma di non aver ottenuto risposta. Si osserva pertanto che non abbiamo né la conferma della data di apertura del conto, gli estratti mensili e neanche la conferma della chiusura del conto” (p.to 2.3. dell’addendum al rapporto ispettorato del 9 aprile 2025).
Per quanto riguarda il conto ______ ____ ____ ____ ____ presso Banca ______ si rileva che sempre l’Ispettorato sociale ha osservato che “il conto in questione non era mai stato annunciato all’USSI né tantomeno si avevano indizio da parte delle dogane dell’esistenza di questo conto. Ma dall’analisi della documentazione di chiusura dei conti Banca _______ (noti ad USSI) è stato rilevato un trapasso sul citato conto. Con comunicazione del 04.04.2025 l’utente ha dichiarato di aver chiesto di persona allo sportello di ______ ma gli è stato riferito che il conto in questione non è intestato a lui. L’utente ha comunque inviato una email alla Banca ______ se il conto in questione è mai stato assegnato alla sua persona. A questa email l’utente asserisce di non aver avuto risposta. Si osserva che sul documento UBS appare chiaramente che il destinatario _______del trasferimento è il signor RI1 e la relazione bancaria su _______ sono stati versati i soldi è il conto _______ seguente ______ ____ ____ ____ ____ _ non abbiamo evidenze oggettive sulla data di apertura del conto, degli estratti mensili né tantomeno dell’avvenuta chiusura del conto” (pto. 2.6. dell’addendum al rapporto ispettorato del 9 aprile 2025).
Risulta dunque poco credibile che il ricorrente non potesse reperire le informazioni richieste dall’Ispettorato presso i suddetti istituzione bancari, tanto più che egli ha fornito la prova della chiusura di altri due conti correnti presso il Banca ______.
Ad 5. “Contestazione punto 13 della decisione – presunta mancata dichiarazione di attività, relazioni finanziarie e assenze”
Nonostante la contestazione relativa alla sanzione non sia oggetto del presente procedimento, si precisa ad ogni modo che, contrariamente a quanto indiato dal ricorrente, egli ho omesso di indicare l’apertura della ditta individuale ______, l’attività professionale quale “Operation Manager” presso ______, le numerose sue relazione bancarie, nonché tutti i viaggi effettuati all’estero. Al ricorrente, beneficiario di prestazioni assistenziali dal mese di ottobre 2019, era infatti ben noto il suo dovere di informare l’USSI circa ogni cambiamento della propria situazione personale ed economica. Nonostante ciò, egli ha deciso di omettere tali informazioni e per tale motivo è stato correttamente sanzionato” (cfr. doc. IV).
1.6. Con replica del 21 novembre 2025, l’avv. ______, nominata difensore d’ufficio del ricorrente nell’ambito del procedimento penale che lo vede imputato, precisando di non rappresentare RI1 nella procedura oggetto della presente vertenza, ha comunicato a questa Corte, su domanda dell’interessato, che “ai fini dell’inchiesta penale, il Procuratore ______ ha raccolto e sequestrato tutta la documentazione burocratico – amministrativa richiesta anche dall’USSI, dalla quale emerge che RI1 non è mai stato impiegato negli ___________, come pure non è mai stato titolare di un contratto di lavoro in Svizzera negli ultimi 5 anni.” (cfr. doc. XII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se a ragione, oppure no, l’USSI non è entrato nel merito, limitatamente alle prestazioni Las per febbraio 2025, della domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali inoltrata dal ricorrente nel dicembre 2024, non disponendo di tutte le informazioni e la documentazione necessaria (cfr. decisione del 3 luglio 2025).
Verrà, inoltre, valutato se, a ragione o torto, l’amministrazione ha inflitto una sanzione nei confronti del ricorrente (cfr. decisione su reclamo del 7 luglio 2025).
A) Ricorso contro la decisione su reclamo del 3 luglio 2025
2.2. Per potere effettuare il calcolo volto alla determinazione dell’importo dell’eventuale prestazione assistenziale, in un’occasione di prima domanda o di una richiesta di rinnovo delle prestazioni Las, è essenziale conoscere la situazione connessa all’unità di riferimento ed economica del beneficiario (cfr. artt. 18 e 22 Las; 5 Laps applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù dell’art. 2 cpv. 1 lett. i Laps).
Al fine di ottenere le informazioni necessarie per la determinazione del diritto alle prestazioni sociali, gli organi amministrativi devono poter accedere a tutti i dati inerenti il richiedente in questione (cfr. Messaggio n. 4773 relativo all’introduzione di una nuova Laps del 1° luglio 1998, pag. 27; STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 e la STF 8C_61/2023 del 22 marzo 2023, con cui il ricorso presentato contro la sentenza di questa Corte è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale).
L’art. 28 Laps a tale proposito enuncia:
" Gli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali possono accedere a tutte le informazioni loro necessarie. (cpv. 1)
Allo scopo di garantire un’elaborazione razionale dei dati conservati presso gli organi amministrativi cantonali e quelli delle cancellerie comunali, necessari all’applicazione della legge e delle leggi speciali, è autorizzato il flusso automatizzato delle informazioni (cpv. 2)."
Inoltre l’assicurato stesso è obbligato a fornire le informazioni utili per determinare il suo diritto, in particolare, alle prestazioni assistenziali. Giusta l’art. 67 Las:
" 1Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”
Ai sensi dell’art. 68 cpv. 1 Las:
" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.”
L’art. 30 cpv. 1 Laps prevede poi:
" Le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.”.
L’art. 30 Laps riprende mutatis mutandis, i principi esposti all’art. 31 LPGA (cfr. Messaggio 5723 relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociale del 5 giugno 2000 (Laps) del 25 ottobre 2005 punto 2.5.10.).
Giusta l’art. 14 Reg.Laps:
"1 Il richiedente deve fornire allo sportello ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta.
2 Egli deve in particolare comprovare ogni cambiamento della situazione personale o finanziaria di ogni membro dell’unità di riferimento rispetto ai dati relativi all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato.
3 Se il richiedente o altre persone che compongono l’unità di riferimento, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’organo designato dalla legge speciale può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o decidere di non entrare in materia.”
Il tenore dell’art. 14 cpv. 3 Reg.Laps corrisponde a quello dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, peraltro applicabile per analogia in ambito di assistenza sociale, che prevede due sanzioni in caso di violazione del dovere di collaborazione avvenuta in modo ingiustificato: l'autorità amministrativa può decidere in base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emettere una decisione di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3° ed., Zurigo, Basilea, Ginevra 2015, ad art. 43 n. 99-100).
L’assicuratore, tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato (cfr. DTF 129 V 267; STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).
Le sanzioni contemplate all’art. 43 cpv. 3 LPGA possono, in ogni caso, essere inflitte solo dopo diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 8C_333/2010 dell’11 ottobre 2010 consid. 3.2.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).
Al riguardo cfr. anche STF 8C_61/2023 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023); STCA 42.2016.23 del 15 marzo 2017; STCA 42.2016.3 del 7 novembre 2016.
2.3. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che il ricorrente - cittadino svizzero nato nel 2001 (cfr. doc. 81), a beneficio delle prestazioni assistenziali dall’ottobre 2019 per un totale, quantificato a gennaio 2025, erogato a suo favore di fr. 127'050.50 (cfr. doc. 1-12) –, con domanda sottoscritta il 16 dicembre 2024 e confermata dallo sportello regionale Laps il 27 dicembre successivo, ha chiesto il rinnovo delle prestazioni Las scadenti il 31 dicembre 2024 (cfr. doc. 567-569).
Con decisione del 30 dicembre 2024, l’USSI ha riconosciuto ad RI1 una prestazione assistenziale pari a CHF 2'131.- per i mesi di gennaio e febbraio 2025 (cfr. doc. 561-564).
In calce al provvedimento in questione, l’amministrazione ha indicato che “per motivi tecnici, la presente decisione è calcolata tenendo conto dei parametri 2024. Ad inizio 2025 verrà emessa una nuova decisione che annullerà e sostituirà la presente, limitatamente al 2025, a seguito dell’adeguamento ai nuovi parametri di calcolo validi dal 01.01.2025” (cfr. doc. 561).
Contestualmente, l’amministrazione ha invitato il ricorrente a presentare, in occasione della successiva richiesta di rinnovo delle prestazioni, una serie di documenti, ricordandogli che “eventuali entrate, viaggio e/o aggiornamenti della situazione personale, professionale e finanziaria sono da annunciare immediatamente” e ribadito quanto segue:
" (…) a prescindere dalla documentazione/informazione sopra richiesta la rendiamo attenta di voler immediatamente annunciare al nostro Ufficio ogni cambiamento della sua situazione personale (ad esempio: convivenza ai sensi della Laps, assenza all’estero) e finanziaria (ad esempio: inizio attività lavorativa, entrate da salario, aiuto di terzi, prestiti, TWINT). La avvisiamo già sin d’ora che in assenza di motivazione e/o documentazione, eventuali entrate finanziarie saranno computate d’ufficio.
Le rammentiamo che il richiedente deve fornire ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo che in mancanza di quanto richiesto l’Ufficio potrà decidere di non entrare in materia per il rinnovo della prestazione. Se il richiedente non rispetta quanto richiesto l’Ufficio si riserva l’applicazione di una sanzione (cfr. 9a RegLas).” (cfr. doc. 560).
Con decisione del 2 gennaio 2025, l’USSI ha annullato e sostituito il precedente provvedimento a seguito dell’adeguamento ai nuovi parametri di calcolo validi a partire dal 1° gennaio 2025, riconoscendo all’interessato una prestazione assistenziale mensile pari a CHF 2'161.- per i mesi di gennaio e febbraio 2025 (cfr. doc. 556-559).
Nei mesi precedenti, segnatamente nel giugno 2024, l’Ispettorato era stato informato dal Gruppo inchieste Antifrode doganale che nei confronti dell’assistito era in corso un’inchiesta penale (in particolare per “traffico illegale transfrontaliero di manufatti del tabacco” (cfr. doc. 337-338).
Nel dicembre 2024, l’Ispettorato ha, poi, ricevuto dal Gruppo inchieste Antifrode doganale la documentazione raccolta sul ricorrente (cfr. doc. 274-325).
Preso atto del suo contenuto, il 13 gennaio 2025, l’Ispettorato sociale ha comunicato ad RI1 di avere assunto il suo caso “per eseguire un riesame della sua situazione personale e professionale in relazione alla sua domanda di prestazioni assistenziali” ritenuto che “dalla documentazione assunta dal Gruppo inchieste Antifrode doganale dell’UDSC abbiamo rilevato diversi elementi meritevoli di approfondimento”.
L’ispettorato ha contestualmente rilevato che dalla documentazione ricevuta dell’Antifrode risultano “diverse carte di credito (…) non (…) annunciate” all’USSI ed ha pertanto chiesto all’interessato di presentare la documentazione relativa all’apertura dei conti, gli estratti mensili e l’eventuale chiusura per le carte Banca ______ (nr. tessera ____ ____ ____ ____), prepagata ______ (nr. tessera ____ ____ ____ ____), ________ (nr tessera ____ ____ ____ ____), __________ (nr. tessera _______, per la quale è stato anche richiesto di chiarire provenienza ed utilizzo), ______ (IBAN ______ ____ ____ ____ ____ _), carta di debito ______ (nr. carta ____ ____ ____ ____), Banca ______ (IBAN ______ ____ ____ ____ ____ _), _________ di Banca _______ (nr. carta ____ ____ ____ ____), _________ Banca ______ (IBAN ______ ____ ____ ____ ____ _ e carta risultante inattiva nr. ______) e ________ Banca ______ (nr. carta ____ ____ ____ ____).
Assegnando ad RI1 un termine scadente il 21 gennaio 2025 per produrre quanto richiesto, l’amministrazione lo ha reso attento circa quanto previsto dall’art. 9a cpv. 1 del Reg.Las., precisando che “la mancata collaborazione e/o la presenza di una o più fattispecie” tra quelle elencate nella norma in questione “può avere come conseguenza una riduzione, sospensione rifiuto o soppressione delle prestazioni assistenziali” (cfr. doc. 269-274).
Con mail del 20 gennaio 2025, RI1 ha comunicato quanto segue all’Ispettorato:
" (…) In passato, a causa delle mie difficoltà, mi è stato indicato, non da personale ufficiale, di non dichiarare determinate informazioni. Questa situazione è stata ulteriormente complicata da vicende familiari: mio zio, necessitando di una persona svizzera per scopi finanziari con tematica dei tabacchi, mi ha utilizzato come prestanome. Le operazioni connesse a queste carte non sono mai state gestite interamente da me, né ne ho tratto benefici concreti.
Prendo atto delle richieste contenute nella vostra lettere e confermo che sto predisponendo tutta la documentazione richiesta. Tuttavia, ho potuto visionare la vostra comunicazione soltanto il 18 gennaio 2025. Considerando che le banche richiedono tempi di gestione per produrre le relazioni necessarie, chiedo cortesemente una proroga della scadenza per permettermi di adempiere con completezza a quanto richiesto.
Ci tengo a sottolineare la mia piena disponibilità a collaborare con voi per chiarire ogni aspetto di questa situazione. Vivo con risorse limitate e aggravanti considerando l’ammontare del precetto esecutivo a mio carico dopo questa situazione con l’Antifrode doganale dell’UDSC desidero che questa situazione si concluda nel miglior modo possibile e con tempi sufficienti per garantire un approfondito scambio di informazioni” (cfr. doc. 222-223).
______, ispettore presso l’Ispettorato sociale, ha così risposto, il giorno stesso, alla comunicazione del ricorrente:
" (…) mi preme sottolineare che stando alle nostre informazioni la nostra missiva del 13.01.2025 le è stata recapitata in data 14.01.2025 alle ore 09:31; di conseguenza la ragione per la quale lei ha visionato il nostro scritto solo in data 18.01.2025 non mi è nota.
Inoltre per la consegna di una copia degli estratti bancari, per un titolare del conto, è un’attività che non richiede giorni, ma ore. Ma se dovesse riscontrare problemi del genere, la invito a documentare le motivazioni del ritardo accumulato. Pertanto le chiedo cortesemente di consegnare entro il 21 gennaio 2025 tutta la documentazione che è riuscito a raccogliere, mentre per la restante documentazione le viene concessa una breve proroga fino a venerdì 24.01.2025. (…)” (cfr. doc. 221).
Con comunicazione scritta del 24 gennaio 2025, l’Ispettorato ha sollecitato il ricorrente, rilevando di non avere ricevuto la documentazione richiesta e precisando quanto segue:
" (…) come esplicitato in tutti i nostri scritti, la mancata collaborazione nel consegnare la documentazione atta a determinare il reddito disponibile residuale e quindi l’eventuale diritto alle prestazioni assistenziali può avere delle conseguenze (art. 9a cpv. 1 del Regolamento sull’assistenza sociale); pertanto il nostro Servizio provvede ad informare della suta situazione il Servizio prestazioni dell’USSI il quale potrà prendere i dovuti provvedimenti inerenti la decisione di accoglimento delle prestazioni assistenziali già emessa (del 02.01.2025) e per le eventuali domande di rinnovo future.
Ciò premesso, il nostro Servizio le assegna un ulteriore termine scadente il 31 gennaio 2025 per consegnare la documentazione richiesta.
Come ben comprenderà, la documentazione che le abbiamo chiesto serve anche a stabilire se le prestazioni a lei già riconosciute in passato sono state calcolate correttamente”.
In calce alla propria comunicazione, l’Ispettorato ha ribadito quanto prevede l’art. 9a cpv. 1 Reg. Las. in termini di possibili conseguenze di una mancata collaborazione da parte dell’assistito (cfr. doc. 505-506).
La sera di quello stesso 24 gennaio, RI1 ha trasmesso via mail all’Ispettorato una serie di documenti, osservando quanto segue:
" (…)
3. Carta ________ di Banca ______, nr. IBAN ______ ____ ____ ____ ____ _, nr. carta ______
Per l’IBAN sopra riportato, non risultano attive altre carte di Banca ______ in quanto il conto è stato definitivamente chiuso il 27 febbraio 2024; (…)
6. Carta ________ di Banca ______, nr. tessera ____ ____ ____ ____
Per il conto associato all’IBAN ______ ____ ____ ___ ____ _, non sono in grado di fornire ulteriori informazioni in quanto il conto è stato oggetto di sequestro da parte delle autorità doganali UDSC, in relazione a una violazione delle leggi sui tabacchi;
7. Carta _________, nr. tessera ____ ____ ____ ____
Al momento, non risultano attività associate a tale carta. Inoltre non ho trovato alcun operatore collegato alla numerazione della carta.
8. Carta ________, nr. tessera ______
Non risultano attività attive per questa carta
9. Conto carta ______ nr. IBAN ______ ____ ____ ____ ____ _
Per questo conto, sono ancora in attesa di ricevere la conferma di chiusura per posta, poiché ______ non può rilasciare conferme dirette presso lo sportello, ma invia tali richiesta tramite il reparto competente.
Desidero chiarire che la gestione dei conti non è mai stata sotto la mia diretta responsabilità, ma era affidata alla condivisione di terzi già noti alle autorità doganali. Sono stato raggirato da queste persone, che hanno sfruttato la mia fiducia come anche la mia difficoltà di comprensione e la mia cittadinanza svizzera per agevolare l’apertura dei conti. Inoltre, le operazioni e i profitti generati non sono mai stati utilizzati per il mio beneficio personale, né per migliorare il mio stile di vita o per effettuare acquisiti di valore. Tali somme, infatti, sono state interamente gestite da mio zio, che ne ha tratto ogni vantaggio economico.” (cfr. doc. 219-221).
Con mail del 27 gennaio 2025, ______ ha comunicato al ricorrente che “da una prima analisi la documentazione richiestale non è completa, attendiamo il resto (…) entro il 31.01.2025.” (cfr. doc. 218-219).
Il 5 febbraio 2025, l’USSI ha trasmesso ad RI1 uno scritto del seguente tenore:
" (…) siamo venuti a conoscenza che non ha inoltrato tutta la documentazione richiesta dal nostro ispettorato, con la conseguenza di non poter stabilire l’importo del suo reddito disponibile.
Allo scopo di poter definire l’eventuale diritto alla prestazione assistenziale, tenendo conto delle nuove circostanze, la invitiamo a volerci trasmettere la documentazione richiesta nella lettera del 13.01.2025.
La invitiamo a trasmetterci quanto sopra entro il 24.02.2025 informandola che fino al ricevimento di quanto a lei richiesto l’erogazione di un’eventuale prestazione assistenziale a far tempo dal mese di febbraio 2025 è sospesa” (cfr. doc. 237).
Con mail trasmessa nella serata del 5 febbraio 2025, il ricorrente ha inviato all’Ispettorato “il documento mancante relativo alla conferma di chiusura del conto presso ______” (cfr. doc. 218); trattasi uno scritto del 19 novembre 2024 che si limita a confermare la chiusura del conto ______ e ad indicare “se avete deciso a favore di un trasferimento del credito, questo avverrà nel giro di alcuni giorni” (cfr. doc. 236).
Presone atto, con mail del 10 febbraio 2025, ______ ha, in particolare, informato il ricorrente del fatto che a quel momento la missiva del 13 gennaio 2025 e successivi solleciti non risultavano ancora ottemperati, ciò aveva portato alla sospensione delle prestazioni Las (cfr. doc. 224).
L’ispettore ha, inoltre, convocato l’assistito presso il servizio dell’Ispettorato sociale, per il 17 febbraio successivo alle ore 09:00, intimandogli di portare con sé “documento d’identità in corso di validità” e “tutta la documentazione ritenuta necessaria per esporre la propria situazione” (cfr. doc. 214-215).
RI1 ha risposto come segue:
" (…) desidero precisare che mi sono impegnato attivamente per fornirvi tutta la documentazione richiesta, incluse le chiusure dei conti necessarie per completare la pratica. Riconosco di non avere comunicato tempestivamente alcune informazioni e ammetto che questo è stato un mio enorme errore, il primo in questa situazione.
Nonostante ciò, ho compiuto ogni sforzo per recuperare i documenti richiesti. (…)
Nonostante il mio impegno, ho ricevuto una vostra comunicazione che mi informava della sospensione dell’erogazione delle prestazioni assistenziali. Tale comunicazione, oltre a essere poco chiara, ha aggravato il mio disagio: ora mi trovo nella necessità di trovare una nuova sistemazione, con il concreto rischio di ritrovarmi senza un tetto, poiché i proprietari dell’immobile in cui risiedo non possono consentirmi di rimanere senza un regolare pagamento del canone.
Questa situazione mi sta causando un forte disagio e uno stato di sofferenza, poiché sto subendo personalmente le conseguenze di una vicenda in cui i conti erano stati aperti per interessi legati a mio zio, il quale, non avendo possibilità di apertura diretta, si era avvalso di una persona svizzera come prestanome (..)” (cfr. doc. 216).
______ ha, quindi, ribadito quanto segue all’attenzione del ricorrente:
" (…) in linea con quanto già comunicatole, nel caso non sia possibile ottenere i documenti richiesti è suo dovere comprovare gli sforzi compiuti al fine di ottenere la documentazione necessaria. (…) Concretamente, abbiamo pianificato un’audizione al fine di permetterle di spiegarci meglio la sua situazione.
Resta tuttavia la necessità di documentare quanto già richiestole e quanto di importante emergerà nel corso del nostro incontro” (cfr. doc. 206).
Il ricorrente ha, poi, chiesto se fosse possibile anticipare l’incontro previsto per il 17 febbraio 2025 all’11 febbraio 2025, in ragione del fatto che “giovedì 13 febbraio dovrò presentarmi presso la Pretura di __________, dove con tutta probabilità sarò chiamato a scontare una pena detentiva in commutazione di una delle multe alle quali non riesco a far fronte” (cfr. doc. 192).
In allegato, RI1 ha prodotto la citazione della Pretura penale di Bellinzona del 29 gennaio 2025, che lo invitava a comparire il 13 febbraio 2025 “per il pagamento della somma di fr. 1'020.- (di cui fr. 840.- multa + fr. 180.- di spese procedurali), ritenuto che in caso di mancato pagamento si procederà alla commutazione della multa in pena detentiva” (cfr. doc. 202) e la multa emessa nei suoi confronti in relazione al procedimento che lo vedeva opposto all’Ufficio federale della dogana (cfr. doc. 203).
L’incontro presso l’Ispettorato è, quindi, stato rinviato al 25 febbraio 2025 (cfr. doc. 190-191)
Con scritto del 26 febbraio 2025, rilevato che il ricorrente non si era presentato il giorno prima e non aveva preventivamente informato l’amministrazione in merito alla sua assenza, l’Ispettorato ha nuovamente richiamato l’attenzione di RI1 su quanto prevedono l’art. 9a cpv. 1 Laps e l’art. 68 LAS, precisando che sul formulario di richiesta di rinnovo delle prestazioni è riportato anche quanto previsto ai sensi dell’art. 21 Laps. Resolo attento del contenuto degli art. 36 Laps e 26 Las sulla restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, l’Ispettorato ha invitato il ricorrente ha formulare le proprie osservazioni entro il 7 marzo successivo (cfr. doc. 175-176).
Riguardo all’assenza al colloquio previsto per il 25 febbraio 2025, questa Corte rileva che, sentito successivamente dall’Ispettorato, il ricorrente ha dichiarato di avere scontato 28 giorni di pena detentiva a decorrere dal 13 febbraio 2025 (cfr. doc. 135, rr. 24-25), come del resto emerge anche dal decreto di commutazione della multa in pena detentiva sostitutiva emesso il 18 febbraio 2025 dalla Pretura penale (cfr. doc. 147-149).
Contestualmente, RI1 è stato nuovamente convocato per un incontro presso gli uffici dell’Ispettorato sociale, per l’11 marzo successivo ed invitato a confermare la sua presenza entro il giorno prima via mail (cfr. doc. 173).
In esito al verbale ed entro l’ulteriore termine contestualmente assegnatogli per produrre tutta la documentazione necessaria a verificare la sua situazione, il ricorrente (che sentito presso l’Ispettorato ha dichiarato di non avere annunciato all’USSI i proventi di attività varie, soggiorni all’estero, carte di debito e credito a suo nome e relazioni bancarie a lui intestate; cfr. doc. 130-146) non ha prodotto quanto avrebbe dovuto, né ha saputo giustificare la mancanza di alcuni degli elementi richiestigli e meglio come emerge tanto dal “rapporto Ispettorato – chiusura caso” del 4 aprile 2025 (cfr. doc. 112-115), quanto ed in particolare dall’addendum del 9 aprile successivo (cfr. doc. 116-119), redatto dopo che il ricorrente, con mail del 4 aprile 2025, ha trasmesso all’Ispettorato ulteriore documentazione, comunque non esaustiva in rapporto a quanto richiestogli (cfr. doc. 19-21).
Dal rapporto di chiusura del caso del 4 aprile 2025, redatto dall’Ispettorato della Sezione del sostegno sociale, emerge che mentre beneficiava delle prestazioni Las, il ricorrente avrebbe svolto due attività lavorative, una in Ticino (tramite la ditta individuale “______”; “traffico di sigarette”) ed una a ______, i cui proventi non sono stati dichiarati all’USSI. Ne risulta, inoltre, che RI1 avrebbe sottaciuto all’amministrazione “di possedere diverse relazioni finanziarie”, per le quali non ha, poi, prodotto, se non in parte, la documentazione richiestagli.
Vi sarebbero, inoltre, stati viaggi all’estero non annunciati all’USSI (cfr. doc. 112-115).
Quello stesso 4 aprile, RI1 ha trasmesso all’Ispettorato un link “dal quale poter scaricare l’intera cartella contente i file richiesti” (cfr. doc. 19 e segg.).
Esaminata la documentazione così trasmessa dal ricorrente, con addendum al rapporto di data 9 aprile 2025, l’Ispettorato ha rilevato che parte della documentazione richiesta ad RI1 per valutare la sua situazione finanziaria e personale mancava ancora all’appello. In particolare, relativamente alla documentazione mancante per alcune carte e relazioni bancarie, il ricorrente si è limitato a produrre le richieste di documenti/estratti rivolte via mail ai diversi istituti, asserendo, però, di non avere mai ricevuto risposta.
Relativamente all’attività lavorativa negli ___________ ed al permesso di soggiorno/lavoro conseguentemente rilasciatogli, RI1 ha trasmesso “una serie di screenshot dal PC con ricerche sulla ditta al fine di dimostrare che la stessa non esiste più”, ma, ha concluso l’Ispettorato, “la documentazione inviata non permette di stabilire con sufficienti sicurezza che la relazione con il datore sia terminata”, né dimostra “inequivocabilmente la decadenza del permesso di lavoro” (cfr. doc. 15-18).
Con decisione del 15 aprile 2025, l’USSI non è entrata nel merito della domanda di prestazioni Las del ricorrente per quanto concerne il mese di febbraio 2025 (cfr. supra consid. 1.1.).
Con una seconda decisione, pure del 15 aprile 2025, l’USSI ha applicato nei confronti di RI1 una sanzione di fr. 300.00 per tre mesi, a far tempo da aprile 2025, in ragione del fatto che il medesimo “non ha annunciato un reddito da attività professionale, non ha annunciato tutte le sue relazioni finanziarie, non ha annunciato le sue assenza all’estero, entro il termine assegnatogli non ha fornito giustificazioni valide” (cfr. doc. 529).
Con ulteriore decisione del 17 aprile 2025, l’USSI, in ragione del fatto che “l’assenza di documentazione finanziaria e la mancata comunicazione di permanenza all’estero non permettono di stabilire un eventuale diritto alle prestazioni assistenziali” e che, quindi, “le prestazioni riconosciute per il periodo 01.05.2020 - 31.01.2025 devono essere restituite”, ha ordinato al ricorrente la restituzione di complessivi fr. 110'360.- a titolo di prestazioni ordinarie indebitamente percepite e di fr. 5'133.15 di prestazioni speciale, per un totale di fr. 115'493.15 (cfr. doc. 514-519).
Con reclamo del 18 aprile 2025, RI1, ha sostanzialmente contestato le tre decisioni rese nei suoi confronti.
Egli ha, da un lato, ammesso di non avere fornito tutta la documentazione richiestagli, ribadendo, però, in relazione a quanto mancante, di avere contattato i vari istituti per procurarsi quanto necessario senza, a suo dire, ottenere una risposta.
RI1 ha poi fatto valere o di non avere esercitato le attività imputategli, o di non averne tratto guadagni, di non avere dichiarato “tutte le relazioni finanziarie” riconoscendo in tale agire “un’omissione non intenzionale, i quanto i conti non presentano movimenti rilevanti (tranne il conto Banca ______, posto sotto sequestro dalle autorità doganali in relazione al traffico di tabacchi (…)”, di essere stato una sola volta negli ___________, e meglio come risulta dal suo passaporto, che il permesso di soggiorno/lavoro negli ___________ è scaduto e che l’attività per la quale avrebbe ivi dovuto essere attivo “risulta inesistente come da verifica con i link forniti” (cfr. doc. 476-478).
Nessun ulteriore documento è stato contestualmente presentato dall’allora reclamante.
Dopo che il 18 giugno 2025 RI1 ha presentato una richiesta per un aiuto d’urgenza (cfr. doc. 44-450), l’USSI ha nuovamente domandato al ricorrente di produrre, in particolare, la documentazione bancaria che risultava ancora mancante e la comprova della conclusione del rapporto di lavoro con la ______, ______ (cfr. doc. 446).
Nulla è pervenuto all’amministrazione.
Anche a seguito della richiesta di rinnovo delle prestazioni Las presentata il 30 luglio 2025 (cfr. doc. 387-389) il ricorrente è stato sollecitato a produrre la documentazione più volte richiestagli (cfr. doc. 385-386) ed ancora una volta nessun ulteriore documento è stato presentato a complemento di quanto richiesto dall’USSI.
Il 7 agosto 2025, RI1 ha nuovamente ribadito che non gli era possibile produrre quanto sollecitatogli, segnatamente non essendo disponibili hotline, assistenza e contatti dei vari istituti bancari presso i quali era chiamato a procurarsi la documentazione richiestagli (cfr. doc. 382-383).
2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, attentamente esaminati gli atti di causa, ritiene che l’operato dell’USSI, che ha deciso di non entrare nel merito della domanda di prestazioni Las per il mese di febbraio 2025, vada approvato.
Al riguardo occorre, in primo luogo, evidenziare che l’amministrazione ha varie volte reso attento il ricorrente dell’importanza e del ruolo decisivo della documentazione richiestagli al fine di determinare l’eventuale di diritto a prestazioni assistenziali ordinarie.
Innanzitutto, sui singoli moduli di richiesta di rinnovo delle prestazioni Las è indicato che “Ogni cambiamento della sua situazione economica e famigliare dovrà essere debitamente documentato” (cfr. ad esempio, doc. 755-757).
In secondo luogo, le singole decisioni con le quali nel tempo sono state riconosciute al ricorrente le prestazioni Las riportano pure l’indicazione circa l’“obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica” e l’avvertenza “se il richiedente non rispetto quanto richiesto l’Ufficio si riserva l’applicazione di una sanzione (cfr. art. 9a RegLas)” (cfr., ad esempio, doc. 751-752).
Le comunicazioni trasmesse al ricorrente contestualmente alle decisioni con cui gli è stato man mano riconosciuto il diritto alle prestazioni Las, poi, indicano “le rammentiamo che il richiedente deve fornire ogni documento e informazioni necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo che in mancanza di quanto richiesto l’Ufficio potrà decidere di non entrare in materia per il rinnovo della prestazione. Se il richiedente non rispetta quanto richiesto l’Ufficio si riserva l’applicazione di una sanzione (art. 9a RegLas)” (cfr. doc. 560, 581, 595, 631, 649, 676, 693, 750, sottolineatura della redattrice)
In secondo luogo, questa Corte rileva che nel caso concreto, quando ha emesso la decisione del 2 gennaio 2025, con la quale accordava al ricorrente le prestazioni Las per gennaio e febbraio 2025 (cfr. doc. 556-559), l’Ispettorato si trovava confrontato alla necessità, poi comunicata al ricorrente con mail del 13 gennaio 2025, di procedere ad un “riesame della sua situazione”, ritenuto che dalla documentazione trasmessa il 17 dicembre 2024 dal Gruppo Inchieste Antifrode doganale dell’UDSC all’Ispettorato, emergevano diversi “elementi” che si rivelavano “meritevoli di approfondimenti” (cfr. supra consid. 2.2. e doc. 541-544).
In particolare, nella documentazione in questione figurano conti bancari intestati al ricorrente, con accrediti a suo beneficio da terzi, oppure carte di credito/debito sempre riconducibili a RI1, mai dichiarati all’USSI o, ancora, elementi nel senso di attività svolte dal medesimo, con relativi proventi.
Elementi, questi, che nelle varie domande di rinnovo delle prestazioni Las presentate perlomeno da aprile 2024 (e meglio dalla prima presente nell’incarto trasmesso a questa Corte; cfr. doc. 755-757), RI1 non aveva dichiarato all’USSI, sebbene fossero atti ad influire e modificare la sua situazione finanziaria e personale.
Richiestagli, quindi, a gennaio 2025 la documentazione completa relativa alle relazioni bancarie a lui intestate/riconducibili, alle carte, al permesso di soggiorno all’estero e ad eventuali attività svolte, RI1 non ha in definitiva mai prodotto completamente la documentazione richiestagli, non permettendo, quindi, all’USSI di determinare concretamente il suo diritto alle prestazioni in ragione degli elementi emersi nel dicembre 2024.
Nemmeno in sede ricorsuale, RI1 ha versato agli atti quanto richiestogli.
Anzi. Ha fatto valere di non avere potuto produrre tutto quanto richiestogli non per “(sua) negligenza”, ma “per mancate risposte degli istituti” o per “assenza di supporto” da parte dell’USSI (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I).
Linea, questa, che il ricorrente ha del resto mantenuto anche successivamente alla decisione su reclamo resa nei suoi confronti, e meglio quando ad agosto 2025 ha presentato un’ulteriore domanda di prestazioni Las e si è visto ribadire dall’USSI la richiesta di produrre la documentazione bancaria che a quel momento egli non aveva ancora trasmesso all’amministrazione (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 385-389) ed ha nuovamente ribadito che non gli era possibile produrre quanto sollecitatogli, segnatamente non essendo disponibili hotline, assistenza e contatti dei vari istituti bancari presso i quali era chiamato a procurarsi la documentazione richiestagli (cfr. doc. 382-383).
Al riguardo, il TCA che l’asserita mancata risposta da parte degli istituti rimane una mera allegazione del ricorrente e che non appare verosimile che un istituto bancario, sollecitato dal titolare di una relazione, non dia seguito ad una richiesta di documentazione.
Questa Corte constata poi, a titolo esemplificativo, che, laddove, per la ______ AG il ricorrente ha preteso di non poter reperire i documenti richiestigli poiché “telefonicamente, mi è stato riferito che l’unico canale per la gestione del conto è tramite l’applicazione ______, trattandosi di una banca esclusivamente online. ______, a sua volta, non mette a disposizione né un contatto email né un numero telefonico visibile sul sito”, dal sito di ______ risulta indicato l’indirizzo email di supporto, e meglio “______” (cfr. https://www.______ nella versione consultabile il 17 novembre 2025). È inoltre disponibile ______ Support, con assistenza AI.
Per la relazione presso ______ AG, come del resto risulta dall’addendum al rapporto di chiusura del 9 aprile 2025, è vero che l’utente ha prodotto uno scambio di mail con l’istituto nel quale chiede di avere gli estratti conto. Ora, volendo per ipotesi di lavoro ritenere che egli non abbia ricevuto riscontro alla del 19 marzo 2025 mail con cui ha trasmesso all’istituto la propria carta d’identità, non risulta che RI1 non risulta avere più sollecitato in alcun modo la banca (cfr. doc. 50-53).
Per l’estratto conto della carta di debito ______, in relazione alla quale il 4 aprile 2025 il ricorrente aveva comunicato, tra l’altro, che “l’opzione per i contatti telefonici non è funzionante” (cfr. doc. 19), il TCA rileva, però, che ______ dispone di due modalità di contatto, tramite numero telefonico +_______ e chatboot (cfr. ________ 17 novembre 2025).
Per il conto Banca ______ avente IBAN ______ ____ ____ ___ ____ 0, per il quale RI1, il 4 aprile 2025, ha fatto valere di essersi “recato fisicamente presso una filiale Banca ______, dove mi è stato confermato che il conto in questione non è intestato a mio nome. Tuttavia mi è stato detto che senza una richiesta formale dell’autorità competente da parte di una Pretura, non possono rilasciare dichiarazioni scritte. Anche la mia richiesta email non ha ricevuto risposta” (cfr. doc. 19), il TCA rileva che tali dichiarazioni risultano inverosimili alla luce del fatto che come risulta dalla pagina 1/3 dell’“incarico di chiusura” in atti, il conto ______.______ del “cliente RI1” presso Banca _______ indica quale “istruzione” il versamento esterno a beneficio del conto Banca ______ ______ ____ ____ ____ ____ 0 avente quale beneficiario proprio il ricorrente (cfr. doc. 250).
Ne consegue che il comportamento di RI1, il quale malgrado esplicita e reiterata richiesta non ha prodotto esaustivamente la documentazione necessaria alla valutazione del suo caso, configura una violazione del dovere di collaborare dei richiedenti l’assistenza sociale (cfr. art. 67 e 68 Las; 43 cpv. 3 LPGA).
In simili condizioni, non avendo dato completo seguito alle richieste dell’USSI di fornire la documentazione relativa alla sua situazione economica e personale, il ricorrente ha impedito all’amministrazione di verificare correttamente il suo eventuale diritto a prestazioni assistenziali (cfr. anche STF 8C_61/2023 con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023; STCA 42.2016.23 del 15 marzo 2017; STCA 42.2016.3 del 7 novembre 2016; per un caso nel quale, invece, il TCA ha ritenuto che il ricorrente non era stato informato delle possibili conseguenze della mancata produzione della documentazione necessaria a verificare la sua situazione e quindi stabilire se aveva, o meno, diritto alle prestazioni Las ed ha quindi accolto il relativo ricorso, si veda la STCA 42.2016.19 del 14 dicembre 2016).
Di conseguenza, in mancanza della documentazione necessaria per verificare l’effettiva situazione del ricorrente in conseguenza di quanto emerso dalle informazioni trasmesse all’Ispettorato il 17 dicembre 2024, a ragione l’USSI, sostanzialmente riconsiderando (rammentato che l’amministrazione può riconsiderare una propria decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007) la propria decisione del 2 gennaio 2025, con decisione del 15 aprile 2025 non è entrato nel merito della domanda di rinnovo di prestazioni assistenziali ordinarie inoltrata dal ricorrente nel dicembre 2024 per quanto attiene alle prestazioni di febbraio 2025.
B) Ricorso contro la decisione su reclamo del 7 luglio 2025
2.5. Sebbene il ricorso presentato da RI1 sia stato fatto quale “formale contestazione della decisione su reclamo del 3 luglio 2025” - decisione, questa, che come visto concerne unicamente la non entrata in materia per le prestazioni assistenziali di febbraio 2025 - il ricorrente ha sviluppato anche alcune argomentazioni concernenti la sanzione pronunciata nei suoi confronti con decisione del 15 aprile 2024 (cfr. supra consid. 1.5.) e confermata con decisione su reclamo del 7 luglio 2025 dall’USSI, con la quale l’amministrazione ha stabilito quanto segue:
" (…) Preliminarmente si rileva che, non avendo il reclamante avuto diritto alle prestazioni assistenziali dal mese di febbraio 2025, la sanzione non risulta essere stata applicata.
Contrariamente a quanto indicato dal reclamante, egli ho omesso di indicare l’apertura della ditta individuale “______”, nonché l’attività professionale quale “Operation Manager” presso una ditta di ______ e le numerose sue relazioni finanziarie. Egli nei numerosi formulari di rinnovo delle prestazioni assistenziali non ha mai dichiarato quanto a lui sopra contestato. In sede di audizione di fronte all’Ispettorato sociale ha confermato di aver annunciato all’USSI unicamente il conto presso Banca ______.
Al reclamante, beneficiario delle prestazioni assistenziali dal mese di ottobre 2019, era infatti ben noto il suo dovere di informare l’USSI circa ogni cambiamento della propria situazione personale ed economica. Nonostante ciò egli ha deciso di omettere tali informazioni. L’assistito non ha fornito idonee giustificazioni e il suo grave comportamento giustifica la sanzione, che è quindi adeguata e proporzionata.” (cfr. doc. 415-424).
Chiamato a pronunciarsi sulla sanzione emessa nei confronti di RI1, il TCA ricorda che l’art. 23 cpv. 1 Las prevede che le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.
Il cpv. 2 Las enuncia che l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.
Ai sensi dell’art. 9a del Regolamento sull’assistenza sociale (Reg.Las):
" “1Le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse nei seguenti casi:
a) il beneficiario non adempie o cessa di adempiere alle condizioni previste dalla Las e dal presente regolamento;
b) il beneficiario fa un uso improprio delle prestazioni assegnategli;
c) il beneficiario rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono sussidiarie;
d) il beneficiario non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale (art. 21 Laps);
e) il beneficiario fornisce intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps);
f) il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d’ordine e di controllo imposte dall’Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale in atto;
g) il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura d’inserimento, ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.”
Giusta l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici.
Il cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.
Secondo il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps). Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.
Anche con riferimento alla sanzione inflitta al ricorrente, questa Corte ritiene che l’operato dell’USSI, che ha a più riprese ricordato al ricorrente quanto previsto dal citato art. 9a Reg.Las (cfr. supra consid. 2.3.), vada tutelato.
L’istruttoria ha infatti permesso di concludere che il ricorrente - per esempio e come del resto egli stesso, non da ultimo sentito a verbale l’11 marzo 2023, ha ammesso - non aveva annunciato all’USSI il conto presso Banca ______ (“sequestrato dalle autorità doganali”), “aperto per l’importo di sigarette”, “utilizzato” da RI1 “anche per le mie spese personali”, per il quale egli disponeva di almeno una carta di credito e di una di debito (cfr. doc. 137).
Ancora, il ricorrente ha dichiarato di avere commesso un “errore (…) nel non aver riferito all’USSI” dell’esistenza della carta prepagata ______ (cfr. doc. 138) e di avere taciuto l’esistenza del “conto legato alla Banca ______ di ______” “in quanto vi transitavano pochi soldi” (cfr. doc. 138).
RI1, poi, ha dichiarato di “non avere voluto” dichiarare il conto relativo alla ________ nr. ____ ____ ____ ____, “emessa da una banca tedesca che si chiama ______”, utilizzato dal ricorrente per “dirottare su altri conti i proventi del commercio di sigarette”, poiché il conto in questione era “legato ad un’attività illecita” (cfr. doc. 139), eccetera (cfr. supra consid. 2.3.)
Le asserzioni ricorsuali secondo cui “ho dichiarato i conti a mia disposizione e giustificato quelli utilizzati da mio zio, in cui io fungevo solo da prestanome”, non ne soccorrono a posizione.
Analogamente vale per quanto concerne il mancato annuncio di soggiorni all’estero, ritenuto come è il ricorrente stesso ad avere indicato, per esempio, che “avrei potuto annunciare la visita presso i parenti in ______” (cfr. doc. 134), che negli ___________ “se non sbaglio vi sono stato 2 volte”, che peraltro “entrambe le volte ho beneficiato dell’aiuto di mio zio per il viaggio in aereo così come per il soggiorno” (cfr. doc. 136) e che dal suo passaporto (peraltro emesso a marzo 2023 e, quindi, forzatamente silente su eventuali viaggi precedenti, in particolare alla volta degli ___________) risulta ch’egli si è recato all’estero perlomeno a gennaio 2024 (cfr. doc. 81-83).
Il tutto ricordato, peraltro, che dal decreto d’accusa _______ del 20 luglio 2021, cresciuto in giudicato, emerge che il ricorrente è stato condannato per infrazione alla LF legge sugli agenti terapeutici in relazione a “sciroppi per la tosse” che ha importato dalla ________ (cfr. doc. 151-152).
Infine, il ricorrente pretende che “né con ______ né con ______ vi era attività effettiva”.
Ora, RI1, sentito a verbale l’11 marzo 2025, in relazione alla ______ ha dichiarato “circa nel 2022 mio zio ______ mi ha proposto di aprire una società in Ticino (ditta individuale) per rendere verosimile l’importazione e la commercializzazione di tabacchi e affini lavorati all’estero. Concretamente io o registrato la ditta individuale con pochi franchi ed accompagnavo mio zio per i negozi del ______, in quanto mio zio no parla l’italiano, per proporre la commercializzazione dei prodotti inoltre mi sono occupato di creare il sito internet per la vendita online, la preparazione dei pacchi e la relativa spedizione. Mio zio che risiede in ______ comprava le sigarette nei duty free shop e li importava senza dichiarazione doganale (…)” (cfr. doc. 135) ed ha, poi, aggiunto, alla domanda a sapere che natura avessero alcuni accrediti sul conto presso Banca ______, che si trattava di “persona che hanno acquistato sigarette da me” (cfr. doc. 144).
Ne consegue che né le relazioni bancarie ulteriori rispetto a quella ove veniva corrisposta la prestazione Las mensile, né le rispettive carte di credito/debito, né i soggiorni all’estero, né i guadagni tratti da attività non annunciate sono mai stati segnalati all’USSI.
E questo nonostante il ricorrente fosse al corrente di dover comunicare all’USSI ogni cambiamento della sua situazione personale e finanziaria (cfr. le avvertenze presenti sulle singole richieste di rinnovo delle prestazioni riprese supra consid. 2.3. e 2.4.).
Il comportamento del ricorrente, che ha taciuto tutti gli elementi suindicati, risulta in contrasto con quanto previsto dagli art. 67 e 68 Las (cfr. supra consid. 2.2.) e ricade peraltro nel campo di applicazione dell’art. 9a cpv. 1 lett. e Reg.Las (cfr. supra).
In proposito cfr. pure p.to F.2. delle linee guida CSIAS.
Nella presente fattispecie, si giustificava, di conseguenza, la riduzione, quale sanzione, delle prestazioni assistenziali, peraltro poi non applicata nei confronti di RI1 in quanto il medesimo non ha più beneficiato di prestazioni Las successivamente a gennaio 2025.
2.6. Alla luce di tutto quanto precede, le decisioni su reclamo del 3 e del 7 luglio 2025 meritano conferma.
2.7. Per completezza, il TCA rileva, da ultimo, che il ricorrente in sede ricorsuale non contesta l’ulteriore decisione su reclamo resa nei suoi confronti il 4 luglio 2025.
Mediante tale provvedimento, l’USSI ha confermato l’ordine di restituzione emesso nei confronti del ricorrente il 17 aprile 2025 (per le prestazioni indebitamente percepite dal maggio 2020 al gennaio 2025, per totali fr. 115'493.15; cfr. doc. 487-492) poiché, essenzialmente, RI1 “non ha mai annunciato all’USSI né i conti in suoi possesso né le attività lavorative da lui svolte” e “le prestazioni assistenziali mensili versate” al medesimo “per il periodo dal mese di maggio 2020 al mese di gennaio 2025 erano state calcolate, nelle relative decisioni, non tenendo in considerazione le informazioni emerse in sede di istruttoria da parte dell’Ispettorato sociale. Nonostante all’interessato siano state richieste tutte le informazioni per poter ricalcolare il corretto diritto alle prestazioni assistenziali, egli non vi ha provveduto. Ne consegue che l’USSI, non potendo stabilire il diritto dell’interessato alle prestazioni assistenziali, ha correttamente rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 17 aprile 2025 tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali a lui versate per complessivi CHF 115'493.15” (cfr. doc. 425-435).
RI1, come detto, non contesta la decisione su reclamo del 4 luglio 2025, limitandosi a chiederne la sospensione. In concreto, questa Corte ricorda che nella decisione su reclamo del 4 luglio 2025, l’USSI si è impegnato ad attivare d’ufficio la procedura inerente il condono (cfr. consid. H della decisione su reclamo del 4 luglio 2025; doc. 434).
2.8. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.9 del 20 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti